Notiziario online sicurezza sul lavoro

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criticità relative all’applicazione dei valori limite vigenti in materia di inquinamento acustico
- RUMORE
- by Testo Unico Sicurezza staff
- 04.04.2023
Report SNPA n. 34/2023 – ISBN 978-88-448-1153-2 La complessa e tuttora incompleta normativa nazionale in materia di inquinamento acustico si presta, talora, ad interpretazioni diverse e, conseguentemente differenti risultano, in alcuni casi, anche le modalità di applicazione dei valori limite attualmente vigenti. Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ha avviato uno studio su questo tema, per indagare ed evidenziare gli aspetti critici e formulare, ove ritenuto opportuno, eventuali proposte di modifica normativa. Il Rapporto, che illustra i risultati dell’indagine condotta nell’ambito della Rete dei Referenti Tematici del Rumore, costituisce anche un interessante contributo alla futura definizione di modalità più chiare di applicazione della normativa. Scarica la pubblicazione
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Software Gratuito calcolo rischio rumore
- RUMORE
- by Testo Unico Sicurezza staff
- 07.03.2023
Rumours 2021 gratuito IL PROGRAMMA, A SEGUITO DELL’INSTALLAZIONE, NECESSITA DI UNA CHIAVE DI SBLOCCO DA RICHIEDERE ALLA SEGRETERIA ASSOACUSTICI. OCCORRE INVIARE IL NUMERO DI SERIE CHE IL PROGRAMMA FORNISCE ALL’APERTURA DELLO STESSO, UTILIZZANDO LA PROCEDURA automatica – la gestione dei dati non è più basata su file ma si appoggia ad un database SQLite, facilitando l’inserimento di nuovi record, la visualizzazione dei dati registrati e la loro modifica; – la gestione dei dati tramite file è stata comunque mantenuta per compatibilità con le versioni precedenti; – è stata rivista l’interfaccia del software, passando dal precedente menu ad una finestra ad albero (treeview); – è stata inserita l’interfaccia “Cerca” per trovare i record contenuti nel database corrispondenti ai criteri di ricerca desiderati; – è stata eliminata l’interfaccia “Database”; – aggiornato il D. Lgs. 81/2008 contenuto nella bibliografia all’ultima versione disponibile. In dettaglio, queste le novità di RUMOURS 2021 e della release B: – è stata aggiunta una routine per inserire le “Misure di rumore”; – è stata aggiunta una procedura per calcolare il “Rapporto costi benefici” legato all’adozione degli interventi di riduzione del rumore; – è stata aggiunta una procedura per il “Calcolo della potenza sonora” secondo le norme UNI EN ISO 3744:2010 e UNI EN ISO 3746:2011; – sono state aggiornate le routine di calcolo delle perdite uditive e del rischio ai contenuti della norma UNI ISO 1999:2015, con possibilità di utilizzare sia il database A che i database B1, B2 e B3; – è stata rivista l’interfaccia della procedura per calcolare l’incertezza di misura secondo la norma UNI 9432:2008. Aggiornamento 2021b: La versione 2021b introduce due importanti novità: – La possibilità di utilizzare come più di un database per registrare i dati; un’interfaccia dedicata permette di selezionare il database da usare, creare copie di backup del database correntemente in uso, rinominare i database ed eliminare i database non più necessari; – La possibilità in alcune procedure di importare dati e valori numerici direttamente da Excel o altri fogli elettronici velocizzando il processo d’inserimento dei dati, purché formattati secondo le specifiche indicate nella Guida all’utilizzo. COPYRIGHT Rumours 2021 e Rumours2021 (il software) sono opera d’ingegno dell’ing. Stefano Casini, che ne mantiene la proprietà intellettuale. I diritti del software sono tutelati ai sensi delle leggi vigenti sul diritto d’autore. Assoacustici è l’unico soggetto autorizzato dall’Autore per la distribuzione a titolo gratuito del Prodotto. L’Autore concede in uso il software prescindendo da ogni responsabilità che ne possa derivare dall’uso e si riserva di apportare modifiche ed integrazioni a proprio insindacabile giudizio. La duplicazione e la trasmissione del software sono permessi, salvo diversa comunicazione dell’Autore, ai soli fini di effettuarne una copia di riserva. Fonte:Assoacustici SCARICA IL SOFTWARE GRATUITO DALLA FONTE UFFICIALE
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linee guida Aggiornate per i corsi per TCA, Tecnici Competenti in Acustica
- RUMORE
- by Testo Unico Sicurezza staff
- 16.02.2023
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha recentemente aggiornato le sue linee guida per i corsi per TCA, Tecnici Competenti in Acustica. Le novità principali riguardano la possibilità di realizzare gli eventi di formazione in diretta streaming, per rispondere alle esigenze dei Tecnici Competenti che lavorano in tutta Italia. Tuttavia, per i corsi abilitanti (180 ore), è richiesto che almeno il 50% venga svolto in presenza, per garantire che i Tecnici Competenti ottengano un’adeguata formazione pratica e possano acquisire le competenze necessarie per esercitare la loro professione in modo efficace. La banca dati web ENTECA è disponibile al seguente link: https://agentifisici.isprambiente.it/enteca I tecnici competenti in acustica che riscontrino inesattezze o carenze relativamente ai propri riferimenti all’interno della banca dati web ENTECA, devono comunicarlo tempestivamente alla regione che ha rilasciato il riconoscimento all'esercizio di tecnico competente in acustica. Ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 è stato costituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Tavolo tecnico nazionale di coordinamento avente i seguenti compiti: monitorare, a livello nazionale, la qualità del sistema di abilitazione e la conformità didattica dei corsi di formazione; favorire lo scambio di informazioni e l’ottimizzazione organizzativa e didattica degli stessi corsi; accertare i titoli di studio e i requisiti professionali, validi per l’iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica; provvedere, con cadenza almeno quinquennale, alla verifica delle modalità di erogazione e organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento proponendo l’eventuale adeguamento dei relativi contenuti; fornire pareri alle regioni sulla conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica. Il comma 3 dell’articolo 23 stabilisce, inoltre, che a detto Tavolo tecnico nazionale di coordinamento partecipi un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzione di presidente, due rappresentanti di ISPRA, un rappresentante del sistema delle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio e un rappresentante delle regioni e province autonome. Il tavolo tecnico di coordinamento è stato costituito dal Ministero dell’ambiente con nota del 3 novembre 2017. Documentazione prodotta dal Tavolo tecnico nazionale di coordinamento: Nota della Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento di costituzione del Tavolo tecnico; Indirizzi interpretativi per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al Tavolo tecnico di coordinamento previsto dall’art. 23 del decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017 (aggiornamento 22 dicembre 2022); Altri indirizzi sull’applicazione del d.lgs. 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica (aggiornamento 23 novembre 2022); Documento operativo per istruttoria (“check-list”) ai sensi del d.lgs. n. 42/2017 - allegato 2 (art. 22) parte B (aggiornamento 22 dicembre 2022); Indirizzi relativi all'applicazione dell’articolo 22, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (15 luglio 2020); Regolamento del Tavolo tecnico.
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METODI DI DETERMINAZIONE DEGLI EFFETTI NOCIVI DEL RUMORE AMBIENTALE
- RUMORE
- by Testo Unico Sicurezza staff
- 11.12.2022
DECRETO 14 Gennaio 2022 Attuazione Della Direttiva (UE) 2020/367 Della Commissione Del 4 Marzo 2020, Riguardante La Definizione Di Metodi Di Determinazione Degli Effetti Nocivi Del Rumore Ambientale, E I Metodi Comuni Di Determinazione Del Rumore. DECRETO 14 gennaio 2022 Attuazione della direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020, riguardante la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale, e della direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020, riguardante i metodi comuni di determinazione del rumore. (22A01066) (GU Serie Generale n.37 del 14-02-2022) Art. 1 Modifica dell'allegato 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 1941. Ai fini dell'applicazione dell'allegato 2 «Metodi di determinazione dei descrittori acustici» del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, si applicano i metodi di determinazione dei descrittori acustici ivi previsti, con le modifiche introdotte dall'allegato alla direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020. Art. 2 Sostituzione dell'allegato 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 1941. In luogo dell'applicazione dell'allegato 3 «Metodi di determinazione degli effetti nocivi» del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, si applicano i metodi per la determinazione degli effetti nocivi stabiliti, a norma della direttiva 2002/49/CE, dall'allegato alla direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020 e successiva rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 110 dell'8 aprile 2020. Direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020 che modifica l’allegato III della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE) Direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato II della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi comuni di determinazione del rumore (Testo rilevante ai fini del SEE) Fonte:eur-lex.europa
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COME SI EFFETTUA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI?
- RUMORE
- by Testo Unico Sicurezza staff
- 11.12.2022
utte Le Aziende, Comprese Quelle Che Operano Nei Cantieri Temporanei E Mobili, Devono Disporre Ai Sensi Dell’art.190 Di Una Propria Valutazione Del Rumore Con Propri Rilievi E Propri Tempi Di Esposizione Premesso che tutte le aziende, comprese quelle che operano nei cantieri temporanei e mobili, devono disporre ai sensi dell’art.190 di una propria valutazione del rumore con propri rilievi e propri tempi di esposizione, si forniscono le seguenti indicazioniPiano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione nella redazione del PSC predispone una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione preventiva del rischio rumore, in modo da utilizzare modalità tecniche e organizzative che limitino il più possibile i livelli di rumorosità ed il numero di lavoratori esposti.Ai fini della redazione del PSC, l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine ed impianti potrà essere stimata facendo riferimento (ex art.190, comma 5-bis, D.Lgs.81/2008) ai livelli di rumore standard individuati da banche dati la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente (ex art.6, D.Lgs.81/2008). Ad oggi si può far riferimento ai valori presentati nella banca dati dei livelli di emissione di rumore del FSC di Torino (Banca dati con schede di potenza sonora e pressione sonora all’indirizzo http://www.fsctorino.it/download/banca-dati-rumore-per-ledilizia/)Il Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione all’atto dell’elaborazione del PSC dovrà prendere in considerazione il problema relativo all’esposizione al rumore soprattutto in relazione:alla presenza di attività lavorative eseguite con attrezzature che potrebbero dar luogo a esposizioni apprezzabili, indicando le misure concrete (sfasamenti temporali delle attività, distanze di lavoro …) per eliminare o minimizzare le interferenze;alla presenza nelle vicinanze di sorgenti sonore di qualunque tipologia che potrebbero dar luogo ad esposizioni apprezzabili, indicando le misure concrete (sfasamenti temporali delle attività, distanze di lavoro, ma anche informazione sui momenti nei quali si verificano le interferenze, esigenze di impiego dei DPI-uditivi, di formazione/informazione, di controllo sanitario …) per eliminare o minimizzare le interferenze;al rispetto degli standard di emissione sonora delle attrezzature di lavoro e/o di valori limite di emissione sonora del cantiere.Si consiglia inoltre che il PSC richieda alle ditte in cantiere la segnalazione preliminare dell’intenzione di utilizzare macchine rumorose non previste nel POS al Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione.Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione aggiornerà il PSC in relazione alle attività effettivamente svolte dalle imprese appaltatrici previste nel POS e vigilerà per assicurarne il rispetto e per promuovere ed organizzare la cooperazione, il coordinamento e l’informazione reciproca tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, in relazione alle possibili interferenze tra le diverse attività lavorative presenti nel cantiere.Piano operativo di sicurezza (POS)I datori di lavoro, acquisite le disposizioni dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione, potranno verificare, prima dell’avvio dell’attività, se le condizioni di lavoro previste in quello specifico cantiere sono compatibili con i livelli di prevenzione e protezione adottati per i propri lavoratori, cioè potranno e dovranno verificare l’attendibilità della valutazione del rischio rumore specifica della propria azienda in quel determinato cantiere.Inoltre, il POS conterrà le informazioni (livelli di emissione e fasi di utilizzo) relative alle attrezzature utilizzate che potrebbero comportare il superamento del valore inferiore di azione e le fasi lavorative nelle quali verranno utilizzate. Fonte: Faq agenti Fisici 2021
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FAQ ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
- RUMORE
- by Testo Unico Sicurezza staff
- 11.12.2022
FAQ 2021 RISCHIO ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
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MANUALE OPERATIVO CORRETTA PROGETTAZIONE ACUSTICA DI AMBIENTI DI LAVORO INDUSTRIALI
- RUMORE
- by Testo Unico Sicurezza staff
- 11.12.2022
Elementi Per La Progettazione Dei Nuovi Ambienti Di Lavoro E Delle Modifiche Agli Ambienti Esistenti Controllo Del Rumore Negli Ambienti Di Lavoro Nel presente manuale si vogliono dare elementi per la progettazione dei nuovi ambienti di lavoro e delle modifiche agli ambienti esistenti con un approccio innovativo al controllo del rumore negli ambienti di lavoro, che vada oltre il mero rispetto dei limiti acustici e consideri i contesti culturali e funzionali degli spazi regolamentati.Il Manuale contiene indicazioni metodologiche e pratiche per l’analisi e la progettazione acustica degli ambienti di lavoro, con particolare attenzione agli ambienti di tipologia complessa, quali ad esempio gli ambienti di grandi dimensioni. Le procedure di analisi e progettazione acustica sono state definite in riferimento sia a edifici di nuova realizzazione che a edifici esistenti. In senso generale, come evidenziato dalle diverse procedure sviluppate, risulta necessario che il progettista acustico sia impegnato fin dalle prime fasi del concept di progetto, nel caso di edifici di nuova realizzazione, o di indagine conoscitiva dello specifico ambiente di lavoro, nel caso di contesti esistenti. Risulta altresì fondamentale reperire tutte le informazioni necessarie al fine di affrontare e risolvere in modo mirato e completo le problematiche acustiche dello specifico ambiente di lavoro.Con particolare riferimento all’esposizione al rumore dei lavoratori, l’evoluzione che ha subito il luogo di lavoro, in termini di nuove attività di lavoro e conseguente modifica del contesto lavorativo, in aggiunta a una diversa e maggiore sensibilità verso le tematiche del benessere psicofisico, ha reso necessario procedere all’evoluzione e l’aggiornamento delle procedure di analisi e progettazione acustica dei luoghi di lavoro. Ne deriva che negli ambienti di lavoro, così definiti, la progettazione degli elementi di funzionalità e di sicurezza può essere contemporanea e integrata con la progettazione delle fonti di benessere percepito.INDICE MANUALE: 1 Introduzione2 L’approccio al progetto acustico3 Classificazione degli ambienti di lavoro - Indicatori di riferimento e valori obiettivo3.1 Classificazione delle categorie di ambienti di lavoro3.2 Descrittori acustici in riferimento alle categorie di ambiente3.2.1 Ambienti di lavoro di tipo industriale 3.2.2 Ambienti ad uso scolastico 3.2.3 Ambienti ad uso sanitario ed ospedaliero 3.2.4 Ambienti ad uso ufficio 3.2.5 Mense e ristoranti 3.2.6 Attività commerciali 3.2.7 Ambienti per l’intrattenimento 3.2.8 Ambienti lavorativi soggetti ad elevate pressioni sonore3.3 Bibliografia e riferimenti normativi3.3.1 Normativa Nazionale ed europea3.3.2 Manuali, linee guida e pubblicazioni 3.3.3 Normativa tecnica 4 Gli impianti di estrazione, condizionamento e trattamento aria 4.1 Gli impianti idraulici 4.2 Ventilatori4.3 Canali di distribuzione dell’aria 4.3.1 rettilinei e curve4.3.2 Attenuazione sonora degli elementi dei condotti - silenziatori Attenuazione sonora degli elementi dei condotti - terminali4.3.3 Attenuazione sonora degli elementi dei condotti - tratti4.3.4 Rumore rigenerato all’interno dei condotti4.3.5 Esempio di stima previsionale del rumore di un condotto d’aria4.4 Accorgimenti tecnologici 4.5 Bibliografia e riferimenti normativi 4.5.1 Manuali e linee guida 4.5.2 Pubblicazioni 4.5.3 Normativa Tecnica 5 Procedura di analisi e metodi per la progettazione/bonifica acustica degli ambienti di lavoro 5.1 Procedura di analisi e progettazione su edifici esistenti5.1.1 Ambienti di lavoro di tipo industriale 5.1.2 Ambienti ad uso scolastico, sanitario ed ospedaliero 5.1.3 Ambienti ad uso ufficio 5.1.4 Mense, ristoranti, attività commerciali 5.1.5 Ambienti per l’intrattenimento 5.1.6 Contesti lavorativi soggetti a elevate pressioni sonore 5.2 Procedure di analisi e progettazione su edifici di nuova realizzazione 5.2.1 Ambienti di lavoro di tipo industriale5.2.2 Ambienti ad uso scolastico, sanitario ed ospedaliero 5.2.3 Ambienti ad uso ufficio 5.2.4 Mense, ristoranti, attività commerciali 5.2.5 Ambienti per l’intrattenimento 5.2.6 Contesti lavorativi soggetti ad elevate pressioni sonore 6 Presentazione schede casi studioAllegati - Schede casi studio Prodotto: VolumeEdizioni: Inail - 2021 SCARICA IL MANUALE
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QUALI REQUISITI DEVE AVERE LA STRUMENTAZIONE DI MISURA DEL RUMORE?
- RUMORE
- by Testo Unico Sicurezza staff
- 11.12.2022
La Catena Di Misurazione Deve Essere Idonea A Rilevare Correttamente Il Livello Sonoro Continuo Equivalente Ponderato A LAeq,T E Il Livello Sonoro Di Picco Ponderato C Lpicco,C (Cosi Come Descritto Dalla Norma Tecnica UNI 9432:2011 Nel Paragrafo 4 “Strumentazione”). la catena di misurazione deve essere idonea a rilevare correttamente il livello sonoro continuo equivalente ponderato A LAeq,T e il livello sonoro di picco ponderato C Lpicco,C (cosi come descritto dalla norma tecnica UNI 9432:2011 nel paragrafo 4 “Strumentazione”). Inoltre, nel caso risulti necessario calcolare l’attenuazione introdotta dal dispositivo di protezione auricolare, essa deve essere idonea alla rilevazione di almeno una delle seguenti grandezze: LCeq,T o Leqf,T, in funzione del metodo di calcolo scelto (SNR o OBM) nell’ambito della UNI EN 458:2016.Allo stesso tempo la strumentazione deve essere conforme ai contenuti del punto 5 della UNI EN ISO 9612:2011 nella quale si sostiene che le misure possono essere eseguite utilizzando o fonometri integratori o misuratori personali dell’esposizione sonora. I fonometri integratori, compresi i microfoni e i cavi associati, devono soddisfare ai requisiti della classe 1 o classe 2 ai sensi delle norme IEC 61672 o IEC 651 e IEC 804. La classe 1 è preferibile e dovrebbe essere utilizzata nel caso di esecuzione di misurazioni a temperature molto basse o quando nel rumore vi è una presenza dominante di alte frequenze, dove la strumentazione in classe 2 presenta tolleranze molto ampie. Per la strumentazione in classe 2 l’influenza delle variazioni della temperatura dell’aria sul livello del segnale misurato è specificato da 0 °C a +40 °C. Viceversa per strumenti della classe 1 i limiti di tolleranza sono specificati nell’intervallo di temperatura da -10 °C a +50 °C.I misuratori personali dell’esposizione sonora, compresi i microfoni e i cavi associati, devono soddisfare ai requisiti della IEC 61252 :1993 / AMD2:2017. L’utilizzo di misuratori personali dell’esposizione sonora conformi ai requisiti della IEC 61672-1:2013, classe 1, sono raccomandati e dovrebbero essere necessari nel caso di esecuzione di misure a temperature molto basse o quando nel rumore vi è una presenza dominante di alte frequenze.I calibratori devono possedere requisiti compatibili con la classe 1 della IEC 60942.TaraturaPer gli strumenti, calibratori compresi, deve essere eseguita la verifica periodica, con periodo non maggiore di 2 anni, della rispondenza alle caratteristiche descritte nelle CEI EN 60942, CEI EN 61672-1 e CEI EN 61672-3, IEC 61252 (indicata per semplicità con taratura), a partire dall’immissione sul mercato. Tale verifica deve comunque avvenire dopo un evento traumatico per gli strumenti o dopo una riparazione degli stessi.Le verifiche periodiche devono essere eseguite presso laboratori facenti parte del LAT, Laboratori di Taratura, o della EA (European co-operation for Accreditation), o della ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement).La data dell’ultima taratura ed il nome del laboratorio che l’ha eseguita deve essere registrata ed inclusa nella relazione di misura.
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QUALI SONO I SOGGETTI PARTICOLARMENTE SENSIBILI AL RISCHIO RUMORE?
- RUMORE
- by Testo Unico Sicurezza staff
- 11.12.2022
L’art. 190 Del D.Lgs. 81/08 Prescrive Che La Valutazione Del Rischio Prenda In Esame Tutti Gli Effetti Sulla Salute E Sicurezza Dei Lavoratori Particolarmente Sensibili Al Rumore, Con Particolare Riferimento Alle Donne In Gravidanza Ed Ai Minori. Donne in gravidanzaLa normativa per la tutela delle lavoratrici madri (D.Lgs. 151/2001) prescrive che, durante il periodo di gravidanza e per un determinato periodo dopo il parto di sette mesi, il datore di lavoro non adibisca le lavoratrici a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, inserendo nell’elenco di tali lavori “lavori con obbligo di sorveglianza sanitaria (es. rumore, agenti chimici, ecc.)”.Pertanto ai sensi della vigente normativa di tutela delle lavoratrici madri è vietata l’esposizione delle donne in gravidanza a livelli LEX superiori a 85 dB(A).Si fa presente che tale livello si riferisce all’esposizione all’orecchio della lavoratrice in assenza di otoprotettori indossati.Si rileva in merito che effetti avversi sul feto e sull'esito della gravidanza sono riportati in letteratura a partire da livelli espositivi LEX a partire da 80 dB(A).MinoriPer minori si intendono lavoratrici e lavoratori che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 977/1967 è vietato “adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori indicati nell’Allegato I della legge”, che “elenca tutte le lavorazioni, i processi ed i lavori distinguendo tra esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici”.In particolare, riguardo ai singoli agenti di rischio il Ministero del Lavoro ha fatto alcune precisazioni e per quanto riguarda il rumore scatta a partire da un livello LEX di 80 dB(A).Altre condizioni di suscettibilità individuale a rumoreIn genere la valutazione del rischio per i soggetti sensibili è da effettuarsi caso per caso, tenendo conto che i valori di riferimento fissati dalla normativa potrebbero non essere sufficientemente protettivi per tali soggetti.Taluni individui possono essere più suscettibili di altri per predisposizione individuale, familiare o altro (vedasi elenco) all’insorgenza di disturbi dell’apparato uditivo.Ciò significa che a parità di esposizione al rumore la risposta degli individui in relazione all’entità del danno uditivo può essere differente.Si fa presente che in genere il rispetto dei valori di azione fissati dalla normativa non è da considerarsi sempre sufficiente a tutelare i soggetti suscettibili.I principali fattori che possono incrementare il rischio individuale di danno uditivo sono:Predisposizione individuale o familiareEtàPatologie croniche del tipo diabete ed ipertensioneFumoPatologie pregresse a carico dell’organo dell’uditoUso di farmaci ototossici (di seguito trattati)Esposizione a sostanze ototossiche (di seguito trattate)Esposizione a vibrazioni (di seguito trattate)Sostanze ototossicheLe sostanze chimiche, i solventi e i medicinali che possono causare danni all’udito permanenti o temporanei sono chiamate ototossine. Molti solventi industriali sono ototossici.Le sostanze chimiche solitamente inalate o assorbite attraverso la pelle possono raggiungere l’orecchio interno attraverso la circolazione sanguigna.Le sostanze chimiche e i solventi di cui è noto l’effetto di danneggiare l’udito comprendono: tricloroetilene, xilene, stirene, toluene, esano e disolfuro di carbonio.Danni all’orecchio interno possono venire anche dall’ossido di carbonio, che causa un’ipossia generale dell’organismo.Farmaci ototossiciL’uso di alcuni medicinali può anch’esso avere effetti ototossici.Chi assume farmaci di cui è noto l’effetto nocivo per l’udito non dovrebbe essere esposto al rumore. Fra i medicinali che hanno un’influenza sull’udito si trovano alcuni antibiotici, i farmaci per il trattamento del cancro, diuretici e chinine. Non è stato provato un effetto combinato di medicinali e rumore sull’udito nonostante gli effetti individuali di molti farmaci sull’udito siano ben documentati.In tabella A.1 si riportano gli agenti chimici che agiscono in combinazione col rumore causando perdita dell’udito ed elenco non esaustivo delle industrie maggiormente interessate.Non sono note, per la maggior parte delle sostanze ototossiche, curve dose risposta che consentano di quantificare l’incremento del rischio di esposizione al rumore in presenza di dette sostanze.Pertanto, in presenza di tali cofattori di rischio, è raccomandato di attuare le misure di tutela e la sorveglianza sanitaria a valori espositivi inferiori ai livelli che fanno scattare l’azione.Interazione fra rumore e vibrazioniEsistono evidenze scientifiche relative ad effetti sinergici tra esposizione a rumore ed esposizione a vibrazioni mano braccio o corpo intero. Non sono però disponibili relazioni dose risposta relative a tali interazioni. Al fine di garantire misure preventive, si assume che esposizioni a vibrazioni superiori a valori di azione debbano essere sempre considerate come in grado di incrementare il rischio espositivo a rumore.Pertanto, in presenza di esposizione a vibrazioni, è raccomandato di attuare le misure di tutela e a sorveglianza sanitaria anche per valori espositivi inferiori ai valori di azione.Infine, occorre considerare la possibilità di insorgenza di effetti extra-uditivi in soggetti suscettibili: posto che tali effetti possono insorgere a livelli ben inferiori alle soglie di insorgenza degli effetti uditivi, le reazioni individuali in relazione all’insorgenza dei differenti effetti variano notevolmente da individuo a individuo.I possibili gruppi vulnerabili possono essere individuati sulla base dei possibili differenti effetti extra-uditivi da prevenire, in relazione a:effetti sul sistema cardiovascolare: individui con patologie cardiovascolari in atto o con fattori predisponenti alle stesse.effetti neurologici e comportamentali: soggetti iperacusici; soggetti con disturbi psichici.Per iperacusia si intende un aumento aberrante della sensibilità uditiva dovuto a un’alterazione del sistema di elaborazione dei suoni a livello corticale.L’iperacusia è un sintomo: si tratta di un effetto uditivo che riconosce varie cause (sindrome di Lyme, acufene, otite cronica, sindrome di Ménière, disturbi psichici, utilizzo di taluni farmaci), tra cui, quella che ci riguarda di più ovvero il TAC, trauma acustico cronico, ma anche il TAA, trauma acustico acuto.Alterazioni dello stato emozionale e stati ansiosi possono rendere l’individuo più sensibile al fastidio indotto dal rumore, incrementando la sensazione soggettiva di irritazione a seconda dello spettro dell’intensità del rumore cui si risulta esposti. Gli individui iperacusici possono soffrire anche di fonofobia ovvero la paura a esporsi a suoni particolari, e ciò può portare ad isolamento e depressione.L’iperacusia molto spesso è associata alla percezione di acufeni, che rientrano tra gli effetti uditivi del rumore.Soggetti con disturbi dello spettro autistico o con Sindrome di Down, in presenza di un clima acustico sfavorevole, possono presentare reazioni avverse di tipo comportamentale o neurologico anche gravi.Relativamente all’esposizione al rumore in ambienti di lavoro, i criteri valutativi e le misure di tutela da attuare in presenza di soggetti vulnerabili andranno individuati caso per caso, in collaborazione con il Medico Competente e con il Medico Specialista Audiologo/ORL.In taluni casi, nel caso di soggetti iperacusici, un’appropriata protezione acustica può aiutare a filtrare e attenuare i rumori più fastidiosi e/o francamente dannosi.
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