Notiziario online sicurezza sul lavoro

  • La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 03.06.2023

    Tale documento è stato sviluppato al fine di tenere il passo con l'evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato tutto il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell'emanazione del d.m. 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139", meglio noto come "Codice di prevenzione incendi". Inoltre, sono stati sviluppati alcuni contenuti per facilitare il recepimento delle modifiche legislative che hanno riguardato il d.m. 10 marzo 1998; revisione che, fondamentalmente, ha riguardato l'adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull'approccio prestazionale.Prodotto: opuscoloEdizioni: Inail - 2023 La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro (.pdf - 1,66 mb)

  • serbatoi verticali di stoccaggio atmosferico

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 31.03.2023

    I serbatoi verticali di stoccaggio atmosferico sono sistemi di contenimento primari presenti in molti stabilimenti industriali, inclusi raffinerie, depositi petroliferi, impianti chimici e petrolchimici. Di Giusi Ancione, Paolo Bragatto, Canio Mennuti, Maria Francesca Milazzo, Edoardo Proverbio Il quaderno, nella prima parte, presenta una rassegna delle tecnologie oggi disponibili per verifica integrità e sicurezza dei serbatoi, con particolare riguardo ai fondi, che in base all’esperienza operativa, risultano il componente più critico. Nella seconda parte si presenta un approccio innovativo, sviluppato nell’ambito del progetto BRIC/2018/ID11, che consente una predizione più accurata delle condizioni del fondo durante la fase di esercizio. Nell’ultimo capitolo molti consigli pratici per i gestori e per gli enti di controllo.Prodotto: Volume - Collana Quaderni di ricercaEdizioni: Inail – febbraio 2023 Volume 20 (.pdf - 10 mb) Copertina (.pdf - 2,9 mb)

  • CIRCOLARE VDF 3747 DEL13-03-2023

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 15.03.2023

    Decreto Del Ministero Dell’Interno Del 1 Settembre 2021 Recante "Criteri Generali Per Il Controllo E La Manutenzione Degli Impianti, Attrezzature Ed Altri Sistemi Di Sicurezza Antincendio, Ai Sensi Dell'art. 46, Comma 3, Lettera A), Punto 3, Del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, N° 81” – Ulteriori Indicazioni.   Con la presente nota si forniscono ulteriori indicazioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati, per consentire ai soggetti formatori di presentare le istanze per il riconoscimento dei requisiti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e alle Direzioni regionali e per il successivo avvio degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati. A tale scopo, si allegano alla presente: 1.  la modulistica per il riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori,2.  l’aggiornamento dell’ appendice III della nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021. Sono in corso di aggiornamento le appendici I e II della medesima nota DCPREV 14804 del 6ottobre 2021, anche per il recepimento delle modifiche introdotte dal D.M. 15/9/2022 relativamente ai corsi e agli esami per i manutentori dei sistemi di evacuazione di fumo e calore e dei sistemi a polvere. Nelle more dell’aggiornamento complessivo della circolare, si ritiene che possa comunque essere dato avvio agli esami sulla base dei contenuti dei corsi e delle attrezzature indicati nella circolare vigente, che, con riferimento a tutte le tipologie di presidi antincendio, riporta un “dataset” minimo che può comunque essere ampliato, nel rispetto dei programmi dei corsi indicati dal D.M.1/9/2021 medesimo. Si rammenta che la qualificazione degli aspiranti manutentori che superano l’esame avrà efficacia, in ogni caso, a partire dalla data di entrata in vigore dell’art.4 del D.M. 1 settembre 2021 e non prima.   1.        SOGGETTI FORMATORI È stata elaborata una specifica modulistica per la richiesta di riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori con la quale i medesimi, oltre a chiedere il riconoscimento dei requisiti, forniranno l’elenco dei centri di formazione e delle sedi d’esame in possesso dei requisiti indicati nella predetta nota DCPREV 14804/2021.È in corso di predisposizione una piattaforma informatica nella quale saranno inseriti tutti i soggetti formatori autorizzati con i relativi centri di formazioni e sedi d’esame.I soggetti formatori che hanno centri di formazione e/o sedi d’esame in un’unica regione potranno presentare istanza di autorizzazione alla pertinente Direzione regionale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Le istanze dei soggetti formatori con centri di formazione e/o sedi d’esame in più regioni dovranno essere presentate alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ovvero inoltrate a questa dalla Direzione regionale ricevente.Nel caso in cui un soggetto formatore già autorizzato desideri aggiungere ulteriori centri di formazione e/o nuove sedi d’esame, oltre a quelle per le quali è stato già autorizzato, dovrà presentare una nuova istanza per le sole nuove sedi aggiuntive.E’ inoltre evidente che il mantenimento in essere dei requisiti dei centri di formazione e delle sedi di esame, anche in riferimento alla qualificazione dei docenti, è una precisa responsabilità del soggetto formatore. Pertanto è opportuno che, nel caso in cui una sede di formazione o di esame già autorizzata cessi l’attività o non possieda più i requisiti per l’esercizio, il soggetto formatore comunichi la variazione alla Direzione che ha rilasciato l’autorizzazione, per il necessario aggiornamento.Per le necessarie interlocuzioni con la Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica e con le Direzioni regionali, è opportuno che il soggetto formatore individui un referente per ogni sede (di formazione e/o di esame).Ad ogni richiesta del soggetto formatore, la Direzione che riceve l’istanza:ne valuta la conformità a quanto già disposto con nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021;ne riscontra formalmente la richiesta. Il protocollo della nota di autorizzazione costituirà il codice di autorizzazione del soggetto formatore (es. DIRTOS U 23404/2023);compila (o aggiorna) il modello riepilogativo dei centri di formazione e delle sedi di esame dei soggetti formatori autorizzati (MOD.B). Le Direzioni interregionale e regionali invieranno il prospetto, ad ogni aggiornamento, alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica; quest’ultima Direzione, a sua volta, invierà tale modello alle Direzioni regionali in cui sono presenti sedi d’esame o centri di formazione.2. PROVE D’ESAMESi rammentano le tre tipologie di prove d’esame previste dal D.M. 1/9/2021, a cui le commissioni di esame dovranno attenersi a seconda di quanto dichiarato dai candidati:CASO 1: richiesta di esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione;CASO 2: richiesta di esame completo ai sensi dell’allegato II, punto 1, comma 5 (norma transitoria);  CASO 3: richiesta di esame ridotto ai  sensi dell’allegato II, punto 4,  comma 4 (norma transitoria - solo valutazione del curriculum e prova orale). Come previsto dall’allegato II del DM 1 settembre 2021, la prova orale in generale è tesa ad approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e nella prova pratica. Nel caso 3, tale prova deve prevedere anche l’approfondimento del livello di conoscenza degli aspetti di tipo pratico relativi alla attività di manutenzione Si rammenta che le abilitazioni di cui al CASO 2 e al CASO 3 prevedono l’ammissione diretta all’esame  di  personale  con  pregressa  esperienza  (e  nel  caso  3  anche  pregressa  formazione). Pertanto, le prove d’esame per i candidati in possesso degli specifici requisiti potranno essere programmate con celerità, una volta che saranno individuati ed autorizzate le sedi di esame. Quanto sopra anche per consentire che la manutenzione dei presidi antincendio venga regolarmente svolta dai manutentori senza soluzione di continuità dopo l’entrata in vigore del decreto stesso.   ALLEGATI:  1.       Modello istanza soggetto formatore (MOD. A)2.       Modello elenco centri di formazione e sedi d’esame autorizzati (MOD. B)3.       Modello Appendice III nota DCPREV 14804/2021 rev. 1/23 - domanda di esame

  • Prevenzione incendi per attività di autorimesse

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 22.02.2023

    Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività adibita ad autorimessa, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante l’ormai abrogato d.m. 1 febbraio 1986 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.6, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice. Inoltre, nell’appendice si prevede che nell’autorimessa siano presenti veicoli elettrici e alimentati da combustibili alternativi, con lo scopo di evidenziare come possano cambiare la valutazione del rischio e l’attribuzione dei livelli di prestazione delle misure della strategia antincendio. Prodotto: Volume Edizioni: Inail 2023 Prevenzione incendi per attività di autorimesse (.pdf - 12,6 mb)

  • MODULISTICA PREVENZIONE INCENDI AGGIORNATA 2023

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 27.01.2023

    Aggiornata La Modulistica Di Prevenzione Incendi - Circolare VVF Prot. 739 Del 19.01.2023 Con Circolare VVF Prot. 739 del 19.01.2023 è stata parzialmente aggiornata la modulistica di prevenzione incendi, in particolare sono stati aggiornati i seguenti moduli (in vigore dal 1 marzo 2023) - PIN 1-2023 Valutazione Progetto (in vigore dal 1 marzo 2023):Istanza di valutazione del progetto- PIN 2-2023 S.C.I.A. (in vigore dal 1 marzo 2023): Segnalazione Certificata di Inizio Attività- PIN 2.2-2023 - Cert. REI (in vigore dal o marzo 2023):Certificazione di resistenza al fuoco- PIN 3-2023 Rinnovo periodico (in vigore dal 1 marzo 2023): Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio- PIN 4-2023 Deroga (in vigore dal 1 marzo 2023):Istanza di deroga- PIN 5-2023 Richiesta N.O.F. (in vigore dal 1 marzo 2023):Istanza di nulla osta di fattibilità Fonte:VdF SCARICA LA MODULISTICA AGGIORNATA 

  • Codice di Prevenzione Incendi aggiornato Dicembre 2022

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 02.01.2023

    Codice di Prevenzione Incendi  Sul Sito dei Vigili del fuoco è stato reso disponibile il codice prevenzione incendi aggiornato al 27 Dicembre 2022. Il DM 3 agosto 2015, conosciuto come Codice di prevenzione incendi, rappresenta una rivoluzione nel panorama normativo italiano in materia di prevenzione incendi. Esso infatti è possibile applicarlo, in alternativa, al parco normativo ancora vigente in Italia e riportato nella sezione Regole Tecniche suddivise per attività. Con questo Decreto, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ispirandosi alla normativa internazionale ha prodotto un testo unificato in grado di essere applicato nella progettazione in modo uniforme.   DM 3 agosto 2015 - Articoli del Decreto (Aggiornato al 27/12/2022) Codice di Prevenzione Incendi (Aggiornato al 27/12/2022) Note e Chiarimenti relativi al Codice di Prevenzione Incendi (Aggiornato al 07/11/2022) Ultimo aggiornamento martedì 27 dicembre 2022 Fonte: Vdf

  • Materiale per i Corsi per addetti antincendio di cui al D.Lgs. 81/08 e al D.M. 2/9/2021

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 02.01.2023

    Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha reso disponibile del nuovo materiale didattico per i Corsi per addetti antincendio di cui al D.Lgs. 81/08 e al D.M. 2/9/2021  Tutte le nuove dispense sono redatte secondo i nuovi corsi di LIV.1 - LIV.2 - LIV.3Ricordiamo che La docenza è possibile solo se già in possesso dei requisiti previsti dal D.M.02/09/2021, pertanto, si allegano, alla presente le dispense per i corsi per addetti antincendio redatte da un apposito gruppo di lavoro composto da Dirigenti e Funzionari del Corpo. I documenti allegati sono tre (dispense per corsi 1-FOR, dispense per corsi 2-FOR, dispense per corsi 3-FOR) e riuniscono, in forma organica ed opportunamente revisionata ed aggiornata, tutte le informazioni e i dati che servono per illustrare i contenuti principali dei corsi di formazione ed addestramento per gli addetti antincendio. I contenuti sono stati sviluppati con riferimento alla figura dell’addetto antincendio che assolve, oltre alle sue mansioni specifiche proprie dell’ambito lavorativo, anche i compiti per la gestione della sicurezza in esercizio ed in emergenza. I diversi temi dei moduli didattici, da quelli prettamente teorici, quali quelli relativi ai principi della combustione, a quelli più tecnici della strategia antincendio e a quelli pratici, relativi all’utilizzo delle attrezzature di estinzione e di protezione, sono stati trattati cercando di evidenziare, per ciascun argomento, la rilevanza ai fini della strategia antincendio complessiva, anche con riferimento alle procedure di emergenza. I principali riferimenti per la trattazione delle misure antincendio sono stati il Codice di prevenzione incendi e i decreti attuativi dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. 81/08 (D.M. 1/9/2021,D.M. 2/9/2021, D.M. 3/9/2021) che, oltre a costituire la base per l’illustrazione degli argomenti, sono utilizzati direttamente in alcune parti ed integrati nella dispensa, come elementi sostanziali degli argomenti trattati. Le dispense sono strutturate per essere utilizzate anche come materiale didattico da distribuire ai partecipanti ai corsi di formazione. Potete scaricare le dispense suddivise per tipologia di corso. - Corso di tipo 1-FOR: Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività' di livello 1 (durata 4 ore, compresa verifica di apprendimento) Supporti didattici per lo svolgimento dell’attività formativa Corsi di tipo 1 -FOR - Corso di tipo 2-FOR: Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 2 (durata 8 ore, compresa verifica di apprendimento) Supporti didattici per lo svolgimento dell’attività formativa Corsi di tipo 2 -FOR - Corso di tipo 3-FOR: Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 3 (durata 16 ore, compresa verifica di apprendimento). Supporti didattici per lo svolgimento dell’attività formativa Corsi di tipo 3 -FOR (1 PARTE) Supporti didattici per lo svolgimento dell’attività formativa Corsi di tipo 3 -FOR (2 PARTE) Fonte: Nota DCPREV prot. n. 12301/2022 vdf  

  • LA PREVENZIONE INCENDI NELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E ENERGETICA

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 29.12.2022

    Breve sintesi delle attività di prevenzione incendi nella risposta alle sfide ambientali L’attuazione degli impegni che l’Unione Europea ha assunto per la decarbonizzazione delle emissioni e, più in generale, per la riduzione dell’impatto umano sull’ambiente, avviene secondo un programma che vede già fissate le scadenze per il raggiungimento degli obiettivi più significativi. Però, se la ricerca sulle riduzione dei consumi e sull’adeguamento ai cambiamenti climatici ha avuto inizio da diversi lustri, in molti casi i problemi di sicurezza in caso di incendio legati alle misure necessarie per raggiungere tali obiettivi sono stati studiati solo in tempi recenti. Questa breve documento cerca di riassumere la varietà e la complessità dei problemi che la transizione ecologica ed i cambiamenti climatici stanno ponendo nel settore della prevenzione incendi, elencando le attività che il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile svolge per costruire il quadro normativo di sicurezza necessario per affrontare le sfide del futuro e utilizzare al meglio i finanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è impegnato anche nel miglioramento continuo della qualità del soccorso, all’interno della quale la sicurezza degli operatori assume una valenza particolare. Dalla lettura di questo breve testo, si coglie lo stretto rapporto esistente tra la normazione di prevenzione incendi e la sicurezza dei soccorritori. I due aspetti, infatti, sono legati dalla qualità delle ricerche e degli studi ai quali, in modo diretto o indiretto, il Corpo partecipa con dedizione ed impegno e sui quali continua ad investire per consentire che le scelte adottate in questi mesi possano garantire un futuro sostenibile ambientalmente e sicuro rispetto al rischio di incendio. Fonte: Vdf DOWNLOAD

  • NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER LE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    DECRETO 22 Novembre 2022 Approvazione Di Norme Tecniche Di Prevenzione Incendi Per Le Attivita' Di Intrattenimento E Di Spettacolo A Carattere Pubblico. (22A06808) (GU Serie Generale N.282 Del 02-12-2022)   Art. 1 Norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.Art. 2 Campo di applicazione1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all'aperto, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 65, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attivita' di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996.3. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare anche alle attivita' di cui al comma 1 a carattere temporaneo.Art. 3 Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 20151. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo il numero «64;» e' aggiunto il seguente: «65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;».2. All'art. 2-bis, comma 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, prima della lettera a) e' aggiunta la seguente «0a) 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;».3. All'art. 5, comma 1-bis del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera aa), e' aggiunta la seguente: «bb) decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"».4. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il seguente capitolo «V.15 - Attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di cui all'art. 1.Art. 4 Norme finali1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entrata in vigore: 01.01.2023 ALLEGATO Capitolo V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblicoCampo di applicazioneDefinizioniClassificazioniValutazione del rischio di incendioStrategia antincendioReazione al fuocoResistenza al fuocoCompartimentazioneEsodoGestione della sicurezza antincendioControllo dell’incendioRivelazione ed allarmeControllo di fumi e caloreSicurezza impianti tecnologiciAltre indicazioni SCARICA LA REGOLA TECNICA VERTICALE Fonte: Gazzetta ufficiale

  • CODICE DI PREVENZIONE INCENDI AGGIORNATO 2022

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    DM 3 Agosto 2015 Codice Di Prevenzione Incendi Con Note E Chiarimenti Aggiornato Dai VdF A Novembre  2022   Il DM 3 agosto 2015, conosciuto come Codice di prevenzione incendi, rappresenta una rivoluzione nel panorama normativo italiano in materia di prevenzione incendi. Esso infatti è possibile applicarlo, in alternativa, al parco normativo ancora vigente in Italia e riportato nella sezione Regole Tecniche suddivise per attività. Con questo Decreto, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ispirandosi alla normativa internazionale ha prodotto un testo unificato in grado di essere applicato nella progettazione in modo uniforme. Note e Chiarimenti relativi al Codice di Prevenzione Incendi (Aggiornato NOVEMBRE 2022): INDICE1.    Note all’art. 2 2.    Nota all’art. 2-bis.3.    Nota al punto 14 del paragrafo G.1.3 – Prevenzione incendi4.    Nota al paragrafo S.1.5 – Classificazione dei materiali in gruppi5.    Nota al capitolo S.2 – Resistenza al fuoco.6.    Nota al fattore ψi del paragrafo S.2.9 - Procedura per il calcolo del carico di incendio specifico di progetto7.    Chiarimento al parametro qf del livello IV di prestazione della Tabella S.6-2 – Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione8.    Chiarimento al paragrafo S.8.5.1 – Caratteristiche (superfici aerazione).9.    Nota al paragrafo V.3.3.1 – Prescrizioni comuni (RTV Vani degli ascensori). 10.      Nota alla lett. b. del comma 1 del paragrafo V.4.2 – Classificazioni (RTV Uffici) 11.      Nota alla nota [1] della Tabella V.5-2 – Compartimentazione (RTV Attività ricettive turistico- alberghiere)12.      Nota al paragrafo V.6.1 – Campo di applicazione (RTV Autorimesse) 13.      Nota alla lett. b. del comma 1 del paragrafo V.7.2 – Classificazioni (RTV Attività scolastiche) 14.      Nota al comma 2 del paragrafo V.7.2 – Classificazioni (RTV Attività scolastiche) 15.      Nota al comma 1 del paragrafo V.13.1 – Campo di applicazione (RTV Chiusure d’ambito degli edifici civili)Appendice alle note e chiarimenti. SCARICA LE NOTE CHIARIMENTI (AGG. NOVEMBRE 2022) Testo coordinato dell’allegato I del DM 3 agosto 2015 Codice prevenzione incendi (Codice di Prevenzione Incendi (Aggiornato a Novembre 2022): Testo  coordinato con le modifiche introdotte  dalle seguenti disposizioni normative:DM 8/6/2016: nuovo capitolo  V.4 “Uffici”.DM 9/8/2016: nuovo capitolo  V.5 “Attività ricettive turistico - alberghiere”. DM 21/2/2017: nuovo capitolo  V.6 “Attività di autorimessa”DM 7/8/2017: nuovo capitolo  V.7 “Attività scolastiche”.DM 23/11/2018: nuovo capitolo  V.8 “Attività commerciali”.DM 18/10/2019: aggiornamento di tutti i capitoli ad esclusione di V.4-V.8. DM 14/02/2020: aggiornamento dei capitoli V.4, V.5, V.6, V.7, V.8.DM 06/04/2020: nuovo  capitolo  V.9 “Asili  nido”   (in vigore  dal  29/04/2020), correzione refusi  nei  paragrafi V.4.2, V.7.2 e tabella  V.5-2.DM 15/05/2020: aggiornamento capitolo  V.6 “Attività di autorimessa” (in vigore dal 19/11/2020).DM 10/07/2020: nuovo  capitolo  V.10 “Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tute- lati” (in vigore dal 21/08/2020).DM 29/03/2021: nuovo capitolo  V.11 “Strutture sanitarie” (in vigore dal 9/05/2021).DM 14/10/2021: nuovo capitolo  V.12 “Altre attività in edifici tutelati” (in vigore dal 25/11/2021).DM 24/11/2021: errata corrige  e integrazione per locali molto affollati (in vigore dal 1/01/2022).DM 30/03/2022: nuovo capitolo  V.13 “Chiusure d’ambito degli edifici civili” (in vigore dal 7/7/2022).DM 19/05/2022: nuovo capitolo  V.14 “Edifici di civile abitazione” (in vigore dal 29/6/2022).DM 14/10/2022: aggiornamento tabelle  capitolo  S.1 (in vigore dal 27/10/2022). Edizione in vigore dal 27 ottobre 2022 SCARICA IL TESTO COORDINATO AGGIORNATO A NOVEMBRE 2022

  • PREVENZIONE INCENDI PER ATTIVITÀ DI UFFICIO

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    La Regola Tecnica Verticale V.4 Del Codice Di Prevenzione Incendi   La presente pubblicazione è il risultato della collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri nell’ambito dei progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell’Inail per il triennio 2022/2024 Come per la precedente collana di Quaderni tecnici, inerenti le Sezioni S ed M del Codice, citata nell’introduzione, anche stavolta s’intende utilizzare la metodologia del caso studio, usualmente adottata nel campo della ricerca empirica come strumento che ha la funzione di approfondimento di una questione.Nello specifico, si ritiene possa favorire l’apprendimento dei metodi e degli strumenti offerti dal Codice,nell’ambito dell’utilizzo della Sezione V, illustrandone l’applicazione pratica in contesti reali.Il caso studio consiste nella descrizione di una situazione realistica, a partire dalla quale si intenderebbe sviluppare nel lettore le capacità analitiche necessarie per affrontare, in maniera sistematica, una situazione reale, nella sua effettiva complessità.L’obiettivo specifico del ricorso al caso studio, quindi, non è quello di risolvere un problema, bensì di fornire al lettore strumenti pratici volti ad affrontare le varie problematiche reali e ad inquadrare le stesse nel contesto del protocollo fornito dal Codice. La progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed ai controlli dei Vigili del Fuoco,finalizzata alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relativeconseguenze, è sancita dal d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 e, se luoghi di lavoro, è assoggettata alle previsioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza).Tale progettazione si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale.La progettazione antincendio, nel rispetto della normativa vigente, può quindi essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale).In questo contesto si inserisce il “Codice di prevenzione incendi” (d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.) che si propone, privilegiando l’approccio flessibile, come promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative.In sostanza, il Codice rappresenta uno strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali.La strategia antincendio in esso descritta, in funzione dei livelli di prestazione scelti, garantisce i prefissati obiettivi di sicurezza, mediante l’adozione di diverse soluzioni progettuali, grazie all’apporto ed alla compresenza delle varie misure antincendio (approccio di tipo olistico).A seguito dell’emanazione del Codice, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha iniziato ad implementare la Sezione V (Regole tecniche verticali), che originariamente prevedeva solamente tre RTV (V.1 Aree a rischio specifico, V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive e V.3 Vani degli ascensori), emanando nel tempo una serie di ulteriori specifiche RTV mirando, nel lungo termine, a sostituire gradualmente l’attuale corpo normativosugellando, a regime, il passaggio definitivo dall’approccio prescrittivo a quello prestazionale nell’ambito di tutte le attività normate. Sono state pertanto emanate, ad oggi, le seguenti RTV: V.4 Uffici V.5 Attività ricettive turistico-alberghiereV.6 AutorimesseV.7 Attività scolasticheV.8 Attività commercialiV.9 Asili nidoV.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelatiV.11 Strutture sanitarieV.12 Altre attività in edifici tutelatiV.13 Chiusure d’ambito degli edifici civiliV.14 Edifici di civile abitazione In definitiva, risultano, ad oggi, 491 le attività soggette comprese nel citato allegato I di cui al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151, per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice rappresenta l'unico riferimento progettuale possibile. Indice Del Volume Prevenzione Incendi Per Attività Di Ufficio IntroduzioneObiettiviLe Differenze Tra L’approccio Prescrittivo E Quello PrestazionaleIl Codice Di Prevenzione IncendiAttività Uffici - La Normativa ApplicabileIl D.M. 22 Febbraio 2006La Regola Tecnica Verticale V.4Caso Studio: Edificio Adibito Ad Attività Direzionale E UfficiDescrizioneContestualizzazione Dell’attività In Relazione Alla Prevenzione IncendiProgettazione Antincendio Con Il D.M. 22 Febbraio 2006Riferimenti NormativiClassificazione Degli UfficiUbicazioneGeneralitàAccesso All’areaSeparazioni - ComunicazioniCaratteristiche CostruttiveResistenza Al FuocoReazione Al FuocoCompartimentazioneMisure Per L’evacuazione In Caso Di EmergenzaAffollamentoCapacità Di DeflussoSistema Di Vie Di UscitaNumero Delle UsciteLarghezza Delle Vie Di UscitaLunghezza Delle Vie Di UscitaPorteScaleImpianti Di SollevamentoAerazioneAttività AccessorieLocali Per Riunioni E TrattenimentiArchivi E DepositiAutorimesseServizi TecnologiciImpianti Di Condizionamento E VentilazioneImpianti ElettriciMezzi Ed Impianti Di Estinzione Degli IncendiEstintoriImpianti Di Estinzione IncendiImpianti Di Rivelazione, Segnalazione E AllarmeGeneralitàSistema Di AllarmeSegnaletica Di SicurezzaOrganizzazione E Gestione Della Sicurezza AntincendioProblematiche Inerenti L’applicazione Della RTV TradizionaleProgettazione Antincendio Con Il Codice Di Prevenzione IncendiRiferimenti NormativiClassificazione Degli UfficiLa Metodologia GeneraleScopo Della ProgettazioneObiettivi Di SicurezzaValutazione Del Rischio D’incendio Per L’attivitàAttribuzione Dei Profili Di RischioStrategia Antincendio Per La Mitigazione Del RischioAttribuzione Dei Livelli Di Prestazione Alle Misure AntincendioIndividuazione Delle Soluzioni ProgettualiReazione Al FuocoResistenza Al FuocoCompartimentazioneProgettazione Dei Compartimenti AntincendioRealizzazione Dei Compartimenti AntincendioDistanza Di Separazione Per Limitare La Propagazione Dell’incendioUbicazioneComunicazioni Tra AttivitàEsodoDati Di Ingresso Per La Progettazione Del Sistema D’esodoRequisiti Antincendio Minimi Per L’esodoLa Progettazione Del Sistema D’esodoEliminazione O Superamento Delle Barriere Architettoniche Per L’esodoVerifica Di Rispondenza Del Sistema D’esodo Alle Caratteristiche Di Cui Al Par. S.4.5Soluzione AlternativaGestione Della Sicurezza Antincendio (GSA)Controllo Dell’incendioEstintori D’incendioRete IdrantiRivelazione Ed AllarmeControllo Fumi E CaloreOperatività AntincendioSicurezza Degli Impianti Tecnologici E Di ServizioImpianti Per La Produzione, Trasformazione, Trasporto, Distribuzione E Di Utilizzazione Dell’energia Elettrica(Par. S.10.6.1)Protezione Contro Le Scariche Atmosferiche (Par. S.10.6.3)Impianti Di Sollevamento E Trasporto Di Cose E Persone (Par. S.10.6.4)Impianti Centralizzati Di Climatizzazione E Condizionamento (Par. S.10.6.9)Sezione V - Regole Tecniche VerticaliCap. V.1 Aree A Rischio SpecificoCap. V.2 Aree A Rischio Per Atmosfere EsplosiveCap. V.3 Vani Degli AscensoriCap. V.13 Chiusure D’ambito Degli Edifici CiviliConfronto Tra Gli Esiti Delle Due ProgettazioniConsiderazioni A Commento     Prodotto: Volume Edizioni: Inail 2022 SCARICA IL VOLUME ALTRE PUBBLICAZIONI CODICE PREVENZIONE INCENDI

  • PROGETTI ANTINCENDIO ELABORATI CON METODOLOGIA BIM

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Pubblicazione Del Progetto BIM-FDC E Relative Schede Il progetto Fire Digital Check nasce dalla volontà del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile di intraprendere il necessario processo di digitalizzazione dei procedimenti di prevenzione incendi previsti dal DPR n. 151/2011 e, in particolare, il procedimento di valutazione del progetto, la segnalazione certificata di inizio attività ed il rinnovo periodico di conformità antincendio, al fine di rispondere alle richieste del recente quadro normativo [DM 312/2021 ex DM 560/2017] che ha definito “le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietàÌ€dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche”. Il progetto è la base su cui costruire uno standard di progettazione e validazione nazionale per quanto concerne i procedimenti di prevenzione incendi.Dallo stato dell’arte della progettazione, sviluppo e successiva autorizzazione dei procedimenti di prevenzione incendi, è stato ipotizzato un processo di progettazione digitalizzato. Il processo è stato suddiviso per fasi ed è stato ipotizzato sia per la valutazione progetto che, con un successivo sviluppo e implementazione, per la segnalazione certificata di inizio attività. Per conseguire tale progetto sono stati individuati tre macro obiettivi: • OBIETTIVO 1: DIGITALIZZAZIONE DEL CODICEDigitalizzare e standardizzare il linguaggio di scrittura e compilazione di un progetto antincendio applicando i dettami del CODICE per la definizione dei livelli di prestazione e di un procedimento di prevenzione incendi da sottoporre alla valutazione dello stesso secondo le procedure di cui al DPR 151/2011; • OBIETTIVO 2: VALIDAZIONE/VERIFICA DEI PROGETTIDigitalizzare e standardizzare il linguaggio di verifica di un procedimento di prevenzione incendi; • OBIETTIVO 3: GESTIONE DELLE PRESTAZIONIDigitalizzare e standardizzare il linguaggio di gestione delle prestazioni per l’intera vita del fabbricato anche nel contesto di procedimenti di prevenzione incendi. A questo di aggiunge l’obiettivo, non secondario, dell’uso della digitalizzazione per la gestione operativa del soccorso tecnico e delle emergenze e per la formazione degli addetti. Si pubblicano le schede necessarie ai progettisti per l’inserimento, nei progetti antincendio elaborati con metodologia BIM, i parametri necessari ad estrarre i documenti per predisporre una pratica di prevenzione incendi e agli sviluppatori di software per creare applicativi finalizzati anche all’attuazione degli obiettivi del progetto. Dette schede sono contenute nel progetto generale BIM-FDC che si allega, con le conclusioni tratte da uno dei tavoli del gruppo di lavoro incaricato. Il lavoro concluso da questo tavolo consentirà la prosecuzione dei lavori degli altri tavoli per il completamento del progetto. INDICE 1. INTRODUZIONE1.1 Premessa1.2 Obiettivi del progetto 1.3 Scenario di riferimento 1.4 Attori e tavoli tecnici2. LAVORO TAVOLO 2D2.1 Scopo del documento2.2 Storico degli incontri2.3 Riferimenti 2.4 Sigle2.5 Individuazione delle definizioni digitalizzabili 2.6 Struttura delle schede2.7 Descrizione del modello digitale e sua lettura 3. CONCLUSIONI4. ALLEGATI4.1 Allegato 1 – Progetto Fire Digital Check: aggiornamento tavoli tecnici.4.2 Allegato 2 – Schede Fonte:Vigili del Fuoco Scarica la Relazione progetto BIM-FDC con schede Scarica la Tabella excel sull'Individuazione delle definizioni digitalizzabili Scarica le slide powerpoint con le schede

  • CIRCOLARE VDF PROT. 16579 DEL 7 NOVEMBRE 2022

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Pubblicata Una Circolare Di Chiarimento Sul Decreto Ministeriale 15 Settembre 2022 E Sulle Modifiche Al Decreto Ministeriale 1 Settembre 2021. I Decreti E Le Disposizioni Prorogate O Vigenti Del DM 1 Settembre 2021.   Con riferimento all’oggetto, a seguito di alcuni quesiti pervenuti a questa Direzione centrale, si forniscono di seguito i chiarimenti necessari per la corretta ed uniforme applicazione del provvedimento in argomento.In primis, preme segnalare che l’art. 1 del decreto 15 settembre 2022 dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del decreto 1 settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori.Conseguentemente, è confermata la vigenza, a far data dal 25 settembre u.s., delle altre disposizioni stabilite dal decreto 1 settembre 2021 medesimo e, in particolare, dall’articolo 3 - “Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio” e dall’articolo 5 - “Abrogazioni”.Pertanto, dal 25 settembre u.s., si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabiliti in nell’Allegato I al decreto 1 settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli.Inoltre, si rappresenta che possono essere riconosciuti validi, ai fini dell’ammissione diretta alla prova d’esame orale prevista al punto 4.4 del par.4 dell’Allegato II al decreto 1 settembre 2021, i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore del decreto 15 settembre 2022 (25 settembre 2022), siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022.Con successiva nota saranno chiarite le modalità di svolgimento di tale specifica modalità di effettuazione della prova di esame.Con l’occasione, si comunica che, a far data dai primi mesi del 2023, saranno comunicate le procedure e il database delle domande di esame necessarie per l’effettuazione delle prove degli esami di qualificazione dei manutentori da effettuarsi presso le strutture del Corpo. Fonte:DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA SCARICA LA CIRCOLARE

  • DECRETO 14 OTTOBRE 2022 REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Modifiche Alla Sezione S1 Del Decreto Del Ministro Dell'internoDel 3 Agosto 2015 . (22A06030) (GU Serie Generale N.251 Del 26-10-2022)     È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 Ottobre 2022 il decreto 14ottobre 2022 dal titolo: "Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»".Il nuovo provvedimento applica i metodi di prova e di classificazione di cui al sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco (previsto dal regolamento delegato UE 2016/364 del 1 luglio 2015) anche ai prodotti da costruzione per i quali non sono applicate le procedure ai fini della marcatura CE – in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza. L'applicazione di tali metodi serve a conformare le opere in cui vengono installati i prodotti citati al requisito di base «Sicurezza in caso d’incendio» del regolamento (UE) n.305/2011.Nel nuovo decreto (che è stato approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi e che ha superato la procedura di informazione dei Stati membri dell'Unione) sono state tenute in maggiore considerazione le prestazioni dei prodotti da costruzione anche direttamente connesse ai rischi derivanti dai fumi emessi in caso d'incendio (per quanto applicabile e consentito dalle procedure di prova al fuoco disponibili) e sono state rimodulate le categorie e le tipologie di materiali e manufatti assoggettati alle norme italiane di reazione al fuoco, come a tutt’oggi previste dall’Allegato A.2.1 del decreto del Ministro dell’interno 26 giugno 1984, tenendo anche conto delle moderne tipologie di produzione e dei materiali e manufatti innovativi.Il decreto 14 ottobre 2022, in definitiva, modificando i decreti del 1984, del 2005 e del 2015, ha aggiornato il sistema nazionale di classificazione di reazione al fuoco in tutti i suoi aspetti alle previsioni delle corrispondenti norme vigenti attualmente nell'Unione Europea.   IL MINISTRO DELL'INTERNOVisto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni, e in particolare l'art. 15 che stabilisce che le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/ 106/ CEE del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni;Visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica, tra le altre, la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 316/12 del 14 novembre 2012;Visto il regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE»;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e successive modificazioni;Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 luglio 1983, recante «Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 23 luglio 1983, modificato dal decreto del Ministro dell'interno 28 agosto 1984, recante «Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 6 settembre 1984;Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, recante «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, modificato dal decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2001;Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985;Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005 recante «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005, modificato dal decreto del Ministro dell'interno del 25 ottobre 2007 recante "Modifiche al decreto 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio»" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2007;Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;Viste le norme EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823, EN ISO 11925-2, EN ISO 9239-1, UNI CEN TS 1187, EN 13501-1, EN 13501-5 recanti i metodi di prova e di classificazione per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, trasposte nelle corrispondenti norme UNI;Considerata la necessità di applicare i metodi di prova e di classificazione, di cui al sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco riportato in allegato al regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, anche ai prodotti da costruzione per i quali non si applicano le procedure ai fini della marcatura CE, in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza, al fine di conformare le opere in cui vengono installati tali prodotti al requisito di base «Sicurezza in caso d'incendio» del regolamento (UE) n. 305/2011;Considerata, per quanto applicabile e consentito dalle procedure di prova al fuoco disponibili, la necessità di prendere in considerazione le prestazioni dei prodotti da costruzione comprese quelle direttamente connesse ai rischi derivanti dai fumi emessi in caso d'incendio;Considerata la necessità di rimodulazione delle categorie e tipologie di materiali e manufatti assoggettati alle norme italiane di reazione al fuoco, come a tutt'oggi previste dall'allegato A.2.1 del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, tenendo anche conto delle moderne tipologie di produzione, nonchè dei materiali e manufatti innovativi;Sentito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 2015/1535 del 9 settembre 2015, come comunicato dal Ministero dello sviluppo economico con nota n. 274054 del 14 settembre 2022;Decreta:Art. 1Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 19841. L'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:«Art. 1 (Scopo). - 1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l'omologazione dei materiali ai fini del loro utilizzo nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ricorrendo all'utilizzo di prove al fuoco normalizzate riferite a scenari d'incendio all'interno dell'opera da costruzione.2. Nelle more dell'emanazione di un dedicato sistema armonizzato di classificazione europeo per la valutazione delle prestazioni relative al comportamento al fuoco delle facciate, risulta utilizzabile la classificazione europea secondo la norma EN 13501-1.».Art. 2Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 19841. Il punto 2.6 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:«2.6 - Marchio di conformità.Indicazione permanente e indelebile apposta dal produttore sul materiale riportante i seguenti dati:denominazione o altro segno distintivo del produttore;denominazione commerciale univoca del prodotto omologato o certificato ai sensi dell'art. 10;anno di produzione;classe di reazione al fuoco;estremi dell'omologazione o del certificato rilasciato ai sensi dell'art. 10.Il produttore non può individuare altri prodotti con la denominazione commerciale utilizzata per l'omologazione o per la certificazione ai sensi dell'art. 10.».2. Al punto 2.8 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:«La campionatura testimone può essere eliminata dopo tre anni dal rilascio della certificazione di prova.».Art. 3Modifiche all'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 19841. All'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:«L'aggiornamento dei riferimenti ai metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali è stabilito con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Tale decreto stabilisce i tempi transitori necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte.».Art. 4Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 19841. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:«L'aggiornamento dei riferimenti ai criteri per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali è stabilito con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139. Tale decreto stabilisce i tempi transitori necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte.».Art. 5Modifiche all'art. 10 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984L'art.o 10 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:«Art. 10 (Procedure di classificazione e certificazione dei materiali non ai fini dell'omologazione). - 1. Il presente articolo si applica per la classificazione e la certificazione dei materiali ai fini diversi dall'omologazione, come di seguito specificati:a) prodotti da costruzione per cui non si applica la procedura ai fini della marcatura CE di cui al regolamento (UE) n. 305/2011;b) materiali già in opera;c) materiali per usi specifici;d) materiali per usi limitati nel tempo;e) materiali di limitata produzione.2. La validità della certificazione rilasciata ai sensi del presente articolo, lettere a), b) e c), decade qualora il materiale subisca una qualsiasi modifica rispetto al prototipo certificato o con l'entrata in vigore di una nuova normativa di prova o classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio della certificazione stessa. I casi di cui alle lettere c), d) ed e) non si applicano ai prodotti da costruzione.3. Per la classificazione dei materiali ai fini diversi dall'omologazione si seguono le stesse procedure di cui all'art. 8, punto 8.1, sostituendo alla scheda tecnica, nel caso di materiali in opera di cui alla lettera b), una scheda descrittiva redatta in conformità alle indicazioni fornite dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, riportante anche le planimetrie dei locali in cui il materiale o prodotto è stato installato.4. Per i materiali di cui al comma 1 del presente articolo si prescrive quanto segue:a) per la classificazione di reazione al fuoco di cui al sistema europeo secondo EN 13501-1 dei prodotti da costruzione ricadenti di cui al comma 1, lettera a), il laboratorio legalmente autorizzato deve possedere, al momento del rilascio del certificato di classificazione, la qualifica di organismo notificato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011; il fabbricante redige, per ogni prodotto, la dichiarazione di conformità di cui al precedente art. 2, punto 2.7, indicando il codice di riferimento al correlato certificato di classificazione al posto del previsto codice di omologazione;b) nel caso di materiali in opera di cui al comma 1, lettera b), i prelievi di detti materiali sono effettuati alla presenza di personale del laboratorio legalmente autorizzato o di un professionista antincendio, iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che firma la scheda descrittiva e le planimetrie dei locali interessati, congiuntamente al richiedente la certificazione. Nel caso di istanza rivolta al centro studi ed esperienze della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, il prelievo sarà effettuato, a titolo oneroso, dal laboratorio del medesimo centro che si potrà avvalere del personale delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;c) per materiali per usi specifici di cui al comma 1, lettera c), si intendono prodotti di varie tipologie anche sottoposti, ai fini della commercializzazione, ad altri regimi di regolamentazione che prescrivono la sicurezza in caso d'incendio, senza individuare le corrispondenti modalità di valutazione delle prestazioni;d) per i materiali per usi limitati nel tempo di cui al comma 1, lettera d), è indicato il riferimento all'impiego ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 6 luglio 1983. La validità del certificato di classificazione di tali prodotti è di sei mesi;e) per i materiali di limitata produzione di cui al comma 1, lettera e), si intendono produzioni non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installate in un'attività singola ed identificata.5. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure tecnico-amministrative attinenti alla certificazione, con decreto del direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica è istituito il tavolo tecnico consultivo a cui partecipano rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei laboratori legalmente autorizzati.».Art. 6Modifiche all'art. 11 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 19841. L'art. 11 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:«Art. 11 (Accertamenti e controlli). - 1. Il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile effettua accertamenti e controlli a campione sui materiali provvisti di marchio o dichiarazione di conformità al prodotto omologato o certificato ai sensi dell'art. 10, presso le sedi di produzione o deposito o distribuzione, prima e dopo la commercializzazione.2. Il numero dei campioni prelevati nel corso delle attività di vigilanza e controllo, che saranno presi in consegna dall'organo di controllo, dovrà essere sufficiente a consentire l'esecuzione di due serie di prove previste per la certificazione di reazione al fuoco. Ai fini del prelievo, per campione si intende il materiale provvisto di marchio o dichiarazione di conformità al prototipo omologato o certificato ai sensi dell'art. 10.3. La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica effettua accertamenti e controlli sui laboratori legalmente riconosciuti a rilasciare certificati di prova di cui agli articoli 8 e 10 del presente decreto. Tali controlli riguardano:a) la verifica, mediante sopralluoghi, dell'idoneità delle apparecchiature di prova e della regolarità degli adempimenti previsti nella presente norma;b) la verifica della riproducibilità dei risultati di prova, mediante sperimentazione interlaboratorio in base alle modalità fissate dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica;c) la verifica dei certificati di laboratorio mediante la ripetizione delle prove effettuate dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica sulla campionatura testimone di cui all'art. 2, punto 2.8.4. La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica può effettuare altre verifiche e controlli periodici in ordine alle certificazioni di prova dei laboratori legalmente riconosciuti.».Art. 7Modifiche all'allegato A.2.1 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 19841. L'allegato A.2.1 del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:«Allegato A 2.1Materiali e relativi metodi di provaNel seguente elenco di materiali e metodi di prova europei, questi ultimi devono considerarsi riferiti alla norma europea vigente al momento della certificazione:A) Elementi strutturali;A.1 - Elementi di chiusura verticali esterni e interni, portanti e non portanti (EN 13501-1);A.2 - Pilastri: (EN 13501-1);A.3 - Travi: (EN 13501-1);A.4 - Scale: (EN 13501-1);A.5 - Solai: (EN 13501-1);A.6 - Coperture: (EN 13501-1, EN 13501-5);A.7 - Strutture pressostatiche e tendoni: UNI 8456 (1987) - UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1 (1996);B) Materiali di completamento;B.1 - Materiali di completamento degli elementi di chiusura verticali esterni e interni, portanti e non portanti;B.1.1 - Rivestimenti: (EN 13501-1);B.1.2 - Serramenti: (EN 13501-1);B.1.3 - Isolanti: (EN 13501-1);B.2 - Materiali di completamento di pilastri e travi;B.2.1 - Rivestimenti: (EN 13501-1);B.2.2 - Isolanti: (EN 13501-1);B.3 - Materiali di completamento delle scale;B.3.1 - Rivestimenti scale: (EN 13501-1);B.3.2 - Rivestimenti vano scale: (EN 13501-1);B.3.3 - Parapetti: (EN 13501-1);B.4 - Materiali di completamento dei solai;B.4.1 - Pavimenti: (EN 13501-1);B.4.2 - Soffitti: (EN 13501-1);B.4.3 - Controsoffitti: (EN 13501-1);B.4.4 - Isolanti: (EN 13501-1);B.5 - Materiali di completamento delle coperture;B.5.1 - Impermeabilizzanti: (EN 13501-1);B.5.2 - Isolanti: (EN 13501-1);B.5.3 - Lucernari: (EN 13501-1);C) Installazioni tecniche;C.1 - Tubazioni di scarico: ISO/DIS 1181.2 / UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1 (1996) / UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1 (1996);C.2 - Condotte di ventilazione e riscaldamento: (EN 13501-1);C.3 - Canalizzazioni per vani: ISO DIS 1182.2 / UNI 8456 (1987) / UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1 (1996);C.4 - Apparecchi sanitari: (EN 13501-1);C.5 - Isolamenti di tubazioni e serbatoi: (EN 13501-1);C.6 - Cabina ascensori e montacarichi, porte di piano e di cabina: (EN 13501-1);C.7 - Nastri trasportatori e scale mobili: (EN 13501-1);D) Materiali di arredamento;D.1 - Sipari, drappeggi, tendaggi (Come A.7);D.2 - Mobili imbottiti, materassi: UNI 9175 (1987) e UNI 9175/FA1 (1994);D.3 - Mobili fissati agli elementi strutturali (Come C.1);E) Materiale scenico;ISO/DIS 1182.2 - UNI 8456 (1987) / UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1 (1996) / UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1 (1996) (In dipendenza dalla messa in opera del materiale).».Nota: nel caso di materiali non combustibili, con esclusione dei prodotti da costruzione, vengono considerati ininfluenti gli strati di finitura superficiali composti da vernici e/o pitture di spessore non superiore a 0,6 mm. Nel caso di materiale le cui dimensioni e/o forma non permettano il prelievo delle provette previste dai singoli metodi, queste dovranno essere ricavate da lastre piane di natura equivalente e di appropriate dimensioni o con altri criteri che saranno stabiliti dal Centro studi ed esperienze della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica.Art. 8Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 20051. L'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 è sostituito dal seguente:«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1. Il presente decreto si applica ai prodotti da costruzione, come definiti dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 305/ 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/ 106/ CEE del Consiglio.2. Si intende per "prodotto da costruzione" qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.3. Si intende per "kit", un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione.4. Si intendono per opere da costruzione, gli edifici e le opere di ingegneria civile.5. Si intende per "norma armonizzata", una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione conformemente all'art. 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 e i cui estremi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.6. Si intende per "documento per la valutazione europea", un documento che è adottato dall'organizzazione dei TAB (Technical Assessment Bodies) ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee.7. Si intende per "valutazione tecnica europea" la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea.8. Le norme armonizzate, e i documenti per la valutazione europea sono di seguito denominati "specifiche tecniche armonizzate"».Art. 9Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 20051. L'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 è sostituito dal seguente:«Art. 2 (Classificazione di reazione al fuoco). - 1. La classificazione dei prodotti da costruzione sulla base delle corrispondenti caratteristiche di reazione al fuoco è attribuita in conformità alle tabelle 1, 2, 3 e 4 riportate in allegato al regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, relativo alla classificazione della prestazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.».Art. 10Modifiche all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 20051. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 sono sostituiti dai seguenti:2. «Per i prodotti da costruzione muniti di marcatura CE la classe di reazione al fuoco è riportata nella dichiarazione di prestazione di cui all'art. 4 del Capo II del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione;3. Per i prodotti da costruzione per i quali non è possibile applicare la procedura ai fini della marcatura CE, l'impiego nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è subordinato al rilascio delle certificazioni emesse in ottemperanza dell'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984. Ai medesimi fini, ricorre l'obbligo a carico del produttore di rilasciare apposita dichiarazione di conformità del prodotto al prototipo certificato. Il certificato di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è rilasciato secondo la classificazione e i metodi di prova di cui alla norma tecnica europea EN 13501-1. La classe di reazione al fuoco del prodotto da costruzione è valutata nella sua condizione finale di applicazione per l'uso o per gli usi previsti dal fabbricante. Ai fini della produzione, la validità della certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, decade al termine del periodo di coesistenza definito dalla Commissione dell'Unione europea; essa rimane utilizzabile, limitatamente ai prodotti già immessi sul mercato entro tale termine, ai fini dell'impiego nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;4. Per i prodotti con classificazione di reazione al fuoco definita senza oneri di prova in ottemperanza alle pertinenti decisioni della Commissione dell'Unione europea, qualora non sia ancora applicabile la procedura ai fini della marcatura CE, non è richiesta la certificazione di reazione al fuoco per l'impiego nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, fatto salvo l'obbligo del produttore di rilasciare apposita dichiarazione di conformità del prodotto alle caratteristiche di cui alle predette decisioni.».2. All'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 sono aggiunti i seguenti commi:«5-bis. Per i prodotti da costruzione omologati in classe italiana non è consentita l'installazione sull'involucro esterno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;5-ter. Per i prodotti da costruzione con omologazione in corso di validità rilasciata con classi italiane, destinati a essere utilizzati all'interno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi:a) è consentita la produzione e l'immissione sul mercato per un periodo non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, senza necessità di rinnovo dell'omologazione;b) è consentita l'installazione entro un periodo non superiore a dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto;5-quater. Le disposizioni di cui al comma 5-ter, lettere a) e b), si applicano anche ai prodotti per i quali siano in corso procedimenti per il rilascio di nuove omologazioni con classi italiane».Art. 11Ulteriori modifiche al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 20051. Gli allegati A e B del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 25 ottobre 2007, sono abrogati.Art. 12Modifiche alla Sezione S1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 20151. Le tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8 della sezione S1 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015 sono sostituite dalle seguenti: Art. 13Norme finali1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. SCARICA IL DECRETO (FORMATO WORD) SCARICA LE TABELLE MODIFICATE (FORMATO EXCEL) SCARICA GLI ALLEGATI CON LE TABELLE (PDF+WORD)

  • VADEMECUM SULLA SICUREZZA SUL LAVORO CVVF

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Vademecum VdF Che Costituiscono Elemento Di Spunto, Di Riflessione E Di Approfondimento Su Altre Tematiche In Ambito Di Sicurezza   Mediante la  Nota VVF 003752 del 19 Febbraio 2021, il Capo CNVVF , rende nota la pubblicazione da parte dell'Ufficio politiche di tutela sicurezza sul lavoro del personale del Corpo dei Vademecum sicurezza sul lavoro del CNVVF. Con la finalità di ampliare gli argomenti oggetto dei “Vademecum della sicurezza sul lavoro del CNVVF”, l’Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza sul lavoro del personale del Corpo, ha redatto i Vademecum, di seguito elencati, che costituiscono elemento di spunto, di riflessione e di approfondimento su altre tematiche in ambito di sicurezza.Tali “prontuari”, al pari di quelli già editi, rappresentano un valido strumento di informazione, obbligo imprescindibile del datore di lavoro e sono anche un efficace contributo alla diffusione della cultura della sicurezza oltre che un adeguato promemoria per i lavoratori.  Ne è pertanto raccomandata la condivisione e la diffusione.   Vademecum:  La manutenzione delle strutture e degli impianti degli edifici  Redazione del Documento Valutazione dei Rischi  Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I)  VADEMECUM Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro Del CNVVF “La Manutenzione Delle Strutture E Degli Impianti Degli Edifici” Prima di tutto è utile focalizzare sulla definizione del termine di manutenzione, al fine di inquadrare correttamente l’impiego di tale termine nel contesto della sicurezza: “combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, eseguite durante il ciclo di vita di un elemento (apparecchiatura, impianto o luogo di lavoro) destinate a preservarlo o a riportarlo in uno stato dal quale si possa eseguire la funzione richiesta”1.La manutenzione può incidere sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori in diversi modi:− è essenziale per mantenere apparecchiature, impianti o luoghi di lavoro in condizioni di sicurezza e affidabilità;− deve essere eseguita in sicurezza, proteggendo adeguatamente dai possibili pericoli gli addetti alla manutenzione e, in generale, le persone presenti sul luogo di lavoro.In questo contesto si osservi come anche la mancanza di manutenzione, o una manutenzione inadeguata, può essere causa di situazioni pericolose, infortuni e problemi alla salute. I guasti dovuti a una manutenzione carente (p. es. di veicoli, macchine, impianti elettrici, estintori antincendio, impianti idrici o luoghi di lavoro) possono essere quindi causa di conseguenze dannose per gli esseri umani e per l’ambiente.Il processo di manutenzione inizia durante la fase di progettazione di una apparecchiatura, di un impianto o di una struttura, ecco che quindi riveste particolare importanza la documentazione di corredo (p. es. libretto di uso e manutenzione per i veicoli, le attrezzature, le macchine e gli impianti o il fascicolo del fabbricato). Una volta portate a termine le operazioni di manutenzione, eseguite secondo le indicazioni del costruttore/progettista/installatore, occorre eseguire i controlli (verifiche e ispezioni) per garantire che la manutenzione sia stata effettuata correttamente e che non siano stati creati nuovi rischi. Durante l’intero processo, una buona gestione della manutenzione deve assicurare che la manutenzione sia coordinata, programmata ed eseguita correttamente come pianificato, e che le apparecchiature o il luogo di lavoro siano lasciati in condizioni di sicurezza tali da consentire il proseguimento delle operazioni.La manutenzione ha lo scopo di ridurre il livello di rischio che ha come conseguenza il danno a persone e cose (infortuni, danni agli impianti, danni agli immobili, danni al materiale, danni all'ambiente, disservizi, pericolo di incendio e quant'altro). VADEMECUM DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEL CNVVF: “LA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI” pubblicazione redatta a cura di: PD Tarquinia Mastroianni, DVD Antonio Annecchini, DVD Andrea Marino, D Manuele Cattano, D Andrea DentiINDICE GENERALE1. La manutenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro 2. La manutenzione in sicurezza. 3. Le Verifiche e la manutenzione dei luoghi di lavoro  3.1. Premessa  3.2. Luoghi di Lavoro e Aree Riservate 3.3. Luoghi di lavoro ordinari.3.4. Luoghi di lavoro operativi di soccorso e in contesti emergenziali 3.5. Luoghi di lavoro per formazione e addestramento 3.6. Luoghi di lavoro infrastrutture e locali tecnici CNVVF3.7. La manutenzione dei luoghi di lavoro3.8. Fascicolo del fabbricato, BIM e manuale di manutenzione.4. Le verifiche e la manutenzione degli impianti4.1. Premessa 4.2. Manutenzioni periodiche previste legislativamente4.2.1. Impianti elettrici4.2.2. Impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche 4.2.3. Ascensori (ai sensi del DPR 162/99)4.2.4. Impianti termici 4.2.5. Gli impianti ed il DM 37/20084.3. La manutenzione secondo buona tecnica 5. L’esternalizzazione dei servizi di verifica e di manutenzione 5.1. Premessa 5.2. Impianti di sollevamento quali ascensori e montacarichi 5.2.1. Messa in esercizio dell’impianto ex art.12 del DPR 162/1999 e ss.mm.ii.5.2.2. Regolari manutenzioni di cui all’art.15 del DPR 162/1999 e ss.mm.ii.5.2.3. Verifiche periodiche biennali di cui all’art.14 del DPR 162/1999 e ss.mm.ii. 5.2.4. Verifiche straordinarie di cui all’art.15 del DPR 162/1999 e ss.mm.ii.5.3. Impianti Termici5.3.1. Il Responsabile dell’impianto5.3.2. La figura del Terzo responsabile 5.3.3. La figura del manutentore5.3.4. La figura del Conduttore5.3.5. Le ispezioni sugli impianti termici ex art. 9 del D.P.R. 74/20135.3.6. Il bollino verde5.3.7. Rapporti di controllo efficienza energetica5.4. Impianti Elettrici6. APPENDICE SCARICA IL VADEMECUM a cura dell’Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza sul lavoro del personale del Corpo dei vigili del fuoco VADEMECUM DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEL CNVVF: “REDAZIONE DEL DUVRI” Il datore di lavoro (DL) committente che affida attività lavorative a ditte esterne, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, ha l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle attività svolte da soggetti terzi, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) per attuare le necessarie misure di prevenzione e protezione e garantendo così la sicurezza dei lavoratori.Nella gestione delle sedi del C.N.VV.F. sono preventivabili dei rischi da interferenza quando alcuni servizi sono appaltati a ditte esterne (ad esempio servizio di pulizia e mensa), per cui il datore di lavoro deve promuovere un’attività di cooperazione e di coordinamento con le diverse figure responsabili.Si evidenzia che anche quando le situazioni di contingenza dovute allo stato emergenziale non prevedano, o non consentano, un’immediata formalizzazione della stipula contrattuale tra le parti, è necessario comunque effettuare detta valutazione dei rischi di interferenza e formalizzarla in maniera certa e documentata.La valutazione dei rischi da interferenza è basata sulle valutazioni condotte, preliminarmente, dal committente e dall’appaltatore nella redazione delle valutazioni dei rischi specifici propri dell’attività lavorativa.Il documento unico di valutazione dei rischi lavorativi derivanti da interferenze deve essere allegato a tutti i contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione di servizi interni, affidati dal datore di lavoro committente e deve contenere:1. i dati relativi all'attività dell'azienda committente, nonché delle imprese appaltatrici, compresa l'individuazione delle figure responsabili in materia di sicurezza e prevenzione e protezione;2. la descrizione dell'attività oggetto degli appalti o contratti d'opera presi in considerazione;3. l'individuazione dei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività in appalto o contratto d'opera;4. la metodologia adottata per la valutazione;5. l'individuazione dei pericoli interferenziali e la valutazione dei relativi rischi per la sicurezza e la salute ai quali vengono esposti i lavoratori;6. le misure di prevenzione e di protezione (di cooperazione e coordinamento), nonché l'identificazionedei soggetti, ovvero dei ruoli dell’organizzazione aziendale, obbligati a metterle in atto.Il DUVRI deve essere redatto quando all'interno dell'area dove si svolgono le attività di lavoro riconducibili al datore di lavoro committente (nel caso specifico nel campo base allestito in occasione di interventi in emergenza) sono in essere dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione di servizi che comportino la presenza di imprese operanti, anche quando non si ravvisano particolari rischi da interferenza.NON è necessario procedere alla redazione del DUVRI nei seguenti casi:a) forniture di materiali o attrezzature;b) lavori e servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni e che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;c) servizi per i quali non è prevista l’esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore diLavoro committente;d) servizi di natura intellettuale, ad esempio: software, direzione lavori, collaudi, ecc.. (anche effettuati nel campo base). INDICE GENERALE 1. INTRODUZIONE 1.1.1. Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, art. 26 2. CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA.3. MODALITÀ D’IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE4. ELENCO DEI SERVIZI RESI ALL’INTERNO DELLA SEDE DA DITTE ESTERNE AL CNVVF5. AREE DI LAVORO, ATTIVITA’ DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E MISURE DI EMERGENZA6. RISCHI SPECIFICI PRESENTI7. Norme generali di sicurezza e misure di emergenza adottate8. VERIFICA ATTIVITA’ INTERFERENZIALI 9. RIUNIONE DI COORDINAMENTO 9.1. Modello verbale della riunione di coordinamentoALLEGATO: FORMAT DUVRI 1 PREMESSA2 PARTE 1: DATI GENERALI DEL COMMITTENTE, DEL DATORE DI LAVORO E DELL’APPALTATORE2.1 DATI DEL COMMITTENTE2.2 DATI DEL DATORE DI LAVORO2.3 - DATI DELL’APPALTATORE 2.4 DATI APPALTO3 PARTE 2: INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI, MISURE DI PREVENZIONE, SICUREZZA ED EMERGENZA (ai sensi dell’art. 26 comma 1/b e comma 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)3.1 SCHEDA INFORMATIVA RISCHI GENERICI PRINCIPALI – XXX3.2 RISCHI SPECIFICI ESISTENTI.3.3 DISPOSIZIONE VOLTE ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI 3.4 ESTRATTO PIANO DI EMERGENZA INTERNO AL COMANDO 3.5 PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE E PRONTO SOCCORSO4 PARTE 3 - VALUTAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI INTERFERENTI RILEVATI ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs 81/084.1 DESCRIZIONE LAVORI4.2 VALUTAZIONE INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER CIASCUNA SITUAZIONE POTENZIALE DI RISCHIO4.3 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL PERSONALE DELL’ IMPRESA AFFIDATARIA E DELLA SEDE DEL COMANDO/DIREZIONE4.4 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 4.5 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICATAMENTE DESTINATE AL PERSONALE DELLA DITTA ESECUTRICE4.6 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICATAMENTE DESTINATE AL PERSONALE VF5 PARTE 4: COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PROMOSSO DAL COMMITTENTE 5.1 VIE ED USCITE DI EMERGENZA ED ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 5.2 IMPIANTI ELETTRICI5.3 IMPIANTI TERMICI E TECNOLOGICI (a gas, gasolio e similari) 5.4 INFORMAZIONI GENERALI5.5 DOVERI DI SICUREZZA 5.6 GESTIONE EMERGENZA5.7 ATTREZZATURE, MACCHINE ED IMPIANTI ESISTENTI5.8 AGENTI FISICI E CHIMICI5.9 RIUNIONI DI COORDINAMENTO5.10 VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA5.11 NOTE DI CARATTERE GENERALE5.12 ALLEGATI DUVRIALLEGATO: DIAGRAMMA DI FLUSSO DUVRI – PUBBLICAZIONE INAIL   VADEMECUM DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEL CNVVF: “REDAZIONE DEL DUVRI” pubblicazione redatta a cura di:“PD Tarquinia MASTROIANNI, DV Stefano LUCIDI, DVD Andrea Marino, D Manuele CATTANO, D Andrea DENTI, IA Enzo MONTAGNA” SCARICA IL VADEMECUM a cura dell’Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza sul lavoro del personale del Corpo dei vigili del fuoco VADEMECUM DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEL CNVVF: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. l presente documento è stato elaborato per fornire uno strumento di informazione personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.L’informazione sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), oltre ad essere un obbligo del datore di lavoro ed un diritto/dovere di tutto il personale, costituisce un efficace contributo alla diffusione della cultura della sicurezza.La trattazione degli argomenti è stata impostata con riferimento al D.Lgs. 9 aprile2008 n. 81, al D.M. 21 agosto 2019 n. 127, al regolamento di servizio D.P.R. 28febbraio 2012 n. 64, alle circolari emanate dalCorpo Nazionale e alle sentenzegiuridiche emesse in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. INDICE1. Premessa 2. Quadro normativo di riferimento e obblighi delle figure di garanzia.3. Valutazione e scelta dei DPI.3.1 Classificazione dei DPI ai sensi del Nuovo Regolamento (UE) 2016/425 3.2 Valutazione dei rischi e scelta dei DPI.3.3 DPI e Documento di Valutazione dei Rischi DVR 4. Uso, controllo, manutenzione e verifica dei DPI.4.1 Conservazione dei DPI 4.2. L'obbligo di manutenzione dei DPI.5. Approfondimenti Giurisprudenziali e di dottrina Bibliografia . VADEMECUM DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEL CNVVF: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.pubblicazione redatta a cura di: PD Tarquinia MASTROIANNI, DV Stefano LUCIDI, DV Francesco CARUSO, D Manuele CATTANO e DLG SerenaBRUNO. SCARICA IL VADEMECUM a cura dell’Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza sul lavoro del personale del Corpo dei vigili del fuoco VADEMECUM DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEL CNVVF: “REDAZIONE DVR” Il presente documento è stato elaborato per fornire, ai Datori di Lavoro del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, uno strumento di lavoro per la stesura del DVR.La trattazione degli argomenti è stata impostata con riferimento al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e al Decreto Ministeriale n. 127 del 21 agosto 2019, decreto, quest’ultimo, che riconosce le peculiarità del servizio istituzionale del Dipartimento dei vigili del fuoco. In particolare, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con l’art.16, comma 1, del D.M. n.127/2019, l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, o semplicemente DVR, è uno degli obblighi principali del Datore di Lavoro esclusivamente per le sedi ed infrastrutture di competenza. Pertanto, nel presente vademecum sono stati trattati i luoghi di lavoro, per come definiti dal D.Lgs.81/2008, quali i Comandi Provinciali (sedi centrali e distaccamenti) e le Direzioni Regionali/Interregionali (con reparti volo, centri di formazione ecc.) per fornire degli elementi di spunto per l’elaborazione del DVR esclusivamente per le già menzionate sedi di servizio.In merito alla valutazione dei rischi da effettuare nelle aree in cui il Corpo Nazionale interviene per soccorso pubblico e/o addestramento, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.M. n. 127/2019, gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 si intendono adempiuti adottando uno o più dei seguenti strumenti appositamente predisposti: corsi base di qualificazione e di specializzazione, attività di istruzione e addestrative di aggiornamento, verifica e mantenimento delle qualificazioni professionali acquisite, disposizioni interne, manuali addestrativi e libretti di uso e manutenzione e note informative.Il presente lavoro integra gli altri vademecum redatti dall’Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza sul lavoro del personale del Corpo e sviluppa gli argomenti relativi alla descrizione delle sedi di servizio, dell’organigramma funzionale ai fini della sicurezza, delle macchine, delle attrezzature tecniche, delle metodologie per la valutazione dei rischi presenti, e della scelta delle misure per la mitigazione degli stessi.Infine nella parte finale del vademecum è stato descritto come redigere ilcronoprogramma per il miglioramento della sicurezza nel tempo, dove è necessario riportate: tutte le misure da adottare per la riduzione dei rischi; il soggetto responsabile della verifica dell’attuazione delle stesse; e le misure temporanee compensative da attuare nelle more che vengano realizzati gli interventi individuati per la mitigazione dei rischi.Inoltre, sono state sviluppate delle appendici e delle schede, tipologia check-list, per fornire maggiori strumenti ed approfondimenti per la valutazione dei rischi.L’intento di questa pubblicazione non è quello di realizzare un DVR definitivo per tutte le sedi di servizio ma di fornire una linea guida da attualizzare e contestualizzare in ciascuna sede del Corpo Nazionale.   1. IL DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI DVR 1.1 Campo di applicazione  1.2 Modalità di elaborazione e revisione del DVR secondo l’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 1.3 Procedimento tecnico per la valutazione dei rischi 1.4 Metodo semi-quantitativo “a matrice”2. DESCRIZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI 3. INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. 81/20084. INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE5. IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO 5.1 Adempimenti sicurezza secondo il D.M. 127/2019.5.2 Valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro per come definiti dal D.Lgs. 81/2008.5.2.1 - Rischio dovuto ad atto doloso/terroristico.5.2.2 - Scivolamento 5.2.3 - Caduta 5.2.4 - Crollo di parti strutturali5.2.5 - Rischio Impianti elettrici, Elettrocuzione, e Scariche atmosferiche 5.2.6 - Rischio Incendio ed Esplosione5.2.7 - Rischio Malore (primo soccorso sanitario)5.2.8 - Investimento5.2.9 - Lesioni5.2.10 - Intossicazione5.2.11 - Schiacciamento5.2.12 - Terremoto5.2.13 - Materiale Contenente Amianto (MCA) o da fibre artificiali vetrose (FAV)5.2.14 - Campi elettromagnetici5.2.15 - Posture Incongrue 5.2.16 - Microclima 5.2.17 - Movimentazione manuale dei carichi (MMC)5.2.18 - Chimico 5.2.19 - Biologico e COVID-195.2.20 - Radiazioni ionizzanti 5.2.21 - Luce e Illuminazione 5.2.22 - Radiazioni ottiche artificiali (ROA) coerenti e non coerenti 5.2.23 - Rumore 5.2.24 - Vibrazioni5.2.25 - sovraccarico biomeccanico arti superiori (SBAS) – Protocollo OCRA.5.2.26 - Stress Lavoro Correlato (SLC)5.2.27 – Videoterminali (VdT)5.2.28 - Rischi legati al consumo di alcool e stupefacenti 6. MISURE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI ATTUATE E PROGRAMMATE6.1 Sorveglianza sanitaria 6.2 Informazione, Formazione, ed Addestramento  6.3 Programma di miglioramento ed adeguamento 7. APPENDICI 7.1 APPENDICE VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO 7.2 APPENDICE VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO7.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ILLUMINAZIONE NON ADEGUATA.7.4 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DANNI ALL’APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO : METODO NIOSCH (carico di lavoro fisico e movimentazione manuale dei carichi, immagazzinamento di oggetti).7.5 APPENDICE VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI A POSTURE INCONGRUE: METODO OWAS7.6 APPENDICE VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONE7.7 APPENDICE VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE 7.8 APPENDICE VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPOSIZIONE VIDEOTERMINALE VdT8. SCHEDE - CHECK LISTpubblicazione redatta a cura di: “PD Tarquinia MASTROIANNI, DV Stefano LUCIDI, DVD Andrea Marino, D Manuele CATTANO, D Andrea DENTI, IA Enzo MONTAGNA” SCARICA IL VADEMECUM a cura dell’Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza sul lavoro del personale del Corpo dei vigili del fuoco LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELL’IGIENE DEI CAMPI BASE La presente Linea Guida è stata predisposta ai sensi del Decreto Ministeriale del 21 agosto 2019, n.127 al fine di dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 15 e 161 in materia della gestione della sicurezza e dell'igiene all’interno dei campi base dei vigili del fuoco, allestiti in occasione di eventi calamitosi per prestare soccorso alle popolazioni colpite anche nell’ambito del sistema di protezione civile nazionale.Il modello organizzativo di seguito sviluppato è coerente con quanto previsto per le funzioni “Logistica” e “Sicurezza e igiene” nell’ambito dell’Incident Command System (I.C.S.) del Comando Regionale di Area Colpita (C.R.A.), come previsto dalla Circolare n. 1 del 28 febbraio 2020. Il campo base è un’area logistica, riservata ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, in cui sono approntati servizi, opere e strutture volti ad assicurare la permanenza temporanea del personale del C.N.VV.F. a seguito di mobilitazione.Il campo base, nell’ambito della “funzione logistica” dell’I.C.S. del C.R.A., è diretto da un responsabile dei ruoli operativi del C.N.VV.F. designato dal Comandante Regionale di Area colpita ai sensi della Circolare 1/2020, avvalendosi della funzione di “Sicurezza e Igiene” del C.R.A. per gli specifici aspetti di competenza.Il responsabile del campo base sovrintende all’organizzazione e alla gestione del campo stesso, avvalendosi del personale assegnato, proponendo al Comandante del C.R.A. l’attribuzione di specifici incarichi funzionali alla sicurezza e all’igiene dell’ambito del sito. CAPO I - GENERALITÀ1.1. Premessa 1.2. Definizione di campo base1.3. ObiettiviCAPO II - MISURE STRUTTURALI2.1. Individuazione dei siti per i campi base2.2. Organizzazione funzionale dei campi base .2.3. Acquisizione dei materiali per i campi base.2.4. Predisposizione del campo base2.5. Installazione, montaggio e gestione del campo base.2.6. Impianti tecnologici e dichiarazione di conformitàCAPO III - MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI3.1 Personale addetto al trasporto, montaggio, manutenzione, uso, smontaggio e controllo dei materiali dei campi base3.2. Mantenimento dei materiali per i campi base per la pronta mobilitazione3.3. Mobilitazione dei materiali per i campi base3.6. Presidio sanitario CAPO IV - MISURE COMPORTAMENTALI 4.1. Gestione delle emergenze4.2. Misure igienico-sanitarie CHECK LIST per la valutazione speditiva dei rischi VADEMECUM D.U.V.R.I. per i campi base dei vigili del fuoco SCARICA LA LINEA GUIDA SCARICA LA CHECKLIST IN WORD

  • D.M 1 SETTEMBRE 2021 AGGIORNATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.M 15 SETTEMBRE 2022

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    esto Del D.M 1 Settembre 2021 Aggiornato Ed Integrato Con Le Modifiche Apportate Dal D.M 15 Settembre 2022   Mettiamo a disposizione il nuovo D.m 1 settembre 2021 aggiornato ed integrato con le modifiche apportate dal decreto 15 settembre 2021. Modificato articoli e relativi prospetti. Modifica al decreto 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Art. 1: Modifiche all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 20211. All'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:«1-bis. Le disposizioni previste all'art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a Decorrere dal 25 settembre 2023.».Art. 2 Modifiche all'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 20211. All'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1°settembre 2021, il Prospetto 3.8 e' sostituito dai seguenti, contenuti nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto:a) Prospetto 3.8.1 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)»;b) Prospetto 3.8.2 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)».2. All'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1°settembre 2021 e' aggiunto, infine, il Prospetto 3.14 recante«Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere», contenuto nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.3. Al paragrafo 1, comma 5, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, dopo la parola: «manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «o controllo Periodico».4. Al paragrafo 3, comma 1, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, dopo le parole: «Prospetto 1.» e' aggiunto il seguente periodo:«I compiti indicati nel Prospetto 1 si declinano per ciascuna figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, in base ai corrispondenti livelli di autonomia e responsabilita' definiti nelle norme tecniche applicabili.».5. Al paragrafo 3, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, il comma 2 e' sostituito dal seguente:«2. Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilita' e competenze generali che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attivita' indicate nel Prospetto 1.Per il dettaglio delle conoscenze, abilita' e competenze specifiche delle singole figure di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, si rimanda alle pertinenti norme tecniche applicabili.».6. Al paragrafo 3, comma 3, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti: «prospetti che seguono».7. Al titolo del Prospetto 2 dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, dopo la parola: «competenze» e' aggiunta la seguente: «generali».8. Al paragrafo 4, comma 4, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti: «prospetti precedenti».9. Al paragrafo 5, comma 7, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti: «prospetti precedenti».10. Al paragrafo 5, comma 8, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti: «prospetti precedenti».Art. 3 Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. SCARICA IL DM 1 SETTEMBRE 2021 (AGGIORNATO) -FORMATO PDF

  • PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Abrogazione Del D.M. 10 Marzo 1998 Ed Emanazione Dei Tre Decreti, D.M. 1 Settembre 2021, D.M. 2 Settembre 2021, E D.M. 3 Settembre 2021   ’emanazione dei tre decreti, d.m. 1 settembre 2021, d.m. 2 settembre 2021, e d.m. 3 settembre 2021, conduce al definitivo superamento del d.m. 10 marzo 1998 che ha segnato un’epoca della prevenzione incendi, rappresentando il pincipale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro.Ora, in conseguenza della rilevante evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell’emanazione del Codice di prevenzione incendi, si è reso necessario allineare i contenuti del d.m. 10 marzo 1998 al nuovo corso basato, fondamentalmente, sull’approccio prestazionale per la pogettazione della sicurezza antincendi. La scelta di emanare tre distinti decreti è stata suggerita, considerata la vastità della tematica, dalla volontà di semplificarne la lettura e l’applicazione da parte degli utilizzatori e facilitarne la gestione in occasione degli inevitabili aggiornamenti futuri.In tale contesto si inserisce il progetto di collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, fina- lizzato alla diffusione della cultura della sicurezza antincendio, che ha prodotto la presente monografia incen- trata sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.In particolare, sono stati coinvolti per l’Inail il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici e, per il Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del fuoco, al Soccorso pubblico e della difesa civile.La monografia riporta indicazioni, di tipo normativo e pratico, per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro e l’esame di due casi studio relativi, rispettivamente, ad un luogo di lavoro a basso e non basso rischio d’incendio. INDICE DEL DOCUMENTO INAIL La prevenzione incendi nei luoghi di lavoroNormativa italianaRisvolti penali Ricadute sulla valutazione dei rischi da parte del Datore di lavoroIl Documento di Valutazione dei Rischi La valutazione dei rischi d’incendio con il d.m. 10 marzo 1998 La valutazione dei rischi d’incendio con il d.m. 3 settembre 2021Le (nuove) competenze del RSPP Connessioni con il Codice di prevenzione incendi Richiami salienti nella precedente normativa abrogataArticolato normativoAllegato I Allegato II Circolare esplicativa DCPREV n. 14804 del 6 ottobre 2021 Sintesi e commenti Il decreto “GSA” - d.m. 2 settembre 2021Articolato normativoAllegato I Allegato II Allegato III Allegato IV Allegato V Circolare esplicativa DCPREV n. 15472 del 19 ottobre 2021d.m. 28 settembre 2021Sintesi e commenti Il decreto “Minicodice” - d.m. 3 settembre 2021Articolato normativo Allegato ICircolare esplicativa DCPREV n. 16700 del 8 novembre 2021Sintesi e commenti Caso studio - Ufficio a basso rischio di incendioContestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendiRiferimenti normativiCampo di applicazione del d.m. 3 settembre 2021Calcolo del carico di incendio Analisi del luogo di lavoroIndividuazione dei pericoli d’incendio Individuazione delle misure di prevenzione e protezioneValutazione semiquantitativa del rischio di incendioObiettivi della valutazione del rischio di incendio Esiti della valutazione Strategia antincendio Premessa Compartimentazione Esodo Gestione della sicurezza antincendio (GSA) Controllo dell’incendio Rivelazione ed allarme Controllo di fumi e calore Operatività antincendioSicurezza degli impianti tecnologici e di servizioConsiderazioni a commentoCaso studio - Attività commerciale a rischio di incendio non bassoContestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendiRiferimenti normativiCampo di applicazione del d.m. 3 settembre 2021Calcolo del carico di incendio Analisi del luogo di lavoroIndividuazione dei pericoli d’incendioIndividuazione delle misure di prevenzione e protezione Valutazione semiquantitativa del rischio di incendioObiettivi della valutazione del rischio di incendio Esiti della valutazione Strategia antincendioCriticità nell’applicazione della strategia antincendioProgettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendiRiferimenti normativi Valutazione del rischio d’incendio per l’attività Attribuzione dei profili di rischioAttribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendioIndividuazione delle soluzioni progettualiReazione al fuocoResistenza al fuocoCompartimentazione EsodoGestione della sicurezza antincendio (GSA)Controllo dell’incendioRivelazione ed allarmeControllo di fumi e caloreOperatività antincendioSicurezza degli impianti tecnologici e di servizioAppendiceTesto coordinato del d.m. 10 marzo 1998 alla luce dei nuovi decreti Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro Allegato I - Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro Allegato II - Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendiAllegato III - Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio Allegato IV - Misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendioAllegato V - Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendiAllegato VI - Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendioAllegato VII - Informazione e formazione antincendioAllegato VIII - Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendioAllegato IX - Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell’attivitàAllegato X - Luoghi di lavoro ove si svolgono attività previste dall’art. 6, comma 3Abrogazione del d.m. 10 marzo 1998 Fonte:Inail 2022 SCARICA LA MONOGRAFIA INAIL

  • PREVENZIONE INCENDI PER UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Prescrizioni In Materia Di Prevenzione Degli Incendi Per I Locali E Le Strutture Delle Università E Delle Istituzioni Dell'alta Formazione Artistica, Musicale E Coreutica.   È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 25 agosto 2022 contenente "Prescrizione per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per locali e le strutture universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica". Art. 1Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente decreto, non ancora adeguati alla normativa antincendio, si adeguano ai requisiti di sicurezza, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicati:a) entro il 31 dicembre 2023, i responsabili delle attività di cui al presente comma individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, qualora non avessero già provveduto, la valutazione del progetto di cui all'art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento dell'attività, fatta salva, se del caso, l'acquisizione del parere in caso di deroga di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;b) entro il 30 giugno 2024, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l'attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992: 7.0 (generalità), 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme); 8 (sistemi di allarme); 9.2 (estintori); 10 (segnaletica di sicurezza); 12 (norme di esercizio);c) entro il 31 dicembre 2024, devono essere attuate tutte le disposizioni previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, deve essere presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il completo adeguamento alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.2. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto possono essere effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, ovvero del progetto eventualmente approvato a seguito di deroga di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. In tali casi, le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.3. Anche per le attività che abbiano fatto ricorso alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, resta fermo l'obbligo di presentare al competente Comando dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2024, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l'attuazione almeno delle misure relative a: S.10.4 (soluzioni progettuali), S.10.6.1 (impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica), S.4.5.9 (segnaletica d'esodo ed orientamento), livello di prestazione II di S.6 (misura di controllo dell'incendio), S.5 (misure di gestione della sicurezza antincendio) e V.7.4.4 (gestione della sicurezza antincendio), segnaletica di sicurezza ove prevista, livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed allarme), ove previsto.Art. 2Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento dei locali e delle strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, i responsabili delle attività di cui al presente articolo, nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi.2. Le misure gestionali previste al comma 1 sono individuate dai responsabili delle attività anche tra quelle previste dal capitolo S.5 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e coerentemente con una specifica valutazione del rischio incendio, che tenga conto, in particolare, delle carenze e delle non conformità presenti all'interno delle attività stesse.3. Ai fini di quanto previsto al presente articolo e fermo restando quanto indicato al comma 2, si forniscono di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali che debbono essere adottate:a. limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;b. eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste;c. garantire che l'affollamento dell'attività e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente riducendo l'affollamento presente;d. pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile l'attività, una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali;e. potenziare il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività; tali addetti antincendio, devono svolgere controlli preventivi e vigilare sul mantenimento delle misure compensative attuate nel periodo transitorio, unitamente ai compiti della propria mansione. Detti lavoratori incaricati possono essere integrati anche avvalendosi del personale di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nel caso di affidamento in appalto del suddetto servizio dovranno essere utilizzati operatori economici con comprovata idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;f. assicurare ai lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 ed il conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512;g. provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;h. effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi;i. integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all'interno delle attività.4. L'attuazione delle misure di cui alle lettere d) e h) deve essere riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.5. La valutazione del rischio incendio di cui al comma 2 deve essere mantenuta agli atti dell'attività e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti.6. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 si applicano fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 settembre 2021.Art. 3Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Roma, 25 agosto 2022

  • PIANO EMERGENZA ED EVACUAZIONE SEMPLIFICATO

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    PIANO EMERGENZA EVACUAZIONE SEMPLIFICATO EDITABILE IN WORD   ella sezione 4 dell'Allegato II del D.M. 02/09/2021 si prevede la possibilità, per le aziende, aperte al pubblico, con affollamento superiore a 50 persone e addetti in numero inferiore a 10, di poter predisporre un piano di emergenza schematico.Il punto 4 dell'Allegato II del D.M. 02/09/2021 cita:"4 Misure semplificate per la gestione dell’emergenza1. Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza, costituite dalla planimetria prevista dal punto 2.2, numero 3) e da indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dai punti 2.2, numeri 1 e 2."I punti punti 2.2, numeri 1 e 2 dello stesso allegato cita:"2.2 Contenuti del piano di emergenza1. I fattori da tenere presenti nella compilazione e da riportare nel piano di emergenza sono:a) le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;b) le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;c) il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;d) i lavoratori esposti a rischi particolari;e) il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);f) il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.2. Il piano di emergenza deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:a) i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;b) i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento."...omissis.A tale scopo abbiamo predisposto anche un modello editabile in word di Piano Emergenza semplificato. SCOPRI COME AVERLO   A tale scopo abbiamo predisposto anche un modello editabile in word di Piano Emergenza semplificato. SCOPRI COME AVERLO

  • "VERSO DI APERTURA" DELLE PORTE TAGLIAFUOCO NELLE STRUTTURE SANITARIE

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Strutture Sanitarie – Chiarimenti Interpretativi Sul Verso Di Apertura Delle Porte Da Usare In Caso Di Esodo Progressivo E Sui Requisiti Delle Porte Tagliafuoco.   OGGETTO: Strutture sanitarie – chiarimenti interpretativi sul verso di apertura delle porte da usare in caso di esodo progressivo e sui requisiti delle porte tagliafuoco.Per opportuna conoscenza, si informa che, a seguito di due quesiti sulla sicurezza in caso di incendio delle strutture sanitarie, pervenuti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, dato il loro interesse generale, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti:1. Verso di apertura delle porte tra compartimenti adiacentiIl quesito posto, nel premettere che:a) Il DM 18.9.2002 al punto 4.10 ed il DM 19.3.2015 al punto 16.10 prescrivono che ogni piano debba essere servito da almeno due uscite;b) Il DM 18.9.2002 e il DM 19.3.2015 prevedono l’esodo orizzontale progressivo (modalità di esodo in cui i degenti che si trovano nel compartimento interessato dal principio di incendio sono spostati in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l’incendio non sia stato estinto o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro), richiama l’attenzione sul fatto che in entrambi i decreti non è specificato il verso di apertura delle porte di comunicazione tra i compartimenti realizzati ai fini dell’esodo orizzontale progressivo.Ciò premesso, si ritiene opportuno chiarire che ai fini citati valgono come riferimento le specifiche misure previste nel Codice di prevenzione incendi (S.4.9.2 Esodo orizzontale progressivo) anche per le strutture progettate secondo i citati decreti.2. Porte tagliafuoco e loro soglieIl quesito riguarda i casi di posa in opera di porte tagliafuoco in presenza di pavimenti che non possiedono il requisito di incombustibilità. In particolare, è stato chiesto se è possibile individuare condizioni tali da mantenere in opera tali prodotti dimostrando che non sono inficiate le prestazioni del prodotto stesso e, di conseguenza, i requisiti di sicurezza dell’attività.Al riguardo si premette che anche per le porte tagliafuoco è vigente l’obbligo di verificare che le modalità di posa in opera siano coerenti con le condizioni di prova del prototipo certificato e omologato e che anche le variazioni delle soglie rispetto ai prototipi provati comportano la perdita di conformità.Nel contesto descritto, si ritiene opportuno precisare che, qualora la variazione della soglia sia tale da presentare una configurazione ancora conforme alla norma tecnica e con prestazione almeno pari a quella del prototipo certificato e omologato, l'adozione della variazione può considerarsi legittima in virtù del principio di proporzionalità. Si ritiene, inoltre che, qualora l'avvenuto accertamento della variazione sia riscontrato secondo le modalità previste dall’art. 4 del DM 21/06/2004, la variazione suddetta si configuri come modifica non sostanziale.Pertanto, nel caso di porte tagliafuoco con soglia combustibile aventi prestazioni al fuoco non inferiori al prototipo che è stato certificato e omologato con soglia incombustibile, il mantenimento è autorizzato se oggetto di una apposita asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, sottoscritta sulla base dei risultati di prova desunti dal certificato e rapporto di prova.A scopo informativo, infine, si fa presente che:a) l’accertamento è attestato con l’emissione di un corrispondente certificato, secondo le modalità previste dall’art. 4 del DM 21/06/2004, posto a supporto dell’asseverazione concernente la prestazione (relativa a requisiti almeno pari a quella del prototipo certificato e omologato);b) le prove vanno condotte e differenziate tenendo conto della tipologia di materiale della porta, della presenza e delle dimensioni delle finestrature, degli accessori presenti, del tipo di fissaggio alla costruzione di supporto, della costruzione di supporto, del tipo di pavimentazione presente in corrispondenza della soglia, distinta sulla base della classificazione europea per pavimenti che la contraddistingue e del campo di applicazione diretto previsto dal citato decreto 21/06/2004.SCARICA LA CIRCOLARE DEI VIGILI DEL FUOCO LUGLIO 2022

  • SINTESI SULLE PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE RECENTEMENTE INTERVENUTE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI.

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Sintesi Sulla Complessa Tematica Sono State Realizzate Tre Brochure Con L'obiettivo È Di Evidenziare Le Principali Novità Introdotte.   DM 01/09/2021 " Decreto controlli " (entrata in vigore 25 settembre 2022) – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del D. Lgs. 81/2008; DM 02/09/2021 " Decreto GSA " (entrata in vigore 4 ottobre 2022) - Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del D. Lgs. 81/2008;  DM 03/09/2021 " Decreto Minicodice " (entrata in vigore 29 ottobre 2022) - Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del D. Lgs. 81/2008. In relazione ai tre Decreti sopra richiamati e nell'ottica di fornire un quadro di sintesi sulla complessa tematica sono state realizzate tre brochure con l'obiettivo è di evidenziare le principali novità introdotte.   DM 01/09/2021 " Decreto Controlli " (Entrata In Vigore 25 Settembre 2022) – Criteri Generali Per Il Controllo E La Manutenzione Degli Impianti, Attrezzature Ed Altri Sistemi Di Sicurezza Antincendio, Ai Sensi Dell’art. 46 Comma 3 Lettera A Punto 3 Del D. Lgs. 81/2008; LE MISURE ANTINCENDIOLa misura antincendio è una categoria omogenea di strumenti di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio d’incendio.Le misure antincendio declinate nel decreto sono 8:• compartimentazione,• esodo,• gestione della sicurezza antincendio,• controllo dell’incendio,• rivelazione e allarme,• controllo di fumi e calore,• operatività antincendio,• sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.Sono escluse la resistenza al fuoco e la reazione al fuoco IL DECRETO MINI CODICE  Il decreto viene chiamato anche mini Codice sia perché l’allegato I si applica a luoghi con basso rischio d’incendio, sia perché la metodologia è semplificata rispetto a quella del Nuovo codice di Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015.  LE REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI  Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività nei luoghi di lavoro per gli aspetti della sicurezza antincendio. La progettazione parte da “una valutazione preliminare dei rischi d’incendio”, per individuare poi la regola tecnica da adottare nella progettazione (articolo 3 comma 1). Invece se il luogo di lavoro è un’attività soggetta ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco e non è dotata di regola tecnica, si applica il codice di prevenzione incendi (articolo 3 comma 3).  IL FLUSSO DELLA PROGETTAZIONE  La progettazione nel mini codice segue questo flusso: scopo della progettazione, obiettivi di sicurezza, valutazione del rischio, profili di rischio, strategia antincendio e termina con il risultato della progettazione. A differenza del codice di prevenzione incendi non sono presenti profili di rischio. La strategia antincendio è una combinazione delle misure antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio. La strategia antincendio è semplificata con l’applicazione esclusiva di soluzioni conformi per 8 misure antincendio (invece di 10 presenti nel codice di prevenzione incendi), queste sono prive di livelli di prestazione. DM 03/09/2021 BROCHURE COMPLETA DM 03/09/2021 " Decreto Minicodice " (Entrata In Vigore 29 Ottobre 2022) - Criteri Generali Di Progettazione, Realizzazione Ed Esercizio Della Sicurezza Antincendio Per Luoghi Di Lavoro” Ai Sensi Dell’art. 46 Comma 3 Lettera A Punto 1 Del D. Lgs. 81/2008. Per alcune attività, gli addetti al servizio antincendio devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica. L’aggiornamento diventa quinquennale. Possibilità di utilizzo di metodologie di apprendimento innovative (fad) per la parte teorica.  IL DECRETO 2 SETTEMBRE 2021 “DECRETO GSA”Criteri generali per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezioneantincendio, ai sensi dell’art. 46, c. 3, lett. a) punto 4 e lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 GESTIONE DELLA SICUREZZA IN ESERCIZIO E IN EMERGENZAIl Datore di Lavoro (DL) predispone un Piano di Emergenza (PE) nei:ï‚· luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratoriï‚· luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 personeï‚· luoghi di lavoro soggetti al controllo dei VV.F.NB: Per i luoghi che non rientrano nei casi sopra, non è obbligatorio il PENel PE non si valuta più solo il n. dei lavoratori, ma il concetto viene esteso al n. di occupanti a qualsiasi titolo presenti nell’attività GESTIONE DELLA SICUREZZA IN ESERCIZIOTutti i lavoratori devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio.Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l’informazione può limitarsi ad avvisi riportati tramite cartellonistica (anche in lingue straniere).esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale anche con presenza di utenti, pubblico… collaborazione e coordinamento tra i soggetti occupanti l’edificio GESTIONE DELLA SICUREZZA IN EMERGENZASe ricorre l’obbligo del PE, basato su chiare istruzioni scritte, il DL lo deve predisporre e tenere aggiornato, identificando un adeguato numero di addetti al servizio antincendio, che devono frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento, correlati al livello di rischio dell’attività.Potrà essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.  Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, il DL può predisporre misure semplificate (planimetria ed indicazioni schematiche).Nel PE si devono individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e prevederne l’assistenza FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZEOltre che dal CNVVF, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di specifici requisiti.I docenti devono frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale DM 02/09/2021 BROCHURE COMPLETA DM 03/09/2021 " Decreto Minicodice " (Entrata In Vigore 29 Ottobre 2022) - Criteri Generali Di Progettazione, Realizzazione Ed Esercizio Della Sicurezza Antincendio Per Luoghi Di Lavoro” Ai Sensi Dell’art. 46 Comma 3 Lettera A Punto 1 Del D. Lgs. 81/2008. L’attestazione di TMQ è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del CNVVF a seguito di valutazione dei requisiti e superamento di esameteorico, scritto e pratico.  I corsi per TMQ possono essere tenuti solo da docenti con determinati requisiti in materia di formazione, di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e dimanutenzione di presidi antincendio. I CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE teorica e delle esercitazioni pratiche per i presidi antincendio più utilizzati nei luoghi di lavoro:1. Estintori d’incendio portatili e carrellati2. Reti idranti antincendio3. Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)4. Sistemi automatici a sprinkler5. Impianti di rivelazione e allarme incendio6. Sistemi di allarme vocale per gestione emergenza (EVAC)7. Sistemi di spegnimento ad estinguenti gassoso8. Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENFC) e forzati (SEFFC)9. Sistemi a pressione differenziale10. Sistemi a schiuma11. Sistemi di estinzione ad aerosol condensato12. Sistemi a riduzione di ossigeno13. Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist). I contenuti minimi possono essere aggiornati con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigilidel fuoco, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.Potranno essere aggiornati o definiti ulteriori contenuti minimi della formazione, riferiti anche ad impianti, attrezzature e sistemi di sicurezzaantincendio di tipo innovativoI TMQ possono abilitarsi per uno o più presidi antincendio, a condizione di effettuare la minima formazione teorica e pratica prevista per ciascunpresidio e superare le relative prove di valutazione dei requisiti.I TMQ devono mantenersi aggiornati sull’evoluzione tecnica e normativa dei presidi antincendio per i quali sono qualificati.I tecnici manutentori che sono stati qualificati con certificazione volontaria o da commissione istituita dal CNVVF, dopo la frequenza di corsicon contenuti conformi ai minimi stabiliti, potranno sostenere solo la prova orale. DM 01/09/2021 BROCHURE COMPLETA Fonte:VdF

  • PROTEGGERE L’ABITAZIONE DAGLI INCENDI DI VEGETAZIONE CHECK LIST EXCEL

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Informazioni Su Come Proteggere Le Abitazioni Dal Rischio Di Incendio Di Vegetazione. Una Guida Sintetica Per I Non Addetti Ai Lavori Su Come Valutare La Sicurezza Della Propria Abitazione Rispetto Agli Incendi Di Vegetazione Nelle Aree Di Interfaccia Urbano-Rurale.   L’opuscolo è destinato a tutti coloro che vogliono valutare la sicurezza della propria abitazione rispetto ai rischi posti dagli incendi di vegetazione.In questi ultimi anni gli incendi di vegetazione, sempre più di frequente, coinvolgono, danneggiandole, abitazioni ed infrastrutture che si trovano a diretto contatto con le aree naturali, nonostante l’impegno profuso dalle forze di soccorso. L’opuscolo illustra in modo semplice come valutare le caratteristiche delle specie vegetali in funzione della loro risposta al fuoco, la distanza dagli edifici e tutti gli altri fattori che possono aumentare o ridurre l’esposizione al rischio di danneggiamento per le strutture.  Ogni anno, in determinati periodi, le Regioni dichiarano lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, emanando specifiche norme di salvaguardia e protezione ed attivando e/o rinforzando la propria organizzazione di contrasto agli incendi. Prima di questi periodi sarebbe opportuno aver già effettuato la valutazione del rischio per le proprie abitazioni, ed intrapreso le misure di mitigazione più idonee per contenere o eliminare i possibili danni da incendio di vegetazione. La prima parte dell’opuscolo introduce i concetti più importanti, attraverso la definizione dei termini tecnici. Nella seconda parte viene spiegato il meccanismo di propagazione degli incendi di vegetazione.  Infine, l’opuscolo fornisce suggerimenti e indicazioni sulle azioni da intraprendere per migliorare la protezione delle abitazioni, nel caso in cui il livello di protezione non fosse giudicato idoneo. Fonte:A cura del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile- Giugno 2022 SCARICA L'OPUSCOLO  SCARICA IL FOGLIO EXCEL TRATTO DALLA CHECK LIST CONTENUTA NEL DOCUMENTO

  • INDICAZIONI APPLICATIVE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 2/9/2021

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    ”Criteri Per La Gestione Dei Luoghi Di Lavoro In Esercizio Ed In Emergenza E Caratteristiche Dello Specifico Servizio Di Prevenzione E Protezione Antincendio, Ai Sensi Dell’articolo 46, Comma 3, Lettera A), Punto 4 E Lettera B) Del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, N. 81”   In vista dell'entrata in vigore del D.M. del 02 settembre 2021, previsto per il 4 ottobre, sono state emanate delle indicazioni in merito ai corsi di formazione rivolti sia agli aspiranti formatori antincendio che agli addetti antincendio,   1 PARTE PRIMA: I FORMATORI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO: REQUISITI, FORMAZIONE E ABILITAZIONE, AGGIORNAMENTO1.1 I CORSI DI FORMAZIONE PER GLI ASPIRANTI FORMATORI a) L’organizzazione dei corsiLa Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, la Direzione centrale per la formazione e le Direzioni interregionali e regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile organizzano i corsi di formazione per i formatori degli addetti antincendio. La Direzione che organizza il corso individua i docenti e nomina un responsabile tecnico incaricato dell’organizzazione del corso e del raccordo tra i docenti.Gli interessati inoltrano formale richiesta scritta alle suddette direzioni per l'effettuazione dei corsi di formazione.Le istanze, corredate della quietanza del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato sulla base delle tariffe previste dal DM 14 marzo 2012, devono indicare il tipo di corso di formazione richiesto (A, B o C).Nel caso in cui il corso si svolga presso una sede diversa da quelle del CNVVF, si dovrà assicurare l'organizzazione logistica del corso predisponendo una idonea struttura, nonché il necessario materiale di supporto per le lezioni teoriche e pratiche.Ciascun richiedente deve provvedere, in ogni caso, alla propria copertura assicurativa per quanto attiene i possibili infortuni durante l'attività formativa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.Al fine di garantire un agevole espletamento dei corsi è consigliabile un numero di discenti non superiore a 30 unità per le lezioni teoriche ed a 10 unità per quelle pratiche.Ciascun corso sarà articolato pertanto su più moduli formativi, teorici e pratici, eventualmente organizzando più sessioni pratiche per ogni corso per rispettare il numero massimo di discenti indicato.Si ribadisce quanto indicato al comma 3 del punto 5.2 dell’allegato V al decreto: il corso di tipo C costituisce un segmento formativo specifico per gli aspiranti docenti della parte pratica e pertanto, ai fini dell’abilitazione di tipo C, non è consentita la frequenza parziale dei corsi di tipo A e B.Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, del decreto, l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16 comma 4 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 costituisce requisito per svolgere la formazione teorica agli addetti antincendio; per ottenere l’abilitazione alla formazione teorica e pratica i professionisti antincendio iscritti nei suddetti elenchi devono frequentare il solo modulo 10, al quale sarà limitata anche la prova di esame.b) I moduli teoriciI programmi dei corsi di formazione di tipo A, B e C per docenti degli addetti antincendio sono riportati nell’allegato V al D.M. 2/9/2021 e, in particolare, nella tabella 5.1.2, con l’indicazione dei moduli previsti, degli argomenti e della durata di ciascun argomento. Gli argomenti prettamente teorici sono contenuti nei primi 8 moduli (da 1 a 8).Il materiale didattico è stato elaborato singolarmente per ogni tipologia di corso (A, B, C) in forma di ipertesto, individuando, per ciascun argomento oggetto di insegnamento, le fonti e i documenti utili a esplicitarlo in maniera esaustiva. Viene fornito attualmente in un file .zip, che deve essere estratto in apposita cartella. Il materiale didattico è reso disponibile tramite apertura con browser dei files denominati “Corso di tipo …”. Si prevede, in futuro, la pubblicazione su un’apposita sezione del sito istituzionale, anche al fine di consentirne il periodico agevole aggiornamento.Infatti, stanti la vastità degli argomenti trattati, l’evoluzione costante della normativa e la necessità che i contenuti dei corsi siano allineati con gli indirizzi in materia di prevenzione incendi del C.N.VV.F., si è ritenuto di utilizzare direttamente le disposizioni vigenti e, per quanto possibile, documenti elaborati dal C.N.VV.F. stesso. Il materiale didattico predisposto ha pertanto caratteristiche di conformità, modularità e aggiornabilità.Inoltre, il materiale didattico di riferimento, così come elaborato, essendo destinato ad un profilo didattico medio-alto, quale è quello del formatore per formatori, non vuole in alcun modo prevaricare la libertà espositiva del docente, ma costituisce la base di conoscenza su cui costruire l’impianto didattico. Allo stesso tempo, essendo gli aspiranti formatori non necessariamente dei professionisti che operano nel settore antincendio, si intende accompagnarli nella materia prevenzione incendi con riferimenti precisi e insindacabili lasciandogli la libertà di trasporli nella maniera ritenuta più efficace nelle proprie lezioni. Le modalità di presentazione dei contenuti saranno stabilite dal docente.Il materiale didattico di riferimento fornisce puntuali riferimenti agli argomenti da trattare nelle lezioni nel seguente modo:• ogni modulo può assumere un’organizzazione delle lezioni differente in funzione della tipologia di argomenti trattati;• per ogni lezione dalla descrizione nella tabella 5.1.2 vengono riportati gli argomenti di interesse;• la lezione viene idealmente e più in generale suddivisa evidenziando dove reperire in maniera puntuale:- i principali riferimenti normativi cogenti ed eventualmente la normativa volontaria che trova immediato riferimento nella norma cogente;- le definizioni principali di prevenzione incendi specifiche per l’argomento trattato;- le finalità delle misure di prevenzione e protezione adottate;- i criteri generali di dimensionamento e/o di progettazione;- le modalità realizzative e le peculiarità dei sistemi;- le esigenze di manutenzione e di controllo periodico;- l’analisi di eventuali casi pratici.I docenti dei primi 8 moduli dovranno essere individuati tra il personale dirigente del ruolo operativo, del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, del ruolo dei direttivi aggiunti e del ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative e del ruolo degli ispettori antincendi.c) Modulo 9Il modulo 9 del corso di formazione per formatori è presente in tutti e 3 i percorsi formativi (teorico, teorico pratico, pratico) e rappresenta un elemento di congiunzione tra la parte meramente teorica e quella applicativa.Nell’ambito del modulo è prevista l’esposizione dei contenuti principali riguardanti la gestione delle emergenze, oltre ad una parte applicativa che, a discrezione del docente, potrà avere uno spazio più o meno ampio nell’ambito della trattazione.Infatti oltre alla parte di sperimentazione vera e propria, a cui è necessario dedicare integralmente le 4 ore previste, nell’ambito delle 4 ore teoriche il docente potrà decidere di ampliare maggiormente la parte esemplificativa, eventualmente integrando gli esempi proposti con altri in suo possesso, ferma restando la necessità di illustrare agli aspiranti formatori i concetti fondamentali della pianificazione di emergenza e del ruolo degli addetti nel piano di emergenza, richiamandone i fondamenti (D.M. 2/9/2021, Capitolo S.5 D.M. 3/8/2015) I docenti del nono modulo devono essere individuati come indicato al precedente punto b). d) Modulo 10 (per corsi di tipo A e C)I discenti, al termine della formazione, devono conoscere, saper utilizzare, e saper insegnare l’utilizzo, relativamente a ciascuna tipologia di presidio antincendio previsto.I docenti del modulo 10 dovranno essere individuati tra il personale appartenente al ruolo dei capi reparto e capi squadra coadiuvati da operatori appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.Di seguito sono riportati gli argomenti che devono essere obbligatoriamente trattati nell’ambito del modulo 10.ESTINTORILa formazione sugli estintori deve essere articolata in 3 momenti:• illustrazione di caratteristiche e modalità di utilizzo;• prove pratiche di utilizzo;• prove pratiche di insegnamento dell’utilizzo .Gli aspiranti formatori dovranno apprendere le caratteristiche di tutti i tipi di estintori nonché delle relative modalità di utilizzo e, quindi, dovranno essere in grado di spiegarne l’utilizzo. A tale proposito si sottolinea che:- gli estintori a base d’acqua e gli estintori a polvere (con bassa pressione di esercizio) hanno modalità di utilizzo analoghe;- gli estintori a CO2 hanno un utilizzo residuale nelle attività civili ed industriali, essendo in generale idonei per lo spegnimento di fuochi di classe B; inoltre detti dispositivi, quando utilizzati per scopi formativi, sono soggetti a ripetuti utilizzi con frequenze di scariche e ricariche molto elevate e ad un’usura sicuramente riferibile più ad una attrezzatura di lavoro che ad un presidio antincendio;- il fornitore dovrà garantire l’idoneità degli estintori forniti a fini addestrativi, in particolare con puntuali informazioni sugli anni di vita degli estintori (che non dovranno essere superiori alla vita utile dell’estintore), sulla conformità al prototipo omologato, sulla presenza della marcatura CE per gli estintori ricadenti nell’ambito di applicazione della direttiva PED, e sulla regolarità dei controlli e delle manutenzioni effettuati durante la vita dell’estintore:- gli incaricati alla formazione effettueranno i controlli visivi necessari di integrità di tutti i componenti, dei corretti accoppiamenti, del valore della pressione (se l’estintore è dotato di indicatore di pressione) e della presenza del sigillo sul dispositivo di sicurezza della valvola di azionamento.Le prove pratiche con estintori dovranno essere svolte con l’obiettivo di far acquisire agli aspiranti formatori, oltre che un’adeguata conoscenza, la massima dimestichezza con l’utilizzo di tali presidi antincendio.Nell’ambito delle prove pratiche potranno essere previste prove di spegnimento su appositi focolari predisposti allo scopo, anche con l’utilizzo di simulacri, privilegiando per lo spegnimento l’impiego di estintori a base d’acqua.Lo svolgimento delle prove pratiche, sia in fase di formazione che in fase di esame, sarà consentito esclusivamente a persone opportunamente protette in base alla valutazione del rischio a cui sono esposte, nel rispetto delle seguenti indicazioni minime:• tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare casco, protezione degli occhi (visiera o occhiali specifici), guanti da lavoro (conformi almeno UNI EN 388) e calzature antinfortunistiche, portati dall’aspirante formatore;• qualora siano previste prove pratiche su focolari di incendio deve essere garantita la sicurezza degli operatori nei confronti del rischio termico, attraverso opportune procedure, misure tecniche e obbligo di utilizzo di DPI specifici.RETI IDRANTIAnche la formazione sulle reti idranti deve essere articolata in 3 momenti:• illustrazione di caratteristiche e modalità di utilizzo• prove pratiche di utilizzo• prove pratiche di insegnamento dell’utilizzoL’illustrazione deve consolidare, attraverso la visione di una rete e dei suoi componenti, l’apprendimento già svolto nel modulo teorico, e le prove pratiche devono essere svolte almeno sui seguenti elementi:• idrante soprasuolo• idrante sottosuolo• tubazione UNI 70 (con erogazione acqua)• idrante a cassetta UNI 45 (con erogazione acqua)• naspo (con erogazione acqua)La presentazione e l’utilizzo dei componenti delle reti idranti potranno avvenire su attrezzature presenti nelle sedi di formazione, ovvero, in particolare presso le sedi VF, attraverso specifiche dotazioni predisposte a scopo didattico, permanentemente allacciate ad una alimentazione idrica o da alimentare con mezzi VF.  ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALENel programma della formazione pratica è stata inserita anche una parte dedicata alle attrezzature di protezione individuale, riguardante solo l’illustrazione dei possibili dispositivi di protezione per le vie respiratorie.  Relativamente a tali attrezzature non sono previsti addestramenti specifici, in riferimento anche alle previsioni dell’art. 77 comma 5 del D.Lgs. 81/2008. 1.2 ABILITAZIONE DEI FORMATORIa) Commissioni d’esameLa commissione incaricata dell’abilitazione degli aspiranti formatori è nominata con provvedimento della Direzione che organizza il corso; è presieduta dal Direttore centrale, interregionale o regionale, ed è composta da• un dirigente superiore o un primo dirigente del ruolo operativo o, in caso di indisponibilità di personale dirigente, da una unità appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative o al ruolo dei direttivi aggiunti o al ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative o al ruolo degli ispettori antincendi,• una unità appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative o al ruolo dei direttivi aggiunti o al ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative o al ruolo degli ispettori antincendi,• una unità appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto,• un segretario appartenente ai ruoli tecnico professionali del Corpo nazionale.In caso di indisponibilità del Direttore, le funzioni di presidente possono essere attribuite un dirigente superiore o da un primo dirigente del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative.b) Prove d’esameL’abilitazione dei formatori a seguito della frequenza del corso di formazione avviene con le modalità indicate al punto 5.4 dell’allegato V al D.M. 2 settembre 2021, che qui si richiama integralmente.La prova orale verterà su uno o più argomenti teorici tra quelli indicati dal programma, a discrezione della commissione.La prova pratica di esame, ove prevista, dovrà riguardare tutti e 3 gli aspetti della formazione(conoscenza, utilizzo del presidio, insegnamento all’utilizzo del presidio) su uno o più presidi oggetto della formazione, con valutazioni distinte da parte della commissione.Presso ciascuna Direzione deve essere istituito un registro dei verbali di accertamento sul quale per ciascun candidato saranno riportati l’esito della prova scritta e della prova pratica, ove prevista, e gli argomenti della prova orale, nonché il giudizio finale della Commissione. Sul predetto registro dovranno essere apposte le firme dell'esaminando e dei membri della Commissione esaminatrice.Inoltre, al termine di ogni sessione, deve essere predisposto un verbale della sessione di esame, contenente l’indicazione dei candidati esaminati e di quelli idonei, i numeri dei verbali di accertamento, l’orario di inizio e l’orario di fine della sessione. Il verbale è firmato da tutti i membri della Commissione esaminatrice.L’allegato 1 contiene un fac simile di verbale di sessione d’esame, l’allegato 2 contiene un facsimile di verbale di accertamento. 1.3 ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DEI FORMATORI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIOA seguito del superamento dell’esame di abilitazione la struttura del C.N.VV.F. ove si è svolto l’esame rilascerà l’attestato di abilitazione alla formazione teorico-pratica, teorica o pratica ai soggetti che hanno svolto il corso e superato l’esame.Per i formatori in possesso dei requisiti previsti:• dall’art. 6 comma 2 lettere a) e d)• dall’art. 6 comma 3 lettere a), c) e d)• dall’art. 6 comma 4• dall’art. 6 comma 5 lettere a) e c) il possesso ed il mantenimento dei requisiti richiesti sarà di volta in volta documentato dal docente al datore di lavoro presso cui deve svolgere il corso per addetti antincendio. Resta inteso che i docenti in possesso dei suddetti requisiti sono obbligati ad esibire la relativa documentazione di attestazione in caso di richieste da parte degli organi di vigilanza, tra cui rientra il C.N.VV.F.Inoltre è in corso di valutazione la predisposizione di una piattaforma informatica che consentirà ai docenti in possesso dei requisiti previsti, a seguito di autenticazione con SPID, di registrare ed aggiornare i propri dati, che saranno così a disposizione dell’organo di vigilanza come richiesto dall’art. 6 comma 7 del D.M. 2 settembre 2021. 1.4 AGGIORNAMENTO DEI FORMATORIPer l’aggiornamento dei formatori si applica il punto 5.5. dell’allegato V al decreto. I corsi di aggiornamento, che possono essere erogati dalle strutture centrali e periferiche del C.N.VV.F. ovvero da altri soggetti, pubblici o privati, devono riguardare argomenti del corso di formazione iniziale, ovvero approfondimenti legati all’evoluzione della normativa e della tecnologia. Si rappresenta che l’aggiornamento deve essere garantito nella misura indicata nell’arco dei 5 anni e che è obbligatorio per tutti i formatori, indipendentemente dai requisiti indicati all’art. 6 del decreto, e dovrà essere documentato ai datori di lavoro analogamente ai requisiti di base.2 PARTE SECONDA: LA DESIGNAZIONE, LA FORMAZIONE, L’ABILITAZIONE EL’AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO2.1 LA DESIGNAZIONE E LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIOLa formazione degli addetti antincendio è un adempimento obbligatorio del datore di lavoro ai sensi dell’art. 37 comma 9 del d.lgs. 81/2008. La normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e le regole tecniche di prevenzione incendi non definiscono in generale il numero di addetti antincendio che devono essere designati e quindi formati in una azienda, fatti salvi casi specifici afferenti a particolari situazioni in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (ospedali, alberghi, campeggi, …).Il decreto 2 settembre 2021 al punto 2.1, comma 2 dell’allegato II, fornisce però alcuni vincoli importanti: Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.Il disposto normativo evidenzia che il numero degli addetti antincendio ordinariamente presenti discende dalla pianificazione di emergenza, e, nello specifico, dalle azioni assegnate agli addetti antincendio (rif. punto 2.1 comma 1 dell’allegato II). Naturalmente il numero complessivo di personale designato e formato deve tenere conto delle “turnazioni” e delle “assenze ordinariamente prevedibili”. 2.2 LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIOa) Individuazione della tipologia di corso (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR)L’allegato III al decreto prevede 3 distinti percorsi formativi per gli addetti antincendio, individuandone, per ciascuno, durata e contenuti minimi.La schematizzazione e i relativi criteri di attribuzione dei luoghi di lavoro ai 3 livelli proposti dall’allegato III e i contenuti minimi dei corsi sono funzionali ad una semplice individuazione degli adempimenti minimi richiesti ai datori di lavoro, ma non devono essere intesi come limitativi, potendo essere ampliati in funzione di valutazioni specifiche del datore di lavoro sul livello di rischio dell’attività (punto 3.2.1 comma 1: I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito.)Il datore di lavoro, pertanto, sulla base della specifica valutazione del rischio di incendio e delle indicazioni dell’allegato III, individuerà il percorso formativo degli addetti antincendio.Si sottolinea che tutti coloro che sono designati quali addetti antincendio devono essere formati e che il loro livello di formazione non deve essere inferiore a quello minimo previsto dall’allegato III per lo specifico luogo di lavoro nell’ambito del quale svolgono il ruolo di addetto antincendio.Si evidenzia inoltre che è fatta salva la validità dei corsi e degli esami svolti secondo la precedente normativa (allegato IX del D.M. 10 marzo 1998). Eventuali argomenti introdotti nei programmi del D.M. 2/9/2021, non presenti in precedenza, potranno essere trattati, su richiesta del datore di lavoro, in fase di aggiornamento.b) Programmi dei corsi e supporti didatticiAl fine di una conforme e completa esposizione dei contenuti minimi previsti dai corsi, sono in fase di predisposizione i materiali didattici, in forma di dispense, che saranno differenziati per le 3 tipologie di corsi.Ogni tipologia di corso è un segmento formativo unitario e dovrà essere svolto nel rispetto delle durate e dei contenuti minimi indicati dall’allegato III, con esclusione della possibilità di frequenza parziale di un corso di livello superiore. La frequenza del corso deve essere completa e non sono ammesse assenze, neanche parziali.Le modalità di presentazione dei contenuti saranno stabilite dal docente; si evidenzia che, in particolare per i moduli teorici, nel caso di utilizzo da parte del docente di presentazioni (file*.ppt, *.odp) dovrà essere garantita l’esposizione integrale dei contenuti; in ogni caso la presentazione non potrà essere sostitutiva della dispensa.La formazione pratica per i corsi di tipo 1-FOR, 2-FOR, 3-FOR deve prevedere i contenuti minimi riportati nelle omologhe tabelle dell’allegato III al decreto.A tale proposito si evidenzia che il D.M. 2 settembre 2021 ha introdotto la formazione pratica anche per i corsi di livello più basso (1-FOR), limitatamente alla conoscenza e all’uso degli estintori portatili.Nell’ambito delle prove pratiche potranno essere previste prove di spegnimento su appositi focolari predisposti allo scopo, anche con l’utilizzo di simulacri, privilegiando per lo spegnimento l’utilizzo di estintori a base d’acqua.Lo svolgimento delle prove pratiche, sia in fase di formazione che in fase di esame, sarà consentito esclusivamente a persone opportunamente protette in base alla valutazione del rischio a cui sono esposte, nel rispetto delle seguenti indicazioni minime:• tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare casco, protezione degli occhi (visie-ra o occhiali specifici), guanti da lavoro (conformi almeno UNI EN 388), questi ultimi portati dal discente, e indossare calzature chiuse con buona aderenza al suolo;• qualora siano previste prove pratiche su focolari di incendio deve essere garantita la sicurezza degli operatori nei confronti del rischio termico, attraverso opportune procedure, misure tecniche e obbligo di utilizzo di DPI specifici.Relativamente agli estintori da utilizzare nelle prove si evidenzia che:- gli estintori a base d’acqua e gli estintori a polvere (con bassa pressione di esercizio) hanno modalità di utilizzo analoghe;- gli estintori a CO2 hanno un utilizzo residuale nelle attività civili ed industriali, essendo in generale idonei per lo spegnimento di fuochi di classe B; inoltre detti dispositivi, quando utilizzati per scopi formativi, sono soggetti a ripetuti utilizzi con frequenze di scariche e ricariche molto elevate e ad un’usura sicuramente riferibile più ad una attrezzatura di lavoro che ad un presidio antincendio;- il fornitore dovrà garantire l’idoneità degli estintori forniti a fini addestrativi, in particolare con puntuali informazioni sugli anni di vita degli estintori ( che non dovranno essere superiori alla vita utile dell’estintore), sulla conformità al prototipo omologato, sulla presenza della marcatura CE per gli estintori ricadenti nell’ambito di applicazione della direttiva PED, e sulla regolarità dei controlli e delle manutenzioni effettuati durante la vita dell’estintore;- gli incaricati alla formazione effettueranno i controlli visivi necessari di integrità di tutti i componenti, dei corretti accoppiamenti, del valore della pressione (se l’estintore è dotato di indicatore di pressione) e della presenza del sigillo sul dispositivo di sicurezza della valvola di azionamento. c) Procedure amministrative per lo svolgimento dei corsi da parte delle strutture periferiche del CNVVF: modalità di presentazione delle domande e tariffeI datori di lavoro interessati o per essi le associazioni di categoria ovvero i diretti interessati inoltrano direttamente formale richiesta scritta agli uffici del C.N.VV.F, per l'effettuazione dei corsi di formazione, che potranno essere tenuti o presso le sedi VV.F. o presso le strutture messe a disposizione dal richiedente, secondo le procedure già in essere.Le istanze, corredate della quietanza del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato sulla base delle tariffe previste dal D.M. 14 marzo 2012, devono indicare:- tipo di corso di formazione richiesto (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR, 1-AGG, 2-AGG, 3-AGG)- elenco dei lavoratori corsisti, completo dei dati anagrafici;- il nominativo e i recapiti del responsabile incaricato dal datore di lavoro per seguire gli adempimenti di varia natura connessi con l'organizzazione e l'espletamento del corso.Nel caso in cui il corso si svolga presso una sede messa a disposizione dal richiedente, lo stesso dovrà assicurare l'organizzazione logistica del corso predisponendo una idonea struttura, nonché il necessario materiale di supporto per le lezioni teoriche e pratiche.Il richiedente deve provvedere, in ogni caso, alla copertura assicurativa del personale partecipante per quanto attiene i possibili infortuni durante l'attività formativa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.Inoltre si precisa che l’idoneità psicofisica degli addetti antincendio è specifica responsabilità del datore di lavoro.Le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco autorizzate ad effettuare corsi di formazione per lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione delle emergenze sono:- la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e la Direzione centrale per la formazione su richiesta di enti od imprese aventi rilevanza e diffusione nazionale; - i Comandi dei vigili del fuoco in ambito territoriale.I docenti delle lezioni teoriche dovranno essere individuati tra il personale dirigente del ruolo operativo, del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, del ruolo dei direttivi aggiunti e del ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative e del ruolo degli ispettori antincendi, mentre le esercitazioni pratiche saranno svolte da personale appartenente al ruolo dei capi reparto e dei capi squadra coadiuvati da operatori appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.Al fine di garantire un agevole espletamento dei corsi è consigliabile un numero di discenti non superiore a 30 unità per le lezioni teoriche ed a 10 unità per quelle pratiche.Ciascun corso sarà articolato su più moduli formativi, teorici e pratici, eventualmente organizzando più sessioni pratiche per ogni corso per rispettare il numero massimo di discenti indicato.2.3 ABILITAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIOa) L’allegato IV del D.M. 2 settembre 2021I luoghi di lavoro per i quali è obbligatorio che gli addetti antincendio conseguano l’abilitazione sono indicati nell’allegato IV del decreto, e non strettamente correlati alla classificazione prevista dall’allegato III per la formazione. Si rappresenta in particolare, che alcune tipologie di luoghi di lavoro, sebbene inserite nei corsi di tipo 2-FOR, hanno l’obbligo di abilitazione.b) Procedure amministrative per lo svolgimento degli esami da parte delle strutture centrali e periferiche del CNVVF: modalità di presentazione delle domande e tariffePer l’abilitazione degli addetti antincendio si richiamano integralmente le disposizioni dell’art. 1 del D.M. 28 settembre 2021 – Modalità di separazione delle funzioni di formazione svolte dalCorpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell’art 26 bis comma 5 del D.Lgs. 139/2006, di cui si sottolineano, in particolare, alcuni aspetti:• il Comando a cui deve essere chiesta l’abilitazione è quello competente sul territorio ove ha sede l’attività lavorativa;• le verifiche previste dal comma 2 dell’art. 1 sono svolte d’ufficio prima della programmazione della sessione d’esame, al fine di fornire alla commissione incaricata l’elenco degli utenti ammessi all’esame;• le commissioni d’esame sono nominate dal Direttore regionale.c) Prove d’esameL’esame di abilitazione è articolato• in una prova scritta, consistente in un questionario di 15 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), sugli argomenti oggetto del corso di formazione (2-FOR o 3-FOR) da effettuare in un tempo massimo di 30 minuti; la prova scritta si intende superata nel caso di risposta corretta ad almeno 10 domande; il candidato che nella prova scritta non risponde positivamente ad almeno 10 domande, non viene ammesso alle successive prove (orale e pratica);• in una prova orale sugli argomenti oggetto del corso di formazione (2-FOR o 3-FOR);• in una prova pratica, durante la quale il candidato viene chiamato a rispondere sulla conoscenza e sulle modalità di utilizzo di uno o più presidi antincendio tra quelli in programma nel corso di formazione, e svolge una prova di utilizzo dell’estintore e una prova di utilizzo di un idrante UNI45 o, in alternativa, di un naspo.L’esame si intende superato dal candidato che supera con esito positivo tutte e tre le prove.Il candidato che non supera l’esame può formulare una nuova richiesta dopo un periodo non inferiore a due settimane. In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.Presso ciascun Comando deve essere istituito un registro dei verbali di accertamento sul quale, per ciascun candidato, saranno riportati l’esito della prova scritta e della prova pratica e gli argomenti della prova orale, nonché il giudizio finale della Commissione. Sul predetto registro dovranno essere apposte le firme dell'esaminando e dei membri della Commissione esaminatrice.Inoltre, al termine di ogni sessione, deve essere predisposto un verbale della sessione di esame, contenente l’indicazione dei candidati esaminati e di quelli idonei, i numeri dei verbali di accertamento, l’orario di inizio e l’orario di fine della sessione. Il verbale è firmato da tutti i membri della Commissione esaminatrice.L’abilitazione di addetto antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.2.4 AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIOL’aggiornamento degli addetti antincendio, effettuato con cadenza quinquennale, deve essere garantito nella misura indicata dall’allegato III del decreto, in base al corso di formazione (1FOR, 2-FOR, 3-FOR).L’aggiornamento di tipo 1-AGG prevede solo un richiamo della parte pratica, per la durata di 2 ore.Gli aggiornamenti di tipo 2-AGG e 3-AGG sono costituiti da una parte teorica, con richiami o approfondimenti di uno o più argomenti del corso FOR, e da una parte di esercitazione pratica.I corsi AGG sono segmenti formativi specifici e non possono essere espletati attraverso la frequenza parziale di moduli di corsi di formazione di tipo FOR.INDICE: 1 PARTE PRIMA: I FORMATORI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO: REQUISITI,FORMAZIONE E ABILITAZIONE, AGGIORNAMENTO 1.1 I CORSI DI FORMAZIONE PER GLI ASPIRANTI FORMATORI a) L’organizzazione dei corsi b) I moduli teorici c) Modulo 9 .d) Modulo 10 (per corsi di tipo A e C)  5 ESTINTORIRETI IDRANTI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE1.2 ABILITAZIONE DEI FORMATORI a) Commissioni d’esame b) Prove d’esame 1.3 ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DEI FORMATORI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO 9 1.4 AGGIORNAMENTO DEI FORMATORI 2 PARTE SECONDA: LA DESIGNAZIONE, LA FORMAZIONE, L’ABILITAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO 2.1 LA DESIGNAZIONE E LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO 2.2 LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO a) Individuazione della tipologia di corso (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR) b) Programmi dei corsi e supporti didattici c) Procedure amministrative per lo svolgimento dei corsi da parte delle strutture periferiche del CNVVF: modalità di presentazione delle domande e tariffe 2.3 ABILITAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO a) L’allegato IV del D.M. 2 settembre 2021 b) Procedure amministrative per lo svolgimento degli esami da parte delle strutture centrali e periferiche del CNVVF: modalità di presentazione delle domande e tariffe c) Prove d’esame .2.4 AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO  FONTE: DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE SCARICA LE INDICAZIONI APPLICATIVE La presentazione e l’utilizzo dei componenti delle reti idranti potranno avvenire su attrezzature presenti nelle sedi di formazione, ovvero, in particolare presso le sedi VF, attraverso specifiche dotazioni predisposte a scopo didattico, permanentemente allacciate ad una alimentazione idrica o da alimentare con mezzi VF. Di seguito, a titolo esemplificativo, si riportano le specifiche e l’immagine di un dispositivo realizzato a scopo didattico al Comando di Forlì-Cesena. Contenuti Minimi Per La Formazione Pratica Articolati Per Le Diverse Tipologie Di Corso Si riportano di seguito i contenuti minimi per la formazione pratica articolati per le diverse tipologie di corso. L’intervento formativo pratico prevederà una fase di introduzione alle attrezzature, che rafforzerà l’apprendimento già svolto in fase teorica, e una fase pratica, che potrà essere limitata alle sole attrezzature indicate nelle tabelle seguenti. Le prove con idranti, laddove previste, dovranno comprendere l’erogazione dell’acqua. Dalle tabelle risulta evidente che la conoscenza delle attrezzature da parte dell’addetto, deve essere completa, anche se le prove pratiche possono essere limitate secondo le indicazioni. SCARICA LA TABELLA IN EXCEL

  • CIRCOLARE DCPREV N. 16700 DELL'08 NOVEMBRE 2021 RECANTE DECRETO 3 SETTEMBRE 2021 - CHIARIMENTI

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Circolare 16700 Del 08/11/2021 - DM 3/09/2021   Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.259 del 29-10-2021 è stato pubblicato il Decreto Ministero dell'Interno 3 settembre 2021 - Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.Con il Decreto 3 settembre 2021 sono stati aggiornati i criteri diretti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi nonché le misure precauzionali di esercizio, sostituendo le vigenti disposizioni in materia di cui al decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.In particolare il Decreto stabilisce che:1) Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.2) Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell'allegato I del Decreto in oggetto.3) Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei punti succitati i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).Il decreto rappresenta uno strumento fondamentale per contribuire al miglioramento della progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro allineando i criteri di prevenzione incendi adottati nei luoghi di lavoro ai criteri introdotti dal decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).Inoltre al fine della necessaria uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale del Decreto in argomento, in data 08/11/2021 è stata emanata dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica la circolare DCPREV 16700 con cui sono state indicate le caratteristiche peculiari del Decreto ed in particolare sono stati evidenziati:1) I criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendi nei luoghi di lavoro;2) I criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendi nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.Di seguito si evidenziano gli aspetti salienti del decreto anche in relazione alle novità introdotte rispetto alla precedente normativa. SCARICA LA CIRCOLARE

  • CIRCOLARE DCPREV N. 15472 DEL 19 OTTOBRE 2021 RECANTE DECRETO 2 SETTEMBRE 2021 - CHIARIMENTI

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Circolare 5472 Del 19/10/2021 - DM 2/09/2021   Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 19 ottobre 2021 la circolare DCPREV prot. n. 15472 recante “DM 02/09/2021 – Primi chiarimenti”DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILEDIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICACircolare prot. n. 15472 del 19/10/2021OGGETTO: DM 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3. lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti.Nella Gazzetta Ufficiale n. 237, del 4 ottobre 2021, è stato pubblicato il decreto interministeriale in oggetto. Al riguardo, si chiarisce quanto segue.Il nuovo provvedimento, attuativo dell’art. 46 comma 3 del d.lgs. 81/2008 per lo specifico argomento della gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, si colloca nel quadro normativo in continuità con le recenti regole tecniche dì prevenzione incendi e, in particolare, con il capitolo S.5 del decreto rninisteriale 3 agosto 2015 e s.m.i. (Codice di prevenzione incendi) riferendosi ai due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza. Dalla lettura dell’articolato e degli allegati emergono altri riferimento al Codice di prevenzione incendi, in particolare quello degli “occupanti” anziché al numero dei lavoratori quale parametro per stabilire l’obbligo di alcuni adempimenti e I’inclusività, con il richiamo ad esplicitare sistematicamente nel piano di emergenza le specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali.Il provvedimento, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, fornisce inoltre le indicazioni relative alla informazione e alla formazione dei lavoratori, alla formazione, alI’aggiornamento e alle modalità di designazione degli addetti antincendio, introducendo un’apposita sezione sui requisiti dei docenti per gli addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze. Il decreto si compone dell’articolato e di cinque allegati così suddivisi:I. Gestione della sicurezza antincendio in esercizioIl. Gestione della sicurezza antincendio in emergenzaIII. Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendioIV. Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendioV. Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendioNel rinviare alla lettura del decreto stesso per l’approfondimento di tutti gli argomenti, si ritiene opportuno evidenziarne gli aspetti principali, anche in relazione alle novità introdotte rispetto alla precedente normativa.PIANO DI EMERGENZA (art. 2)L’articolo 2 regola l’obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio di incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati nei citati Allegati I e II, specificando l’obbligo di predisporre un piano di emergenza nei seguenti casi:a) luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;b) luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;c) luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.Una delle principali novità introdotte da questo decreto è rappresentata dal fatto che la necessità del piano di emergenza non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività (lettera b) elenco puntato).Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art.29, comma 5 del decreto legislativo n.81 del 2008 e possono sostanziarsi in misure semplificate per la gestione dell’emergenza, secondo quanto indicato al punto 2.4 dell’Allegato II (planimetria ed indicazioni schematiche).I contenuti del piano di emergenza sono esplicitati nell’Allegato II.Il decreto prevede che, nel piano di emergenza, siano altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 81 del 2008.INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (art. 3)L’art. 3 del decreto e l’allegato I danno indicazioni sull’informazione e sulla formazione antincendio dei lavoratori da parte del datore di lavoro, in conformità agli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/08. Tale adempimento è fondamentale per la gestione della sicurezza antincendio del luogo di lavoro, costituendo uno specifico segmento della “gestione della sicurezza antincendio in esercizio”, ben distinto dalla formazione degli addetti antincendio, che attiene la qualificazione delle specifiche figure previste dall’art. 18 comma 1 lettera b del d.lgs. 81/2008. SCARICA LA CIRCOLARE

  • CIRCOLARE DCPREV N. 14804 DEL 06 OTTOBRE 2021 RECANTE DECRETO 1 SETTEMBRE 2021 - CHIARIMENTI

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Circolare 14804 Del 06/10/2021 - DM 1/09/2021   Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha diffuso la circolare 6 ottobre 2021 n. 14804, attraverso la quale sono forniti i primi chiarimenti utili per l'attuazione del decreto DM 1° settembre 2021 (decreto Controlli) che, ricordiamo, ha introdotto la qualificazione obbligatoria dei tecnici manutentori di presidi antincendio.La circolare, pubblicata il 13 ottobre 2021, offre chiarimenti in merito a:· requisiti dei docenti,· individuazione dei soggetti formatori,· attrezzature indispensabili per i soggetti formatori e le sedi di esame,· requisiti delle sedi di esame,· procedure relative all'esame di idoneità.Ai fini del corretto inquadramento delle attività trattate dalla nuova normativa si chiarisce che, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, sono esclusi dall’applicazione del DM 01/09/2021 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del predetto decreto 37/2008.Per disciplinare in modo uniforme l’applicazione dei contenuti dell’allegato suddetto, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, in accordo con i principali rappresentanti di categoria, ha predisposto il presente documento e le tre appendici recanti:I. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazioneII. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendioIII. Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato SCARICA LA CIRCOLARE   Prorogato Al 25 Settembre 2023. DECRETO 15 settembre 2022 - Modifica al decreto 1 ° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ".Il decreto, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad apportare alcune modifiche all'allegato II del decreto 1 ° settembre 2022, disporrà che le disposizioni previste all'articolo 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023. Modifica Al Decreto 1° Settembre 2021 Recante “Criteri Generali Per Il Controllo E La Manutenzione Degli Impianti, Attrezzature Ed Altri Sistemi Di Sicurezza Antincendio, Ai Sensi Dell’articolo 46, Comma 3, Lettera A), Punto 3, Del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, N. 81”.   Si informa che è in corso di pubblicazione il seguente atto normativo di interesse:DECRETO 15 settembre 2022 - Modifica al decreto 1 ° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ".Il decreto, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad apportare alcune modifiche all'allegato II del decreto 1 ° settembre 2022, disporrà che le disposizioni previste all'articolo 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023. DECRETO 15 settembre 2022Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (22A05437) (GU Serie Generale n.224 del 24-09-2022)Art. 1: Modifiche all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 20211. All'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:«1-bis. Le disposizioni previste all'art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a Decorrere dal 25 settembre 2023.».Art. 2 Modifiche all'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 20211. All'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1°settembre 2021, il Prospetto 3.8 e' sostituito dai seguenti, contenuti nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto:a) Prospetto 3.8.1 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)»;b) Prospetto 3.8.2 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)».2. All'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1°settembre 2021 e' aggiunto, infine, il Prospetto 3.14 recante«Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere», contenuto nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.3. Al paragrafo 1, comma 5, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, dopo la parola: «manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «o controllo Periodico».4. Al paragrafo 3, comma 1, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, dopo le parole: «Prospetto 1.» e' aggiunto il seguente periodo:«I compiti indicati nel Prospetto 1 si declinano per ciascuna figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, in base ai corrispondenti livelli di autonomia e responsabilita' definiti nelle norme tecniche applicabili.».5. Al paragrafo 3, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, il comma 2 e' sostituito dal seguente:«2. Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilita' e competenze generali che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attivita' indicate nel Prospetto 1.Per il dettaglio delle conoscenze, abilita' e competenze specifiche delle singole figure di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, si rimanda alle pertinenti norme tecniche applicabili.».6. Al paragrafo 3, comma 3, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti: «prospetti che seguono».7. Al titolo del Prospetto 2 dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, dopo la parola: «competenze» e' aggiunta la seguente: «generali».8. Al paragrafo 4, comma 4, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti: «prospetti precedenti».9. Al paragrafo 5, comma 7, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti: «prospetti precedenti».10. Al paragrafo 5, comma 8, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti: «prospetti precedenti».Art. 3 Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. SCARICA IL DM DEL 15 SETTEMBRE 2022 (FORMATO WORD) SCARICA IL DM ANTINCENDIO 1 SETTEMBRE 2021 AGGIORNATO 2022

  • INFOGRAFICA E SLIDE D.M. 02 SETTEMBRE 2021

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    nfografica E Slide Powerpoint Sulla Gestione E Formazione Antincendio Sui Luoghi Di Lavoro A A Far Data Del 4 Ottobre 2022. Infografica realizzata da AIFOS,Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro in merito all'applicazione del  D.M. 2 settembre 2021 che sostituirà il precedente D.M. 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro. Entrata in vigore i il 4 ottobre 2022. AIFOS Soggetti formatori: Per i corsi base Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.   Fonte Aifos   SCARICA L'INFOGRAFICA DALLA FONTE UFFICIALE   SCARICA LE SLIDE POWER POINT CHE RIPRENDONO L'INFOGRAFICA AIFOS

  • Nuove Regole Antincendio Per Le Attività Non Museali In Edifici Tutelati

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Decreto Ministero dell'Interno 14.10.2021Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 13. (G.U. 25.10.2021, n. 255)Art. 1 - Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per edifici sottoposti a tutela1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.Art. 2 - Campo di applicazione1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare in combinazione alle pertinenti regole tecniche verticali contenute nella sezione V, allegato 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.Art. 3 - Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 20151. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo il numero «72,» la dicitura: «limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi;» è soppressa.2. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.12 - Altre attività in edifici tutelati», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, di cui all'art. 1.Art. 4 - Norme finali1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. SCARICA ALLEGATO

  • DECRETO 28 SETTEMBRE 2021 FUNZIONI DI FORMAZIONE, SVOLTE DAL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

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    • 11.12.2022

    Modalita' Di Separazione Delle Funzioni Di Formazione, Svolte Dal Corpo Nazionale Dei Vigili Del Fuoco, Da Quelle Di Attestazione Di Idoneita', A Norma Dell'articolo 26-Bis, Comma 5, Del Decreto Legislativo 8 Marzo 2006, N. 139. (21A05988) (GU Serie Generale N.245 Del 13-10-2021) Entrata In Vigore: 12.11.2021   Art. 1. Espletamento della funzione di accertamento di idoneità tecnica1. Su istanza del datore di lavoro, il Comando dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Comando», competente sul territorio ove ha sede l’attività lavorativa, rilascia, previo superamento di prova tecnica, l’attestato di idoneità di cui all’art. 3, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, ai lavoratori designati dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 2. Ai fini dell’ammissione alla prova tecnica, il Comando verifica che i lavoratori siano in possesso dell’attestato di frequenza al corso di formazione specifica e all’aggiornamento periodico di cui all’art. 37, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rilasciato da strutture centrali o territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», oppure da soggetti, pubblici o privati, aventi i requisiti individuati dai decreti emanati ai sensi dell’art. 46, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 3. La commissione incaricata dell’accertamento dell’idoneità tecnica è nominata con provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Direttore regionale», della regione ove ha sede il Comando di cui al comma 1; è presieduta da un dirigente superiore o da un primo dirigente del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative e composta da due componenti, uno dei quali appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative o al ruolo dei direttivi aggiunti o al ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative o al ruolo degli ispettori antincendi e l’altro al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e da un segretario appartenente ai ruoli tecnicoprofessionali del Corpo nazionale. In caso di indisponibilità del personale dirigente, le funzioni di presidente possono essere attribuite ad un direttore vicedirigente del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative.Con il medesimo provvedimento per ciascun componente può essere nominato un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. 4. Fatte salve le esigenze specificate all’art. 2, i componenti effettivi e i relativi supplenti sono individuati tra il personale in servizio presso il Comando di cui al comma 1, ove è istituita la commissione. Art. 2. Modalità per la separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità e principio di rotazione degli incarichi.1. I componenti della commissione di cui all’art. 1, effettivi e supplenti, sono individuati dal Direttore regionale tra il personale che non ha partecipato ad alcuna fase didattica di formazione e di aggiornamento dei lavoratori che sosterranno la prova tecnica. Qualora, nel rispetto di tale condizione, non sia disponibile personale in servizio nell’ambito del Comando di cui all’art. 1, comma 1, il Direttore regionale nomina la commissione ricorrendo a personale in servizio presso la Direzione regionale o gli altri comandi della regione. 2. Ai fini del perfezionamento dell’incarico ricevuto, i membri della commissione, effettivi e supplenti, presa visione delle generalità del datore di lavoro e dei lavoratori da sottoporre all’accertamento dell’idoneità tecnica, rilasciano una dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità con riguardo alla condizione di cui al comma 1, nonché di ogni altra potenziale situazione di conflitto di interesse che ne possa inficiare l’imparzialità di valutazione. 3. Nell’individuazione del presidente, dei componenti e del segretario della commissione viene assicurato il rispetto del principio di rotazione degli incarichi. Art. 3. Disposizioni finali1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fonte: Gazzetta Ufficiale

  • OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO

    • ANTINCENDIO
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    • 11.12.2022

    Decreto 2 Settembre 2021 Contenuti Minimi Dei Corsi Di Formazione E Aggiornamento Addetti Alle Emergenze Antincendio   Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attivita'.   Conformemente a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto. Per le attivita' di cui all'allegato IV, che costituisce parte integrante del presente decreto, gli addetti al servizio antincendio conseguono l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se il datore di lavoro ritiene necessario comprovare l'idoneita' tecnica del personale esaminato con apposita attestazione, la stessa e' acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 43, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il personale del Ministero della difesa «addetto al servizio antincendio» puo' assolvere l'obbligo di formazione e di idoneita' tecnica di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo attraverso la formazione specifica e il superamento delle specifiche prove di accertamento tecnico svolti presso gli istituti di formazione o le scuole della propria amministrazione. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato III. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi di cui al presente articolo possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.  I corsi di cui al presente articolo possono anche essere svolti direttamente dal datore di lavoro, ove il medesimo abbia i requisiti di cui all'art. 6, oppure avvalendosi di lavoratori dell'azienda in possesso dei medesimi requisiti. I corsi di cui all'art. 5, gia' programmati con i contenuti dell'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovra' avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell'ultima attivita' di formazione o aggiornamento. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi piu' di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attivita' di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento e' ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.   1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana., ovvero il 4 Ottobre 2022 Tabelle Dei Contenuti Dei Corsi Di Formazione E Aggiornamento Addetti Squadre Antincendio Contenuti Minimi Dei Corsi Di Aggiornamento SCARICA LA TABELLA IN EXCEL E IL TESTO DEL DECRETO IN WORD SCARICA IL FORM IN WORD EDITABILE DEGLI ATTESTATI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANCHE QUESTA RISORSA E' GRATUITA  PER GLI ISCRITTI ALLA NOSTRA NEWSLETTER PROFESSIONAL. ISCRIVITI ANCHE TU. SCOPRI TUTTI I VANTAGGI DI ISCRIVERSI ALLA NOSTRA NEWSLETTER PROFESSIONAL

  • REQUISITI DEI DOCENTI ANTINCENDIO

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Decreto 2 Settembre 2021 Requisiti Dei Docenti Corsi Antincendio   1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso dei requisiti di seguito indicati.2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalita' definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonche' dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.3. I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalita' definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonche' dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza.5. I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalita' definite all'allegato V;c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.6. I docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato V.7. I docenti esibiscono, su richiesta dell'organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.   1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   VAI ALLE TABELLE DI FORMAZIONE MINIMA E DI AGGIORNAMENTO

  • FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Decreto 2 Settembre 2021 Formazione Ed Aggiornamento Degli Addetti Alla Prevenzione Incendi, Lotta Antincendio E Gestione Dell'emergenza   1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.2. Per le attivita' di cui all'allegato IV, che costituisce parte integrante del presente decreto, gli addetti al servizio antincendio conseguono l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se il datore di lavoro ritiene necessario comprovare l'idoneita' tecnica del personale esaminato con apposita attestazione, la stessa e' acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.4. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 43, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il personale del Ministero della difesa «addetto al servizio antincendio» puo' assolvere l'obbligo di formazione e di idoneita' tecnica di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo attraverso la formazione specifica e il superamento delle specifiche prove di accertamento tecnico svolti presso gli istituti di formazione o le scuole della propria amministrazione.5. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato III.6. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi di cui al presente articolo possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.7. I corsi di cui al presente articolo possono anche essere svolti direttamente dal datore di lavoro, ove il medesimo abbia i requisiti di cui all'art. 6, oppure avvalendosi di lavoratori dell'azienda in possesso dei medesimi requisiti. VAI ALLE TABELLE DEI CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

  • RISCHIO INCENDIO ED ESPLOSIONE IN EDILIZIA

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Prevenzione E Procedure Di Emergenza In Edilizia   Il settore edile va sicuramente annoverato tra quelli più rischiosi e con il più alto indice infortunistico sia in termini di frequenza che di gravità.Nei cantieri edili si registrano condizioni lavorative e organizzative problematiche che derivano dalla continua variazione della tipologia di lavorazioni in esecuzione, dalla presenza contemporanea di più imprese, ancorché con mansioni distinte, e da condizioni di sicurezza con standard spesso inferiori a quelli richiesti per le installazioni fisse.In tale contesto si inserisce un nuovo progetto di collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, finalizzato a incidere sulla riduzione degli infortuni sul lavoro e ad implementare la necessaria cultura della sicurezza nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.In particolare, sono stati coinvolti: per l’Inail il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici e la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione e, per il C.N.VV.F., la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile.Tale collaborazione ha portato alla realizzazione di indicazioni operative per la gestione delle emergenze e della sicurezza antincendio nei settori dell’edilizia, oggetto di questo documento, e dell’agricoltura.Il documento riporta sia indicazioni generali per l’individuazione delle possibili fonti di rischio di incendio ed esplosione e le relative misure di prevenzione e protezione, sia specifici focus tematici su specifici gravi accadimenti.La pubblicazione intende rappresentare anche un esempio di come la gestione della sicurezza richieda un approccio interdisciplinare in grado di includere ruoli, approcci e competenze diverse al fine di perseguire, in maniera sempre più efficace, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Indice PrefazioneIntroduzioneAspetti normativiLa gestione delle emergenze nel d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Organizzazione del cantiere ai fini antincendio 1. Individuazione delle possibili fonti di rischio incendio ed esplosione1.1 Materiali combustibili e infiammabili in edilizia 1.1.1 Materiali combustibili solidi1.1.2 Sostanze infiammabili liquide1.1.3 Prodotti combustibili gassosi1.2 Rischio elettrico1.2.1 Incendi di origine elettrica1.2.2 Principali tipologie di guasto 1.2.3 Alcune conseguenze delle principali tipologie di guasto1.2.4 Impianto elettrico di cantiere1.2.5 Gruppi generatori funzionanti in isola o come riserva1.2.6 Luoghi conduttori ristretti1.2.7 Protezione contro i fulmini1.3 Lavori a caldo1.3.1 Saldatura e taglio1.3.2 Posa a caldo di manti di impermeabilizzazione (guaina bituminosa) 1.4 Lavorazioni con uso di materiale esplosivo da cantiere 1.5 Altre cause d’incendio ed esplosione2.Individuazione delle principali misure di prevenzione e protezione2.1 Misure di prevenzione e protezione in funzione delle sostanze depositate o in lavorazione2.2 Gestione dell’accentramento di sostanze depositate o in lavorazione all’interno del cantiere2.3 Stoccaggio ed uso di gas compressi e liquefatti e di liquidi infiammabili2.4 Depositi di rifiuti combustibili o infiammabili2.5 Gestione delle lavorazioni con sorgenti di fonte di calore2.6 Il permesso per i lavori a caldo2.7 Riduzione dei pericoli causati dalla presenza di materiali combustibili o infiammabili2.8 Gestione delle lavorazioni con utilizzo di materiale esplosivo2.9 Gestione di incendi in presenza di amianto3.Rischi aggiuntivi indotti dai cantieri di ristrutturazione e manutenzione3.1 Lavori di scavo in prossimità di tubazioni del gas e cavi di energia elettrica preesistenti3.2 Lavori che prevedano utilizzo di fiamme libere, solventi infiammabili, detergenti, coloranti, ecc.3.3 Stoccaggio di materiali infiammabili 3.4 Rischio correlato alla presenza di materiali contenenti amianto 3.5 Lavori in edifici sottoposti a tutela 4.Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi4.1 Gli adempimenti amministrativi4.2 Regole tecniche di riferimentoAttività 3 e 4 - Depositi di gas infiammabili in recipienti mobili e in serbatoi fissi Attività 5 - Depositi di gas comburenti Attività 13 punto 13.1 - Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m3 con punto di infiammabilità > 65 °C Attività 34 - Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo Attività 36 - Depositi di legnami e di altri prodotti affini Attività 49 - Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria Attività 66 - Dormitori con oltre 25 posti letto Attività 74 - Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kWAttività 75 - Autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m25. La gestione della sicurezza antincendio nei cantieri 5.1 Progettazione della GSA nei cantieri edili 5.2 Cantieri di dimensioni ordinarie5.2.1 Esempio 1 5.2.2 Esempio 2 5.3 Cantieri di grandi dimensioni5.4 Osservazioni Focus - Notre Dame de ParisFocus - Cappella Guarini Duomo di TorinoFocus - Realizzazione in opera di una pila di un ponteRischio incendio ed esplosione in edilizia (.pdf - 4,70 mb) Fonte: Inail

  • RISCHIO INCENDIO ED ESPLOSIONE IN AGRICOLTURA

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Prevenzione E Procedure Di Emergenza   Il settore agricolo va sicuramente annoverato tra quelli più rischiosi e con il più alto indice infortunistico sia in termini di frequenza che di gravità.I fattori alla base di tale fenomeno sono molteplici e vanno dalla gestione, a volte prevalentemente familiare, alla presenza di macchine e attrezzature obsolete fino alla mancanza di una reale consapevolezza dei fattori di rischio presenti.Sebbene la maggior parte degli infortuni gravi e mortali sia legata all’uso di trattori e cadute dall’alto, non vanno tuttavia trascurati gli infortuni legati a problematiche imputabili al rischio di incendio ed esplosione o al tragico verificarsi di eventi di asfissia o intossicazione nei cosiddetti spazi confinati.In tale contesto si inserisce un nuovo progetto di collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili dei fuoco, finalizzato a incidere sulla riduzione degli infortuni sul lavoro e ad implementare la necessaria cultura della sicurezza nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.In particolare, sono stati coinvolti: per l’Inail, la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione e il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici e, per il C.N.VV.F., la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile.Tale collaborazione ha portato alla realizzazione di indicazioni operative per la gestione delle emergenze e della sicurezza antincendio nei settori dell’agricoltura, oggetto di questo documento, e dell’edilizia.Il documento riporta sia indicazioni generali per l’individuazione delle possibili fonti di rischio di incendio ed esplosione e le relative misure di prevenzione e protezione, sia specifici focus tematici su specifiche problematiche quali quelle relative agli spazi confinati.La pubblicazione intende rappresentare anche un esempio di come la gestione della sicurezza richieda un approccio interdisciplinare in grado di includere ruoli, approcci e competenze diverse al fine di perseguire, in maniera sempre più efficace, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. IndicePrefazioneIntroduzione1. Aspetti normativi1.1 Introduzione 1.2 La prevenzione incendi e la sicurezza sul lavoro 1.3 Le attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco: il d.p.r. 151/20111.4 Gli adempimenti di prevenzione incendi1.5 Le attività normate e non normate 1.6 Esempi di applicazione del d.p.r. 151/2011 1.7 La vigilanza 1.8 I nuovi strumenti di progettazione: il d.m. 3/08/2015 modificato dal d.m. 18/10/2019 1.9 Altri strumenti progettuali 2.Gestione della sicurezza antincendio2.1 Introduzione 2.2 L’organizzazione della sicurezza secondo il d.lgs. 81/2008 2.3 La gestione della sicurezza antincendio secondo il Codice 2.4 Gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività 2.5 Il registro antincendio 2.6 Gli addetti antincendio 2.7 Informazione e formazione dei lavoratori 2.8 Contenuti dei corsi di formazione 3.Prevenzione e procedure di emergenza3.1 Introduzione3.2 La prevenzione incendi3.3 La gestione dell’emergenza antincendio: il piano di emergenza 3.4 Le procedure di emergenza 3.5 Fasi della gestione dell’emergenza 3.6 Controllo delle presenze 3.7 Le figure del piano di emergenza 3.7.1 Compiti del responsabile emergenza 3.7.2 Compiti degli addetti squadra emergenza 3.7.3 Norme per tutti i lavoratori 3.7.4 Norme per personale esterno e/o visitatori 3.8 Misure di prevenzione e protezione in ambiti specifici 3.8.1 Atmosfere esplosive 3.8.2 Spazi confinati 3.8.3 Strutture in cemento amianto 3.8.4 Rischio di incidente rilevante 4 Focus - Capannoni agricoli e fienili4.1 Introduzione4.2 La valutazione del rischio incendio nei capannoni agricoli e nei fienili4.2.1 Rischio di incendio 4.2.2 Materiali combustibili/infiammabili 4.2.3 Sorgenti d’innesco 4.3 Le misure di sicurezza antincendio 4.3.1 Le misure di prevenzione 4.3.2 Le misure di prevenzione dell’autocombustione dei prodotti soggetti a fermentazione 4.3.3 Le misure di protezione 4.4 La gestione delle emergenze 5 Focus - Frantoi oleari 5.1 Introduzione 5.2 Il processo di produzione di un frantoio a ciclo continuo 5.3 La valutazione del rischio incendio ed esplosione nei frantoi 5.3.1 Rischio incendio5.3.2 Le aree a rischio specifico dei frantoi5.4 Spazi per depositi e impianti5.5 Resistenza al fuoco 5.6 Compartimentazione5.7 Esodo 5.8 Controllo dell’incendio 5.9 Rivelazione e allarme 5.10 Controllo di fumi e calore 5.11 Operatività antincendio 5.12 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio 5.13 Gestione della sicurezza antincendio 5.14 Rischio di formazione di atmosfere potenzialmente esplosive 6 Focus - Depositi di fitofarmaci6.1 Introduzione6.2 Caratteristiche dei prodotti fitosanitari e relative lavorazioni6.3 Principali criticità riscontrate 6.4 Locali adibiti al deposito e alla vendita dei prodotti6.5 Ubicazioni 6.6 Caratteristiche del deposito 6.7 Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio 6.8 La progettazione delle misure di prevenzione incendi 6.9 Le misure di prevenzione e controllo degli incendi6.10 Misure antincendio negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante6.11 Scenari legati al rischio incendio6.12 Rischio di formazione di atmosfere potenzialmente esplosive 7 Focus - Depositi di carburante7.1 Introduzione 617.2 Gasolio: proprietà chimico-fisiche e pericolosità 7.3 Serbatoi per lo stoccaggio di gasolio a uso agricolo: tipologie e dispositivi di sicurezza 7.4 Requisiti per l’installazione e distanze di sicurezza dei depositi di carburante7.5 Le principali misure di prevenzione del rischio di incendio ed esplosione 7.6 Procedure di emergenza 8 Focus - Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento8.1 Introduzione8.2 Fattori di rischio 8.3 Qualificazione delle imprese operanti in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento 8.4 Infortuni legati ad ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento nel settore agricolo 8.5 Silos agricoli: stoccaggio di cereali8.5.1 Modalità di conservazione e rischio da inquinamento 8.5.2 Rischio di formazione di atmosfere esplosive 8.5.3 Rischio meccanico 8.5.4 Rischio di seppellimento o sprofondamento 8.6 Lo stoccaggio e la distribuzione dei mangimi 8.6.1 Sistemi di stoccaggio e distribuzione 8.6.2 Problematiche legate agli spazi confinati 8.6.3 Valutazione dei rischi e procedure di lavoro 8.7 Lo stoccaggio e il trattamento dei liquami, reflui zootecnici e concimaie 8.7.1 Liquami, reflui zootecnici e concimaie 8.7.2 Lo stoccaggio 8.7.3 I rischi 8.7.4 Le misure di prevenzione e protezione 8.8 Formazione, informazione e addestramento 9 Focus - Impianti biogas 9.1 Introduzione 9.2 Il processo di produzione del biogas 9.3 Immissione di biometano in rete 9.4 Le attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco 9.5 Le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili9.6 Il d.m. 3/2/2016 per i depositi di gas9.7 Distanze di sicurezza 9.8 Mezzi e impianti di estinzione incendi 9.9 Gli accumulatori pressostatici 9.10 Dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni 9.11 Rischio di formazione di atmosfere potenzialmente esplosive 9.12 Rete di terra e protezione dalle scariche atmosferiche9.13 La formazione per gli addetti all’impianto 9.14 La manutenzione e i controlli9.15 Gestione della sicurezza e delle emergenze Bibliografia e riferimenti legislativi  Rischio incendio ed esplosione in agricoltura (.pdf - 3,87 mb) Fonte: Inail

  • COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Il “Codice Di Prevenzione Incendi”, Nella Sezione S “Strategia Antincendio”, Prevede Dieci Capitoli Dedicati Alle “Misure” Di Riduzione Del Rischio Di Incendio.   La presente pubblicazione è il risultato della collaborazione tra Inail, Sapienza Università di Roma, Corpo Nazionaledei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri nell’ambito dei progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell’Inail per il triennio 2019/2021   L’utilizzo della metodologia del caso studio, normalmente adottata nel campo della ricerca empirica come tecnica che ha la funzione di approfondimento di una questione, nello specifico, si ritiene possa favorire l’apprendimento dei metodi e degli strumenti offerti dal Codice, illustrandone l’applicazione pratica in contesti reali.Il caso studio consiste nella descrizione di una situazione realistica, a partire dalla quale s’intenderebbe sviluppare nel lettore le capacità analitiche necessarie per affrontare, in maniera sistematica, una situazione reale, nella sua effettiva complessità.L’obiettivo del ricorso al caso studio, quindi, non è quello di risolvere un problema, bensì di fornire al lettore degli strumenti pratici volti ad affrontare le varie problematiche reali, ad inquadrarle normativamente ed a collocarle nell’ambito del protocollo fornito dal Codice. La progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed ai controlli dei Vigili del Fuoco e, in generale, nei luoghi di lavoro, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze, è sancita dal d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 per le attività soggette, mentre nei luoghi di lavoro è prescritta dall’art.17 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico per la sicurezza).Le suddette misure, che si basano sulla preliminare valutazione del rischio incendio, possono essere individuate a partire da un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale.Si ribadisce che tali obblighi valgono anche in attività che non sono luoghi di lavoro in virtù del d.lgs. 139 dell’8 marzo 2006 e s.m.i..La progettazione antincendio, nel rispetto della normativa vigente in materia, può essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi (metodo prestazionale).In questo contesto si inserisce il Codice di prevenzione incendi (Co.P.I.) il quale, senza effettuare uno strappo rispetto al passato, si propone come promotore del cambiamento, privilegiando l’approccio prestazionale, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative.In sostanza, il Codice rappresenta uno strumento finalizzato all'ottenimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali.La strategia antincendio in esso rappresentata, in dipendenza dei livelli di prestazione scelti, garantisce i prefissati obiettivi di sicurezza, mediante diverse soluzioni progettuali, grazie alla compresenza ed all’apporto delle varie misure antincendio.Si segnala che il d.m. 12 aprile 2019, modificando il d.m. 3 agosto 2015, prevede l'eliminazione delcosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte deiVV.F.; in particolare sono stati introdotti due elementi:• l'ampliamento del campo di applicazione del Codice (sono state inserite alcune nuove attività dell'allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151);• l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività non normate, in luogo dei"criteri tecnici di prevenzione incendi".In definitiva, risultano 42 le attività soggette comprese nel citato allegato 1, per le quali la Regola TecnicaOrizzontale (RTO) del Codice rappresenta l'unico riferimento progettuale possibile.Peraltro, è recentemente entrato in vigore il d.m. 18 ottobre 2019, Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (19A06608) (GU Serie Generale n. 256 del 31 ottobre 2019 - Suppl. Ordinario n. 41).Le motivazioni di tale revisione si leggono in premessa all’articolato:Ritenuto necessario proseguire il percorso di aggiornamento delle vigenti disposizioni tecniche in materia di prevenzione incendi sulla base dei più aggiornati standard internazionali;Ravvisata l'opportunità', in ragione dell'entità delle modifiche apportate, di sostituire integralmente alcune sezioni dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, anche per favorire una più immediata lettura del testo.Da ultimo si segnala la pubblicazione del d.m. 14 febbraio 20201 recante “Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”. (20A01155) (GU Serie Generale n. 57 del 6 marzo 2020), che aggiorna le cinque RTV finora pubblicate permettendo un completo allineamento con le modifiche introdotte dal d.m. 18 ottobre 2019.In realtà le “nuove” RTV non riportano alcuna variazione sostanziale, eccettuata la correzione di un refuso nella tab. V.4-4 della RTV V.4 Uffici e dell’esplicitazione di qualche allineamento con la nuova versione del Codice (es.: par. V.5.4.4 della RTV V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere); anche per questo motivo, nel prosieguo della pubblicazione, si continueranno a menzionare i decreti originari afferenti alla pubblicazione delle RTV.Già nel 2016 il Consiglio Nazionale Ingegneri aveva curato la realizzazione di un primo sondaggio per testare la conoscenza ed il reale utilizzo del Codice di prevenzione incendi.In quell’occasione il sondaggio vide coinvolti più di 2000 ingegneri - il 6,3% “professionisti antincendio” allora iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno - in merito al ricorso al Codice come metodo di progettazione per i progetti e le richieste di deroghe.I risultati, pubblicati dal CNI sul proprio sito (www.tuttoingegnere.it) il 17 ottobre 2016, evidenziarono un notevole interesse verso le nuove potenzialità introdotte dal Codice ma, allo stesso tempo, un utilizzo non ancora sufficientemente diffuso dello stesso: oltre il 62% dei progettisti, infatti, pur avendo frequentato corsi di formazione incentrati sull’utilizzo del Codice, non aveva ancora provato ad utilizzarlo.I professionisti che dichiaravano di averlo adottato non avevano fatto ricorso alle cosiddette soluzioni alternative.Probabilmente, a causa della percepita complessità dello strumento normativo e conseguente aumento della responsabilità, al Codice era stato preferito il più “consolidato” metodo prescrittivo.Ora, a quasi 4 anni dalla sua entrata in vigore, il Codice è stato oggetto di un nuovo sondaggio che haanalizzato tutti gli elementi riconosciuti critici nonché il grado di applicabilità e di conoscenza. L’indagine ha coinvolto quasi cinquemila ingegneri, esclusivamente professionisti antincendio iscritti all’Albo, che hanno risposto alle domande del sondaggio in forma anonima.L’iniziativa è stata curata dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con il supporto del gruppo di lavoro sicurezza e prevenzione incendi del CNI.I risultati del sondaggio confermano l’accoglimento favorevole del Codice di prevenzione incendi e delle sue potenzialità da parte dei professionisti, anche se si conferma il ritardo nell’assimilazione dei nuovi metodi e la difficoltà ad interiorizzare il cambiamento di approccio progettuale.Gran parte degli intervistati restituisce ancora sentimenti di incertezza e timore sulle responsabilità stessi. Sicuramente l’attività di miglioramento delle normative di settore relativamente agli aspetti di chiarezza ed uniformità favorirebbe la riduzione della percezione del “rischio professionale”.A conclusione del secondo sondaggio emerge che gli ambiti soggetti ad ampio margine di miglioramento sonole capacità comunicative e propositive dei progettisti nei confronti del committente e soprattutto la qualità dell’offerta formativa e di aggiornamento periodico da parte degli Ordini.La Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del C.N.VV.F. ha effettuato un’analisi statistica sull’applicazione del Codice grazie all’attività di monitoraggio sui dati acquisiti dalle Direzioni Regionali dei VV.F..Il periodo di riferimento è dalla data di entrata in vigore del Codice (18 novembre 2015) al 31 gennaio 2018. L’analisi ha restituito i seguenti elementi:• incremento di attività di progettazione con il Codice (da 54 progetti/mese nei primi due anni e mezzo dall’entrata in vigore del Codice a 86 progetti/mese nell’ultimo anno disponibile);• applicazione del Codice non uniforme sul territorio nazionale (complessivamente il 60% dei progetti è stato presentato nelle regioni del centro-nord Italia - Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana);• utilizzo quasi esclusivo di soluzioni conformi;• costanza del numero di progetti con soluzione conforme (indice di appropriatezza delle soluzioni tecniche associate ad un dato livello di prestazione);• ricorso a soluzioni alternative per aspetti strutturali (resistenza al fuoco e compartimentazione) e per l’esodo;• 82% delle pratiche è stato evaso con esito positivo (favorevole o favorevole condizionato).L’attività di monitoraggio ha evidenziato che, per incrementare l’applicazione del Codice è necessario ampliare il numero delle attività progettabili con il ricorso all’approccio RTO/RTV e, quindi, emanare altre RTV per specifiche attività.Tenuto conto dei risultati delle indagini condotte, al fine quindi di illustrare le potenzialità del Codice e di fornire degli strumenti esplicativi, incentrati su esempi pratici di progettazione, che sembrano rappresentare un’esigenza particolarmente sentita dai professionisti del settore, è stata attivata una collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente - Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale - Università di Roma “Sapienza”, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.).Saranno quindi sviluppati, secondo l’approccio e con gli obiettivi sopra evidenziati, una serie di compendi riguardanti, fondamentalmente, le dieci misure della strategia antincendio presenti nel Codice.La presente pubblicazione si occupa delle tematiche relative alla misura S.3 Compartimentazione.I risultati di tale attività potranno costituire, negli intenti dei promotori dell’attività di ricerca, uno strumento di supporto nella progettazione e gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e uno spunto di riflessione per i professionisti antincendio e, anche a scopo didattico, un ausilio pratico per gli studenti interessati alla formazione specialistica in materia di progettazione antincendio.Nella presente pubblicazione, saranno descritte alcune applicazioni inerenti lo studio della misura S.3 Compartimentazione.Prodotto: VolumeEdizioni: Inail  SCARICA IL VOLUME

  • VVF CERT - PRODOTTI OMOLOGATI E CERTIFICATI DAI VV.F.

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Rilasciato L'applicativo Informatico "VVF Cert - Prodotti Omologati E Certificati Dai VVF" Per La Consultazione Dei Prodotti Antincendio Sicuri   VVF Cert nasce dall'esigenza, della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, di dare sempre risposte certe e sicure al cittadino e in particolare sulla verifica e sulla certificazione di prodotti testati dai Vigili del Fuoco o certificati dal Centro Studi ed Esperienze dei Vigili del Fuoco.Dove laboratori specializzati, con personale altamente formato, seguendo precise procedure verificano e provano i materiali e i prodotti sulla base delle direttive date dalle normative vigenti e dalla conformità dei materiali usati per produrli.Uno staff del Centro Studi ed Esperienze dopo i dovuti passaggi, crea un elenco normato che raccoglie i dati dei prodotti stessi, questa applicazione consente a tutti con semplicità di identificare e quindi verificare, tramite codice, denominazione o tipologia il prodotto stesso e la sua certificazione in uso.In questa app potrete trovare gli elenchi dei materiali e prodotto classificati ai fini della reazione al fuoco, delle porte resistenti al fuoco, degli estintori di incendio portatili e carrellati oltre a serramenti e serbatoi, sistema di ricerca veloce e tante altre infoI prodotti quali estintori, moquettes, mobili imbottiti, etc. per poter essere installati nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono essere preventivamente approvati.La procedura di approvazione può essere divisa in due parti. La prima consiste nella "prova" del prodotto presso uno dei laboratori autorizzati dal Ministero dell'Interno (certificazione) e la seconda fase nel rilascio da parte del Ministero dell'Interno stesso dell'atto di approvazione (approvazione di tipo o omologazione).In questa app potrete trovare gli elenchi dei materiali e prodotto classificati ai fini della reazione al fuoco, delle porte resistenti al fuoco, degli estintori di incendio portatili e carrellati oltre a serramenti e serbatoi, sistema di ricerca veloce e tante altre info L’applicazione, scaricabile dagli store , raccoglie tutti i prodotti omologati: estintori, porte antincendio, prodotti omologati per reazione al fuoco e i contenitori mobili di liquidi di categoria C. Per ogni prodotto sono specificati i dati rilevanti e caratterizzanti, quali produttore, denominazione commerciale, codice di omologazione, scadenza omologazione, ecc.Con tali informazioni a disposizione, sia il personale VF sia l’utenza esterna potrà verificare con immediatezza lo stato di validità di tutti i prodotti omologati presenti.  ANDROID STORE   L’applicazione è fruibile anche dal web, all’indirizzo vvfcert.dcevvf.it, in cui sonio implementate più funzioni rispetto alla versione per smartphone. VAI AL SITO

  • REAZIONE AL FUOCO

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Il 'Codice Di Revenzione Incendi', Nella Sezione S 'Strategia Antincendio', Prevede Dieci Capitoli Dedicati Alle 'Misure' Di Riduzione Del Rischio Di Incendio.   Il 'Codice di prevenzione incendi', nella sezione S 'Strategia antincendio', prevede dieci capitoli dedicati alle 'Misure' di riduzione del rischio di incendio.[Reazione al fuoco]Il capitolo S.1 del Codice è dedicato alla reazione al fuoco.    La reazione al fuoco è una misura antincendio di protezione passiva che manifesta i suoi effetti nella fase di prima propagazione dell'incendio, con l'obiettivo di limitare l'innesco dei materiali e la propagazione stessa dell'incendio.      Essa, pertanto, si riferisce al comportamento al fuoco dei materiali nelle effettive condizioni di applicazione, con particolare riguardo al grado di partecipazione all'incendio che essi mostrano in condizioni standardizzate di prova.         INDICE DEL DOCUMENTOObiettiviIntroduzioneLe soluzioni fornite dal Codice - la misura antincendio S.1S.1.1 PremessaS.1.2 Livelli di prestazioneS.1.3 Criteri di attribuzione dei livelli di prestazioneS.1.4 Soluzioni progettualiS.1.4.1 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IIS.1.4.2 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IIIS.1.4.3 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IVS.1.4.4 Soluzioni alternativeS.1.5 Classificazione dei materiali in gruppiS.1.8 Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuocoS.1.8 RiferimentiLa reazione al fuoco nelle nuove RTVClassi di reazione al fuoco dei materiali in funzione dell’attività e del luogo di posaLa misura antincendio reazione al fuocoLa classificazione al fuoco dei materialiIl Regolamento Prodotti da CostruzioneClassificazione di reazione al fuocoOmologazioni, estensioni, ulteriori omologazioni e rinnoviCertificazione di materiali e prodotti nel settore della reazione al fuocoCaso studio 1: edificio storico adibito ad attività scolasticaDati salienti e attribuzione dei livelli di prestazione:Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendiRiferimenti normativiInquadramento del progetto antincendio in riferimento alla misura S.1Definizione degli obiettivi di sicurezza antincendioDefinizione delle soglie di prestazione (par. M.3.3.2)Individuazione degli scenari di incendio di progettoElaborazione delle soluzioni progettualiValutazione delle soluzioni progettualiSelezione della soluzione progettuale idoneaConsiderazioni a commentoCaso studio 2: edificio storico adibito ad attività uffici aperti al pubblicoDati salienti e attribuzione dei livelli di prestazione:Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendiRiferimenti normativiInquadramento del progetto antincendio in riferimento alla misura S.1Considerazioni a commentoCaso studio 3: edificio adibito ad attività commercialeDati salienti e attribuzione dei livelli di prestazione:Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendiRiferimenti normativiObiettivi dello studioInquadramento del progetto antincendio in riferimento alla misura S.1Definizione degli obiettivi di sicurezza antincendioDefinizione delle soglie di prestazione (par. M.3.3.1)Individuazione degli scenari di incendio di progettoElaborazione delle soluzioni progettualiValutazione delle soluzioni progettualiSelezione della soluzione progettuale idoneaConsiderazioni a commentoCaso studio 4: edificio storico adibito ad attività ricettiva turistico - alberghieraDati salienti e attribuzione dei livelli di prestazione:Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendiRiferimenti normativiObiettivi dello studioInquadramento del progetto antincendio in riferimento alla misura S.1Definizione degli obiettivi di sicurezza antincendioDefinizione delle soglie di prestazione (par. M.3.3.1)Individuazione degli scenari di incendio di progettoElaborazione delle soluzioni progettualiValutazione delle soluzioni progettualiSelezione della soluzione progettuale idoneaConsiderazioni a commentoCaso studio 5: edificio storico adibito ad attività commercialeDati salienti e attribuzione dei livelli di prestazione:Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendiRiferimenti normativiObiettivi dello studioInquadramento del progetto antincendio in riferimento alla misura S.1Definizione degli obiettivi di sicurezza antincendioDefinizione delle soglie di prestazioneIndividuazione degli scenari di incendio di progettoElaborazione delle soluzioni progettualiValutazione delle soluzioni progettualiSelezione della soluzione progettuale idoneaConsiderazioni a commentoCaso studio 6: edificio adibito ad asilo nidoDati salienti e attribuzione dei livelli di prestazione:Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendiRiferimenti normativiObiettivi dello studioInquadramento del progetto antincendio in riferimento alla misura S.1Considerazioni a commentoAppendice A - sistema di classificazione di reazione al fuoco di cui alla norma EN 13501-1A.1 IntroduzioneA.2 DefinizioniA.3 Classi di reazione al fuocoA.4 Obbligo di marcatura CEAppendice B - sistema di classificazione di reazione al fuoco di cui alla norma EN 13501-6La norma EN 13501-6: scopo e campo di applicazioneAppendice C - descrizione delle prove UNI 8547 e UNI 9174Prova di piccola fiammaProva di pannello radianteFonte: Inail - 2021   SCARICA IL DOCUMENTO   Altre pubblicazione sul  Codice di prevenzione incendiIl Codice di prevenzione incendi si propone come promotore del cambiamento privilegiando un approccio prestazionale alla prevenzione incendi, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati, mediante un insieme di soluzioni progettuali sia conformi che alternative.   Il Codice di prevenzione incendiLa pubblicazione, di carattere introduttivo, si occupa della tematica generale relativa agli elementi di flessibilità progettuale offerti dal Codice; saranno sviluppati, in seguito, secondo l’approccio e con gli obiettivi evidenziati, una serie di ulteriori compendi riguardanti, fondamentalmente, le dieci misure della strategia antincendio presenti nel Codice.La resistenza al fuoco degli elementi strutturaliIl capitolo S.2 del Codice è dedicato alla Resistenza al fuoco.La protezione attiva antincendioIl capitolo S.6 del Codice è dedicato al Controllo dell’incendio, il capitolo S.7 alla Rivelazione ed allarme e il capitolo S.8 al Controllo di fumi e calore.Metodi per l'ingegneria della sicurezza antincendioIl ‘Codice di prevenzione incendi’, nella sezione M ‘Metodi’, si occupa della Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio, degli Scenari d’incendio per la progettazione prestazionale e della Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale.Gestione della sicurezza e operatività antincendioIl capitolo S.5 del Codice è dedicato alla Gestione della sicurezza antincendio mentre il capitolo S.9 è rivolto all’Operatività antincendio.Progettazione della misura esodoIl capitolo S.4 del Codice è dedicato all’Esodo.Compartimentazione antincendioIl capitolo S.3 del Codice è dedicato alla Compartimentazione.

  • DECRETO FORMAZIONE ANTINCENDIO DEL 2 SETTEMBRE 2021

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Criteri Per La Gestione Dei Luoghi Di Lavoro In Esercizio Ed In Emergenza E Caratteristiche Dello Specifico Servizio Di Prevenzione E Protezione Antincendio, Ai Sensi Dell'articolo 46, Comma 3, Lettera A), Punto 4 E Lettera B) Del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, N. 81. (21A05748) (GU Serie Generale N.237 Del 04-10-2021) Pubblicato in gazzetta il nuovo decreto relativo ai Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05748) (GU Serie Generale n.237 del 04-10-2021) Art. 1 Campo di applicazioneArt. 2 Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenzaArt. 3 Informazione e formazione dei lavoratoriArt. 4 Designazione degli addetti al servizio antincendioArt. 5 Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenzaArt. 6 Requisiti dei docentiArt. 7 Disposizioni transitorie e finaliArt. 8 Entrata in vigoreAllegato I GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIOAllegato II GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA.Allegato III CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO Allegato IV IDONEITA' TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIOAllegato V CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO  Campo di applicazione1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenzaInformazione e formazione dei lavoratoriDesignazione degli addetti al servizio antincendioFormazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenzaRequisiti dei docenti Contenuti minimi dei corsi di formazioneCORSO DI TIPO 1-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ’ DI LIVELLO 1 (DURATA 4 ORE, compresa verifica di apprendimento)CORSO DI TIPO 2-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento)CORSO DI TIPO 3-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 3 (DURATA 16 ORE, compresa verifica di apprendimento).Contenuti minimi dei corsi di aggiornamentoCORSO DI TIPO 1-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ’ DI LIVELLO 1 (DURATA 2 ORE).CORSO DI TIPO 2-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (DURATA 5 ORE, compresa verifica di apprendimento).CORSO DI TIPO 3-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ’ DI LIVELLO 3 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento)IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIOI lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIOI docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso dei requisiti indicati nel decreto.I docenti sono divisi tra quelli della parte teorica e della parte pratica.Il corso di formazione per docenti, di tipo A tipo B tipo C, erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V.Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso. l presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Art. 1 Campo Di Applicazione 1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione inesercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.2. Il presente decreto si applica alle attivita' che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.3. Per le attivita' che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attivita' di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6. Art. 2 Gestione Della Sicurezza Antincendio In Esercizio Ed In Emergenza 1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attivita', secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di piu' di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.3. Nel piano di emergenza sono, altresi', riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non e' obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessita' di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio;tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. Art. 3 Informazione E Formazione Dei Lavoratori 1. Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attivita'. Art. 4 Designazione Degli Addetti Al Servizio Antincendio 1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati «addetti al servizio antincendio», ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previstidall'art. 34 del medesimo decreto.2. I lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 5 del presente decreto. Art. 5 Formazione Ed Aggiornamento Degli Addetti Alla Prevenzione Incendi, Lotta Antincendio E Gestione Dell'emergenza 1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.2. Per le attivita' di cui all'allegato IV, che costituisce parte integrante del presente decreto, gli addetti al servizio antincendio conseguono l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se il datore di lavoro ritiene necessario comprovare l'idoneita' tecnica del personale esaminato con apposita attestazione, la stessa e' acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.4. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 43, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il personale del Ministero della difesa «addetto al servizio antincendio» puo' assolvere l'obbligo di formazione e di idoneita' tecnica di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo attraverso la formazione specifica e il superamento delle specifiche prove di accertamento tecnico svolti presso gli istituti di formazione o le scuole della propria amministrazione.5. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato III.6. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi di cui al presente articolo possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.7. I corsi di cui al presente articolo possono anche essere svolti direttamente dal datore di lavoro, ove il medesimo abbia i requisiti di cui all'art. 6, oppure avvalendosi di lavoratori dell'azienda in possesso dei medesimi requisiti. Art. 6 Requisiti Dei Docenti 1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso dei requisiti di seguito indicati.2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalita' definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonche' dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.3. I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalita' definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonche' dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza.5. I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalita' definite all'allegato V;c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.6. I docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato V.7. I docenti esibiscono, su richiesta dell'organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Art. 7 Disposizioni Transitorie E Finali 1. I corsi di cui all'art. 5, gia' programmati con i contenuti dell'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.2. Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovra' avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell'ultima attivita' di formazione o aggiornamento.Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi piu' di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attivita' di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento e' ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sonoabrogati l'art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998. Art. 8 Entrata In Vigore 1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato I GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO (Articolo 2, comma 1)1.1. Generalità1. È obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato.2. Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro.1.2 Informazione e formazione antincendio1. L’informazione e la formazione antincendio dei lavoratori deve essere effettuata sui seguenti argomenti:a) i rischi di incendio e di esplosione legati all'attività svolta;b) i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;c) le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (ad esempio, in relazione all'uso degli ascensori e delle porte e della connessa modalità di apertura);d) l’ubicazione delle vie d'esodo;e) le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti:le azioni da attuare in caso di incendio;l’azionamento dell’allarme;le procedure da attuare all’attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;la modalità di chiamata dei vigili del fuoco.f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso;g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.2. L'informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.3. L'informazione deve essere fornita e trasmessa in maniera tale che il lavoratore possa apprenderla facilmente. Adeguate e specifiche informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.4. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l'informazione può limitarsi ad avvisi riportati tramite apposita cartellonistica.5. L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori anche predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme. Tali istruzioni, a cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di esodo, devono essere collocate in punti opportuni per essere chiaramente visibili e opportunamente orientate.6. Qualora ritenuto opportuno, gli avvisi devono essere riportati anche in lingue straniere.7. La comunicazione deve essere accessibile a tutti, anche attraverso strumenti compatibili con specifiche esigenze dei lavoratori.1.3 Preparazione all’emergenza1. Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi, per l’addestramento inerente le procedure di esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tali esercitazioni devono prevedere almeno:la percorrenza delle vie d'esodo;l’identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti;l’identificazione della posizione dei dispositivi di allarme;l’identificazione dell'ubicazione delle attrezzature di estinzione.2. L’allarme dato in occasione delle esercitazioni non deve essere realmente indirizzato ai vigili del fuoco.3. I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e, qualora ritenuto opportuno, devono essere coinvolte anche le ulteriori persone presenti normalmente durante l'esercizio dell'attività (ad esempio utenti, pubblico, personale delle ditte di manutenzione, appaltatori).4. Lo svolgimento delle esercitazioni deve tener conto di eventuali situazioni di notevole affollamento e della presenza di persone con specifiche esigenze.5. I lavoratori la cui attività è essenziale al mantenimento delle condizioni della sicurezza del luogo di lavoro possono essere esclusi, a rotazione, dalle esercitazioni.6. Il datore di lavoro dovrà effettuare un’ulteriore esercitazione in caso di:adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;incremento significativo del numero dei lavoratori o dell’affollamento (numero di presenze contemporanee);modifiche sostanziali al sistema di esodo.7. Il datore di lavoro deve documentare l’evidenza delle esercitazioni svolte.8. Se nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti occupanti l'edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio Allegato II GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA. GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO INEMERGENZA.(Articolo 2, comma 1)2.1 Generalità1. In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto, il datore di lavoro predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;c) le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;d) le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.2. Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.3. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l’aggiornamento deve prevedere l’informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza.2.2 Contenuti del piano di emergenza1. I fattori da tenere presenti nella compilazione e da riportare nel piano di emergenza sono:a) le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;b) le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;c) il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;d) i lavoratori esposti a rischi particolari;e) il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);f) il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.2. Il piano di emergenza deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:a) i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;b) i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.3. Il piano deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:a) le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;b) l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;c) l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;d) l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;e) l'ubicazione dei locali a rischio specifico;f) l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;g) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.4. Per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati.5. In attuazione delle previsioni di specifiche norme e regole tecniche o per adottare più efficaci misure di gestione dell’emergenza in esito alla valutazione dei rischi, potrà essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.6. È necessario evidenziare che gli ascensori non devono essere utilizzati per l’esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo.3 Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio1. Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.2. Occorre, altresì, considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC).Nota: Utile riferimento è la norma UNI EN 17210 - Accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito - Requisiti funzionali4 Misure semplificate per la gestione dell’emergenza1. Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza, costituite dalla planimetria prevista dal punto 2.2, numero 3) e da indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dai punti 2.2, numeri 1 e 2. Allegato III CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO(Articolo 5, comma 1)3.1 Generalità1. Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nel presente allegato.3.2 Corsi di formazione e aggiornamento antincendio3.2.1 Generalità1. I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito.2. L’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.3. I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.4. Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio.3.2.2 Attività di livello 31. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;b) fabbriche e depositi di esplosivi;c) centrali termoelettriche;d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;e) impianti e laboratori nucleari;f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;j) alberghi con oltre 200 posti letto;k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero oresidenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1,lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG).3.2.3 Attività di livello 21. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG).3.2.4 Attività di livello 11. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 1 (FOR o AGG). Allegato I GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO Articolo 2, comma 1)1.1. Generalità1. È obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato.2. Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro.1.2 Informazione e formazione antincendio1. L’informazione e la formazione antincendio dei lavoratori deve essere effettuata sui seguenti argomenti:a) i rischi di incendio e di esplosione legati all'attività svolta;b) i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;c) le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (ad esempio, in relazione all'uso degli ascensori e delle porte e della connessa modalità di apertura);d) l’ubicazione delle vie d'esodo;e) le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti:le azioni da attuare in caso di incendio;l’azionamento dell’allarme;le procedure da attuare all’attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;la modalità di chiamata dei vigili del fuoco.f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso;g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.2. L'informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.3. L'informazione deve essere fornita e trasmessa in maniera tale che il lavoratore possa apprenderla facilmente. Adeguate e specifiche informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.4. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l'informazione può limitarsi ad avvisi riportati tramite apposita cartellonistica.5. L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori anche predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme. Tali istruzioni, a cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di esodo, devono essere collocate in punti opportuni per essere chiaramente visibili e opportunamente orientate.6. Qualora ritenuto opportuno, gli avvisi devono essere riportati anche in lingue straniere.7. La comunicazione deve essere accessibile a tutti, anche attraverso strumenti compatibili con specifiche esigenze dei lavoratori.1.3 Preparazione all’emergenza1. Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi, per l’addestramento inerente le procedure di esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tali esercitazioni devono prevedere almeno:la percorrenza delle vie d'esodo;l’identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti;l’identificazione della posizione dei dispositivi di allarme;l’identificazione dell'ubicazione delle attrezzature di estinzione.2. L’allarme dato in occasione delle esercitazioni non deve essere realmente indirizzato ai vigili del fuoco.3. I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e, qualora ritenuto opportuno, devono essere coinvolte anche le ulteriori persone presenti normalmente durante l'esercizio dell'attività (ad esempio utenti, pubblico, personale delle ditte di manutenzione, appaltatori).4. Lo svolgimento delle esercitazioni deve tener conto di eventuali situazioni di notevole affollamento e della presenza di persone con specifiche esigenze.5. I lavoratori la cui attività è essenziale al mantenimento delle condizioni della sicurezza del luogo di lavoro possono essere esclusi, a rotazione, dalle esercitazioni.6. Il datore di lavoro dovrà effettuare un’ulteriore esercitazione in caso di:adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;incremento significativo del numero dei lavoratori o dell’affollamento (numero di presenze contemporanee);modifiche sostanziali al sistema di esodo.7. Il datore di lavoro deve documentare l’evidenza delle esercitazioni svolte.8. Se nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti occupanti l'edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio Allegato III CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO(Articolo 5, comma 1)3.1 Generalità1. Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nel presente allegato.3.2 Corsi di formazione e aggiornamento antincendio3.2.1 Generalità1. I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito.2. L’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.3. I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.4. Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio.3.2.2 Attività di livello 31. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;b) fabbriche e depositi di esplosivi;c) centrali termoelettriche;d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;e) impianti e laboratori nucleari;f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;j) alberghi con oltre 200 posti letto;k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero oresidenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1,lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG).3.2.3 Attività di livello 21. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG).3.2.4 Attività di livello 11. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 1 (FOR o AGG). Allegato II GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA. GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO INEMERGENZA.(Articolo 2, comma 1)2.1 Generalità1. In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto, il datore di lavoro predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;c) le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;d) le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.2. Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.3. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l’aggiornamento deve prevedere l’informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza.2.2 Contenuti del piano di emergenza1. I fattori da tenere presenti nella compilazione e da riportare nel piano di emergenza sono:a) le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;b) le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;c) il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;d) i lavoratori esposti a rischi particolari;e) il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);f) il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.2. Il piano di emergenza deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:a) i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;b) i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.3. Il piano deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:a) le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;b) l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;c) l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;d) l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;e) l'ubicazione dei locali a rischio specifico;f) l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;g) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.4. Per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati.5. In attuazione delle previsioni di specifiche norme e regole tecniche o per adottare più efficaci misure di gestione dell’emergenza in esito alla valutazione dei rischi, potrà essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.6. È necessario evidenziare che gli ascensori non devono essere utilizzati per l’esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo.3 Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio1. Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.2. Occorre, altresì, considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC).Nota: Utile riferimento è la norma UNI EN 17210 - Accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito - Requisiti funzionali4 Misure semplificate per la gestione dell’emergenza1. Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza, costituite dalla planimetria prevista dal punto 2.2, numero 3) e da indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dai punti 2.2, numeri 1 e 2. Contenuti Minimi Dei Corsi Di Formazione Lorem Contenuti Minimi Dei Corsi Di Aggiornamento Allegato IV IDONEITA' TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIOANTINCENDIO4.1 Idoneità tecnica(Articolo 5, comma 2)1. Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma1,lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;b) fabbriche e depositi di esplosivi;c) centrali termoelettriche;d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;e) impianti e laboratori nucleari;f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;m) uffici con oltre 500 persone presenti;n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Allegato V CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO(Articolo 6)5.11. Inquadramento didatticoIl corso di formazione per docenti, di tipo A, della durata minima di 60 ore, di cui 16 ore per laformazione della parte pratica, è articolato in 10 moduli, non modificabili per numero ed argomenti, indicati in tabella 5.1.2. Il corso si conclude con l’esame finale il cui superamento abilita all’erogazione dei moduli teorici e pratici indicati nell’allegato III.3. È possibile acquisire le abilitazioni parziali:- all’erogazione dei soli moduli teorici di cui all’allegato III previa frequenza del corso di tipoB e superamento di un apposito esame finale;- all’erogazione dei soli moduli pratici di cui all’allegato III previa frequenza del corso di tipoC e superamento di un apposito esame finale.4. In relazione agli argomenti trattati è previsto un test di verifica di apprendimento per tutti i moduli, a carattere didattico e non valutativo, ad eccezione del primo che riveste carattere introduttivo.5. Resta ferma la facoltà, in relazione a specifiche esigenze, di inserire ulteriori argomenti o approfondire quelli previsti nei singoli moduli, anche con durata complessiva maggiore.6. La frequenza delle lezioni ha carattere obbligatorio e non possono, pertanto, essere ammessi a sostenere l'esame finale i discenti che abbiano maturato una quota di assenze superiore al 10% delle ore complessive di durata del corso stesso. Per i richiedenti, ai fini del raggiungimento del monte ore minimo per l'ammissione all'esame finale, può essere prevista, prima dell'esame, l’erogazione di moduli didattici di recupero.5.2 Abilitazione alla erogazione dei corsi1. L’abilitazione all’erogazione dei corsi di cui all’allegato III, per i moduli teorici e i moduli pratici, si consegue a seguito di frequenza del corso di formazione di tipo A della durata minima di 60 ore e il superamento del relativo esame finale.2. L’abilitazione all’erogazione dei corsi di cui all’allegato III, limitatamente alla parte teorica, si consegue a seguito di frequenza del corso di formazione di tipo B, costituito dai primi 9 moduli del corso di formazione (durata 48 ore) e il superamento di un apposito esame finale.3. L’abilitazione all’erogazione dei corsi di cui all’allegato III, limitatamente alla parte pratica, si consegue a seguito di frequenza di un corso di formazione di tipo C della durata minima di 28 ore e superamento di un apposito esame finale. Il corso di formazione di tipo C per l’abilitazione all’erogazione dei soli moduli pratici costituisce un segmento formativo specifico per gli aspiranti docenti della sola parte pratica. Pertanto, non è consentita la frequenza parziale delcorso completo di 60 ore.5.3 Contenuti minimi del corso1. Per ciascun modulo viene indicato di seguito il numero minimo delle lezioni in cui lo stesso deve essere articolato, con gli argomenti da sviluppare per ciascuna lezione. 5.4 Esami di fine corso5.4.1 Esame di fine corso per l’abilitazione all’erogazione sia dei moduli teorici sia dei moduli pratici.1. L’esame di fine corso è articolato in una prova scritta, consistente in un questionario di 50 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), da effettuare in un tempo massimo di 60 minuti, in una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che hanno risposto positivamente ad almeno 35 domande della prova scritta ed in una prova pratica. Per i professionisti antincendio che hanno frequentato solo il modulo 10, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera c), del presente decreto, l’esame è limitato alla sola prova pratica.2. Il candidato che non risponde positivamente ad almeno 35 domande, oppure non supera la prova orale o la prova pratica, può ripetere l’esame dopo un periodo non inferiore ad un mese.3. In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.5.4.2 Esame di fine corso per l’abilitazione all’erogazione dei soli moduli teorici1. L’esame di fine corso è articolato in una prova scritta consistente in un questionario di 50 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), da effettuare in un tempo massimo di 60 minuti, in una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano risposto positivamente ad almeno 35 domande della prova scritta.2. Il candidato che non risponde positivamente ad almeno 35 domande, oppure non supera la prova orale, può ripetere l’esame dopo un periodo pari ad almeno non inferiore ad un mese.3. In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.5.4.3 Esame di fine corso per l’abilitazione all’erogazione dei soli moduli pratici1. L’esame di fine corso è articolato in una prova scritta consistente in un questionario di 15 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), da effettuare in un tempo massimo di 20 minuti, in una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che hanno risposto positivamente ad almeno 10 domande della prova scritta ed in una prova pratica.2. Il candidato che non risponde positivamente ad almeno 10 domande, oppure non supera la provaorale o la prova pratica, può ripetere l’esame dopo un periodo pari ad almeno non inferiore ad un mese.1.In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.2. Ai sensi dell’articolo 6 del decreto, per il mantenimento della qualifica di formatore, i docenti devono effettuare corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell'arco di cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i docenti in possesso di esperienza nel settore, nei termini di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a).L’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei moduli teorici e dei moduli3. pratici ha durata di almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica.L’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei soli moduli teorici ha durata4. di almeno 12 ore.L’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei soli moduli pratici ha durata5. di almeno 8 ore, di cui 4 ore della parte pratica.La partecipazione a moduli di corsi di base, a corsi e seminari di aggiornamento di cui al decreto del6. Ministro dell’interno 5 agosto 2011, è valida quale attività di aggiornamento dei docenti, limitatamente alla sola parte teorica.È consentito l’utilizzo di metodologie di insegnamento innova

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  • MINI-CODICE PREVENZIONE INCENDI DECRETO 3 SETTEMBRE 2021

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    Criteri Generali Di Progettazione, Realizzazione Ed Esercizio Della Sicurezza Antincendio Per Luoghi Di Lavoro, Ai Sensi Dell'articolo 46, Comma 3, Lettera A), Punti 1 E 2, Del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, N. 81. (21A06349) (GU Serie Generale N.259 Del 29-10-2021) Il Decreto ‘Mini-Codice’ – che entrerà in vigore il 29 ottobre 2022 – introduce, con l’Allegato I, criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.Luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono quelli ubicati in attività non soggette (ossia non ricomprese nell’allegato I del DPR 151/2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2 ;con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significativeove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, l'adeguamento alle disposizioni dello stesso avverrà con le modalità previste dal d.lgs 81/2008 smi (art. 29 com. 3) ossia in caso di:modifiche del processo produttivo;modifica della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.rielaborazione della valutazione dei rischi (nel termine di trenta giorni dalle causali).   ALLEGATO I Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio. VAI ALLA CIRCOLARE "PRIMI CHIARIMENTI"   Fonte: Gazzetta Ufficiale

  • QUESITI SU DEPOSITI DI LIQUIDI INFIAMMABILI E IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE

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    Pubblicati Dai Vigili Del Fuoco Due Nuovi Quesiti Datati 5 E 6 Novembre 2020 Sulla Normativa Prevenzione Incendi. Pubblicati dai Vigili del Fuoco due nuovi quesiti datati 5 e 6 novembre 2020 sulla normativa prevenzione incendi.I quesiti sono:DM 13.10.1994 – Allegato tecnico – Punto 13.11 – Sorveglianza dei depositi ed attività primarie. Argomenti: rinnovo periodico attività ricomprese o meno nell’articolo 3 del D.Lgs 105/2015. ATTIVITA':Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di capacità > 1 m3. SCARICA LA RISPOSTA AL QUESITO Valutazione della formazione di atmosfere potenzialmente esplosive per impianti di produzione del calore ricadenti nel campo di applicazione del DM 8/11/2019. Valutazione formazione atmosfere esplosive, luogo di installazione, procedimento prevenzione incendi attività 74 del Dpr 151/2011.  ATTIVITA':Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW. SCARICA LA RISPOSTA AL QUESITO Fonte:VDF  

  • REQUISITI TECNICI ANTINCENDIO PER AUTORIMESSE CON SUPERFICIE NON SUPERIORE A 300 M2

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    Circolare 17496 Del 18/12/20 Dei VVF Sulle Autorimesse Si definiscono i requisiti tecnici antincendio per la progettazione, costruzione e gestione delle autorimesse coperte, aventi superficie complessiva non superiore a 300 m2, di seguito denominate "autorimesse sotto soglia". Le norme tecniche di prevenzione incendi contenute nell'allegato I al DM 03/08/2015 e s.m.i. (art. 2, comma 5) possono costituire utile riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle autorimesse sotto soglia. Per le autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del DM 15/5/2020, la presente linea guida non comporta ulteriori adempimenti.Ai fini dell'applicazione della presente linea guida, si deve far riferimento alle definizioni contenute nei capitoli G. I eY.6 del DM 03/08/2015 e s.m.i.SCARICA LA CIRCOLARE DEI VDF


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FORMAZIONE
SLIDEPOWERPOINT
  • Raccolta di slide editabili in powerpoint utilizzabili per la formazione dei lavoratori.
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