Notiziario online sicurezza sul lavoro

  • La Trasmissione Di Vibrazioni Al Corpo Umano Da Apparecchiature O Mezzi Vibranti

    • VIBRAZIONI
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Per questo le vibrazioni sono contemplate quale agente fisico di rischio dal “testo unico” sulla sicurezza del lavoro, il D.Lgs. 81/08 (al Titolo VIII, capo III).      Anche senza arrivare ad effetti patologici, l’esposizione a vibrazioni può arrecare disagio e disturbo nell’espletamento dei compiti lavorativi.La "Direttiva Macchine" 2006/42/CE impone ai costruttori di dichiarare i valori di vibrazioni emesse dagli utensili portatili e dalle macchine.  E’ importante considerare che le vibrazioni, avendo una direzione di oscillazione, hanno natura vettoriale, e pertanto se ne devono considerare le componenti sui tre assi ortogonali.“L’intensità” delle vibrazioni, nell’ambito dell’igiene del lavoro, viene misurata con la grandezza accelerazione [m/s2]. Le vibrazioni trasmesse al corpo umano, a seconda delle parti del corpo coinvolte, si distinguono in due tipologie: le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e le vibrazioni trasmesse al corpo intero.Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio sono quelle che derivano da un’apparecchiatura vibrante che nell’uso normale va impugnata dal lavoratore con una o con entrambe le mani.Le vibrazioni trasmesse al corpo intero sono quelle ricevute a bordo di macchine semoventi su gomma o su cingoli e mezzi di trasporto, attraverso sedili di guida o pianali, oppure quelle ricevute in prossimità di macchine fisse.Il Portale Agenti Fisici (P.A.F. – www.portaleagentifisici.it, realizzato da Inail in collaborazione con: Regione Toscana, AUSL di Siena e AUSL di Modena), contiene una trattazione completa e approfondita del rischio lavorativo da esposizione a vibrazioni e delle relative misure di prevenzione e protezione.   La Valutazione Del Rischio Vibrazione Gli agenti fisici di rischio (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali) sono indicati nel Testo Unico sicurezza sul lavoro, Titolo VIII (dall’art. 180 all’art. 220).I lavoratori esposti ad agenti fisici sono protetti da misure:– tecniche, attraverso dispositivi di protezione individuale, sistemi di fonoassorbimento, barriere fonoisolanti, sistemi antivibranti, schermi antiradiazioni ecc.;– organizzative e procedurali, come la riduzione del tempo di esposizione, la misura dei livelli di esposizione, la delimitazione delle aree a rischio, percorsi di informazione-formazione-addestramento, la sorveglianza sanitaria ecc.Per eseguire la valutazione dei rischi connessi all’utilizzazione di macchine vibranti che interessano il sistema mano-braccio si fa riferimento alle disposizioni delle norme UNI EN ISO 5349-1 “Vibrazioni meccaniche – Misurazione e valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano – Parte 1: Requisiti generali” e UNI EN ISO 5349-2 “Vibrazioni meccaniche – Misurazione e valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano – Parte 2: Guida pratica per la misurazione al posto di lavoro”. Questo tipo di rischio è presente nel caso di utilizzo di trapano elettrico, di svitatrici pneumatiche ecc. Tra i possibili dispositivi di protezione utilizzabili ci possono essere i guanti, purtroppo non molto efficaci.Per effettuare la valutazione dei rischi connessi all’utilizzazione di mezzi vibranti (rischio vibrazioni sul corpo intero) si fa riferimento alle disposizioni della norma UNI ISO 2631-1 “Vibrazioni meccaniche e urti – Valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero – Parte 1: Requisiti generali”. Come mezzi vibranti si intendono, ad esempio, i veicoli per la movimentazione dei carichi (come i carrelli elevatori). Non potendo ottenere una riduzione nell’esposizione, se non scegliendo modelli elettrici o a benzina rispetto a quelli diesel, si cerca di mitigarne gli effetti attraverso il comfort del sedile e la turnazione degli addetti.I valori rilevati vanno confrontati con i valori di esposizione e i valori d’azione e limite presenti nell’art. 201 del D.Lgs. n. 81/2008 al fine di determinare una fascia di rischio.Si ricorda che le basse temperature possono accentuare il problema tra i lavoratori che ne sono esposti.È ormai noto che le vibrazioni meccaniche possono rappresentare un fattore di rischio per i lavoratori esposti, ad esempio con riferimento al rischio dell’insorgere di patologie come l’angiopatia e l’osteoartropatia da vibranti. E sono molti i comparti, le mansioni, i lavoratori esposti a questo rischio. Ad esempio, con riferimento alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, possono essere esposti i lavoratori che utilizzano scalpellatori, martelli demolitori e picconatori, trapani a percussione, avvitatori ad impulso, cesoie e roditrici per metalli, levigatrici orbitali, seghe circolari, seghetti alternativi, smerigliatrici, motoseghe, decespugliatori, ...L’articolo 202 (Valutazione dei rischi) ricorda che il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell’ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. E che questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.Dopo aver ricordato le disposizioni per la valutazione/misurazione contenute nell’ALLEGATO XXXV, si indica che ai fini della valutazione il datore di lavoro deve tener conto, in particolare, dei seguenti elementi:a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;b) i valori limite di esposizione e i valori d’azione specificati nell’articolo 201;c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;e) le informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro;f) l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.Pubblichiamo un documento del Ing. Luigi Carlo Chiarenza realizzato nell'ambito del progetto formativo, rivolto specificatamente alle professioni deputate alla sicurezza nelle strutture sanitarie, nasce dalla collaborazione tra l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e l’Università degli Studi Roma Tre. DOWNLOAD

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO (WBV) NELL’IMPIEGO PROFESSIONALE DI MOTOCICLI.

    • VIBRAZIONI
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Si tratta di un rischio comune ad un numero rilevante di lavoratori, tipicamente impiegati nella logistica, recapito postale, nei settori della sicurezza stradale e vigilanza urbana. Sebbene il motociclo sia utilizzato tipicamente per brevi tragitti in ambito urbano, molti lavoratori utilizzano il motociclo come principale mezzo di trasporto durante l’attività lavorativa.Lo studio riguarda un problema trasversale che coinvolge un numero elevato di esposti in diverse categorie lavorative su tutto il territorio nazionale. Nell’ambito del lavoro svolto è stata eseguita una valutazione dell’entità del rischio WBV in condizioni standardizzate ed opportunamente monitorate, idonee a caratterizzare le condizioni lavorative differenti, riscontrabili in ambito urbano ed extraurbano, a bordo dei motocicli e ciclomotori utilizzati sul territorio della Regione Toscana.I risultati ottenuti nell’ambito dello studio possono essere estesi a condizioni occupazionali analoghe riscontrabili sul territorio nazionale per differenti condizioni espositive.A tal fine i risultati dello studio condotto saranno resi disponibili alla conoscenza del pubblicoattraverso la banca Dati Nazionale Vibrazioni – Portale Agenti Fisici, consultabile al sito:www.portaleagentifisici.it, per poter essere fruibili nella valutazione del rischio nelle differenti attività lavorative. Nicola Stacchini, Iole Pinto, Andrea BogiAzienda USL 7 Siena - Laboratorio di Sanità Pubblica – Agenti Fisici Strada del Ruffolo - Siena SCARICA APPROFONDIMENTO

  • PROGETTAZIONE ACUSTICA E VIBRATORIA DI MACCHINE E ATTREZZATURE PER USO AGRICOLO

    • VIBRAZIONI
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Gli Obblighi In Capo Ai Costruttori Relativi Alla Progettazione Di Macchine E Apparecchiature Con La Minore Emissione Acustica E Vibratoria Stabiliti Dalla Direttiva Macchine 2006/42/CEE E Dalle Direttive Di Prodotto, Riguardano Tipicamente La Singola Macchina (Trattore, Macchina Operatrice).   Questo testo è rivolto ai progettisti e ai tecnici che si occupano dello sviluppo di trattori e macchine operatrici per uso agricolo all’interno delle aziende costruttrici, nonché agli utilizzatori intesi come datori di lavoro e figure responsabili della prevenzione. Nell’ambito del manuale si intende per macchina agricola l’insieme di un trattore e di una o più macchine operatrici ad esso collegate. Il manuale si propone di fornire delle linee guida per la progettazione acustica e vibra- toria di macchine agricole al fine di limitare l’esposizione dei lavoratori a vibrazioni e rumore. La limitazione delle vibrazioni e del rumore mediante la progettazione è una delle misure che la EN ISO 12100:2010 suggerisce ai fabbricanti e ai progettisti di macchine i quali la dovrebbero considerare come parte di una strategia al fine di otte- nere la sicurezza mediante la progettazione di macchine in conformità con la legislazione europea Il presente manuale è stato predisposto nell’ambito del progetto BRIC Inail ID26, dal titolo ‘Definizione di linee guida innovative, basate sullo stato dell’arte attuale, ai fini della progettazione, costruzione, certificazione e bonifica di macchine, attrezzature e ambienti di lavoro a basso rischio di esposizione a rumore e vibrazioni per i lavoratori’.  L’intero progetto ha avuto lo scopo di definire le procedure e le tecniche più adeguate da utilizzare nei vari ambiti, con l’obiettivo di ridurre il rischio di esposizione a rumore e vibrazioni per i lavoratori. I principali settori oggetto di studio sono stati i seguenti:-progettazione acustica di ambienti di lavoro industriali e non;-progettazione acustica e vibratoria di macchine e attrezzature per uso agricolo;-certificazione acustica e vibratoria delle macchine.Per ciascuno dei suddetti settori sono stati studiati uno o più casi studio nell’ambito dei quali sono state eseguite sperimentazioni, analisi e simulazioni. Gli esempi descritti nei casi studio hanno permesso di eseguire specifici approfondimenti e contribuiscono a semplificare il trasferimento delle conoscenze e l’applicazione delle procedure descritte nei manuali.I manuali prodotti nell’ambito di questo progetto non sono rivolti solo a tecnici alta- mente qualificati ma si prestano anche ad una fruizione da parte di personale di diverso livello come progettisti, costruttori, utilizzatori di macchine ed apparecchiature, datori di lavoro, responsabili della sicurezza ed altri.Per quanto riguarda il presente manuale sulla ‘Progettazione acustica e vibratoria di macchine e attrezzature per uso agricolo’, oltre ad un quadro generale legislativo e normativo e alle tecniche di modellazione acustica e vibratoria delle macchine, è stato effettuato un approfondito censimento delle lavorazioni colturali in agricoltura e dei trattori agricoli, in combinazione con le varie macchine operatrici portate o trainate.Il manuale affronta gli aspetti relativi alla modellazione dell’emissione acustica e vibratoria delle macchine agricole, al duplice fine di capire quali sono le sorgenti più significative e quali sono le combinazioni trattore/attrezzatura che causano il maggior rischio di esposizione per gli operatori.Il manuale si pone l’obiettivo di fornire ai progettisti e ai costruttori di macchine e attrezzature agricole gli strumenti per progettare e realizzare macchine a minore emissione di rumore e vibrazioni, sia per quanto riguarda macchine nuove che usate, vista la particolare vetustà del parco macchine agricole italiane. A tale scopo, gli strumenti utilizzati sono la modellazione sotto strutturale dinamica e la SEA (Statistical EnergyAnalysis), corredati da numerosi esempi pratici e casi studio relativi ai principali inter- venti tecnici per la riduzione dell’esposizione a rumore e vibrazioni al posto di guida, quali sedili antivibranti, cabine antivibranti, assali ammortizzati.    Tali strumenti, uniti a quelli già presenti nel Portale Agenti Fisici (PAF), contribuiranno alla riduzione dei livelli di rischio dovuti all’esposizione professionale a rumore e vibrazioni, come previsto dall’art. 28, comma 3ter del d.lgs.81/2008. Fonte: Edizioni Inail - 2021   SCARICA IL MANUALE INAIL

  • FAQ RISCHIO ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI CORPO INTERO E MANO BRACCIO

    • VIBRAZIONI
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Le FAQ Contenute In Questa Sezione Consentono Un’ Agevole Consultazione Per Parole Chiave Del CAPITOLO VIBRAZIONI Del Documento: Decreto Legislativo 81/2008 Protezione Dei Lavoratori Dai Rischi Da Agenti Fisici Le FAQ contenute in questa sezione consentono un’ agevole consultazione per parole chiave del CAPITOLO VIBRAZIONI del documento: Decreto Legislativo 81/2008 Protezione dei lavoratori dai rischi da Agenti Fisici– Indicazioni Operatve, elaborato dal Sotto Gruppo Tematico Agenti Fisici del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con INAIL ed ISS , approvato dal Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro il 21/07/21.  Per ogni quesito è riportato il riferimento al numero della FAQ specifica contenuta nel documento. Il documento completo è scaricabile on line dal sito. Revisione 01: approvata dal sotto gruppo di lavoro tematico Agenti Fisici il 08/06/2021 approvata dal Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro il 21/07/2021Fonte:PAF A.0 Cosa Sono Le Vibrazioni Meccaniche? n meccanica il termine vibrazione si riferisce al moto di un corpo rigido vincolato intorno alla sua posizione di equilibrio stabile. Tale moto è di tipo oscillatorio. Qualsiasi forza esterna applicata ad un sistema meccanico vincolato, ovvero qualsiasi urto, o impatto è in grado di trasmettere energia meccanica al corpo stesso, con propagazione di vibrazioni al suo interno.I principali parametri cinematici che caratterizzano le vibrazioni sono:· frequenza (f) [Hz]: numero di cicli completi nell’unità di tempo;· periodo (T) [s]: intervallo di tempo necessario per completare un ciclo (reciproco della frequenza);· ampiezza (A) [m/s2]:: ampiezza dell’oscillazioneNel contesto dell'igiene industriale, le vibrazioni vengono tipicamente quantificate mediante la quantità cinematica ‘accelerazione’. Pertanto l'ampiezza dell'oscillazione rappresentata in figura 1 è espressa in m/s2.Le intensità e soprattutto le frequenze delle vibrazioni possono essere molto diverse a seconda della sorgente che le produce.L’analisi dell’esposizione professionale a vibrazioni avviene con modalità distinte in funzione del distretto interessato. In particolare vanno valutate indipendentemente:le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio o HAV (acronimo dell’inglese hand - arm vibration);le vibrazioni trasmesse al sistema corpo intero o WBV (acronimo dell’inglese whole body vibration). Figura 1 Parametri descrittivi dell’oscillazione meccanica che produce le vibrazioni (Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale) A.1 Quali Sono I Rischi Sulla Salute E Sulla Sicurezza Dei Lavoratori Derivanti Dall'esposizione A Vibrazioni? Il rischio associato all’esposizione umana a vibrazioni dipende dai seguenti principali fattori:§ dalle modalità di trasmissione: trasmissione al corpo nella sua totalità (corpo intero ovvero WBV) o trasmissione localizzata, generalmente al sistema mano braccio (HAV);§ dal tipo di oscillazione: frequenza, accelerazione, durata, direzione di applicazione;§ delle caratteristiche meccaniche del corpo umano: frequenza caratteristica degli organi (connessa ai fenomeni di risonanza), caratteristiche di smorzamento, impedenza e trasmissibilità dei tessuti, che a loro volta dipendono dalle modalità di accoppiamento del corpo umano alla sorgente di vibrazioni.VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIOI lavoratori esposti regolarmente a vibrazioni di ampiezza e durata eccessive possono lamentare, nel lungo termine, disturbi vascolari, neurologici, osteoarticolari e/o muscolo-tendinei. L’insieme di tali disturbi è noto con il termine “sindrome da vibrazioni mano-braccio”.Gli studi epidemiologici hanno evidenziato che la probabilità di insorgenza e la gravita della sindrome dipendono non solo dalle caratteristiche fisiche delle vibrazioni (frequenza e magnitudo) e dalla loro durata, ma anche dalle modalita operative, ed in particolare da alcuni fattori biodinamici e ergonomici quali la forza di prensione o di spinta esercitate sull’utensile, e la postura del braccio e del tronco. Altri fattori che possono aumentare il rischio sono rappresentati dalle condizioni ambientali di lavoro, quali temperatura, correnti d’aria, umidita, rumore, e dalle caratteristiche individuali del soggetto esposto, quali la presenza di condizioni di suscettibilita individuale, l'abitudine al fumo, l’assunzione di farmaci o sostanze con effetti avversi sulla circolazione periferica (vedi FAQ A.2).I sintomi associati alla sindrome da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio possono anche influire sulla sicurezza dei lavoratori. In particolare i disturbi neuro-vascolari possono causare riduzione o perdita della capacità di manipolare utensili o macchinari di comune impiego, oppure difficoltà nell'uso degli stessi, con possibili ricadute di tipo infortunistico o ergonomico: la riduzione o perdita della destrezza manuale può comportare maggiore difficoltà nel controllo dell'utensile che tende ad essere impugnato con maggior forza con conseguente aumento della energia vibratoria trasmessa al sistema mano-braccio. Il deterioramento della capacità di manipolazione fine, inoltre, può compromettere l'esecuzione di azioni che richiedono destrezza manuale nell’ambito della vita sia lavorativa che extra lavorativa, quali ad esempio assemblare componenti di piccole dimensioni, inserire bottoni nelle asole, avvitare con piccoli cacciaviti, etc.DISTURBI DI NATURA VASCOLAREI lavoratori esposti alle vibrazioni mano-braccio possono lamentare episodi di pallore delle dita delle mani, definito come fenomeno del “dito bianco”. Tale sintomo e dovuto ad una interruzione temporanea della circolazione sanguigna nelle dita causata dal vasospasmo delle arterie digitali, evento quest’ultimo condizionato dalle vibrazioni meccaniche e scatenato dal microclima freddo. Dal punto di vista nosografico il sintomo viene classificato come un fenomeno di Raynaud secondario all’esposizione occupazionale alle vibrazioni meccaniche.Per descrivere i disturbi vascolari provocati dalle vibrazioni sono stati utilizzati termini diversi:· fenomeno del dito bianco;· fenomeno di Raynaud di origine professionale;· angioneurosi delle dita delle mani;· dito bianco indotto da vibrazioni.Gli episodi di pallore digitale possono interessare inizialmente la falange terminale (distale) di uno o più dita delle mani, ma se l’esposizione alle vibrazioni e al microclima freddo permangono, il pallore può estendersi alle falangi intermedie e prossimali. Gli episodi di pallore sono più frequenti nelle stagioni fredde e possono durare da pochi minuti a oltre un’ora. L’esposizione al calore e/o il massaggio locale possono risolvere il vasospasmo a frigore e indurre una vasodilatazione locale che si manifesta con rossore delle dita accompagnato, talora, da dolore. Gli episodi di pallore digitale possono determinare la completa perdita temporanea della sensibilità tattile e della destrezza manuale del lavoratore interferendo con lo svolgimento dell’attività lavorativa e aumentare il rischio infortunistico.Il fenomeno del dito bianco è inizialmente di origine funzionale senza evidenti alterazioni strutturali dei vasi sanguigni e pertanto può essere reversibile se viene a cessare l’esposizione alle vibrazioni meccaniche. Tuttavia è stato dimostrato che la reversibilità del sintomo è inversamente proporzionale all’età del lavoratore, alla durata dell’esposizione pregressa e alla gravità del sintomo al momento della cessazione dell’esposizione.DISTURBI DI NATURA NEUROLOGICAI lavoratori esposti alle vibrazioni mano-braccio possono lamentare sensazioni di formicolio (parestesie) e/o intorpidimento nelle dita delle mani (ipoestesie). Questi sintomi neurosensitivi tendono a comparire prima dei disturbi vascolari e mostrano una minore reversibilità alla cessazione dell’esposizione alle vibrazioni meccaniche. I sintomi neurosensitivi possono arrecare maggior disturbo di quelli vascolari in quanto questi ultimi sono episodici e causati dall’esposizione al freddo, mentre quelli neurosensitivi tendono a persistere nel tempo. Ai disturbi neurosensitivi si associano una riduzione obiettiva delle sensibilità tattile, termica e vibratoria, nonché una diminuzione o perdita della destrezza manuale con negative interferenze sulla capacita lavorativa e l’espletamento delle normali attività quotidiane.SINDROME DEL TUNNEL CARPALEVi è evidenza epidemiologica che l’esposizione a vibrazioni meccaniche in combinazione con movimenti ripetitivi, forza di prensione, e posture ergonomiche sfavorevoli durante l’uso di utensili vibranti sono associati significativamente ad un eccesso di rischio di insorgenza della sindrome del tunnel carpale.DISTURBI MUSCOLOSCHELETRICII risultati di vari studi epidemiologici hanno suggerito che i lavoratori con prolungata esposizione alle vibrazioni meccaniche possono presentare fenomeni di deterioramento della forza muscolare, fatica e dolenzia muscolo-tendinea, ipotonia-ipotrofismo della muscolatura degli arti superiori. E’ verosimile che questi disturbi siano il risultato dell’effetto combinato delle vibrazioni meccaniche e di condizioni ergonomiche sfavorevoli.Studi di diagnostica per immagini hanno evidenziato un eccesso di rischio per alterazioni croniche degenerative a carico delle ossa e delle articolazioni del polso e del gomito (artrosi, calcificazioni, entesopatie) nei lavoratori che usano utensili vibranti a movimento percussorio che generano vibrazioni di elevata ampiezza e bassa frequenza ( A.2 Quali Sono I Soggetti Particolarmente Sensibili Al Rischio Vibrazioni valori di azione e i valori limite prescritti dal D.lgvo 81/08 Titolo VIII Capo III non sono in genere idonei a tutelare lavoratori in condizioni di particolare suscettibilità individuale agli effetti dell'esposizione a vibrazioni meccanicheI lavoratori particolarmente sensibili al rischio da vibrazioni, citati all’art. 202, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 come soggetti di cui tener conto ai fini della valutazione specifica sono:· minori (L. 977/67 e s.m.i.)· le lavoratrici in gravidanza, post gravidanza e in allattamento (D.Lgs. 151/2001);· lavoratori affetti da patologie, disturbi o condizioni patologiche anche temporanei, o sottoposti a terapie oppure portatori di condizioni di ipersuscettibilità individuale.Tra queste si segnalano:Soggetti portatori di protesi esterne o interne (eccetto protesi dentarie) es.: viti, placche, protesi colonna vertebrale etc.Soggetti portatori di pacemaker o dispositivi elettronici impiantati;(le vibrazioni soprattutto se a carattere impulsivo possono creare malfunzionamenti di detti dispositivi).Persone affette da patologie o disturbi degli apparati cardiovascolare, neurologico e muscolo-scheletrico che possono essere aggravati dall’esposizione a vibrazioni mano-braccio (Vedi FAQ A.1).Persone affette da patologie o disturbi degli apparati cardiovascolare, neurologico e muscolo-scheletrico che possono essere aggravati dall’esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero (Vedi FAQ A.1).Persone sottoposte a recente intervento chirurgico di qualsiasi tipo.Assunzione di farmaci con effetti cardiocircolatori o neurologici avversi.Abitudine e/o abuso di sostanze voluttuarie (fumo, alcool, stupefacenti).Sindromi metaboliche, obesità o soggetti in sovrappeso severo.Grave miopia, in relazione al possibile distacco retinico in presenza di WBV impulsive o impatti ripetuti . E' da tener presente ai fini della valutazione del rischio specifico che la frequenza di risonanza del bulbo oculare dell'essere umano è compresa tra 20 e 25 Hz con un fattore di amplificazione del movimento del bulbo oculare intorno a 1.23.Il personale qualificato che effettua la valutazione indicherà, in collaborazione con il medico competente, l’esigenza delle particolari tutele previste dalle normative o dalla letteratura rispetto ai gruppi di lavoratori particolarmente sensibili.E' invece compito esclusivo del medico competente, attraverso l’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, indicare le particolari e specifiche misure di tutela per i singoli lavoratori risultati a visita medica ipersensibili al rischio.Sarà infine compito e cura del DL prevedere una formazione aziendale , di concerto con il MC, in merito alle condizioni di suscettibilità individuale ed ai fattori che incrementano il rischio espositivo individuale, al fine di rendere tutte le lavoratrici ed i lavoratori capaci di riconoscere l'eventuale insorgenza nel tempo di una condizione di suscettibilità individuale e poter attuare le misure di tutela predisposte per i soggetti sensibili, di concerto con il medico competente. A.3 E'possibile Verificare La Sussistenza Di Controindicazioni Specifiche All'esposizione A Vibrazioni Da Parte Del Datore Di Lavoro Senza Ricorrere Al Medico Competente? L’individuazione di controindicazioni specifiche all’esposizione presuppone l’acquisizione/comunicazione di informazioni sullo stato di salute del lavoratore.L’unica figura professionale abilitata all’acquisizione, valutazione e custodia di tali informazioni di natura sensibile, è quella del medico, nello specifico del Medico Competente. Il principio è lo stesso, sia che il lavoratore risulti inquadrato in un programma di sorveglianza sanitaria esistente, sia che il lavoratore, reso edotto da adeguata informazione/formazione, comunichi informazioni, riguardanti il proprio stato di salute, a suo avviso rilevanti ai fini del rischio per la salute e la sicurezza, in relazione alla mansione svolta e al contesto lavorativo ovvero, a maggior ragione, chieda la visita medica ai sensi degli artt. 41 e 211 del D.Lgs. 81/2008.Nei casi in cui, il datore di lavoro, o i dirigenti da esso delegati, non siano soggetti all’obbligo di nomina del Medico Competente, perché non esistono, in azienda, soggetti esposti a vibrazioni meccaniche per valori superiori ai Valori di Azione, di cui all’art. 201, del D.Lgs. 81/2008, e, non vi sono altri rischi per la salute dei lavoratori, per cui vi sia l’obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, è opportuno, comunque, che il datore di lavoro, in caso di istanza motivata del lavoratore stesso, si attivi, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. c) dello stesso decreto, ai fini di far valutare la compatibilità dello stato di salute del lavoratore con i compiti svolti, esclusivamente con le modalità previste dall’articolo 5, della Legge 300/1970 A.4 Quali Misure Specifiche Di Tutela Possono Essere Applicate Per La Donna In Gravidanza O Per Altri Soggetti Particolarmente Sensibili Esposti Per Motivi Professionali A Vibrazioni Meccaniche? Ai sensi del combinato disposto dell’art.11 del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. e dell’Allegato C, del medesimo decreto, nonché dell’art. 183, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro (DL), nell’ambito della valutazione generale del rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche, valuta se, per le condizioni in cui il lavoro viene svolto, possa esistere, per le lavoratrici gestanti, il rischio di lesioni al feto ovvero di distacco della placenta. Sebbene le evidenze epidemiologiche per l’occorrenza di tali effetti avversi non siano conclusive (vedi FAQ A.1), tuttavia qualora si verificasse la sussistenza del rischio specifico, il DL adotta misure specifiche di riduzione del rischio, di tipo tecnico, organizzativo, procedurale, in particolare, tramite lo spostamento ad altra mansione ovvero la riduzione dell’orario di lavoro, con l' obiettivo tendenziale di ridurre l' esposizione a vibrazioni, per la lavoratrice gravida, a valori trascurabili, nel rispetto di eventuali prescrizioni del Medico Competente, ove nominato.In riferimento ai lavoratori minori, di cui al D.Lgs. 345/1999, ferme restando le procedure poste, per “i lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti, uso di pistole fissa chiodi”, ai sensi dell’art. 183, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il DL, nell’ambito della valutazione generale del rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche, valuta e riduce al minimo, con misure di tipo tecnico, organizzativo e procedurale, come la riduzione del tempo di esposizione alle vibrazioni del minore, nel rispetto di eventuali prescrizioni del Medico Competente, ove nominato.In riferimento agli altri soggetti particolarmente sensibili (cfr. FAQ A.2) il DL dovrà condurre, di concerto con il MC o con il medico curante, una valutazione specifica del rischio, con l'obiettivo di ridurlo, mettendo in atto le opportune misure di tipo tecnico, organizzativo, e procedurale, da adattarsi al caso specifico.Si fa presente al riguardo che la mera riduzione dei valori espositivi A8 a valori inferiori ai valori di azione prescritti dal D.lgvo 81/08 Titolo VIII Capo III non è di per sé sufficiente a poter ritenere "trascurabile" il rischio da esposizione a vibrazioni per i soggetti sensibili. E' in genere necessario valutare attentamente la riduzione dell'esposizione a urti ripetuti o impatti singoli, nonché gli altri importanti co-fattori di rischio quali posture, sforzi etc. (vedi FAQ C.3) A.5 In Quali Casi Attivare La Sorveglianza Sanitaria? All’art. 204 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 viene specificato che i lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. A.6 Quando E' Opportuno Estendere La Sorveglianza Sanitaria Per Esposizioni Inferiori Valori Di Azione? All’art. 204 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 viene specificato che i lavoratori esposti a vibrazioni meccaniche a livelli inferiori a quelli di azione possono essere altresì sottoposti a sorveglianza sanitaria, a giudizio del medico competente, quando si verificano una o più delle seguenti condizioni, ovvero (i) che vi sia un probabile nesso causale tra l’esposizione a vibrazioni e la malattia o gli effetti nocivi, (ii) che gli effetti nocivi possano insorgere nelle specifiche condizioni di lavoro e (iii) che gli effetti nocivi possano essere individuati dalle tecniche sperimentate esistenti.In tal modo viene resa possibile al medico competente l’attuazione di accertamenti sanitari mirati nei confronti dei lavoratori esposti a vibrazioni anche al di sotto dei valori di azione, tipicamente in presenza di soggetti particolarmente sensibili (FAQ A.2), oppure in presenza di rilevanti co-fattori di rischio espositivo, di cui alla lettera h) del comma 5 dell’art.202 del D.Lgs. 81/2008, ossia che espongono a basse temperature, al bagnato, all’elevata umidità o al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide, o ancora in presenza di esposizione a singoli impatti o urti ripetuti di elevata intensità B.1 Quali Norme Tecniche Per La Misura Dell'esposizione A Vibrazioni? e norme tecniche di riferimento per la valutazione del rischio espositivo a vibrazioni meccaniche ed il confronto con i VA/VLE prescritti dal D.lgvo 81/08 sono le seguenti:a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV):UNI EN ISO 5349-1 "Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano - Parte 1: Requisiti generali”;UNI EN ISO 5349-2 “Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano - Parte 2: Guida pratica per la misurazione al posto di lavoro”.b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV):UNI ISO 2631-1 “Vibrazioni meccaniche e urti - Valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero - Parte 1: Requisiti generali”. B.2 Quale Strumentazione Deve Essere Utilizzata Per Le Misurazioni E Quali Requisiti Deve Rispettare? a norma UNI EN ISO 8041-1 “Risposta degli esseri umani alle vibrazioni - Strumenti di misurazione - Parte 1: Strumenti per la misura di vibrazioni per uso generale” indica i requisiti e i limiti di accuratezza della strumentazione per la misurazione delle vibrazioni utilizzata per la quantificazione della risposta degli esseri umani alle vibrazioni. La strumentazione, specificata dalla norma, si applica per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (UNI EN ISO 5349-1), le vibrazioni trasmesse al corpo intero (UNI 9614, ISO 2631-1, ISO 2631-2, ISO 2631-4) e le vibrazioni a bassa frequenza (da 0,1 Hz a 0,5 Hz) trasmesse al corpo intero (ISO 2631-1).La strumentazione di misura utilizzata deve essere calibrata prima e dopo ogni serie di misure. B.3 Con Quale Periodicita' Deve Essere Tarata La Strumentazione Di Misura? Per poter garantire la necessaria riferibilita' metrologica ed il mantenimento dei requisiti di accuratezza richiesti (FAQ B.2), la strumentazione utilizzata deve essere fornita, all'atto dell'acquisto, di certificato di taratura rilasciato dal costruttore o da centro di taratura che garantisca la riferibilità ai campioni nazionali (LAT - Laboratori di Taratura accreditati da ACCREDIA) o internazionali (ad esempio accreditamento UKAS in Gran Bretagna, ÖKD in Austria etc.) accreditati in ambito ILAC). Il certificato di taratura deve essere sempre oggetto di valutazione da parte del personale esperto incaricato della misura, al fine di verificare se e in che misura gli strumenti di misura utilizzati siano adeguati ai livelli di accuratezza richiesti dalla valutazione di cui è responsabile.La strumentazione deve essere periodicamente sottoposta a taratura presso laboratori di taratura accreditati, come precedentemente specificato, per garantire il permanere nel tempo dei requisiti metrologici certificati all'atto dell'acquisto e garantiti dal costruttore.La periodicità di taratura della strumentazione dei parametri di misura dei rischi da agenti fisici non è definita da norme specifiche, salvo rare eccezioni (rischio rumore).  Ai sensi delle norme ISO 9001 e ISO 17025, essa deve essere definita in primo luogo dall'utilizzatore dello strumento che, in quanto persona esperta (art. 181 D.lgvo 81/08), si assume la responsabilità dell'utilizzo dello strumento ai fini della corretta valutazione del rischio e decide con quale frequenza tarare lo strumento. Per decidere tale periodicità il valutatore deve basarsi su alcuni elementi. Il principale riguarda l'informazione fornita in merito dal costruttore dell'apparecchio. Le caratteristiche tecniche degli strumenti di misura, che includono i requisiti metrologici, vengono dichiarate dal costruttore dell'apparecchio sui cataloghi e/o manuali di istruzioni. Nel caso dei più diffusi strumenti utilizzati per la valutazione delle vibrazioni in igiene industriale, la periodicità richiesta dai produttori ai fini della taratura è tipicamente biennale. Ciò significa che, se lo strumento viene utilizzato nelle condizioni standard definite dal produttore, viene garantito il livello di accuratezza dichiarato nel certificato per due anni.E' comunque facoltà dell' utilizzatore accorciare (o allungare) la periodicità di taratura, anche in relazione alle modalità di utilizzo, alle condizioni e criticità di impiego della strumentazione, agli esiti di confronti di misura con altri laboratori etc. B.4 Come Si Tiene Conto Della Variabilita' Della Misura In Relazione Ai Cicli Di Lavoro? Come Devono Essere Scelti I Cicli Rappresentativi E Che Durata Devono Avere I Campionamenti? B.4.1 VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO BRACCIOAi fini di una corretta valutazione del rischio è necessario caratterizzare ciascuno dei cicli di lavoro in cui viene utilizzato il macchinario vibrante. Ciò implica che prima dell'effettuazione delle misure si analizzino attentamente tutti i cicli di lavoro in cui è usato il macchinario e le rispettive modalità operative. L'ampiezza delle vibrazioni dovrebbe essere mediata a seguito di campioni ripetuti su ciascuno dei periodi di uso normale del macchinario, o nei periodi di contatto con un manufatto in lavorazione. Le esposizioni alle vibrazioni in ciascun ciclo di lavoro sono spesso di breve durata e ripetute numerose volte durante una giornata lavorativa. Generalmente è consigliabile acquisire le misure sul breve periodo nel quale la mano è a contatto con la superficie vibrante. In numerose lavorazioni con macchinari vibranti l' utensile o il macchinario è spesso allontanato dal manufatto in lavorazione, per esempio quando si ripone l'utensile, quando si sposta la mano su una parte differente della macchina utensile motorizzata, o si preleva un altro manufatto in lavorazione. In altre situazioni, è necessario apportare regolazioni o modifiche al macchinario in uso, per esempio, inserimento di differenti dispositivi abrasivi o punte per trapano o uso di macchine utensili motorizzate alternative. In questi casi le misurazioni a breve termine possono essere effettuate solo durante ciascuna fase dell'operazione di lavoro. Le accelerazioni così registrate saranno rappresentative delle fasi di lavoro in cui il macchinario è effettivamente impugnato dal lavoratore.E' raccomandabile acquisire al meno tre campioni nelle stesse modalità espositive e ripetere il campionamento su almeno due diversi operatori. È improbabile che le misurazioni di brevissima durata (per esempio minori di 8s) siano affidabili, particolarmente nella misura di componenti a bassa frequenza, e dovrebbero essere evitate ove possibile. Dove le misurazioni di brevissima durata risultino inevitabili (per esempio, per certi tipi di molatrici da banco per le quali i tempi di contatto delle mani con la sorgente di vibrazioni possono essere brevissimi), è consigliabile prelevare un numero di campioni molto maggiore di tre per garantire un tempo totale di campionamento maggiore di 1 min.La variabilità dell'esposizione a vibrazioni in ciascun ciclo sarà quantificata dalla deviazione standard ottenuta sulla serie di misure ripetute per ciascun ciclo.Esempi di protocolli e schede tipo da utilizzarsi nell'acquisizione delle misure sono disponibili sul Portale Agenti Fisici alla sezione Documentazione per la fornitura dei dati.B.4.2 VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO WBVL'esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo WBV nel corso delle lavorazioni può variare in maniera rilevante in relazione ai seguenti principali fattori:- velocità di avanzamento del mezzo;- caratteristiche del fondo stradale;- tipologia di accessori utilizzati.Pertanto prima di effettuare le misure andrà effettuata sempre un'attenta analisi dei cicli di lavoro in relazione alle diverse combinazioni dei sopracitati fattori in essi riscontrabili, mediante osservazione diretta delle lavorazioni effettuate.In particolare andranno valutate, per ciascuna delle lavorazioni oggetto di valutazione:- accessori utilizzati;- condizioni tipiche del fondo stradale;- velocità di avanzamento in ciascuna condizione.Si raccomanda di effettuare le misure separatamente per ciascuno dei cicli omogenei in relazione ai parametri sopracitati, per poi calcolare il valore A8 valutando le durate espositive giornaliere associate a ciascun ciclo omogeneo.Esempio: Misura Trattore gommato con rimorchioMisura 1: Trattore con rimorchio: trasporti su strada sterrata con bucheMisura 2: Trattore con rimorchio: movimentazione su piazzale asfaltatoMisura 3: Trattore con rimorchio: trasporti strada sterrata con buche e sassiNelle misure vanno sempre escluse le condizioni in cui il mezzo sia fermo (pause intrinseche della lavorazione, semafori etc.). Le durate delle interruzioni dell'esposizione potranno essere opportunamente considerate nella stima della durata espositiva relativa a ciascuna condizione ai fini del calcolo del valore A8.In tal modo le misure saranno utilizzabili ai fini della corretta stima di A8 - attribuendo le durate espositive appropriate a ciascuna delle condizioni - e sarà possibile individuare le appropriate misure di tutela nelle condizioni maggiormente critiche.In ciascuna delle condizioni operative omogenee precedentemente descritte si raccomanda che, nei limiti del possibile, le misurazioni siano effettuate per periodi di almeno 20 minuti; laddove non fosse possibile rispettare tale durata, i periodi di misurazione non devono essere inferiori a tre minuti e, se possibile, andranno ripetuti fino ad ottenere un tempo di misura complessivo di almeno 20 minuti (per ulteriori informazioni vedasi la norma EN 14253).E' raccomandabile ripetere il campionamento su almeno due diversi operatori. B.5 Cosa Significa Quanto Indicato All'art. 202 Comma 2 Che "La Misurazione...Resta Comunque Il Metodo Di Riferimento" Per La Determinazione Dei Livelli Di Esposizione a misurazione dei valori di accelerazione ai fini della valutazione del rischio vibrazioni va eseguita in tutti quei casi in cui non sia possibile utilizzare i dati reperibili nella BDV del Portale Agenti Fisici o i dati di emissione forniti dai produttori ai fini di una corretta prevenzione del rischio vibrazioni per la lavorazione in esame. Può in genere rendersi necessaria l'effettuazione di misurazioni ai fini della valutazione specifica del rischio per soggetti sensibili (FAQ A.2), che includa ulteriori parametri valutativi rispetto ad A8, o in fase di collaudo di nuovi macchinari, al fine di verificarne la rispondenza alle specifiche di vibrazioni richieste in sede di capitolato, o a seguito di importanti modifiche apportate al macchinario che possano avere influito sulle vibrazioni trasmesse dal macchinario (es.: sedili, ammortizzatori, attrezzi di lavoro collegati etc.) e per ridefinire l'appropriata programmazione delle attività manutentive.Viceversa qualora le misure siano richieste ai fini della ricostruzione dell'effettivo rischio espositivo a cui è sottoposto il lavoratore in sede di vigilanza o riconoscimento di malattia professionale, è indispensabile che le misure siano condotte su macchinari rispondenti alle reali condizioni di impiego da parte del lavoratore in azienda, senza effettuare alcun intervento nel corso dell'effettuazione delle misure, e prendendo atto delle condizioni di manutenzione o regolazione in essere all'atto delle misure, ovvero rispondenti alle effettive condizioni di impiego da parte del lavoratore in esame. In tali condizioni le misurazioni costituiscono il "metodo di riferimento", e possono essere considerate rappresentative dell'esposizione dei lavoratori, anche in caso di contenzioso. B.6 Esistono Dosimetri Per Vibrazioni? Come E Quando Vanno Utilizzati? Si, esistono in commercio sia dosimetri per vibrazioni HAV che per vibrazioni WBV. Devono essere conformi alla ISO 8041-2, calibrati prima e dopo le misure come previsto dalla ISO 8041-2, e tarati biennalmente da un centro LAT (LAboratorio di Taratura, accreditato da ACCREDIA) o EA (European Cooperation for Accreditation).L’accelerometro deve essere posizionato tra la superficie della mano del lavoratore e l’utensile vibrante (HAV) e/o tra la superficie dei glutei e il sedile (WBV). Dopo aver istruito l’operatore alla corretta vestizione e utilizzo del dosimetro, la misura deve essere presenziata dal tecnico per evitare artefatti o errori sistematici. In alternativa, si possono utilizzare dosimetri dotati di registrazione della time history dell’accelerazione istantanea e di sensore di forza (HAV) o peso (WBV).L’utilizzo ottimale dei dosimetri è nei casi in cui non è possibile effettuare la misura da parte del tecnico stando vicino all’operatore e seguirlo durante il lavoro (ad esempio l’addetto alla guida di una pala meccanica). I dosimetri di ultima generazione hanno prestazioni paragonabili ai normali vibrometri, e consentono quindi di effettuare misure in tutte le situazioni lavorative.Le misure non presidiate devono essere sottoposte sempre a rigoroso controllo di qualità, in quanto possono essere affette da artefatti dovuti a spostamenti o movimenti dell'operatore che comportano errori spesso irreversibili nei risultati delle rilevazioni. E' raccomandato registrare l'andamento nel tempo del segnale ed usare ulteriori dispositivi di controllo, quali ad esempio telecamere o accelerometri di riferimento, che consentano il monitoraggio delle condizioni di misura, da prendere in esame in fase di post elaborazione del dato, al fine di valutare la presenza di artefatti da movimenti o eventi spuri al fenomeno vibratorio da analizzare. B.7 Come Si Stima L'incertezza Di Misura? ’incertezza della valutazione dell’esposizione alle vibrazioni dipende da molti fattori (vedasi al riguardo la norma EN 14253), tra i quali i principali sono:- l’incertezza legata allo strumento/alla calibrazione,- fattore umano (ad esempio, esperienza, metodo di lavoro etc.),- la variabilità dei compiti lavorativi/ fattori ambientali- le variazioni nelle condizioni del macchinarioL’appendice F della Linea Giuda INAIL Valutazione del Rischio Vibrazioni, contiene una metodica utilizzabile per stimare i quattro contributi all’incertezza sull’esposizione professionale a vibrazioni e le relative metodologie di calcolo:1. l’incertezza associata al campionamento;2. l’incertezza associata alle caratteristiche della strumentazione utilizzata;3. l’incertezza associata al posizionamento e all’orientamento del sensore, e all’accoppiamento con il macchinario;4. l’incertezza associata alla stima del tempo di esposizione .E' da tener presente che le incertezze di misura nella stima dell’A(8) e del VDV possono essere dell'ordine del 20%- 40%.Qualora le misure non siano effettuate tenendo sotto controllo i parametri descritti alla B.4 l’incertezza della valutazione dell’esposizione giornaliera può risultare molto maggiore. B.8 Come Tenere Conto Dell'incertezza Di Misura Nel Confronto Con I Differenti Valori Limite? A differenza di quanto previsto per la valutazione del rischio rumore, nel Capo III non è esplicitamente richiesto al datore di lavoro di “tenere conto dell’incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica”.In ambito prevenzionistico l’informazione sull’incertezza tuttavia rappresenta un elemento importante nel perseguire l’identificazione della corretta fascia di rischio dei lavoratori allo scopo di mettere in atto le adeguate misure di prevenzione del rischio e protezione degli esposti.A fini prevenzionistici e per l'attuazione delle misure di tutela, l’incertezza va sommata al descrittore:per confrontarsi con valori d’azione e valori limite riferiti all’esposizione giornalieraper confrontarsi con i valori limite su periodi brevi relativi all’emissione vibratoria del macchinario o dell’attrezzatura.(B.9) B.9 Cosa Si Intende Per "Valori Limite Di Esposizione Su Periodi Brevi" Di Cui All'art. 201 Del D.Lgs. 81/2008 E Quali Criteri Vanno Utilizzati Ai Fini Del Confronto Con Detti Valori Limite? I valori limite di esposizione su periodi brevi (awrms 20 m/s² per il mano-braccio: HAV e awrms1,5 m/s² per il corpo intero: WBV) sono valori che puntano a ridurre traumi acuti e rischi di infortunio associati all’esposizione e sono desunti dalle prime versioni della direttiva comunitaria sulla esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (le proposte di Direttiva 93/C77/02 e 94/C230/03). Per quanto affermato dalle suddette direttive e dalle norme tecniche di riferimento i valori limite di esposizione su periodi brevi sono espressi in termini di valori r.m.s.La verifica del rispetto dei valori limite di esposizione su periodi brevi va pertanto effettuata mediante misurazioni del valore r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza con rilievi eseguiti nelle condizioni operative che determinano la massima esposizione nel ciclo di lavoro; la durata di acquisizione del segnale (r.m.s.) deve essere appropriata tenendo conto dell’ incertezza di misura (FAQ B.5; B.8).Pertanto, ai fini del confronto con i valori limite su periodi brevi, nel caso delle misure HAV è raccomandabile che la durata complessiva di acquisizione del segnale r.m.s. non sia inferiore ad 1 minuto. È improbabile che le misurazioni di brevissima durata (per esempio durate minori di 8 s) siano affidabili, particolarmente nella misura di componenti a bassa frequenza, e dovrebbero essere evitate ove possibile. Dove le misurazioni di brevissima durata risultino inevitabili, è consigliabile prelevare un congruo numero di campioni per garantire un tempo totale di campionamento almeno di 1 minuto (FAQ B.5). Nel caso delle misure WBV la durata complessiva del campionamento ai fini del confronto con i VLE su tempi brevi (1,5 m/s2) dovrebbe essere compresa tra 3 e 5 minuti.Ai fini del confronto con i VLE su tempi brevi è anche possibile utilizzare i valori di emissione di vibrazioni dichiarati dal fabbricante delle attrezzature di lavoro ai sensi delle pertinenti direttive comunitarie.Qualora dai dati di emissione dichiarati dal fabbricante o dalle misure emerga il superamento dei VLE su periodi brevi si dovrà ricorrere a modalità alternative di lavorazione o a soluzioni tecnologiche (attrezzature di lavoro) concretamente (tecnicamente) disponibili sul mercato che producano il minore livello possibile di vibrazioni. Macchinari che presentino valori di emissione superiori ai VLE su tempi brevi non possono essere utilizzati anche in lavorazioni che comportino brevi durate espositive. C.1 In Quali Situazioni Lavorative E' Sempre Necessario Procedere Ad Una Valutazione Dettagliata Del Rischio Vibrazioni? VIBRAZIONI MANO-BRACCIOIl rischio da esposizione a vibrazioni al sistema mano-braccio è generalmente causato da lavorazioni che comportino il contatto delle mani con l'impugnatura di utensili manuali o di macchinari condotti a mano, o con pezzi in lavorazione mediante macchinari vibranti.In Tabella C.1a si fornisce un elenco non esaustivo di tipici macchinari che espongono a vibrazioni M/B n Tabella C.1.B si indicano i quesiti per decidere se il rischio vibrazioni M/B necessiti o meno di un approfondimento valutativo VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO - WBV In Tabella C.2-a si fornisce un elenco non esaustivo di tipici macchinari che espongono a vibrazioni WBV In Tabella C.2.B si indicano alcuni quesiti per decidere se il rischio vibrazioni WBV necessiti o meno di un approfondimento valutativo. Una o più risposte affermative implicano l'esigenza di valutare in dettaglio il rischio inerente lo specifico quesito ed attuare idonee misure di tutela per ridurre e tenere sotto controllo il rischio rilevato. SCARICA LE TABELLE IN EXCEL C. 2 Quali Criteri Per La Valutazione Del Rischio? Ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. 81/2008 la valutazione del rischio vibrazioni deve prendere in esame sempre tutti seguenti fattori:a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio (cfr. C.10);d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature (cfr. FAQ C.14);e) le informazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura ai sensi della Direttiva Macchine;(f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione a vibrazioni meccaniche; (D.6)h) condizioni di lavoro particolari come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide (cfr. FAQ C.1).La tabella C.2 .1 riporta una lista di riscontro per valutare se e in che misura il rischio vibrazioni presente in azienda sia tenuto opportunamente sotto controllo e prevenuto secondo quanto prescritto dalla normativa Qualora si riscontri un No, andranno predisposte ed attuate misure di tutela idonee in risposta al requisito richiesto.Tabella C.2.1 Tabella di riscontro per la valutazione del rischio vibrazioni SCARICA LA TABELLA C.2.1 IN EXCEL C.3 Quali Sono Le Condizioni Nelle Quali La Valutazione Del Rischio Puo' Concludersi Con La 'Giustificazione' Secondo Cui La Natura E L'entita' Dei Rischi Non Rendono Necessaria Una Valutazione Piu' Dettagliata La 'giustificazione' deve riportare le evidenze che tutti i fattori considerati dai punti a) - f) dell’art. 202 del D.Lgs. 81/2008 (vedi FAQ C.2) siano da considerarsi irrilevanti e che non siano da tenere sotto controllo con opportune misure tecniche organizzative o gestionali da adottare nel luogo di lavoro (Tab C.2.1) . Qualora si riscontri un "No" in risposta ad uno solo dei quesiti posti alle tabella della FAQ C.2 , andranno predisposte ed attuate misure di tutela idonee in risposta al requisito richiesto, ed il rischio vibrazioni non potrà pertanto considerarsi "giustificabile"Qualora non sia possibile escludere la presenza di un rischio di esposizione dei lavoratori in relazione ai sopracitati punti è necessario continuare il processo di valutazione del rischio secondo quanto previsto all’articolo 202 del D.Lgs. 81/2008, al fine di individuare le opportune misure di prevenzione che dovranno essere messe in atto per la riduzione e il controllo dello stesso.In genere la "giustificazione " è praticabile per lavorazioni che non comportino l'impiego di macchinari che espongono a vibrazioni. (FAQ C.1).Si ricorda che la condizione di esposizione giornaliera A8 inferiore al valore di azione non implica generalmente la condizione di "giustificabilità" del rischio vibrazioni.(FAQ C.2)La 'giustificazione' deve essere inserita nel Documento di Valutazione dei Rischi così come previsto dal comma 3 dell’articolo 181 del D.Lgs. 81/2008 C.4 E' Sempre Necessario Effettuare Misurazioni Specifiche Ai Fini Della Valutazione Del Rischio Vibrazioni? La finalità principale della valutazione del rischio vibrazioni è l’individuazione delle appropriate misure da intraprendere per prevenire o controllare in maniera adeguata i rischi associati all’esposizione degli arti superiori e del corpo intero alle vibrazioni (FAQ A.1, A.2).Infatti l'art. 202 del D.lgvo 81/08 “valutazione dei rischi” prescrive in merito al comma 1 che : nell'ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti."Nel caso delle vibrazioni meccaniche è in genere possibile acquisire dati adeguati ai fini della valutazione dei rischi senza effettuare alcuna misurazione. Si specifica al riguardo che la misurazione delle vibrazioni sul posto di lavoro può essere complessa e costosa, e richiede sempre personale altamente specializzato. Il costo della misura è solo in minima parte imputabile al costo intrinseco dello strumento di misura, ma è dovuto soprattutto alla complessità dell'effettuazione delle misure in campo, che richiede in genere l'allestimento di campi prova ad hoc che consentano di effettuare misurazioni in condizioni simulate e controllate, evitando artefatti ed interferenze che tipicamente avvengono nel corso delle reali lavorazioni, nonché la ripetizione delle misurazioni in diverse modalità operative rappresentative dei diversi cicli di lavoro e delle diverse lavorazioni. (vedi FAQ B.4). Qualora ciò non sia realizzato le misure possono essere affette da incertezze elevate e non quantificabili, e soprattutto possono non essere significative ai fini della predisposizione di idonee misura di tutela.L’art. 202 “Valutazione dei rischi” del D.Lgs. 81/08, al comma 2 recita al riguardo : “Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell’ISPESL (nd.r. leggasi INAIL) o delle regioni (n.d.r tali banche dati sono disponibili on line sul sito del Portale Agenti Fisici) o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.”La misurazione dei valori di accelerazione ai fini della valutazione del rischio vibrazioni va eseguita in tutti quei casi in cui non sia possibile utilizzare i dati reperibili nella BDV o i dati di emissione forniti dal produttore ai fini di una corretta prevenzione del rischio vibrazioni. Puo' in genere essere richiesta l'effettuazione di misurazioni ai fini della valutazione specifica del rischio richiesta dal MC per una specifica condizione di suscettibilità individuale, (FAQ A.2), o in fase di collaudo di nuovi macchinari, al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti richiesti in sede di capitolato, o a seguito di importanti modifiche apportate al macchinario che possano avere influito sulle vibrazioni trasmesse dal macchinario (es.: sedili, ammortizzatori, attrezzi di lavoro collegati) e nel caso ridefinirne programmazione e specificità.Le fonti utilizzabili per la valutazione del rischio sono dunque:a) le banche dati vibrazioni INAIL e regioni, reperibili nel Portale Agenti Fisici (PAF) all’indirizzo https://www.portaleagentifisici.it, che contengono sia i dati misurati sul campo che i dati di certificazione dei costruttori di utensili che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio (HAV) e macchine che trasmettono vibrazioni al corpo intero (WBV);b) i dati di certificazione dei costruttori di utensili e macchine vibranti, reperibili nei manuali di uso e manutenzione secondo gli obblighi previsti dalla direttiva macchine D.Lgs.17/2010 e dalle direttive di prodotto;c) la misurazione, effettuata secondo le indicazioni delle norme UNI EN ISO 5349 per le vibrazioni HAV e della norma UNI ISO 2631-1 per le WBV.Si ricorda infine che la sola valutazione dell’esposizione, indipendentemente dalla modalita' di valutazione dell'esposizione utilizzata, per quanto accurata e precisa, non è di per sé un indicatore esaustivo del rischio vibrazioni, in quanto, ai fini della valutazione del rischio, è sempre necessario prendere in esame anche altri fattori, quali posture , impatti, modalità espositive che concorrono all’incremento del rischio, di cui all’art.202 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, che si effettua a partire dall'osservazione diretta delle condizioni di lavoro. (VEDI FAQ C.2; C.12) C.5 Il Capo III Del Titolo VIII Del D.Lgs. 81/2008 Si Applica Anche Alle Lavorazioni Manuali Senza L'utilizzo Di Elettroutensili? Come Si Valuta Il Rischio Vibrazioni Nelle Lavorazioni Manuali Che Espongono Singoli Impatti O Impulsi Ripetuti (Es. Martellatura Manuale, Avvitatrici Ad Impulsi Etc.) ? Tali lavorazioni rientrano a pieno titolo nel campo di applicazione del Capo III del TITOLO VIII del D.lgvo 81/08.La valutazione del rischio vibrazioni andrà effettuata utilizzando la procedura generale descritta al punto C.2.Per tali lavorazioni, così come per tutte le attrezzature che espongano a singoli impatti o ad impatti ripetuti, quali ad esempio martelli manuali, avvitatrici ad impatto, pistole chiodatrici etc. sono in corso studi volti a determinare una metrica appropriata di quantificazione dell'esposizione, in quanto la maggior parte degli studi epidemiologici e sperimentali inerenti il rischio espositivo a vibrazioni M/B non hanno riguardato tali tipologie di esposizioni. (ref. IFA report 5/2017)In genere la valutazione del valore di A8 per tali tipologie di lavorazioni andrà effettuata stimando l'accelerazione ponderata in frequenza (aw) associata al singolo impatto e valutando il numero di impatti/giorno che la lavorazione comporta.Le vibrazioni associate all'impiego di martelli manuali sono caratterizzate da elevata variabilità e e l'effettuazione delle misure è in genere complessa.Si consiglia l'uso dei dati pubblicati in banca dati.I valori di esposizione in termini di A8 per un martello manuale tradizionale del peso di 0.5-0.8 Kg usato su metallo possono essere stimati assumendo che il valore medio ahw misurato su 1 colpo su 1 secondo sia tipicamente 60+/-20 m/s2 (ref. IFA report 5/2017).Per tali lavorazioni la valutazione del rischio dovrà sempre prevedere l'attuazione di quanto segue:- Riduzione dell'esposizione a valori minimi compatibili con le lavorazioni svolte e con le tecniche disponibili- Uso di martelli dotati di sistema anti-vibrazione, a basso peso e con impugnatura ergonomica- Ottimizzazione della posizione di lavoro per evitare il sovraccarico meccanico degli arti e le lavorazioni in posture incongrue C.6 Come Deve Essere Eseguita La Valutazione Del Rischio Vibrazioni Nelle Aziende Che Non Hanno Lavoratori Esposti A Livelli Superiori Al Valore Di Azione? Lavorazioni con macchinari che espongano a livelli di esposizione di valore inferiore a quello che fa scattare l’azione non escludono rischi di insorgenza di lesioni o traumi indotti da vibrazioni al sistema mano-braccio o al corpo intero, soprattutto se in presenza di importanti cofattori di rischio, quali, nel caso di esposizione al sistema mano braccio, elevate forze di prensione o di spinta, sforzo muscolare, basse temperature, vibrazioni impulsive ed urti ripetuti e nel caso di vibrazioni trasmesse al corpo intero presenza di vibrazioni impulsive, posture avverse, movimentazione dei carichi in presenza di vibrazioni, freddo e umidità.Inoltre, esposizioni inferiori ai valori di azione possono comunque indurre effetti nocivi sulla salute in presenza di particolari condizioni di suscettibilità individuale al rischio: i valori di azione in genere non possono essere considerati protettivi per i soggetti sensibili (FAQ A.2; A.4; C.11)I valori di azione non possono pertanto essere considerati "livelli di sicurezza" e le condizioni e modalità espositive dovranno sempre essere prese attentamente in considerazione ai fini della valutazione del rischio.È sempre da tenere presente che i fattori che concorrono a incrementare il rischio espositivo non sono presi in considerazione nella valutazione del descrittore A8 (accelerazione ponderata in frequenza riferita ad otto ore di lavoro) utilizzato per il confronto con i valori di azione/limite; detti fattori devono essere obbligatoriamente considerati nella valutazione del rischio, come prescritto dalla normativa.È da considerare al riguardo che la normativa impone ai datori di lavoro l’obbligo di considerare - in sede di valutazione del rischio - la possibilità di eliminare o di ridurre, per quanto possibile, i rischi associati alle vibrazioni, anche se non sono superati i valori di azione. Il superamento dei valori di azione implica l’obbligo attuazione di ulteriori specifiche misure di tutela per i lavoratori esposti. (vedi FAQ C.2) C.7 Come Vanno Usati I Dati Di Esposizione Riportati Nella Banca Dati Vibrazioni (BDV) Ai Fini Della Valutazione Del Rischio? Premesso che i dati presenti in Banca Dati Vibrazioni possono essere usati solo se:- il macchinario usato in maniera conforme a quanto indicato dal costruttore;- il macchinario è in buone condizioni di manutenzione;per l’utilizzo dei presenti in banca dati si procede come segue.La valutazione dell'esposizione nel caso si tratti di vibrazioni trasmesse al sistema mano–braccio richiede la conoscenza dell’accelerazione emessa dal macchinario nelle condizioni operative di impiego e con i materiali abitualmente lavorati. Per l’esposizione a vibrazioni al corpo intero le variabili normalmente da considerare sono il tipo di fondo (più o meno irregolare), lo stile di guida (velocità d’utilizzo), l’eventuale attrezzo collegato al veicolo (ad esempio l’attrezzo attaccato alla presa di forza di un trattore) ed il sedile.Pertanto potranno essere utilizzati i dati rilevati sul campo della BDV, consultabile sul sito www.portaleagentifisici.it nel caso di condizioni espositive sostanzialmente analoghe a quelle descritte (stesso utensile/macchina nelle stesse condizioni operative) e comunque solo nei termini ammessi dagli autori della BDV stessa. I valori presenti nella BDV non considerano condizioni estreme (es.: piazzali molto sconnessi) e sono riferiti ad attrezzature soggette ad un programma di manutenzione adeguato, cui si richiede di sottoporre le attrezzature e le macchine.Qualora si ritrovino più valori di accelerazione misurati nelle condizioni in esame si suggerisce cautelativamente di utilizzare i valori più elevati.Infine, si sottolinea che ai fini della valutazione del rischio è necessario prendere in esame anche altri fattori, quali posture, modalità di prensione degli utensili, modalità espositive che concorrono all’incremento del rischio, di cui all’art.202 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, che possono essere valutati solo tramite osservazione diretta delle condizioni di lavoro in campo. (FAQ C.6) C.8 Ai Fini Della Valutazione Dell' Esposizione A Vibrazioni Quando E' Ammissibile Ricorrere Ai Dati Dei Fabbricanti? E Come Devono Essere Utilizzati Tali Dati? L'art. 202 del D.lgvo 81/08 richiede che la valutazione del rischio vibrazioni prenda sempre in esame le informazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura ai sensi della Direttiva Macchine (art. 202 punto f)Nell'ambito della valutazione del rischio tali informazioni sono indispensabili ai fini della predisposizione di specifiche misure di tutela, anche qualora si scelga di non utilizzare i dati di emissione forniti dal fabbricante ai fini della valutazione dell'esposizione.L’art.202, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la determinazione dei livelli di esposizione a vibrazioni possa essere effettuata utilizzando i dati rilevati sul campo presenti nelle banche dati di Regioni o ISPESL (oggi INAIL) o, in loro assenza, i dati dei fabbricanti ovvero mediante misurazioni.Premesso che i dati forniti dai fabbricanti possono essere usati solo se:- il macchinario è usato in maniera conforme a quanto indicato dal costruttore;- il macchinario è in buone condizioni di manutenzione;per l’utilizzo dei dati forniti dai fabbricanti si procede come segue:1) Esposizioni HAVSe il manuale di istruzioni fornito dal fabbricante è stato redatto in conformità a normative tecniche di non recente emanazione, e quindi riporta un unico valore di vibrazioni senza alcun coefficiente moltiplicativo che consenta di stimare i dati in campo a partire dai dati di certificazione, il dato certificato va moltiplicato per i fattori correttivi (compresi fra 1 e 2) forniti dal rapporto tecnico UNI CEN/TR 15350:2014. Questo documento contiene opportuni fattori moltiplicativi che consentono, per quelle tipologie di utensili immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della nuova Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010), la stima dei livelli di esposizione riscontrabili nelle reali condizioni d’impiego a partire dai dati di emissione dichiarati nei libretti di istruzioni.Qualora al contrario il manuale di istruzioni fornito dal fabbricante sia stato redatto in conformità alle più recenti normative tecniche in conformità alla nuova Direttiva Macchine, esso conterrà:- il valore totale di vibrazioni cui è esposto il sistema mano-braccio quando superi i 2,5 m/s², segnalando se tale valore non supera 2,5 m/s²;- l'incertezza della misurazione;- i coefficienti moltiplicativi che consentono di stimare i dati in campo a partire dai dati di certificazione.In questo caso pertanto la procedura corretta ai fini ai fini della determinazione del livello di esposizione consiste in:a) individuare tra le condizioni operative di impiego elencate nel libretto di istruzioni ed uso


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