Notiziario online sicurezza sul lavoro

  • Agenti chimici pericolosi - Istruzioni ad uso dei lavoratori

    L’opuscolo, aggiornato rispetto all’edizione precedente, contiene una sintesi dei regolamenti REACH, CLP, SDS e fa riferimento al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.   Approfondendo tematiche come la valutazione e gestione del rischio chimico, i valori limite di esposizione professionale, i DPI, la segnaletica di sicurezza, l’informazione e formazione e la sorveglianza sanitaria.Prodotto: OpuscoloEdizioni Inail – 2023 Agenti chimici pericolosi - Istruzioni ad uso dei lavoratori (.pdf - 2,31 mb)

  • RISCHI STAMPANTI LASER, FOTOCOPIATRICI E TONER

    Da Qualche Anno Le Polveri Di Toner, I Composti Organici Volatili E L’ozono Emessi Nell’aria All’interno Dei Locali Attraverso La Manipolazione E L’uso Di Stampanti Laser E Fotocopiatrici, Sono Stati Messi In Relazione Con Alcuni Disturbi.  Questa scheda informativa fornisce un orientamento sulle conoscenze attuali relative ai rischi per la salute legati a stampanti laser, fotocopiatrici e, in particolare, ai toner.Nel processo di stampa e di fotocopia si svolgono processi chimici e fisici complessi, nel corso dei quali i componenti di toner e carta reagiscono sotto l’effetto della luce e di temperature elevate. Queste reazioni possono liberare composti organici volatili di diverse classi chimiche, particelle piccolissime di toner e di carta, ma anche gas, che vengono rilasciati nell’aria all’interno dei locali. La qualità e la quantità di sostanze emesse sono determinate dal procedimento tecnico, dal tipo di toner e di carta utilizzato, dal modello e dall’età dell’apparecchio, dalla manutenzione e dalle condizioni ambientali.Già da diversi anni la Suva ha raccomandato delle misure mirate a ridurre i rischi legati a fotocopiatrici e stampanti laser. Queste raccomandazioni sono state pubblicate per esempio nel 1994 nelle Comunicazioni mediche della Suva. Tali misure sono raccomandate dalla Suva in caso di richieste, ispezioni aziendali o lamentele da parte dei dipendenti. Sporadicamente è stato accertato che le istruzioni per l’uso non erano chiare. In questi casi si è intervenuti direttamente presso il fabbricante.Emissioni di stampanti laser e fotocopiatrici Stampanti laser e fotocopiatrici possono emettere piccole quantità di polvere, composti organici volatili (COV) e ozono. Grazie al progresso tecnico, in molti dispositivi moderni (tecnica a transfer roller) oggi l’ozono praticamente non è più presente.Per quanto riguarda le emissioni di polveri, possono essere sia polveri di carta, sia polveri di toner, anche se la percentuale delle polveri di carta è di gran lunga maggiore. I toner sono costituiti da piccolissime particelle di materia termoplastica (copolimeri stirolo-acrilato, nelle stampanti ad alto rendimento in parte poliestere), che si fissano sulla carta per fusione. Come pigmenti coloranti, nei toner neri si utilizza il nerofumo ("carbon black" o nerofumo per uso industriale) o l’ossido di ferro, nei toner in altri colori invece si utilizzano pigmenti organici. Oltre a questi componenti principali, i toner comprendono diversi coadiuvanti come cera, acido silicico (diossido di silicio amorfo come antiagglomerante) e, in parte, anche piccolequantità di sali metallici per controllare le proprietà elettromagnetiche. Il diametro delle particelle del toner è pari a 2 - 10 μm.I COV possono essere emessi dalla fusione del toner, ma anche dal riscaldamento della carta. I COV sono per esempio stirolo, toluolo, etilbenzolo, xilolo, fenoli, aldeidi e chetoni. In particolare negli apparecchi di tipologia costruttiva più vecchia, nei materiali dei toner è stata accertata la presenza di benzolo.L’analisi della composizione chimica dei toner in commercio, eseguita con diverse tecniche, ha rivelato oltre a carbonio, ferro e rame anche piccole percentuali di diversi altri elementi. Si tratta essenzialmente di tracce (quantità nell’ordine di ppm), di titanio, cobalto, nichel, cromo, zinco, stronzio, zirconio, cadmio, stagno, tellurio, tungsteno, tantalio e piombo.Caratteristiche delle emissioni di stampanti laser e fotocopiatriciTossicitàLe analisi sulla tossicità dei toner effettuate attraverso sperimentazioni sugli animali dimostrano che questi prodotti devono essere classificati nella categoria "polveri granulari bio-persistenti senza tossicità sostanziale specifica conosciuta" (GBS).La polvere di toner, costituita principalmente da particelle polimeriche, si differenza dalle polveri fini atmosferiche: al contrario di queste ultime, infatti, il toner non è solubile in soluzioni acquose e quindi è persistente nei liquidi e nei tessuti biologici. La polvere di toner è una polvere respirabile, capace di penetrare fino agli alveoli polmonari e, con le stampanti in funzione, presenta percentuali nell’ordine di <100 nm (polveri ultrafini)Per la sua composizione, la polvere di toner è una sostanza non biodisponibile e biologicamente ha un comportamento pressoché inerte. In concentrazioni vicine a quelle reali, in caso di inalazione, ingestione e contatto con la pelle, la polvere di toner non presenta tossicità acuta specifica. In caso di accumulo di particelle di toner nel tessuto polmonare di animali da laboratorio dopo un’inalazione di lunga durata di concentrazioni elevate di toner, sono state confermate polmoniti croniche e crescita del tessuto polmonare (fibrosi).I toner hanno un effetto cancerogeno?Per la valutazione delle proprietà cancerogene di una sostanza si applicano criteri come analisi epidemiologiche, frequenza del cancro in determinati gruppi professionali, sperimentazioni su animali con un’azione simile a quella del posto di lavoro, dati sperimentali e misurazioni degli agenti nell’aria ambiente. Finora, le polveri di toner sono state classificate come sostanza non cancerogena sia nell’elenco svizzero dei valori limite, sia negli elenchi dei valori limite vigenti a livello internazionaleTutte le polveri analizzate - ossia quelle senza rischio conosciuto - in questo studio hanno provocato un aumento di frequenza del tumore. Questo studio non ha risposto alla domanda se tutte queste polveri (la polvere di toner era una delle polveri esaminate) debbano essere classificate in generale come cancerogene.I toner normalmente utilizzati oggi non sono mutageni . Gli studi più recenti condotti con metodi citogenetici sollevano la questione se le emissioni delle fotocopiatrici possano avere un effetto genotossico; a questo riguardo sono necessarie ulteriori indagini.Dal momento che l’uso di stampanti laser e fotocopiatrici è connesso a una scarsa esposizione all’inalazione di toner, non si devono temere effetti cancerogeni. Naturalmente non si può escludere un effetto cancerogeno delle polveri di toner, ma, allo stato attuale delle conoscenze, tale effetto non può essere giudicato probabile. Risultati delle misurazioniPer la valutazione di un effetto potenzialmente nocivo delle polveri di toner, sono importanti le emissioni effettivamente liberate nelle operazioni di copia e di stampa. Queste emissioni dipendono non solo dalla composizione del materiale del toner, ma anche da un gran numero di fattori diversi, per esempio il tipo di cartuccia, la temperatura d’esercizio, la velocità di copia, la durata dell’utilizzo della fotocopiatrice e una serie di altri fattori.L’Istituto professionale tedesco per la sicurezza sul lavoro BIA, in Germania, ha effettuato misurazioni estese durante il funzionamento di stampanti in bianco e nero e di stampanti a colori. Le misurazioni effettuate nei locali adibiti a ufficio hanno dimostrato che la concentrazione di polvere inalabile è tra 60 e 80 μg/m3circa, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzate stampanti laser o fotocopiatrici. Le misurazioni di polvere di toner, cobalto e nichel hanno mostrato che la concentrazione di polvere nella zona di respirazione dei lavoratori era inferiore a quella dell’aria esterna.Durante l’uso, fotocopiatrici e stampanti rilasciano nell’aria ambiente anche composti organici volatili (COV). Le concentrazioni misurate nell’aria ambiente si collocano tutte pressappoco nell’ordine dell’inquinamento di fondo della popolazione generale, quindi a quella stessa concentrazione alla quale attualmente l’uomo è esposto attraverso l’ambiente. Pertanto, sono ampiamente al di sotto del valore limite di esposizione professionale per le rispettive singole sostanze.Negli studi più recenti con monitoraggio biologico non è stata dimostrata una contaminazione maggiore dell’organismo, in riferimento ai metalli pesanti e ai componenti di solventi, neppure in caso di uso intensivo di questi dispositivi.Disturbi della saluteLa letteratura scientifica riporta rapporti su casi particolari e studi singoli relativi a disturbi dovuti a esposizione alla polvere di toner. Tra i lavoratori raramente possono verificarsi disturbi aspecifici, per esempio prurito e irritazione cutanea, bruciore agli occhi, tosse, dispnea, asma e mal di testa. Nei casi in cui sono stati effettuati test d’ipersensibilità per dimostrare una reazione allergica degli impiegati verso i materiali impiegati per i toner o misurazioni delle funzionalità polmonare, generalmente non sono state confermate allergie. I malesseri menzionati devono essere valutati nel singolo caso come risposte aspecifiche allo stimolo, riconducibili o a condizioni di lavoro sfavorevoli o a una ipersensibilità individuale delle mucose. Nella letteratura scientifica sono stati descritti casi singoli di allergie documentate delle vie respiratorie superiori ("rinite allergica") e delle vie respiratorie inferiori (asma bronchiale).ConclusioniI toner sono composti da materie termoplastiche (particelle polimeriche), nelle quali sono legati i pigmenti. I diametri delle particelle si collocano generalmente nell’ordine di 2 - 10 μm con valori medi di circa 5 μm. I toner devono essere classificati come polvere respirabile (capace di penetrare sino agli alveoli polmonari). Le particelle polimeriche non sono solubili in soluzioni acquose e quindi sono persistenti in fluidi e tessuti biologici. Sotto l’aspetto biologico hanno un comportamento pressoché inerte. Nelle sperimentazioni sugli animali con concentrazioni vicine a quelle reali la loro tossicità è scarsa. I toner vengono quindi classificati nella categoria delle polveri granulari bio-persistenti senza tossicità sostanziale specifica conosciuta (GBS). Durante l’uso, fotocopiatrici e stampanti emettono inoltre nell’aria ambiente COV, ozono e altre sostanze come composti dello stagno e metalli pesanti. Le concentrazioni nell’aria ambiente risultanti e misurate si collocano ampiamente al di sotto dei valori limite di esposizione professionale attualmente in vigore. Le analisi con biomonitoraggio non hanno fornito segnali di una contaminazione interna più alta di metalli pesanti/solventi nelle persone che professionalmente hanno un contatto intensivo con stampanti laser e copiatrici. Non è stato chiarito quale peso vada attribuito all’emissione transitoria di particelle ultrafini per pochi minuti all’accensione delle stampanti laser.I rapporti sui casi finora pubblicati dimostrano che le persone con una iperreattività aspecifica nasale o bronchiale possono sviluppare sintomi come starnuti, rinite, stimolo di tosse e disturbi respiratori. Generalmente, si tratta di reazioni aspecifiche di ipersensibilità dovute a un effetto irritativo delle emissioni. Tali reazioni sono eliminabili attraverso il miglioramento delle condizioni di igiene del lavoro. In letteratura, solo molto raramente sono documentate vere allergie delle vie respiratorie ai toner.I toner oggi utilizzati non sono mutageni. Nelle sperimentazioni su ratti e criceti con somministrazione di toner per via inalativa non si è osservato un aumento di tumori maligni. In un esperimento sui ratti, con instillazione diretta di elevate quantità di toner, si è osservato un aumento dei tumori polmonari. Si continua a studiare le indicazioni di un effetto genotossico delle emissioni delle stampanti. Un effetto cancerogeno non è naturalmente escluso, ma allo stato attuale dei dati non può essere ritenuto probabile.I valori limite di esposizione professionale non costituiscono un limite sicuro tra concentrazioni "pericolose" e "innocue" e i disturbi della salute - anche in caso di rispetto dei valori limite - non possono essere esclusi. Per questi dipendenti si devono trovare soluzioni individuali. Per esempio una migliore ventilazione dell’ufficio o lo spostamento della stampante e/o della copiatrice in una stanza separata. Inoltre, soprattutto se si utilizzano stampanti e toner di vecchio tipo, bisogna provare a sostituirli con un apparecchio moderno e a basse emissioni oppure a cambiare il materiale del toner (impiego di un toner con la certificazione di compatibilità ambientale «Angelo azzurro»). In linea di massima, se si manifestano disturbi occorre verificare anche lo stato di manutenzione della copiatrice. Se i disturbi persistono anche dopo avere adottato i provvedimenti necessari, sono indicati ulteriori accertamenti relativi all’igiene del lavoro e/o alla medicina del lavoro.RaccomandazioniMisure generaliRispettare scrupolosamente le istruzioni riportate nel manuale d’uso del fabbricanteCollocare gli apparecchi in un locale ampio e ben ventilatoInstallare le apparecchiature di elevata potenza in un ambiente separato e, se necessario, dotare questo ambiente di un impianto di aspirazione localeNon direzionare le bocchette di scarico dell’aria verso le personeSottoporre gli apparecchi a manutenzione regolareOptare per sistemi di toner chiusiSostituire le cartucce del toner secondo le indicazioni del fabbricante e non aprirle a forzaRimuovere la sporcizia provocata dal toner con un panno umido; lavare le parti principali imbrattate dal toner con acqua e sapone; se il toner viene a contatto con gliocchi, lavare con acqua per 15 minuti.Se il toner viene a contatto con la bocca, sciacquarla con grandi quantità di acqua fredda. In linea di massima, non utilizzare acqua calda o bollente (i toner diventano appiccicosi).- Eliminare scrupolosamente e con cautela la carta inceppata per non sollevare inutilmente polvere.- Utilizzare guanti monouso per riempire la polvere di toner o i toner liquidi.Provvedimenti in caso di esposizione elevata a polvere di toner (guasti, manutenzione e riparazione).Quando si sostituiscono le cartucce di stampa e durante la pulizia e la manutenzione degli apparecchi, si possono verificare brevi emissioni di polvere di toner. Le persone che svolgono queste attività frequentemente o abitualmente, pertanto, possono essere esposte in misura più massiccia alla polvere di toner. Per questa ragione, nei confronti di queste persone è necessario prendere i provvedimenti adeguati a ridurre l’inalazione di polvere di toner. Le misure principali sono:pulizia degli apparecchi con un aspirapolvere testato, non pulire gli apparecchi soffiando con aria compressa.qualora si tema un’emissione di polvere piuttosto forte: buona ventilazione; utilizzo di una mascherina del tipo FFP2; utilizzo di occhiali di protezione.pulizia dell’area circostante l’apparecchio con un panno umido al termine della manutenzione.indossare guanti di protezione adeguati (tenendo conto, tra l’altro, del prodotto di pulizia utilizzato).Provvedimenti da adottare in caso di malesseri dei dipendentiI malesseri correlati all’ambiente di lavoro accusati dai dipendenti devono essere presi sul serio. In caso di malesseri, è necessario verificare e attuare dei provvedimenti per migliorare la condizione dell’igiene del lavoro. Generalmente, in questo modo si riesce a eliminare i malesseri o almeno a ottenere un notevole miglioramento. Se i malesseri persistono anche dopo aver migliorato l’ambiente di lavoro, è necessario svolgere indagini più approfondite. Fonte: Suva

  • RISCHIO CHIMICO LABORATORI

    Manuale Informativo Per La Tutela Della Salute Del Personale Dei Laboratori Di Ricerca Le sostanze chimiche possono essere una fonte di pericolo e i relativi rischi devono essere controllati in modo da aumentare la qualità e la sicurezza delle attività di laboratorio. Gli effetti sulla salute che possono realizzarsi a seguito di eventi espositivi sono i più diversi, fortemente condizionati dall’agente chimico e dalle condizioni di esposizione che si realizzano; la peculiarità dell’utilizzo di agenti chimici in questo contesto lavorativo è di portare l’operatore in contatto con volumi comunemente ridotti di sostanze con pericolosità diverse, che sono spesso adoperate in miscela: si realizzano così esposizioni ad agenti multipli ma a basse dosi.Lo scopo del presente volume è fornire al personale di laboratorio una guida rapida e di facile consultazione per identificare e controllare il rischio chimico. Per questo motivo INAIL ha reso disponibile il volume “RISCHIO CHIMICO. Manuale informativo per la tutela della salute del personale dei laboratori di ricerca”, con lo scopo di  fornire al personale addetto ai laboratori una guida rapida e di facile consultazione per identificare e controllare il rischio chimico. PRINCIPI GENERALI E ACCORGIMENTI DA ADOTTARE NEI LABORATORINon si dovrebbe mai lavorare da soli in laboratorio, specialmente fuori dai normali orari di lavoro.■ Nei locali è proibito fumare, conservare e assumere cibi e bevande.■ Mantenere il laboratorio pulito e in ordine, non introdurre sostanze e oggetti estranei alle attività.■ Indossare sempre il camice e toglierlo prima di lasciare il laboratorio.■ Rispettare le normali norme igieniche (ad es. lavarsi le mani alla fine del lavoro).■ Utilizzare gli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): guanti, maschere, occhiali, ecc.■ Acquisire le informazioni necessarie per l’uso dei dispositivi di protezione collettiva: uso delle cappe, posizionamento ed uso delle docce di emergenza e dei lavaocchi.■ Cambiare spesso i guanti.■ Non toccare le maniglie delle porte o altri oggetti con i guanti con cui si sono maneggiate sostanze chimiche, non uscire dal laboratorio con i guanti.■ Non portare oggetti alla bocca, non usare le pipette a bocca ma le propipette.■ Informarsi sulle procedure di sicurezza, l’uso delle attrezzature e la loro dislocazione.■ Non bloccare le uscite di emergenza, i pannelli elettrici e le attrezzature di soccorso.■ Manipolare le sostanze pericolose, specialmente se volatili, sempre sotto cappe opportune.■ Registrare e custodire gli agenti pericolosi sotto chiave, in particolare i cancerogeni e mutageni, sostanze radioattive e agenti biologici.■ Predisporre una copia delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati aggiornate e facilmente consultabili.■ Tenere separati i prodotti incompatibili (ad es. combustibili e comburenti).■ Conservare i liquidi negli appositi armadi dotati di vasche di contenimento.■ Etichettare correttamente tutti i recipienti in modo che sia possibile riconoscere il contenutoanche a distanza di tempo, specificando la data di stoccaggio.■ Adottare sempre il principio di sostituire ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno.■ Non lasciare mai senza controllo reazioni in corso o apparecchi in funzione, o nel caso munirli di opportuni sistemi di sicurezza.■ Prima di utilizzare qualsiasi prodotto chimico acquisire le informazioni sulle sue caratteristiche attraverso l’etichettatura e le schede di sicurezza.■ Raccogliere, separare ed eliminare in modo corretto i rifiuti chimici, biologici e radioattivi, solidi e liquidi, prodotti nei laboratori.■ Prima di lasciare il laboratorio accertarsi che il proprio posto di lavoro sia pulito ed in ordine e che tutti gli apparecchi, eccetto quelli necessari, siano spenti.■ Evitare l’uso di lenti a contatto poiché possono essere causa di un accumulo di sostanze nocive o, in presenza di determinate sostanze, possono saldarsi alla cornea; in caso di incidente possono peggiorare le conseguenze e pregiudicare le operazioni di primo soccorso.■ Evitare l’uso di abbigliamento non idoneo (ad es. tacchi alti e scarpe aperte).■ I capelli lunghi dovrebbero essere raccolti.■ Evitare l’affollamento dei locali del laboratorio.■ Le operazioni di pesata delle polveri di sostanze pericolose devono eseguirsi in due passaggi: la manipolazione preliminare dell’agente deve svolgersi sotto cappa mentre la pesata in un locale apposito, adibito all’uso delle bilance, in condizioni di calma d’aria; si raccomanda la protezione della zona operativa.■ Riferire sempre al responsabile del laboratorio eventuali incidenti o condizioni di non sicurezza. Fonte: INAIL - RISCHIO CHIMICO. Manuale informativo per la tutela della salute del personale dei laboratori di ricerca (formato PDF, 3.66 MB)

  • RISCHIO PROFESSIONALE NEI SALONI RICOSTRUZIONE E DECORAZIONE UNGHIE

    Una Professione Ad Alto Rischio Chimico Mentre per i saloni di acconciatura da un ventina di anni alcuni gruppi di lavoro, in particolare quello del IARC e delle agenzie nazionali per la salute sul lavoro, hanno cominciato a definire i termini per la valutazione del rischio chimico, una nuova attività sempre più diffusa, sta crescendo e sviluppandosi senza chiari riferimenti normativi di sicurezza.Le attività di NAIL ART, decorazione e ricostruzione unghie, sono partite oltre una ventina di anni fa, specie in USA e nord Europa e solo da una decina di anni hanno iniziato a soppiantare quella che in Italia era definita manicure.Queste attività ha introdotto nuovi materiali e metodiche.In particolare , i primi produttori di cosmetici e accessori per Nail Art, facevano agli inizi ampio utilizzo di sostanze classificate come pericolose .Gli ingredienti che hanno procurato maggiore preoccupazione sono:Dibutyl PhthalateFormaldehydeTolueneMethyl Metacrylate liquidoPer eliminare o ridurre questi ingredienti è in corso da tempo una revisione delle formulazioni da parte di alcuni produttori per Saloni Unghie.Ma la lista delle sostanze “preoccupanti” riscontrate all’interno di queste attività è molto più ampia.AcetoneBenzoyl PeroxideButyl acetateButyl methacrylateCamphorEthanolEthyl acetateEthyl cyanoacrylateEthyl methacrylateHydroquinoneIsobutyl methacrylateMethacrylic acid4-methoxyphenolMethyl ethyl ketonePoly (ethyl/methyl Methacrylate)Titanium dioxideTosylamide Formaldehyde Resin (TFR Resin) Ai normali rischi chimici nel settore unghie si somma un ulteriore fattore di rischio per la salute.L’utilizzo di Ultravioletti per accelerare la polimerizzazione ( induromento) dei trattamenti.In letteratura ( Archives of Dermatology)  sono ripotati 2 casi di cancro associato all’esposizione UV nei saloni unghie.Il primo caso è quello di una donna di 55 anni, senza familiarità nei tumori della pelle, che per 15 anni si è esposta due volte al mese ai raggi della lampada UV per unghie. Il secondo è quello di una donna di 48 anni, anch’essa senza familiarità nei tumori della pelle, che diversi anni prima aveva utilizzato una lampada UV per circa 8 volte in un anno. In entrambi i casi la biopsia ha rivelato un carcinoma della pelle a cellule squamose che è stato trattato con un intervento chirurgico.E’ dimostrato che l’energia UV delle lampade normalmente utilizzate nei saloni unghie è relativamente bassa rispetto alla soglia considerata pericolosa, ma resta il ragionevole dubbio che l’interazione tra UV e agenti chimici possa in alcuni casi comportare ulteriori rischi.Sovraesposti e Sottoinformati, un bel documento fatto circolare tra i Saloni Unghie in CaliforniaCome si vede non è necessario sollevare allarmi , anche perchè attualmente ogni ricerca epidemologica ( AHS-NCCC Community-ResearchProject (2007-2010) ) sull’incidenza di tumori tra cosmetiste e manicure non ha rilevato una significativo aumento dell’incidenza di tumori.Ma le ragioni di preoccupazione per la salute dei professionisti e delle professioniste impegnate nelle attività di Nail Art sono più che valide.Il monitoraggio dei rischi professionali è molto accurato ( purtroppo non in Italia ) e sono state redatte ottime linee guida di sicurezza che speriamo vengano correttamente divulgate dai produttori dei cosmetici . FONTE:nononsensecosmethic Department of toxic substances control : analisi delle sostanze all’interno dei NAIL SALONS  DVR CENTRO ESTETICO

  • La Valutazione Del Rischio Chimico Nel Settore Acconciature

    La metodologia seguita per la valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici si è sviluppata attraverso una fase preliminare di conoscenza della realtà lavorativa che ha previsto l'acquisizione di informazioni generali e la raccolta della documentazione ritenuta necessaria ai fini della sicurezza e dell' igiene del lavoro. Con la collaborazione di persone qualificate ed esperte, addette ai lavori, sono stati esaminati i seguenti aspetti: -         ciclo di lavorazione e tecniche ad esso correlate;-         mansioni in essere e personale preposto allo svolgimento delle attività;-         sostanze e preparati chimici utilizzati e/o derivanti dalle attività lavorative. In una fase successiva di approfondimento sono stati focalizzati altri elementi significativi, quali: -         grado di affluenza della clientela;-         tipologia delle prestazioni più richieste;-         consumi di prodotti cosmetici;-         tipo e durata dell' esposizione;-         gruppi di lavoratori ad esposizione equivalente;-         circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza degli agenti chimici. La mancata disponibilità delle schede di sicurezza dei prodotti cosmetici, la cui redazione è affidata alla discrezionalità del produttore poiché, come è noto, gli stessi esulano dal campo di applicazione della normativa in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, ha indotto ad esaminare direttamente i vari formulati presenti nel salone, con l’obiettivo di rilevarne la composizione chimica e procedere, al momento della rielaborazione dei dati, allo studio dei singoli ingredienti. Considerando la vasta gamma di preparati disponibili l'indagine è stata necessariamente condotta su un campione di prodotti, rappresentativi delle varie categorie merceologiche riscontrate e di più largo impiego nel salone. Alla raccolta delle informazioni ha fatto seguito un'accurata ispezione del luogo di lavoro finalizzata a documentare ulteriormente la stessa realtà lavorativa.L'attenzione è stata rivolta, in particolare, alle caratteristiche del locale nel suo complesso e delle varie postazioni di lavoro, agli impianti e alle attrezzature presenti, alle modalità di svolgimento delle singoleoperazioni, alle misure preventive e di protezione in atto e agli effetti connessi alla loro adozione.In questa fase è stata data ampia importanza alla partecipazione e alla consultazione degli addetti per ottenere tutte le indicazioni necessarie ad identificare le normali attività operative e quelle eseguite solooccasionalmente: sono stati dunque definiti gli aspetti che possono costituire, nell'ambito del rischio chimico, cause potenziali di pericolo senza trascurare come il comportamento del lavoratore, abituato allo svolgimento di attività di routine, possa contribuire, in alcune circostanze, a modificare il livello di rischio. La rielaborazione degli elementi acquisiti si è basata innanzitutto sull’identificazione delle principali sostanze contenute nei formulati, nel tentativo di ricondurne la denominazione a più noti sistemi di nomenclatura laddove necessario, e, successivamente, sull’attribuzione delle relative caratteristiche intrinseche di pericolo. Quest’ultimo passaggio è stato realizzato con il supporto di riferimenti legislativi e attraverso la consultazione di una serie di fonti (banche dati, fascicoli tecnici, monografie,..) che hanno permesso non solo di risalire alle proprietà pericolose degli ingredienti più “critici” e a loro eventuali valori limite  biologici  e/o  di  esposizione  professionale  ma  anche  di  reperire  informazioni  sicuramente interessanti per la valutazione finale. Per ogni tipologia di attività svolta è stato quindi studiato ed evidenziato l' effetto che può scaturire dall'impiego di determinati preparati cosmetici; la successiva correlazione del danno atteso con la politica di sicurezza aziendale intrapresa (misure di prevenzione, misure di protezione individuali e/o collettive, informazione, formazione, addestramento, procedure di lavoro, ..), tenuto conto anche di dati epidemiologici noti in letteratura, ha condotto alla stima dell’entità del rischio, espressa secondo gli indici di giudizio previsti dalla vigente normativa. LAVAGGIOL' operazione, a seconda del contesto lavorativo in cui viene eseguita, può essere finalizzata semplicemente alla pulizia dei capelli e del cuoio capelluto oppure alla rimozione dei residui di prodotti specifici utilizzati nelle precedenti fasi di lavoro. Dopo l'applicazione dello shampoo i capelli possono venire sottoposti a un trattamento districante e nutriente con specifici prodotti cosmetici sotto forma di balsami, creme e impacchi, che si differenziano prevalentemente per i diversi valori di viscosità e densità.   lavori tecnici: MODIFICA DEL COLORE DEI CAPELLILa modifica del colore dei capelli può essere realizzata attraverso tecniche che differiscono sia per il processo chimico coinvolto sia per la durata dell'effetto ottenuto, ovvero per la solidità del colore al lavaggio. Decolorazione: consiste nello schiarire il colore naturale del capello, che risulta determinato dalla quantità, dal tipo di pigmento in esso contenuto e dalla sua distribuzione. L'operazione, attraverso un processo ossidativo, modifica le originarie proporzioni del pigmento melanico inducendo nel capello decolorato un comportamento diverso da quello del capello naturale. Tinture: hanno lo scopo di apportare nuovo colore al capello e si distinguono in temporanee, semipermanenti, e permanenti. tinture temporaneeCausano un cambiamento del colore dei capelli che dura al massimo fino allo shampoo    successivo. Non prevedono fenomeni ossidativi dei capelli. tinture semipermanentiGeneralmente di tipo ossidativo, sono in grado di realizzare un cambiamento di colore dei capelli resistente fino a 4 o 5 lavaggi e possono essere eseguite per coprire i primi capelli bianchi (tintura"tono su tono”), per aggiungere vari toni al colore naturale del capello (riflessi "moda”), per eliminare le tonalità giallastre dai capelli grigi o bianchi ( tintura "tono-grigio"). tinture permanentiComportano una modifica permanente del colore dei capelli e vengono utilizzate anche per coprire i capelli bianchi. I prodotti usati a tale scopo richiedono, prima dell'uso, una miscelazione con un agente ossidante in modo da indurre una preliminare decolorazione del capello.   lavori tecnici: MODIFICA DELLA FORMA DEI CAPELLIPer modificare la forma dei capelli in modo duraturo si ricorre di norma ad un trattamento chimico noto come  permanente  a  freddo  che  prevede  reazioni  redox  a carico dei  gruppi  disolfuro della cistina, amminoacido costituente del capello, provocate dall'azione di un componente ondulante (ad effettoriducente) e dall'azione di un componente fissativo (ad effetto ossidante).In particolare il processo consiste nella riduzione, in ambiente alcalino, del gruppo disolfuro a gruppo mercaptanico e nel successivo ripristino della funzionalità disolfurea per ossidazione, in ambiente acido,del gruppo tiolico precedentemente originato.Poiché tutto il processo avviene dopo l' avvolgimento delle ciocche di capelli su bigodini si ottiene una modificazione della forma dei fusti che risulteranno tanto più arricciati quanto più piccoli saranno ibigodini utilizzati.   lavori stilistici: TAGLIO-ASCIUGATURA-ACCONCIATURANell'esecuzione di lavori stilistici, quali possono essere il taglio, l'asciugatura e l'acconciatura, interessa, dal punto di vista chimico, l'utilizzo di prodotti cosiddetti styling, ovvero di modellanti e volumizzanti e,nella fase ultima dell'acconciatura, di lacche fissative. L’immissione sul mercato dei prodotti cosmetici è regolamentata da apposita legislazione europea, recepita a livello nazionale, atta a garantire, nell’ambito della Comunità, le norme che si devono rispettare in merito a composizione, etichettatura e imballaggio.La vigente normativa offre un elenco indicativo dei prodotti cosmetici, suddivisi per categoria, e individua, tra l’altro, le sostanze che non possono essere presenti nella loro composizione ele sostanze e i coloranti che possono essere impiegati solo al di sotto di determinati limiti diconcentrazione e nel rispetto di condizioni stabilite. L’esclusione dei preparati cosmetici, allo stadio di prodotti finiti destinati all’utilizzazione finale, dal campo di applicazione della normativa in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi e la conseguente esenzione delle case produttrici dalla redazione della scheda dati di sicurezza, sicuramente non semplifica la definizione degli effetti che le sostanze contenute nei vari formulati possono avere sulla salute degli esposti e rende meno immediata la conseguente valutazione del rischio. Collocandosi in tale contesto il modello proposto vuole suggerire semplicemente una strategia che consenta di individuare e definire le modalità, gli strumenti e i contenuti caratterizzanti la fase di monitoraggio esplorativo della realtà lavorativa offrendo un metodo anche per l’organizzazione, la codificazione e la rielaborazione dei dati e delle informazioni raccolte. In merito al giudizio finale cui si è approdati (definizione del rischio come non moderato), nell’attribuzione qualitativa del peso ai vari elementi presi in considerazione hanno avuto un ruolo significativo sia i risultati di studi epidemiologici acquisiti da fonti bibliografiche sia la pericolosità conclamata di alcuni ingredienti normalmente presenti in certi preparati cosmetici, sia le conclusioni tratte da fonti autorevoli.Lontani dall’aver proposto un modello che interpreti dati sperimentali quasi con rigore matematico, nella combinazione dei parametri acquisiti non è stato possibile rimuovere quel certo margine di discrezionalità che ogni processo di valutazione comprensibilmente comporta e che può costituire un limite all’accuratezza delle conclusioni dedotte.Tuttavia, la stessa componente soggettiva, per il presupposto legislativo che ha contribuito a creare  (garantendo  la  predisposizione  e  l’attuazione  di  un  piano  di  controllo  sanitario preventivo e periodico) non ha lasciato che si perdesse di vista, in una realtà ancora poco esplorata, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, obiettivo primario che la valutazione del rischio deve perseguire. VALUTAZIONE DEL RISCHIO PARRUCCHIERI

  • BIOCIDI NATURALI E SICUREZZA NEL SETTORE DEL RESTAURO

    Possibile Alternativa Per La Sicurezza Nel Settore Del Restauro E Conservazione Dei Beni Culturali   Le principali fasi del restauro di un manufatto (pulitura, consolidamento e protezione) prevedono l’uso di diversi agenti chimici pericolosi (solventi, detergenti, vernici, smalti, resine, enzimi, biocidi, adesivi, stucchi e additivi, composti pro-Il fine della valutazione è assegnare un indice di rischio agli effetti negativi per la salute che possono insorgere durante l’attività lavorativa. Gli effetti determinati dall’esposizione ad agenti chimici sono correlati a vari fattori:■ proprietà chimico/fisiche, concentrazione e modalità d’uso degli agenti chimici;■ vie e durata dell’esposizione;tettivi, consolidanti e sequestranti). In particolare la continua e prolungata esposizione degli operatori ai biocidi di sintesi può causare danni all’organismo spesso acuiti dall’inadeguato utilizzo dei dispositivi di protezione. In risposta a questo problema, negli ultimi anni, è cresciuto l’interesse verso l’utilizzo di sostanze naturali a basso impatto ambientale (oli essenziali, idrolati ed estratti di piante officinali) per tutelare la sicurezza degli operatori del settore. RISCHIO CHIMICO NELLE ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE E RESTAUROLe attività di conservazione e restauro delle opere d’arte implicano una potenziale esposizione del lavoratore ad agenti chimici pericolosi e quindi ricadono nel d.lgs.81/08 e s.m.i. Titolo IX (SOSTANZE PERICOLOSE Capo I protezione da agenti chimici), che prevede la valutazione del rischio chimico e la definizione dei requisiti minimi per la protezione dei lavoratori. Nello specifico per definire il profilo di rischio è necessaria l’analisi delle fasi di lavoro in cui è previsto l’uso di agenti chimici, tenere conto delle informazioni presenti nelle schede dati di sicurezza di ogni prodotto (es. caratteristiche chimicofisiche, effetti sulla salute, conservazione), dei tempi di esposizione, dei quantitativi, delle modalità e delle concentrazioni di utilizzo. L’analisi deve essere integrata anche dalle caratteristiche dell’ambiente di lavoro nel quale si svolgono le attività (struttura, impianti, attrezzature). Di fatto, le attività di conservazione e restauro possono svolgersi in luoghi molto diversificati:■ in ambienti opportunamente ventilati e condizioni microclimatiche stabili (studio, laboratorio, museo o simili);■ in ambienti senza un idoneo sistema di ventilazione(sotterranei e seminterrati);■ all’aperto (scavi archeologici e cantieri).■ condizioni ambientali (temperatura, umidità, assenza di adeguati ricambi d’aria);■ interazione con altre sostanze;■ capacità dell’organismo ricevente di assorbire, metabolizzare ed escretere, in funzione di parametri (età, sesso, fattori genetici, eventuali patologie presenti, ecc.).Gli effetti possono essere classificati in:■ acuti causati da una breve esposizione a dosi elevate (irritazione cutanea e delle vie aeree superiori od oculari, forme allergiche). Ad esempio toluene e xilene possono indurre alcuni effetti come debolezza, perdita di appetito, affaticamento, confusione e nausea [1].■ cronici si manifestano dopo un lungo periodo di esposizione a basse dosi causando sindromi a livello del sistema nervoso periferico, epatico, renale e del midollo osseo, cancerogenesi e/o mutagenesi, teratogenicità. Ad esempio l’inalazione di toluene può indurre danni al sistema nervoso centrale o carcinoma polmonare, mentre quella di cloruro di metilene determina stati di incoscienza e confusionali e in taluni casi può portare alla morte [2,3].MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONESulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/08 e s.m.i. il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione del rischio chimico e ad adottare le adeguate misure tecniche ed organizzative di prevenzione e protezione necessarie per l’eliminazione o la riduzione del rischio, in primis attraverso la sostituzione dell’agente pericoloso con composti meno pericolosi nelle condizioni d’uso. Nel caso questo non sia possibile è necessario far riferimento alle indicazioni previste dagli articoli 224 (misure di carattere generale relative ai rischi derivanti da agenti chimici pericolosi) e 225 (specifiche misure aggiuntive) del decreto.Pertanto, durante l’impiego di sostanze chimiche nelle attività di restauro e conservazione dei beni culturali, è opportuno effettuare controlli mirati per determinare il livello di rischio espositivo, organizzare il lavoro in modo da evitare lunghi periodi di esposizione a tali sostanze, areare prima, durante e dopo le attività lavorative. USO DI SOSTANZE NATURALI NEL RESTAURO Attualmente, nell’ottica di un restauro ecocompatibile, l’interesse di molti ricercatori si sta spostando sull’utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale e maggiore sicurezza per l’uomo, rivolgendo la loro attenzione alle potenzialità degli oli essenziali, degli idrolati e dei fitocomplessi estratti da piante officinali. Gli oli essenziali sono prodotti di distillazione delle piante aromatiche, estremamente concentrati, con elevata attività antimicrobica. Gli idrolati (sottoprodotti della distillazione in corrente di vapore degli oli essenziali) sono miscele idrofile molto diluite con minore attività antimicrobica, ma più sicure e applicabili in contesti da cui gli oli essenziali sono esclusi. I fitocomplessi sono invece miscele complesse di molecole ad ampio spettro di azione, ancora poco indagate in questo contesto. L’impiego di questi preparati naturali, non distruttivi per il manufatto, sembra essere una valida alternativa per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della sicurezza degli operatori del restauro [4,5,6]. È necessario considerare che gli oli essenziali sono molto costosi, ma quest’area di ricerca sembra essere promettente soprattutto per quanto riguarda gli idrolati ed i fitocomplessi che sono più economici e potenzialmente più sicuri per la salute umana. Tuttavia sono ancora indispensabili ulteriori studi per definire una metodologia standardizzata e consolidare l’uso di queste sostanze nella conservazione del patrimonio culturale.RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI[1] World Health Organization. Regional Office for Europe (2010). WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants. World Health Organization. Regional Office for Europe. https://apps.who.int/iris/ handle/10665/260127.[2] Prueitt R.L., Lynch H.N., et al. (2017). Dermal exposure to toluene diisocyanate and respiratory cancer risk. Environ Int.Dec.109:181-192.[3] Phillips Jennan A. (2018) Methylene Chloride Workplace Health & Safety. 66:108.[4] Beni C., Casorri L. et al. (2020) Characterization of thyme and tansy extracts used as basic substances in zucchini crop protection. J. Agric. Stud. 8:95-110.[5] Fierascu I., Dima R. et al. (2013) A new approach for the remediation of biodeteriorated mobile and immobile cultural artefacts. Eur. J. Sci. 9:161-168.[6] Axinte L., Cuzman A.O. et al. (2011) Cinnamaldehyde, a potential active agent for the conservation of wood and stone religious artefacts. Eur. J. Sci. Theol. 7:25-34.Fonte:Inail SCARICA IL DOCUMENTO INAIL

  • DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVE DA AGENTI CHIMICI

    Dispositivi Di Protezione Individuale E Collettiva Per Proteggersi Dai Rischi Derivanti Da Esposizione Ad Agenti Chimici   Dalla valutazione del rischio consegue l’adozione di misure di prevenzione e protezione.Nel caso del rischio chimico, il d.lgs. 81/2008 distingue le misure di carattere generale (art. 224) da quelle di carattere specifico (art. 225).Le misure di carattere generale sono:-progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro-fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate-riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti-riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione-misure igieniche adeguate-riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione-metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. Le misure di carattere specifico vanno implementate se il risultato della valutazione del rischio (inserire link alla pagina “Valutazione del rischio”) mostra un rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute.La misura più importante è la sostituzione dell’agente pericoloso o del processo con altri che, nelle condizioni di uso, non lo sono o lo sono meno.Quando la natura dell’attività non lo consente, la riduzione del rischio va cercata attraverso:-progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, uso di attrezzature e materiali adeguati;-appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio (aspirazioni localizzate, cappe, schermi, etc.);-misure di protezione individuale, compresi i DPI;-misurazione periodica degli agenti pericolosi;-sorveglianza sanitaria.I principi generali di prevenzione e l’art. 15 del d.lgs. 81/2008 dispongono la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di tipo individuale.La tipologia di interventi per il contenimento dell’esposizione ad agenti chimici può essere, quindi, di diversa natura ma il ricorso ai DPI è opportuno solo se le altre misure non garantiscono la protezione dei lavoratori. Dispositivi di protezione individuale da agenti chimiciPer dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74 - d.lgs. 81/2008).Non sono DPI:-gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore-le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio-le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico-le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto-i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative-i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione-gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o non sono sufficientemente ridotti da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva.La scelta dei DPI comporta una valutazione e una verifica dell’efficacia, dell’efficienza e degli aspetti ergonomici.I DPI devono (art. 76 c.2 - d.lgs. 81/2008):essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggioreessere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavorotenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratorepoter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessitàI DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza; si considerano conformi a tali requisiti i DPI muniti della marcatura CE e corredati, se necessario, dall'attestato di certificazione (d.lgs. 475/1992, regolamento (UE) 2016/425).In caso di rischi multipli, che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.In generale, in riferimento alla protezione da agenti chimici occorre considerare la protezione:delle vie respiratoriedelle manidi occhi e visodel corpoI criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI sono dati dall’art. 79 c.2-bis, recentemente modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215. Nell’ultima versione l’art.79 c.2-bis riconduce i criteri per l’individuazione e uso dei DPI alla migliore pratica tecnologicamente disponibile, facendo ora riferimento all’edizione più aggiornata delle norme tecniche e non più a quella riportata nel decreto 2 maggio 2001.In particolare, essendo di particolare interesse per la protezione da agenti chimici, si ricorda che per la scelta, uso e manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, occorre riferirsi alla UNI EN 529:2006 integrata dalla UNI 11719:2018 “Guida alla scelta, all'uso e alla manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, in applicazione alla UNI EN 529:2006”. DPI - Inquadramento tecnico-normativo (.pdf - 764 kb)Scelta, uso e manutenzione di DPI per la protezione delle vie respiratorie: sintesi della norma UNI 11719:2018 (.pdf - 463 kb) Fonte:Inail Calcolo rischio chimico Movarisch Misure Collettive Le variabili che determinano i livelli di esposizione professionale sono molteplici e le misure da adottare vanno programmate in base alle priorità emerse dal processo di valutazione dei rischi.Le possibili azioni finalizzate alla riduzione dei livelli di esposizione sono schematizzabili in:interventi alla sorgenteeliminazione e/o riduzione e/o sostituzione degli agenti chimici pericolosi con prodotti alternativi meno pericolositecnologie produttive che permettano un contenimento della dispersione degli agenti chimici pericolosi, ad es. uso di processi a ciclo chiusolay-out tale che le lavorazioni maggiormente a rischio siano svolte in aree in cui l’accesso sia consentito solo agli addetti e per lo stretto tempo necessariointerventi sull’organizzazione del lavoroprogrammare opportunamente la manutenzione degli impianti, secondo le indicazioni fornite dai costruttori. Se a disposizione, utilizzare anche i dati relativi alla storia dei guasti per pianificare azioni di manutenzione predittivaapprofondire le possibili criticità prevedibili, ad es. la rottura di tubazioni o valvole, in modo da approntare soluzioni per limitare al minimo la possibilità di esposizione anomala dei lavoratoripianificare e provare la gestione delle emergenze, in modo che, in caso di evento reale, nulla sia improvvisatointerventi sulla propagazione degli inquinantiassicurarsi che nel luogo di lavoro sia presente una ventilazione generale che assicuri la diluizione degli agenti chimici pericolosiutilizzare le tecniche di aspirazione localizzata per catturare gli inquinanti il più vicino possibile alla sorgente e evitare, così, che attraversino la zona di respirazione dei lavoratori   Slide In Powerpoint SCARICA LE SLIDE GRATUITE

  • IL PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE E LA VALUTAZIONE “PER GRUPPI”

    Bollettino D'informazione Sostanze Chimiche - Ambiente E Salute   L’autorizzazione è uno dei processi più importanti previsti dal Regolamento REACH. Ha lo scopo di assicurare che i rischi derivanti dall’uso di quelle sostanze definite “estremamente preoccupanti” (SVHC=Substances of Very High Concern)1) siano adeguatamente controllati e che tali sostanze vengano progressivamente sostituite da sostanze o tecnologie meno pericolose.A differenza della restrizione , di norma utilizzata per limitare o vietare la produzione, l’immissione sul mercato (inclusa l’importazione) o l’utilizzo di una sostanza, l’autorizzazione è diretta esclusivamente a circoscrivere l’uso in Europa delle sostanze estremamente preoccupanti.Attraverso i regolamenti di modifica dell’Allegato XIV, vengono fissate le date a partire dalle quali sono vietati l’uso e l’immissione sul mercato di queste sostanze. Entro tali date può essere rilasciata una autorizzazione specifica su richiesta di una impresa. Per essere utilizzate, le sostanze incluse nell’Allegato XIV del Regolamento REACH, devono essere autorizzate dalla Commissione europea, per un periodo definito all’impresa che richiede l’autorizzazione, per il solo sito produttivo interessato ed esclusivamente per gli usi indicati nella richiesta. La richiesta di autorizzazione viene valutata dall’ECHA e da esperti designati dagli Stati membri dell’Unione europea e sottoposta ad una consultazione pubblica (possono inviare il proprio parere le parti interessate e i cittadini).La decisione di autorizzazione è di durata limitata ed è soggetta ad un periodo di revisione con possibilità di revoca. Qualora nessuna domanda di autorizzazione sia presentata entro il periodo indicato dall’Allegato XIV, qualsiasi uso di quella sostanza è vietato. L’iter di autorizzazione inizia quando uno Stato membro o l’ECHA, su richiesta della Commissione europea, propone una sostanza da identificare come sostanza estremamente preoccupante (SVHC).La proposta presentata deve fornire i dati e le motivazioni sul perché la sostanza è ritenuta SVHC, oltre a tutte le informazioni utili sugli usi, i volumi di produzione e le possibili alternative alla sostanza.La proposta viene trasmessa all’ECHA che la valuta e la pubblica sul sito dell’Agenzia.Con la pubblicazione della proposta, inizia un periodo di 45 giorni, tempo utile per presentare (da parte di cittadini, associazioni, istituti di ricerca o stakeholder) eventuali osservazioni o fornire ulteriori informazioni sulla sostanza oggetto della consultazione.In seguito la sostanza in esame viene inserita nella “Lista delle sostanze candidate per l’autorizzazione” (Candidate List) e l’ECHA valuta periodicamente quali siano le sostanze da includere nell’Allegato XIV, tenendo anche conto delle informazioni ricevute nel corso della consultazione pubblica.Sono generalmente considerate prioritarie, per l’inclusione nell’Allegato XIV, le sostanze che presentano proprietà PBT o VPVB2), il cui uso è fortemente dispersivo o che sono prodotte ad alti volumi.L’ECHA presenta un progetto di raccomandazione relativo alle sostanze da sottoporre all’obbligo di autorizzazione, definendo la data a partire dalla quale l’immissione sul mercato e l’uso della sostanza saranno vietati, la data ultima per la presentazione delle domande di autorizzazione da parte delle imprese e gli eventuali usi esentati dall’obbligo di autorizzazione.Il progetto di raccomandazione viene poi reso pubblico e sottoposto a consultazione. Le osservazioni, giunte dalle parti interessate e dai cittadini, sono tenute in considerazione dal Comitato degli Stati membri che formula il proprio parere in merito.Infine la raccomandazione viene presentata, da parte di ECHA, alla Commissione europea cui spetta la decisione finale sulle sostanze da includere nell’Allegato XIV del regolamento REACH, sulla base del voto a maggioranza qualificata degli Stati membri.   LE CINQUE NUOVE SOSTANZE IN AUTORIZZAZIONE Il Regolamento (UE) 2022/586 della Commissione dell’8 aprile 2022, ha modificato l’Allegato XIV del Regolamento REACH, introducendo 5 nuove sostanze, portando le sostanze soggette all’obbligo di autorizzazione a 59 in totale. Di queste cinque sostanze, tre sono state incluse nell’Allegato XIV perché considerate tossiche per la riproduzione (Piombo tetraetile, DOTE3) e massa di reazione DOTE e MOTE4)), una perché considerata cancerogena (Alcol 4,4’bis(dimetilammino)-4»-(metilammino)tritilico) e la quinta perché avente proprietà di interferenza sul sistema endocrino (prodotti di reazione 1,3,4-tiadiazolidina-2,5ditione, formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare).Tali sostanze soddisfano quindi i criteri previsti dall’art. 57 del regolamento REACH per la loro inclusione nell’Allegato XIV. L’articolo 57 del regolamento REACH, intitolato “Sostanze da includere nell’allegato XIV”, prevede:“Le sostanze seguenti possono essere incluse nell’allegato XIV secondo la procedura di cui all’articolo 58:a) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo cancerogenicità, categoria 1A o 1B, di cui al punto 3.6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;b) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 1A o 1B, di cui al punto 3.5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;c) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo tossicità per la riproduzione, categoria 1A o 1B, [aventi] effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo di cui al punto 3.7 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;d) le sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche, secondo i criteri di cui all’allegato XIII del presente regolamento;e) le sostanze che sono molto persistenti e molto bioaccumulabili, secondo i criteri di cui all’allegato XIII del presente regolamento;f) le sostanze come quelle aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino o quelle aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili, che non rispondono ai criteri di cui alle lettere d) o e), per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l’ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui alle lettere da a) a e), e che sono identificate in base ad una valutazione caso per caso secondo la procedura di cui all’articolo 59”. LA VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE MEDIANTE L’“APPROCCIO PER GRUPPI”Nel 2021 la Germania ha presentato una proposta di restrizione per il 4-4’isopropildendonefenolo, comunemente noto come Bisfenolo A (BPA) e per altri bisfenoli correlati strutturalmente(5) a quest’ultimo.La proposta di restrizione prevede:-restrizione nell’uso come additivo e come residuo negli articoli (0.2% in peso), compresi quelli importati (0.2% in peso);-restrizione nell’uso di miscele (0.2% in peso) per usi industriali e professionali per i quali non è assicurato un utilizzo in condizioni controllate;- introduzione dei tassi di rilascio del BPA negli articoli durante il loro ciclo di vita.Lo scopo della proposta di restrizione è quello di controllare il rischio associato a queste sostanze, che sono interferenti endocrini(6) per la salute umana e per l’ambiente, oltre a presentare proprietà “reprotossiche”(7).Nella proposta di restrizione la Germania spiega come i prodotti contenenti il Bisfenolo A ed altre sostanze ad esso strutturalmente correlate portino a continue emissioni delle stesse nell’ambiente, in particolare attraverso gli impianti di trattamento dei rifiuti: i picchi di emissione sono collocati in prossimità degli impianti di riciclaggio/produzione di carta e delle lavanderie professionali. I settori in cui i Bisfenoli trovano maggiore impiego sono infatti quello dell’industria della carta termica, degli inchiostri, degli adesivi, degli stabilimenti tessili; vengono inoltre molto utilizzati come intermedi nella sintesi di polimeri e resine polimeriche.Attualmente, per questa proposta di restrizione, sono ancora aperte le consultazioni che precedono le opinioni dei comitati tecnici (comitato per la valutazione dei rischi e comitato per l’analisi socioeconomica).Inoltre, nel marzo 2018, il Bisfenolo A è stato sottoposto a restrizione, come sostanza utilizzata tal quale ed in miscela, ed il suo uso nella carta termica è stato bandito nel gennaio 2020.A causa di tali restrizioni molte aziende hanno sostituito il BPA con il Bisfenolo S (BPS) nel settore della carta termica.Secondo i dati riportati dal sito dell’ECHA8): nel 2019 186.000 tonnellate di carta termica contenente BPS sono state poste sul mercato europeo e si stima che nel 2022 il 61% (307.000 tonnellate) della carta termica europea sarà costituita da BPS.C’è però il sospetto che anche il Bisfenolo S sia una sostanza che possa provocare danni alla salute umana ed in particolare ai sistemi riproduttivo ed ormonale. Il BPS è infatti presente nell’ elenco di valutazione degli interferenti endocrini (Endocrine disruptor assessment list)(9) e nel registro delle intenzioni per le sostanze SVHC (Registry of SVHC intentions until outcome)(10). Attualmente è in fase di valutazione da parte delle autorità belghe.Per evitare di andare incontro a situazioni simili, nelle quali una sostanza sottoposta a restrizione viene sostituita con un’altra sostanza altrettanto dannosa, la Strategia europea in materia di sostanze chimiche sostenibili privilegia valutazioni che adoperano un “approccio per gruppi” (grouping approach), esaminando quindi gruppi di sostanze strutturalmente affini anziché valutare ogni sostanza singolarmente. Questo tipo di approccio permette di accelerare l’identificazione delle sostanze chimiche per le quali è necessario un intervento normativo e può essere utilizzato, dalle imprese, come metodo per individuare appropriati sostituti delle sostanze ritenute pericolose.In questi giorni l’ECHA ha pubblicato, nell’ambito della strategia di regolamentazione integrata, un rapporto sui progressi compiuti per accelerare le azioni normative necessarie per la regolamentazione delle sostanze preoccupanti. Il rapporto evidenzia che nel 2021 sono state completate le valutazioni per oltre 1 900 sostanze, per lo più raggruppate in base alla loro somiglianza strutturale, circa il 30% in più rispetto al 2020. Circa 300 di queste sostanze richiedono misure di gestione del rischio, 800 sostanze necessitano di più dati per essere valutate, mentre le restanti 800 non richiedono, attualmente, ulteriori azioni. Con l’adozione della valutazione per gruppi, dal 2019 al 2021, sono state valutate in totale circa 3.800 sostanze, di cui 134 ftalati e sostanze simili e 148 bisfenoli. La valutazione dei 148 bisfenoli ha permesso di individuare 34 bisfenoli per i quali sono necessarie restrizioni, al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente, poiché potrebbero interferire con il normale funzionamento dei sistemi ormonale e riproduttivo. SCARICA IL DIAGRAMMA DI FLUSSO "processo di autorizzazione delle sostanze " Fonte:Mite Il processo di autorizzazione delle sostanze e la valutazione “per gruppi” (luglio 2022)

  • MODELLO DI ETICHETTA PER I PRODOTTI FITOSANITARI

    Etichetta Prodotto Fitosanitario Destinato Agli Utilizzatori Non Professionali   L’etichetta che accompagna il prodotto fitosanitario rappresenta il principale strumento di comunicazione con il consumatore, utilizzatore non professionale/amatoriale di tali prodotti, generalmente sprovvisto di conoscenze adeguate. L’etichetta è dunque il principale strumento attraverso il quale veicolare, in modo chiaro ed esaustivo, i molteplici elementi che possono concorrere ad un utilizzo consapevole e sicuro del prodotto, affinché sia assicurato il raggiungimento dell’efficacia fitosanitaria e, al tempo stesso, non si verifichino le condizioni di un‘esposizione pericolosa delle persone o dell’ambiente circostante.La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione ha elaborato un modello di etichetta per i prodotti fitosanitari non professionali, da presentare a corredo dell’istanza di riesame o di nuova autorizzazione di tali prodotti, al fine di consentire un’attuazione omogenea e completa delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di etichettatura. Il modello proposto non va inteso come l’unico possibile, esso rappresenta piuttosto un esempio di come debbano essere declinati ed organizzati i diversi paragrafi che compongono l’etichetta. Le etichetta finale, che accompagnerà il prodotto fitosanitario immesso in commercio, è approvata dal Ministero con apposito provvedimento autorizzativo, a seguito di un’accurata valutazione da parte della Sezione consultiva per i fitosanitari, e pubblicata nella banca dati dei prodotti fitosanitari.nota del Ministero della Salute del 26 maggio 2022.Modello di etichetta dei prodotti fitosanitari per uso non professionale fonte: Ministero della Salute Foglio di calcolo concimazione culture agricole Software Gratuito per Aziende Agricole DVR SETTORE AGRICOLO

  • REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE, 08 APRILE 2022, N. 586 - 2022/586/UE

    Regolamento Della Commissione, 08 Aprile 2022, N. 586 - 2022/586/UE Che Modifica All. XIV Reg. 1907/2006 (REACH)   REGOLAMENTO (UE) 2022/586 DELLA COMMISSIONE dell’8 aprile 2022 che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) L’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Nella tabella dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono aggiunte le voci seguenti:(Testo rilevante ai fini del SEE) SCARICA LA TABELLA DELL'ALLEGATO IN PDF SCARICA LA TABELLA DELL'ALLEGATO IN EXCEL Fonte:Eur-Lex

  • ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE ALLA FORMALDEIDE

    ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE A FORMALDEIDE IN LABORATORI DI ANATOMIA PATOLOGICA   La formaldeide, uno dei compo sti organici volatili (COV) più dif fusi, è un gas incolore ed irritante, in passato commercializzato sotto forma di soluzione acquosa (al 35-40%) detta formalina e utilizzata a fini di sanificazione e come conservante di materiale organico.  Presente in natura come prodotto del metabolismo dei sistemi vi venti, le principali fonti espositive per la popolazione generale sono i processi di combustione, il fumo, le vernici, alcuni tipi di colle, i tessuti, alcuni alimenti e in particolare i cibi affumicati.  L’utilizzo della formaldeide di maggior rilievo è oggi nell’industria dei polimeri, nell’industria del legno che viene trattato con resine a base di urea-formaldeide, nelle sintesi delle materie plastiche e come biocida. Nel comparto sanitario, è ampiamente utilizzata a tutt’oggi nelle operazioni di allestimento di preparati istologici e nelle attività funerarie. Questo composto è altamente reattivo, molto solubile in acqua e facilmente assimilabile dal corpo umano.  L’esposizione più significativa è quella inalatoria; il 90% circa di formaldeide aero-dispersa viene assorbita dal tratto respiratorio superiore (World Health Organiza tion, WHO 2010)  inducendo irritazione delle mucose, degli occhi, della gola e del tratto respiratorio.  Secondo la classificazione ed etichettatura armonizzata approvata dall’Unione Europea  la formaldeide è cancerogeno di categoria 1B, mutageno di categoria 2 e tossico per tossicità acuta di categoria 3.  L’International Agency for Research on Cancer (IARC) già nel 2006 , la classifica cancerogeno certo per l’uomo (Gruppo 1). Successivi approfondimenti (monografia 100F del 2012) confermano tale classificazione sulla base di un’evidenza epidemiologica sufficiente per tu mori della rinofaringe e leucemia. VALORI LIMITE PER L’ESPOSIZIONE PROFESSIONALELe agenzie internazionali hanno fissato i valori limite per l’esposizione occupazionale riportati in Tabella 1.  Nel 2019 l’Europa ha emanato la Direttiva EU 2019/983 (recepita in Italia dal d.m. 11/02/2021), che sulla base delle raccomandazioni dello SCOEL (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits) modifica la precedente (Direttiva 2004/37/EC) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro, introduce limiti più stringenti ed inserisce una nota relativa alla sensibilizzazione cutanea. Insieme ai provvedimenti della Direttiva UE 2019/130, queste disposizioni aggiornano e sostituiscono gli Allegati XLII e XLIII del d.lgs. 81/2008.  La sorveglianza sanitaria per i lavoratori potenzialmente esposti a formaldeide è comunque necessaria in ordine non solo al suo potenziale cancerogeno, ma anche per i suoi effetti irritativi e sensibilizzanti, in applicazione dell’art. 229 del d.lgs. 81/2008.USO IN ANATOMIA PATOLOGICA  Nonostante le possibili alternative indicate dalla lette ratura scientifica (alcool etilico al 70% tamponato con tampone fosfato, glutaraldeide, acido acetico al 5%, acido picrico), nel comparto sanitario la formaldeide rimane il fissativo più utilizzato nelle operazioni di allestimento di preparati istologici.  La fissazione non è un processo semplice; impiega dal le 24-48 ore a seconda della grandezza del frammento e consiste nel trattare il tessuto, con procedimenti chimici o fisici a seconda della specificità dell’esame.  La soluzione acquosa di formaldeide, ottimo fissativo, economico e versatile, permette di svolgere diversi esami diagnostici e trova ampio uso non solo nella fissazione dei tessuti in anatomia patologica, in quanto efficace nel mantenere inalterata la morfologia cellulare, ma anche nella conservazione e nel trasporto di materiali biologici prelevati nelle sale operatorie e negli ambulatori di prelievo bioptico (endoscopico, radiologico ecc.) durante gli interventi chirurgici e le biopsie.  La formaldeide è anche usata per il trattamento conservativo di salme che devono essere trasportate a di stanza e nelle attività di imbalsamazione. Diverse sono quindi le figure potenzialmente esposte, dal personale medico in sala operatoria a chi opera sui campioni biologici in laboratorio, fino a tutto il personale coinvolto nel processo di conservazione, archiviazione e smaltimento degli stessi.  Diversi i punti critici e/o i fattori che possono influenza re l’esposizione:  ■ raccolta, trasporto, tracciabilità e archiviazione del campione;  ■ concentrazione della soluzione di formaldeide;  ■ dimensione e numero di parti anatomiche da pro cessare;  ■ metodo e numero di postazioni di lavoro nella stes sa stanza;  ■ dimensioni dei locali;  ■ tipo ed efficienza delle cappe e dei sistemi di ventila zione.PREVENIRE E RIDURRE L’ESPOSIZIONE  La gestione dell’esposizione a formaldeide si avvale di molteplici soluzioni, che non riguardano solo l’uso di dispositivi di protezione individuale e collettiva, ma anche di disposizioni tecniche che possano in ogni fase ridurre al minimo l’esposizione.  L’obiettivo primario è ridurre o limitarne l’uso e ove questo non sia possibile, servirsi di tutte le soluzioni idonee a ridurre il rischio di esposizione, che vanno dall’uso di dispositivi di protezione individuale adeguati, fino all’impiego di contenitori sotto vuoto o muniti di tappi a tenuta per le possibili fuoriuscite di vapori, e all’uso di temperature basse e controllate sia durante il trasporto che durante lo stazionamento dei contenitori in sala operatoria e in laboratorio.  Esistono contenitori di sicurezza per la gestione di piccoli campioni istologici nei quali la formalina è contenuta in capsula sigillata e solo dopo aver introdotto il campione biooptico all’interno della base (vuota), è possibile erogare la formaldeide.  Adottare misure organizzative adeguate: il materiale biologico che giunge presso il laboratorio di anatomia patologica, deve essere trattato per quanto possibile a fresco, in un’adeguata postazione che abbia una cappa biohazard, al fine di tutelare non solo l’operatore ma anche l’ambiente circostante. I locali in cui si gestisce la formalina devono essere forniti di adeguati ricambi d’aria; l’apertura delle finestre è spesso la soluzione più frequente, ma l’uso del la ventilazione forzata o di depuratori d’aria con filtri specifici, è sicuramente più efficace a garantire la salubrità di tutto l’ambiente.  In caso di sversamenti accidentali, è necessario indicare una specifica procedura che individui i dispositivi individuali e gli strumenti da adottare per la rimozione in sicurezza del materiale versato al fine di ri portare l’ambiente in sicurezza. Inoltre si ricordano, ai sensi del d.lgs. 81/2008, la necessità di limitare al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti, di effettuare le misurazioni della formaldeide aerodispersa, di svolgere la formazione e informazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria e l’iscrizione dei lavoratori registro degli esposti a cancerogeni. Prodotto: Fact sheetEdizioni: Inail - 2022 SCARICA IL DOCUMENTO INAIL

  • PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI PRODOTTI CHIMICI

    Piano Nazionale Delle Attività Di Controllo Sui Prodotti Chimici Anno 2022   Pubblicato dal Ministero della Salute e predisposto con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale REACH – CLP, con il Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR) Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF e progetti pilota adottati dal Forum dell’ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP consisteranno, principalmente per prodotti importati sfruttando la cooperazione con gli uffici doganali e per prodotti venduti on-line, in:• Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II del regolamento REACH, prioritariamente per sostanze intermedie e anche per quelle sostanze rientranti nel processo DEV – dossier evaluation e/o SEV- substance evaluation per le quali non risulta, su indicazione di ECHA, l’aggiornamento del dossier da parte dell’impresa registrante come richiesto dalla stessa ECHA)• Verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del regolamento REACH)• Verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione con obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale (Titolo VIII del regolamento REACH)• Verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del regolamento REACH)• Verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV delregolamento REACH)• Verifica della conformità delle (e)SDS (articolo 31 ed allegato II del regolamento REACH)• Verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicaree raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del regolamento REACH)• Verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 del regolamento REACH e articolo 49 del regolamento CLP)• Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP)• Verifica dell’esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 del regolamento CLP)• Verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e allegato II punto 3.3 del regolamento CLP)• Verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 del regolamento CLP)• Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele (articolo 45 del regolamento CLP)   SCARICA IL DOCUMENTO SCARICA LE TABELLE IN WORD Fonte:Reach gov.it

  • SCHEDA DATI DI SICUREZZA (SDS) PER LA CORRETTA E SICURA MANIPOLAZIONE DELLE SOSTANZE O MISCELE

    Il Documento Tecnico Informativo Più Significativo Per Una Corretta E Sicura Manipolazione Delle Sostanze O Miscele È La Scheda Dati Di Sicurezza (SDS)   Il documento tecnico informativo più significativo per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze o miscele è la scheda dati di sicurezza (SDS). In essa sono riportate tutte le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente necessarie per la gestione delle sostanze o miscele. La scheda dati di sicurezza consente:• al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolati agenti chimici pericolosi e di valutarne l’eventuale rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori;• agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute,dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.Il responsabile dell’immissione sul mercato (il fabbricante, l’importatore o il distributore) di una sostanza o di una miscela pericolosa deve fornire gratuitamente al destinatario, su supporto cartaceo o per via elettronica, la scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura; nel caso venga a conoscenza di nuove informazioni, il responsabile dell’immissione sul mercato è tenuto altresì a trasmettere una scheda aggiornata.L’obbligo di fornire la scheda di sicurezza riguarda:• le sostanze:• classificate come pericolose conformemente al regolamento CLP;• Persistenti, Bioaccumulabili, Tossiche (PBT) ovvero molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri dell’allegato XIII del regolamento REACH;• incluse nell’elenco “Candidate list” per ragioni diverse da quelle dei punti precedenti;• le miscele:• classificate come pericolose conformemente al regolamento CLP.Inoltre, su richiesta, è prevista la consegna della scheda informativa in materia di sicurezza nel caso di miscele che non rispondono ai criteri di classificazione come pericolose ma contengono:• in concentrazione individuale ≥ 1% in peso (miscele non gassose) e ≥ 0,2% in volume (miscele gassose) almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l’ambiente;• in concentrazione individuale ≥ 1% in peso (miscele non gassose) almeno unasostanza cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A,1B o 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure che ha effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento, è PBT o vPvB, o è stata inclusa nella Candidate list”;• sostanze per le quali la normativa comunitaria fissa valori limiti di esposizione sul luogo di lavoro.La SDS deve essere compilata in conformità all’articolo 31 e all’allegato II del regolamento REACH, come modificato dal regolamento UE 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020, che sostituisce quanto riportato nel precedente regolamento UE n. 830/2015, con l’obiettivo di migliorare le SDS includendo in esse alcune informazioni tra cui prescrizioni specifiche per le nanoforme delle sostanze introdotte dal regolamento UE 2018/1881 e prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino.Il nuovo regolamento si applica dal 1 gennaio 2021; le schede di sicurezza già predisposte possono continuare ad essere fornite fino al 31 dicembre 2022.Le informazioni presentate nella SDS devono essere coerenti con quelle contenute nella relazione sulla sicurezza chimica, quando tale relazione è prescritta. Inoltre, quando viene elaborata una relazione sulla sicurezza chimica, i corrispondenti scenari d'esposizione devono essere riportati in uno specifico allegato della scheda (e-SDS).La scheda di dati di sicurezza deve menzionare in ciascuna sezione pertinente se sono contemplate diverse nanoforme e, in tal caso, quali, e collegare le informazioni di sicurezza pertinenti a ciascuna di tali nanoforme; il termine «nanoforma» si riferisce a una nanoforma o a una serie di nanoforme simili. Prescrizioni per la compilazione della SDS• La SDS deve consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie inerenti alla tutela della salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro e alla tutela dell'ambiente. Chi la compila deve tenere presente che la SDS deve informare il lettore in merito ai pericoli di una sostanza o di una miscela e deve fornire informazioni su come stoccare, manipolare e smaltire in modo sicuro la sostanza o la miscela in questione.• Le informazioni contenute nella SDS devono inoltre rispettare le disposizioni previste dalla direttiva 98/24/CE del Consiglio. In particolare, la SDS deve consentire ai datori di lavoro di determinare se agenti chimici pericolosi siano presenti sul luogo di lavoro e di valutare gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che derivano dal loro uso.• Le informazioni contenute nella SDS devono essere redatte in modo chiaro e conciso. La SDS deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. I fornitori di sostanze e miscele devono garantire che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata, comprendente anche corsi di aggiornamento.• Il linguaggio utilizzato nella SDS deve essere semplice, chiaro e preciso e si devono evitare espressioni gergali, acronimi e abbreviazioni. Non devono essere usate indicazioni quali “può essere pericolosa”, “nessun effetto sulla salute”, “sicura nella maggior parte delle condizioni di utilizzo” o “innocua” o qualsiasi altra indicazione secondo cui la sostanza o la miscela non è pericolosa o qualsiasi altra indicazione non coerente con la classificazione di tale sostanza o miscela.• La data di compilazione della SDS deve figurare sulla prima pagina. Quando una SDS è stata sottoposta a revisione e la nuova scheda contenente le revisioni viene fornita ai destinatari, le modifiche devono essere portate all'attenzione dei lettori nella sezione 16 della scheda stessa, a meno che non siano state indicate altrove. Per le schede di dati di sicurezza sottoposte a revisione, la data di compilazione, identificata quale “Revisione: (data)” deve apparire sulla prima pagina unitamente a una o più indicazioni della versione che viene sostituita, come il numero della versione, il numero della revisione, la data di sostituzione. Formato della SDSLa SDS non è un documento di lunghezza prestabilita; la sua lunghezza è commisurata ai pericoli connessi con la sostanza o miscela e alle informazioni disponibili.Tutte le pagine della SDS, inclusi gli eventuali allegati, vanno numerate e devono contenere un'indicazione della lunghezza della scheda stessa (ad esempio “pagina 1 di 3”) oppure un riferimento ad eventuali pagine successive (ad esempio “continua alla pagina successiva” oppure “fine della scheda di dati di sicurezza”). Fonte:INAIL 2021 SCARICA IL DOCUMENTO 2021 INAIL Contenuto Della SDS SCARICA LA TABELLA

  • RISCHIO CHIMICO SECONDO LA NORMA UNI EN 689:2019

    Metodologia Per Effettuare Misure Rappresentative Dell’esposizione Per Inalazione Ad Agenti Chimici   Il 15 settembre 2020 è stata pubblicata la versione in lingua italiana della norma UNI EN 689:2019 “Esposizione nei luoghi di lavoro – Misurazione dell’esposizione per inalazione agli agenti chimici – Strategia per la verifica della conformità con i valori limite di esposizione occupazionale”. La norma UNI EN 689:2019 (recepimento della norma europea EN 689) ha come titolo “Atmosfera nell'ambiente di lavoro – Misura dell'esposizione per inalazione agli agenti chimici – Strategia per la verifica della conformità con i valori limite di esposizione occupazionale”. La norma presenta importanti novità riguardo alla quantità di analisi chimiche da effettuare per stabilire la qualità dell’esposizione professionale dei lavoratori nonché definisce nuovi parametri per la valutazione dei risultati analitici. I risultati della caratterizzazione di base porteranno il perito ad una delle seguenti decisioni:l'esposizione è superiore ai limiti di esposizione professionale TLV (non conformità); il perito deve riferire questa situazione al datore di lavoro e consigliare un programma per ridurre le esposizioni, usando RMM (Misure di gestione del rischio), prima di effettuare monitoraggi per testare la conformità;l'esposizione è ben al di sotto ai limiti di esposizione professionale TLV (conformità); il perito decide se le misure sono necessarie o se le misure non sono necessarie e riferisce questa situazione al datore di lavoro consigliando una rivalutazione;le informazioni disponibili sull'esposizione non sono sufficienti per decidere in merito all'osservanza dei limiti di esposizione professionale TLV; il perito prosegue a sviluppare un piano di campionamento.Una dettagliata “caratterizzazione di base” è importante per ridurre il numero di misurazioni (analisi chimiche) necessarie.Qualora il perito ritenga necessario eseguire delle misurazioni, la norma UNI EN 689/2019 prescrive di procedere con le seguenti modalità:Si deve eseguire un “TEST PRELIMINARE” che richiede dalle tre alle cinque misurazioni dell'esposizione sui lavoratori appartenenti a un SEG (Gruppo di Esposizione Similare: questa definizione va a sostituire il concetto di “gruppo omogeneo” stabilito dalla norma EN689/1997. Un SEG corrisponde ad “un gruppo di lavoratori con lo stesso profilo di esposizione generale per l'agente chimico in esame a causa della somiglianza e della frequenza dei compiti eseguiti, i materiali e i processi con cui funzionano e la somiglianza del modo in cui eseguono i compiti").In base ai risultati analitici del test preliminare, qualora non siano soddisfacenti a definire la conformità ai limiti di esposizione professionale, si valuta assieme al perito la necessità o meno di eseguire dei monitoraggi aggiuntivi per effettuare il “TEST STATISTICO” (richieste minimo 6 misurazioni per agente chimico; alle 3 misurazioni “minime” effettuate per il test preliminare se ne devono aggiungere come minimo altre 3).

  • D.P.I RISCHIO AGENTI CHIMICI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA

    DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL RISCHIO AGENTI CHIMICI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA   Il comparto dell’edilizia può rappresentare una fonte rile- vante di esposizione occupazio- nale al rischio chimico, a causa dell’impiego di agenti chimici notoriamente riconosciuti come pericolosi per la salute e, piùCrescente attenzione in ambito protezionistico è posta, poi, alla potenziale esposizione a inquinanti emergenti connessi alla cosiddetta ‘edilizia verde’, quali: 1. gli isocianati, agenti fortemente sensibilizzanti per le vie respiratorie, irritanti per le membrane mu- cose e la cute, che nel settore delle costruzioni tro- vano ampio impiego nell’utilizzo di schiume, fibre, elastomeri, materiali isolanti, pitture e vernici;recentemente, di nuovi inquinanti collegati alla cosid- detta ‘edilizia verde’, da più parti identificati quali rischi emergenti. Già nel 2004, l’European Agency for Safety and Health at Work (Eu-Osha) evidenziava la possibile relazione tra malattie professionali e rischio chimico in edilizia, con particolare riferimento a silicosi e a gravi patologie respiratorie, a dermatiti professionali e, an- che se meno frequentemente, all’asma allergica.Per alcune categorie di operai edili ci sono, poi, eviden- ze statistiche di un maggior rischio di sviluppare neo- plasie del polmone e delle cavità nasali, ed associazioni con l’esposizione a cancerogeni occupazionali.Oggi, l’Eu-Osha ha rimarcato, altresì, la necessità che tutti i settori lavorativi impegnati nella sostenibilità energetica garantiscano condizioni di lavoro sicure, sane e dignitose, al fine di contribuire a una crescita davvero intelligente, sostenibile e inclusiva.   IL RISCHIO CHIMICO IN CANTIERENel cantiere edile l’esposizione al rischio chimico può manifestarsi non solo attraverso l’utilizzo e la mani- polazione di sostanze e/o preparati pericolosi quali solventi, pigmenti, additivi, disarmanti, collanti e simi- lari, ma anche a seguito di specifiche lavorazioni che prevedono, ad esempio, l’utilizzo di bitume o asfalti a caldo, soprattutto durante la spruzzatura manuale di emulsione bituminosa e la stesa di asfalto in particolari condizioni (gallerie, sottopassi, ecc.). Come pure lavorazioni quali la saldatura, con la produ- zione di emissioni per vaporizzazione dei metalli e per decomposizione e diffusione nell’aria dei materiali fusi, recentemente classificati come cancerogeni di gruppo 1 (Iarc Vol. 118, 2018); o i lavori quali la demolizione, lo scavo o la preparazione di calce e malte cementizie, che possono comportare esposizione a particolato e fibre. 2. le resine epossidiche, una delle principali cause di dermatite da contatto allergica professionale non- ché di irritazione degli occhi e dell’apparato respi- ratorio, sempre più utilizzate in edilizia per la pro- duzione di adesivi, vernici, rivestimenti e strutture polimeriche composite; 3. le fibre minerali artificiali (FMA) e fibre artificiali ve- trose (FAV), utilizzate in edilizia come materiali iso- lanti, dalle potenziali proprietà infiammatorie, cito- tossiche e cancerogene. INAIL Obblighi Di Datore Di Lavoro, Preposto E Lavoratori Datore di lavoro ■ Fornire gli opportuni DPI a seguito della valutazione del rischio residuo, ovvero dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi e individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi■ Valutare e raffrontare sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante le caratteristiche dei DPIdisponibili sul mercato■ Valutare le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione dell’entità del rischio, della frequenza dell’esposizione al rischio, delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore, delle prestazioni del DPI■ Aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione■ Mantenere i DPI in efficienza e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante■ Provvedere affinché i DPI siano usati per gli scopi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informa- zioni del fabbricante. Fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori e informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. Rendere disponibile nell’azienda, ovvero unità produttiva, informazioni adeguate su ogni DPI■ Destinare ogni DPI ad uso personale; se l’uso è collettivo, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori■ Stabilire le procedure aziendali da seguire al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI■ Assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento (obbligatorio per i DPI di 3a categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito) circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI Preposto■ Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti■ Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta Lavoratore■ Sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari■ Utilizzare i DPI messi a disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento even- tualmente organizzato■ Avere cura dei DPI messi a disposizione e non apportarvi modifiche di propria iniziativa■ Al termine dell’utilizzo seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI■ Segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione Fonte/Autore: Edizioni: Inail - 2021 DOWNLOAD

  • DPI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE -AGENTI CHIMICI

    Scelta, Uso E Manutenzione Di DPI Per La Protezione Delle Vie Respiratorie   Nel 2018 è stata pubblicata la norma italiana UNI 11719 che riguarda la scelta, l’uso e la manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Si tratta di una guida redatta in applicazione della EN 529:2006, secondo cui è possibile produrre documenti nazionali fondati sulle indicazioni in essa contenute.La norma UNI 11719 descrive un approccio sistematico – scelta, addestramento, uso, manutenzione - alla gestione dei DPI; è indirizzata ai datori di lavoro, su cui ricade direttamente la responsabilità della scelta e, poi, della gestione dei DPI.La norma approfondisce, dettaglia e schematizza i processi inerenti la scelta, l’uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (indicati di seguito con l’acronimo APVR) adottando criteri aggiornati e in linea con le evoluzioni tecniche e gestionali più recenti.Il campo di applicazione è esteso a tutti gli APVR, ad esclusione di quelli utilizzati per immersione o per pressioni diverse dalla normale pressione atmosferica. Programma di protezione delle vie respiratorieCardine della norma è la necessità di definire un programma di protezione delle vie respiratorie, pianificato e gestito da un responsabile con specifiche competenze in tema di DPI e conoscenze dei rischi propri dell’ambiente di lavoro, indicato dal datore di lavoro. Il programma di protezione si articola in diversi punti, schematizzabili come di seguito:a) definizione di ruoli e responsabilitàb) elaborazione del registro del programma di protezione delle vie respiratorie c) scelta dell’APVRd) determinazione di adeguatezza e idoneità dell’APVRe) programma di addestramento all’uso corretto f) manutenzione e immagazzinamento.La norma dichiara di non trattare i temi della formazione, dell’addestramento all’uso e della verifica dell’apprendimento, di cui al punto e) dell’elenco precedente, in quanto già ampiamente definiti nella legislazione vigente.Nel caso l’azienda abbia aderito a un sistema di gestione della sicurezza, il programma di protezione delle vie respiratorie ne deve essere parte integrante Scelta dell’APVRInnanzitutto, va precisato che la decisione di utilizzare DPI deve essere seguente all’attuazione di una serie di misure tecniche e organizzative, quindi l’APVR deve essere adeguato per il tipo di rischio residuo presente e in grado di ridurre l’esposizione del lavoratore e di proteggerne la salute; contemporaneamente l’APVR deve essere idoneo per l’uso previsto e in grado di fornire un’adeguata protezione allo specifico lavoratore che lo indossa. Occorrono, cioè, sia una valutazione dei rischi al momento della scelta sia uno specifico controllo sul lavoratore.La scelta di un APVR necessita quindi di una conoscenza approfondita delle condizioni presenti nell’ambiente di lavoro e di un’analisi dei rischi, con particolare riguardo a:• identificazione della natura degli inquinanti che possono essere costituiti da materiale particellare (polveri, fibre) o aeriforme (gas o vapori);• verifica della sufficienza di ossigeno presente nell’aria;• identificazione qualitativa e quantitativa degli inquinanti.Inoltre, la scelta del tipo di APVR deve tener conto di altre condizioni e necessità ad esempio di libertà di movimento, campo visivo, comunicazione tra gli operatori, condizioni climatiche estreme, protezione da altri rischi, atmosfere potenzialmente esplosive o che presentano un immediato pericolo per la vita o la salute, insorgenza di un’emergenza, possibilità di esposizione a fiamma e calore, protezione acquisita e tempo di indossamento.Sulla base delle informazioni assunte è possibile stabilire quale apparecchio di protezione può essere necessario, discriminando tra quelli che purificano l’aria ambiente da respirare utilizzando filtri in grado di rimuovere le sostanze contaminanti nell’aria (APVR filtranti) e quelli che forniscono al portatore gas respirabile (per esempio aria compressa) da una sorgente incontaminata (APVR isolanti).In appendice (B) la norma riporta le descrizioni degli apparecchi e l’elenco delle rispettive norme europee di pertinenza.L’individuazione dell’APVR adeguato passa attraverso la valutazione della concentrazione dell’inquinante nell’ambiente di lavoro.La scelta è infatti basata sul calcolo del “fattore di protezione necessario” (FPnec), dato dal rapporto tra la concentrazione dell’inquinante nell’ambiente di lavoro e la concentrazione massima ammessa all’interno del facciale, che generalmente è pari al limite di esposizione professionale.Il fattore necessario va quindi confrontato con il “fattore di protezione operativo” (FPO), tabellato per ogni APVR. L’FPO rappresenta il fattore di protezione delle vie respiratorie che, in maniera realistica, si può prevedere di ottenere nel posto di lavoro dalla maggior parte dei lavoratori adeguatamente istruiti e controllati, che utilizzano un APVR correttamente funzionante, adeguatamente manutenuto e indossato secondo le istruzioni del fabbricante.La scelta dell’APVR deve essere effettuata tra quelli che forniscono un FPO non minore del FPnec.Determinazione di adeguatezza e idoneità dell’APVRLa norma 11719 approfondisce e precisa due concetti:• adeguatezza dell’APVR• idoneità dell’APVR.L’adeguatezza è legata al rischio presente nel luogo di lavoro e un APVR adeguato rappresenta una valida protezione del lavoratore; l’adeguatezza è valutata al momento della scelta dell’APVR ed è legata alla valutazione del rischio.L’idoneità è invece un concetto legato al singolo lavoratore che dovrà indossare l’APVR; è valutata in sede di scelta ma anche in un momento successivo specifico, coinvolgendo proprio il lavoratore che dovrà indossare l’APVR tramite le prove di adattabilità. Prova di adattabilità al singolo portatore Scelto l’APVR, va effettuata una prova di adattabilità del facciale a tenuta sullo specifico operatore. Questo punto rappresenta la novità e introduce il controllo della tenuta dell’APVR sul viso del singolo lavoratore, la cui importanza è da tempo sottolineata nell’ambiente scientifico e che già in alcuni Paesi è obbligatorio per legge.La valutazione del corretto adattamento dell’APVR al viso del lavoratore assicura che modello e taglia scelti si adattino perfettamente al suo volto.Infatti, la non perfetta aderenza di un APVR al viso di chi lo indossa può comprometterne la protezione, consentendo il passaggio di agenti contaminanti presenti nell’aria ambiente.L’appendice A della norma (normativa) propone diversi metodi per effettuare tale verifica. Tali metodi, comunemente denominati fit test, possono essere di tipo qualitativo o quantitativo. Fit test qualitativo Il fit test qualitativo è una prova di tipo passa/non passa; si basa sulla percezione soggettiva, da parte del portatore, di una sostanza di prova caratterizzata da un sapore amaro o dolce o da un odore specifico. Sono disponibili kit commerciali e la prova deve essere eseguita seguendo le istruzioni del fabbricante del kit utilizzato.La prova può essere eseguita su semimaschere filtranti e su semimaschere equipaggiate con un filtro antipolvere o combinato; in generale non dovrebbe essere eseguita su maschere intere.Viene utilizzato un cappuccio con visore: il cappuccio di dimensioni specifiche ha la funzione di delimitare un volume noto di aria intorno alla testa del soggetto testato, di modo da controllare la concentrazione di aerosol presente nell’aria respirata dal soggetto stesso; il visore deve essere trasparente e con almeno un foro frontale nella zona di respirazione. Attraverso il foro e un nebulizzatore si introduce la sostanza di prova nella zona delimitata dal cappuccio.La prova è ampiamente descritta in letteratura sia dall’HSE sia dall’OSHA.Gli agenti di prova devono essere innocui per il portatore e, prima di eseguire la prova, il portatore deve astenersi dal mangiare, bere (eccetto acqua) o fumare per almeno 15 minuti.La prova vera e propria è preceduta da un test di sensibilità, eseguito utilizzando la soluzione di prova a bassa concentrazione e finalizzato a verificare che il portatore sia in grado di riconoscere il sapore o l’odore della sostanza di prova; se si evidenzia l’incapacità del portatore di riconoscere la sostanza di prova, si deve ricorrere ad altri metodi.Per l’esecuzione del test occorre seguire le istruzioni del fabbricante del kit commerciale; in ogni caso la procedura può essere così schematizzata:a) il portatore deve indossare correttamente l'APVR seguendo le istruzioni del fabbricante;b) il portatore deve indossare il cappuccio con visore,c) il nebulizzatore deve essere inserito nell’apposito foro sul visore;d) all’interno del cappuccio deve essere eseguito un numero di irrorazioni pari al valore soglia della sostanza di prova, ottenuto con il test di sensibilità. Ogni 30 secondi, deve essere eseguito un numero di irrorazioni pari alla metà del valore soglia;e) durante la prova il portatore deve eseguire sette esercizi, che simulano comuni movimenti compiuti durante l’uso dell'APVR, come ad esempio muovere il capo a destra e sinistra, parlare o piegarsi.La prova termina al termine degli esercizi.Se durante la prova il portatore percepisce la sostanza, la prova è conclusa con esito negativo e quindi l'APVR non è stato indossato correttamente, oppure non è adatto alle dimensioni o alla forma del volto del portatore.Se il portatore non percepisce la sostanza, la prova è superata.Fit test quantitativo Il fit test quantitativo fornisce, invece, una stima numerica del fattore di tenuta e viene eseguito con l’ausilio di strumenti di analisi. La norma (Appendice A) riporta i fattori di tenuta minimi raccomandati.Esistono diversi tipi di fit test quantitativo Metodo in camera di prova Un primo metodo consiste nell’effettuazione delle misure previste al punto 8.16 (per le maschere intere) o 7.13 (per le semimaschere) o 8.5 (per le semimaschere filtranti) rispettivamente delle norme UNI EN 136, UNI EN 140, UNI EN 149, considerando solo il portatore e il dispositivo come ricevuto. Il risultato viene convertito in fit factor e confrontato con i fattori di tenuta minimi raccomandati. Metodo del conteggio delle particelle In questo caso viene utilizzato uno strumento atto a contare il numero di particelle presenti nell'ambiente che penetrano nel facciale e a confrontare tale valore con il numero di particelle a cui è esposto il facciale mentre il portatore esegue alcuni esercizi specifici. Questo metodo può utilizzare come prova le particelle dell'ambiente o quelle prodotte da un generatore di aerosol.La prova può essere eseguita su tutti gli APVR che incorporano facciali a tenuta (semimaschere filtranti, semimaschere o maschere intere). Per la prova occorre utilizzare opportuni adattatori che permettono di collegare l’APVR alla sonda di campionamento dello strumento. L’adattatore non deve, però, avere influenza per peso e posizionamento, sulla tenuta dell’APVR; per tale motivo vanno seguite le istruzioni del fabbricante.Il portatore deve astenersi dal fumare per almeno 60 minuti prima della prova; il dispositivo da testare deve essere indossato correttamente (seguendo le istruzioni del fabbricante) almeno per 2 minuti prima di far partire la prova, di modo che le particelle presenti all’interno del facciale siano espulse.Anche in durante questo test il portatore deve eseguire esercizi semplici per simulare comuni movimenti compiuti durante l’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie.Per ognuno degli esercizi il dispositivo di conteggio delle particelle rileva il fattore di tenuta (calcolato come rapporto tra la concentrazione ambientale e quella all’interno della maschera). Se per ognuno degli esercizi il valore rilevato dallo strumento risulta minore dei valori minimi raccomandati, la prova deve ritenersi conclusa con esito negativo. Ciò significa che il facciale non è stato indossato correttamente o non è adatto alla forma del volto della persona sottoposta a prova. Metodo pressione negativa CNP Il metodo CNP fornisce un'alternativa ai metodi di prova di tenuta che utilizzano aerosol e si applica a maschere intere e semimaschere; non si applica alle semimaschere filtranti.Il metodo CNP è basato sulla fuoriuscita di aria da un APVR temporaneamente a tenuta, che è in grado di generare e quindi mantenere una pressione negativa costante all'interno del facciale.La quantità di aria in uscita è controllata, in modo che durante la prova sia mantenuta all’interno del respiratore una pressione costante negativa. A pressione costante, il flusso d'aria che defluisce dal respiratore è uguale al flusso d'aria in entrata. Pertanto, la misura del flusso di aria in uscita richiesto per mantenere temporaneamente costante la pressione nel respiratore costituisce una misura diretta delle perdite nel respiratore.I produttori di strumenti per il metodo CNP forniscono gli opportuni adattatori, che sostituiscono gli elementi filtranti, per consentire la misurazione su diverse tipologie di APVR.Per eseguire la prova, il soggetto chiude la bocca e trattiene il respiro, dopo di che una pompa d'aria aspira l'aria dall’APVR a una pressione costante pre-selezionata. È importante che durante la misurazione il portatore rimanga fermo e non respiri né faccia movimenti con la bocca o movimenti facciali. Infatti, la minima variazione di pressione all'interno del facciale, causata dal movimento, può influenzare il risultato della prova e invalidare il test.Vanno anche in questo caso eseguiti degli esercizi che simulano le normali azioni svolte durante il lavoro.Per ogni esercizio si deve raggiungere un fattore di tenuta minimo raccomandato. Rapporto di prova e periodicità del fit test Secondo la norma, la prova va utilizzata come controllo iniziale dell’abbinamento di un facciale a un lavoratore e, successivamente, va ripetuta periodicamente, con cadenza almeno triennale e comunque qualora cambi l’APVR o avvengano significativi cambiamenti della fisionomia del volto del portatore (ad es. interventi chirurgici, importanti variazioni di peso).Il rapporto di prova deve contenere almeno le informazioni seguenti:a) nominativo del portatore;b) fabbricante, modello e misura dell'APVR;c) indicazione se l'APVR è quello in dotazione al portatore;d) indicazione dell’origine, nel caso l'APVR non sia in dotazione al portatore;e) condizioni dell'APVR (per esempio: nuovo, usato);f) metodo di fit test utilizzato ed eventuale fattore di tenuta minimo raccomandato;g) data di preparazione dell'agente di prova, nel caso di fit test qualitativo;h) concentrazione ambientale della sostanza di prova, nel caso di fit test quantitativo;i) condizione in cui gli esercizi svolti durante la prova;j) risultato di prova:• passa/non passa, nel caso di fit test qualitativo• fattore di tenuta, nel caso di fit test quantitativo con metodo in camera di prova• fattore di tenuta registrato per ciascun esercizio con gli altri metodi quantitativi;k) eventuale numero di ripetizioni effettuate, per ottenere un risultato positivo e motivi individuati per i precedenti risultati negativi;l) indicazione degli eventuali DPI indossati insieme all'APVR durante il fit test;m) data del fit test;n) dettagli dell’apparecchiatura di prova (per esempio: numero di serie, ultima data di taratura);o) nominativo, azienda e firma del tecnico che esegue il fit test. Controllo dell’adattamento L’utilizzo dell’APVR deve avvenire in modo conforme alle istruzioni del fabbricante. Prima di ogni utilizzo devono essere effettuati controlli preliminari, ad esempio un esame visivo delle parti vulnerabili (guarnizioni, bardatura, valvole, ecc.) e, per i dispositivi filtranti, un controllo che i filtri siano di tipo giusto, siano montati correttamente, non siano danneggiati, non siano scaduti ecc.Inoltre, prima di ogni utilizzo, il lavoratore deve verificare di aver indossato correttamente il facciale a tenuta, attraverso l’esecuzione di semplici manovre; i metodi descritti nella norma per il controllo dell’adattamento sono due: con pressione negativa e con pressione positiva. Manutenzione Un intero paragrafo della norma è poi dedicato alla manutenzione che deve essere svolta conformemente alle indicazioni del fabbricante. Gli interventi di manutenzione devono essere coordinati dal responsabile del programma di protezione delle vie respiratorie. Viene distinta la manutenzione preventiva (pulizia, controllo visivo,controllo funzionale, disinfezione e/o decontaminazione se previste, interventi programmati) da quella di riparazione che consiste in interventi di sostituzione e/o regolazione e taratura resisi necessari a fronte di un’anomalia verificatasi durante l’uso o ad esito negativo di un’operazione di manutenzione. Il fabbricante può anche indicare la necessità del manutentore di partecipare a specifici corsi di formazione o di effettuare taluni interventi presso centri specializzati. Fonte:INAIL Disclaimer:Il contributo di INAIL in merito alla norma UNI 11719:2018 è stato autorizzato da UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione.L'unica versione che fa fede è quella della norma originale reperibile in versione integrale presso UNI SCARICA IL DOCUMENTO


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