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  • VALUTAZIONE RISCHI ATTIVITA' AGRICOLE

    Strumenti Di Supporto Per La Valutazione Dei Rischi Nella Attività Stagionali In Agricoltura.   Gli strumenti di supporto sono stati prodotti e validati, nel contesto della semplificazione di valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria, formazione e informazione dei lavoratori stagionali e a tempo determinato dell’agricoltura, di cui al comma 13 ter art. 3/81, a cura del gruppo di lavoro di nomina ministeriale, composto da rappresentanti dei Ministeri del lavoro, della salute, dell’agricoltura, da rappresentanti INAIL e da rappresentanti del Gruppo di Lavoro Agricoltura, designati dal Coordinatore del GTI.Il Gruppo di Lavoro si è largamente avvalso in tale contesto delle esperienze condotte dai servizi nelle diverse regioni, chiedendo e ottenendo ampia collaborazione.Il quadro produttivo desumibile dal censimento dell’agricoltura del 2010 mostra che le aziende agricole con oltre 50 gg di lavoro/anno (compreso il lavoro autonomo) sono circa 800.000 e che altrettante si collocano addirittura al di sotto di questo valore. La maggior parte di queste 800.000 si colloca nella fascia più bassa, tra 51 e 500 giornate annue. Dai dati di censimento si può desumere che circa 250.000 aziende occupano manodopera a tempo determinato o stagionale e 25.000 manodopera a tempo indeterminato.Dal quadro presentato emerge chiaramente la difficoltà che i datori di lavoro hanno nel redigere un documento di valutazione dei rischi e nell’applicare la normativa vigente ad una popolazione di lavoratori assunti solo stagionalmente, per brevi periodi di tempo e in numero talvolta assai elevato.La ripetitività delle lavorazioni agricole, tuttavia, e il fatto che esse presentano caratteristiche assai simili, tali da portare, per alcune di esse, all’individuazione dei medesimi pericoli, rischi e misure di prevenzione e protezione, consente un efficace processo di semplificazione del processo di valutazione.Nella versione qui presentata gli strumenti di supporto sono stati trasmessi da INAIL al Ministero del Lavoro su richiesta del Ministero stesso.Gli strumenti mantengono piena validità nel guidare la valutazione e fornire soluzioni e indicazioni praticabili econdivise, a prescindere dall’emanazione del decreto di semplificazione; se ne chiede quindi la validazione da parte del GTI per poter disporre di strumenti tecnici per la valutazione del rischio.In caso di ulteriore ritardo nell’emanazione del D.I. attuativo del comma 13 ter è ipotizzabile la pubblicazione degli strumenti ai sensi dell’art 28 comma 3-ter D.Lgs. 81/08 “Ai fini della valutazione del rischio, Inail, anche in collaborazione con CTR, rende disponibili al DdL strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio”.Gli strumenti di supporto alla valutazione dei rischiSono state sviluppate due diverse tipologie di strumenti di supporto, accompagnate da sintetiche indicazioni d’uso:Ø strumenti (verticali), che descrivono un ciclo produttivo e/o le sue fasi, individuando le sorgenti di pericolopresenti, i rischi relativi e le misure di sicurezza da attuare, e che, ove necessario, rimandano a strumenti di supporto specifici per rischio;Ø strumenti (trasversali), che in relazione a un “pericolo” specifico e ai rischi correlati, individuano le misure daattuare per gestirlo adeguatamente. Essi possono riferirsi o a una specifica attrezzatura di lavoro, oppure a una particolare tipologia di rischio.Gli strumenti sono utilizzabili, anche ai sensi della normativa in vigore (D.I. Marzo 2013), per la formazione deilavoratori stagionali.E’ utile precisare che, se l’azienda svolge altre attività rispetto a quanto indicato nelle schede, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le misure di prevenzione e protezione indicate con altre che prendano in esame i rischi non considerati.Sono stati predisposti e validati dal gruppo i seguenti strumenti:Attività di raccolta: Olive, Uve da vino e da tavola, Agrumi, Basilico, Carciofi, Finocchi, Fragole in tunnel, Frutta a filari, Insalata da cespo, Ortaggi in campo, Ortaggi in serra, Piccoli frutti, Pomodori in serra.Numerose altre schede sono pressoché pronte, ma non validate prima della chiusura dei lavori; non vengono quindi qui presentate.Macchine e attrezzature: trattore, albero cardanico, carro raccogli frutta, scale portatili.Fattori di rischio: rumore, vibrazioni, movimentazione carichi. SCARICA IL VOLUME CON LE SCHEDE Fonte: Regione Veneto DVR AGRICOLTURA   IL DVR CHE POSSIAMO FORNIRTI MEDIANTE IL SERVIZIO BASE DI CONSULENZA  COMPRENDE GIA' UNA VALUTAZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' E ATTREZZATURE  PRESENTI IN UNA AZIENDA AGRICOLANEL SERVIZIO "DVR BASE  " E' COMPRESO, OLTRE AL MODELLO DI DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI CONFORME ALL'ART 28 D.lgs 81/2008 s.m.i. ,D.VR CON LE FASI E ATTREZZATURE, ANCHE IL MODELLO EDITABILE IN WORD PRECOMPILATO DI UN PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE E LA VALUTAZIONE IN EXCEL STRESS LAVORO CORRELATO CON METODO OGGETTIVO SECONDO IL METODO EX ISPESL-INAIL E UN MODELLO STANDARD DI D.U.V.R.I (DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI),OLTRE AL MODELLO DI DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI IN WORD REDATTO SECONDO LE RECENTI PROCEDURE STANDARDIZZATE CONFORME ALL'ART 29 comma 5 D.lgs 81/2008 s.m.i.NEWS! ORA E' COMPRESO ANCHE IL NOSTRO APPLICATIVO IN EXCEL PER REDARRE IL D.V.R SECONDO LE PROCEDURE STANDARDIZZATE PREVISTE PER LE IMPRESE CON MENO DI 10 DIPENDENTIIL DVR CHE POSSIAMO FORNIRTI MEDIANTE IL SERVIZIO BASE DI CONSULENZA COMPRENDE GIA' UNA VALUTAZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' E ATTREZZATURE PRESENTI NEL SETTORE :ARATURAERPICATURAFRESATURASEMINAPIANTUMAZIONEFERTILIZZAZIONEDISERBOIRRIGAZIONETREBBIATURARACCOLTA PRODOTTITRASPORTO PRODOTTIMAGAZZINOLAVORI AL VIDEOTERMINALELAVORI UFFICIOLAVORI DI PULIZIARECEPTION E CENTRALINO RICHIEDILO ORA

  • QUANDO È NECESSARIO AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

    Criteri Normativi/Altro Che Possono Implicare Un Aggiornamento/Nuova Valutazione Dei Rischi  E Conseguente Rielaborazione Del DVR.   Il Documento indicherà in merito ai criteri normativi/altro che possono implicare, ai sensi del D. Lgs.81/2008 (Art, 29 c.3 e altri vedi a seguire), un Aggiornamento/Nuova Valutazione dei Rischi (Art. 28) e conseguente rielaborazione del DVR (Art. 17).L'obbligo di aggiornamento della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e di rielaborare conseguentemente il documento di valutazione dei rischi (DVR), non è previsto dal D. Lgs. 81/2008 secondo una frequenza predefinita, ma solo, come si vedrà a seguire all’art. 29 comma 3 del D. Lgs.81/2008, tradotto, ed in generale, se sono "individuati/introdotti nuovi rischi o modifica a quelli già valutati in relazioni alle mansioni previste" (si veda il dettato completo dell’Art. 29 comma 3).Per altro, in merito ai rischi da agenti fisici, cancerogeni o mutageni e biologici, sono stabilite specifiche cadenze massime per una nuova/aggiornamento della valutazione dei rischi e del DVR,indipendentemente dalla presenza di nuovi rischi o modifiche a quelli già valutati.In caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare il documento valutazione rischi elaborando il documento entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, salvo immediata evidenza degli adempimenti di cui all'Art. 28 comma 3bis.Un eventuale cambio di sede o l’apertura di una sede distaccata, vengono invece considerati come una modifica (All’art. 29 comma 3) e richiedono quindi una revisione entro 30 giorni dall’avvenuta modifica. PUNTO 1. Valutazione Su Modifiche Generali All’art. 29 comma 3 del è riportato brevemente che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata nel caso di:• modifiche del processo produttivo• organizzazione del lavoro• al grado di evoluzione della tecnica prevenzione / protezione• infortuni significativi• risultati della sorveglianza sanitariaD. Lgs. 81/2008 Art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi “3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavorosignificative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.”1.1 Esempi previsti per l’Aggiornamento del DVR• Nuovi lavoratori, mansioni / nuovi incarichi nell’organigramma sicurezza, prevedono unaggiornamento della Valutazione dei rischi e/o quantomeno una “rilettura” del relativo DVR• Se è cambiata la figura del DL, si deve procedere a valutare nuovamente i rischi e ad elaborare il relativo DVR (VR obbligo indelegabile del datore di lavoro del DL - Art. 17)• Se è cambiata denominazione dell’azienda (che è un contenuto normativamente previsto per il DVR), occorrerà procedere quantomeno all'aggiornamento o, se del caso, ad una nuova redazione dello stesso e questo anche se, nella sostanza, i rischi dovessero rimanere invariati.• Se è aggiunta una macchina al ciclo produttivo occorrerà procedere all'aggiornamento del DVR. PUNTO 2. Valutazione A Scadenza Temporale AGENTI FISICI (art.181 c.2) / cadenza almeno quadriennale• esposizione al rumore• esposizione a vibrazioni• esposizione a campi elettromagnetici• esposizione a radiazioni ottiche artificialiAGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI (art.236 c.5) / trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata BIOLOGICI (art.271 c.3) / trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.D. Lgs. 81/2008 / Agenti fisici Art. 181. Valutazione dei rischi2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.D. Lgs. 81/2008 / Agenti cancerogeni e mutageni  Art. 236. Valutazione del rischio1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17. ...5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. D. Lgs. 81/2008 / Agenti biologici Art. 271. Valutazione del rischio1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2; b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali effetti allergici e tossici; d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.2.1 Valutazione su modifiche specificheD. Lgs. 81/2008 / Protezione da agenti chimici Art. 223. Valutazione dei rischi7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.Art. 225. Misure specifiche di protezione e di prevenzione2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramenteindicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali. D. Lgs. 81/2008 / Amianto Art. 249. Valutazione del rischio3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto. 3. Valutazione Su Aggiornamento/Nuove Norme Tecniche Ove non è specificata una periodicità di aggiornamento della valutazione dei rischi si può far riferimento a:• Norme tecniche (norme di buona tecnica/stato dell’arte)• Buone prassi• Linee guida INAIL/Ministeri/Regioni approvati CSR• Linee guida del Coordinamento tecnico interregionale per la prevenzione.• AltroEventuali aggiornamenti di norme tecniche (Art. 2. Definizioni) riportate contesto del D.Lgs. 81/2008, essendo le stesse "norme di buona tecnica" e/o “stato dell’arte”, potrebbero evidenziale un aggiornamento della Valutazione dei Rischi e del DVR.D. Lgs. 81/2008 / Norme tecniche / Buone Prassi / Linea guida INAIL Art. 2. Definizioniu) "norma tecnica": specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; v) "buone prassi": soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)(2), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; z) "linee guida": atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;Eventuali aggiornamenti/nuove norme tecniche (Art. 2. Definizioni) riportate nel D.Lgs. 81/2008, e/o applicate per la Valutazione dei Rischi, essendo le stesse "norme di buona tecnica" e/o “stato dell’arte”, potrebbero prevedere un aggiornamento della Valutazione dei Rischi e del DVR. 4. D. Valutazione Su Aggiornamenti Normativi Aggiornamento della Valutazione dei rischi potrebbe essere necessaria per aggiornamento modifiche di atti collegati al D. Lgs. 81/2008 ES.• Nuovi decreti di PI• Nuove sostanze pericoloseAlcune SentenzeSentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 3213 del 23 gennaio 2019“Il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del RSPP, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.28 del D.Lgs.n.81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i DPI”. Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 39283 del 30 agosto 2018“Scoppio nella fabbrica di vernici e morte di quattro operai. Valutazione dei rischi e obbligo di periodico aggiornamento del DVR”.Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 29497 del 09 marzo 2018“Il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare ed individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Rv. 267253)”.Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 6121 dell’8 febbraio 2018“Il Documento di Valutazione dei Rischi “è uno strumento duttile, che deve essere adeguato e attualizzato, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nell’azienda che sono potenzialmente suscettibili di determinare nuove e diverse esposizioni a rischio dei lavoratori. Incombe sul datore di lavoro l’onere di provvedere, non solo ad individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, ai fini della redazione del suddetto documento, ma anche di provvedere al suoaggiornamento (così Sez. U., n.38343 del 24/04/2014, Rv.261109).”Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 4706 del 31 gennaio 2017“La valutazione del rischio effettuata nel 1998 non era più attuale alle contingenze del momento e doveva essere adeguata al mutamento delle condizioni di lavoro. Le misure atte a prevenire il rischio di infortuni vanno infatti individuate in ragione delle peculiarità della sede di lavoro e progressivamente adattate in ragione del mutamento delle complessive condizioni di svolgimento delle singole mansioni, secondo un concetto “dinamico” del rischio, che impone l’adeguamento degli strumenti di protezione e l’aggiornamento della formazione ed informazione del lavoratore, ogni qual volta intervenga un rischio nuovo rispetto a quello originariamente previsto”. SCARICA L'APPROFONDIMENTO Fonte:A cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uilm Nazionale Versione Maggio 2021 Rev. 0


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