Notiziario online sicurezza sul lavoro

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Testo unico sicurezza 81/2008 aggiornato a Gennaio 2023
- DECRETO 81/2008
- by Testo Unico Sicurezza staff
- 02.01.2023
Nuova edizione del decreto legislativo 81/2008 redatta dagli Ingg. Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore con le seguenti novità: Corretto il refuso all’allegato XXXVIII riguardante la classificazione CAS dell’ammoniaca anidra; Inserito il Decreto Ministeriale 28 settembre 2021 recante “Modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell’articolo 26-bis, comma 5, del d.lgs. n. 139/2006” Modificato l’art. 14, comma 1, come disposto dall’art. 12-sexies, comma 1 del D.L. 21/03/2022, n. 21 (G.U. 21/03/2022, n. 67) convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (G.U. 20/05/2022, n. 117); Inserito l’Accordo Stato Regioni rep. n. 142/CSR del 27.07.2022, recante “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, recante le misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”; Sostituito il Decreto Direttoriale n. 02 del 20 gennaio 2021 con il Decreto Direttoriale n. 63 del 01 agosto 2022 – Decimo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione (LINK ESTERNO); Inseriti gli interpelli n. 1 del 19/07/2022, n. 2 del 26/10/2022 e n. 3 del 15/12/2022; Inserite le modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, operate dal Decreto del Ministero dell’Interno del 15/09/2022 (G.U. n. 224 del 24/09/2022, in vigore dal 25/09/2022); Inserito il Decreto Interministeriale 30/09/2022 sulla definizione di criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1, del medesimo Decreto legislativo n. 81 del 2008 (Comunicato pubblicato sulla G.U. del 15/10/2022 n. 242); Inserito il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 171 del 11.10.2022, sull’istituzione del repertorio nazionale degli organismi paritetici; Inserita la nota DCPREV prot. n. 12301 del 07/09/2022 avente ad oggetto: DM 2 settembre 2021 «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». Ulteriori indicazioni procedurali per le attività di formazione e materiali didattici per i corsi di formazione per addetti antincendio; Inserita la circolare VVF prot.16579 del 07/11/2022 avente ad oggetto: “decreto 15 settembre 2022 – Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81”. Inserito il collegamento esterno alla nota MLPS prot. 10912 del 24.11.2022, riguardante l’aggiornamento delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII e dell’art. 71, comma 11; Sostituito il Decreto Direttoriale n. 62 del 29 luglio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 116 del 19 dicembre 2022 – Trentacinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO); Inserite le modifiche introdotte dal Decreto 29 settembre 2022, n. 192 (G.U. 13/12/2022, n. 290, entrata in vigore del provvedimento 27/12/2022) agli artt. 1 e 2 e l’inserimento dell’art. 5-bis al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37. SCARICA IL DECRETO AGGIORNATO
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TESTO UNICO SICUREZZA 81/2008 AGGIORNATO AD AGOSTO 2022
- DECRETO 81/2008
- by Testo Unico Sicurezza staff
- 11.12.2022
D.Lsg 81/2008 Aggiornato Ad Agosto 2022 Novità in questa versione:• Completato l’inserimento dei collegamenti ipertestuali delle circolari del Ministero dell’Interno prot. 14804 del 06/10/2021, prot. 15472 del 19/10/2021 e prot. 16700 del 08/11/2021;• Modificata la Nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL del 28/07/2021, sulla proroga dei termini della sorveglianza sanitaria eccezionale al 31/07/2022;• Inserita la Nota all’art. 37, comma 2, riguardante la disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come integrata dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52;• Inserita la Nota DECPREV Prot. 7826 del 31/05/2022 del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ad Oggetto: DM 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. – Indicazioni procedurali per le attività di formazione e di abilitazione;• Inserita la Nota INL del 07/06/2022 prot. n. 1159, avente ad oggetto “art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – provvedimenti di sospensione – attività non differibili”;• Inserita la Nota INL del 22/06/2022 prot. n. 3783 avente da oggetto “tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”;• Sostituito il Decreto Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 62 del 26 luglio 2022 – Trentaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;• Inserita nota all’art. 3, comma 8, sulle prestazioni di lavoro occasionali;• Modificata la nota al Testo Unico sulla introduzione del comma 4-ter all’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;• Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro a progetto operata dall’art. 52 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;• Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 70 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro accessorio operata definitivamente dall’art. 1 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25 convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49 (G.U. 17/03/2017, n. 64, in vigore dal 20/03/2017);• Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la sostituzione del libretto formativo del cittadino con il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’art. 14 del medesimo D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;• Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 48 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina dell’apprendistato, adesso regolamentata dagli artt. da 41 a 47 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;• Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. da 20 a 28 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina della somministrazione di lavoro, adesso regolamentata dagli artt. da 30 a 40 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;• Inserita nota INL del 26/07/2022, prot. n. 4753 ad oggetto: “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative”. TU 81/2008 aggiornato ad Agosto 2022- versione curata e aggiornata dagli ingg. Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore SCARICA IL TESTO UNICO AGGIORNATO AGOSTO 2022 DIRETTAMENTE DALLA FONTE UFFICIALE PUOI VISUALIZZARE IL FILE INTERATTIVO ANCHE QUI il presente testo non riveste carattere di ufficialità. le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicati sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione pubblica di appartenenza. non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni sia diretti che indiretti causati dall’uso del presente testo.
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MODIFICA ALLEGATI XLIV, XLVI E XLVII DEL D.LGS 81/2008
- DECRETO 81/2008
- by Testo Unico Sicurezza staff
- 11.12.2022
Sono Modificati Gli Allegati XLIV, XLVI E XLVII Del Decreto Legislativo N. 81/2008 A Seguito Del Decreto Interministeriale Del 27 Dicembre 2021 Il Decreto interministeriale del 27 dicembre 2021 sostituisce completamente gli allegati XLIV, XLVI e XLVII del Testo Unico di Sicurezza perché corrispondono agli Allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici.Allegato XLIV: Elenco esemplificativo delle attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici;Allegato XLVI: Elenco degli agenti biologici classificati;Allegato XLVII: Indicazioni su misure e livelli di contenimento SCARICA IL DM DEL 27/12/202 (CONTIENE ALLEGATI AGGIORNATI) ALLEGATO XLIV Laddove il risultato della valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 271 del presente decreto riveli un'esposizione non intenzionale ad agenti biologici, potrebbero esservi altre attività professionali, non incluse nel presente allegato, che devono essere prese in considerazione.1. Attività in industrie alimentari2. Attività nell'agricoltura3. Attività in cui vi è contatto con animali e/o prodotti di origine animale4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem5. Attività in laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica6. Attività in impianti di smaltimento dei rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti7. Attività in impianti di depurazione delle acque di scarico. VAI ALL'ALLEGATO AGGIORNATO Allegato XLVI ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI1. Nella classificazione sono inclusi soltanto gli agenti di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo. Se del caso, sono aggiunti indicatori del potenziale rischio tossico e allergenico di tali agenti. Sono esclusi gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetti sull'uomo. Nella compilazione del presente elenco di agenti biologici classificati non sono stati presi in considerazione i microrganismi geneticamente modificati.2... La classificazione degli agenti biologici è basata sull'effetto esercitato da tali agenti su lavoratori sani. Essa non tiene conto degli effetti particolari sui lavoratori sensibili per uno o più motivi, ad esempio per precedenti malattie, assunzione di medicinali, immunodeficienza, gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41. La valutazione del rischio deve prendere in considerazione anche il rischio supplementare al quale sono esposti tali lavoratori. In taluni processi lavorativi, per alcune attività di laboratorio e/o a contatto con animali che comportano, o possono comportare, un'esposizione ad agenti biologici dei gruppi 3 o 4, qualsiasi precauzione tecnica adottata deve rispettare i dettami previsti agli articoli 275 e 276. 3. Gli agenti biologici che non sono stati classificati nei gruppi 2, 3 e 4 dell'elenco non sono implicitamente classificati nel gruppo 1. Per i generi comprendenti più di una specie notoriamente patogena per l'uomo, l'elenco include le specie più frequentemente responsabili delle malattie e un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute. Se nella classificazione degli agenti biologici viene menzionato un intero genere, è implicito che sono esclusi specie e ceppi notoriamente non patogeni. 4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, non deve necessariamente essere applicato il contenimento del suo ceppo parentale richiesto dalla classificazione, purché sia valutato adeguatamente il rischio sul luogo di lavoro. Ciò avviene ad esempio quando tale ceppo deve essere utilizzato come prodotto o componente di un prodotto per scopi profilattici o terapeutici. 5. La nomenclatura degli agenti classificati utilizzata per il presente elenco riflette ed è conforme agli accordi internazionali più recenti sulla tassonomia e sulla nomenclatura degli agenti in vigore al momento della sua elaborazione. 6. Alcuni agenti biologici classificati nel gruppo 3 e indicati con un doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono presentare un rischio d'infezione limitato per i lavoratori dato che normalmente l'infezione non è trasmessa per via aerea. Nel valutare le misure di contenimento da applicare a tali agenti si deve tener conto della natura delle specifiche attività in questione e della quantità dell'agente biologico interessato, per determinare se, in particolari circostanze, è possibile fare a meno di alcune di queste misure. 7. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente Allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo 2, a meno che non sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.8. L'elenco di agenti biologici classificati riflette lo stato delle conoscenze al momento in cui è stato concepito. Sarà aggiornato non appena non rifletterà più lo stato delle conoscenze. 9. Le prescrizioni in materia di contenimento derivanti dalla classificazione dei parassiti si. applicano unicamente agli stadi del ciclo vitale del parassita in cui questo può essere infettivo per l'uomo sul luogo di lavoro. 10. Il presente elenco contiene anche indicazioni separate per i casi in cui gli agenti biologici possono causare reazioni allergiche o tossiche, i casi in cui è disponibile un vaccino efficace o i casi in cui è opportuno conservare per più di dieci anni un elenco dei lavoratori esposti.Tali indicazioni sono sistematizzate in note così formulate:A: Possibili effetti allergici.D: L'elenco dei lavoratori esposti a questo agente biologico deve essere conservato per più di dieci anni dalla fine dell'ultima esposizione nota.T: Produzione di tossine.V: Vaccino efficace disponibile e registrato nella UE.Le vaccinazioni preventive devono essere effettuate tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2 79 del presente decreto. SEGUONO LE TABELLE AGGIORNATE SCARICA IL DM DEL 27/12/202 (CONTIENE ALLEGATI AGGIORNATI) ALLEGATO XLVII INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTOLe misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.Nella tabella, l'espressione «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario. SEGUONO LE TABELLE AGGIORNATE VAI ALL'ALLEGATO AGGIORNATO CON LA RELATIVA TABELLA
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ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI AGGIORNATO 2022
- DECRETO 81/2008
- by Testo Unico Sicurezza staff
- 11.12.2022
Il Decreto interministeriale del 27 dicembre 2021 sostituisce completamente gli allegati XLIV, XLVI e XLVII del Testo Unico di Sicurezza perché corrispondono agli Allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici. ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI 1. Nella classificazione sono inclusi soltanto gli agenti di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo. Se del caso, sono aggiunti indicatori del potenziale rischio tossico e allergenico di tali agenti. Sono esclusi gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetti sull'uomo. Nella compilazione del presente elenco di agenti biologici classificati non sono stati presi in considerazione i microrganismi geneticamente modificati.2... La classificazione degli agenti biologici è basata sull'effetto esercitato da tali agenti sulavoratori sani. Essa non tiene conto degli effetti particolari sui lavoratori sensibili per uno o più motivi, ad esempio per precedenti malattie, assunzione di medicinali, immunodeficienza, gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41. La valutazione del rischio deve prendere in considerazione anche il rischio supplementare al quale sono esposti tali lavoratori. In taluni processi lavorativi, per alcune attività di laboratorio e/o a contatto con animali che comportano, o possono comportare, un'esposizione ad agenti biologici dei gruppi 3 o 4, qualsiasi precauzione tecnica adottata deve rispettare i dettami previsti agli articoli 275 e 276.3. Gli agenti biologici che non sono stati classificati nei gruppi 2, 3 e 4 dell'elenco non sono implicitamente classificati nel gruppo 1. Per i generi comprendenti più di una specie notoriamente patogena per l'uomo, l'elenco include le specie più frequentemente responsabili delle malattie e un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute. Se nella classificazione degli agenti biologici viene menzionato un intero genere, è implicito che sono esclusi specie e ceppi notoriamente non patogeni.4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, non deve necessariamente essere applicato il contenimento del suo ceppo parentale richiesto dalla classificazione, purché sia valutato adeguatamente il rischio sul luogo di lavoro. Ciò avviene ad esempio quando tale ceppo deve essere utilizzato come prodotto o componente di un prodotto per scopi profilattici o terapeutici.5. La nomenclatura degli agenti classificati utilizzata per il presente elenco riflette ed è conforme agli accordi internazionali più recenti sulla tassonomia e sulla nomenclatura degli agenti in vigore al momento della sua elaborazione.6. Alcuni agenti biologici classificati nel gruppo 3 e indicati con un doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono presentare un rischio d'infezione limitato per i lavoratori dato che normalmente l'infezione non è trasmessa per via aerea.Nel valutare le misure di contenimento da applicare a tali agenti si deve tener conto dellanatura delle specifiche attività in questione e della quantità dell'agente biologico interessato, per determinare se, in particolari circostanze, è possibile fare a meno di alcune di queste misure.7. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente Allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo 2, a meno che non sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.8. L'elenco di agenti biologici classificati riflette lo stato delle conoscenze al momento in cui è stato concepito. Sarà aggiornato non appena non rifletterà più lo stato delle conoscenze.9. Le prescrizioni in materia di contenimento derivanti dalla classificazione dei parassiti si. applicano unicamente agli stadi del ciclo vitale del parassita in cui questo può essere infettivo per l'uomo sul luogo di lavoro.10. Il presente elenco contiene anche indicazioni separate per i casi in cui gli agenti biologicipossono causare reazioni allergiche o tossiche, i casi in cui è disponibile un vaccino efficace o i casi in cui è opportuno conservare per più di dieci anni un elenco dei lavoratori esposti. Tali indicazioni sono sistematizzate in note così formulate:A: Possibili effetti allergici.D: L'elenco dei lavoratori esposti a questo agente biologico deve essere conservato per più di dieci anni dalla fine dell'ultima esposizione nota.T: Produzione di tossine.V: Vaccino efficace disponibile e registrato nella UE.Le vaccinazioni preventive devono essere effettuate tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 279 del presente decreto. SCARICA L'ALLEGATO AGGIORNATO (PDF) SCARICA L'ALLEGATO AGGIORNATO IN FORMATO EXCEL BATTERI NB: Per gli agenti biologici figuranti nel presente elenco, la menzione dell'intero genere seguita da «spp.» si riferisce ad altre specie appartenenti a tale genere non specificamente incluse nell'elenco, ma notoriamente patogene per l'uomo. Per ulteriori dettagli si veda la nota introduttiva 3. AGENTE BIOLOGICO CLASSIFICAZIONE NOTE Actinomadura madurae 2 Actinomadura pelletier 2 Actinomyces gerencseriae 2 Actinomyces israelii 2 Actinomyces spp. 2 Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans) 2 Anaplasma spp. 2 Arcanobacterium haemolyticum {Corynebacterium haemolyticum} 2 Arcobacter butzleri 2 Bacillus anthracis 3 T Bacteroides fragilis 2 Bacteroides spp. 2 Bartonella bacilliformis 2 Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) 2 Bartonella (Rochalimaea) spp. 2 Bordetella bronchiseptica 2 Bordetella parapertussis 2 Bordetella pertussis 2 T,V Bordetella spp. 2 Borrelia burgdorferi 2 Borrelia duttonii 2 Borrelia recurrentis 2 Borrelia spp. 2 Brachyspira spp. 2 Brucella abortus 3 Brucella canis 3 Brucella melitensis 3 Brucella suis 3 Burkholderia cepacia 2 Burkholderia mallei {Pseudomonas ma Ilei} 3 Burkholderia pseudomallei {Pseudomonas pseudomallei} 3 D Campylobacterfetus subsp.fetus 2 Campylobacterfetus subsp. venerealis 2 Campylobacterjejuni subsp. doylei 2 Campylobacterjejuni subsp.jejuni 2 Campylobacter spp. 2 Cardiobacterium hominis 2 Cardiobacterium valvarum 2 Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus) 2 Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae) 2 Chlamydiafelis (Chlamydophilafelis) 2 Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae) 2 Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (ceppi aviari) 3 Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (altri ceppi) 2 Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis) 2 Clostridium botulinum 2 T Clostridium difficile 2 T Clostridium perfringens 2 T Clostridium tetani 2 T,V Clostridium spp. 2 Corynebacterium diphtheriae 2 T,V Corynebacterium minutissimum 2 Corynebacterium pseudotuberculosis 2 T Corynebacterium ulcerans 2 T Corynebacterium spp. 2 Coxiella burnetii 3 Edwardsiella tarda 2 Ehrlichia spp. 2 Eikenella corrodens 2 Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum) 2 Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis) 2 Enterobacter cloacae subsp. cloacae (Enterobacter cloacae) 2 Enterobacter spp. 2 Enterococcus spp. 2 Erysipelothrix rhusiopathiae 2 Escherichia coli (eccetto i ceppi non patogeni) 2 Escherichia coli, ceppi verocitotossigenici (per esempio 0157:H7 oppure 0103) 3 (**) T Fluoribacter bozemanae {Legionella) 2 Francisella hispaniensis 2 Francisella tularensis subsp. hola retica 2 Francisella tularensis subsp. mediasiatica 2 Francisella tularensis subsp. novicida 2 Francisella tularensis subsp. tularensis 3 Fusobacterium necrophorum subsp.funduliforme 2 Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum 2 Gardnerella vaginalis 2 Haemophilus ducreyi 2 Haemophilus influenzae 2 V Haemophilus spp. 2 Helicobacter pylori 2 Helicobacter spp. 2 Klebsiella oxytoca 2 Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae 2 Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae 2 Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis 2 Klebsiella spp. 2 Legionella pneumophila subsp . fraseri 2 legionella pneumophila subsp. pascullei 2 Legionella spp. 2 Leptospira interrogans (tutti i sierotipi) 2 Leptospira interrogans spp. 2 Listeria monocytogenes 2 Listeria ivanovii subsp. ivanovii 2 Listeria ivanovii subsp. londoniensis 2 Morganella morganii subsp. morganii {Proteus morganii) 2 Morganella morganii subsp. sibonii 2 Mycobacterium abscessus subsp. abscessus 2 Mycobacterium africanum 3 V Mycobacterium avium subsp. avium (Mycobacterium avium) 2 Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis) 2 Mycobacterium avium subsp. silvaticum 2 Mycobacterium bovis 3 V Mycobacterium caprae {Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae) 3 Mycobacterium chelonae 2 Mycobacterium chimaera 2 Mycobacterium fortuitum 2 Mycobacterium intracellulare 2 Mycobacterium kansasii 2 Mycobacterium malmoense 2 Mycobacterium marinum 2 Mycobacterium microti 3 (**) Mycobacterium pinnipedii 3 Mycobacterium scrofulaceum 2 Mycobacterium simiae 2 Mycobacterium szulgai 2 Mycobacterium tuberculosis 3 V Mycobacterium ulcerans 3 (**) Mycobacterium xenopi 2 Mycoplasma hominis 2 Mycoplasma pneumoniae 2 Mycoplasma spp. 2 Neisseria gonorrhoeae 2 Neisseria meningitidis 2 V Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu) 2 Nocardia asteroides 2 Nocardia brasiliensis 2 Nocardiafarcinica 2 Nocardia nova 2 Nocardia spp. 2 Orientia tsutsugamushi [Rickettsia tsutsugamushi) 3 Pasteurella multocida subsp. gallicida [Pasteurella gallicida) 2 Pasteurella multocida subsp. multocida 2 Pasteurella multocida subsp. septica 2 Pasteurella spp. 2 Peptostreptococcus anaerobius 2 Plesiomonas shigelloides 2 Porphyromonas spp. 2 Prevotella spp. 2 Proteus mirabilis 2 Proteus penneri 2 Proteus vulgaris 2 Providencia alcalifaciens [Proteus inconstans] 2 Providencia rettgeri [Proteus rettgeri) 2 Providencia spp. 2 Pseudomonas aeruginosa 2 T Rhodococcus hoagii [Corynebacterium equii] 2 Ricketisia africae 3 Rickettsia akari 3 (**) Rickettsia australis 3 Rickettsia canadensis 2 Rickettsia conorii 3 Rickettsia heilongjiangensis 3 (**) Rickettsia japonica 3 Rickettsia montanensis 2 Rickettsia typhi 3 Rickettsia prowazekii 3 Rickettsia rickettsii 3 Rickettsia sibirica 3 Rickettsia spp. 2 Salmonella enterica (choleraesuis) subsp. arizonae 2 Salmonella Enteritidis 2 Salmonella Paratyphi A, B, C 2 V Salmonella Typhi 3 (**) V Salmonella Typhimurium 2 Salmonella (altri sierotipi) 2 Shigella boydii 2 Shigella dysenteriae (tipo 1) 3 (**) T Shigella dysenteriae, diversa dal tipo 1 2 Shigella flexneri 2 Shigella sonnei 2 Staphylococcus aureus 2 T Streptobacillus moniliformis 2 Streptococcus agalactiae 2 Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis 2 Streptococcus pneumoniae 2 T,V Streptococcus pyogenes 2 T Streptococcus suis 2 Streptococcus spp. 2 Treponema carateum 2 Treponema pallidum 2 Treponema pertenue 2 Treponema spp. 2 Trueperella pyogenes 2 Ureaplasma parvum 2 Ureaplasma urealyticum 2 Vibrio cholerae (compreso El Tor) 2 T,V Vibrio parahaemolyticus [Benecka parahaemolytica) 2 Vibrio spp. 2 Yersinia enterocolitica subsp. enterolitica 2 Yersinia enterocolitica subsp. palearctica 2 Yersinia pestis 3 Yersinia pseudoturbercolosis 2 Yersinia spp. 2 (**) Cfr. note introduttive, punto 6. VIRUS (*) NB: I Virus sono elencati secondo il loro ordine (*) Cfr. note introduttive, punto 7. (o), la famiglia (F) e il genere (G) AGENTE BIOLOGICO (Specie di Virus oppure ordine tassometrico indicato) CLASSIFICAZIONE NOTE Bunyavirales (O) Hantaviridae (F) Orthohantavirus (G) Orthohantavirus Andes (specie hantavirus che causa la sindrome polmonare da 3 hantavirus [HPS]) Orthohantavirus Bayou 3 Orthohantavirus Black Creek Canal 3 Orthohantavirus Cano Delgadito 3 Orthohantavirus Choclo 3 Orthohantavirus Belgrado-Dobrava (specie hantavirus che causa la febbre 3 emorragica con sindrome renale [HFRS]) Orthohantavirus El Moro Canyon 3 Orthohantavirus Hantaan (specie hantavirus che causa la febbre emorragica con 3 Orthohantavirus Laguna Negra 3 Orthohantavirus Prospect Hill 2 Phlebovirus Punta Toro 2 Phlebovirus della febbre della valle del Rift 3 Phlebovirus della febbre da flebotomi di Napoli (virus Toscana) 2 Phlebovirus SFTS (virus della febbre alta con sindrome trombocitopenia) 3 Altri phlebovirus notoriamente patogeni 2 Herpesvirales (O) Herpesviridae (F) Cytomegalovirus (G) Herpesvirus beta umano 5 (cytomegalovirus) 2 Lymphocryptovirus (G) Herpesvirus gamma umano 4 (virus di Epstein-Barr) 2 Rhadinoovirus (G) Herpesvirus gamma umano 8 2 D Roseolovirus (G) Herpesvirus beta umano 6 A (virus umano 8-linfotropico) 2 Herpesvirus beta umano 68 2 Herpesvirus beta umano 7 2 Simplexvirus (G) Herpesvirus alfa 1 Macacine (herpesvirus simiae, herpesvirus B) 3 Herpesvirus alfa umano 1 (herpesvirus umano 1, herpes simplex virus di tipo 1) 2 Herpesvirus alfa umano 2 (herpesvirus umano 2, herpes simplex virus di tipo 2) 2 Varicellovirus (G) Herpesvirus alfa umano 3 (herpesvirus varicella-zoster) 2 V Mononegavirales (O) Filoviridae (F) Ebolavirus (G) 4 Marburgvirus (G) Marburgvirus di Marburgo 4 Paramyxoviridae (F) Avulavirus (G) Virus della malattia di Newcastle 2 Henipavirus (G) Henipavirus di Hendra 4 Henipavirus di Nipah 4 Morbillivirus (G) Virus del morbillo 2 V Respirovirus (G) Respirovirus umano 1 (virus parainfluenzale 1) 2 Respirovirus umano 3 (virus parainfluenzale 3) 2 Rubulavirus (G) Rubulavirus parotite 2 V Rubulavirus umano 2 (virus parainfluenzale 2) 2 Rubulavirus umano 4 (virus parainfluenzale 4) 2 Pneumoviridae (F) Metapneumovirus (G) Orthopneumovirus (G) Orthopneumovirus umano (virus respiratorio sinciziale) 2 Rhabdoviridae (F) Lyssavirus (G) Lyssavirus del pipistrello australiano (ABLV) 3 (**) V Lyssavirus Duvenhage (DUVV) 3(**) V Lyssavirus 1 del pipistrello europeo (EBLV-1) 3(**) V Lyssavirus 2 del pipistrello europeo (EBLV-1) 3 (**) V Lagos bat lyssavirus (LBV) 3 (**) Mokola lyssavirus (MOKV) 3 Lyssavirus della rabbia 3(**) V Vesiculovirus (G) Virus della stomatite vescicolare, vesiculovirus Alagoas 2 Virus della stomatite vescicolare, vesiculovirus Indiana 2 Virus della stomatite vescicolare, vesiculovirus New Jersey 2 Vesiculovirus Piry (Piry virus) 2 Nidovirales (O) Coronaviridae (F) Betacoronavirus (G) Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS) 3 Sindrome respiratoria acuta grave da corona virus 2 (Sa rs - Cov - 2) (1) 3 Sindrome respiratoria medio-or ientale da coronavirus (virus MERS) 3 Altre Coronaviridae notoriamente patogene 2 Picornavirales (O) Picornaviridae (F) Cardiovirus (G) Virus Saffold 2 Cosavirus (G) Cosavirus A 2 Enterovirus (G) Enterovirus A 2 Enterovirus B 2 Enterovirus C 2 Enterovirus D, enterovirus umano tipo 70 (virus della congiuntivite acuta 2 Rhinovirus 2 Poliovirus, tipo 1 e 3 2 V Poliovirus, tipo 2 (2) 3 V Hepatovirus (G) Hepatovirus A (virus dell'epatite A, enterovirus umano tipo 72) 2 V Kobuvirus (G) Aichivirus A (virus Aichi 1) 2 Parechovirus (G) 2 Parechovirus A 2 Parechovirus B (virus Ljungan) 2 Altre Picornaviridae notoriamente patogene 2 Non assegna to (O) Adenoviridae (F) 2 Astroviridae (F) 2 Arenaviridae (F) Mammarenavirus (G) Mammarenavirus brasiliano 4 Mammarenavirus Chapare 4 Mammarenavirus Flexal 3 Mammarenavirus Guanarito 4 Mammarenavirus Junin 4 Mammarenavirus Lassa 4 Mammarenavirus Lujo 4 Mammarenavirus della coriomeningite linfocitaria, ceppi neurotropi 2 Mammarenavirus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi) 2 Mammarenavirus Machupo 4 Mammarenavirus Mobala 2 Mammarenavirus Mopeia 2 Mammarenavirus Tacaribe 2 Mammarenavirus Whitewater Arroyo 3 Caliciviridae (F) Norovirus (G) Norovirus (virus Norwalk) 2 Altre Caliciviridae notoriamente patogene 2 Hepadnaviridae (F) Orthohepadnavirus (G) Virus dell'epatite B 3 (**) Hepeviridae (F) Orthohepevirus (G) Orthohepevirus A (virus dell'epatite E) 2 Flaviviridae (F) Flavivirus (G) Virus dengue 3 Virus dell'encefalite giapponese 3 V Virus della malattia della foresta di Kyasanur 3 V Virus louping ill 3 (**) Virus dell'encefalite di Murray Valley (virus dell'encefalite australiana) 3 Virus della febbre emorragica di Omsk 3 Virus Powassan 3 Virus Rocio 3 Virus dell'encefalite di St. Louis 3 Virus dell'encefalite da zecche Virus Absettarov 3 Virus Hanzalova 3 Virus Hypr 3 Virus Kumlinge 3 Virus Negishi 3 Encefalite russa primaverile-estiva (a) 3 v Virus dell'encefalite da zecche, sottotipo europeo centrale 3 (**) v Virus dell'encefalite da zecche, sottotipo estremo oriente 3 Virus dell'encefalite da zecche, sottotipo siberiano 3 v Virus Wesselsbron 3 (**) Virus della febbre del Nilo occidentale 3 Virus della febbre gialla 3 v Virus Zika 2 Altri flavivirus notoriamente patogeni 2 Hepacivirus (G) Hepacivirus C (virus dell'epatite C) 3 (**) D Orthomyxoviridae (F) Gammainfluenzavirus (G) Virus dell'influenza C 2 V (c) Influenzavirus A (G) Virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità HPAIV (HS), per esempio HSNl 3 Virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità HPAIV (H7), per esempio H7N7, 3 Virus dell'influenza A 2 V (c) Virus dell'influenza A, A/New York/1/18 (HlNl) (influenza spagnola 1918) 3 Virus dell'influenza A, A/Singapore/1/57 (H2N2) 3 Virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) H7N9 3 Influenzavirus B (G) Virus dell'influenza B 2 V (c) Virus Thogoto (G) Virus Dhori (Orthomyxoviridae da zecche: Dhori) 2 Virus Thogoto (Orthomyxoviridae da zecche: Thogoto) 2 Papillomaviridae (F) 2 Parvoviridae (F) Erythroparvovirus (G) Erythroparvovirus dei primati 1 (parvovirus umano, virus B19) 2 Polyomaviridae (F) Betapolyomavirus (G) Poliomavirus umano 1 (virus BK) 2 D (d) Poliomavirus umano 2 (virus JC) 2 D (d) Poxviridae (F) Molluscipoxvirus (G) Virus Molluscum contagiosum 2 Orthopoxvirus (G) Virus del vaiolo bovino 2 Virus del vaiolo della scimmia 3 V Virus del vaccino [incl. virus del vaiolo del bufalo (e), virus del vaiolo dell'elefante 2 (f), virus del vaiolo del coniglio (g)] Virus del vaiolo (Variola maior e minor) 4 V Parapoxvirus (G) Virus Orf 2 Virus dello pseudovaiolo bovino (virus del nodulo dei mungitori, parapoxvirus 2 Yatapoxvirus (G) Virus Tanapox 2 Virus del tumore delle scimmie di Yaba 2 Reoviridae (F) Seadornavirus (G) Virus Banna 2 Coltivirus (G) 2 Rotavirus (G) 2 Orbivirus (G) 2 Retroviridae (F) Deltaretrovirus (G) Virus T-linfotropico dei primati di tipo 1 (virus linfotropico umano delle cellule T di 3 (**) D tipo 1) Virus T-linfotropico dei primati di tipo 2 (virus linfotropico umano delle cellule T di 3 (**) D tipo 2) Lentivirus (G) Virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 3 (**) D Virus dell'immunodeficienza umana di tipo 2 3 (**) D Virus dell'immunodeficienza delle scimmie (SIV) (h) 2 Togaviridae(F) Alphavirus (G) Cabassouvirus 3 Virus dell'encefalomielite equina orientale 3 V Virus Bebaru 2 Virus Chikungunya 3 (**) Virus Everglades 3 (**) Virus Mayaro 3 Virus Mucambo 3 (**) Virus Ndumu 3 (**) Virus O'nyong-nyong 2 Virus del fiume Ross 2 Virus della foresta di semliki 2 Virus Sindbis 2 Virus Tonate 3 (**) Virus dell'encefalomielite equina venezuelana 3 V Virus dell'encefalomielite equina occidentale 3 V Altri alphavirus notoriamente patogeni 2 Rubivirus (G) Virus della rosolia 2 V Non assegnato(F) Deltavirus (G) Virus dell'epatite Delta (b) 2 V, D (1) Il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica. (2) Classificazione secondo il piano d'azione globale dell'OMS volto a ridurre al minimo il rischio di esposizione al poliovirus associato agli stabilimenti dopo l'eradicazione per tipo dei poliovirus selvaggi e la progressiva cessazione dell'utilizzo del vaccino antipoliomielitico orale (WHO Global Action Plan to minimize poliovirus facility-associated risk after type-specific eradication of wild poliovirus es and sequential cessation of oral polio vaccine use). (**) Cfr. note introduttive, punto 6. (a) Encefalite da zecche. (b) Il virus dell'epatite D (Delta) è patogeno nell'uomo solo in caso di un'infezione simultanea o secondaria causata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione contro il virus dell'epatite B protegge quindi i lavoratori non affetti dal virus dell'epatite B contro il virus dell'epatite D. (c) Solo per i tipi A e B. (d) Raccomandato per le attività che comportano un contatto diretto con questi agenti. (e) Sono stati identificati due virus: un virus del vaiolo del bufalo e una variante del virus del vaccino (virus vaccinia). (f) Variante del virus del vaiolo bovino. (g) Variante del virus accinia. (h) Finora non sono state riscontrate nell'uomo malattie causate da altri retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per le attività che comportano un'esposizione a tali retrovirus AGENTI DI MALATTIE PRIONICHE AGENTE BIOLOGICO CLASSIFICAZIONE NOTE Agente della malattia di Creutzfeldt-Jakob D (a) 3 (**) Variante dell'agente della malattia di Creutzfeldt-Jakob D (a) 3 (**) Agente dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e di altre encefalopatie spongiformi trasmissibili (TES) animali 3 (**) D (a) Agente della sindrome di Gerstmann-Stràussler-Scheinker 3 (**) D (a) Agente del kuru 3 (**) D (a) Agente della scrapie 2 (**) Cfr. note introduttive, punto 6 (a) Raccomandato per le attività che comportano un contatto diretto con questi agenti PARASSITI NB: Per gli agenti biologici figuranti nel presente elenco, la menzione dell'intero genere seguita da «spp.» si riferisce ad altre specie appartenenti a tale genere non specificamente incluse nell'elenco, ma notoriamente patogene per l'uomo. Per ulteriori dettagli si veda la nota introduttiva 3 AGENTE BIOLOGICO CLASSIFICAZIONE NOTE Acanthamoeba castellani 2 Ancylostoma duodenale 2 Angiostrongylus cantonensis 2 Angiostrongylus costaricensis 2 Anisakis simplex A 2 Ascaris lumbricoides 2 A Ascaris suum 2 A Babesia divergens 2 Babesia microti 2 Balamuthia mandrillaris 3 Balantidium coli 2 Brugia malayi 2 Brugia pahangi 2 Brugia timori 2 Capillaria philippinensis 2 Capillaria spp. 2 Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis) 2 Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini) 2 Cryptosporidium hominis 2 Cryptosporidium parvum 2 Cyclospora cayetanensis 2 Dicrocoelium dentriticum 2 Dipetalonema streptocerca 2 Diphyllobothrium latum 2 Enterocytozoon bieneusi 2 Fasciola gigantica 2 Fasciola hepatica 2 Fasciolopsis buski 2 Giardia lamblia {Giardia duodenalis, Giardia intestinalis} 2 Heterophyes spp. 2 Hymenolepis diminuta 2 Hymenolepis nana 2 Leishmania aethiopica 2 Leishmania braziliensis 3 (**) Leishmania donovani 3 (**) Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis) 3 (**) Leishmania infantum {Leishmania chagasi} 3 (**) Leishmania major 2 Dracunculus medinensis 2 Echinococcus granulosus 3 (**) Echinococcus multi/ocularis 3 (**) Echinococcus oligarthrus 3 (**) Echinococcus vogeli 3 (**) Entamoeba histolytica 2 Enterobius vermicularis 2 Leishmania mexicana 2 Leishmania panamensis (Viannia panamensis) 3 (**) Leishmania peruviana 2 Leishmania tropica 2 Leishmania spp. 2 Loa loa 2 Mansonella azzardi 2 Mansonella perstans 2 Monsone/la streptocerca 2 Metagonimus spp. 2 Naegleria Jowleri 3 Necator americanus 2 Onchocerca volvulus 2 Opisthorchis felineus 2 Opisthorchis spp. 2 Paragonimus westermani 2 Paragonimus spp. 2 Plasmodium falciparum 3 (**) Plasmodium knowlesi 3 (**)
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- DECRETO 81/2008
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- 11.12.2022
INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO Il Decreto interministeriale del 27 dicembre 2021 sostituisce completamente gli allegati XLIV, XLVI e XLVII del Testo Unico di Sicurezza perché corrispondono agli Allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici. Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.Nella tabella, l'espressione «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario note:(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza.(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti SCARICA IL NUOVO ALLEGATO IN FORMATO PDF SCARICA IL NUOVO ALLEGATO IN FORMATO WORD SCARICA IL NUOVO ALLEGATO IN FORMATO EXCEL
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MODIFICA ALLEGATO VIII AL D.LGS. N. 81 DEL 2008
- DECRETO 81/2008
- by Testo Unico Sicurezza staff
- 11.12.2022
Il Decreto Interministeriale Del 20 Dicembre 2021 Prevede La Sostituzione Dell’Allegato VIII Al Decreto Legislativo N. 81 Del 2008, Aggiornandone Il Contenuto In Conformità Con Le Disposizioni Introdotte Dalla Predetta Direttiva N. 2019/1832/UE. È stato adottato il Decreto Interministeriale del 20 dicembre 2021 (Lavoro-Economia), che recepisce la Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico. Il provvedimento, in particolare, prevede la sostituzione dell’Allegato VIII al D.Lgs. n. 81/2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla predetta direttiva n. 2019/1832/UE. Decreto Interministeriale del 20 dicembre 2021 Dal punto vista documentale, notevoli modifiche si riscontrano sull'articolazione dello schema indicativo per l'inventario dei rischi, reso più articolato e dettagliato rispetto a quello attuale, il che comporterà l'aggiornamento della valutazione e del relativo documento in base all'art. 29 del T.U.Di seguito, si riporta il nuovo Allegato VIII contenente le indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari:Protezione dei capelli: i lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale (quale ad esempio cuffia di protezione, resistente e lavabile) che racchiuda i capelli in modo completo; protezione della testa: i lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale per la protezione della testa. Parimenti, devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale per la protezione della testa i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l’azione prolungata dei raggi del sole; protezione degli occhi o del viso: i lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di appropriati dispositivi di protezione individuale quali ad esempio occhiali, visiere o schermi appropriati; protezione degli arti superiori: nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani o alle braccia, i lavoratori devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale quali ad esempio guanti o altri appropriati mezzi dispositivi di protezione; protezione degli arti inferiori: per la protezione degli arti inferiori nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di dispositivi di protezione individuali resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente; protezione delle altre parti del corpo: qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuale, quali ad esempio schermi adeguati, tute, scafandri, grembiuli, pettorali, gambali o ghette, etc;protezione dalle cadute dall’alto o in spazi confinati: i lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall’alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di dispositivi di protezione individuale adatti, quali ad esempio imbracatura di sicurezza; protezione delle vie respiratorie: i lavoratori esposti a specifici rischi di inalazione di agenti pericolosi sotto forma di gas, vapori, polveri, fibre, nebbie, fumi devono avere a disposizione appropriati dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie quali, ad esempio maschere intere con filtro adeguato o altri dispositivi idonei. Dispositivi di protezione individuale idonei devono essere anche indossati in caso di presenza di atmosfere sotto-ossigenate o asfissianti. SCHEMA INDICATIVO PER L'INVENTARIO DEI RISCHI IN RELAZIONE ALLE PARTI DEL CORPO DA PROTEGGERE CON DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SCARICA LA TABELLA IN EXCEL ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RELAZIONE AI RISCHI DAI QUALI PROTEGGONO Dispositivi per la PROTEZIONE DELLA TESTA— Caschi, elmetti e/o berretti/passamontagna/copricapi di protezione da:— urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti;— impatti con ostacoli;— rischi meccanici (perforazione, abrasioni);— compressione statica (schiacciamento laterale);— rischi termici (fuoco, calore, freddo, solidi incandescenti ivi compresi i metalli fusi);— scosse elettriche e lavoro sotto tensione;— rischi chimici;— radiazioni non ionizzanti ((UV, IR, visibili, radiazioni solari o da saldatura).— Retine e cuffie per capelli per evitare che i capelli restino impigliati.Dispositivi per la PROTEZIONE DELL’UDITO— Cuffie (comprese ad esempio le cuffie attaccate al casco, con riduzione attiva del rumore, con ingresso audio elettrico, ecc.).— Inserti auricolari (comprese ad esempio quelli dipendenti dal livello di rumore, ad adattamento individuale, ecc.).Dispositivi PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO— Occhiali, maschere (se del caso con lenti correttive) e schermi facciali o visiere di protezione da:— rischi meccanici;— rischi termici;— radiazioni non ionizzanti (UV, IR, visibili radiazioni solari o da saldatura);— radiazioni ionizzanti;— aerosol solidi e liquidi di agenti chimici e biologici.Dispositivi per la PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE— Dispositivi filtranti per la protezione da:— particelle;— gas;— particelle e gas;— aerosol solidi e/o liquidi.— Dispositivi isolanti, con alimentazione d’aria respirabile.— Dispositivi di autosoccorso.— Dispositivi per immersione.Dispositivi per la PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI— Guanti (compresi i mezziguanti e le protezioni per le braccia) di protezione da:— rischi meccanici;— rischi termici (calore, fiamme e freddo);— scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);— rischi chimici;— agenti biologici;— radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;— radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);— rischi derivanti da vibrazioni.— Ditali.Dispositivi per la PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI e antiscivolamento— Calzature (ad esempio scarpe, anche zoccoli in determinate circostanze, stivali anche con puntale d’acciaio, ecc.) per la protezione da:— rischi meccanici;— rischi di scivolamento;— rischi termici (calore, fiamme e freddo);— scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);— rischi chimici;— rischi derivanti da vibrazioni;— rischi biologici.— Dispositivi amovibili di protezione del collo del piede dai rischi meccanici.— Ginocchiere di protezione dai rischi meccanici.— Ghette di protezione dai rischi meccanici, termici e chimici e dagli agenti biologici.— Accessori (chiodi, ramponi ecc.).PROTEZIONE DELLA CUTE - CREME BARRIERA *— Le creme barriera potrebbero essere utilizzate per la protezione da:— radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);— radiazioni ionizzanti;* In determinate circostanze, a seguito della valutazione del rischio, potrebbero essere utilizzate creme barriera unitamente ad altri dispositivi di protezione individuale al fine di tutelare la cute dei lavoratori dai relativi rischi. Le creme barriera fanno parte dei dispositivi di protezione individuale rientranti nel campo di applicazione della direttiva 89/656/CEE, in quanto i prodotti di questo tipo possono essere considerate, in determinate circostanze, «complemento o accessorio» ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/656/ CEE. Tuttavia, le creme barriera non sono considerate dispositivo di protezione individuale in base alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/425.— sostanze chimiche;— agenti biologici;— rischi termici (calore, fiamme e freddo). Dispositivi per la PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO /ALTRE PROTEZIONI PER IL CORPO— Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto quali dispositivi anticaduta di tipo retrattile, imbracature complete, imbracature basse, cinture di posizionamento e di ritenuta e cordini di posizionamento, dispositivi di assorbimento dell’energia, dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio, dispositivi di regolazione delle funi, dispositivi di ancoraggio non concepiti per essere fissati permanentemente e che non richiedono fissaggio prima dell’uso, connettori, corde, imbracature di salvataggio.— Indumenti di protezione per l’intero corpo (ad es. tute) e per parti di esso (ad es. ghette, pantaloni, giacche, panciotti, grembiuli, camici, ginocchiere, cappucci, passamontagna), per la protezione da:— rischi meccanici;— rischi termici (calore, fiamme e freddo);— agenti chimici;— agenti biologici;— radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;— radiazioni non ionizzanti (UV, IR, visibili, radiazioni solari o da saldatura);— scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);— possibilità di rimanere impigliati o intrappolati.— Giubbotti di salvataggio per la prevenzione dell’annegamento e ausili al galleggiamento.— Dispositivi di protezione individuale aventi la funzione di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI PUÒ RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE In base alla valutazione dei rischi sarà stabilito se sia necessario l’impiego di dispositivi di protezione individuale ed eventualmente quali caratteristiche debbano avere tali dispositivi, conformemente alle disposizioni del presente decreto. SCARICA LE TABELLE IN PDF INDICAZIONI NON ESAURIENTI PER LA VALUTAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 1. Caschi/elmetti di protezione per l'industria2. Occhiali di protezione e schermi per la protezione del viso3. Dispositivi di protezione per l’udito4. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie5. Guanti di protezione6. Calzature per uso professionale (di protezione, di sicurezza, da lavoro)7. Indumenti di protezione8. Giubbotti di salvataggio per l'industria9. Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto SCARICA LE TABELLE IN FORMATO PDF SCARICA LE TABELLE IN EXCEL SCARICA L'ALLEGATO COMPLETO IN FORMATO WORD SCARICA GRATUITAMENTE MY81 DESKTOP AGGIORNATO
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MODIFICHE ALL'ALLEGATO XXXVIII DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81
- DECRETO 81/2008
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- 11.12.2022
Decreto Del Ministro Del Lavoro E Delle Politiche Sociali E Del Ministro Della Salute Del 18 Maggio 2021 Di Recepimento Della Direttiva N. 2019/1831/UE Che Definisce Un Quinto Elenco Di Valori Limite Indicativi Di Esposizione Professionale In Attuazione Della Direttiva 98/24/CE in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio Europeo, va a modificare la direttiva 2000/39/CE della Commissione sostituendo l’Allegato XXXVII del Decreto Legislativo 81/2008 aggiornando il contenuto in conformità introdotte dalla direttiva 1831 della Commissione.. Articolo 1(Modifiche a/l'allegato XXXVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81}1. In attuazione della direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione, l'allegato XXXVIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dall'elenco allegato al presente decreto, che riporta i nuovi valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici. 2. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale e ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Fonte: .lavoro.gov.it Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 18 maggio 2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione SCARICA IL NUOVO ALLEGATO XXXVIII
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SOSTITUITI GLI ALLEGATI XLII E XLIII AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008
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- 11.12.2022
Decreto Del Ministro Del Lavoro E Delle Politiche Sociali E Del Ministro Della Salute Che Recepisce La Direttiva (UE) 2019/130 Del Parlamento Europeo E Del Consiglio Del 16 Gennaio 2019 Nonché La Direttiva (UE) 2019/983 È stato adottato in data 11 febbraio 2021 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute che recepisce la direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 nonché la direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Con questo provvedimento sono sostituiti gli Allegati XLII e XLIII al decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformitàcon le disposizioni introdotte dalle predette direttive (UE) 2019/130 e (UE) 2019/983 che modificano a loro volta la direttiva (CE) 2004/37. Al fine di recepire le previsioni introdotte dalla direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 e dalla direttiva {UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, gli allegati XLII e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono sostituiti dagli allegati I e Il del presente decreto. Fonte: Ministero del lavoro Nuovo Allegato XLII Al Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, N. 81 Elenco di Sostanze, Miscele e Processi1. Produzione di auramina con il metodo Michler.2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.5. Il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno duro.6. Lavori comportanti l'esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione.7. Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore.8. Lavori comportanti l'esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel. Nuovo Allegato XLIII Al Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, N. 81 SCARICA IL DECRETO CON ALLEGATI SCARICA ALLEGATO XLIII IN EXCEL
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MODIFICATO L' ALLEGATO I DEL D.LGS 81/2008
- DECRETO 81/2008
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- 11.12.2022
Allegato I In Excel In Seguito Al Decreto Legge 21 Ottobre 2021, N. 146 Nuove misure a tutela del lavoro: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 che Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2021Con L'art.13 "Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" del DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00157) (GU Serie Generale n.252 del 21-10-2021) con Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2021, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono state :apportate modifiche al Decreto legislativo 81/2008 a diversi articoli di legge e all'allegato I che e' stato integralmente sostituito. SCARICA IL NUOVO ALLEGATO I IN EXCEL Nuove misure a tutela del lavoro: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 che Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2021Con L'art.13 "Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" del DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00157) (GU Serie Generale n.252 del 21-10-2021) con Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2021, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono state :apportate modifiche al Decreto legislativo 81/2008 a diversi articoli di legge e all'allegato I che e' stato integralmente sostituito. SCARICA IL NUOVO ALLEGATO I IN EXCEL
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