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  • Testo Completo Articoli E Allegati Del Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici 2023

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    • 03.04.2023

    DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044) (GU Serie Generale n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12)Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2023 Puoi scaricare gratuitamente tutti gli articoli e allegati. LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE PARTE I DEI PRINCIPITitolo I I principi generaliArticolo 1. Principio del risultato.Articolo 2.Principio della fiducia.Articolo 3.Principio dell'accesso al mercato.Articolo 4.Criterio interpretativo e applicativo.Articolo 5. Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.Articolo 6.Principi di solidarieta' e di sussidiarieta' orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.Articolo 7.Principio di auto-organizzazione amministrativa.Articolo 8.Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.Articolo 9. Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.Articolo 10.Principi di tassativita' delle cause di esclusione e di massima partecipazione.   Articolo 11. Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.Articolo 12.Rinvio esterno.Titolo II L'ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell'affidamento.Articolo 13.Ambito di applicazione.Articolo 14. Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti.Articolo 15. Responsabile unico del progetto (RUP).Articolo 16.Conflitto di interessi.Articolo 17.Fasi delle procedure di affidamento.Articolo 18.Il contratto e la sua stipulazione.PARTE II DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTIArticolo 19.Principi e diritti digitali.Articolo 20.Principi in materia di trasparenza.Articolo 21. Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici.Articolo 22.Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).   Articolo 23. Banca dati nazionale dei contratti pubblici.Articolo 24.Fascicolo virtuale dell'operatore economico.Articolo 25.Piattaforme di approvvigionamento digitale.Articolo 26.Regole tecniche.Articolo 27.Pubblicita' legale degli atti.Articolo 28.Trasparenza dei contratti pubblici.Articolo 29.Regole applicabili alle comunicazioni.Articolo 30.Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.Articolo 31.Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti.Articolo 32.Sistemi dinamici di acquisizione.Articolo 33.Aste elettroniche.Articolo 34.Cataloghi elettronici.Articolo 35.Accesso agli atti e riservatezza.Articolo 36.Norme procedimentali e processuali in tema di accesso.PARTE III DELLA PROGRAMMAZIONEArticolo 37.Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.Articolo 38.Localizzazione e approvazione del progetto delle opere.   Articolo 39. Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale.Articolo 40.Dibattito pubblico.PARTE IV DELLA PROGETTAZIONEArticolo 41.Livelli e contenuti della progettazione.Articolo 42.Verifica della progettazione.Articolo 43.Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.Articolo 44.Appalto integrato.Articolo 45.Incentivi alle funzioni tecniche.Articolo 46. Concorsi di progettazione.Articolo 47.Consiglio superiore dei lavori pubblici. LIBRO II DELL'APPALTOPARTE I DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEEArticolo 48.Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.Articolo 49.Principio di rotazione degli affidamenti.Articolo 50.Procedure per l'affidamento.Articolo 51. Commissione giudicatrice.Articolo 52. Controllo sul possesso dei requisiti.Articolo 53.Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive.Articolo 54.Esclusione automatica delle offerte anomale.Articolo 55.Termini dilatori.PARTE II DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNIArticolo 56.Appalti esclusi nei settori ordinari.Articolo 57.Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilita' energetica e ambientale.Articolo 58. Suddivisione in lotti.Articolo 59. Accordi quadro.Articolo 60.Revisione prezzi.Articolo 61.Contratti riservati.PARTE III DEI SOGGETTITitolo I Le stazioni appaltantiArticolo 62.Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.Articolo 63.Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.Articolo 64. Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi.Titolo II Gli operatori economiciArticolo 65.Operatori economici.Articolo 66. Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.Articolo 67.Consorzi non necessari.Articolo 68.Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.Articolo 69.Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali.PARTE IV DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTEArticolo 70.Procedure di scelta e relativi presupposti.Articolo 71.Procedura aperta.Articolo 72.Procedura ristretta.Articolo 73.Procedura competitiva con negoziazione.Articolo 74.Dialogo competitivo.Articolo 75.Partenariato per l'innovazione.Articolo 76.Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando.PARTE V DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURETitolo I Gli atti preparatoriArticolo 77.Consultazioni preliminari di mercato.Articolo 78.Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti.Articolo 79.Specifiche tecniche.Articolo 80.Etichettature.Articolo 81.Avvisi di pre-informazione.Articolo 82.Documenti di gara.Titolo II I bandi, gli avvisi e gli invitiArticolo 83.Bandi e avvisi: contenuti e modalita' di redazione.Articolo 84.Pubblicazione a livello europeo.Articolo 85.Pubblicazione a livello nazionale.Articolo 86.Avviso volontario per la trasparenza preventiva.Articolo 87.Disciplinare di gara e capitolato speciale.Articolo 88.Disponibilita' digitale dei documenti di gara.Articolo 89. Inviti ai candidati.Articolo 90.Informazione ai candidati e agli offerenti.Titolo III La documentazione dell'offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerteArticolo 91.Domande, documento di gara unico europeo, offerte.Articolo 92.Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte.Titolo IV I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipantiCapo I La commissione giudicatriceArticolo 93.Commissione giudicatrice.Capo II I requisiti di ordine generaleArticolo 94. Cause di esclusione automatica.Articolo 95.Cause di esclusione non automatica.Articolo 96. Disciplina dell'esclusione.Articolo 97.Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti.Articolo 98.Illecito professionale grave.Capo III Gli altri requisiti di partecipazione alla garaArticolo 99. Verifica del possesso dei requisiti.Articolo 101.Soccorso istruttorio.Articolo 102.Impegni dell'operatore economico.Articolo 103. Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo.Articolo 104. Avvalimento.Articolo 105.Rapporti di prova, certificazioni delle qualita', mezzi di prova,registro on line dei certificati e costi del ciclo vita.Articolo 106.Garanzie per la partecipazione alla procedura.Titolo V La selezione delle offerteArticolo 107.Principi generali in materia di selezione.Articolo 108.Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture.Articolo 109.Reputazione dell'impresa.Articolo 110.Offerte anormalmente basse.Articolo 111.Avvisi relativi agli appalti aggiudicati.Articolo 112.Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti.PARTE VI DELL'ESECUZIONEArticolo 113.Requisiti per l'esecuzione dell'appalto.Articolo 114.Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti.Articolo 115.Controllo tecnico contabile e amministrativo.Articolo 116.Collaudo e verifica di conformita'.Articolo 117.Garanzie definitive.PARTE VII DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARITitolo I I servizi sociali e i servizi assimilatiTitolo II Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinariTitolo III I Contratti nel settore dei beni culturaliTitolo IV I servizi di ricerca e sviluppoTitolo V I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretatiTitolo VI Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile   LIBRO III DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALIPARTE I DISPOSIZIONI GENERALIArticolo 141.Ambito e norme applicabili.Articolo 142. Joint venture e affidamenti a imprese collegate.Articolo 143. Attivita' esposte direttamente alla concorrenza.Articolo 144.Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi.Articolo 145.Attivita' svolte in Paesi terzi.Articolo 146. Gas ed energia termica.Articolo 147.Elettricita'.Articolo 148.Acqua.Articolo 149.Servizi di trasporto.Articolo 150. Settore dei porti e degli aeroporti.Articolo 151. Settore dei servizi postali.Articolo 152.Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altricombustibili solidi.PARTE II DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTEArticolo 153.Norme applicabili.Articolo 154. Accordi quadro.Articolo 155.Tipi di procedure.Articolo 156. Procedura ristretta.Articolo 157.Procedura negoziata con pubblicazione di un bando.Articolo 158. Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando.PARTE III DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITIArticolo 159.Disponibilita' digitale dei documenti di gara.Articolo 160.Comunicazione delle specifiche tecniche.Articolo 161.Pubblicita' e avviso periodico indicativo.Articolo 162.Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione.Articolo 163.Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati.Articolo 164. Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e degli avvisi.Articolo 165.Inviti ai candidati.Articolo 166. Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti.PARTE IV DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTEArticolo 167.Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente.Articolo 168.Procedure di gara con sistemi di qualificazione.Articolo 169.Procedure di gara regolamentate.Articolo 170.Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi.Articolo 171. Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture.Articolo 172.Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti.Articolo 173.Servizi sociali e altri servizi assimilati.   LIBRO IV DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONIPARTE I DISPOSIZIONI GENERALIArticolo 174. Nozione.Articolo 175.Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio.PARTE II DEI CONTRATTI DI CONCESSIONETitolo I L'ambito di applicazione e i principi generaliArticolo 176.Oggetto e ambito di applicazione.Articolo 177.Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo.Articolo 178.Durata della concessione.Articolo 179.Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni.Articolo 180.Contratti misti di concessione.Articolo 181.Contratti esclusi.Titolo II L'aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie proceduraliArticolo 182.Bando.Articolo 183.Procedimento.Articolo 184.Termini e comunicazioni.Articolo 185. Criteri di aggiudicazione.Articolo 186.Affidamenti dei concessionari.Articolo 187.Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea.Titolo III L'esecuzione delle concessioniArticolo 188. Subappalto.Articolo 189. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.Articolo 190.Risoluzione e recesso.Articolo 191.Subentro.Articolo 192. Revisione del contratto di concessione.Titolo IV La finanza di progettoArticolo 193.Procedura di affidamento.Articolo 194.Societa' di scopo.Articolo 195.Obbligazioni delle societa' di scopo.PARTE III DELLA LOCAZIONE FINANZIARIAArticolo 196.Definizione e disciplina.PARTE IV DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀArticolo 197.Definizione e disciplina.PARTE V ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATOArticolo 198.Altre disposizioni in materia di gara.Articolo 199.Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie.PARTE VI DEI SERVIZI GLOBALIArticolo 203.Affidamento di servizi globali.Articolo 204.Contraente generale.Articolo 205.Procedure di aggiudicazione del contraente generale.Articolo 206.Controlli sull'esecuzione e collaudo.Articolo 207. Sistema di qualificazione del contraente generale.Articolo 208.Servizi globali su beni immobili.   LIBRO V DEL CONTENZIOSO E DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIEPARTE I DEL CONTENZIOSOTitolo I I ricorsi giurisdizionaliArticolo 209. Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.Titolo II I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionaleArticolo 210.Accordo bonario per i lavori.Articolo 211.Accordo bonario per i servizi e le forniture.PARTE II DELLA GOVERNANCEArticolo 223. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione.PARTE III DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONIArticolo 224.Disposizioni ulteriori.Articolo 225.Disposizioni transitorie e di coordinamento.Articolo 226. Abrogazioni e disposizioni finali.Articolo 227. Aggiornamenti.Articolo 228.Clausola di invarianza finanziaria.Articolo 229. Entrata in vigore. SCARICA IL CODICE DEGLI APPALTI (PDF)   INDICE ALLEGATIALLEGATO I.1 Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumentiAllegato I.2 Attivita' del RUPAllegato I.3 Termini delle procedure di appalto e di concessioneAllegato I.4 Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contrattoAllegato I.5 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo.Allegato I.6 Dibattito pubblico obbligatorioAllegato I.7 Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilita' delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilita' tecnica ed economica e del progetto esecutivoAllegato I.8 Verifica preventiva dell'interesse archeologicoAllegato I.9 Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioniAllegato I.10 Attivita' tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedureAllegato I.11 Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonche' alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubbliciAllegato I.12 Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzioneAllegato I.13 Determinazione dei parametri per la progettazioneAllegato I.14 Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionaliAllegato II.1 Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europeaAllegato II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerteAllegato II.3 Soggetti con disabilita' o svantaggiati cui puo' essere riservata la partecipazione ad appaltiAllegato II.4 Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenzaAllegato II.5 Specifiche tecniche ed etichettatureAllegato II.6 Informazioni in avvisi e bandiAllegato II.7 Caratteristiche relative alla pubblicazioneAllegato II.8 Rapporti di prova, certificazioni delle qualita', mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vitaAllegato II.9 Informazioni contenute negli inviti ai candidatiAllegato II.10 Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenzialiAllegato II.11 Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri (allegato XI direttiva 2014/24/UE)Allegato II.12 Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento deiservizi di ingegneria e architettura.Allegato II.13 Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanziaAllegato II.14 Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalita' di svolgimento delle attivita' della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita'Allegato II.15 Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecnicheAllegato II.16 Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzioneAllegato II.17 Servizi sostitutivi di mensaAllegato II.18 Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturaliAllegato II.19 Servizi di ricerca e sviluppoAllegato II.20 Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezzaAllegato IV.1 Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182Allegato V.2 Modalita' di costituzione del Collegio consultivo tecnicoAllegato V.3 Modalita' di formazione della Cabina di regia SCARICA TUTTI GLI ALLEGATI

  • Parità di genere: dal Garante privacy un aiuto alle PMI.

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    • 22.03.2023

    Online il questionario dedicato a raccogliere i bisogni delle piccole e medie imprese. Dal Garante per la protezione dei dati personali un aiuto concreto alle PMI italiane. È online sulla piattaforma https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ricerca-ARC2-progetto il questionario rivolto a tutte le PMI italiane per approfondire la conoscenza dei loro bisogni al fine di poter implementare la parità genere e la protezione dei dati personali, in conformità con il GDPR e il Codice privacy italiano. L’obiettivo del questionario sarà quello individuare delle azioni volte combattere la discriminazione dei gruppi vulnerabili all’interno delle organizzazioni e analizzare il livello di consapevolezza del personale delle aziende riguardo protezione dei dati personali. Il questionario è in forma anonima e tutte le risposte saranno valutate in forma aggregata. La survey è parte integrante del progetto europeo “ARC due” – Awareness Raising Campaign for SMEs (Campagna di sensibilizzazione per le PMI), condotto dai Garanti privacy italiano e croato con l’obiettivo di dare alle PMI un sostegno pratico negli adempimenti legislativi richiesti dal Codice Privacy italiano e dal Regolamento europeo GDPR. Del progetto “ARC due” fanno parte anche l’Università degli studi di Firenze, l’Università di Zagabria e la Vrije Universiteit di Bruxelles. La scadenza per la compilazione del questionario è il 2 Aprile 2023. EUSurvey - Sondaggio (europa.eu)

  • Software di compilazione MUD 2023

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    • 17.03.2023

    La scadenza è fissata all' 8 Luglio 2023 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2023 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023.  Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella sezione bandi e avvisi,  (link:https://www.mase.gov.it/bandi/mud-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-l-anno-2023) le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.  In base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.  E’ possibile inviare il MUD ritardatario, con sanzioni ridotte, entro 60 giorni dalla scadenza, ovvero entro il giorno 6 settembre 2023. Software per la compilazione del MUD 2023 setup_mud2023.exe ver. 2023.0.0.2 (3,63 MB) https://www.mudtelematico.it/Content/downloads/software/setup_mud2023.exe

  • Interpello n. 2/2023

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    • 15.03.2023

    Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’ “Art. 25 comma 1 lettera a) - Art 18 comma 1 lettera A – Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08”. Seduta della Commissione del 28 febbraio 2023.   L’ANP -  Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte  professionalità della scuola, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito alla seguente problematica: se il combinato disposto degli articoli 25, comma 1, lettera a) - 18, comma 1, lettera a)  - 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “determini l’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle  situazioni  in cui  la  valutazione  dei  rischi non  abbia  evidenziato l’obbligo  di  sorveglianza sanitaria”.   Al riguardo, premesso che: - l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”; - l’articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” prevede che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a)  la valutazione  di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 ”; - l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”; - l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lettera a) stabilisce che il medico competente:  «collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione  e  informazione  nei  confronti  dei  lavoratori,  per  la  parte  di  competenza,  e  alla  organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale». -  l’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Oggetto della valutazione dei rischi”, al comma 1, stabilisce che “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo”; - l’articolo 29, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera  a),  in collaborazione con il responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41”; -  l’articolo  41,  del  decreto  legislativo  n.  81  del  9  aprile  2008,  rubricato  “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1, prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”; - la presente Commissione nell’interpello n. 2/2022 ha ritenuto che: “(…) la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41”;   la Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.  

  • MUD - Modello Unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023 Aggiornato

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    • 10.03.2023

    MUD - Modello Unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023 È pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) del 10 marzo 2023, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022. In base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023. La pubblicazione degli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, pubblica i seguenti documenti: - Allegato 1                                        Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale - Allegato 2                                        Comunicazione rifiuti semplificata - Allegato 3                                        Modelli Raccolta dati - Allegato 4                                        Istruzioni per la presentazione telematica

  • Formazione su salute e sicurezza lavoratori edilizia

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    • 03.03.2023

    Circolare Formedil n. 07 e 08/2023, prot. n. 17 e 18/2023 "Contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell'edilizia artigianato - Capitolo "Formazione su salute e sicurezza" - Aggiornamento formazione dei lavoratori e relativi allegati - chiarimenti Pubblichiamo  la Circolare Formedil n. 07/2023, prot. n. 17/2023 "Contratto collettivo nazionale dei lavoratori edilizia artigianato - Capitolo "Formazione su salute e sicurezza" - Aggiornamento formazione dei lavoratori e relativi allegati. Pubblichiamo la  Circolare Formedil n. 08/2023, prot. n. 18/2023 "Contratto collettivo nazionale dei lavoratori edilizia + artigianato - Capitolo "Formazione su salute e sicurezza" - Aggiornamento formazione dei lavoratori chiarimenti. DOCUMENTI CORRELATI  Circolare Formedil n. 07/2023  Estratto Accordo art. 9 - 21/12/2011 - n. 221/CSR - Corsi per la formazione dei lavoratori  Estratto - Edilizia Edili ed affini, Artigianato: Accordo rinnovo CCNL, 4 maggio 2022  Circolare Formedil n. 08/2023, prot. n. 18/2023 CCNL dei lavoratori dell'edilizia + artigianato chiarimenti

  • Interpello n. 1/2023

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    • 04.02.2023

    Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working”. Seduta della Commissione del 26 gennaio 2023.   La Confcommercio - Imprese per l'Italia ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito alla: «(…) possibilità, per il datore di lavoro, di continuare attivamente, nonostante il periodo pandemico e in relazione all’utilizzo sempre maggiore del “lavoro agile”, ai sensi della L. 22 maggio 2017 n. 81, le attività di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro, si richiede se sia possibile, per il datore di lavoro (come pare, anche alla luce dell’attuale situazione pandemica e, in ogni caso, stante il massivo utilizzo del “lavoro agile”) individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree ». Al riguardo, premesso che: - l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera h), definisce il “medico competente” come: “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora,  secondo  quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”; la lettera m) dello stesso comma definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”; la lettera t) definisce “unita' produttiva": “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;     - l’articolo 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Campo di applicazione” al comma 10 prevede che: “A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'Accordo-Quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali”; - l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”; - lo stesso articolo 18, comma 2, stabilisce che “Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza ”; - l’articolo 25, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lettera a) stabilisce che il medico competente: “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione  di  programmi  volontari  di "promozione  della  salute",  secondo  i  principi  della responsabilità sociale”, inoltre la lettera b) dello stesso comma prevede che il medico competente   “programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”; - l’articolo 39, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Svolgimento dell’attività di medico competente” al comma 6, prevede che: “Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese  nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”; - l’articolo 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato“ dispone che: “Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”       la Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di  gruppi  di  imprese nonché qualora emerga  la  necessità in relazione alla valutazione dei rischi. Pertanto, la nomina di più medici competenti, a parere di questa Commissione, non può che essere ricondotta nell’ambito della suddetta previsione normativa. Resta fermo che, qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente. In linea generale, infine, si osserva che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo, n. 81 del 2008.  Fonte:Ministero del lavoro

  • Poster Enea riepilogativo delle Detrazioni Fiscali 2023 Efficienza Energetica

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    • 25.01.2023

    Il poster ENEA 2023 delle detrazioni fiscali degli edifici presenta tutte le caratteristiche e i vantaggi del Superbonus e degli altri Bonus Edilizi. Inoltre, in base agli interventi che si decidono di effettuare, è possibile capire a quali detrazioni fiscali si può accedere. Vediamo come interpretarlo nella maniera corretta e quali sono i contenuti. Riferimenti normativi: Legge 17 luglio 2020 n.77, Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 106, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, DL n. 13 del 25 febbraio 2022 modificato dalla L. 25 del 28 marzo 2022, DL 17 del 1° marzo 2022 (Decreto Bollette ed Energia) convertito nella L. 34/2022 del 27 aprile 2022, DL 50 del 17 maggio 2022 (Decreto Aiuti) convertito con la L. 91 del 15 luglio 2022, DL 21 del 21 marzo 2022 (Decreto Ucraina) convertito nella L. 51 del 20 maggio 2022 , DL 176 del 18 novembre 2022 (Decreto Aiuti Quater) e Legge 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023). La materia è in continua evoluzione e i testi vengono costantemente aggiornati con eventuali novità e precisazioni ad opera del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ENEA, Agenzia delle Entrate. AUTORI: S. Tirinato e A. Castagna per Logical Soft. Con la supervisione di D. Prisinzano, A. Martelli, E. Allegrini e E. Genova di ENEA.EDITORE: Agenzia Nazionale Efficienza Energetica - ENEAFORMATO: EbookDATA PUBBLICAZIONE: gennaio 2023    Poster riepilogativo Detrazioni Fiscali 2023  

  • Approvate le Linee di Indirizzo su Prevenzione Rischio Ultrasuoni e l'aggiornamento delle Linee di Indirizzo su Prevenzione Rischio Radiazioni Ottiche Artificiali

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    • 19.01.2023

    Approvate le Linee di Indirizzo su Prevenzione Rischio Ultrasuoni e l'aggiornamento delle Linee di Indirizzo su Prevenzione Rischio Radiazioni Ottiche Artificiali In data 5/12/2022 sono state approvate le INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI FISICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 elaborate dal sottogruppo Tematico Agenti Fisici del Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro in collaborazione con INAIL ed ISS. - aggiornamento del precedente documento del Coordinamento Interregionale - INAIL - ISS (ultimo aggiornamento 2014) in materia di: Radiazioni Ottiche - Decreto Legislativo 81/2008 Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a Ultrasuoni - Indicazioni Operative   Indicazioni operative per la prevenzione delrischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08  Parte 7: ULTRASUONI Revisione 01: approvata dal gruppo di lavoro Agenti Fisici il 24/02/2022 approvata dal Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro il05/12/2022   SEZIONE A EFFETTI SULLA SALUTE E SORVEGLIANZA SANITARIA SEZIONE B METODICHE E STRUMENTAZIONE PER LA MISURA DEGLI ULTRASUONI SEZIONE C VALUTAZIONE DEL RISCHIO SEZIONE D GESTIONE DEL RISCHIO SEZIONE E VIGILANZA ED ASPETTI MEDICO LEGALI SCARICA IL DOCUMENTO PAF (ultrasuoni)   Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 Parte 6: RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI Revisione 01: approvata dal gruppo di lavoro Agenti Fisici il 27/10/21 approvata dal Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro il 05/12/2022   SEZIONE A EFFETTI SULLA SALUTE E SORVEGLIANZA SANITARIA SEZIONE B METODICHE E STRUMENTAZIONE PER LA MISURA DELLE ROA SEZIONE C VALUTAZIONE DEL RISCHIO SEZIONE D GESTIONE DEL RISCHIO SEZIONE E ADEMPIMENTI NORMATIVI, VIGILANZA, ASPETTI MEDICO LEGALI   SCARICA IL DOCUMENTO PAF (Radiazioni ottiche artificiali) Fonte:Paf

  • LINEE DI INDIRIZZO PER AZIENDE/ENTI CHE OSPITANO GLI STUDENTI

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    • 17.01.2023

    Linee Di Indirizzo Redatte Dal SiRVeSS A Supporto Degli Istituti Scolastici E Dei Soggetti Ospitanti Per L’inserimento Dello Studente Nel Percorso Per Le Competenze Trasversali E Per L’Orientamento   Le presenti linee di indirizzo contengono indicazioni generali, destinate sia agli Istituti scolastici, sia ai soggetti ospitanti (es. aziende, enti, lavoratori autonomi, imprese individuali, etc.), utili per integrare la convenzione tra le parti coinvolte nell’inserimento dello studente nel Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (di seguito PCTO). Valutazione dei rischi per lo studenteNel DVR il soggetto ospitante, eventualmente mediante specifica appendice o sezione dedicata , dovrà indicare le mansioni/operazioni che verrannoeffettuate dallo studente, valutando i rischi e le misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare, con la collaborazione del proprio RSPP, del Medico Competente, ove previsto, e del RLS/RLST, ove nominato, tenendo conto in particolare dei seguenti aspetti:- sviluppo psico-fisico non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione ad età, genere e altre tipicità;- attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;- natura, grado e durata dell’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici;- movimentazione manuale dei carichi;- sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione di attrezzature di lavoro, macchine, apparecchi e strumenti;- pianificazione dei processi di lavoro e loro interazione sull’organizzazione del lavoro;- situazione della formazione e dell’informazione degli studenti. Formazione, Informazione e AddestramentoLa formazione generale e specifica ai sensi dell’art. 37 del DLgs 81/2008 deve essere erogata agli studenti prima che gli stessi siano inseriti nei PCTO.Premesso che, ai sensi dell’art. 2 del DLgs 81/2008, in tutti gli istituti scolastici nei quali gli studentisono impiegati in attività laboratoriali, gli studenti sono equiparati a lavoratori, è obbligo dell’istituto scolastico erogare la formazione generale e specifica, ai sensi dell’art. 37, e certificare l’avvenuta formazione (punto 14-bis “Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro”). Tale formazione dovrà essere commisurata alla tipologia di rischio ai quali gli studenti potrebbero essere esposti a scuola e in azienda (secondo Codice ATECO), in ragione del piano dell’offerta formativa del curriculum scolastico, ed in stretto collegamento con la valutazione dei rischi dell’Istituto stesso.Ciò premesso, prima dell’avvio degli studenti in PCTO, gli Istituti scolastici dovrebbero avere già erogato la formazione generale e la formazione specifica; unitamente alla convenzione, i Dirigenti Scolastici, per il tramite del tutor formativo interno, inviano al soggetto ospitante gli attestati di formazione (generale e specifica) conservati in copia e rilasciati agli studenti, recanti l’indicazione del programma degli argomenti trattati e il tempo ad essi dedicato. Tali azioni sono finalizzate alla valutazione dell’eventuale ulteriore bisogno formativo dello studente in materia di salute esicurezza sul lavoro, a cura del soggetto ospitante, che dovrà pertanto integrare la formazione suirischi specifici relativi alle mansioni che saranno assegnate allo studente, in base agli esiti della propria valutazione del rischio, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lettera b, del DLgs 81/2008. Diversamente, gli Istituti scolastici che non prevedono nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa l’impiego di studenti in attività laboratoriali, ai sensi del DM MIUR 774/2019 erogano la formazione generale; tale formazione deve essere integrata dalla formazione specifica, a cura del soggetto ospitante all’ingresso dello studente nella propria struttura, con modalità e oneri conseguenti da regolarsi nella specifica convenzione. Per la formazione specifica, il citato DM prevede che gli Uffici Scolastici Regionali possano stipulare appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, oppure può essere fatto ricorso a percorsi formativi in modalità e- learning.Il soggetto ospitante deve altresì provvedere a fornire allo studente l’informazione ex art. 36 del DLgs 81/2008 in merito alla propria organizzazione per la salute e la sicurezza (rischi, procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta anti-incendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro, le figure della sicurezza aziendali, etc).Il soggetto ospitante deve garantire l’addestramento dello studente all’uso, qualora previsto, di attrezzature, macchine, sostanze e DPI, da esso forniti, ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 5, e dell’art.77, commi 4 e 5, del DLgs 81/2008, come modificato dalla L 215/2021.Al fine di valutare l’eventuale addestramento erogato dall’Istituto scolastico, il soggetto ospitante ha diritto di acquisire informazioni ed evidenze in tal senso. Obblighi e divieti per lo studenteSi ritiene utile che il soggetto ospitante ricordi allo studente e, in caso di minori, ai genitori (o ai soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza legale del minore, ai sensi della normativa vigente) i principali obblighi e divieti del lavoratore in materia di salute e sicurezza, derivanti dall’art. 20 del DLgs 81/2008 e da altre previsioni normative applicabili, tra i quali, a titolo esemplificativo:- obbligo di osservare le disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;- obbligo di utilizzare in modo appropriato i DPI messi a disposizione;- obbligo di indossare abbigliamento adeguato e/o specifici indumenti da lavoro;- obbligo di segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto (es. al tutor) eventuali anomalie di macchine, attrezzature o dispositivi di sicurezza;- divieto di utilizzare macchine, utensili, impianti non indicati dalla convenzione o dal piano formativo;- divieto di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di competenza e non autorizzate, operazioni di manutenzione, interventi su impianti elettrici;- divieto di rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di controllo;- divieto di assunzione di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti;- divieto di fumare in tutti i luoghi chiusi e nelle aree esterne contrassegnate dal divieto;- obbligo di rispettare le direttive aziendali sull’utilizzo del cellulare negli ambienti di lavoro.Fonte: SirveSS SCARICA IL DOCUMENTO IN WORD VAI AL DVR PER ISTITUTI SCOLASTICI

  • ADR 2023 - TESTO DELL'ACCORDO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 15.01.2023

    Testo ADR 2023 Da Scaricare   Disponibile testo dell'ADR 2023. Le procedure operative per il trasporto di merci pericolose su strada sono regolate dall’Accordo ADR, “Accord Dangereuses Route” il cui ultimo aggiornamento entrerà in vigore il 1° gennaio del 2023.La normativa coinvolge tutti i soggetti incaricati nel trasferimento di merci pericolose (speditore, caricatore, trasportatore, destinatario) che hanno la responsabilità della classificazione delle merci, della scelta degli imballaggi e/o della redazione dei documenti che accompagnano il trasporto. Visualizza e scarica il testo completo dell'ADR applicabile a partire dal 1° gennaio 2023 come pubblicato  Struttura degli Allegati A e B Il Gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) del Comitato per i trasporti interni della Commissione economica per l'Europa ha deciso, nella sua cinquantunesima sessione (26-30 ottobre 1992), di ristrutturare gli allegati A e B, sulla base di una proposta dell'Unione internazionale dei trasporti stradali (TRANS/WP.15/124, par. 100-108). Gli obiettivi principali erano quelli di rendere i requisiti più accessibili e più facili da usare, in modo che potessero essere applicati più facilmente non solo alle operazioni di trasporto internazionale su strada ai sensi dell'ADR, ma anche al traffico interno in tutti gli Stati europei attraverso la legislazione nazionale o della Comunità europea, e in definitiva di garantire un quadro normativo coerente a livello europeo. Si è ritenuto inoltre necessario identificare più chiaramente i doveri dei vari partecipanti alla catena di trasporto, raggruppare più sistematicamente i requisiti relativi a questi vari partecipanti e differenziare i requisiti legali dell'ADR dalle norme europee o internazionali che potrebbero essere applicate per soddisfare tali requisiti.La struttura è coerente con quella delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, dei Regolamenti modello, del Codice marittimo internazionale per le merci pericolose (Codice IMDG) e dei Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID).È stato suddiviso in nove parti, ma ancora raggruppato in due allegati per allinearsi alla formulazione dell'articolo 2 dell'Accordo stesso. La struttura è la seguente:- Allegato A: Disposizioni generali e disposizioni relative agli articoli e alle sostanze pericolose.- Parte 1: Disposizioni generali- Parte 2: Classificazione- Parte 3: Elenco delle merci pericolose, disposizioni speciali ed esenzioni relative a quantità limitate e derogate- Parte 4: Disposizioni relative all'imballaggio e alle cisterne- Parte 5: Procedure di spedizione- Parte 6: Prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi, dei contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC), dei grandi imballaggi, delle cisterne e dei container per il trasporto alla rinfusa- Parte 7: Disposizioni relative alle condizioni di trasporto, di carico, di scarico e di movimentazione.- Allegato B: Disposizioni relative alle attrezzature di trasporto e alle operazioni di trasporto- Parte 8: Requisiti per gli equipaggi dei veicoli, l'equipaggiamento, il funzionamento e la documentazione- Parte 9: Requisiti relativi alla costruzione e all'omologazione dei veicoli   ADR 2023 Volume 1 ADR 2023 Volume 2  Rettifiche Versione traccia con modifiche in modalità visibile (testo nuovo, modificato e cancellato rispetto all'ADR precedente): Track version Volume 2    Track version Volume 1   La Parte 1, che contiene le disposizioni generali e le definizioni, è una parte essenziale, in quanto contiene tutte le definizioni dei termini utilizzati nelle altre parti e definisce con precisione il campo di applicazione e l'applicabilità dell'ADR, compresa la possibilità di esenzioni, nonché l'applicabilità di altri regolamenti. Contiene inoltre disposizioni relative alla formazione, alle deroghe e alle misure transitorie, ai rispettivi obblighi di sicurezza dei vari partecipanti a una catena di trasporto di merci pericolose, alle misure di controllo, ai consulenti per la sicurezza, alle restrizioni per il passaggio dei veicoli che trasportano merci pericolose attraverso le gallerie stradali e alla sicurezza del trasporto di merci pericolose.La tabella A del capitolo 3.2, che contiene l'elenco delle merci pericolose nell'ordine numerico dei numeri ONU, è fondamentale per l'utilizzo dell'ADR ristrutturato. Una volta determinato il numero ONU di una specifica sostanza o articolo pericoloso, la tabella fornisce riferimenti incrociatiUna volta determinato il numero ONU di una specifica sostanza o articolo pericoloso, la tabella fornisce riferimenti incrociati alle prescrizioni specifiche da applicare per il trasporto di tale sostanza o articolo e ai capitoli o alle sezioni in cui tali prescrizioni specifiche possono essere trovate. Tuttavia, occorre tenere presente che le prescrizioni generali o le prescrizioni specifiche della classe delle varie Parti devono essere applicate in aggiunta alle prescrizioni specifiche, a seconda dei casi.Un indice alfabetico che indica il numero ONU assegnato a specifiche merci pericolose è stato preparato dal Segretariato e aggiunto come tabella B del capitolo 3.2 per facilitare l'accesso alla tabella A quando il numero ONU è sconosciuto.La tabella B non è parte ufficiale dell'ADR ed è stata inserita nella pubblicazione solo per facilitare la consultazione.Quando le merci note o sospette di essere pericolose non possono essere trovate per nome in nessuna delle tabelle A o B, devono essere classificate in conformità alla Parte 2, che contiene tutte le procedure e i criteri pertinenti per determinare se tali merci sono considerate pericolose o meno e quale numero ONU deve essere assegnato.Testi applicabiliLa presente versione ("ADR 2023") tiene conto di tutti i nuovi emendamenti adottati dal WP.15 nel 2020, 2021 e 2022, diffusi con i simboli ECE/TRANS/WP.15/256 e -/Corr.1 e ECE/TRANS/WP.15/256/Add.1, che, previa accettazione da parte delle Parti contraenti in conformità all'articolo 14 (3) dell'Accordo, dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2023.Tuttavia, in virtù delle misure transitorie previste al punto 1.6.1.1 dell'Allegato A, la versione precedente ("ADR 2021") potrà continuare ad essere utilizzata fino al 30 giugno 2023.Applicabilità territorialeL'ADR è un accordo tra Stati e non esiste un'autorità esecutiva generale. In pratica, i controlli autostradali sono effettuati dalle Parti contraenti e la mancata conformità può comportare azioni legali da parte delle autorità nazionali nei confronti dei trasgressori, in conformità con la legislazione nazionale. L'ADR stesso non prevede alcuna sanzione. Al momento della pubblicazione, le Parti contraenti sono Albania, Andorra, Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Marocco, Paesi Bassi, Nigeria, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica di Moldova, Romania, Federazione Russa, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Regno Unito e Uzbekistan.L'ADR si applica alle operazioni di trasporto effettuate sul territorio di almeno due delle suddette Parti contraenti. Inoltre, va notato che, nell'interesse dell'uniformità e del libero scambio in tutta l'Unione Europea (UE), gli allegati A e B dell'ADR sono stati adottati anche dagli Stati membri dell'UE come base per la regolamentazione del trasporto di merci pericolose su strada all'interno e tra i loro territori (Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, e successive modifiche). Anche alcuni Paesi non appartenenti all'UE hanno adottato gli allegati A e B dell'ADR come base per la loro legislazione nazionale. VERSIONE EN ADR 2023Copyright: © Nazioni Unite 2022 Tutti i diritti riservati  

  • STRATEGIA UE SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 2021-2027

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    • 15.01.2023

    Quadro Strategico Dell'UE In Materia Di Salute E Sicurezza Sul Luogo Di Lavoro 2021-2027 Sicurezza E Salute Sul Lavoro In Un Mondo Del Lavoro In Evoluzione   La legislazione dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) è essenziale per proteggere la salute e la sicurezza dei quasi 170 milioni di lavoratori nell'UE.  Il quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 della Commissione europea definisce le priorità e le azioni chiave per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori, affrontando i rapidi cambiamenti che si stanno verificando nell’economia, nell’evoluzione demografica e nei modelli di lavoro.Priorità strategicheIl quadro strategico adotta un approccio tripartito ─ coinvolgendo le istituzioni dell’UE, gli Stati membri, le parti sociali e altre parti interessate ─ e si concentra su tre priorità chiave:anticipare e gestire il cambiamento nel contesto della transizione verde, digitale e demografica;migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e adoperarsi per raggiungere un approccio «Visione Zero» rispetto alla mortalità connessa al lavoro;aumentare la preparazione per rispondere alle crisi sanitarie attuali e future. Proteggere le persone dai rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro è un elemento chiave per garantire condizioni di lavoro dignitose e durature per tutti i lavoratori.  Questo ha consentito di ridurre i rischi per la salute sul lavoro e di migliorare le norme in materia di SSL all'interno dell'UE e in tutti i settori. Permangono tuttavia sfide e la pandemia di COVID-19 ha aggravato i rischi che devono essere affrontati.La protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, sancita dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali, è uno degli elementi basilari di un'economia dell'UE al servizio dei cittadini. Il diritto a un luogo di lavoro sano e sicuro si riflette nel principio del pilastro europeo dei diritti sociali ed è fondamentale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite4, oltre a essere anche un elemento costitutivo dell'Unione europea della salute in via di sviluppo.Il nuovo quadro 2021-2027 in materia di SSL, annunciato nel piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali5, stabilisce le priorità e le azioni chiave necessarie per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei prossimi anni nel contesto del mondo post-pandemico, caratterizzato dalle transizioni verde e digitale, dalle sfide economiche e demografiche e dall'evoluzione del concetto di ambiente di lavoro tradizionale. Fonte: OSHA SCARICA IL DOCUMENTO WORD

  • Linee Guida RCP

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 15.01.2023

    A seguito della pubblicazione delle nuove Linee Guida ERC per la Rianimazione Cardiopolmonare 2021-2025, è possibile scaricare i capitoli tradotti con integrazioni da parte di Italian Resuscitation Council.I capitoli mancanti verranno rilasciati nel corso delle prossime settimane.Ringraziamo sentitamente tutti coloro che hanno preso parte nell’attività di traduzione e revisione del volume delle LG2021. 1_Sommario Esecutivo2_Epidemiologia dell’arresto cardiaco in Europa (revisione della traduzione a cura di Gabriella Arlotta e Giuseppe Ristagno)3_Sistemi che salvano vite (revisione della traduzione a cura di Tommaso Scquizzato, Federico Semeraro e Giuseppe Ristagno)4_Supporto vitale di base (revisione della traduzione a cura di Andrea Scapigliati e Giuseppe Ristagno)5_Supporto vitale avanzato (revisione della traduzione a cura di Tommaso Pellis e Giuseppe Ristagno)6_Arresto Cardiaco in Circostanze Speciali (revisione della traduzione a cura di Maria Enrica Antoniucci, Gabriella Arlotta, Francesca Bevilacqua, Adriana Boccuzzi, Maria Calabrese, Carlo Coniglio, Giacomo Quattrocchio, Claudia Ruffini, Rosanna Viacava)7_ Terapia Post Rianimazione (traduzione a cura di Sonia D’Arrigo, Guglielmo Imbriaco, Erik Roman-Pognuz. Revisione della traduzione a cura di Alberto Cucino e Giuseppe Ristagno)8_Primo Soccorso9_ Rianimazione neonatale e supporto alla transizione delle funzioni vitali alla nascita (traduzione di Samantha Di Marco, Nicoletta Doglioni, Elisa Rossi, Davide Silvagni, Miriam Tumolo, Daniele Trevisanuto)10_Supporto delle funzioni vitali in età pediatrica (traduzione di Paolo Isoni, Giampaolo Piras, Davide Silvagni, Miriam Tumolo)11_ La Formazione nella rianimazione12_Etica della Rianimazione e Scelte di Fine Vita (revisione della traduzione a cura di Luigi Riccioni, Claudio Augusto Ajmone-Cat e Giuseppe Renato Gristina)   fonte:IRC

  • Quiz delle Verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico Versione quiz del 15/12/2022

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 29.12.2022

    Disponibili i Quiz delle Verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico (art. 13 comma 1 D.M. 120/2014; art.2 Delibera del Comitato Nazionale n.6/2017).Sono disponibili i set completi dei quiz delle verifiche per l'idoneità dei responsabili tecnici previste dall'articolo 13 comma 1 del D.M. 120/2014, suddivisi nei moduli di cui all'allegato C della Delibera del Comitato Nazionale n.6 del 30/05/2017 (all'interno di ogni set di domande, nelle ultime pagine, è disponibile lo storico degli aggiornamenti).I candidati già abilitati, compresi coloro che beneficiano del periodo transitorio di cui all'art. 3, comma 1, della delibera n. 6 del 30/05/2017, possono sostenere la verifica di aggiornamento dell'idoneità a far data dal 1 gennaio 2022 e devono far riferimento al set di domande "Verifica di Aggiornamento – Elenco quiz Modulo Obbligatorio per tutte le categorie" oltre ai quiz delle singole specializzazioni. Elenco Quiz Modulo Obbligatorio Per Tutte Le Categorie Verifica di Aggiornamento - Elenco Quiz Modulo Obbligatorio Per Tutte Le Categorie Elenco Quiz Modulo Specialistico Categorie 1 4 5 Elenco Quiz Modulo Specialistico Categoria 8 Elenco Quiz Modulo Specialistico Categoria 9 Elenco Quiz Modulo Specialistico Categoria 10 I set completi in lingua tedesca sono disponibili qui: Elenco Quiz PFLICHTMODUL FÜR ALLE KATEGORIEN - DE Verifica di Aggiornamento - Elenco Quiz PFLICHTMODUL FÜR ALLE KATEGORIEN - DE Elenco Quiz SONDERMODUL KATEGORIEN 1-4-5 - DE Elenco Quiz SONDERMODUL KATEGORIE 8 - DE Elenco Quiz SONDERMODUL KATEGORIE 9 - DE Elenco Quiz SONDERMODUL KATEGORIE 10 - DE Versione quiz del 15/12/2022 Manuale applicativo dell'area riservata dei responsabili tecnici.E' possibile scaricare il manuale applicativo dell'area riservata dei Responsabili Tecnici qui. Videoguida sulla procedura di compilazione. Fonte:Albo nazionale gestori ambientali

  • Radioattività ambientale in Italia 2022

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 28.12.2022

      ISIN pubblica il Rapporto “La sorveglianza della radioattività ambientale in Italia 2022”, sintesi dei rilevamenti radiometrici effettuati nel 2020 dalla REte nazionale di SORveglianza della RADioattività ambientale - RESORAD, costituita dalle Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la Protezione dell’Ambiente (ARPA/APPA) e dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Il documento ISIN riporta i valori di concentrazione dei principali radionuclidi artificiali, in particolare il cesio – 137, radionuclide guida della contaminazione nell'ambiente, il cui livello di radioattività si dimezza ogni 30 anni circa, derivante dalle attività nucleari e dalle ricadute degli esperimenti atomici condotti in atmosfera nel dopoguerra e dall'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl. Consulta il Rapporto ISIN al link: https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/la_sorveglianza_della_radioattivita_ambientale_in_italia.pd  

  • CASI DI NON OBBLIGATORIETÀ NOMINA CONSULENTE ADR

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 22.12.2022

    Nota Del Ministero Trasporti Di Dicembre 2022 (M_INF.MOT.REGISTRO UFFICIALE.U.0040141.21-12-2022)   La figura del Consulente Sicurezza trasporti,Regolamentata dalla sezione 1.8.3. dell’accordo ADR,  dovrà essere obbligatoriamente nominata a partire dal 1° gennaio 2023 e a tale proposito la nota del Ministero dei Trasporti specifica che tale obbligatorietà varrà, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione. Riportiamo a tale proposito la nota del Ministero Trasporti di Dicembre 2022 (M_INF.MOT.REGISTRO UFFICIALE.U.0040141.21-12-2022)   Oggetto: nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.La figura del consulente per la sicurezza è regolamentata dalla sezione 1.8.3 dell’accordo ADR con la finalità di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente connessi con le attività di trasporto delle merci pericolose.A partire dal 2019, l’Accordo ADR ha esteso l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come “speditori” di merci pericolose su strada. Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023 (punto 1.6.1.44 dell’accordo ADR).A partire da tale data, pertanto, l’obbligatorietà della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione .Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere. Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:• Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);• nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR). Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative .Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.SCARICA LA NOTA M_INF.MOT.REGISTRO UFFICIALE.U.0040141.21-12-2022

  • Template Excel per nuova modalità trasmissione comunicazioni lavoro agile

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 15.12.2022

    sono già disponibili i template in formato Excel per la compilazione dei relativi modelli di comunicazioni di lavoro agile, che sarà possibile inviare dal 15 dicembre 2022, attraverso la nuova modalità alternativa di trasmissione delle comunicazioni, accessibile dall’applicativo web. Per scaricare i template Excel è possibile consultare l’apposita sezione Modulistica del sito del Ministero del Lavoro.   Template Excel per nuova modalità trasmissione comunicazioni lavoro agile Disponibili i template in formato Excel per la compilazione dei relativi modelli di comunicazioni di lavoro agile che sarà possibile inviare dal 15 dicembre 2022  LA-Annullamento-1.0.xlsx        Compila il modulo  LA-InizioPeriodo-1.0.xlsx          Compila il modulo  LA-Modifica-1.0.xlsx                 Compila il modulo  LA-Recesso-1.0.xlsx                  Compila il modulo

  • MODELLI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI PER GARANTIRE ALTI LIVELLI DI SICUREZZA MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Linea Guida Per L’individuazione Delle Misure Di Contenimento Del Rischio In Manifestazioni Pubbliche Con Peculiari Condizioni Di Criticità   Nel presente documento sono riportate le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all’aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, non assoggettate ai procedimenti di cui all’art. 80 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773. Per le manifestazioni di pubblico spettacolo che si tengono in luoghi all’aperto assoggettate ai procedimenti di cui all’articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e che presentino peculiari condizioni di criticità, le linee guida contenute nel presente documento possono costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili. REQUISITI DI ACCESSO ALL’AREA• Accessibilità mezzi di soccorso: larghezza: 3.50 m. altezza libera: 4.00 m. raggio di volta: 13 m. pendenza: non superiore al 10% resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull’asse anteriore e 12 sull’asse posteriore)• Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi-emergenze.Per quanto possibile, oltre ai requisiti di accesso all’area sopra citati dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l’area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo degli occupanti.PERCORSI DI ACCESSO ALL’AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICOQualora esigenze diverse da quelle di safety richiedano percorsi separati di accesso all’area e di deflusso del pubblico, la stessa misura è consentita purché:a) i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione abbiano caratteristiche idonee ai fini dell’esodo, in caso d’emergenza;oppureb) il sistema di esodo sia completamente indipendente dai predetti varchi di accesso.CAPIENZA DELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONEPer le aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una capienza massima, avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m2. L’affollamento definito dal parametro sopra citato dovrà essere comunque verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dall’area, applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo. Il numero di varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta.La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d’esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 m.Gli ingressi alle aree delimitate dell’evento, anche se di libero accesso, devono essere controllati attraverso sistemi quali, ad esempio, l’emissione di titolo di accesso gratuito ovvero con conta-persone.SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORIPer affollamento fino a 10.000 persone non è richiesta, ai fini di safety, la suddivisione in settori.Per affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separazione in almeno due settori.Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno tre settori.I settori devono essere realizzati secondo i seguenti requisiti:• i settori dovranno essere separati tra loro mediante l’interposizione di spazi liberi in cui è vietato lo stazionamento di pubblico ed automezzi non in emergenza aventi larghezza non inferiore a 5 metri.• lungo la delimitazione della suddetta zona di separazione si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m.• le separazioni di tipo “mobile” devono garantire la resistenza ad una pressione su metro lineare superiore a 300 N/m al fine di evitare che, a seguito di ribaltamento, le stesse separazioni possano causare la caduta di persone e il conseguente calpestamento.• lungo le separazioni di tipo mobile si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m   GESTIONE DELL’EMERGENZA-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONESi dovrà provvedere alla pianificazione delle procedure da adottare in caso d’emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento.In esito alla valutazione dei rischi, il responsabile dell’organizzazione dell’evento dovrà redigere un piano d’emergenza che dovrà riportare:• le azioni da mettere in atto in caso d’emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;• le procedure per l’evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all’instradamento della folla;• le disposizioni per richiedere l’intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai succitati Enti;• le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l’organizzazione dell’evento;• le specifiche misure per l’assistenza alle persone diversamente abili.I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell’ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d’intervento.Dovrà essere prevista la possibilità di comunicazione con il pubblico degli elementi salienti del piano d’emergenza prima, durante ed alla fine della manifestazione. In particolare, facendo ricorso ad apposita messaggistica, dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l’evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell’emergenza. Si dovrà altresì prevedere, nell’ipotesi di evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con il pubblico, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.Dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora le cui caratteristiche impiantistiche devono prevedere: • alimentazione elettrica con linea dedicata;• livello sonoro tale da essere udibile in tutta l’area della manifestazione;• presenza di un congruo numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza in funzione delle caratteristiche dell’area della manifestazione.Inoltre si dovrà prevedere, in loco, un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consenta, altresì, le comunicazioni tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l’organizzazione.Nell’installazione della segnaletica di sicurezza si dovrà tenere conto dell’esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate, soprattutto quando questi siano a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso, oltre che alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D. L.vo 81/2008, anche ad ulteriori sistemi di segnalazione ad alta visibilità, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili, sia l’ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un’altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell’area della manifestazione.OPERATORI DI SICUREZZANell’ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni:• assistenza all’esodo;• instradamento e monitoraggio dell’evento;  • lotta all’incendio.Per l’espletamento di tali mansioni, l’organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:1. Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l’idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;2. Addetti alla lotta all’incendio e alla gestione dell’emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell’art. 3 della Legge 609/96.Per lo svolgimento della funzione di assistenza all’esodo, all’instradamento ed al monitoraggio dell’evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui ai precedenti punti 1 e 2. Il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà essere inferiore ad una unità ogni 250 persone presenti. Ogni venti operatori dovrà essere previsto almeno un coordinatore di funzione. A questi operatori deve essere aggiunto un numero di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in possesso dei requisiti di cui al punto 2, individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza.Per le manifestazioni caratterizzate da un’alta affluenza sarà richiesto, come stabilito dall’art. 19 del D.Lvo 139/2006 s.m.i. il servizio di vigilanza antincendio al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATIPer le manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati in cui non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti, dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali.• Divieto di detenzione nell’ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.• Rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a m. 3 tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL• Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell’arte; tale conformità dovrà essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la manifestazione.• Disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m2 di area coperta ed utilizzata.CASI PARTICOLARIPer le manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle misure riportate nella presente linea guida potrà farsi ricorso, ai fini del calcolo dei parametri dell’affollamento e dell’esodo, ai metodi prestazionali previsti dagli strumenti propri dell’ingegneria della sicurezza.A tal proposito, adottando l’approccio ingegneristico, il progettista dovrà dettagliare i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l’attività è esposta e quali siano i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire.In funzione degli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista dovrà indicare quali sono i parametri significativi presi a riferimento per garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi.Pertanto, dovranno essere quantificati i livelli di prestazione, intendendo con ciò l’individuazione di valori di riferimento rispetto ai quali verificare che le scelte progettuali in termini di misure di sicurezza adottate consentano di perseguire i risultati attesi. Tali valori potranno essere desunti dalla specifica letteratura tecnica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Infine, in esito ai risultati dell’elaborazione effettuata, essi costituiranno i parametri di riferimento per attestare il raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati e validare la progettazione proposta.Fonte:Ministero dell'interno SCARICA LA LINEA GUIDA

  • CORRETTA MANIPOLAZIONE ED UTILIZZO DELLA SILICE CRISTALLINA

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Guida Alle Buone Pratiche Per Protezione Della Salute Dei Lavoratori Tramite La Corretta Manipolazione Ed Utilizzo Della Silice Cristallina E Dei Prodotti Che La Contengono Questa guida è il risultato di una raccolta delle conoscenze e delle informazioni sulla gestione della silice cristallina respirabile, già disponibili nei settori di produzione e/o utilizzazione di prodotti o materie prime contenenti silice cristallina. La pubblicazione di questa guida rappresenta un contributo dell'industria (datori di lavoro e dipendenti) alla protezione dei lavoratori dalla possibile esposizione alla silice cristallina respirabile nel luogo di lavoro. L'obiettivo di questa guida è quello di fornire ai produttori e agli utenti di prodotti e materiali contenenti silice cristallina una guida per l'applicazione pratica di un programma per gestire la silice cristallina respirabile e per l'utilizzo sicuro dei prodotti contenenti silice cristallina nel luogo di lavoro.Le industrie che producono e utilizzano la silice sottolineano l'importanza della protezione dei lavoratori dai potenziali effetti sulla salute dell'esposizione professionale alla silice cristallina respirabile nell'ambiente di lavoro. Pertanto è necessario concentrare gli sforzi per ridurre al minimo la potenziale esposizione individuale alla silice cristallina respirabile nel luogo di lavoro.Questa è una guida dinamica, che si concentra sugli aspetti considerati più significativi. Nonostante la sua completezza, non è stato tuttavia possibile coprire in dettaglio tutte le aree di interesse. Si consiglia ad utenti, clienti, lavoratori e lettori di consultare specialisti ed esperti in materia di salute sul lavoro, in merito a tutte le questioni di controllo della silice cristallina respirabile in ciascun specifico ambiente di lavoro.Questa Guida alle Buone Pratiche è un Allegato all'Accordo sulla protezione della salute dei lavoratori tramite la corretta manipolazione ed utilizzo della silice cristallina e dei prodotti contenenti la stessa, e si basa su determinati principi: le parti concordano che la silice cristallina e i materiali / prodotti / materie prime che contengono silice cristallina sono, come descritto più in dettaglio nell'Allegato 5, componenti /ingredienti di base, utili e spesso indispensabili, per un gran numero di attività industriali e altre attività professionali che contribuiscono a proteggere posti di lavoro e ad assicurare il futuro economico dei settori e delle società, e che la loro produzione e il loro utilizzo su vasta scala deve, pertanto, continuare Questa guida costituisce un compendio delle informazioni raccolte da una quantità di fonti, fra cui documenti già in circolazione che forniscono informazioni in materia di silice cristallina respirabile, documenti legali e l'esperienza e le conoscenze delle persone che lavorano nell'industria.In questo breve documento non è possibile coprire tutti i temi menzionati in maniera completa, né è possibile coprire in dettaglio tutte le aree di interesse relative alla silice cristallina respirabile nell'ambiente di lavoro. Si consiglia ad utenti, clienti, lavoratori e lettori di consultare specialisti ed esperti in materia di salute sul lavoro, in merito a tutte le questioni di controllo della silice cristallina respirabile in ciascun specifico ambiente di lavoro.Fonte: Nepsi.eu SCARICA LA GUIDA

  • REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI LUOGHI DI LAVORO

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Requisiti Igienico Sanitari Dei Luoghi Di Lavoro Sono Disciplinati Dal Titolo II E Allegato IV   I requisiti igienico sanitari dei luoghi di lavoro sono disciplinati dal Titolo II e Allegato IV  del Testo Unico sulla Sicurezza (dlgs 81/2008) nonché dai singoli regolamenti d’igiene emanati a livello regionale/comunale.L’Allegato IV dell’art. 63 Testo Unico sulla sicurezza stabilisce i requisiti igienico sanitari che un luogo di lavoro deve possedere che in sintesi sono i seguenti: 1 stabilità e solidità – Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali; 2 altezza, cubatura e superficie – Per locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori devono avere altezza netta non inferiore a 3 m; cubatura non inferiore a 10 m³ per lavoratore; ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno 2 m²; 3 pavimenti, muri, soffitti – Le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti devono essere tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto; 4 finestre e lucernari dei locali – Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori; 5 vie di circolazione – Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa. I passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione; 6 vie e uscite di emergenza – Le vie e le uscite di emergenza devono essere tali da consentire alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d’uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi. 7 porte e portoni – Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, devono consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro; 8 scale – Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito; 9 posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni – I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa.  I luoghi di lavoro all’aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente per evitare il rischio di scivolamento e caduta e devono essere strutturati in modo da evitare esposizione ad agenti nocivi; 10 microclima in luoghi di lavoro chiusi – I luoghi di lavoro devono essere tali da assicurare una salubrità dell’aria anche attraverso impianti di aerazione. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono periodicamente essere sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori; 11 illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro – I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale e devono essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori; 12 locali di riposo e refezione – Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile. Per i lavori all’aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell’azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.  I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate; 13 spogliatoi e armadi per il vestiario – I locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici. Gli spogliatoi devono avere una capacità sufficiente, vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati, convenientemente arredati e distinti fra i due sessi. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; 14 servizi igienico assistenziali – Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi. Devono essere messe a disposizione dei lavoratori docce sufficienti ed appropriate quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. Tali ambienti devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia a cura del datore di lavoro; 15 dormitori – I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l’arredamento necessario rispondente alle esigenze dell’igiene. Nei lavori eseguiti normalmente all’aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi.Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti previsti dall’Allegato IV dell’art. 63 del dlgs 81/2008, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. Requisiti igienico sanitari dei luoghi di lavoro per disabiliL’art. 63 Testo Unico sulla sicurezza, oltre ai requisiti dell’allegato IV riportati sopra, sinteticamente stabilisce anche che:1. i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto di eventuali lavoratori disabili in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati dai lavoratori;2. le misure per i lavori disabili non sono obbligatorie per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso, questi ultimi, devono recepire misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale da parte delle persone disabili.FAQ sui requisiti dei luoghi di lavoroDi seguito si riportano le domande e le risposte più frequenti sui requisiti dei luoghi di lavoro. Le indicazioni riportate nelle risposte seguono le prescrizioni dell’Allegato IV dell’art. 63 del Testo Unico della Sicurezza.Quali sono considerati luoghi di lavoro?Per luogo di lavoro s’intende qualunque spazio in cui vengano svolte delle  mansioni su richiesta del datore di lavoro.Quale deve essere la superficie a disposizione per ogni lavoratore?Ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno 2 m². I valori relativi si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.Che caratteristiche devono avere i pavimenti in un ambiente di lavoro?I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.Quanti servizi igienici devono essere presenti in un ambiente di lavoro?Deve essere previsto almeno un servizio igienico (wc e lavamani) ogni 10 dipendenti, comprensivi del titolare e/o dei soci. Oltre i 10 dipendenti i servizi igienici devono essere divisi per sesso.Come devono essere gli spogliatoi?Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.Quante docce per i lavoratori?Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un’utilizzazione separata degli stessi.Il numero minimo di docce nel caso di cantieri è di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.   VAI ALLEGATO IV AGGIORNATO

  • POLVERI E FIBRE

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Rischi Per La Salute Legati All’esposizione Alle Polveri Disperse Nell’atmosfera Derivano Soprattutto Dal Diametro Aerodinamico, Che Ne Influenza Il Grado Di Penetrazione All’interno Dell’apparato Respiratorio, E Non Tanto Dalle Loro Proprietà Chimiche. caso delle particelle fini, ultrafini e delle nano particelle la tossicità e la relazione dose-risposta possono essere influenzate anche da altri parametri quali il numero, la morfologia, la solubilità, l’area superficiale e la reattività chimica. Di particolare interesse in igiene industriale sono le polveri di silice libera cristallina (soprattutto quarzo e cristobalite), le polveri di legno duro e alcuni particolati contenenti fibre di amianto, noto per la sua cancerogenicità, o fibre artificiali. Questa sezione approfondisce, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, i maggiori pericoli derivanti da polveri, fibre e nano-materiali. Amianto L'amianto è una fibra minerale presente in natura e ampiamente utilizzata in Italia nel passato.Materiale fibroso dalle caratteristiche molto interessanti per l'industria, l'amianto (o asbesto) veniva usato per realizzare migliaia di prodotti di uso industriale e civile. Le fibre di amianto sono resistenti alle temperature elevate, all'azione di agenti chimici e all'azione meccanica. E' flessibile al punto da poter essere filato ed è un ottimo fonoassorbente.I minerali di amianto sono relativamente diffusi in natura e il loro basso costo, unito alle caratteristiche di cui sopra, ne ha favorito un'ampissima diffusione fin dall'antichità.I minerali di amianto hanno la caratteristica di sfaldarsi e ridursi in fibre molto sottili che si disperdono in aria e possono essere inalate. Questo avviene anche se i materiali sono debolmente perturbati. Gli studi epidemiologici hanno confermato che l'amianto causa gravi patologie nei soggetti esposti all'inalazione delle fibre. Per questo motivo sono state introdotte limitazioni al suo uso che hanno determinato la messa al bando in Italia con la L 257/1992.I minerali interessati dalle limitazioni di cui sopra sono le varietà fibrose del:•Crisotilo (tipo del Serpentino - amianto bianco - CAS 12001-29-5)•Amosite (Anfibolo - amianto bruno - CAS 12172-73-5)•Crocidolite (Anfibolo - amianto blu - CAS 12001-28-4)•Tremolite (Anfibolo - CAS 14567-73-8)•Antofillite (Anfibolo - CAS 77536-67-5)•Actinolite (Anfibolo - CAS 12172-67-7).Il crisotilo è la tipologia maggiormente utilizzata ma, in generale, sono le prime 3 tipologie quelle più diffuse e ancora utilizzate in diverse regioni del mondo.La messa al bando dell'amianto ha determinato una proliferazione di norme che hanno regolato nel tempo vari aspetti quali le modalità per la gestione dei materiali in essere, la valutazione del rischio, i requisiti delle imprese dedite alla bonifica, le caratteristiche dei laboratori e la formazione professionale.Questa sezione approfondisce i diversi aspetti relativi alla gestione e caratterizzazione di questo materiale che costituisce ancora un rilevante problema sanitario e ambientale a livello mondiale. Silice Cristallina Con il termine silice si fa riferimento a una delle sostanze minerali più comuni presenti in natura, formata da silicio (Si) e ossigeno (O) che, assieme, costituiscono circa il 74% in peso della crosta terrestre. Generalmente questi due elementi chimici si combinano con altri per formare i silicati, minerali costituenti di molte rocce. In particolari condizioni, tuttavia, possono legarsi tra loro dando origine al gruppo dei minerali della silice (SiO2).In essi la disposizione interna degli atomi di silicio e di ossigeno può assumere un andamento regolare (silice libera cristallina) o disordinato (silice libera amorfa). In natura la silice si presenta in forme cristalline diverse (polimorfi). Il quarzo, costituente minerale primario di molte rocce vulcaniche, sedimentarie e metamorfiche è senza dubbio la forma più comune di silice libera cristallina (SLC) presente in natura. Cristobalite e tridimite, più rare, compaiono principalmente nelle rocce di natura vulcanica e nei prodotti impiegati dall’industria.Le forme cristalline della silice sono quelle di maggiore interesse per la medicina del lavoro e per l’igiene industriale, perché responsabili di patologie a carattere invalidante. L’esposizione alle polveri contenenti SLC è, infatti, causa della silicosi, per lungo tempo la malattia professionale più importante registrata tra i lavoratori del nostro paese. La copertura assicurativa obbligatoria contro la silicosi venne istituita in Italia nel 1943, ritenendo già allora che questa specifica tecnopatia, proprio per le gravi conseguenze invalidanti, dovesse essere protetta da una tutela speciale.La valutazione del rischio silicosi presenta ancora oggi diverse criticità dovute all’assenza di orientamenti istituzionali chiari riguardo ai sistemi da adottare per campionare le polveri, alla scarsa diffusione di programmi di controllo di qualità delle prestazioni dei laboratori nei quali si eseguono le analisi e, non ultima in ordine di importanza, alla mancanza di valori limite di esposizione professionale (VLE) riconosciuti per legge. Per quest’ultimo aspetto si fa spesso riferimento ai limiti consigliati dall’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) sia per le varietà cristalline sia per quelle amorfe Altre Polveri E Fibre Le sostanze inquinanti per l’igiene del lavoro si possono suddividere in due gruppi in base alle caratteristiche fisico-chimiche: gli aeriformi (gas e vapori) e i particellari o aerosol (polveri, fumi, nebbie), che si presentano sotto forma di particelle liquide (nebbie) o solide (fumi, polveri e fibre) in sospensione nell’atmosfera.Le particelle solide comprendono:•i fumi derivanti da processi di condensazione, combustione e vaporizzazione, che hanno composizione diversa dal materiale di origine e dimensioni inferiori al micron•le polveri originate dall’azione meccanica su un corpo solido (macinazione, taglio, levigatura, ecc..) e di composizione generalmente analoga al materiale di origine, oppure derivate da processi di cristallizzazione di vapori sovrasaturi o processi di conversione gas-particella;•le fibre, di origine naturale o sintetica, consistenti in particelle di forma allungata la cui lunghezza è almeno tre volte superiore al diametro. La WHO (World Health Organization, 1988) definisce fibre tutte le particelle che presentano una lunghezza maggiore di 5 µm e un diametro minore di 3 µm.Molte sostanze, all’apparenza innocue, sono pericolose per la salute se inalate sottoforma di polveri o fibre: le polveri di legno duro, ad esempio, sono cancerogene per l’uomo, come anche le fibre di amianto.In questa area tematica sono prese in considerazione polveri e fibre di composizione mineralogica tale da escludere la presenza di silice cristallina e di amianto, cui sono dedicate specifiche sezioni all’interno del Canale.  

  • ERGONOMIA

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    • 13.12.2022

    L'ergonomia È Una Disciplina Che Si Occupa Di Studiare L'interazione Tra Gli Elementi Che Caratterizzano Un Sistema Di Lavoro (Uomo, Macchina E Ambiente) Per Analizzarne Funzioni E Interazioni, Con Lo Scopo Di Migliorare Le Prestazioni Del Sistema E La Soddisfazione Complessiva Dell'operatore.   Seguendo i principi dell’approccio ergonomico la progettazione, oltre a garantire i requisiti della sicurezza, deve rispondere a specifiche esigenze che le derivano dall’applicazione di criteri di adattabilità, usabilità, comfort, comprensibilità. Per valutare la qualità e la complessità di tale rapporto l'ergonomia si avvale dunque delle conoscenze derivanti da varie discipline tra cui, ad esempio, la biomeccanica, l’ingegneria, il design industriale e, non ultime, la fisiologia, la psicologia e l’antropometria. L’ergonomia si pone, pertanto, come una disciplina il cui obiettivo dichiarato è quello di rendere l’ambiente di lavoro e l’attività lavorativa tagliati su misura dell’operatore. In tale ottica vanno pertanto considerati tutti gli elementi che caratterizzano l’uomo (i vincoli antropometrici, gli aspetti biomeccanici, il carico mentale indotto, le interazioni sociali, i fattori psicologici, ecc.), i fattori ambientali (il benessere microclimatico, gli aspetti illuminotecnici, il rumore, la presenza di agenti inquinanti, ecc.) e gli aspetti organizzativi e la dotazione tecnologica a disposizione (utensili, macchinari e arredi a disposizione, flusso d'informazioni da trattare e strumenti per la loro gestione, benessere organizzativo, ecc.). Movimentazione Manuale Dei Carichi Differenti comparti produttivi comportano la necessità da parte dell’operatore di effettuare attività di movimentazione manuale di carichi. Questi, fortemente eterogenei per pesi e dimensioni, possono essere movimentati seguendo modalità, geometrie e frequenze assai diversificate in base alle singole necessità lavorative. Certamente la suddetta attività implica un impegno fisico anche gravoso da parte dell’operatore, con il coinvolgimento in particolare delle strutture osteo-muscolari della colonna vertebrale.Proprio la movimentazione di carichi può rappresentare una delle cause favorenti l’insorgenza di disturbi e patologie a livello di tale distretto anatomico. Necessario quindi procedere ad una corretta valutazione del rischio da movimentazione manuale di carichi, al fine dell’attuazione di idonei interventi di prevenzione e protezione che vadano a mitigare, se non annullare, eventuali danni a carico degli operatori.Verranno di seguito fornite una serie di informazioni circa la problematica in esame per vari ambiti produttivi, indicando in proposito, oltre che i riferimenti normativi, anche quanto suggerito dalla letteratura tecnica di settore e da norme tecniche sulla valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. Operazioni Di Spinta E Traino Come tutte le attività lavorative responsabili di determinare patologie muscolo-scheletriche, la movimentazione manuale eseguita trainando o spingendo un oggetto (generalmente un carrello), se condotta in assenza di requisiti ergonomici (condizioni non ottimali e di tempi di recupero insufficienti), può creare i presupposti per determinare lesioni a carico delle strutture degli arti superiori e della schiena.L’impiego dei carrelli è comune in molti settori produttivi e può essere richiesto per il trasporto dei materiali all’interno dei diversi reparti di un’azienda, nelle attività di magazzinaggio e nei reparti di degenza ospedalieri per effettuare il trasporto dei pazienti.Un improprio impiego del carrello può comportare concreti rischi di sovraccaricare l’apparato muscolo-scheletrico e, conseguentemente, può aumentare la probabilità di maturare, in un periodo medio-lungo, patologie da sovraccarico biomeccanico.Lesioni a carico del complesso muscolo-tendineo dell’articolazione scapolo-omerale o a danno delle strutture ossee o fibro-cartilaginee dei dischi intervertebrali, epicondiliti, neuropatie localizzate nell’articolazione del polso, rappresentano l’insieme delle possibili patologie per le quali la causa lavorativa può rivelarsi determinante qualora l’azione di traino (o di spinta) sia eseguita con modalità e mezzi non adeguati a compensare lo sforzo compiuto.Progettare o riprogettare attività lavorative che comportino attività di traino o di spinta di carrelli significa rendere accettabile lo sforzo esercitato durante le operazioni di movimentazione del materiale e, pertanto, ridurre la fatica per l'operatore. Per tale motivo è importante valutare ed esaminare nel dettaglio tutti gli elementi che concorrono a determinare il sovraccarico biomeccanico. Oltre alle caratteristiche dei carichi movimentati nel corso di una giornata di lavoro, che comunque non rappresentano gli unici fattori in grado di condizionare lo sforzo esercitato, vanno considerate:• la frequenza delle azioni;• la forza applicata;• la tecnica impiegata per la movimentazione (che influenza la postura dei diversi distretti articolari);• la durata delle operazioni;• le caratteristiche individuali dell’operatore (età, sesso, abilità, esperienza, ecc.);• le caratteristiche ambientali in cui viene svolta l’attività lavorativa (microclima, illuminazione, ecc.);• l’organizzazione del lavoro (distanza da percorrere, caratteristiche del sistema di trasporto, spazio a disposizione, ecc.).L’entità del carico movimentato, la postura assunta, la durata richiesta dal compito e le caratteristiche dell’ambiente di lavoro condizionano il determinismo del rischio: per tale motivo è necessario approfondire l’analisi di questi fattori al fine di valutare il grado di sicurezza collegato alla movimentazione. Movimenti Ripetuti Le attività lavorative comportanti movimenti ripetuti degli arti superiori sono responsabili di un elevato numero di patologie a carico dei vari distretti articolari. Il numero di queste malattie, in costante crescita, costituisce buona parte delle patologie professionali registrate ogni anno da Inail. Lo svolgimento di compiti ripetitivi può inoltre comportare affaticamento, ridotta produttività e alienazione, dovuta alla monotonia di attività protratte per lunghi periodi.Uno stato di alienazione può, a sua volta, condurre a situazioni di rischio. Questi effetti sono causati, nella maggior parte dei casi, da condizioni scadenti dal punto di vista ergonomico e possono essere considerevolmente ridotti attraverso una corretta progettazione/riprogettazione di vari aspetti dell’attività: natura del compito, organizzazione del lavoro, design della postazione e degli oggetti o utensili impiegati, forza richiesta e altri fattori.In generale, un’attività lavorativa può essere costituita da uno o più compiti ripetitivi o non ripetitivi. I compiti ripetitivi sono caratterizzati da sequenze di azioni di durata relativamente breve, dette “cicli”, che si ripetono più volte uguali a loro stesse; le “azioni” non sono i singoli movimenti articolari, ma una serie di gesti e movimenti di uno o più distretti articolari finalizzati al compimento di un’operazione elementare.Le operazioni comportanti movimenti ripetuti degli arti superiori possono essere di diversa tipologia: esse comprendono la movimentazione di oggetti di peso leggero effettuata ad alta frequenza e le attività in cui, pur non venendo movimentati carichi, i movimenti delle braccia vengono ripetuti spesso e talvolta per periodi di tempo molto lunghi. Comfort Termico Il microclima è l’insieme degli aspetti fisici che caratterizzano l’aria degli ambienti confinati; un microclima confortevole suscita nella maggior parte degli individui una sensazione di soddisfazione per l’ambiente termico, detta benessere termo-igrometrico o comfort termico. Nello stato di benessere termico il soggetto non avverte sensazioni né di caldo né di freddo; il comfort termico è quindi definito come condizione mentale di soddisfazione nei riguardi dell’ambiente termico.Le condizioni microclimatiche rappresentano un importante fattore ergonomico da tenere sotto controllo, perché possono arrecare un notevole disagio ai lavoratori. La maggior parte della popolazione trascorre infatti molto tempo all’interno di edifici chiusi, lamentando spesso disagi riferibili agli aspetti microclimatici dei locali ove svolge la propria attività.Il complesso delle variabili microclimatiche condiziona lo scambio termico dell’uomo con l’ambiente e influenza la percezione dell’ambiente termico da parte degli occupanti. I principali fattori fisici che determinano il microclima sono la temperatura, l’umidità relativa, la temperatura radiante e la velocità dell’aria, mentre importanti variabili individuali o soggettive sono il metabolismo, il vestiario indossato e il tipo di attività svolta.Il benessere termico comprende condizioni di comfort globale, cioè di tutto l’organismo, e comfort di tipo locale, relativo a specifiche parti del corpo. Il comfort termico globale è legato al mantenimento di condizioni di neutralità termica del corpo attraverso la risposta fisiologica del sistema di termoregolazione, che mantiene costante la temperatura del nucleo corporeo. Il comfort locale è invece legato agli scambi termici localizzati in alcune aree superficiali del corpo. Nella situazione ottimale non c’è alcuna causa che induca sensazioni di discomfort, in nessuna parte del corpo.Le condizioni microclimatiche possono costituire un rischio per la salute e influenzano la sensazione di benessere. Per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori occorre misurare lo scostamento delle condizioni microclimatiche reali da quelle di benessere: il datore di lavoro deve provvedere a mantenere il microclima degli ambienti di lavoro in condizioni prossime a quelle di benessere. Fattore Umano E Gestione Dei Comportamenti Nel termine “Fattore Umano” vengono ricompresi molteplici aspetti di studio.Negli Stati Uniti il termine “Human Factor” viene utilizzato per individuare la disciplina che nel resto del mondo è nota come “Ergonomics” o Ergonomia, secondo la definizione della International Ergonomics Association:“L’Ergonomia (o scienza del Fattore Umano) è la disciplina scientifica che studia interazioni tra essere umano e gli altri elementi di un sistema applicando teorie, principi, dati e metodi per progettare allo scopo di migliorare il benessere umano e le prestazioni del sistema.”Il Fattore Umano si riferisce a quegli elementi quali lavoro, organizzazione, e individuo che hanno influenza sul comportamento e dunque anche conseguenze sugli obiettivi di salute e sicurezza.L’obiettivo primario dell’approccio “Fattore Umano” è il miglioramento del livello di affidabilità dell’operatore e più in generale del sistema all’interno del quale il singolo lavoratore opera, tenendo conto della complessità di tutti gli elementi con i quali egli si deve interfacciare. Ciò implica evidentemente la tendenza a minimizzare la presenza di errori: le più dirette applicazioni connesse agli studi sul fattore umano analizzano infatti l’errore umano, inteso come squilibrio tra le componenti del sistema “uomo-macchina-ambiente” che provoca un abbassamento dell’affidabilità dell’intero sistema anche se le singole componenti mantengono elevata affidabilità.Per una corretta analisi di uno - o più - dei molteplici aspetti che caratterizzano un’Organizzazione, come ad esempio un’azienda, occorrerà dunque innanzitutto studiare l’Organizzazione nel suo complesso, quindi addentrarsi nell’insieme di relazioni che legano gli elementi, ovvero i materiali, le regole, le persone, che la costituiscono, per passare infine alla gestione dei “modi di essere ed agire” dei gruppi sociali di individui (comportamenti e aspetti psicosociali).  

  • RISCHIO RADON

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Che Cos'è Il Radon Il radon (Rn) è un gas inerte e radioattivo di origine naturale. È un prodotto del decadimento nucleare del radio all’interno della catena di decadimento dell’uranio. Il suo isotopo più stabile è il radon-222 che decade nel giro di pochi giorni, emettendo radiazioni ionizzanti di tipo alfa e formando i suoi cosiddetti prodotti di decadimento o “figli”, tra cui il polonio-218 e il polonio-214 che emettono anch’essi radiazioni alfa. Il radon è inodore, incolore e insapore, quindi non è percepibile dai nostri sensi. Se inalato, è considerato molto pericoloso per la salute umana poiché le particelle alfa possono danneggiare il Dna delle cellule e causare cancro al polmone. La radioattività del radon si misura in Becquerel (Bq), dove un Becquerel corrisponde alla trasformazione di un nucleo atomico al secondo. La concentrazione nell’aria si esprime in Bq/metro cubo, indicando così il numero di trasformazioni al secondo che avvengono in un metro cubo d’aria. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), attraverso l’International Agency for Research on Cancer (Iarc), ha classificato il radon appartenente al gruppo 1 delle sostanze cancerogene per l’essere umano. Dove si trova?Il radon è presente in tutta la crosta terrestre. Si trova nel terreno e nelle rocce ovunque, in quantità variabile. Il suolo è la principale sorgente del radon che arriva in casa. I materiali edili che derivano da rocce vulcaniche (come il tufo), estratti da cave o derivanti da lavorazioni dei terreni, sono ulteriori sorgenti di radon. Essendo un gas, il radon può spostarsi e sfuggire dalle porosità del terreno disperdendosi nell’aria o nell’acqua. Grazie alla forte dispersione di questo gas in atmosfera, all’aperto la concentrazione di radon non raggiunge mai livelli elevati ma, nei luoghi chiusi (case, uffici, scuole ecc) può arrivare a valori che comportano un rischio rilevante per la salute dell’uomo, specie per i fumatori. Il radon si distribuisce uniformemente nell’aria di una stanza, mentre i suoi prodotti di decadimento si attaccano al particolato (polveri, aerosol) dell’aria che noi respiriamo e poi si depositano sulle superfici dei muri, dei mobili ecc. La maggior parte del radon che inaliamo viene espirata prima che decada (ma una piccola quantità si trasferisce nei polmoni, nel sangue e, quindi, negli altri organi), mentre i prodotti di decadimento si attaccano alle pareti dell’apparato respiratorio e qui irraggiano (tramite le radiazioni alfa) soprattutto le cellule dei bronchi. Il radon si può trovare anche nell’acqua potabile. La concentrazione è molto variabile sia dal punto di vista spaziale che temporale e, anche se in maniera molto minore rispetto alla sua presenza in atmosfera, può comunque rappresentare una fonte di esposizione dello stomaco a radiazioni ionizzanti. Radon negli ambienti quotidianiPer la maggior parte delle persone, la principale esposizione al radon avviene in casa, nei luoghi di lavoro e nelle scuole. La concentrazione dipende da quanto uranio (da cui deriva il radon) è presente nel terreno sottostante l’edificio. Il gas migra dal suolo (o dai materiali da costruzione) e penetra all’interno degli edifici attraverso le fessure (anche microscopiche), gli attacchi delle pareti al pavimento, i passaggi dei vari impianti (elettrico, termico, idraulico). Di conseguenza, i livelli di radon sono generalmente maggiori nelle cantine e ai piani bassi.   Inoltre, vi sono forti variazioni sia spaziali che temporali: edifici anche vicini possono avere concentrazioni molto diverse, e in genere vi sono forti variazioni tra giorno e notte, estate e inverno e tra diverse condizioni meteorologiche. A causa di queste fluttuazioni, per avere una stima precisa della concentrazione media di radon in un edificio è necessario fare una misurazione per una durata sufficientemente lunga, preferibilmente un anno. Si utilizza un piccolo dispositivo in cui è presente un materiale che, essendo sensibile alle particelle alfa emesse durante il processo di decadimento del radon, rimane impresso con tracce indelebili. Il numero di tracce rilevate sul materiale è proporzionale alla concentrazione del gas nell’ambiente. Effetti sulla saluteIl principale danno per la salute (e l’unico per il quale si abbiano al momento evidenze epidemiologiche) legato all’esposizione al radon è un aumento statisticamente significativo del rischio di tumore polmonare. A livello mondiale, il radon è considerato il contaminante radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi ed è stato valutato che il 50% circa dell’esposizione media delle persone a radiazioni ionizzanti è dovuto al radon. In realtà, il pericolo per la salute dell’uomo viene non tanto dal radon in sé, ma dai suoi prodotti di decadimento che, essendo elettricamente carichi, si attaccano al particolato dell’aria e penetrano nel nostro organismo tramite le vie respiratorie. Quando questi elementi “figli” si attaccano alla superficie dei tessuti polmonari, continuano a decadere e a emettere particelle alfa che possono danneggiare in modo diretto o indiretto il Dna delle cellule. Se il danno non è riparato correttamente dagli appositi meccanismi cellulari, può evolversi dando origine a un processo cancerogeno. Gli interventi possibiliAnche se non è possibile eliminare del tutto il radon dagli ambienti in cui si vive, ci sono diversi modi (con diversa efficacia) per ridurne la concentrazione nei luoghi chiusi, tra cui:depressurizzare il suolo, realizzando sotto o accanto la superficie dell’edificio un pozzetto per la raccolta del radon, collegato a un ventilatore. In questo modo, si crea una depressione che raccoglie il gas e lo espelle nell’aria esterna all’edificiopressurizzazione dell’edificio: aumentando la pressione interna, si può contrastare la risalita del radon dal suolo.migliorare la ventilazione dell’edificioFondamentale è, poi, fare in modo che per le nuove costruzioni si adottino criteri anti-radon, come sigillare le possibili vie di ingresso dal suolo, predisporre un vespaio di adeguate caratteristiche cui poter facilmente applicare, se necessario, una piccola pompa aspirante ecc.    Come Entra Negli Edifici Il radon è un gas inerte e pertanto non reagisce chimicamente con l'ambiente che lo circonda. Una volta prodotto è in grado di migrare attraverso il suolo e diffondersi dai materiali da costruzione.L’interno degli edifici è generalmente in depressione rispetto all’esterno. Questa depressione influenza i normali moti convettivi del suolo in modo tale che il radon viene “aspirato” verso l’interno degli edifici stessi penetrando attraverso:•le fessure dei pavimenti, anche se invisibili, che sono sempre presenti;•le giunzioni pavimento - parete;•i passaggi degli impianti termici, idraulici, delle utenze elettriche, del gas, eccetera.Anche i materiali da costruzione emettono radon e possono, in alcuni casi, contribuire considerevolmente ad aumentarne la concentrazione.L'acqua è un’altra sorgente di radon ma, a meno di casi eccezionali, contribuisce in misura minore alla concentrazione del gas.La concentrazione di radon è molto variabile nel tempo e nello spazio. Le condizioni climatiche, le caratteristiche litologiche del terreno, le modalità di costruzione, il modo di utilizzare l’edificio sono causa di una forte variabilità della concentrazione di radon. Due edifici simili e vicini possono avere concentrazioni molto differenti. Forti variazioni della concentrazione di radon si possono riscontrare tra il giorno e la notte, durante differenti condizioni meteorologiche e tra estate e inverno. Per questo motivo una misura della concentrazione di radon, significativa ai fini della comprensione della situazione e per decidere cosa fare, deve essere fatta per un periodo sufficientemente lungo, possibilmente per un intero anno. Come Si Misura La grandezza che viene presa come riferimento per valutare l’entità del fenomeno è la concentrazione di radon gas (o Radon 222) in aria. Viene espressa in Bq/m3 (Becquerel per metro cubo), ossia il numero di trasformazioni nucleari che ogni secondo sono emesse in un metro cubo di aria. La misura si effettua con diverse tecniche: il metodo più diffuso ed economico, con il quale sono state fatte decine di milioni di misure in tutto il mondo, richiama i dosimetri degli addetti ai reparti di radiologia dei laboratori di analisi cliniche.Un dispositivo delle dimensioni di una tazzina di caffè, che può essere spedito per posta, viene posizionato nell'ambiente che si vuole misurare. Nel dispositivo, costruito con comuni plastiche del tutto innocue, è presente un materiale sensibile alle radiazioni alfa emesse dal radon e dai suoi prodotti di decadimento. Entrando nel materiale, le radiazioni alfa producono un danno molecolare attraverso un meccanismo simile a quello che avviene per il tessuto umano. L’interazione della radiazioni alfa con il materiale provoca delle tracce indelebili.Al termine dell’esposizione il dispositivo viene portato in laboratorio ed analizzato. Il “numero” delle tracce rivelate è proporzionale alla concentrazione del radon gas presente nell'ambiente in esame.A causa della elevata variabilità della concentrazione di radon la misura deve essere protratta per un intero anno, possibilmente suddivisa in due semestri corrispondenti al periodo caldo (primavera-estate) e freddo (autunno-inverno). Il costo di una singola misura di radon si aggira intorno ad alcune decine di euro. La Situazione In Italia Come Si Riduce Le indicazioni riportate di seguito hanno carattere generale e sono di tipo descrittivo. Nel caso si decidesse di applicare azioni di rimedio, occorre approfondire la situazione generale (tipologia edilizia, litologia, modalità di utilizzo dell’edificio, ecc.) al fine di selezionare i metodi più appropriati.Non è possibile eliminare completamente il radon dai nostri ambienti di vita. Anche all'esterno è presente, in concentrazioni relativamente basse (in genere 5-10 Bq/m3). Tuttavia è possibile e raccomandabile intervenire in quegli ambienti in cui la concentrazione è elevata e causa rischio per la salute. Negli Stati Uniti più di 800.000 edifici sono stati bonificati riducendo la concentrazione di radon e 1.200.000 sono gli edifici costruiti con criteri anti-radon.La scelta del metodo più adatto al singolo edificio dipende da molti fattori e deve essere oggetto di discussione e di approfondimento tra tutti i soggetti interessati (proprietario, eventuali occupanti, imprese). L'intervento deve essere un compromesso tra efficienza di abbattimento del radon, costi di installazione ed esercizio, accettabilità da parte degli occupanti, facilità di manutenzione, incidenza sulle abitudini di vita, durata nel tempo.Alcuni metodi generali per ridurre il radon negli ambienti:•Depressurizzazione del suolo•Ventilazione•Ventilazione del vespaio•Pressurizzazione dell'edificio•Sigillatura delle vie di ingresso•Azioni di prevenzione per nuove costruzioni DECRETO LEGISLATIVO 31 Luglio 2020, N. 101   Pubblicato in GU il Dlgs 31 luglio 2020 n° 101, che recepisce la Direttiva 2013/59/Euratom e riordina la normativa relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Entrerà in vigore dal 27 agosto, abroga, tra gli altri, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e contiene alcune novità importanti. DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121) (GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29)Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020 l presente decreto stabilisce norme di  sicurezza  al  fine  di proteggere  le  persone  dai  pericoli  derivanti  dalle  radiazioni ionizzanti, e disciplina:     a) la protezione sanitaria delle  persone  soggette  a  qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti;     b) il mantenimento e la  promozione  del  continuo  miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;     c) la gestione responsabile e sicura  del  combustibile  nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;     d) la sorveglianza e il controllo  delle  spedizioni  di  rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.   2. Le disposizioni del presente decreto fissano  i  requisiti  e  i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione.   3.  Il  sistema  di  radioprotezione  si  basa  sui   principi   di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi.   4. In attuazione dei principi di cui al comma 3:     a) gli atti  giuridici  che  consentono  lo  svolgimento  di  una pratica garantiscono che il beneficio per i singoli individui  o  per la collettivita' sia prevalente rispetto al detrimento sanitario  che essa potrebbe causare. Le determinazioni che introducono o modificano una via di esposizione e  le  determinazioni  per  le  situazioni  di esposizione esistenti e di emergenza devono apportare  piu'  benefici che svantaggi;     b)  la  radioprotezione  di  individui  soggetti  a   esposizione professionale e del pubblico e' ottimizzata allo scopo  di  mantenere al  minimo  ragionevolmente  ottenibile  le  dosi   individuali,   la probabilita' dell'esposizione  e  il  numero  di  individui  esposti, tenendo conto dello stato delle conoscenze  tecniche  e  dei  fattori economici e sociali. L'ottimizzazione della protezione  di  individui soggetti a esposizione medica e' riferita all'entita'  delle  singole dosi, compatibilmente con il  fine  medico  dell'esposizione.  Questo principio si applica non solo in termini di  dose  efficace  ma,  ove appropriato, anche  in  termini  di  dose  equivalente,  come  misura precauzionale  destinata  a  mantenere  le  incertezze  relative   al detrimento sanitario  al  di  sotto  della  soglia  per  le  reazioni tissutali;     c) nelle situazioni di esposizione pianificata,  la  somma  delle dosi cui e' esposto un individuo non puo' superare i  limiti  fissati per  l'esposizione  professionale  o  del  pubblico.  Le  esposizioni mediche non sono soggette a limitazioni delle dosi.  Di seguito alcune delle novità di maggior rilievo. TITOLO XI PROTEZIONE DEI LAVORATORI    L’articolo 109 (Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti) dettaglia il contenuto della relazione (già oggi prevista), redatta dall’esperto di radioprotezione e dettaglia le informazioni che a tal fine il datore di lavoro deve rendere all’Esperto in Radioprotezione.Il comma 4, stabilisce, in conformità con la disciplina generale di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che la relazione redatta dall'Esperto in Radioprotezione costituisce il documento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti ed è munita di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico autorizzato.  VALORI LIMITE LAVORATORI ESPOSTI (art. 146)Una importante novità introdotta dal Decreto è rappresentata  dalla riduzione consistente dei valori limite di esposizione per i lavoratori classificati esposti a radiazioni ionizzanti. In particolare risulta ridotto di più di sette volte il limite di dose equivalente al cristallino. Il limite fissato dal D.lgvo230/95 di 150 millisievert /anno  è stato ridotto a 20 millisievert/anno. SORVEGLIANZA SANITARIAL’articolo 134 “Sorveglianza sanitaria”, introduce novità rispetto al corrispondente articolo del D.lgvo 230/95 e smi nella parte in cui prevede che la sorveglianza di tutti i lavoratori esposti è affidata al medico autorizzato e non più suddivisa tra il medico competente per i lavoratori esposti di categoria B e il medico autorizzato per i lavoratori esposti di categoria A. Infatti, al comma 1, viene stabilito l’obbligo del datore di lavoro di provvedere ad assicurare mediante uno o più medici autorizzati la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e degli apprendisti e studenti in conformità alle norme del presente Titolo. Tale sorveglianza è basata sui principi che disciplinano la medicina del lavoro. Al comma 2, viene introdotto un periodo transitorio per consentire ai medici competenti di adeguarsi alla nuova previsione. Infatti, si prevede che i medici competenti di cui all’art. 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che alla data di entrata in vigore della presente disposizione già svolgono l’attività di sorveglianza sanitaria sui lavoratori classificati esposti di categoria B possono continuare a svolgere tale attività anche senza l’abilitazione di cui all’articolo 138 per il termine di 24 mesi. ESPOSIZIONE ALLE SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI IONIZZANTIIl decreto legislativo 101/2020 di recepimento della direttiva 59/2013/Euratom introduce nel sistema regolatorio di radioprotezione moltissime novità per quanto concerne la protezione dall’esposizione dalle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, approfondendo il quadro regolatorio che era stato introdotto con il decreto legislativo 241/2000.La protezione delle radiazioni ionizzanti da sorgenti naturali è oggetto del Titolo IV e affronta vari aspetti radioprotezionistici:-     Protezione dall’esposizione al radon negli ambienti di vita: questa per l’Italia è unaimportante NOVITA’  (nel D.Lgs 230/95 e smi tale argomento era esplicitamente dichiarato fuori dal campo di applicazione)-     Protezione dall’esposizione  al radon negli ambienti di lavoro: sono contenute importantimodifiche rispetto al quadro normativo precedente.-     Protezione  dei  lavoratori  e  dei  degli  individui  della  popolazione  dall’esposizione  ai radionuclidi naturali presenti nelle materie e nei residui di “industrie NORM” (acronimo di Naturally Occurring Radioactive Material: indentifica quei materiali abitualmente non considerati radioattivi ma che possono contenere elevate concentrazioni di radionuclidi naturali per cui sono considerati di interesse dal punto di vista della protezione dei lavoratori e del pubblico).-     Protezione dalle radiazioni gamma emesse da nuclidi contenuti nei materiali da costruzione-     Protezione del personale navigante dall’esposizione alla radiazione cosmica, ecc. Andiamo nel dettaglio, focalizzandoci sugli elementi principali: prima di tutto, in accordo con quanto raccomandato dall’ICRP 103, per le situazioni di esposizione esistenti (come la protezione dal radon negli ambienti di vita e di lavoro e la protezione dell’esposizione gamma dovuta aimateriali da costruzione) lo strumento operativo per la radioprotezione è il “livello di riferimento”al posto del “livello di azione”. Il “livello di riferimento” è definito come un valore di dose o di concentrazione di attività in aria (nel caso del radon) da intendere non come “soglia”, ma come un valore al di sopra del quale non è opportuno che si verifichi l’esposizione (attenzione: non è un limite!), quindi è prioritario adottare interventi protettivi. Tuttavia tali interventi si richiedeche siano apportati anche al di sotto di tale livello, in osservanza del principio di ottimizzazione.PROTEZIONE DAL RADON NEI LUOGHI DI LAVOROPer quanto riguarda la protezione dal radon negli ambienti di vita e di lavoro, inquadrate come situazioni di esposizione esistenti, è fissato lo stesso livello di riferimento (pari ad una concentrazione media annua di 300 Bq/m3): questo certamente faciliterà l'attuazione della norma, delineando un quadro radioprotezionistico più omogeneo.Inoltre, per le abitazioni, come si vede dalla tabella 1, a quelle costruite dopo il 31/12/2024 si applicherà un livello di riferimento inferiore, pari a 200 Bq/m3.Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei, negli stabilimenti termali, nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (opportunamente definite nell’art.11), oppure se svolte in “specifici luoghi di lavoro” da individuare nell’ambito di quanto previsto dal Piano di Azionale Nazionale Radon.Nei luoghi di lavoro sopra citati è richiesta la misurazione della concentrazione di radon in aria media annua e nel caso superi il livello di riferimento, si richiede l’adozione di “misure correttive” volte a ridurre i livelli medi di radon indoor. Un’altra novità, al riguardo è l’istituzione della figura dell’ “esperto in interventi di risanamento radon”, un professionista che abbia il titolo di ingegnere o architetto o geometra e formazione specifica sull’argomento attestata mediante la frequentazione di corsi di formazione o aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione del Radon negli ambienti.Nei casi in cui le misure correttive non siano sufficientemente efficaci da ridurre la concentrazione media annua di radon indoor sotto 300 Bq/m3, si prevede una valutazione dell’esposizione o della dose efficace dei lavoratori e qualora risulti superiore al valore di 6 mSv/anno (o il corrispondentevalore di esposizione al radon), tale situazione è da intendersi come una situazione di esposizione pianificata. Ovviamente tali adempimenti, sinteticamente descritti, vanno inquadrati nell’ambito degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 e smi, quindi ad esempio le relazioni delle misurazioni di radon vanno a corredo del documento di valutazione dei rischi.E’ da notare che anche il fattore convenzionale di conversione utile alla stima della dose efficace da radon è stato aggiornato, alla luce della raccomandazione ICRP137.L’adozione di un Piano d’Azione Nazionale Radon è un’altra innovazione importante perché aiuterà a definire:-     specifiche attività lavorative per le quali il rischio di esposizione al lavoro deve essereoggetto di attenzione-     strumenti metodologici necessari all’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge,-     strumenti tecnici operativi (linee guida e procedure),-     strategie e criteri attraverso i quali le regioni potranno individuare le aree prioritarie, tenuto conto che un primo criterio di identificazione è già presente nel decreto. Il decreto infatti indica che le Regioni e le provincie autonome, laddove sono disponibili dati di concentrazione del radon (o normalizzati) al piano terra, definiscono “aree prioritarie” quelle in cui in almeno il 15% degli edifici si supera il valore di riferimento;-     misure per rendere le politiche sul radon compatibili e coerenti con quelle sul risparmio energetico o sulla Indoor Air Quality (IAQ) e con le politiche sul fumo di tabacco.  La valutazione del Radon: tempistiche, interventi, cadenza  La prima valutazione della concentrazione media annua di attività del Radon deve essere effettuata entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche tipologie nel Piano nazionale.Il documento che viene redatto a seguito della valutazione è parte integrante del Documento diValutazione del Rischio (articolo 17 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81).  Cadenza delle misure:•   Ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra, o di isolamento termico•   Ogni 8 anni, se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq m-3  Se viene superato il livello di riferimento di 300 Bq m-3, entro due anni vengono adottate misure correttive per abbassare il livello sotto il valore di riferimento. L’efficacia delle misure viene valutata tramite una nuova valutazione della concentrazione. In particolare:•   A seguito di esito positivo (minore di 300 Bq m-3) le misurazioni vengono ripetute ogni 4 anni.•   Se la concentrazione risultasse ancora superiore è necessario effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue, tramite esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione (il livello di riferimento questo caso è 6 mSv annui).  Chi effettua le misure (art. 155)Le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria sono effettuati da servizi di dosimetria riconosciuti.La determinazione della dose o dei ratei di dose, e delle altre grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi e i ratei di dose nonché delle attività e concentrazioni di attività, volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura, adeguati ai diversi tipi e qualità di radiazione, che siano muniti di certificati di taratura secondo la normativa vigente.I soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6, devono essere riconosciuti idonei nell'ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'interno e della salute, sentiti l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'INAIL sono disciplinate le modalità per l'abilitazione dei predetti istituti, tenendo anche conto delle decisioni, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione europea o da organismi internazionali.Sono considerati istituti abilitati l'ISIN e l'INAIL.I servizi di dosimetria devono possedere requisiti minimi previsti dall'art. 22 .I contenuti della relazione tecnica e le modalità di effettuazione delle misure sono  dettagliati nell'Allegato II VAI AL DECRETO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE SCARICA IL DECRETO IN FORMATO WORD (SENZA ALLEGATO) SCARICA L'ALLEGATO AL DECRETO SCARICA L'APPROFONDIMENTO PAF IN MERITO AL DECRETO SCARICA LA TABELLA "Livelli di riferimento concentrazione media annua Radon" SCARICA IL MODELLO DI DVR VALUTAZIONE RADON

  • CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI

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    • 13.12.2022

     Rischi Presenti Negli Ambienti Di Lavoro, Possono Essere Divisi In TreGrandi Categorie RISCHI PER LA SICUREZZA DOVUTI A: (Rischi di natura infortunistica ) RISCHI PER LA SALUTE DOVUTI A: (Rischi di natura igienico ambientale) RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DOVUTI A: (Rischi di tipo cosiddetto trasversale) Una strategia strutturata dell'analisi dei rischi nell'ambito del luogo di lavoro comprende tre elementi fondamentali: la valutazione, la gestione, la comunicazione del rischio.La valutazione del rischio è il punto di partenza per le decisioni da prendere in materia di sicurezza sul lavoro e per la collettività. E' lo strumento fondamentale che permette al datore di lavoro di individuare le misure di prevenzione e protezione e di pianificarne l'attuazione.Il rischio va valutato sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo; il primo aspetto è più facilmente individuabile, esistono strumenti sufficientemente validati e strutturati per diverse situazioni, che sono di grande aiuto nella valutazione dei rischi lavorativi e non, anche se ci si può trovare ad avere grosse difficoltà. In alcuni casi infatti non sono disponibili sufficienti dati scientifici, statistici ed epidemiologici, che facilitino l'attuazione della fase decisionale. La valutazione quantitativa è sicuramente più complessa da attuare, specie per i rischi per i quali non esiste il riferimento a un qualche tipo di misurazione. Anche in questo una mancata quantificazione può impedire una corretta valutazione, per cui ci si trova davanti all'impossibilità di prevedere il danno che potrebbe verificarsi.I risultati della valutazione dei rischi sono fondamentali per pianificare una corretta gestione. Quest'ultimo è il momento maggiormente legato alle decisioni politiche; non sempre è possibile valutare correttamente e soprattutto in termini quantitativi il rischio e la natura del danno che una situazione di pericolo può determinare, per cui a volte diventa piuttosto complesso attuare delle misure di prevenzione e di protezione che siano consone e soprattutto sufficienti.La valutazione del rischio, inteso come probabilità che si verifichi un evento dannoso conseguente all'esposizione ad un pericolo, è l'insieme delle complesse operazioni che devono essere effettuate per stimare qualsiasi esposizione ad un pericolo,  in relazione con le modalità di svolgimento delle procedure lavorative.    RISCHI PER LA SICUREZZA I Rischi per la Sicurezza, o Rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.).Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o protezione nei confronti di tali tipi di rischi deve mirare alla ricerca di un‘Idoneo equilibrio bio-meccanico tra UOMO e STRUTTURA, MACCHINA, IMPIANTO’ sulla base dei più moderni concetti ergonomici. I Rischi per la Sicurezza si possono suddividere in diverse categorie: Rischi da carenze strutturali dell’Ambiente di Lavoro relativamente a:Altezza dell’ambienteSuperficie dell’ambienteVolume dell’ambienteIlluminazione (normale e in emergenza)Pavimenti (lisci o sconnessi)Pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura)Viabilità interna, esterna; movimentazione manuale dei carichiSolai (stabilità)Soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata)Botole (visibili e con chiusura a sicurezza)Uscite (in numero sufficiente in funzione del personale)Porte (in numero sufficiente in funzione del personale)Locali sotterranei (dimensioni, ricambi d’aria) Rischi da carenze di sicurezza su Macchine e Apparecchiature relativamente a:Protezione degli organi di avviamentoProtezione degli organi di trasmissioneProtezione degli organi di lavoroProtezione degli organi di comandoMacchine con marchio ‘CE’. Macchine prive di marchio ‘CE’.Protezione nell’uso di apparecchi di sollevamentoProtezione nell’uso di ascensori e montacarichiProtezione nell’uso di apparecchi a pressione (bombole e circuiti)Protezione nell’accesso a vasche, serbatoi, piscine e simili. Rischi da manipolazione di Sostanze pericolose:Sostanze infiammabiliSostanze corrosiveSostanze comburentiSostanze esplosive Rischi da carenza di Sicurezza Elettrica connessa a:Idoneità del progettoIdoneità d’usoImpianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio e/o esplosioneImpianti speciali a caratteristiche di ridondanza. Rischi da Incendio e/o Esplosione per:Presenza di materiali infiammabili d’usoPresenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e di aerazione)Presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche strutturali di ventilazione e di ricambi d’aria)Carenza di sistemi antincendioCarenza di segnaletica di sicurezza. Elenco non esaustivo RISCHI PER LA SALUTE I Rischi per la salute, o Rischi igienico - ambientali, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell’equilibrio biologicodel personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l’emissione nell’ambiente di fattori ambientali di rischio, di naturachimica, fisica e biologica, con seguente esposizione del personale addetto.Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o di protezione nei confronti di tali tipi di rischio deve mirare alla ricerca diun "Idoneo equilibrio bio - ambientale tra UOMO E AMBIENTE DI LAVORO". Tali rischi si possono suddividere in Rischi derivanti da:Agenti chimiciRischi di esposizione connessi con l’impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a:ingestione;contatto cutaneo;inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di:polveri;fumi;nebbie;gas;vapori;Agenti fisiciRischi da esposizione e grandezze fisiche che interagiscono in vari modi con l’organismo umano:RUMORE (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo e di funzionamento) con propagazione dell’energia sonora nell’ambiente di lavoro.VIBRAZIONI (presenza di apparecchiatura e strumenti vibranti) con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indirettaRADIAZIONI NON IONIZZANTIPresenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse, etc.Sorgenti di Radio frequenze (freq. 104¸ 0,3 m)Sorgenti di Microonde (freq. 0,3 ¸ 10-3  m)Radiazioni Infrarosse (freq. 10-3 ¸7,8 10-7 m)Radiazione Ottica (visibile) (freq. 7,8 10-7 ¸3.8 107  m)Radiazioni Ultraviolette (freq. )Ultrasuoni (freq. >10 KHz)Luce Laser (visibile e ultravioletto) MICROCLIMACarenze nella climatizzazione dell’ambiente per quanto attiene alla temperaturaUmidità relativaVentilazioneCalore radianteCondizionamentoILLUMINAZIONECarenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro (in relazione alla tipologia della lavorazione fine, finissima, etc.). Non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali.Presenza di videoterminaliPosizionamentoIlluminotecnicaPosturaMicroclima.RADIAZIONI IONIZZANTIAGENTI BIOLOGICIRischi connessi con l’esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e microrganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassiti umani, presenti nell’ambiente a seguito di emissione e/o trattamento e manipolazione.Emissione involontaria (impianto condizionamento, emissioni di polveri organiche, etc.);Emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, manipolazione di materiali infetti in ambiente ospedaliero, impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri, etc.);Trattamento o manipolazione volontaria, a seguito di impiego per ricerca sperimentale in ‘vitro’ o in ‘vivo’ o in sede di vera e propria attività produttiva (biotecnologie). Elenco non esaustivo RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI Tali rischi, sono individuabili all’interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra “l’operatore”e “l’organizzazione del  lavoro” in cui è inserito. Il rapporto in parola è peraltro immerso in un "quadro" di compatibilità ed interazioni che è di tipo oltre cheergonomico anche psicologico ed organizzativo.La coerenza di tale "quadro", pertanto può essere analizzata anche all’interno di possibili trasversalità tra rischi per la sicurezza e rischi per la salute. Tali rischi sono essenzialmente dovuti a: ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Processi di lavoro usuranti: p.es. lavori in continuo, sistemi di turni,lavoro notturno;pianificazione dgli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: programmi di controllo e monitoraggio;manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza;procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a situazioni di emergenza;movimentazione manuale dei carichi;lavoro ai VDT (es. DATA ENTRY).FATTORI PSICOLOGICIIntensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro;carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità;complessità delle mansioni e carenza di controllo;reattività anomala a condizioni di emergenza.FATTORI ERGONOMICISistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni;conoscenze e capacità del personale;norme di comportamento;soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili;conseguenze di variazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza;ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro;carenza di motivazione alle esigenze di sicurezza.CONDIZIONI DI LAVORO DIFFICILELavoro con animali;lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale;condizioni climatiche esasperate;lavoro in acqua: in superficie (es. piattaforme) e in immersione. Elenco non esaustivo

  • Guida Alla Sicurezza Dei Lavoratori Negli Asili Nido

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    • 13.12.2022

    n genere quando si parla di Asili Nido è errore comune porre l’attenzione solo sull’incolumità dei bambini, trascurando invece gli aspetti legati alla salvaguardia degli addetti che operano all’interno di queste strutture.Tali ambienti di lavoro, inoltre, hanno la particolarità di apparire al lavoratore pressoché “familiari”, diminuendo la percezione del rischio.Da ciò ne deriva la necessità di accrescere la consapevolezza di tali rischi in modo tale da tutelare adeguatamente i lavoratori ed informare i datori di lavoro riguardo i propri obblighi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. La stesura diquesta “guida” nasce dunque dall’esigenza di divulgare la cultura della sicurezza negli Asili Nido in quanto luoghi di lavoro e che pertanto ricadono nella specifica normativa disciplinata dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche; conoscere la sicurezza èimportante perché un operatore formato e informato, e quindi consapevole dei rischi presenti nel contesto lavorativo, non solo protegge se stesso ma, adottando comportamenti corretti, diventa un formatore alla sicurezza anche per i bambini sui quali vigila. Febbraio 2014, Rev. 2Realizzato dai T.d.p.: Dott.ssa Manuela Moceri e Dott.ssa Giada Tomasulo SCARICA IL DOCUMENTO VAI ALLA SEZIONE DVR

  • MANUALE FORMAZIONE SU FUNI E ACCESSORI SOLLEVAMENTO

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    • 13.12.2022

    Pubblicato Dal Ministero Dell’Interno, Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco Del Soccorso Pubblico E Della Difesa Civile, Direzione Centrale Per La Formazione, Il Manuale Formativo "Funi Nodi E Accessori Di Sollevamento".  L’obbiettivo di questa dispensa è quello di fornire all’allievo le conoscenze di base sui comuni accessori di sollevamento come funi, catene e brache e presentare, nella seconda parte, quei nodi essenziali ed indispensabili, fra le migliaia che esistono, e che realmente possono trovare applicazioni pratiche e diffuse, permettendo di risolvere le più svariate situazioni durante l’attività di soccorso, garantendo al tempo stesso le condizioni standard di sicurezza.  INTRODUZIONE2 CORDE2.1 Corde in fibra naturale2.2Corde in fibra sintetica2.3 Test di autovalutazione n. 13 FUNI METALLICHE3.1 Test di autovalutazione n. 24 CATENE4.1 Test di autovalutazione n. 35 TIRANTI DI IMBRACATURA5.1 BRACHE IN FUNE DI ACCIAIO5.1.1 Accessori di sollevamento per tiranti in fune di acciaio5.2 BRACHE DI CATENA5.2.1 Accessori di sollevamento per tiranti in catena5.3 BRAGHE SINTETICHE5.3.1 Brache in poliestere e/o poliammide ad uno e doppio strato con asola protetta5.4 Test di autovalutazione n. 46 OPERAZIONI DI IMBRACATURA E MOVIMENTAZIONE6.1 Test di autovalutazione n. 47 NODI CON CORDE IN CANAPA7.1 NODI SEMPLICI7.1.1 Nodo Ordinario7.1.2 Nodo Savoia  7.2 NODI DI GIUNZIONE  7.2.1 Nodo Dritto o Piano7.2.2 Nodo Dritto con Fibbia7.2.3 Nodo da Tessitore7.2.4 Nodo Inglese7.3 NODI DI ACCORCIAMENTO7.3.1 Nodo Margherita7.3.2 Nodo semplice a doppino con Gassa7.4 NODI DI ANCORAGGIO  7.4.1 Fibbia Semplice Scorrevole7.4.2 Fibbia Doppia Scorrevole7.4.3 Nodo da Muratore7.4.4 Fibbia Semplice Fissa o Gassa d’Amante7.4.5 Fibbia Doppia Fissa7.4.6 Nodo a Paletto7.4.7 Nodo Galera7.4.8 Nodo Barcaiolo7.4.9 Nodo d’Ancora7.4.10 Nodo da Traino Semplice7.4.11 Nodo da Traino a Tiro Variabile7.5 NODI DI SALVATAGGIO7.5.1 Nodo Milano7.5.2 Nodo Torino7.5.3 Imbracatura di Sicurezza7.5.4 Nodo a Sedia7.5.5 Legatura addominale con nodo di sicurezza, per ingresso in ambienti pericolosi Ministero dell’InternoDipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa CivileDirezione Centrale per la Formazione DOWNLOAD

  • La Gestione Della Sicurezza Sul Lavoro In Agricoltura

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    L'adozione di sistemi e comportamenti di sicurezza, che incidono nell’organizzazione del lavoro, non è solo un obbligo normativo, ma implica un vero e proprio cambiamento nei comportamenti delle persone coinvolte, cambiamenti che possono realizzarsi solo attraverso un percorso culturale e formativo. Questo volume, il primo di una collana dedicata  all’argomento, affronta aspetti normativi  e pratici, analizzando i rischi associati ai luoghi di lavoro e alle diverse attività agricole; la descrizione si completa con una serie di schede per la gestione della sicurezza ed esempi di documentazione di supporto.Con questo Manuale, Veneto Agricoltura conferma il proprio impegno per la divulgazione sul tema, avviato nel 2008 in collaborazione con la Direzione Prevenzione e gli SPISAL della Regione Veneto, l’INAIL, le Organizzazioni professionali agricole e gli Enti bilaterali.Pubblicazione edita da Veneto Agricoltura – Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica, in collaborazione con Università di Udine – Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali   Capitolo 1 – La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro: introduzione alla normativa vigenteCapitolo 2 – La salute e la sicurrezza sui luoghi di lavoro nel settore agricolo e gli adempimenti previstiCapitolo 3 – La gestione e la valutazione del rischioCapitolo 4 – I rischi associati ai luoghi di lavoroCapitolo 5 – I rischi associati alle lavorazioni agricoleCapitolo 6 – La gestione dei rischi individuati: criterio generali per la scelta dei DPICapitolo 7 – Schede per la gestione della sicurezza nelle attività agricoleIntroduzione e legendaA:    La sicurezza nell’utilizzo della trattrice agricolaB.1: Aratura ed erpicaturaB.2: Lavorazioni del terreno con macchine agricole comandate da PdpC.1:  Concimazione con spandiconcimeC.2:  Concimazine con spandiletameC.3:  Concimazione con spandiliquameD.1:  Trattamenti fitosanitariE.1:  SeminaE.2:  TrapiantoE.3:  TrinciaturaE.4:  Utilizzo del motocoltivatoreF.1:  Circolazione e utilizzo dei rimorchi agricoliF.2:  Utilizzo di scale e lavori in quotaF.3:  Movimentazione meccanica dei carichi con carrelli elevatori o sollevatoriF.4:  TrebbiaturaG.1: Attività di potatura, abbattimento e depezzatura con motosegaG.2: Sfalcio e pulizia delle aree verdi con decespugliatoreG.3: Pulizia con uso del soffiatoreG.4: Attività di depezzatura con spaccaciocchiCapitolo 8 – Verbali per la gestione della sicurezza nelle aziende agricoleCapitolo 9 – Moduli di gestione per l’attività di terzi presso l’azienda agricolaCapitolo 10 – Lista di controllo per la valutazione dei livelli di sicurezza delle aziende agricole – Bibliografia e sitografia   EXTRA   TrattriceAlbero cardanicoMotosega a catenaUn guanto per ogni lavoroPotatura manualeVendemmia manuale e raccolta fruttaScaleVinificazione in cantinaStoccaggio foraggi e mangimiMovimentazione degli animali   Trovate il tutto raccolto in area condivisione gratuita riservata agli iscritti della newsletter professional

  • Guida Alla Sicurezza Dei Lavoratori Negli Asili Nido

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    n genere quando si parla di Asili Nido è errore comune porre l’attenzione solo sull’incolumità dei bambini, trascurando invece gli aspetti legati alla salvaguardia degli addetti che operano all’interno di queste strutture.Tali ambienti di lavoro, inoltre, hanno la particolarità di apparire al lavoratore pressoché “familiari”, diminuendo la percezione del rischio.Da ciò ne deriva la necessità di accrescere la consapevolezza di tali rischi in modo tale da tutelare adeguatamente i lavoratori ed informare i datori di lavoro riguardo i propri obblighi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. La stesura diquesta “guida” nasce dunque dall’esigenza di divulgare la cultura della sicurezza negli Asili Nido in quanto luoghi di lavoro e che pertanto ricadono nella specifica normativa disciplinata dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche; conoscere la sicurezza èimportante perché un operatore formato e informato, e quindi consapevole dei rischi presenti nel contesto lavorativo, non solo protegge se stesso ma, adottando comportamenti corretti, diventa un formatore alla sicurezza anche per i bambini sui quali vigila. Febbraio 2014, Rev. 2Realizzato dai T.d.p.: Dott.ssa Manuela Moceri e Dott.ssa Giada Tomasulo SCARICA IL DOCUMENTO VAI ALLA SEZIONE DVR

  • LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRADALE

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    • 13.12.2022

    Lavoro E Sicurezza Stradale Confronto Tra Istituzioni Ed Imprese Pubbliche E Private  Milioni di veicoli ogni giorno circolano sulle strade per motivi di lavoro: automobili, macchine aziendali, furgoni, camion, autoarticolati, taxi, autobus, moto, biciclette, veicoli di soccorso. In effetti ben poche organizzazioni ed individui possono operare nel mondo del lavoro senza l’uso di mezzi di trasporto.Tutti questi lavoratori sono esposti al rischio del traffico, in particolare agli incidenti stradali, sia in orario di lavoro, sia in itinere. La relazione annuale INAIL relativa al 2014 riferisce che circa il 14% degli infortuni denunciati sul lavoro sono avvenuti con mezzo di trasporto, (in occasione di lavoro o in itinere), e tale dato supera il 50% nel caso degli infortuni con esito mortale (in specifico per il genere femminile supera l’80 %).La dimensione del fenomeno relativa al mondo del lavoro rispetto al fenomeno generale non è esattamente nota.Dati inglesi ritengono che gli incidenti sulla strada correlati al lavoro si attestino attorno ad un terzo di tutti gli incidenti e che tra il 25 e 33% degli incidenti gravi o mortali coinvolgono qualcuno che è al lavoro.E’ fondamentale in questo contesto l’azione di controllo degli organi ed istituzioni preposti, ma altrettanto importante è aumentare la cultura e la consapevolezza della situazione di rischio sia tra le imprese, sia tra i lavoratori.Le imprese, piccole o grandi, pubbliche o private, dovrebbero agire in tale ambito come per tutti gli altri rischi occupazionali per la sicurezza e la salute. Sono in gioco, infatti sia responsabilità organizzative a carico delle aziende, sia responsabilità individuali dei lavoratori: il fattore umano svolge un ruolo preponderante, gli atteggiamenti ed i comportamenti, la buona pratica alla guida costituiscono un fattore altrettanto significativo per la prevenzione.Scopo del seminario è aprire un confronto tra le Istituzioni preposte e le imprese (pubbliche e private) per conoscere come viene affrontato e gestito tale problema, quale valutazione del rischio, quali i determinanti in gioco, quali le criticità maggiori, quali le misure adottate, quali i risultati, quali azioni di contrasto e prevenzione del fenomeno. Necessario per il confronto è la conoscenza del fenomeno, la sua stima, la sua percezione. fonte: Asl Bologna AllegatiRelazione Antonio Avenoso   1.4 MB European Transport Safety Council Relazione Alberto Gerosa   3.1 MB Direttore Area PSAL - AUSL di Bologna Relazione Marcello Crovara   3.6 MB Consulenza Innovazione Tecnologica - INAIL Relazione Mauro Sorbi   2.1 MB Presidente Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale RER Relazione Battista Magna   8.4 MB  

  • AGENTI INQUINANTI ARIA INDOOR

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    • 13.12.2022

    Gli Opuscoli Del Ministero Della Salute Sugli Agenti Inquinanti Aria Indoor Il Ministero della Salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria e Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, ha pubblicato ieri sul proprio sito una serie di opuscoli divulgativi raccolti sotto il titolo di Agenti inquinanti aria indoor.La qualità dell’aria indoor (Indoor Air Quality-IAQ) definisce l’aria interna che si respira nelle abitazioni, uffici, strutture comunitarie, ambienti destinati ad attività ricreative e sociali, mezzi di trasporto.“Negli ultimi decenni, si legge nella presentazione della nuova area tematica, si sono verificati profondi mutamenti nella qualità dell’aria interna, con progressivo aumento delle fonti e delle concentrazioni degli inquinanti. In presenza di fonti interne di inquinamento e scarsa ventilazione degli ambienti, i livelli degli inquinati (chimici, fisici e biologici) nell’aria indoor possono essere di gran lunga superiori rispetto a quelli rilevati all’esterno”.Il rischio espositivo interessa una parte estesa della popolazione e risulta di particolare gravità per alcuni gruppi più vulnerabili (bambini, donne in gravidanza, anziani, malati cronici e poveri).Per quanto possa riguardare la nostra rubrica sulla sicurezza sul lavoro, dedicheremo alcuni articoli prendendo spunto dalle informazioni della pubblicazione del Ministero della salute.Qui sotto i titoli dei vari opuscoli:Fumo di tabacco ambientale;Ossido e biossido di azoto;Ossidi di zolfo;Monossido di carbonio;Idrocarburi aromatici policiclici;Composti organici volatili;Formaldeide;Benzene;Particolato;Ozono;Amianto;Fibre minerali sintetiche;Agenti microbiologici;Acari;Derivati epidermici di animali domestici;Umidità e muffe;Radon. SITO MINISTERO DELLA SALUTE SCARICA GRATUITAMENTE TUTTI GLI APPROFONDIMENTI (File.zip)   Fumo Di Tabacco Ambientale (ETS) Che cosa èIl Fumo di tabacco ambientale Environmental Tobacco moke (ETS) è il fumo che si libera dalla sigaretta di un fumatore nell’ambiente e che viene inalato involontariamente dalle persone che si trovano vicino ad uno o più fumatori. E’ tutt’ora il principale inquinante degli ambienti chiusi. Consiste nell’esposizione ambientale agli agenti tossici generati dalla combustione del tabacco: un complesso di oltre 4.000 sostanze chimiche sotto forma di particelle e di gas. Almeno un terzo della popolazione è esposto a questo inquinante in casa. Effetti sulla saluteL’esposizione al fumo di tabacco si associa ad aborto, nascita prematura, basso peso alla nascita, malformazioni congenite e anche ad effetti nella vita adulta, come aumento del rischio di malattie respiratorie croniche, infarto del miocardio e cancro del polmone.Ambedue le fasi dello Studio SIDRIA (Studi Italiani sui Disturbi Respiratori dell’Infanzia e l’Ambiente) evidenziano che il fumo materno in gravidanza è associato al respiro sibilante in età prescolare (“early wheezing”) e al “respiro sibilante” che persiste in età scolare (“persistent wheezing”), con un rischio che tende ad aumentare con il numero di sigarette fumate dalla gestante. In una coorte di bambini ad alto rischio (familiarità per asma o patologie allergiche IgE mediate), durante il follow- up di un anno, si è inoltre dimostrato che l’esposizione precoce ad ETS insieme con l’esposizione ad altri fattori di rischio ambientale (allergene del cane e NO2) determina un maggior rischio di incidenza di asma.Esiste anche un’evidenza sufficiente per la relazione causale tra l’esposizione passiva al fumo dei genitori, in particolare il fumo della madre, e malattie dell’orecchio medio, incluse l’otite media acuta, l’otite ricorrente e le infezioni croniche dell’orecchio medio. Per le patologie delle basse vie aeree è ampiamente dimostrata una relazione causale tra l’esposizione passiva al fumo dei genitori e tosse, catarro, sibili, e dispnea (mancanza di fiato) in bambini nei primi anni di vita e per l’asma in quelli in età scolare.Accanto al fumo attivo detto “di prima mano” (First-Hand Smoking - FHS) ] e al fumo passivo “di seconda mano” (Second-Hand Smoking-SHS), esiste anche il fumo di “terza mano” (Third-Hand Smoking - THS, cioè i residui tossici rilasciati nell’ambiente da sigarette spente che si depositano su vestiti, tappezzeria, oggetti, mobili e persino sulla pelle. Il fumo di terza mano può essere inalato ed è molto pericoloso per la salute, soprattutto dei bambini.Fumo in macchina.  L’accensione di una sola sigaretta all’interno di un’automobile comporta l’immediatoaccumulo delle sostanze inquinanti tipiche del fumo passivo a concentrazioni elevatissime,con potenziale danno immediato per bambini e soggetti asmatici e cardiopatici.  Quando si fuma all’interno dell’automobile, nemmeno l’apertura completa del finestrino è in grado di impedire l’esposizione ad alcuni inquinanti pericolosi presenti nel fumo ambientale come le polveri con diametro inferiore ad un micron considerate quelle più pericolose per la salute.Fumo di tabacco ambientale (ETS)Misure per ridurre l’esposizioneNon fumare negli ambienti chiusi, soprattutto in macchina e in presenza di bambini, malati cronici (BPCO e Malattie cardiovascolari) e donne in stato di gravidanza.   NormativaApplicazione della normativa vigente sul divieto del fumo:La legge n.3/2003, art. 51, “Tutela della salute dei non fumatori”, entrata in vigore il 10/01/2005, estende il divieto di fumo a tutti i locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati(il divieto è assoluto in scuole e ospedali) e stabilisce sanzioni più gravi se si fuma in presenza di bambini e donne in cinte. La legge non prevede un obbligo, ma concede la possibilità di creare locali per fumatori, le cui caratteristi-che strutturali e i parametri di ventilazione sono stati definiti con il Decreto del Presidente del Con-siglio dei Ministri del 23 dicembre 2003, che prevede anche la vigilanza e sanzioni delle infrazioni.Il decreto 12 settembre 2013 n.104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” è stato convertito nella legge 8 novembre 2013, n.128 “Divieto di fumo per la tutela della salute nel-le scuole” e rappresenta la normativa che vieta di fumare in tutte le aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici (parcheggi, porticati, giardini, impianti sportivi) e estende il divieto anche alle sigarette elettroniche.Il Decreto legislativo del 3 aprile 2014, di recepimento della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce il divieto di fumo anche negli autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza e il divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia.www.salute.gov.it Ossido E Biossido Di Azoto (NOx E NO2) Che cosa èIl biossido d’azoto (un tipico inquinante dell’aria esterna, originato prevalentemente dal traffico veicolare) è tra gli inquinanti più comuni dell’aria indoor, specialmente in Italia, dove sussiste un uso pressoché esclusivo di gas, sia per il riscaldamento, sia per cucinare. L’esposizione a questo composto può risultare, in assenza di adeguata ventilazione, anche superiore a quella dell’aria esterna.Le principali fonti sono costituite da radiatori a cherosene, da stufe e radiatori a gas privi di scarico e dal fumo di tabacco. Nelle abitazioni si riscontrano generalmente concentrazioni inferiori a 0,1 mg/m3, tuttavia si possono verificare livelli più elevati (superiori a 0,2 mg/m3), soprattutto durante la cottura di cibi con stufe a gas o durante l'uso di stufe a cherosene.Effetti sulla saluteIl biossido di azoto ha un odore pungente e può provocare irritazione oculare, nasale o a carico della gola e tosse. Alterazioni della funzionalità respiratoria si possono verificare in soggetti sensibili, quali bambini, persone asmatiche o affette da bronchite cronica. Una sintomatologia precoce a carico delle prime vie aeree in soggetti con patologia polmonare può manifestarsi a partire da concentrazioni pari a 0,2 mg/m3. Misure per ridurre l’esposizione I dispositivi a gas devono essere regolarmente controllati Il locale cucina deve essere ben ventilato quando si cucina usare l’estrattore d’aria con scarico all’esterno, quando si cucina far controllare e pulire regolarmente da personale esperto di sistemi di riscaldamento caldaie,canne fumarie e camini non fumare negli ambienti chiusi far eseguire periodicamente, da tecnici specializzati, la manutenzione dei sistemi di ventilazioneNormativaIl Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in recepimento della Direttiva sulla Qualità dell’Aria Ambiente e Aria più Pulita per l’Europa n. 50/2008 del 21 maggio 2008, fissa i valori limite e gli obiettivi di qualità per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, particolato PM10, particolato PM2.5 e ozono.WHO Air quality guidelines Global Update 2005 “Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide” applicabili ad ambienti indoor inclusi azioni, scuole e mezzi di trasporto.www.salute.gov.it Ossidi Di Zolfo (SOx) Che cosa sonoGli ossidi di zolfo comprendono l’anidride solforosa (SO2) e l’anidride solforica (SO3) che reagendo con l’acqua genera acido solforico. Negli ambienti indoor, in assenza di sorgenti interne, la presen-za degli ossidi di zolfo in genere è dovuta all'ingresso dell'aria outdoor. Le principali fonti indoor sono costitute da radiatori a cherosene, da stufe e radiatori a gas privi di scarico esterno e dal fumo di tabacco.Effetti sulla saluteQueste sostanze producono gli stessi effetti biologici e sanitari degli ossidi di azoto. A basse con-centrazioni gli effetti del biossido di zolfo sono principalmente legati a patologie dell’apparato re-spiratorio come bronchiti, asma e tracheiti e a irritazioni della pelle, degli occhi e delle mucose.Misure di prevenzioneParticolare attenzione deve essere posta nel caso di uso di combustibili negli ambienti confinati avendo cura di provvedere alla adeguata ventilazione degli ambienti e ad un'efficiente evacuazione dei fumi.NormativaIl Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in recepimento della Direttiva sulla Qualità dell’Aria Ambiente e Aria più Pulita per l’Europa n. 50/2008 del 21 maggio 2008, fissa i valori limite e gli obiettivi di qualità per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, particolato PM10, particolato PM2.5 e ozono.WHO Air quality guidelines Global Update 2005 “Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide” applicabili ad ambienti indoor inclusi azioni, scuole e mezzi di trasporto.www.salute.gov.it Monossido Di Carbonio (CO) Che cosa èIl monossido di carbonio assume particolare rilevanza tra gli inquinanti prodotti dalla combustione. E’ un gas tossico, incolore, inodore, insapore e non irritante che, senza ventilazione adeguata, può raggiungere concentrazioni elevate. Si produce per combustione incompleta di qualsiasi materiale organico, in presenza di scarso contenuto di ossigeno nell’ambiente. Per le sue caratteristiche può essere inalato in modo subdolo ed impercettibile, fino a raggiungere nell’organismo concentrazioni letali. Il CO presente nell'aria degli ambienti confinati proviene principalmente dal fumo di tabacco e da fonti di combustione non dotate di idonea aspirazione (radiatori portatili a kerosene e a gas, caldaie, scaldabagni, caminetti e stufe a legna o a gas). Il monossido di carbonio può anche prove-nire dall'esterno quando il locale si trova annesso ad un garage o ad un'autofficina o in prossimità di strade con intenso traffico veicolare. Nelle abitazioni, in condizioni normali, i livelli sono com-presi tra 1,5 e 4,5 mg/m3. In presenza di processi di combustione, quali sistemi di riscaldamento e di cottura o di fumo di tabacco, e inadeguata ventilazione, le concentrazioni interne possono supe-rare quelle esterne e raggiungere livelli sino a 60 mg/m3. Durante l’inverno nelle abitazioni posso-no verificarsi concentrazioni superiori a quelle esterne e livelli di inquinamento elevati si riscontra-no più frequentemente in edifici vecchi, specie se abitati da famiglie a basso reddito.Effetti sulla saluteIl monossido di carbonio (CO) inalato si lega con l'emoglobina, una proteina presente a livello dei globuli rossi e deputata al trasporto dell'ossigeno, formando la carbossiemoglobina (COHb). Tale legame è molto più stabile (circa 200-300 volte) di quello formato tra emoglobina ed ossigeno, in questo modo il CO impedisce il normale trasporto dell'ossigeno ai tessuti periferici, determinando effetti tossicologici di diversa entità. Per concentrazioni ambientali di CO inferiori a 5 mg/m3, corri-spondenti a concentrazioni di COHb inferiori al 3%, non si hanno effetti apprezzabili sulla salute, negli individui sani, mentre in pazienti con affezioni cardiache, anche basse concentrazioni possono provocare una crisi anginosa. A concentrazioni maggiori si verificano cefalea, confusione, disorien-tamento, capogiri, visione alterata e nausea. Concentrazioni particolarmente elevate possono cau-sare coma e morte per asfissia. La severità delle manifestazioni cliniche da intossicazione da CO dipende dalla sua concentrazione nell’aria inspirata, dalla durata dell’esposizione e dalle condizioni di salute delle persone coinvolte. Particolarmente suscettibili sono gli anziani, le persone con affe-zioni dell’apparato cardiovascolare e respiratorio, le donne in stato di gravidanza, i neonati ed i bambini in genere. Circa l’80% dei casi di avvelenamento da CO rilevati dai Pronto Soccorso, si veri-fica tra le mura domestiche. In Italia le statistiche ufficiali più recenti riportano 500-600 morti l’an-no, di cui circa i 2/3 per intossicazione volontaria. Tali cifre sicuramente sottostimano la vera entità del fenomeno poichè molti casi di intossicazione, soprattutto quelli accidentali o i casi non mortali, non vengono correttamente diagnosticati e registrati. Molto si è discusso sull’esistenza di un qua-dro di intossicazione cronica da CO. In alcuni soggetti esposti per lungo tempo all’assorbimento di piccole quantità dell’inquinante, è stata descritta una sintomatologia caratterizzata da astenia, ce-falea, vertigini, nevriti, sindromi parkinsoniane ed epilettiche, aritmie, crisi anginose. Misure per ridurre l’esposizioneLa corretta informazione della popolazione generale sulla pericolosità del monossido di carbonio rappresenta il punto centrale nella prevenzione degli effetti dannosi causati da questo pericoloso agente tossico, soprattutto nei periodi a maggiore rischio, come durante i mesi invernali. Gli impianti di riscaldamento devono essere sottoposti ad una regolare manutenzione da parte di personale specializzato. I motori degli autoveicoli vanno tenuti spenti negli spazi chiusi. I sistemi di cottura, progettati per l’utilizzo all’aria aperta non devono essere usati all’interno di spazi chiusi. L’uso di apparecchiature rivelatrici della presenza di CO può essere incoraggiato, ma non deve essere considerato una alternativa ad una appropriata manutenzione degli impianti. La classe medica deve essere sensibilizzata in modo particolare al problema, affichè nella dia-gnosi etiologica non trascuri di valutare il monossido di carbonio come probabile agente eziolo-gico in presenza di quadri clinici compatibili.NormativaLa progettazione, la installazione, la manutenzione ed il collaudo del sistema di combustione devono rispettare quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza degli impianti ed in particolare il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (GU Serie Generale n.61 del 12-3-2008), come pure le norme tecniche di sicurezza dell’Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). I soggetti abilitati rilasciano al committente idonea dichiarazione della messa in opera, secondo “le regole dell’arte” e di conformità degli impianti alla normativa vigente.www.salute.gov.it Idrocarburi Aromatici Policiclici (IPA) Che cosa sonoGli idrocarburi aromatici policiclici (IPA) sono un ampio gruppo di composti organici, per lo più non volatili, che nell'aria indoor si trovano in parte in fase di vapore e in parte adsorbiti su partico-lato. Le sorgenti principali sono le fonti di combustione, quali caldaie a cherosene, camini a legna e il fumo di sigaretta. Importati emissioni di IPA si hanno in occasione di cottura di cibi alla griglia.Effetti sulla saluteGli IPA sono un gruppo di sostanze tra le quali diverse sono risultate dotate di attività cancerogena/mutagena. In particolare possono provocare tumori cutanei per contatto e tumori polmonari per via respiratoria. Essendo una classe di composti contenenti agenti cancerogeni si raccomanda di mantenere il livello di concentrazione il più basso possibile.Misure per ridurre l’esposizione Limitare la cottura di cibi alla griglia negli ambienti chiusi. Dotare stufe, camini e grill di adeguate prese d’aria per una buona combustione. Mantenere una adeguata ventilazione dei luoghi dove vi sono in uso stufe, camini e grill. Assicurare un buon funzionamento ed un regolare controllo delle cappe. Se possibile, installare un sistema di ventilazione meccanica per ricambiare l’aria nell’abitazio-ne. Eliminare il fumo negli ambienti confinati.NormativaPer l’aria atmosferica esterna esiste come riferimento normativo il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in recepimento della Direttiva sulla Qualità dell’Aria Ambiente e Aria più Pulita per l’Europa n. 50/2008 del 21 maggio 2008.www.salute.gov.it Composti Organici Volatili (COV) Che cosa sonoAppartengono a questa classe numerosi composti chimici quali idrocarburi alifatici, aromatici e clo-rurati, aldeidi, terpeni, alcooli, esteri e chetoni. Tra questi i più diffusi negli edifici residenziali sono il limonene, il toluene, ma il più importante da un punto di vista tossicologico e mutageno è la for-maldeide. In base al comma 11, art.268 del DLgs152/2006, vengono definiti COV, qualsiasi compo-sto organico che abbia a 293,15 K (20°C) una pressione di vapore di 0,01 KPa superiore. Varie sono le sorgenti di inquinamento di Composti Organici Volatili (COV) nell'aria degli ambienti indoor: gli “occupanti” attraverso la respirazione e la superficie corporea, i prodotti cosmetici o deodoranti, i dispositivi di riscaldamento, i materiali di pulizia e prodotti vari (es. colle, adesivi, solventi, vernici,), abiti trattati recentemente in lavanderie, il fumo di sigaretta e strumenti di lavoro, quali stampanti e fotocopiatrici.Altre importanti fonti di inquinamento sono i materiali da costruzione e gli arredi (es. mobili, mo-quette, rivestimenti) che possono determinare emissioni continue durature nel tempo (settimane o mesi). Elevate concentrazioni di COV sono riscontrabili, specialmente, nei periodi immediatamente successivi alla posa dei vari materiali o alla installazione degli arredi. L’emissione di COV è più alta all’inizio della vita del prodotto e tende a diminuire notevolmente in tempi abbastanza brevi (da una settimana per vernici e adesivi, a sei mesi per altri composti chimici). Fa eccezione la formal-deide, che tende a presentare rilasci relativamente costanti per molti anni. Infine, un'errata collo-cazione delle prese d'aria in prossimità di aree ad elevato inquinamento (es. vie ad alto traffico, parcheggio sotterraneo, autofficina) può determinare una importante penetrazione di COV dall'esterno. Effetti sulla saluteI COV possono essere causa di una vasta gamma di effetti che vanno dal disagio sensoriale fino a gravi alterazioni dello stato di salute; ad alte concentrazioni negli ambienti interni, possono causa-re effetti a carico di numerosi organi o apparati, in particolare a carico del sistema nervoso centra-le. Alcuni di essi sono riconosciuti cancerogeni per l'uomo (benzene) o per l'animale (tetracloruro di carbonio, cloroformio, tricloroetilene, tetracloroetilene).E' stato ipotizzato che l'inquinamento indoor da COV possa costituire un rischio cancerogeno per i soggetti che trascorrono molto tempo in ambienti confinati, anche se l'insufficiente caratterizzazio-ne di tale inquinamento rende queste valutazioni non ancora conclusive.Misure per ridurre l’esposizioneI livelli dei COV presenti negli ambienti interni si possono controllare effettuando un’accurata scel-ta dei materiali da costruzione e da arredo e dei prodotti utilizzati per la pulizia. I progettisti, gli ar-chitetti, nonché i responsabili della manutenzione, devono prediligere prodotti certificati, che ri-spettino il requisito igiene salute e ambiente e mantenersi aggiornati sulle nuove disponibilità.In particolare si raccomanda di: Ridurre al minimo l’uso di materiali contenenti COV (cosmetici, deodoranti, materiali di pulizia, colle, adesivi, solventi, vernici). Utilizzare, quando possibile, vernici a base di acqua. Utilizzare il meno possibile le colle per fissare la moquette al pavimento, eventualmente pren-dendo in considerazione soluzioni alternative. Ventilare adeguatamente i locali quando vi sono possibili sorgenti di VOC (materiali contenenti COV, abiti trattati recentemente in lavanderie, fumo di sigaretta, stampanti, fotocopiatrici) e durante e subito dopo la posa di materiali di costruzione e gli arredi (es. mobili, moquette, rive-stimenti). Mantenere, comunque, gli ambienti sempre ben ventilati. Non fumare negli ambienti chiusi. Mantenere i dispositivi di riscaldamento regolarmente controllati. Usare l’estrattore d’aria con scarico all’esterno quando si cucina. Effettuare il regolare controllo e pulizia da parte di personale esperto dei sistemi di riscalda-mento (caldaie, canne fumarie, camini). Eventuali sistemi di ventilazione meccanica devono essere dotati di idonei filtri, regolarmente controllati.NormativaDirettiva 2004/42/CE - Decreto Legislativo 27 marzo 2006 n.161 su: Limitazione delle emissioni di VOCs dovuti all’uso di solventi organici in alcune vernici e pitture (2006). La Direttiva subordina l’im-missione sul mercato delle pitture e dei i rivestimenti utilizzati in edilizia a: un contenuto massimo di COV diverso per ogni categoria, specifici obblighi di etichettatura; include diverse sanzioni; deli-nea i metodi analitici di calcolo del tasso di COV; definisce i valori limite per le diverse sottocate-gorie di prodotti. La Direttiva introduce l’obbligo di apporre sui prodotti inclusi nel suo ambito di applicazione un’apposita etichetta da cui risultino evidenti alcune informazioni basilari: la natura del prodotto ed il relativo contenuto di COV.www.salute.gov.it Formaldeide Che cosa èLa formaldeide è un composto organico in fase di vapore, caratterizzato da un odore pungente. Oltre a essere un prodotto della combustione (fumo di tabacco e altre fonti di combustione), è an-che emesso da resine urea-formaldeide usate per l'isolamento (cosiddette UFFI) e da resine usate per truciolato e compensato di legno, per tappezzerie, moquette, tendaggi e altri tessili sottoposti a trattamenti antipiega e per altro materiale da arredamento. Nelle abitazioni i livelli sono general-mente compresi tra 0,01 e 0,05 mg/m3. Anche per questo composto i livelli indoor sono general-mente superiori rispetto a quelli outdoor.Negli ambienti indoor i livelli sono generalmente compresi tra 10 e 50 μg/m3. Le maggiori concen-trazioni si possono osservare in case prefabbricate, dopo interventi edilizi ed in locali con recente posa di mobili in truciolato, parquet o moquette.Effetti sulla saluteLa formaldeide causa irritazione oculare, nasale e a carico della gola, starnuti, tosse, affaticamento e eritema cutaneo; soggetti suscettibili o immunologicamente sensibilizzati alla formaldeide posso-no avere però reazioni avverse anche a concentrazioni inferiori. Le concentrazioni di formaldeide rilevate nelle abitazioni possono essere dell'ordine di quelle che provocano irritazione delle vie ae-ree e delle mucose, particolarmente dopo interventi edilizi o installazioni di nuovi mobili o arredi. La formaldeide è fortemente sospettata di essere uno degli agenti maggiormente implicati nella Sindrome dell’edificio malato (Sick Building Syndrome), tanto da essere utilizzata come unità di ri-ferimento per esprimere la contaminazione di un ambiente indoor da una miscela di sostanze non risolvibili. Nel 2004 la formaldeide è stata indicata dallo IARC tra i composti del gruppo I (cancerogeni certi). Essendo un agente con probabile azione cancerogena è raccomandabile un li-vello di concentrazione il più basso possibile. L’OMS ha fissato un valore guida pari a 0,1 mg/m3 (media su 30 minuti).Misure per ridurre l’esposizione Eliminare o limitare, dove possibile, l’impiego di materiali contenenti formaldeide (tappezzerie, moquette, mobili in truciolato etc..). Utilizzare prodotti a basso contenuto di formaldeide; ad esempio utilizzare prodotti a base di legno truciolare a minor emissione che contengono resine fenoliche, non a base di urea-formaldeide. Aumentare la ventilazione, particolarmente dopo aver introdotto nuove fonti di formaldeide nell'ambiente confinato. Utilizzare dispositivi di condizionamento dell’aria o deumidificatori per mantenere moderata la temperatura e ridurre i livelli di umidità NormativaNella Circolare del Ministero della Sanità n. 57 del 22 giugno 1983“Usi della formaldeide - Rischi connessi alle possibili modalità d’impiego”, viene riportato un limite massimo di esposizione di 0,1 ppm (124 μg/m3) negli ambienti di vita e di soggiorno in via sperimentale e provvisoria. Orienta-mento confermato nel decreto del 10 ottobre 2008 “Disposizioni atte a regolamentare l’emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno”. Per quanto riguarda le metodiche da utilizzare per le misurazioni delle concentrazioni, il decreto del 2008 riporta i riferimenti dei metodi UNI ovvero: UNI EN 717-1:2004 Pannelli a base di legno. Determinazione del rilascio di formaldeide con il metodo di camera; UNI EN 717-2: 1996 corretta nel 2004 Pannelli a base di legno. Determinazione del rilascio di formaldeide con il metodo dell’analisi dei gas.www.salute.gov.it Benzene Che cosa èSi tratta di un composto organico volatile diffusamente presente, la cui principale sorgente nell’aria esterna è costituita dalla benzina per autoveicoli. Negli ambienti indoor il benzene può essere emesso dal fumo di sigaretta e da vari prodotti eventualmente contaminati (es. colle, adesivi, sol-venti, vernici). Importanti concentrazioni di benzene sono riscontrabili in particolare nei periodi immediatamente successivi alla posa dei vari materiali. Un'errata collocazione delle prese d'aria in prossimità di aree ad elevato inquinamento (es. vie ad alto traffico, parcheggio sotterraneo, au-tofficina) può determinare una importante penetrazione di benzene dall'esterno.Nelle abitazioni senza fumatori sono generalmente rilevati livelli inferiori a 0,01 mg/m3, mentre in quelle con fumatori sono presenti livelli generalmente superiori (0,01-0,02 mg/m3).Effetti sulla saluteIl benzene è un riconosciuto agente cancerogeno per l’uomo, potendo causare, in particolare, leu-cemie. E' stato ipotizzato che l'inquinamento indoor da benzene possa costituire un significativo rischio cancerogeno per i soggetti che trascorrono molto tempo in ambienti confinati, anche se l'in-sufficiente caratterizzazione di tale inquinamento rende questa valutazione non ancora conclusiva.Misure per ridurre l’esposizione Non utilizzare materiali contenenti benzene. Non fumare negli ambienti chiusi. Ridurre al minimo l’uso di materiali che possono contenere benzene (colle, adesivi, solventi, vernici). Ventilare adeguatamente i locali quando vi sono possibili sorgenti di benzene e particolarmen-te durante e subito dopo la posa di materiali di costruzione e rivestimenti. Mantenere ambienti sempre ben ventilati. Eventuali sistemi di ventilazione meccanica devono essere dotati di idonei filtri e regolarmente controllati.Il benzene è un agente cancerogeno si raccomanda di mantenere il livello di concentrazione il più basso possibile.NormativaNon può essere raccomandato nessun livello sicuro di esposizione al benzene. Per l’aria atmosferi-ca esterna esiste come riferimento normativo il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in rece-pimento della Direttiva sulla Qualità dell’Aria Ambiente e Aria più Pulita per l’Europa n. 50/2008 del 21 maggio 2008, fissa i valori limite e gli obiettivi di qualità per le concentrazioni nell’aria am-biente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, particolato PM10, particolato PM2.5 e ozono. Particolato Che cosa èL’aria contiene in sospensione del pulviscolo che può essere innocuo, se d’origine naturale e pre-sente in piccole quantità, o dannoso, se abbondante ed inalabile. Le fonti possono essere di origine naturale o antropica (ad es. fuliggine, processi di combustione, fonti naturali ed altro). La composi-zione risulta pertanto molto varia (metalli pesanti, solfati, nitrati, ammonio, carbonio organico, idrocarburi aromatici policiclici, diossine/furani). Possono essere individuate due classi principali di particolato, suddivise sia per dimensioni, sia per composizione: particolato grossolano e particola-to fine. Il particolato grossolano è costituito da particelle, compresi pollini e spore, con diametro superiore a 10 μm (micron). Sono in genere trattenuti dalla parte superiore dell'apparato respirato-rio (naso, laringe).Vengono definite polveri fini le particelle di polvere con un diametro aerodinami-co inferiore a10 μm (PM10), in grado di penetrare nel tratto respiratorio superiore (naso, faringe e trachea) e le particelle con diametro inferiore a 2,5 micrometri (PM2,5), particolato fine in grado di penetrare profondamente nei polmoni specie durante la respirazione dalla bocca. Per dimensioni ancora inferiori (particolato ultra fine, UFP o UP) si parla di polvere respirabile, cioè in grado di pe-netrare profondamente nei polmoni fino agli alveoli. Nano polveri di particolato con diametro dell'ordine di grandezza dei nanometri (un nanometro sarebbe PM 0,001), si tratta, in questo caso, di misure atomiche e molecolari. Queste nano particelle hanno la possibilità di entrare nelle cellu-le e addirittura arrivare al nucleo creando diversi disturbi tra i quali le mutazioni del DNA. Mentre le particelle fini sono trattenute negli alveoli con una percentuale del 30 -40%, le nano particelle possono superare l'80% di ritenzione. A questo livello mancano estese indagini epidemiologiche, a causa della difficoltà di precise misurazioni e monitoraggio ambientale delle nano polveri, ma so-prattutto a causa della relativa recente attenzione che l'argomento sta destando.Effetti sulla saluteIl particolato aerodisperso è in grado di adsorbire gas e vapori tossici sulla superficie delle particel-le. Tale fenomeno contribuisce ad aumentare le concentrazioni degli inquinanti gassosi che rag-giungono le zone più profonde del polmone, trasportati dalle particelle PM10 e PM2.5.Numerosi studi hanno evidenziato una correlazione tra esposizione acuta a particolato aerodiperso e sintomi respiratori, alterazioni della funzionalità respiratoria, ricoveri in ospedale e mortalità per malattie respiratorie. Inoltre, l'esposizione prolungata nel tempo a particolato, già a partire da bas-se dosi, è associata all'incremento di mortalità per malattie respiratorie e di patologie quali bron-chiti croniche, asma e riduzione della funzionalità respiratoria. L'esposizione cronica, inoltre, è ve-rosimilmente associata ad un incremento di rischio di tumore delle vie respiratorie. Il cancro è sta-to associato in particolare con l'esposizione a particolato di combustione (particolato più fine); la fuliggine ha infatti proprietà cancerogene e numerosi idrocarburi aromatici policiclici, alcuni dei quali cancerogeni, sono assorbiti sul particolato fine che viene inalato profondamente nei polmoni. Si segnala che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha raccomandato di mantenere la concentra-zione di tale inquinante al livello il più basso possibile, non esistendo un livello soglia al disotto del quale non sono dimostrabili effetti sulla salute.Misure per ridurre l’esposizione Munire tutte le fonti di riscaldamento di areazione verso l’esterno. Mantenere aperte le porte delle altre stanze quando si utilizzano radiatori portatili privi di sca-rico. Scegliere stufe a legna di dimensioni adeguate, che soddisfino i requisiti per le emissioni stan-dard; accertare che tutti gli sportelli sulle stufe a legna siano a tenuta stagna. Mantenere i dispositivi di riscaldamento regolarmente controllati, far riparare immediatamen-te ogni fessura. Mantenere gli ambienti ben ventilati. Usare l’estrattore d’aria con scarico all’esterno quando si cucina. Effettuare regolare controllo e pulizia da parte di personale esperto dei sistemi di riscaldamen-to (caldaie, canne fumarie, camini). Eventuali sistemi di ventilazione meccanica devono essere dotati di idonei filtri ed essere rego-larmente controllati. Non fumare negli ambienti chiusi. Mantenere un’umidità relativa nelle abitazioni di 35-40%.NormativaIl Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in recepimento della Direttiva sulla Qualità dell’Aria Ambiente e Aria più Pulita per l’Europa n. 50/2008 del 21 maggio 2008, fissa i valori limite e gli obiettivi di qualità per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, particolato PM10, particolato PM2.5 e ozono.WHO Air quality guidelines Global Update 2005 “Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide” applicabili ad ambienti indoor inclusi azioni, scuole e mezzi di trasporto.www.salute.gov.it Ozono (O3) Che cosa èL’ozono è un gas composto da molecole instabili con un odore pungente e dotato di grande reatti-vità. Viene prodotto in atmosfera dalla reazione tra ossidi di azoto, composti organici volatili e raggi solari. In genere, la quota proveniente dall’esterno rappresenta la maggior parte dell’ozono pre-sente in un ambiente confinato, tuttavia, nelle abitazioni può essere emesso in maniera significati-va da strumenti elettrici ad alto voltaggio, quali motori elettrici, stampanti laser e fax, da apparec-chi che producono raggi ultravioletti, da filtri elettronici per pulire l’aria, non correttamente instal-lati e senza una adeguata manutenzione.In ambiente esterno, le principali sorgenti di particolato sono sia di origine naturale (suolo, sospen-sioni marine, emissioni vulcaniche, spore, ecc.), per le quali si riscontra una maggiore frazione di particelle grossolane, sia di origine antropica (motori a combustione, impianti industriali, impianti per riscaldamento, ecc.), per le quali si riscontra una maggiore frazione di particelle fini.Le principali sorgenti di particolato negli ambienti indoor sono l’aria esterna, tutti i sistemi di com-bustione e il fumo di tabacco. Altre sorgenti secondarie sono spray, fumi di alimenti cotti. La pre-senza di polveri e fibre nell'aria interna è legata anche al grado di usura dei prodotti come pavi-mentazioni, tappezzerie, intonaci, pitturazioni o alla possibilità che materiali fibrosi (come alcuni tipi di isolanti) che entrano in contatto con l'aria interna.Effetti sulla salutePuò causare effetti irritativi alle mucose oculari e alle prime vie aeree, tosse, fenomeni bronco-struttivi ed alterazione della funzionalità respiratoria. In studi epidemiologici condotti in popolazio-ni urbane esposte ad ozono sono stati osservati sintomi irritativi sulle mucose oculari e sulle prime vie respiratorie per esposizioni di alcune ore a livelli di ozono a partire da 0,2 mg/m3 (media ora-ria). In bambini ed in giovani adulti sono state osservate riduzioni transitorie della funzionalità re-spiratoria, a livelli inferiori di ozono, a partire da 0,12 mg/m3 (media oraria). Sono invece disponibili pochi studi sugli effetti per esposizioni croniche a questo inquinante.Misure per ridurre l’esposizione Limitare l’uso di fonti indoor, quali strumenti elettrici ad alto voltaggio (motori elettrici, stam-panti laser e fax), apparecchi che producono raggi ultravioletti e filtri elettronici per pulire l’a-ria. Assicurare una corretta localizzazione e manutenzione delle fonti indoor. Mantenere una buona ventilazione degli ambienti. Utilizzare un sistema di ventilazione meccanica dotato di filtri speciali al carbone attivo o char-coal in grado di convertire l’ozono in ossigeno.NormativaIl Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in recepimento della Direttiva sulla Qualità dell’Aria Ambiente e Aria più Pulita per l’Europa n. 50/2008 del 21 maggio 2008, fissa i valori limite e gli obiettivi di qualità per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, particolato PM10, particolato PM2.5 e ozono.WHO Air quality guidelines Global Update 2005 “Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide” applicabili ad ambienti indoor inclusi azioni, scuole e mezzi di trasporto; Amianto Che cosa èL’amianto (o asbesto) è un materiale fibroso, costituito da fibre minerali naturali appartenenti ai silicati e alle serie mineralogiche del serpentino (crisotilo o amianto bianco) e degli anfiboli (crocidolite o amianto blu). Le fibre minerali comprendono sia materiali fibrosi naturali, come l’a-mianto; sia fibre artificiali, tra le quali la lana di vetro, la lana di roccia, ed altri materiali affini.L'amianto ha trovato un vasto impiego particolarmente come isolante o coibente e, secondaria-mente, come materiale di rinforzo e supporto per altri manufatti sintetici (mezzi di protezione e tute resistenti al calore). Attualmente l’impiego è proibito per legge, tuttavia la liberazione di fibre di amianto da elementi strutturali preesistenti, all'interno degli edifici può avvenire per lento dete-rioramento di materiali che lo contengono oppure per danneggiamento diretto degli stessi da par-te degli occupanti o per interventi di manutenzione.L’amianto di solito si ritrova in forma compatta, inglobato in una matrice cementizia (cemento-amianto in copertura, canne fumarie ecc.) o in altre matrici (pavimenti in linoleum, pareti, pannelli ecc.), ma e possibile trovarlo anche in forma friabile, più pericolosa, nel caso di utilizzo come inso-norizzante o isolante sui controsoffitti e/o sulle pareti. La liberazione di fibre di amianto all’interno degli edifici, dove è presente, può avvenire per lento deterioramento dei materiali costitutivi (isolanti o coibenti), per danneggiamento diretto degli stessi da parte degli occupanti o per inter-venti di manutenzione inappropriata.Effetti sulla saluteLa presenza delle fibre di amianto nell’ambiente comporta inevitabilmente dei danni a carico della salute, anche in presenza di pochi elementi fibrosi. E’ un agente cancerogeno. Particolarmente no-civo per la salute è il fibrocemento (meglio conosciuto come “eternit”), una mistura di amianto e cemento particolarmente friabile e quindi soggetta a danneggiamento o frantumazione.I rischi maggiori sono legati alla presenza delle fibre nell’aria. Una volta inalate, le fibre si possono depositare all’interno delle vie aeree e sulle cellule polmonari. Le fibre che si sono depositate nelle parti più profonde del polmone possono rimanere nei polmoni per diversi anni, anche per tutta la vita. La presenza di queste fibre estranee all’interno dei polmoni può comportare l’insorgenza di malattie come l’asbestosi, il mesotelioma ed il tumore dei polmoni. Il mesotelioma è un tipo di tu-more che si sviluppa a carico della membrana che riveste i polmoni (pleura) e gli altri organi inter-ni. La sua casistica è fortemente relazionata alla presenza di asbesto aerodisperso e la sua compar-sa si manifesta dopo 15-30 anni. Come il mesotelioma, anche il cancro polmonare compare solita-mente a molti anni di distanza dall’inizio dell’esposizione e può insorgere anche per esposizione a bassi livelli di asbesto. L’effetto cancerogeno dell’amianto viene amplificato nei fumatori o più in generale in chi è esposto ad altri agenti inquinanti (es. gas di scarico, fumi industriali, ecc). Anche se in forma minore sono state riscontrate patologie del tratto intestinale e per la laringe connesse all’esposizione all’amianto.Misure per ridurre l’esposizioneEssendo un agente cancerogeno occorre evitare l’esposizione, anche a bassi livelli di concentrazio-ne, poiché una minima esposizione per subirne gli effetti nocivi.Un discorso a parte merita la bonifica e lo smaltimento di manufatti già esistenti (eternit, tubature, rivestimenti per centrali elettriche ecc.). In questo caso occorre rivolgersi sempre a personale qua-lificato o preposto da enti locali e regionali (ASL – Azienda Sanitaria Locale e ARPA - Agenzia Regio-nale per la Protezione dell'Ambiente) in modo da non recare danni maggiori a se stessi ed agli altri.AmiantoNormativaCon la legge 257 del 1992 è stata ormai vietata la produzione e l’installazione di materiali in amianto.Per ulteriori informazioni relative agli effetti sulla salute e la normativa vigente, consultare la sezio-ne Amianto del portale del Ministero.www.salute.gov Fibre Minerali Sintetiche Che cosa sonoSono fibre minerali prodotte artificialmente: fibre vetrose (lana di vetro e di roccia), fibre cerami-che, fibre di carbonio e numerose altre che sono andate nel tempo a sostituire le fibre di amianto il cui impiego è stato proibito per legge. Sono molto utilizzate come rivestimenti isolanti/coibentanti, in resine rinforzate, in certi tessuti ignifughi e per vari impieghi industriali fra cui materiali di freni e frizioni. Le fibre possono essere rilasciate nell’ambiente durante la posa in opera o interventi che implichino la manipolazione del materiale installato (ristrutturazioni, riparazioni).Per le fibre minerali sintetiche sono state nel tempo utilizzate diverse definizioni. Inizialmente que-ste fibre venivano classificate MMMF (Man Made Mineral Fibres) cioè fibre minerali artificiali. Suc-cessivamente, considerando la natura cristallina delle sostanze minerali, si è introdotto l’acronimo MMVF (Man Made Vitreus Fibres) per sottolinearne la natura vetrosa.Effetti sulla salutePossono dare irritazione di cute e mucose delle alte vie respiratorie. Dal momento che si tratta di fibre dal diametro relativamente grande raramente determinano patologie delle basse vie respira-torie, tuttavia alcune fibre vetrose di diametro molto piccolo (0,5 μm) possono raggiungere il pol-mone dando alveoliti e modesti ispessimenti pleurici in soggetti esposti a quantità considerevoli.La IARC ha classificato i materiali lana di vetro, lana di roccia, lana di scoria e fibre ceramiche quali "possibili agenti cancerogeni per l'uomo" (categoria "2B").Misure per ridurre l’esposizione Quando si maneggiano materiali contenenti fibre minerali sintetiche utilizzare sempre guanti (di gomma), maschere protettive speciali per fibre e seguire le istruzioni del costruttore. Utilizzare, durante la manipolazione dei materiali, vestiti lisci o grembiuli per evitare che le fi-bre rilasciate vengano trattenute; alla fine togliere i vestiti contaminati fuori dall’ambiente con-finato e lavarli prima di un nuovo utilizzo.Si raccomanda di mantenere il livello di concentrazione di fibre minerali sintetiche il più basso possibile, inferiore ai livelli esterni di fondo.Normativa Intesa Stato Regioni del 25 marzo 2015, della Conferenza Stato/Regioni, sul documento “Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV) - Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposi-zioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute” Agenti Microbiologici Che cosa sonoNegli ambienti indoor è presente una grande varietà di agenti microbiologici che comprendono microrganismi (virus, batteri, muffe, lieviti, funghi, protozoi, alghe), insetti (acari, aracnidi), mate-riale biologico derivato (frammenti di esoscheletro, escreti, tossine) e materiale organico di origine vegetale (pollini).Le principali fonti di inquinamento microbiologico degli ambienti indoor sono gli occupanti (uomo e animali), la polvere, le strutture e i servizi degli edifici. Bisogna comunque considerare che la più comune fonte di microrganismi in un ambiente indoor è il corpo umano: le concentrazioni microbi-che possono essere molto elevate in funzione delle diverse zone del corpo, anche gli abiti possono essere serbatoio e fonte di diffusione di organismi. Comunque, sono soprattutto gli atti del parlare, starnutire e tossire le maggiori fonti di diffusione microbica nell’aria all’interno dei locali. Anche gli animali domestici possono essere un buon serbatoio di microrganismi. Oltre alla polvere domesti-ca, ogni altro substrato può essere terreno di coltura per i diversi microrganismi quando si verifica-no condizioni idonee di temperatura e umidità (ad esempio legno, materiale isolante, carta da pa-rati, manufatti tessili per arredamento, tappeti, tappezzerie). Altri possibili serbatoi di contaminanti microbiologici sono l'acqua stagnante, i residui di alimenti, le piante ed i rifiuti. Infine un gruppo importante di possibili sorgenti di microrganismi sono gli umidificatori e i condizionatori dell'aria. L'elevata umidità presente e l'inadeguata manutenzione possono facilitare l'insediamento e la mol-tiplicazione dei microrganismi, che vengono diffusi negli ambienti attraverso le bocchette dell’im-pianto di distribuzione dell'aria.Effetti sulla saluteL’inquinamento microbiologico all’interno degli ambienti chiusi può essere considerato una fonte di trasmissione di numerose malattie infettive a carattere epidemico: influenza, varicella, morbillo, polmoniti, legionellosi, psittacosi-ornitosi, ecc. La possibilità che un microrganismo provochi una malattia dipende sia da fattori legati al microrganismo stesso (patogenicità, virulenza, dose inalata, modalità di immissione nell’aria, capacità di sopravvivenza in aria in relazione all’umidità, tempera-tura, luce, presenza di materiale organico), sia da fattori legati all’ospite (maggiore suscettibilità come nei broncopneumopatici, bambini ed anziani, immunodepressi, fumatori, esposti a irritanti).Misure per ridurre l’esposizioneI contaminanti microbiologici possono essere controllati mediante una manutenzione adeguata dell’edificio, dei materiali impiegati e dei sistemi di ventilazione e condizionamento.In particolare si raccomandano le seguenti misure: mantenere accuratamente pulite tutte le superfici, in particolare quelle che vengono a con-tatto con i cibi ridurre il più possibile i livelli di polvere nelle abitazioni lavare regolarmente cuscini, lenzuola, coperte, tende e tappeti (soprattutto in camera da letto) aumentare la ventilazione negli ambienti, riscaldare tutte le stanze durante l’inverno, mante-nere un livello di umidità relativa nell’abitazione inferiore al 60% assicurarsi che venga fatta regolare manutenzione e pulizia di umidificatori, vaporizzatori e componenti degli impianti di climatizzazione, compresa la pulizia e sostituzione regolare dei filtri; utilizzare, ove necessario, sistemi di ventilazione/condizionamento, dotati di filtri speciali.Legionella pneumophilaE’ batterio gram-negativo aerobio. L’infezione da Legionella pneumophila è stata segnalata in rela-zione a diffusione di aerosol provenienti da torri di raffreddamento, impianti di climatizzazione e condensatori evaporativi, nonché a impianti di distribuzione di acqua potabile (soffioni delle docce, rubinetti), apparecchiature sanitarie (es. per la terapia inalatoria), deumidificatori e fontane. Condi-zioni di rischio sono anche quelle associate ad aerosol di stabilimenti termali e di vasche per idro-massaggio. Con il termine “legionellosi” si definiscono tutte le forme morbose causate da del ge-nere Legionella. Il rischio di acquisire la malattia è prevalentemente correlato alla suscettibilità del soggetto esposto (fattori predisponenti la malattia sono l’età avanzata, il fumo di tabacco, la pre-senza di malattie croniche e l’immunodeficienza) e all’intensità di esposizione (virulenza, carica batterica infettante e tempo di esposizione). L’infezione può dar luogo a due distinti quadri clinici, la Legionellosi e la febbre di Pontiac. La Legionella è considerata responsabile di gran parte delle malattie infettive respiratorie in ambienti ospedalieri e comunità. La legionellosi è una polmonite grave soggetta a notifica obbligatoria in Italia e in Europa.Sono state sviluppate procedure di abbattimento delle concentrazioni di Legionella negli impianti idrici. Il contenimento delle sue densità richiede un approccio complesso i cui criteri sono dettati da specifiche linee guida europee e nazionali.Per approfondire consulta il documento sul portale del Ministero della Salute: Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosiNormativa Accordo del 5 ottobre 2006, recante “Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di ma-nutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione” Accordo del 7 febbraio 2013, Repertorio Atti n. 55, recante “Procedure operative per la valu-tazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento dell’aria” Accordo in Conferenza Unificata del 7 maggio 2015, recante “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi”.www.salute.gov.it Acari Che cosa sonoGli acari sono piccolissimi Artropodi appartenenti alla classe degli Aracnidi. Tra gli acari le specie maggiormente rappresentate nell’ambiente e di conseguenza maggiormente studiate sono il Der-matophagoides pteronyssinus e il Dermatophagoides farinae. Gli allergeni maggiori sono rappre-sentati da Der p 1 e Der f 1, glicoproteine presenti soprattutto nelle feci, e da Der p 2 e Der f 2, estratte dal corpo dell’acaro. Per quanto riguarda i valori soglia di esposizione, ad oggi sono ritenu-ti validi i limiti stabiliti nell’ambito del 3rd International Workshop on Indoor Allergens and Asthma: 2 μg/g di Der p 1 o Der f 1 (valore teorico soglia per la sensibilizzazione allergica) e 10 μg/g (valore soglia per l’insorgenza di attacchi acuti di asma). Si annidano principalmente nella polvere domesti-ca. Una notevole concentrazione di acari, insieme alle loro spoglie ed escrementi, è riscontrabile nelle case e in particolare in materassi, poltrone, tappeti e altre suppellettili domestiche, ma anche in ambienti pubblici. La loro crescita è largamente condizionata da fattori di natura fisica e biologi-ca, in particolare da umidità, temperatura e disponibilità di cibo; le condizioni ottimali di crescita sono un’umidità relativa fra il 60 e l'80% e una temperatura fra i 18-24°C.Effetti sulla saluteLa presenza di acari della polvere rappresenta una delle principali cause di allergia respiratoria.Misure per ridurre l’esposizione mantenere l’umidità relativa nell’ambiente 60 C, nonché rivestendo materassi e cuscini con federe antiacaro evitare di abbandonare, dopo l’uso, stracci ancora bagnati e sporchi asportare quotidianamente la polvere dalle superfici con panni umidi aspirare regolarmente ogni settimana tappeti e imbottiti con aspirapolvere dotati di filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air Filters) arieggiare continuamente e quotidianamente l’ambiente evitare la presenza di tappeti, tende, giocattoli, peluche, libri, giornali esporre la biancheria da letto (lenzuola, federe, coperte, cuscini ecc.) alla luce del sole sostituire i mobili, con arredi che non trattengono polvere e che siano facili da pulire con un panno umido le poltrone e i divani devono essere ricoperti con materiale impermeabile e lavabile.NormativaDecreto Ministeriale del 26/6/2015 che impone il calcolo in base alla norma UNI EN ISO 13788.Accordo del 27 settembre 2001, recante “Linee di indirizzo per la tutela e la promozione della salu-te negli ambienti confinati” (G.U. del 27 novembre 2001, n. 276 S.G., S.O. n. 252)Accordo Stato Regioni del 18 novembre 2010, recante “Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie ed asma” (GU del 13 gennaio 2011, n. 9 SG).Strategie di monitoraggio dell’inquinamento di origine biologica nell’aria ambiente indoor (Rapporti ISTISAN 13/37) Derivati Epidermici Di Animali Domestici Che cosa sonoI derivati epidermici di animali domestici sono rilasciati da saliva, forfora e urina di cani e gatti, ma anche di uccelli e scarafaggi. Una volta essiccati e frammentati, rimangono sospesi in aria nella pol-vere. In Italia, una fonte importante di allergeni negli ambienti interni è rappresentata dagli animali domestici, e in particolare dal gatto. Il gatto rappresenta un fattore di rischio per allergie non solo in ambiente domestico, ma anche negli uffici, nelle scuole e verosimilmente in tutti gli ambienti comunitari. L’allergene più importante è identificato con la sigla Fel d 1 ed è localizzato soprattutto sul pelo e in minor misura nella saliva. A differenza di quanto accade per gli acari, gli allergeni di gatto sono associati a particelle molto piccole, di diametro uguale o inferiore a 2.5 μm. Essendo molto leggere, le particelle rimangono sospese nell'aria in quantità molto elevata e per lungo tem-po e, quando precipitano, si accumulano negli imbottiti, tendoni, tappeti, tappezzerie, ove perman-gono a lungo anche dopo che l’animale è stato allontanato. Negli ambienti in cui sono vissuti gli animali, occorrono almeno sei mesi dal loro allontanamento per riportare i livelli di concentrazione ai valori di quelli in cui l’animale non è presente. Gli allergeni possono essere trasportati attraverso i vestiti e possono ritrovarsi anche in ambienti dove gli animali non sono stati mai presenti.Effetti sulla saluteLa presenza di allergeni di gatto può comportare la sensibilizzazione di soggetti non sensibilizzati e soprattutto, indurre o aggravare la sintomatologia (rinocongiuntiviti ed attacchi asmatici) nei sog-getti allergici. I problemi di origine allergica causati dalla forfora, il pelo e la saliva del cane sembra-no essere meno comuni in Italia rispetto a quelli causati dal gatto, ma esistono dubbi al riguardo.Misure per ridurre l’esposizione l'allontanamento definitivo dell'animale è la misura più efficace o almeno la pulizia a fondo dei locali da loro frequentati per ridurre la concentrazione dell'allergene la filtrazione di aria (condizionata o meno) con filtri HEPA (High Efficiency Particulate Airborne) consente la riduzione degli allergeni aerodispersi evitare di trasportare gli allergeni attraverso i vestiti, soprattutto quando si frequentano am-bienti pubblici frequentati dai bambini. Ad esempio a scuola appendere cappotti e giacche fuorri dalle auleNormativaDecreto Ministeriale del 26/6/2015 che impone il calcolo in base alla norma UNI EN ISO 13788.Accordo del 27 settembre 2001, recante “Linee di indirizzo per la tutela e la promozione della salu-te negli ambienti confinati” (G.U. del 27 novembre 2001, n. 276 S.G., S.O. n. 252)Accordo Stato Regioni del 18 novembre 2010, recante “Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie ed asma” (GU del 13 gennaio 2011, n. 9 SG).Strategie di monitoraggio dell’inquinamento di origine biologica nell’aria ambiente indoor (Rapporti ISTISAN 13/37) Umidità E Muffe Umidità e muffeChe cosa sonoUno dei problemi più fastidiosi e dannosi per il comfort abitativo è quello legato all’umidità; la pre-senza di acqua nelle murature può provocare inconvenienti come la diminuzione del comfort termico, il degrado dei materiali a causa di reazioni chimiche distruttive e la comparsa di muffe.Le muffe sono funghi microscopici che durante la loro crescita producono particelle di forma sferi-ca di piccole dimensioni (spore) che si disperdono nell'aria principalmente in estate e in autunno. Possono crescere sia all'interno che all'esterno delle abitazioni. All'interno si trovano soprattutto dove è presente umidità in eccesso e scarsa ventilazione e tendono a svilupparsi più rapidamente con un clima caldo umido, come in estate e in luoghi poco illuminati, su oggetti e materiali umidi, in umidificatori o sistemi di condizionamento d’aria, non sottoposti a regolare pulizia e manutenzio-ne.Effetti sulla saluteE’ dimostrato che l’esposizione alle muffe e/o umidità domestica si associa alla maggiore prevalen-za di sintomi respiratori, asma e danni funzionali respiratori. In particolare, per quanto riguarda la salute dei bambini, i risultat

  • L’ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI NELLE IMPRESE DI PULIZIA

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Focus Sui Rischi Chimici E Biologici: Criteri Di Valutazione Dei Rischi, Effetti Delle Sostanze E Dei Materiali Contaminati E Misure Di Prevenzione. Riguardo ai rischi chimici nel quaderno tecnico che poiché nel settore sono utilizzati molti prodotti chimici per la pulizia e la disinfezione ambientale, il criterio di valutazione di questo tipo di rischio “è collegato ai seguenti fattori che dovranno essere considerati dal datore di lavoro:- tipo di pulizia/sanificazione da effettuare;- caratteristiche dei prodotti in uso;- quantità utilizzate e modalità del loro impiego;- presenza/efficienza di ricambi d’aria;- attuazione di procedure di lavoro in sicurezza;- utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)”.E dunque l’esposizione al rischio è “correlata alla qualità dei prodotti utilizzati, alla frequenza ed alla modalità con cui vengono impiegati (quantità eccessiva, miscelazione incongrua) nonché dalla presenza di adeguati ricambi d’aria nel luogo di lavoro. L’applicazione di misure protettive condiziona la dose di esposizione e quindi l’effetto sulla salute del lavoratore”. Ed è importante considerare e valutare la presenza di un’adeguata aerazione nei luoghi di lavoro: “negli ambienti in cui non sia presente aerazione naturale (aperture finestre) o forzata (impianto di ventilazione fermo) aumenta considerevolmente il rischio di esposizione alle sostanze chimiche. Durante le pulizie può essere sollevata polvere che si disperde nell’aria, talvolta in concentrazioni significative. Le proprietà tossicologiche della polvere sono influenzate dai componenti biologicamente o chimicamente attivi che la polvere può contenere. Ognuno dei componenti chimici o biologici della polvere può rappresentare un diverso rischio per la salute, entrando in contatto con il corpo umano attraverso il contatto cutaneo e/o l’inalazione respiratoria”. Dopo aver riportato alcune possibili patologie diffuse tra gli operatori, ad esempio malattie della pelle e malattie respiratorie, il documento si sofferma sui rischi connessi all’utilizzo di specifiche sostanze chimiche e prodotti (disincrostanti, formaldeide, addittivi, ammoniaca, ...). Ad esempio il documento ricorda che i disincrostanti “sono prodotti acidi molto forti (muriatico, fosforico, solforico e formico), quindi molto pericolosi, da usare con molta attenzione e solo se assolutamente necessario in quanto hanno azione corrosiva per occhi e pelle. Alcuni sono facilmente infiammabili. Tra le sostanze nocive e tossiche troviamo l’ipoclorito di sodio, i tensioattivi, i fosfati, l’ammoniaca, il toluolo, lo xilolo, il benzolo, ecc.”. Inoltre tra i prodotti igienizzanti “può essere ancora presente formaldeide come impurezza o come sottoprodotto di altri detergenti. La formaldeide è un gas di odore fortemente irritante (presenta una soglia olfattiva molto bassa, pari a 0,13 ppm). Può essere assorbita per via respiratoria e in minima quantità anche per via cutanea ed è in grado di determinare irritazioni a carico delle mucose, dermatiti da contatto (irritative e allergiche) e asma bronchiale. La formaldeide inoltre possiede potere mutageno e cancerogeno (‘sufficiente evidenza’ di cancerogenicità per l’animale e ‘limitata’ per l’uomo)”.Rimandando ad una lettura integrale dei due documenti dell’Asl di Milano, ricordiamo che l'ammoniaca è presente in quasi tutti i prodotti detergenti in concentrazioni variabili dal 5 al 30%: “respirarne i vapori provoca arrossamento e tumefazione delle mucose. A concentrazioni più elevate si possono avere spasmi della glottide, edema polmonare fino alla morte per asfissia. Può provocare ustioni”.E un problema significativo è quello legato alla “miscela di prodotti non compatibili: la più segnalata è quella tra ipoclorito di sodio e acidi (ad es. acido fosforico per pulire il WC o acido cloridrico per decalcificare) con rilascio di cloro. La miscela di ipoclorito di sodio con ammoniaca provoca rilascio di cloramine, fortemente irritanti per le vie aeree”. Il quaderno tecnico riporta poi una tabella con gli effetti sulla salute delle diverse sostanze, un elenco dei simboli che si possono trovare sulle etichette dei prodotti (anche con riferimento al Regolamento CLP) e una sottolineatura dell’importanza delle schede di sicurezza (SDS). Veniamo brevemente ad alcuni possibili interventi migliorativi, ricordando che le misure di protezione collettiva sono prioritarie rispetto alle misure di protezione individuale. Misure di protezione collettiva:- “sostituzione delle sostanze tossico/nocive con prodotti meno irritanti;- cura ed attenzione nel mantenere l’etichetta sull’apposito contenitore e a seguire le istruzioni d’uso;- divieto di eseguire travasi di prodotti chimici in contenitori adibiti ad altri usi;- interventi sull’organizzazione del lavoro soprattutto mirati a ridurre i tempi di esposizione;- limitazione del numero dei lavoratori esposti;- informazione, formazione e addestramento adeguati per ciascun lavoratore sull’utilizzo delle sostanze chimiche”. Misure di protezione individuale:- “ occhiali per la proiezione delle mucose oculari da schizzi di sostanze irritanti o corrosive durante le operazioni di travaso e miscelazione;- guanti fino all’avambraccio per l’utilizzo di prodotti indicati come pericolosi;- guanti normali quando vengono utilizzati prodotti che non hanno simboli di pericolo;- stivali o scarpe chiuse e con suola antiscivolo per il lavaggio dei pavimenti;- mascherine con filtri per l’utilizzo di prodotti riportanti la dicitura ‘tossico per inalazione’;- qualsiasi altro DPI necessario all’espletamento del servizio richiesto”. Ci soffermiamo brevemente anche sui rischi biologici del personale addetto alle pulizie. Il personale “può essere esposto a differenti tipi di agenti biologici come microrganismi, batteri, virus e muffe e ai loro prodotti, come secrezioni fungine ed endotossine batteriche presenti in particolare nella polvere e nelle dispersioni di aerosol durante le fasi di pulizia, o nella manutenzione dell’aspirapolvere. Le modalità di esposizione agli agenti biologici sono inalazione, assorbimento cutaneo, contatto accidentale. L’esposizione a muffe o a spore si verifica soprattutto durante le operazioni di svuotamento dell’aspirapolvere e pulizia dei filtri, e può essere causa di manifestazioni allergiche e patologie irritative a naso, occhi, gola”.Inoltre l’esposizione a virus (epatite A) e batteri (E. coli) “può avvenire per trasmissione orofecale portandosi alla bocca le mani sporche o i guanti da lavoro contaminati. Uno studio di Krőger (1993) riporta due articoli pubblicati nel 1993 che evidenziano un’alta prevalenza di ‘epatite A’ negli addetti alle pulizie all’interno di ospedali e in una scuola dell’infanzia. Uno studio su un focolaio gastroenterico in una casa di cura ha mostrato un incremento del rischio di infezioni da Norovirus nel personale che esegue le pulizie (rr = 2.8) simile a quello dei lavoratori che offrono assistenza sanitaria con un elevato contatto con i residenti”. Il quaderno tecnico si sofferma in particolare anche sulle possibilità di infezioni da Salmonella, Campylobacter, legionellosi, ... Senza dimenticare che il contatto accidentale con materiale biologico contaminato può anche avvenire “attraverso ferite cutanee, punture da ago, contatto diretto con le mucose e può causare infezioni importanti. L’adozione di comportamenti e dispositivi utili ad evitare l’esposizione a materiale biologico rappresenta la strategia più efficace per prevenire la trasmissione del virus dell’epatite B (HBV), del virus dell’epatite C (HCV) e del virus dell’immunodeficienza umana acquisita (HIV) che, anche se poco probabile va comunque presa in considerazione per la sua gravità”. Veniamo in conclusione alle misure generali di sicurezza:- “vaccinazione nei casi previsti;- utilizzo di DPI adeguati;- al bisogno dotazione dei lavoratori di apposite ‘pinze’ per la presa di materiale tagliente e pericoloso qualora fosse depositato fuori dagli appositi contenitori;- istruzioni operative per lavorare in sicurezza;- informazione, formazione dei lavoratori in merito al rischio specifico”.     DVR IMPRESE PULIZIA Asl Milano, “ La sicurezza nelle imprese di pulizia”, a cura di G. Cattaneo, F. Borello e V. Cassinelli, quaderno tecnico per datori di lavoro Cantieri Expo Milano 2015, gennaio 2015 (formato PDF, 2.43 MB). Asl Milano, “ Il settore delle pulizie”, a cura di F. Borello, V. Cassinelli e T.Vai, opuscolo informativo per i lavoratori Cantieri Expo Milano 2015, novembre 2014 (formato PDF, 1.03 MB).

  • Manuale D’uso Per I Lavoratori E Le Lavoratrici Del Settore Ospedaliero

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Questa guida prosegue l’azione di divulgazione che l’Inca e la Funzione Pubblica hanno iniziato tanti anni fa per aiutare i lavoratori e le lavoratrici dei diversi settori produttivi ad avere una informazione aggiornata sulle normative che regolano la sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela alla salute cui hanno diritto, secondo le leggi contro gli infortuni e le malattie professionali.Questa breve pubblicazione offre agli addetti del settore ospedaliero notizie utili per affrontare situazioni di disagio che si dovessero verificare, tenendo conto del profilo specifico e complesso in cui operano.Il settore di cui ci occupiamo in questa breve guida, a causa delle mutate esigenze della società, dell’introduzione di moderne tecniche e dell’utilizzo di nuovi materiali destinati a garantire la salute delle persone, ha subito profondi processi di riorganizzazione che hannoinciso profondamente sulle condizioni di lavoro.In tal senso, la guida prende in considerazione ed evidenzia i vari rischi ai quali vanno incontro nel lavoro tutte le figure professionali che operano a vario titolo nelle aree e nei reparti ospedalieri: dal personale medico, infermieristico, a quello assistenziale, fino acomprendere le lavoratrici e i lavoratori addetti alle pulizie negli ospedali.Nella prima parte sono stati riassunti brevemente le fonti legislative vigenti e elencati i soggetti fondamentali che presiedono alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (RLS, Medico Competente ecc.), indicando per ciascuno di loro diritti e doveri.La seconda parte, invece, data la complessità della realtà Ospedaliera, mette in relazione le diverse patologie professionali con i fattori di rischio presenti in ciascun’area o reparto, indicando anche il personale che maggiormente è interessato.Una particolare attenzione viene, inoltre, dedicata all’inidoneità alla mansione che, attualmente, nei luoghi di lavoro, sia per il peggioramento delle condizioni, legate a ritmi e turni intensi, sia per la permanenza a un’età sempre più avanzata del personale,dovuta all’innalzamento dei requisiti alla pensione, crea forte preoccupazione soprattutto se è messo in relazione al rischio della perdita del posto di lavoro.In tal senso consideriamo questa guida non solo uno strumento d’informazione e formazione, ma anche un supporto al ruolo e alla funzione dei delegati, dei RLS e dei funzionari di Patronato.Anche questo opuscolo, insieme ad altre iniziative, rientra nell’ambito del progetto condiviso tra Funzione Pubblica Cgil e Inca che è stato avviato sperimentalmente in alcune regioni prendendo a riferimento le singole realtà ospedaliere, a testimonianza dell’impegno congiunto sui temi della salute e della sicurezza, sia in termini di prevenzionesia di tutela e risarcimento per i lavoratori e le lavoratrici che subiscano un infortunio o una malattia professionale.Siamo convinti che la battaglia della Confederazione, della Fp Cgil e del Patronato Inca Cgil per una sanità pubblica universalistica, con caratteristiche di alta qualità, di efficienza ed efficacia debba essere coniugata con la valorizzazione del lavoro e con la tuteladella salute del personale. Nella seconda parte, in considerazione della complessità della realtà ospedaliera, si mettono in relazione le diverse patologie professionali con i fattori di rischio presenti in ciascuna area o reparto, indicando il personale maggiormente interessato, con particolare attenzione alle inidoneità alla mansione. In particolare si prendono in esame:Patologie del rachide lombo-sacrale e del rachide cervicalePatologie degli arti superioriPatologie del sistema nervoso centrale e perifericoPatologie dell’organo della vista (occhio)Patologie del tratto respiratorioPatologie dell’apparato emolinfopoietico (sangue e sistema linfatico)Patologie cutanee (della pelle)Patologia dell’apparato renale e urinarioPatologie del fegatoPatologie dell’apparato cardiovascolarePatologie tumoraliMalattie infettiveReazioni allergichePatologie dell’uditoPatologie della sfera psichica. Inca Cgil DOWNLOAD GUIDA INCA

  • VADEMECUM PER IL MONTAGGIO DI EVENTI TEMPORANEI

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    VADEMECUM PER LA GESTIONE HEALT AND SAFETY DELLE ATTIVITA’ DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE PER EVENTI TEMPORANEI IN OCCASIONE DELL’ESPOSIZIONE MONDIALE EXPO 2015 DI MILANO Con questo documento si è cercato di realizzare uno strumento operativo utile ai diversi soggetti a vario titolo coinvolti nella organizzazione, realizzazione e gestione di spettacoli ed eventi temporanei. In occasione dell’EXPO 2015 , Milano è diventata un centro per gli spettacoli e gli intrattenimenti, cosicché il montaggio e lo smontaggio di strutture temporanee è all’ordine del giorno. I ridotti tempi di realizzazione uniti al grande numero di operatori occupati e alle peculiarità delle opere, spesso molto complesse, rendono questo settore particolarmente rischioso per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tutti i soggetti coinvolti hanno quindi il dovere di fare la loro parte per ridurre il rischio di infortuni: dai responsabili della “venue” ai datori di lavoro ma anche i progettisti e gli installatori di impianti e strutture. Il documento, oltre ad identificare la normativa cogente e specifica, indica gli adempimenti , le fasi di attuazione e le figure coinvolte nei diversi scenari, affinché, sin dalla fase di progettazione di un evento, il tema della sicurezza sia sempre presente. AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANODipartimento di Prevenzione Medico – SC Psal Sicurezza Delle Opere Temporanee Le opere temporanee che vengono allestite per spettacoli sono generalmente composte da elementi prefabbricati assemblati in opera secondo uno specifico progetto scenotecnico e strutturale.Il montaggio e lo smontaggio delle opere temporanee avviene, generalmente, senza l’impiego di opere provvisionali distinte, in quanto gli operatori (scaff, rigger, etc) utilizzano le stesse opere quali elementi di supporto ed ancoraggio per il lavoro in quota.Come previsto dal D.I. 22 luglio 2014 la procedura di cui sopra è ammissibile solo a seguito di un’apposita relazione di calcolo, redatta da professionista abilitato,che certifichi l’idoneità delle opere temporanee quali idoneo sostegno agli operatori ivi ancorati durante le fasi di lavoro. In tale relazione dovranno essere indicati, precisamente, i punti di ancoraggio per DPI anticaduta e dovrà essere dimostrata la stabilità e la resistenza della struttura al peso degli operatori ed ad una loro eventuale caduta. Dovranno essere privilegiate le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali. Inoltre dovrà essere prevista, qualora tecnicamente fattibile, l’installazione di “safety line” che, in ogni caso dovranno essere progettate, certificate ed installate secondo le disposizioni dei fabbricanti. Dovranno, inoltre, essere identificati i passaggi ed i percorsi per raggiungere i posti di lavoro in quota garantendone anche una sufficiente ergonomia.Nella documentazione di progetto delle opere temporanee si dovranno identificare le sequenze di montaggio e di smontaggio, cui le imprese esecutrici dovranno attenersi scrupolosamente. La stabilità statica e dinamica dovrà essere dimostrata non solo a completamento dell’opera ma anche durante l’intero processo di montaggio e smontaggio.Ogni modifica al progetto approvato dovrà essere preliminarmente comunicata al Progettista ed al Coordinatore per la Sicurezza, i quali dovranno provvedere a certificarne la fattibilità ed a valutare le opportune misure di prevenzione degli infortuni.Particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti di fattori climatici che possano compromettere la stabilità e la sicurezza dell’allestimento. In particolare, qualora si preveda l’installazione in luoghi aperti, dovrà essere valutato il rischio derivante da vento, pioggia, grandine, neve, etc. Le imprese affidatarie ed esecutrici ed il CSP/CSE dovranno prevedere apposite procedure per il monitoraggio di tali eventi atmosferici ed indicare le misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate compresa la sospensione dell’attività e l’abbandono del sito nei casi estremi.Gli elementi costituenti le opere temporanee dovranno essere sottoposti ad un preventivo controllo al fine di assicurarne la solidità e le perfette condizioni di manutenzione. Gli esiti di tali controlli dovranno essere registrati per iscritto e mantenuti a disposizione presso il sito. Qualora le opere temporanee non siano smontate ma si preveda un loro riutilizzo per una durata di qualche settimana, dovranno essere fornite istruzioni per la manutenzione nel tempo e indicazioni sui controlli periodici da effettuarsi anche a seguito di eventi calamitosi. Sicurezza Elettrica Nella fase di realizzazione delle opere temporanee per spettacoli ed eventi è necessario utilizzare energia elettrica per l’alimentazione delle attrezzature di lavoro da impiegarsi.Tra le attività eseguite vi è la realizzazione dell’impianto elettrico di spettacolo che andrà ad alimentare le attrezzature scenotecniche previste.Il rischio derivante da un contatto elettrico (diretto o indiretto) deve sempre essere valutato e devono essere prese tutte le misure di prevenzione e protezione per i lavoratori che operano nel cantiere che per quelli che opereranno durante lo spettacolo. Analoghe precauzioni dovranno essere attuate per la protezione del pubblico.Con riferimento alle fasi di allestimento e disallestimento, qualora le attività rientrino nel campo di applicazione dei D.I. 22 luglio 2014, tutti gli impianti elettrici che vengo impiegati dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui alla norma CEI 64-8 parte 7. In particolare, immediatamente a valle del punto di consegna dell’energia elettrica, dovranno essere previsti uno o più quadri elettrici di distribuzione specifici per essere impiegati in cantiere. Analogamente tutti i componenti elettrici quali quadri, prese a spina, avvolgicavi e cordoni prolungatori dovranno rispondere ai requisiti della norma CEI 64-8 parte 7.Qualora le attività di montaggio, smontaggio ed allestimento siano escluse dal campo di applicazione del D.I. 22 luglio 2014 gli impianti elettrici, ed i relativi componenti, dovranno essere conformi alle specifiche parti applicabili della norma CEI 64-8.Per la corretta gestione del rischio elettrico può essere utile riferirsi alla guida CEI 64-17Prima di poter impiegare un qualsiasi impianto elettrico dovrà essere acquisita la dichiarazione di conformità redatta da professionista abilitato ai sensi del D.M. 37/08 e completa dei previsti “Allegati obbligatori”.Qualora si effettuino lavori elettrici, essi dovranno essere eseguiti da personale appositamente formato ed in possesso delle specifiche idoneità individuate dalla Norma CEI 11-27 e CEI EN 50110-1.È opportuno che sia definito un Piano di Lavoro, atto a circoscrivere le operazioni da eseguire sull’impianto, e un Piano d’Intervento, in cui riportare le informazioni circa le misure di sicurezza e le modalità d’intervento, oltre alle attrezzature da utilizzare ed i DPI da adottare.Con riferimento alla fase di spettacolo o evento l’impianto elettrico dovrà essere realizzato secondo quanto previsto dalla norma CEI 64-54 e dovrà sempre essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità redatta ai sensi del D.M. 37/08 Sicurezza Macchine E Apparecchi Di Sollevamento Le macchine, quali attrezzature di lavoro utilizzate sia nelle fasi di allestimento e disallestimento che in quelle di spettacolo, dovranno essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal D.Lgs. 17/2010 di recepimento della Direttiva macchine 2006/42/CE o precedenti Direttive di prodotto e relativi decreti di recepimento. Dovranno quindi essere provviste di marcatura CE, dichiarazione CE di conformità e del manuale di istruzioni ed uso redatto in lingua italiana.Le attrezzature di lavoro non oggetto di norme nazionali di recepimento di Direttive Europee di prodotto, o immesse sul mercato antecedentemente al 21 settembre 1996 dovranno essere conformi ai requisiti generali di sicurezza previsti dall’allegato V del D.lgs. n. 81 del 2008. Dovranno quindi essere accompagnate da una dichiarazione di corrispondenza a tali requisiti generali di sicurezza ed alle prescrizioni applicabili all’attrezzatura di lavoro specifica di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/2008.Le attrezzature di lavoro in elenco nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08 e rispondenti al gruppo SC – Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano di portata superiore a 200 Kg - secondo la terminologia del DM 11 Aprile 2011, dovranno essere oggetto della specifica procedura di messa in servizio e di verifica periodica secondo quanto previsto dall’articolo 71, comma 11 del D.lgs. n. 81/2008 e dallo stesso DM 11 aprile 2011. È fatta eccezione per gli apparecchi di sollevamento descritti al punto 5 della Circolare Ministero Lavoro 13 agosto 2012, n. 23 ovvero sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati “macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi”. Tali macchine non rispondono alla definizione di apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 (“apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”), in quanto i limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti scenici e non da ganci o altri organi di presa.Gli apparecchi di sollevamento appartenenti al gruppo SC di cui sopra devono, pertanto, essere corredati, per una corretta gestione documentale, di : Dichiarazione “CE” di Conformità del Costruttore; presenza del manuale di uso e manutenzione; presenza del registro di controllo aggiornato; denuncia di messa in servizio all’INAIL territorialmente competente con l’ assegnazione del numero di matricola; presenza di prima verifica periodica e scheda tecnica o libretto di omologazione ex ISPESL ; presenza di verifica periodica successiva alla prima; rapportini di manutenzione effettuati da ditta specializzata degli ultimi tre anni.Si sottolinea che per gli apparecchi di sollevamento del gruppo SC azionati a mano o motorizzati aventi portata massima Formazione Operatori Addetti Al Montaggio E Smontaggio Delle Opere Temporanee Tutti i lavoratori devono ricevere a cura e spese del datore di lavoro adeguata e sufficiente formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.Fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, il D.I. 22 luglio 2014 ha previsto che i lavoratori addetti al montaggio, smontaggio delle opere temporanee e coloro i quali effettuino lavori su funi in tale ambito lavorativo, ricevano una formazione particolare ed aggiuntiva.I lavoratori addetti al montaggio ed allo smontaggio delle opere temporanee (scaff), ovvero che effettuano lavori su funi (rigger), dovranno aver frequentato il corrispondente corso previsto dall’allegato XXI del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro, al fine di adempiere alle disposizioni del D.I. 22 luglio 2014 deve provvedere a fornire loro ulteriore informazione, formazione ed addestramento al fine di implementare le conoscenze acquisite con le particolari modalità di lavoro impiegate nel montaggio delle opere temporanee per spettacoli e le specifiche misure di prevenzione e protezione dai rischi.Con riferimento ad imprese straniere chi impiegano lavoratori assunti nel paese di origine delle stesse imprese, si ricorda che lo stesso decreto palchi prevede una procedura semplificata di verifica dell’idoneità tecnico e professionale (allegato II). Tuttavia per quanto concerne la formazione dei lavoratori essa deve essere valutata con attenzione poiché deve risultare equivalente ai requisiti previsti dalla normativa italiana. Potrà quindi essere necessario acquisire i certificati e i programmi della formazione erogata e qualora insufficiente dovrà essere integrata prima dell’inizio del lavoro in Italia. SCARICA IL VADEMECUM

  • Valutare I Rischi Professionali Connessi Alle Attività Di Produzione Del Vino E Dell'olio.

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Tali comparti produttivi, nonostante la notevole rilevanza socio-economica e culturale che rivestono nel contesto produttivo italiano, risultano poco esplorati dal punto di vista della tutela della sicurezza del lavoro, a causa di una molteplicità di ragioni; tra queste vi è l'oggettiva difficoltà di delineare i profili espositivi degli operatori del settore, dovuta al carattere di stagionalità delle attività svolte e all'intercambiabilità delle mansioni lavorative in funzione delle esigenze del ciclo produttivo.Al progetto, che si è avvalso del finanziamento del Ministero del Lavoro, hanno collaborato aziende di dimensioni medio-piccole, dislocate nell'Italia Centrale.I risultati ottenuti dai monitoraggi dei principali rischi, di tipo fisico, chimico e biologico, presenti negli ambienti di lavoro, hanno consentito una prima caratterizzazione degli stessi, correlandoli a specifiche fasi di lavorazione delle materie prime.Per tali fasi l'indagine realizzata ha permesso di proporre misure preliminari di prevenzione e protezione utili al contenimento di tali rischi.La raccolta si compone di 3 volumi in pdf  Cicli produttivi e rischi professionali (pdf 6.421 kb) Le cantine (pdf 2.809kb) I frantoi (pdf 3.241 kb) Edizioni: Inail DVR CANTINA VITIVINICOLA DVR FRANTOI OLEARIO

  • Salute E Sicurezza Sul Lavoro Dell’industria Alberghiera E Della Ristorazione

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    • 13.12.2022

    Il documento, dal titolo “Informazioni utili sulla sicurezza sul lavoro in imprese dell’industria alberghiera, della ristorazione, cucine di ospedali e ricoveri”, ha avuto nel 2012 un aggiornamento per il cambiamento negli ultimi anni delle condizioni di lavoro nel settore alberghiero e della ristorazione. Settori sempre più colpiti dalle patologie legate allo stress, con la conseguenza di “un incremento dei rischi d’infortunio, elevati costi per le assenze e le spese di cura, calo della produttività e, di riflesso, meno introiti per le aziende”. Una parte del documento è dedicato alle problematiche relative a “mansioni, organizzazione e comportamento”.Infatti anche in questi settori lavorativi “un’organizzazione carente, sfere decisionali poco chiare, malintesi, ritmi di lavoro pressanti, cattive condizioni generali (ad es. rumore, temperature e umidità elevate, cattiva ergonomia dell’ambiente di lavoro, posti di lavoro senza finestre) possono spesso portare a situazioni critiche”. E gli infortuni e i problemi di salute, ad es. disturbi muscolo-scheletrici (dolori articolari, alla schiena o al collo, ecc.), “provocano spesso un forte calo del rendimento o lunghi periodi di assenza dal lavoro”. Riguardo a questi temi il documento si sofferma su:- organizzazione del lavoro: sovraccarico o sottocarico, fattori di stress psichico, scarsa motivazione e scarso rendimento, maggiore rischio d’infortunio dovuto a carenze organizzative o situazioni di emergenza non regolamentate;- contenuto del lavoro: mansioni appropriate, problemi psicosociali, problemi di comunicazione;- aspetti direttivi del lavoro: stress, scarsa motivazione, collaborazione difficile, problemi psicosociali;- comunicazione interna: tensioni, problemi interpersonali;- tensioni nei rapporti interpersonali/ mobbing/ molestie sessuali: problemi psichici, ambiente di lavoro malsano, calo del rendimento, rappresaglia contro singoli, conflitti espliciti o latenti;- alcool, medicinali, droghe: dipendenza, maggiore propensione agli infortuni, danno alla salute, calo del rendimento, assenze dal lavoro;- regolamentazione dell’orario di lavoro e dei periodi di riposo: in caso di mancato rispetto delle regole calo della concentrazione e del rendimento, problemi di salute dovuti a stress, assenze, rassegnazione e disinteresse per il lavoro;- pause e mancanza di riposo: forte stanchezza, calo del rendimento, disturbi digestivi;- posti di lavoro sorvegliati: stress psichico dovuto all’ingerenza nella sfera intima;- postura/ attività permanente in posizione seduta o in piedi/ sollevare e trasportare carichi frequentemente: disturbi muscolo-scheletrici, ossia problemi all’apparato motorio, mal di schiena, dolori a spalle e collo, contratture muscolari, affaticamento precoce;- reception/sportello clienti/ servizio notturno: stress dovuto all’obbligo di essere sempre gentili, atti di violenza, aggressività da parte dei clienti, pericoli per chi lavora da solo di notte;- trasferte di lavoro: rischio di infortunio elevato a causa di scarsa concentrazione, spossatezza, pressione;- disposizioni speciali in caso di maternità: pericoli e conseguenze negative sulla madre e il bambino;- disposizioni speciali per giovani e apprendisti: maggior rischio di infortunio, agenti nocivi, sovraccarico;- portinai, fattorini, artigiani: infortunio, malattia o malessere, reazione sbagliata. Riprendiamo alcune misure di prevenzione riportate nel documento. Ad esempio in relazione all’organizzazione del lavoro si indica di:- “formulare le istruzioni di lavoro in modo chiaro e comprensibile anche per il personale di lingua straniera;- regolamentare le fasi di lavoro, istruire il personale sull’uso e sui pericoli delle macchine in uso;- evitare la fretta con una pianificazione e un’organizzazione accurata;- discutere ed elogiare nel team le possibilità di miglioramento;- apprezzare le cose ben fatte, dare risalto a quelle svolte in modo eccezionale;- definire le persone di contatto per le situazioni critiche o per le attrezzature non funzionanti”.Senza dimenticare di formare il personale e controllare e aggiornare, se necessario, il piano di emergenza. Riprendiamo anche alcune indicazioni generali relative alla regolamentazione dell’orario di lavoro e dei periodi di riposo.Si suggerisce, ad esempio, di “comunicare i piani di lavoro e di intervento come minimo due settimane in anticipo per 2 settimane (aziende stagionali: 1 settimana in anticipo per 1 settimana). Solo così è possibile conciliare il lavoro con la sfera privata”.Ed è poi importante registrare le ore effettive di lavoro, rispettare gli orari di lavoro e limitare le ore di straordinario con riferimento alla normativa nazionale e alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro. Riguardo alle posture, all’attività permanente in posizione seduta o in piedi, al sollevamento e trasporto dei carichi, si indica di:- “creare dei posti di lavoro che consentano di alternare la posizione seduta con quella in piedi;- per chi lavora sempre in piedi mettere a disposizione degli appoggi e dei tappetini morbidi. Fare sufficienti pause;- adattare il posto di lavoro alle esigenze individuali ed eventualmente rivolgersi ad un esperto di ergonomia;- per i trasporti frequenti e per lo spostamento di carichi pesanti prevedere adeguati mezzi di trasporto;- nel magazzino sistemare i carichi pesanti in basso, i leggeri in alto;- sollevare e trasportare i carichi vicino al corpo”. Concludiamo con qualche indicazione specifica per reception, sportello clienti e servizio notturno:- “fare una pausa, dare il cambio, alternare le mansioni;- ridurre il rumore con misure di fono isolamento oppure separare gli uffici di front office da quelli di back office;- prevedere un piano di sicurezza e adottare adeguate misure di sicurezza (sistema di allarme, vie di fuga, richiesta di aiuto);- aggiornare gli indirizzi a cui rivolgersi in situazioni critiche;- discutere di eventuali problemi nel team;- non lasciare da solo il personale. Installare un pulsante per le chiamate di emergenza”.Il documento riporta anche indicazioni sull’aggiornamento del registro degli ospiti e sull’uso dell’ascensore (da vietare in caso di lavoro solitario).   L’indice del documento: Perché questo opuscolo? Cause principali Misure di prevenzione Contenuto del lavoro, organizzazione e comportamento Cucine e locali di servizio connessi Office, servizio e catering Infrastrutture, manutenzione e apparecchi Allegati          N.B.: I riferimenti legislativi contenuti nel documento originale riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati sono comunque utili per tutti i lavoratori.  Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro, “ Informazioni utili sulla sicurezza sul lavoro in imprese dell’industria alberghiera, della ristorazione, cucine di ospedali e ricoveri”, a cura di Urs Hof, Thomas Hilfiker, Reto Biasi, Paul Kaelin, Urs Vonesch, Carmen Vonesch (formato PDF, 1.61 MB). DVR ALBERGHIDVR BAR E RISTORANTI

  • SCHEDA INFORMATIVA PER L’ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    CAP.1 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI Requisiti dell'unità immobiliareAttività di acconciatore esercitata in unità immobiliari di dimensioni minime corrispondenti a mq 20 (esclusi i servizi igienici, i ripostigli e, se dovuti, gli spogliatoi).Nei 20 mq possono operare fino a due persone (compreso il titolare) Per ogni unità operativa in più: ulteriori mtq. 6Attività di acconciatore esercitata presso altro esercizio: minimo mtq. 8. In  base  all'art. 10  del regolamento  i locali e  l'attività  devono  essere  condotti nel rispetto delle seguenti regole:a)       i  locali  in  cui  si  esercitano  le  attività  devono  essere  mantenuti  sempre puliti e periodicamente disinfettatib)       il  pavimento  deve  essere  costruito  con  materiale  compatto,  privo  di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e tale pertanto dapermettere la massima pulizia ed una razionale disinfezione;c)        le pareti devono essere verniciate o  rivestite, in maniera  aderente, con materiale liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all’altezza lineare dialmeno metri 2,00 da terra;d)       i locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda, in maniera adeguata alle attività svolte,e)   l’esercizio  deve  garantire  la  presenza  di  una  zona  per attesa/reception/attività amministrative;f)       deve essere presente un servizio igienico, dotato di antibagno, ad uso esclusivo   dell'esercizio   e   a   disposizione   del   pubblico,   all’interno   dell’unitàstrutturale, dotato di lavabo, con distributore di asciugamani monouso e distributore  di  sapone  liquido.  Qualora  il  numero  degli  addetti  sia  uguale  osuperiore  a  5,  è  necessario  prevedere  un  ulteriore  servizio  igienico  e  unospogliatoio per gli addetti, di dimensioni tali da poter contenere agevolmente armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro. Nel caso in cui il numero degli operatori sia inferiore a 5, è possibile collocare tali armadietti nell’antibagno, se sufficientemente dimensionato;g)       servizi igienici e spogliatoio, qualora non aerati naturalmente, dovranno essere dotati di impianto di aerazione forzata che garantisca ricambi come previsto dalla norma UNI 10339;h)       deve essere previsto un locale/spazio per la conservazione del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria, con separazione pulito/sporco.La  biancheria  pulita  deve  essere  conservata  al  riparo  dalla  polvere  e  da  altricontaminanti, preferibilmente in armadiature chiuse. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili;i)         deve essere previsto un contenitore per i rifiuti di materiale lavabile e unripostiglio  per  materiali  ed  attrezzature  per  la  pulizia.  In  sostituzione  del ripostiglio può essere utilizzata una armadiatura di dimensioni adeguate a contenere materiali ed attrezzature;j)        qualora  le  postazioni  di  lavoro  siano  ricavate  da  un  unico  locale,  le eventuali separazioni verticali non dovranno essere di altezza superiore a 2,00 m. al fine di assicurare adeguata aero illuminazione naturale e garantire la privacy;k)       devono  essere  presenti  le  certificazioni  di  conformità  e  i  manuali  d’uso delle apparecchiature e le certificazioni di conformità degli impianti;l)         gli   arredi   destinati   all'attività   devono   essere   costituiti   di   materiale lavabile e disinfettabile;m)    deve essere presente un armadietto di pronto soccorso contenente il materiale di prima medicazione;n)       il locale o la zona preparazione e applicazione delle tinture deve essere dotato  di  aerazione  naturale  e  comunque  suscettibile  di  un  rapido  ricambiod'aria anche mediante aerazione e ventilazione forzata in base alle norme UNI10339;o)       il locale di lavoro con zona lavaggio teste e le postazioni di lavoro devono essere disposte in modo da permettere agli operatori di muoversi agevolmente in sicurezza;p)       deve essere presente un locale o un contenitore per la conservazione dei prodotti professionali cosmetici, con particolare riguardo a sostanze volatili e infiammabili;q)       qualora l’attività sia inserita all’interno di palestre o altri esercizi, si potrà avvalere dei servizi accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi) propri dellastruttura in cui  si trova. CAP.2 - SICUREZZA IMPIANTI E’ documentata dalle certificazioni degli impianti presenti, effettuate ai sensi della normativa vigente1, in particolare per quanto riguarda la certificazione e collaudo degli impianti CAP.3 - ASPETTI DI SICUREZZA ATTREZZATURE E’ necessario produrre e mantenere aggiornato un elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e delle specifiche tecniche a firma del dichiarante, le certificazioni di conformità e i manuali d’uso delle apparecchiature.Le apparecchiature presenti devono essere marcate CE e utilizzate con particolari cautele, seguendo le indicazioni del produttore come previsto dallibretto di istruzioni, che deve essere leggibile, quindi scritto in italiano e deveessere disponibile alla autorità di controllo.DOCUMENTI NECESSARI AI FINI IGIENICO SANITARI PER LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’:1 Dm sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37,Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari e dei requisiti urbanistico - edilizi, alla SCIA devono essere allegati i seguenti documenti:a) Planimetria quotata dei locali (scala non inferiore a 1:100), datata e firmata dal dichiarante o da un tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali, destinazione d’uso e il layout dell’arredo e delle attrezzature e il loro indice di illuminoventilazione..b) Relazione tecnico-descrittiva a firma del dichiarante sui locali, le specifiche attività svolte e descrizione della conduzione dell’attività (igiene del personale, pulizia e disinfezione dei locali, sanificazione della strumentazione), che risponda alle indicazioni contenute nelle presenti schede informative.c) Elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e specifiche tecniche a firma del dichiarante;Se più imprese esercitano l'attività nell'ambito della medesima unità immobiliare, oltre ai documenti sopra elencati, devono essere allegati:a) una scrittura privata sottoscritta tra le parti nella quale sono definite le rispettive responsabilità, sotto il profilo igienico- sanitario, relative all'usodelle parti comuni e, eventualmente, delle attrezzature. Nel caso in cui non siano distinti i diversi ambiti di responsabilità, tutte le imprese che esercitanonella medesima unità immobiliare sono ritenute solidalmente responsabili per le parti comuni e per le attrezzature utilizzate in comune. Ogni impresa è responsabile personalmente per le parti di sua pertinenza esclusiva. Tutto ciò che non è indicato in modo esplicito come di pertinenza esclusiva è daconsiderarsi parte comune.b) il layout con l’indicazione precisa dei confini fra le due attività, delle parti comuni e degli spazi di pertinenza delle singole attività, nonché l’elenco dellerispettive attrezzature.DOCUMENTAZIONE ULTERIORE DI CUI ESSERE IN POSSESSO AI FINI DELLE VERIFICHE IGIENICO-SANITARIE IN VIGILANZA:a) Certificazioni di conformita’ e manuali d’uso delle apparecchiature;b) Schede tecniche dei prodotti professionali utilizzati. CAP.4 - CONDUZIONE DELL’ATTIVITÀ: Molto importante è l'igiene delle mani; in quanto le mani dell'operatore rappresentano un veicolo di trasmissione delle infezioni; il lavaggio delle mani è quindi da considerare una delle procedure più importanti per la prevenzione delle malattie infettive.Le mani devono sempre essere curate: le unghie devono essere corte e non smaltate; durante il lavoro non vanno portati anelli, bracciali orologi; eventuali abrasioni o ferite presenti sulle mani vanno curate e sempre protette.I diversi tipi di lavaggio delle mani sono:- lavaggio semplice (o sociale): viene effettuato con normale sapone liquido, a cui segue un accurato risciacquo e asciugatura, con salviette di carta monouso; viene eseguito sempre all'inizio e al termine del turno di lavoro, ecc2- lavaggio antisettico è utilizzato in seguito al contatto accidentale con sangue o altro materiale, dopo il lavaggio sociale; deve essere usato unprodotto specifico ( ad esempio a base di clorexidina, iodofori); le mani e ipolsi vanno strofinati accuratamente per circa due minuti, poi sciacquate e asciugate con salviette di carta monouso. Le unghie vengono pulite con apposito spazzolino, disinfettato quotidianamente, immergendolo in una soluzione disinfettante. Può essere sostituito dalfrizionamento alcolico, più rapido, meno irritante e che non richiede asciugatura.- Il personale deve indossare idonei indumenti di lavoro sempre puliti, che vengono lavati separatamente da quelli personali con cicli di lavaggio atemperature elevate > di 60°C o additivi idonei (perborati, ipocloriti).- Nel caso di utilizzo di prodotti chimici, come shampoo, tinture per capelli, prodotti di pulizia e disinfezione, occorre ridurre l'esposizione mediante accorgimenti durante il lavoro e utilizzo di “Dispositivi individuali di protezione” (DPI), che, accuratamente scelti, indossati, tenuti e sostituiti, rappresentano un’importante misura di barriera 3.Gestione di complicanze durante l’attivitàIn caso di ferita durante l’attività seguire le seguenti indicazioni:a) lavare la ferita per 10 minuti con acqua e sapone;b) Disinfettare (ad esempio con composti a base di cloro o di iodio, come amuchina o betadine)c) Arrestare il sanguinamento premendo sopra la ferita una garza o una bendasterile;d) Riporre le lame monouso contaminate nel contenitore per rifiuti taglienti, pulire e sterilizzare gli strumenti contaminati riutilizzabili;e) Al termine lavarsi bene le mani.Nel caso di contatto con clienti con sospetta pediculosi del capo o lesioni cutanee sospette, dopo aver consigliato nel rispetto della privacy all’utente di recarsi dal proprio medico, deve essere effettuata una pulizia e disinfezione delle attrezzature eventualmente utilizzate,oltre che delle mani con un lavaggio antisettico.2 Il lavaggio semplice va eseguito: quando le mani sono chiaramente sporche, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo i colpi di tosse, gli starnuti, dopo essersi soffiato il naso, prima e dopo il consumo di alimenti, prima di fumare e dopo aver fumato, all'inizio e al termine del turno di lavoro,prima di indossare i guanti e dopo esserseli tolti, immediatamente dopo il contatto accidentale con sangue o ferite del cliente.3 In alcuni casi possono essere utilizzati anche prodotti barriera: si tratta di schiume da stendere sulla pelle delle mani, che possono essere utili quando si voglia proteggere le proprie mani da germi o da altre sostanze chimiche senza essere costretti adindossare i guanti.Nel caso di pediculosi i pettini e le spazzole eventualmente utilizzate vanno immersi in acqua calda per 10 minuti e lavati con shampoo antiparassitario (esempio permetrina 0,5%). CAP.5 - CONDUZIONE DELL’ATTIVITÀ: PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI L’attività deve essere svolta in locali mantenuti in ottimali condizioni di igiene e pulizia.Il trattamento delle superfici ambientali e degli arredi deve basarsi essenzialmente sulla detersione, che è in grado di rimuovere con una sempliceazione meccanica più dell’80% dei microbi presenti.L’utilizzo aggiuntivo dei disinfettanti è raccomandato nella decontaminazione delle superfici imbrattate da materiale biologico.Quando vengono utilizzati i disinfettanti, questi devono essere conformi allanormativa in materia e vanno utilizzati seguendo le indicazioni dei fornitori.Le operazioni per la pulizia possono essere effettuate nei seguenti modi:Pulizia giornaliera dei locali. dei servizi igienici, degli arredi :spazzatura ad umido dei pavimenti o utilizzo di aspirapolvere e lavaggio dei pavimenti con acqua tiepida e detergente;i servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno ed ogni volta se ne presenti la necessità; il materiale ( stracci, spugne, ecc...) utilizzato perla pulizia dei servizi igienici non deve essere impiegato per la pulizia di altri locali; dopo l'uso questo materiale deve essere lavato, risciacquato disinfettato(ad es. con la candeggina, in diluizione 1:4), quindi ancora sciacquato, strizzato e lasciato asciugare;i pavimenti, dopo essere stati spazzati, devono essere lavati con una soluzione detergente-disinfettante e quindi sciacquati; i lavelli, i bidet, le docce, levasche e i water devono essere lavati con soluzione detergente- disinfettante e sciacquati abbondantemente,la polvere deve essere asportata con uno straccio inumidito di soluzione detergente, successivamente la superficie deve essere sciacquata epossibilmente asciuga con un panno pulito;N.B. è importante risciacquare gli stracci frequentemente e con cura, o utilizzare stracci monouso per evitare di diffondere lo sporco anziché asportarlo.Pulizia settimanale dei locali:pulizia dei vetri: si usano i comuni detergenti per vetri,pulizia a fondo delle vasche e dei carrelli: vengono puliti e disinfettati, usando un detergente in grado di svolgere anche un'azione disinfettante (es.sali di ammonio quaternario).N.B. particolare attenzione deve essere dedicata ai punti morti, come angoli, ruote, cardini, ecc., da pulire con cura, ad esempio utilizzando anche unaspazzola,disinfezione dei pavimenti e degli arredi: si alternano detergenti in grado di svolgere anche un'azione disinfettante (es. sali di ammonio quaternario) con disinfettanti cloroderivati (come ipoclorito di sodio- varechina). CAP.6 - CONDUZIONE DELL’ATTIVITÀ: SANIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE Sanificazione della biancheria gestione rifiutiDisinfezione: intervento che tende ad eliminare o abbassare i microrganismi patogeni da un ambiente, un materiale, una superficie, per mezzo di agentimicrobici di natura fisica o chimica. Non esistono disinfettanti validi per tutte leoccasioni, ma la scelta va messa in relazione al livello di resistenza di ogni specie microbica, dall’efficacia del disinfettante e dalla sua stabilità nel tempo, dalla concentrazione, tempo di contatto e temperatura di azione, natura del substrato da disinfettare.E’ sempre necessario far precedere la disinfezione da un’accurata pulizia preliminare.Sterilizzazione: ogni intervento finalizzato a distruggere qualsiasi forma di vita presente in un ambiente o un materiale o alla sua superficie.Gli strumenti e la biancheria di lavoro devono essere mantenuti in buonecondizioni di pulizia.Gli strumenti e la biancheria possono essere del tipo monouso.La biancheria riutilizzabile deve essere lavata a temperatura elevata utilizzando additivi ad azione ossidante (es. perborati, ipocloriti.)Gli strumenti taglienti che non possono essere monouso quali: forbici e rasoi elettrici, che vengono a contatto con la pelle dei clienti, devono essere sostituitie sottoposti a pulizia, disinfezione e sterilizzazione prima del successivo utilizzo4.Per la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello degli strumenti deve essere eseguita la seguente procedura:a)Fasi comuni preliminari per entrambi i trattamenti:Prima Fase: Immersione degli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti(verificare la compatibilità dei materiali con il prodotto chimico che si utilizza) per almeno 30 minuti. Per ridurre il periodo di immersione a pochi minuti può essere utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni. I capelli presenti su alcuni strumenti quali spazzole e pettini devono essere eliminati a secco prima dell'immersione;Seconda Fase: Lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente;Terza Fase: Sciacquatura finale in acqua corrente, asciugatura con salviette monouso e controllo visivo degli strumenti.Nel compiere queste operazioni è buona norma indossare sempre guanti di protezione in gomma.4 Infatti devono possedere il requisito di sterilità tutti gli strumenti che penetrano o possono penetrare i tessuti o venire in contatto con sangue del cliente, mentre gli strumenti che vengono a contatto con cute integra è sufficiente siano puliti.b)Sterilizzazione:Quando la sterilizzazione viene eseguita in autoclave è preferibile che gli strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta mediante viraggio cromatico. Poiché tali bustevengono sigillate prima della loro collocazione sui vassoi porta oggetti dellacamera di sterilizzazione è possibile utilizzarle anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti, fino alla scadenza della validità delle condizioni di sterilità (dipende dai materiali e dai metodi di imbustamento utilizzati). Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro ed a sterilizzazione avvenuta gli strumenti dovranno rimanere custoditi nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione, oppure potranno essere trasferiti in appositi contenitori, sterili o disinfettati ad alto livello (anche espositori con lampade germicide a raggi ultravioletti), avendo cura di rimuovere gli strumenti dall'apparecchio sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili o disinfettate ad alto livello.Anche quando non si usano le buste si raccomanda di collocare sul vassoio portaoggetti, prima della sterilizzazione, un indicatore chimico della temperatura raggiunta ed in entrambe le procedure si dovrà curare il controlloperiodico del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazionemediante l'uso di appositi test biologici disponibili in commercio.c)Disinfezione ad alto livello:Gli strumenti sono immersi in soluzioni disinfettanti (ad esempio ipoclorito di sodio-candeggina, 1 parte di candeggina e 4 di acqua, o altri disinfettanti dicomprovata efficacia, verificando prima la compatibilità dei materiali con ilprodotto chimico che si intende utilizzare). Gli strumenti devono rimanere immersi nella soluzione per il periodo di tempo indicato dal produttore del disinfettante evengono poi estratti con pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavati in acqua sterile e asciugati con teli sterili. In attesa della successiva utilizzazionegli strumenti devono essere riposti in contenitori sterili o disinfettati ad altolivello; a tal fine possono essere utilizzati gli apparecchi espositori corredati di lampade germicide a raggi ultravioletti.La disinfezione ad alto livello va eseguito solo sugli oggetti e strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione o a trattamenti con l’impiego di calore.Quando è possibile si raccomanda sempre di preferire la sterilizzazione alla disinfezione ad alto livello.Vi sono tre tipi di sterilizzatrici :• autoclave: calore umido (ad esempio 126° C per 10 minuti );• sterilizzatrice a secco 5: 180° C per 1 ora o 160° C per 2 ore;•sterilizzatrice istantanea a cristalli di quarzo6 : di dimensioni più ridotte, agisce5 Criticità: i tempi di esposizione del materiale, che vanno considerati a partire dal momento in cui si raggiunge la temperatura impostata (e non dal caricamento dell'apparecchio) e mantenuti per ore, e il mantenimento della sterilità dopoper mezzo dell'esposizione breve a T° elevatissime (240° C per 1 minuto);N.B: Il metodo di sterilizzazione consigliato è quello al vapore caldo in autoclave.Gli apparecchi a raggi ultravioletti non hanno effetto di sterilizzazione, hanno scarsa efficacia disinfettante, possono essere pertanto utilizzati solo per il mantenimento della disinfezione e per riporre e per conservare strumenti già sterilizzati con altre modalità.Gli strumenti che non devono o non possono essere sterilizzati (pettini, spazzole, pennelli, bigodini, forbici per taglio dei capelli con filo delle lamealterabile dal calore, manipoli o supporti, costruiti con parti in materialeplastico, ecc.) devono essere lavati, spazzolati e disinfettati. In considerazione dei materiali impiegati per la loro fabbricazione e del loro particolare impiego, viene consentito il ricorso ad una modalità di disinfezione più semplice, riponendo poi gli strumenti nei contenitori di custodia sopra descritti.Smaltimento rifiuti:Le lame, le lamette e altri strumenti taglienti, dopo il loro utilizzo, devono essere preventivamente posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura,chiusi e conferiti a ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali oconferiti direttamente all'impianto di destinazione (per quantitativi DOWNLOAD DVR PARRUCCHIERI

  • SCHEDA INFORMATIVA PER L’ATTIVITÀ DI ESTETICA E ONICOTECNICO

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    Scheda Informativa Per L’attività Di Estetica E Onicotecnico CAP.1 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI Requisiti dell'unità immobiliareAttività di estetista (compresa l'attività di onicotecnico) può essere esercitata in  unità  immobiliari  di  dimensioni  minime  corrispondenti  a  mq  20  (esclusi  i servizi igienici, i ripostigli e, se dovuti, gli spogliatoi).Nei 20 mq possono operare fino a due persone (compreso il titolare)per ogni unità operativa in più: ulteriori mtq. 6Attività di acconciatore esercitata presso altro esercizio: minimo mtq. 8.Per  l'esercizio  dell'attività  di  onicotecnico  non  è  richiesta  la  presenza  di  box chiusi.  In base all'art. 10 del regolamento i locali e l'attività devono essere condotti nel rispetto delle seguenti regole:a)       i  locali  in  cui  si  esercitano  le  attività  devono  essere  mantenuti  sempre puliti e periodicamente disinfettatib)       il  pavimento  deve  essere  costruito  con  materiale  compatto,  privo  di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e tale pertanto dapermettere la massima pulizia ed una razionale disinfezione;c)        le pareti devono essere verniciate o  rivestite, in maniera  aderente, con materiale liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all’altezza lineare dialmeno metri 2,00 da terra;d)       i locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda, in maniera adeguata alle attività svolte,e)   l’esercizio  deve  garantire  la  presenza  di  una  zona  per attesa/reception/attività amministrative;f)       deve essere presente un servizio igienico, dotato di antibagno, ad uso esclusivo   dell'esercizio   e   a   disposizione   del   pubblico,   all’interno   dell’unitàstrutturale,  dotato  di   lavabo,   con   distributore   di   asciugamani   monouso   edistributore di sapone liquido. Qualora il numero degli addetti sia uguale o superiore a 5, è necessario prevedere un ulteriore servizio igienico e uno spogliatoio per gli addetti, di dimensioni tali da poter contenere agevolmente armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro. Nel caso in cui il numero degli operatori sia inferiore a 5, è possibile collocare tali armadietti nell’antibagno, se sufficientemente dimensionato;g)       servizi igienici e spogliatoio, qualora non aerati naturalmente, dovranno essere dotati di impianto di aerazione forzata che garantisca ricambi come previsto dalla norma UNI 10339;h)       deve essere previsto un locale/spazio per la conservazione del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria, con separazione pulito/sporco.La  biancheria  pulita  deve  essere  conservata  al  riparo  dalla  polvere  e  da  altricontaminanti, preferibilmente in armadiature chiuse. La biancheria sporca deveessere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili;i)         deve essere previsto un contenitore per i rifiuti di materiale lavabile e un ripostiglio  per  materiali  ed  attrezzature  per  la  pulizia.  In  sostituzione  del ripostiglio  può  essere  utilizzata  una  armadiatura  di  dimensioni  adeguate  acontenere materiali ed attrezzature;j)        qualora  le  postazioni  di  lavoro  siano  ricavate  da  un  unico  locale,  le eventuali separazioni verticali non dovranno essere di altezza superiore a 2,00 m. al fine di assicurare adeguata aero illuminazione naturale e garantire la privacy;k)       devono  essere  presenti  le  certificazioni  di  conformità  e  i  manuali  d’uso delle apparecchiature e le certificazioni di conformità degli impianti;l)         gli   arredi   destinati   all'attività   devono   essere   costituiti   di   materiale lavabile e disinfettabile; deve essere presente un armadietto di pronto soccorsocontenente il materiale di prima medicazione;Ogni esercizio deve disporre di:m)     postazioni di lavoro (all’interno di locali e/o box) di dimensioni tali da permettere   l’agevole   e   sicuro   esercizio   delle   specifiche   attività   anche   in relazione alle attrezzature – apparecchiature presenti e comunque di superficie minima di 6 mq (mq 4 per lampade abbronzanti facciali e docce solari);n)       vano    doccia    per    gli   utenti,    se    richiesto    dai    trattamenti    eseguiti nell’attività esercitata (es. massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi)nella misura di 1 doccia  ogni  4  box ;o)       postazioni  di  lavoro/box  dove  è  effettuata  attività  di  manipolazione  del corpo (es. massaggi, peeling, applicazione di fanghi, pulizia del viso), dotate di lavandino – punto lavamani con acqua potabile calda e fredda. Si può derogare dall’installazione di 1 lavello per un numero massimo di 2 box adiacenti (lavabo in  comune);  se  nel  box  non  è  effettuata  attività  di  manipolazione  del  corpo (come nel caso in cui siano utilizzati esclusivamente dei macchinari) non è necessaria l'installazione di lavello; 1p)       un locale o un contenitore per la conservazione dei prodotti professionali cosmetici, con particolare riguardo a sostanze volatili e infiammabili;q)       per   l'onicotecnico   deve   essere   previsto   un   sistema   di   aspirazionelocalizzata  nella  zona  di trattamento  delle  unghie  e  applicazione  delle  resine. Non è richiesta la presenza di box chiusir)        nel caso in  cui siano forniti i servizi di sauna e  bagno turco  a  utenti di sesso diverso contemporaneamente, i locali devono essere forniti di spogliatoioutenti, servizio  igienico e  doccia divisi per  sesso,  e  prevedere  un  locale/zonapost trattamento per il relax. Nella sauna e bagno turco devono essere presenti dispositivi  di  allarme  per  attivare  l’assistenza  in  caso  di  malore  dell’utente  e che segnalino la situazione di emergenza in luoghi presidiati;s)        qualora l’attività sia inserita in palestre o altri esercizi, potranno essere utilizzati i servizi accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi) propri dellastruttura in cui è inserita.Negli esercizi di estetista  è  vietato  l’uso  di  apparecchiature  diverse  da  quelle elencate nell’allegato alla legge n. 1/1990. t)        gli  estetisti  sono   tenuti  a   conservare   a   disposizione  degli  organi  di 1             L'ausl propone di obbligare l'installazione di 1 lavello per box , quando nell'esercizio operano 2 imprese diverse.vigilanza l'elenco aggiornato dei macchinari e delle attrezzature utilizzate, tra quelle di cui all'allegato 1 della legge 1/1990, nonché i certificati di conformità, i manuali d'uso e di manutenzione degli stessi.  CAP.2 - SICUREZZA IMPIANTI E’ documentata dalle certificazioni degli impianti presenti, effettuate ai sensi della normativa vigente2, in particolare per quanto riguarda la certificazione e collaudo degli impianti.Per quanto riguarda la sicurezza elettrica, i locali destinati all’attività estetica sono soggetti alle stesse norme degli ambulatori medici. Questo è evidenziato dalle certificazioni di conformità elettrica dei locali, che dovranno essere esibite agli operatori di contro CAP.3 - ASPETTI DI SICUREZZA ATTREZZATURE E’ necessario produrre e mantenere aggiornato un elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e delle specifiche tecniche a firma del dichiarante, le certificazioni di conformità e i manuali d’uso delle apparecchiature.Per le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione nonché le cautele d’uso, si rimanda dall’art. 10 della Legge n. 1/1990 che prevede decreti successivi in merito.Le apparecchiature presenti devono essere marcate CE e utilizzate con particolari cautele, seguendo le indicazioni del produttore come previsto dallibretto di istruzioni, che deve essere leggibile, quindi scritto in italiano epresente sul posto.Per le attività che utilizzano vasche idromassaggio di volume superiore a10 m cubi 3 deve essere prevista e disponibile per i controlli una relazione illustrante il sistema presente nella vasca e le modalità utilizzate per la pulizia e disinfezione delle acque.Si ricorda che devono essere presenti dispositivi di allarme, che segnalino la situazione di emergenza in luoghi presidiati, in particolare nelle saune, bagniturchi, per attivare l’assistenza in caso di malore dell’utente; DOCUMENTI NECESSARI AI FINI IGIENICO SANITARI PER LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’: Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari e dei requisiti urbanistico - edilizi, alla SCIA devono essere allegati i seguenti documenti:a) Planimetria quotata dei locali (scala non inferiore a 1:100), datata e firmata dal dichiarante o da un tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali, destinazione d’uso e il layout dell’arredo e delle attrezzature e il loro indice di illuminoventilazione.b) Relazione tecnico-descrittiva a firma del dichiarante sui locali, le specifiche attività svolte e descrizione della conduzione dell’attività (igiene del personale, pulizia e disinfezione dei locali, sanificazione della strumentazione), che risponda alle indicazioni contenute nelle presenti schede informative.c) Elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e specifiche tecniche a firma del dichiarante; relativamente alle attività di estetica dovrà essere fatto espresso riferimento alle schede tecniche contenute nell'allegato della Legge 4.1.1990 n. 1Se più imprese esercitano l'attività nell'ambito della medesima unità immobiliare, oltre ai documenti sopra elencati, devono essere allegati:a) una scrittura privata sottoscritta tra le parti nella quale sono definite le rispettive responsabilità, sotto il profilo igienico- sanitario, relative all'usodelle parti comuni e, eventualmente, delle attrezzature. Nel caso in cui nonsiano distinti i diversi ambiti di responsabilità, tutte le imprese che esercitano nella medesima unità immobiliare sono ritenute solidalmente responsabili per le parti comuni e per le attrezzature utilizzate in comune. Ogni impresa è responsabile personalmente per le parti di sua pertinenza esclusiva. Tutto ciò che non è indicato in modo esplicito come di pertinenza esclusiva è da considerarsi parte comune.b) il layout con l’indicazione precisa dei confini fra le due attività, delle parti comuni e degli spazi di pertinenza delle singole attività, nonché l’elenco delle rispettive attrezzature. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE DI CUI ESSERE IN POSSESSO AI FINI DELLE VERIFICHE IGIENICO-SANITARIE IN VIGILANZA: a) Certificazioni di conformita’ e manuali d’uso delle apparecchiature;b) Schede tecniche dei prodotti professionali utilizzati. CAP.4 - CONDUZIONE DELL’ATTIVITÀ: IGIENE E SICUREZZA DEGLI UTENTI E DEL PERSONALE Molto importante è l'igiene delle mani; in quanto le mani dell'operatore rappresentano un veicolo di trasmissione delle infezioni; il lavaggio delle maniè quindi da considerare una delle procedure più importanti per la prevenzione delle malattie infettive.Le mani devono sempre essere curate: le unghie devono essere corte e nonsmaltate; durante il lavoro non vanno portati anelli, bracciali orologi; eventuali abrasioni o ferite presenti sulle mani vanno curate e sempre protette.I diversi tipi di lavaggio delle mani sono:- lavaggio semplice (o sociale): viene effettuato con normale sapone liquido, a cui segue un accurato risciacquo e asciugatura, con salviette di carta monouso; viene eseguito sempre all'inizio e al termine del turno di lavoro, ecc4- lavaggio antisettico è utilizzato in seguito al contatto accidentale con sangue o altro materiale, dopo il lavaggio sociale; deve essere usato un prodotto specifico ( ad esempio a base di clorexidina, iodofori); le mani e i polsi vanno strofinati accuratamente per circa due minuti, poi sciacquate e asciugate con salviette di carta monouso. Le unghie vengono pulite con apposito spazzolino, disinfettato quotidianamente, immergendolo in una soluzione disinfettante. Può essere sostituito dalfrizionamento alcolico, più rapido, meno irritante e che non richiede asciugatura.- Il personale deve indossare idonei indumenti di lavoro sempre puliti, chevengono lavati separatamente da quelli personali con cicli di lavaggio a temperature elevate > di 60°C o additivi idonei (perborati, ipocloriti).- Nel caso di utilizzo di prodotti chimici, come prodotti di pulizia e disinfezione, occorre ridurre l'esposizione mediante accorgimenti durante il lavoro e utilizzodi “Dispositivi individuali di protezione” (DPI), che, accuratamente scelti,indossati, tenuti e sostituiti, rappresentano un’importante misura di protezione5.Gestione di complicanze durante l’attivitàIn caso di ferita durante l’attività seguire le seguenti indicazioni:a) lavare la ferita per 10 minuti con acqua e sapone;b) Disinfettare (ad esempio con composti a base di cloro o di iodio, come amuchina o betadine)c) Arrestare il sanguinamento premendo sopra la ferita una garza o una benda sterile;d) Riporre le lame monouso contaminate nel contenitore per rifiuti taglienti, pulire e sterilizzare gli strumenti contaminati riutilizzabili;e) Al termine lavarsi bene le mani.sospette micosi, parassitosi, o altre lesioni cutanee, dopo aver consigliato nel rispetto della privacy all’utente di recarsi dal proprio medico, deve essere effettuata una pulizia e disinfezione delle attrezzature eventualmente utilizzate e delle mani con un lavaggio antisettico.4 Il lavaggio semplice va eseguito: quando le mani sono chiaramente sporche, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo i colpi di tosse, gli starnuti, dopo essersi soffiato il naso, prima e dopo il consumo di alimenti, prima di fumare e dopo aver fumato, all'inizio e al termine del turno di lavoro,prima di indossare i guanti e dopo esserseli tolti, immediatamente dopo il contatto accidentale con sangue o ferite del cliente.5 In alcuni casi possono essere utilizzati anche prodotti barriera: si tratta di schiume da stendere sulla pelle delle mani, che possono essere utili quando si voglia proteggere le proprie mani da germi o da altre sostanze chimiche senza essere costretti adindossare i guanti.Per la sicurezza degli utenti connessa all’uso di lampade abbronzanti è necessario fare riferimento alla scheda tecnico informativa n. 7allegata al DM 12 maggio 2011, n. 110 CAP.5 - CONDUZIONE DELL’ATTIVITÀ: PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI L’attività deve essere svolta in locali mantenuti in ottimali condizioni di igiene e pulizia.Il trattamento delle superfici ambientali e degli arredi deve basarsi essenzialmente sulla detersione, che è in grado di rimuovere con una sempliceazione meccanica più dell’80% dei microbi presenti.L’utilizzo aggiuntivo dei disinfettanti è raccomandato nella decontaminazione delle superfici imbrattate da materiale biologico.Quando vengono utilizzati i disinfettanti, questi devono essere conformi alla normativa in materia e vanno utilizzati seguendo le indicazioni dei fornitori.Le operazioni per la pulizia possono essere effettuate nei seguenti modi:Pulizia giornaliera dei locali. dei servizi igienici, degli arredi :spazzatura ad umido dei pavimenti o utilizzo di aspirapolvere e lavaggio dei pavimenti con acqua tiepida e detergente;i servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno ed ogni voltase ne presenti la necessità; il materiale ( stracci, spugne, ecc...) utilizzato per la pulizia dei servizi igienici non deve essere impiegato per la pulizia di altri locali; dopo l'uso questo materiale deve essere lavato, risciacquato disinfettato (ad es. con la candeggina, in diluizione 1:4), quindi ancora sciacquato, strizzato e lasciato asciugare;i pavimenti, dopo essere stati spazzati, devono essere lavati con una soluzione detergente-disinfettante e quindi sciacquati; i lavelli, i bidet, le docce, levasche e i water devono essere lavati con soluzione detergente- disinfettante esciacquati abbondantemente,la polvere deve essere asportata con uno straccio inumidito di soluzione detergente, successivamente la superficie deve essere sciacquata e possibilmente asciuga con un panno pulito;N.B. è importante risciacquare gli stracci frequentemente e con cura, o utilizzare stracci monouso per evitare di diffondere lo sporco anziché asportarlo.Pulizia settimanale dei locali:pulizia dei vetri: si usano i comuni detergenti per vetri,pulizia a fondo delle vasche e dei carrelli: vengono puliti e disinfettati, usando un detergente in grado di svolgere anche un'azione disinfettante (es. sali di ammonio quaternario).N.B. particolare attenzione deve essere dedicata ai punti morti, come angoli, ruote, cardini, ecc., da pulire con cura, ad esempio utilizzando anche una spazzola,disinfezione dei pavimenti e degli arredi: si alternano detergenti in grado di svolgere anche un'azione disinfettante (es. sali di ammonio quaternario) condisinfettanti cloroderivati (come ipoclorito di sodio- varechina). CAP.6 - CONDUZIONE DELL’ATTIVITÀ: SANIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE Disinfezione: intervento che tende ad eliminare o abbassare i microrganismi patogeni da un ambiente, un materiale, una superficie, per mezzo di agenti microbici di natura fisica o chimica. Non esistono disinfettanti validi per tutte le occasioni, ma la scelta va messa in relazione al livello di resistenza di ogni specie microbica, dall’efficacia del disinfettante e dalla sua stabilità nel tempo, dalla concentrazione, tempo di contatto e temperatura di azione, natura del substrato da disinfettare.E’ sempre necessario far precedere la disinfezione da un’accurata pulizia preliminare.Sterilizzazione: ogni intervento finalizzato a distruggere qualsiasi forma di vita presente in un ambiente o un materiale o alla sua superficie.Gli strumenti e la biancheria di lavoro possono essere di tipo monouso e devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.La biancheria riutilizzabile deve essere lavata a temperatura elevata utilizzando additivi ad azione ossidante (es. perborati, ipocloriti.)Gli strumenti taglienti che non siano monouso, quali forbici, pinze, tronchesi, ecc. che vengono a contatto con la pelle dei clienti, devono essere sostituiti esottoposti a pulizia, disinfezione e sterilizzazione, prima del successivoutilizzo6.Per la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello degli deve essere eseguita la seguente procedura:a)Fasi comuni preliminari per entrambi i trattamenti:Prima Fase: Immersione degli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti (verificare la compatibilità dei materiali con il prodotto chimico che si utilizza) per almeno 30 minuti. Per ridurre il periodo di immersione a pochi minuti può essere utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni.6sufficiente siano puliti.Seconda Fase: Lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente; Terza Fase: Sciacquatura finale in acqua corrente, asciugatura con salviette monouso e controllo visivo degli strumenti.Nel compiere queste operazioni è buona norma indossare sempre guanti di protezione in gomma.b)Sterilizzazione:Quando la sterilizzazione viene eseguita in autoclave è preferibile che gli strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta mediante viraggio cromatico. Poiché tali buste vengono sigillate prima della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera di sterilizzazione è possibile utilizzarle anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti, fino alla scadenza della validità delle condizioni di sterilità (dipende dai materiali e dai metodi di imbustamento utilizzati). Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro ed a sterilizzazione avvenuta gli strumenti dovranno rimanere custoditi nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione, oppure potranno essere trasferiti in appositi contenitori, sterili o disinfettati ad alto livello (anche espositori con lampade germicide a raggi ultravioletti), avendo cura di rimuovere gli strumenti dall'apparecchio sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili o disinfettate ad alto livello.Anche quando non si usano le buste si raccomanda di collocare sul vassoio portaoggetti, prima della sterilizzazione, un indicatore chimico della temperatura raggiunta ed in entrambe le procedure si dovrà curare il controllo periodico del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazione mediante l'uso di appositi test biologici disponibili in commercio.c)Disinfezione ad alto livello:Gli strumenti sono immersi in soluzioni disinfettanti (ad esempio ipoclorito di sodio-candeggina, 1 parte di candeggina e 4 di acqua, o altri disinfettanti dicomprovata efficacia, verificando prima la compatibilità dei materiali con ilprodotto chimico che si intende utilizzare). Gli strumenti devono rimanere immersi nella soluzione per il periodo di tempo indicato dal produttore del disinfettante evengono poi estratti con pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavati in acqua sterile e asciugati con teli sterili. In attesa della successiva utilizzazione gli strumenti devono essere riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati gli apparecchi espositori corredati di lampade germicide a raggi ultravioletti.La disinfezione ad alto livello va eseguito solo sugli oggetti e strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione o a trattamenti con l’impiego di calore.Quando è possibile si raccomanda sempre di preferire la sterilizzazione alla disinfezione ad alto livello.Vi sono tre tipi di sterilizzatrici :• autoclave: calore umido (ad esempio 126° C per 10 minuti );• sterilizzatrice a secco 7: 180° C per 1 ora o 160° C per 2 ore;• sterilizzatrice istantanea a cristalli di quarzo8 : di dimensioni più ridotte, agisce per mezzo dell'esposizione breve a T° elevatissime (240° C per 1minuto);N.B: Il metodo di sterilizzazione consigliato è quello al vapore caldo in autoclave.Gli apparecchi a raggi ultravioletti non hanno effetto di sterilizzazione, hanno scarsa efficacia disinfettante, possono essere pertanto utilizzati solo per il mantenimento della disinfezione e per riporre e per conservare strumenti già sterilizzati con altre modalitàSmaltimento rifiuti:deve essere previsto un contenitore per i rifiuti di materiale lavabileLe lame, le lamette e altri strumenti taglienti, dopo il loro utilizzo, devono essere preventivamente posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, chiusi e conferiti a ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali o conferiti direttamente all'impianto di destinazione (per quantitativi SCARICA IL DOCUMENTO   Apparecchiatura elettromedicale decreto 110/2011 DVR ESTETISTA

  • Manuale Di "Buona Prassi Igienica" E Di Sicurezza Per Laboratori Adibiti Ad Attività Di Barbiere, Parrucchiere, Estetista E Similari

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Igiene del localeCaratteristiche del locale:i pavimenti e le pareti, fino all'altezza di almeno 2 m, devono essere rivestiti di materialeimpermeabile e lavabile, che ne consentono la pulizia e la disinfezione; i pavimenti non devonopresentare protuberanze, cavità o piani inclinati, devono essere stabili ed antisdrucciolevoli.Nei locali di lavoro devono essere collocati lavandini fissi in maiolica o materiale similare, conacqua corrente e potabile calda e fredda, dotati di sistema per lo smaltimenti delle acque dirifiuto.Arredo dei locali:deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una accurata disinfezionedei mobili e delle attrezzature di servizioPulizia del pavimento:utilizzare possibilmente un aspirapolvere, oppure spazzare adoperando uno straccio umido(quotidianamente); evitare l'utilizzo della scopa.Lavaggio del pavimento:lavare il pavimento con acqua tiepida e detergente, risciacquare con cura (quotidianamente). Pulizia degli arredi:togliere la polvere dalla superfici utilizzando panno umido con soluzione detergente erisciacquare (quotidianamente). Trattarli settimanalmente anche con soluzione disinfettante.Nel caso di lettini e saune la pulizia e la disinfezione vanno eseguite dopo ogni cliente.Aerazione dei locali:quando si eseguono particolari procedimenti tecnici di lavorazione nei quali si utilizzanoprodotti o solventi che possono risultare tossici, è necessario aerare rapidamente eabbondantemente l'ambiente, prevedendo una postazione di lavoro con una aspirazionelocalizzata (es. cappa aspirante)Servizi igienici:lavelli, bidet, vasche, water, docce: la pulizia e la disinfezione di tali locali va eseguita almenouna volta al giorno e ogni qualvolta necessita. Il materiale (stracci, spugne, guanti, ecc.)utilizzato in questi locali non può essere usato per la pulizia di altri ambientipavimenti e pareti:lavare con soluzione detergente e disinfettante e sciacquare abbondantemente con acquaServizi igienici e spogliatoio per il personaleI dipendenti devono disporre di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, dotati di mezzidetergenti e per asciugarsi. Se vi sono meno di 10 dipendenti i gabinetti possono essere usatialternativamente dai due sessi, anche se risulta preferibile prevedere gabinetti separati.Devono essere disposti degli spogliatoi convenientemente arredati. Nel caso vi siano meno di 5dipendenti lo spogliatoio potrà essere unico ed utilizzato dal personale dei due sessi, secondoturni prestabiliti e concordati nell’ambito dell’orario di lavoro.Detti locali dovranno comunque essere aerati, illuminati, difesi dalle intemperie e riscaldatidurante la stagione fredda, nonché muniti di sedili e armadietti per chiudere a chiave i propriindumenti durante il tempo di lavoro.   Malattie Che Interessano Il Settore Esaminato Malattie infettiveLe malattie infettive sono quelle malattie causate dai germi (batteri, virus, funghi) didimensioni microscopiche e quindi invisibili ad occhio nudo. Possono essere ospitati dall'uomosenza che questi se ne renda conto, pur eliminandoli all'esterno (portatore sano). Questimicrorganismi possono passare da un uomo all'altro e causare malattia sia direttamente(contatto tra uomo che ospita il microrganismo e uomo sano) oppure indirettamente quando il passaggio avviene a distanza di tempo e di spazio mediato dall'ambiente o da vettori.Nell'attività del settore estetico il passaggio può avvenire dal cliente all'operatore e viceversaper contatto diretto o addirittura da cliente a cliente per contatto indiretto (mani dell’operatore,strumentario, biancheria, ambiente di lavoro, suppellettili).EPATITE B e CL'epatite B è una malattia molto contagiosa, che interessa il fegato, causata da virus. Lamanifestazione più apparente della patologia è la colorazione giallastra della pelle (ittero).Sono malattie molto diffuse; in Italia circa il 4-5% della popolazione ospita il virus senzasintomatologia evidente e quindi è in grado di trasmettere la malattia. La trasmissione siverifica attraverso anche minime quantità di sangue, saliva, secrezioni vaginali, sperma. Mezzidi trasmissione frequentissimi sono rappresentati dall'uso di strumenti acuminati e taglientinon sterilizzati come rasoi, lamette, forbici, tronchesine, spingi-pelle, credo, frese, pinzette,aghi da tatuaggio, agopuntura, diatermocoagulazione.Norme igieniche per prevenire l'epatite BPoiché non è possibile conoscere se il cliente ospiti o meno il virus dell'epatite B, la misuraottimale di difesa della propria salute è la vaccinazione (il vaccino attualmente utilizzato èmolto sicuro ed efficace). Tuttavia le seguenti misure igieniche sono necessarie per evitareanche di trasmettere il virus da cliente a cliente. Evitare di tagliarsi o pungersi con gli strumenti durante il trattamento di un cliente. Se ciòcapitasse occorre disinfettarsi subito e rivolgersi al proprio medico. Nel caso poi in cui liquidiorganici del cliente arrivassero sulla pelle è opportuno lavare e disinfettare la partecontaminata. Indossare guanti protettivi durante le operazioni di pulizia e preparazione dellostrumentario. Indossare i guanti protettivi durante trattamenti in cui sia presente il rischio di venire acontatto con sangue o con liquidi biologici del cliente. Utilizzare strumentario e biancheria monouso oppure, ove non fossero disponibili,sterilizzati. Lavare e disinfettare le superfici e tutto ciò che viene a contatto con i liquidi biologici delcliente.ATTENZIONE!!! Tali misure preventive consentono di difendersi anche dall'epatite C. AIDSLa Sindrome da Immunodeficienza Acquisita, meglio conosciuta come AIDS, è una malattiaacuta virale causata dal virus HIV.Questo virus attacca alcune cellule del sangue (linfociti) rendendo l'organismo umano incapacedi difendersi dall'aggressione di tutti gli altri microrganismi (es. polmonite).La malattia si evidenzia dopo molto tempo dal contagio (periodo che può arrivare fino a 10anni).Durante tale arco di tempo, pur non essendoci manifestazioni evidenti della presenza del virus,questo può essere trasmesso mediante il sangue, il liquido seminale e le secrezioni vaginali.Questa particolare situazione viene definita sieropositività.Per la trasmissione del virus è quindi necessario che il sangue o le secrezioni vaginali o losperma di un sieropositivo o di un malato penetrino nell'organismo di un altro individuo.Nell'attività del settore esaminato il rischio di trasmissione è legato principalmente al prodursidi lesioni da parte di strumenti infetti: forbici, rasoi, aghi da tatuaggio o da agopuntura, cosìcome ogni attrezzatura acuminata o tagliente, se utilizzati su persone infette e non sterilizzatisuccessivamente, possono essere causa di contagio sia per l'operatore sia per altri clienti. Norme igieniche per prevenire l'AIDSPoiché non è possibile conoscere se il cliente ospiti o meno il virus HIV, la misura più efficaceconsiste nell'evitare il contagio. Quindi le seguenti misure igieniche sono necessarie per laprotezione della salute propria e dei clienti.• Evitare di tagliarsi o pungersi con gli strumenti durante il trattamento di un cliente. Se ciòcapitasse occorre disinfettarsi subito e rivolgersi al proprio medico. Nel caso poi in cui liquidiorganici del cliente arrivassero sulla pelle è opportuno lavare e disinfettare la partecontaminata.• Indossare guanti protettivi durante le operazioni di pulizia e preparazione dello strumentario.• Indossare i guanti protettivi durante trattamenti in cui sia presente il rischio di venire acontatto con sangue o con liquidi biologici del cliente.• Utilizzare strumentario e biancheria monouso oppure, ove non fossero disponibili, sterilizzati.• Lavare e disinfettare le superfici e tutto ciò che viene a contatto con i liquidi biologici delcliente.Virosi cutaneeSono malattie infettive virali che colpiscono specificamente la cute dall'uomo.Le verruche rappresentano la più diffusa e conosciuta virosi cutanea. La trasmissione è favoritadall'umidità (bordi di piscine, saune, vasche da idromassaggio, docce comuni, oltre abiancheria, asciugamani, lenzuolini, accappatoi, zoccoli e ciabatte condivisi). Le principaliforme di verruche sono:• le volgari, che si localizzano prevalentemente alle mani e si presentano come escrescenzerugose rilevate;• le plantari, che si localizzano al tallone ed alla pianta del piede; somigliano ai duroni, masono doloranti alla pressione;• le piane, che si localizzano al volto, agli avambracci ed alle mani, appaiono lisce e rosate epossono essere confuse con i nei o le lentiggini.Norme igieniche per prevenire le virosi cutaneePoiché le virosi cutanee sono facilmente individuabili, è opportuno astenersi dall'intervenire econsigliare il ricorso al dermatologo.Per ridurre la possibilità di contrarre le verruche è consigliabile: Non utilizzare per se e per i clienti biancheria già venuta a contatto con altri. Calzare sempre zoccoli e ciabatte personali. Utilizzare strumenti monouso oppure disinfettati e sterilizzati. Pulire e disinfettare vasche, docce e saune dopo ogni uso. Qualora si voglia lavorare, nonostante la presenza di verruche sulle proprie mani, ènecessario indossare guanti protettivi al fine di evitare il contagio del cliente.Qualora si debba lavorare, nonostante la presenza di verruche sulla cute del cliente, èconsigliabile non trattare la zona colpita. Nel caso siano da trattare zone vicino alla verruca è necessario indossare guanti protettivimonouso.Infezioni della cute di origine battericaLe infezioni batteriche della cute sono assai frequenti e sono dovute alla contaminazione dimicrolesioni di origine più o meno traumatica da parte di batteri abitualmente presenti sullacute o che vi sono introdotti da ciò che produce il trauma, oppure legate all'infezione di unbulbo pilifero ostruito.Le principali infezioni di questo tipo sono* L'IMPETIGINE* GLI ASCESSI CUTANEIL'impetigine è un'infezione caratterizzata da gruppi di vescicole o pustole, appena evidenti, abolle persistenti che tendono a trasformarsi in croste.Gli ascessi cutanei sono infezioni della cute profonda dovuti ad infezione di ghiandole sebaceee follicoli piliferi ostruiti. I più comuni sono:* FORUNCOLI ISOLATI* FORUNCOLI RICORRENTI* FAVI* PATERECCI PERIUNGUEALI (GIRADITO)Norme igieniche da seguire per evitare il rischio di causare infezioni batterichecutanee• Evitare trattamenti drastici sulla pelle per non provocare la formazione di microlesioni chepotrebbero infettarsi• Accertarsi che i prodotti utilizzati non possano essere causa d’infezione:• Non introducendo le mani nude nel contenitore dei prodotti in uso•Aprendo, immediatamente prima dell'uso, i contenitori dei prodotti e chiudendoli subito dopoaver prelevato il prodotto• Conservare i prodotti ben chiusi e al riparo dalla luce e da fonti di calore• Preferire i prodotti confezionati in tubetti a quelli in barattoli a collo largoNorme igieniche da seguire in caso di pazienti con infezioni batteriche•Effettuare i trattamenti sempre usando guanti protettivi•Lavare e disinfettare gli strumenti immediatamente dopo l'uso•Se il trattamento non è strettamente necessario consigliare il cliente di rivolgersi al proprio medico per valutare la severità dell'infezione•Non utilizzare per se e per i clienti biancheria già venuta a contatto con altri.•Per le operazioni di strizzatura: Indossare guanti monousoDisinfettare la parte prima e dopo il trattamento MicosiSono malattie causate da funghi microscopici che infettano i tessuti superficiali quali cute, peli,unghie. Esse vengono denominate dermatofizie, dermatofitosi, tinee, tigne.La trasmissione avviene per contatto diretto cutaneo con persone malate o animali eindirettamente tramite biancheria, indumenti, strumenti professionali.Le manifestazioni cliniche più frequenti sono:• Tinea barbae, infezione dei peli della barba• Tinea capitis, infezione del cuoio capelluto caratterizzata da infiammazione, desquamazione eperdita dei capelli nell'area interessata.•Tinea corporis, colpisce regioni scoperte della faccia, braccia e gambe. E' caratterizzata dalesioni circolari rossastre, secche, squamose e pruriginose; mentre la cute dall'area centrale èapparentemente normale.• Tinea cruris, infezione dell'inguine le cui manifestazioni sono simili a quelle della tineacorporis.• Tinea pedis (detta anche "piede d'atleta") e Tinea manum, infezioni localizzate negli spaziinterdigitali dei piedi e delle mani che si manifestano con la formazione di piccole vescicoleassociata a prurito.• Tinea unguium, l'infezione interessa la matrice ungueale (onicomicosi). In questa malattial'unghia a poco a poco si scolora, s’ispessisce e quindi diventa friabile e si sfalda con facilità.Altra micosi frequente è quella provocata da Candida albicans, fungo abitualmente presentenel tratto intestinale, sulla mucosa vaginale e orale che, in particolare situazione, puòinteressare le pieghe cutanee, le ascelle, le pieghe inguinale e quelle inframammarie che sonocalde e umide (candidosi intertriginosa), oppure interessare le unghie (onicomicosi). Norme igieniche* Evitare l'uso comune di biancheria* Calzare sempre zoccoli e ciabatte personali* Lavare e disinfettare dopo l'uso il piatto della doccia, il lettino UVA, la vasca di idromassaggio* Lavare e disinfettare gli strumenti di lavoro dopo il loro utilizzo per ogni cliente......continua nel file che trovate in questa pagina   DOCUMENTO 1 DOCUMENTO 2 Misure Igieniche E Preventive Durante Le Singole Attività   Taglio e lavaggio dei capelli• Lavarsi le mani all'inizio ed al termine del trattamento•Utilizzare mantelle monouso oppure una mantella diversa pulita e disinfettata per ogni cliente•Osservare attentamente il cuoio capelluto in modo da rilevare eventuale parassitosi odermatosi, in tal caso indossare i guanti.•Utilizzare strumenti puliti e disinfettati (pettini, spazzole, bigodini, beccucci, ecc.), nel casodel rasoio ricordarsi di cambiare la lama monouso dopo ogni cliente o altrimenti utilizzare rasoisterilizzati.•Dopo lo shampoo, asciugare con asciugamano pulito e disinfettato• L'eventuale poggiatesta della poltrona deve essere pulito e disinfettato dopo ogni cliente.• Usare guanti protettivi durante il lavaggioRasatura del viso•Lavarsi le mani all'inizio ed al termine del trattamento•Insaponare il viso con pennello pulito e disinfettato•Usare rasoio con lame monouso, da sostituire dopo ogni cliente•Se il rasoio è interamente di acciaio al momento dell'uso deve essere sterile•Se durante il trattamento si producono piccole ferite, è opportuno disinfettarle e fermare ilsangue con cotone emostatico; mai utilizzare matita emostatica.• Non è consigliato l'uso dell'allume di rocca.• Dopo la rasatura della barba assicurare al cliente la possibilità di un'abbondante lavaggio conacqua corrente.• Disinfettare la parte rasata con idonei preparatiMassaggio• Lavarsi le mani all'inizio ed al termine del trattamento• Osservare attentamente la parte da massaggiare per evidenziare sospette lesioni. In tal casonon eseguire il trattamento e consigliare al cliente di rivolgersi al proprio medico curante.• Proteggere le mani con prodotto-barriera• Se durante il trattamento si producono piccole ferite, è opportuno disinfettarle e fermare ilsangue con cotone emostatico; mai utilizzare matita emostatica, proteggerle con un cerotto edevitare di massaggiare la zona.• Se le mani dell'operatore vengono a contatto con sangue o materiale organico del cliente, ènecessario lavarle immediatamente e disinfettarle.Depilazione• Lavarsi le mani all'inizio ed al termine del trattamento• Osservare attentamente la parte da depilare per evidenziare lesioni sospette. In tal caso noneseguire il trattamento e consigliare al cliente di rivolgersi al proprio medico curante.• Utilizzare pinzette sterilizzate• Nel caso si utilizza la ceretta, è preferibile l'impiego della ceretta a temperatura corporeameglio nota come "ceretta a freddo".• Nel caso di diatermocoagulazione è necessario disinfettare accuratamente la parte prima e dopo il trattamento utilizzare aghi monouso o altrimenti sterili oppure strettamente personali e sterilizzati ognivolta vengono usati• In caso di trattamento di peli incarniti: Disinfettare prima e dopo l'operazione Coprire il punto con cerottoManicure, pedicure• Lavarsi le mani all'inizio del trattamento ed indossare i guanti monouso• La parte da trattare va abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamentedisinfettata• Utilizzare materiale monouso altrimenti va usato sterile• Il materiale va cambiato con ogni cliente• Tutti gli strumenti (tronchese, spingi-pelle, limette, forbicine…) devono essere utilizzati sterili• Se durante il trattamento si producono piccole ferite, è opportuno disinfettarle e fermare ilsangue con cotone emostatico; mai utilizzare matita emostatica• Al termine del trattamento eliminare i guanti e lavarsi nuovamente le mani.Pulizia della pelle e peeling (soft e hard-peeling)Sono metodiche per rendere la pelle più luminosa, più pulita e per ridurre i segnidell'invecchiamento cutaneo.Il peeling può essere effettuato con trattamento chimico (acido glicolico, acido tricloracetico,creme dermoabrasive, ecc…) con agenti naturali (fanghi, maschere di provenienza termale)oppure con mezzi fisici (spazzoline rotanti, spugnette abrasive ecc……). Lavarsi le mani prima del trattamento. Indossare guanti protettivi Osservare attentamente la parte da trattare per evidenziare sospette lesioni. In tal caso noneseguire il trattamento e consigliare al cliente di rivolgersi al proprio medico curante.• Detergere e sgrassare la cute• Applicare la sostanza esfoliante rispettando rigorosamente le modalità d'uso.• Utilizzare strumenti monouso o altrimenti disinfettati• Eseguire le operazioni di impacco, massaggi e maschere rispettando tempi modi etemperature opportune• In caso di spremiture, strizzature o aspirazioni di piccoli ascessi cutanei utilizzare fazzolettinidisinfettanti, cannule monouso• In caso di acne in forme grave evitare il trattamento• Se durante il trattamento si producono piccole ferite, è opportuno disinfettarle e fermare ilsangue con cotone emostatico; mai utilizzare matita emostatica• Al termine del trattamento eliminare i guanti e lavarsi le maniTatuaggio• Lavare le mani sempre indipendentemente dall'uso di guanti• Prima di praticare il tatuaggio Indossare maschera, occhiali, guanti e camice sterili (possibilmente monouso) Effettuare una valutazione dello stato della cute per valutarne l'integrità. In particolare leprocedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee e in presenza diustioni. Lavare e disinfettare la parte su cui si vuole praticare il tatuaggio.* Utilizzare materiali sterili, atossici, certificati dall'Autorità sanitaria* Utilizzare aghi e taglienti sterili, sempre e rigorosamente monouso. Tutti gli altri strumentidevono essere sterilizzati.* Nel caso si verifichino spandimento e schizzi di sangue durante il tatuaggio questi devonoessere rimossi e l'area decontaminata* Evitare di rincappucciare gli aghi per non correre il rischio di punture accidentali.* Accertarsi che il cliente abbia raggiunto la maggiore età (18 anni)* E' vietato praticare il tatuaggio sul viso* Dopo aver effettuato il tatuaggio togliere i presidi di protezione e lavarsi le maniPiercingInserimento cruento di anelli od orecchini e metalli di diversa forma e fattura in varie zone delcorpo.• Lavare le mani sempre indipendentemente dall'uso di guanti• Effettuare una valutazione dello stato della cute per valutarne l'integrità. In particolare leprocedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee e in presenza diustioni.• Lavare e disinfettare la parte su cui si vuole praticare il piercing.• Indossare maschera, guanti sterili e camice monouso non obbligatoriamente sterile.• Prima di inserire gli anelli e affini accertarsi che siano almeno disinfettati, meglio se sterili• Utilizzare aghi e taglienti sterili sempre e rigorosamente monouso. Tutti gli altri strumentidevono essere sterilizzati.• Accertarsi che il cliente abbia raggiunto la maggiore età (18 anni); per il piercing sul lobodell'orecchio nei minori è sufficiente il consenso dei genitori.• E' vietato praticare il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe risultarnecompromessa: lingua, capezzoli, palpebre, apparato genitale ecc. )• Dopo aver effettuato il piercing togliere i presidi di protezione e lavarsi le mani SCARICA IL DOCUMENTO (Fonte) DVR PARRUCCHIERI DVR CENTRO ESTETICO

  • AGGIORNAMENTO 2022 DELLE TARIFFE PER L’ATTIVITÀ DI VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

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    • 11.12.2022

    MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 24 Novembre 2022, N. 10912 le tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII “Verifiche di attrezzature” del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono state aggiornate, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto dirigenziale 23 novembre 2012 (Comunicato pubblicato sulla GURI 29.11.2012, n. 279), sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, pari a 1,149%.   Note:(0) Le tariffe si intendono onnicomprensive di tutte le spese.(1) La tariffa si riferisce ai ponti sospesi sia manuali che motorizzati, sia di tipo leggero che di tipo pesante.(2) Prima verifica periodica nel caso di attrezzature e attrezzature facenti parte di insiemi soggetti a verifica di messa in servizio (D.M. 329/04). (3) Prima verifica periodica nel caso di attrezzature facenti parte di insiemi non soggetti a verifica di messa in servizio (art. 5 D.M. 329/04).(4) Verifica periodica successiva alla prima consistente in verifica di funzionamento e/o interna.(5) Verifica periodica successiva alla prima comprensiva di verifica di funzionamento e/o interna e verifica di integrità.(6) Agli effetti della tariffa, i recipienti gas e vapore vengono distinti unicamente secondo l’energia immagazzinata (espressa in litri x bar) ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di funzionamento (espressa in bar). Per capacità di un recipiente si intende quella totale indicata dal fabbricante. Per recipienti a più camere e diverse pressioni, nel detto prodotto si assumono la pressione massima di funzionamento e la capacità totale dei recipienti soggetti a verifiche, quest’ultima calcolata tenendo conto di quanto precisato al comma precedente.(7) Le tabelle relative ai generatori di vapore comprendono i seguenti generatori/forni:Attrezzature di cui al D.M. 11 aprile 2011 - all’allegato II, punto 1.1.3 Lettera a) 2. Generatori di vapore d’acquaLettera a) 3. Generatori di acqua surriscaldataLettera a) 6. Forni per le industrie chimiche ed affiniLettera a) 2. Generatori di vapore d’acquaPer superficie riscaldata si intende quella definita dal fabbricante. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie del’eventuale surriscaldatore, né di quella dell’eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia: va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell’eventuale economizzatore-vaporizzatore. Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibilità (t/h di vapore) per quest’ultima agli effetti della tariffa si assume quella dichiarata dal costruttore (carico massimo continuo).Lettera a) 3. Generatori di acqua surriscaldataPer i generatori di liquidi surriscaldati (capo I, titolo I, del decreto ministeriale 1° dicembre 1975) di superficie riscaldata maggiore di 300 mq, distinti in base alla potenzialità espressa in kW, 697,8 kW sono considerati equivalenti ad 1 t/h di vapore.Lettera a) 6. Forni per le industrie chimiche ed affiniPer i forni facenti parte di impianti per la lavorazione di olii minerali (capo II, titolo I del D. M. 1° dicembre 1975) distinti in base alla potenzialità espressa in kW è fatto riferimento: ad una equivalenza di 697,8 kW per ogni t/h di vapore: ed alla fascia tariffaria per generatori di vapore con superficie riscaldata oltre 300 mq, restando inclusi nel primo scaglione della predetta fascia tutti i forni della potenzialità fino a 8373,6 kW. SCARICA LA TABELLE IN FORMATO WORD SCARICA LA NOTA UFFICIALE PDF SCARICA LE TABELLE IN FORMATO EXCEL

  • SISTEMA SANZIONATORIO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO E CONGEDI PARENTALI

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Nota INL N. 2414 2022 D.L.Vo 105/2022 – Conciliazione Vita-Lavoro E Congedi Parentali: Sistema Sanzionatorio   La Direzione Centrale Coordinamento Giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 2414 del 6 dicembre 2022, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione ed ai profili di carattere sanzionatorio della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 105/2022 che, nel modificare, fra l’altro, il D.Lgs. n. 151/2001 e la L. n. 104/1992, ha introdotto misure dirette a realizzare un migliore contemperamento tra l’attività lavorativa e professionale e la vita familiare dei genitori e dei prestatori di assistenza (c.d. caregiver familiari), nonché una più equa condivisione tra uomini e donne delle responsabilità di cura e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.I chiarimenti dell’Ispettorato del LavoroCongedo di paternitàL’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001, introdotto dall’art. 2, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 105/2022, disciplina il “congedo di paternità obbligatorio”, riconosciuto al padre lavoratore dipendente per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) e con corresponsione di una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione (v. art. 29, D.Lgs. n. 151/2001). Le giornate di congedo non sono frazionabili a ore e possono essere utilizzate anche in via non continuativa nell’arco temporale intercorrente tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 5 mesi successivi.Tali giorni sono fruibili anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono riconosciuti anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001.Il datore di lavoro è tenuto al riconoscimento del congedo richiesto dal lavoratore – da ciò la sua obbligatorietà – nei modi previsti dal comma 6 dello stesso 27-bis (comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni in cui si intende fruire del congedo, anche attraverso “l’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze”, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto e fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva).Sotto il profilo sanzionatorio il legislatore ha introdotto il nuovo art. 31-bis del D.Lgs. n. 151/2001 prevedendo che “il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all’articolo 27-bis sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni”.Sul punto va evidenziata dunque la necessità di verificare, sul piano degli accertamenti ispettivi e in relazione alla mancata fruizione del congedo da parte del lavoratore, un eventuale comportamento datoriale che ne ostacoli la fruizione. Al riguardo non può ritenersi di ostacolo la richiesta datoriale di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso di cinque giorni stabilito dal legislatore, a meno che un eventuale parto anticipato rispetto alla data presunta non consenta al lavoratore di rispettare il preavviso e ferme restando le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.Va altresì evidenziata la diffidabilità della violazione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, laddove il congedo sia evidentemente ancora fruibile.Congedo di paternità alternativoLe nuove disposizioni confermano il contenuto dell’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 relativo alle tutele ed alle garanzie concernenti il congedo di paternità riconosciuto al padre in sostituzione della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, ora rubricato “congedo di paternità alternativo” (cfr. art. 2, comma 1 lett. d), D.Lgs. n. 105/2022).Ai sensi del successivo comma 2 del già citato articolo 31-bis, il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 è punito con le sanzioni previste dall’art. 18 del medesimo D.Lgs. n. 151/2001. Tale ultima disposizione prevede anzitutto la sanzione penale dell’arresto fino a sei mesi per poi stabilire, come modificato dall’art. 2, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 105/2022, che il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.Divieto di licenziamentoA seguito dell’introduzione delle modifiche al congedo di paternità, il divieto di licenziamento di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001 trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia fruito degli istituti di cui agli artt. 27-bis (congedo di paternità obbligatorio) e 28 (congedo di paternità alternativo) e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 54 cit. è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.032 ad euro 2.582, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981 e inoltre, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.Diritto al rientro e alla conservazione del postoNon sono state introdotte modifiche nel corpo dell’art. 56 del D.Lgs. n. 151/2001, recante la disciplina del “diritto al rientro e alla conservazione del posto”, salvo per quanto concerne il regime sanzionatorio. L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’articolo è infatti punita con le sanzioni di cui all’art. 54, comma 8, del D.Lgs. n. 151/2001 – ossia con la sanzione amministrativa da euro 1.032 ad euro 2.582 e, ove la violazione sia rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere, la stessa non può essere conseguita – e non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981.Riposi, permessi e congediIl D.Lgs. n. 105/2022 ha altresì modificato l’impianto sanzionatorio di cui all’art. 46 D.Lgs. n. 151/2011, estendendo la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582, già prevista per le ipotesi di inosservanza delle disposizioni relative ai riposi giornalieri del padre e della madre contenuti negli artt. da 39 a 41, del D.Lgs. n. 151/2001, anche a quelle concernenti i riposi e permessi per i figli con handicap grave (art. 42), l’assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche (art. 42-bis) ed i riposi giornalieri del padre e della madre in caso di adozione e affidamento (art. 45).Inoltre, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di cui agli articoli citati, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioniRiposi e permessi per i figli con grave disabilitàAi fini della fruizione dei riposi e dei permessi per i figli con grave disabilità ai sensi della L. n. 104/1992, si evidenzia come anche l’art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 sia stato oggetto di modifiche, in quanto al coniuge convivente sono equiparati la parte di un’unione civile ed il convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 20 e 36, della L. n. 76/2016, anche per il caso in cui la convivenza sia iniziata successivamente alla richiesta di congedo.Divieto di discriminazioneL’art. 3, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 105/2022 ha introdotto l’art. 2-bis della L. n. 104/1992 che sancisce il divieto di discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui al citato art. 42 nonché dei benefici di cui all’art. 33 della stessa L. n. 104/1992, agli artt. 33 e 42 del D.Lgs. n. 151/2001, all’art. 18, comma 3-bis, della L. n. 81/2017 e all’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015, nonché di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura.Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una ipotesi di discriminazione e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c.Congedi parentali e assistenza ai figliIl D.Lgs. n. 105/2022 è intervenuto anche sugli artt. 32 ss. del D.Lgs. n. 151/2001, apportando modifiche in materia di congedi parentali su aspetti concernenti fra l’altro:l’età del figlio (estendendo al compimento dei 12 anni di età il periodo di tempo entro cui è possibile percepire l’indennità riconosciuta prima solo fino a 6 anni);la durata del congedo (innalzando da 10 a 11 mesi il periodo di fruizione dell’istituto nel caso di un solo genitore o di un affidamento esclusivo del figlio);la disciplina dell’indennità (pari al 30% della retribuzione sia per i 3 mesi di congedo spettanti a ciascun genitore e non trasferibili dall’uno all’altro, sia per l’ulteriore periodo di 3 mesi suddivisibile tra i genitori a loro discrezione sia, infine, per i 9 mesi ora spettanti al genitore solo);l’incidenza dei congedi su altri istituti (i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva).Restano ferme le sanzioni già previste in materia di congedi parentali dall’art. 38 del D.Lgs. n. 151/2001, secondo cui il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro in questione sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582. A questo si aggiunge tuttavia l’ulteriore previsione secondo cui, ove rilevate nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, tali condotte impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.Permessi per assistere persona con disabilità ex art. 33, commi 2 e 3, L. n. 104/1992L’art. 3 del D.Lgs. n. 105/2022 apporta modifica anche all’art. 33, commi 2 e 3, della L. n. 104/1992, prevedendo, fra le altre cose che la fruizione, da parte del lavoratore di 3 giorni di permesso mensile retribuito per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, competa al coniuge, a chi è parte di un’unione civile, al convivente di fatto, nonché al parente o affine entro il secondo grado.Ai sensi del comma 7-ter, introdotto al citato art. 33, nelle ipotesi di rifiuto, opposizione o ostacolo all’esercizio dei diritti elencati nello stesso articolo, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni, trova applicazione la misura interdittiva del mancato conseguimento delle certificazioni stesse da parte del datore di lavoro.Novità in materia di lavoro agileLe nuove norme introdotte con il D.Lgs. n. 105/2022 alla L. n. 81/2017 hanno modificato, fra l’altro, l’art. 18, comma 3-bis, ai sensi del quale sono disciplinati i criteri di prelazione per la concessione del lavoro agile.A decorrere dal 13 agosto 2022, pertanto, la priorità è estesa:alle lavoratrici e ai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della n. 104/1992 (sul punto si rinvia altresì anche all’art. 23-bis del D.L. n. 115/2022, introdotto in sede di conversione dalla L. n. 142/2022 recante la “proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14”);ai lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della n. 104/1992 o che siano caregivers ai sensi dell’art. 1, comma 255, della L. n. 205/2017.Al fine di prevenire condotte discriminatorie, è fatto divieto di sanzionare, demansionare, licenziare, trasferire o sottoporre a modalità organizzativa con effetti negativi (diretti o indiretti) sulle condizioni di lavoro i lavoratori che intendano ricorrere al lavoro agile, tant’è che ogni misura adottata in violazione della nuova disciplina è nulla.Resta fermo il divieto di discriminazione di cui all’art. 2-bis, della L. n. 104/1992, introdotto dall’art. 3, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 105/2022.Il D.Lgs. n. 105/2022 ha inoltre previsto anche in tal caso che il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo alla fruizione del lavoro agile, secondo quanto disposto dal comma 3-bis di cui si è detto, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.Lavoro part-timeIn forza delle modifiche apportate all’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015 la novella estende ai soggetti che siano parte delle unioni civili e delle convivenze di fatto il diritto alla trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale, in particolare in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico- degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge o l’altra parte dell’un’unione civile o il convivente di fatto, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso di assistenza a persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.Nei casi di richiesta di trasformazione del contratto, il lavoratore o la lavoratrice non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione di quanto sopra, da considerare ritorsiva o discriminatoria, è nulla (art. 8, comma 5-bis, D.Lgs. n. 81/2015).Resta fermo il divieto di discriminazione di cui all’art. 2-bis, della L. n. 104/1992, introdotto dall’art. 3, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 105/2022.Anche nei casi di rifiuto, opposizione e ostacolo alla fruizione del sopra citato diritto alla trasformazione del contratto, rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni, sarà impedito al datore di lavoro il conseguimento delle stesse (art. 8, comma 5-ter, D.Lgs. n. 81/2015).Congedi per eventi e cause particolari ex art. 4, L. n. 53/2000Con l’art. 6 del D.Lgs. n. 105/2022 sono state inoltre apportate modifiche all’art. 4 della L. n. 53/2000, concernente congedi per eventi e cause particolari introducendo, anche in tale ipotesi, la “misura interdittiva” ai sensi della quale il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al citato articolo, rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46- bis del D.Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse (cfr. comma 4 ter).Regime intertemporaleLe novità introdotte in materia di congedo obbligatorio di paternità rendono opportuna una precisazione in relazione al regime intertemporale, in particolare per quanto attiene l’applicabilità delle tutele di cui agli artt. 54 e 55 del novellato D.Lgs. n. 151/2001 per i congedi fruiti a cavallo dell’entrata in vigore della nuova disciplina.Al riguardo, tenuto conto che l’evento nascita e la fruizione del congedo da parte del lavoratore padre costituiscono elementi essenziali per l’individuazione del regime normativo applicabile, si ritiene che le tutele previste rispettivamente dall’art. 54, comma 7 (divieto di licenziamento) e dall’art. 55, comma 2 (indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni) trovino applicazione anche nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima del 13 agosto 2022, a condizione che il congedo di paternità di cui all’art. 4, comma 24, della L. 92/2012 e ss. mm. poi “confluito” nell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 sia stato fruito anche solo parzialmente dopo tale data.   Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro SCARICA LA NOTA INL SCARICA LA TABELLA DELLE SANZIONI IN FORMATO EXCEL SCARICA LA TABELLA DELLE SANZIONI IN FORMATO WORD VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA

  • TABELLA DI MARCIA PER L'ADESIONE E L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO ADR 2023

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Tabella Di Marcia Per L'adesione E L'attuazione Dell'accordo Relativo Al Trasporto Internazionale Di Merci Pericolose Su Strada (ADR 2023)   Gli incidenti stradali possono causare morte, lesioni o danni alla proprietà e all'ambiente. Le conseguenze possono essere ancora più gravi quando sono coinvolte merci pericolose come carburanti, gas, fertilizzanti o altri prodotti chimici industriali. La fuoriuscita o l'esposizione a un'esplosione, un incendio o una nube tossica può essere disastrosa per le persone e per l'ambiente. Fortunatamente, esistono soluzioni per ridurre questi rischi.L'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) è uno strumento consolidato delle Nazioni Unite che ha sostenuto la prevenzione di tali incidenti e ridotto la gravità delle loro conseguenze. Le disposizioni ADR sono il risultato di oltre 50 anni di buone pratiche nel trasporto di merci pericolose su strada. Gli incidenti che coinvolgono veicoli approvati ADR che trasportano merci pericolose spesso provocano perdite minime o nulle, nessun ferito e, in molti casi, nessun danno significativo al carico, alle persone o all'ambiente. Al contrario, gli incidenti che coinvolgono veicoli, carico ed equipaggio non conformi ai requisiti ADR, hanno spesso conseguenze catastrofiche.Lo scopo principale dell'ADR è garantire la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose e ridurre al minimo il rischio e le conseguenze di incidenti durante le operazioni di trasporto.Adottato inizialmente come "Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada", è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. È aperto all'adesione di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. Riconoscendo che il titolo "europeo" dell'accordo si era rivelato un ostacolo all'adesione per una serie di paesi extraeuropei interessati, nel 2019 le parti contraenti hanno adottato un emendamento per modificarne il titolo in "Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose mediante Road”, togliendo il prefisso “europeo”.Le disposizioni ADR sono armonizzate con quelle applicabili al trasporto di merci pericolose per via aerea, marittima, ferroviaria e per vie navigabili interne sulla base delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite per il trasporto di merci pericolose, Regolamento modello. Questo aiuta a garantire la sicurezza durante un viaggio multimodale o intermodale senza creare inutili barriere e ritardi e semplifica i necessari controlli e le operazioni di trasbordo, velocizzando il processo di carico delle merci. Informazioni sull'ADR Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su stradaL'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) è stato concluso a Ginevra il 30 settembre 1957 sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ed è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. L'accordo stesso è stato modificato dal protocollo che modifica l'articolo 14, paragrafo 3, fatto a New York il 21 agosto 1975, entrato in vigore il 19 aprile 1985. L'accordo stesso è breve e semplice. L'articolo chiave è il secondo, che afferma che, oltre ad alcune merci eccessivamente pericolose, altre merci pericolose possono essere trasportate a livello internazionale in veicoli stradali a condizione che: - le condizioni previste nell'allegato A per le merci in questione, in particolare per quanto riguarda l'imballaggio e l'etichettatura; e- le condizioni di cui all'allegato B, in particolare per quanto riguarda la costruzione, l'equipaggiamento e il funzionamento del veicolo che trasporta le merci in questione.Gli allegati A e B sono stati regolarmente modificati e aggiornati dall'entrata in vigore dell'ADR. Di conseguenza, alle modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2021, è stata pubblicata una versione consolidata riveduta con il documento ECE/TRANS/300, vol. I e II (ADR 2021).Le modifiche adottate nel 2020, 2021 e 2022 dal gruppo "Trasporto di merci pericolose" e contenute in ECE/TRANS/WP.15/256 eCorrs 1-2 e ECE/TRANS/WP.15/256/Add.1entreranno in vigore il 1º gennaio 2023.Un'edizione riveduta dell'ADR contenente tali modifiche (ADR 2023) è in stampa ed è prevista per l'autunno 2022. Le versioni stampate e le versioni elettroniche modificabili saranno disponibili per la vendita nellasezione Pubblicazioni delle Nazioni Unite. La struttura è coerente con quella delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, dei regolamenti modello, del Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (dell'Organizzazione marittima internazionale), delle Istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea (dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile) e dei regolamenti relativi al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (dell'Organizzazione intergovernativa per le merci internazionali). Trasporto ferroviario). Il lay-out è il seguente:Allegato A: Disposizioni generali e disposizioni relative agli articoli e alle sostanze pericoloseParte 1 Disposizioni generali Parte 2 ClassificazioneParte 3 Elenco delle merci pericolose, disposizioni speciali ed esenzioni relative ai quantitativilimitati ed esclusi Parte 4 Disposizionirelative all'imballaggio e alle cisterne Parte 5 Procedure di spedizioneParte 6 Requisiti per la costruzione e il collaudo di imballaggi, contenitori intermedi alla rinfusa (GIR), grandi imballaggi, cisterne e contenitorialla rinfusa Parte 7 Disposizioni relative alle condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazioneAllegato B: Disposizioni relative alle attrezzature di trasporto e alle operazioni di trasportoParte 8 Requisiti per gli equipaggi, le attrezzature, il funzionamento e la documentazionedei veicoli Parte 9 Requisiti relativi alla costruzione e all'omologazione dei veicoliApplicabilità dell'ADR CONTENUTIL'ADR contiene:principi generali per l'accettazione di merci pericolose nel trasporto internazionale su strada;condizioni di trasporto;Condizioni per le deroghe (convenzioni speciali);Condizioni per l'applicazione di regole aggiuntive (per motivi diversi dalla sicurezza durante il trasporto);Procedura per la risoluzione delle controversie;Due allegati tecnici regolarmente modificati dal 1968:L'allegato A contiene le disposizioni relative alle merci (classificazione, imballaggio, etichettatura, documentazione, costruzione, collaudo e omologazione degli imballaggi/serbatoi, operazioni di trasporto) (Parti da 1 a 7). L'allegato B contiene le disposizioni per l'equipaggio del veicolo (addestramento, equipaggiamento) e per il veicolo (costruzione, equipaggiamento e condizioni operative) (parti 8 e 9).I file elettronici di ADR in inglese, francese e russo possono essere consultati presso la Commissione economica per l'EuropaSito web della Divisione Trasporti Sostenibili: https://unece.org/about-adr.6 ROAD MAP PER L'ADESIONE E L'ATTUAZIONE DELL'ADRAGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILESICUREZZA STRADALELa sicurezza stradale è stata specificamente affrontata nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata il 25 settembre2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella risoluzione 70/1 “Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”. L'obiettivo 3.6 mira a dimezzare il numero di morti e feriti a livello mondiale dovuti a incidenti stradali entro il 2030. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una nuova risoluzione (A/RES/74/299) sulla sicurezza stradale in31 agosto 2020 riaffermando il ruolo chiave dell'ADR nella strategia delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale. In effetti, una delle dimensioni fondamentali della sicurezza stradale è garantire il trasporto sicuro di merci pericolose. Il trasporto su strada è essenziale per la distribuzione di queste merci. Rappresenta inoltre un rischio significativo per la sicurezza stradale.ADR offre elevati standard qualitativi da rispettare per la prevenzione ottimale degli impatti di possibili incidenti.ECONOMIA CIRCOLAREAnche i principi dell'economia circolare sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Implicano il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio di materiali e prodotti esistenti, la riduzione dei rifiuti e la sostituzione di risorse non rinnovabili con risorse rinnovabili.I settori prioritari per realizzare un'economia circolare sono: imballaggi, apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie, trasporti e prodotti chimici.L'ADR e il lavoro del gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose che amministra l'ADR hanno un'influenza diretta su questi settori, inclusi i progetti di prodotti e contenitori, il riutilizzo e il riciclaggio degli imballaggi, la movimentazione di rifiuti classificati come pericolosi e i programmi di raccolta dei rifiuti.Sono inoltre in corso lavori in seno al gruppo di lavoro per includere nell'ADR motori e sistemi di propulsione più efficienti e consentire l'uso sicuro di fonti energetiche alternative, compresi i biocarburanti e le batterie. Le disposizioni dell'ADR includono disposizioni per il trasporto sicuro di batterie e celle a combustibile per il riciclaggio o lo smaltimento, anche se utilizzate o danneggiate.Le disposizioni ADR prevedono un approccio "dalla culla alla tomba" per le merci pericolose, in quanto riguardano non solo la loro progettazione, costruzione, rigenerazione, utilizzo, riutilizzo e riparazione, ma anche il trasporto di imballaggi danneggiati o di scarto per il riciclaggio o lo smaltimento.PARTI CONTRAENTI E APPLICABILITÀ TERRITORIALEAl 22 settembre 2022, le Parti contraenti dell'ADR erano 54: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania , Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Marocco, Paesi Bassi, Nigeria, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica di Moldavia, Romania, Federazione Russa, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Tunisia, Türkiye, Uganda, Ucraina, Regno Unito e Uzbekistan.Consulta la mappa aggiornata su ArcGIS Dashboards (unece.org). Lo stato dell'ADR può essere consultato sul sito Web della Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite all'indirizzo https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-14&chapter=11&clang=_enL'ADR è uno dei tanti trattati aperti a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e si applica alle operazioni di trasporto effettuate sul territorio di almeno due delle sue parti contraenti.Dal 1° gennaio 1997 gli Stati membri dell'Unione Europea applicano le disposizioni dell'ADR al trasporto su strada di merci pericolose all'interno e tra i loro territori (Direttiva 94/55/CE sostituita dalla Direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 sul trasporto interno di merci pericolose e successive modifiche).Anche alcuni altri paesi, come i paesi del Mercato comune del sud (MERCOSUR), i paesi della Comunità andina e i paesi dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), hanno basato i loro regolamenti nazionali o internazionali sulle Raccomandazioni delle Nazioni Unite per la Trasporto di merci pericolose, regolamenti tipo e ADR.VANTAGGI DELL'ADESIONE ALL'ADRARMONIZZAZIONE TRA ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALILe disposizioni ADR sono armonizzate con quelle applicabili al trasporto di merci pericolose per via aerea, marittima, ferroviaria e per vie navigabili interne sulla base delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite per il trasporto di merci pericolose, Regolamento modello.Il trasporto di merci pericolose è necessariamente regolamentato per prevenire, per quanto possibile, incidenti che coinvolgano persone o cose, o che provochino danni all'ambiente, alle altre merci o alle unità di trasporto. Con legislazioni nazionali diverse per le diverse modalità di trasporto, il commercio internazionale di sostanze chimiche e prodotti pericolosi verrebbe seriamente ostacolato, se non reso impossibile e pericoloso. Le merci pericolose sono anche soggette ad altre normative, come la sicurezza sul lavoro, la protezione dei consumatori, lo stoccaggio, la protezione dell'ambiente, ecc.La coerenza tra i numerosi sistemi normativi è assicurata dai meccanismi sviluppati dal RegnoNazioni per:y l'armonizzazione dei criteri di classificazione dei pericoli e degli strumenti di comunicazione dei pericoli (Globally Harmonizedsistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche);y le condizioni di trasporto per tutti i modi di trasporto (raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto diBeni pericolosi).Il trasporto di merci pericolose è disciplinato da normative nazionali e internazionali basate, per la maggior parte, sulle Raccomandazioni delle Nazioni Unite per il trasporto di merci pericolose, Model Regulations. I regolamenti tipo sono preparati dal sottocomitato di esperti sul trasporto di merci pericolose del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), che è assistito dall'UNECE. Aggiornato ogni due anni, il Regolamento Modello è attuato a livello mondiale per tutte le modalità di trasporto, attraverso gli strumenti giuridici internazionali applicabili.Queste raccomandazioni contengono le disposizioni di base per il trasporto sicuro di merci pericolose:y classificazione e identificazione delle merci pericolose;y condizioni di imballaggio (incluse le norme per l'imballaggio e la costruzione del serbatoio);y etichettatura, marcatura e placcatura di colli e mezzi di trasporto; ey documentazione di trasporto.Il modulo di “Model Regulations” prevede l'applicazione in tutti i modi di trasporto ed è disponibile nelle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite (arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo). Questo permette:y integrazione diretta in tutte le normative modali, nazionali e internazionali e un più facile aggiornamento;y una migliore armonizzazione tra le normative che disciplinano il trasporto di merci pericolose;y risparmi complessivi di risorse per i governi degli Stati membri, le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali;y miglioramento della “fruibilità” della normativa;v una migliore identificazione delle responsabilità nelle operazioni di trasporto; ey miglioramento del rispetto delle normative nelle operazioni multimodali.La maggior parte dei paesi del mondo coinvolti nel trasporto marittimo, compresa la Commissione economica per i paesi europei, sono parte della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) e sono tenuti ad applicare il Codice marittimo internazionale per le merci pericolose (IMDG) per trasporto marittimo.10 ROAD MAP PER L'ADESIONE E L'ATTUAZIONE DELL'ADRAllo stesso modo, le parti della Convenzione sull'aviazione civile internazionale applicano le istruzioni tecniche dell'ICAO per la cassaforteTrasporto di merci pericolose per via aerea (ICAO TI).I tre principali regolamenti sui modi di trasporto terrestre in vigore all'interno e all'esterno della Commissione economica per la regione europea sono l'ADR per il trasporto su strada, il regolamento relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) e l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN).I tre si basano sui regolamenti modello, e quindi integrati da requisiti specifici per ciascuna modalità di trasporto.RID, ADR e ADN contengono le sette parti del Regolamento tipo e i capitoli aggiuntivi per i serbatoi RID/ADR, le disposizioni specifiche per il trasporto su strada, ferrovia e vie navigabili interne e per il carico e lo scarico di veicoli, carri e navi. Inoltre, la parte 8 dell'ADR riguarda i requisiti per gli equipaggi dei veicoli, le attrezzature, il funzionamento e la documentazione, e la parte 9 riguarda la costruzione e l'approvazione dei veicoli.SICUREZZA E PROTEZIONEElevato livello di sicurezza e protezione durante il trasporto di merci pericoloseLe disposizioni ADR sono sviluppate per prevenire gli incidenti durante il carico, il trasporto e lo scarico e per mitigare il più possibile gli effetti in caso di incidente o incidente.Comportamento sicuro degli utenti della stradaLe attività di sviluppo delle capacità e la formazione sono componenti fondamentali della sicurezza stradale. L'ADR contiene disposizioni dettagliate per la formazione del personale addetto alle operazioni di trasporto di merci pericolose, secondo le proprie mansioni ed obblighi. Ciò include, ad esempio, conducenti, personale di bordo e consulenti per la sicurezza. Le disposizioni sulla formazione ADR intendono consentire loro di agire in sicurezza nelle loro funzioni e di adottare misure adeguate per proteggersi e per evitare o prevenire danni o rischi per le persone o l'ambiente in caso di incidente.Veicoli sicuriLe disposizioni dell'ADR mirano a garantire che il carico sia trasportato in sicurezza. I veicoli cisterna e i veicoli per il trasporto di esplosivi devono soddisfare requisiti costruttivi specifici (ad esempio in relazione a sistemi di frenatura, impianti elettrici, stabilità). I veicoli ADR sono sottoposti a revisione annuale per attestarne l'idoneità alla circolazione e la conformità alle prescrizioni ADR.I veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose devono inoltre essere dotati di specifici equipaggiamenti di sicurezza tra cui estintori e dispositivi di protezione quali mascherine e guanti.Infrastrutture stradali sicureI veicoli ADR possono essere soggetti a restrizioni di traffico specifiche definite a livello locale quando rischi particolari riguardano determinate località soggette a restrizioni. Ciò include limiti di velocità speciali, disposizioni aggiuntive o restrizioni per strutture speciali come ponti o aree con rischi locali speciali e restrizioni per il trasporto di merci pericolose in giorni specifici.Dopo i gravi incidenti nei tunnel alpini nel 1999 (Montblanc, Tauern) e nel 2001 (Gottardo) – che peraltro non erano causati dal trasporto di merci pericolose – la preoccupazione per il trasporto di merci pericolose in galleria è aumentata e ha comportato l'aggiunta di specifiche restrizioni in ADR per le gallerie.ROAD MAP PER L'ADESIONE E L'ATTUAZIONE DELL'ADR 11Assistenza post incidenteUna comunicazione di pericolo armonizzata, un'adeguata segnaletica del veicolo che trasporta merci pericolose e istruzioni standardizzate per iscritto in conformità con ADR contribuiscono a garantire una risposta di emergenza rapida, efficace e adeguata in caso di incidenti.Modifiche periodiche all'ADR derivano anche dall'esame delle conseguenze di inconvenienti e infortuni. Le revisioni evidenziano i limiti delle normative esistenti quando si acquisisce esperienza nel mondo reale.COMMERCIO E FACILITAZIONE DEL PASSAGGIO DELLE FRONTIEREL'ADR è uno strumento importante per facilitare il commercio e l'attraversamento delle frontiere.Consente ai vettori di un paese come parte contraente di trasportare merci pericolose dal suo paese di origine attraverso e verso qualsiasi altro paese parte contraente senza requisiti aggiuntivi imposti dai paesi di transito o di destinazione. Tuttavia, le operazioni di trasporto restano soggette alle normative nazionali o internazionali applicabili in generale al traffico stradale, al trasporto stradale internazionale e al commercio internazionale.I paesi contraenti dell'ADR condividono requisiti comuni per il trasporto di merci pericolose. Ciò semplifica le operazioni di trasporto tra questi paesi, in particolare da e verso l'Unione europea, e da e verso i paesi firmatari più vicini. Queste procedure semplificate, combinate con una maggiore sicurezza dei trasporti, rafforzano i trasporti e contribuiscono a promuovere lo sviluppo commerciale ed economico nelle regioni in questione.FIDUCIA, FIDUCIA E RICONOSCIMENTO RECIPROCOLo status di parte contraente dell'ADR implica il riconoscimento reciproco dei certificati e delle approvazioni rilasciate dalle Autorità Competenti ADR quali: certificati di omologazione dei veicoli, omologazioni del tipo di serbatoio o certificati di formazione del conducente.Ciò facilita i controlli ei controlli stradali e consente alle imprese dei paesi ADR di estendere le proprie relazioni commerciali con l'estero e di ampliare il proprio mercato.L'ADR facilita la negoziazione e la fiducia reciproca tra le parti contraenti. Fornisce un quadro per i controlli amministrativi e il sostegno amministrativo reciproco.Il gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose che amministra l'ADR (vedi sotto) incoraggia il dialogo e la comunicazione tra le autorità competenti.L'articolo 11 dell'ADR definisce una procedura per la risoluzione delle controversie tra le parti contraenti.INTERNAZIONALEAMMINISTRAZIONE DELL'ADRIl gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose si concentra sulla sicurezza e la protezione nel trasporto di merci pericolose. Una parte principale del suo lavoro consiste nel rivedere lo sviluppo e l'aggiornamento dell'ADR. Nelle sessioni si discute anche dell'attuazione e dell'interpretazione dell'ADR.Il Gruppo di lavoro adotta quindi i progetti di modifica degli allegati tecnici dell'ADR che vengono proposti alle parti contraenti per l'adozione definitiva e l'entrata in vigore, secondo la procedura legale dei trattati.Il regolamento interno del gruppo di lavoro si trova nel documento ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1 Qualsiasi paese membro delle Nazioni Unite può partecipare alle sue attività. Tutti gli Stati membri della Commissione economica per l'Europa, anche quelli che non sono parti contraenti dell'ADR, possono votare proposte di modifica dell'ADR. Anche la Commissione non economica per i paesi europei che sono parti contraenti dell'ADR può votare su queste proposte.Il gruppo di lavoro si riunisce di norma due volte l'anno. Riunisce circa 60 partecipanti per sessione che rappresentano le parti contraenti, le loro autorità competenti, altri paesi, agenzie specializzate, organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative. I paesi che intendono aderire all'ADR sono invitati a partecipare alle sessioni del gruppo di lavoro.Le informazioni sugli incontri (programmi, ordini del giorno, documentazione e relazioni) sono gratuite e senza restrizioni sul sito Web della Commissione economica per l'Europa: https://unece.org/info/events/unece-meetings-and-events/transport/pericoloso%20goods .Le disposizioni comuni a RID, ADR e ADN vengono discusse e sviluppate per la prima volta nell'ambito dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) e della Commissione economica per l'Europa "Riunione congiunta del comitato di esperti RID e del gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose Merce". Le disposizioni vengono quindi proposte al gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose per l'approvazione prima dell'adozione definitiva.La partecipazione alle sessioni del gruppo di lavoro e della riunione congiunta è il modo migliore per incontrare colleghi, scambiare esperienze e discutere questioni relative all'attuazione. È importante che i rappresentanti delle parti contraenti e dell'industria partecipino alle prime fasi del processo di adozione di nuovi emendamenti, in modo che l'impatto degli emendamenti sui regolamenti possa essere anticipato in ciascun paese.Tutti i Paesi aderenti all'ADR hanno pari opportunità di intervenire nei futuri sviluppi dell'ADR presentando proposte di modifica e quindi avere voce in capitolo nei futuri cambiamenti della normativa. Inoltre, possono partecipare al processo decisionale sulle proposte presentate da altri paesi.Le società commerciali coinvolte nella spedizione e nel trasporto di merci pericolose possono seguire i lavori del Gruppo di lavoro anche attraverso le organizzazioni non governative che le rappresentano nelle riunioni e attraverso la documentazione delle riunioni pubblicamente disponibile. Questo rappresenta un vantaggio per tutti coloro che operano nel settore chimico e dei trasporti poiché possono conoscere quali norme regoleranno il settore negli anni a venire e possono anticipare i futuri cambiamenti normativi.Si raccomanda la partecipazione a tali incontri di tutti i Paesi che sono parti contraenti dell'ADR, che desiderano aderire all'ADR o che applicano o intendono applicare le disposizioni degli allegati dell'ADR come normativa nazionale.14 ROAD MAP PER L'ADESIONE E L'ATTUAZIONE DELL'ADRLE LINGUEI testi facenti fede dell'ADR sono in inglese e francese per l'accordo stesso e in francese solo per i requisiti degli allegati A e B (parti da 1 a 9). Come previsto dall'accordo, il Segretario Generale, quale depositario di ADR, predispone e aggiorna una traduzione autorevole degli allegati in lingua inglese. Anche la Commissione economica per l'Europa produce una versione russa dell'ADR, ma la traduzione non ha carattere autorevole.Le traduzioni nelle lingue nazionali diverse dal francese, dall'inglese e dal russo sono predisposte dalle stesse parti contraenti, tenendo presente che la maggior parte del testo dell'ADR deriva dai Regolamenti tipo disponibili nelle sei lingue delle Nazioni Unite.PASSI PER L'ADESIONECOORDINAMENTO NAZIONALE FORMALE E STRUTTURATOAlcuni prodotti come prodotti chimici industriali, pesticidi, munizioni, materiali esplosivi utilizzati per l'estrazione, materiali e sorgenti radioattivi, rifiuti o prodotti medici rientrano nell'ambito di applicazione dell'ADR e possono essere già regolamentati da diversi ministeri, autorità o altri organismi. Tali organismi dovrebbero essere individuati ed essere invitati a partecipare al processo di adesione all'ADR.Un elenco non esaustivo includerebbe ministeri, autorità ed enti preposti ai trasporti, controllo e ispezione stradale, formazione dei conducenti, industria, affari interni, ambiente, commercio, difesa, finanza, agricoltura, lavoro, scienza, istruzione, sanità pubblica, sicurezza nucleare.Dovrebbero partecipare ed essere consultati, se possibile, anche i rappresentanti del settore privato e delle associazioni in quanto utenti della normativa: industria chimica/petrolio/gas; settore dei trasporti; produttori di imballaggi/serbatoi/veicoli; sindacati dei lavoratori, associazioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, enti di formazione, ecc.Tutta la partecipazione al processo di adesione dovrebbe essere organizzata e formalmente coordinata.FASI PRELIMINARIPer implementare l'ADR, ogni Stato dovrebbe:y Sviluppare procedure per la traduzione del testo autentico e degli emendamenti, procedure per i controlli stradali e dei siti, pratiche amministrative per l'esecuzione, metodi per il monitoraggio degli aggiornamenti;y Definire un calendario per l'entrata in vigore, con periodi transitori se necessario;y istituire gli organismi specifici di attuazione;y Designare le autorità competenti per:– classificazione delle merci;– omologazione, collaudo e certificazione di imballi, cisterne e automezzi;– formazione e certificazione dei conducenti e dei consulenti per la sicurezza delle merci pericolose; eccetera.Tali competenze possono essere attribuite ad un'unica autorità amministrativa che può vigilare anche su altri modi di trasporto di merci pericolose;y Garantire che i funzionari delle autorità competenti siano adeguatamente formati e abbiano procedure definite per i certificati che possono rilasciare, in conformità con l'ADR.16 ROAD MAP PER L'ADESIONE E L'ATTUAZIONE DELL'ADRy Designare un punto focale di coordinamento per l'attuazione nazionale e la cooperazione con gli altri Stati (attraverso il Gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose della Commissione economica per l'Europa) tenendo conto della disponibilità di competenze e risorse. Il punto focale può essere il rappresentante alle riunioni internazionali e, in tal caso, può avere l'autorità di prendere decisioni per suo conto;y Fornire le risorse finanziarie e umane necessarie per assicurare la partecipazione di esperti alle sessioni degli organismi internazionali appropriati responsabili dell'elaborazione dei regolamenti e degli standard a supporto di tali regolamenti.REGOLAMENTOL'organismo di coordinamento nazionale dovrebbe sviluppare o adattare la legislazione/normativa nazionale esistente relativa al trasporto internazionale di merci pericolose, per allinearsi con l'ADR. Dovrebbero essere valutate le normative esistenti che possono sovrapporsi all'ADR: norme per la sicurezza, rifiuti, tunnel, servizi postali, trasporto di merci pericolose con altri modi, sicurezza stradale, limitazioni del traffico, ecc.Per facilitare l'attuazione dell'ADR, si raccomanda di allineare il più possibile la legislazione applicabile al trasporto nazionale di merci pericolose all'ADR.ADESIONELe informazioni sulle fasi per aderire a un trattato internazionale possono essere trovate nel Manuale del trattato che è stato preparato dalla Sezione del trattato dell'Ufficio degli affari legali. Il Manuale del Trattato è disponibile nelle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite all'indirizzo:https://treaties.un.org/pages/Resource.aspx?path=Publication/TH/Page1_en.xmlUno strumento modello di adesione può essere consultato nel Manuale del trattato. Non ci sono costi associati alla procedura di adesione.La ratifica formale dell'ADR inizia con il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.La procedura dovrebbe essere conforme alla legge/costituzione nazionale in consultazione con le amministrazioni competenti in materia di affari internazionali (ad es. Dipartimento delle Relazioni Internazionali o Ministero degli Affari Esteri).Il Capo di Stato o di Governo o il Ministro degli Affari Esteri o una persona che esercita il potere ad interim di una di queste autorità firmerà lo strumento di adesione che sarà poi depositato presso il Segretario Generale.Tutti gli Stati membri che intendano aderire all'ADR sono invitati a depositare, contestualmente, uno strumento di adesione all'ADR e al Protocollo di emendamento del 1993 – che modifica l'articolo 1 (a), l'articolo 14 (1) e l'articolo 14 (3 ) (b) dell'ADR. Il protocollo entrerà in vigore solo quando tutte le parti contraenti dell'ADR saranno anche parti del protocollo. Consentirà in particolare di semplificare la procedura per la notifica delle modifiche agli allegati dell'ADR e di ridurre il periodo necessario per tale notifica.Il testo del Protocollo di emendamento e il suo status possono essere consultati su https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails. aspx?src=TRATTATO&mtdsg_no=XI-B-14-b&chapter=11&clang=_it.ROAD MAP PER L'ADESIONE E L'ATTUAZIONE DELL'ADR 17ENTRATA IN VIGOREL'ADR entra in vigore per lo Stato aderente un mese dopo il deposito dello strumento di adesione. La ratifica vincola uno Stato ad attuare legalmente l'Accordo, fatte salve riserve, intese e dichiarazioni valide.La ratifica dell'ADR non dovrebbe incidere negativamente sulle relazioni commerciali bilaterali o multilaterali esistenti tra i paesi: il commercio con i paesi vicini può comportare deroghe temporanee ai requisiti dell'ADR che possono essere negoziate caso per caso con altre parti contraenti (articolo 4 , comma 3 dell'ADR e art1.5.1 dell'allegato A), se la sicurezza non è compromessa.L'allegato I riproduce la procedura per la firma e la notifica di tali accordi bilaterali o multilaterali. I veicoli e le autocisterne in circolazione in un Paese possono continuare ad essere utilizzati per il traffico interno anche dopo il Paesediventa parte contraente ADR. Questi veicoli non possono essere utilizzati per il trasporto internazionale verso altri contraenti ADR se non sono conformi ai requisiti ADR. Tuttavia, l'autorità competente ADR può concludere accordi bilaterali o multilaterali con le autorità competenti di altre parti contraenti ADR per consentirne l'uso temporaneo a determinate condizioni.Le disposizioni ADR per cisterne e automezzi garantiscono un elevato livello di sicurezza. Un approccio in due fasi per migliorare la sicurezza stradale potrebbe essere: 1) imporre ai nuovi veicoli e veicoli cisterna nel paese in via di adesione di conformarsi alle disposizioni ADR e 2) stabilire un periodo transitorio durante il quale i veicoli esistenti e i veicoli cisterna conformi alle norme fondamentali le norme di sicurezza (da definire a livello nazionale o regionale) potrebbero continuare ad essere utilizzate per un periodo di tempo limitato.CONSEGUENZE PRATICHE DELL'ADESIONE ALL'ADRGli allegati all'ADR contengono le condizioni tecniche di trasporto che devono essere osservate dalle parti interessate. Ciascuna parte contraente è responsabile della creazione delle strutture amministrative necessarie per attuare l'ADR nel paese, ad esempio, per gli esami dei conducenti per ottenere un certificato di formazione ADR, dei consulenti per la sicurezza delle merci pericolose, per l'approvazione degli imballaggi fabbricati nel paese, per l'omologazione dei veicoli, per l'organizzazione dei controlli, ecc.Il testo dell'ADR può essere consultato sul sito web della Commissione economica per l'Europa. Vedi https://unece.org/about-adr.Per le amministrazioni, le parti più importanti sono le parti 1 e 6 sull'omologazione di imballaggi, serbatoi, ecc., il capitolo 8.2 sulla formazione dei conducenti e la parte 9 sull'omologazione dei veicoli.AGGIORNAMENTIGli allegati A e B dell'ADR sono regolarmente modificati e aggiornati conformemente alle decisioni del gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose e della riunione congiunta del comitato di esperti RID e del gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose.Dovrebbe essere istituito un meccanismo di follow-up. Ciò implica, tra l'altro, la partecipazione regolare alle sessioni del Gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose e della Riunione congiunta, informando le parti interessate e stabilendo procedure per l'attuazione degli emendamenti adottati ogni due anni dalle parti contraenti.DESIGNAZIONE E APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI E DEGLI ORGANISMI DESIGNATILe autorità competenti, gli istituti di formazione, gli organismi di esame, gli istituti di controllo degli imballaggi o dei serbatoi e le agenzie di omologazione dei veicoli sono designati e approvati esclusivamente dalle parti contraenti. La Commissione economica per l'Europa non è coinvolta.Nei paesi amministrati in regioni, si raccomanda che l'autorità competente sia definita a livello nazionale. L'art. 1.8.3 dell'ADR chiede alle parti contraenti di comunicare alla Commissione Economica per l'Europa gli indirizzidelle autorità e degli organismi competenti designati, conformemente alle leggi nazionali, per attuare l'ADR. VedereAllegato II per le informazioni da comunicare al segretariato della Commissione economica per l'Europa.L'elenco aggiornato delle autorità competenti e i recapiti delle parti contraenti sono pubblicati su https://unece.org/trasporti/merci-pericolose/informazioni-paese-autorità-competenti-notifiche.20 ROAD MAP PER L'ADESIONE E L'ATTUAZIONE DELL'ADRRILASCIO DI CERTIFICATIADR può richiedere che i certificati siano riconosciuti da altre parti contraenti, come avviene per l'omologazione di cisterne o imballaggi, omologazione di veicoli, certificati per la formazione dei conducenti, ecc. essere utile e dovrebbe includere un meccanismo per un'adeguata raccolta di dati. I certificati possono essere rilasciati anche da enti o autorità locali. In questo caso, un'autorità centrale dovrebbe garantire l'armonizzazione e raccogliere i dati necessari.Il comma 8.2.2.8.5 dell'ADR prevede che le parti contraenti forniscano alla segreteria della Commissione Economica per l'Europa un esempio dei certificati di formazione degli autisti ADR dei propri Paesi. Le parti contraenti dovrebbero inoltre fornire note esplicative che consentano di verificare se i certificati sono conformi agli esempi. Cfr. allegato II per le informazioni da comunicare al segretariato della Commissione economica per l'Europa.Questi modelli e informazioni complementari sono disponibili su https://unece.org/adr-certificates-0.CONTROLLI E CONFORMITÀL'ADR è un accordo tra Stati senza un'autorità generale di esecuzione. In pratica, i controlli autostradali sono effettuati dalle autorità competenti delle parti contraenti e il mancato rispetto può comportare azioni legali da parte delle autorità nazionali per reati secondo la legislazione nazionale.I controlli o altre azioni coercitive sono di norma sotto la diretta responsabilità di autorità nazionali appositamente designate. Il numero di controlli e il grado di sanzione per le violazioni possono variare notevolmente da un paese all'altro, ma i controlli sono ritenuti necessari per garantire la conformità. Sono anche un indicatore efficace dei problemi legati alla sicurezza nel trasporto di merci pericolose o della fattibilità delle normative, e utili per il gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose e la riunione congiunta per lavorare sui miglioramenti.Dovrebbero essere definite procedure per i controlli e metodi per prevenire, identificare, monitorare e gestire le violazioni.PROCEDURE PER INFORTUNINella movimentazione di merci pericolose, gli incidenti richiedono spesso risposte di emergenza e procedure diverse per lo scambio reciproco di informazioni e dovrebbe essere garantito un approccio coordinato. Dovrebbe essere esaminata anche la cooperazione tra Stati confinanti.Le procedure per le emergenze potrebbero coinvolgere programmi e applicazioni e tecnologie avanzate di informazione e comunicazione (tecnologia dei sistemi di trasporto intelligenti) in grado di tracciare e rintracciare merci pericolose. Ciò include la notifica del veicolo di emergenza e il rilevamento predefinito.I rapporti su incidenti gravi o emergenze che possono verificarsi durante il carico, il riempimento, il trasporto o lo scarico di merci pericolose sono obbligatori ai sensi dell'ADR. Il paragrafo 1.8.5 dello stesso stabilisce che il caricatore, il riempitore, il trasportatore o il destinatario, a seconda dei casi, devono presentare una denuncia all'autorità competente del paese in cui si è verificata l'emergenza.ROAD MAP PER L'ADESIONE E L'ATTUAZIONE DELL'ADR 21CONCLUSIONIL'adesione all'ADR e una completa attuazione delle disposizioni degli allegati A e B per il trasporto internazionale aiuterebbero i paesi a evitare il lungo e costoso processo di sviluppo e aggiornamento di regolamenti separati per il trasporto di merci pericolose. Le disposizioni dell'ADR si sono dimostrate efficaci nel garantire sicurezza e protezione e sono allineate con le normative di altri modi di trasporto.Possono verificarsi problemi di conformità nei paesi in cui i requisiti del trasporto internazionale differiscono da quelli del trasporto nazionale o nazionale. I problemi possono riguardare l'attuazione, il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza oi controlli stradali. L'allineamento delle normative nazionali sul trasporto di merci pericolose e degli standard nazionali di sicurezza dei veicoli sull'ADR è particolarmente raccomandato ed è una risorsa comprovata per il miglioramento della sicurezza stradale.I paesi che mirano a raggiungere un elevato livello di sicurezza e protezione nel trasporto di merci pericolose e sicurezza stradale in generale, sono invitati ad aderire e ad attuare pienamente l'ADR, nonché a sostenere gli obiettivi di sicurezza stradale degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.INFORMAZIONI AGGIUNTIVELe domande sull'applicazione dell'ADR devono essere indirizzate all'autorità competente pertinente. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web della Divisione Trasporti della Commissione economica per l'Europa: https://unece.org/transport/pericoloso-merci.Il sito web viene regolarmente aggiornato e contiene:– Informazioni generali sull'ADR- Accordo– Protocollo di firma– Stato dell'ADR– Notifiche al depositario– Informazioni sul paese (autorità competenti, notifiche)– Versioni linguistiche (ADR, istruzioni scritte)– Accordi multilaterali– Versioni attuali e precedenti di ADR (file) e modifiche– Dettagli della pubblicazione e rettifichePer questioni di interpretazion

  • LINEE GUIDA PER LA VIGILANZA DEL MERCATO “DIRETTIVA MACCHINE”

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Linee Guida Strategiche Per La Vigilanza Del Mercato   Il ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato un importante documento redatto dalla Direzione Generale per il Mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica dedicato alle Linee Guida per la vigilanza del mercato “Direttiva Macchine”. Il settore dei macchinari costituisce una parte fondamentale dell’industria metalmeccanica italiana nonché uno dei pilastri dell’economia dell’Unione Europea (UE). In tale contesto, la Direttiva Macchine definisce un quadro normativo armonizzato per l’immissione delle macchine sul mercato unico, garantendone la libera circolazione all’interno dell’UE e fornendo i requisiti essenziali che tali prodotti devono rispettare per garantire la tutela della salute e della sicurezza nonché salvaguardare gli ulteriori interessi pubblici connessi.L’attività inerente le funzioni di controllo della conformità delle macchine e delle quasi-macchine, già immesse sul mercato, alle disposizioni di cui alla Direttiva2006/42/CE (recepita in Italia con il d.lgs. n. 17/2010) e/o alla precedente Direttiva 98/37/CE - c.d. Direttiva Macchine viene svolta dal Ministero dello sviluppo economico (cfr. art. 6 del d.lgs. n. 17/2010). In tale contesto, al fine di migliorare la qualità delle segnalazioni ovvero delle istanze tramesse dai Soggetti coinvolti, sono state redatte delle specifiche Linee Guida che forniscono indicazioni operative e opportuna modulistica, nell’ottica di ottimizzazione e di semplificazione dell’iter procedurale previsto per tali attività.Il presente documento nasce dall’esigenza di ottimizzare la modalità di redazione e trasmissione delle segnalazioni che pervengono al Ministero dello Sviluppo Economico dagli Organi di Vigilanza Territoriali (OVT1) in merito alla presunta non rispondenza di macchinari industriali ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute (RES) di cui all’Allegato I alla Direttiva Macchine, a seguito delle attività ispettive svolte dai suddetti organi (cfr. art. 6, co. 3 del d.lgs. 17/2010).Le presenti Linee Guida hanno come principale obiettivo quello di sensibilizzare i soggetti segnalanti sull’attività in parola, anche al fine di migliorare la qualità delle segnalazioni tramesse, nell’ottica di riorganizzazione e ottimizzazione dell’iter procedurale.Il presente documento, pertanto, fornisce agli OVT indicazioni operative per l’espletamento delle proprie funzioni relativamente all’attività in parola, e fornisce un quadro sintetico dell’intero iter procedurale, nonché l’aggiornamento della specifica modulistica, necessaria alla trasmissione della segnalazione e delle relative note e istruzioni per la compilazione della stessa.   Iter proceduraleAi sensi dell’art. 6, co. 3 del d.lgs. 17/2010 “qualora gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro e loro pertinenze, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che una macchina marcata CE o una quasi-macchina, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.Gli organi di vigilanza territorialmente competenti, pertanto, qualora constatino una presunta non rispondenza di una macchina (o di una quasi-macchina) ai requisiti essenziali di sicurezza di cui alla Direttiva Macchine, sono tenuti, ai sensi dell’art. 70, co. 4 del d.lgs. 81/08, ad inviare una segnalazione di presunta non conformità al Ministero dello sviluppo economico utilizzando e compilando in tutte le sue parti il modello unificato riportato in Allegato I.La segnalazione è oggetto di analisi preliminare da parte del Ministero dello sviluppo economico, al fine di valutare la corretta compilazione della modulistica nonché la presenza della documentazione tecnica minima per l’attivazione dell’azione di Sorveglianza del mercato (Dichiarazione CE di conformità e marcatura CE, descrizione generale della macchina, con particolare riguardo alla situazione di pericolo, indicazione dei RES segnalati e motivazioni a supporto, altro).In caso di esito positivo, il Ministero dello sviluppo economico avvia la c.d. Indagine Tecnica Preliminare (ITP) con la quale chiede al fabbricante di:- trasmettere le parti del fascicolo tecnico connesse ai RES segnalati, assicurandone la conformità all’originale, coevi con l’anno di fabbricazione della macchina oggetto di segnalazione (nonché eventuali aggiornamenti a seguito di successive modifiche) che devono, comunque, comprendere:o il disegno complessivo della macchina, quotato, datato ed accompagnato, ove necessario, da una descrizione generale della macchina e dai disegni di dettaglio dei componenti interessati, corredati dalle note di calcolo e dai risultati dei test per la verifica della conformità delle macchine ai RESsegnalati;o la documentazione relativa alla valutazione dei rischi effettuata, corredata dall’elenco dei RES applicabili alla macchina e dalle misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati e ridurre i rischi;o la certificazione di conformità rilasciata da un Organismo Notificato (esame CE del tipo), nel caso in cui la macchina sia compresa nell’elenco di cui all’Allegato IV;o gli schemi dei circuiti di comando e le relative descrizioni di funzionamento;o l’elenco delle norme armonizzate ed eventuali altre specifiche tecniche applicate;o la dichiarazione CE di conformità e le istruzioni per l’uso, come previsto dallaDirettiva di prodotto applicabile;o ogni eventuale altra documentazione ritenuta utile al caso di specie;- trasmettere le proprie motivate controdeduzioni ovvero indicare le Azioni che intende adottare per la messa in conformità della macchina e di tutti gli esemplari della stessa immessi sul mercato nonché delle macchine similari caratterizzate dalla medesima gestione dei rischi segnalati;- fornire l’elenco di tutte le macchine dello stesso modello immesse sul mercato.Nel caso in cui il fabbricante, in riscontro all’ITP, dichiari di non avere più a disposizione il fascicolo tecnico di costruzione della macchina, si possono manifestare due possibili scenari:- nel caso in cui siano trascorsi più di dieci anni dalla data di fabbricazione dellamacchina o de ll ’ul ti ma u n i tà pro do tta nel caso di fabbri cazio ne i n se rie , in assenza della documentazione tecnica pertinente, non risulta possibile procedere all’accertamento tecnico dei RES segnalati e, pertanto, per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico la pratica viene archiviata e demandata all’OVT e al Coordinamento Tecnico Interregionale per gli adempimenti e le determinazioni di rispettiva competenza;- nel caso in cui non siano trascorsi dieci anni dalla data di fabbricazione della macchina o del l ’u lti ma unità pro dotta nel caso di fabbricazione in se rie , la mancata presentazione della documentazione tecnica pertinente costituisce motivo per ritenere che la macchina sia non conforme alle disposizioni della Direttiva applicabile e, pertanto, si chiede al fabbricante di porre in essere le Azioni ritenuteidonee a conformare la macchina ai RES accertati non conformi (cfr. Allegato VII,parte A, punto 3 della Direttiva 2006/2/CE ovvero Allegato V, punto 3, lett. b) della Direttiva 98/37/CE). Conformemente a quanto previsto dall’art. 6, co. 2, del d.lgs. 17/2010, la documentazione esibita dal fabbricante viene trasmessa all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti prodotti e insediamenti antropici, per la redazione della scheda di carattere tecnico, in ordine alla conformità della macchina - limitatamente alla situazione di pericolo segnalata e con riferimento ai RES i n di cati dal l ’OVT – sottoscritta dal funzionario referente della pratica, dal Responsabile dell’Unità Accertamenti Tecnici e dal Responsabile del Dipartimento.La predetta scheda tecnica viene analizzata ed approfondita in seno al Gruppo di Lavoro Macchine (GdL), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e composto dai rappresentanti qualificati nello specifico settore del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Coordinamento Tecnico Interregionale, dell’INAIL, con l’emissione di un parere in ordine all’esito dell’accertamento tecnico in esame. Tale parere, viene comunicato dal Ministero dello sviluppo economico al fabbricante, all’OVT segnalante, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all’INAIL e, ove necessario, al Coordinamento Tecnico Interregionale, nonché all’Organismo Notificato che ha rilasciato la certificazione CE di tipo, nel caso di macchine comprese nell’Allegato IV. Nel caso di accertata conformità, la pratica viene archiviata ovvero, in caso di non conformità rilevata, si chiede al fabbricante di porre in essere tutte le Azioni correttive necessarie per la conformazione della macchina e di tutti gli esemplari della stessa, demandano all’OVT per le determinazioni e gli adempimenti di propria competenza, anche in merito alla valutazione circa l’opportunità di verificare l’effettiva implementazione delle predette Azioni correttive.Per completezza d’informazione, si riporta in Allegato II, uno schema riassuntivo dell’iter procedurale fin qui descritto.   INDICE DELLA LINEA GUIDA IntroduzioneIter proceduraleNote per la compilazione della segnalazione Istruzioni per la compilazione della segnalazione Modalità di trasmissione della segnalazione al Ministero dello sviluppo economicoAllegato I - ModulisticaAllegato II – Schema riassuntivo iter procedurale  REV. 0 – 11 ottobre 2022 A cura di: L. Mastroeni – L.A. Scarpino – C. Simonetti Fonte:Mise Allegato II – Schema riassuntivo iter procedurale (pdf) Allegato I – Modulistica (docx) Linee Guida per la Vigilanza del Mercato – direttiva macchine (pdf)

  • LA SEGNALETICA TEMPORANEA PER CANTIERI STRADALI

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Panoramica Sulla Segnaletica Temporanea Per Cantieri Stradali.   Un’analisi di oltre 800 incidenti con almeno un pedone ferito che lavorava sulla carreggiata, ha evidenzato carenze nella segnaletica nel 60% dei casi. La difficoltà del conducente del veicolo nel percepire l’anomalia nella carreggiata e adeguare la velocità allo stato dei luoghi, può essere ridotta grazie alla segnaletica temporanea, che si associa a minor tasso di incidenti, lesioni gravi e mortali. Il focus intende evidenziare gli aspetti salienti del segnalamento temporaneo stradale, atto a informare, guidare e convincere gli utenti a tenere comportamenti adeguati alle anomalie stradali.   In presenza di cantieri stradali temporanei la normale segnaletica che regola la circolazione dei veicoli va opportunamente modificata per regolare il traffico in modo adeguato e allo stesso tempo per permettere ai lavoratori del cantiere di operare in tutta sicurezza.   Innanzitutto è importante capire quando deve essere usata la segnaletica temporanea, perché a seconda della tipologia e della durata dei lavori cambiano le prescrizioni normative per la relativa segnalazione. A tal proposito possiamo già distinguere i cantieri fissi da quelli mobili.Cantieri fissi: non subiscono spostamenti durante un certo lasso temporale (il minimo considerato è di mezza giornata).Cantieri mobili: i lavori in corso interessano porzioni di strada anche abbastanza lunghe, ma l’avanzamento dei lavori è piuttosto rapido e richiede frequenti spostamenti (in questo caso la segnaletica deve seguire l’avanzamento dei lavori).Altra distinzione va fatta in riferimento alla durata dei lavori in corso.Sotto i 2 giorni si utilizzano solo segnali mobili, compresi i coni utilizzati per delimitare l’area del cantiere.Tra i 2 e 7 giorni già si passa ad usare della segnaletica parzialmente fissa.Per lavori di oltre una settimana invece bisognerà ricorrere a dei segnali fissi, inclusa la segnaletica orizzontale di colore giallo.Principi per la segnaletica stradale temporaneaLa predisposizione della segnaletica temporanea deve seguire alcuni principi base.Per prima cosa deve essere unica e uniforme su tutto il territorio affinché venga riconosciuta e condivisa dai conducenti dei veicoli.Deve poi essere adattata alle condizioni e alle caratteristiche ambientali: meteo, traffico, tipo di strada ecc…La segnaletica deve essere coerente. Le varie indicazioni non devono contraddirsi tra loro e, se necessario, si dovrà provvedere a nascondere o ad oscurare quella permanente.Deve essere credibile e non imporre vincoli assurdi (come ad esempio un limite di velocità massimo troppo basso considerate le circostanze specifiche dei lavori).Infine la segnaletica deve essere ben visibile e comprensibile sia di giorno che di notte.Caratteristiche della segnaletica temporaneaConcludiamo con le caratteristiche dei segnali stradali.I cartelli devo poggiare su sostegni pieghevoli e removibili, ma che siano in grado di garantire stabilità al segnale anche in presenza di condizioni meteo avverse.Segnali di indicazione e di pericolo devono avere il fondo giallo (anziché bianco) per indicarne la provvisorietà.Riguardo alle dimensioni, i segnali temporanei devono rispettare le stesse misure previste per la segnaletica permanete.Per assicurare la visibilità notturna, i cartelli devono essere rifrangenti (ricoperti da pellicola retroriflettente).Salvo casi di emergenza, la segnaletica temporanea deve essere posizionata previo provvedimento delle autorità competenti.   Edizioni: Inail 2022   SCARICA LA SCHEDA INFORMATIVA   A tale proposito ricordiamo la raccolta gratuita degli schemi delle "TAVOLE RAPPRESENTATIVE SCHEMI SEGNALETICI TEMPORANEI PER LE STRADE"   MAGGIORI INFO

  • BUONE PRATICHE DI PROTEZIONE CIVILE – EDIZIONE 2022

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Io Non Rischio – Buone Pratiche Di Protezione Civile – Edizione 2022   “Io non rischio” è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani. Sul sito ufficiale www.iononrischio.it e sui profili social della Campagna (Facebook, Twitter e Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma. In questa sezione sono disponibili  i materiali informativi della campagna Io non rischio presenti sul sito ufficiale. I pieghevoli descrivono in termini semplici le caratteristiche di ogni rischio e forniscono informazioni utili per affrontare al meglio un’eventuale emergenza. Le schede, invece, hanno una finalità pratica e illustrano i comportamenti da adottare prima, durante o subito dopo un evento.I materiali informativi possono essere consultati online su questo sito. È anche possibile scaricarli sul proprio cellulare o computer oppure stamparli e collocarli in un luogo ben visibile a casa, a scuola o in ufficio.Pieghevole Io non rischio - TerremotoIl pieghevole Io non rischio - Terremoto spiega in termini semplici cosa bisogna sapere per prevenire e ridurre i danni dei terremoti e quali interventi si possono realizzare fin da subito per rendere più sicure le abitazioni.Scheda Io non rischio - TerremotoLa scheda Io non rischio - Terremoto contiene informazioni utili sui comportamenti da adottare durante e subito dopo una scossa. La scheda può essere appesa per essere facilmente consultabile in qualsiasi momento.Pieghevole Io non rischio - MaremotoIl pieghevole Io non rischio - Maremoto spiega in termini semplici cosa sapere sul rischio maremoto e cosa si può fare fin da subito per prevenire e ridurne gli effetti.Scheda Io non rischio - MaremotoLa scheda Io non rischio - Maremoto spiega in termini semplici cosa sapere sul rischio maremoto e cosa si può fare fin da subito per prevenire e ridurne gli effetti.Pieghevole Io non rischio - AlluvioneIl pieghevole Io non rischio - Alluvione spiega in termini semplici cosa sapere e cosa fare fin da subito per contribuire a ridurre il rischio alluvione.Scheda Io non rischio - AlluvioneLa scheda Io non rischio - Alluvione contiene informazioni utili sui comportamenti da adottare non appena viene diramata un’allerta, durante un'alluvione e subito dopo. La scheda può essere appesa per essere facilmente consultabile in qualsiasi momento.Pieghevole Io non rischio - VulcanoIl pieghevole Io non rischio - Vulcano fornisce le informazioni sui fenomeni vulcanici che caratterizzano l'isola e sul sistema di allertamento. Inoltre, descrive le fasi previste dal Piano di protezione civile e le azioni da mettere in pratica fin da subito per affrontare al meglio un’eventuale emergenza.Scheda Io non rischio - VulcanoLa scheda Io non rischio - Vulcano descrive cosa fare nelle fasi operative di attenzione, preallarme e allarme previste dal sistema di allertamento.Pieghevole Io non rischio - StromboliIl pieghevole Io non rischio - Stromboli fornisce le informazioni sui fenomeni vulcanici che caratterizzano l'isola e sul sistema di allertamento. Inoltre, descrive le fasi previste dal Piano di protezione civile e le azioni da mettere in pratica fin da subito per affrontare al meglio un’eventuale emergenza.Scheda Io non rischio - StromboliLa scheda Io non rischio - Stromboli descrive cosa fare nelle fasi operative di attenzione, preallarme e allarme, previste dal sistema di allertamento, nonché i comportamenti da adottare prima, durante e dopo un’esplosione parossistica o un maremoto.Pieghevole Io non rischio - Campi FlegreiIl pieghevole Io non rischio - Campi Flegrei fornisce le informazioni più importanti sull'attività del vulcano e sul sistema di allertamento. Inoltre, descrive cosa prevede il Piano di protezione civile e quali sono le azioni da mettere in pratica fin da subito per affrontare al meglio un’eventuale emergenza.Scheda Io non rischio - Campi FlegreiLa scheda Io non rischio - Campi Flegrei descrive cosa fare nelle fasi operative di attenzione, preallarme, allarme e in caso di eruzione. Io Non Rischio - Alluvione L’alluvione è l’allagamento di un’area dove normalmente non c’è acqua. A originare un’alluvione sono prevalentemente piogge abbondanti o prolungate. Le precipitazioni, infatti, possono avere effetti significativi sulla portata di fiumi, torrenti, canali e reti fognarie.Un corso d’acqua può ingrossarsi fino a esondare, cioè straripare o rompere gli argini, allagando il territorio circostante.I corsi d'acqua non sono tutti ugualiNon tutti i corsi d’acqua si presentano e si comportano allo stesso modo. Le fiumare, per esempio – diffuse nell’Italia meridionale – diventano veri e propri fiumi solo quando piove molto. Al diminuire delle precipitazioni, il livello delle acque può ridursi fino a lasciare il letto asciutto.Altri corsi d’acqua addirittura non si vedono perché coperti artificialmente per lunghi tratti: sono i fiumi tombati. Per questi, come per le reti fognarie, l’incapacità di contenere l’acqua piovana in eccesso può determinare allagamenti. In generale, forti precipitazioni hanno effetti più gravi nei centri urbani. Non solo per la concentrazione di persone, strutture e infrastrutture, ma perché in questi ambienti l’azione dell’uomo spesso ha modificato il territorio senza rispettarne gli equilibri.Dove sono indicate le aree a rischio?Il rischio alluvione è molto diffuso in Italia. Le aree che possono essere interessate dallo straripamento di fiumi di grandi dimensioni sono individuate dal Pai – Piano di assetto idrogeologico – realizzato dall’Autorità di Bacino o dalla Regione.Il Comune elabora il Piano di protezione civile tenendo conto delle informazioni del Pai e di eventuali altri studi sulle aree a rischio.Il Piano comunale deve indicare anche quali sono le aree alluvionabili a causa di piccoli fiumi, fiumi tombati, fiumare e reti fognarie, includendo situazioni potenzialmente critiche in corrispondenza di argini, ponti, sottopassi e restringimenti del corso d’acqua.Le alluvioni si possono prevedere?Più grande è il corso d’acqua, più aumenta la capacità di previsione. L’innalzamento del livello delle acque in un fiume di grandi dimensioni – come l’Arno, il Tevere o il Po – è infatti un fenomeno che avviene lentamente, da diverse ore a più giorni. Ciò consente un monitoraggio costante e soprattutto azioni di prevenzione.Al contrario, il livello delle acque di piccoli fiumi o torrenti può crescere molto rapidamente, lasciando tempi di intervento ridotti. In questi casi – come per le fiumare, i fiumi tombati e le reti fognarie – non sempre siamo in grado di prevedere eventuali allagamenti, tanto meno quando e dove si verificheranno. Le previsioni meteo, da cui dipendono le previsioni delle alluvioni, ci indicano infatti solo la probabilità di precipitazioni in un’area vasta, non la certezza che si verifichino in un punto o in un altro. Anche gli allagamenti causati da rotture di argini sono eventi difficilmente prevedibili.Cosa si può fare per ridurre il rischio alluvione?Oltre alla manutenzione periodica di corsi d’acqua e reti fognarie, è possibile realizzare opere per diminuire la probabilità che si verifichi un’alluvione o per ridurne l’impatto (per esempio, la costruzione di argini). Tuttavia gli effetti di un’alluvione si riducono soprattutto con provvedimenti che impediscono o limitano l’espansione urbanistica nelle aree alluvionabili.Altri strumenti sono i sistemi di allertamento, che permettono l’attivazione della protezione civile locale, la pianificazione e le esercitazioni. Infine, le attività di sensibilizzazione della popolazione: essere consapevoli e preparati è infatti il modo migliore per convivere con il rischio.Come funziona l'allertamento?Le previsioni dei fenomeni meteorologici e dei loro effetti al suolo sono raccolte e condivise dalla rete dei Centri funzionali, cardine del Sistema di allertamento nazionale gestito dal Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni e le Province Autonome.Sulla base di queste informazioni, ciascuna Regione e Provincia Autonoma valuta le situazioni di pericolo che si potrebbero verificare sul proprio territorio e, se necessario, trasmette le allerte ai sistemi locali di protezione civile.Spetta poi ai Sindaci attivare i Piani di protezione civile, informare i cittadini sulle situazioni di rischio e decidere quali azioni intraprendere per tutelare la popolazione.• Cosa devi sapere fin da subitoÈ importante conoscere quali sono le alluvioni tipiche del tuo territorio.Se ci sono state alluvioni in passato è probabile che ci saranno anche in futuro.In alcuni casi è difficile stabilire con precisione dove e quando si verificheranno le alluvioni e potresti non essere allertato in tempo.Durante un’alluvione, l’acqua può salire improvvisamente, anche di uno o due metri in pochi minuti.Alcuni luoghi si allagano prima di altri. In casa, le aree più pericolose sono le cantine, i piani seminterrati e i piani terra; all’aperto, sono più a rischio i sottopassi, i tratti vicini agli argini e ai ponti, le strade con forte pendenza e in generale tutte le zone più basse rispetto al territorio circostante.La forza dell’acqua può danneggiare anche gli edifici e le infrastrutture (ponti, terrapieni, argini) e quelli più vulnerabili potrebbero cedere o crollare improvvisamente. Cosa fare - AlluvioneImparare a prevenire e ridurre gli effetti di un'alluvione è un compito che riguarda tutti noi.Condividi quello che sai in famiglia, a scuola, con amici e colleghi: la diffusione di informazioni sul rischio alluvione è una responsabilità collettiva, a cui tutti dobbiamo contribuire.SIN DA SUBITORispetta l’ambiente e se vedi rifiuti ingombranti abbandonati, tombini intasati, corsi d’acqua parzialmente ostruiti ecc. segnalalo al Comune.Chiedi al tuo Comune informazioni sul Piano di protezione civile per sapere quali sono le aree alluvionabili, le vie di fuga e le aree sicure della tua città: se non c’è, pretendi che sia predisposto, così da sapere come comportarti.Individua gli strumenti che la Regione utilizza per diramare l’allerta e tieniti costantemente informato.Assicurati che la scuola o il luogo di lavoro ricevano le allerte e abbiano il proprio piano di emergenza per il rischio alluvione.Se nella tua famiglia ci sono persone che hanno bisogno di particolare assistenza verifica che nel Piano di protezione civile comunale siano previste misure specifiche.Evita di conservare beni di valore in cantina o al piano seminterrato.Assicurati che in caso di necessità sia agevole raggiungere rapidamente i piani più alti del tuo edificio.Tieni in casa copia dei documenti, una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile e assicurati che ognuno sappia dove siano.Impara quali sono i comportamenti corretti in caso di allerta, durante un’alluvione e subito dopo.DURANTE L’ALLERTATieniti informato sulle situazioni di pericolo previste sul territorio e sulle misure adottate dal tuo Comune.Non dormire nei piani seminterrati ed evita di soggiornarvi.Proteggi i locali che si trovano al piano strada e chiudi le porte di cantine, seminterrati o garage solo se non ti esponi a pericoli.Se ti devi spostare, valuta prima il percorso ed evita le zone allagabili.Valuta bene se mettere al sicuro l’automobile o altri beni: può essere pericoloso.Condividi quello che sai sull’allerta e sui comportamenti corretti.Verifica che la scuola di tuo figlio sia informata dell’allerta in corso e sia pronta ad attivare il proprio piano di emergenza.DURANTE L’ALLUVIONESe sei in un luogo chiusoNon scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni: rischi la vita.Non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile.Se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, sali ai piani superiori.Evita l’ascensore: si può bloccare.Aiuta gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio.Chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico.Non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati.Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere contaminata.Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi. Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.Se sei all’apertoAllontanati dalla zona allagata: per la velocità con cui scorre l’acqua, anche pochi centimetri potrebbero farti cadere.Raggiungi rapidamente l’area vicina più elevata, o sali ai piani superiori di un edificio, evitando di dirigerti verso pendii o scarpate artificiali che potrebbero franare.Fai attenzione a dove cammini: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti ecc.Evita di utilizzare l’automobile. Anche pochi centimetri d’acqua potrebbero farti perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento: rischi di rimanere intrappolato.Evita sottopassi, argini, ponti: sostare o transitare in questi luoghi può essere molto pericoloso.Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi.Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.DOPO L’ALLUVIONESegui le indicazioni delle autorità prima di intraprendere qualsiasi azione, come rientrare in casa, spalare fango, svuotare acqua dalle cantine ecc.Non transitare lungo strade allagate: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti o cavi elettrici tranciati. Inoltre, l’acqua potrebbe essere inquinata da carburanti o altre sostanze.Fai attenzione anche alle zone dove l’acqua si è ritirata: il fondo stradale potrebbe essere indebolito e cedere.Verifica se puoi riattivare il gas e l’impianto elettrico. Se necessario, chiedi il parere di un tecnico.Prima di utilizzare i sistemi di scarico, informati che le reti fognarie, le fosse biologiche e i pozzi non siano danneggiati.Prima di bere l’acqua dal rubinetto assicurati che ordinanze o avvisi comunali non lo vietino; non mangiare cibi che siano venuti a contatto con l’acqua dell’alluvione: potrebbero essere contaminati.   Io Non Rischio - Maremoto Il maremoto, in giapponese tsunami è una serie di onde marine prodotte dal rapido spostamento di una grande massa d’acqua. In mare aperto le onde si propagano molto velocemente percorrendo grandi distanze, con altezze quasi impercettibili (anche inferiori al metro), ma con lunghezze d’onda (distanza tra un’onda e la successiva) che possono raggiungere alcune decine di chilometri.Avvicinandosi alla costa, la velocità dell’onda diminuisce mentre la sua altezza aumenta rapidamente, anche di decine di metri. La prima onda può non essere la più grande e tra l’arrivo di un’onda e la successiva possono passare diversi minuti.Quali sono le cause?Le cause principali sono i forti terremoti con epicentro in mare o vicino alla costa. I maremoti possono essere generati anche da frane sottomarine o costiere, da attività vulcanica in mare o vicina alla costa e, molto più raramente, da meteoriti che cadono in mare.L'Italia è a rischio maremoto?Tutte le coste del Mediterraneo sono a rischio maremoto a causa dell’elevata sismicità e della presenza di numerosi vulcani attivi, emersi e sommersi.Negli ultimi mille anni, lungo le coste italiane, sono state documentate varie decine di maremoti, solo alcuni dei quali distruttivi. Le aree costiere più colpite sono state quelle della Sicilia orientale, della Calabria, della Puglia e dell’arcipelago delle Eolie.Tuttavia, maremoti di modesta entità si sono registrati anche lungo le coste liguri, tirreniche e adriatiche. Bisogna inoltre considerare che le coste italiane possono essere raggiunte da maremoti generati in aree del Mediterraneo lontane dal nostro Paese.Che cosa succede sulle coste?Il maremoto si manifesta come un rapido innalzamento del livello del mare o come un vero e proprio muro d’acqua che si abbatte sulle coste, causando un’inondazione. A volte si osserva un iniziale e improvviso ritiro del mare, che lascia in secco i porti e le spiagge.Le onde di maremoto hanno molta più forza rispetto alle mareggiate e sono in grado di spingersi nell’entroterra anche per diverse centinaia di metri (addirittura chilometri, se la costa è molto bassa), trascinando tutto ciò che trovano lungo il percorso: veicoli, barche, alberi, serbatoi e altri materiali, che ne accrescono il potenziale distruttivo.Quando avverrà il prossimo maremoto?Non è possibile saperlo: può verificarsi in qualsiasi momento. Sui maremoti sappiamo molte cose, ma nessuno è in grado di prevedere quando e dove si verificheranno.Il SiAM – Sistema di Allertamento nazionale per i MaremotiNel 2017 in Italia è stato istituito il SiAM – Sistema di Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma, nel quale collaborano tre istituzioni: l’Ingv – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che opera attraverso il Cat – Centro Allerta Tsunami, l’Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e il Dipartimento della Protezione Civile.Il Cat dell’Ingv valuta la possibilità che un terremoto con epicentro in mare o vicino alla costa possa generare un maremoto. Sulla base di queste valutazioni, il Dipartimento della Protezione Civile diffonde i messaggi di allerta con l’obiettivo di attivare, nel minor tempo possibile, il Servizio nazionale di protezione civile e informare la popolazione. I dati mareografici forniti da Ispra consentono, infine, di confermare o meno l’eventuale maremoto.Il SiAM fa parte del sistema di allertamento internazionale che è stato costituito nel Mediterraneo sul modello di quelli attivi nel Mar dei Caraibi e negli oceani Pacifico e Indiano. Rispetto a questi ha però dei limiti perché in un mare poco ampio come il Mediterraneo i tempi di arrivo delle onde sono molto brevi e questo riduce la possibilità di allertare la popolazione.È quindi importante conoscere bene le norme di comportamento, ricordando però che il rischio maremoto implica inevitabilmente la possibilità di falsi allarmi.Cosa si può fare per ridurre il rischio?L’uso delle reti di monitoraggio, lo studio degli eventi del passato e dei modelli di propagazione delle onde sono alcune delle azioni che permettono di ridurre il rischio maremoto.Queste conoscenze contribuiscono a migliorare la pianificazione del territorio, a realizzare interventi di messa in sicurezza delle aree a rischio e a elaborare piani di protezione civile.Essere consapevoli e preparati è il modo migliore per prevenire e ridurre le conseguenze di un maremoto.• Cosa devi sapere fin da subitoIn un mare poco ampio come il Mediterraneo i tempi di arrivo delle onde sono molto brevi. Le autorità potrebbero non avere il tempo per diramare un’allerta. Quindi, se vivi, lavori o vai in vacanza in un’area costiera, è ancora più importante imparare a riconoscere i fenomeni che possono segnalare l’arrivo di un maremoto:• un forte terremoto che hai percepito direttamente o di cui hai avuto notizia;• un rumore cupo e crescente che proviene dal mare, come quello di un treno o di un aereo a bassa quota;• un improvviso e insolito ritiro del mare, un rapido innalzamento del livello del mare o una grande onda estesa su tutto l’orizzonte.Ricorda che le case e gli edifici vicini alla costa non sempre sono sicuri:• la sicurezza di un edificio dipende da molti fattori, per esempio la tipologia e la qualità dei materiali utilizzati nella costruzione, la quota a cui si trova, la distanza dalla riva, il numero di piani, l’esposizione più o meno diretta all’impatto dell’onda;• generalmente i piani alti di un edificio in cemento armato, se l’edificio è ben costruito, possono offrire una protezione adeguata.• Cosa fare - Maremoto• Conoscere l’ambiente in cui vivi, lavori o soggiorni è importante per reagire meglio in caso di emergenza. Imparare a prevenire e ridurre gli effetti del maremoto è un compito che riguarda tutti noi.• Condividi quello che sai in famiglia, a scuola, con amici e colleghi: la diffusione di informazioni sul rischio maremoto è una responsabilità collettiva, a cui tutti dobbiamo contribuire.SIN DA SUBITOChiedi informazioni ai responsabili locali della Protezione Civile sul Piano di emergenza comunale, le zone pericolose, le vie e i tempi di evacuazione, la segnaletica da seguire e le aree di attesa da raggiungere in caso di emergenza.Informati sulla sicurezza della tua casa e dei luoghi che la circondano.Assicurati che la tua scuola o il luogo in cui lavori abbiano un piano di evacuazione e che vengano fatte esercitazioni periodiche.Preparati all’emergenza con la tua famiglia e fai un piano su come raggiungere le vie di fuga e le aree di attesa.Tieni pronta in casa una cassetta di pronto soccorso e scorte di acqua e cibo.Impara quali sono i comportamenti corretti durante e dopo un maremoto.DURANTE IL MAREMOTOSe sei in spiaggia o in una zona costiera e ricevi un messaggio di allerta che indica il possibile arrivo di un’onda di maremoto, oppure riconosci almeno uno di questi fenomeni:• forte terremoto che hai percepito direttamente o di cui hai avuto notizia• improvviso e insolito ritiro del mare, rapido innalzamento del livello del mare o grande onda estesa su tutto l’orizzonte• rumore cupo e crescente che proviene dal mare, come quello di un treno o di un aereo a bassa quotaAllontanati e raggiungi rapidamente l’area vicina più elevata (per esempio una collina o i piani alti di un edificio). Avverti le persone intorno a te del pericolo imminente.Corri seguendo la via di fuga più rapida. Non usare l’automobile, potrebbe diventare una trappola.Se sei in mare potresti non accorgerti dei fenomeni che accompagnano l’arrivo di un maremoto, per questo è importante ascoltare sempre i comunicati radio.Se sei in barca e hai avuto notizia di un terremoto sulla costa o in mare, portati al largo.Se sei in porto abbandona la barca e mettiti al sicuro in un posto elevato.DOPO IL MAREMOTORimani nell’area che hai raggiunto e cerca di dissuadere chi vuole tornare verso la costa: alla prima onda potrebbero seguirne altre più pericolose.Assicurati delle condizioni di salute delle persone intorno a te e, se possibile, presta i primi soccorsi.Segui le indicazioni delle autorità per capire quando lasciare il luogo in cui ti trovi e cosa fare.Usa il telefono solo per reale necessità.Non bere acqua del rubinetto.Non mangiare cibi che siano venuti a contatto con l’acqua e con i materiali trasportati dal maremoto: potrebbero essere contaminati.Se la tua abitazione è stata interessata dal maremoto, non rientrare prima di essere autorizzato.Il maremoto può essere generato da un terremoto o da attività vulcanica: informati, quindi, anche su cosa fare in caso di terremoto o eruzione. Io Non Rischio - Terremoto Negli ultimi mille anni, circa 3000 terremoti hanno provocato danni più o meno gravi. Quasi 300 di questi (con una magnitudo superiore a 5.5) hanno avuto effetti distruttivi e addirittura uno ogni dieci anni ha avuto effetti catastrofici, con un’energia paragonabile ai terremoti in Centro Italia del 2016.Tutti i comuni italiani possono subire danni da terremoti, ma i terremoti più forti si concentrano in alcune aree ben precise: nell’Italia Nord-Orientale (Friuli Venezia Giulia e Veneto), nella Liguria Occidentale, nell’Appennino Settentrionale (dalla Garfagnana al Riminese), e soprattutto lungo tutto l’Appennino Centrale e Meridionale, in Calabria e in Sicilia Orientale.Anche tu vivi in una zona pericolosa, dove in passato si sono verificati terremoti o se ne sono avvertiti gli effetti. E ciò potrà accadere ancora in futuro.Cosa succede a un edificio?Una scossa sismica provoca oscillazioni, più o meno forti, che scuotono in vario modo gli edifici. Le oscillazioni più dannose sono quelle orizzontali.Gli edifici più antichi e quelli non progettati per resistere al terremoto possono non sopportare tali oscillazioni, e dunque rappresentare un pericolo per le persone.È il crollo delle case che uccide, non il terremoto. Oggi, tutti i nuovi edifici devono essere costruiti rispettando le normative sismiche.Anche il prossimo terremoto farà danni?Dipende soprattutto dalla forza del terremoto e dalla vulnerabilità degli edifici. Nella zona in cui vivi già in passato i terremoti hanno provocato danni a cose e persone.È possibile quindi che il prossimo forte terremoto faccia danni: per questo è importante informarsi, fare prevenzione ed essere preparati a un’eventuale scossa.Quando avverrà il prossimo terremoto?Nessuno può saperlo, perché potrebbe verificarsi in qualsiasi momento.Sui terremoti sappiamo molte cose, ma non è ancora possibile prevedere con certezza quando, con quale forza e precisamente dove si verificheranno.Sappiamo bene, però, quali sono le zone più pericolose e cosa possiamo aspettarci da una scossa: essere preparati è il modo migliore per prevenire e ridurre le conseguenze di un terremoto.Gli effetti del terremoto sono gli stessi ovunque?A parità di distanza dall’epicentro, l’intensità dello scuotimento provocato dal terremoto dipende dalle condizioni del territorio, in particolare dal tipo di terreno e dalla forma del paesaggio.In genere, lo scuotimento è maggiore nelle zone in cui i terreni sono soffici, minore sui terreni rigidi come la roccia; anche la posizione ha effetti sull’intensità dello scuotimento, che è maggiore sulla cima dei rilievi e lungo i bordi delle scarpate.Cosa fa lo stato per ridurre il rischio sismico?Lo Stato migliora la conoscenza del fenomeno e dei suoi effetti attraverso il monitoraggio del territorio e studi specifici; promuove e attua politiche di riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio pubblico e privato per rendere più sicuri case, scuole, ospedali, beni culturali e strutture per la gestione dell’emergenza; aggiorna la classificazione sismica e la normativa, indicando i criteri per la costruzione nelle zone a rischio e per una corretta pianificazione del territorio; realizza programmi di formazione, esercitazioni e attività di sensibilizzazione della popolazione: essere consapevoli e preparati è già un modo per ridurre il rischio.Sono previste inoltre specifiche agevolazioni per interventi strutturali antisismici effettuati sugli edifici privati che possono contribuire in modo significativo alla tua sicurezza e a quella della tua famiglia e di tutta la comunità.• Cosa devi sapere fin da subitoL’Italia è un Paese interamente sismico, ma a diversa pericolosità e, per questo, classificato in zone. Chi costruisce o modifica la struttura della casa è tenuto a rispettare le norme sismiche, per proteggere la vita di chi ci abita.Per conoscere quanto è pericoloso il territorio in cui vivi e qual è la zona sismica a cui appartieni, rivolgiti agli uffici competenti del tuo Comune o della tua Regione.È importante sapere quando e come è stata costruita la tua casa, su quale tipo di terreno, con quali materiali. E soprattutto se è stata successivamente modificata rispettando le norme sismiche.Se hai qualche dubbio o se vuoi saperne di più, puoi rivolgerti all’ufficio tecnico del tuo Comune oppure a un tecnico esperto.Cosa fare - TerremotoImparare a prevenire e ridurre gli effetti del terremoto è un compito che riguarda tutti noi.Condividi quello che sai in famiglia, a scuola, con amici e colleghi: la diffusione di informazioni sul rischio terremoto è una responsabilità collettiva, a cui tutti dobbiamo contribuire.SIN DA SUBITOCon il consiglio di un tecnicoA volte basta rinforzare i muri portanti o migliorare i collegamenti fra pareti e solai: per fare la scelta giusta, fatti consigliare da un tecnico esperto.Da solo, fin da subitoAllontana mobili pesanti da letti o divani e fissa alle pareti scaffali, librerie e altri mobili alti.Appendi quadri e specchi con ganci chiusi, che impediscano loro di staccarsi dalla parete.Metti gli oggetti pesanti sui ripiani bassi delle scaffalature; su quelli alti, puoi fissare gli oggetti con il nastro biadesivo.In cucina, utilizza un fermo per l’apertura degli sportelli dei mobili dove sono contenuti piatti e bicchieri, in modo che non si aprano durante la scossa.Impara dove sono e come si chiudono i rubinetti di gas, acqua e l’interruttore generale della luce.Tieni in casa una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile, e assicurati che ognuno sappia dove sono.Informati se esiste e cosa prevede il Piano di protezione civile del tuo Comune: se non c’è, pretendi che sia predisposto, così da sapere come comportarti in caso di emergenza.Elimina tutte le situazioni che, in caso di terremoto, possono rappresentare un pericolo per te o i tuoi familiari.Impara quali sono i comportamenti corretti durante e dopo un terremoto e, in particolare, individua i punti sicuri dell’abitazione dove ripararti durante la scossa.DURANTE IL TERREMOTOSe sei in un luogo chiusoMettiti nel vano di una porta inserita in un muro portante (quello più spesso), vicino a una parete portante o sotto una trave, oppure riparati sotto un letto o un tavolo resistente.Al centro della stanza potresti essere colpito dalla caduta di oggetti, pezzi di intonaco, controsoffitti, mobili ecc.Non precipitarti fuori, ma attendi la fine della scossa.Se sei all’apertoAllontanati da edifici, alberi, lampioni, linee elettriche: potresti essere colpito da vasi, tegole e altri materiali che cadono.Fai attenzione alle possibili conseguenze del terremoto: crollo di ponti, frane, perdite di gas ecc.DOPO IL TERREMOTOAssicurati dello stato di salute delle persone attorno a te e, se necessario, presta i primi soccorsi.Prima di uscire chiudi gas, acqua e luce e indossa le scarpe. Uscendo, evita l’ascensore e fai attenzione alle scale, che potrebbero essere danneggiate. Una volta fuori, mantieni un atteggiamento prudente.Se sei in una zona a rischio maremoto, allontanati dalla spiaggia e raggiungi un posto elevato.Limita, per quanto possibile, l’uso del telefono. Limita l’uso dell’auto per evitare di intralciare il passaggio dei mezzi di soccorso.Raggiungi le aree di attesa previste dal Piano di protezione civile. Io Non Rischio - Vulcani -Campi Flegrei I Campi Flegrei sono una vasta area vulcanica attiva con una struttura detta “caldera”, cioè un’area ribassata di forma quasi circolare che si è formata per effetto di grandi eruzioni esplosive. La caldera dei Campi Flegrei si estende da Monte di Procida a Posillipo e comprende anche una parte sottomarina nel Golfo di Pozzuoli. All’interno della caldera, negli ultimi 15.000 anni si sono avute oltre 70 eruzioni che hanno formato edifici vulcanici, crateri e laghi vulcanici ancora ben visibili come Astroni, la Solfatara e il lago di Averno. L’ultima eruzione, avvenuta nel 1538, è stata preceduta da un sollevamento del suolo che in due anni ha raggiunto 19 metri e ha dato origine al vulcano Monte Nuovo. Da allora la caldera è quiescente, cioè “dormiente”, ma mostra segnali di attività quali sismicità, fumarole e deformazioni del suolo.Il fenomeno del bradisismo La caldera dei Campi Flegrei è caratterizzata dal fenomeno del bradisismo, cioè un lento sollevamento e abbassamento del suolo. Le maggiori crisi bradisismiche più recenti si sono avute nei periodi 1969-1972 e 1982-1984 e hanno fatto registrare un sollevamento del suolo complessivo di oltre tre metri e centinaia di terremoti. Durante queste crisi i residenti del centro storico di Pozzuoli sono stati evacuati e ricollocati in quartieri alla periferia della città.Dal 2006 è in corso una nuova fase di sollevamento del suolo che, in 16 anni, si è innalzato di circa un metro e ha fatto registrare moltissimi terremoti.Dal 2012 il protrarsi delle variazioni di alcuni parametri geofisici e geochimici registrate dalle reti di monitoraggio dell’INGV Osservatorio Vesuviano (aumento della sismicità, cambiamenti nella composizione geochimica delle fumarole e dei gas dal suolo e naturalmente il sollevamento del suolo), hanno reso necessario innalzare l’allerta al livello giallo e attivare la fase operativa di attenzione.Cosa può succedere in caso di eruzione?L’attività vulcanica dei Campi Flegrei è stata caratterizzata principalmente da eruzioni esplosive. Anche uno scenario futuro prevede questo tipo di eruzione, con il possibile verificarsi dei seguenti fenomeni:• formazione di una colonna eruttiva composta da gas, brandelli di lava incandescenti e ceneri, alta fino a decine di chilometri;• caduta di materiale vulcanico, sia di grosse dimensioni, nell’area più vicina alla bocca eruttiva, sia di ceneri e lapilli che, spinti dal vento, possono depositarsi anche a diverse decine di chilometri di distanza;• generazione di flussi piroclastici, cioè valanghe di gas, cenere e frammenti vulcanici ad alta temperatura e velocità che possono scorrere per chilometri e superare anche i bordi della caldera;• esplosioni freatiche, cioè particolari esplosioni che si verificano in aree a intensa attività idrotermale, come ad esempio quella di Solfatara/Pisciarelli. Queste esplosioni possono verificarsi anche prima di un’eruzione;• colate di fango, formate da cenere vulcanica e acqua, che si possono generare sia durante l’eruzione, per le possibili piogge concomitanti, sia molto tempo dopo.È possibile prevedere un'eruzione ai Campi Flegrei?Ai Campi Flegrei è attivo un sistema di monitoraggio vulcanico dei parametri geofisici e geochimici (sismicità, deformazioni del suolo, composizione e temperatura dei gas, ecc.), le cui variazioni potrebbero anticipare un’eruzione.Il monitoraggio quindi è fondamentale per definire lo stato di attività del vulcano e il livello di allerta, e per l’attuazione delle misure previste dal Piano di protezione civile. Tuttavia, le attuali conoscenze scientifiche non consentono di prevedere con certezza quando, come e, in particolare per una caldera, dove avverrà la prossima eruzione. Allo stesso modo non è possibile prevederne la durata.Come funziona l'allertamento?Il sistema di allertamento prevede specifici “livelli di allerta” che descrivono lo stato di attività del vulcano sulla base dei parametri del monitoraggio e di eventuali fenomeni in corso. Il livello di allerta verde corrisponde all’attività ordinaria del vulcano, mentre i livelli di allerta giallo, arancione e rosso rappresentano stadi crescenti di disequilibrio del vulcano verso una possibile eruzione. La durata di ogni livello di allerta può essere estremamente variabile.I livelli di allerta sono dichiarati dal Dipartimento della Protezione Civile, in raccordo con la protezione civile regionale. Un’eventuale variazione di livello viene valutata sulla base delle indicazioni fornite dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV e sul parere della Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi. Le conseguenti azioni che devono essere intraprese dal Servizio Nazionale della Protezione Civile sono definite nelle fasi operative (attenzione, preallarme e allarme) previste nelle pianificazioni di protezione civile. Le fasi di preallarme e allarme sono dichiarate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.Cosa prevede il piano di protezione civile?Per la zona rossa l’unica misura di salvaguardia è l’allontanamento della popolazione prima dell’inizio dell’eruzione. Le persone possono decidere se trovare autonomamente una sistemazione al di fuori delle zone a rischio oppure usufruire della sistemazione offerta dallo Stato nella Regione o Provincia Autonoma gemellata con il proprio Comune.Per la zona gialla l’allontanamento della popolazione sarà valutato a evento in corso, in base alla direzione dei venti e all’entità dell’eruzione.Il Piano per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei è di livello nazionale, cioè deve essere redatto da tutto il Servizio Nazionale della Protezione Civile a partire da Dipartimento della Protezione Civile, Regione Campania, Prefettura di Napoli, Comuni della zona rossa, Regioni e Province Autonome gemellate.Quali sono le zone a rischio?La zona rossa comprende l’area esposta alla possibile invasione di flussi piroclastici che, per le loro elevate temperature e velocità, rappresentano il fenomeno più pericoloso per le persone.Fanno parte della zona rossa i Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto; parte dei Comuni di Giugliano in Campania e Marano di Napoli; alcuni quartieri di Napoli: Soccavo, Pianura, Bagnoli, Fuorigrotta e parte dei quartieri di San Ferdinando, Posillipo, Chiaia, Arenella, Vomero, Chiaiano e Montecalvario.La zona gialla comprende l’area esposta al pericolo di ricaduta di lapilli e ceneri vulcaniche, il cui accumulo potrebbe danneggiare alcuni edifici.Fanno parte della zona gialla i Comuni di Villaricca, Calvizzano, Marano di Napoli, Mugnano di Napoli, Melito di Napoli, Casavatore e 24 quartieri del Comune di Napoli: Arenella, Avvocata, Barra, Chiaia, Chiaiano, Mercato, Miano, Montecalvario, Pendino, Piscinola, Poggioreale, Porto, San Carlo all’Arena, San Ferdinando, San Giovanni a Teduccio, San Giuseppe, San Lorenzo, San Pietro a Patierno, Scampia, Secondigliano, Stella, Vicaria, Vomero e Zona Industriale.Come avviene l'allontanamento dalla zona rossa?In preallarme, le persone che vogliono allontanarsi possono farlo autonomamente, trasferendosi in una sistemazione alternativa (ad esempio seconda casa, da parenti o amici, casa in affitto) e ricevendo un contributo economico da parte dello Stato.In allarme, la popolazione può decidere se allontanarsi con mezzo messo a disposizione dallo Stato o con mezzo proprio. In quest’ultimo caso, lo spostamento deve essere comunicato al Comune e si devono seguire i percorsi previsti dalla pianificazione, secondo gli orari stabiliti. La popolazione inoltre può decidere se trasferirsi in una sistemazione alternativa scelta autonomamente, ricevendo un contributo economico da parte dello Stato, o usufruire della sistemazione offerta nella Regione o Provincia Autonoma gemellata. Chi decide di allontanarsi con i mezzi messi a disposizione dallo Stato, si deve recare nell’area di attesa individuata dal Piano di protezione civile comunale, autonomamente o con le navette organizzate dal proprio Comune. Da qui il trasferimento verso l’area di incontro fuori dalla zona rossa avverrà con i pullman della Regione Campania, mentre lo spostamento verso la Regione o Provincia Autonoma gemellata sarà assicurato dai mezzi di trasporto individuati dalla pianificazione (treno, autobus, nave). I dettagli del trasferimento e dell’accoglienza alla popolazione sono definiti nei Piani delle singole Regioni e Province Autonome.• Cosa devi sapere fin da subitoSe vivi, lavori o soggiorni nel territorio dei Campi Flegrei informati se la tua area rientra nella zona rossa o gialla.Le eruzioni possono essere precedute da terremoti: tieni a mente le relative norme di comportamento che puoi leggere sul questo sito, nella pagina dedicata a Io non rischio - Terremoto.I gas vulcanici emessi nella caldera, in certe concentrazioni, possono essere molto pericolosi per la salute umana e per gli animali. Alcuni di questi gas sono inodori, insapori e incolori e quindi non sono percepibili.In caso di eruzione, l’unica misura di salvaguardia per la popolazione che vive in zona rossa è l’allontanamento prima dell’inizio dell’eruzione. Gli edifici infatti non offrirebbero un riparo sicuro.Dallo scattare della fase operativa di allarme, le operazioni di allontanamento della popolazione hanno una durata di tre giorni (72 ore).Non è detto che allo scattare della fase operativa di allarme segua effettivamente un’eruzione vulcanica. L’accesso all’area rimane comunque vietato fino a indicazioni diverse da parte delle autorità di protezione civile.In caso di eruzione, la zona gialla è esposta, alla ricaduta di lapilli e ceneri vulcaniche. L’allontanamento della popolazione da quest’area sarà valutato a evento in corso, in base alla direzione dei venti e all’entità dell’eruzione. L’accumulo eccessivo di ceneri infatti potrebbe causare il crollo dei tetti.Dopo l'allontanamento nella fase di "allarme", non sarà possibile sapere fin da subito se e quando si potrà tornare nelle proprie case dopo l’allontanamento nella fase di “allarme”. Tieniti aggiornato sulle indicazioni fornite dalle autorità di protezione civile.Cosa fare - Campi FlegreiConoscere il rischio e il Piano di protezione civile è un compito che riguarda tutti noi. Anche tu con semplici azioni puoi prepararti ad affrontare meglio un’eventuale emergenza.Condividi quello che sai in famiglia, a scuola, con amici e colleghi: la diffusione di informazioni sul rischio vulcanico è una responsabilità collettiva, a cui tutti dobbiamo contribuire.SIN DA SUBITOChiedi al tuo Comune informazioni sul Piano di protezione civile per sapere quali sono le vie di allontanamento e le aree di attesa: se non c’è, chiedi che sia predisposto così da sapere come comportarti.Se tu o una persona della tua famiglia avete bisogno di particolare assistenza (persone con disabilità, anziani), segnalalo al tuo Comune e assicurati che nel Piano di protezione civile siano previste misure specifiche.Tieniti costantemente aggiornato sullo stato di attività del vulcano consultando siti web e social media istituzionali (Comune, Dipartimento regionale della Protezione Civile e, a livello nazionale, Dipartimento della Protezione Civile), televisione, radio, stampa e numeri verdi (Contact Center del Dipartimento della Protezione Civile, Sala Operativa Regionale).Le eruzioni vulcaniche sono spesso precedute da terremoti. Per questo verifica che la tua casa sia sicura e adotta tutti gli accorgimenti necessari a eliminare le situazioni che possono rappresentare un pericolo.Evita di utilizzare locali interrati e seminterrati per attività abitative, lavorative, ricreative. In particolare, non utilizzarli per dormire e non farvi accedere i bambini non accompagnati.Fai arieggiare sempre i locali prima di accedervi (soprattutto locali chiusi da molto tempo o interrati o seminterrati quali cantine e garage).Partecipa alle esercitazioni e agli incontri informativi sul rischio vulcanico organizzati sul tuo territorio.IN ATTENZIONEIn questa fase operativa si intensifica il monitoraggio del vulcano e si verificano i Piani di protezione civile.Già in fase di attenzione, quindi ben prima di una eventuale eruzione, l’attività del vulcano può dare luogo a fenomeni pericolosi.Il bradisismo consiste in un lento abbassamento e sollevamento del suolo, durante il quale si possono verificare terremoti. Per sapere come comportarti in caso di rischio sismico, leggi le norme di comportamento.Il degassamento dal suolo consiste in un incremento di emissione di gas vulcanici dal terreno, soprattutto in alcune zone. Alcuni tra questi gas, in concentrazioni elevate, possono essere pericolosi, pertanto:• Evita zone e strutture depresse dove possono accumularsi gas vulcanici (cantine, garage, piscine vuote, canali di raccolta delle acque, cisterne interrate, pozzi, etc.); se devi comunque accedervi, riduci il più possibile il tempo di permanenza e assicurati che vi sia qualcuno all’esterno in grado di prestare soccorso.• Evita le aree vicine alle emissioni di gas vulcanici, soprattutto durante le ore notturne e in condizioni meteorologiche sfavorevoli (assenza di vento, nuvolosità, presenza di nebbia).• Se noti situazioni potenzialmente pericolose connesse all’emissione di gas vulcanici, come la presenza di animali morti senza motivi apparenti, allontanati immediatamente e informa subito il Comune.Se vivi in zona rossaChiedi al tuo Comune informazioni sul Piano di protezione civile per sapere quali sono le vie di allontanamento e le aree di attesa. Valuta se, quando le autorità daranno l’indicazione, ti allontanerai con la tua automobile o con il mezzo che sarà messo a disposizione dalla protezione civile.Inizia anche a pensare se ti trasferirai in un’altra casa di tua proprietà o da parenti o amici, fuori dalle zone rossa e gialla, ricevendo un contributo economico. In alternativa, potrai usufruire della sistemazione offerta dallo Stato, nella Regione o Provincia Autonoma gemellata con il tuo Comune.Ricorda di segnalare al tuo Comune se tu o un tuo familiare avete particolari esigenze di assistenza per l’allontanamento e la sistemazione in un’abitazione alternativa.IN PREALLARMEIn questa fase operativa iniziano le operazioni più lunghe e complesse da svolgere nella zona rossa: il trasferimento delle persone presenti negli ospedali e negli istituti penitenziari, lo spostamento degli animali da allevamento e la messa in sicurezza dei beni culturali più importanti.Se vivi in zona rossaSe ti vuoi allontanare già in questa fase puoi farlo: riceverai un contributo economico dallo Stato. Nel caso, ricordati di informare il tuo Comune.Se decidi di restare, preparati ad allontanarti quando le autorità lo indicheranno:Fai un elenco delle cose essenziali da portare con te (documenti, medicine, occhiali da vista, ecc.).Informati sulle vie di allontanamento da seguire.Se pensi di utilizzare il mezzo messo a disposizione dalla protezione civile, comunicalo al tuo Comune segnalando anche la presenza di eventuali animali domestici per organizzare il loro trasporto.Se non lo hai ancora fatto, informa il tuo Comune se tu o un tuo familiare avete particolari esigenze di assistenza.Se tu o un tuo familiare siete ricoverati in una struttura sanitaria, sarete evacuati in un’altra struttura idonea al di fuori della zona a rischio, che potrebbe trovarsi in una Regione diversa da quella gemellata con il tuo Comune.Ricorda che in questa fase, per motivi di sicurezza, l’accesso alla zona rossa sarà regolamentato.Se vivi in zona giallaAssicurati di avere a disposizione mascherine protettive, occhiali antipolvere, cibo, acqua, medicine, torcia e attrezzi per rimuovere la cenere.Se tu o un tuo familiare avete patologie respiratorie o cardiovascolari, consultate il vostro medico per capire come proteggere al meglio la vostra salute in caso di evento.

  • VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (SGS)

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Linee Guida 2022 Per La Implementazione,Dei Sistemi Di Gestione Della Sicurezza (SGS) Per Le Attività Di Verifica E Manutenzione Delle Infrastrutture Stradali E Autostradali   Le linee guida sono suddivise, in sei parti che consentono una migliore gestione ed elaborazione di successive revisioni:La parte 1, descrive le generalità sulle linee guida;La parte 2, è costituita dalle specifiche del Sistema di Gestione della Sicurezza SGS, che sono necessarie all’implementazione e certificazione ad uso sia delle Organizzazioni destinatarie della certificazione che degli Organismi di Certificazione di parte Terza OdCT. Alle specifiche di certificazione si è previsto l’affiancamento di uno strumento di valutazione del sistema di gestione della sicurezza che ha lo scopo di facilitare l’implementazione, la certificazione e il monitoraggio delle prestazioni del SGS.La parte 3, è costituita da un insieme di strumenti che possono risultare comodi per l’implementazione, la certificazione e il monitoraggio delle prestazioni dei SGS. Tali strumenti sono - A. Modello tipo registro dei Pericoli. E’ un modello che consente di registrare i pericoli, effettuare la valutazione dei rischi, individuare le eventuali misure di mitigazione e costruire un programma temporale di attività descrivendo chi e quando dovrà fare che cosa.- B. Modello tipo politica di Sicurezza. E’ un modello di esempio che richiama i contenutifondamentali di una politica di sicurezza dell’organizzazione;- C. Modello tipo rapporto di sicurezza. Modello che fornisce i contenuti essenziali da utilizzare per la reportistica di sicurezza in occasione di eventi.- D. Modello tipo contenuti del Manuale SGS. E’ un modello che descrive i contenuti essenziali delManuale di un Sistema di Gestione della Sicurezza;- E. Guida e modello tipo per la gestione del cambiamento. Modello con le indicazioni fondamentali per descrivere le valutazioni di rischio associate al cambiamento. Al modello è associata anche una linea guida con una lista di controllo (check list) di verifica di ogni aspetto del “change management”.- F. Modello tipo per il monitoraggio Indicatori di Prestazioni sulla Sicurezza. E’ un modello che contiene gli indicatori di prestazione di sicurezza del SGS e può essere arricchito di ulteriori indicatori al fine di effettuare un monitoraggio delle tendenze su base periodica.- G. Modello tipo per il monitoraggio Indicatori di Prestazioni del Sistema di Gestione della Sicurezza. E’ un modello che contiene gli indicatori di prestazione del SGS e può essere arricchito di ulteriori indicatori al fine di effettuare un monitoraggio delle tendenze su base periodica.- H. Modello tipo per la risoluzione dei problemi in team con il metodo 8D.La parte 4, è costituita dal disciplinare e dallo schema di certificazione per gli Organismi di Certificazione di parte Terza (OdCT).La parte 5, contiene una istruzione operativa per la certificazione volontaria delle competenze dell’Ingegnere Esperto in Sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti e sistemi di gestione della sicurezza.La parte 6, è costituita da uno strumento di valutazione (assimilabile ad una check list avanzata) che consente di accertare la presenza, l’adeguatezza, l’operatività e l’efficacia (P,A,O,E) degli elementi chiave del SGS. E’ uno strumento utile sia all’organizzazione (Prestatore di Servizi/ Gestore) che ad Anfisa che agli Organismi di Certificazione di parte Terza OdCT sia per la prima certificazione che per la sorveglianza della stessa; SommarioParte 1 Descrizione delle linee guidaParte 2 Specifiche per la certificazione dei Sistemi di Gestione della SicurezzaParte 3.A Strumenti per l’implementazione, la certificazione e il monitoraggio delle prestazioni dei SGS – Modello tipo del registro dei pericoliParte 3.B Strumenti per l’implementazione, la certificazione e il monitoraggiodelle prestazioni dei SGS – Modello tipo di politica di sicurezzaParte 3.C Strumenti per l'implementazione, la certificazione e il monitoraggio delle prestazioni dei SGS - Modello tipo per rapporto di sicurezzaParte 3.D Strumenti per l’implementazione, la certificazione e il monitoraggio delle prestazioni dei SGS – Modello tipo contenuti del manuale del sistema di gestione della sicurezzaParte 3.E Strumenti per l’implementazione, la certificazione e il monitoraggio delle prestazioni dei SGS - Guida e modello tipo per la gestione del cambiamentoParte 3.F Strumenti per l’implementazione, la certificazione e il monitoraggio delle prestazioni dei SGS - Modello tipo di indicatori prestazionali di sicurezzaParte 3.G Strumenti per l’implementazione, la certificazione e il monitoraggio delle prestazioni dei SGS - Modello tipo di indicatori prestazionali del sistema di gestione della sicurezzaParte 3.H Strumenti per l’implementazione, la certificazione e il monitoraggio delle prestazioni dei SGS - Modello tipo problem solving con il metodo8DParte 4 Disciplinare e schema di certificazione degli organismi di certificazione dei Sistemi di Gestione della SicurezzaParte 5.A Istruzioni operative e indirizzi per la formazione e la certificazione volontaria delle competenze dell’“Ingegnere Esperto in Sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti e sistemi di gestione della sicurezza”Parte 6 Strumento di verifica e controllo per l’implementazione, certificazione e misura delle prestazioni del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS)   SCARICA LA LINEA GUIDA     ALTRE LINEE GUIDA SGS

  • REPERTORIO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    scrizione Nel Repertorio Nazionale Degli Organismi Paritetici   In attuazione dell'articolo 51, comma lbis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il Repertorio nazionale degli organismi paritetici (di seguito Repertorio) di cui all'articolo 2, comma 1, lett. ee), del medesimo decreto legislativo.Il Repertorio è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Articolo 2Criteri identificativi per l'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi pariteticiAi sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. ee), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gli organismi paritetici sono costituiti per iniziativa di una o più associazioni sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale . 2. Per l'iscrizione nel Repertorio di cui all'articolo 1 del presente decreto, l'organismo paritetico deve possedere i seguenti requisiti: a) essere costituito da almeno una o più associazioni sindacali dei datori di lavoro ed una o più associazioni dei lavoratori firmatarie, purché non per mera adesione, di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle aziende del sistema di riferimento dell'organismo paritetico. b) essere costituito da associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori la cui rappresentatività, ai sensi del comma 1, è valutata sulla base dei seguenti requisiti: i) la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole; ii) la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato; iii) il numero complessivo dei CCNL sottoscritti; iv) i maggiori indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell'organismo paritetico, ove disponibili. c) essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; d) svolgere nei confronti dei propri RLS e RLST funzioni di supporto per l'esercizio della loro attività,nell'ambito del settore e del territorio di riferimento; e) svolgere attività di assistenza ai datori di lavoro nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. La costituzione e l'attività di cui al precedente comma 2 devono risultare dalla stipula di un accordo nazionale e dallo Statuto dell'organismo paritetico. Articolo 3Domanda di iscrizione al Repertorio nazionale degli organismi paritetici1Ai fini dell'iscrizione nel Repertorio di cui all'articolo 1, gli organismi paritetici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 presentano domanda di iscrizione, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro  ( dgsa lutesicurezza@pec. lavoro.gov. it), allegando: a) una copia dell'atto costitutivo;b) una copia dello Statuto;c) una copia del regolamento;d) un elenco dettagliato delle sedi in cui operano;e) l'autorizzazione al trattamento dei dati trasmessi;f) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b). Articolo 4Iscrizione e cancellazione dal Repertorio nazionale degli organismi paritetici1. L'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici è disposta, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 2. L'iscrizione è subordinata al previo parere obbligatorio, in ordine alla rappresentativitàdell'organismo paritetico richiedente e al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 e comma2, lettere a), b), e), della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni Industriali, da rendersi entro 60 giorni dalla data della trasmissione della documentazione da parte della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.3. Gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio sono tenuti a comunicare ogni variazione intervenutasuccessivamente all'iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all'articolo 2 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.4. Al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l'iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, gli organismi paritetici dovranno inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000 n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione nelRepertorio.5. La cancellazione dal Repertorio è disposta con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro previo parere obbligatorio della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali in caso di cancellazione dovuta al venir meno di requisiti su cui si è espressa per l'iscrizione nel Repertorio la competente Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.Articolo 5Efficacia dell'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi pariteticiL'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui al precedente articolo 2, comma 2, del presente decreto e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.Decreto Ministeriale n.171 del 11/10/2022

  • COME COMPORTARSI IN UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Indicazioni Su Come Comportarsi Per Affrontare Le Diverse Emergenze.   In una situazione di emergenza è fondamentale sapere cosa fare e a chi rivolgersi per i soccorsi.Agire in preda al panico può essere pericoloso per sé e per gli altri.Durante e dopo gli eventi, adottare dei comportamenti corretti e seguire le indicazioni delle Autorità può ridurre le conseguenze negative. Il Comune, in particolare, rappresenta la prima struttura di Protezione civile di riferimento per il cittadino in caso di emergenza.In caso di emergenza chiamare il Numero Unico di Emergenza 112.Ricordatevi sempre di specificare con chiarezza CHI siete, COSA sta succedendo e DOVE.     Sommario   Rischio SismicoRischio VulcanicoRischio Meteo-Idrogeologico Temporali e Fulmini AlluvioniFraneNeve e GeloValangheSubsidenze e SprofondamentiNebbiaOndate di calore Rischio Tsunami Rischio SanitarioRischio NucleareRischio Industriale Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei MinistriI contenuti sono tratti dal sito http://www.protezionecivile.gov.it ma modificati e rielaborati dall’Unità di Crisi del MAECI alla luce delle specifiche esigenze di viaggiatori all’estero SCARICA IL VADEMECUM

  • LINEE GUIDA FISSAZIONE DEL CARICO PER IL TRASPORTO SU STRADA

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    • 11.12.2022

    Linee Guida Istruzioni Di Base E Consigli Pratici Operazioni Di Carico/Scarico E Fissazione Del Carico Sui Veicoli, Compresi Vettori E Spedizionieri   Le presenti linee guida mirano a fornire istruzioni di base e consigli pratici a tutti i soggetti impegnati in operazioni di carico/scarico e fissazione del carico sui veicoli, compresi vettori e spedizionieri.  Esse dovrebbero risultare utili anche alle autorità preposte all’applicazione della legge per l’esecuzione di controlli tecnici su strada in conformità alla direttiva 2014/47/UE e alle sentenze degli organi giurisdizionali. Potrebbero inoltre servire come punto di riferimento per gli Stati membri nell’adozione di misure relative alla formazione dei conducenti, in conformità alla direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri.  Il presente documento intende inoltre fornire orientamenti per una corretta fissazione del carico in tutte le situazioni che potrebbero verificarsi in normali condizioni di traffico, nonché fornire una base comune per l’attuazione pratica e per l’applicazione delle disposizioni in materia di fissazione del carico. Le presenti linee guida sulle migliori pratiche sono state redatte da un gruppo di esperti istituito dalla direzione generale della Mobilità e dei trasporti, costituito da esperti designati dagli Statimembri e dal settore in questione. Le presenti linee guida sulle migliori pratiche possono rappresentare un punto di riferimentoper tutti i soggetti pubblici o privati impegnati, direttamente o indirettamente, in operazionidi fissazione del carico.  Il presente documento deve essere considerato e utilizzato come uno strumento di supporto all’applicazione di pratiche sicure e consolidate in tale ambito. Il presente documento non è vincolante al pari di un atto giuridico adottato dall’Unione, bensì si limita a presentare le conoscenze acquisite dagli esperti europei del settore. Il rispetto dei principi e dei metodi descritti nelle presenti linee guida dovrebbe essere considerato dalle autorità preposte all’applicazione della legge come uno strumento utile al raggiungimento dei livelli di sicurezza adeguati che sono necessari allo svolgimento delle operazioni di trasporto su strada.    Nell’utilizzare le presenti linee guida occorre verificare che i metodi utilizzati siano adeguati alla situazione specifica adottando precauzioni supplementari, ove necessario. È importante tenere presente che gli Stati membri potrebbero avere requisiti particolari in materia di fissazione del carico, che non sono trattati nelle presenti linee guida.    Si raccomanda pertanto di rivolgersi alle autorità competenti per appurare se esistano eventuali requisiti specifici.Il presente documento è pubblico e può essere scaricato gratuitamente dal sito web della Commissione europea.A seguito delle nuove esperienze e della continua evoluzione dei sistemi e delle tecniche di fissazione del carico, le presenti linee guida richiederanno inevitabilmente revisioni periodiche ed eventuali modifiche. Per informazioni sulla versione più recente del documento si rimanda alsito web della Commissione europea.  Fonte:Commissione europea, Direzione generale della Mobilità e dei trasporti, Fissazione del carico per il trasporto su strada : linee guida europee 2014 sulle migliori pratiche, Ufficio delle pubblicazioni, 2015, https://data.europa.eu/doi/10.2832/74220 SCARICA LA LINEA GUIDA VAI AL DVR SETTORE AUTOTRASPORTI

  • PROCEDURE SICUREZZA IN AGRICOLTURA

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    • 11.12.2022

    STRUZIONI OPERATIVE PROCEDURE SICUREZZA IN AGRICOLTURA   ELENCO PROCEDURE: Utilizzo in sicurezza dell'irrigatore a naspo (rotolone)Utilizzo in sicurezza dello svettatoioUtilizzo in sicurezza del decespugliatoreUtilizzo in sicurezza del ponte mobile sviluppabile (cestello, piattaforma aerea)Utilizzo in sicurezza dell'idropulitriceUtilizzo in sicurezza degli attrezzi manualiUtilizzo in sicurezza dei carrelli elevatori a forcheUtilizzo in sicurezza delle scale portatiliUtilizzo in sicurezza dell'autoclave per sterilizzazioneUtilizzo in sicurezza del transpallet manuale/elettricoUtilizzo in sicurezza del martello demolitoreUtilizzo in sicurezza del trabattelloUtilizzo in sicurezza della motopompaUtilizzo in sicurezza della smerigliatrice angolare a disco (flessibile)Utilizzo in sicurezza del trapano radiale e a colonnaUtilizzo in sicurezza del trapano portatile a funzionamento elettricoUtilizzo in sicurezza della molatrice fissaUtilizzo in sicurezza della saldatrice elettricaUtilizzo in sicurezza della troncatrice a discoUtilizzo in sicurezza del sollevatore a due colonneUtilizzo in sicurezza dell'impastatriceUtilizzo di apparecchiture elettricheUtilizzo in sicurezza delle motoseghe per potaturaUtilizzo in sicurezza della trattrice agricolaUtilizzo in sicurezza delle macchine per la lavorazione del terrenoUtilizzo in sicurezza di ganci e occhioni agricoliUtilizzo in sicurezza della botte irroratriceUtilizzo in sicurezza di spandivoltafieno e ranghinatori rotativiUtilizzo in sicurezza della tosaerbaUtilizzo in sicurezza carro spandiletameUtilizzo in sicurezza del trinciastocchiUtilizzo in sicurezza della terna gommataUtilizzo in sicurezza della piattaforma traiata mobile per raccolta e potaturaUtilizzo in sicurezza del rimorchio agricoloUtilizzo in sicurezza dell'invasatriceUtilizzo in sicurezza della mietitrebbiatriceUtilizzo in sicurezza delle falciapesatrici semoventi per foraggiUtilizzo in sicurezza del motocoltivatoreUtilizzo in sicurezza della motofalciatriceUtilizzo in sicurezza del carro botte per lo spandimento di liquami ed acqua di vegetazioneUtilizzo in sicurezza del carro desilatoreUtilizzo in sicurezza delle zappatrici e erpici rotativiUtilizzo in sicurezza dello spandiconcime centrifugoMovimentazione in sicurezza delle rotoballeAbbattimento in sicurezza di alberiSicurezza durante i lavori in quotaImmagazzinamento in sicurezza dei prodotti chimiciMovimentazione manuale dei carichiApertura e chiusura delle sponde del cassone degli automezzi o dei carrelliTrasporto di materiali con automezziUtilizzo in sicurezza delle seminatrici portateCambio in sicurezza del tonerRifornimento in sicurezza del carburanteUtilizzo in sicurezza delle forbici da potare pneumatiche o elettricheUtilizzo in sicurezza delle imbracature per il sollevamento dei carichiControllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei trattori agricoli e macchine operatrici semoventiSicurezza in frantoio olearioSicurezza in cantina di microvinificazioneAttività con boviniBuona prassi di laboratorioUtilizzo del videoterminale ACCEDI AL LE PROCEDURE

  • STRUMENTI DI SUPPORTO PER VALUTAZIONE DEI RISCHI IN ATTIVITÀ STAGIONALI

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    • 11.12.2022

    Schede Tecniche Di Supporto Alle Aziende Nel Percorso Di Prevenzione E Tutela Della Salute Dei Lavoratori Stagionali   Il manuale raccoglie i risultati conclusivi del gruppo di lavoro composto da esperti delle Regioni e PA, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali, e dell’INAIL.L’elaborato contiene schede tecniche di supporto alle aziende nel percorso di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori stagionali. Vengono fornite indicazioni per la redazione del documento di valutazione dei rischi; per la sorveglianza sanitaria; per la formazione. L’intento è facilitare l’azienda nell’adempiere in modo semplice e sostanziale agli obblighi normativi. Sono stati predisposti e validati dal gruppo i seguenti strumenti:Attività di raccolta: Olive, Uve da vino e da tavola, Agrumi, Basilico, Carciofi, Finocchi, Fragole in tunnel, Frutta a filari, Insalata da cespo, Ortaggi in campo, Ortaggi in serra, Piccoli frutti, Pomodori in serra.Numerose altre schede sono pressoché pronte, ma non validate prima della chiusura dei lavori; non vengono quindi qui presentate.Macchine e attrezzature: trattore, albero cardanico, carro raccogli frutta, scale portatili.Fattori di rischio: rumore, vibrazioni, movimentazione carichi.Allegato:Analisi di alcuni rischi trattati negli strumenti di supportoSi riportano di seguito alcuni esempi di rischi caratteristici per le attività analizzate:Ø Campi, boschi e altri terreni dell’azienda agricola (scivolamento, inciampo/contatto con vegetazione/…)Una peculiarità delle attività agricole è quella di svolgersi largamente al di fuori dei luoghi di lavoro così come sono definiti all’art. 62 del d.lgs. 81/08.Il gruppo di lavoro ha esaminato con attenzione la necessità di impiegare e modulare misure di protezione nei confronti di pericoli specifici. In particolare, si è cercato di limitare il ricorso alla consegna dei dispositivi di protezione individuali, con i relativi obblighi derivanti dall’applicazione del capo II, del titolo III, del D.lgs. 81/08, ai soli casi ritenuti effettivamente indispensabili; contemporaneamente, ove possibile, si sono previste misure di tipo organizzativo/procedurale, consistenti, ad esempio, nella verifica dell’utilizzo di calzature appropriate da parte dei lavoratori. Ciò per tener conto sia della necessità di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratori, sia della reale efficacia delle misure individuate, di fatto inapplicabili se troppo onerose.Ø Condizioni climatiche avverse (esposizione a calore, freddo, pioggia, vento, radiazione solare)Le lavorazioni agricole all’aperto espongono a condizioni climatiche variabili e all’esposizione al sole e ai fenomeni atmosferici.Le misure di prevenzione che il datore di lavoro deve adottare sono essenzialmente di tipo procedurale: ad esempio verificare che i lavoratori siano muniti di vestiario, copricapo e guanti idonei, prevedere pause di ristoro e aree al riparo.Stesse considerazioni sono valide per il lavoro all’interno di tunnel e serre, ma qui è possibile intervenire sulle strutture, dotandole, per esempio, di aperture di ventilazione e coperture ombreggianti. Il datore di lavoro deve anche verificare che i lavoratori siano altresì dotati di idonei indumenti quando, uscendo da tali ambienti, si trovino esposti all’aperto a condizioni climatiche considerevolmente differenti.Ø Agenti fisici (esposizione a rumore e vibrazioni nell’utilizzo delle macchine per la raccolta)Il rischio da agenti fisici rumore e vibrazioni è presente nel caso in cui l’operatore utilizzi attrezzature di lavoro dotate di motore (rischio rumore o vibrazioni) ovvero si trovi in prossimità di aree in cui sono effettuate lavorazioni agricole meccanizzate (rischio rumore).Stante l’estrema differenziazione delle tipologie di lavorazioni agricole meccanizzate, il processo tecnico divalutazione dei rischi è stato effettuato individuando prioritariamente le singole fasi di lavoro e determinando, per ognuna di esse, le necessarie azioni da intraprendere a seconda del livello di esposizione personale presumibile.Sulla scorta di quanto sopra è stata considerata fondamentalmente la necessità di agire attraverso:• adozione di misure tecniche (es. scelta di macchine che producono un basso livello di rumore e/o un basso livello di vibrazioni), organizzative e procedurali (es. allontanamento della fonte di rumore dalla zona di operazione, …);• adeguata informazione e formazione degli addetti, per la quale è stato elaborato uno specifico strumento di supporto;• fornitura di dispositivi di protezione individuale (es. otoprotettori, guanti antivibranti) garantendone l’addestramento all’uso;• effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici.Ø Attrezzature di lavoro (rischi di natura meccanica, elettrica, ecc.)Negli strumenti di supporto relativi alle attrezzature di lavoro sono stati indicati gli elementi tecnici fondamentali per la valutazione di conformità ai R.E.S. e l’identificazione dei difetti di natura “palese”, rilevabili con un semplice esame a vista. Per le macchine immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore delle direttive pertinenti e soggette alle prescrizioni di cui all’allegato V del d.lgs. 81/08, sono state fornite informazioni per l’adeguamento attraverso l’installazione di apprestamenti tecnici ritenuti necessari.Ø Utilizzo di scale (caduta dall’alto)In agricoltura l’utilizzo di scale è assai frequente soprattutto nelle operazioni di raccolta. Le scale impiegate possono essere sia in appoggio sia doppie: la scelta è legata alle condizioni del terreno e alle altezze da superare.Ø Lavori in prossimità di linee elettriche (folgorazione)Il rischio di folgorazione può manifestarsi durante le attività di raccolta che richiedono l’utilizzo di scale o di macchine agricole che possono portare i lavoratori o le stesse attrezzature di lavoro ad entrare contatto con le linee elettriche o ad avvicinarsi ad esse fino ad innescare un arco elettrico.Negli strumenti di supporto destinati ai lavoratori addetti alle attività di raccolta sono state fornite indicazioni tese a verificare il rispetto delle distanze di sicurezza dalle linee elettriche.Ø Transito di macchine agricole (interferenze macchina – uomo)Nei terreni agricoli le attività sono svolte a volte in sequenza, a volte contemporaneamente. Un fattore di rischio che si è ritenuto opportuno richiamare è la presenza, durante le lavorazioni, di macchine agricole in movimento. Questa presenza comporta rischi per chi a terra esegue operazioni di raccolta. Le misure richieste sono di tipo procedurale, consistendo in istruzioni ai conducenti dei mezzi su tempi e modalità di movimentazione dei mezzi. Altra prescrizione importante, e spesso trascurata nella pratica, è quella di vietare il trasporto di persone su mezzi agricoli (ad esempio trattori, rimorchi) assolutamente inadeguati a ospitare in sicurezza i passeggeri.Ø Movimentazione manuale dei carichi (posture incongrue/movimenti ripetitivi, sollevamento e spostamento dicarichi)Per le lavorazioni relative alla raccolta il pericolo di movimentazione manuale dei carichi comporta un rischio specifico per i lavoratori legato all’assunzione di posture incongrue, a movimenti ripetitivi, al sollevamento e spostamento di carichi. Le misure di prevenzione e protezione individuate interessano sia l’organizzazione del lavoro sia le procedure operative specifiche.Gli strumenti di supporto forniscono indicazioni per:• utilizzo di attrezzature di lavoro appropriate;• adeguata informazione e formazione degli addetti;• effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici.Ø Sostanze pericolose: agenti chimici (esposizione a prodotti fitosanitari)Per gli addetti alle operazioni di raccolta, per i quali il rischio è riconducibile prevalentemente alla esposizione dermica a livelli residuali fogliari di PF, si è scelto di indicare come misura di prevenzione il rispetto –obbligatorio nell’attività di raccolta- del tempo di carenza, che è sempre indicato nell’etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato ed è in ogni caso assai più cautelativo del tempo di rientro.Ø Agenti biologici (esposizione a tetano, punture imenotteri)Nel settore agricolo esiste il rischio di contrarre il tetano e vige l’obbligo di vaccinazionePer le punture da imenotteri che in caso di grave reazione allergica possono portare a shock anafilattico si è prevista l’applicazione di idonee misure di primo soccorso.Ø Lavori in luoghi isolati diversi dalla sede dell’azienda agricola (ritardo nell’attuazione del soccorso)Accade che i campi o i boschi, dove vengono eseguite le lavorazioni agricole, siano isolati, lontani dalla sede dell’azienda, dove generalmente è custodita la cassetta di pronto soccorso. In tali casi il decreto 388/2003, prevede che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori un pacchetto di medicazione e un mezzo idoneo per attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN. Gli strumenti di supporto sono state redatte nelle seguenti lingue: Italiano Arabo Francese Hindi Inglese Polacco Rumeno Serbo Slovacco Ucraino  Fonte:ULSS9 Anche questo materiale e' disponibile gratuitamente per gli iscritti alla newsletter Professional ANCHE QUESTA RISORSA E' GRATUITA  PER GLI ISCRITTI ALLA NOSTRA NEWSLETTER PROFESSIONAL. ISCRIVITI ANCHE TU. SCOPRI TUTTI I VANTAGGI DI ISCRIVERSI ALLA NOSTRA NEWSLETTER PROFESSIONAL

  • SLIDE ESPOSIZIONE ALLE POLVERI DI LEGNO

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Slide Powerpoint Esposizione Professionale Alle Polveri Di Legno   Ai fini dell’igiene industriale la polvere di legno contraddistingue una sospensione in aria delle particelle prodotte durante la lavorazione del legno, in quantità e qualità variabile in funzione delle specie legnose impiegate e della tipologia di lavorazione. Le proprietà cancerogene della polvere di legno sono indotte dalle polveri di particolari essenze prodotte da alcuni tipi di lavorazione.La conclusione della Iarc (Gruppo 1 - Vol.62, 100C-2012) circa l’esistenza di sufficienti dati e informazioni per definire le polveri da legno cancerogene per l’uomo si basa sull’osservazione di un aumento dell’occorrenza di tumori dei seni nasali e paranasali nei lavoratori esposti a polveri di legno duro.A livello comunitario la direttiva 2004/37/CE (nota come CMD: Carcinogen and Mutagens Directive) ha definito i lavori comportanti esposizione a polvere di legno duro tra gli agenti cancerogeni ed ha fissato per la prima volta un valore limite di esposizione professionale in misura di 5 mg/m3 (in relazione ad un periodo di riferimento di 8 ore) per la frazione inalabile delle polveri di legno duro o miste contenenti legno duro.In anni più recenti, la direttiva UE 2017/2398, emendamento della CMD, riconoscendo che l’esposizione alle polveri di legno duro e di legno tenero è comune tra i lavoratori nell’Unione Europea e causa malattie e sintomi respiratori, ha proposto l’abbassamento di tale valore limite a 3 mg/m3 in via transitoria fino al 17 gennaio 2023, e a 2 mg/m3 successivamente a tale data. Poiché l’esposizione mista a più di una specie di legno è molto comune, la direttiva ha inoltre stabilito che il valore limite per polveri di legno duro dovrebbe applicarsi a tutte le polveri di legno presenti in una eventuale miscela.Ai sensi del Titolo IX del d.lgs. 81/08, la legislazione italiana, in recepimento delle direttive comunitarie, impone la valutazione dell’esposizione professionale a polveri di legno e il mantenimento e controllo, tramite monitoraggio ambientale, del rispetto del valore limite di esposizione.In riferimento al d.lgs. 81/2008, il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro è riportato nell’allegato XLII (Elenco di sostanze, miscele e processi) tra gli agenti cancerogeni come definiti all’art. 234, comma 1 a) punto 2 mentre il valore numerico associato al livello di esposizione che, ai sensi dell’art. 235 comma 3, non deve mai essere superato negli ambienti di lavoro, compare nell’allegato XLIII (Valori limite di esposizione professionale).Ai fini di una valutazione del rischio di esposizione professionale, la frazione di polvere da captare è quella inalabile, definita dalla norma UNI-EN 481/1994. Diversi campionatori-selettori, funzionanti ciascuno a uno specifico flusso di aspirazione dell’aria, rispondono a tale convenzione. I campionamenti personali sono effettuati direttamente sull’operatore ponendo il selettore per la polvere in prossimità della regione respiratoria dell’operatore a non più di 30 cm da naso e bocca. Completa la linea di campionamento un sistema di aspirazione dell’aria consistente in una pompa collegata al campionatore attraverso un tubo e fissata all’altezza della cintura dell’operatore. La massa di polvere depositata su un filtro a membrana ad alta idrofobicità (ad esempio in Pvc), determinata gravimetricamente, fornisce, in rapporto al volume di aria campionata, la concentrazione della polvere inalabile cui è esposto il lavoratore.Oltre a quelli già citati, i fattori che influenzano l’esposizione lavorativa includono: la durata e frequenza della lavorazione effettuata, l’uso di sistemi di controllo e abbattimento delle polveri e di eventuali DPI e le attrezzature di lavoro utilizzate. SCARICA LE SLIDE IN POWERPOINT principali requisiti di sicurezza delle attrezzature e concentrazione di polvere di legno aerodispersa (Excel)Elenco IARC della classificazione dei legni (Excel)

  • ATTREZZATURE DI LAVORO E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Attrezzature Di Lavoro E Prevenzione Degli Infortuni: Come Effettuare Un Audit Efficace   Infortuni nei luoghi di lavoro: è possibile diminuirli? Indubbiamente sì.Tra gli infortuni, particolarmente rilevanti in termini di gravità sono quelli che coinvolgono le attrezzature di lavoro. E in questo ambito il tema si pone con una sua innegabile complessità in quanto coinvolge diversi schemi di certificazione ed è oggetto di un corpus normativo assai variegato.In tale contesto, assume notevole rilevanza la verifica ispettiva condotta nell'ambito della certificazione accreditata che costituisce uno dei principali strumenti di qualificazione delle imprese, la cui credibilità deve pertanto restare indiscussa.Questo documento vuole fornire agli auditor una guida nella delicata materia delle attrezzature di lavoro: uno strumento operativo "pratico" per gli audit di tali schemi.Partendo dagli aspetti giuridici e normativi e da una tabella di correlazione tra norme tecniche e leggi applicabili, il documento approfondisce diversi schemi di riferimento (schema SGQ, schema SCR, schema PRD/ISP), dando agli auditor indicazioni e riferimenti pratici di grande utilità nello svolgimento della loro attività.Fonte:UNI SCARICA IL WHITE PAPER UNI

  • CRITERI DI SCELTA ED USO DEI DPI

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Criteri Per L'individuazione E L'uso Dei DPI Alla Migliore Pratica Tecnologicamente Disponibile   Il Decreto Legge 21 ottobre 2021 riconduce i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI alla migliore pratica tecnologicamente disponibile, facendo riferimento all'edizione più aggiornata delle norme tecniche. La Guida, predisposta grazie al lavoro degli esperti della Sottocommissione UNI/CT 042/SC 02 "Dispositivi di protezione individuale" e pubblicata il 25 luglio 2022, vuole fornire ad aziende e lavoratori, ma anche a tutti gli operatori del mercato, proprio i riferimenti alle nuove e più aggiornate norme tecniche UNI. Come noto il DM 2 maggio 2001 - Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), “ravvisata la necessità di riferirsi a norme di buona tecnica per la determinazione dei suddetti criteri; Vista la norma UNI EN 458 (1995) concernente DPI per la protezione dell’udito; Vista la norma UNI 10720 (1998) concernente DPI per la protezione delle vie respiratorie; Viste le norme UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993) e UNI EN 171 (1993) concernenti DPI per la protezione degli occhi; Vista la norma UNI 9609 (1990) concernente DPI relativi ad indumenti protettivi da agenti chimici; Considerato che le norme sopraindicate costituiscono utili riferimenti di buona tecnica per l’individuazione dei suddetti criteri”, approva i criteri per l’individuazione e l’uso di DPI relativi:a. alla protezione dell’udito, come riportati nell’allegato 1 del decreto;b. alla protezione delle vie respiratorie, come riportati nell’allegato 2 del decreto;c. alla protezione degli occhi:‒ filtri per saldatura e tecniche connesse,‒ filtri per radiazioni ultraviolette,‒ filtri per radiazioni iof rarosse, come riportati nell’allegato 3 del decreto;d. a indumenti protettivi da agenti chimici, come riportati nell’allegato 4 del decreto.Si ritieoe che possa essere utile per aziende e lavoratori, ma anche per gli operatori del mercato, specificare per ciascun dispositivo del DM 2 maggio 2001 le nuove norme cui fare riferimento per attuare l’aggiornamento imposto al comma 2 bis dell’art. 79 del D. Lgs. 81/08. Fonte:Uni SCARICA LE GUIDE UNI

  • SICUREZZA NEI CANTIERI CHE BENEFICIANO DI AGEVOLAZIONI FISCALI.

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    • 11.12.2022

    Nota E Faq 2022 Ance/Cni E Tabella Excel Adempimenti Cantieri Edili   Il cantiere temporaneo o mobile è definito come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all’allegato X1 del D. Lgs. n. 81/08”.Tale definizione è contenuta nel Titolo IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di seguito TU sicurezza).Le disposizioni del capo I del Titolo IV si applicano nei cantieri temporanei o mobili che rientrano nella summenzionata definizione, pertanto anche nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali finalizzate al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (bonus facciate),nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni o 110%).Le recenti misure di incentivi fiscali per interventi di recupero edilizio hanno comportato un’intensificazione dell’attività in edilizia, imponendo una maggiore attenzione da parte di tutti i soggetti che operano a diverso titolo in cantiere per garantire il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza e collaborazione per la riduzione del fenomeno infortunistico nel settore.In continuità con la campagna straordinaria di vigilanza avviata nel 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha disposto accertamenti nel settore edile, con particolare riguardo ai numerosi cantieri che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche, assicurando verifiche continue e programmate sututto il territorio nazionale nel corso dell’intero anno 2022, con accertamenti indirizzati in particolare verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all’edilizia, comunque denominati.Pertanto, al fine di supportare imprese, professionisti e committenti nell’applicazione delle norme specifiche in materia di sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali, a seguito di numerosi quesiti pervenuti sul tema, ANCE e CNI, nell’ambito di un protocollo d’intesa rinnovatonel gennaio 2021, hanno condiviso il presente documento recante alcune FAQ ricorrenti, uno schema delle disposizioni di cui al capo I del Titolo IV e alcune definizioni utili per la lettura del documento. Il  documento è stato elaborato nell’ambito del Protocollo di intesa in materia di sicurezza sul lavoro stipulato tra ANCE e CNI,Per Ance, hanno collaborato con la Direzione Relazioni Industriali, la Direzione Politiche Fiscali, la Direzione Edilizia, Ambiente e Territorio, l’ufficio Tecnologie, normative tecniche e qualità delle costruzioni.Per CNI hanno partecipato alla stesura del testo l’ing. Gaetano Fede, componente del Consiglio Nazionale – responsabile area sicurezza e prevenzione incendi, l’ing. Stefano Bergagnin, e l’ing. Andrea Galli, entrambi componenti del GdL Sicurezza del Cni. Fonte ANCE/CNI SCARICA IL DOCUMENTO SCARICA LA TABELLA EXCEL

  • LIBRO UNICO DEL LAVORO

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    • 11.12.2022

    Vademecum Sul Libro Unico Del Lavoro   l libro unico del lavoro ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro e rappresenta per gli organi di vigilanza lo strumento attraverso il quale verificare lo stato occupazionale dell’impresa.Il datore di lavoro privato, a meno che non sia un datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.Il libro unico del lavoro si realizza mediante uno dei seguenti sistemi:elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie)a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l’autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stessosu supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail.La richiesta di autorizzazione alla vidimazione in stampa laser è presentata dalla Ditta o dall’intermediario (sempre a nome della ditta) tramite l’apposito servizio on line “Autorizzazione stampa laser” presente sul sito www.inail.it.In caso di tenuta del libro unico su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, invece, bisogna fare comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.Il libro unico è tenuto e conservato, in alternativa, presso:la sede legale dell’impresalo studio dei consulenti del lavoro o di altro professionista abilitatoi servizi ed i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa.Il datore di lavoro, i professionisti autorizzati o i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria che detengono il libro unico del lavoro hanno l'obbligo di conservarlo per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. SCARICA IL VADEMECUM SUL LIBRO UNICO DEL LAVORO (EXCEL)

  • TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI ALL'ESTERO

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Vademecum Per La Tutela Della Salute E Sicurezza Del Lavoratore Inviato All’estero   Il documento affronta la materia in termini di prevenzione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori all’estero.Il presente vademecum ha l’obiettivo di fornire a lavoratori ed aziende informazioni utili e spunti operativi per il miglioramento della salute e sicurezza per i lavoratori che, per motivi di lavoro, devono recarsi all’estero.L’emergenza pandemica legata a COVID-19 ha accentuato l’attenzione delle Istituzioni e dei cittadini sulla centralità di queste tematiche, unitamente al continuo evolversi degli scenari internazionali.Alla luce dell’ordinamento giuridico italiano, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori all’estero rappresenta un forte punto di attenzione per i datori di lavoro, non solo nelle realtà strutturate, ma anche nelle piccole e medie imprese che, sempre di più, sono protagoniste nei mercati esteri.Il vademecum, con un taglio pratico e semplice, può essere usato come punto di partenza per le riflessioni all’interno delle aziende e per aiutare coloro i quali si occupano di questi temi ad impostare procedure e regolamenti. La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è uno dei principi cardine della nostra Costituzione: gli articoli 32, 35, 38 e 41 tutelano questi aspetti come “beni primari”.È utile ricordare, inoltre, la norma di chiusura del sistema legale della sicurezza contenuta nell’articolo 2087 del Codice civile che stabilisce “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.Conformemente a questi principi di base ed anche in relazione al recepimento delle Direttive comunitarie, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), il Codice Civile, il Codice Penale, il D.Lgs. n. 231/2001 ed il Decreto n. 317/1987 e s.m.i. costituiscono il quadro normativo di riferimento.Parlando di salute e sicurezza dei lavoratori all’estero, assume importanza anche la conoscenza della normativa del Paese in cui l’attività viene svolta al fine delle disposizioni cogenti in essa contenute, come vedremo nel prosieguo del vademecum.Il D.Lgs. n. 81/2008 non disciplina direttamente la fattispecie del lavoro all’estero, ma definisce la “Prevenzione” come “Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”, e, fra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mette al primo posto “la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza”.Il percorso di valutazione dei rischi deve tenere in considerazione tutte le tipologie di rischio (nessuna esclusa) inerenti alla salute e sicurezza dei lavoratori, compresi i cosiddetti “rischi atipici o esogeni”: questi “rischi esogeni”, se prevedibili (e quindi valutabili e mitigabili), è opportuno che siano oggetto di valutazione ed esplicitazione nel documento di valutazione dei rischi (DVR).Il percorso di valutazione vede, come attori protagonisti, la struttura aziendale (datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori), insieme alle figure previste dal D.Lgs. n. 81/2008, Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP ed ASPP), medico competente e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), coadiuvati anche da esperti, se esistenti in azienda, come i cd. “Security manager”, “Crisis manager” etc..Il Ministero del Lavoro con risposta ad Interpello n. 11/2016, ha affermato che: “il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta”.Con specifico riferimento al lavoro da svolgere nei paesi extracomunitari si ricorda la specifica normativa in materia contenuta nel Decreto legge 31 luglio 1987, n. 317 - Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari – convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398e s.m.i. in particolare dal Decreto legislativo n. 151/2015 che lasciando immodificato l’impianto normativo riguardante la parte pensionistica e di assicurazioni sociali ha sostituito il precedente articolo 2 con il seguente testo:Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero.1. Il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero prevede:a) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente, l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;b) la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego;c) un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente; d) il tipo di sistemazione logistica;e) idonee misure in materia di sicurezza.È importante sottolineare che la previsione di cui alla lettera c) circa l’obbligo assicurativo è limitata esclusivamente ai casi di invio in paesi extracomunitari e non è obbligatoria per le missioni nell’ambito della UE.Da segnalare in proposito che, nella prassi di moltissime aziende, la copertura assicurativa sia estesa a tutti i Paesi e, spesso, sia integrata per ulteriori fattispecie come, ad esempio, per le cure mediche in loco. Indice del documento: PremessaParagrafo 1 - Le norme di riferimentoParagrafo 2 - Inquadramento del tema della “Tutela della salute e sicurezza del lavoratore all’estero”Paragrafo 3 - I soggetti coinvoltiParagrafo 4 - La valutazione del rischioParagrafo 5 - Protocollo interno aziendaleAppendicePrima di recarsi all’estero: Checklist per aziende e lavoratoriSiti internet utiliGuida Inps relativa alla certificazione di malattia per i lavoratori che soggiornano temporaneamente all’estero. Fonte:Federmeccanica/Assistal – Fim-Cisl/Fiom-Cgil/Uilm-Uil Commissione Salute e Sicurezza SCARICA IL VADEMECUM

  • RIDUZIONE DELLA POLVERE DI SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE NEI CANTIERI

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    SCHEDE RIDUZIONE DELLA POLVERE DI SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE NEI CANTIERI.   La polvere è una presenza costante per tutti i lavoratori del settore edile e costituisce in linea di principio una minaccia per la salute. Alcuni tipi di polvere hanno effetti disastrosi sulla salute, per esempio la polvere di silice cristallina respirabile (RCS). Il limite di esposizione di 0,1 mg/m³ attualmente vigente in Europa ha lo scopo di tutelare i lavora- tori dagli effetti negativi sulla salute. L’esistenza di un limite di esposizione purtroppo non sempre corrisponde alla sua osservanza nella pratica comune. Questa mappatura fornisce consiglisu come osservare il valore limite per numerose attività edili, ciascuna con le proprie specifiche condizioni di esposizione e misure preventive corrispondenti.La mappatura è il risultato di un progetto delle parti sociali europee condotto congiuntamente da FETBB e FIEC.In questa mappatura sono esposte le modalità per ridurre al minimo l’esposizione alla polvere per le attività di cantiere. Viene operata una distinzione su tre colonne:• la prima colonna (contrassegnata con un pallino verde) descrive le modalità operative che consentono di ottenere livelli di polvere ridotti o nulli;• la seconda colonna (contrassegnata con un pallino grigio) si riferisce ad attività per le quali le conoscenze non sono ancora sufficienti;• la terza colonna (contrassegnata con un pallino rosso) descrive modalità operative in cui i livelli di polvere sono molto alti con superamento certo dei valori limite. La mappatura, tradotta in 12 lingue dell’Unione Europea e disponibile in allegato in lingua italiana, rappresenta un utile riferimento per la valutazione dei rischi. Si ricorda che, in seguito alla revisione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni (direttiva 2017/2398 (UE) che ha modificato la direttiva 2004/37/CE), la silice cristallina respirabile è stata ricompresa tra gli agenti cancerogeni e che le imprese edili che effettuano demolizioni, operazioni di taglio dei pavimenti, sabbiatura, levigatura, ecc., devono modificare il documento di valutazione dei rischi secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 1° giugno 2020, n. 44. SCHEDE PRESENTI Addetto Alle Costruzioni StradaliAddetto Alla Protezione AnticorrosioneAddetto Alla PuliziaArmatore Di BinariCarpentiereCementistaConducente Di Macchine E Veicoli Per L’ediliziaCostruttore Di Condutture, ScavatoreCostruttore Di FinestreCostruttore Di ForniCostruttore Di ImpermeabilizzazioniCostruttore Di PozziCostruttore Di TunnelElettricistaFacciatistaFresatore Di FugheIdraulico, FontaniereImbianchinoIntonachistaIsolatoreLastricatoreMassettistaMuratoreOperaio DemolitorePiastrellistaPontistaPosatore Di CartongessoPosatore Di ParquetPosatore Di PavimentiPosatore Di TettiSabbiatoreScalpellino Nei CantieriSpazzacaminoTecnico Di Impianti Sanitari E Di RiscaldamentoTecnico Refrattarista     SCARICA IL DOCUMENTO Fonte:cncpt.

  • POSITION PAPER GRU E ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    FEM La Position Paper 2022 "Marcatura Di Gru, Ganci E Blocchi Di Ganci Considerando La Legislazione Europea ".     E' stata pubblicata sul sito FEM la position paper 2022 "Marcatura di gru, ganci e blocchi di ganci considerando la legislazione europea ". Oggi sul mercato si possono osservare diversi modi per contrassegnare ganci e blocchi di ganci.  Alcuni di questi contrassegni non sono conformi alla legislazione dell'UE, in particolare alla Direttiva Macchine (2006/42/CE), creando così confusione e incertezza tra i clienti delle gru e gli altri partecipanti al mercato.Questo documento di sintesi ha lo scopo di fornire una guida su come contrassegnare correttamente gru, ganci, blocchi di ganci.Marcatura delle gruLe gru che incorporano ganci e bozzelli rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Macchine e pertanto devono essere marcate CE in conformità con le regole del DM e ai sensi dell'articolo 5.  La responsabilità della Dichiarazione CE e La prova di competenza è completa del produttore della gru.Le gru devono essere marcate CE!Marcatura di ganci e blocchi di ganciGanci e blocchi di ganci sono spesso costruiti secondo gli standard. Gli standard tipici includono DIN 15401, DIN 15402, DIN 15404 (marcatura) o BS 2903 (ritirata).  La prova di competenza per il gancio deve essere effettuata secondo la norma EN 13001-3-5 (Stati limite e prova di competenza dei ganci forgiati) tenendo conto della norma di prodotto applicabile e delle disposizioni del produttore, in base all'applicazione specifica nell'attrezzatura che copre anche il gancio blocco come un assieme compreso il gancio. In queste norme è chiaramente definita la corretta marcatura del gancio. Secondo la Blue Guide, "un prodotto potrebbe non essere marchiato CE, a meno che non sia coperto da una normativa di armonizzazione dell'Unione che ne preveda l'apposizione", la marcatura CE non è specificata per i ganci nella Direttiva Macchine o in un'altra direttiva. Gancio e blocco gancio fanno parte della gru, poiché senza gancio e blocco gancio la gru non può eseguire un'operazione specifica.  Gancio e blocco gancio non sono articoli separati . Ciò è stato chiarito anche dalla Commissione nel § 43 della Guida MD Versione 2.2: "Le macchine di sollevamento sono generalmente dotate di un dispositivo per trattenere il carico come, ad esempio, un gancio.  Tali dispositivi di presa del carico incorporati nelle macchine di sollevamento non sono da considerarsi accessori di sollevamento."Ai sensi dell'articolo 17 comma 1 che appone la marcatura CE ai prodotti non coperti dall'art  porta alla non conformità.Ganci e bozzelli sono quindi componenti della gru e non dovrebbero esserloIl rilascio della marcatura CE e della relativa Dichiarazione di conformità  è importante non solo per il mercato comune, dove è legalmente vincolante, ma anche per i mercati di esportazione, dove non lo è.Si precisa che gli accessori di sollevamento sono posti tra la macchina (cioè il gancio in caso di gru) e il carico e non sono fissati in modo permanente alla gru. Per questo motivo sono indicati anche come "accessori sottogancio" o "accessori per il sollevamento di carichi non fissi".    Documenti di orientamento ICSA (In lingua Inglese)ICSA 001 · Lasciare incustodite le autogru  ICSA 002 · Sollevamento di un carico con diverse gru mobili  ICSA 003 · Sollevamento di persone con autogru  ICSA 004 ·Preparazione del terreno della gru mobile per la costruzione di parchi eolici  ICSA 006 · Autogru Sospese Vibrante Eqp. per La guida/estrazione di pali  PG CLE Marcatura di gru, ganci e blocchi di ganci considerando la legislazione europea  Fonte:Fem-eur

  • GLI OBBLIGHI DI SICUREZZA DEL LAVORATORE

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    • 11.12.2022

    Gli Obblighi Di Sicurezza Del Lavoratore, Nel Prisma Del Principio Di Autoresponsabilità   Il saggio presenta una riflessione sugli obblighi del lavoratore individuati dall’art. 20 del d.lgs. n. 81/2008, evidenziando le peculiarità del tema rispetto alle regole in materia di cooperazione creditoria e di esercizio del potere disciplinare e proponendo una rilettura del citato art. 20, in connessione coi doveri datoriali di formazione e vigilanza, alla luce della disciplina sui modelli di organizzazione e di gestione. SOMMARIO:  1. La posizione di credito-debito del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro: oltre gli usuali confini della cooperazione creditoria.  2. Violazione degli obblighi di sicurezza ed esercizio del potere disciplinare.  3. (segue) La sanzionabilità della condotta (anche) dei lavoratori non subordinati.  4. Obblighi del lavoratore e MOG, fra formazione, dovere datoriale di vigilanza e principio di autoresponsabilità.    Questo lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale. SCARICA IL DOCUMENTO Fonte:journals.uniurb.it

  • LINEE GUIDA DIRETTIVA 92/58/CEE SEGNALETICA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

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    • 11.12.2022

    Orientamenti Non Vincolanti Relativi Alla Direttiva 92/58/CEE - Segnaletica Di Sicurezza E/O Di Salute Sul Luogo Di Lavoro   Gli orientamenti sono stati adottati dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro in linea con il suo parere sulla modernizzazione di sei direttive in materia di SSL per garantire un lavoro più sano e sicuro per tutti.L'obiettivo di queste linee guida è chiarire il rapporto tra la direttiva 92/58/CEE e l'attuale norma ISO pertinente composte da quattro parti suddivise in due sezioni: Sezione 1 – Descrizione degli aspetti legali della Direttiva 92/58/CEE e spiega il concetto dei requisiti minimiSezione 2 – Descrizione dettagliata di una selezione di segnaletica di sicurezza come previsto dalla Direttiva in confronto con gli Standard ISO ed e' inoltre presente un allegato che va  a comparare alcuni principali segnali di sicurezza tra come presentati nella Direttiva 92/58/CEE e quelli richiesti nella EN ISO 7010:2020-03.   SCARICA LA LINEA GUIDA (EN) Fonte della pubblicazione:Osha

  • CRITERI DI SCELTA DEI DPI

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    • 11.12.2022

    Criteri Di Scelta Dei Dispositivi Di Protezione Individuale   Facendo riferimento al quadro normativo del 2021 inerenti i DPI, considerate:- l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (marcatura CE) in sostituzione della direttiva89/686/CEE (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016)- la pubblicazione del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n. 17 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. (GU n.59 del 11.03.2019) (Modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475);un aggiornamento/nuovo decreto previsto nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", e dal D.Lgs. 81/2008 Art. 79 c. 2, dovrebbe allineare la legislazione e normativa tecnica (o da prevedere una procedura di armonizzazione tra la normativa legislativa e normativa tecnica):• D.Lgs. 81/2008• Regolamento (UE) 2016/425• Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475• Norma armonizzate Regolamento (UE) 2016/425• Norme tecniche (aggiornamento)Il D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)" è stato emanato nel 2001 in accordo con quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, stabilisce i criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio.Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, le disposizioni inerenti i DPI oltre a quelle generali (....) sono previste al Titolo IIII USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CAPO II Uso dei dispositivi di protezione individuale (Art. 74÷79 e 87) ed i Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) è rimandata ad apposito decreto secondo l'Art. 79 comma 2, non ancora emanato, ma nelle cui more di emanazione restano ferme le disposizioni del D.M. 2 maggio 2001.D.Lgs. 81/2008 Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001.Nel D.M. 2 maggio 2001 all'Art. 3, è previsto l’aggiornamento degli allegati in relazione al progressotecnologico. D.M. 2 maggio 2001 ... Art. 31. Con successivi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, si provvederà all'indicazione dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI nonché all'aggiornamento degli allegati del presente decreto in relazione al progresso tecnologico.Le norme riportate nel D.M. 2 maggio 2001 costituiscono il riferimento di buona tecnica. .......   A cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uilm NazionaleVersione Giugno 2021 Rev. 0 SCARICA L'APPROFONDIMENTO

  • LAVORO NOTTURNO

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    • 11.12.2022

    Quadro Normativo E Sicurezza Sul Lavoro Lavoro Notturno   Le alterazioni del ciclo sonno veglia hanno degli effetti negativi di lungo periodo sull’organismo dei lavoratori, come un maggior rischio di malattie cardiovascolari e oncologiche, che aumenta in modo proporzionale al numero di anni spesi adottando ritmi sfasati.Questo tipo di impiego non segue il convenzionale periodo lavorativo di 8 ore diurne, bensì è caratterizzato da turni notturni, turni a rotazione oppure da ritmi di lavoro irregolari per periodicità.  Se paragonati con individui che lavorano le tipiche 8 ore diurne, i soggetti che lavorano a turni, hanno un maggiore rischio di problemi di salute.Il lavoro a turni, soprattutto se comprende turni notturni, rappresenta una condizione di stress per l’organismo perché va a sconvolgere il normale ritmo del ciclo sonno/veglia inducendo cambiamenti nella normale variabilità circadiana delle funzioni biologiche come per esempio: la temperatura corporea, la produzione di urina, la secrezione di alcuni ormoni. Il lavoratore lamenta quindi stanchezza, svogliatezza, apatia e a lungo andare può avere ripercussioni vere e proprie sulla salute. In particolare a breve termine si può andare incontro a:disturbi del sonno (i più comuni); problemi digestivi; stress; aumento di peso.Sul lungo periodo inoltre il lavoratore a turni può andare incontro a:malattie dell'apparato gastroenterico; effetti sulla sfera psicoaffettiva; malattie cardiovascolari. SCARICA L'APPROFONDIMENTO Fonte:ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uilm Nazionale

  • INFORMATIVA LAVORATORI SMART WORKING

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    • 11.12.2022

    COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE RICHIESTI ALLO SMART WORKER   A cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uilm Nazionale Versione Maggio 2021 rev 5 - Cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro (DL) per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli di lavoro abituali.- Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi.- Individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di ragionevolezza, i luoghi di lavoro per l’esecuzione della prestazione lavorativa in smart working rispettando le indicazioni previste dalla presente informativa.- In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la propria salute e sicurezza o per quella dei terzi. Di seguito, le indicazioni che il lavoratore è tenuto ad osservare per prevenire i rischi per la salute e sicurezza legati allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.Nello svolgere l’attività all’aperto si richiama il lavoratore ad adottare un comportamento coscienzioso e prudente, escludendo luoghi che lo esporrebbero a rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici della propria attività svolta in luoghi chiusi. È opportuno non lavorare con dispositivi elettronici come tablet e smartphone o similari all’aperto, soprattutto se si nota una diminuzione di visibilità dei caratteri sullo schermo rispetto all’uso in locali al chiuso dovuta alla maggiore luminosità ambientale. SCARICA IL DOCUMENTO Fonte:ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uilm Nazionale Versione Maggio 2021 rev 5

  • APPARECCHIATURE AD USO ESTETICO

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    • 11.12.2022

    Slide Di Approfondimento Sulle Apparecchiature Ad Uso Estetico   Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. Queste, ai fini protezionistici, sono a loro volta suddivise in:Radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);Radiazioni visibili : radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;Radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 – 1 mm).Le sorgenti di radiazioni ottiche possono inoltre essere classificate in coerenti e non coerenti.Le prime emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono), e sono generate da LASER, mentre le seconde emettono radiazioni sfasate e sono generate da tutte le altre sorgenti non LASER   SCARICA LE SLIDE POWERPOINT Fonte: Paf ALTRO PRECEDENTE APPROFONDIMENTO PUBBLICATO VAI ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO LASER IN EXCEL DVR ESTETISTA E CENTRO ABBRONZATURA

  • LA PROFESSIONE DELL'INGEGNERE IN OTTICA DI GENERE

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Lo Studio Condotto Inquadra Le Diverse Attività Svolte Dalle Donne Impegnate Nelle Professioni Tecniche   Le attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro, messe in campo dall’Inail, rap- presentano da anni un patrimonio di buone prassi, un valore strategico di riferi- mento anche per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, la Fondazione Ordine Ingegneri Napoli ed il Centro formazione e sicurezza di Napoli (in sigla CFS Napoli), ente paritetico bilaterale che opera nel settore delle costruzioni. L’investimento in sicurezza, d’altra parte, conviene. Si tratta di un’affermazione che non è solo un semplice slogan di “civiltà”, ma una verità di fatto comprovata dai numeri. Basti pensare ai risultati della ricerca europea promossa nel 2011 dall’ISSA (International Association Of Social Security) che ha rilevato come ogni euro speso in prevenzione garantisca un ritorno economico (il cosiddetto ROP, acronimo che sta per return on prevention) decisamente superiore, pari in media a 2,2 euro. Tutti gli organismi sopra citati si occupano anche di formare ed informare rispettivamente professionisti, imprese e lavoratori e molte sono le collaborazioni in essere fra Inail, Ordine, Fondazione e CFS.Un segmento importante della mission di questi organismi è riferito anche all’ana- lisi del dettato legislativo in materia di sicurezza e la relativa applicazione concreta delle norme. Come noto, il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. impone una serie di adempimen- ti normativi, l’Inail, l’Ordine degli Ingegneri di Napoli, la Fondazione Ordine Ingegneri Napoli e il CFS Napoli puntano a fornire linee interpretative del decreto, a partire dal mondo delle professioni tecniche. Il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ribadisce anche un approccio metodologico innovativo: la valutazione del rischio deve esse- re declinata in modo nuovo e attento al patrimonio umano. E la crescente presen- za femminile nel mondo delle professioni tecniche impone un’analisi sulla sicurez- za declinata in ottica “di genere”, che tenga conto dei problemi specifici e delle spe- cifiche esigenze delle donne.La professione ingegneristica annovera, in ambito nazionale, il 18,3% dei laureati. Le donne iscritte all’albo nazionale degli ingegneri hanno guadagnato, soprattut- to negli ultimi anni, una posizione di rilievo, rappresentando nel 2020 il 15,7% degli ingegneri iscritti all’Albo (su 242.750 iscritti totali le donne sono 38.003), nel2019 il 15,3%; nel 2018 il 14,8%; nel 2017 il 14,5%; nel 2016 erano il 14% e nel2015 erano il 13,7%. La regione con la maggiore incidenza di donne ingegnere iscritte all’albo è la Sardegna, in cui circa un quarto di ingegneri è di sesso femmi- nile. Campania, Veneto e Molise risultano, al contrario, le regioni in cui il tasso di presenza femminile supera di poco l’11%. In particolare, all’Ordine di Napoli risul-tano iscritte (il dato è aggiornato al gennaio 2020) 1.453 donne su un totale di13.182 iscritti.L’Ordine degli Ingegneri di Napoli persegue, da oltre vent’anni, la finalità di pro- muovere un’incisiva partecipazione delle donne nel mondo dell’economia, nella politica e nella vita pubblica, oltre che nell’ambito professionale di appartenen- za. Parità di genere come priorità, dunque, tra gli impegni dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, ma riferita non solo all’essere ingegnere donna o madre, bensì ad ogni condizione di disparità di trattamento. Proprio per facilitare l’in- gresso delle donne nel mondo del lavoro fin dal 1996 è stata istituita la Commissione per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli. La Commissione negli anni ha dato vita a innumerevoli iniziative finalizzate alla realizzazione di attività di formazione, informazione, orientamento e tutoraggio per le donne, anche cercando un colloquio costante con le istituzioni, il mondo delle imprese, la politica, le amministrazioni locali, il mondo dell’università, le associazioni di categoria e le altre professioni.Delle donne ingegnere intervistate, ossia quasi il 60%, ha sostenuto di essere “libera professionista”. Della restante parte, circa il 40%, è lavoratrice dipendente, mentre solo un’esigua percentuale risulta imprenditrice. Solo il 30% delle intervi- state ha dichiarato la presenza di figli nel nucleo familiare, per la maggior parte dei casi si registra la presenza di uno o due figli in età scolare. Fra le professioniste madri il 75% ha avuto la prima gravidanza prima dei 35 anni, dimostrando quindi uno sviluppo della formazione della famiglia non troppo sbilanciato in favore della professione, sebbene sempre con un trend spostato in avanti negli anni rispetto ad altre categorie di lavoratrici che non hanno investito molta parte della giovinez- za negli studi. Oltre il 70 % delle intervistate ha dichiarato l’assenza di anziani all’in- terno del nucleo familiare, un dato che si rispecchia con la giovane età del cam- pione, circa il 60% con età compresa tra i 25 e i 34 anni. Probabilmente le giovani professioniste hanno già un proprio nucleo familiare, o sono in procinto di crearlo, e al contempo non convivono più con i genitori.Quanto viene percepito il soffitto di cristallo o soffitto di vetro (dall’espressione inglese glass ceiling) dalle intervistate? Va precisato che questa espressione è una metafora che indica una situazione in cui l’avanzamento di carriera di una perso- na o il raggiungimento della parità di diritti, viene impedito per discriminazioni, prevalentemente di carattere razziale o di genere che si frappongono come bar- riere insormontabili anche se apparentemente invisibili. Il tetto di cristallo non è “sentito” dal 45% delle intervistate, a fronte di un 41% che ne avverte la presenza, e questo è forse l’unico risultato del sondaggio a non risentire della giovane età del campione analizzato ed a porre l’attenzione sulla notevole disparità di accesso a posizioni di potere che continua a determinare grandi differenze fra gli uomini e le donne. L’Italia continua a scendere nella classifica mondiale del gender gap,posizionandosi in prossimità di nazioni che per tanti alti parametri si ritengono ben meno sviluppate. Si auspica che questo studio possa contribuire anche a una migliore organizzazione del lavoro, esigenza di fondamentale importanza per la corretta gestione dei tempi dei lavoratori ed in particolare per coloro i quali sono caricati di obblighi familiari considerevoli, come quasi sempre accade per le donne. Fonte:Edizioni: Inail - 2021 DOWNLOAD

  • VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI

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    • 11.12.2022

    Archivio Dei Pareri Tecnici Elaborati Sugli Apparecchi Di Sollevamento Materiali   L’articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di sol- levamento materiali, elencate nell’allegato VII al medesimo decreto, siano sottopo- ste a verifiche periodiche, volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.L’Inail è stato individuato dal d.m. 11 aprile 2011 quale titolare della prima di tali verifiche periodiche che gestisce direttamente, attraverso le unità operative terri- toriali che operano sull’intero territorio nazionale,o avvalendosi di soggetti pubbli- ci o privati abilitati.Allo stesso tempo il legislatore ha riconosciuto l’Inail come organo tecnico delle autorità preposte alla sorveglianza del mercato dei prodotti immessi sul mercato ai sensi della direttiva macchine, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 17/2010; in tale contesto l’Istituto predispone i pareri di accertamento tecnico sulla conformità anche delle attrezzature di sollevamento, verificando il rispetto dei requisiti essenziali di sicu- rezza individuati come carenti in fase di avvio dell’iter di sorveglianza.In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica e quel- lo di organo tecnico per la sorveglianza del mercato riconosciuti all’Istituto, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e inse- diamenti antropici dell’Inail ha ritenuto utile, partendo dal patrimonio informativo che negli anni ha costituito e dalle competenze maturate nell’espletamento delle attività di verifica periodica e di accertamento tecnico, sviluppare un archivio dei pareri tecnici prodotti, al fine di fornire utili indirizzi che possano rendere più effi- cace l’attività di verifica periodica, nell’ottica di un miglioramento dei livelli di sicu- rezza nei luoghi di lavoro, come previsto nella mission istituzionale.Nello specifico l’elaborato presenta una rassegna delle non conformità rilevate su attrezzature di lavoro afferenti al gruppo SC di cui al d.m. 11 aprile 2011, illustran- do gli esiti delle azioni di sorveglianza del mercato intraprese. 1. Introduzione 2.Il flusso della sorveglianza del mercato3.La verifica periodica degli apparecchi di sollevamento4.Le norme armonizzate5.Sorveglianza del mercato e verifica periodica5.1 Schede tecniche21 SCHEDE:Gru caricatrice montata su trattoreGru caricatrice attrezzata con polipo Gru su autocarroGru caricatriceGru caricatrice montata su trattoreAutogruAutogruGru elettro-idraulica AutogruGru a ponte da fienileGru a cavallettoGru a cavallettoGru a torreGru a torreGru a torre Caricatore per la movimentazione dei materiali (material handler)Caricatore per la movimentazione dei materiali (material handler)Argano elettrico per sollevamento e trainoGancio inforcabile  Prolunga inforcabile Carrello elevatore con forche a sbalzoEdizioni: Inail - 2020 SCARICA IL DOCUMENTO CON LE SCHEDE ALLEGATE

  • VALUTAZIONE SINTETICA ADEGUATEZZA DEI PIANI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI RISCHI SEVESO 3

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    • 11.12.2022

    VALUTAZIONE SINTETICA DELL’ADEGUATEZZA DEI PIANI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI RISCHI LEGATI ALL’INVECCHIAMENTO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI NEGLI STABILIMENTI SEVESO. LINEA GUIDA Versione 2.0/2021   A seguito della riunione del 17 dicembre 2020 del Coordinamento nazionale “Seveso”, è stato approvato l’aggiornamento delle Linee Guida “Valutazione sintetica dell’adeguatezza del programma di gestione dell’ invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti Seveso”, originariamente pubblicate nel 2018.Il documento, che estende il metodo di valutazione ad altre tipologie di attrezzature industriali, in particolare ai sistemi dinamici (macchine rotanti), è stato redatto dal Gruppo di Lavoro coordinato dall’ INAIL. Nella direttiva 2012/18/UE Seveso III è prevista, tra gli elementi del Sistema di Gestione della Sicurezza, all’interno del controllo operativo, la necessità di gestire il rischio associato all’invecchiamento e alla corrosione degli impianti. Tale elemento è presente nel D.lgs. 105/2015, di recepimento della direttiva Seveso-ter. In particolare nell’Allegato 3 del D.lgs. 105/2015, tra gli aspetti da trattare nell’ambito del SGS-PIR, al punto “controllo operativo” si prevede: “monitoraggio e controllo dei rischi legati all'invecchiamento delle attrezzature installate nello stabilimento e alla corrosione; inventario delle attrezzature dello stabilimento, strategia e metodologia per il monitoraggio e il controllo delle condizioni delle attrezzature; adeguate azioni di follow-up e contromisure necessarie”. Il D.lgs. 105/2015 introduce, così, per i gestori degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, l’obbligo di adottare, nell’ambito del SGS-PIR, piani di monitoraggio e controllo dei rischi legati all’invecchiamento di apparecchiature e impianti che tenga conto dei meccanismi di deterioramento presenti, inclusi corrosione interna ed esterna, erosione, fatica termica e meccanica.In base all’ art. 11 del D.Lgs 105/2015, il Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale presso il Ministero della Transizione Ecologica ha incaricato un gruppo di lavoro inter-istituzionale di redigere una linea guida per valutazione sintetica dell’adeguatezza del programma di gestione dell’invecchiamento negli stabilimenti Seveso da utilizzare durante le ispezioni ex art. 27 del citato Decreto. La prima versione della linea guida, entrata in vigore nel 2018, viene sostituita dalla seconda versione, estesa alle macchine rotanti e migliorata in vari punti.La presente linea guida ha lo scopo di fornire uno strumento operativo per valutare, nei tempi ristretti della visita ispettiva ex art. 27 D.lgs. 105/2015, la complessiva adeguatezza delle attività messe in atto dalla Direzione al fine di gestire in modo sicuro il processo d’invecchiamento di apparecchiature e impianti critici, come individuati ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 105/2015.Lo strumento è destinato, prima di tutto, ai soggetti esterni (ispettori delle Commissioni ex art. 27 D.Lgs 105/2015 o auditor indipendenti) che sono chiamati a fornire una valutazione di adeguatezza in tempi ristretti, partendo dall’ acquisizione del piano di monitoraggio dell’invecchiamento e della corrosione. Lo strumento è anche consigliato al gestore che intenda fare un’autovalutazione della propria gestione dell’invecchiamento. Campo di applicazioneIl campo di applicazione del presente documento è quello dei sistemi di contenimento primari che comprendono, secondo la definizione di (HSE 2010), sistemi statici, quali serbatoi, scambiatori, forni, reattori, miscelatori, separatori, colonne e tubazioni e sistemi dinamici che includono le macchine rotanti, quali pompe, compressori e turbine.I sistemi di regolazione e controllo, le valvole di sicurezza e i sistemi di blocco, non sono oggetto del metodo. In modo indiretto entrano, però, in gioco in alcuni moduli, fra cui il modulo 9 (ispezioni funzionali) e il modulo 11 (sicurezza funzionale).Gli stabilimenti dove sono presenti sistemi di contenimento primari staticiincludono principalmente, ma non esclusivamente:1. raffinerie;2. impianti petrolchimici;3. impianti chimici (processi continui e batch);4. depositi di prodotti petroliferi (liquidi);5. depositi di gas liquefatti (GPL, GNL) e impianti di ri-gassificazione;6. impianti di produzione energetica.Il metodo non è applicabile negli stabilimenti dove non sono presenti tubazioni o recipienti contenenti fluidi pericolosi, quali stabilimenti pirotecnici, depositi di esplosivi, magazzini di prodotti chimici e fitosanitari preconfezionati.Se nelmagazzino sono presenti impianti di miscelazione o diluizione di sostanze pericolose si applica la presente linea guida. Metodo Per La Valutazione Sintetica Per avere uno strumento agile e specifico nell’ambito PIR è stato sviluppato un metodo a indici. Lo sviluppo di tale metodo si basa su un’analisi di tipo fish-bone, finalizzata ad individuare i fattori che hanno un inevitabile effetto accelerante sull’invecchiamento e i fattori che, fornendo lavoro al sistema, hanno l’effetto di rallentare od invertire la naturale tendenza entropica. Come negli altri metodi a indice, i fattori acceleranti e i fattori frenanti si traducono rispettivamente in penalità e compensazioni e la valutazione generale del sistema è data dalla somma algebrica.Il diagramma in Figura 1 mostra, in forma sintetica, i meccanismi individuati con l’analisi svolta.L’obiettivo del metodo, come già accennato nell’introduzione, è quello di fornire uno strumento operativo per valutare, nei tempi a disposizione per le attività di ispezione, la complessiva adeguatezza delle attività messe in atto dal gestore dello stabilimento al fine di gestire in modo sicuro il processo d’invecchiamento di attrezzature e impianti critici, come individuati nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione pertinente per gli stabilimenti di soglia inferiore.Lo strumento si traduce, operativamente, nella compilazione di alcuni moduli di tipo tabellare e nel calcolo di un indice compensato, sulla base del quale si esprime la valutazione.Il metodo ad indici presenta molti vantaggi, fra cui:1) la proporzionalità delle misure: se le penalità sono basse vengono richieste poche compensazioni, se aumentano occorre di converso aumentare le attività di prevenzione per avere compensazioni più alte;2) la libertà di scelta: il gestore può scegliere le soluzioni tecniche e/o gestionali da utilizzare per compensare le penalità. Si promuove comunque la preferenza verso soluzioni più razionali, senza privilegiare uno standardrispetto agli altri;3) la chiarezza della valutazione ottenuta: se le compensazioni sono maggiori o uguali alle penalità, le attività messe in campo per la gestione dell’invecchiamento sono adeguate. Se le compensazioni sono inferiori alle penalità, il sistema di gestione dell’invecchiamento deve essere migliorato. Se la differenza in termini assoluti è minima, saranno solo raccomandati interventi migliorativi, se la differenza è maggiore si potranno anche proporre delle prescrizioni;4) l’uniformità: il metodo, basato su pochi riscontri, è ripetibile su tutti glistabilimenti ed evita gli sbilanciamenti soggettivi su questioni di dettaglio;5) la rapidità: il gestore può compilare in anticipo le tabelle in modo che con la commissione ispettiva si possano discutere gli eventuali punti dubbi.Gli svantaggi sono legati ad una relativa imprecisione del metodo, accettabile in relazione ai tempi a disposizione della verifica. fonte: minambiente SCARICA LA LINEA GUIDA MARZO 2021   File Excel Vers.2021 Viene resa disponibile una cartella excel, che implementa il metodo qui descritto. La cartella contiene 12 fogli excel, corrispondenti ai 12 moduli descritti nei precedenti paragrafi, oltre ad un primo foglio di istruzioni e a due fogli per i calcoli finali e le verifiche di coerenza.I moduli da 1 a 12 vanno riempiti singolarmente seguendo le semplici istruzioni generali contenute nel primo foglio e quelle specifiche riportate nei singoli moduli. Le istruzioni contenute servono solo a facilitare l’uso del software, mentre per i contenuti del metodo il solo riferimento è il presente documento. Ove possibile, il file excel prevede l’uso di menù a tendina per facilitare la scelta all’interno di elenchi predefiniti, comunque presenti nel presente documento. La presenza del menù a tendina è segnalata con il simbolo . La cartella excel contiene due fogli per il calcolo del punteggio finale e le verifiche di coerenza. I due fogli non vanno compilati dall’ utente, è il software stesso che li riempie in automatico, utilizzando le formule descritte nella parte 1 e 2 del documentoSCARICA IL FOGLIO EXCEL SCARICA LA METODOLOGIA APPLICATA IN FORMATO WORD

  • PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI - INFORMAZIONI E IDONEITÀ ALL'ATTIVITÀ DI SBARCO IN QUOTA

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    • 11.12.2022

    Criteri Per La Selezione Di Una Piattaforma Di Lavoro Mobile Elevabile (PLE) Per Attività Che Richiedono Lo Sbarco Dell’operatore In Quota   Il FEM MEWPS PG ha pubblicato la nuova linea guida FEM 12.003 - Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Informazioni e idoneità all'attività di sbarco in quota. Il FEM pubblica una varietà di pubblicazioni di natura tecnica o politica. Prodotti da Gruppi di Prodotti, i documenti di orientamento tecnico sono riferimenti in tutto il mondo per la progettazione, l'uso o la manutenzione di vari tipi di attrezzature per la movimentazione dei materiali. Il FEM pubblica anche documenti di posizione su questioni normative, linee guida sull'applicazione dei requisiti normativi, brochure &report e statistiche.Il documento tratta i criteri per la selezione di una Piattaforma di Lavoro Mobile Elevabile (PLE) per attività che richiedono lo sbarco dell’operatore in quota, tipologia di utilizzo non considerata dalla norma EN 280 (Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Calcoli per la progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e prove) come uso previsto per le PLE.La guida è rivolta principalmente agli utilizzatori di PLE che intendono utilizzare una PLE per lo sbarco in quota ma anche ai produttori di PLE, per fornire loro informazioni utili ad applicare correttamente i requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Questo documento tratta i criteri per la selezione di una piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE) per le attività che richiedono l'uscita e / o il rientro in quota (salita e discesa dalla piattaforma di lavoro al variare dei livelli) e intende fornire indicazioni sulle condizioni da considerare a tal fine. Elenco Non Esaustivo Di Informazioni Che Un Utente Dovrebbe Considerare Per Uscire E / O Rientrare In Quota Da Una PLE Una volta che l'utente ha determinato che l'uso di una PLE è il mezzo di accesso più sicuro ed efficace, l'utente deve quindi selezionare una PLE che sia appropriata per uscire e / o rientrare in quota come descritto nelle informazioni fornite dal produttore.  Di seguito è riportato il tipo di informazioni da considerare (elenco non esaustivo):• devono essere fornite informazioni sul punto di accesso alla piattaforma per consentire l'operazione di uscita / rientro senza esporre il lavoratore a rischi di caduta;• informazioni sugli ancoraggi sulla piattaforma e sulla struttura PLE idonee al collegamento dei Dispositivi di Protezione Individuale Anticaduta (DPI) ai fini dell'ingresso / uscita in quota;• Procedure di connessione PFPE quando si entra / si esce in quota (cordini doppi, dove collegarsi, sequenza per collegare e scollegare, ecc.)• informazioni relative a carichi aggiuntivi o modifiche dei carichi imposti alla PLE per cui non è stata progettata, che potrebbero compromettere la stabilità o sovraccaricare la PLE;• segnalazioni sulla potenziale oscillazione della piattaforma in fase di uscita / rientro e / o scarico improvviso dei materiali.• Informazioni su eventuali limitazioni specifiche associate all'uscita e / o al rientro in altezza (es. uso di cancelli e non sopra o attraverso binari, limitazioni della velocità del vento, ecc.). Documento in Lingua Inglese SCARICA IL DOCUMENTO Fonte:Fem

  • DISTANZE DI SICUREZZA ARTI SUPERIORI E INFERIORI DA ZONE PERICOLOSE

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    • 11.12.2022

    Norma: UNI EN ISO 13857:2020   Questo documento stabilisce i valori delle distanze di sicurezza in ambienti sia industriali che non industriali per impedire il raggiungimento di zone pericolose del macchinario. Le distanze di sicurezza sono appropriateper le strutture di protezione. Fornisce inoltre informazioni sulle distanze per impedire il libero accesso degli arti inferiori.Questo documento riguarda le persone di età uguale e maggiore di 14 anni (la statura del 5° percentile dei quattordicenni è di circa 1 400 mm). Inoltre, solo per gli arti superiori, fornisce informazioni per i bambini dietà maggiore di 3 anni (la statura del 5° percentile dei bambini di 3 anni è di circa 900 mm) per i quali è necessario affrontare il problema dell'accesso alle aperture.I dati per prevenire l'accesso agli arti inferiori per i bambini non sono considerati.I dati per impedire l'accesso degli arti inferiori dei bambini non sono presi in considerazione.Le distanze si applicano quando è possibile ottenere una sufficiente riduzione del rischio solo mediante distanziamento. Poiché le distanze di sicurezza dipendono dalle dimensioni, alcune persone dalla corporatura imponente sono comunque in grado di raggiungere le zone di pericolo anche quando i requisiti del presente documento sono soddisfatti.La conformità ai requisiti del presente documento impedisce l'accesso alla zona di pericolo. Tuttavia, si avvisa l'utilizzatore del presente documento che non sono forniti dati sulla necessaria riduzione del rischio per ogni pericolo (per esempio, pericoli legati alle emissioni della macchina come radiazioni ionizzanti, fontidi calore, rumorosità, polvere).I punti relativi agli arti inferiori si applicano a titolo esclusivo quando l'accesso degli arti superiori allamedesima zona di pericolo non è prevedibile secondo la valutazione del rischio.Le distanze di sicurezza sono destinate a proteggere le persone che tentano di raggiungere le zone dipericolo nelle condizioni specificate INDICE DEL DOCUMENTO: Modifiche rispetto ISO 13857:2008RESS Direttiva macchine presunti conformi (Appendice ZA)1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza1.4.3. Requisiti particolari per i dispositivi di protezione Estratto EN ISO 13857:2019 Ufficiale IT EN ISO 13857:2019 (UNI EN ISO 13857:2020)Il presente documento è una norma di tipo B1 come definito nella ISO 12100:20101. Scopo2. Riferimenti Normativi.3. Termini e definizioni  3.1 struttura di protezione3.2 piano di riferimento 3.3 distanza di sicurezza; distanza di separazione sicura sr 4. Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento o l'accesso da parte degli arti superiori e inferiori4.1 Generalità4.1.1 Ipotesi4.1.2 Valutazione del rischio4.1.2.1 Generalità 4.1.2.2 Selezione delle distanze di sicurezza durante l'accesso verso l'altro e il superamento 4.2 Distanze di sicurezza per impedire l'accesso degli arti superiori 4.2.1 Accesso verso l'alto4.2.1.1 Generalità4.2.1.2 Altezza della zona di pericolo.4.2.1.3 Generalità.Prospetto 1 Superamento di strutture di protezione - Solo lesioni di lieve entità che si verificanocon una bassa probabilità 4.2.2 Prospetto 2 Superamento di strutture di protezione 4.2.3 AggiramentoProspetto 3 Aggiramento con limitazione del movimento 4.2.4 Accesso alle aperture 4.2.4.1 Accesso alle aperture regolari - Persone dai 14 anni in su .Prospetto 4 Accesso alle aperture regolari - Persone dai 14 anni in su .4.2.4.2 Accesso alle aperture regolari - Persone dai 3 anni in su Prospetto 5 Accesso alle aperture regolari - Persone dai 3 anni in su 4.2.4.3 Aperture di forma irregolare4.2.5 Effetto delle strutture di protezione aggiuntive sulle distanze di sicurezza Prospetto 6 Aggiramento con strutture di protezione aggiuntive 4.3 Distanze di sicurezza per impedire l'accesso degli arti inferioriProspetto 7 Accesso alle aperture di forma regolare da parte degli arti inferiori 4.4 Considerazioni sull'accesso all'intero corpoAPPENDICE A Utilizzo dei prospetti 1 e 2 con valori intermedi  A cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uilm Nazionale Versione Maggio 2021 Rev. 0 SCARICA IL DOCUMENTO

  • LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEI RISCHI NELLO SMART WORKING

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    • 11.12.2022

    LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEI RISCHI IN MODALITA’ SMART WORKING E LAVORI IN SOLITUDINE- Agg. Maggio 2021   Una definizione ufficiale del lavoro agile al momento è rintracciabile nella Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 che, anche se in riferimento a concetti più generali, lo definisce come un nuovo approccio all’organizzazione del lavoro basato su una combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione.La normativa vigente (Legge 22 maggio 2017 n.81 il cui Capo II si riferisce al lavoro agile) non stabilisce invece una definizione, tuttavia il comma 1 dell’art.18 riporta in riferimento al lavoro agile quanto segue:“modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.”E’ importante notare che la Legge 81/2017, come riportato nel comma 1 dello stesso art.18, introduce questa modalità di rapporto di lavoro “allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. In buona sostanza il lavoro agile ha come fine l’obiettivo di identificare e introdurre la possibilità per il lavoratore di svolgere le attività assegnate nelle condizioni ritenute più confortevoli ad esempio:- la scelta del luogo di lavoro presso il quale il lavoratore vorrebbe svolgere la sua mansione, o l’assegnazione di uno spazio in un ambito di coworking, riducendo per quanto possibile, gli spostamenti in entrambi i casi,- fornendo adeguati strumenti, che dovranno consentire il regolare svolgimento del lavoro nella nuova modalità,- in merito all’organizzazione, in quanto egli deve raggiungere un obiettivo ma con l’opportunità di concordare i cicli di lavoro, nei tempi e nei modi a lui più consoni, nel rispetto delle scadenze fissate contrattualmente con il datore di lavoro ma senza necessariamente fare riferimento a orari e luoghi predefiniti (quest’ultimo è un aspetto importante che distingue tale modalità dal telelavoro)Riassumendo, è importante evidenziare che la modalità di lavoro agile concede flessibilità e autonomia al lavoratore nella scelta degli spazi, degli orari e in buona parte anche in merito agli strumenti da utilizzare ma che tuttavia prevede il raggiungimento di obiettivi (a cui ovviamente sarà legata la prestazione del lavoratore stesso) e pertanto anche una responsabilità dellavoratore in merito ai risultati da ottenere.In buona sostanza le novità che caratterizzano questa modalità di lavoro in piena evoluzione e diffusione sono quattro: la flessibilità degli orari, la diversità dei luoghi di lavoro in cui svolgere la mansione (non più esclusivamente la sede aziendale), il raggiungimento di obiettivi e risultati concordati, una riorganizzazione del lavoro con conseguente diverso approccio dei soggetti coinvolti.   Lavoro a distanzaIl lavoro a distanza (remote working) prevede l’utilizzo costante di sedi di lavoro diverse dalla sede aziendale, spesso coincidenti con l’ufficio aziendale. Esse potrebbero essere varie come ad esempio la propria casa, spazi condominiali (all’estero luoghi già da tempo condivisi), uffici comuni affittati in modalità coworking, uffici diversi presso altre aziende e/o enti oppure organizzazioni, o anche semplicemente presso qualsiasi luogo in modalità trasferta.Il lavoro a distanza potrebbe essere anche definito in casi particolari come “nomadic work”, corrispondente a un lavoro a distanza “estremo” dove la prestazione lavorativa mediante strumenti digitali viene effettuata da qualsiasi luogo come la propria città, luoghi lontani, dalla spiaggia, presso zone turistiche, ecc. In questi casi è necessario tuttavia che la definizione di un obiettivo lavorativo concordato tra le parti (azienda e lavoratori) sia stato precedentemente definito.Rientra nel lavoro a distanza anche il “work while traveling” corrispondente al lavoro svolto in viaggio durante l’utilizzo delle strumentazioni digitali a disposizioni, nel caso in cui il lavoratore svolga spesso le proprie mansioni durante gli spostamenti con i mezzi di trasporto, in hotel, nei ristoranti, nei cafè, ecc. CoworkingNon esiste nel nostro Paese una definizione precisa di tale termine, che si mantiene tuttora in lingua inglese, non soltanto perché tale modalità di lavoro è nata negli Stati Uniti (a San Francisco nel 2005 nei pressi della Silicon Valley), ma perché risulta difficilmente trasformabile in una parola della nostra lingua data la diversità con cui si manifesta a seconda dei casi.Il coworking può essere definito come una modalità di lavoro che prevede la condivisione di uno stesso luogo di lavoro, da parte di più lavoratori appartenenti alla stessa o a più società diverse, in qualità di dipendenti o di lavoratori a contratto. Lo stesso luogo di lavoro potrebbe essere altresì condiviso anche da lavoratori autonomi o da liberi professionisti.Nel primo caso la tipologia di svolgimento del lavoro è classificabile come smart working e la caratteristica principale è la condivisione di uno spazio lavorativo, spesso un ufficio di grandi dimensioni, che consente la delocalizzazione e la fornitura degli strumenti necessari per svolgere la propria mansione a distanza. La scelta dello spazio comune, spesso presso luoghi di lavoro chevengono affittati a tale scopo da società principalmente private ma anche in caso di condivisione di spazi privati dei lavoratori stessi, rientra ufficialmente nella forma di contratto tra azienda e lavoratore (dipendente con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato, a contratto, ecc.) o tra azienda utilizzatrice e azienda somministratrice di lavoro temporaneo. Anche il telelavoro potrebbe prevedere l’impiego di una modalità di condivisione degli spazi di lavoro, non essendo quest’ultimo aspetto il parametro che lo differenzia dallo smart working.Lo scopo del coworking, che ne ha determinato la nascita e ne ha inizialmente caratterizzato la diffusione, è tuttavia legato soprattutto alla condivisione di valori e di competenze che consentano una sinergia tra i lavoratori interessati derivante anche dal contatto diretto che non è possibile in condizioni di isolamento o di lavoro in solitudine, limitando inoltre gli aspetti negativi ancora oggi derivanti dall’ambiente domestico.Recentemente il coworking si è sviluppato anche senza una specifica condivisione di uno spazio lavorativo, ma semplicemente di una comunità di intenti o di valori condivisi, allo scopo di promuovere l’attività della comunità stessa o di ampliarne la condivisione eventualmente in un spazio comune da attivare in un secondo momento. TelelavoroIl telelavoro è una modalità che nasce prima dello smart working. Di seguito si riportano tre definizioni la prima di origine anglosassone, la seconda al momento ufficiale nell’ambito di accordi di categoria del settore privato, la terza nell’ambito dell’accordo quadro nazionale del settore pubblico.La definizione fornita dall’Oxford Languages (il dizionario internazionale maggiormente diffuso) indica il telelavoro quale modalità svolta “secondo Il decentramento produttivo e occupazionale realizzato mediante strumenti telematici che permettono di lavorare scambiando dati e informazioni in tempo reale con la sede di lavoro”.L’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 riprende integralmente la definizione dell’Accordo Quadro Europeo sul telelavoro del 2002 firmato da ETUC (European Trade Union Confederation), UNICE (Union of industrial and employer’s Confederation of Europe) e CEEP (Centro europeo delle imprese pubbliche). Secondo tale Accordo il telelavoro “costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa”.L’Accordo Quadro Nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni del 23 Marzo 2000 contiene infine la seguente definizione.“L'espressione telelavoro indica, in via generale, le molteplici possibilità di modificare la natura e la localizzazione del lavoro attraverso l'utilizzo di reti di telecomunicazioni avanzate e di tecnichedel trattamento delle informazioni. Prendendo in considerazione i rapporti di lavoro subordinato,due, quindi, gli elementi che risultano imprescindibili: l'utilizzo di strumenti informatici e l'esistenza di una certa distanza fisica tra il telelavoratore e la macro-sede cui risulta assegnato.”In ambito nazionale è evidente che le definizioni citate sono state diffuse mediante accordi tra le parti che pertanto, nel caso in cui al lavoratore venga offerta l’opportunità di operare secondo questa modalità, andranno citati formalmente.In tutte tre le definizioni è evidente che i parametri comuni che caratterizzano tale modalità sono lo svolgimento non presso la sede di lavoro abituale e la disponibilità di strumenti informatici adeguati. Non viene mai citata invece la caratteristica degli obiettivi, né la libertà di orario, presumendo pertanto che lo stesso possa rimanere invariato. In merito all’orario è chiaro che esso, salvo diverse intese tra le parti da formalizzare nel contratto in essere, dovrà rimanere lo stesso che il lavoratore avrebbe all’interno degli spazi lavorativi aziendali.Dal contenuto degli accordi si deduce infine che nel contratto di lavoro in esame rimane l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro verso il lavoratore stesso; tale potere, individuato nel principio giuridico della “eterodirezione” del datore di lavoro (art. 2094 c.c.) pone il vincolo di rispetto, da parte del lavoratore, verso le direttive del datore di lavoro, con la possibilità di interferenza dello stesso sia nel ciclo produttivo che presso il luogo di svolgimento del contratto di lavoro. Sostanzialmente non è concessa la completa autonomia del lavoratore nello svolgimento della mansione a distanza.Le modalità di svolgimento di questa tipologia di lavoro possono essere diverse, le tre principali sono le seguenti:Telelavoro a domicilio: il lavoratore utilizza strumenti tecnologici adatti a consentirgli lo svolgimento dell’attività lavorativa da casa. Questa forma di telelavoro interessa una varietà di attività come ad esempio i lavori tradizionali di ufficio.Telelavoro mobile: in questo caso per il lavoratore non esiste un luogo specifico di lavoro ma tanti luoghi, purché sia munito di strumenti idonei (PC portatile, smartphone, i-pad, ecc.) che gli consentano di avere a disposizione il collegamento sia per le comunicazioni che per l’accesso ai dati necessari. Questa modalità operativa è diffusa per figure che operano nell’ambito della distribuzione (ad esempio rappresentanti di commercio o venditori) e dell’assistenza tecnica e che sono per la maggior parte del tempo in trasferta.Telelavoro da telecentri: i lavoratori dipendenti o a contratto per fornire le loro prestazioni all'azienda o al committente per cui lavorano si recano presso telecentri, strutture attrezzate con prodotti e servizi tecnologici adatti a svolgere il lavoro a distanza. Il telecentro è una postazione remota rispetto alla sede dell'azienda o del cliente, connessa con reti a larga banda e tipicamente fornita di sistemi di videoconferenza, software per “cloud computing” ed altri servizi come ad esempio mensa aziendale, servizio navetta per il trasporto dei telelavoratori, ecc.. Tali strutture potrebbero essere fornite in affitto a società che vi mandano i propri lavoratori o realizzate anche congiuntamente da due o più società che si consorziano tra loro.   Indice del documento Premessa1. Termini e definizioni1.1 Smart working1.2 Lavoro a distanza1.3 Coworking1.4 Telelavoro1.5 Orario di lavoro1.6 Lavoro in solitudine1.7 Differenze e rapporti tra smart working, telelavoro2. Campo di applicazione2.1 Quando è applicabile la modalità smart working: alcuni esempi2.2 Caratteristiche della modalità di lavoro in solitudine ed esempi2.3 Coworking in relazione a smart working e telelavoro3. Rischi per la salute e la sicurezza per i lavoratori agili3.1 Differenze tra lavoratori privati e lavoratori PP.AA3.2 Valutazione del rischio ai sensi del d.lgs.81/083.3 Rischi specifici e relative criticità3.3.1 Ergonomia3.3.2 Rischio rumore3.3.3 Rischio da sostanze3.3.4 Rischio incendio3.3.5 Sindrome da visione al computer3.3.6 Esposizione a campi elettromagnetici3.3.7 Microclima3.3.8 Boundary tra postazione e abitazione3.4 Rischi psicosociali e stress lavoro-correlato, web policy e web-etiquette3.5 Gestione ambientale e smaltimento RAEE e/o dei componenti più critici (es. batterie)3.6 Sicurezza delle informazioni4. Strumentazione e caratteristiche luogo di lavoro per smart working4.1 Strumentazioni ed applicativi4.2 Caratteristiche minime delle postazioni4.3 Illuminazione naturale ed artificiale4.4 Ubicazione e relativa copertura informatica5. Criticità della gestione delle emergenze6. Legge 81/2017 “lavoro agile” e proposte di integrazioni e/o modifiche6.1 Potere di direzione e controllo – vincoli e limiti6.2 Comportamenti attesi del lavoratore6.3 Aspetti di difficile applicazione: la verifica posti di lavoro a domicilio6.4 Tutela del lavoratore6.5 Contenuti minimi degli accordi in materia di tutela, sicurezza e salute6.6 Aspetti di formazione ed informazione del lavoratore7. Conclusioni e obiettivi del documento Fonte: Cni SCARICA IL DOCUMENTO CNI AGG. MAGGIO 2021

  • I PROFILI DI RESPONSABILITÀ NELL’APPALTO

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    L’esecuzione Di Un Contratto Di Appalto Può Dar Luogo A Diverse Forme Di Responsabilità Dei Soggetti Coinvolti: Danni All’opera Realizzata, Danni A Terzi, Inosservanza Della Normativa Vigente, Inadempimento Degli Accordi. Il Dossier ANCE Fa Il Punto Sulla Catena Delle Responsabilità. Chi È Responsabile E Di Cosa? Quando viene realizzata un opera edile di qualsiasi genere e destinazione, mediante una qualunque delle tipologie di intervento previste dalla normativa di settore (manutenzione, ristrutturazione, nuova costruzione), si verifica, di frequente, la necessità di accertare i profili di responsabilità di tutti i soggetti (in particolare professionisti o imprese) che a vario titolo hanno partecipato all’attività contribuendo alla determinazione dell'evento dannoso suscettibile, come tale, anche di un risarcimento economico (erronea progettazione e/o esecuzione, utilizzo di materiali non idonei, presenza di difformità rispetto al progetto, danni o difetti costruttivi).Considerata la asimmetria dei diversi ruoli (committente, progettista, direttore dei lavori, appaltatore) è sempre piuttosto difficile (e il più delle volte rimessa, quindi, alla valutazione dell’autorità giurisdizionale) la ripartizione delle responsabilità potendo variare anche in relazione alla natura delle attività svolte nell’ambito dell’appalto. Tanto per fare un esempio, in caso di omissione di direttive ed istruzioni o mancato controllo che incidono sulla attuazione o integrazione del progetto, la responsabilità prevalente sarà del direttore dei lavori, mentre prevarrà la responsabilità dell’appaltatore quando si tratta della fase esecutiva dell’appalto compresi nella autonomia e competenza di questo ultimo.Seguendo l’orientamento della prevalente giurisprudenza sono stati individuati quei presupposti e quelle condizioni al ricorrere dei quali vengono accertate le corresponsabilità dei soggetti , che a vario titolo, hanno contribuito al verificarsi dell’evento dannoso. Da tale catena di responsabilità può peraltro configurarsi anche una responsabilità del committente. Diverse Forme Di Responsabilità Per l’appalto di lavori privati, le fonti di riferimento per l’individuazione delle forme responsabilità vanno rinvenute negli accordi presi (contratto di appalto e contratto d’opera professionale) nonché nel codice civile.Al riguardo si distingue:RESPONSABILITÀ CIVILE• Contrattuale: deriva da una violazione degli accordi contrattuali (tra committente e impresa, tra committente e professionista o tra impresa e professionista). Questo tipo di responsabilità si manifesta ogni qual volta una delle parti (trattandosi in ogni caso di contratti a prestazioni corrispettive) non esegue correttamente le prescrizioni contrattuali (il progetto è stato male eseguito o non è realizzabile; l’opera presenta danni, vizi o difetti costruttivi; non è stata verificata la progressiva conformità dell’opera al progetto; i materiali impiegati non corrispondono a quanto previsto nel capitolato o sono risultati inidonei ecc.).• Extracontrattuale: prescinde dagli accordi contrattuali presi e si verifica a causa del dolo odella colpa di uno dei soggetti che possono, peraltro, aver contribuito anche a titolo di concorso (responsabilità cd. SOLIDALE) alla determinazione dell’evento dannoso, costituito dall’insorgenza di vizi all’opera realizzata o di danni a terzi. Tale forma di responsabilità poiché risponde a finalità di interesse generale, che trascende i confini dei rapporti negoziali tra le parti, è soggetta a termini di prescrizione diversi.RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA quando la violazione incide sulla tutela di interessi collettivi e comporta l’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dei soggetti responsabili tra cui committente, costruttore, direttore lavori (es. non conformità delle opere alla normativa urbanistica o alle previsioni di piano ecc.).RESPONSABILITÀ PENALE quando l’evento dannoso integra violazione delle norme che tutelanointeressi di particolare rilevanza sociale (es. infortuni sul lavoro , abusi edilizi). La Responsabilità Dell’appaltatore: Limiti Di Operatività In linea generale, l'appaltatore esplica la sua attività in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato.Quando non sia espressamente vincolato alla rigida osservanza delle diretti ve del committente,dispone di ampia discrezionalità tecnica ed organizzativa e, perciò, risponde del risultato anchequando abbia eseguito l’opera secondo le direttive del committente, essendo egli comunqueobbligato ad osservare le regole dell’arte ed a segnalare al committente gli errori delle prescrizioni da questo impartite che non si uniformino alle predette regole.L'appaltatore, risponde per ogni inadempimento contrattuale nonché, senza necessità di espressa pattuizione con il committente, risponde per i gravi difetti dell'opera sia per la rovina (o il pericolo di rovina) di edificio che sia destinato a durare nel tempo (art.1669 c.c.).La responsabilità del costruttore è estesa non solo nei confronti del committente, in forza del contratto stesso di appalto, ma anche verso gli aventi causa di quest'ultimo.Nondimeno, dal crollo o dalla rovina di un edificio deriva, a carico di chi quell'edificio abbia costruito, una presunzione di responsabilità, che può essere vinta dall'appaltatore attraverso la prova dell'ascrivibilità del fatto al fortuito o all'opera di terzi.La responsabilità extracontrattuale disciplinata dall'art. 1669 c.c. può essere, infatti, fatta valere dal committente sia contro l'appaltatore che contro chi ha in qualche misura partecipato alla costruzione del bene con propria gestione diretta e sotto la propria responsabilità, e dunque anche nei confronti del subappaltatore, anche se con tale soggetto non sia intercorso un rapportodiretto.L’appaltatore, pur in assenza di specifica pattuizione, deve controllare la validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere. La sua responsabilità è esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accertabilicon l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali.Relativamente alla verifica dei materiali occorre distinguere il caso in cui essi siano forniti dall’appaltatore da quello in cui l’onere compete al committente. Ai sensi dell’art. 1662, 1° co., c.c. il committente ha diritto a verificare, anche tramite rappresentante, i materiali forniti dall’appaltatore potendo “controllare lo svolgimento dei lavori” e “verificarne a proprie spese lo stato”. Se il committente non accetta i materiali verificati deve specificare le ragioni del rifiuto e comunicarle all’appaltatore prima dell’inizio dei lavori. Se il committente non compie la verifica, egli non vede pregiudicato alcun suo diritto, e, ultimata l’opera, qualora i materiali si rivelino difettosi può sempre avvalersi dell’art. 1668 c.c..Se i materiali sono forniti dal committente, l’appaltatore deve controllarli. Denunciando tempestivamente i vizi dei materiali, l’appaltatore si libera solo della responsabilità verso il committente mentre è sempre tenuto in modo assoluto a non adoperare quei materiali se possaderivarne la lesione di diritti di terzi o la violazione di una norma di ordine pubblico .La violazione delle distanze legali non può che essere imputabile, a titolo per l'appunto di responsabilità professionale, a colui che aveva predisposto quel disegno inducendo la committente a confidare, stante la particolare competenza tecnica insita nella professione esercitata, che fosse conforme alla normativa urbanistica ed edilizia nonché rispettoso delle distanze legal i tra costruzioni. La normativa in materia edilizia, richiede, infatti ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., una specifica diligenza.Pertanto se dall'edificazione di una costruzione in violazione delle norme sulle distanze legali sia derivato l'obbligo del committente della riduzione in pristino, sussiste il diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, qualora l'irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto, in quanto il fatto illecito, con sistente nella realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino, è legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto ilavori. Vizi Progettuali: Chi Ne Risponde Il progetto può essere predisposto dal committente o da un professionista da questi incaricato: in tal caso l’appaltatore deve ritenersi corresponsabile dei vizi del progetto solo se questi erano palesemente riconoscibili con la perizia e lo studio che si può pretendere da lui nel caso concreto.In pratica, mentre il progettista risponde dell'errata progettazione l'appaltatore va incontro ad una duplice responsabilità: risponde sia nell'ipotesi in cui si sia accorto degli errori e non li abbia tempestivamente denunciati; sia nell'ipotesi in cui avrebbe dovuto accorgersene, ma non lo ha fatto. Ciò vuol dire che anche in presenza di un progetto fornito da altri, residua pur sempre un margine di autonomia per l’appaltatore, che gli impone di attenersi alle regole dell’arte e di assicurare alla controparte un risultato tecnico conforme alle esigenze, eliminando le causeoggettivamente suscettibili di inficiare la riuscita della realizzazione dell’opera .Rientra pertanto tra gli obblighi di diligenza dell’appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall’esecuzione dell’opera, dip ende il risultato promesso.La presenza di vizi imputabili al progettista non esclude la responsabilità ai sensi dell'art. 1669del codice civile dell’ impresa edile che ha effettuato i lavori.L’obbligo di indagare sulla consistenza del suolo e, quindi sul tipo di fondazione più idonea spetta, normalmente, al progettista. Tuttavia, gli accertamenti compiuti non esonerano l’appaltatore dal compiere tutte le necessarie verifiche oltre che sul progetto anche sulle fondazioni.Se i vizi dell’opera realizzata sono riconducibili, in tutto o in parte, alla errata progettazione dell’opera, ne risponderà il progettista, in concorso con l’appaltatore che, per sua colpa, non si sia avveduto degli errori progettuali ovvero non li abbia tempestivamente denunciati.Nell’ipotesi in cui il progetto di un’opera si riveli irrealizzabile perché, ad esempio, non conforme alle prescrizioni urbanistiche o viziato da errori di progettazione, il committente può legittimamente rifiutarsi di adempiere la propria prestazione di corrispondere il compenso al professionista. Troverà, in questo caso, applicazione l’art. 1460 c.c. a norma del quale «nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la suaobbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamenteSe l’appaltatore ha assunto anche il ruolo di progettista l’obbligo di diligenza è ancora piùrigoroso e, in presenza di situazioni di rischio, deve eseguire gli opportuni interventi peraccertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazionedell’opera senza difetti costruttivi .Se il danno subito dal committente dipende da concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore, sussistono le condizioni per la responsabilità solidale di questi ultimi, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno e che il debitore escusso ha verso l'altro corresponsabile .Va precisato che in caso di condanna in solido tra appaltatore e progettista, mentre il primo potrà essere condannato in forma specifica, alla eliminazione dei vizi dell’opera al secondo potrà essere richiesto esclusivamente il risarcimento per equivalente.Se la realizzazione di un'opera arreca a terzi danni provocati non per errata esecuzione, bensì da un vizio del progetto fornito dal committente, sussiste la concorrente responsabilità risarcitoria dell'appaltatore e del committente.Sussiste altresì la responsabilità concorrente del direttore lavori per avere approvato l’esecuzione dell’opera in difformità al progetto posto a base del contratto e per non avere informato il committente delle modifiche apportate.Incombe poi al costruttore, oltre che al titolare del permesso di costruire e al committente (se diverso), l'obbligo giuridico del rispetto della normativa in materia di permessi edilizi, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 380/2001. Ne consegue che il costruttore è tenuto a verificare che l'opera contrattualmente prevista sia conforme alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, alleprevisioni del permesso edilizio e alle sue modalità esecutive. La Prestazione Professionale Del Direttore Dei Lavori Il direttore dei lavori non è una figura necessaria nell'appalto privato, dal momento che la sua nomina, da parte del committente, è facoltativa: di norma, l'incarico si giustifica con la necessità di avvalersi di un professionista che, in virtù delle peculiari conoscenze e competenze possedute, segua l'esecuzione dell'opera, accertando che la sua realizzazione avvenga secondo quanto previsto dal progetto e che le modalità esecutive siano conformi al capitolato e alle regole dellatecnica.Il ruolo del direttore dei lavori è, pertanto, quello di sorvegliare e dirigere l’esecuzione dell’opera, così realizzando un insieme complesso di attività quali il controllo sui materiali impiegati, l’indicazione delle modalità operative del contratto, la verifica delle varie fasi di esecuzione dei lavori e della corrispondenza delle opere ai provvedimenti amministrativi autorizzativi di natura edilizia-urbanistica, il ricevimento e l’effettuazione di comunicazioni nell’interesse delcommittente e relative allo svolgimento dell’ appalto, la tenuta della contabilità dei lavori.Il direttore lavori è, quindi, colui che deve vigilare e garantire il risultato di una regolare realizzazione dell’opera. La diligenza richiesta al professionista per il controllo sull’esecuzione deilavori fa riferimento a specifiche competenze tecniche proporzionate e strutturate riguardoall’opera da eseguire.Non è richiesta la presenza continua e giornaliera sul cantiere ma egli deve verificare, attraverso visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa e con le ditte esecutrici delle varie fasi lavorative, che siano rispettate le regole dell’arte e la corrispondenza tra il progettato e il realizzato. Il direttore lavori deve verificare la progressiva e conforme realizzazione dell'opera rispetto al progetto, al capitolato ma anche alle regole della tecnica, e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonchédi controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente .Più in generale direttore lavori ha il dovere di vigilare affinché l'opera sia eseguita in manieraconforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica.Il direttore dei lavori può essere chiamato a rispondere dei difetti progettuali anche se il progetto è stato elaborato da altri, dato che, come l'appaltatore, è tenuto a verificarne la bontà, segnalando eventuali errori o manchevolezze al committente, finanche astenendosi dall'incarico nell'ipotesi in cui il committente decida di proseguire comunque nella realizzazione dell'opera .In tema di appalto, quando si tratti di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi, il direttore dei lavori, dinanzi a situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, è tenuto, in adempimento dei propri obblighi di diligenza, ad intraprendere le opportune iniziative per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi.Pertanto l’ inadempimento contrattuale o l’evento dannoso potranno essere imputabili anche ad un concorrente inadempienza del direttore dei lavori, il quale potrà sottrarsi alla responsabilità indicando e dimostrando fatti specifici che possano avere interrotto ogni nesso eziologico tra il danno subito dal committente e la sua opera professionale.Può risultare opportuno che nel contratto di appalto siano definiti i limiti dell’incarico professionale conferito dal committente al direttore lavori ed in particolare la facoltà o meno di ordinare, ovvero autorizzare, variazioni dell’opera, di fissare termini ecc. Responsabilità Del Committente: Condizioni Di Configurabilità La regola generale è quella in forza della quale l'appaltatore esegue i lavori in piena autonomia, assumendo su di sé la relativa responsabilità ma, in casi particolari, anche il committente può essere ritenuto responsabile dei danni provocati. Tale responsabilità non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse e trova limite esclusivamente nel caso fortuito.Di conseguenza una responsabilità del committente per i danni cagionati a terzi può sorgere soltanto in tre ipotesi:a) quando l’esecuzione dei lavori è stata affidata ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione;b) ingerenza del committente (che ricorre qualora risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso). In quest’ultimo caso l’appaltatore può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di aver manifestato il proprio dissenso altrimenti non potrà invocare, il concorso di colpa del committente (ad esempio in caso a causa del suo omesso controllo sui tempi di realizzazione e dell'accordo tra le parti nelle scelte tecniche ed operative nell'esecuzione dei lavori).c) specifica violazione di regole di cautela nascenti dall’articolo 2043 c.c. (quali, ad esempio, l'aver tralasciato ogni sorveglianza in sede di verifica esecutiva, ex art. 1662 c.c.,) Fonte: Ance SCARICA L'APPROFONDIMENTO

  • SICUREZZA SUL LAVORO LAVORI ISOLATI

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Sicurezza Sul Lavoro Del Lavoratore Isolato/ Che Opera In Solitudine.   L’opuscolo affronta il quadro normativo generale della Sicurezza dei "Lavoratori isolati", con riferimento all'uso dei dispositivi con funzionalità uomo a terra e immobilità o isolato (man down) estremamente utili per l’emergenza in questo contesto lavorativo.Non è definita dalla legislazione la figura del "lavoratore isolato" (salvo alcuni riferimenti di cui a seguire), nonostante molti lavoratori eseguono attività lavorative, tali che, possono essere ricondotti alla figura di "lavoratore isolato". A riferimento, la norma UNI EN ISO 15743 Ergonomia dell’ambiente termico – Posti di lavoro al freddo – Valutazione e gestione del rischio, per la gestione organizzativa per i lavori in ambienti a basse temperature es. lavori in celle frigo, che sono molte volte riconducibili a lavoro isolato/lavori in condizioni particolari.I “lavoratori isolati” sono persone tenute a lavorare da sole, senza una sorveglianza diretta e senza la presenza di altri soggetti vicini che possano prestare soccorso immediato in caso di infortunio o incidente. Un lavoratore o lavoratrice che svolge la propria attività in solitudine, opera senza un contatto visivo o vocale diretto con gli altri dipendenti dell’azienda e tale condizione potrebbe interessare tutte le categorie di lavoratori che, ad esempio, hanno necessità di continuare a lavorare oltre l’orario normale, oppure nei casi in cui sia richiesta la loro presenza durante i giorni festivi, la sera o la notte. Sono considerati lavoratori isolati anche coloro che non operano realmente in solitudine, ma che si trovano in un contesto che presenti difficoltà nella comunicazione, nel movimento o di impedimento fisico, oltre alle persone che lavorano in luoghi remoti, di difficile accesso, in condizioni ambientali sconosciute o avverse.Di seguito alcune specifiche categorie di lavoratori isolati, (anche nella tipologia di lavoro notturno): - Guardie giurate - Operatori agricoli - Autotrasportatori - Addetti celle frigo - Lavoratori in altezza (gruisti) - Lavoratori in profondità (cave, miniere) - Addetti alle guardianie sia notturne, sia diurne - Tecnici di pronto intervento per servizi di pubblica utilità (energia elettrica, gas, acqua, ecc.) - Addetti alle pulizie - Addetti al controllo impianti a ciclo continuo - Addetti ai servizi di vigilanza - Addetti al telelavoro    A cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uilm Nazionale Versione Giugno 2021 Rev. 0 SCARICA L'APPROFONDIMENTO

  • SCHEDE CHECKLIST E FOGLIO EXCEL UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE MACCHINE UTENSILI

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Schede Checklist Utilizzo In Sicurezza Delle Macchine Utensili E Foglio Excel Valutazione Interazione Uomo/Macchina   Al fine di sostenere la figura del datore di lavoro nello svolgimento di questo ruolo e di stimolare un miglioramento nell’utilizzo sicuro delle macchine, l’ATS Brianza, nell’ambito delle sue attività d’informazione, assistenza e promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e le parti sociali del Comitato di Coordinamento Territoriale ex art. 7 D.Lgs. 81/2008 hanno elaborato la presente guida per le imprese al fine di promuovere sistemi efficaci per la gestione dei rischi. Di grande utilità negli Allegati (accessibili on line) alcuni modelli (schede e check list) da adattare alla propria azienda.     ALLEGATI in WORD  01_Allegato A scheda acquisto macchina_rev3 02_Allegato B elenco macchine_rev4 03_Allegato C check list macchina_rev4 04_Allegato D acquisizione di macchine 05_Allegato E vendita o dismissione macchine usate_rev2 06_Allegato F definizioni manutenzione_rev2 07_Allegato G compiti sogg. gestione macchine 08_allegato H requisiti libretto uso manutenzione macchine_rev3 09_Allegato I figura del manutentore_rev1 10_Allegato L istruzioni operative manutenzione 10_Allegato L istruzioni operative manutenzione_rev1 11_Allegato M gestione chiavi bordo macchina 12_Allegato N procedura LOTO rev1 13_Allegato O procedura controllo e manutenzione macchine_rev2 14_Allegato P tabella informazione, formazione e addestramento lavoratori 15_Allegato Q scheda addestramento_rev2 16_Allegato R violazioni frequenti_rev2 17_Allegato S sorveglianza del mercato_rev2 18_Allegato T Elenco Norme Tecniche 19_Allegato U Scheda_autovalutazione_PMP macchine_rev7 Tutti gli allegati sono gratuiti e li trovate in area condivisione gratuita riservata agli iscritti della nostra Newsletter Professional ACCEDI AI CONTENUTI GRATUITI ALLEGATI in EXCEL PER LA VALUTAZIONE

  • MANUALE DI BUONE PRATICHE DI IGIENE PER LE MICROIMPRESE ALIMENTARI

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Linee Di Indirizzo Per La Semplificazione Dell’applicazione Del Sistema HACCP Nelle Microimprese Del Settore Alimentare   Con il presente documento si attua quanto previsto dal comma 2, punto g, dell’articolo 5 Regola- mento 852/2004 CE con cui viene stabilito che la documentazione e le registrazioni debbono essere adeguate alla natura e alle dimensione dell’impresa alimentare.Nella fattispecie si procede: alla semplificazione dei documenti che sintetizzano le modalità di applicazione dei prerequisiti e alle registrazioni, almeno, delle Non Conformità rilevate.La corretta applicazione delle presenti linee di indirizzo contribuirà a:1. ridurre gli oneri ingiustificati a carico delle microimprese del settore alimentare e rendere più efficaci i controlli ufficiali su tali imprese;2. rispettare gli obblighi previsti nell’ambito dei piani di autocontrollo;3. aumentare l’affidabilità degli OSA (Operatori del Settore Alimentare) con conseguente riduzione della frequenza del controllo ufficiale e pertanto riduzione dei costi della P.A.. Rientrano nel campo di applicazione delle seguenti linee di indirizzo gli operatori del settore alimentare che svolgono operazioni “semplici”: chioschi, banchi del mercato, auto negozi, banchi temporanei di vendita, locali in cui sono serviti prevalentemente bevande, negozi alimentari al dettaglio, piccoli bar, macellerie, pescherie, panetterie, piccoli ristoranti, ecc.   Qualora le imprese presentino un elevato grado di complessità, in ragione degli alimenti trattati, dei processi produttivi attuati e della tipologia del consumatore finale, si rimanda alla applicazione integrale degli adempimenti   INDICE DEL DOCUMENTO: Capitolo 1 > Attività di inizio giornataCapitolo 2 > Ricevimento e conservazione delle materie prime Capitolo 3 > Attività di lavorazione e/o trasformazioneCapitolo 4 > Lavorazioni a freddoCapitolo 5 > Lavorazioni a caldoCapitolo 6 > RaffreddamentoCapitolo 7 > CongelamentoCapitolo 8 > Conservazione dei semilavorati e dei prodotti finitiCapitolo 9 > presentazione - esposizione dei prodottiCapitolo 10 > SomministrazioneCapitolo 11 > trasporto dei prodotti alimentariCapitolo 12 > Riordino degli ambienti e delle attrezzatureCapitolo 13 > Formazione del personaleCapitolo 14 > Attività di fine giornata Fonte del documento: ATS BRIANZA SCARICA IL MANUALE

  • LA SICUREZZA NEGLI APPALTI

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Sicurezza Accessibile Sicurezza E Appalti: Un Incrocio Pericoloso?   Lavoro in appalto: incroci pericolosi? Mai titolo è stato più azzeccato per parlare di una tipologia di lavoro in progressivo aumentoche mira essenzialmente a ridurre i costi aumentando i rischi Il mercato del lavoro attuale utilizza sempre di più aziende che si avvalgono di questo tipo di contratti, con il risultato di avere nei luoghi di lavoro, che spesso sono cantieri edili o stradali, più lavoratori provenienti da ditte diverse, che devono lavorare insieme coordinando le varie attività, variabili e spesso pericolose.Si tratta di una sfida per chi deve occuparsi di salute e sicurezza:lavoratori che non si conoscono, che svolgono attività diverse, che hanno esperienze lavorative e cultura della prevenzione diverse.Dobbiamo considerare in questo ambito alcuni aspetti che rendono pericolosi questi incroci. 1. Il fattore umano legato alla preparazione e sensibilizzazione dei lavoratori: si tratta di cultura che nasce fin da piccoli e nella scuola e che deve essere applicata sul posto di lavoro.  Per questo i corsi di formazione sulla salute e sicurezza sono fondamentali.Nei lavoratori, specie quelli che hanno ricevuto meno opportuntà di formazione o quelli che per barriere linguistiche non sono stati adeguatamente formati, la percezione del rischio e il rispetto delle norme di prevenzione possono essere carenti.  Questo deve essere colmato con incontri specifici fra tutti i lavoratori in cantiere in modo da migliorare e uniformare la cultura della sicurezza.2. Altro fattore importante è la cultura aziendale per la sicurezza ed il ruolo dei preposti e dei dirigenti che all’interno del cantiere devono vigilare affinché le norme di prevenzione vengano attuate.  Questa attenzione permette di migliorare l’adesione dei lavoratori al rispetto delle norme.3. Il terzo punto cruciale sono le condizioni di mercato e l’organizzazione del lavoro: l’uso del lavoro straordinario, turni di lavoro molto lunghi senza pause adeguate, la necessità di terminare una commessa in tempi troppo stretti: sono fattori di rischio anche per la salute e sicurezza e infortuni e malattie professionali sono più frequenti in queste condizioni.Questo volume è l’occasione per approfondire e riflettere sul lavoro in appalto, sulle necessità di prevenzione e su quanto è necessario fare per rendere sicuro un lavoro rischioso. I diversi contributi ci premettono di approfondire questo tema secondo i vari punti di vista, evidenziano i punti critici e le aree in cui sono necessari interventi mirati. Fonte:Universita' degli studi di Triestre SCARICA L'APPROFONDiMENTO

  • REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Requisiti Degli Ambienti Di Lavoro Contenuti In ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO   1. AMBIENTI DI LAVORO1.1 Stabilità e solidità1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali.1.1.2. Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni.1.1.3. I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo dei solai, espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie.1.1.4. I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio.1.1.5. L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi.1.1.6. Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori.1.1.7. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.1.2. Altezza, cubatura e superficie1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.1.2.3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.1.2.4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico1.3.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:1.3.1.1. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;1.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;1.3.1.3. essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;1.3.1.4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.1.3.3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.1.3.4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.1.3.5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.1.3.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi.1.3.7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.1.3.8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.1.3.9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se siano fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.1.3.10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.1.3.11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.1.3.12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.1.3.13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono cadere.1.3.14. Le disposizioni di cui ai punti 1.3.10., 1.3.11., 1.3.12., 1.3.13. sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.1.3.15.1. Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi specie devono essere costituite di materiali incombustibili. Sono, tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro e stagionato nei casi in cui ciò, in relazione al tipo di forno ed alle condizioni di impianto, non costituisca pericolo.1.3.15.2. Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra dei forni, nonché le relative scale e passerelle di accesso, devono essere costruite con materiali incombustibili.1.3.16. I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla lavorazione, alla manipolazione, all'utilizzazione ed alla conservazione di materie infiammabili, esplodenti, corrosive o infettanti, devono essere in condizioni tali da consentire una facile e completa asportazione delle materie pericolose o nocive, che possano eventualmente depositarsi.1.3.17. I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano le materie o i prodotti indicati tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonché i tavoli di lavoro, le macchine e le attrezzature in genere impiegati per dette operazioni, devono essere frequentemente ed accuratamente puliti. (0)1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi 1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.1.4.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.1.4.3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.1.4.4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.1.4.5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.1.4.6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.1.4.7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.1.4.11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.1.4.12.1. Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede.1.4.12.2. I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra.1.4.12.3. Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei materiali in manovra ciò non sia possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente.1.4.13. Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati deve essere reso inaccessibile, quando la natura del materiale trasportato ed il tipo del trasportatore possano costituire pericoli per caduta di materiali o per rottura degli organi di sospensione, a meno che non siano adottate altre misure contro detti pericoli.1.4.14. Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni.1.4.15. I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno.1.4.16.1. Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate.1.4.16.2. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito.1.4.17. Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il traffico non è sospeso o la linea non è sbarrata, una o più persone devono essere esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.1.4.18. Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui conducente non può, direttamente o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono essere preceduti o affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumità delle persone.1.4.19. All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni delle teleferiche devono essere applicati solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di caduta. Tali ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50 sotto il margine del piano di manovra e sporgere da questo per almeno m. 2.1.5. Vie e uscite di emergenza.1.5.1. Ai fini del presente punto si intende per:1.5.1.1. via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;1.5.1.2. uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;1.5.1.3. luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza;1.5.1.4. larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda, se non nei casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza.1.5.8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.1.5.9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.1.5.12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista l'impossibilità accertata dall'organo di vigilanza. In quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.1.5.13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel punto 1.5.4, ma gli stessi devono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.1.5.14.1. Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.1.5.14.3. Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.1.6. Porte e portoni1.6.1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.1.6.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.1.6.3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al punto 1.6.2, la larghezza minima delle porte è la seguente:a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste al punto c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.1.6.4. Il numero complessivo delle porte di cui al punto 1.6.3., lettera d), può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.1.6.5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento).Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).1.6.6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui al punto 1.5.5, coincidono con le porte di cui al punto 1.6.1, si applicano le disposizioni di cui al punto 1.5.5.1.6.7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli verticalmente, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.1.6.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.1.6.9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.1.6.10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.1.6.11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.1.6.12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.1.6.13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.1.6.14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.1.6.17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti punti 1.6.9. e 1.6.10.. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei punti 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5. e 1.6.6. concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.1.7 Scale1.7.1.1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.1.7.1.2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.1.7.1.3. Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno.1.7.1.4. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm. 60.1.7.1.5. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.1.7.1.6. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto è considerato "normale" un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:1.7.2.1.1 sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;1.7.2.1.2 abbia un'altezza utile di almeno un metro;1.7.2.1.3 sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;1.7.2.1.4 sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.1.7.2.2. È considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.1.7.2.3. È considerata equivalente ai parapetti definiti ai punti precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2.00.1.8 Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni1.8.1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.1.8.2. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.1.8.3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.1.8.4. Le disposizioni di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.1.8.5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.1.8.6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.1.8.7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:1.8.7.1 sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;1.8.7.2 non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;1.8.7.3 possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;1.8.7.4 non possono scivolare o cadere.1.8.8. I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro devono essere sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza.1.9 Microclima1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far si che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione.1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.1.9.2. Temperatura dei locali1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.1.9.3 Umidità1.9.3.1 Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche.1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.1.10.7. Illuminazione sussidiaria1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell'illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.1.11. Locali di riposo e refezione1.11.1. Locali di riposo1.11.1.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.1.11.1.2. La disposizione di cui punto 1.11.1.1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.1.11.1.3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.1.11.1.4. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige.1.11.1.5. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.1.11.2. Refettorio1.11.2.1. Salvo quanto è disposto al punto 1.14.1. per i lavori all'aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.1.11.2.2. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.1.11.2.3. L'organo di vigilanza può in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di cui al punto 1.11.2.1, quando riconosce che non sia necessario.1.11.2.4. Nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie insudicianti, sostanze polverose o nocive e nei casi in cui l'organo di vigilanza ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della lavorazione, è vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande1.11.3.1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.1.11.3.2. È vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nell'interno dell'azienda.1.11.3.3. È tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.1.11.4. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti. (0)1.13. Servizi igienico assistenziali1.13.1. Acqua1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.1.13.2. Docce1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.1.13.2.3. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.1.13.3. Gabinetti e lavabi1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.1.13.4.2. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi indicati al punto precedente.1.14. Dormitori1.14.1. Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione fredda.1.14.2.1. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate nel presente decreto per gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro.1.14.2.2. In detti locali è vietata l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e con l'autorizzazione e le cautele che saranno prescritte dall'organo di vigilanza.1.14.3. Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbano pernottare sul luogo, il datore di lavoro deve loro fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso in cui la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano ben difese dall'umidità del suolo e dagli agenti atmosferici.1.14.4.1. Quando la durata dei lavori superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, il datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei, quali baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.1.14.4.2. Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti condizioni:1.14.4.2.1. gli ambienti devono prevedere la separazione tra uomini e donne, salvo che essi non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;1.14.4.2.2. essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non permettere né la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;1.14.4.2.3. essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda;1.14.4.2.4. avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;1.14.4.2.5. essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;1.14.4.2.6. nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture devono essere difese contro la penetrazione di essi.1.14.4.3. La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 metri quadrati per persona.1.14.4.4. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed una mensolina.1.14.4.5. Anche per i dormitori di cui al punto 1.14.2.1 vale la norma prevista dal punto 1.14.4.2.1.1.14.4.6. In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI2.1. Difesa dagli agenti nocivi:2.1.1. Ferme restando le norme di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni, le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.2.1.2. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione.2.1.3. I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati.2.1.4. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati, allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni.2.1.4-bis. Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.2.1.5. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.2.1.6.1. Nell'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove, in relazione alla fabbricazione, manipolazione, utilizzazione o conservazione di materie o prodotti, sussistano specifici pericoli, deve essere esposto un estratto delle norme di sicurezza contenute nel presente decreto e nelle leggi e regolamenti speciali riferentisi alle lavorazioni che sono eseguite.2.1.6.2. Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.2.1.7. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo.2.1.8.1. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni.2.1.8.2. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni.2.1.9. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante la lavorazione ed asportati frequentemente con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo.2.1.10.1. Il trasporto e l'impiego delle materie e dei prodotti corrosivi o aventi temperature dannose devono effettuarsi con mezzi o sistemi tali da impedire che i lavoratori ne vengano a diretto contatto.2.1.10.2. Quando esigenze tecniche o di lavorazione non consentano l'attuazione della norma di cui al punto precedente, devono essere messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione, in conformità a quanto è stabilito nel Titolo III, Capo II.2.1.11.1. Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono o si manipolano liquidi corrosivi devono essere predisposte, a portata di mano dei lavoratori, adeguate prese di acqua corrente o recipienti contenenti adatte soluzioni neutralizzanti.2.1.11.2. Nei casi in cui esista rischio di investimento da liquidi corrosivi, devono essere installati, nei locali di lavorazione o nelle immediate vicinanze, bagni o docce con acqua a temperatura adeguata.2.1.12. In caso di spandimento di liquidi corrosivi, questi non devono essere assorbiti con stracci, segatura o con altre materie organiche, ma eliminati con lavaggi di acqua o neutralizzati con materie idonee.2.1.13. Le disposizioni e le precauzioni prescritte ai punti 3.2.1. e 3.2.2. devono essere osservate, nella parte applicabile, per l'accesso agli ambienti o luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli, fogne, pozzi, sottotetti, nei quali esista o sia da temersi la presenza di gas o vapori tossici o asfissianti.2.2. Difesa contro le polveri2.2.1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.2.2.2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.2.2.3. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.2.2.4. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel punto precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.2.2.5. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.2.2.6. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai punti precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'organo di vigilanza può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai punti precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.2.2.7. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'organo di vigilanza, ad integrazione dei provvedimenti previsti ai punti 2.2.3 e 2.2.4 del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non siano atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri.3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.3.2.2. Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso.3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione.3.3. Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1. non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario l'impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere difese, su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm. 90, a parete piena o con almeno due correnti. Il parapetto non è richiesto quando sui bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento.3.4.2. Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non sia possibile applicare il parapetto di cui al punto 3.4.1., le aperture superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro di essi.3.4.3. Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e dei cantieri e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da piazzali di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di cui al punto 3.4.1. deve avere altezza non minore di un metro.3.4.4. Quanto previsto ai punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 non si applica quando le vasche, le canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondità non superiore a metri uno e non contengono liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate altre cautele.3.5. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondità di oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di accesso al fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per l'accesso al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale trasportabili, purché provviste di ganci di trattenuta.3.6.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo che:3.6.1.1 in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;3.6.1.2 in caso di necessità sia attuabile il massimo e più rapido svuotamento delle loro parti.3.6.2. Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa.3.7. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere provviste di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche e paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di necessità.3.8. I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei lavoratori, essere provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori, quali chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione.3.9.1. I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche, corrosive o altrimenti pericolose, compresa l'acqua a temperatura ustionante, devono essere provvisti:3.9.1.1. di chiusure che per i liquidi e materie tossiche devono essere a tenuta ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose essere tali da impedire che i lavoratori possano venire a contatto con il contenuto;3.9.1.2. di tubazioni di scarico di troppo pieno per impedire il rigurgito o traboccamento.3.9.2. Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui al punto 3.9.1.1. non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di sicurezza.3.10. I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere provvisti:3.10.1. di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; 3.10.2. di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;3.10.3. di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature, atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso particolare;3.10.4. di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.3.11.1. I recipienti di cui al punto 3.10., compresi quelli vuoti già usati, devono essere conservati in posti appositi e separati, con l'indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non sono evidenti.3.11.2. Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse materie già contenute, devono, subito dopo l'uso, essere resi innocui mediante appropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le necessarie cautele.3.11.3. In ogni caso è vietato usare recipienti che abbiano già contenuto liquidi infiammabili o suscettibili di produrre gas o vapori infiammabili, o materie corrosive o tossiche, per usi diversi da quelli originari, senza che si sia provveduto ad una preventiva completa bonifica del loro interno, con la eliminazione di ogni traccia del primitivo contenuto o dei suoi residui o prodotti secondari di trasformazione. (1)4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE4.1. Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio:4.1.1. è vietato fumare;4.1.2. è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza;4.1.3. devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;4.2.1. L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi.4.2.2. Parimenti l'acqua e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.4.2.3. I divieti di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 devono essere resi noti al personale mediante avvisi.4.3. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti o quelle che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio ad esclusione delle attività svolte dal Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede ai controlli e all'attuazione di idonee misure a salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori in conformità ai provvedimenti specifici emanati in materia di prevenzione incendi.4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo parere di conformità sui progetti, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni, secondo le procedure di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.4.4.2. Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del menzionato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, resta in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689.4.5.1. Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille.4.5.2. Idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o la produzione di scintille devono adottarsi nella scelta ed ubicazione dei locali e dei posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto alla distanza dalle sorgenti di calore.4.5.3. Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento dei lavoratori.4.6.1. Il riscaldamento dei locali nei quali si compiono le operazioni o esistono i rischi per fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie

  • REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE.   PARTE I REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO1. Osservazioni di carattere generale1.1 I requisiti del presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.1.2 Eventuali disposizioni concernenti l'uso di talune attrezzature di lavoro sono riportate nel presente allegato al fine di consentirne l'impiego sicuro, in relazione ai loro rischi specifici.2. Sistemi e dispositivi di comando2.1. I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso progettato dell'attrezzatura.I dispositivi di comando di un'attrezzatura di lavoro aventi un'incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata.I dispositivi di comando devono essere ubicati al di fuori delle zone pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando, quali ad es. gli arresti di emergenza, le consolle di apprendimento dei robot, ecc. e disposti in modo che la loro manovra non possa causare rischi supplementari. Essi non devono comportare rischi derivanti da una manovra accidentale.Se necessario, dal posto di comando principale l'operatore deve essere in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose. Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto dell'attrezzatura di lavoro deve essere preceduta automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.I dispositivi di comando devono essere bloccabili, se necessario in rapporto ai rischi di azionamento intempestivo o involontario.I motori soggetti a variazioni di velocità che possono essere fonte di pericolo devono essere provvisti di regolatore automatico di velocità, tale da impedire che questa superi i limiti prestabiliti.Il regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali il mancato funzionamento.Quando una scorretta sequenza delle fasi della tensione di alimentazione può causare una condizione pericolosa per gli operatori e le persone esposte o un danno all'attrezzatura, deve essere fornita una protezione affinché sia garantita la corretta sequenza delle fasi di alimentazione.2.2. La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine.Lo stesso vale:- per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine,- per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione, ecc.), salvo che questa rimessa in moto o modifica di velocità non presenti nessun pericolo per il lavoratore esposto.Questa disposizione non si applica quando la rimessa in moto o la modifica delle condizioni di funzionamento risultano dalla normale sequenza di un ciclo automatico.2.3. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza.Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.2.4. Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.3. Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento3.1. Un'attrezzatura di lavoro che presenti pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli.3.2. Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o di rottura di elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro, tali da provocare seri pericoli per la sicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere prese le misure di protezione appropriate.4. Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.4.1. Un'attrezzatura di lavoro che comporti pericoli dovuti ad emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polveri, fumi o altre sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.5. Stabilità5.1. Qualora ciò risulti necessario ai fini della sicurezza o della salute dei lavoratori, le attrezzature di lavoro ed i loro elementi debbono essere resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi.6. Rischi dovuti agli elementi mobili6.1. Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione.Le protezioni ed i sistemi protettivi:- devono essere di costruzione robusta,- non devono provocare rischi supplementari,- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,- devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa,- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro,- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.6.2. Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione non sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori e delle zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro si devono adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari per l'arresto della macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.6.3. Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi delle attrezzature di lavoro, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della attrezzatura di lavoro tale che:a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando l'attrezzatura di lavoro è in moto o provochi l'arresto dell'attrezzatura di lavoro all'atto della rimozione o dell'apertura del riparo;b) non consenta l'avviamento dell'attrezzatura di lavoro se il riparo non è nella posizione di chiusura.6.4. Nei casi previsti nei punti 6.2 e 6.5, quando gli organi lavoratori non protetti o non completamente protetti possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di arresto dell'attrezzatura di lavoro, oltre ad avere l'organo di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore, deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel più breve tempo possibile.6.5. Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro, la parte di organo lavoratore o di zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo.7. Illuminazione7.1. Le zone di operazione ed i punti di lavoro o di manutenzione di un'attrezzatura di lavoro devono essere opportunamente illuminati in funzione dei lavori da effettuare.8.Temperature estreme8.1. Le parti di un'attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o molto bassa debbono, ove necessario, essere protette contro i rischi di contatti o di prossimità a danno dei lavoratori.9. Segnalazioni, indicazioni.9.1. I dispositivi di allarme dell'attrezzatura di lavoro devono essere ben visibili e le relative segnalazioni comprensibili senza possibilità di errore.9.2. L'attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori.9.3. Gli strumenti indicatori, quali manometri, termometri, pirometri, indicatori di livello devono essere collocati e mantenuti in modo che le loro indicazioni siano chiaramente visibili al personale addetto all'impianto o all'apparecchio.9.4. Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.9.5. Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento di trasmissioni inseribili senza arrestare il motore che comanda la trasmissione principale devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto.10. Vibrazioni10.1. Le attrezzature di lavoro devono essere costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici.10.2. Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti ad una specifica funzione tecnologica dell'attrezzatura di lavoro, devono adottarsi le necessarie misure o cautele affinché ciò non sia di pregiudizio alla stabilità degli edifici od arrechi danno alle persone.11. Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.11.1. Le operazioni di manutenzione devono poter essere effettuate quando l'attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è possibile, misure di protezione appropriate devono poter essere prese per l'esecuzione di queste operazioni oppure esse devono poter essere effettuate al di fuori delle zone pericolose.11.2. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere munita di dispositivi chiaramente identificabili che consentano di isolarla da ciascuna delle sue fonti di energia.Il ripristino dell'alimentazione deve essere possibile solo in assenza di pericolo per i lavoratori interessati.11.3. Per effettuare le operazioni di produzione, di regolazione e di manutenzione delle attrezzature di lavoro, i lavoratori devono poter accedere in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate.11.4. Le attrezzature di lavoro che per le operazioni di caricamento, registrazione, cambio di pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione, richiedono che il lavoratore si introduca in esse o sporga qualche parte del corpo fra organi che possono entrare in movimento, devono essere provviste di dispositivi, che assicurino in modo assoluto la posizione di fermo dell'attrezzatura di lavoro e dei suoi organi durante l'esecuzione di dette operazioni. Devono altresì adottarsi le necessarie misure e cautele affinché l'attrezzatura di lavoro o le sue parti non siano messe in moto da altri.12. Incendio ed esplosione12.1. Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere realizzate in maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi d'incendio o di surriscaldamento dell'attrezzatura stessa.12.2. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere realizzate in maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.PARTE II PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE1 Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione1.1 Le attrezzature, insiemi ed impianti sottoposti a pressione di liquidi, gas, vapori, e loro miscele, devono essere progettati e costruiti in conformità ai requisiti di resistenza e idoneità all'uso stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia, valutando in particolare i rischi dovuti alla pressione ed alla temperatura del fluido nei riguardi della resistenza del materiale della attrezzatura e dell'ambiente circostante alla attrezzatura stessa2 Prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.2.1 Le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo devono essere strutturate in modo tale da ridurre i rischi per il lavoratore/i durante lo spostamento.Deve essere previsto anche il rischio che il lavoratore venga a contatto con le ruote o i cingoli o vi finisca intrappolato.2.2 Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e i suoi accessori e/o traini possa provocare rischi specifici, questa attrezzatura di lavoro deve essere realizzata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia.Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.2.3 Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, deve essere possibile il loro fissaggio.2.4 Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro: mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro, ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro, ovvero mediante qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.Se sussiste il pericolo che in caso di ribaltamento, il lavoratore o i lavoratori trasportati rimangano schiacciati tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione.2.5 I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio,- istallando una cabina per il conducente, -- mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore, -- mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo, -- mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso -2.6 Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:a. esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;b. esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;c. esse devono essere dotate di un dispositivo che consenta la frenatura e l'arresto; qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici deve consentire la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo principale;d. quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;e. le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;f. le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro traini e/o carichi, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;g. le attrezzature di lavoro telecomandate devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;h. le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali, possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori, devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.2.7 Al termine delle linee di trasporto su binari, sia in pendenza che orizzontali, devono essere predisposti mezzi o adottate misure per evitare danni alle persone derivanti da eventuali fughe o fuoruscite dei veicoli.2.8 I dispositivi che collegano fra loro i mezzi di trasporto devono essere costruiti in modo da rendere possibile di effettuare con sicurezza le manovre di attacco e di distacco e da garantire la stabilità del collegamento.È vietato procedere, durante il moto, all'attacco e al distacco dei mezzi di trasporto, a meno che questi non siano provvisti di dispositivi che rendano la manovra non pericolosa e che il personale addetto sia esperto.2.9 I mezzi di trasporto azionati da motori elettrici devono avere la maniglia dell'interruttore principale asportabile o bloccabile, oppure gli apparati di comando sistemati in cabina o armadio chiudibili a chiave.I conducenti di detti mezzi, alla cessazione del servizio, devono asportare o bloccare la maniglia dell'interruttore o chiudere a chiave la cabina.2.10 I piani inclinati con rotaie devono essere provvisti, all'inizio del percorso in pendenza alla stazione superiore, di dispositivi automatici di sbarramento per impedire la fuga di vagonetti o di convogli liberi.Alla stazione o al limite inferiore e lungo lo stesso percorso del piano inclinato, in relazione alle condizioni di impianto devono essere predisposte nicchie di rifugio per il personale.Deve essere vietato alle persone di percorrere i piani inclinati durante il funzionamento, a meno che il piano stesso non comprenda ai lati dei binari, passaggi aventi larghezza e sistemazioni tali da permettere il transito pedonale senza pericolo.2.11 I piani inclinati devono essere provvisti di dispositivo di sicurezza atto a provocare il pronto arresto dei carrelli o dei convogli in caso di rottura o di allentamento degli organi di trazione, quando ciò sia necessario in relazione alla lunghezza, alla pendenza del percorso, alla velocità di esercizio o ad altre particolari condizioni di impianto, e comunque quando siano usati, anche saltuariamente, per il trasporto delle persone.Quando per ragioni tecniche connesse con le particolarità dell'impianto o del suo esercizio, non sia possibile adottare il dispositivo di cui al primo comma, gli organi di trazione e di attacco dei carrelli devono presentare un coefficiente di sicurezza, almeno uguale a otto; in tal caso è vietato l'uso dei piani inclinati per il trasporto delle persone.In ogni caso, gli organi di trazione e di attacco, come pure i dispositivi di sicurezza devono essere sottoposti a verifica mensile.2.12 I serbatoi del carburante liquido e le bombole dei gas compressi destinati all'azionamento dei veicoli devono essere sistemati in modo sicuro e protetti contro le sorgenti di calore e contro gli urti.2.13 I mezzi di trasporto meccanici, se per determinati tratti di percorso sono mossi direttamente dai lavoratori, devono essere provvisti di adatti elementi di presa che rendano la manovra sicura.2.14 I veicoli nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento devono essere provvisti di dispositivi che impediscano il ribaltamento accidentale e che consentano di eseguire la manovra in modo sicuro.2.15 All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni delle teleferiche devono essere applicati solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di caduta. Tali ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50 sotto il margine del piano di manovra e sporgere da questo per almeno m. 2.2.16 Le teleferiche dai cui posti di manovra non sia possibile controllare tutto il percorso devono avere in ogni stazione o posto di carico e scarico, un dispositivo che consenta la trasmissione dei segnali per le manovre dalla stazione principale.2.17 L'ingrassatura delle funi portanti delle teleferiche e degli impianti simili deve essere effettuata automaticamente mediante apparecchio applicato ad apposito carrello.3 Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi.3.1 Prescrizioni generali3.1.1 Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere costruite in modo da assicurare la solidità e la stabilità durante l'uso tenendo in considerazione innanzi tutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture.3.1.3 Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle azionate a mano, devono recare un'indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, all'occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina.Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura.I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile.Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.3.1.4 Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio che i carichi:a) urtino le persone,b) in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in caduta libera, ovveroc) siano sganciati involontariamente.3.1.5 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto.Il presente punto non si applica ai mezzi azionati a mano per i quali, in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocità e condizioni di uso, la mancanza del freno non costituisca causa di pericolo.3.1.6 Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico.In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico.3.1.7 I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra.3.1.8 Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che impediscano:a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d'uso dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa);b) la fuoruscita delle funi o catene dalla sede dei tamburi e delle pulegge durante il normale funzionamento.Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui alla lettera a) i piccoli apparecchi per i quali in relazione alle loro dimensioni, potenza, velocità e condizioni di uso, la mancanza dei dispositivi di arresto automatico di fine corsa non costituisca causa di pericolo.3.1.9 I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti indicati al punto 3.1.8 devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, per dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali.Quando per particolari esigenze vengono usati tamburi o pulegge in condizioni diverse da quelle previste dal comma precedente, devono essere impiegate funi o catene aventi dimensioni e resistenza adeguate alla maggiore sollecitazione a cui possono essere sottoposte3.1.10 I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi ed impianti indicati nel punto 3.1.8. sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.3.1.11 Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene.3.1.12 Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da evitare sollecitazioni pericolose, nonché impigliamenti o accavallamenti.Le estremità libere delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di piombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.3.1.13 I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono:a) potersi raggiungere senza pericolo;b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;c) permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo.3.1.14 Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere collocati in posizione tale che il loro azionamento risulti agevole e portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono.Gli stessi organi devono essere conformati, protetti o disposti in modo da impedire la messa in moto accidentale.3.1.15 Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.3.2 Gru, argani, paranchi e simili3.2.1 I piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru a ponte utilizzabili per l'accesso al carro ponte e per altre esigenze di carattere straordinario relative all'esercizio delle gru medesime devono essere agevolmente percorribili e provvisti di solido corrimano posto ad altezza di circa un metro dagli stessi piani e ad una distanza orizzontale non minore di 50 centimetri dalla sagoma di ingombro del carro ponte.Detti piani devono avere una larghezza di almeno 60 centimetri oltre la sagoma di ingombro della gru.3.2.2 Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono essere provvisti alle estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto o respingenti adeguati per resistenza ed azione ammortizzante alla velocità ed alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote.3.2.3 Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie, oltre ai mezzi di arresto indicati nel punto 3.2.2, devono essere provvisti di dispositivo agente sull'apparato motore per l'arresto automatico del carro alle estremità della sua corsa.3.2.4 Gli elevatori azionati a motore devono essere costruiti in modo da funzionare a motore innestato anche nella discesa3.3 Prescrizioni specifiche per attrezzature destinate ad essere usate durante l'esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno e in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.3.3.1 Elevatori montati su impalcature di ponteggi I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due.I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra.Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo.3.3.2 - Argani - Salita e discesa dei carichi nei cantieriGli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extra corsa superiore; è vietata la manovra degli interruttori elettrici mediante funi o tiranti di ogni genere.Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono essere muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico.Le funi e le catene degli argani a motore devono essere calcolate per un carico di sicurezza non minore di 8.3.3.3 - Trasporti con vagonetti su guide - Il binario di corsa dei vagonetti deve essere posato su terreno o altro piano resistente e mantenuto in buono stato per tutta la durata dei lavori.Le rotaie debbono risultare saldamente assicurate alle traversine; le piattaforme girevoli devono essere provviste di dispositivo di blocco.I binari debbono essere posati in modo da lasciare un franco libero di almeno 70 centimetri oltre la sagoma di ingombro dei veicoli.Le passerelle o le andatoie destinate al transito dei veicoli devono lasciare un uguale franco, avere il piano di posa dei binari costituito da tavole accostate ed essere provviste di normali parapetti nonché di tavole fermapiede.Nelle passerelle od andatoie lunghe, qualora il franco sia limitato ad un sol lato, devono essere realizzate delle piazzole di rifugio ad opportuni intervalli lungo l'altro lato.Deve essere vietato ai lavoratori salire sui vagonetti spinti a mano.3.3.4 - Pendenza dei binari - È fatto divieto di disporre in pendenza il binario adducente alle scariche delle materie scavate o demolite.Quando per esigenze tecniche o per condizioni topografiche non sia possibile evitare la posa del binario in pendenza, l'ultimo tratto deve essere in contropendenza.Alle estremità del binario deve essere disposto un arresto di sicuro affidamento per la trattenuta del vagonetto.3.3.5 - Transito e attraversamento sui piani inclinati - È vietato il transito lungo i tratti di binario in pendenza quando i vagonetti sono in movimento.Tale divieto deve essere espresso mediante avvisi posti alle due estremità del percorso in pendenza.Quando si renda necessario un attraversamento, davanti a ciascuno sbocco e parallelamente alle rotaie si devono applicare barriere con la parte centrale mobile di lunghezza pari almeno a tre volte la larghezza dell'attraversamento.3.4 Elevatori e trasportatori a piani mobili, a tazze, a coclea, a nastro e simili3.4.1 I trasportatori verticali a piani mobili e quelli a tazza e simili devono essere sistemati entro vani o condotti chiusi, muniti delle sole aperture necessarie per il carico e lo scarico.3.4.2 Presso ogni posto di carico e scarico dei trasportatori verticali a piani mobili deve essere predisposto un dispositivo per il rapido arresto dell'apparecchio.3.4.3 I trasportatori verticali a piani mobili, quelli a tazza e simili ed i trasportatori a nastro e simili aventi tratti del percorso in pendenza, devono essere provvisti di un dispositivo automatico per l'arresto dell'apparecchio quando per l'interruzione improvvisa della forza motrice si possa verificare la marcia in senso inverso al normale funzionamento.3.4.4 I condotti dei trasportatori a coclea devono essere provvisti di copertura e le loro aperture di carico e scarico devono essere efficacemente protette.3.4.5 Le aperture per il carico e lo scarico dei trasportatori in genere devono essere protette contro la caduta delle persone o contro il contatto con organi pericolosi in moto.3.4.6. Le aperture di carico dei piani inclinati (scivoli) devono essere circondate da parapetti alti almeno un metro, ad eccezione del tratto strettamente necessario per l'introduzione del carico, purché il ciglio superiore di inizio del piano inclinato si trovi ad una altezza di almeno cm. 50 dal piano del pavimento. Gli stessi piani devono essere provvisti di difese laterali per evitare la fuoruscita del carico in movimento e di difese frontali terminali per evitare la caduta del carico.4 Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose.4.1 Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:a) da evitare i rischi di caduta dall'abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati;b) da evitare per l'utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori dell'abitacolo, se esiste;c) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;d) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.Qualora, per ragioni inerenti al cantiere e al dislivello da superare, i rischi di cui alla precedente lettera a) non possano essere evitati per mezzo di un dispositivo particolare, dovrà essere installato un cavo con coefficiente di sicurezza rinforzato e il suo buono stato dovrà essere verificato ad ogni giornata di lavoro.4.2 - Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice4.2.1 I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti.I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi.4.3 - Scale aeree su carro4.3.1 Il carro della scala aerea deve essere sistemato su base non cedevole, orizzontale, ed in modo che il piano di simmetria della scala sia verticale e controllabile mediante pendolino applicato sul lato posteriore del carro stesso.Le scale aeree non possono essere adoperate con pendenze minori di 60° né maggiori di 80° sull'orizzontale; la pendenza deve essere controllata mediante dispositivo a pendolo annesso al primo tratto della scala.I pezzi delle scale a tronchi distaccati, che compongono la volata, devono portare un numero progressivo nell'ordine di montaggio.Prima che la scala sia montata, alle ruote devono essere applicate robuste calzatoie doppie per ogni ruota, sagomate e collegate con catenelle o tiranti.4.3.2 Qualunque operazione di spostamento e di messa a punto deve essere eseguita a scala scarica.Durante la salita devono essere evitate scosse ed urti; il lavoratore ed eventuali carichi in ogni caso non superiori a 20 chilogrammi a pieno sviluppo della scala, devono gravare sulla linea mediana della stessa.È vietato ogni sforzo di trazione da parte di chi lavora in cima alla scala, la quale non deve poggiare con la estremità superiore a strutture fisse.Quando sia necessario spostare una scala aerea in prossimità di linee elettriche, si deve evitare ogni possibilità di contatto, abbassando opportunamente la volata della scala.4.4 - Ponti sospesi e loro caratteristiche4.4.1 Sui ponti sospesi leggeri, che hanno una fune di sospensione ed un argano di manovra per ciascuna estremità, non devono gravare sovraccarichi, compreso il peso dei lavoratori, superiori a 100 chilogrammi per metro lineare di sviluppo.Essi non devono avere larghezza superiore a m. 1.Detti ponti, sui quali non è consentita la contemporanea presenza di più di due persone, devono essere usati soltanto per lavori di rifinitura, di manutenzione, o altri lavori di limitata entità.I ponti pesanti che hanno quattro funi di sospensione per ogni unità (ponte singolo) e quattro argani di manovra non devono avere larghezze maggiori di metri 1,50.Detti ponti possono essere collegati e formare ponti continui purché le unità di ponte siano allo stesso livello.Su ciascuna unità di ponti pesanti non è consentita la contemporanea presenza di persone in numero superiore a quello indicato nelle targhette prescritte dal successivo punto 4.4.4.Gli argani di ogni unità di ponte devono essere dello stesso tipo e della stessa portata.4.4.2 L'unità di ponte deve essere costituita da due telai metallici, che sono collegati da correnti sostenenti i traversi, sui quali viene fissato il tavolame.I due telai devono essere montati con distanza di non più di tre metri; i correnti devono avere un franco a sbalzo, oltre ciascun telaio, di 50 centimetri e devono essere muniti di sicuro sistema di trattenuta contro il pericolo di sfilamento dai telai.Il piano di calpestio deve essere costituito da tavole di spessore non inferiore a 4 centimetri, bene accostate fra loro ed assicurate contro eventuali spostamenti. Il legname impiegato nel ponte deve essere a fibre longitudinali dirette e parallele, privo di nodi.Gli elementi in legno possono essere sostituiti da elementi metallici di resistenza non minore.Il collegamento di più unità di ponti pesanti deve essere effettuato rendendo direttamente connesse fra di loro le unità contigue, senza inserzione di passerelle tra l'una e l'altra.I bulloni usati nel montaggio devono essere assicurati con rondelle elastiche e con contro-dadi.4.4.3 Sui lati prospicienti il vuoto, il ponte deve essere munito di normali parapetti e tavola fermapiede. Il corrente superiore del parapetto esterno dei ponti leggeri deve essere formato con tubo di ferro di 4 centimetri di diametro; gli altri correnti possono essere di legno; le distanze libere verticali fra la tavola fermapiede ed il corrente intermedio e tra questo ed il superiore non devono essere maggiori di 30 centimetri.Gli elementi costituenti il parapetto devono essere assicurati solidamente alla parte interna dei ritti estremi del ponte in corrispondenza degli argani.I ponti leggeri devono avere il parapetto anche nel lato prospiciente la costruzione.Sull'intavolato dei ponti pesanti deve essere applicata lungo il lato prospiciente la costruzione e privo di parapetto una sponda di arresto al piede di altezza non inferiore a 5 centimetri.4.4.4 Gli argani devono essere rigidamente connessi con i telai di sospensione. Essi devono essere a discesa autofrenante e forniti di dispositivo di arresto.Il tamburo di avvolgimento della fune deve essere di acciaio ed avere le flangie laterali di diametro tale da lasciare, a fune completamente avvolta, un franco pari a due diametri della fune.Il diametro del tamburo deve essere non inferiore a 12 volte il diametro della fune.Le parti dell'argano, soggette a sollecitazioni dinamiche, devono avere un grado di sicurezza non minore di otto.Su ciascun argano deve essere fissata in posizione visibile una targhetta metallica indicante il carico massimo utile ed il numero delle persone ammissibili riferite all'argano stesso. La targhetta deve anche indicare la casa costruttrice, l'anno di costruzione ed il numero di matricola.4.4.5 Le funi devono essere di tipo flessibile, formate con fili di acciaio al crogiuolo, con un carico di rottura non minore di 120 e non maggiore di 160 kg. per mm² e devono essere calcolate per un coefficiente di sicurezza non minore di 10.Le funi ed i fili elementari devono essere protetti contro gli agenti corrosivi esterni mediante ingrassatura.L'attacco al tamburo dell'argano deve essere ottenuto con piombatura a bicchiere o in altro modo che offra eguale garanzia contro lo sfilamento.L'attacco alla trave di sostegno deve essere ottenuto mediante chiusura del capo della fune piegato ad occhiello con impalmatura, o con non meno di tre morsetti a bulloni; nell'occhiello deve essere inserita apposita redancia per ripartire la pressione sul gancio o anello di sospensione.4.4.6 Le travi di sostegno devono essere in profilati di acciaio e calcolate, per ogni specifica installazione, con un coefficiente di sicurezza non minore di 6.Le travi di sostegno, che devono poggiare su strutture e materiali resistenti, devono avere un prolungamento verso l'interno dell'edificio non minore del doppio della sporgenza libera e devono essere saldamente ancorate ad elementi di resistenza accertata, provvedendosi ad una sufficiente distribuzione degli sforzi e ad impedire qualsiasi spostamento. Non è ammesso l'ancoraggio con pesi.Gli anelli o ganci di collegamento della fune alla trave di sostegno devono avere un coefficiente di sicurezza non inferiore a 6 ed essere assicurati contro lo scivolamento lungo la trave stessa verso l'esterno.4.4.7 - L'accesso e l'uscita dal ponte devono avvenire, a seconda delle varie condizioni di impiego, da punti e con mezzi tali da rendere sicuri il passaggio e la manovra.Nel caso di ponti pesanti ad unità collegate, si può fare uso di scale a mano, sempre che sia stato assicurato l'ancoraggio del ponte e della scala.4.4.8 Ad ogni livello di lavoro, i ponti sospesi devono essere ancorati a parti stabili della costruzione.La distanza del tavolato dei ponti pesanti dalla parete della costruzione non deve superare 10 centimetri.Ove per esigenze della costruzione tale distanza non possa essere rispettata, i vuoti risultanti devono essere protetti fino alla distanza massima prevista dal comma precedente.I ponti sospesi non devono essere usati in nessun caso come apparecchi di sollevamento e su di essi non devono essere installati apparecchi del genere.Nei ponti leggeri il punto di attacco delle funi di sospensione ai ponti stessi deve essere situato ad altezza non inferiore a metri 1,50 dal piano di calpestio.4.4.9 - Manovra dei ponti - Prima di procedere al sollevamento o all'abbassamento del ponte, deve essere accertato che non esistano ostacoli al movimento e che non vi siano sovraccarichi di materiali.Durante la manovra degli argani devono rimanere avvolte sul tamburo almeno due spire di fune.La manovra deve essere simultanea sui due argani nei ponti leggeri; nei ponti pesanti la manovra deve essere simultanea sui due argani di una estremità dell'unità di ponte, procedendo per le coppie di argani successive con spostamenti che non determinano sull'impalcato pendenze superiori al 10 per cento.4.4.10 La manutenzione e l'efficienza del ponte, la lubrificazione delle funi e degli argani devono essere costantemente curate.Le funi non devono essere più usate quando su un tratto di fune lungo quattro volte il passo dell'elica del filo elementare nel trefolo il numero dei fili rotti apparenti sia superiore al 10 per cento dei fili costituenti la fune.4.5 Ascensori e montacarichi.4.5.0. Le disposizioni della presente sezione si applicano agli ascensori e montacarichi comunque azionati non soggetti a disposizioni speciali.4.5.1 - Difesa del vano.Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme degli ascensori e dei montacarichi devono essere segregati mediante solide difese per tutte le parti che distano dagli organi mobili meno di 70 centimetri.Dette difese devono avere un'altezza minima di m.1,70 a partire dal piano di calpestio dei ripiani e rispettivamente dal ciglio dei gradini ed essere costituite da pareti cieche o da traforati metallici, le cui maglie non abbiano ampiezza superiore ad un centimetro, quando le parti mobili distino meno di 4 centimetri, e non superiore a 3 centimetri quando le parti mobili distino 4 o più centimetri.Se il contrappeso non è sistemato nello stesso vano nel quale si muove la cabina, il vano o lo spazio in cui esso si muove deve essere protetto in conformità alle disposizioni dei commi precedenti.4.5.2 Accessi al vano.Gli accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi devono essere provvisti di porte apribili verso l'esterno o a scorrimento lungo le pareti, di altezza minima di m. 1,80 quando la cabina è accessibile alle persone, e comunque eguale all'altezza dell'apertura del vano quando questa è inferiore a m. 1,80.Dette porte devono essere costituite da pareti cieche o da griglie o traforati metallici con maglie di larghezza non superiore ad un centimetro se la cabina è sprovvista di porta, non superiore a 3 centimetri se la cabina è munita di una propria porta e la distanza della soglia della cabina dalla porta al vano non è inferiore a 5 centimetri.Sono ammesse porte del tipo flessibile, purché tra le aste costituenti le porte stesse non si abbiano luci di larghezza superiore a 12 millimetri.4.5.3 Porte di accesso al vano.Le porte di accesso al vano di cui al punto precedente devono essere munite di un dispositivo che ne impedisca l'apertura, quando la cabina non si trova al piano corrispondente, e che non consenta il movimento della cabina se tutte le porte non sono chiuse.Il dispositivo di cui al precedente comma non è richiesto per i montacarichi azionati a mano, a condizione che siano adottate altre idonee misure di sicurezza.4.5.4 Installazioni particolari.Le protezioni ed i dispositivi di cui ai punti 4.5.1, 4.5.2 e 4.5.3, non sono richiesti quando la corsa della cabina o della piattaforma non supera i m.2 e l'insieme dell'impianto non presenta pericoli di schiacciamento, di cesoiamento o di caduta nel vano.4.5.5 Pareti e porte della cabina.Le cabine degli ascensori e dei montacarichi per trasporto di cose accompagnate da persone devono avere pareti di altezza non minore di m.1,80 e porte apribili verso l'interno od a scorrimento lungo le pareti di altezza non minore a m. 1,80.Le pareti e le porte della cabina devono essere cieche o avere aperture di larghezza non superiore a 10 millimetri.Le porte possono essere del tipo flessibile ed in tal caso non devono presentare fra le aste costituenti le porte stesse luci di larghezza superiore a 12 millimetri.Le porte o le chiusure di cui ai comma precedenti possono essere omesse quando il vano entro il quale si muove la cabina o la piattaforma è limitato per tutta la corsa da difese continue, costituite da pareti cieche o da reti o da traforati metallici le cui maglie non abbiano una apertura superiore a un centimetro, purché queste difese non presentino sporgenze pericolose e non siano distanti più di 4 centimetri dalla soglia della cabina o della piattaforma. In tal caso deve essere assicurata la stabilità del carico.Per i montacarichi per il trasporto di sole cose è sufficiente che le cabine o piattaforme abbiano chiusure o dispositivi atti ad impedire la fuoriuscita o la sporgenza del carico.4.5.6 Spazi liberi al fondo ed alla sommità del vano.Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera m² 0,25 di sezione deve esistere uno spazio libero di almeno 50 centimetri di altezza tra il fondo del vano stesso e la parte più sporgente sottostante alla cabina. Arresti fissi devono essere predisposti al fine di garantire che, in ogni caso, la cabina non scenda al di sotto di tale limite.Uno spazio libero minimo pure dell'altezza di cm.50, deve essere garantito, con mezzi analoghi, al disopra del tetto della cabina nel suo più alto livello di corsa.4.5.7 Posizione dei comandi.I montacarichi per trasporto di sole merci devono avere i comandi di manovra posti all'esterno del vano di corsa ed in posizione tale da non poter essere azionati da persona che si trovi in cabina.4.5. 8 Apparecchi paracadute.Gli ascensori ed i montacarichi per trasporto cose accompagnate da persone ed i montacarichi per trasporto di sole cose con cabina accessibile per le operazioni di carico e scarico, nonché i montacarichi con cabina non accessibile per le operazioni di carico e scarico purché di portata non inferiore ai 100 chilogrammi, quando la cabina sia sospesa a funi od a catene e quando la corsa della stessa sia superiore a m. 4, devono essere provvisti di un apparecchio paracadute atto ad impedire la caduta della cabina in caso di rottura delle funi o delle catene di sospensione.Per montacarichi con cabina non accessibile l'apparecchio paracadute non è richiesto quando, in relazione alle condizioni dell'impianto, l'eventuale caduta della cabina non presenta pericoli per le persone.4.5.9 Arresti automatici di fine corsa.Gli ascensori e montacarichi di qualsiasi tipo, esclusi quelli azionati a mano, devono essere provvisti di un dispositivo per l'arresto automatico dell'apparato motore o del movimento agli estremi inferiore e superiore della corsa.4.5.10 Divieto di discesa libera per apparecchi azionati a motore.Negli ascensori e montacarichi azionati a motore anche il movimento di discesa deve avvenire a motore inserito.4.5.11 Carico e scarico dei montacarichi a gravità.Le cabine o piattaforme dei montacarichi a gravità accessibili ai piani devono essere munite di dispositivi che ne assicurino il bloccaggio durante le operazioni di carico.4.5.12 Regolazione della velocità dei montacarichi.I montacarichi azionati a mano e quelli a gravità devono essere provvisti di un dispositivo di frenatura o di regolazione che impedisca che la cabina o piattaforma possa assumere velocità pericolosa.4.5.13 Ascensori da cantiere a pignone e cremaglieraFerma restando la previsione di cui al comma 3 dell'art. II, si considerano conformi alle disposizioni della presente sezione gli ascensori da cantiere a pignone e cremagliera realizzati secondo le prescrizioni di cui alle pertinenti norme tecniche ovvero della linea guida Ispesl "Trasporto di persone e materiali fra piani definiti in cantieri temporanei"5 Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro5.1 Mole abrasive5.1.1 Le macchine molatrici a velocità variabile devono essere provviste di un dispositivo, che impedisca l'azionamento della macchina ad una velocità superiore a quella prestabilita in rapporto al diametro della mola montata.5.1.2 Le mole a disco normale devono essere montate sul mandrino per mezzo di flange di fissaggio, di acciaio o di altro materiale metallico uguale fra loro e non inferiore ad 1 del diametro della mola, salvo quanto disposto al punto 5.1.4. L'aggiustaggio tra dette flange e la mola deve avvenire secondo una zona anulare periferica di adeguata larghezza e mediante interposizione di una guarnizione di materiale comprimibile quale cuoio, cartone, feltro.Le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome speciali in genere, devono essere montate mediante flange, piastre, ghiere o altri idonei mezzi, in modo da conseguire la maggiore possibile sicurezza contro i pericoli di spostamento e di rottura della mola in moto.5.1.3 Le mole abrasive artificiali devono essere protette da robuste cuffie metalliche, che circondino la massima parte periferica della mola, lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario per la lavorazione. La cuffia deve estendersi anche sulle due facce laterali della mola ed essere il più vicino possibile alle superfici di questa.Lo spessore della cuffia, in rapporto al materiale di cui è costituita ed i suoi attacchi alle parti fisse della macchina devono essere tali da resistere all'urto dei frammenti di mola in caso di rottura.Le cuffie di protezione di ghisa possono essere tollerate per mole di diametro non superiore a 25 centimetri, che non abbiano velocità periferica di lavoro superiore a 25 metri al secondo e purché lo spessore della cuffia stessa non sia inferiore a 12 millimetri.5.1.41. La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali, prescritta nel punto 5.1.3 precedente, può, per particolari esigenze di carattere tecnico, essere limitata alla sola parte periferica oppure essere omessa, a condizione che la mola sia fissata con flange di diametro tale che essa non ne sporga più di 3 centimetri, misurati radialmente, per mole fino al diametro di 30 centimetri; di centimetri 5 per mole fino al diametro di 50 centimetri; di 8 centimetri per mole di diametro maggiore.2. Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni speciali gli "sporti" della mola dai dischi possono superare i limiti previsti dal comma precedente, purché siano adottate altre idonee misure di sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura della mola.5.1.5 Le macchine molatrici devono essere munite di adatto poggiapezzi.Questo deve avere superficie di appoggio piana di dimensione appropriata al genere di lavoro da eseguire, deve essere registrabile ed il suo lato interno deve distare non più di 2 millimetri, dalla mola, a meno che la natura del materiale in lavorazione (materiali sfaldabili) e la particolarità di questa non richiedano, ai fini della sicurezza, una maggiore distanza.5.1.6 Le mole abrasive artificiali che sono usate promiscuamente da più lavoratori per operazioni di breve durata, devono essere munite di uno schermo trasparente paraschegge infrangibile e regolabile, a meno che tutti i lavoratori che le usano non siano provvisti di adatti occhiali di protezione in dotazione personale.5.1.71. Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere montate tra flange di fissaggio aventi un diametro non inferiore ai 5/10 di quello della mola fino ad un massimo di m. 1 e non devono funzionare ad una velocità periferica superiore a 13 metri al minuto secondo.2. Quando dette mole sono montate con flange di diametro inferiore ai 5/10 di quello della mola e quando la velocità periferica supera i 10 metri al minuto secondo, esse devono essere provviste di solide protezioni metalliche, esclusa la ghisa comune, atte a trattenere i pezzi della mola in caso di rottura.5.1.8 Sulla incastellatura o in prossimità delle macchine molatrici deve essere esposto, a cura dell'utente della macchina, un cartello indicante il diametro massimo della mola che può essere montata in relazione al tipo di impasto ed al numero dei giri del relativo albero.5.1.9 Le macchine pulitrici o levigatrici a nastro, a tamburo, a rulli, a disco, operanti con smeriglio o altre polveri abrasive, devono avere la parte abrasiva non utilizzata nell'operazione, protetta contro il contatto accidentale.5.2 Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili5.2.1 Le macchine rotanti costituite da botti, cilindri o recipienti di altra forma che, in relazione all'esistenza di elementi sporgenti delle parti in movimento o per altre cause, presentino pericoli per i lavoratori, devono essere segregate, durante il funzionamento, mediante barriere atte ad evitare il contatto accidentale con dette parti in movimento.5.2.2 I bottali da concia e le altre macchine che possono ruotare accidentalmente durante le operazioni di carico e scarico, debbono essere provviste di un dispositivo che ne assicuri la posizione di fermo.5.2.31. Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale o parziale atto ad evitare che il lavoratore possa comunque venire in contatto con gli organi lavoratori in moto.2. Le protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.3. Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile applicare le protezioni ed i dispositivi di cui ai commi precedenti, si devono adottare altre idonee misure per eliminare o ridurre il pericolo. 5.2.41. Nelle gramolatrici e macchine simili devono essere protetti:a) la zona di imbocco tra il cono scanalato e la sottostante vasca girevole, mediante una griglia disposta anteriormente al cono stesso, a meno che questo non sia preceduto da dispositivo voltapasta;b) il tratto compreso tra la testata del cono ed il bordo superiore della vasca contro il pericolo di trascinamento e cesoiamento delle mani;c) lo spazio compreso tra il cono e la traversa superiore posteriormente all'imbocco, quando la distanza tra la parte mobile e quella fissa è inferiore a 6 centimetri.5.3 Macchine di fucinatura e stampaggio per urto5.3.1 Le macchine di fucinatura e di stampaggio per urto, quali magli, berte e simili, devono essere provviste di un dispositivo di blocco atto ad assicurare la posizione di fermo della testa portastampo, durante il cambio e la sistemazione degli stampi e dei controstampi.5.3.21. Gli schermi di difesa contro le proiezioni di materiali devono, per le macchine di fucinatura e di stampaggio, essere applicati almeno posteriormente alla macchina e quando non ostino esigenze di lavoro, anche sul davanti ed ai lati.2. Gli schermi possono omettersi quando, in relazione alla ubicazione della macchina od al particolare sistema di lavoro, sia da escludersi la possibilità che i lavoratori siano colpiti da dette proiezioni.5.4 Macchine utensili per metalli5.4.11. Nei torni, le viti di fissaggio del pezzo al mandrino devono risultare incassate oppure protette con apposito manicotto contornante il mandrino, onde non abbiano ad impigliare gli indumenti del lavoratore durante la rotazione. Analoga protezione deve essere adottata quando il pezzo da lavorare è montato mediante briglia che presenta gli stessi pericoli.2. Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra, la parte sporgente di questa deve essere protetta mediante sostegno tubolare.5.4.21. I grandi torni e gli alesatori a piattaforma orizzontale girevole, sulla quale i lavoratori possono salire per sorvegliare lo svolgimento della lavorazione, devono essere provvisti di un dispositivo di arresto della macchina, azionabile anche dal posto di osservazione sulla piattaforma.5.4.31. I vani esistenti nella parte superiore del bancale fisso delle piallatrici debbono essere chiusi allo scopo di evitare possibili cesoiamenti di parti del corpo del lavoratore tra le traverse del bancale e le estremità della piattaforma scorrevole portapezzi.5.4.41. I pezzi da forare al trapano, che possono essere trascinati in rotazione dalla punta dell'utensile, devono essere trattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati.5.4.51. Le seghe a nastro per metalli devono essere protette conformemente a quanto disposto al punto 5.5.2, punto 2.5.4.61. Le seghe circolari a caldo devono essere munite di cuffia di protezione in lamiera dello spessore di almeno 3 millimetri per arrestare le proiezioni di parti incandescenti.5.5 Macchine utensili per legno e materiali affini5.5.1 Le seghe alternative a movimento orizzontale devono essere munite di una solida protezione della biella atta a trattenerne i pezzi in caso di rottura.5.5.21. Le seghe a nastro devono avere i volani di rinvio del nastro completamente protetti. La protezione deve estendersi anche alle corone dei volani in modo da trattenere il nastro in caso di rottura.2. Il nastro deve essere protetto contro il contatto accidentale in tutto il suo percorso che non risulta compreso nelle protezioni di cui al primo comma, ad eccezione del tratto strettamente necessario per la lavorazione.5.5.3 Le seghe circolari fisse devono essere provviste:a) di una solida cuffia registrabile atta a evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge;b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina è usata per segare tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a distanza di non più di 3 millimetri dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto.Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l'adozione del dispositivo di cui alla lettera a), si deve applicare uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate.5.5.4 Le seghe circolari a pendolo, a bilanciere e simili devono essere provviste di cuffie di protezione conformate in modo che durante la lavorazione rimanga scoperto il solo tratto attivo del disco.Le seghe circolari a pendolo e simili devono essere inoltre provviste di un dispositivo di sicurezza atto ad impedire che la lama possa uscire fuori dal banco dalla parte del lavoratore in caso di rottura dell'organo tirante.5.5.5 Le pialle a filo devono avere il portalame di forma cilindrica e provvisto di scanalature di larghezza non superiore a 12 millimetri per l'eliminazione dei trucioli.La distanza fra i bordi dell'apertura del banco di lavoro e il filo tagliente delle lame deve essere limitata al minimo ind

  • DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Le Disposizioni Applicano Allorché Esiste, Per L'attrezzatura Di Lavoro Considerata, Un Rischio Corrispondente.   Le disposizioni applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.1 Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro1.1 Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.1.2 Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.1.0.1 Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.1.3 Illuminazione1.3.1 Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari.1.3.2. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente i posti indicati al punto precedente, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione.1.4 AvviamentoOgni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori che azionano macchine complesse o più macchine contemporaneamente devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale ottico. Un cartello indicatore richiamante l'obbligo stabilito dal presente punto e le relative modalità, deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto del motore.1.5 Rischio di proiezione di oggettiNelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.1.6 Rischi dovuti agli elementi mobili1.6.1 È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto di attrezzature di lavoro, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.Del divieto stabilito dal presente punto devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.1.6.2 È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa dell'incolumità del lavoratore.Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.1.6.3 Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo per chi lo avvicina, deve essere installato in apposito locale o recintato o comunque protetto.L'accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante apposito avviso.1.7 Rischio di caduta di oggettiDurante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.1.8 Materie e prodotti pericolosi e nocivi1.8.1 Presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o materie: infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti, devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.1.8.2 Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti, devono essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse.1.9 Rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti1.9.1 I lavoratori addetti alle operazioni di colata e quelli che possono essere investiti da spruzzi di metallo fuso o di materiali incandescenti devono essere protetti mediante adatti schermi o con altri mezzi.1.9.2 Nelle installazioni in cui la colata avviene entro canali o fosse o spazi comunque delimitati del pavimento devono essere predisposte idonee difese o altre misure per evitare che i lavoratori vengano a contatto con il materiale fuso, nonché per permettere loro il rapido allontanamento dalla zona di pericolo nel caso di spandimento dello stesso materiale sul pavimento.2 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.2.1 Se un'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.2.2 Si devono prendere misure organizzative atte e evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate per evitare che essi siano feriti dalle attrezzature.2.3 L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente è autorizzato esclusivamente su posti sicuri predisposti a tal fine. Se si devono effettuare dei lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura deve, all'occorrenza, essere adeguata.2.4 Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.2.5 È vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche o di altri sistemi di funicolari aeree costruiti per il trasporto di sole cose, salvo che per le operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione e sempre che siano adottate idonee misure precauzionali, quali l'uso di cintura di sicurezza, l'adozione di attacchi supplementari del carrello alla fune traente, la predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione.3 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi3.1 Disposizioni di carattere generale3.1.1 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.3.1.3 Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.3.1.4 Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.(1)(2)3.1.5 Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori.Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori.In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate.3.1.6 Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso.3.1.7 Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.3.2 Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati3.2.1 Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse.3.2.2 Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati, si devono prendere misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure.3.2.3 Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare l'intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori.3.2.4 I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto.3.2.5 Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori.In particolare, quando un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori.3.2.6 Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possono trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, si devono prendere misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi.I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza.3.2.7. L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.3.2.8 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature.4 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone4.1 Sui ponti sviluppabili e simili gli operai addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza.4.2 I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.I ponti non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. È ammessa deroga quando si tratti di lavori per le linee elettriche di contatto o dei ponti recanti la marcatura CE o costruiti secondo le disposizioni dei decreti di cui all'articolo 70, comma 3, del presente decreto, sempreché tale funzionalità risulti esplicitamente prevista dal fabbricante.5 Disposizioni concernenti l'uso di determinate attrezzature di lavoro5.1. Berte a caduta libera5.1.1. Le berte a caduta libera per la frantumazione della ghisa, dei rottami metallici o di altri materiali debbono essere completamente circondate da robuste pareti atte ad impedire la proiezione all'esterno di frammenti di materiale.5.1.2. Anche l'accesso a tale recinto deve essere sistemato in modo da rispondere allo stesso scopo.5.1.3. La manovra di sganciamento della mazza deve eseguirsi dall'esterno del recinto o comunque da posto idoneamente protetto.5.2 Laminatoi siderurgici e simili5.2.1. Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita violenta del materiale in lavorazione, quali i laminatoi siderurgici e simili, devono essere predisposte difese per evitare che il materiale investa i lavoratori.5.2.2. Quando per esigenze tecnologiche o per particolari condizioni di impianto non sia possibile predisporre una efficiente difesa diretta, dovranno essere adottate altre idonee misure per la sicurezza del lavoro.6 Rischi per Energia elettrica6.1 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.6.2 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche.7 Materie e prodotti infiammabili o esplodenti7.1. Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti o infiammabili, devono essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse.8. Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica, ossidrica, elettrica e simili8.1. Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai generatori o gasometri di acetilene.8.2. Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilità dei gasogeni e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi.8.3. I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale.8.4. È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni: a) su recipienti o tubi chiusi; b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose. È altresì vietato di eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati. Quando le condizioni di pericolo previste dalla lettera a) del primo comma del presente articolo si possono eliminare con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati alla stessa lettera a) del primo comma, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.8.5. Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di recipienti metallici, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al punto 8.4, devono essere predisposti mezzi isolati e usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione. Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno del recipiente9 Macchine utensili per legno e materiali affiniLa lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorché queste siano provviste dei prescritti mezzi di protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili.10 Macchine per filare e similiIl lavoratore che ha la responsabilità del funzionamento del filatoio automatico intermittente, prima di mettere in moto la macchina, deve assicurarsi che nessuna persona si trovi tra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori.È vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori durante il funzionamento del filatoio automatico intermittente. È altresì vietato introdursi nello stesso spazio a macchina ferma senza l'autorizzazione del lavoratore addetto o di altro capo responsabile.Le disposizioni del presente punto integrate con il richiamo all'obbligo di assicurare la posizione di fermo della macchina prima di introdursi tra il carro mobile e il banco fisso, devono essere rese note al personale mediante avviso esposto presso la macchina.Note:(1) Circolare MLPS 10 febbraio 2011, n. 3326 - Parere della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell'Allegato VI al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e s.m.i.(2) Commissione Consultiva Permanente 18 aprile 2012 - Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine. SCARICA IL CONTENUTO DELLA PRESENTE PAGINA

  • EFFETTI SULLA SALUTE POSIZIONI IN PIEDI FORZATE PER PERIODI PROLUNGATI

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    • 11.12.2022

    Rapporto Sugli Effetti Sulla Salute E Sui Consigli Sulle Buone Pratiche Dalla Agenzia Europea Per La Sicurezza E La Salute Sul Lavoro Questo rapporto esplora il problema della permanenza prolungata statica o vincolata al lavoro (al contrario del lavoro che comporta camminare). La posizione eretta vincolata è un problema significativo per alcuni gruppi di lavoratori e gli effetti sulla salute di una posizione eretta prolungata includono disturbi muscoloscheletrici (DMS) e non-DMS, sebbene l'obiettivo principale di questo rapporto sia sui disturbi muscoloscheletrici associati a una posizione eretta forzata prolungata.  Il rapporto esamina l'entità della posizione eretta prolungata sul lavoro, gli effetti sulla salute, le linee guida sui "limiti di sicurezza" per la posizione eretta continua e le pratiche di prevenzione per evitare una posizione eretta prolungata, ridurre i rischi quando non possono essere evitati epromuovere uno stile di lavoro più dinamico.  Il rapporto mira a tenere conto delle esigenze delle micro e piccole imprese (MSE) Che cos'è la posizione prolungata vincolata?Lavorare in una posizione eretta statica o costretta può essere un problema quando non è possibile alternare la posizione eretta con altre posture e quando la durata, su base giornaliera, è troppo lunga.  La posizione eretta prolungata può essere definita come stare in piedi continuamente per più di 1 ora o stare in piedi per più di 4 ore al giorno.  La posizione prolungata vincolata o statica implica anche stare in piedi sul posto (movimento limitato a un raggio di 20 cm) e non essere in grado di ottenere un sollievo temporaneo camminando o sedendosi. I lavori in cui è prevalente la posizione in piedi prolungata includono personale di cucina e camerieri, saldatori e tagliatori, venditori al dettaglio, personale di reception, elettricisti, farmacisti, insegnanti scolastici e assistenti all'infanzia, fisioterapisti, baristi, addetti alla catena di montaggio, operatori di macchine, personale di sicurezza, ingegneri, assistenti di biblioteca, parrucchieri, tecnici di laboratorio, infermieri e operatori sanitari, receptionist. SCARICA LA PUBBLICAZIONE Fonte:Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro — EU-OSHA Diagramma Di Flusso Per Fare La Scelta Giusta Riguardo Alla Posizione Seduta O In Piedi SCARICA IL DIAGRAMMA DI FLUSSO (PDF) SCARICA IL DIAGRAMMA DI FLUSSO (XLSX) CALCOLO ALTEZZA DELLA SEDUTA POSTAZIONE CON VDT VALUTAZIONE COMPARATIVA QUALITA' ERGONOMICA DELLA SEDUTA CON METODO CORNELL Diagramma Causa-Effetto Di Una Posizione Eretta Vincolata Prolungata

  • LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI FISICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/08

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    • 11.12.2022

    Indicazioni Operative 2021 Per La Prevenzione Del Rischio Da Agenti Fisici Ai Sensi Del Decreto Legislativo 81/08 A seguito dei positivi riscontri sulle indicazioni operative del Coordinamento Tecnico delle Regioni e Province Autonome - INAIL - ISS per l’applicazione del Titolo VIII Agenti Fisici del D.Lgs. 81/08 (ultima revisione 2014), si è ritenuto opportuno aggiornarne ed ampliarne i contenuti e risolvere i più comuni quesiti che vengono proposti ai professionisti del settore, in relazione alla valutazione e prevenzione del rischio derivante da Agenti Fisici.In tale contesto il presente documento ha l’obiettivo di fornire una serie di indicazioni operative che orientino ad una adeguata e corretta applicazione del D.Lgs. 81/08 in relazione alla prevenzione dei rischi da Agenti Fisici.Il presente documento sostituisce il sopracitato documento in relazione alla valutazione e prevenzione dei rischi derivanti da RADIAZIONI SOLARI;MICROCLIMA; RUMORE; VIBRAZIONI.Per quanto riguarda la valutazione e prevenzione del rischio derivante da Campi Elettromagnetici (Titolo VIII Capo IV) le Linee di Indirizzo elaborate dal Gruppo Tematico Agenti Fisici del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con INAIL ed ISS sono state approvate in data 26/06/2019 e sono consultabili on line alla sezione CEM-FAQ del Portale Agenti FisiciAl fine di agevolarne la consultazione le indicazioni sono raccolte sotto forma di “FAQ” nei seguenti documenti monotematici:Parte 1: Titolo VIII Capo IParte 2: Radiazione SolareParte 3: MicroclimaParte 4: RumoreParte 5: Vibrazioni Revisione 01: approvata dal sotto gruppo di lavoro tematico Agenti Fisici il 08/06/2021 approvata dal Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro il 21/07/2021 Fonte:PAF   SCARICA IL DOCUMENTO

  • LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEI PIANI DEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO (PSCL)

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    • 11.12.2022

    Decreto Interministeriale N. 179 Del 12 Maggio 2021, Art. 3 Comma 5 (Pubblicato In G.U. – Serie Generale N. 124 Del 26 Maggio 2021) Sul sito del MIT è stato pubblicato il Decreto direttoriale 4 agosto 2021, n. 209 di approvazione delle “Linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)”; il decreto è stato predisposto in riferimento alle previsioni di cui all’articolo 3 comma 5 del Decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021. Le linee guida esaminano i piani spostamenti casa-lavoro in riferimento a:alla struttura,alla parte informativa e di analisi,alla parte progettuale, all’adozione;alla comunicazione ai dipendenti della società interessata e al monitoraggio.Gli allegati riportano:i contenuti minimi di un indice tipo di un Pscl;la scheda informativa su condizioni strutturali aziendali e offerta di trasporto;la scheda informativa sugli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti;la metodologia di valutazione dei benefici ambientali. Fonte:Mit SCARICA LA LINEA GUIDA  SCARICA IL FOGLIO EXCEL CON IL CALCOLO DELLA METODOLOGIA APPLICABILE

  • RISCHIO ESPOSIZIONE ALLA SILICE CRISTALLINA

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    • 11.12.2022

    Guida Alle Buone Pratiche Relativa Alla Protezione Della Salute Dei Lavoratori Tramite La Corretta Manipolazione Ed Utilizzo Della Silice Cristallina E Dei Prodotti Contenenti La Stessa La silice cristallina è un componente essenziale di materiali che hanno una notevole quantità di utilizzi nell'industria e sono costituenti vitali di molti oggetti che utilizziamo comunemente ogni giorno. È impossibile immaginare le case senza mattoni, calce o finestre, le automobili senza motori o parabrezza, o la vita senza le strade o le altre infrastrutture per i trasporti e gli oggetti di uso quotidiano fatti di vetro o terracotta.Da molti anni si sa che l'inalazione delle polveri fini contenenti una percentuale di silice cristallina può provocare danni ai polmoni (silicosi). Di fatto, la silicosi è la più antica malattia professionale conosciuta del mondo.  Tuttavia, i rischi per la salute associati all'esposizione alla polvere di silice cristallina possono essere tenuti sotto controllo e, mediante misure adeguate, ridotti o eliminati completamente. Basta semplicemente valutare i rischi e prendere le misure più opportune.La prima parte di questa Guida alle Buone Pratiche è diretta principalmente ai datori di lavoro. È strutturata per aiutarli a stabilire se la salute dei loro dipendenti, o delle altre persone presenti nel luogo di lavoro, sia a rischio per via dell'esposizione alla silice cristallina respirabile. Questa pubblicazione li guiderà lungo il processo di valutazione del rischio e offrirà loro alcuni consigli generali sui metodi di controllo dell'esposizione alla silice cristallina respirabile nell'ambiente di lavoro. Essa sottolinea altresì l'importanza di apportare miglioramenti continui.La silice è il nome dato ad un gruppo di minerali composti da silicio e ossigeno, i due elementi più abbondanti della crosta terrestre. Malgrado la sua formula chimica semplice, SiO2, la silice esiste in molte forme differenti. La silice si trova comunemente allo stato cristallino, ma talvolta viene localizzata in uno stato amorfo (non cristallino). La silice cristallina è dura, chimicamente inerte e presenta un elevato punto di fusione. Queste sono tutte qualità apprezzate in diversi utilizzi industriali. Questa Guida alle Buone Pratiche copre solo tre delle differenti forme di silice cristallina, cioè i minerali di quarzo, cristobalite e tridimite. Non copre la silice amorfa, fusa o gli altri minerali silicati. Il quarzo, la cristobalite e la tridimite sono spesso definiti tipi di silice cristallina “libera” perché la silice cristallina non è legata chimicamente. Il quarzo è di gran lunga la forma di silice cristallina più comune. È il secondo minerale più comune sulla superficie della terra e si trova in quasi tutti i tipi di roccia: eruttiva, metamorfica e sedimentaria. Data la sua abbondanza, il quarzo è presente in quasi tutte le operazioni minerarie. Indipendentemente dalle attività industriali, la silice cristallina respirabile è presente nell'ambiente.La cristobalite e la tridimite non sono abbondanti in natura. Tuttavia si trovano in alcune rocce eruttive. A livello industriale, la cristobalite si ottiene anche riscaldando il quarzo (a temperature superiori a 1400°C), per esempio durante la produzione e l'uso di materiali refrattari. La cristobalite viene inoltre formata riscaldando la silice amorfa o vetrosa a temperature elevate. La Silice Cristallina Respirabile Non tutte le polveri sono uguali! Per ogni tipo di polvere le dimensioni delle particelle, spesso definite frazioni di polvere, sono variabili. Quando la polvere viene inalata, il suo punto di deposito nel sistema respiratorio umano dipende molto dalla gamma di dimensioni delle particelle presenti nella polvere.Tre frazioni di polvere in particolare attirano maggiore attenzione: la frazione inalabile, quella toracica e quella respirabile, che sono definite nella normativa europea EN481. Informazioni più dettagliate su questa normativa sono fornite nella sezione 3.1. Nel caso della silice cristallina, è la frazione respirabile della polvere a destare preoccupazione per i suoi effetti sulla salute.La polvere respirabile può penetrare profondamente nei polmoni. I meccanismi di difesa naturale del corpo possono eliminare molta della polvere respirabile inalata. Tuttavia, in caso di esposizione prolungata a livelli eccessivi di questa polvere, diviene difficile rimuovere la polvere respirabile dai polmoni e un suo accumulo può portare, nel lungo termine, a danni irreversibili per la salute. A causa del fatto che gli effetti della silice cristallina sulla salute sono correlati alla frazione di polvere respirabile, questa Guida alle Buone Pratiche si concentrerà sul controllo della silice cristallina respirabile. L'esposizione Professionale Alla Silice Cristallina Respirabile L'esposizione professionale alla silice cristallina respirabile può verificarsi in qualsiasi situazione lavorativa in cui venga generata polvere aeroportata, contenente una percentuale di silice cristallina respirabile.Le particelle di polvere respirabile sono così piccole da non essere visibili a occhio nudo. Una volta trasportata dall’aria, la polvere respirabile impiega diverso tempo per depositarsi. Una sola emissione di polvere nell'aria del luogo di lavoro può portare ad una significativa esposizione professionale. Infatti, nelle situazioni in cui l'aria sia costantemente rimescolata e non venga introdotta aria fresca, la polvere respirabile può rimanere aeroportata nell'ambiente di lavoro per giorni.L'esposizione professionale alla silice cristallina respirabile si verifica in molte industrie, fra cui quella estrattiva, mineraria, l'industria del trattamento dei minerali (per es. durante l'essiccatura, la macinazione, l'insaccaggio e la manipolazione), della lavorazione dell'ardesia, della frantumazione e del trattamento delle pietre, la fonderia, la fabbricazione di mattoni e piastrelle/mattonelle, alcuni processi refrattari, le costruzioni fra cui i lavori con la pietra, il calcestruzzo, i mattoni e alcuni pannelli isolanti, la perforazione di gallerie, la ristrutturazione degli edifici e nelle industrie della terracotta e della ceramica. Dove Si Trova La Silice La silice cristallina, nella forma del quarzo minerale, si trova in molti materiali differenti, con l'arenaria come quarzo quasi puro. Esistono altre forme di silice, ma hanno scarsa importanza a livello professionale. La tavola qui sotto fornisce un'indicazione dei livelli tipici di silice cristallina “libera” in determinate fonti minerali, ma si deve notare che queste cifre sono variabili.fonte tabella: Fonte: HSE brochure, Control of respirable crystalline silica in quarries.  


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