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MEDICO COMPETENTE E VISITE PERIODICHE
- SORVEGLIANZA SANITARIA
- by Testo Unico Sicurezza staff
- 13.12.2022
A cura dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende per i Servizi Sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia con la collaborazione di medici competenti operanti nel territorio regionale. Il presente contributo è stato redatto con l’intento di voler fare il punto della situazione relativamente ad un tema estremamente delicato quale quello delle visite mediche effettuate dal medico competente dopo l’uscita del D.Lgs. 81/2008 e delle sue successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al D.Lgs. 106/2009. L’esecuzione delle visite periodiche, nonché di quelle svolte su richiesta dei lavoratori, rimane uno dei compiti più qualificanti dell’attività del medico competente.Il medico competente di fatto è chiamato ad eseguire questi accertamenti:- nei casi previsti dalla normativa vigente, a volte con periodicità già prefissate;- sulla base di un’effettiva esposizione ad un determinato fattore di rischio;- in rapporto alla mansione e/o attività svolta.Esaminando le situazioni appena elencate dobbiamo subito riconoscere come il medico competente possa eseguire gli accertamenti sanitari al fine di emettere un giudizio di idoneità alla mansione specifica solo nel caso che gli stessi siano previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni ove si definisce all’art. 2 la sorveglianza sanitaria: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.Inoltre il medico competente potrà collaborare ai programmi previsti dal sistema di promozione della salute e della sicurezza sempre definito dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 come: “complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori”. E’ utile ricordare che gli accertamenti eseguiti sulla base dei sopra citati programmi sono effettuati solo su base volontaria, non rientrano tra gli accertamenti da documentare nella cartella sanitaria e/o di rischio e i cui risultati non possano essere utilizzati al fine del rilascio dell’idoneità alla mansione specifica. TEMPORALITA’ DELLE VISITE PERIODICHE E' prassi comune che che le visite mediche periodiche possano essere condotte in un lasso di tempo che oscilli di massimo ± 45 giorni dalla data di scadenza del giudizio medesimo. Prassi comune non vuol dire necessariamente che sia universalmente tollerato questo lasso di tempo e comunque dovrebbe risultare "la prenotazione della visita" da parte del datore del lavoro a dimostrae che lo slittamento temporale è dovuto a organizazione/Tempistiche del proprio medico competente. In caso di cassa integrazione ovvero di assenza per malattia con rientro dalla stessa a periodicità scaduta, la visita medica periodica va condotta il primo giorno utile possibile successivo al rientro al lavoro. In altre parole la cassa integrazione, la malattia o comunque l’assenza dal lavoro per altro motivo (distacco, comando, lavoro all’estero, …) non vanno venir meno la scadenza dell’idoneità precedentemente rilasciata. MEDICO COMPETENTE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO In linea di principio il medico competente esegue la sorveglianza sanitaria sulla base del documento di valutazione del rischio redatto dal datore di lavoro e alla cui stesura è auspicabile che lo stesso sanitario venga chiamato a collaborare per quanto di sua specifica conoscenza e competenza. Ovviamente, per la stesura del protocollo sanitario, al medico competente deve essere fornita dal datore di lavoro una corretta e completa valutazione dei rischi. Nel caso in cui il sanitario rilevi e documenti la mancanza, ovvero l’incompletezza di tale documentazione, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, adoperandosi per quanto di specifica conoscenza alla realizzazione di una corretta valutazione del rischio. La segnalazione da parte del medico competente di una sospetta patologia professionale attribuibile alla lavorazione svolta costituisce richiesta di verifica della parte relativa del documento di valutazione dei rischi.In attesa della redazione del citato documento il medico competente potrà, indicandone chiaramente i motivi, eseguire accertamenti o modificarne la periodicità in senso più restrittivo qualora sulla base dei sopralluoghi effettuati, della disamina del documento di valutazione dei rischi o dell’anamnesi raccolta evidenzi un’esposizione professionale del lavoratore a specifici fattori di rischio. MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODICA NEI CASI Abbiamo già ricordato come il medico competente possa collaborare ai programmi previsti dal sistema di promozione della salute e della sicurezza come definiti dall’art. 2 D.Lgs. 81/2008 sopra riportato. MEDICO COMPETENTE E RIEPILOGO SORVEGLIANZA SANITARIA Il medico competente redige annualmente il riepilogo statistico epidemiologico da illustrare nel corso della riunione di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08, obbligatoriamente prevista nelle sole aziende di oltre 15 dipendenti. Copia del riepilogo è inviata all’organo di vigilanza territorialmente competente entro il mese marzo dell’anno successivo. MEDICO COMPETENTE E STESURA PROGRAMMA SORVEGLIANZA SANITARIA In ogni caso il medico competente redige un programma di sorveglianza sanitaria che contenga anche le motivazioni per cui vengono eseguiti gli accertamenti sanitari ritenuti utili dallo stesso sanitario. Copia di questo programma diventa parte del documento di valutazione dei rischi (o dell’autocertificazione) e va presentato alla prima riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi successiva alla sua stesura o successiva modificazione.Per quanto attiene la periodicità (di norma annuale se non diversamente indicata dalla normativa) si deve ritenere che la stessa si riferisca al lavoratore sano e che il medico possa in motivate situazioni, riportate nella cartella sanitaria e di rischio, eseguire i controlli con periodicità più ravvicinate. A tal fine si ricorda che il gruppo di lavoro ha già predisposto un documento per la stesura del programma di sorveglianza sanitaria. VISITE MEDICHE A RICHIESTA DEL LAVORATORE I lavoratori vanno informati per iscritto sulla possibilità di ricorrere a questa tipologia di controllo sanitario previsto dalla stessa normativa. Il medico competente esegue tali prestazioni quando la richiesta sia pertinente ai rischi presenti nello specifico ambito di lavoro. Questa tipologia di visita va garantita al lavoratore entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte del medico competente della stessa richiesta. VISITE PER CAMBIO MANSIONE Il medico competente informato dal datore di lavoro, esegue una visita medica periodica “in occasione del cambio mansione”, qualora nella nuova mansione siano presenti rischi per i quali il lavoratore non era precedentemente sottoposto a sorveglianza sanitaria. Qualora i rischi si ritengano sovrapponibili si procederà a controllo sanitario a scadenza dell’idoneità in essere. VISITE PER MODIFICA DELL’ESPOSIZIONE A FATTORI RISCHIO E’ un caso sovrapponibile alle visite per cambio mansione. Il datore di lavoro deve segnalare al medico competente l’introduzione di un nuovo fattore di rischio. Il medico competente, se necessario, provvederà quindi, nei lavoratori esposti, alla esecuzione degli accertamenti sanitari utili per l’espressione del giudizio di idoneità. VISITE MEDICHE PRECEDENTI ALLA RIPRESA DEL LAVORO A SEGUITO DI ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE (> 60 GIORNI CONTINUATIVI). Questa tipologia di visita è stata inserita dal D.Lgs. 106/09. Per la sua esecuzione debbono essere seguiti precisi criteri. Al rientro al lavoro, qualora sia scaduta la periodicità in essere il lavoratore dovrà essere sottoposto alla visita medica periodica. Qualora invece la periodicità espressa nella precedente visita medica periodica sia ancora valida il lavoratore potrà essere sottoposto ad un controllo mirato relativo esclusivamente ai motivi di salute che ne hanno causato l’assenza dal lavoro e che non modificherà la periodicità espressa nell’ultimo giudizio precedente l’assenza dal lavoro. Si deve comunque intendere che questa tipologia di visita sia sempre svolta in relazione ai rischi professionali rimanendo valida negli altri casi la richiesta di visita medica ai sensi dell’art. 5 L. 300/70.Altro elemento importante che il medico dovrà tener conto è che questa tipologia di visita potrà essere svolta solo dopo che il lavoratore sia rientrato o abbia ricevuto l’assenso per il rientro al lavoro (es. il curante ha già dichiarato al lavoratore il rientro al lavoro o l’INAIL ha chiuso l’evento infortunistico che aveva causato l’assenza).In caso di rientro da infortunio sul lavoro qualora il medico competente dovesse riaprire lo stesso infortunio darà ampia informativa scritta al lavoratore sul ruolo svolto dai patronati sindacali.Anche per questa tipologia di visita medica il lavoratore riceverà un giudizio di idoneità. VISITE MEDICHE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Sono attualmente previste solo in alcuni casi quali l’esposizione ad agenti chimici (art. 229 D.Lgs. 81/08), all’amianto (art. 259 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), e/o alle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95 e s.m.i.). Ricordiamo che nel caso di esposizione ad agenti chimici, ma anche cancerogeni e/o mutageni dove tale tipologia di visita non è obbligatoria, risulta necessario che il medico competente informi il lavoratore sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche successivamente alla cessazione di rapporto di lavoro. Nel caso specifico non appare obbligatoria l’emissione di un giudizio di idoneità trattandosi di visita effettuata alla cessazione del rapporto di lavoro. VISITE MEDICHE STRAORDINARIE Sono attualmente previste solo nell’esposizione ad agenti chimici (art. 224 c. 7 lettera d) che, nel caso in cui l’esito di un accertamento sanitario svolto in un lavoratore abbia dimostrato l’esistenza di effetti pregiudizievoli, prevede l’estensione del controllo a tutti i lavoratori che risultassero esposti in maniera analoga. GIUDIZIO DEL MEDICO COMPETENTE Il giudizio emesso dal medico competente al termine di ogni visita deve far riferimento alla mansione svolta dal lavoratore ed ai rischi a cui lo stesso è esposto in tale attività.La consegna del giudizio di idoneità al lavoratore ed al datore di lavoro potrà essere:- individuale per ogni lavoratore ed identica copia al datore di lavoro;- individuale per ogni lavoratore mentre al datore di lavoro può essere inviata un elenco di più lavoratori indicando anche per singolo gruppo la data prevista per prossima visita (periodicità) ed eventuali accertamenti sanitari che devono essere eseguiti antecedentemente il controllo periodico (es. esami ematochimici)Il giudizio di idoneità deve sempre riportare l’indicazione formale che avverso lo stesso è ammesso ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente come da allegato 3A D.Lgs. 81/08. CARTELLA SANITARIA E CONSEGNA GIUDIZIO DI IDONEITA’ La cartella sanitaria da utilizzare deve contenere almeno quanto indicato dall’allegato 3A del D.Lgs. 81/08. Il medico competente potrà, nel riportare i rischi, indicare se questi sono stati indicati nella valutazione dei rischi (ossia comunicati dal datore di lavoro) ovvero da lui valutati in base al sopralluogo. Il giudizio emesso dal medico competente al termine di ogni visita deve far riferimento alla mansione svolta dal lavoratore ed ai rischi a cui lo stesso è esposto in tale attività. Copia del giudizio va data al lavoratore ed al datore di lavoro secondo le modalità previste dall’allegato 3A del D.Lgs. 81/08 con chiaramente indicati i termini del ricorso. Si ricorda che questa prassi è oggetto di sanzione amministrativa.Nella cartella sanitaria e di rischio del lavoratore il medico competente allegherà gli accertamenti sanitari in ordine numerico progressivo ovvero in ordine progressivo per ciascuna visita annottando in quest’ultimo caso l’ultimo accertamento relativo a ciascuna visita. E’ anche possibile che il medico competente numeri progressivamente la singola tipologia di accertamento sanitario avendo cura in tal caso di riportare sull’accertamento il riferimento alla rispettiva visita medica in cartella il numero e la tipologia di accertamenti svolti per singolo controllo.Nel compilare gli esiti degli accertamenti da Lui direttamente eseguiti il medico competente riporterà sempre un’indicazione di confronto rispetto al precedente esame (es. invariato, migliorato, lieve aggravamento….). LUOGO DI CUSTODIA DELLE CARTELLE SANITARIE Le cartelle sanitarie e di rischio vanno sempre conservate sotto la responsabilità del medico competente. Il luogo di custodia va concordato tra il datore di lavoro ed il medico sanitario al momento della nomina dello stesso sanitario. In ogni caso qualora in azienda le cartelle non risultino disponibili deve essere chiaramente noto il luogo di conservazione, specificando l’indirizzo qualora diverso dalla sede della ditta. Deve rimanere a disposizione dell’organo di vigilanza una procedura per l’accesso a tale documentazione in caso di azione di vigilanza.Qualora le cartelle sanitarie siano custodite presso il luogo di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale, il medico competente potrà trattenerle presso la sede delle visite mediche (es. ambulatorio privato) per il tempo necessario alla loro completa e corretta compilazione.Le cartelle attualmente possono essere compilate secondo il modello e le modalità previste dall’allegato 3A del D.Lgs. 81/08 e qualora compilate su supporto informatizzato vanno stampate per consentire la firma del lavoratore e del datore di lavoro ove previsto.In caso di cessazione del rapporto di lavoro la consegna della copia al lavoratore, ovvero la trasmissione in copia all’ISPESL e/o all’organo di vigilanza quando previsto non esclude la conservazione del documento presso il datore di lavoro per un tempo pari almeno a dieci anni dalla cessazione della lavorazione ovvero pari al periodo massimo di indennizzabilità di una patologia professionale per cui la sorveglianza sanitaria sia stata effettuata (rif. Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 9 aprile 2008). In caso di esposizione a più fattori di rischio si valuti il rischio con periodo di indennizzabilità maggiore. RISCHI PER CUI LA NORMATIVA VIGENTE PREVEDE OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE Sono indicati i principali rischi, con il riferimento legislativo, per cui è prevista una visita medica condotta da parte di un medico competente a lavoratori esposti:- Agenti fisici -> Art. 185 D.Lgs. 81/08- Rumore -> Art. 196 D.Lgs. 81/08;- Vibrazioni -> Art. 204 D.Lgs. 81/08- Campi elettromagnetici -> Art. 211 D.Lgs. 81/08- Radiazioni ottiche artificiali -> Art. 218 D.Lgs. 81/08- Amianto -> Art.259 D.Lgs. 81/08;- Agenti cancerogeni e mutageni artt. 242-243 D.Lgs. 81/08;- Agenti chimici -> Art. 229 D.Lgs 81/08;- Movimentazione manuale dei carichi -> art. 168 c.2 lettera d) D.Lgs. 81/08;- Movimentazione carichi leggeri ad alta frequenza (Movimenti da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori) -> art. 168 c.2 e 3 D.Lgs. 81/08, Allegato XXXIII- Videoterminali -> art. 176 D.Lgs. 81/08;- Agenti biologici -> Art. 279-280 D.Lgs. 81/08;- Lavoro notturno -> D.Lgs. 25/99 (sm);- Silice -> L. 455/1943 e successive modificazioni ed integrazioni;- Radiazioni ionizzanti per lavoratori di categoria B -> D.Lgs. 230/95 e sm.;- L. 125/2001 art. 15 e successivo Provvedimento 16 marzo 2006;- Provvedimento 30 ottobre 2007 e accordo stato giorni 18 settembre 2008;- Tutela della donna in gravidanza DLgs 151/01 (relativamente al VIII mese);Si deve ritenere utile suggerire l’opportunità di instaurare un controllo sanitario anche nei casi in cui, documentata l’esistenza di un rischio, si possano verificare situazioni tali da creare le condizioni di una possibile esposizione del lavoratore che, protratte nel possano da condurre ad una malattia di sospetta origine professionale. L’esempio più noto di queste malattie è sicuramente: “l’elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni e integrazioni”, quali il DM 14/1/2008. Questa interpretazione è suffragata già dalle prime norme sulle visite mediche dei lavoratori, infatti l’art. 34 del DPR 303/56 (abrogato) prevedeva a tal riguardo che: ”... sono altresì obbligatorie per i lavoratori occupati in lavorazioni diverse da quelle previste nella tabella ma cheespongano a rischi delle medesima natura, quando le lavorazioni stesse siano soggette all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali ..... e per le condizioni in cui si svolgono risultino, a giudizio dell’Ispettorato del Lavoro, particolarmente pregiudizievoli alla salute dei lavoratori che vi sono addetti” e oggi il D.Lgs. 81/08 mette in capo all’organo di vigilanza la possibilità di disporre, con provvedimento motivato, contenuti e periodicità differenti della sorveglianza sanitaria A cura dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende per i Servizi Sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia con la collaborazione di medici competenti operanti nel territorio regionale. DOWNLOAD FONTE ARTICOLO in WORD Potenziale Fattori Di Rischio Legati Alla Mansione E Protocollo Di Sorveglianza Sanitaria Elenco Fattori Di Rischio Legati Alla MansioneElenco Di Possibili Accertamenti Legati Alla Sorveglianza Sanitaria Acetone E DerivatiAcido Cianidrico E CompostiAcido FormicoAcido Nitrico E Gas NitrosiAcido SolforicoAcridinaAlcoliAlogeni E Derivati AlifaticiAmmine AromaticheAnchilostomasiAnidride SolforosaAntimonioArsenico-Leghe E CompostiAsbestosi-AmiantoAsmogeniBario E CompostiBerillio-Leghe E CompostiBiologicoBromo E CompostiBroncoirritantiCadmio-Leghe E CompostiCarbammatiCarico ErgonomicoCatrameCloro E CompostiCloropicrinaCloruro Di Carbonile E DifesgeneCloruro Di ZolfoCromo-Leghe E CompostiDerivati Benzenici E FenoliDimetilformammideEsteri AcetatiEtere Di Petrolio E BenzinaEteriFarina Di FrumentoFenoliFluoro E CompostiFormaldeideFosforo E CompostiGlicoliIdrazinaIdrocarburi BenzeniciIdrogeno SolforatoIodio E CompostiLavori In AltezzaManganese-Leghe E CompostiMercurio-Amalgame E CompostiMovimentazione Manuale Dei CarichiNaftalina E DerivatiNichel-Leghe E CompostiNitro E Ammino Composti AlifaticiOli MineraliOssido Di CarbonioOssido Di FerroOzonoPiombo TetraetilePiombo-Leghe E CompostiPiridinaPolveri (Metalli, Sughero, Grafite, Carbone)Polveri Di LegnoPolveri Di TalcoPolveri Di ZolfoPolveri Non FibrogenePosturaRadiazioni ElettromagneticheRadiazioni IonizzantiRadiazioni UV-IRRumoreSelenio-Leghe E CompostiSilicati-CalcariSilicosiSolfuro Di CarbonioTetracloruro Di CarbonioTetraidrotiofeneVanadio-Leghe E CompostiVibrazioni HAVVibrazioni WBVVideoterminale AcetonuriaAcido Formico UrinarioAcido IppuricoAcido MandelicoAcido MetilippuricoAcido Tricloroacetico (TCA)Acido Tricloroetanolo (TCE)Ala Deidrasi EritrocitariaAmmine TotaliAnti MeningiteAntidiftericaAntiepatite AAntiepatite BAntiinfluenzaleAntirabbicaAntitetanicaAntitificaAzotemiaBilirubilinemiaBilirubina FrazionataBilirubina TotaleCadmio - ProteinuriaCadmio UrineCarbossiemoglobinaCarbossiemoglobina (Hbco)CEA (Antigene Carcino Embrionario)ColeraColinesterasi Sierica (Pseudo-Che)Conta Di Addis (Urine 24h)Corpuscoli Dell‘asbestoCPUCreatininemiaCromuria F.T.Cromuria I.T.EmocromoEsame AudiometricoEsame ElettrocardiograficoEsame SpirometricoEsandione UrinarioFenoli UrinariFenolo Urinario Da BenzeneFenolo Urinario Da FenoloFluoro UrineFormaldeide UrinariaFosfatasi AlcalinaFotopletismografia Arti Superiore E InferioreFT3 (Triodotironina Libera)FT4 (Tiroxina Libera)G6PDHGamma GTGlicemiaGotGptHaemophilusIsofluoranoManganeseMarkes EpatiteMercurioMetaemoglobinaMorbilloNichel UrinarioPap Test EscreatoParassiti Feci (Parassiti Intestinali)Parotite E RosoliaPenumcoccoPertossePiombemiaPiombo UrinarioPoliclorobifenili ( PLB )Potenziali Evocati AcusticiPRIST Test (IgE Totali)ProteinuriaProtossido Di AzotoProve VestibolariPTQPERAST IgE SpecificheRx Gomito DxRx Gomito SxRx Rachide-LombareRx Spalla E Scapola DxRx Spalla E Scapola SxRX ToraceSangue FeciSideremiaSolfati UrinariSolfoemoglobinaTest Di VasakTiocianati UrinariTransaminasi (ALT/AST)Urine CompleteUrine SempliciVaricellaVESVisita CardiologicaVisita DermatologicaVisita FisiatricaVisita MedicaVisita OculisticaVisita OrtopedicaWidal-WrightZincoprotoporfirina TABELLE E NOTE ESPLICATIVE * E’ sempre prevista una visita medica periodicaRUMORE* La periodicità indicata tiene conto che la valutazione dei rischi:- I criteri di esecuzione della valutazione;- I tempi di esposizione riportati nella valutazione dei rischi sono ritenuti validi se alla stessa ha partecipato il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori ovvero se controfirmati dal lavoratore;** eseguita anche per via ossea se vi è un peggioramento della via aerea rispetto al controllo precedente ovvero in caso di denuncia di sospetta malattia professionale;SILICE* La radiografia prevista può essere svolta con periodicità annuale / quinquennale tenuto conto dell’effettiva esposizione, dell’anzianità lavorativa e dell’effettivo controllo ambientale.AMIANTO*. Sorveglianza sanitaria obbligatoria anche per gli ex esposti che lavorano ancora nella stessa azienda di avvenuta pregressa esposizione. Per soggetti ex esposti che operano presso aziende differenti da quelle di pregressa esposizione, il medico competente informa i lavoratori:- sulla possibilità di iscriversi al registro regionale ex esposti (LR 22/2001 e successive modificazioni);- sulla necessità di sottoporsi ad ulteriori accertamenti tramite il medico di medicina generale.AGENTI CANCEROGENI* Sorveglianza sanitaria obbligatoria anche per gli ex esposti che lavorano ancora nella stessa azienda di avvenuta pregressa esposizione. Per soggetti ex esposti che operano presso aziende differenti da quelle di pregressa esposizione il medico competente informa i lavoratori sulla necessità di sottoporsi ad ulteriori accertamenti tramite il medico di medicina generale.Tutti i lavoratori iscritti al registro aziendale di cui all’art 243 D.Lgs. 81/08 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.AGENTI CHIMICI* Per le sostanze allergizzanti/sensibilizzanti la visita periodica va sostituta da appositi momenti di informazione – formazione annuali miranti a fornire al lavoratore elementi sul rischio presunto, sull’eventuale manifestazione clinica allergica e sulle corrette modalità di richiesta di visita medica straordinaria prevista dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08. Si ricorda che l’irrilevante rischio per la salute, oggetto di valutazione, deve vedere sempre coinvolto il medico nella sua disamina.** Dove si rendesse necessario eseguire un monitoraggio biologico andranno descritti metodologia di campionamento e di analisi seguite. In ogni caso il medico competente dovrà anche motivare nel programma di sorveglianza sanitaria, qualora adottato, il ricorso al monitoraggio biologico. In caso di valutazione della “non necessità” di eseguire un monitoraggio biologico, la stessa andrà motivata nel programma di sorveglianza sanitaria.RISCHIO BIOLOGICO* Tutti i lavoratori iscritti al registro aziendale di cui all’art 280 D.Lgs. 81/08 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria;VACCINAZIONI* Sono obbligatorie quelle previste dalla legge per particolari categorie di lavoratori e quelle decise dal medico competente sulla base della valutazione dei rischi. In caso di rifiuto del lavoratore a sottoporsi al vaccino sarà il medico competente a valutare il singolo caso prima di emettere il giudizio di idoneità.ALCOL E LAVORO E TOSSICODIPENDENZE* Prima di procedere al controllo sanitario il lavoratore deve risultare informato e formato sul significato di detti accertamenti sanitari.Inoltre il medico deve allegare al programma di sorveglianza sanitaria le procedure di esecuzione di detti accertamenti
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- SORVEGLIANZA SANITARIA
- by Testo Unico Sicurezza staff
- 11.12.2022
Obbligo Di Sorveglianza Sanitaria Dei Lavoratori Ex Art. 18 Comma 1 Lettera C) Ed Art. 41 Dlgs 81/08. Seduta Della Commissione Del 20 Ottobre 2022 Interpello n. 2/ 2022Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’ “obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 Dlgs 81/08 e smi”. Seduta della Commissione del 20 ottobre 2022.La Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito alla seguente problematica: “(…) se l'obbligo di sorveglianza sanitaria: 1) sia da collegarsi rigidamente all'interno delle previsioni di cui all'articolo 41 e, conseguentemente, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 18 siano connessi esclusivamente con l'applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazione in essi contenute, 2) ovvero se, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera c), il datore di lavoro debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni di cui all'articolo 41”.Al riguardo, premesso che:- l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato «Definizioni», al comma1, lettera m), definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori dirischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;- l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato «Obblighi del datoredi lavoro e del dirigente», al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”;- lo stesso articolo 18, comma 1, lettera c), stabilisce che il datore di lavoro “nell’affidare i compiti ai lavoratori” ha l’obbligo di “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi inrapporto alla loro salute e alla sicurezza”, e la successiva lettera bb) prevede, altresì, che il medesimo ha l’obbligo di: “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità ”, inoltre, la lettera z) stabilisce che, lo stesso datore di lavoro ha l’obbligo di: “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”;- l’articolo 20, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato«Obblighi dei lavoratori», secondo il quale: “I lavoratori devono in particolare: (…) i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente”;- l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato «Obblighi del medicocompetente», al comma 1, lettera a), stabilisce che il medico competente: “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale», inoltre la lettera b) dello stesso comma prevede che il medico competente “programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”;- l’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato «Oggetto della valutazione dei rischi», al comma 1, stabilisce che “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di l avoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinve nimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo”. Il medesimo articolo, al comma 2, lettera b), prevede che il conseguente documento di valutazione dei rischi deve contenere: “l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) ”;- l’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato «Sorveglianza sanitaria», al comma 1, prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta d al medico competente correlata ai rischi lavorativi”. Lo stesso articolo, al comma 2, prevede in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica preventiva “intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica” e una visita medica periodica “per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno (…)”la Commissione ritiene che le citate disposizioni prevedano precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che, allo stato, in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, cui fa peraltro riferimento l’articolo 41, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41. Fonte:Ministero del lavoro SCARICA L'INTERPELLO
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NUOVO APPLICATIVO PER L’INVIO DEI CERTIFICATI MEDICI DI INFORTUNIO SUL LAVORO
- SORVEGLIANZA SANITARIA
- by Testo Unico Sicurezza staff
- 11.12.2022
Semplificazioni In Materia Di Adempimenti Formali Concernenti Gli Infortuni Sul Lavoro E Le Malattie Professionali. Utilizzo Dei Servizi Telematici. Nuovo Applicativo Per L’invio Dei Certificati Medici Di Infortunio Sul Lavoro. Il nuovo servizio gestisce l’inoltro all’Inail dei certificati di infortunio sul lavoro da parte dei medici, compresi quelli operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie (in procedura indicate “strutture ospedaliere”).Il servizio consente al medico l’inserimento delle informazioni e dei dati riguardanti l’evento lesivo in modo strutturato e omogeneo, mediante una riorganizzazione degli stessi in apposite e distinte sezioni tematiche compilabili in base alle evidenze emerse nel corso della visita medica.Inoltre, nell’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei medici, sono stati razionalizzate le informazioni necessarie all’istruttoria relative sia all’assicurato sia ai dati sanitari.In conformità a quanto richiesto in sede di compilazione del certificato medico in modalità telematica è stato, altresì, rivisitato il relativo modulo cartaceo, differenziato a seconda della tipologia di evento lesivo disponibile sul sito istituzionaleIl nuovo servizio è già disponibile sul portale dell’Istituto dal 28 aprile 2022.Istruzioni per l’accesso e l’abilitazione al servizioL’accesso ai servizi online del portale www.inail.it deve essere effettuato esclusivamente tramite SPID, CNS o CIE, come previsto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° settembre 2020, n. 120.Gli utenti abilitati al nuovo servizio applicativo dei certificati medici di infortunio sono tutti i medici, compresi i medici operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie. SCARICA LA CIRCOLARE INAIL DEL 14 GIUGNO 2022 Certificati medici di infortunio telematici (MANUALE INAIL) Fonte:INAIL
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ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI MEDICI AUTORIZZATI INCARICATI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
- SORVEGLIANZA SANITARIA
- by Testo Unico Sicurezza staff
- 11.12.2022
Decreto 4 Maggio 2022-Modalità Di Iscrizione Nell’elenco Dei Medici Autorizzati Incaricati Della Sorveglianza Sanitaria In attuazione dell'articolo 138, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il presente decreto disciplina le modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale.L'elenco dei medici autorizzati contiene, per ciascuno degli iscritti, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione. Requisiti per l'iscrizione1. All'elenco dei medici autorizzati di cui all'articolo 1 possono essere iscritti, previa domanda da presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, coloro che:a) siano cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione Europea. Possono altresì essere iscrittii familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, che siano tuttavia titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;b) godano dei diritti politici e che non abbiano riportato una condanna per reati contro lapubblica amministrazione e contro la fede pubblica, e che non risultino essere stati interdetti;c) siano in possesso dei titoli di studio e delle attestazioni previste dall'articolo 8;d) siano dichiarati abilitati allo svolgimento dei compiti di sorveglianza sanitaria della radioprotezione dalla competente commissione di cui all'articolo 3;e) non siano stati cancellati dall'elenco dei medici autorizzati negli ultimi cinque anni. Commissione per l'iscrizione ne/l'elenco dei medici autorizzati 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è istituita la commissione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati.2. La Commissione è composta da laureati esperti in materia di sorveglianza sanitaria dellaprotezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui:a) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di presidente;b) un componente designato dal Ministero della salute;e) un componente designato dal Ministero dell'università e della ricerca tra i professori universitari di ruolo;d) un componente designato dall'Istituto superiore di sanità;e) un componente designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);f) due componenti designati dall'Ispettorato Nazionale per la sicurezza nucleare e laradioprotezione (ISIN).3. Le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dal personale della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.4. I componenti della commissione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.Compiti della commissione 1. La commissione di cui all'articolo 3, all'esito della valutazione nel merito tecnico e scientifico, adotta le deliberazioni relative all'abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati anche in base alla verifica della validità e idoneità della documentazione esibita dagli interessati ai fini dell'abilitazione.2. La commissione esprime proposte o pareri nel merito della sospensione e della cancellazione dall'elenco e sottopone all'esame di abilitazione i richiedenti che vi siano stati ammessi.3. La commissione esprime pareri in merito ai ricorsi di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.4. Le deliberazioni della commissione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti esono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.5. Le deliberazioni della commissione sono definitive. Accertamento della capacità tecnica e professionale 1. L'abilitazione di cui all'articolo 2, lettera d}, è conseguita dal richiedente all'esito del superamento di un esame i cui contenuti sono definiti all'articolo 9.2. In base all'esito dell'esame di cui al precedente comma 1, il richiedente viene considerato "abilitato" o "non abilitato". Modalità per l'ammissione e lo svolgimento dell'esame di abilitazione1. Con la domanda di ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati, da presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, il candidato deve dimostrare il possesso, anche nei modi e nelle forme stabilite dalla normativa vigente, di tutti i requisiti previsti dall'articolo 2, lettere a), b) ed e) e dei titoli di studio e professionali indicati alla lettera c}, nonché di aver provveduto al pagamento della tassa d'esame, da versare per ciascuna sessione.2. Le sessioni d'esame si svolgono con cadenza annuale e vengono ammessi i candidati che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre del precedente anno solare.3. Gli esami di abilitazione si svolgono a Roma e la sede e la data di convocazione sono comunicateagli interessati almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove. In presenza di particolari e comprovate esigenze, con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, possono essere stabilite modalità telematiche per lo svolgimento dell'esame di abilitazione.4. La mancata presentazione, per qualunque motivo, all'esame di abilitazione è considerata comerinuncia.5. L'esame di abilitazione per l'accertamento del possesso da parte del richiedente dei requisiti di preparazione verte sulle materie ed argomenti relativi alle attribuzioni e compiti del medico autorizzato ed indicate al successivo articolo 9.Iscrizione negli elenchi 1. Coloro che sono stati dichiarati abilitati dalla commissione di cui all'articolo 3 possono essere iscritti nell'elenco previa domanda, in bollo, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nonché previo pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle disposizioni vigenti. Titoli di studio e professionali per l'ammissione all'esame di abilitazione1. Per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati è richiesto:a) il possesso della laurea in medicina e chirurgia;b) il possesso della qualifica di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;e) il conseguimento di un corso di studio di specializzazione che prevede l'insegnamento dellamateria di radioprotezione o, in alternativa, il conseguimento del corso di perfezionamento post- universitario in materia di tutela dagli effetti dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti, erogato da Università, dagli Albi professionali dei medici o dalle associazioni di categoria dei medici o da associazioni scientifico-professionali di categoria nell'ambito radioprotezionistico della durata minima di 40 ore con didattica frontale con la previsione di una parte pratica di 40 giorni lavorativi.Contenuto dell'esame di abilitazione1. Il candidato deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza dei problemi generali di prevenzione, di diagnostica precoce e di terapia relativi alle malattie da lavoro, nonché dei problemi particolari connessi con i vari impieghi e le possibili esposizioni dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti, sia di origine artificiale che naturale, in ambito di radiobiologia, radiopatologia, radiotossicologia, medicina legale e di igiene e sicurezza del lavoro con radiazioni. È richiesta altresì un'adeguata conoscenza dei problemi particolari di igiene della popolazione nei confronti dei rischi da radiazioni ionizzanti, sia di origine artificiale che naturale e delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la relativa tutela.2. Il candidato deve inoltre dimostrare di conoscere gli elementi essenziali della sorveglianza fisica della protezione. Aggiornamento professionale1. I medici autorizzati sono tenuti all'aggiornamento professionale mediante la partecipazione a corsi di formazione in materia di radioprotezione medica nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, a partire dal triennio formativo successivo all'entrata in vigore del presente decreto.2. I crediti specifici in materia di radioprotezione medica devono rappresentare almeno il 30 per cento dei crediti, di cui all'articolo 38, comma 3, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, previsti esclusivamente per il medico competente nel triennio.3. Per l'organizzazione e la predisposizione dei programmi dei corsi di cui all'articolo 138, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e la scelta dei docenti, i provider ECM accreditati ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 "La formazione continua nel settore salutellsi avvalgono di enti, istituzioni, associazioni e società scientifiche che comprendono esplicitamente tra le proprie finalità la radioprotezione medica, e che siano maggiormente rappresentative in ambito medico radioprotezionistico.4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la commissione nazionale per la formazione continua dà esecuzione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.Cancellazioni e sospensione1. La cancellazione dall'elenco dei medici autorizzati si determina:a) per disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 2 dell'articolo 143 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;b) in caso di esercizio dell'attività durante i periodi di sospensione;c) su domanda dell'iscritto.2. La sospensione dall'elenco dei medici autorizzati è disposta su segnalazione degli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Il presente decreto entra in vigore a partire dal 1 ° gennaio 2023.Fino all'entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'allegato XXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. SCARICA IL DECRETO
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MANSIONI LAVORATIVE DOVE È OBBLIGATORIA LA VACCINAZIONE ANTITETANICA
- SORVEGLIANZA SANITARIA
- by Testo Unico Sicurezza staff
- 11.12.2022
Obbligo Vaccinazione Antitetanica Lavoratori l tetano è una malattia infettiva acuta non contagiosa causata dal batterio Clostridium tetani, un batterio che si trova soprattutto nel terriccio, nel letame, nell’asfalto e nel tratto digerente di alcuni animali (soprattutto equini ed ovini). Il batterio del tetano può sopravvivere per lunghi periodi di tempo in condizioni sfavorevoli poiché si conserva in forma di spora, si circonda cioè di un involucro protettivo molto resistente.Una ferita banale ma anche l’uso di siringhe infette, morsi di animali, ustioni/abrasioni, possono rappresentare la porta d’ingresso del Clostridium nell’organismo. Una volta penetrato, il batterio, se si trova in ferite profonde e poco ossigenate, germina e produce una tossina che tramite le giunzioni neuromuscolari e i nervi raggiunge il midollo spinale dove svolge la propria azione tossica causando la paralisi spastica dei muscoli, provocando, un caso su dieci, la morte per interessamento dei muscoli respiratori e per conseguente arresto cardio-respiratorio.Il periodo di incubazione va da 3 a 21 giorni, sebbene possa oscillare da 1 giorno a diversi mesi, in base al tipo, all’estensione e alla localizzazione della ferita, mediamente 10 giorni. La maggior parte dei casi si manifesta entro 14 giorni.La malattia di per sé non è infettiva. In Italia, ogni anno, si registrano circa 100 morti, tra adulti ed anziani.La prevenzione si attua principalmente attraverso la somministrazione di un vaccino con tossoide tetanico adsorbito che conferisce una protezione duratura per almeno 10 anni, oltre che ad una attenta valutazione dello stato dell’eventuale ferita in relazione allo stato vaccinale dell’infortunato.La vaccinazione antitetanica, generalmente ben tollerata, consiste in una semplice iniezione praticata per via intramuscolare nel braccio; gli effetti indesiderati più comuni sono le reazioni infiammatorie di breve durata nel punto di iniezione, ivi compresa la dolenzia; la febbre, per lo più modesta, compare in circa il 5% dei casi.Il ciclo di base comprende tre dosi, di cui le prime due praticate a distanza di circa due mesi l’una dall’altra e la terza a distanza di 6-12 mesi dalla seconda. Ulteriori richiami devono essere effettuati con cadenza decennale. E’ sufficiente una sola dose di richiamo anche al superamento dei 10 anni di calendario. La somministrazione di tre dosi di vaccino antitetanico, effettuata di norma nei nuovi nati a partire dal 1963, conferisce una protezione molto elevata, con un’efficacia del 100%.Nel caso in cui si ignori la propria situazione vaccinale e non si disponga di un libretto vaccinale, è possibile richiedere gratuitamente, presso l’Anagrafe Sanitaria del comune di residenza il rilascio del certificato delle vaccinazioni eseguite. In mancanza di queste informazioni è possibile effettuare un esame ematico (tramite il proprio medico curante) con ricerca di anticorpi anti tetano. Il confronto con i valori limite permetterà di capire il grado di copertura. La vaccinazione è obbligatoria in Italia dal 1968 per tutti i nuovi nati e dal 1963 per specifiche categorie lavorative (Legge 5 marzo 1963, n. 292 sulla vaccinazione antitetanica obbligatoria (G.U. 27 marzo 1963, n. 83)) tra cui i lavoratori del comparto metalmeccanico. Il calendario vaccinale prevede 3 dosi nell’arco di un anno (la seconda dopo 6-8 settimane, la terza dopo 6 mesi) con richiami decennali.La vaccinazione antitetanica è obbligatoria per alcune categorie di lavoratori e lavoratrici più esposti ai rischi dell’infezione e per gli sportivi (Legge 5 marzo 1963 n. 292). Il rischio biologico negli ambienti di lavoro è disciplinato dal D.Lgs 81/2008, che prevede la somministrazione a cura del Medico Competente. E' resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi piu' esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti alla edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addettialla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione e' resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;b) per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni del CONI;((c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita)). (2) (3)Il Ministro per la sanita' e' autorizzato ad estendere, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categoriedi lavoratori, sentito il Consiglio superiore di sanita'. La Legge 5 marzo 1963, n. 292 sulla vaccinazione antitetanica obbligatoria (G.U. 27 marzo 1963, n. 83) all’art. 1 rende obbligatoria la vaccinazione antitetanica per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell’infezione tetanica: operai addetti alla manipolazione delle immondizieoperai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartonilavoratori del legnometallurgici e metalmeccanicilavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiamestallieri,fantiniconciatorisorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromispazzini, cantonieri, stradinisterratoriminatorifornaciaioperai e manovali addetti all’ediliziaoperai e manovali delle ferrovieasfaltististraccivendolipersonale delle ferrovie elencato sotto la voce «personale dell’esercizio» (integrazione della legge sopra citata: D.M. 22 marzo 1975 – G.U. 29 marzo 1975, n. 85)marittimi e lavoratori portuali (integrazione della legge sopra citata: D.M. 16 settembre 1975 G.U. 22 ottobre 1975, n. 280)per tutti gli sportivi all’atto della affiliazione alle federazioni del CONI Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro.Nei soggetti appartenenti a queste categorie di lavoratori la vaccinazione e la rivaccinazione antitetanica è a carico dell’azienda ed è eseguita a cura degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie Il D.M. 22 marzo 1975 (in G.U. 29/03/1975, n. 85) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, e' esteso a tutto il personale delle ferrovie elencato sotto la voce « personale dell'esercizio » nel quadro n. 4 « qualifiche iniziali di assunzione del personale in prova », allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1970, n. 1077, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1971, concernente ilriordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, nonche' a tutto il personale delle ferrovie in concessione delle categorie corrispondenti a quelle indicate nel citato allegato". Il D.M 16 settembre 1975 (in G.U. 22/10/1975, n. 304) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, e' esteso a tutti i marittimi e ai lavoratori portuali a partire dalle nuove leve di lavoro" La vaccinazione antitetanica d esempio può provocare una reazione locale nel luogo dell’iniezione. Si potrebbe manifestare infatti arrossamento, gonfiore o dolore. Oppure ci potrebbe essere una reazione generalizzata quale la febbre.Proprio per questo nella fase di informazione dei lavoratori deve essere messo in evidenza il rapporto rischio – beneficio dell’atto vaccinale. Devono essere illustrati gli effetti avversi e le differenze tra le vaccinazioni previste per legge e quelle necessarie in relazione allo specifico rischio lavorativo.Il medico competente deve procedere alla raccolta di un consenso informato, esplicito, personale e specifico. Ancora, consapevole e documentato oppure del rifiuto alla vaccinazione. il richiamo va effettuato ogni 10 anni.
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FORNIRE 'INFORMAZIONI RACCOLTE DALLA SORVEGLIANZA SANITARIA
- SORVEGLIANZA SANITARIA
- by Testo Unico Sicurezza staff
- 11.12.2022
Che Cosa Significa Per Il Medico Competente Fornire 'Informazioni Raccolte Dalla Sorveglianza Sanitaria, Comprese Quelle Reperibili Nella Letteratura Scientifica'? Il medico competente deve comunicare al datore di lavoro tutte le informazioni necessarie alla valutazione del rischio ed all’attuazione delle misure per tutelare la salute e l’integrità psicofisica dei lavoratori.Tali informazioni comprendono sia le comunicazioni individuali relative ad eventuali alterazioni apprezzabili dello stato di salute del singolo lavoratore, che quelle relative ai risultati anonimi collettivi sullo stato di salute rilevato nel corso dei controlli, questi ultimi comunicati e formalizzati ufficialmente per iscritto in occasione delle riunioni periodiche ex art. 35 D.Lgs.81/08.Ciò a conferma che i risultati della sorveglianza sanitaria costituiscono elementi fondamentali da acquisire per una corretta e completa valutazione del rischio. Qualora infatti documentassero alterazioni dello stato di salute di un lavoratore attribuibili, a qualunque titolo, all’esposizione al rumore, a quel punto impegnerebbero in modo cogente il datore di lavoro a rivedere la valutazione e le misure di prevenzione e protezione sino a quel momento adottate.I risultati delle visite mediche comprensivi, nel caso di esposizione a rumore, degli esami audiometrici e di eventuali accertamenti sanitari complementari disposti all’occorrenza, nonché le informazioni in merito reperibili dalla letteratura scientificamente validata, permettono al medico competente di contribuire alla gestione aziendale del rischio specifico, confermandone o mettendone “dinamicamente” in discussione la sua efficacia.
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IN QUALI CASI ATTIVARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL RISCHIO RUMORE?
- SORVEGLIANZA SANITARIA
- by Testo Unico Sicurezza staff
- 11.12.2022
Ai Fini Della Prevenzione Degli Effetti Uditivi Del Rumore Negli Ambienti Di Lavoro, La Sorveglianza Sanitaria È Obbligatoria Al Superamento Del Livello Superiore Di Azione LEX Di 85 DB(A) E/O Lpicco,C 137 DB(C). Al Superamento Del Livello LEX Di 80 DB(A) Essa Può Essere Attivata Su Richiesta Del Lavoratore E Qualora Il Medico Competente Ne Ravvisi La Necessità. Per quanto riguarda la prevenzione degli effetti extra uditivi, è da considerarsi che per sorveglianza sanitaria (SS) si intende l’insieme degli atti medici di prevenzione atti a verificare la compatibilità tra la salute dei lavoratori e l’esposizione ad un agente di rischio e la conseguente idoneità specifica al lavoro, la permanenza nel tempo delle condizioni di salute del lavoratore, la valutazione sulla efficacia delle misure di prevenzione intraprese, il rafforzamento della compliance su misure e comportamenti corretti. La sorveglianza sanitaria permette anche di monitorare i lavoratori al fine di evidenziare eventuali disturbi/danni alla salute dovuti all’attività lavorativa in modo da intervenire precocemente. La SS consente inoltre di valutare l’opportunità di sottoporsi ad esami periodici anche successivamente alla cessazione delle attività lavorative.Pertanto, nel caso di esposizione a rumore a valori inferiori al LEX 85 dB(A), quando il processo di valutazione del rischio evidenzi una esposizione abituale o prevedibile del lavoratore nell'ambito delle attività lavorative espletate a livelli sonori che potrebbero comportare l’insorgenza di effetti non uditivi, il Medico Competente, che partecipa attivamente alla valutazione del rischio ed è a conoscenza dei rischi presenti in azienda, non potrà non tener conto, nell’effettuazione dell’attività di sorveglianza sanitaria, della presenza del rischio di possibile insorgenza di effetti extra-uditivi derivante da condizioni acustiche sfavorevoli, in particolare per quei lavoratori che, a seguito di alcune patologie preesistenti o di specifiche condizioni individuali, possano risultare particolarmente sensibili all’esposizione a rumore.
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