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Esposizione ad Agenti Cancerogeni nei Luoghi di lavoro in Italia
- AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
- by Testo Unico Sicurezza staff
- 21.03.2023
La sorveglianza epidemiologica della storia occupazionale dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro è un elemento essenziale per la definizione degli interventi di prevenzione primaria dei rischi oncogeni. In questo contesto, con la realizzazione del sistema informativo denominato SIREP (Sistema Informativo Registri di Esposizione Professionale), si è inteso costituire un sistema evoluto di registrazione del flusso dati previsto dall’art. 243 del d. lgs. 81/2008 relativo ai registri di esposizione professionale ad agenti cancerogeni in Italia. Il sistema SIREP si inserisce in un contesto internazionale di banche dati contenente informazioni sulle modalità e caratteristiche dell’esposizione ad agenti cancerogeni.Prodotto: VolumeEdizioni Inail - 2023 Esposizione ad Agenti Cancerogeni nei Luoghi di lavoro in Italia (.pdf - 10,2 mb)
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- AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
- by Testo Unico Sicurezza staff
- 13.12.2022
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Queste “Linee guida” contengono l’aggiornamento alle nuove disposizioni discendenti dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 della precedente Linea guida del 2005-2006 e presentano uno strumento predisposto per il calcolo dell’indice di rischio, attraverso l’utilizzo di semplici strumenti informatici, permettendo così di effettuare la valutazione del rischio chimico a partire dall’identificazione delle diverse sostanze, dalle loro caratteristiche di pericolosità, dalle quantità e del tempo in uso nonché dalle modalità d’uso. Eseguire la valutazione del rischio chimico in ottemperanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i., è da sempre un argomento tecnico complesso.Un forte contributo in materia viene fornito dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e dall'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) Sicilia che hanno pubblicato le "Linee guida per la valutazione del rischio da esposizione ad Agenti Chimici Pericolosi e ad Agenti Cancerogeni e Mutageni".Non esistendo una norma nazionale in cui vengono indicate le metodologie da adottare, la guida si propone come strumento di riferimento per operatori del settore, tecnici della sicurezza, professionisti che si occupano di sicurezza, fornendo anche modelli matematici di valutazione del rischio chimico.Il manuale tratta i seguenti argomenti:• definizione dei rischio chimico, cancerogeno e mutageno connessi all'uso di sostanze pericolose• definizioni e terminologia• sostanze e miscele pericolose (sistemi di classificazione nazionali e internazionali)• evoluzione normativa• dispositivi di protezione individuale• come operare con agenti chimici pericolosi• metodologie di valutazione del rischio Fonte:ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Clicca qui per scaricare le linee guida per la valutazione del rischio chimico cancerogeno Ispra CALCOLO DEL RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO IN EXCEL Abbiamo realizzato un semplice applicativo in excel per valutare il rischio CANCEROGENO E MUTAGENO ai sensi dell'art. 236 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i e linee guida dell’ISPRAIl file in excel è a disposizione gratuita di tutti gli iscritti alla nostra newsletter professional che hanno, in qualita' di iscritti, accesso all'area di condivisione gratuita a loro riservata. Continua
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- AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
- by Testo Unico Sicurezza staff
- 12.12.2022
Sono più di 400 gli agenti, identificati dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), classificabili come cancerogeni, probabilmente cancerogeni o possibilmente cancerogeni per l’uomo. Esistono agenti cancerogeni e/o mutageni fisici, biologici e chimici; la presente area tematica è dedicata in maniera specifica agli agenti chimici ad esclusione del radon e dell’amianto per i quali si rimanda alle specifiche sezioni. Gli agenti cancerogeni e mutageni sono in grado di provocare alterazioni genetiche e neoplasie nei soggetti esposti. Il tema dell’epidemiologia dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni in ambito professionale e delle neoplasie correlate è complesso per diverse ragioni, fra le quali il lungo periodo di latenza tra esposizione ed insorgenza dei sintomi patologici, la multifattorialità nell’eziopatogenesi tumorale che non consente di isolare facilmente il rischio esclusivamente professionale e la difficoltà nel redigere anamnesi accurate.Sostanze o preparati cancerogeni e/o mutageni sono presenti in diversi settori: li si può trovare come materie prime (es. agricoltura, industria petrolchimica e farmaceutica, trattamenti galvanici, laboratori di ricerca), o come sottoprodotti derivati da alcune attività (es. saldatura degli acciai inox, asfaltatura stradale, produzione della gomma).La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) contiene prescrizioni specifiche e rigorose per la tutela dei lavoratori potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, considerata la loro pericolosità per la salute umana.Queste, in sintesi, le principali informazioni disponibili all’interno dell’area: cosa si intende per agenti cancerogeni e mutageni; quali sono gli agenti chimici classificati come cancerogeni e mutageni, come identificarli; come effettuare la valutazione del rischio da esposizione a tali agenti; come tutelare la salute dei lavoratori esposti; quali sono gli ambienti di lavoro maggiormente a rischio di esposizione a tali agenti. Definizione Si definiscono cancerogeni gli agenti chimici che, per inalazione, ingestione o contatto, possono provocare neoplasie.Si definiscono mutageni gli agenti chimici che, per inalazione, ingestione o contatto, possono provocare alterazioni genetiche.Il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. definisce le sostanze in questione nell’art. 234: Agente cancerogeno: una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'Allegato XLII del presente decreto, nonche' sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato; Agente mutageno: una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008. Classificazione Esistono diverse classificazioni delle sostanze come cancerogene e/o mutagene, formulate da Enti che, a livello internazionale, si occupano di identificare e classificare i rischi di cancerogenicità.Di seguito si riportano i principali: Commissione dell’Unione Europea (UE) International Agency for Research on Cancer (Iarc), che pubblica le Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans US National Toxicology Program (Ntp), che pubblica con cadenza biennale il Report on Carcinogens American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Acgih), che pubblica i valori limite di soglia (Tlv= Threshold Limit Values) per gli agenti chimici pericolosi, tra cui anche le sostanze cancerogene US Environmental Protection Ageny (Epa), che effettua valutazioni del rischio cancerogeno e mutageno a livello nazionale Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale (Cctn), che individua periodicamente delle sostanze che, pur se non classificate come cancerogene o mutagene dall’UE, rispondono a tali criteri classificativi e fornisce, a richiesta, consulenza ai Ministeri del lavoro e della salute, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi. Il sistema di classificazione vigente a livello nazionale è quello dell’Unione Europea, stabilito dal regolamento (CE) n. 1272/2008 (Clp), che classifica le sostanze cancerogene e quelle mutagene in tre Categorie: Sostanze cancerogene Categoria 1 A Sostanze di cui sono noti effetti cancerogeni per l’uomo Categoria 1B Sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l’uomo Categoria 2 Sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l’uomo Sostanze mutagene Categoria 1A Sostanze di cui è accertata la capacità di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane Categoria 1B Sostanze da considerare capaci di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane Categoria 2 Sostanze che destano preoccupazione per il fatto che potrebbero causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane La classificazione di una sostanza o di una miscela è riportata sull’etichetta e sulla relativa Scheda dati di sicurezza (Sds).Nella sezione specifica, all’interno di Agenti chimici, è possibile approfondire il Regolamento Clp. Normativa La normativa in materia di protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni e/o mutageni trova applicazione in tutti i luoghi di lavoro dove essi siano presenti, senza limitazione alcuna. Questa sezione contiene una rassegna dei principali provvedimenti legislativi, nazionali e comunitari, che riguardano gli agenti cancerogeni e/o mutageni sia in quanto tali sia in quanto agenti chimici. Legislazione nazionale Legge 245/63 Limitazione dell’impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative Decreto del Ministero della salute 155/2007 Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni Decreto legislativo 151/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 Decreto legislativo 81/2008 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Decreto legislativo 106/2009 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Decreto legislativo 39/2016 Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele Decreto legislativo44/2020 Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro Legislazione comunitaria Direttiva 2004/37 Direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro Direttiva UE2017/164 Direttiva che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/22/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione Direttiva UE2017/2398 Direttiva che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro Direttiva UE2019/130 Direttiva che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro Regolamento CE1907/2006 Regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE Regolamento CE1272/2008(CLP) Regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/5487CEE e 1995/CE e che reca modifiche al regolamento (CE) n. 1907/2006 Regolamento UE453/2010 Regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) Regolamento UE 944/2013 Regolamento recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele Regolamento UE605/2014 Regolamento recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele Regolamento UE830/2015 Regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) Regolamento UE1510/2017 Regolamento recante modifica delle appendici dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze CMR Regolamento UE669/2018 Regolamento recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele Regolamento UE1513/2018 Regolamento che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B Regolamento UE878/2020 Regolamento che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) Valutazione del rischio La valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni spetta al datore di lavoro che deve prima applicare in ordine gerarchico e per quanto tecnicamente possibile, le seguenti misure (articolo 235 del d.lgs. 81/2008): eliminare o sostituire l’agente cancerogeno o mutageno utilizzare un sistema chiuso ridurre il livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile e comunque non superiore al valore limite di esposizione (Allegato XLIII del d. lgs. 81/2008). Quando si effettua la valutazione?PRIMA dell’inizio dell’attività lavorativa, in occasione di MODIFICHE SIGNIFICATIVE nel ciclo produttivo e comunque OGNI 3 ANNI.Come si effettua la valutazione?Occorre considerare e stimare: le caratteristiche delle lavorazioni, loro durata e frequenza i quantitativi di agenti cancerogeni/mutageni prodotti o utilizzati e la loro concentrazione le diverse e possibili vie di assorbimento, compresa quella cutanea. Per gli agenti cancerogeni e mutageni la valutazione del rischio deve essere molto attenta ed approfondita.La valutazione del rischio di esposizione professionale dei lavoratori deve permettere la loro classificazione in: lavoratori potenzialmente esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni risulta superiore a quello della popolazione generale, solo per eventi imprevedibili e non sistematici lavoratori esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni potrebbe risultare superiore a quello della popolazione generale. La conoscenza dei valori di riferimento è importante nel definire il limite inferiore cui si deve tendere quando si propongono misure preventive in un luogo di lavoro, e diventa fondamentale nel caso di sostanze per le quali non è scientificamente sempre corretto definire un valore soglia di tossicità, quali sostanze teratogene, mutagene o cancerogene. Nel caso di lavoratori che utilizzano sostanze a tossicità non nota, il lavoro non deve comportare alcun rischio aggiuntivo rispetto a quello derivante dall’esposizione ambientale e dalle abitudini di vita. I risultati della valutazione del rischio devono essere riportati nel Documento di valutazione dei rischi (Dvr).Cosa si riporta nel Dvr?Nel Dvr devono essere riportate almeno le seguenti informazioni: elenco delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti, utilizzati, o presenti come impurità o sottoprodotti numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti stima dell'esposizione dei suddetti lavoratori misure preventive e protettive applicate e tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati indagini svolte mirate alla possibile sostituzione degli agenti cancerogeni con indicazione delle sostanze e preparati eventualmente utilizzati come sostituti. Misure di tutela Nel caso di utilizzo di agenti cancerogeni o mutageni nel luogo di lavoro il datore di lavoro deve intraprendere misure specifiche di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti. Le misure, prescritte dagli artt. 235 ÷ 241 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., rientrano nei seguenti ambiti: sostituzione e riduzione valutazione del rischio misure tecniche, organizzative, procedurali misure igieniche informazione e formazione esposizione non prevedibile operazioni lavorative particolari. Le misure si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti: sia quelle abituali (es. produzione, ricerca e sviluppo, commercio), sia quelle ausiliarie (es. pulizia, manutenzione, gestione delle emergenze).Le misure si applicano a tutti: i lavoratori subordinati e parasubordinati gli artigiani titolari, i soci e i collaboratori familiari gli apprendisti gli studenti addetti ad esercitazioni pratiche i soggetti terzi (appaltatori, subappaltatori, visitatori). In aggiunta alle misure di cui sopra, è espressamente vietata la produzione, la lavorazione e l’impiego delle seguenti sostanze (Allegato XL del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.): NomeN. EINECSN. CAS 2- Naftilammina (e suoi sali) 202-080-4 91-59-8 4-Amminodifenile (e suoi sali) 202-177-1 92-67-1 Benzidina (e suoi sali) 202-199-1 92-87-5 4- Nitrodifenile 202-204-7 92-93-3 La 2-Naftilammina, il 4-Amminodifenile e la Benzidina sono cancerogeni di Categoria 1A e il 4-Nitrodifenile di Categoria 1B.In caso si debbano utilizzare Dpi per le vie respiratorie, è obbligatorio sottoporre i lavoratori ad addestramento sul loro corretto impiego (in quanto Dpi di III Categoria). Eccezioni Presenza delle sostanze in una miscela – o quale componente di rifiuti – in concentrazione individuale < 0,1% in peso. Rilascio di autorizzazione, da parte del Ministero del lavoro, per l’esecuzione di attività che implicano l’uso delle sostanze vietate. Sostituzione e riduzione La sostituzione di agenti chimici cancerogeni o mutageni con agenti non pericolosi o meno pericolosi costituisce la misura di tutela prioritaria, poiché consente di eliminare il rischio alla fonte.Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, rientra proprio la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno (art. 15 comma 1 lettera f).Quindi, ove tecnicamente possibile (tenuto conto delle esigenze produttive e dei costi), il datore di lavoro sostituisce gli agenti cancerogeni/mutageni con altri prodotti che non sono nocivi per la salute o la sicurezza dei lavoratori, o che lo sono meno, nelle condizioni in cui sono utilizzati.Esempi di prodotti sostitutivi: vernice a base di pigmenti azoici, al posto di una contenente cromato di zinco glutaraldeide o acido peracetico per sterilizzare presidi ospedalieri. Anche i processi in cui si ha un’elevata probabilità di esposizione a rischio cancerogeno/mutageno, fra i quali quelli elencati nell’allegato XLII del d.lgs. 81/2008, dovrebbero essere rimpiazzati da tecnologie di lavorazione alternative ove tecnicamente possibile.La dicitura “ove tecnicamente possibile” sottolinea il fatto che non sempre i prodotti o i processi possono essere eliminati tout-court.In dette eventualità, il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’impiego di sostanze o miscele cancerogene o mutagene avvenga in un sistema a ciclo chiuso.Caratteristiche di un sistema a ciclo chiuso: assenza di scambio di materiale con l’ambiente circostante, ottenuta ad esempio mediante confinamento dell’impianto o parte di esso entro un involucro stagno controllo a distanza da parte dell’operatore reimmissione diretta degli scarti di lavorazione nel ciclo produttivo. Se neppure il ricorso a un sistema chiuso è realizzabile, il datore di lavoro deve fare in modo che il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L’esposizione, in ogni caso, non deve superare i valori limite stabiliti nell’Allegato XLIII del d.lgs. 81/2008. Misure tecniche, organizzative, procedurali e misure igieniche Il datore di lavoro: a) Assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie attività lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego (es. stoccati o conservati nei pressi delle postazioni di lavoro) non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette. b) Limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti - o che possono essere esposti - ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate, provviste di adeguati segnali di avvertimento e sicurezza, (figura 1), accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o funzione (l’accesso a tutti gli altri lavoratori non addetti è proibito. c) Progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni o mutageni in atmosfera. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione, mediante aspirazione localizzata.I dispositivi di aspirazione localizzata rientrano tra i Dispositivi di protezione collettiva (Dpc). Il fine di tali dispositivi è captare gli inquinanti prima che attraversino la zona di respirazione dell’operatore.Esempi di dispositivi di aspirazione localizzata: cappa cabinatura tavolo aspirante per polveri sistemi di aspirazione montati su utensili (es. torcia aspirante per saldatura elettrica). L’ambiente di lavoro deve essere comunque dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale (naturale e forzata), complementare all’aspirazione localizzata.d) Provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare le misure di cui sopra (verifica dell’efficienza degli impianti di aspirazione) e per individuare precocemente le esposizioni anomale, causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell’Allegato XLI.e) Provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti.f) Elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate.g) Assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni siano conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza. Le informazioni sulla manipolazione, la conservazione, il trasporto e lo smaltimento in sicurezza di un prodotto sono contenute nella Scheda dati di sicurezza (Sds), che il datore di lavoro deve acquisire dal fornitore.h) Assicura che la raccolta e l’immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici, etichettati in modo chiaro, netto, visibile.i) Dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive per quelle categorie di lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati, quali: lavoratrici gestanti o in allattamento minori lavoratori temporanei soggetti ipersuscettibili (es. fumatori, immunodepressi). Il datore di lavoro inoltre: a) Assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati e adeguati.b) Dispone che i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili.c) Provvede affinché i Dispositivi di protezione individuale (Dpi) siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione. Nelle aree individuate come a rischio, ad accesso strettamente controllato, è vietato: assumere cibi e bevande fumare conservare cibi destinati al consumo umano usare pipette a bocca applicare cosmetici. nformazione e formazione Il datore di lavoro, sulla base delle conoscenze disponibili, deve fornire ai lavoratori informazioni e istruzioni, in particolare riguardo a: tipologia di agenti cancerogeni e/o mutageni presenti nei cicli lavorativi, loro dislocazione, rischi per la salute connessi al loro impiego (compresi i rischi aggiuntivi dovuti al fumare) precauzioni da prendere per evitare l’esposizione (misure tecniche, organizzative, procedurali). misure igieniche da osservare necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e Dispositivi di protezione individuale e loro corretto impiego modalità per prevenire il verificarsi di incidenti e misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. In ordine a tutti questi argomenti, il datore di lavoro assicura una formazione adeguata ai lavoratori. La formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e non deve costituire oneri economici per i destinatari.L’informazione e la formazione vanno erogate prima di adibire i lavoratori alle attività a rischio di esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni e devono essere ripetute almeno ogni 5 anni e comunque ogniqualvolta si verifichino nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura dei rischi.Gli impianti, i contenitori e gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni devono essere etichettati in maniera leggibile e comprensibile.I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi ai criteri classificativi del Regolamento Clp riportati nella sezione classificazione. Esposizione non prevedibile e operazioni lavorative particolari Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti (es. rotture di tubazioni, sversamenti di liquidi) che possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni /mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell’evento. Di tali misure, devono essere informati i lavoratori e l’Rls.Al verificarsi di eventi da cui deriva un’esposizione anomala, i lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata, alla quale è consentito l’accesso esclusivamente agli addetti agli interventi di riparazione (e altre operazioni necessarie per ripristinare lo stato di normalità).Gli addetti devono indossare idonei indumenti protettivi e Dpi per le vie respiratorie (es. autorespiratori, tute), messi loro a disposizione dal datore di lavoro. I Dpi utilizzati hanno durata limitata al tempo strettamente necessario di permanenza nell’area coinvolta.Il datore di lavoro comunica senza indugio all’Organo di vigilanza competente (Asl) il verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti, indicando tutte le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.Per operazioni lavorative particolari – ad esempio la manutenzione – per le quali, nonostante la messa in atto di tutte le misure di prevenzione e protezione applicabili, si può verificare un’esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeni/mutageni, il datore di lavoro, previa consultazione Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), deve: dare disposizione affinché l’accesso alle aree in cui si svolgono le suddette operazioni sia consentito esclusivamente agli addetti, anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all’isolamento delle stesse e alla loro identificazione mediante appositi contrassegni (es. cartelli, transenne, strisce sul pavimento). I lavoratori addetti devono permanere nelle aree interessate per il tempo strettamente necessario, con riferimento alle lavorazioni da intraprendere fornire ai lavoratori addetti alle operazioni speciali indumenti e Dispositivi di protezione individuali. Sorveglianza sanitaria I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 242 d.lgs. 81/2008).Il medico competente stabilisce il programma di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica e lo attua secondo criteri e protocolli basati sull’evidenza.Gli accertamenti preventivi sono orientati a constatare l’assenza di controindicazioni alla mansione specifica che il lavoratore deve svolgere. Lo scopo della sorveglianza sanitaria è quello di: valutare l’idoneità specifica al lavoro scoprire in tempo utile anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce) prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria) valutare l’efficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro rafforzare misure e comportamenti lavorativi corretti. La sorveglianza sanitaria dovrà tener conto che l’esposizione ad alcuni agenti cancerogeni e/o mutageni può presentare un rischio molto elevato per alcune categorie di lavoratori che presentino: ipersuscettibilità genetica o acquisita (ad es. condizioni comportanti una facilitazione dell’assorbimento, difficoltà di metabolizzare o eliminare le sostanze estranee). Il medico competente informa il lavoratore sui rischi e sulle misure di prevenzione, sull’importanza di sottoporsi ai tutti i controlli medici necessari e sull’influenza che le abitudini comportamentali extralavorative (quali l’abitudine al fumo) possono avere sull’eventuale sviluppo di patologie.Inoltre il medico competente fornisce specifica informazione sull’opportunità di proseguire la sorveglianza sanitaria, allo scopo di ridurre eventuali rischi aggiuntivi e/o effetti negativi a lungo termine ai lavoratori esposti a cancerogeni e/o mutageni al momento in cui termina l’esposizione per cambio mansione e/o per cessazione del lavoro. Un protocollo di sorveglianza sanitaria adeguato per lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni deve: prevedere accertamenti mirati al rischio specifico essere in grado di evidenziare danni alla salute precoci e misurabili possedere adeguate caratteristiche in termini di sensibilità. Fonte:Inail
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MODIFICA 2022 DIRETTIVA 2004/37/CE
- AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
- by Testo Unico Sicurezza staff
- 11.12.2022
Modifica Alla Direttiva 2004/37/CE Sulla Protezione Dei Lavoratori Contro I Rischi Derivanti Da Un’esposizione Ad Agenti Cancerogeni O Mutageni Durante Il Lavoro. Pubblicato il 16 marzo 2022 in azzetta Ufficiale Europea la direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. La direttiva 2004/37/CE è così modificata:1) il titolo è sostituito dal seguente:«DIRETTIVA 2004/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)»;2)all’articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:«1. La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall’esposizione agli agenti cancerogeni, mutageni o alle sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi.»;3)l’articolo 2 è così modificato:a)sono inserite le lettere seguenti:«b bis)«sostanza tossica per la riproduzione»: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;b ter)«sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia»: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato III;b quater)«sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia»: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato III;»;b)la lettera c) è sostituita dalla seguente:«c)«valore limite»: se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione nell’aria entro la zona di respirazione di un lavoratore in relazione a un periodo di riferimento determinato stabilito all’allegato III;»;c)sono aggiunte le lettere seguenti:«d)«valore limite biologico»: il limite della concentrazione nell’adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto;e)«sorveglianza sanitaria»: la valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell’esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.»;4)l’articolo 3 è così modificato:a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:«1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione a causa della loro attività lavorativa.»;b)al paragrafo 2, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:«2. Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, si dovrà determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare.Tale valutazione deve essere rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni che possa influire sull’esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione.»c)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:«4. I datori di lavoro, all’atto della valutazione del rischio, rivolgono un’attenzione particolare agli eventuali effetti concernenti la salute o la sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente sensibili e prendono, tra l’altro, in considerazione l’opportunità di non far operare tali lavoratori in aree in cui essi possono essere a contatto con agenti cancerogeni, mutageni o con sostanze tossiche per la riproduzione.»;5)all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:«1. I datori di lavoro riducono l’utilizzazione di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione sul luogo di lavoro, in particolare sostituendolo, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con una sostanza, una miscela o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o, eventualmente, alla sicurezza dei lavoratori.»;6)l’articolo 5 è così modificato:a)i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:«2. Se non è tecnicamente possibile sostituire gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione con una sostanza, una miscela o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o alla sicurezza, i datori di lavoro provvedono affinché la produzione e l’utilizzazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione avvengano in un sistema chiuso, sempre che ciò sia tecnicamente possibile.3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile, i datori di lavoro provvedono affinché il livello di esposizione dei lavoratori all’agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione privo di soglia sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.3 bis. Se non è tecnicamente possibile utilizzare o produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso, i datori di lavoro provvedono affinché il rischio connesso all’esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia sia ridotto al minimo.3 ter. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, i datori di lavoro applicano il paragrafo 3 bis del presente articolo. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell’effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 3, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo.4. L’esposizione non deve superare il valore limite dell’agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all’allegato III.»b)il paragrafo 5 è così modificato:i)la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:«5. In tutti i casi di impiego di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione, i datori di lavoro applicano tutte le seguenti misure:»;ii)la lettera a) è sostituita dalla seguente:«a)limitazione delle quantità di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione sul luogo di lavoro;»;iii)le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:«c)concezione dei processi lavorativi e delle misure tecniche in modo che sia evitata o ridotta al minimo l’emissione di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione nel luogo di lavoro;d)evacuazione alla fonte degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione, aspirazione locale o ventilazione generale adeguate, compatibili con la necessità di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;e)impiego di metodi appropriati già esistenti per la misurazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare per l’individuazione precoce delle esposizioni anormali causate da un evento non prevedibile o da un incidente;»;iv)la lettera j) è sostituita dalla seguente:«j)delimitazione delle aree a rischio e impiego di adeguati segnali d’avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare» nelle aree in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione;»;7)all’articolo 6, primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:«a)le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;b)i quantitativi prodotti o utilizzati di sostanze o miscele contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;»;8)l’articolo 10, paragrafo 1, è così modificato:a)la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:«1. Per tutte le attività che comportano un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione i datori di lavoro sono obbligati ad adottare misure appropriate atte a garantire che:»;b)la lettera a) è sostituita dalla seguente:«a)i lavoratori non mangino, bevano o fumino nelle aree di lavoro in cui esiste un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;»;9)l’articolo 11 è così modificato:a)al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:«Detta formazione deve:essere adattata all’evoluzione dei rischi e all’insorgenza di nuovi rischi, in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro, essere periodicamente offerta nelle strutture sanitarie a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze, e essere periodicamente ripetuta in altri contesti, se necessario.»;b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:«2. I datori di lavoro sono obbligati a informare i lavoratori sugli impianti e sui contenitori ad essi connessi che contengono agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione e a provvedere a un’etichettatura univoca e chiaramente leggibile di tutti i contenitori, imballaggi e impianti contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, nonché ad apporre segnali di avvertimento chiaramente visibili.Se è stato fissato un valore limite biologico nell’allegato III bis, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per poter lavorare con l’agente cancerogeno, mutageno o con la sostanza tossica per la riproduzione in questione, in conformità delle procedure previste in tale allegato. I lavoratori sono informati di tale obbligo prima che venga loro assegnato un compito che comporta il rischio di esposizione all’agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione indicato.»;10)l’articolo 14 è così modificato:a)al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:«3. Se si riscontra che un lavoratore soffre di un’anomalia che può essere stata causata da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione o si constata che un valore limite biologico è stato superato, il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori che sono stati esposti in modo analogo.»;b)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:«4. Nei casi in cui si effettua la sorveglianza sanitaria, vengono tenute cartelle sanitarie individuali ed il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria propone le misure individuali di protezione o di prevenzione da adottare nei confronti dei lavoratori. La sorveglianza sanitaria può comprendere il monitoraggio biologico e i relativi requisiti.»;c)al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:«8. Tutti i casi di cancro e di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall’esposizione a un agente cancerogeno, mutageno o a una sostanza tossica per la riproduzione durante l’attività lavorativa, devono essere notificati all’autorità responsabile.»;11)all’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:«1. Per quanto riguarda gli agenti cancerogeni e mutageni, gli elenchi di cui all’articolo 12, lettera c), e le cartelle sanitarie di cui all’articolo 14, paragrafo 4, sono conservati, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, per un periodo di almeno 40 anni a decorrere dalla fine dell’esposizione.1 bis. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione, gli elenchi di cui all’articolo 12, lettera c), e le cartelle sanitarie di cui all’articolo 14, paragrafo 4, sono conservati, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell’esposizione.»;12)l’articolo 16 è così modificato:a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:«1. Con la procedura di cui all’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il Parlamento europeo e il Consiglio fissano con direttive sulla base dell’informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite relativi a tutti gli agenti cancerogeni, mutageni o alle sostanze tossiche per la riproduzione per cui ciò è possibile e, se necessario, altre disposizioni direttamente connesse.»;b)sono aggiunti i paragrafi seguenti:«3. Con la procedura di cui all’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio fissano con direttive sulla base dell’informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite biologici, insieme ad altre informazioni pertinenti in materia di sorveglianza sanitaria.4. I valori limite biologici e altre informazioni in materia di sorveglianza sanitaria figurano nell’allegato III bis.»;13)è inserito l’articolo seguente:«Articolo 16 bisIdentificazione delle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e con valore sogliaConformemente alla procedura di cui all’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio indicano, sulla base dei dati scientifici e tecnici disponibili, nella colonna «Osservazioni» dell’allegato III della presente direttiva, se una sostanza tossica per la riproduzione sia una sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia o una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia.»;14)all’articolo 17, il primo comma è sostituito dal seguente:«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 bis al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato II per tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione.»;15)l’articolo 18 bis è sostituito dal seguente:«Articolo 18 bisValutazioneNel quadro della prossima valutazione dell’attuazione della presente direttiva nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE, la Commissione valuta inoltre la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile. La Commissione avvia tale processo nel 2022 e propone quindi, se del caso, le modifiche necessarie relativamente a tale sostanza in una successiva revisione della presente direttiva.Entro l’11 luglio 2022, la Commissione valuta l’eventualità di modificare la presente direttiva per includervi disposizioni relative alla combinazione di un limite di esposizione professionale nell’aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici.Entro il 31 dicembre 2022, se del caso e previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS), la Commissione, tenendo conto delle raccomandazioni esistenti formulate da diverse agenzie, parti interessate e dall’Organizzazione mondiale della sanità sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione prioritari per i quali sono necessari valori limite, presenta un piano d’azione per stabilire valori limite di esposizione professionale nuovi o rivisti per almeno 25 sostanze, gruppi di sostanze o sostanze generate da processi. Se del caso, la Commissione, tenendo conto del piano d’azione e degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa consultazione del CCSS, presenta senza indugio proposte legislative a norma dell’articolo 16.Se del caso, entro il 5 aprile 2025, la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa opportuna consultazione delle parti interessate, elabora una definizione e stila un elenco indicativo dei farmaci pericolosi o delle sostanze che li contengono conformemente ai criteri per la classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 o come agente mutageno o sostanza tossica per la riproduzione.Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione, previa opportuna consultazione delle parti interessate, elabora orientamenti dell’Unione per la preparazione, la somministrazione e lo smaltimento dei farmaci pericolosi sul luogo di lavoro. Tali orientamenti e norme sono pubblicati sul sito web dell’EU-OSHA e diffusi in tutti gli Stati membri dalle autorità competenti interessate.Se del caso, dopo aver ricevuto un parere del CCSS, la Commissione, tenendo conto della metodologia esistente per fissare i valori limite per gli agenti cancerogeni in alcuni Stati membri e del parere del CCSS, stabilisce i livelli di rischio minimo e massimo. Entro 12 mesi dal ricevimento del parere del CCSS, la Commissione, previa opportuna consultazione delle parti interessate, elabora orientamenti dell’Unione sulla metodologia per fissare valori limite basati sul rischio. Tali orientamenti sono pubblicati sul sito web dell’EU-OSHA e diffusi in tutti gli Stati membri dalle autorità competenti interessate.Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa opportuna consultazione delle parti interessate, propone, se del caso, un valore limite per il cobalto e i composti inorganici di cobalto.»;16)all’allegato II, il punto 1 è sostituito dal seguente:«1.Il medico e/o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione devono essere al corrente delle condizioni e delle circostanze dell’esposizione di ciascun lavoratore.»;17)l’allegato III è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.Articolo 2 Recepimento1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 aprile 2024. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. ALLEGATO SCARICA L'ALLEGATO IN PDF SCARICA L'ALLEGATO IN EXCEL SCARICA LA DIRETTIVA UE) 2022/431 del 9 marzo 2022 (WORD) fonte: eur-lex-europa
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