Notiziario online sicurezza sul lavoro

  • La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 03.06.2023

    Tale documento è stato sviluppato al fine di tenere il passo con l'evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato tutto il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell'emanazione del d.m. 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139", meglio noto come "Codice di prevenzione incendi". Inoltre, sono stati sviluppati alcuni contenuti per facilitare il recepimento delle modifiche legislative che hanno riguardato il d.m. 10 marzo 1998; revisione che, fondamentalmente, ha riguardato l'adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull'approccio prestazionale.Prodotto: opuscoloEdizioni: Inail - 2023 La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro (.pdf - 1,66 mb)

  • Tutela degli eventi lesivi accaduti a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo

    • INL
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 03.06.2023

    Circolare Inail n. 23 del 1° giugno 2023 Tutela degli eventi lesivi accaduti a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni. [...] In considerazione dei dubbi rappresentati da alcune Strutture in merito alla tutelabilità degli infortuni eventualmente accaduti a Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo, acquisito l’assenso dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono i relativi chiarimenti. [...] Testo integrale della circolare Inail n. 23 del 1° giugno 2023 (.pdf - 153 kb)

  • certificazione rappresentanza sindacale – estensione ad altri CCNL

    • INL
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 03.06.2023

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 3453 del 17 maggio 2023, con la quale comunica che le OO.SS. hanno sottoscritto con Confindustria, in data 8 maggio 2023, un addendum alla dichiarazione congiunta d’intenti del 18 gennaio 2023, con il quale convengono di estendere la raccolta dei dati delle elezioni RSU, ai fini della certificazione, anche ai seguenti contratti: C00036 CCNL autoferrotranvieri e internavigator, C00033 CCNL settore gas/acqua. Inoltre, la nota informa che le OO.SS. e Confservizi hanno sottoscritto, in data 5 maggio 2023, un addendum alla dichiarazione congiunta d’intenti del 17 marzo 2023, con il quale convengono di estendere la raccolta dei dati delle elezioni RSU, ai fini della certificazione, anche al seguente contratto: CS0003 CCNL settore elettrico. L’estensione ai CCNL sopra indicati consente di “allineare” la raccolta del dato elettorale relativamente ai contratti sottoscritti da entrambe le Associazioni datoriali ed oggetto di rilevazione. Per le operazioni di profilazione deve farsi riferimento alle note Dc Fin. prot. n. 4099 del 27.06.2022 e prot. n. 9056 del 27.12.2022 secondo le quali, per la profilazione (creazione e/o cancellazione) sull’applicativo federato INPS, il referente di sede abilitato dovrà provvedere ad aprire apposito ticket all’help desk. L’accesso all’applicativo “Elezioni RSU” è riservato ai ruoli con profilo di “operatore RSU” e di “responsabile/delegato”. La nota n. 3453 del 17 maggio 2023

  • somministrazione di lavoratori a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali

    • INL
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 03.06.2023

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 716 del 26 aprile 2023, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti all’Assosomm (Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro) in materia di somministrazione di lavoratori a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali.   Questa la risposta dell’Ispettorato del Lavoro Al riguardo – acquisito il parere della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espressa con nota prot. n. 5102 del 24 aprile u.s. – occorre anzitutto ricordare la specifica previsione di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, secondo il quale “in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24”, attinenti alla disciplina del c.d. stop and go, al numero complessivo di contratti a termine e ai diritti di precedenza. Pertanto, la somministrazione di lavoratori stagionali potrà avvenire nel rispetto della restante disciplina contenuta nel Capo III del D.Lgs. n. 81/2015 (“Lavoro a tempo determinato”) e, ovviamente, del Capo IV (“Somministrazione di lavoro”). Per quanto concerne dunque eventuali deroghe previste in favore delle attività stagionali – e più in particolare per quanto concerne le c.d. deroghe numeriche – le stesse devono trovare la propria fonte nell’ambito della contrattazione collettiva di riferimento, in assenza della quale troverà applicazione l’art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 secondo il quale “salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti (v. anche ML circ. n. 17/2018). Sul punto si rileva, peraltro, che – ai sensi dell’art. 51 del citato D.Lgs. n. 81/2015 – anche a tali fini rilevano esclusivamente “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”. Ne consegue che è proprio il CCNL applicato dall’utilizzatore a dover introdurre discipline specifiche in materia di lavoro stagionale in somministrazione. Ciò appare peraltro confermato dall’art. 52 del CCNL indicato dall’istante secondo il quale “Le Parti, nel rispetto del principio di parità di trattamento economico e normativo e con riguardo alla disciplina speciale del rapporto di lavoro a tempo determinato nelle attività stagionali e delle diverse declinazioni delle attività stagionali da parte della contrattazione collettiva, confermano che nella somministrazione di lavoro siano considerate attività stagionali ad ogni effetto di legge e di contratto quelle definite come tali dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali applicati dall’utilizzatore, oltre a quelle individuate dal DPR n. 1525/63 e s.m.i.”.   La nota n. 716 del 26 aprile 2023

  • Dallo stress LC alla prevenzione dei rischi psicosociali

    Il GdL coordinato da Antonia Ballottin ha prodotto un primo documento di consenso: "Dallo stress lavoro-correlato alla prevenzione dei rischi psicosociali". La pandemia ma anche la guerra, la precarietà, le condizioni economiche, la crisi climatica, hanno contribuito ad elevare l’attenzione nei confronti dei cambiamenti organizzativi e sociali anche sul lavoro e ad attivare interventi di supporto in azienda per singoli e gruppi di lavoratori, opportunità e necessità che deve essere mantenuta come integrazione della gestione dello stress lavoro correlato.  Il documento è allegato e può essere scaricato. Primo documento di consenso su Stress Lavoro Correlato [GdL CIIP]  

  • Agenti chimici pericolosi - Istruzioni ad uso dei lavoratori

    L’opuscolo, aggiornato rispetto all’edizione precedente, contiene una sintesi dei regolamenti REACH, CLP, SDS e fa riferimento al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.   Approfondendo tematiche come la valutazione e gestione del rischio chimico, i valori limite di esposizione professionale, i DPI, la segnaletica di sicurezza, l’informazione e formazione e la sorveglianza sanitaria.Prodotto: OpuscoloEdizioni Inail – 2023 Agenti chimici pericolosi - Istruzioni ad uso dei lavoratori (.pdf - 2,31 mb)

  • Broncopneumopatia cronica ostruttiva occupazionale

    • INAIL
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 21.04.2023

    La BPCO è caratterizzata dalla progressiva ed irreversibile limitazione del flusso d’aria nei polmoni che si può manifestare come Bronchite Cronica, Enfisema ed Asma, ed è frequentemente causata da una significativa esposizione a particelle nocive o gas, anche di origine professionale, che determinano un’abnorme risposta infiammatoria locale e sistemica.   Il fumo di tabacco è il principale fattore di rischio, ma l’impatto della storia lavorativa sulla BPCO è considerevole e deve essere valutato per l’attuazione di strategie preventive efficaci. Il fact sheet fornisce una panoramica dei principali fattori di rischio della BPCO ed evidenzia la necessità di un’adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori dei settori a rischio, utilizzando l’esame spirometrico ripetuto per un adeguato follow-up preventivo.Prodotto: Fact sheetEdizioni: Inail - 2023 Broncopneumopatia cronica ostruttiva occupazionale (.pdf - 497 kb)

  • indicazione del CCNL comparativamente più rappresentativo

    • INL
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 21.04.2023

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 687 del 19 aprile 2023, con la quale ha fornito chiarimenti ad una istanza inoltrata dall’ANISA (Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio) “di voler specificare che i CCNL comparativamente più rappresentativi applicabili dalle aziende e, quindi al personale impiegato nell’ambito dei servizi inerenti le attività di sorveglianza antincendio, in ragione delle peculiarità dell’attività stessa, sono esclusivamente il CCNL “Sorveglianza Antincendio” e, soprattutto per ciò che concerne l’ambito portuale, il CCNL “Guardie ai Fuochi””.   Questa la risposta dell’Ispettorato del Lavoro Si ricorda anzitutto quanto previsto dall’art. 11 del nuovo D.Lgs. n. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici ”) secondo il quale: “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente” (comma 1); “gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato,purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente” (comma 3); “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto” (comma 5). In base alla normativa sopra richiamata appare dunque imprescindibile che le imprese che impiegano personale nell’ambito di appalti pubblici e concessioni applichino il contratto collettivo stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e – aspetto ugualmente determinante – quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. Alternativamente la disciplina richiamata, in caso di applicazione di un diverso contratto, richiede che vengano applicate le medesime tutele normative ed economiche oggetto della dichiarazione di equivalenza di cui al comma 4 del medesimo art. 11 e delle verifiche di cui al successivo art. 110. Ne consegue che, qualora nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei citati settori emergano circostanze diverse, ad esempio relative all’applicazione di contratti collettivi privi dei citati requisiti, il personale ispettivo informerà la stazione appaltante e provvederà ai necessari recuperi contributivi e retributivi. Ciò vale, evidentemente, anche per il settore relativo ai servizi inerenti le attività di sorveglianza antincendio, rispetto al quale anche il vigente decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo al costo medio orario del lavoro è determinato a livello nazionale con riferimento al “CCNL delle Guardie ai fuochi” e con riferimento al “CCNL per il settore sorveglianza antincendio”.   La nota n. 687 del 19 aprile 2023

  • decadenza del provvedimento di sospensione a seguito di decreto di archiviazione del giudice penale

    • INL
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 07.04.2023

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 642 del 6 aprile 2023, con la quale fornisce un chiarimento in merito alla decadenza del provvedimento di sospensione  a seguito di decreto di archiviazione del giudice penale (previsto dall’articolo 14, comma 16, D.Lgs. n. 81/2008). La nota dell’Ispettorato del Lavoro … Il richiamato comma 16 dell’art. 14 prevede espressamente che “l’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell’ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d)”. Ne deriva che, laddove il provvedimento di sospensione sia stato adottato non solo per motivi di salute e sicurezza, ma anche per motivi di lavoro irregolare, lo stesso manterrà i suoi effetti anche in presenza del decreto di archiviazione emesso dal Giudice penale. Pertanto, il datore di lavoro, per poter riprendere l’attività lavorativa, dovrà in ogni caso porre in essere le condizioni per ottenerne la revoca, previste al comma 9, lett. a) e d), dell’art. 14. Ciò premesso, nel caso di provvedimento di sospensione adottato esclusivamente per ragioni di salute e sicurezza, laddove non pervenga istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro – il quale ad esempio decida di non proseguire l’attività lavorativa nel luogo o nell’unità locale interessata dalla sospensione (ad es. un cantiere) – l’intervenuta emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice determina la decadenza del provvedimento sospensivo e non vi saranno adempimenti da porre in essere da parte del personale dell’Ispettorato. In tali ipotesi, in ragione di quanto previsto al comma 2 dell’art. 14 – secondo il quale “per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti (…) A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo” – laddove l’archiviazione sia a conoscenza dell’Ufficio, sarà necessario darne comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, affinché venga meno il provvedimento interdittivo a contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti. Va inoltre chiarito che, in presenza di un provvedimento di sospensione non revocato dall’Ufficio ai sensi del comma 11, ma decaduto ai sensi del comma 16, la ripresa dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro, successiva all’emissione del decreto di archiviazione, non costituisce violazione del comma 15 dell’art. 14, il quale prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione adottato per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. La decadenza del provvedimento di sospensione ai sensi del comma 16 opera, inoltre, anche nelle ipotesi di decreti di archiviazione adottati per reati a condotta esaurita. Come già chiarito da questo Ispettorato con nota prot. n. 119 del 25 maggio 2020, anche per tali fattispecie risulta applicabile la procedura di prescrizione obbligatoria ex art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004, la quale consisterà esclusivamente nell’ammettere il contravventore al pagamento dell’ammenda nella misura pari ad un quarto del massimo o della misura fissa. Ove a seguito di detto pagamento e della consequenziale informativa alla Procura, ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 758/1994, dovesse essere adottato il decreto di archiviazione, allo stesso modo, ai sensi del comma 16 dell’art. 14, si determinerà la decadenza del provvedimento di sospensione. Da ultimo, appare opportuno chiarire una ulteriore casistica che può presentarsi nell’ipotesi in cui il provvedimento di sospensione venga revocato a seguito di istanza di parte – ai sensi del comma 11 dell’art. 14, mediante il pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta – e successivamente, intervenga l’adozione del decreto di archiviazione da parte del Giudice penale per ottemperanza alla prescrizione obbligatoria di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994. In tal caso l’adozione del decreto di archiviazione non fa venire meno l’obbligo, da parte da datore di lavoro, di versare la quota residua della somma aggiuntiva, maggiorata del 5%, obbligo che rimane fermo in quanto derivante dalla presentazione della relativa istanza, finalizzata alla concessione della revoca che ha consentito al datore di riprendere la sua attività.

  • criticità relative all’applicazione dei valori limite vigenti in materia di inquinamento acustico

    • RUMORE
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 04.04.2023

    Report SNPA n. 34/2023 – ISBN 978-88-448-1153-2 La complessa e tuttora incompleta normativa nazionale in materia di inquinamento acustico si presta, talora, ad interpretazioni diverse e, conseguentemente differenti risultano, in alcuni casi, anche le modalità di applicazione dei valori limite attualmente vigenti. Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ha avviato uno studio su questo tema, per indagare ed evidenziare gli aspetti critici e formulare, ove ritenuto opportuno, eventuali proposte di modifica normativa. Il Rapporto, che illustra i risultati dell’indagine condotta nell’ambito della Rete dei Referenti Tematici del Rumore, costituisce anche un interessante contributo alla futura definizione di modalità più chiare di applicazione della normativa.  Scarica la pubblicazione

  • Testo Completo Articoli E Allegati Del Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici 2023

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 03.04.2023

    DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044) (GU Serie Generale n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12)Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2023 Puoi scaricare gratuitamente tutti gli articoli e allegati. LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE PARTE I DEI PRINCIPITitolo I I principi generaliArticolo 1. Principio del risultato.Articolo 2.Principio della fiducia.Articolo 3.Principio dell'accesso al mercato.Articolo 4.Criterio interpretativo e applicativo.Articolo 5. Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.Articolo 6.Principi di solidarieta' e di sussidiarieta' orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.Articolo 7.Principio di auto-organizzazione amministrativa.Articolo 8.Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.Articolo 9. Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.Articolo 10.Principi di tassativita' delle cause di esclusione e di massima partecipazione.   Articolo 11. Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.Articolo 12.Rinvio esterno.Titolo II L'ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell'affidamento.Articolo 13.Ambito di applicazione.Articolo 14. Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti.Articolo 15. Responsabile unico del progetto (RUP).Articolo 16.Conflitto di interessi.Articolo 17.Fasi delle procedure di affidamento.Articolo 18.Il contratto e la sua stipulazione.PARTE II DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTIArticolo 19.Principi e diritti digitali.Articolo 20.Principi in materia di trasparenza.Articolo 21. Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici.Articolo 22.Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).   Articolo 23. Banca dati nazionale dei contratti pubblici.Articolo 24.Fascicolo virtuale dell'operatore economico.Articolo 25.Piattaforme di approvvigionamento digitale.Articolo 26.Regole tecniche.Articolo 27.Pubblicita' legale degli atti.Articolo 28.Trasparenza dei contratti pubblici.Articolo 29.Regole applicabili alle comunicazioni.Articolo 30.Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.Articolo 31.Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti.Articolo 32.Sistemi dinamici di acquisizione.Articolo 33.Aste elettroniche.Articolo 34.Cataloghi elettronici.Articolo 35.Accesso agli atti e riservatezza.Articolo 36.Norme procedimentali e processuali in tema di accesso.PARTE III DELLA PROGRAMMAZIONEArticolo 37.Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.Articolo 38.Localizzazione e approvazione del progetto delle opere.   Articolo 39. Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale.Articolo 40.Dibattito pubblico.PARTE IV DELLA PROGETTAZIONEArticolo 41.Livelli e contenuti della progettazione.Articolo 42.Verifica della progettazione.Articolo 43.Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.Articolo 44.Appalto integrato.Articolo 45.Incentivi alle funzioni tecniche.Articolo 46. Concorsi di progettazione.Articolo 47.Consiglio superiore dei lavori pubblici. LIBRO II DELL'APPALTOPARTE I DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEEArticolo 48.Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.Articolo 49.Principio di rotazione degli affidamenti.Articolo 50.Procedure per l'affidamento.Articolo 51. Commissione giudicatrice.Articolo 52. Controllo sul possesso dei requisiti.Articolo 53.Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive.Articolo 54.Esclusione automatica delle offerte anomale.Articolo 55.Termini dilatori.PARTE II DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNIArticolo 56.Appalti esclusi nei settori ordinari.Articolo 57.Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilita' energetica e ambientale.Articolo 58. Suddivisione in lotti.Articolo 59. Accordi quadro.Articolo 60.Revisione prezzi.Articolo 61.Contratti riservati.PARTE III DEI SOGGETTITitolo I Le stazioni appaltantiArticolo 62.Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.Articolo 63.Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.Articolo 64. Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi.Titolo II Gli operatori economiciArticolo 65.Operatori economici.Articolo 66. Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.Articolo 67.Consorzi non necessari.Articolo 68.Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.Articolo 69.Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali.PARTE IV DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTEArticolo 70.Procedure di scelta e relativi presupposti.Articolo 71.Procedura aperta.Articolo 72.Procedura ristretta.Articolo 73.Procedura competitiva con negoziazione.Articolo 74.Dialogo competitivo.Articolo 75.Partenariato per l'innovazione.Articolo 76.Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando.PARTE V DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURETitolo I Gli atti preparatoriArticolo 77.Consultazioni preliminari di mercato.Articolo 78.Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti.Articolo 79.Specifiche tecniche.Articolo 80.Etichettature.Articolo 81.Avvisi di pre-informazione.Articolo 82.Documenti di gara.Titolo II I bandi, gli avvisi e gli invitiArticolo 83.Bandi e avvisi: contenuti e modalita' di redazione.Articolo 84.Pubblicazione a livello europeo.Articolo 85.Pubblicazione a livello nazionale.Articolo 86.Avviso volontario per la trasparenza preventiva.Articolo 87.Disciplinare di gara e capitolato speciale.Articolo 88.Disponibilita' digitale dei documenti di gara.Articolo 89. Inviti ai candidati.Articolo 90.Informazione ai candidati e agli offerenti.Titolo III La documentazione dell'offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerteArticolo 91.Domande, documento di gara unico europeo, offerte.Articolo 92.Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte.Titolo IV I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipantiCapo I La commissione giudicatriceArticolo 93.Commissione giudicatrice.Capo II I requisiti di ordine generaleArticolo 94. Cause di esclusione automatica.Articolo 95.Cause di esclusione non automatica.Articolo 96. Disciplina dell'esclusione.Articolo 97.Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti.Articolo 98.Illecito professionale grave.Capo III Gli altri requisiti di partecipazione alla garaArticolo 99. Verifica del possesso dei requisiti.Articolo 101.Soccorso istruttorio.Articolo 102.Impegni dell'operatore economico.Articolo 103. Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo.Articolo 104. Avvalimento.Articolo 105.Rapporti di prova, certificazioni delle qualita', mezzi di prova,registro on line dei certificati e costi del ciclo vita.Articolo 106.Garanzie per la partecipazione alla procedura.Titolo V La selezione delle offerteArticolo 107.Principi generali in materia di selezione.Articolo 108.Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture.Articolo 109.Reputazione dell'impresa.Articolo 110.Offerte anormalmente basse.Articolo 111.Avvisi relativi agli appalti aggiudicati.Articolo 112.Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti.PARTE VI DELL'ESECUZIONEArticolo 113.Requisiti per l'esecuzione dell'appalto.Articolo 114.Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti.Articolo 115.Controllo tecnico contabile e amministrativo.Articolo 116.Collaudo e verifica di conformita'.Articolo 117.Garanzie definitive.PARTE VII DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARITitolo I I servizi sociali e i servizi assimilatiTitolo II Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinariTitolo III I Contratti nel settore dei beni culturaliTitolo IV I servizi di ricerca e sviluppoTitolo V I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretatiTitolo VI Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile   LIBRO III DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALIPARTE I DISPOSIZIONI GENERALIArticolo 141.Ambito e norme applicabili.Articolo 142. Joint venture e affidamenti a imprese collegate.Articolo 143. Attivita' esposte direttamente alla concorrenza.Articolo 144.Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi.Articolo 145.Attivita' svolte in Paesi terzi.Articolo 146. Gas ed energia termica.Articolo 147.Elettricita'.Articolo 148.Acqua.Articolo 149.Servizi di trasporto.Articolo 150. Settore dei porti e degli aeroporti.Articolo 151. Settore dei servizi postali.Articolo 152.Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altricombustibili solidi.PARTE II DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTEArticolo 153.Norme applicabili.Articolo 154. Accordi quadro.Articolo 155.Tipi di procedure.Articolo 156. Procedura ristretta.Articolo 157.Procedura negoziata con pubblicazione di un bando.Articolo 158. Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando.PARTE III DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITIArticolo 159.Disponibilita' digitale dei documenti di gara.Articolo 160.Comunicazione delle specifiche tecniche.Articolo 161.Pubblicita' e avviso periodico indicativo.Articolo 162.Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione.Articolo 163.Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati.Articolo 164. Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e degli avvisi.Articolo 165.Inviti ai candidati.Articolo 166. Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti.PARTE IV DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTEArticolo 167.Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente.Articolo 168.Procedure di gara con sistemi di qualificazione.Articolo 169.Procedure di gara regolamentate.Articolo 170.Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi.Articolo 171. Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture.Articolo 172.Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti.Articolo 173.Servizi sociali e altri servizi assimilati.   LIBRO IV DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONIPARTE I DISPOSIZIONI GENERALIArticolo 174. Nozione.Articolo 175.Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio.PARTE II DEI CONTRATTI DI CONCESSIONETitolo I L'ambito di applicazione e i principi generaliArticolo 176.Oggetto e ambito di applicazione.Articolo 177.Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo.Articolo 178.Durata della concessione.Articolo 179.Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni.Articolo 180.Contratti misti di concessione.Articolo 181.Contratti esclusi.Titolo II L'aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie proceduraliArticolo 182.Bando.Articolo 183.Procedimento.Articolo 184.Termini e comunicazioni.Articolo 185. Criteri di aggiudicazione.Articolo 186.Affidamenti dei concessionari.Articolo 187.Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea.Titolo III L'esecuzione delle concessioniArticolo 188. Subappalto.Articolo 189. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.Articolo 190.Risoluzione e recesso.Articolo 191.Subentro.Articolo 192. Revisione del contratto di concessione.Titolo IV La finanza di progettoArticolo 193.Procedura di affidamento.Articolo 194.Societa' di scopo.Articolo 195.Obbligazioni delle societa' di scopo.PARTE III DELLA LOCAZIONE FINANZIARIAArticolo 196.Definizione e disciplina.PARTE IV DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀArticolo 197.Definizione e disciplina.PARTE V ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATOArticolo 198.Altre disposizioni in materia di gara.Articolo 199.Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie.PARTE VI DEI SERVIZI GLOBALIArticolo 203.Affidamento di servizi globali.Articolo 204.Contraente generale.Articolo 205.Procedure di aggiudicazione del contraente generale.Articolo 206.Controlli sull'esecuzione e collaudo.Articolo 207. Sistema di qualificazione del contraente generale.Articolo 208.Servizi globali su beni immobili.   LIBRO V DEL CONTENZIOSO E DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIEPARTE I DEL CONTENZIOSOTitolo I I ricorsi giurisdizionaliArticolo 209. Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.Titolo II I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionaleArticolo 210.Accordo bonario per i lavori.Articolo 211.Accordo bonario per i servizi e le forniture.PARTE II DELLA GOVERNANCEArticolo 223. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione.PARTE III DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONIArticolo 224.Disposizioni ulteriori.Articolo 225.Disposizioni transitorie e di coordinamento.Articolo 226. Abrogazioni e disposizioni finali.Articolo 227. Aggiornamenti.Articolo 228.Clausola di invarianza finanziaria.Articolo 229. Entrata in vigore. SCARICA IL CODICE DEGLI APPALTI (PDF)   INDICE ALLEGATIALLEGATO I.1 Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumentiAllegato I.2 Attivita' del RUPAllegato I.3 Termini delle procedure di appalto e di concessioneAllegato I.4 Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contrattoAllegato I.5 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo.Allegato I.6 Dibattito pubblico obbligatorioAllegato I.7 Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilita' delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilita' tecnica ed economica e del progetto esecutivoAllegato I.8 Verifica preventiva dell'interesse archeologicoAllegato I.9 Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioniAllegato I.10 Attivita' tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedureAllegato I.11 Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonche' alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubbliciAllegato I.12 Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzioneAllegato I.13 Determinazione dei parametri per la progettazioneAllegato I.14 Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionaliAllegato II.1 Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europeaAllegato II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerteAllegato II.3 Soggetti con disabilita' o svantaggiati cui puo' essere riservata la partecipazione ad appaltiAllegato II.4 Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenzaAllegato II.5 Specifiche tecniche ed etichettatureAllegato II.6 Informazioni in avvisi e bandiAllegato II.7 Caratteristiche relative alla pubblicazioneAllegato II.8 Rapporti di prova, certificazioni delle qualita', mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vitaAllegato II.9 Informazioni contenute negli inviti ai candidatiAllegato II.10 Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenzialiAllegato II.11 Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri (allegato XI direttiva 2014/24/UE)Allegato II.12 Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento deiservizi di ingegneria e architettura.Allegato II.13 Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanziaAllegato II.14 Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalita' di svolgimento delle attivita' della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita'Allegato II.15 Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecnicheAllegato II.16 Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzioneAllegato II.17 Servizi sostitutivi di mensaAllegato II.18 Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturaliAllegato II.19 Servizi di ricerca e sviluppoAllegato II.20 Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezzaAllegato IV.1 Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182Allegato V.2 Modalita' di costituzione del Collegio consultivo tecnicoAllegato V.3 Modalita' di formazione della Cabina di regia SCARICA TUTTI GLI ALLEGATI

  • serbatoi verticali di stoccaggio atmosferico

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 31.03.2023

    I serbatoi verticali di stoccaggio atmosferico sono sistemi di contenimento primari presenti in molti stabilimenti industriali, inclusi raffinerie, depositi petroliferi, impianti chimici e petrolchimici. Di Giusi Ancione, Paolo Bragatto, Canio Mennuti, Maria Francesca Milazzo, Edoardo Proverbio Il quaderno, nella prima parte, presenta una rassegna delle tecnologie oggi disponibili per verifica integrità e sicurezza dei serbatoi, con particolare riguardo ai fondi, che in base all’esperienza operativa, risultano il componente più critico. Nella seconda parte si presenta un approccio innovativo, sviluppato nell’ambito del progetto BRIC/2018/ID11, che consente una predizione più accurata delle condizioni del fondo durante la fase di esercizio. Nell’ultimo capitolo molti consigli pratici per i gestori e per gli enti di controllo.Prodotto: Volume - Collana Quaderni di ricercaEdizioni: Inail – febbraio 2023 Volume 20 (.pdf - 10 mb) Copertina (.pdf - 2,9 mb)

  • Fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali.

    • INAIL
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 25.03.2023

    Circolare Inail n. 11 del 24 marzo 2023 Fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali. Ai sensi dell’articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause , sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del citato decreto , con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico. [...] Testo integrale della circolare Inail n. 11 del 24 marzo 2023 (.pdf - 151 kb) allegato alla circolare Inail n. 11 del 24 marzo 2023 (.pdf - 53 kb)

  • Malprof, Le malattie professionali nel settore del trasporto su strada

    • INAIL
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 23.03.2023

    La scheda, utilizzando i dati del sistema Malprof, approfondisce la tematica delle tecnopatie nel settore trasporti su strada.   Oltre ai rischi di incidente stradale vanno tenuti presenti anche quelli per la salute quali: posture fisse e prolungate, vibrazioni trasmesse al corpo intero, movimentazione manuale dei carichi, condizioni climatiche avverse, esposizione ad agenti chimici aerodispersi; anche fattori di fragilità individuale, stili di vita e percezione del rischio da parte dei lavoratori possono incidere sul rischio tanto di infortuni quanto di malattie. I dati presentati nella scheda possono essere utili ai fini della programmazione di attività di prevenzione mirate nel settore individuato.Prodotto: fact sheetEdizioni Inail - 2023 Malprof, Le malattie professionali nel settore del trasporto su strada (.pdf - 1 mb)

  • Programmi integrati e complessivi per la protezione e promozione della salute dei lavoratori - definizione e caratteristiche chiave

    • INAIL
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 23.03.2023

    In Italia il Piano nazionale della prevenzione 2020 - 2025 richiama la necessità di adottare più efficaci e complessivi modelli di intervento per il rafforzamento della salute globale del lavoratore come l’Healthy Workplace Model dell’Oms e il Total Worker Health del Niosh.   Tali modelli, adottando una visione globale della salute dei lavoratori, considerano fondamentale l’integrazione dei programmi di salute e sicurezza occupazionale (OSH - occupational safety and health) e di promozione della salute (WHP - workplace health promotion). Oggetto della pubblicazione è una sintesi delle caratteristiche chiave di tali approcci a partire dai modelli più riconosciuti a livello internazionale.Prodotto: Fact sheetEdizioni: Inail - 2023 Programmi integrati e complessivi per la protezione e promozione della salute dei lavoratori - definizione e caratteristiche chiave (.pdf - 495 kb)

  • Comunicazione e iconografia in tema di salute e sicurezza sul lavoro: evoluzioni e mutamenti nel corso del novecento

    • INAIL
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 23.03.2023

    Il factsheet offre una panoramica sintetica sui progressivi mutamenti nell’ambito della comunicazione e dell’iconografia in tema di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai cartelli ammonitori.   Questa tipologia di comunicazione visiva, i cui imperativi sono l’immediatezza e l’essenzialità, rappresenta una fonte preziosissima non solo per lo studio della storia della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, ma anche per un’indagine sociologica in senso lato.Prodotto: Fact sheetEdizioni: Inail - 2023 Comunicazione e iconografia in tema di salute e sicurezza sul lavoro: evoluzioni e mutamenti nel corso del novecento (.pdf - 3,82 mb)

  • Parità di genere: dal Garante privacy un aiuto alle PMI.

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 22.03.2023

    Online il questionario dedicato a raccogliere i bisogni delle piccole e medie imprese. Dal Garante per la protezione dei dati personali un aiuto concreto alle PMI italiane. È online sulla piattaforma https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ricerca-ARC2-progetto il questionario rivolto a tutte le PMI italiane per approfondire la conoscenza dei loro bisogni al fine di poter implementare la parità genere e la protezione dei dati personali, in conformità con il GDPR e il Codice privacy italiano. L’obiettivo del questionario sarà quello individuare delle azioni volte combattere la discriminazione dei gruppi vulnerabili all’interno delle organizzazioni e analizzare il livello di consapevolezza del personale delle aziende riguardo protezione dei dati personali. Il questionario è in forma anonima e tutte le risposte saranno valutate in forma aggregata. La survey è parte integrante del progetto europeo “ARC due” – Awareness Raising Campaign for SMEs (Campagna di sensibilizzazione per le PMI), condotto dai Garanti privacy italiano e croato con l’obiettivo di dare alle PMI un sostegno pratico negli adempimenti legislativi richiesti dal Codice Privacy italiano e dal Regolamento europeo GDPR. Del progetto “ARC due” fanno parte anche l’Università degli studi di Firenze, l’Università di Zagabria e la Vrije Universiteit di Bruxelles. La scadenza per la compilazione del questionario è il 2 Aprile 2023. EUSurvey - Sondaggio (europa.eu)

  • Disabilità e lavoro: alcuni risultati preliminari di una Survey tra medici competenti

    • INAIL
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 21.03.2023

    Il fact sheet riporta alcuni risultati preliminari di una survey condotta tra i MC al fine di esplorare il fabbisogno formativo e la percezione in ambito “disabilità e lavoro”.   Su tale tema, la UE ha sviluppato nel tempo valide e specifiche strategie basate sul quadro culturale e normativo convalidato dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e dalla Direttiva 2000/78/CE. In particolare il Piano d’Azione europeo per la disabilità 2021-2030 rappresenta un’occasione ed un momento rilevante per contribuire ad un’inclusione reale anche lavorativa dei disabili, come sottolineato dalla vigente strategia comunitaria in materia di tutela Ssl e come auspicato per il contesto normativo nazionale attualmente in evoluzione, sulla tematica.Prodotto: fact sheetEdizioni Inail - 2023 Disabilità e lavoro: alcuni risultati preliminari di una Survey tra medici competenti (.pdf - 165 kb)

  • Esposizione ad Agenti Cancerogeni nei Luoghi di lavoro in Italia

    La sorveglianza epidemiologica della storia occupazionale dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro è un elemento essenziale per la definizione degli interventi di prevenzione primaria dei rischi oncogeni.   In questo contesto, con la realizzazione del sistema informativo denominato SIREP (Sistema Informativo Registri di Esposizione Professionale), si è inteso costituire un sistema evoluto di registrazione del flusso dati previsto dall’art. 243 del d. lgs. 81/2008 relativo ai registri di esposizione professionale ad agenti cancerogeni in Italia. Il sistema SIREP si inserisce in un contesto internazionale di banche dati contenente informazioni sulle modalità e caratteristiche dell’esposizione ad agenti cancerogeni.Prodotto: VolumeEdizioni Inail - 2023 Esposizione ad Agenti Cancerogeni nei Luoghi di lavoro in Italia (.pdf - 10,2 mb)

  • Software di compilazione MUD 2023

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 17.03.2023

    La scadenza è fissata all' 8 Luglio 2023 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2023 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023.  Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella sezione bandi e avvisi,  (link:https://www.mase.gov.it/bandi/mud-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-l-anno-2023) le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.  In base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.  E’ possibile inviare il MUD ritardatario, con sanzioni ridotte, entro 60 giorni dalla scadenza, ovvero entro il giorno 6 settembre 2023. Software per la compilazione del MUD 2023 setup_mud2023.exe ver. 2023.0.0.2 (3,63 MB) https://www.mudtelematico.it/Content/downloads/software/setup_mud2023.exe

  • Interpello n. 2/2023

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 15.03.2023

    Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’ “Art. 25 comma 1 lettera a) - Art 18 comma 1 lettera A – Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08”. Seduta della Commissione del 28 febbraio 2023.   L’ANP -  Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte  professionalità della scuola, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito alla seguente problematica: se il combinato disposto degli articoli 25, comma 1, lettera a) - 18, comma 1, lettera a)  - 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “determini l’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle  situazioni  in cui  la  valutazione  dei  rischi non  abbia  evidenziato l’obbligo  di  sorveglianza sanitaria”.   Al riguardo, premesso che: - l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”; - l’articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” prevede che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a)  la valutazione  di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 ”; - l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”; - l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lettera a) stabilisce che il medico competente:  «collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione  e  informazione  nei  confronti  dei  lavoratori,  per  la  parte  di  competenza,  e  alla  organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale». -  l’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Oggetto della valutazione dei rischi”, al comma 1, stabilisce che “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo”; - l’articolo 29, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera  a),  in collaborazione con il responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41”; -  l’articolo  41,  del  decreto  legislativo  n.  81  del  9  aprile  2008,  rubricato  “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1, prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”; - la presente Commissione nell’interpello n. 2/2022 ha ritenuto che: “(…) la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41”;   la Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.  

  • CIRCOLARE VDF 3747 DEL13-03-2023

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 15.03.2023

    Decreto Del Ministero Dell’Interno Del 1 Settembre 2021 Recante "Criteri Generali Per Il Controllo E La Manutenzione Degli Impianti, Attrezzature Ed Altri Sistemi Di Sicurezza Antincendio, Ai Sensi Dell'art. 46, Comma 3, Lettera A), Punto 3, Del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, N° 81” – Ulteriori Indicazioni.   Con la presente nota si forniscono ulteriori indicazioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati, per consentire ai soggetti formatori di presentare le istanze per il riconoscimento dei requisiti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e alle Direzioni regionali e per il successivo avvio degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati. A tale scopo, si allegano alla presente: 1.  la modulistica per il riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori,2.  l’aggiornamento dell’ appendice III della nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021. Sono in corso di aggiornamento le appendici I e II della medesima nota DCPREV 14804 del 6ottobre 2021, anche per il recepimento delle modifiche introdotte dal D.M. 15/9/2022 relativamente ai corsi e agli esami per i manutentori dei sistemi di evacuazione di fumo e calore e dei sistemi a polvere. Nelle more dell’aggiornamento complessivo della circolare, si ritiene che possa comunque essere dato avvio agli esami sulla base dei contenuti dei corsi e delle attrezzature indicati nella circolare vigente, che, con riferimento a tutte le tipologie di presidi antincendio, riporta un “dataset” minimo che può comunque essere ampliato, nel rispetto dei programmi dei corsi indicati dal D.M.1/9/2021 medesimo. Si rammenta che la qualificazione degli aspiranti manutentori che superano l’esame avrà efficacia, in ogni caso, a partire dalla data di entrata in vigore dell’art.4 del D.M. 1 settembre 2021 e non prima.   1.        SOGGETTI FORMATORI È stata elaborata una specifica modulistica per la richiesta di riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori con la quale i medesimi, oltre a chiedere il riconoscimento dei requisiti, forniranno l’elenco dei centri di formazione e delle sedi d’esame in possesso dei requisiti indicati nella predetta nota DCPREV 14804/2021.È in corso di predisposizione una piattaforma informatica nella quale saranno inseriti tutti i soggetti formatori autorizzati con i relativi centri di formazioni e sedi d’esame.I soggetti formatori che hanno centri di formazione e/o sedi d’esame in un’unica regione potranno presentare istanza di autorizzazione alla pertinente Direzione regionale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Le istanze dei soggetti formatori con centri di formazione e/o sedi d’esame in più regioni dovranno essere presentate alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ovvero inoltrate a questa dalla Direzione regionale ricevente.Nel caso in cui un soggetto formatore già autorizzato desideri aggiungere ulteriori centri di formazione e/o nuove sedi d’esame, oltre a quelle per le quali è stato già autorizzato, dovrà presentare una nuova istanza per le sole nuove sedi aggiuntive.E’ inoltre evidente che il mantenimento in essere dei requisiti dei centri di formazione e delle sedi di esame, anche in riferimento alla qualificazione dei docenti, è una precisa responsabilità del soggetto formatore. Pertanto è opportuno che, nel caso in cui una sede di formazione o di esame già autorizzata cessi l’attività o non possieda più i requisiti per l’esercizio, il soggetto formatore comunichi la variazione alla Direzione che ha rilasciato l’autorizzazione, per il necessario aggiornamento.Per le necessarie interlocuzioni con la Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica e con le Direzioni regionali, è opportuno che il soggetto formatore individui un referente per ogni sede (di formazione e/o di esame).Ad ogni richiesta del soggetto formatore, la Direzione che riceve l’istanza:ne valuta la conformità a quanto già disposto con nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021;ne riscontra formalmente la richiesta. Il protocollo della nota di autorizzazione costituirà il codice di autorizzazione del soggetto formatore (es. DIRTOS U 23404/2023);compila (o aggiorna) il modello riepilogativo dei centri di formazione e delle sedi di esame dei soggetti formatori autorizzati (MOD.B). Le Direzioni interregionale e regionali invieranno il prospetto, ad ogni aggiornamento, alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica; quest’ultima Direzione, a sua volta, invierà tale modello alle Direzioni regionali in cui sono presenti sedi d’esame o centri di formazione.2. PROVE D’ESAMESi rammentano le tre tipologie di prove d’esame previste dal D.M. 1/9/2021, a cui le commissioni di esame dovranno attenersi a seconda di quanto dichiarato dai candidati:CASO 1: richiesta di esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione;CASO 2: richiesta di esame completo ai sensi dell’allegato II, punto 1, comma 5 (norma transitoria);  CASO 3: richiesta di esame ridotto ai  sensi dell’allegato II, punto 4,  comma 4 (norma transitoria - solo valutazione del curriculum e prova orale). Come previsto dall’allegato II del DM 1 settembre 2021, la prova orale in generale è tesa ad approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e nella prova pratica. Nel caso 3, tale prova deve prevedere anche l’approfondimento del livello di conoscenza degli aspetti di tipo pratico relativi alla attività di manutenzione Si rammenta che le abilitazioni di cui al CASO 2 e al CASO 3 prevedono l’ammissione diretta all’esame  di  personale  con  pregressa  esperienza  (e  nel  caso  3  anche  pregressa  formazione). Pertanto, le prove d’esame per i candidati in possesso degli specifici requisiti potranno essere programmate con celerità, una volta che saranno individuati ed autorizzate le sedi di esame. Quanto sopra anche per consentire che la manutenzione dei presidi antincendio venga regolarmente svolta dai manutentori senza soluzione di continuità dopo l’entrata in vigore del decreto stesso.   ALLEGATI:  1.       Modello istanza soggetto formatore (MOD. A)2.       Modello elenco centri di formazione e sedi d’esame autorizzati (MOD. B)3.       Modello Appendice III nota DCPREV 14804/2021 rev. 1/23 - domanda di esame

  • MUD - Modello Unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023 Aggiornato

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 10.03.2023

    MUD - Modello Unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023 È pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) del 10 marzo 2023, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022. In base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023. La pubblicazione degli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, pubblica i seguenti documenti: - Allegato 1                                        Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale - Allegato 2                                        Comunicazione rifiuti semplificata - Allegato 3                                        Modelli Raccolta dati - Allegato 4                                        Istruzioni per la presentazione telematica

  • Software Gratuito calcolo rischio rumore

    • RUMORE
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 07.03.2023

    Rumours 2021 gratuito IL PROGRAMMA, A SEGUITO DELL’INSTALLAZIONE, NECESSITA DI UNA CHIAVE DI SBLOCCO DA RICHIEDERE ALLA SEGRETERIA ASSOACUSTICI. OCCORRE INVIARE IL NUMERO DI SERIE CHE IL PROGRAMMA FORNISCE ALL’APERTURA DELLO STESSO, UTILIZZANDO LA PROCEDURA automatica – la gestione dei dati non è più basata su file ma si appoggia ad un database SQLite, facilitando l’inserimento di nuovi record, la visualizzazione dei dati registrati e la loro modifica; – la gestione dei dati tramite file è stata comunque mantenuta per compatibilità con le versioni precedenti; – è stata rivista l’interfaccia del software, passando dal precedente menu ad una finestra ad albero (treeview); – è stata inserita l’interfaccia “Cerca” per trovare i record contenuti nel database corrispondenti ai criteri di ricerca desiderati; – è stata eliminata l’interfaccia “Database”; – aggiornato il D. Lgs. 81/2008 contenuto nella bibliografia all’ultima versione disponibile. In dettaglio, queste le novità di RUMOURS 2021 e della release B: – è stata aggiunta una routine per inserire le “Misure di rumore”; – è stata aggiunta una procedura per calcolare il “Rapporto costi benefici” legato all’adozione degli interventi di riduzione del rumore; – è stata aggiunta una procedura per il “Calcolo della potenza sonora” secondo le norme UNI EN ISO 3744:2010 e UNI EN ISO 3746:2011; – sono state aggiornate le routine di calcolo delle perdite uditive e del rischio ai contenuti della norma UNI ISO 1999:2015, con possibilità di utilizzare sia il database A che i database B1, B2 e B3; – è stata rivista l’interfaccia della procedura per calcolare l’incertezza di misura secondo la norma UNI 9432:2008. Aggiornamento 2021b: La versione 2021b introduce due importanti novità: –          La possibilità di utilizzare come più di un database per registrare i dati; un’interfaccia dedicata permette di selezionare il database da usare, creare copie di backup del database correntemente in uso, rinominare i database ed eliminare i database non più necessari; –          La possibilità in alcune procedure di importare dati e valori numerici direttamente da Excel o altri fogli elettronici velocizzando il processo d’inserimento dei dati, purché formattati secondo le specifiche indicate nella Guida all’utilizzo. COPYRIGHT Rumours 2021 e Rumours2021 (il software) sono opera d’ingegno dell’ing. Stefano Casini, che ne mantiene la proprietà intellettuale. I diritti del software sono tutelati ai sensi delle leggi vigenti sul diritto d’autore. Assoacustici è l’unico soggetto autorizzato dall’Autore per la distribuzione a titolo gratuito del Prodotto. L’Autore concede in uso il software prescindendo da ogni responsabilità che ne possa derivare dall’uso e si riserva di apportare modifiche ed integrazioni a proprio insindacabile giudizio. La duplicazione e la trasmissione del software sono permessi, salvo diversa comunicazione dell’Autore, ai soli fini di effettuarne una copia di riserva. Fonte:Assoacustici SCARICA IL SOFTWARE GRATUITO DALLA FONTE UFFICIALE  

  • Formazione su salute e sicurezza lavoratori edilizia

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 03.03.2023

    Circolare Formedil n. 07 e 08/2023, prot. n. 17 e 18/2023 "Contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell'edilizia artigianato - Capitolo "Formazione su salute e sicurezza" - Aggiornamento formazione dei lavoratori e relativi allegati - chiarimenti Pubblichiamo  la Circolare Formedil n. 07/2023, prot. n. 17/2023 "Contratto collettivo nazionale dei lavoratori edilizia artigianato - Capitolo "Formazione su salute e sicurezza" - Aggiornamento formazione dei lavoratori e relativi allegati. Pubblichiamo la  Circolare Formedil n. 08/2023, prot. n. 18/2023 "Contratto collettivo nazionale dei lavoratori edilizia + artigianato - Capitolo "Formazione su salute e sicurezza" - Aggiornamento formazione dei lavoratori chiarimenti. DOCUMENTI CORRELATI  Circolare Formedil n. 07/2023  Estratto Accordo art. 9 - 21/12/2011 - n. 221/CSR - Corsi per la formazione dei lavoratori  Estratto - Edilizia Edili ed affini, Artigianato: Accordo rinnovo CCNL, 4 maggio 2022  Circolare Formedil n. 08/2023, prot. n. 18/2023 CCNL dei lavoratori dell'edilizia + artigianato chiarimenti

  • CONFINED SPACE APP

    L’ambiente confinato è definito come uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare a un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad. es. gas, vapori, polveri) o in carenza di ossigeno. Questo tipo di ambiente non è stato progettato e costruito per essere occupato in permanenza da persone, né destinato ad esserlo. Tuttavia, talvolta, può essere occupato temporaneamente per l’esecuzione di interventi lavorativi come l’ispezione, la manutenzione e la pulizia. Le attività lavorative all’interno degli ambienti confinati espongono pertanto i lavoratori ad un elevato rischio per la loro salute e sicurezza. L’approccio dettato dall’art.15 del D.Lgs.81/08 impone l’eliminazione dei rischi, adottando le soluzioni tecnologiche e gli strumenti messi a disposizione dal progresso tecnico. Per quanto riguarda il lavoro negli ambienti confinati, l’eliminazione del rischio alla fonte è possibile solamente nel caso in cui l’esecuzione dei lavori avvenga rimanendo all’esterno. Dove si scarica CSA? CONFINED SPACE APP CSA è disponibile per Android PER ANDROID:  link: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.sipraengineering.AmbientiConfinati  

  • Indicazioni operative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per i lavori in ambienti confinati

      INDICE Capitolo 1 - INTRODUZIONECapitolo 2 - RICERCA DI UNA DEFINIZIONE DI AMBIENTE CONFINATOCapitolo 3 - I PROBLEMI E LE SOLUZIONICapitolo 4 - CONDIZIONI PRELIMINARI PER AFFRONTARE I RISCHI IN AMBIENTI CONFINATI Capitolo 5 - FASI DI LAVOROCapitolo 6 - DPI VIE RESPIRATORIECapitolo 7 - SORVEGLIANZA SANITARIA, EMERGENZE E PRONTO SOCCORSOAllegato 1 - Schema di autorizzazione/permesso di ingresso per gli interventi in luoghi confinatiAllegato 2 - Un modello organizzativo e di responsabilitàAllegato 3 - Riferimenti legislativiAllegato 4 - Criteri per la stesura di una ProceduraAllegato 5 - Principali caratteristiche di alcuni agenti che possono essere presenti in ambienti confinatiAllegato 6 - Caratteristiche e modalità del controllo strumentale dell’atmosfera in ambienti confinatiAllegato 7 - Tabella di Classificazione degli Spazi Confinati Fonte: COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO ART. 7DL.gs 81/08 REGIONE EMILIA ROMAGNA  Indicazioni Operative luoghi confinati.pdf — 5.9 MB

  • documento di programmazione della vigilanza INL per il 2023

    • INL
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 02.03.2023

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato il documento di programmazione della vigilanza per l’anno 2023. Gli obiettivi e le priorità della programmazione dell’attività di vigilanza dell’INL nel 2023 tengono conto dell’evolversi della situazione socio–economica di riferimento, caratterizzata da un contesto, anche internazionale, complesso e che presenta numerose criticità, con ripercussioni dirette sul mercato del lavoro, sulle sue dinamiche e relazioni. L’obiettivo prioritario dell’INL resta quello di orientare l’attività di vigilanza verso tutti i fenomeni illeciti di particolare disvalore socio–economico, garantendo una sollecita e adeguata tutela dei diritti del lavoro e dei lavoratori, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili sotto il profilo economico–sociale, anche attraverso un approccio olistico e multi–agenzia. SCARICA IL DOCUMENTO INL

  • Ambiente di lavoro inclusivo - La sicurezza sul lavoro è un diritto di tutti

    • INAIL
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 24.02.2023

    La disabilità è una ridotta capacità d’interazione con l’ambiente sociale-culturale-fisico rispetto a ciò che è considerata la normalità e, pertanto, è una condizione che, nel corso della vita, tutti possono sperimentare. L’ambiente fisico, i prodotti e le tecnologie sono fattori ambientali in grado di “ridimensionare” la disabilità, e favorire la partecipazione e l’autonomia nello svolgere le proprie attività. Sul piano lavorativo, un ambiente di lavoro inclusivo ed accessibile è una condizione imprescindibile a garantire il diritto di lavorare su basi paritarie e quindi in condizione di sicurezza, salute e benessere. Il documento fornisce un quadro sinottico della normativa di riferimento con particolare attenzione agli aspetti relativi all’ambiente di lavoro.Prodotto: Fact sheetEdizioni: Inail - 2023 Ambiente di lavoro inclusivo - La sicurezza sul lavoro è un diritto di tutti (.pdf - 469 kb)

  • Bando Isi

    • INAIL
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 22.02.2023

    Bando Isi 2022, dal 2 maggio al 16 giugno 2023 la compilazione delle domande sul sito Inail In vista dell’avvio della prima fase della procedura per l’assegnazione dei 333 milioni di euro a fondo perduto destinati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il sistema di accesso ai servizi online dell’Istituto è stato adeguato introducendo due nuovi profili specifici, riservati a professionisti e società di intermediazione che eseguono esclusivamente gli adempimenti connessi con le richieste di finanziamento delle imprese La prima fase della procedura per l’assegnazione dei 333 milioni di euro di incentivi a fondo perduto messi a disposizione dall’Inail con il bando Isi 2022 prenderà il via il prossimo 2 maggio. Le imprese che vogliono investire in prevenzione, attraverso la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza, avranno tempo fino alle ore 18,00 del 16 giugno per inserire e salvare la domanda di accesso al contributo sul portale dell’Istituto. Un processo continuo di revisione e semplificazione. Il nuovo applicativo “Isi domanda” farà riferimento a un ambiente digitale, unitario e semplificato in cui l’utente ritrova diverse informazioni nell’ambito del progetto Isi e vede rappresentato graficamente il flusso di lavoro e lo stato della sua domanda. Nell’ambito di tale processo di revisione e semplificazione della procedura, il sistema di profilazione per l’accesso ai servizi online dell’Inail è stato adeguato, introducendo due nuovi specifici profili riservati a professionisti e società di intermediazione delle imprese che eseguono esclusivamente gli adempimenti connessi con la partecipazione ai bandi Isi. Rilascio delle nuove abilitazioni e modifica dell’incaricato. Le nuove categorie di utenti che possono svolgere attività di intermediazione per la richiesta degli incentivi si aggiungono a quelle già profilate per l’accesso ai servizi relativi alla gestione assicurativa. Per il rilascio dell’abilitazione all’accesso ai servizi online agli intermediari che operano unicamente sui bandi Isi, sono stati predisposti appositi moduli di richiesta. Il rilascio delle abilitazioni ai nuovi profili è affidato alle sedi Inail competenti per territorio, che operano tramite il “cruscotto di abilitazione” sulla base delle richieste ricevute. Attraverso la funzionalità “cambio incaricato”, i rappresentanti legali della ditta richiedente il finanziamento hanno inoltre la possibilità di nominare e/o revocare il soggetto incaricato in quanto delegato che ha già intrapreso le attività inerenti alla presentazione e alla gestione della domanda Isi. In seguito a questa variazione, tutte le domande Isi precedentemente assegnate all’incaricato uscente saranno attribuite al nuovo soggetto incaricato. BANDO ISI

  • Prevenzione incendi per attività di autorimesse

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 22.02.2023

    Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività adibita ad autorimessa, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante l’ormai abrogato d.m. 1 febbraio 1986 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.6, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice. Inoltre, nell’appendice si prevede che nell’autorimessa siano presenti veicoli elettrici e alimentati da combustibili alternativi, con lo scopo di evidenziare come possano cambiare la valutazione del rischio e l’attribuzione dei livelli di prestazione delle misure della strategia antincendio. Prodotto: Volume Edizioni: Inail 2023 Prevenzione incendi per attività di autorimesse (.pdf - 12,6 mb)

  • Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura – Volume III

    • MMC
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 20.02.2023

    Gestire il rischio: il terzo volume delle schede di rischio elaborate dalla Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza sul sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.   Il terzo volume delle “Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura” scaturisce dall’esperienza del gruppo di lavoro del progetto “Realizzazione di un percorso di aggiornamento continuo sulla valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori”, varato dalla Direzione Regionale Umbria dell’Inail e al quale partecipano 15 professionisti della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza di nove Direzioni regionali Inail e della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza Centrale Inail.   La novità di questo volume rispetto ai precedenti, pubblicati nel 2012 e 2014, consiste nel fatto che le 60 schede raccolte nascono dalla valutazione collegiale e intercalibrata del gruppo di lavoro. “Tale buona pratica”   In ogni scheda, oltre alla valutazione mediante check list OCRA dei compiti e degli scenari lavorativi, sono proposti alcuni possibili interventi di prevenzione e protezione, di semplice attuazione, e sono riportate indicazioni tratte dalle norme e pubblicazioni tecniche, per facilitare la valutazione mediante suggerimenti e chiarimenti. Nel nuovo volume sono infine presentate in modo chiaro e operativo la check list OCRA Multitask Medio e la check list OCRA Multitask Complesso, metodologie che consentono la valutazione di compiti complessi, al fine di illustrare l’analisi del rischio relativo a tutte le attività svolte nell’intero turno di lavoro. Le schede dei primi due volumi sono consultabili anche nell’applicativo Inail “Sovraccarico biomeccanico arti superiori”, pubblicato nei servizi online dell’Istituto, uno strumento semplice ed efficace rivolto a datori di lavoro, RSPP, RLS e lavoratori per aiutare l’individuazione di fattori di rischio del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Prodotto: Volume Edizioni: Inail – 2023 Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura – Volume III (.pdf - 3.17 mb)

  • linee guida Aggiornate per i corsi per TCA, Tecnici Competenti in Acustica

    • RUMORE
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 16.02.2023

    Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha recentemente aggiornato le sue linee guida per i corsi per TCA, Tecnici Competenti in Acustica. Le novità principali riguardano la possibilità di realizzare gli eventi di formazione in diretta streaming, per rispondere alle esigenze dei Tecnici Competenti che lavorano in tutta Italia. Tuttavia, per i corsi abilitanti (180 ore), è richiesto che almeno il 50% venga svolto in presenza, per garantire che i Tecnici Competenti ottengano un’adeguata formazione pratica e possano acquisire le competenze necessarie per esercitare la loro professione in modo efficace. La banca dati web ENTECA  è disponibile al seguente link: https://agentifisici.isprambiente.it/enteca I tecnici competenti in acustica che riscontrino inesattezze o carenze relativamente ai propri riferimenti all’interno della banca dati web ENTECA, devono comunicarlo tempestivamente alla regione che ha rilasciato il riconoscimento all'esercizio di tecnico competente in acustica. Ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 è stato costituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Tavolo tecnico nazionale di coordinamento avente i seguenti compiti: monitorare, a livello nazionale, la qualità del sistema di abilitazione e la conformità didattica dei corsi di formazione; favorire lo scambio di informazioni e l’ottimizzazione organizzativa e didattica degli stessi corsi; accertare i titoli di studio e i requisiti professionali, validi per l’iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica; provvedere, con cadenza almeno quinquennale, alla verifica delle modalità di erogazione e organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento proponendo l’eventuale adeguamento dei relativi contenuti; fornire pareri alle regioni sulla conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica. Il comma 3 dell’articolo 23 stabilisce, inoltre, che a detto Tavolo tecnico nazionale di coordinamento partecipi un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzione di presidente, due rappresentanti di ISPRA, un rappresentante del sistema delle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio e un rappresentante delle regioni e province autonome. Il tavolo tecnico di coordinamento è stato costituito dal Ministero dell’ambiente con nota del 3 novembre 2017. Documentazione prodotta dal Tavolo tecnico nazionale di coordinamento: Nota della Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento di costituzione del Tavolo tecnico; Indirizzi interpretativi per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al Tavolo tecnico di coordinamento previsto dall’art. 23 del decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017 (aggiornamento 22 dicembre 2022); Altri indirizzi sull’applicazione del d.lgs. 42/2017 relativamente  alla professione di tecnico competente in acustica (aggiornamento 23 novembre 2022); Documento operativo per istruttoria (“check-list”) ai sensi del d.lgs. n. 42/2017 - allegato 2 (art. 22) parte B (aggiornamento 22 dicembre 2022); Indirizzi relativi all'applicazione dell’articolo 22, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (15 luglio 2020); Regolamento del Tavolo tecnico.

  • Sistemi di prevenzione, partecipazione e rappresentanza dei lavoratori nel tempo della trasformazione digitale - Metodologia e prime evidenze

    • INAIL
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.02.2023

    I cambiamenti legati alla digitalizzazione hanno avuto un impatto crescente sul lavoro, modificandone la struttura organizzativa e favorendo la diffusione di modelli guidati da piattaforme online che assumono lavoratori con contratti sottotutelati.   Il progetto Bric: “PrePaRa”, affidato al Politecnico di Milano (coordinatore scientifico), con Fondazione Di Vittorio, Sapienza Università di Roma, IAL e il coinvolgimento diretto di Cgil, Cisl, Uil nazionali, ha esplorato sia contesti caratterizzati dalla digitalizzazione dei processi produttivi, sia da forme organizzative tramite piattaforma, con la finalità di individuare sistemi di prevenzione della SSL mirati e forme di partecipazione e rappresentanza adeguati. Il factsheet offre un quadro generale sulle attività del progetto e sugli aspetti metodologici, con cenni sui risultati preliminari. La trattazione estensiva sarà oggetto di successive pubblicazioni dedicate.Prodotto: Fact sheetEdizioni: Inail - 2023 Sistemi di prevenzione, partecipazione e rappresentanza dei lavoratori nel tempo della trasformazione digitale - Metodologia e prime evidenze (.pdf - 298 kb)

  • Interpello n. 1/2023

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 04.02.2023

    Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working”. Seduta della Commissione del 26 gennaio 2023.   La Confcommercio - Imprese per l'Italia ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito alla: «(…) possibilità, per il datore di lavoro, di continuare attivamente, nonostante il periodo pandemico e in relazione all’utilizzo sempre maggiore del “lavoro agile”, ai sensi della L. 22 maggio 2017 n. 81, le attività di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro, si richiede se sia possibile, per il datore di lavoro (come pare, anche alla luce dell’attuale situazione pandemica e, in ogni caso, stante il massivo utilizzo del “lavoro agile”) individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree ». Al riguardo, premesso che: - l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera h), definisce il “medico competente” come: “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora,  secondo  quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”; la lettera m) dello stesso comma definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”; la lettera t) definisce “unita' produttiva": “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;     - l’articolo 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Campo di applicazione” al comma 10 prevede che: “A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'Accordo-Quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali”; - l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”; - lo stesso articolo 18, comma 2, stabilisce che “Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza ”; - l’articolo 25, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lettera a) stabilisce che il medico competente: “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione  di  programmi  volontari  di "promozione  della  salute",  secondo  i  principi  della responsabilità sociale”, inoltre la lettera b) dello stesso comma prevede che il medico competente   “programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”; - l’articolo 39, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Svolgimento dell’attività di medico competente” al comma 6, prevede che: “Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese  nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”; - l’articolo 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato“ dispone che: “Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”       la Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di  gruppi  di  imprese nonché qualora emerga  la  necessità in relazione alla valutazione dei rischi. Pertanto, la nomina di più medici competenti, a parere di questa Commissione, non può che essere ricondotta nell’ambito della suddetta previsione normativa. Resta fermo che, qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente. In linea generale, infine, si osserva che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo, n. 81 del 2008.  Fonte:Ministero del lavoro

  • MODULISTICA PREVENZIONE INCENDI AGGIORNATA 2023

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 27.01.2023

    Aggiornata La Modulistica Di Prevenzione Incendi - Circolare VVF Prot. 739 Del 19.01.2023 Con Circolare VVF Prot. 739 del 19.01.2023 è stata parzialmente aggiornata la modulistica di prevenzione incendi, in particolare sono stati aggiornati i seguenti moduli (in vigore dal 1 marzo 2023) - PIN 1-2023 Valutazione Progetto (in vigore dal 1 marzo 2023):Istanza di valutazione del progetto- PIN 2-2023 S.C.I.A. (in vigore dal 1 marzo 2023): Segnalazione Certificata di Inizio Attività- PIN 2.2-2023 - Cert. REI (in vigore dal o marzo 2023):Certificazione di resistenza al fuoco- PIN 3-2023 Rinnovo periodico (in vigore dal 1 marzo 2023): Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio- PIN 4-2023 Deroga (in vigore dal 1 marzo 2023):Istanza di deroga- PIN 5-2023 Richiesta N.O.F. (in vigore dal 1 marzo 2023):Istanza di nulla osta di fattibilità Fonte:VdF SCARICA LA MODULISTICA AGGIORNATA 

  • Poster Enea riepilogativo delle Detrazioni Fiscali 2023 Efficienza Energetica

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 25.01.2023

    Il poster ENEA 2023 delle detrazioni fiscali degli edifici presenta tutte le caratteristiche e i vantaggi del Superbonus e degli altri Bonus Edilizi. Inoltre, in base agli interventi che si decidono di effettuare, è possibile capire a quali detrazioni fiscali si può accedere. Vediamo come interpretarlo nella maniera corretta e quali sono i contenuti. Riferimenti normativi: Legge 17 luglio 2020 n.77, Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 106, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, DL n. 13 del 25 febbraio 2022 modificato dalla L. 25 del 28 marzo 2022, DL 17 del 1° marzo 2022 (Decreto Bollette ed Energia) convertito nella L. 34/2022 del 27 aprile 2022, DL 50 del 17 maggio 2022 (Decreto Aiuti) convertito con la L. 91 del 15 luglio 2022, DL 21 del 21 marzo 2022 (Decreto Ucraina) convertito nella L. 51 del 20 maggio 2022 , DL 176 del 18 novembre 2022 (Decreto Aiuti Quater) e Legge 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023). La materia è in continua evoluzione e i testi vengono costantemente aggiornati con eventuali novità e precisazioni ad opera del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ENEA, Agenzia delle Entrate. AUTORI: S. Tirinato e A. Castagna per Logical Soft. Con la supervisione di D. Prisinzano, A. Martelli, E. Allegrini e E. Genova di ENEA.EDITORE: Agenzia Nazionale Efficienza Energetica - ENEAFORMATO: EbookDATA PUBBLICAZIONE: gennaio 2023    Poster riepilogativo Detrazioni Fiscali 2023  

  • Linee di indirizzo per l'applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l'industria chimica

    • INAIL
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 20.01.2023

    Linee di indirizzo per l'applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l'industria chimica Le presenti “Linee di indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica” rappresentano uno strumento utile per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza e la conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali già esistenti.     Le Linee di indirizzo vogliono fornire alle imprese, in particolar modo a quelle di piccole e medie dimensioni, un supporto operativo funzionale all’adozione dei sistemi di gestione, finalizzato ad aumentare il livello di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.   Le imprese avranno in tal modo la possibilità di sviluppare un approccio compatibile con il percorso necessario per conseguire la certificazione secondo lo schema previsto dallo standard UNI ISO 45001:2018 e, grazie al contributo presente nell’appendice A, di adottare un modello organizzativo e gestionale relativo alla responsabilità amministrativa degli Enti, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 s.m.i., che rispetti i requisiti previsti all’art. 30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i..Prodotto: VolumeEdizioni Inail - 2023  Linee di indirizzo per l'applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l'industria chimica

  • Infor.MO, Fattori causali e dinamiche infortunistiche nella fabbricazione di articoli in gomma, materie plastiche e prodotti chimici

    • INFORTUNI
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 19.01.2023

    La scheda presenta l’approfondimento delle dinamiche infortunistiche avvenute nei settori della fabbricazione di articoli in gomma, materie plastiche e prodotti chimici e registrate nella banca dati del sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi Informo. Nel dettaglio oltre a presentare l’andamento infortunistico dei dati di fonte assicurativa, in termini di frequenza ed indice di incidenza, vengono esaminate le caratteristiche delle modalità di accadimento e dei fattori causali degli infortuni analizzati. Sono poi indicate alcune delle principali misure di prevenzione e protezione da attuare per il contenimento e la riduzione del rischio infortunistico.Prodotto: Fact sheetEdizioni: Inail – 2023 Infor.MO, Fattori causali e dinamiche infortunistiche nella fabbricazione di articoli in gomma, materie plastiche e prodotti chimici (.pdf - 749 kb)

  • Valutare il rischio architettonico negli ambienti di lavoro

    • INAIL
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 19.01.2023

    Valutare il rischio architettonico negli ambienti di lavoro Il progetto RAS, Ricercare e Applicare la Sicurezza, è frutto di una convenzione tra l’Inail - Dr Campania e il LEAS dell’Università Federico II. Obiettivo del progetto è stato quello di rendere disponibili una serie di manuali operativi su tematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono stati predisposti sei fascicoli. Il presente rappresenta il secondo e si riferisce alla tematica “valutare il rischio architettonico negli ambienti di lavoro”. Prodotto: Volume Edizioni: Inail - 2022   Valutare il rischio architettonico negli ambienti di lavoro (.pdf - 671 kb)

  • Approvate le Linee di Indirizzo su Prevenzione Rischio Ultrasuoni e l'aggiornamento delle Linee di Indirizzo su Prevenzione Rischio Radiazioni Ottiche Artificiali

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 19.01.2023

    Approvate le Linee di Indirizzo su Prevenzione Rischio Ultrasuoni e l'aggiornamento delle Linee di Indirizzo su Prevenzione Rischio Radiazioni Ottiche Artificiali In data 5/12/2022 sono state approvate le INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI FISICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 elaborate dal sottogruppo Tematico Agenti Fisici del Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro in collaborazione con INAIL ed ISS. - aggiornamento del precedente documento del Coordinamento Interregionale - INAIL - ISS (ultimo aggiornamento 2014) in materia di: Radiazioni Ottiche - Decreto Legislativo 81/2008 Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a Ultrasuoni - Indicazioni Operative   Indicazioni operative per la prevenzione delrischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08  Parte 7: ULTRASUONI Revisione 01: approvata dal gruppo di lavoro Agenti Fisici il 24/02/2022 approvata dal Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro il05/12/2022   SEZIONE A EFFETTI SULLA SALUTE E SORVEGLIANZA SANITARIA SEZIONE B METODICHE E STRUMENTAZIONE PER LA MISURA DEGLI ULTRASUONI SEZIONE C VALUTAZIONE DEL RISCHIO SEZIONE D GESTIONE DEL RISCHIO SEZIONE E VIGILANZA ED ASPETTI MEDICO LEGALI SCARICA IL DOCUMENTO PAF (ultrasuoni)   Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 Parte 6: RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI Revisione 01: approvata dal gruppo di lavoro Agenti Fisici il 27/10/21 approvata dal Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro il 05/12/2022   SEZIONE A EFFETTI SULLA SALUTE E SORVEGLIANZA SANITARIA SEZIONE B METODICHE E STRUMENTAZIONE PER LA MISURA DELLE ROA SEZIONE C VALUTAZIONE DEL RISCHIO SEZIONE D GESTIONE DEL RISCHIO SEZIONE E ADEMPIMENTI NORMATIVI, VIGILANZA, ASPETTI MEDICO LEGALI   SCARICA IL DOCUMENTO PAF (Radiazioni ottiche artificiali) Fonte:Paf

  • LINEE DI INDIRIZZO PER AZIENDE/ENTI CHE OSPITANO GLI STUDENTI

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 17.01.2023

    Linee Di Indirizzo Redatte Dal SiRVeSS A Supporto Degli Istituti Scolastici E Dei Soggetti Ospitanti Per L’inserimento Dello Studente Nel Percorso Per Le Competenze Trasversali E Per L’Orientamento   Le presenti linee di indirizzo contengono indicazioni generali, destinate sia agli Istituti scolastici, sia ai soggetti ospitanti (es. aziende, enti, lavoratori autonomi, imprese individuali, etc.), utili per integrare la convenzione tra le parti coinvolte nell’inserimento dello studente nel Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (di seguito PCTO). Valutazione dei rischi per lo studenteNel DVR il soggetto ospitante, eventualmente mediante specifica appendice o sezione dedicata , dovrà indicare le mansioni/operazioni che verrannoeffettuate dallo studente, valutando i rischi e le misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare, con la collaborazione del proprio RSPP, del Medico Competente, ove previsto, e del RLS/RLST, ove nominato, tenendo conto in particolare dei seguenti aspetti:- sviluppo psico-fisico non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione ad età, genere e altre tipicità;- attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;- natura, grado e durata dell’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici;- movimentazione manuale dei carichi;- sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione di attrezzature di lavoro, macchine, apparecchi e strumenti;- pianificazione dei processi di lavoro e loro interazione sull’organizzazione del lavoro;- situazione della formazione e dell’informazione degli studenti. Formazione, Informazione e AddestramentoLa formazione generale e specifica ai sensi dell’art. 37 del DLgs 81/2008 deve essere erogata agli studenti prima che gli stessi siano inseriti nei PCTO.Premesso che, ai sensi dell’art. 2 del DLgs 81/2008, in tutti gli istituti scolastici nei quali gli studentisono impiegati in attività laboratoriali, gli studenti sono equiparati a lavoratori, è obbligo dell’istituto scolastico erogare la formazione generale e specifica, ai sensi dell’art. 37, e certificare l’avvenuta formazione (punto 14-bis “Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro”). Tale formazione dovrà essere commisurata alla tipologia di rischio ai quali gli studenti potrebbero essere esposti a scuola e in azienda (secondo Codice ATECO), in ragione del piano dell’offerta formativa del curriculum scolastico, ed in stretto collegamento con la valutazione dei rischi dell’Istituto stesso.Ciò premesso, prima dell’avvio degli studenti in PCTO, gli Istituti scolastici dovrebbero avere già erogato la formazione generale e la formazione specifica; unitamente alla convenzione, i Dirigenti Scolastici, per il tramite del tutor formativo interno, inviano al soggetto ospitante gli attestati di formazione (generale e specifica) conservati in copia e rilasciati agli studenti, recanti l’indicazione del programma degli argomenti trattati e il tempo ad essi dedicato. Tali azioni sono finalizzate alla valutazione dell’eventuale ulteriore bisogno formativo dello studente in materia di salute esicurezza sul lavoro, a cura del soggetto ospitante, che dovrà pertanto integrare la formazione suirischi specifici relativi alle mansioni che saranno assegnate allo studente, in base agli esiti della propria valutazione del rischio, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lettera b, del DLgs 81/2008. Diversamente, gli Istituti scolastici che non prevedono nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa l’impiego di studenti in attività laboratoriali, ai sensi del DM MIUR 774/2019 erogano la formazione generale; tale formazione deve essere integrata dalla formazione specifica, a cura del soggetto ospitante all’ingresso dello studente nella propria struttura, con modalità e oneri conseguenti da regolarsi nella specifica convenzione. Per la formazione specifica, il citato DM prevede che gli Uffici Scolastici Regionali possano stipulare appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, oppure può essere fatto ricorso a percorsi formativi in modalità e- learning.Il soggetto ospitante deve altresì provvedere a fornire allo studente l’informazione ex art. 36 del DLgs 81/2008 in merito alla propria organizzazione per la salute e la sicurezza (rischi, procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta anti-incendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro, le figure della sicurezza aziendali, etc).Il soggetto ospitante deve garantire l’addestramento dello studente all’uso, qualora previsto, di attrezzature, macchine, sostanze e DPI, da esso forniti, ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 5, e dell’art.77, commi 4 e 5, del DLgs 81/2008, come modificato dalla L 215/2021.Al fine di valutare l’eventuale addestramento erogato dall’Istituto scolastico, il soggetto ospitante ha diritto di acquisire informazioni ed evidenze in tal senso. Obblighi e divieti per lo studenteSi ritiene utile che il soggetto ospitante ricordi allo studente e, in caso di minori, ai genitori (o ai soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza legale del minore, ai sensi della normativa vigente) i principali obblighi e divieti del lavoratore in materia di salute e sicurezza, derivanti dall’art. 20 del DLgs 81/2008 e da altre previsioni normative applicabili, tra i quali, a titolo esemplificativo:- obbligo di osservare le disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;- obbligo di utilizzare in modo appropriato i DPI messi a disposizione;- obbligo di indossare abbigliamento adeguato e/o specifici indumenti da lavoro;- obbligo di segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto (es. al tutor) eventuali anomalie di macchine, attrezzature o dispositivi di sicurezza;- divieto di utilizzare macchine, utensili, impianti non indicati dalla convenzione o dal piano formativo;- divieto di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di competenza e non autorizzate, operazioni di manutenzione, interventi su impianti elettrici;- divieto di rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di controllo;- divieto di assunzione di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti;- divieto di fumare in tutti i luoghi chiusi e nelle aree esterne contrassegnate dal divieto;- obbligo di rispettare le direttive aziendali sull’utilizzo del cellulare negli ambienti di lavoro.Fonte: SirveSS SCARICA IL DOCUMENTO IN WORD VAI AL DVR PER ISTITUTI SCOLASTICI

  • DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 2022, N. 203

    Disposizioni Integrative E Correttive Al Decreto Legislativo 31 Luglio 2020, N. 101, Di Attuazione Della Direttiva 2013/59/Euratom, Che Stabilisce Norme Fondamentali Di Sicurezza Relative Alla Protezione Contro I Pericoli Derivanti Dall'esposizione Alle Radiazioni Ionizzanti   Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (22G00207) (GU Serie Generale n.2 del 03-01-2023) CONTENUTO DELLE MODIFICHE  Capo I Modifiche ai titoli II e III del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativi alle definizioni e alle autorita' competentiCapo II Modifiche al titolo IV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzantiCapo III Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivoCapo IV Modifiche al titolo VII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i rifiuti radioattiviCapo V Modifiche al titolo X del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattiviCapo VI Modifiche al titolo XI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esposizione dei lavoratoriCapo VII Modifiche al titolo XII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esposizione della popolazioneCapo VIII Modifiche al titolo XIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle esposizioni medicheCapo IX Modifiche al titolo XV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a particolari situazioni di esposizione esistenteCapo X Modifiche al titolo XVI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'apparato sanzionatorioCapo XI Modifiche al titolo XVII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a disposizioni transitorie e finaliCapo XII Modifiche agli allegati del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101Capo XIII Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientaleCapo XIV Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, relativo alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazioniCapo XV Disposizioni finali Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023 SCARICA IL DECRETO Fonte:Gazzetta ufficiale

  • ADR 2023 - TESTO DELL'ACCORDO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 15.01.2023

    Testo ADR 2023 Da Scaricare   Disponibile testo dell'ADR 2023. Le procedure operative per il trasporto di merci pericolose su strada sono regolate dall’Accordo ADR, “Accord Dangereuses Route” il cui ultimo aggiornamento entrerà in vigore il 1° gennaio del 2023.La normativa coinvolge tutti i soggetti incaricati nel trasferimento di merci pericolose (speditore, caricatore, trasportatore, destinatario) che hanno la responsabilità della classificazione delle merci, della scelta degli imballaggi e/o della redazione dei documenti che accompagnano il trasporto. Visualizza e scarica il testo completo dell'ADR applicabile a partire dal 1° gennaio 2023 come pubblicato  Struttura degli Allegati A e B Il Gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) del Comitato per i trasporti interni della Commissione economica per l'Europa ha deciso, nella sua cinquantunesima sessione (26-30 ottobre 1992), di ristrutturare gli allegati A e B, sulla base di una proposta dell'Unione internazionale dei trasporti stradali (TRANS/WP.15/124, par. 100-108). Gli obiettivi principali erano quelli di rendere i requisiti più accessibili e più facili da usare, in modo che potessero essere applicati più facilmente non solo alle operazioni di trasporto internazionale su strada ai sensi dell'ADR, ma anche al traffico interno in tutti gli Stati europei attraverso la legislazione nazionale o della Comunità europea, e in definitiva di garantire un quadro normativo coerente a livello europeo. Si è ritenuto inoltre necessario identificare più chiaramente i doveri dei vari partecipanti alla catena di trasporto, raggruppare più sistematicamente i requisiti relativi a questi vari partecipanti e differenziare i requisiti legali dell'ADR dalle norme europee o internazionali che potrebbero essere applicate per soddisfare tali requisiti.La struttura è coerente con quella delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, dei Regolamenti modello, del Codice marittimo internazionale per le merci pericolose (Codice IMDG) e dei Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID).È stato suddiviso in nove parti, ma ancora raggruppato in due allegati per allinearsi alla formulazione dell'articolo 2 dell'Accordo stesso. La struttura è la seguente:- Allegato A: Disposizioni generali e disposizioni relative agli articoli e alle sostanze pericolose.- Parte 1: Disposizioni generali- Parte 2: Classificazione- Parte 3: Elenco delle merci pericolose, disposizioni speciali ed esenzioni relative a quantità limitate e derogate- Parte 4: Disposizioni relative all'imballaggio e alle cisterne- Parte 5: Procedure di spedizione- Parte 6: Prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi, dei contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC), dei grandi imballaggi, delle cisterne e dei container per il trasporto alla rinfusa- Parte 7: Disposizioni relative alle condizioni di trasporto, di carico, di scarico e di movimentazione.- Allegato B: Disposizioni relative alle attrezzature di trasporto e alle operazioni di trasporto- Parte 8: Requisiti per gli equipaggi dei veicoli, l'equipaggiamento, il funzionamento e la documentazione- Parte 9: Requisiti relativi alla costruzione e all'omologazione dei veicoli   ADR 2023 Volume 1 ADR 2023 Volume 2  Rettifiche Versione traccia con modifiche in modalità visibile (testo nuovo, modificato e cancellato rispetto all'ADR precedente): Track version Volume 2    Track version Volume 1   La Parte 1, che contiene le disposizioni generali e le definizioni, è una parte essenziale, in quanto contiene tutte le definizioni dei termini utilizzati nelle altre parti e definisce con precisione il campo di applicazione e l'applicabilità dell'ADR, compresa la possibilità di esenzioni, nonché l'applicabilità di altri regolamenti. Contiene inoltre disposizioni relative alla formazione, alle deroghe e alle misure transitorie, ai rispettivi obblighi di sicurezza dei vari partecipanti a una catena di trasporto di merci pericolose, alle misure di controllo, ai consulenti per la sicurezza, alle restrizioni per il passaggio dei veicoli che trasportano merci pericolose attraverso le gallerie stradali e alla sicurezza del trasporto di merci pericolose.La tabella A del capitolo 3.2, che contiene l'elenco delle merci pericolose nell'ordine numerico dei numeri ONU, è fondamentale per l'utilizzo dell'ADR ristrutturato. Una volta determinato il numero ONU di una specifica sostanza o articolo pericoloso, la tabella fornisce riferimenti incrociatiUna volta determinato il numero ONU di una specifica sostanza o articolo pericoloso, la tabella fornisce riferimenti incrociati alle prescrizioni specifiche da applicare per il trasporto di tale sostanza o articolo e ai capitoli o alle sezioni in cui tali prescrizioni specifiche possono essere trovate. Tuttavia, occorre tenere presente che le prescrizioni generali o le prescrizioni specifiche della classe delle varie Parti devono essere applicate in aggiunta alle prescrizioni specifiche, a seconda dei casi.Un indice alfabetico che indica il numero ONU assegnato a specifiche merci pericolose è stato preparato dal Segretariato e aggiunto come tabella B del capitolo 3.2 per facilitare l'accesso alla tabella A quando il numero ONU è sconosciuto.La tabella B non è parte ufficiale dell'ADR ed è stata inserita nella pubblicazione solo per facilitare la consultazione.Quando le merci note o sospette di essere pericolose non possono essere trovate per nome in nessuna delle tabelle A o B, devono essere classificate in conformità alla Parte 2, che contiene tutte le procedure e i criteri pertinenti per determinare se tali merci sono considerate pericolose o meno e quale numero ONU deve essere assegnato.Testi applicabiliLa presente versione ("ADR 2023") tiene conto di tutti i nuovi emendamenti adottati dal WP.15 nel 2020, 2021 e 2022, diffusi con i simboli ECE/TRANS/WP.15/256 e -/Corr.1 e ECE/TRANS/WP.15/256/Add.1, che, previa accettazione da parte delle Parti contraenti in conformità all'articolo 14 (3) dell'Accordo, dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2023.Tuttavia, in virtù delle misure transitorie previste al punto 1.6.1.1 dell'Allegato A, la versione precedente ("ADR 2021") potrà continuare ad essere utilizzata fino al 30 giugno 2023.Applicabilità territorialeL'ADR è un accordo tra Stati e non esiste un'autorità esecutiva generale. In pratica, i controlli autostradali sono effettuati dalle Parti contraenti e la mancata conformità può comportare azioni legali da parte delle autorità nazionali nei confronti dei trasgressori, in conformità con la legislazione nazionale. L'ADR stesso non prevede alcuna sanzione. Al momento della pubblicazione, le Parti contraenti sono Albania, Andorra, Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Marocco, Paesi Bassi, Nigeria, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica di Moldova, Romania, Federazione Russa, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Regno Unito e Uzbekistan.L'ADR si applica alle operazioni di trasporto effettuate sul territorio di almeno due delle suddette Parti contraenti. Inoltre, va notato che, nell'interesse dell'uniformità e del libero scambio in tutta l'Unione Europea (UE), gli allegati A e B dell'ADR sono stati adottati anche dagli Stati membri dell'UE come base per la regolamentazione del trasporto di merci pericolose su strada all'interno e tra i loro territori (Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, e successive modifiche). Anche alcuni Paesi non appartenenti all'UE hanno adottato gli allegati A e B dell'ADR come base per la loro legislazione nazionale. VERSIONE EN ADR 2023Copyright: © Nazioni Unite 2022 Tutti i diritti riservati  

  • STRATEGIA UE SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 2021-2027

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 15.01.2023

    Quadro Strategico Dell'UE In Materia Di Salute E Sicurezza Sul Luogo Di Lavoro 2021-2027 Sicurezza E Salute Sul Lavoro In Un Mondo Del Lavoro In Evoluzione   La legislazione dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) è essenziale per proteggere la salute e la sicurezza dei quasi 170 milioni di lavoratori nell'UE.  Il quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 della Commissione europea definisce le priorità e le azioni chiave per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori, affrontando i rapidi cambiamenti che si stanno verificando nell’economia, nell’evoluzione demografica e nei modelli di lavoro.Priorità strategicheIl quadro strategico adotta un approccio tripartito ─ coinvolgendo le istituzioni dell’UE, gli Stati membri, le parti sociali e altre parti interessate ─ e si concentra su tre priorità chiave:anticipare e gestire il cambiamento nel contesto della transizione verde, digitale e demografica;migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e adoperarsi per raggiungere un approccio «Visione Zero» rispetto alla mortalità connessa al lavoro;aumentare la preparazione per rispondere alle crisi sanitarie attuali e future. Proteggere le persone dai rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro è un elemento chiave per garantire condizioni di lavoro dignitose e durature per tutti i lavoratori.  Questo ha consentito di ridurre i rischi per la salute sul lavoro e di migliorare le norme in materia di SSL all'interno dell'UE e in tutti i settori. Permangono tuttavia sfide e la pandemia di COVID-19 ha aggravato i rischi che devono essere affrontati.La protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, sancita dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali, è uno degli elementi basilari di un'economia dell'UE al servizio dei cittadini. Il diritto a un luogo di lavoro sano e sicuro si riflette nel principio del pilastro europeo dei diritti sociali ed è fondamentale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite4, oltre a essere anche un elemento costitutivo dell'Unione europea della salute in via di sviluppo.Il nuovo quadro 2021-2027 in materia di SSL, annunciato nel piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali5, stabilisce le priorità e le azioni chiave necessarie per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei prossimi anni nel contesto del mondo post-pandemico, caratterizzato dalle transizioni verde e digitale, dalle sfide economiche e demografiche e dall'evoluzione del concetto di ambiente di lavoro tradizionale. Fonte: OSHA SCARICA IL DOCUMENTO WORD

  • DALLO STRESS LAVORO CORRELATO ALLA PREVENZIONE DEI RISCHI PSICOSOCIALI

    PRIMO DOCUMENTO DI CONSENSO CIIPDALLO STRESS LAVORO CORRELATO ALLA PREVENZIONE DEI RISCHI PSICOSOCIALI   CIIP, la Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, ha attivato dal 2014 un gruppo di lavoro sullo stress lavoro correlato seguendo e partecipando al dibattito nazionale su un tema di importanza sempre crescente per la salute e la sicurezza dei lavoratori.La pandemia ma anche la guerra, la precarietà, le condizioni economiche, la crisi climatica, hanno contribuito ad elevare l’attenzione nei confronti dei cambiamenti organizzativi e sociali anche sul lavoro e ad attivare interventi di supporto in azienda per singoli e gruppi di lavoratori, opportunità e necessità che deve essere mantenuta come integrazione della gestione dello stress lavoro correlato.La prevenzione delle condizioni di salute mentale sul lavoro riguarda infatti la gestione dei rischi psicosociali sul posto di lavoro e l'OMS raccomanda ai datori di lavoro di farlo implementando interventi organizzativi che prendono di mira direttamente le condizioni di lavoro e gli ambienti, come la fornitura di modalità di lavoro flessibili o l'attuazione di strutture per affrontare la violenza e le molestie sul lavoro. Con il presente documento, aperto ed in progress, il gruppo di lavoro intende fornire un primo contributo alla discussione e rinnovare l’impegno di CIIP e delle Associazioni a:• mantenere nel tempo il gruppo di lavoro sullo stress lc e aggressioni• sostenere con iniziative la sensibilizzazione alla cultura del benessere valorizzando il contributo interdisciplinare (psicologi, ergonomiÍ™)• ribadire la necessită di integrare la prevenzione dei rischi psicosociali e dei disturbi muscolo-scheletrici lavoro-correlati• promuovere le competenze organizzative delle figure interne al sistema di prevenzione di impresa• raccogliere e diffondere esperienze, strumenti e soluzioni sulla gestione dello stress lc anche considerando le diverse specificità aziendali• promuovere «l’ascolto attivoÍ© del sistema lavorativo aziendale e istituzionale• confrontarsi su analisi e soluzioni/proposte operative INDICE1. Gestione dello stress lavoro correlato e prevenzione dei rischi psicosociali 2. Pandemia Covid-19 2020-2022 e rischio stress lavoro correlato 3. Dal rischio stress lavoro correlato ai rischi psicosociali 4. Fattori di rischio psicosociale 5. Modalità di valutazione del rischio psicosociale 6. Fasi della valutazione del rischio7. Strumenti per la valutazione 8. Metodi e strumenti per complessità organizzativa: intervista semi-strutturata per PMI9. Individuazione di misure correttive collettive ed individuali adatte alla gestione dei nuovi fattori di rischio stress lavoro correlato10. Il ruolo dei servizi pubblici nella prevenzione e gestione dei rischi psicosociali Pag. 16 e dello stress lavoro-correlatoALLEGATI EDITABILI IN WORDA. Checklist per la valutazione ergonomica degli ambienti di lavoro integrate stress lavoro correlato e fattori psicosocialiB. Lista di controllo per l’analisi dei fattori psicosociali nell’organizzazione - PSAC  Psycho-social Assessment ChecklistC. Scheda rischi psicosociali in aziendaD. Check List Cambiamenti E. Valutazione del rischio stress lavoro correlato - dimensione tecnostress  Fonte: CIIP SCARICA IL DOCUMENTO   ALTRE RISORSE: VALUTAZIONE STRESS LAVORO CORRELATO EXCEL METODO INAIL 2017/2022SONO COMPRESI DUE FOGLI EXCEL DISTINTI, DI CUI UNO DA USARSI PER TUTTI I SETTORI ATECO, E UN ALTRO FOGLIO EXCEL SPECIFICO PER IL SETTORE SANITARIO.L’obiettivo perseguito nello sviluppo di tale metodologia, che riadatta e integra il modello Management standard approntato dall’Health and safety executive (Hse), è stato quello di offrire un percorso sistematico, frutto di esperienze di ricerca, che permetta al datore di lavoro (DL), attraverso il coinvolgimento attivo di tutte le figure della prevenzione presenti in azienda, di gestire il rischio SLC al pari di tutti gli altri rischi previsti dalla vigente normativa, in maniera integrata, nell’ottica della semplicità ma, al tempo stesso, del rigore metodologico proposto dalla linea guida 2017 e la recente Linea guida specifica per il settore Sanitario del 2022. SCOPRI COME RICHIEDERLI

  • Linee Guida RCP

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 15.01.2023

    A seguito della pubblicazione delle nuove Linee Guida ERC per la Rianimazione Cardiopolmonare 2021-2025, è possibile scaricare i capitoli tradotti con integrazioni da parte di Italian Resuscitation Council.I capitoli mancanti verranno rilasciati nel corso delle prossime settimane.Ringraziamo sentitamente tutti coloro che hanno preso parte nell’attività di traduzione e revisione del volume delle LG2021. 1_Sommario Esecutivo2_Epidemiologia dell’arresto cardiaco in Europa (revisione della traduzione a cura di Gabriella Arlotta e Giuseppe Ristagno)3_Sistemi che salvano vite (revisione della traduzione a cura di Tommaso Scquizzato, Federico Semeraro e Giuseppe Ristagno)4_Supporto vitale di base (revisione della traduzione a cura di Andrea Scapigliati e Giuseppe Ristagno)5_Supporto vitale avanzato (revisione della traduzione a cura di Tommaso Pellis e Giuseppe Ristagno)6_Arresto Cardiaco in Circostanze Speciali (revisione della traduzione a cura di Maria Enrica Antoniucci, Gabriella Arlotta, Francesca Bevilacqua, Adriana Boccuzzi, Maria Calabrese, Carlo Coniglio, Giacomo Quattrocchio, Claudia Ruffini, Rosanna Viacava)7_ Terapia Post Rianimazione (traduzione a cura di Sonia D’Arrigo, Guglielmo Imbriaco, Erik Roman-Pognuz. Revisione della traduzione a cura di Alberto Cucino e Giuseppe Ristagno)8_Primo Soccorso9_ Rianimazione neonatale e supporto alla transizione delle funzioni vitali alla nascita (traduzione di Samantha Di Marco, Nicoletta Doglioni, Elisa Rossi, Davide Silvagni, Miriam Tumolo, Daniele Trevisanuto)10_Supporto delle funzioni vitali in età pediatrica (traduzione di Paolo Isoni, Giampaolo Piras, Davide Silvagni, Miriam Tumolo)11_ La Formazione nella rianimazione12_Etica della Rianimazione e Scelte di Fine Vita (revisione della traduzione a cura di Luigi Riccioni, Claudio Augusto Ajmone-Cat e Giuseppe Renato Gristina)   fonte:IRC

  • Codice di Prevenzione Incendi aggiornato Dicembre 2022

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 02.01.2023

    Codice di Prevenzione Incendi  Sul Sito dei Vigili del fuoco è stato reso disponibile il codice prevenzione incendi aggiornato al 27 Dicembre 2022. Il DM 3 agosto 2015, conosciuto come Codice di prevenzione incendi, rappresenta una rivoluzione nel panorama normativo italiano in materia di prevenzione incendi. Esso infatti è possibile applicarlo, in alternativa, al parco normativo ancora vigente in Italia e riportato nella sezione Regole Tecniche suddivise per attività. Con questo Decreto, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ispirandosi alla normativa internazionale ha prodotto un testo unificato in grado di essere applicato nella progettazione in modo uniforme.   DM 3 agosto 2015 - Articoli del Decreto (Aggiornato al 27/12/2022) Codice di Prevenzione Incendi (Aggiornato al 27/12/2022) Note e Chiarimenti relativi al Codice di Prevenzione Incendi (Aggiornato al 07/11/2022) Ultimo aggiornamento martedì 27 dicembre 2022 Fonte: Vdf

  • Materiale per i Corsi per addetti antincendio di cui al D.Lgs. 81/08 e al D.M. 2/9/2021

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 02.01.2023

    Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha reso disponibile del nuovo materiale didattico per i Corsi per addetti antincendio di cui al D.Lgs. 81/08 e al D.M. 2/9/2021  Tutte le nuove dispense sono redatte secondo i nuovi corsi di LIV.1 - LIV.2 - LIV.3Ricordiamo che La docenza è possibile solo se già in possesso dei requisiti previsti dal D.M.02/09/2021, pertanto, si allegano, alla presente le dispense per i corsi per addetti antincendio redatte da un apposito gruppo di lavoro composto da Dirigenti e Funzionari del Corpo. I documenti allegati sono tre (dispense per corsi 1-FOR, dispense per corsi 2-FOR, dispense per corsi 3-FOR) e riuniscono, in forma organica ed opportunamente revisionata ed aggiornata, tutte le informazioni e i dati che servono per illustrare i contenuti principali dei corsi di formazione ed addestramento per gli addetti antincendio. I contenuti sono stati sviluppati con riferimento alla figura dell’addetto antincendio che assolve, oltre alle sue mansioni specifiche proprie dell’ambito lavorativo, anche i compiti per la gestione della sicurezza in esercizio ed in emergenza. I diversi temi dei moduli didattici, da quelli prettamente teorici, quali quelli relativi ai principi della combustione, a quelli più tecnici della strategia antincendio e a quelli pratici, relativi all’utilizzo delle attrezzature di estinzione e di protezione, sono stati trattati cercando di evidenziare, per ciascun argomento, la rilevanza ai fini della strategia antincendio complessiva, anche con riferimento alle procedure di emergenza. I principali riferimenti per la trattazione delle misure antincendio sono stati il Codice di prevenzione incendi e i decreti attuativi dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. 81/08 (D.M. 1/9/2021,D.M. 2/9/2021, D.M. 3/9/2021) che, oltre a costituire la base per l’illustrazione degli argomenti, sono utilizzati direttamente in alcune parti ed integrati nella dispensa, come elementi sostanziali degli argomenti trattati. Le dispense sono strutturate per essere utilizzate anche come materiale didattico da distribuire ai partecipanti ai corsi di formazione. Potete scaricare le dispense suddivise per tipologia di corso. - Corso di tipo 1-FOR: Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività' di livello 1 (durata 4 ore, compresa verifica di apprendimento) Supporti didattici per lo svolgimento dell’attività formativa Corsi di tipo 1 -FOR - Corso di tipo 2-FOR: Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 2 (durata 8 ore, compresa verifica di apprendimento) Supporti didattici per lo svolgimento dell’attività formativa Corsi di tipo 2 -FOR - Corso di tipo 3-FOR: Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 3 (durata 16 ore, compresa verifica di apprendimento). Supporti didattici per lo svolgimento dell’attività formativa Corsi di tipo 3 -FOR (1 PARTE) Supporti didattici per lo svolgimento dell’attività formativa Corsi di tipo 3 -FOR (2 PARTE) Fonte: Nota DCPREV prot. n. 12301/2022 vdf  

  • Testo unico sicurezza 81/2008 aggiornato a Gennaio 2023

    Nuova edizione del decreto legislativo 81/2008 redatta dagli Ingg. Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore con le seguenti novità: Corretto il refuso all’allegato XXXVIII riguardante la classificazione CAS dell’ammoniaca anidra; Inserito il Decreto Ministeriale 28 settembre 2021 recante “Modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell’articolo 26-bis, comma 5, del d.lgs. n. 139/2006” Modificato l’art. 14, comma 1, come disposto dall’art. 12-sexies, comma 1 del D.L. 21/03/2022, n. 21 (G.U. 21/03/2022, n. 67) convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (G.U. 20/05/2022, n. 117); Inserito l’Accordo Stato Regioni rep. n. 142/CSR del 27.07.2022, recante “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, recante le misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”; Sostituito il Decreto Direttoriale n. 02 del 20 gennaio 2021 con il Decreto Direttoriale n. 63 del 01 agosto 2022 – Decimo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione (LINK ESTERNO); Inseriti gli interpelli n. 1 del 19/07/2022, n. 2 del 26/10/2022 e n. 3 del 15/12/2022; Inserite le modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, operate dal Decreto del Ministero dell’Interno del 15/09/2022 (G.U. n. 224 del 24/09/2022, in vigore dal 25/09/2022); Inserito il Decreto Interministeriale 30/09/2022 sulla definizione di criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1, del medesimo Decreto legislativo n. 81 del 2008 (Comunicato pubblicato sulla G.U. del 15/10/2022 n. 242); Inserito il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 171 del 11.10.2022, sull’istituzione del repertorio nazionale degli organismi paritetici; Inserita la nota DCPREV prot. n. 12301 del 07/09/2022 avente ad oggetto: DM 2 settembre 2021 «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». Ulteriori indicazioni procedurali per le attività di formazione e materiali didattici per i corsi di formazione per addetti antincendio; Inserita la circolare VVF prot.16579 del 07/11/2022 avente ad oggetto: “decreto 15 settembre 2022 – Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81”. Inserito il collegamento esterno alla nota MLPS prot. 10912 del 24.11.2022, riguardante l’aggiornamento delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII e dell’art. 71, comma 11; Sostituito il Decreto Direttoriale n. 62 del 29 luglio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 116 del 19 dicembre 2022 – Trentacinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO); Inserite le modifiche introdotte dal Decreto 29 settembre 2022, n. 192 (G.U. 13/12/2022, n. 290, entrata in vigore del provvedimento 27/12/2022) agli artt. 1 e 2 e l’inserimento dell’art. 5-bis al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37.   SCARICA IL DECRETO AGGIORNATO

  • LA PREVENZIONE INCENDI NELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E ENERGETICA

    • ANTINCENDIO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 29.12.2022

    Breve sintesi delle attività di prevenzione incendi nella risposta alle sfide ambientali L’attuazione degli impegni che l’Unione Europea ha assunto per la decarbonizzazione delle emissioni e, più in generale, per la riduzione dell’impatto umano sull’ambiente, avviene secondo un programma che vede già fissate le scadenze per il raggiungimento degli obiettivi più significativi. Però, se la ricerca sulle riduzione dei consumi e sull’adeguamento ai cambiamenti climatici ha avuto inizio da diversi lustri, in molti casi i problemi di sicurezza in caso di incendio legati alle misure necessarie per raggiungere tali obiettivi sono stati studiati solo in tempi recenti. Questa breve documento cerca di riassumere la varietà e la complessità dei problemi che la transizione ecologica ed i cambiamenti climatici stanno ponendo nel settore della prevenzione incendi, elencando le attività che il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile svolge per costruire il quadro normativo di sicurezza necessario per affrontare le sfide del futuro e utilizzare al meglio i finanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è impegnato anche nel miglioramento continuo della qualità del soccorso, all’interno della quale la sicurezza degli operatori assume una valenza particolare. Dalla lettura di questo breve testo, si coglie lo stretto rapporto esistente tra la normazione di prevenzione incendi e la sicurezza dei soccorritori. I due aspetti, infatti, sono legati dalla qualità delle ricerche e degli studi ai quali, in modo diretto o indiretto, il Corpo partecipa con dedizione ed impegno e sui quali continua ad investire per consentire che le scelte adottate in questi mesi possano garantire un futuro sostenibile ambientalmente e sicuro rispetto al rischio di incendio. Fonte: Vdf DOWNLOAD

  • Quiz delle Verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico Versione quiz del 15/12/2022

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 29.12.2022

    Disponibili i Quiz delle Verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico (art. 13 comma 1 D.M. 120/2014; art.2 Delibera del Comitato Nazionale n.6/2017).Sono disponibili i set completi dei quiz delle verifiche per l'idoneità dei responsabili tecnici previste dall'articolo 13 comma 1 del D.M. 120/2014, suddivisi nei moduli di cui all'allegato C della Delibera del Comitato Nazionale n.6 del 30/05/2017 (all'interno di ogni set di domande, nelle ultime pagine, è disponibile lo storico degli aggiornamenti).I candidati già abilitati, compresi coloro che beneficiano del periodo transitorio di cui all'art. 3, comma 1, della delibera n. 6 del 30/05/2017, possono sostenere la verifica di aggiornamento dell'idoneità a far data dal 1 gennaio 2022 e devono far riferimento al set di domande "Verifica di Aggiornamento – Elenco quiz Modulo Obbligatorio per tutte le categorie" oltre ai quiz delle singole specializzazioni. Elenco Quiz Modulo Obbligatorio Per Tutte Le Categorie Verifica di Aggiornamento - Elenco Quiz Modulo Obbligatorio Per Tutte Le Categorie Elenco Quiz Modulo Specialistico Categorie 1 4 5 Elenco Quiz Modulo Specialistico Categoria 8 Elenco Quiz Modulo Specialistico Categoria 9 Elenco Quiz Modulo Specialistico Categoria 10 I set completi in lingua tedesca sono disponibili qui: Elenco Quiz PFLICHTMODUL FÜR ALLE KATEGORIEN - DE Verifica di Aggiornamento - Elenco Quiz PFLICHTMODUL FÜR ALLE KATEGORIEN - DE Elenco Quiz SONDERMODUL KATEGORIEN 1-4-5 - DE Elenco Quiz SONDERMODUL KATEGORIE 8 - DE Elenco Quiz SONDERMODUL KATEGORIE 9 - DE Elenco Quiz SONDERMODUL KATEGORIE 10 - DE Versione quiz del 15/12/2022 Manuale applicativo dell'area riservata dei responsabili tecnici.E' possibile scaricare il manuale applicativo dell'area riservata dei Responsabili Tecnici qui. Videoguida sulla procedura di compilazione. Fonte:Albo nazionale gestori ambientali

  • Radioattività ambientale in Italia 2022

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 28.12.2022

      ISIN pubblica il Rapporto “La sorveglianza della radioattività ambientale in Italia 2022”, sintesi dei rilevamenti radiometrici effettuati nel 2020 dalla REte nazionale di SORveglianza della RADioattività ambientale - RESORAD, costituita dalle Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la Protezione dell’Ambiente (ARPA/APPA) e dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Il documento ISIN riporta i valori di concentrazione dei principali radionuclidi artificiali, in particolare il cesio – 137, radionuclide guida della contaminazione nell'ambiente, il cui livello di radioattività si dimezza ogni 30 anni circa, derivante dalle attività nucleari e dalle ricadute degli esperimenti atomici condotti in atmosfera nel dopoguerra e dall'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl. Consulta il Rapporto ISIN al link: https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/la_sorveglianza_della_radioattivita_ambientale_in_italia.pd  

  • Alcol e lavoro: alcuni risultati di un’indagine conoscitiva tra lavoratori dei settori trasporti e costruzioni

    A partire da dati di contesto sulle problematiche di salute alcol correlate e da una sintesi della normativa di riferimento, si illustrano alcuni risultati di un’indagine conoscitiva realizzata su un campione di lavoratori dei settori edilizia e autotrasporto, ambiti individuati dalla letteratura scientifica e dalla normativa vigente, ad elevato rischio di infortuni alcol correlati.   L’indagine va ad acquisire informazioni sulla percezione del rischio in materia “alcol e lavoro” anche al fine di contribuire all’identificazione di aspetti necessari di un’implementazione anche formativa per colmare eventuali lacune rispetto a conoscenze e comportamenti attesi, per un miglioramento continuo degli interventi di prevenzione, in ottica di tutela di salute globale.Prodotto: Fact sheetEdizioni: Inail - 2022 Alcol e lavoro: alcuni risultati di un’indagine conoscitiva tra lavoratori dei settori trasporti e costruzioni (.pdf - 168 kb)

  • CASI DI NON OBBLIGATORIETÀ NOMINA CONSULENTE ADR

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 22.12.2022

    Nota Del Ministero Trasporti Di Dicembre 2022 (M_INF.MOT.REGISTRO UFFICIALE.U.0040141.21-12-2022)   La figura del Consulente Sicurezza trasporti,Regolamentata dalla sezione 1.8.3. dell’accordo ADR,  dovrà essere obbligatoriamente nominata a partire dal 1° gennaio 2023 e a tale proposito la nota del Ministero dei Trasporti specifica che tale obbligatorietà varrà, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione. Riportiamo a tale proposito la nota del Ministero Trasporti di Dicembre 2022 (M_INF.MOT.REGISTRO UFFICIALE.U.0040141.21-12-2022)   Oggetto: nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.La figura del consulente per la sicurezza è regolamentata dalla sezione 1.8.3 dell’accordo ADR con la finalità di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente connessi con le attività di trasporto delle merci pericolose.A partire dal 2019, l’Accordo ADR ha esteso l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come “speditori” di merci pericolose su strada. Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023 (punto 1.6.1.44 dell’accordo ADR).A partire da tale data, pertanto, l’obbligatorietà della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione .Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere. Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:• Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);• nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR). Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative .Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.SCARICA LA NOTA M_INF.MOT.REGISTRO UFFICIALE.U.0040141.21-12-2022

  • LA DISINFEZIONE COME MISURA DI SICUREZZA NEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

    Il rischio biologico, negli ambienti sanitari e in quelli ad essi assimilabili, si identifica generalmente con condizioni di rischio di esposizione ad agenti biologici di pazienti/utenti ed operatori che possono causare un’infezione/patologia infettiva.È una caratteristica tipologia di rischio correlata all’esercizio di attività assistenziali, terapeutiche, clinico-diagnostiche, sociosanitarie e/o similari.La valutazione del rischio biologico si effettua considerando quanto indicato dagli artt. 271, 272 e seguenti del Titolo X (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) che prevedono di identificare, per qualsiasi soggetto presente durante le attività che si espletano, le condizioni di rischio di esposizione ad agenti biologici, connessi con l’ambiente o con il posto di lavoro, che costituiscono le sorgenti di rischio.Si identificano, a seguito della suddetta valutazione, le conseguenti misure di prevenzione protezione da attuare e mantenerle tali nel tempo in relazione alle attività in esercizio ed alle modalità delle stesse.Le suddette misure si devono mettere a punto considerando con attenzione l’art.15 “Misure generali di tutela”, comma 1, lett. c) del d.lgs.81/2008 e s.m.i., che prevede “l’eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo“.In seguito, al comma 1, lett. z) dell’art. 18, tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, si indica per il datore di lavoro di “aggiornare le misure di prevenzione … omissis … ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione”.Nell’ambito delle citate misure di sicurezza la disinfezione si qualifica tra gli interventi maggiormente prioritari per la tutela della salute di tutti i soggetti presenti nelle strutture. INDICE DOCUMENTO: LA DISINFEZIONE COME MISURA DI SICUREZZA NEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO SELEZIONARE ED ATTUARE L’ATTIVITA’ DI DISINFEZIONEDISINFEZIONE DEGLI ENDOSCOPIDISINFEZIONE/DECONTAMINAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICODISINFEZIONE/DECONTAMINAZIONE DELL’ARIA IN AMBIENTI CONFINATI Fonte; Inail 2022 SCARICA IL DOCUMENTO CALCOLO RISCHIO BIOLOGICO IN EXCEL

  • Interpello n. 3/ 2022 in merito alla “nomina RSPP”

    • INL
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 21.12.2022

      INTERPELLO N. 3/ 2022 IN MERITO ALLA “NOMINA RSPP” Interpello Ai Sensi Dell'articolo 12 Del D.Lgs. N. 81/2008 E Successive Modificazioni, In Merito Alla “Nomina RSPP”. Seduta Della Commissione Del 15 Dicembre 2022 Il Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) e il Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (SULPL) hanno formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: “un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione?” Al riguardo, premesso che: - l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera f) definisce il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” come: “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi” e alla successiva lettera l) definisce il “servizio di prevenzione e protezione dai rischi” come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”; - il medesimo articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 1, lettera t), definisce l’“unità produttiva” come “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”; - l’articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 rubricato “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” al comma 1 dispone che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”; - l’articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Servizio di prevenzione e protezione”, al comma 1, stabilisce che: “Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo”; - il medesimo articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 8, prevede che “Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”  la Commissione ritiene che la citata normativa preveda la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP). Nel caso di aziende con più unità produttive (come definite dall’art. 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 81/08), nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile. Fonte:INL   DOWNLOAD: INTERPELLO n. 3 / 2022 

  • Template Excel per nuova modalità trasmissione comunicazioni lavoro agile

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 15.12.2022

    sono già disponibili i template in formato Excel per la compilazione dei relativi modelli di comunicazioni di lavoro agile, che sarà possibile inviare dal 15 dicembre 2022, attraverso la nuova modalità alternativa di trasmissione delle comunicazioni, accessibile dall’applicativo web. Per scaricare i template Excel è possibile consultare l’apposita sezione Modulistica del sito del Ministero del Lavoro.   Template Excel per nuova modalità trasmissione comunicazioni lavoro agile Disponibili i template in formato Excel per la compilazione dei relativi modelli di comunicazioni di lavoro agile che sarà possibile inviare dal 15 dicembre 2022  LA-Annullamento-1.0.xlsx        Compila il modulo  LA-InizioPeriodo-1.0.xlsx          Compila il modulo  LA-Modifica-1.0.xlsx                 Compila il modulo  LA-Recesso-1.0.xlsx                  Compila il modulo

  • GUIDA COMPLETA AL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE APPLICATO AI CAVI ELETTRICI

    Il Regolamento CPR Stabilisce I Requisiti Base E Le Caratteristiche Essenziali Armonizzate Che Tutti I Prodotti Progettati Per Essere Installati In Modo Permanente Nelle Opere Di Ingegneria Civile La presente pubblicazione ha lo scopo di informare tutti coloro che quotidianamente trattano cavi elettrici per energia e trasmissione dati che ricadono nell’ambito del Regolamento Prodotti da Costruzione. La Guida è stata aggiornata ed ampliata nei contenuti per offrire a tutti gli operatori della filiera uno strumento puntuale ed aggiornato.In particolare, rispetto alla versione precedente (2017) è stato aggiornato il riferimento al DM 3 Agosto 2015 con il DM 18 ottobre 2019 (Testo Unico/ Codice di prevenzione Incendi), sono state riportate alcune ulteriori FAQ di EUROPACABLE ritenute maggiormente significative, sono stati aggiornati i riferimenti normativi, in particolar modo quelli riportati nella tabella di correlazione cavi – luoghi installativi. Il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) è una legge europea direttamente applicabile che impone immediatamente doveri e diritti ai cittadini dell’Unione e/o agli Stati membri.Il Regolamento CPR stabilisce i requisiti base e le caratteristiche essenziali armonizzate che tutti i prodotti progettati per essere installati in modo permanente nelle opere di ingegneria civile (es: abitazioni, edifici industriali e commerciali, uffici, ospedali, scuole, metropolitane, ecc.) devono garantire per l’ambito di applicazione.  È necessario che l’installazione avvenga in maniera stabile e duratura durante la vita di servizio dell’opera stessa. SCARICA LA LINEA GUIDA AICE

  • MODELLI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI PER GARANTIRE ALTI LIVELLI DI SICUREZZA MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Linea Guida Per L’individuazione Delle Misure Di Contenimento Del Rischio In Manifestazioni Pubbliche Con Peculiari Condizioni Di Criticità   Nel presente documento sono riportate le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all’aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, non assoggettate ai procedimenti di cui all’art. 80 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773. Per le manifestazioni di pubblico spettacolo che si tengono in luoghi all’aperto assoggettate ai procedimenti di cui all’articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e che presentino peculiari condizioni di criticità, le linee guida contenute nel presente documento possono costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili. REQUISITI DI ACCESSO ALL’AREA• Accessibilità mezzi di soccorso:ï‚§ larghezza: 3.50 m.ï‚§ altezza libera: 4.00 m.ï‚§ raggio di volta: 13 m.ï‚§ pendenza: non superiore al 10%ï‚§ resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull’asse anteriore e 12 sull’asse posteriore)• Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi-emergenze.Per quanto possibile, oltre ai requisiti di accesso all’area sopra citati dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l’area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo degli occupanti.PERCORSI DI ACCESSO ALL’AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICOQualora esigenze diverse da quelle di safety richiedano percorsi separati di accesso all’area e di deflusso del pubblico, la stessa misura è consentita purché:a) i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione abbiano caratteristiche idonee ai fini dell’esodo, in caso d’emergenza;oppureb) il sistema di esodo sia completamente indipendente dai predetti varchi di accesso.CAPIENZA DELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONEPer le aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una capienza massima, avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m2. L’affollamento definito dal parametro sopra citato dovrà essere comunque verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dall’area, applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo. Il numero di varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta.La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d’esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 m.Gli ingressi alle aree delimitate dell’evento, anche se di libero accesso, devono essere controllati attraverso sistemi quali, ad esempio, l’emissione di titolo di accesso gratuito ovvero con conta-persone.SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORIPer affollamento fino a 10.000 persone non è richiesta, ai fini di safety, la suddivisione in settori.Per affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separazione in almeno due settori.Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno tre settori.I settori devono essere realizzati secondo i seguenti requisiti:• i settori dovranno essere separati tra loro mediante l’interposizione di spazi liberi in cui è vietato lo stazionamento di pubblico ed automezzi non in emergenza aventi larghezza non inferiore a 5 metri.• lungo la delimitazione della suddetta zona di separazione si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m.• le separazioni di tipo “mobile” devono garantire la resistenza ad una pressione su metro lineare superiore a 300 N/m al fine di evitare che, a seguito di ribaltamento, le stesse separazioni possano causare la caduta di persone e il conseguente calpestamento.• lungo le separazioni di tipo mobile si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m   GESTIONE DELL’EMERGENZA-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONESi dovrà provvedere alla pianificazione delle procedure da adottare in caso d’emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento.In esito alla valutazione dei rischi, il responsabile dell’organizzazione dell’evento dovrà redigere un piano d’emergenza che dovrà riportare:• le azioni da mettere in atto in caso d’emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;• le procedure per l’evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all’instradamento della folla;• le disposizioni per richiedere l’intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai succitati Enti;• le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l’organizzazione dell’evento;• le specifiche misure per l’assistenza alle persone diversamente abili.I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell’ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d’intervento.Dovrà essere prevista la possibilità di comunicazione con il pubblico degli elementi salienti del piano d’emergenza prima, durante ed alla fine della manifestazione. In particolare, facendo ricorso ad apposita messaggistica, dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l’evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell’emergenza. Si dovrà altresì prevedere, nell’ipotesi di evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con il pubblico, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.Dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora le cui caratteristiche impiantistiche devono prevedere: • alimentazione elettrica con linea dedicata;• livello sonoro tale da essere udibile in tutta l’area della manifestazione;• presenza di un congruo numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza in funzione delle caratteristiche dell’area della manifestazione.Inoltre si dovrà prevedere, in loco, un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consenta, altresì, le comunicazioni tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l’organizzazione.Nell’installazione della segnaletica di sicurezza si dovrà tenere conto dell’esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate, soprattutto quando questi siano a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso, oltre che alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D. L.vo 81/2008, anche ad ulteriori sistemi di segnalazione ad alta visibilità, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili, sia l’ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un’altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell’area della manifestazione.OPERATORI DI SICUREZZANell’ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni:• assistenza all’esodo;• instradamento e monitoraggio dell’evento;  • lotta all’incendio.Per l’espletamento di tali mansioni, l’organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:1. Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l’idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;2. Addetti alla lotta all’incendio e alla gestione dell’emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell’art. 3 della Legge 609/96.Per lo svolgimento della funzione di assistenza all’esodo, all’instradamento ed al monitoraggio dell’evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui ai precedenti punti 1 e 2. Il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà essere inferiore ad una unità ogni 250 persone presenti. Ogni venti operatori dovrà essere previsto almeno un coordinatore di funzione. A questi operatori deve essere aggiunto un numero di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in possesso dei requisiti di cui al punto 2, individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza.Per le manifestazioni caratterizzate da un’alta affluenza sarà richiesto, come stabilito dall’art. 19 del D.Lvo 139/2006 s.m.i. il servizio di vigilanza antincendio al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATIPer le manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati in cui non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti, dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali.• Divieto di detenzione nell’ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.• Rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a m. 3 tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL• Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell’arte; tale conformità dovrà essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la manifestazione.• Disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m2 di area coperta ed utilizzata.CASI PARTICOLARIPer le manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle misure riportate nella presente linea guida potrà farsi ricorso, ai fini del calcolo dei parametri dell’affollamento e dell’esodo, ai metodi prestazionali previsti dagli strumenti propri dell’ingegneria della sicurezza.A tal proposito, adottando l’approccio ingegneristico, il progettista dovrà dettagliare i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l’attività è esposta e quali siano i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire.In funzione degli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista dovrà indicare quali sono i parametri significativi presi a riferimento per garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi.Pertanto, dovranno essere quantificati i livelli di prestazione, intendendo con ciò l’individuazione di valori di riferimento rispetto ai quali verificare che le scelte progettuali in termini di misure di sicurezza adottate consentano di perseguire i risultati attesi. Tali valori potranno essere desunti dalla specifica letteratura tecnica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Infine, in esito ai risultati dell’elaborazione effettuata, essi costituiranno i parametri di riferimento per attestare il raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati e validare la progettazione proposta.Fonte:Ministero dell'interno SCARICA LA LINEA GUIDA

  • CORRETTA MANIPOLAZIONE ED UTILIZZO DELLA SILICE CRISTALLINA

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Guida Alle Buone Pratiche Per Protezione Della Salute Dei Lavoratori Tramite La Corretta Manipolazione Ed Utilizzo Della Silice Cristallina E Dei Prodotti Che La Contengono Questa guida è il risultato di una raccolta delle conoscenze e delle informazioni sulla gestione della silice cristallina respirabile, già disponibili nei settori di produzione e/o utilizzazione di prodotti o materie prime contenenti silice cristallina. La pubblicazione di questa guida rappresenta un contributo dell'industria (datori di lavoro e dipendenti) alla protezione dei lavoratori dalla possibile esposizione alla silice cristallina respirabile nel luogo di lavoro. L'obiettivo di questa guida è quello di fornire ai produttori e agli utenti di prodotti e materiali contenenti silice cristallina una guida per l'applicazione pratica di un programma per gestire la silice cristallina respirabile e per l'utilizzo sicuro dei prodotti contenenti silice cristallina nel luogo di lavoro.Le industrie che producono e utilizzano la silice sottolineano l'importanza della protezione dei lavoratori dai potenziali effetti sulla salute dell'esposizione professionale alla silice cristallina respirabile nell'ambiente di lavoro. Pertanto è necessario concentrare gli sforzi per ridurre al minimo la potenziale esposizione individuale alla silice cristallina respirabile nel luogo di lavoro.Questa è una guida dinamica, che si concentra sugli aspetti considerati più significativi. Nonostante la sua completezza, non è stato tuttavia possibile coprire in dettaglio tutte le aree di interesse. Si consiglia ad utenti, clienti, lavoratori e lettori di consultare specialisti ed esperti in materia di salute sul lavoro, in merito a tutte le questioni di controllo della silice cristallina respirabile in ciascun specifico ambiente di lavoro.Questa Guida alle Buone Pratiche è un Allegato all'Accordo sulla protezione della salute dei lavoratori tramite la corretta manipolazione ed utilizzo della silice cristallina e dei prodotti contenenti la stessa, e si basa su determinati principi: le parti concordano che la silice cristallina e i materiali / prodotti / materie prime che contengono silice cristallina sono, come descritto più in dettaglio nell'Allegato 5, componenti /ingredienti di base, utili e spesso indispensabili, per un gran numero di attività industriali e altre attività professionali che contribuiscono a proteggere posti di lavoro e ad assicurare il futuro economico dei settori e delle società, e che la loro produzione e il loro utilizzo su vasta scala deve, pertanto, continuare Questa guida costituisce un compendio delle informazioni raccolte da una quantità di fonti, fra cui documenti già in circolazione che forniscono informazioni in materia di silice cristallina respirabile, documenti legali e l'esperienza e le conoscenze delle persone che lavorano nell'industria.In questo breve documento non è possibile coprire tutti i temi menzionati in maniera completa, né è possibile coprire in dettaglio tutte le aree di interesse relative alla silice cristallina respirabile nell'ambiente di lavoro. Si consiglia ad utenti, clienti, lavoratori e lettori di consultare specialisti ed esperti in materia di salute sul lavoro, in merito a tutte le questioni di controllo della silice cristallina respirabile in ciascun specifico ambiente di lavoro.Fonte: Nepsi.eu SCARICA LA GUIDA

  • REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI LUOGHI DI LAVORO

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Requisiti Igienico Sanitari Dei Luoghi Di Lavoro Sono Disciplinati Dal Titolo II E Allegato IV   I requisiti igienico sanitari dei luoghi di lavoro sono disciplinati dal Titolo II e Allegato IV  del Testo Unico sulla Sicurezza (dlgs 81/2008) nonché dai singoli regolamenti d’igiene emanati a livello regionale/comunale.L’Allegato IV dell’art. 63 Testo Unico sulla sicurezza stabilisce i requisiti igienico sanitari che un luogo di lavoro deve possedere che in sintesi sono i seguenti: 1 stabilità e solidità – Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali; 2 altezza, cubatura e superficie – Per locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori devono avere altezza netta non inferiore a 3 m; cubatura non inferiore a 10 m³ per lavoratore; ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno 2 m²; 3 pavimenti, muri, soffitti – Le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti devono essere tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto; 4 finestre e lucernari dei locali – Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori; 5 vie di circolazione – Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa. I passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione; 6 vie e uscite di emergenza – Le vie e le uscite di emergenza devono essere tali da consentire alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d’uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi. 7 porte e portoni – Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, devono consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro; 8 scale – Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito; 9 posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni – I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa.  I luoghi di lavoro all’aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente per evitare il rischio di scivolamento e caduta e devono essere strutturati in modo da evitare esposizione ad agenti nocivi; 10 microclima in luoghi di lavoro chiusi – I luoghi di lavoro devono essere tali da assicurare una salubrità dell’aria anche attraverso impianti di aerazione. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono periodicamente essere sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori; 11 illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro – I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale e devono essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori; 12 locali di riposo e refezione – Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile. Per i lavori all’aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell’azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.  I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate; 13 spogliatoi e armadi per il vestiario – I locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici. Gli spogliatoi devono avere una capacità sufficiente, vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati, convenientemente arredati e distinti fra i due sessi. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; 14 servizi igienico assistenziali – Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi. Devono essere messe a disposizione dei lavoratori docce sufficienti ed appropriate quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. Tali ambienti devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia a cura del datore di lavoro; 15 dormitori – I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l’arredamento necessario rispondente alle esigenze dell’igiene. Nei lavori eseguiti normalmente all’aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi.Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti previsti dall’Allegato IV dell’art. 63 del dlgs 81/2008, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. Requisiti igienico sanitari dei luoghi di lavoro per disabiliL’art. 63 Testo Unico sulla sicurezza, oltre ai requisiti dell’allegato IV riportati sopra, sinteticamente stabilisce anche che:1. i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto di eventuali lavoratori disabili in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati dai lavoratori;2. le misure per i lavori disabili non sono obbligatorie per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso, questi ultimi, devono recepire misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale da parte delle persone disabili.FAQ sui requisiti dei luoghi di lavoroDi seguito si riportano le domande e le risposte più frequenti sui requisiti dei luoghi di lavoro. Le indicazioni riportate nelle risposte seguono le prescrizioni dell’Allegato IV dell’art. 63 del Testo Unico della Sicurezza.Quali sono considerati luoghi di lavoro?Per luogo di lavoro s’intende qualunque spazio in cui vengano svolte delle  mansioni su richiesta del datore di lavoro.Quale deve essere la superficie a disposizione per ogni lavoratore?Ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno 2 m². I valori relativi si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.Che caratteristiche devono avere i pavimenti in un ambiente di lavoro?I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.Quanti servizi igienici devono essere presenti in un ambiente di lavoro?Deve essere previsto almeno un servizio igienico (wc e lavamani) ogni 10 dipendenti, comprensivi del titolare e/o dei soci. Oltre i 10 dipendenti i servizi igienici devono essere divisi per sesso.Come devono essere gli spogliatoi?Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.Quante docce per i lavoratori?Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un’utilizzazione separata degli stessi.Il numero minimo di docce nel caso di cantieri è di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.   VAI ALLEGATO IV AGGIORNATO

  • RISCHIO BIOLOGICO NELL’AMBULATORIO VETERINARIO

    Valutazione Del Rischio Negli ultimi anni è notevolmente cresciuta tra gli operatori sanitari la preoccupazione per il rischio di contrarre una malattia infettiva a causa della propria attività lavorativa; su questo atteggiamento ha sicuramente influito la comparsa sulla scena mondiale dell’epidemia di AIDS, che ha destato non poco allarme anche in questo settore. Le procedure di controllo consigliate, molto spesso complesse e di difficile applicazione, non sempre eliminano il rischio derivante da un evento accidentale (puntura, taglio, schizzo, urina, sangue, feci, presenza di parassiti trasmettitori di zoonosi, allergie, etc) eventi molto spesso imputabili all’organizzazione del lavoro, rapidità di esecuzione, spazi non idonei, affollamento di animali, etc.L’emanazione del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 Titolo X, impone al Datore di lavoro di valutare il rischio derivante dall’esposizione ad agenti biologici, nonché di adottare tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare l’esposizione dei lavoratori.Pur non riconoscendo a tutti gli operatori sanitari un rischio biologico diretto (escluse alcune specifiche mansioni) si ritiene opportuno consigliare l’adozione delle misure precauzionali previste dalla normativa vigente.Quando le misure di controllo non sono sufficienti a ridurre il rischio è necessario progettare adeguatamente i processi operativi modificando, se necessario, l’organizzazione del lavoro. Obiettivi specifici -    Individuazione di  rischi  biologici  durante  l’attività  svolta  all’interno  dell’ambulatotorio veterinario della AUSL Viterbo;-    Individuazione di procedure lavorative tecnicamente valide ed attuabili, che vadano ad integrare la necessaria professionalità ed esperienza degli operatori addetti, in presenza di soggetti (animali) contraddistinti da reazioni difficilmente prevedibili. AMBITO / CAMPO DI APPLICAZIONE  All’interno dell’AUSL Viterbo, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Veterinario è presente un ambulatorio veterinario utilizzato per visite cliniche ed attività chirurgiche relativamente ai cani e ai gatti. L’ambulatorio è sito nei locali al piano terra dello stabile in Viterbo P.le Romiti snc, in adiacenza e comunicante tramite porta e corridoio con gli uffici amministrativi.I locali sono costituiti da sala d’attesa, sala visite e operatoria, ufficio del Dirigente Veterinario. Gli Operatori addetti al Servizio sono tre: un dirigente veterinario e due infermieri. Le pulizie e sanificazioni vengono effettuate tra un intervento/visita e l’altro da un infermiere, mentre a fine turno, per le pulizie di fondo, interviene ditta appaltatrice esterna. RESPONSABILITA’ Il  Dirigente  Veterinario  è  il  Responsabile  dell’ambulatorio  e  Preposto  anche  per  quanto riguarda i Rischi connessi con l’attività così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi e procedure connesse); Procedura: Matrice Delle Responsabilità R: responsabile azione C: collaboratore A: approvazione IL CONTESTO OPERATIVOSi può suddividere nelle seguenti fasi:- accettazione e registrazione amministrativa;- visita;- eventuale preanestesia ed anestesia per intervento chirurgico;- intervento chirurgico;- pulizia e sanificazione (tra un intervento e l’altro e finale)CRITICITÀ RISCONTRATE NELL’ ORGANIZZAZIONE:Le criticità possono essere:a) criticità d’equipe:- un non corretto utilizzo dei DPI degli Operatori Sanitari;- mancata osservanza delle procedure aziendali che possono comportare rischi alla ditta appaltatrice dei lavori di pulizia.b) criticità ditta appaltatrice addetta alle pulizie:- inidoneo utilizzo di camici e guanti per evitare contatti con materiali/rifiuti contaminati.DESCRIZIONE DELLE AZIONIGli animali vengono accettati, dopo una sosta nella sala di attesa, all’interno dell’ambulatorio. Dopo l’identificazione, e disbrigo di procedure amministrative, l’animale viene visitato, esclusivamente dal personale addetto e quindi in assenza di accompagnatori, per poi procedere alle cure del caso. La visita clinica, precede l’intervento chirurgico sull’animale (potenziale serbatoio d’infezione e possibile rischio fisico), con strumentazione mono-uso. Tale sequenza di azione si compone come appresso indicato: Glossario Glossario:- aerosol: sospensione di goccioline di liquido o particelle solide nell’aria o nei gas in genere;- agente biologico: qualsiasi organismo vivente o parte di esso che può essere causa di infezione, allergia, o intossicazione; sono compresi in questa definizione virus, batteri, funghi, endossine batteriche, spore fungine, protozoi o elminti parassiti, acari, insetti, etc.- allergeni: sostanze che causano una reazione allergica oppure d’ipersensibilità in persone predisposte;- allergia:reazione esagerata del sistema immunitario d’individui predisposti nei confronti di sostanze innocue per la maggioranza della popolazione, anche se a dosi estremamente basse; detersione: Operazione volta a rimuovere, anche con l’ausilio di specifiche sostanze detergenti, ogni tipo di residuo, particella o sostanza capace di trasmettere direttamente od indirettamente un rischio biologico;- disinfezione:attività che riguarda il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati mediante la distruzione o l’inattivazione di microrganismi patogeni;- DPI( dispositivo di protezione individuale): attrezzatura che ha il compito di salvaguardare la salute e/o la sicurezza della persona che l’indossa o li utilizza;- rischio:la probabilità che si verifichi un evento dannoso per la gravità dello stesso evento:- sanificazione:operazione comprendente opportuni interventi di detersione e disinfezione.- serbatoio:ospite umano o animale in cui un agente biologico può vivere per un certo periodo del suo ciclo vitale, spesso senza causare la malattia. Può rappresentare una fonte d’infezione. Tabella Zoonosi: fonte asl viterbo

  • IL RISCHIO ELETTRICO

    Un Moderno Ambiente Di Lavoro O Di Vita Completamente Privo Di Energia Elettrica È Difficilmente Immaginabile, Allo Stato Attuale Dello Sviluppo Tecnologico. L’estrema versatilità di tale forma di energia e la relativa facilità con la quale può essere distribuita agli apparecchi utilizzatori l’hanno resa praticamente insostituibile, tanto nei settori produttivi quanto in ambito civile.All’impiego o alla semplice presenza di energia elettrica è associato un rischio per la sicurezza delle persone, comunemente chiamato rischio elettrico, avente alcune caratteristiche che lo rendono particolarmente temibile.La prima di queste consiste proprio nella diffusione dell’energia elettrica, tanto capillare che è difficile pensare ad ambienti completamente esenti da tale rischio.Vi è poi il fatto che l’elettricità è generalmente invisibile (tranne casi particolari, come nello sviluppo di archi elettrici) e può essere causa di incidenti e infortuni anche a distanza dall’impianto o dall’apparecchio predisposti per utilizzarla.Le conseguenze di un infortunio di origine elettrica, purtroppo, possono essere mortali.Le pagine di quest’area tematica sono rivolte principalmente ai datori di lavoro, ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione, che devono valutare e gestire il rischio in ambito lavorativo senza necessariamente avere specifiche competenze elettriche.Lo scopo è quello di fornire le nozioni di base per la conoscenza del rischio, dei suoi effetti dannosi e delle relative misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dalla legislazione e dalla normativa, individuando, nei casi necessari, i soggetti specificamente competenti o preposti a compiti ben precisi.Queste pagine possono essere utilizzate anche come supporto per la formazione dei lavoratori o come ausilio informativo per chiunque voglia documentarsi velocemente sul rischio elettrico.  Descrizione Del Rischio All’impiego dell’energia elettrica sono sempre associate due grandezze, la “corrente elettrica” e la “tensione”.Al passaggio di corrente nei circuiti segue uno sviluppo di calore dipendente dal valore della “resistenza” del circuito e, in misura maggiore, dal valore dell’intensità di corrente. In generale, il calore sviluppato in parte viene trasmesso all’ambiente esterno, in parte determina un aumento di temperatura del “conduttore” e degli “isolanti” del circuito.Se il fenomeno termico non è correttamente gestito, l’aumento di temperatura può provocare il danneggiamento degli isolanti; in taluni casi, questi diventano oggetto di una combustione localizzata che può evolvere in un incendio.La presenza di una tensione tra i vari punti del circuito comporta altre criticità:•la possibilità che si verifichi un “corto circuito”, se i due punti a tensione differente entrano in contatto;•l’innesco di “archi elettrici”, se l’isolante non è opportunamente scelto e dimensionato in funzione del valore di tensione e delle condizioni ambientali;•il passaggio di correnti attraverso il corpo umano, qualora questo entri simultaneamente in contatto con due parti tra cui è presente la tensione. Tali correnti possono generare effetti fisiopatologici (“shock elettrico”) variabili in funzione del valore della corrente e della durata del contatto che, nei casi più gravi, possono essere letali.Nelle pagine che seguono, saranno descritti: le varie sorgenti di rischio elettrico, i più comuni eventi dannosi e le principali misure di sicurezza necessarie a fronteggiarli.

  • POLVERI E FIBRE

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Rischi Per La Salute Legati All’esposizione Alle Polveri Disperse Nell’atmosfera Derivano Soprattutto Dal Diametro Aerodinamico, Che Ne Influenza Il Grado Di Penetrazione All’interno Dell’apparato Respiratorio, E Non Tanto Dalle Loro Proprietà Chimiche. caso delle particelle fini, ultrafini e delle nano particelle la tossicità e la relazione dose-risposta possono essere influenzate anche da altri parametri quali il numero, la morfologia, la solubilità, l’area superficiale e la reattività chimica. Di particolare interesse in igiene industriale sono le polveri di silice libera cristallina (soprattutto quarzo e cristobalite), le polveri di legno duro e alcuni particolati contenenti fibre di amianto, noto per la sua cancerogenicità, o fibre artificiali. Questa sezione approfondisce, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, i maggiori pericoli derivanti da polveri, fibre e nano-materiali. Amianto L'amianto è una fibra minerale presente in natura e ampiamente utilizzata in Italia nel passato.Materiale fibroso dalle caratteristiche molto interessanti per l'industria, l'amianto (o asbesto) veniva usato per realizzare migliaia di prodotti di uso industriale e civile. Le fibre di amianto sono resistenti alle temperature elevate, all'azione di agenti chimici e all'azione meccanica. E' flessibile al punto da poter essere filato ed è un ottimo fonoassorbente.I minerali di amianto sono relativamente diffusi in natura e il loro basso costo, unito alle caratteristiche di cui sopra, ne ha favorito un'ampissima diffusione fin dall'antichità.I minerali di amianto hanno la caratteristica di sfaldarsi e ridursi in fibre molto sottili che si disperdono in aria e possono essere inalate. Questo avviene anche se i materiali sono debolmente perturbati. Gli studi epidemiologici hanno confermato che l'amianto causa gravi patologie nei soggetti esposti all'inalazione delle fibre. Per questo motivo sono state introdotte limitazioni al suo uso che hanno determinato la messa al bando in Italia con la L 257/1992.I minerali interessati dalle limitazioni di cui sopra sono le varietà fibrose del:•Crisotilo (tipo del Serpentino - amianto bianco - CAS 12001-29-5)•Amosite (Anfibolo - amianto bruno - CAS 12172-73-5)•Crocidolite (Anfibolo - amianto blu - CAS 12001-28-4)•Tremolite (Anfibolo - CAS 14567-73-8)•Antofillite (Anfibolo - CAS 77536-67-5)•Actinolite (Anfibolo - CAS 12172-67-7).Il crisotilo è la tipologia maggiormente utilizzata ma, in generale, sono le prime 3 tipologie quelle più diffuse e ancora utilizzate in diverse regioni del mondo.La messa al bando dell'amianto ha determinato una proliferazione di norme che hanno regolato nel tempo vari aspetti quali le modalità per la gestione dei materiali in essere, la valutazione del rischio, i requisiti delle imprese dedite alla bonifica, le caratteristiche dei laboratori e la formazione professionale.Questa sezione approfondisce i diversi aspetti relativi alla gestione e caratterizzazione di questo materiale che costituisce ancora un rilevante problema sanitario e ambientale a livello mondiale. Silice Cristallina Con il termine silice si fa riferimento a una delle sostanze minerali più comuni presenti in natura, formata da silicio (Si) e ossigeno (O) che, assieme, costituiscono circa il 74% in peso della crosta terrestre. Generalmente questi due elementi chimici si combinano con altri per formare i silicati, minerali costituenti di molte rocce. In particolari condizioni, tuttavia, possono legarsi tra loro dando origine al gruppo dei minerali della silice (SiO2).In essi la disposizione interna degli atomi di silicio e di ossigeno può assumere un andamento regolare (silice libera cristallina) o disordinato (silice libera amorfa). In natura la silice si presenta in forme cristalline diverse (polimorfi). Il quarzo, costituente minerale primario di molte rocce vulcaniche, sedimentarie e metamorfiche è senza dubbio la forma più comune di silice libera cristallina (SLC) presente in natura. Cristobalite e tridimite, più rare, compaiono principalmente nelle rocce di natura vulcanica e nei prodotti impiegati dall’industria.Le forme cristalline della silice sono quelle di maggiore interesse per la medicina del lavoro e per l’igiene industriale, perché responsabili di patologie a carattere invalidante. L’esposizione alle polveri contenenti SLC è, infatti, causa della silicosi, per lungo tempo la malattia professionale più importante registrata tra i lavoratori del nostro paese. La copertura assicurativa obbligatoria contro la silicosi venne istituita in Italia nel 1943, ritenendo già allora che questa specifica tecnopatia, proprio per le gravi conseguenze invalidanti, dovesse essere protetta da una tutela speciale.La valutazione del rischio silicosi presenta ancora oggi diverse criticità dovute all’assenza di orientamenti istituzionali chiari riguardo ai sistemi da adottare per campionare le polveri, alla scarsa diffusione di programmi di controllo di qualità delle prestazioni dei laboratori nei quali si eseguono le analisi e, non ultima in ordine di importanza, alla mancanza di valori limite di esposizione professionale (VLE) riconosciuti per legge. Per quest’ultimo aspetto si fa spesso riferimento ai limiti consigliati dall’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) sia per le varietà cristalline sia per quelle amorfe Altre Polveri E Fibre Le sostanze inquinanti per l’igiene del lavoro si possono suddividere in due gruppi in base alle caratteristiche fisico-chimiche: gli aeriformi (gas e vapori) e i particellari o aerosol (polveri, fumi, nebbie), che si presentano sotto forma di particelle liquide (nebbie) o solide (fumi, polveri e fibre) in sospensione nell’atmosfera.Le particelle solide comprendono:•i fumi derivanti da processi di condensazione, combustione e vaporizzazione, che hanno composizione diversa dal materiale di origine e dimensioni inferiori al micron•le polveri originate dall’azione meccanica su un corpo solido (macinazione, taglio, levigatura, ecc..) e di composizione generalmente analoga al materiale di origine, oppure derivate da processi di cristallizzazione di vapori sovrasaturi o processi di conversione gas-particella;•le fibre, di origine naturale o sintetica, consistenti in particelle di forma allungata la cui lunghezza è almeno tre volte superiore al diametro. La WHO (World Health Organization, 1988) definisce fibre tutte le particelle che presentano una lunghezza maggiore di 5 µm e un diametro minore di 3 µm.Molte sostanze, all’apparenza innocue, sono pericolose per la salute se inalate sottoforma di polveri o fibre: le polveri di legno duro, ad esempio, sono cancerogene per l’uomo, come anche le fibre di amianto.In questa area tematica sono prese in considerazione polveri e fibre di composizione mineralogica tale da escludere la presenza di silice cristallina e di amianto, cui sono dedicate specifiche sezioni all’interno del Canale.  

  • ERGONOMIA

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    L'ergonomia È Una Disciplina Che Si Occupa Di Studiare L'interazione Tra Gli Elementi Che Caratterizzano Un Sistema Di Lavoro (Uomo, Macchina E Ambiente) Per Analizzarne Funzioni E Interazioni, Con Lo Scopo Di Migliorare Le Prestazioni Del Sistema E La Soddisfazione Complessiva Dell'operatore.   Seguendo i principi dell’approccio ergonomico la progettazione, oltre a garantire i requisiti della sicurezza, deve rispondere a specifiche esigenze che le derivano dall’applicazione di criteri di adattabilità, usabilità, comfort, comprensibilità. Per valutare la qualità e la complessità di tale rapporto l'ergonomia si avvale dunque delle conoscenze derivanti da varie discipline tra cui, ad esempio, la biomeccanica, l’ingegneria, il design industriale e, non ultime, la fisiologia, la psicologia e l’antropometria. L’ergonomia si pone, pertanto, come una disciplina il cui obiettivo dichiarato è quello di rendere l’ambiente di lavoro e l’attività lavorativa tagliati su misura dell’operatore. In tale ottica vanno pertanto considerati tutti gli elementi che caratterizzano l’uomo (i vincoli antropometrici, gli aspetti biomeccanici, il carico mentale indotto, le interazioni sociali, i fattori psicologici, ecc.), i fattori ambientali (il benessere microclimatico, gli aspetti illuminotecnici, il rumore, la presenza di agenti inquinanti, ecc.) e gli aspetti organizzativi e la dotazione tecnologica a disposizione (utensili, macchinari e arredi a disposizione, flusso d'informazioni da trattare e strumenti per la loro gestione, benessere organizzativo, ecc.). Movimentazione Manuale Dei Carichi Differenti comparti produttivi comportano la necessità da parte dell’operatore di effettuare attività di movimentazione manuale di carichi. Questi, fortemente eterogenei per pesi e dimensioni, possono essere movimentati seguendo modalità, geometrie e frequenze assai diversificate in base alle singole necessità lavorative. Certamente la suddetta attività implica un impegno fisico anche gravoso da parte dell’operatore, con il coinvolgimento in particolare delle strutture osteo-muscolari della colonna vertebrale.Proprio la movimentazione di carichi può rappresentare una delle cause favorenti l’insorgenza di disturbi e patologie a livello di tale distretto anatomico. Necessario quindi procedere ad una corretta valutazione del rischio da movimentazione manuale di carichi, al fine dell’attuazione di idonei interventi di prevenzione e protezione che vadano a mitigare, se non annullare, eventuali danni a carico degli operatori.Verranno di seguito fornite una serie di informazioni circa la problematica in esame per vari ambiti produttivi, indicando in proposito, oltre che i riferimenti normativi, anche quanto suggerito dalla letteratura tecnica di settore e da norme tecniche sulla valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. Operazioni Di Spinta E Traino Come tutte le attività lavorative responsabili di determinare patologie muscolo-scheletriche, la movimentazione manuale eseguita trainando o spingendo un oggetto (generalmente un carrello), se condotta in assenza di requisiti ergonomici (condizioni non ottimali e di tempi di recupero insufficienti), può creare i presupposti per determinare lesioni a carico delle strutture degli arti superiori e della schiena.L’impiego dei carrelli è comune in molti settori produttivi e può essere richiesto per il trasporto dei materiali all’interno dei diversi reparti di un’azienda, nelle attività di magazzinaggio e nei reparti di degenza ospedalieri per effettuare il trasporto dei pazienti.Un improprio impiego del carrello può comportare concreti rischi di sovraccaricare l’apparato muscolo-scheletrico e, conseguentemente, può aumentare la probabilità di maturare, in un periodo medio-lungo, patologie da sovraccarico biomeccanico.Lesioni a carico del complesso muscolo-tendineo dell’articolazione scapolo-omerale o a danno delle strutture ossee o fibro-cartilaginee dei dischi intervertebrali, epicondiliti, neuropatie localizzate nell’articolazione del polso, rappresentano l’insieme delle possibili patologie per le quali la causa lavorativa può rivelarsi determinante qualora l’azione di traino (o di spinta) sia eseguita con modalità e mezzi non adeguati a compensare lo sforzo compiuto.Progettare o riprogettare attività lavorative che comportino attività di traino o di spinta di carrelli significa rendere accettabile lo sforzo esercitato durante le operazioni di movimentazione del materiale e, pertanto, ridurre la fatica per l'operatore. Per tale motivo è importante valutare ed esaminare nel dettaglio tutti gli elementi che concorrono a determinare il sovraccarico biomeccanico. Oltre alle caratteristiche dei carichi movimentati nel corso di una giornata di lavoro, che comunque non rappresentano gli unici fattori in grado di condizionare lo sforzo esercitato, vanno considerate:• la frequenza delle azioni;• la forza applicata;• la tecnica impiegata per la movimentazione (che influenza la postura dei diversi distretti articolari);• la durata delle operazioni;• le caratteristiche individuali dell’operatore (età, sesso, abilità, esperienza, ecc.);• le caratteristiche ambientali in cui viene svolta l’attività lavorativa (microclima, illuminazione, ecc.);• l’organizzazione del lavoro (distanza da percorrere, caratteristiche del sistema di trasporto, spazio a disposizione, ecc.).L’entità del carico movimentato, la postura assunta, la durata richiesta dal compito e le caratteristiche dell’ambiente di lavoro condizionano il determinismo del rischio: per tale motivo è necessario approfondire l’analisi di questi fattori al fine di valutare il grado di sicurezza collegato alla movimentazione. Movimenti Ripetuti Le attività lavorative comportanti movimenti ripetuti degli arti superiori sono responsabili di un elevato numero di patologie a carico dei vari distretti articolari. Il numero di queste malattie, in costante crescita, costituisce buona parte delle patologie professionali registrate ogni anno da Inail. Lo svolgimento di compiti ripetitivi può inoltre comportare affaticamento, ridotta produttività e alienazione, dovuta alla monotonia di attività protratte per lunghi periodi.Uno stato di alienazione può, a sua volta, condurre a situazioni di rischio. Questi effetti sono causati, nella maggior parte dei casi, da condizioni scadenti dal punto di vista ergonomico e possono essere considerevolmente ridotti attraverso una corretta progettazione/riprogettazione di vari aspetti dell’attività: natura del compito, organizzazione del lavoro, design della postazione e degli oggetti o utensili impiegati, forza richiesta e altri fattori.In generale, un’attività lavorativa può essere costituita da uno o più compiti ripetitivi o non ripetitivi. I compiti ripetitivi sono caratterizzati da sequenze di azioni di durata relativamente breve, dette “cicli”, che si ripetono più volte uguali a loro stesse; le “azioni” non sono i singoli movimenti articolari, ma una serie di gesti e movimenti di uno o più distretti articolari finalizzati al compimento di un’operazione elementare.Le operazioni comportanti movimenti ripetuti degli arti superiori possono essere di diversa tipologia: esse comprendono la movimentazione di oggetti di peso leggero effettuata ad alta frequenza e le attività in cui, pur non venendo movimentati carichi, i movimenti delle braccia vengono ripetuti spesso e talvolta per periodi di tempo molto lunghi. Comfort Termico Il microclima è l’insieme degli aspetti fisici che caratterizzano l’aria degli ambienti confinati; un microclima confortevole suscita nella maggior parte degli individui una sensazione di soddisfazione per l’ambiente termico, detta benessere termo-igrometrico o comfort termico. Nello stato di benessere termico il soggetto non avverte sensazioni né di caldo né di freddo; il comfort termico è quindi definito come condizione mentale di soddisfazione nei riguardi dell’ambiente termico.Le condizioni microclimatiche rappresentano un importante fattore ergonomico da tenere sotto controllo, perché possono arrecare un notevole disagio ai lavoratori. La maggior parte della popolazione trascorre infatti molto tempo all’interno di edifici chiusi, lamentando spesso disagi riferibili agli aspetti microclimatici dei locali ove svolge la propria attività.Il complesso delle variabili microclimatiche condiziona lo scambio termico dell’uomo con l’ambiente e influenza la percezione dell’ambiente termico da parte degli occupanti. I principali fattori fisici che determinano il microclima sono la temperatura, l’umidità relativa, la temperatura radiante e la velocità dell’aria, mentre importanti variabili individuali o soggettive sono il metabolismo, il vestiario indossato e il tipo di attività svolta.Il benessere termico comprende condizioni di comfort globale, cioè di tutto l’organismo, e comfort di tipo locale, relativo a specifiche parti del corpo. Il comfort termico globale è legato al mantenimento di condizioni di neutralità termica del corpo attraverso la risposta fisiologica del sistema di termoregolazione, che mantiene costante la temperatura del nucleo corporeo. Il comfort locale è invece legato agli scambi termici localizzati in alcune aree superficiali del corpo. Nella situazione ottimale non c’è alcuna causa che induca sensazioni di discomfort, in nessuna parte del corpo.Le condizioni microclimatiche possono costituire un rischio per la salute e influenzano la sensazione di benessere. Per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori occorre misurare lo scostamento delle condizioni microclimatiche reali da quelle di benessere: il datore di lavoro deve provvedere a mantenere il microclima degli ambienti di lavoro in condizioni prossime a quelle di benessere. Fattore Umano E Gestione Dei Comportamenti Nel termine “Fattore Umano” vengono ricompresi molteplici aspetti di studio.Negli Stati Uniti il termine “Human Factor” viene utilizzato per individuare la disciplina che nel resto del mondo è nota come “Ergonomics” o Ergonomia, secondo la definizione della International Ergonomics Association:“L’Ergonomia (o scienza del Fattore Umano) è la disciplina scientifica che studia interazioni tra essere umano e gli altri elementi di un sistema applicando teorie, principi, dati e metodi per progettare allo scopo di migliorare il benessere umano e le prestazioni del sistema.”Il Fattore Umano si riferisce a quegli elementi quali lavoro, organizzazione, e individuo che hanno influenza sul comportamento e dunque anche conseguenze sugli obiettivi di salute e sicurezza.L’obiettivo primario dell’approccio “Fattore Umano” è il miglioramento del livello di affidabilità dell’operatore e più in generale del sistema all’interno del quale il singolo lavoratore opera, tenendo conto della complessità di tutti gli elementi con i quali egli si deve interfacciare. Ciò implica evidentemente la tendenza a minimizzare la presenza di errori: le più dirette applicazioni connesse agli studi sul fattore umano analizzano infatti l’errore umano, inteso come squilibrio tra le componenti del sistema “uomo-macchina-ambiente” che provoca un abbassamento dell’affidabilità dell’intero sistema anche se le singole componenti mantengono elevata affidabilità.Per una corretta analisi di uno - o più - dei molteplici aspetti che caratterizzano un’Organizzazione, come ad esempio un’azienda, occorrerà dunque innanzitutto studiare l’Organizzazione nel suo complesso, quindi addentrarsi nell’insieme di relazioni che legano gli elementi, ovvero i materiali, le regole, le persone, che la costituiscono, per passare infine alla gestione dei “modi di essere ed agire” dei gruppi sociali di individui (comportamenti e aspetti psicosociali).  

  • ATMOSFERE ESPLOSIVE

    • ATEX
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Si Intende Per "Atmosfera Esplosiva" Una Miscela Con L'aria, A Condizioni Atmosferiche, Di Sostanze Infiammabili Allo Stato Di Gas, Vapori, Nebbie O Polveri (Art. 288 Del D.Lgs. 81/08). La sicurezza nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione è regolamentata, a livello europeo, da due direttive comunemente denominate ATEX. Tale acronimo sta per “ATmosphères EXplosibles”. Il rischio da atmosfere esplosive è ritenuto peculiare dell’industria chimica o energetica, per la presenza di numerosi materiali (gas, vapori, nebbie o polveri) notoriamente riconosciuti come infiammabili o instabili. Nella realtà, materiali di uso comune, addirittura domestico, in condizioni sfavorevoli possono dar luogo a esplosioni: farina, segatura, zucchero, polveri di rifiuti domestici, per non parlare dei combustibili di largo uso, come gas di petrolio liquefatto, gas naturale e carburanti per autotrazione. Questa area tematica espone i fenomeni che possano causare la formazione di una “miscela esplodibile”, le condizioni che possano provocarne l’innesco e le relative conseguenze. Nelle pagine di dettaglio saranno esaminati gli aspetti legislativi, le direttive europee ATEX e le norme di buona tecnica e gli interventi necessari per prevenire esplosioni di miscele esplodibili e per la protezione dalle conseguenze di persone, edifici e ambiente circostante. Esplosioni E Combustioni I fenomeni incidentali legati alle atmosfere esplosive possono manifestarsi secondo modalità molto diverse tra loro, incendi o esplosioni che, a loro volta, possono mostrare dinamiche e livelli di rischio notevolmente diversi tra loro, in funzione di:•tipologia di materiali•concentrazione•volume della nube•presenza di ostacoli o costrizioni all’espansione dei gas.Fattori importanti, questi due ultimi, che possono determinare il trasformarsi di un iniziale incendio in una micidiale detonazione. Miscele Esplodibili Si definiscono esplodibili le miscele costituite da almeno un agente ossidante allo stato gassoso, detto comburente (aria, ossigeno, ozono, cloro, fluoro, vapori di acqua ossigenata) e da almeno un combustibile (idrogeno, ossido di carbonio, idrocarburi od altra sostanza organica, ammoniaca, polverino di carbone o di materiale organico, polveri metalliche quali Na, K, Al, Mg, Ti, Zr e loro leghe, nebbie di sostanze organiche, ecc.).In presenza di un adeguato innesco (o per attivazione termica) tali miscele possono dar luogo ad una esplosione. Taluni polveri metalliche, ad esempio di Mg, possono formare miscele esplodibili anche con la CO2.In letteratura sono reperibili diversi dati riguardanti le miscele contenenti aria o ossigeno, ma pochi relativi ad altri comburenti.Il comportamento delle miscele esplodibili è caratterizzato di specifiche proprietà delle reazioni e del loro modo di evolvere, quali:•limiti di infiammabilità•limiti di esplosività•punto di infiammabilità•temperatura di autoaccensione. Dinamica Dei Fenomeni Esplosivi L’esplosione costituisce un tipo di incidente che si manifesta nei modi più diversi e che ha da sempre suggestionato la fantasia e la paura popolare.Descrivere cosa avvenga in una esplosione è compito difficile, e ai nostri sensi, soprattutto, appaiono poche caratteristiche comuni: la fiammata, gli oggetti lanciati come proiettili, il crollo delle strutture, le persone ferite.Il modo in cui evolve il fenomeno dipende certamente dalla composizione delle atmosfere esplosive, dal modo in cui si formano, dalle modalità di propagazione.Per definire meglio e per prevenire le conseguenze è necessario analizzare come si possa “misurare” un’esplosione, come possa verificarsi, ossia, quali altre caratteristiche possano determinare azioni su cose e persone e come siano tutte tra di loro correlate:•pressione massima e velocità di aumento della pressione•energia di innesco•cause di innesco. Valutazione Delle Conseguenze Nel caso delle esplosioni, la prevenzione e la protezione richiedono un attento lavoro di valutazione che parte dall’identificazione dell’evento cardine (top event), ossia dei pericoli insiti nelle lavorazioni, e, attraverso la considerazione di probabilità e modalità incidentali possibili, di identificazione degli interventi atti a ridurre l’entità di danni a persone o cose.Valutare le conseguenze di una esplosione richiede di fare ipotesi sulle grandezze coinvolte. In generale,a partire dal volume e dalla composizione della nube, si possono ricavare l’energia liberata e, attraverso metodologie diverse, la velocità di propagazione dell’onda d’urto e la sua “potenza”, ossia sovrappressione massima e quantità di moto che possono essere trasferite a persone o superfici. Esistono molti dati sperimentali sugli effetti delle onde d’urto, specie espressi come sovrappressione massima.È bene notare che, sebbene l’essere umano appaia “robusto” rispetto ad altri oggetti investiti, i detriti di questi ultimi, scagliati dall’esplosione, potrebbero risultare letali anche in condizioni apparentemente sopportabili. Valutazione Della Sovrappressione Di Esplosione Il valore massimo della sovrappressione di una esplosione costituisce la grandezza fondamentale per stimarne le conseguenze.Non è possibile, né utile, affrontare le metodologie complesse che consentono di valutare questo e altri parametri significativi per tutta la possibile casistica. Negli approfondimenti ci si sofferma solo sul metodo del TNT - equivalente, universalmente noto perché alla base della classificazione della potenza degli ordigni nucleari.Il TNT - equivalente è applicabile a esplosioni di nubi non confinate (per le quali si usa spesso la sigla UCVE dall’inglese Unconfined Vapour Cloud Explosion), condizione quasi mai verificata negli incidenti industriali, ma si deve introdurre uno studio più approfondito sulle “nubi parzialmente confinate”. Effetti Delle Esplosioni Sugli Edifici Le conseguenze di un fenomeno esplosivo non sono limitate soltanto alle immediate vicinanze della zona in cui esso si è manifestato, ma sono anche legate alla possibilità di lesioni o addirittura collassi delle strutture circostanti, costituendo un serio pericolo per le persone che in essi siano presenti.Le azioni che le esplosioni producono sugli edifici sono molteplici e, spesso, di non intuitiva analisi: all’effetto sulla superficie esposta direttamente si susseguono quelli dovuti alla riflessione da parte del suolo e di altre strutture circostanti e quelli dovuti all’andamento dinamico della pressione.I solai esterni e i tetti, per esempio, possono essere sottoposti a condizioni transitorie di forte depressione tali da provocare lo scoperchiamento degli edifici coinvolti, specie se dotati coperture estese e leggere (capannoni), o l’asportazione di loro parti (tegole, beole, ecc.). Normativa Attualmente le leggi che disciplinano il mondo del lavoro nel campo della salute e sicurezza contro il rischio esplosioni sono:•il D.Lgs 81/2008 noto anche come Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106•Direttiva 94/9/CE contenente disposizioni in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e Direttiva 99/92/CE che definisce i requisiti minimi in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro con presenza di atmosfere potenzialmente esplosive, conosciute anche come Direttive ATEX (dal francese ATmosphères EXplosives).Le norme di buona tecnica, la cui applicazione costituisce presunzione di conformità al dettato legislativo, sono:•CEI EN 60079-10-1 Classificazione dei luoghi pericolosi per presenza di gas, vapori e nebbie•CEI-EN 60079-2 Classificazione dei luoghi pericolosi per presenza di polveri combustibili.

  • STRESS TERMICO

    In Questa Sezione Verrà Trattato Il Rischio Collegato Allo “Stress Termico”; Verranno Quindi Esposti Gli Aspetti E Le Problematiche Relative Al Microclima Dei Cosiddetti Ambienti “Severi” (Caldi E Freddi). Nell’accezione generale con il termine “microclima” si intende una gamma di parametri fisici che caratterizzano gli ambienti di lavoro.I fattori principali che determinano il microclima sono la temperatura, l’umidità relativa, la temperatura media radiante e la velocità dell’aria. Sono questi i parametri che modificano la percezione dell’ambiente in esame da parte degli occupanti ed è sul loro controllo che si indirizzano le strategie tese al miglioramento del comfort termico.Le condizioni microclimatiche degli ambienti di lavoro possono essere diverse in funzione di:ciclo produttivo (produzioni legate a temperature particolari);caratteristiche ambientali (lavori in sotterraneo, in altura ecc.);caratteristiche strutturali dei luoghi di lavoro (materiali costruttivi, loro proprietà termiche, ecc.);impianti utilizzati per controllare le condizioni climatiche (ventilatori, condizionatori ecc.). Gli attuali obblighi normativi prevedono la tutela del benessere del lavoratore in senso globale; in questo modo, accanto agli agenti di rischio di tipo tradizionale, una nuova attenzione viene posta agli aspetti di tipo cosiddetto "ergonomico", i quali influiscono sul benessere psicofisico del lavoratore.Le condizioni microclimatiche rappresentano certamente uno dei più importanti fattori ergonomici.Gli ambienti climaticamente severi si differenziano sostanzialmente da quelli moderati, nei quali si indagano le condizioni di “comfort termico”, che influenzano la performance lavorativa; negli ambienti severi (caldi e freddi) le condizioni climatiche possono compromettere, anche pesantemente, la salute dei lavoratori.In tali ambienti il sistema di termoregolazione dell’organismo umano è sottoposto ad un impegno gravoso al fine di mantenere il necessario equilibrio termico (omeotermia). Accanto al controllo dei parametri termo-igrometrici ambientali e dei parametri soggettivi dell’individuo (metabolismo e indice del vestiario) è importante la conoscenza dei meccanismi fisiologici della termoregolazione e della loro continuità con le patologie da alte e basse temperature.Le condizioni microclimatiche estreme di tali ambienti possono essere dovute ad ineludibili esigenze produttive (vicinanza a forni ceramici o fusori, accesso a celle frigo o in ambienti legati al ciclo alimentare del freddo) o alle condizioni climatiche esterne per le lavorazioni effettuate all’aperto (in agricoltura, nei cantieri all’aperto, nella realizzazione e manutenzione delle strade).Lavori pesanti in ambienti severi caldi sottopongono il sistema cardiovascolare a notevoli condizioni di sforzo, che possono causare il cosiddetto colpo di calore.Per gli ambienti di tipo severo freddo il rischio è rappresentato dal possibile insorgere di uno stato di ipotermia, che può determinare anche conseguenze letali.    

  • La Trasmissione Di Vibrazioni Al Corpo Umano Da Apparecchiature O Mezzi Vibranti

    • VIBRAZIONI
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Per questo le vibrazioni sono contemplate quale agente fisico di rischio dal “testo unico” sulla sicurezza del lavoro, il D.Lgs. 81/08 (al Titolo VIII, capo III).      Anche senza arrivare ad effetti patologici, l’esposizione a vibrazioni può arrecare disagio e disturbo nell’espletamento dei compiti lavorativi.La "Direttiva Macchine" 2006/42/CE impone ai costruttori di dichiarare i valori di vibrazioni emesse dagli utensili portatili e dalle macchine.  E’ importante considerare che le vibrazioni, avendo una direzione di oscillazione, hanno natura vettoriale, e pertanto se ne devono considerare le componenti sui tre assi ortogonali.“L’intensità” delle vibrazioni, nell’ambito dell’igiene del lavoro, viene misurata con la grandezza accelerazione [m/s2]. Le vibrazioni trasmesse al corpo umano, a seconda delle parti del corpo coinvolte, si distinguono in due tipologie: le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e le vibrazioni trasmesse al corpo intero.Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio sono quelle che derivano da un’apparecchiatura vibrante che nell’uso normale va impugnata dal lavoratore con una o con entrambe le mani.Le vibrazioni trasmesse al corpo intero sono quelle ricevute a bordo di macchine semoventi su gomma o su cingoli e mezzi di trasporto, attraverso sedili di guida o pianali, oppure quelle ricevute in prossimità di macchine fisse.Il Portale Agenti Fisici (P.A.F. – www.portaleagentifisici.it, realizzato da Inail in collaborazione con: Regione Toscana, AUSL di Siena e AUSL di Modena), contiene una trattazione completa e approfondita del rischio lavorativo da esposizione a vibrazioni e delle relative misure di prevenzione e protezione.   La Valutazione Del Rischio Vibrazione Gli agenti fisici di rischio (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali) sono indicati nel Testo Unico sicurezza sul lavoro, Titolo VIII (dall’art. 180 all’art. 220).I lavoratori esposti ad agenti fisici sono protetti da misure:– tecniche, attraverso dispositivi di protezione individuale, sistemi di fonoassorbimento, barriere fonoisolanti, sistemi antivibranti, schermi antiradiazioni ecc.;– organizzative e procedurali, come la riduzione del tempo di esposizione, la misura dei livelli di esposizione, la delimitazione delle aree a rischio, percorsi di informazione-formazione-addestramento, la sorveglianza sanitaria ecc.Per eseguire la valutazione dei rischi connessi all’utilizzazione di macchine vibranti che interessano il sistema mano-braccio si fa riferimento alle disposizioni delle norme UNI EN ISO 5349-1 “Vibrazioni meccaniche – Misurazione e valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano – Parte 1: Requisiti generali” e UNI EN ISO 5349-2 “Vibrazioni meccaniche – Misurazione e valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano – Parte 2: Guida pratica per la misurazione al posto di lavoro”. Questo tipo di rischio è presente nel caso di utilizzo di trapano elettrico, di svitatrici pneumatiche ecc. Tra i possibili dispositivi di protezione utilizzabili ci possono essere i guanti, purtroppo non molto efficaci.Per effettuare la valutazione dei rischi connessi all’utilizzazione di mezzi vibranti (rischio vibrazioni sul corpo intero) si fa riferimento alle disposizioni della norma UNI ISO 2631-1 “Vibrazioni meccaniche e urti – Valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero – Parte 1: Requisiti generali”. Come mezzi vibranti si intendono, ad esempio, i veicoli per la movimentazione dei carichi (come i carrelli elevatori). Non potendo ottenere una riduzione nell’esposizione, se non scegliendo modelli elettrici o a benzina rispetto a quelli diesel, si cerca di mitigarne gli effetti attraverso il comfort del sedile e la turnazione degli addetti.I valori rilevati vanno confrontati con i valori di esposizione e i valori d’azione e limite presenti nell’art. 201 del D.Lgs. n. 81/2008 al fine di determinare una fascia di rischio.Si ricorda che le basse temperature possono accentuare il problema tra i lavoratori che ne sono esposti.È ormai noto che le vibrazioni meccaniche possono rappresentare un fattore di rischio per i lavoratori esposti, ad esempio con riferimento al rischio dell’insorgere di patologie come l’angiopatia e l’osteoartropatia da vibranti. E sono molti i comparti, le mansioni, i lavoratori esposti a questo rischio. Ad esempio, con riferimento alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, possono essere esposti i lavoratori che utilizzano scalpellatori, martelli demolitori e picconatori, trapani a percussione, avvitatori ad impulso, cesoie e roditrici per metalli, levigatrici orbitali, seghe circolari, seghetti alternativi, smerigliatrici, motoseghe, decespugliatori, ...L’articolo 202 (Valutazione dei rischi) ricorda che il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell’ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. E che questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.Dopo aver ricordato le disposizioni per la valutazione/misurazione contenute nell’ALLEGATO XXXV, si indica che ai fini della valutazione il datore di lavoro deve tener conto, in particolare, dei seguenti elementi:a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;b) i valori limite di esposizione e i valori d’azione specificati nell’articolo 201;c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;e) le informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro;f) l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.Pubblichiamo un documento del Ing. Luigi Carlo Chiarenza realizzato nell'ambito del progetto formativo, rivolto specificatamente alle professioni deputate alla sicurezza nelle strutture sanitarie, nasce dalla collaborazione tra l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e l’Università degli Studi Roma Tre. DOWNLOAD

  • Esposizione A Radiazioni Ionizzanti Negli Ambienti Di Lavoro

    Questa Sezione Intende Fornire Alcuni Strumenti Finalizzati A Una Maggiore Conoscenza Del Rischio Da Esposizione A Radiazioni Ionizzanti Negli Ambienti Di Lavoro L'impiego delle radiazioni ionizzanti è sempre più diffuso, benché, a seguito dei ben noti gravi incidenti che hanno coinvolto centrali nucleari, nella percezione comune si sia sviluppata l'idea che queste siano ormai poco o per nulla utilizzate.Le radiazioni ionizzanti sono onde elettromagnetiche o particelle sub-atomiche che, irradiando la materia, determinano la creazione di particelle cariche. Nel caso dell'esposizione di esseri umani a radiazioni ionizzanti, le particelle cariche formatesi possono determinare, in funzione dell'entità dell'esposizione e delle modalità con cui questa avviene, danni per la salute molto gravi.L'uomo è da sempre esposto a radiazioni ionizzanti di origine naturale (raggi cosmici, prodotti di decadimento dei cosiddetti nuclidi primordiali, ecc.); a partire dalla fine del diciannovesimo secolo le radiazioni ionizzanti sono state deliberatamente utilizzate per scopi medici e industriali, e ciò ha comportato la possibilità di un'accresciuta esposizione da parte dei lavoratori che le utilizzano e della popolazione in generale. Ciò nonostante, il corretto impiego delle radiazioni ionizzanti, effettuato nel rispetto delle norme vigenti e in base alle attuali possibilità tecniche, fornisce vantaggi assai superiori rispetto agli eventuali danni sanitari che potrebbe determinare. DECRETO LEGISLATIVO 31 Luglio 2020, N. 101   Pubblicato in GU il Dlgs 31 luglio 2020 n° 101, che recepisce la Direttiva 2013/59/Euratom e riordina la normativa relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Entrerà in vigore dal 27 agosto, abroga, tra gli altri, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e contiene alcune novità importanti. DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121) (GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29)Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020 l presente decreto stabilisce norme di  sicurezza  al  fine  di proteggere  le  persone  dai  pericoli  derivanti  dalle  radiazioni ionizzanti, e disciplina:     a) la protezione sanitaria delle  persone  soggette  a  qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti;     b) il mantenimento e la  promozione  del  continuo  miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;     c) la gestione responsabile e sicura  del  combustibile  nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;     d) la sorveglianza e il controllo  delle  spedizioni  di  rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.   2. Le disposizioni del presente decreto fissano  i  requisiti  e  i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione.   3.  Il  sistema  di  radioprotezione  si  basa  sui   principi   di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi.   4. In attuazione dei principi di cui al comma 3:     a) gli atti  giuridici  che  consentono  lo  svolgimento  di  una pratica garantiscono che il beneficio per i singoli individui  o  per la collettivita' sia prevalente rispetto al detrimento sanitario  che essa potrebbe causare. Le determinazioni che introducono o modificano una via di esposizione e  le  determinazioni  per  le  situazioni  di esposizione esistenti e di emergenza devono apportare  piu'  benefici che svantaggi;     b)  la  radioprotezione  di  individui  soggetti  a   esposizione professionale e del pubblico e' ottimizzata allo scopo  di  mantenere al  minimo  ragionevolmente  ottenibile  le  dosi   individuali,   la probabilita' dell'esposizione  e  il  numero  di  individui  esposti, tenendo conto dello stato delle conoscenze  tecniche  e  dei  fattori economici e sociali. L'ottimizzazione della protezione  di  individui soggetti a esposizione medica e' riferita all'entita'  delle  singole dosi, compatibilmente con il  fine  medico  dell'esposizione.  Questo principio si applica non solo in termini di  dose  efficace  ma,  ove appropriato, anche  in  termini  di  dose  equivalente,  come  misura precauzionale  destinata  a  mantenere  le  incertezze  relative   al detrimento sanitario  al  di  sotto  della  soglia  per  le  reazioni tissutali;     c) nelle situazioni di esposizione pianificata,  la  somma  delle dosi cui e' esposto un individuo non puo' superare i  limiti  fissati per  l'esposizione  professionale  o  del  pubblico.  Le  esposizioni mediche non sono soggette a limitazioni delle dosi.  Di seguito alcune delle novità di maggior rilievo. TITOLO XI PROTEZIONE DEI LAVORATORI    L’articolo 109 (Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti) dettaglia il contenuto della relazione (già oggi prevista), redatta dall’esperto di radioprotezione e dettaglia le informazioni che a tal fine il datore di lavoro deve rendere all’Esperto in Radioprotezione.Il comma 4, stabilisce, in conformità con la disciplina generale di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che la relazione redatta dall'Esperto in Radioprotezione costituisce il documento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti ed è munita di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico autorizzato.  VALORI LIMITE LAVORATORI ESPOSTI (art. 146)Una importante novità introdotta dal Decreto è rappresentata  dalla riduzione consistente dei valori limite di esposizione per i lavoratori classificati esposti a radiazioni ionizzanti. In particolare risulta ridotto di più di sette volte il limite di dose equivalente al cristallino. Il limite fissato dal D.lgvo230/95 di 150 millisievert /anno  è stato ridotto a 20 millisievert/anno. SORVEGLIANZA SANITARIAL’articolo 134 “Sorveglianza sanitaria”, introduce novità rispetto al corrispondente articolo del D.lgvo 230/95 e smi nella parte in cui prevede che la sorveglianza di tutti i lavoratori esposti è affidata al medico autorizzato e non più suddivisa tra il medico competente per i lavoratori esposti di categoria B e il medico autorizzato per i lavoratori esposti di categoria A. Infatti, al comma 1, viene stabilito l’obbligo del datore di lavoro di provvedere ad assicurare mediante uno o più medici autorizzati la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e degli apprendisti e studenti in conformità alle norme del presente Titolo. Tale sorveglianza è basata sui principi che disciplinano la medicina del lavoro. Al comma 2, viene introdotto un periodo transitorio per consentire ai medici competenti di adeguarsi alla nuova previsione. Infatti, si prevede che i medici competenti di cui all’art. 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che alla data di entrata in vigore della presente disposizione già svolgono l’attività di sorveglianza sanitaria sui lavoratori classificati esposti di categoria B possono continuare a svolgere tale attività anche senza l’abilitazione di cui all’articolo 138 per il termine di24 mesi. ESPOSIZIONE ALLE SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI IONIZZANTIIl decreto legislativo 101/2020 di recepimento della direttiva 59/2013/Euratom introduce nel sistema regolatorio di radioprotezione moltissime novità per quanto concerne la protezione dall’esposizione dalle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, approfondendo il quadro regolatorio che era stato introdotto con il decreto legislativo 241/2000.La protezione delle radiazioni ionizzanti da sorgenti naturali è oggetto del Titolo IV e affronta vari aspetti radioprotezionistici:-     Protezione dall’esposizione al radon negli ambienti di vita: questa per l’Italia è unaimportante NOVITA’  (nel D.Lgs 230/95 e smi tale argomento era esplicitamente dichiarato fuori dal campo di applicazione)-     Protezione dall’esposizione  al radon negli ambienti di lavoro: sono contenute importantimodifiche rispetto al quadro normativo precedente.-     Protezione  dei  lavoratori  e  dei  degli  individui  della  popolazione  dall’esposizione  ai radionuclidi naturali presenti nelle materie e nei residui di “industrie NORM” (acronimo di Naturally Occurring Radioactive Material: indentifica quei materiali abitualmente non considerati radioattivi ma che possono contenere elevate concentrazioni di radionuclidi naturali per cui sono considerati di interesse dal punto di vista della protezione dei lavoratori e del pubblico).-     Protezione dalle radiazioni gamma emesse da nuclidi contenuti nei materiali da costruzione-     Protezione del personale navigante dall’esposizione alla radiazione cosmica, ecc. Andiamo nel dettaglio, focalizzandoci sugli elementi principali: prima di tutto, in accordo con quanto raccomandato dall’ICRP 103, per le situazioni di esposizione esistenti (come la protezione dal radon negli ambienti di vita e di lavoro e la protezione dell’esposizione gamma dovuta aimateriali da costruzione) lo strumento operativo per la radioprotezione è il “livello di riferimento”al posto del “livello di azione”. Il “livello di riferimento” è definito come un valore di dose o di concentrazione di attività in aria (nel caso del radon) da intendere non come “soglia”, ma come un valore al di sopra del quale non è opportuno che si verifichi l’esposizione (attenzione: non è un limite!), quindi è prioritario adottare interventi protettivi. Tuttavia tali interventi si richiedeche siano apportati anche al di sotto di tale livello, in osservanza del principio di ottimizzazione.PROTEZIONE DAL RADON NEI LUOGHI DI LAVOROPer quanto riguarda la protezione dal radon negli ambienti di vita e di lavoro, inquadrate come situazioni di esposizione esistenti, è fissato lo stesso livello di riferimento (pari ad una concentrazione media annua di 300 Bq/m3): questo certamente faciliterà l'attuazione della norma, delineando un quadro radioprotezionistico più omogeneo.Inoltre, per le abitazioni, come si vede dalla tabella 1, a quelle costruite dopo il 31/12/2024 si applicherà un livello di riferimento inferiore, pari a 200 Bq/m3.Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei, negli stabilimenti termali, nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (opportunamente definite nell’art.11), oppure se svolte in “specifici luoghi di lavoro” da individuare nell’ambito di quanto previsto dal Piano di Azionale Nazionale Radon.Nei luoghi di lavoro sopra citati è richiesta la misurazione della concentrazione di radon in aria media annua e nel caso superi il livello di riferimento, si richiede l’adozione di “misure correttive” volte a ridurre i livelli medi di radon indoor. Un’altra novità, al riguardo è l’istituzione della figura dell’ “esperto in interventi di risanamento radon”, un professionista che abbia il titolo di ingegnere o architetto o geometra e formazione specifica sull’argomento attestata mediante la frequentazione di corsi di formazione o aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione del Radon negli ambienti.Nei casi in cui le misure correttive non siano sufficientemente efficaci da ridurre la concentrazione media annua di radon indoor sotto 300 Bq/m3, si prevede una valutazione dell’esposizione o della dose efficace dei lavoratori e qualora risulti superiore al valore di 6 mSv/anno (o il corrispondentevalore di esposizione al radon), tale situazione è da intendersi come una situazione di esposizione pianificata. Ovviamente tali adempimenti, sinteticamente descritti, vanno inquadrati nell’ambito degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 e smi, quindi ad esempio le relazioni delle misurazioni di radon vanno a corredo del documento di valutazione dei rischi.E’ da notare che anche il fattore convenzionale di conversione utile alla stima della dose efficace da radon è stato aggiornato, alla luce della raccomandazione ICRP137.L’adozione di un Piano d’Azione Nazionale Radon è un’altra innovazione importante perché aiuterà a definire:-     specifiche attività lavorative per le quali il rischio di esposizione al lavoro deve essereoggetto di attenzione-     strumenti metodologici necessari all’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge,-     strumenti tecnici operativi (linee guida e procedure),-     strategie e criteri attraverso i quali le regioni potranno individuare le aree prioritarie, tenuto conto che un primo criterio di identificazione è già presente nel decreto. Il decreto infatti indica che le Regioni e le provincie autonome, laddove sono disponibili dati di concentrazione del radon (o normalizzati) al piano terra, definiscono “aree prioritarie” quelle in cui in almeno il 15% degli edifici si supera il valore di riferimento;-     misure per rendere le politiche sul radon compatibili e coerenti con quelle sul risparmio energetico o sulla Indoor Air Quality (IAQ) e con le politiche sul fumo di tabacco.  La valutazione del Radon: tempistiche, interventi, cadenza  La prima valutazione della concentrazione media annua di attività del Radon deve essere effettuata entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche tipologie nel Piano nazionale.Il documento che viene redatto a seguito della valutazione è parte integrante del Documento diValutazione del Rischio (articolo 17 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81).  Cadenza delle misure:•   Ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra, o di isolamento termico•   Ogni 8 anni, se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq m-3  Se viene superato il livello di riferimento di 300 Bq m-3, entro due anni vengono adottate misure correttive per abbassare il livello sotto il valore di riferimento. L’efficacia delle misure viene valutata tramite una nuova valutazione della concentrazione. In particolare:•   A seguito di esito positivo (minore di 300 Bq m-3) le misurazioni vengono ripetute ogni 4 anni.•   Se la concentrazione risultasse ancora superiore è necessario effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue, tramite esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione (il livello di riferimento questo caso è 6 mSv annui).  Chi effettua le misure (art. 155)Le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria sono effettuati da servizi di dosimetria riconosciuti.La determinazione della dose o dei ratei di dose, e delle altre grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi e i ratei di dose nonché delle attività e concentrazioni di attività, volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura, adeguati ai diversi tipi e qualità di radiazione, che siano muniti di certificati di taratura secondo la normativa vigente.I soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6, devono essere riconosciuti idonei nell'ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'interno e della salute, sentiti l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'INAIL sono disciplinate le modalità per l'abilitazione dei predetti istituti, tenendo anche conto delle decisioni, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione europea o da organismi internazionali.Sono considerati istituti abilitati l'ISIN e l'INAIL.I servizi di dosimetria devono possedere requisiti minimi previsti dall'art. 22 .I contenuti della relazione tecnica e le modalità di effettuazione delle misure sono  dettagliati nell'Allegato II PROTEZIONE DALL’ESPOSIZIONE GAMMA DOVUTA AI MATERIALI CONTENENTI RADIOISOTOPI DI ORIGINE NATURALE (NORM)  Il Capo II del Titolo IV disciplina le “Pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale”, le cosiddette “industrie NORM. Nell’ambito del Titolo IV questa è forse tra le parti che hanno subito il cambiamento più importante rispetto alla normativa precedente. Innanzitutto, queste sono già classificate come “pratiche”, mentre prima erano “attività lavorative” che entravano nel sistema di radioprotezione solo se sussistevano determinate condizioni (superamento del livello di azione).In altri termini le attività che ricadono nell'ambito di applicazione della norma hanno l'obbligo - entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto (entro il 27 agosto 2021)  o dall'inizio della pratica, di provvedere alle misurazioni delle concentrazioni di attività dei materiali presenti nel ciclo produttivo e nei residui di lavorazione, avvalendosi di organismi riconosciuti. Nel caso in cui i risultati delle misurazioni siano superiori ai livelli di esenzione è necessaria la nomina di un Esperto in Radioprotezione che procederà all'attuazione degli adempimenti  di radioprotezione prescritte per la tutela dei lavoratori (art. 22).L'articolo 22 prevede esplicitamente che la relazione tecnica contenente gli esiti delle valutazioni effettuate dall'Esperto in Radioprotezione siano parte integrante della valutazione dei rischi  ai sensi del D.lgvo 81/08.I settori industriali ai quali si applicano le nuove norme sono più numerosi rispetto al passato; ad esempio, i cementifici, la geotermia, gli impianti per la filtrazione delle acque di falda ecc. sono settori prima non coinvolti dalla normativa di radioprotezione. Nell’ambito dei settori industriali di cui all'allegato II (vedi Tabella II-1) , si considerano le attività che comportano:  a) l'uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale;b) la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale. VAI AL DECRETO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE SCARICA IL DECRETO IN FORMATO WORD (SENZA ALLEGATO) SCARICA L'ALLEGATO AL DECRETO SCARICA L'APPROFONDIMENTO PAF IN MERITO AL DECRETO SCARICA LA TABELLA DEI SETTORI INDUSTRIALI "NORM" SCARICA LA TABELLA "Livelli di riferimento concentrazione media annua Radon"

  • IL RISCHIO VIDEOTERMINALI

    • VDT
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Le Schede Tratte Dalla Monografia Inail In Merito A Prevenire E Conoscere Il Rischio Legato All'uso Del Videoterminale Negli Ambienti Di Lavoro. Come evitare i disturbi associati all'uso del videoterminaleI disturbi che i lavoratori addetti ai videoterminali possono accusare sono:disturbi alla vista e agli occhiproblemi legati alla posturaaffaticamento fisico e mentale.I disturbi agli occhiEsistono una serie di disturbi agli occhi che possono insorgere negli addetti ai videoterminali:bruciore, lacrimazione, secchezza, fastidio alla luce, pesantezza, visione annebbiata, visione sdoppiata, stanchezza alla lettura.Essi sono dovuti a una elevata sollecitazione degli organi della vista e al loro rapido affaticamento, causati da:Errate condizioni di illuminazioneUbicazione sbagliata del videoterminale rispetto alle finestre e ad altre fonti di luce, con conseguenti abbagliamenti o eccessivi contrasti di chiaro-scuroCondizioni ambientali sfavorevoli (ad esempio aria troppo secca, presenza di correnti d’aria fastidiose, temperatura troppo bassa o troppo alta)Caratteristiche inadeguate del software (ad es. rappresentazione insoddisfacente dei caratteri) e del videoterminale (ad es. sfarfallamento dei caratteri e dello sfondo)Insufficiente contrasto dei caratteri rispetto allo sfondoPostazione di lavoro non correttaPosizione statica e impegno visivo di tipo ravvicinato e protratto nel tempo, che comporta una forte sollecitazione dei muscoli per la messa a fuoco e la motilità oculareDifetti visivi non o mal corretti che aumentano lo sforzo visivo.I problemi legati alla posturaGli addetti ai videoterminali devono prevenire la possibile insorgenza di:disturbi alla colonna vertebrale dovuti ad una errata posizione del corpo e dal restare troppo tempo seduti;disturbi muscolari dovuti all’affaticamento ed indolenzimento dei muscoli perché poco irrorati dal sangue per la posizione contratta statica;disturbi alla mano e all’avambraccio (il dolore, l’impaccio ai movimenti, i formicolii alle dita), dovuti all’infiammazione dei nervi e dei tendini sovraccaricati o compressi a causa dei movimenti ripetitivi rapidi.L’affaticamento fisico o mentaleA volte possono verificarsi problemi di affaticamento fisico o mentale, in caso di:cattiva organizzazione del lavoro che obbliga all’esecuzione di operazioni monotone e ripetitive per lunghi periodi;cattive condizioni ambientali (temperatura, umidità e velocità dell’aria);rumore ambientale tale da disturbare l’attenzione;software non adeguato.Come evitarliAi fini della prevenzione è pertanto necessario:progettare ergonomicamente il posto di lavoro con una corretta scelta e disposizione degli arredi e dei videoterminali;organizzare correttamente il lavoro, rispettando le pause ed evitando di mantenere una posizione inalterata per tempi prolungati, la digitazione rapida e l’uso del mouse per lunghi periodi. E’ poi importante:avere a disposizione un videoterminale moderno e appropriato nonché mobili idonei (regolabili);allestire il posto di lavoro in modo ottimale  in funzione delle dimensioni corporee dell’operatore (altezza del sedile, del piano di lavoro e posizione del videoterminale);usare occhiali appropriati per correggere eventuali difetti di vista;fare pause per rilassarsi.In alcuni casi può essere utile disporre di accessori che consentano di lavorare anche in piedi o di accessori ergonomici come poggiapolsi per l’uso di tastiera e mouse.      Videoterminale, tastiera e mouseQuando si deve allestire un posto di lavoro al videoterminale è opportuno disporre di attrezzature (hardware e software) moderne e ottimali, con le seguenti caratteristiche.Il softwareIl software da utilizzare deve essere di facile uso e adeguato alla mansione (non troppo banale né troppo complesso), avere una velocità di risposta adeguata, essere dotato di una funzione di guida (help).Il monitorIl monitor deve essere liberamente e facilmente orientabile e inclinabile. La luminosità e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere regolabili  anche per migliorare la qualità del testo e della grafica. L’involucro deve essere opaco, di colore chiaro non bianco.Il monitor deve essere impostato con caratteri definiti, di grandezza sufficiente e facilmente leggibili. Ciò può essere controllato verificando se due caratteri maiuscoli adiacenti (ad es.“UU” o “MM”) restano facilmente distinguibili e nitidi. I bordi dei caratteri devono essere nitidi sia al centro che ai bordi dello schermo, se osservati da una distanza di 50-70 cm dal monitor. E’ necessario che le immagini e i caratteri siano stabili e lo schermo sia esente da sfarfallamento. Oltre ai monitor di tipo tradizionale esistono schermi piatti a cristalli liquidi o al plasma che occupano molto meno spazio e non presentanosfarfallamento. La tastiera e il mouseLa tastiera deve essere indipendente, spostabile liberamente, di basso spessore, inclinabile, stabile quando la si usa e dotata di tasti con superficie infossata e caratteri leggibili.Il colore deve essere opaco, chiaro ma non bianco.Per la tastiera e il mouse si deve disporre di spazio sufficiente. Un poggiapolsi per la tastiera ed eventualmente uno anche per il mouse evitano affaticamenti delle articolazioni dei polsi Se si hanno problemi con le articolazioni dei polsi è bene provare ad usare una tastiera  e un mouse ergonomici (fig. 5), alternativi al tipo tradizionale.Esistono mouse di tipo diverso per rispondere alle esigenze personali di chi lo usa (forma, colore, dimensione, per utenti mancini). I filtri anti-riflessoSpesso si crede che un filtro speciale montato davanti al monitor consenta di ridurre i disturbi dovuti alle riflessioni sullo schermo.Va detto che se il videoterminale é stato posizionato in modo corretto ovvero è parallelo alla finestra e disposto lateralmente rispetto ai corpi illuminanti del soffitto (fig. 6) non è necessario usare filtri.Quando le condizioni sono sfavorevoli - per esempio in un ufficio ad angolo con due fronti di finestre - i filtri possono evitare i disturbi causati da riflessioni sullo schermo.Bisogna però fare attenzione a procurarsi un prodotto di qualità e a provarlo prima di acquistarlo, in quanto, a seconda della marca, il filtro assorbe dal 30 al 50 % della luce dello schermo e peggiora la qualità di riproduzione dell’immagine. Questa peggiora anche quando sul filtro sono presenti impronte o polvere e pertanto è necessario che esso sia pulito regolarmente.Per evitare i riflessi provocati dalle finestre, la soluzione migliore è quella di disporre la postazione di lavoro in modo corretto rispetto alle finestre ed ai punti luce del soffitto e di inclinare opportunamente lo schermo, eventualmente installando anche tende appropriate o oscurando i vetri con rivestimenti speciali.Le radiazioniSecondo l’attuale stato delle conoscenze in materia, il lavoro al videoterminale non comporta pericoli di esposizione a radiazioni tali da pregiudicare la salute degli operatori.L’acquisto di filtri per ridurre le radiazioni si rivela quindi completamente ingiustificato.E’ tuttavia importante verificare, prima dell’acquisto, la presenza della marcatura CE sul videoterminale che garantisce che i campi elettromagnetici sono al di sotto dei limiti raccomandati e riscontrabili nei comuni ambienti di vita dove sono utilizzate apparecchiature elettriche e televisive.I campi elettrostaticiRari sono i casi di irritazione cutanea dovuti a campi elettrostatici. Si può comunque prevenirli acquistando un videoterminale generante un campo elettrostatico ridotto (come nel caso della maggior parte degli apparecchi nuovi), oppure applicando davanti allo schermo un filtro elettrostatico. Ciò richiede, però, l’installazione di una messa a terra efficace, cosa non sempre facile.Il caloreIl videoterminale produce calore che va eliminato con misure appropriate; ciò è molto importante specialmente nei casi in cui nello stesso locale siano installati più apparecchi.Occorre quindi arieggiare regolarmente i locali di lavoro: d’inverno ventilarli brevemente ma a fondo (aprire completamente la finestra e la porta). I disturbi alla vistaUna vista ottimaleLe caratteristiche fondamentali della vista sono: l’acuità visiva, l’accomodamento e l’adattamento.L’acuità visiva è la capacità di distinguere nettamente (immagine nitida) oggetti piccolissimi ravvicinati tra loro.Molti sono i fattori che possono influire sull’acuità visiva. I più importanti sono:L’età. L’acuità visiva diminuisce, specialmente per la vista da vicino, in funzione dell’etàL’intensità luminosa. Con l’aumento della intensità luminosa aumenta anche l’acuità visiva.Il contrasto. L’acuità visiva aumenta con l’aumentare del contrasto (meglio un testo scritto in nero su fondo bianco che su un fondo viola).L’accomodamento è la facoltà dell’occhio di mettere perfettamente a fuoco un oggetto in base alla distanza dall’occhio.L’ampiezza di accomodamento indica la distanza massima e minima entro la quale è possibile vedere con nitidezza . Sia l’ampiezza che la rapidità diaccomodamento diminuiscono con l’età.L’accomodamento diventa più difficile e faticoso per gli occhi quando l’intensità luminosa è insufficiente o in presenza di oggetti lucenti o di immagini riflesse nel campo visivo.Il contrasto e la luminosità dello schermo devono essere pertanto regolati attraverso gli appositi comandi per creare condizioni di vista ottimali. Diminuzione dell’acuità visiva in funzione dell’età.Passati i 45 anni la vista da vicino senza occhiali diminuisce sempre di più.Con un’acuità visiva inferiore a 0,8 (zona rossa) la vista risulta più difficoltosa.L’adattamento è la capacità dell’occhio di adattarsi a luminosità diverse (ad es. chiarobuio) per mezzo di una variazione dell’apertura del foro della pupilla. Il tempo di adattamento aumenta con la differenza di luminosità tra i due oggetti da osservare ed è massimo quando si passa da una zona illuminata al buio o viceversa (fino a circa 60”). Pertanto è necessario evitare la presenza nel campo visivo dell’operatore di zone a luminosità molto diverse, di superfici riflettenti lucide, di fonti luminose o dei loro riflessi.Gli esami della vista e gli occhialiPer lavorare al videoterminale è molto importante avere una buona vista.È naturale che le persone con problemi dovuti a difetti oculari si affaticano più facilmente.Il 20-30 % della popolazione ha difetti alla vista non corretti affatto o in modo insufficiente. Poiché l’accomodamento diminuisce con l’età matura (presbiopia), sono particolarmente le persone sopra i 45 anni che lamentano sintomi di stanchezza lavorando al videoterminale.Spesso i difetti visivi latenti diventano manifesti per la prima volta lavorando al videoterminale, e ciò porta facilmente a colpevolizzare tale lavoro. E’ importante precisare che in ogni caso esso non pregiudica la vista.Le persone che, pur disponendo di un videoterminale ottimale, di uno schermo posizionato in modo corretto, nonché di una postazione di lavoro con una buona illuminazione, soffrono di disturbi oculari devono effettuare i controlli necessari per verificare l’eventuale esistenza di difetti visivi non o mal corretti. In ogni caso è opportuno segnalare il problema al datore di lavoro. All’oculista si dovrà far presente che si lavora al videoterminale affinché egli possa tenerne conto nella scelta degli occhiali.Nei casi di una normale presbiopia bastano occhiali con semplici lenti correttive. Questi occhiali hanno, rispetto a quelli bifocali e progressivi, un campo visivo più vasto (e costano molto meno). Gli occhiali bifocali con piccolo segmento per la visione ravvicinata non sono idonei per lavorare al videoterminale, anche perché chi li porta tende ad inclinare la testa indietro per guardare lo schermo attraverso la sezione inferiore delle lenti, causando un affaticamento dei muscoli del collo e della schiena.Comunque, per non sforzare la vista, è importante mantenere sempre puliti lo schermo e gli eventuali occhiali.In base a quanto previsto dall’art. 55 del Decreto legislativo n. 626/94 e successive modificazioni, prima di essere addetto all’uso del videoterminale, il lavoratore deve essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente e, se necessario, da parte di un medico oculista per accertare la sua idoneità a tale attività. Le successive visite di controllo sono obbligatorie, con una periodicità biennale, per i lavoratori che sono risultati “idonei con prescrizioni” e per i lavoratori che abbiano compiuto il 50° anno di età, e quinquennale in tutti gli altri casi. Queste misure di tutela sanitaria si applicanoesclusivamente nei confronti dei lavoratori che risultano “addetti al videoterminale”, vale a dire di coloro che utilizzano il videoterminale in modo sistematico e abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause prescritte per legge. Tuttavia in qualsiasi momento ogni lavoratore può richiedere di essere sottoposto a visita di controllo, qualora accusi disturbi alla vista che potrebbero essere collegati all’uso del videoterminaleIl corretto posizionamento del videoterminalePosizionare il monitor, la tastiera, il mouse e il leggio portadocumenti in modo corretto è di fondamentale importanza per assicurare il comfort durante il lavoro ed evitare disturbi.I disturbi dovuti alla luce diurnaPer eliminare i riflessi, l’abbagliamento e i contrasti eccessivi di chiaro-scuro provocati dalla luce diurna sullo schermo:- occorre evitare sorgenti con forte luminosità nel centro del campo visivo dell’operatore (sole, lampada) e/o la presenza di superfici con una eccessiva capacità riflettente (lucide);- davanti e dietro il monitor non devono esserci delle finestre , pertanto negli uffici con due pareti ad angolo finestrate, una di esse deve essere schermata;- la direzione principale dello sguardo dell’operatore deve essere parallela rispetto alle finestre ;- i posti di lavoro al videoterminale sono da sistemare, per quanto possibile, nelle zone del locale lontane dalle finestre;- in caso di irradiazione del sole occorre oscurare le finestre (per es. con veneziane, pellicole antisolari o tende di tessuto pesante).Per ridurre i disturbi dovuti alla luce diurna si può far uso anche di schermi parasole. I problemi di abbagliamento o di riflessi devono essere eliminati per evitare che inducano ad assumere una posizione errata. La corretta distanza visivaLa maggior parte degli operatori preferisce una distanza visiva minima che varia da 50 a 80 cm lavorando su schermi delle dimensioni abitualmente in uso: per schermi di 15 pollici è raccomandabile una distanza di 60 cm, per uno schermo di 16 pollici 70 cm e per uno di 17 pollici 80 cm. Per gli schermi molto grandi, come quelli utilizzati nelle postazioni di lavoro CAD, sono da prevedere distanze maggiori.L’altezza del monitorLa direzione normale dello sguardo verso il bordo superiore dello schermo deve seguire una linea leggermente inclinata verso il basso (fig. 8). Ciò presuppone che il monitor sia regolabile in altezza. Quando lo schermo è disposto troppo in alto o troppo in basso si possono verificare disturbi per fenomeni di riflessione causati dall’illuminazione o per l’affaticamento dei muscoli della nuca, delle spalle e della parte superiore della schiena, a causa dell’errata posizione del collo.Per prevenire questi problemi è importante:• non collocare lo schermo sopra l’unità di sistema (computer), perché si troverebbe troppo in alto;• sistemare il computer sotto il tavolo, anche per non essere disturbati dal rumore prodotto dal ventilatore;• rialzare il monitor con un supporto se, poggiandolo sulla superficie di lavoro, la sua altezza è insufficiente.Il monitor inoltre deve essere leggermente inclinato per evitare problemi di riflessione sullo schermo. La disposizione del monitor, della tastiera e del mouseI diversi elementi (tastiera, schermo, mouse, leggio portadocumenti) vanno posizionati in funzione dell’attività da svolgere: in un lavoro di interrogazione o di digitazione, il monitor deve essere posizionato di fronte all’operatore. Se invece il tipo di attività comporta la frequente lettura di documentazione, come ad esempio nel lavoro di copiatura, il monitor deve essere posizionato lateralmente e il leggio portadocumenti di fronte.La tastiera deve essere sistemata davanti all’operatore per evitare che egli debba torcere il collo e il busto. Lo spazio davanti alla tastiera deve essere sufficiente (da 15 a 20cm almeno) per consentire l’appoggio delle mani e degli avambracci.Ha dato buona prova l’uso di poggiapolsi.Anche per il mouse occorre avere lo spazio necessario per poterlo azionare convenientemente. Il mouse deve essere posizionato accanto alla tastiera, e non ad un livello diverso rispetto ad essa.Durante la digitazione, le spalle devono essere rilassate, gli avambracci, i polsi e le mani devono rimanere allineati in posizione diritta e neutra. I polsi nondevono essere piegati in avanti o all’indietro per evitare di provocare una pressione nella loro parte interna. Bisogna evitare di angolare i polsi durante la digitazione o l’uso del mouse per evitare possibili infiammazioni di nervi o tendini. La figura 9 illustra i diversi modi di posizionare la tastiera, il monitor, il mouse e il leggio portadocumenti.I documenti e il leggio portadocumentiSpesso ci si dimentica che il foglio su cui si legge il testo da digitare rappresenta il fattore più importante di sollecitazione per gli occhi ed i muscoli del collo.Pertanto, nei lavori di copiatura è opportuno utilizzare un leggio portadocumenti accanto al monitor. In questo modo si ha un minore affaticamento della zona cervicale in quanto il video ed il foglio hanno la stessa inclinazione, inoltre diminuisce la differenza di luminosità tra foglio e schermo perché il foglio inclinato è meno illuminato. E’ importante disporre il leggio ad una distanza dall’operatore circa uguale a quella dello schermo in modo da evitare di sforzare gli occhi con un continuo accomodamento. I documenti vanno tolti dalle cartelline trasparenti prima di iniziare il lavoro di digitazione affinché non ci siano inutili riflessi fastidiosi.Lo stile di battituraDurante la battitura o l’uso del mouse non bisogna usare più forza di quella necessaria.I tasti e il mouse vanno premuti delicatamente con le dita il più possibile rilassate.Per raggiungere i tasti che non sono vicini alla fila centrale della tastiera è bene muovere l’intero braccio, evitando di allungare solo le dita o di piegare i polsi. Bisogna anche evitare di afferrare o stringere il mouse con forza. Poiché lo sporco può renderne più difficoltoso l’uso, è bene pulire il mouse regolarmente.AvvertenzeSe l’ambiente lavorativo o i mezzi in dotazione non consentono una sistemazione corretta del proprio posto di lavoro al videoterminale è necessario farlo presente ai propri superiori.Piano di lavoro, sedia, poggiapiediIl piano di lavoroIl piano di lavoro è un elemento molto importante dell’arredamento di un posto di lavoro al videoterminale.Grandezza del piano di lavoro.Il piano di lavoro deve offrire posto sufficiente per permettere una disposizione flessibile e confacente dell’attrezzaturaPer i posti di lavoro dotati di schermi fino a 17 pollici si consiglia di usare tavoli di misure minime 120 x 80 cm. A seconda dell’attività da svolgere e della dimensione degli apparecchi in dotazione si possono prevedere piani di lavoro di dimensioni maggiori o minori.Ergonomicamente migliori sarebbero i tavoli profondi 90 cm.La superficie del piano di lavoro deve essere poco riflettente e di colore chiaro, non bianco.Il tavolo deve essere stabile ossia non ci devono essere vibrazioni quando si digita sulla tastiera.Altezza del piano di lavoro.È raccomandabile scegliere tavoli il cui piano di lavoro possa essere regolato per un’altezza compresa tra 70 e 80 cm.Nel caso di attività continuative al videoterminale, il piano di lavoro con un’altezza fissa (ancora il più diffuso) si rivela fisiologicamente inadeguato. In questo caso le persone basse di statura hanno bisogno quasi sempre di un poggiapiedi per poter lavorare comodamente, mentre per quelle alte di statura è opportuno alzare di alcuni centimetri il piano di lavoro con appositi spessori.Sotto il tavolo è necessario uno spazio adeguato per i movimenti delle gambe e per infilarvi il sedile. Sarebbe opportuno utilizzare canali passacavi incorporati nel tavolo per evitare il pericolo di inciampare.Ideali sono i tavoli trasformabili facilmente da scrivania normale a scrivania alta ). Sul mercato esistono tavoli che possono essere regolati a diverse altezze manualmente o elettricamente. Una soluzione conveniente è data anche da piccoli scrittoi da collocare accanto al posto di lavoro, pratici per eseguire altre attività.Per gli altri lavori da ufficio, che non prevedono l’uso del videoterminale, sono utili le scrivanie che permettono di inclinare leggermente in avanti il piano di lavoro. Una leggera inclinazione dà la sensazione di avere sempre sottocchio l’intera zona di lavoro e consente anche di prendere la posizione seduta all’indietro, raccomandata perché affatica meno la colonna vertebrale . La sediaUna buona sedia consente di mantenere una posizione seduta comoda e di ridurre l’affaticamento della muscolatura dorsale e il carico sui dischi intervertebraliBisogna usare l’intero sedile e poggiare bene la schiena allo schienale, in modo che la regione lombare sia ben sostenuta e la posizione sia comoda. L’altezza della sedia e del piano della tastiera devono essere regolati in modo che le spalle siano rilassate e i gomiti pendano comodamente lungo i fianchi.Hanno dato buona prova le sedie a cinque razze con sedile regolabile in altezza (da 42 a 55 cm). Anche l’altezza e l’inclinazione dello schienale devono essere regolabili. I comandi di regolazione devono essere di facile accesso e manovrabilità per l’operatore in posizione seduta. Lo schienale deve avere un’altezza di 50 cm circa al di sopra del sedile. Sono consigliabili le sedie che permettono una posizione seduta dinamica (con lo schienale che asseconda i movimenti naturali del corpo quando ci si piega in avanti o all’indietro). I braccioli corti possono rivelarsi pratici, a differenza di quelli lunghi, in ogni caso essi devono consentire di mantenere le spalle rilassate, le braccia in una posizione comoda e i polsi diritti.Il piano del sedile e lo schienale devono essere ben profilati: è necessario il supporto lombare ed un profilo smussato del sedile per assicurare una buona circolazione del sangue in corrispondenza delle cosce. L’imbottitura deve essere spessa e semi-rigida e il rivestimento traspirante.Per evitare problemi di circolazione è bene che fra il bordo del sedile e la parte posteriore del ginocchio ci sia uno spazio libero di circa 4 cm. Quindi per le persone basse di statura sono consigliabili le sedie con un sedile piuttosto corto. Sempre per prevenire disturbi alla circolazione è opportuno allungare spesso le gambe e cambiare la loro posizione durante di lavoro, evitando di accavallarle. Il poggiapiediI piedi devono poggiare comodamente sul pavimento. Se necessario, si deve fare ricorso a poggiapiedi , che devono essere scelti in base alla lunghezza delle gambe e alle preferenze individuali. Il poggiapiedi deve essere sufficientemente grande, mobile e antisdrucciolevole. Sconsigliati sono quelli di piccole dimensioni con spazio appena sufficiente per i piedi. Affaticamento mentaleA volte il lavoro al videoterminale comporta l’esecuzione di operazioni monotone e ripetitive per lunghi periodi e talvolta in solitudine e questo può creare problemi di stress all’operatore. Il modo migliore per evitarlo è modificare l’organizzazione del lavoro prevedendo una rotazione su più mansioni oppure suddividendo i compiti tra più operatori in modo da rendere più vario il contenuto del lavoro.Lo stress spesso è dovuto al fatto che i software sono a volte troppo complicati per chi li deve utilizzare, anche a causa dei continui aggiornamenti delle tecnologie informatiche.Per questo motivo è fondamentale che gli operatori ricevano una adeguata formazione, ogni volta che sia necessario adottare in azienda nuovi programmi e procedure informatiche.L’affaticamento mentale può essere prevenuto anche garantendo agli operatori punti di assistenza per risolvere i problemi di utilizzo e gestione del software.Il microclima e la qualità dell’ariaLe condizioni ambientali sfavorevoli possono causare disturbi quali:secchezza delle mucose degli occhi o della gola dovute a scarsa umidità o cattiva qualità dell’aria per la presenza di inquinanti (fumo di sigarette, sostanze chimiche rilasciate dagli arredi e dall’uso delle fotocopiatrici);situazioni di mancato comfort dovuti a temperatura troppo alta o troppo bassa o per la presenza di correnti d’aria fastidiose che colpiscono una zona circoscritta del corpo (ad es. la nuca, le gambe).Il comfort termico è un aspetto importante per chi utilizza il videoterminale.Negli uffici si raccomanda una temperatura di almeno 18 °C d’inverno (18-22 °C) mentre nel periodo estivo è importante che la differenza tra la temperatura interna e quella esterna non superi i 7 °C.L’umidità relativa deve essere compresa tra il 40% e il 60%.Il ricambio d’aria deve essere adeguato. Quando c’è un impianto di condizionamento, devono essere rispettate le quantità minime di aria esterna di rinnovo e devono essere presenti sistemi di filtrazione e depurazione dell’aria. I filtri hanno la funzione di purificare l’aria esterna e l’aria di ricircolo. I più comuni rischi di un impianto di condizionamento sono legati: all’inquinamento dell’aria per insufficiente manutenzione (sostituzione o pulizia filtri) e all’inquinamento biologico dell’unità di umidificazione.E’ necessario che la postazione di lavoro non sia posta in vicinanza di fonti di calore radiante (gli elementi degli impianti di riscaldamento, le finestre nel periodo estivo) e che sia evitata la presenza di correnti d’aria fastidiose (provenienti da porte, finestre, bocchette di ventilatori, ecc.).Il rumoreIl rumore ambientale non deve disturbare l’attenzione e la comunicazione verbale.Eventuali vecchie stampanti rumorose possono essere spostate in altri locali o insonorizzate rinchiudendole dentro appositi contenitori.L’illuminazione dell’ambiente lavorativoL’illuminazione dell’ambiente di lavoro deve essere tale da permettere una facile lettura del documento da digitare e di riconoscere chiaramente i caratteri della tastiera.Non deve essere però troppo forte, altrimenti si avrà difficoltà a leggere le informazioni che appaiono sul monitor.L’illuminamento dovrebbe avere valori compresi tra 300 e 500 lx (lux). Per la lettura delle informazioni direttamente dallo schermo bastano 300 lux; se invece occorre leggere un documento da digitare, sono giustificati 500 lux. Per le persone meno giovani che hanno bisogno di più luce, è opportuno installare lampade da tavolo appropriate.E’ bene scegliere lampade fluorescenti atte a diffondere una luce bianco-neutra o bianca a tonalità calda, in quanto più confortevoli anche per la piacevole colorazione ambientale.L’impianto di illuminazione artificiale deve garantire una illuminazione uniforme in tutto l’ambiente ed assicurare una adeguata flessibilità in funzione delle esigenze del lavoro da svolgere e degli occupanti. E’ quindi necessario che siano presenti più corpi illuminanti al soffitto con comandi di accensione distinti. Per evitare abbagliamenti e riflessi fastidiosi sul videoterminale è opportuno utilizzare lampade a griglia antiriflesso o comunque schermate, che devono sempre essere montate parallelamente alle finestre e disposte lateralmente rispetto al posto di lavoro  In generale sul soffitto, in corrispondenzadel monitor, non devono esserci luci accese. L’angolo tra la linea dello sguardo dell’operatore e la lampada al soffitto non deve essere inferiore a 60° Le superfici dei locali (soprattutto pareti e pavimento) devono presentare una limitata capacità riflettente ed essere di colore tenue ed opaco.La luce diurnaLa sola luce diurna è inadeguata per illuminare gli ambienti di chi lavora al videoterminale, essendo soggetta a grandi oscillazioni nel corso della giornata e delle stagioni, e può causare problemi di riflessione sullo schermo e di abbagliamento . La postazione di lavoroI disturbi che possono colpire gli addetti al videoterminale sono essenzialmente dovuti all’errata progettazione del posto di lavoro e/o ai comportamenti errati degli stessi operatori. Per questo motivo si riepilogano di seguito i suggerimenti più importanti già trattati nei precedenti capitoli:regolare dapprima l’altezza del sedile in modo da avere le cosce in posizione orizzontale o leggermente inclinate verso il basso e i piedi completamente appoggiati sul pavimento;in seguito regolare il piano di lavoro portandolo all’altezza dei gomiti;se il tavolo è troppo alto e non regolabile in altezza, adattare la sedia in modo che gli avambracci poggino sul piano di lavoro e, se necessario, fare uso di un poggiapiedi;lasciare fra il bordo della sedia e la parte posteriore del ginocchio uno spazio di circa 4 cm;regolare lo schienale in modo che fornisca un buon supporto della regione lombare.Preferire sedie che consentono una posizione seduta dinamica (lo schienale segue i movimenti naturali del corpo quando ci si piega in avanti o all’indietro);osservare la distanza visiva da 50 a 70 cm e posizionare il monitor ad una altezza corretta (bordo superiore dello schermo all’altezza degli occhi o leggermente al di sotto). Per chi è affetto da presbiopia e porta occhiali progressivi o bifocali vale in generale la regola secondo cui lo schermo va posizionato ad una distanza maggiore, adeguata alle esigenze visive dell’operatore;le spalle devono essere rilassate;i gomiti e le ginocchia devono formare un angolo di circa 90°;gli avambracci, i polsi e le mani devono rimanere in posizione diritta e l’inclinazione della tastiera non deve essere tale da far piegare indietro i polsi.E’ bene farsi mostrare dal responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, dai superiori o dai colleghi il modo corretto di regolare il sedile e il piano di lavoro. Sarebbe opportuno che la direzione aziendale affidasse a una persona competente l’incarico di allestire i posti di lavoro ai videoterminali, di adattarli ai singoli operatori e di controllarli periodicamente. Esercizi di rilassamento e altre raccomandazioniMuoversi di piùChi lavora abitualmente al videoterminale deve approfittare di qualsiasi occasione per muoversi e cambiare la posizione seduta. Ci sono lavori che si possono sicuramente eseguire in piedi (per es. telefonare). Inoltre in ufficio è preferibile usare le scale anziché l’ascensore.Tutto ciò favorisce la circolazione sanguigna e il metabolismo e fa bene alla colonna vertebrale e alle giunture.Per questo motivo è opportuno variare frequentemente attività, come ad esempio recuperare i fogli dalla stampante, archiviare la documentazione o consultare un collega in un’altra stanza. Inoltre, mentre si lavora al videoterminale, è bene cambiare spesso la posizione delle gambe.Le pause“addetti al videoterminale”, pause di 15 minuti ogni due ore di lavoro.Non sono da considerare come pause le attese relative ai tempi di elaborazione del software in quanto esse non consentono nessun riposo, anzi possono persino provocare ulteriore stress.Fare la pausa durante il lavoro al videoterminale significa interrompere il lavoro, alzarsi e muoversi.Sarebbe opportuno dedicare una parte della pausa a esercizi di rilassamentoe stretching o per eseguire un breve training degli occhi. In ogni caso, occorre distogliere lo sguardo dallo schermo e lasciarlo vagare altrove, cercando di guardare oggetti lontani, chiudere e aprire più volte le palpebre per stimolare la secrezione lacrimale.Training per gli occhiL’allenamento degli occhi può essere la soluzione per alcuni disturbi visivi. Benché possa sembrare incredibile infatti, gli occhi possono essere allenati.Esistono casi di ametropia lieve che possono causare disturbi durante il lavoro al videoterminale.Un training per la vista corretto, effettuato su indicazione di una persona competente, può contribuire a ridurre o persino a eliminare alcuni disturbi visivi.In via generale si tende a guardare lo schermo in modo rigido, ossia le palpebre si muovono molto meno di quando si guarda in lontananza. In questi casi la superficie dell’occhio non viene più alimentata sufficientemente con il liquido lacrimale, il che provoca una sensazione di secchezza. Anche a questo è possibile ovviare attraverso un training per gli occhi.Occorre tuttavia precisare che non è invece possibile, attraverso il training della vista,correggere le ametropie gravi (difetti di rifrazione dell’occhio).Lavoratrici gestantiNelle lavoratrici gestanti possono insorgere disturbi dorso-lombari dovuti a variazioni posturali legate alla gravidanza.Pertanto a fini preventivi è opportuno modificare temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro al videoterminale, e costituisce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.Gli esercizi di stretching e rilassamentoDi seguito verranno illustrati tredici differenti esercizi che è consigliabile fare regolarmente.Dal punto di vista ergonomico sarebbe opportuno eseguire alcuni di questiesercizi durante le pause.Gli esercizi di ginnastica e di stretching consentono di migliorare nettamente lo stato di salute. Se uno di questi esercizi dovesse causare inaspettatamente dei disturbi, è bene per sicurezza consultare un medico.Fonte: Inail VALUTAZIONE RISCHIO VDT IN EXCEL

  • RISCHI STAMPANTI LASER, FOTOCOPIATRICI E TONER

    Da Qualche Anno Le Polveri Di Toner, I Composti Organici Volatili E L’ozono Emessi Nell’aria All’interno Dei Locali Attraverso La Manipolazione E L’uso Di Stampanti Laser E Fotocopiatrici, Sono Stati Messi In Relazione Con Alcuni Disturbi.  Questa scheda informativa fornisce un orientamento sulle conoscenze attuali relative ai rischi per la salute legati a stampanti laser, fotocopiatrici e, in particolare, ai toner.Nel processo di stampa e di fotocopia si svolgono processi chimici e fisici complessi, nel corso dei quali i componenti di toner e carta reagiscono sotto l’effetto della luce e di temperature elevate. Queste reazioni possono liberare composti organici volatili di diverse classi chimiche, particelle piccolissime di toner e di carta, ma anche gas, che vengono rilasciati nell’aria all’interno dei locali. La qualità e la quantità di sostanze emesse sono determinate dal procedimento tecnico, dal tipo di toner e di carta utilizzato, dal modello e dall’età dell’apparecchio, dalla manutenzione e dalle condizioni ambientali.Già da diversi anni la Suva ha raccomandato delle misure mirate a ridurre i rischi legati a fotocopiatrici e stampanti laser. Queste raccomandazioni sono state pubblicate per esempio nel 1994 nelle Comunicazioni mediche della Suva. Tali misure sono raccomandate dalla Suva in caso di richieste, ispezioni aziendali o lamentele da parte dei dipendenti. Sporadicamente è stato accertato che le istruzioni per l’uso non erano chiare. In questi casi si è intervenuti direttamente presso il fabbricante.Emissioni di stampanti laser e fotocopiatrici Stampanti laser e fotocopiatrici possono emettere piccole quantità di polvere, composti organici volatili (COV) e ozono. Grazie al progresso tecnico, in molti dispositivi moderni (tecnica a transfer roller) oggi l’ozono praticamente non è più presente.Per quanto riguarda le emissioni di polveri, possono essere sia polveri di carta, sia polveri di toner, anche se la percentuale delle polveri di carta è di gran lunga maggiore. I toner sono costituiti da piccolissime particelle di materia termoplastica (copolimeri stirolo-acrilato, nelle stampanti ad alto rendimento in parte poliestere), che si fissano sulla carta per fusione. Come pigmenti coloranti, nei toner neri si utilizza il nerofumo ("carbon black" o nerofumo per uso industriale) o l’ossido di ferro, nei toner in altri colori invece si utilizzano pigmenti organici. Oltre a questi componenti principali, i toner comprendono diversi coadiuvanti come cera, acido silicico (diossido di silicio amorfo come antiagglomerante) e, in parte, anche piccolequantità di sali metallici per controllare le proprietà elettromagnetiche. Il diametro delle particelle del toner è pari a 2 - 10 μm.I COV possono essere emessi dalla fusione del toner, ma anche dal riscaldamento della carta. I COV sono per esempio stirolo, toluolo, etilbenzolo, xilolo, fenoli, aldeidi e chetoni. In particolare negli apparecchi di tipologia costruttiva più vecchia, nei materiali dei toner è stata accertata la presenza di benzolo.L’analisi della composizione chimica dei toner in commercio, eseguita con diverse tecniche, ha rivelato oltre a carbonio, ferro e rame anche piccole percentuali di diversi altri elementi. Si tratta essenzialmente di tracce (quantità nell’ordine di ppm), di titanio, cobalto, nichel, cromo, zinco, stronzio, zirconio, cadmio, stagno, tellurio, tungsteno, tantalio e piombo.Caratteristiche delle emissioni di stampanti laser e fotocopiatriciTossicitàLe analisi sulla tossicità dei toner effettuate attraverso sperimentazioni sugli animali dimostrano che questi prodotti devono essere classificati nella categoria "polveri granulari bio-persistenti senza tossicità sostanziale specifica conosciuta" (GBS).La polvere di toner, costituita principalmente da particelle polimeriche, si differenza dalle polveri fini atmosferiche: al contrario di queste ultime, infatti, il toner non è solubile in soluzioni acquose e quindi è persistente nei liquidi e nei tessuti biologici. La polvere di toner è una polvere respirabile, capace di penetrare fino agli alveoli polmonari e, con le stampanti in funzione, presenta percentuali nell’ordine di <100 nm (polveri ultrafini)Per la sua composizione, la polvere di toner è una sostanza non biodisponibile e biologicamente ha un comportamento pressoché inerte. In concentrazioni vicine a quelle reali, in caso di inalazione, ingestione e contatto con la pelle, la polvere di toner non presenta tossicità acuta specifica. In caso di accumulo di particelle di toner nel tessuto polmonare di animali da laboratorio dopo un’inalazione di lunga durata di concentrazioni elevate di toner, sono state confermate polmoniti croniche e crescita del tessuto polmonare (fibrosi).I toner hanno un effetto cancerogeno?Per la valutazione delle proprietà cancerogene di una sostanza si applicano criteri come analisi epidemiologiche, frequenza del cancro in determinati gruppi professionali, sperimentazioni su animali con un’azione simile a quella del posto di lavoro, dati sperimentali e misurazioni degli agenti nell’aria ambiente. Finora, le polveri di toner sono state classificate come sostanza non cancerogena sia nell’elenco svizzero dei valori limite, sia negli elenchi dei valori limite vigenti a livello internazionaleTutte le polveri analizzate - ossia quelle senza rischio conosciuto - in questo studio hanno provocato un aumento di frequenza del tumore. Questo studio non ha risposto alla domanda se tutte queste polveri (la polvere di toner era una delle polveri esaminate) debbano essere classificate in generale come cancerogene.I toner normalmente utilizzati oggi non sono mutageni . Gli studi più recenti condotti con metodi citogenetici sollevano la questione se le emissioni delle fotocopiatrici possano avere un effetto genotossico; a questo riguardo sono necessarie ulteriori indagini.Dal momento che l’uso di stampanti laser e fotocopiatrici è connesso a una scarsa esposizione all’inalazione di toner, non si devono temere effetti cancerogeni. Naturalmente non si può escludere un effetto cancerogeno delle polveri di toner, ma, allo stato attuale delle conoscenze, tale effetto non può essere giudicato probabile. Risultati delle misurazioniPer la valutazione di un effetto potenzialmente nocivo delle polveri di toner, sono importanti le emissioni effettivamente liberate nelle operazioni di copia e di stampa. Queste emissioni dipendono non solo dalla composizione del materiale del toner, ma anche da un gran numero di fattori diversi, per esempio il tipo di cartuccia, la temperatura d’esercizio, la velocità di copia, la durata dell’utilizzo della fotocopiatrice e una serie di altri fattori.L’Istituto professionale tedesco per la sicurezza sul lavoro BIA, in Germania, ha effettuato misurazioni estese durante il funzionamento di stampanti in bianco e nero e di stampanti a colori. Le misurazioni effettuate nei locali adibiti a ufficio hanno dimostrato che la concentrazione di polvere inalabile è tra 60 e 80 μg/m3circa, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzate stampanti laser o fotocopiatrici. Le misurazioni di polvere di toner, cobalto e nichel hanno mostrato che la concentrazione di polvere nella zona di respirazione dei lavoratori era inferiore a quella dell’aria esterna.Durante l’uso, fotocopiatrici e stampanti rilasciano nell’aria ambiente anche composti organici volatili (COV). Le concentrazioni misurate nell’aria ambiente si collocano tutte pressappoco nell’ordine dell’inquinamento di fondo della popolazione generale, quindi a quella stessa concentrazione alla quale attualmente l’uomo è esposto attraverso l’ambiente. Pertanto, sono ampiamente al di sotto del valore limite di esposizione professionale per le rispettive singole sostanze.Negli studi più recenti con monitoraggio biologico non è stata dimostrata una contaminazione maggiore dell’organismo, in riferimento ai metalli pesanti e ai componenti di solventi, neppure in caso di uso intensivo di questi dispositivi.Disturbi della saluteLa letteratura scientifica riporta rapporti su casi particolari e studi singoli relativi a disturbi dovuti a esposizione alla polvere di toner. Tra i lavoratori raramente possono verificarsi disturbi aspecifici, per esempio prurito e irritazione cutanea, bruciore agli occhi, tosse, dispnea, asma e mal di testa. Nei casi in cui sono stati effettuati test d’ipersensibilità per dimostrare una reazione allergica degli impiegati verso i materiali impiegati per i toner o misurazioni delle funzionalità polmonare, generalmente non sono state confermate allergie. I malesseri menzionati devono essere valutati nel singolo caso come risposte aspecifiche allo stimolo, riconducibili o a condizioni di lavoro sfavorevoli o a una ipersensibilità individuale delle mucose. Nella letteratura scientifica sono stati descritti casi singoli di allergie documentate delle vie respiratorie superiori ("rinite allergica") e delle vie respiratorie inferiori (asma bronchiale).ConclusioniI toner sono composti da materie termoplastiche (particelle polimeriche), nelle quali sono legati i pigmenti. I diametri delle particelle si collocano generalmente nell’ordine di 2 - 10 μm con valori medi di circa 5 μm. I toner devono essere classificati come polvere respirabile (capace di penetrare sino agli alveoli polmonari). Le particelle polimeriche non sono solubili in soluzioni acquose e quindi sono persistenti in fluidi e tessuti biologici. Sotto l’aspetto biologico hanno un comportamento pressoché inerte. Nelle sperimentazioni sugli animali con concentrazioni vicine a quelle reali la loro tossicità è scarsa. I toner vengono quindi classificati nella categoria delle polveri granulari bio-persistenti senza tossicità sostanziale specifica conosciuta (GBS). Durante l’uso, fotocopiatrici e stampanti emettono inoltre nell’aria ambiente COV, ozono e altre sostanze come composti dello stagno e metalli pesanti. Le concentrazioni nell’aria ambiente risultanti e misurate si collocano ampiamente al di sotto dei valori limite di esposizione professionale attualmente in vigore. Le analisi con biomonitoraggio non hanno fornito segnali di una contaminazione interna più alta di metalli pesanti/solventi nelle persone che professionalmente hanno un contatto intensivo con stampanti laser e copiatrici. Non è stato chiarito quale peso vada attribuito all’emissione transitoria di particelle ultrafini per pochi minuti all’accensione delle stampanti laser.I rapporti sui casi finora pubblicati dimostrano che le persone con una iperreattività aspecifica nasale o bronchiale possono sviluppare sintomi come starnuti, rinite, stimolo di tosse e disturbi respiratori. Generalmente, si tratta di reazioni aspecifiche di ipersensibilità dovute a un effetto irritativo delle emissioni. Tali reazioni sono eliminabili attraverso il miglioramento delle condizioni di igiene del lavoro. In letteratura, solo molto raramente sono documentate vere allergie delle vie respiratorie ai toner.I toner oggi utilizzati non sono mutageni. Nelle sperimentazioni su ratti e criceti con somministrazione di toner per via inalativa non si è osservato un aumento di tumori maligni. In un esperimento sui ratti, con instillazione diretta di elevate quantità di toner, si è osservato un aumento dei tumori polmonari. Si continua a studiare le indicazioni di un effetto genotossico delle emissioni delle stampanti. Un effetto cancerogeno non è naturalmente escluso, ma allo stato attuale dei dati non può essere ritenuto probabile.I valori limite di esposizione professionale non costituiscono un limite sicuro tra concentrazioni "pericolose" e "innocue" e i disturbi della salute - anche in caso di rispetto dei valori limite - non possono essere esclusi. Per questi dipendenti si devono trovare soluzioni individuali. Per esempio una migliore ventilazione dell’ufficio o lo spostamento della stampante e/o della copiatrice in una stanza separata. Inoltre, soprattutto se si utilizzano stampanti e toner di vecchio tipo, bisogna provare a sostituirli con un apparecchio moderno e a basse emissioni oppure a cambiare il materiale del toner (impiego di un toner con la certificazione di compatibilità ambientale «Angelo azzurro»). In linea di massima, se si manifestano disturbi occorre verificare anche lo stato di manutenzione della copiatrice. Se i disturbi persistono anche dopo avere adottato i provvedimenti necessari, sono indicati ulteriori accertamenti relativi all’igiene del lavoro e/o alla medicina del lavoro.RaccomandazioniMisure generaliRispettare scrupolosamente le istruzioni riportate nel manuale d’uso del fabbricanteCollocare gli apparecchi in un locale ampio e ben ventilatoInstallare le apparecchiature di elevata potenza in un ambiente separato e, se necessario, dotare questo ambiente di un impianto di aspirazione localeNon direzionare le bocchette di scarico dell’aria verso le personeSottoporre gli apparecchi a manutenzione regolareOptare per sistemi di toner chiusiSostituire le cartucce del toner secondo le indicazioni del fabbricante e non aprirle a forzaRimuovere la sporcizia provocata dal toner con un panno umido; lavare le parti principali imbrattate dal toner con acqua e sapone; se il toner viene a contatto con gliocchi, lavare con acqua per 15 minuti.Se il toner viene a contatto con la bocca, sciacquarla con grandi quantità di acqua fredda. In linea di massima, non utilizzare acqua calda o bollente (i toner diventano appiccicosi).- Eliminare scrupolosamente e con cautela la carta inceppata per non sollevare inutilmente polvere.- Utilizzare guanti monouso per riempire la polvere di toner o i toner liquidi.Provvedimenti in caso di esposizione elevata a polvere di toner (guasti, manutenzione e riparazione).Quando si sostituiscono le cartucce di stampa e durante la pulizia e la manutenzione degli apparecchi, si possono verificare brevi emissioni di polvere di toner. Le persone che svolgono queste attività frequentemente o abitualmente, pertanto, possono essere esposte in misura più massiccia alla polvere di toner. Per questa ragione, nei confronti di queste persone è necessario prendere i provvedimenti adeguati a ridurre l’inalazione di polvere di toner. Le misure principali sono:pulizia degli apparecchi con un aspirapolvere testato, non pulire gli apparecchi soffiando con aria compressa.qualora si tema un’emissione di polvere piuttosto forte: buona ventilazione; utilizzo di una mascherina del tipo FFP2; utilizzo di occhiali di protezione.pulizia dell’area circostante l’apparecchio con un panno umido al termine della manutenzione.indossare guanti di protezione adeguati (tenendo conto, tra l’altro, del prodotto di pulizia utilizzato).Provvedimenti da adottare in caso di malesseri dei dipendentiI malesseri correlati all’ambiente di lavoro accusati dai dipendenti devono essere presi sul serio. In caso di malesseri, è necessario verificare e attuare dei provvedimenti per migliorare la condizione dell’igiene del lavoro. Generalmente, in questo modo si riesce a eliminare i malesseri o almeno a ottenere un notevole miglioramento. Se i malesseri persistono anche dopo aver migliorato l’ambiente di lavoro, è necessario svolgere indagini più approfondite. Fonte: Suva

  • IL RISCHIO DI COLPO DA CALORE

    LAVORO D’ ESTATE IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA ELEVATA Documento a cura del Coordinamento Provinciale SPISAL di PadovaIl rischio da calore è un’ emergenza estiva ma non è un’emergenza imprevedibile perchérappresenta una realtà che si ripete ogni estate. Il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008) indica tra gli obblighi del datore di lavoro quello di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compresi quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari” e quindi anche al rischio di danni da calore.Per questo le aziende interessate da questo rischio devono effettuare una specifica “valutazione del rischio”; ciò vale soprattutto nell’edilizia, dove il rischio è molto alto sia per l’entità dell’esposizione, sia per la pesantezza del lavoro, sia per l’elevato rischio infortunistico.  Anche in agricoltura, lavorando sia all’aperto che nelle serre, gli operatori sono esposti in modo rilevante al rischio di colpo di calore. Abitualmente per definire il rischio da calore viene considerata solo la temperatura, ma in realtà questo parametro deve essere valutato anche in relazione all’umidità, ed eventualmente alla ventilazione e all’irraggiamento per poter avere una indicazione più precisa del rischio.Nei periodi in cui si prevede caldo intenso la prima e più importante cosa da fare ogni giorno è verificare le previsioni e le condizioni meteorologiche.E’ necessario valutare sempre almeno due parametri che si possono ottenere con la lettura su un semplice termometro e igrometro: la temperatura dell’aria e l’umidità relativa; devono sempre essere considerate a rischio quelle giornate in cui si prevede che la Temperatura all’ombra superi i 30° e l’umidità relativa sia superiore al 70%.E’ possibile utilizzare l’indice di calore (heat index), proposto anche dall’Istituto NazionaleFrancese per la Ricerca sulla Sicurezza, calcolandolo sulla tabella riportata in base alla temperatura dell’aria e all’umidità relativa. La temperatura dell’aria deve essere misurata all’ombra nelle immediate vicinanze del posto di lavoro. Occorre tener presente che il rischio è sempre più elevato quando il fisico non ha avuto il tempo di acclimatarsi al caldo; l’acclimatamento completo richiede dagli 8 ai 12 giorni e scompare dopo 8 giorni.  E’ quindi evidente che il rischio è più elevato nel caso di “ondate di calore”, soprattutto quando queste si verificano a fine primavera o all’inizio dell’estate. Il rischio può essere aggravato anche da uno scarso riposo notturno dovuta all’alta temperatura. MISURE DI PREVENZIONEOrganizzare innanzitutto il lavoro in modo da minimizzare il rischio: variare l’orario di lavoro per sfruttare le ore meno calde, programmando i lavori più pesantinelle ore più fresche;  effettuare una rotazione nel turno fra i lavoratori esposti; programmare in modo che si lavori sempre nelle zone meno esposte al sole; evitare lavori isolati permettendo un reciproco controllo.Il vestiario deve prevedere abiti leggeri traspiranti, di cotone, di colore chiaro; è sbagliato lavorare a pelle nuda perché il sole può determinare ustioni e perché la pelle nuda assorbe più calore.  E’ importante anche un leggero copricapo che permetta una sufficiente ombreggiatura. Le pause in un luogo fresco sono assolutamente necessarie per permettere all’organismo diriprendersi. In alcune situazioni può essere necessario predisporre un luogo adeguatamente attrezzato.  La frequenza e durata di queste pause deve esser valutata in rapporto al clima ma anche alla pesantezza del lavoro che si sta svolgendo e all’utilizzo del vestiario tra cui devono essere considerati anche i dispositivi di protezione individuale. Occorre sottolineare che tali pause devono essere previste come misure diprevenzione da chi organizza il lavoro ed i lavoratori devono essere invitati a rispettarle; esse non devono essere lasciate alla libera decisione del lavoratore (per es.: quando ti senti stanco ti puoi fermare). Infatti il corpo umano, mentre avverte la temperatura esterna elevata e la fatica fisica, non è in grado di avvertire l’accumulo interno di calore; questo può portare a situazioni di estrema gravità (colpo di calore) senza che l’individuo se ne renda conto. Rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca: è importante per disperdere il calore.L’idratazione è un fattore è molto importante. E’ necessario bere per introdurre i liquidi e i sali dispersi con la sudorazione: in condizioni di calore molto elevato il nostro organismo può eliminare anche più di 1 litro di sudore ogni ora che quindi deve essere reintegrato. Bere poco è pericoloso, perché il calore viene eliminato attraverso il sudore e la mancata reintroduzione di liquidi e sali può portare all’esaurimento della sudorazione e favorire quindi il colpo di calore. È consigliabile quindi bere bevande che contengono sali minerali (integratori). Non si devono assolutamente bere alcolici per due motivi: 1) perché si aggiungonocalorie; 2) perché l’alcol disidrata, cioè sottrae acqua dai tessuti. E’ consigliato inoltre evitare il fumo di tabacco.L’alimentazione deve essere povera di grassi, ricca di zuccheri e sali minerali: Preferire pasti leggeri, facili da digerire, privilegiando la pasta, la frutta e la verdura e limitando carni e insaccati.L’informazione dei lavoratori sui possibili problemi di salute causati dal calore è fondamentale perché possano riconoscerli e difendersi, senza sottovalutare il rischio. La patologia da calore può infatti evolvere rapidamente e i segni iniziali possono non essere facilmente riconosciuti dal soggetto e dai compagni di lavoro.La sorveglianza sanitaria è infine è molto importante perché il medico del lavoro aziendale, valutando lo stato di salute dei lavoratori, può fornire indicazioni indispensabili per prevenire il rischio da colpo di calore in relazione alle caratteristiche individuali di ciascun lavoratore. La presenza di alcune malattie come le cardiopatie, malattie renali, diabete, obesità possono ridurre anche drasticamente la resistenza dell’individuo all’esposizione a calore; l’esposizione a calore inoltre aumenta il rischio di aggravamento della malattia di cui si soffre. Il medico competente dell’azienda con il giudizio di idoneità al lavoro dà indicazioni al lavoratore e al datore di lavoro sulle possibilità di poter sostenere l’esposizione a calore; di conseguenza i lavoratori con specifiche indicazioni nel giudizio di idoneità dovranno essere impiegati in attività più leggere e con maggiori pause. LA SINTOMATOLOGIA DA CALORE E IL SOCCORSO La "patologia da calore" può evolvere rapidamente, i primi segnali di pericolo di colpo dicalore possono essere poco evidenti e insidiosi: riconoscerli ed effettuare una diagnosi precoce può salvare la vita. Pensare che l'idratazione prevenga il colpo di calore è un errore. La verità è che idratarsi è importante ma non è sufficiente per prevenire il malore.I segni premonitori di un iniziale colpo di calore possono includere: irritabilità, confusione,aggressività, instabilità emotiva, irrazionalità e un compagno potrebbe notare perdita di lucidità. Vertigini, affaticamento eccessivo e vomito possono essere ulteriori sintomi. Tremori e pelle d'oca segnalano una riduzione della circolazione cutanea, predisponendo ad un veloce aumento della temperatura.  Spesso il soggetto comincia a iperventilare (come fanno i cani) per ridurre il calore; questo può causare formicolio alle dita come preludio del collasso. Incoordinazione e mancanza d'equilibrio sono segni successivi, seguiti dal collasso con perdita di conoscenza e/o coma. In fase di collasso la temperatura corporea può raggiungere o superare i 42,2°C.COSA FARE:Chiamare subito un incaricato di Primo Soccorso e Chiamare il 118;Posizionare il lavoratore all'ombra e al fresco, sdraiato in caso di vertigini, sul fianco in caso di nausea, mantenendo la persona in assoluto riposo; slacciare o togliere gli abiti;Raffreddare la cute con spugnature di acqua fresca in particolare su fronte, nuca ed estremità. IL RISCHIO DI COLPO DA CALORE Punti Principali In Sintesi CHII lavoratori dei cantieri edili e stradali e gli agricoltori nei campi e/o in serra.In generale tutti i lavoratori che effettuano un lavoro faticoso all’aperto.QUANDOQuando la Temperatura all’ombra supera i 30°C e l’u midità relativa è superiore al 70% esiste il rischio concreto dicolpo di calore. Temperature superiori a 35°C con umidità all’80% rappresentano situazioni di rischio elevato.COME PREVENIREIN GENERALE informare i lavoratori sui possibili problemi di salute causati dal calore perché possano riconoscerli edifendersi, senza sottovalutare il rischio. seguire le prescrizioni e le limitazioni del medico competente che ha effettuato la sorveglianza sanitaria, inrelazione all’idoneità sul rischio specificoOGNI GIORNO· misurare la temperatura dell’aria (all’ombra) e l’umidità relativa e informare i lavoratori sul rischio· programmare i lavori di maggior fatica fisica in orari con temperature più favorevoli, preferendo l'orariomattutino e preserale;· programmare in modo che si lavori sempre nelle zone meno esposte al sole;· effettuare una rotazione nel turno fra i lavoratori esposti;· evitare lavori isolati permettendo un reciproco controllo.· usare abiti leggeri di colore chiaro in tessuto traspirante e copricapo· prevedere pause durante il turno lavorativo in un luogo fresco, con durata variabile in rapporto al clima ealla attività fisica del lavoro; i lavoratori devono essere invitati a rispettarle e non devono essere lasciatesolo alla libera decisione del lavoratore (per es.: quando ti senti stanco ti puoi fermare).· rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca· bere acqua fresca (non ghiacciata) e sali minerali per recuperare i liquidi e persi con la sudorazione che inqueste condizioni climatiche possono raggiungere anche più di 1 litro di sudore ogni ora. Bisogna quindibere molto anche indipendentemente dallo stimolo della sete.· non bere assolutamente alcolici· evitare il fumo di tabacco.· preferire pasti leggeri, facili da digerire privilegiando la pasta, la frutta e la verdura e limitando carni einsaccati.COME SI MANIFESTALa patologia da calore può evolvere rapidamente e i segni iniziali possono non essere facilmentericonosciuti dal soggetto e dai compagni di lavoro.I segni premonitori di un iniziale colpo di calore possono essere irritabilità, confusione, cute calda e arrossata,sete intensa, sensazione di debolezza, crampi muscolari.Segni successivi sono vertigini, affaticamento eccessivo, nausea e vomito. Tremori e pelle d'oca segnalano unveloce aumento della temperatura. IInfine compaiono difficoltà di concentrazione e di coordinazione con mancanza d'equilibrio, seguiti dal collassocon perdita di conoscenza e/o coma. In fase di collasso la temperatura corporea può raggiungere o superare i42,2°C.IL SOCCORSO· Accorgersi del pericolo di colpo da calore e subito attuare la terapia appropriata possono salvare lavita.· Chiamare subito un incaricato di Primo Soccorso e Chiamare il 118;· Posizionare il lavoratore all'ombra e al fresco, sdraiato in caso di vertigini, sul fianco in caso di nausea,mantenendo la persona in assoluto riposo; slacciare o togliere gli abiti;· Raffreddare la cute con spugnature di acqua fresca in particolare su fronte, nuca ed estremità. Documento a cura del Coordinamento Provinciale SPISAL di Padova DOWNLOAD Calcolo Heat Index In Excel   Abbiamo realizzato un semplice foglio di calcolo in excel che permette di calcolare il rischio da "Colpo di Calore".Il foglio di calcolo realizzato dal Geometra Benni Paolo è messo a disposizione gratuitamente.GUARDA LA DEMO DI STAMPA VAI ALLE RISORSE IN EXCEL MICROCLIMA CALDO E RAMADAN In alcuni lavori, il digiuno totale (solidi e liquidi) imposto dal Ramadan o da altre credenze religiose non è compatibile con l’attività lavorativa sicura.Fra le condizioni che possono configurare questa incompatibilità:• lavori all’aperto d’estate• microclima caldo severo• lavori fisicamente molto impegnativiPossibili soluzioni organizzative:• ferie del lavoratore• tempo parziale e/od orario spostato al mattino anticipando l’inizio (esempio dalle 5 o alle 6)• lavoro solo di notte (nel ciclo continuo)• per alcuni filoni dell’Islam è possibile la posticipazione del digiuno (entro il Ramadan successivo) quan- do questo può provocare danni alla salute (ad es. gravidanza, viaggi, ecc.) (bibl. 5., 6. e 7)FONTI BIBLIOGRAFICHE SIGNIFICATIVE1. Indicazioni UOPSAL ai medici competenti (2015) https://www.apss.tn.it/documents/10180//269559//at-ti+4%C2%B0+incontro+20152. Lavoro d’estate in condizioni di temperatura elevata - ASL 15, 16 e 17 della Regione Veneto3. Ondate di calore ed attività lavorativa in esterno - Dipartimento Sanità Pubblica UOPSAL Forlì4. ACGIH - TLVs and BEIs 20165. Corano (sura II, v.183): «Credenti! vi è stato prescritto il digiuno (...) e chi di voi sia malato, o sia in viaggio, lo faccia per un numero corrispondente di altri giorni e per coloro che potevano farlo c’è un riscatto: il nutrimento di un povero; e chi fa di sua scelta di meglio, ciò è meglio per lui: che digiuniate è meglio per voi se sapeste! E› il mese di Ramadan nel quale fu fatto scendere il Corano a guida per gli uomini e chiare evidenze della Guida e discriminante definitiva; chi di voi attesti direttamente il mese vi digiuni e per chi sia malato od in viaggio, vi sia un numero corri- spondente di altri giorni Iddio vuole per voi quel che vi è facile non vuole per voi quel che vi è duro, e ne completiate il numero e magnifichiate Iddio per avervi dato la Guida, e può darsi siate riconoscenti»”.6. Mufti Naeem di Jamia Binori (Pakistan): “la gente non deve rischiare la vita per un dovere religioso” perché “la vita è più importante”7. Corano IV. AnNisâ’, 29: La malattia che esige l’interruzione del digiuno è la malattia grave, che il digiuno potreb- be aggravare, o a causa del quale la guarigione potrebbe ritardare. In effetti, l’autore del libro “al-Mughnî” disse: E’ stato riportato da alcuni Ulama’ che la rottura del digiuno è autorizzata per qualsiasi malattia, anche il male al dito e il mal di denti, poiché il versetto ha una portata generale. Così come il malato, anche il viaggiatore è autorizzato ad interrompere il digiuno, anche se non ne sente la necessità. Questa è la dottrina di Bukhâri, ‘Atâ’ e degli Zahiriti. In effetti, l’uomo sano che tema di ammalarsi può rompere il digiuno, e così pure colui che sia troppo affaticato dalla fame e dalla sete, al punto tale che rischi di morire, e deve (in seguito) recuperare i giorni saltati. Allah dice: … e non uccidetevi da voi stessi. Allah è misericordioso verso di voi…(https://baytalislam.wordpress.com/2015/06/26/ categorie-di-chi-puo-interrompere-il-digiuno). Aggiornate Le Faq Aggiornato al 2021 le faq VAI ALLA SEZIONE AGGIORNATA

  • RISCHIO RADON

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Che Cos'è Il Radon Il radon (Rn) è un gas inerte e radioattivo di origine naturale. È un prodotto del decadimento nucleare del radio all’interno della catena di decadimento dell’uranio. Il suo isotopo più stabile è il radon-222 che decade nel giro di pochi giorni, emettendo radiazioni ionizzanti di tipo alfa e formando i suoi cosiddetti prodotti di decadimento o “figli”, tra cui il polonio-218 e il polonio-214 che emettono anch’essi radiazioni alfa. Il radon è inodore, incolore e insapore, quindi non è percepibile dai nostri sensi. Se inalato, è considerato molto pericoloso per la salute umana poiché le particelle alfa possono danneggiare il Dna delle cellule e causare cancro al polmone. La radioattività del radon si misura in Becquerel (Bq), dove un Becquerel corrisponde alla trasformazione di un nucleo atomico al secondo. La concentrazione nell’aria si esprime in Bq/metro cubo, indicando così il numero di trasformazioni al secondo che avvengono in un metro cubo d’aria. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), attraverso l’International Agency for Research on Cancer (Iarc), ha classificato il radon appartenente al gruppo 1 delle sostanze cancerogene per l’essere umano. Dove si trova?Il radon è presente in tutta la crosta terrestre. Si trova nel terreno e nelle rocce ovunque, in quantità variabile. Il suolo è la principale sorgente del radon che arriva in casa. I materiali edili che derivano da rocce vulcaniche (come il tufo), estratti da cave o derivanti da lavorazioni dei terreni, sono ulteriori sorgenti di radon. Essendo un gas, il radon può spostarsi e sfuggire dalle porosità del terreno disperdendosi nell’aria o nell’acqua. Grazie alla forte dispersione di questo gas in atmosfera, all’aperto la concentrazione di radon non raggiunge mai livelli elevati ma, nei luoghi chiusi (case, uffici, scuole ecc) può arrivare a valori che comportano un rischio rilevante per la salute dell’uomo, specie per i fumatori. Il radon si distribuisce uniformemente nell’aria di una stanza, mentre i suoi prodotti di decadimento si attaccano al particolato (polveri, aerosol) dell’aria che noi respiriamo e poi si depositano sulle superfici dei muri, dei mobili ecc. La maggior parte del radon che inaliamo viene espirata prima che decada (ma una piccola quantità si trasferisce nei polmoni, nel sangue e, quindi, negli altri organi), mentre i prodotti di decadimento si attaccano alle pareti dell’apparato respiratorio e qui irraggiano (tramite le radiazioni alfa) soprattutto le cellule dei bronchi. Il radon si può trovare anche nell’acqua potabile. La concentrazione è molto variabile sia dal punto di vista spaziale che temporale e, anche se in maniera molto minore rispetto alla sua presenza in atmosfera, può comunque rappresentare una fonte di esposizione dello stomaco a radiazioni ionizzanti. Radon negli ambienti quotidianiPer la maggior parte delle persone, la principale esposizione al radon avviene in casa, nei luoghi di lavoro e nelle scuole. La concentrazione dipende da quanto uranio (da cui deriva il radon) è presente nel terreno sottostante l’edificio. Il gas migra dal suolo (o dai materiali da costruzione) e penetra all’interno degli edifici attraverso le fessure (anche microscopiche), gli attacchi delle pareti al pavimento, i passaggi dei vari impianti (elettrico, termico, idraulico). Di conseguenza, i livelli di radon sono generalmente maggiori nelle cantine e ai piani bassi.   Inoltre, vi sono forti variazioni sia spaziali che temporali: edifici anche vicini possono avere concentrazioni molto diverse, e in genere vi sono forti variazioni tra giorno e notte, estate e inverno e tra diverse condizioni meteorologiche. A causa di queste fluttuazioni, per avere una stima precisa della concentrazione media di radon in un edificio è necessario fare una misurazione per una durata sufficientemente lunga, preferibilmente un anno. Si utilizza un piccolo dispositivo in cui è presente un materiale che, essendo sensibile alle particelle alfa emesse durante il processo di decadimento del radon, rimane impresso con tracce indelebili. Il numero di tracce rilevate sul materiale è proporzionale alla concentrazione del gas nell’ambiente. Effetti sulla saluteIl principale danno per la salute (e l’unico per il quale si abbiano al momento evidenze epidemiologiche) legato all’esposizione al radon è un aumento statisticamente significativo del rischio di tumore polmonare. A livello mondiale, il radon è considerato il contaminante radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi ed è stato valutato che il 50% circa dell’esposizione media delle persone a radiazioni ionizzanti è dovuto al radon. In realtà, il pericolo per la salute dell’uomo viene non tanto dal radon in sé, ma dai suoi prodotti di decadimento che, essendo elettricamente carichi, si attaccano al particolato dell’aria e penetrano nel nostro organismo tramite le vie respiratorie. Quando questi elementi “figli” si attaccano alla superficie dei tessuti polmonari, continuano a decadere e a emettere particelle alfa che possono danneggiare in modo diretto o indiretto il Dna delle cellule. Se il danno non è riparato correttamente dagli appositi meccanismi cellulari, può evolversi dando origine a un processo cancerogeno. Gli interventi possibiliAnche se non è possibile eliminare del tutto il radon dagli ambienti in cui si vive, ci sono diversi modi (con diversa efficacia) per ridurne la concentrazione nei luoghi chiusi, tra cui:depressurizzare il suolo, realizzando sotto o accanto la superficie dell’edificio un pozzetto per la raccolta del radon, collegato a un ventilatore. In questo modo, si crea una depressione che raccoglie il gas e lo espelle nell’aria esterna all’edificiopressurizzazione dell’edificio: aumentando la pressione interna, si può contrastare la risalita del radon dal suolo.migliorare la ventilazione dell’edificioFondamentale è, poi, fare in modo che per le nuove costruzioni si adottino criteri anti-radon, come sigillare le possibili vie di ingresso dal suolo, predisporre un vespaio di adeguate caratteristiche cui poter facilmente applicare, se necessario, una piccola pompa aspirante ecc.    Come Entra Negli Edifici Il radon è un gas inerte e pertanto non reagisce chimicamente con l'ambiente che lo circonda. Una volta prodotto è in grado di migrare attraverso il suolo e diffondersi dai materiali da costruzione.L’interno degli edifici è generalmente in depressione rispetto all’esterno. Questa depressione influenza i normali moti convettivi del suolo in modo tale che il radon viene “aspirato” verso l’interno degli edifici stessi penetrando attraverso:•le fessure dei pavimenti, anche se invisibili, che sono sempre presenti;•le giunzioni pavimento - parete;•i passaggi degli impianti termici, idraulici, delle utenze elettriche, del gas, eccetera.Anche i materiali da costruzione emettono radon e possono, in alcuni casi, contribuire considerevolmente ad aumentarne la concentrazione.L'acqua è un’altra sorgente di radon ma, a meno di casi eccezionali, contribuisce in misura minore alla concentrazione del gas.La concentrazione di radon è molto variabile nel tempo e nello spazio. Le condizioni climatiche, le caratteristiche litologiche del terreno, le modalità di costruzione, il modo di utilizzare l’edificio sono causa di una forte variabilità della concentrazione di radon. Due edifici simili e vicini possono avere concentrazioni molto differenti. Forti variazioni della concentrazione di radon si possono riscontrare tra il giorno e la notte, durante differenti condizioni meteorologiche e tra estate e inverno. Per questo motivo una misura della concentrazione di radon, significativa ai fini della comprensione della situazione e per decidere cosa fare, deve essere fatta per un periodo sufficientemente lungo, possibilmente per un intero anno. Come Si Misura La grandezza che viene presa come riferimento per valutare l’entità del fenomeno è la concentrazione di radon gas (o Radon 222) in aria. Viene espressa in Bq/m3 (Becquerel per metro cubo), ossia il numero di trasformazioni nucleari che ogni secondo sono emesse in un metro cubo di aria. La misura si effettua con diverse tecniche: il metodo più diffuso ed economico, con il quale sono state fatte decine di milioni di misure in tutto il mondo, richiama i dosimetri degli addetti ai reparti di radiologia dei laboratori di analisi cliniche.Un dispositivo delle dimensioni di una tazzina di caffè, che può essere spedito per posta, viene posizionato nell'ambiente che si vuole misurare. Nel dispositivo, costruito con comuni plastiche del tutto innocue, è presente un materiale sensibile alle radiazioni alfa emesse dal radon e dai suoi prodotti di decadimento. Entrando nel materiale, le radiazioni alfa producono un danno molecolare attraverso un meccanismo simile a quello che avviene per il tessuto umano. L’interazione della radiazioni alfa con il materiale provoca delle tracce indelebili.Al termine dell’esposizione il dispositivo viene portato in laboratorio ed analizzato. Il “numero” delle tracce rivelate è proporzionale alla concentrazione del radon gas presente nell'ambiente in esame.A causa della elevata variabilità della concentrazione di radon la misura deve essere protratta per un intero anno, possibilmente suddivisa in due semestri corrispondenti al periodo caldo (primavera-estate) e freddo (autunno-inverno). Il costo di una singola misura di radon si aggira intorno ad alcune decine di euro. La Situazione In Italia Come Si Riduce Le indicazioni riportate di seguito hanno carattere generale e sono di tipo descrittivo. Nel caso si decidesse di applicare azioni di rimedio, occorre approfondire la situazione generale (tipologia edilizia, litologia, modalità di utilizzo dell’edificio, ecc.) al fine di selezionare i metodi più appropriati.Non è possibile eliminare completamente il radon dai nostri ambienti di vita. Anche all'esterno è presente, in concentrazioni relativamente basse (in genere 5-10 Bq/m3). Tuttavia è possibile e raccomandabile intervenire in quegli ambienti in cui la concentrazione è elevata e causa rischio per la salute. Negli Stati Uniti più di 800.000 edifici sono stati bonificati riducendo la concentrazione di radon e 1.200.000 sono gli edifici costruiti con criteri anti-radon.La scelta del metodo più adatto al singolo edificio dipende da molti fattori e deve essere oggetto di discussione e di approfondimento tra tutti i soggetti interessati (proprietario, eventuali occupanti, imprese). L'intervento deve essere un compromesso tra efficienza di abbattimento del radon, costi di installazione ed esercizio, accettabilità da parte degli occupanti, facilità di manutenzione, incidenza sulle abitudini di vita, durata nel tempo.Alcuni metodi generali per ridurre il radon negli ambienti:•Depressurizzazione del suolo•Ventilazione•Ventilazione del vespaio•Pressurizzazione dell'edificio•Sigillatura delle vie di ingresso•Azioni di prevenzione per nuove costruzioni DECRETO LEGISLATIVO 31 Luglio 2020, N. 101   Pubblicato in GU il Dlgs 31 luglio 2020 n° 101, che recepisce la Direttiva 2013/59/Euratom e riordina la normativa relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Entrerà in vigore dal 27 agosto, abroga, tra gli altri, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e contiene alcune novità importanti. DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121) (GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29)Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020 l presente decreto stabilisce norme di  sicurezza  al  fine  di proteggere  le  persone  dai  pericoli  derivanti  dalle  radiazioni ionizzanti, e disciplina:     a) la protezione sanitaria delle  persone  soggette  a  qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti;     b) il mantenimento e la  promozione  del  continuo  miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;     c) la gestione responsabile e sicura  del  combustibile  nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;     d) la sorveglianza e il controllo  delle  spedizioni  di  rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.   2. Le disposizioni del presente decreto fissano  i  requisiti  e  i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione.   3.  Il  sistema  di  radioprotezione  si  basa  sui   principi   di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi.   4. In attuazione dei principi di cui al comma 3:     a) gli atti  giuridici  che  consentono  lo  svolgimento  di  una pratica garantiscono che il beneficio per i singoli individui  o  per la collettivita' sia prevalente rispetto al detrimento sanitario  che essa potrebbe causare. Le determinazioni che introducono o modificano una via di esposizione e  le  determinazioni  per  le  situazioni  di esposizione esistenti e di emergenza devono apportare  piu'  benefici che svantaggi;     b)  la  radioprotezione  di  individui  soggetti  a   esposizione professionale e del pubblico e' ottimizzata allo scopo  di  mantenere al  minimo  ragionevolmente  ottenibile  le  dosi   individuali,   la probabilita' dell'esposizione  e  il  numero  di  individui  esposti, tenendo conto dello stato delle conoscenze  tecniche  e  dei  fattori economici e sociali. L'ottimizzazione della protezione  di  individui soggetti a esposizione medica e' riferita all'entita'  delle  singole dosi, compatibilmente con il  fine  medico  dell'esposizione.  Questo principio si applica non solo in termini di  dose  efficace  ma,  ove appropriato, anche  in  termini  di  dose  equivalente,  come  misura precauzionale  destinata  a  mantenere  le  incertezze  relative   al detrimento sanitario  al  di  sotto  della  soglia  per  le  reazioni tissutali;     c) nelle situazioni di esposizione pianificata,  la  somma  delle dosi cui e' esposto un individuo non puo' superare i  limiti  fissati per  l'esposizione  professionale  o  del  pubblico.  Le  esposizioni mediche non sono soggette a limitazioni delle dosi.  Di seguito alcune delle novità di maggior rilievo. TITOLO XI PROTEZIONE DEI LAVORATORI    L’articolo 109 (Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti) dettaglia il contenuto della relazione (già oggi prevista), redatta dall’esperto di radioprotezione e dettaglia le informazioni che a tal fine il datore di lavoro deve rendere all’Esperto in Radioprotezione.Il comma 4, stabilisce, in conformità con la disciplina generale di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che la relazione redatta dall'Esperto in Radioprotezione costituisce il documento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti ed è munita di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico autorizzato.  VALORI LIMITE LAVORATORI ESPOSTI (art. 146)Una importante novità introdotta dal Decreto è rappresentata  dalla riduzione consistente dei valori limite di esposizione per i lavoratori classificati esposti a radiazioni ionizzanti. In particolare risulta ridotto di più di sette volte il limite di dose equivalente al cristallino. Il limite fissato dal D.lgvo230/95 di 150 millisievert /anno  è stato ridotto a 20 millisievert/anno. SORVEGLIANZA SANITARIAL’articolo 134 “Sorveglianza sanitaria”, introduce novità rispetto al corrispondente articolo del D.lgvo 230/95 e smi nella parte in cui prevede che la sorveglianza di tutti i lavoratori esposti è affidata al medico autorizzato e non più suddivisa tra il medico competente per i lavoratori esposti di categoria B e il medico autorizzato per i lavoratori esposti di categoria A. Infatti, al comma 1, viene stabilito l’obbligo del datore di lavoro di provvedere ad assicurare mediante uno o più medici autorizzati la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e degli apprendisti e studenti in conformità alle norme del presente Titolo. Tale sorveglianza è basata sui principi che disciplinano la medicina del lavoro. Al comma 2, viene introdotto un periodo transitorio per consentire ai medici competenti di adeguarsi alla nuova previsione. Infatti, si prevede che i medici competenti di cui all’art. 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che alla data di entrata in vigore della presente disposizione già svolgono l’attività di sorveglianza sanitaria sui lavoratori classificati esposti di categoria B possono continuare a svolgere tale attività anche senza l’abilitazione di cui all’articolo 138 per il termine di 24 mesi. ESPOSIZIONE ALLE SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI IONIZZANTIIl decreto legislativo 101/2020 di recepimento della direttiva 59/2013/Euratom introduce nel sistema regolatorio di radioprotezione moltissime novità per quanto concerne la protezione dall’esposizione dalle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, approfondendo il quadro regolatorio che era stato introdotto con il decreto legislativo 241/2000.La protezione delle radiazioni ionizzanti da sorgenti naturali è oggetto del Titolo IV e affronta vari aspetti radioprotezionistici:-     Protezione dall’esposizione al radon negli ambienti di vita: questa per l’Italia è unaimportante NOVITA’  (nel D.Lgs 230/95 e smi tale argomento era esplicitamente dichiarato fuori dal campo di applicazione)-     Protezione dall’esposizione  al radon negli ambienti di lavoro: sono contenute importantimodifiche rispetto al quadro normativo precedente.-     Protezione  dei  lavoratori  e  dei  degli  individui  della  popolazione  dall’esposizione  ai radionuclidi naturali presenti nelle materie e nei residui di “industrie NORM” (acronimo di Naturally Occurring Radioactive Material: indentifica quei materiali abitualmente non considerati radioattivi ma che possono contenere elevate concentrazioni di radionuclidi naturali per cui sono considerati di interesse dal punto di vista della protezione dei lavoratori e del pubblico).-     Protezione dalle radiazioni gamma emesse da nuclidi contenuti nei materiali da costruzione-     Protezione del personale navigante dall’esposizione alla radiazione cosmica, ecc. Andiamo nel dettaglio, focalizzandoci sugli elementi principali: prima di tutto, in accordo con quanto raccomandato dall’ICRP 103, per le situazioni di esposizione esistenti (come la protezione dal radon negli ambienti di vita e di lavoro e la protezione dell’esposizione gamma dovuta aimateriali da costruzione) lo strumento operativo per la radioprotezione è il “livello di riferimento”al posto del “livello di azione”. Il “livello di riferimento” è definito come un valore di dose o di concentrazione di attività in aria (nel caso del radon) da intendere non come “soglia”, ma come un valore al di sopra del quale non è opportuno che si verifichi l’esposizione (attenzione: non è un limite!), quindi è prioritario adottare interventi protettivi. Tuttavia tali interventi si richiedeche siano apportati anche al di sotto di tale livello, in osservanza del principio di ottimizzazione.PROTEZIONE DAL RADON NEI LUOGHI DI LAVOROPer quanto riguarda la protezione dal radon negli ambienti di vita e di lavoro, inquadrate come situazioni di esposizione esistenti, è fissato lo stesso livello di riferimento (pari ad una concentrazione media annua di 300 Bq/m3): questo certamente faciliterà l'attuazione della norma, delineando un quadro radioprotezionistico più omogeneo.Inoltre, per le abitazioni, come si vede dalla tabella 1, a quelle costruite dopo il 31/12/2024 si applicherà un livello di riferimento inferiore, pari a 200 Bq/m3.Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei, negli stabilimenti termali, nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (opportunamente definite nell’art.11), oppure se svolte in “specifici luoghi di lavoro” da individuare nell’ambito di quanto previsto dal Piano di Azionale Nazionale Radon.Nei luoghi di lavoro sopra citati è richiesta la misurazione della concentrazione di radon in aria media annua e nel caso superi il livello di riferimento, si richiede l’adozione di “misure correttive” volte a ridurre i livelli medi di radon indoor. Un’altra novità, al riguardo è l’istituzione della figura dell’ “esperto in interventi di risanamento radon”, un professionista che abbia il titolo di ingegnere o architetto o geometra e formazione specifica sull’argomento attestata mediante la frequentazione di corsi di formazione o aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione del Radon negli ambienti.Nei casi in cui le misure correttive non siano sufficientemente efficaci da ridurre la concentrazione media annua di radon indoor sotto 300 Bq/m3, si prevede una valutazione dell’esposizione o della dose efficace dei lavoratori e qualora risulti superiore al valore di 6 mSv/anno (o il corrispondentevalore di esposizione al radon), tale situazione è da intendersi come una situazione di esposizione pianificata. Ovviamente tali adempimenti, sinteticamente descritti, vanno inquadrati nell’ambito degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 e smi, quindi ad esempio le relazioni delle misurazioni di radon vanno a corredo del documento di valutazione dei rischi.E’ da notare che anche il fattore convenzionale di conversione utile alla stima della dose efficace da radon è stato aggiornato, alla luce della raccomandazione ICRP137.L’adozione di un Piano d’Azione Nazionale Radon è un’altra innovazione importante perché aiuterà a definire:-     specifiche attività lavorative per le quali il rischio di esposizione al lavoro deve essereoggetto di attenzione-     strumenti metodologici necessari all’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge,-     strumenti tecnici operativi (linee guida e procedure),-     strategie e criteri attraverso i quali le regioni potranno individuare le aree prioritarie, tenuto conto che un primo criterio di identificazione è già presente nel decreto. Il decreto infatti indica che le Regioni e le provincie autonome, laddove sono disponibili dati di concentrazione del radon (o normalizzati) al piano terra, definiscono “aree prioritarie” quelle in cui in almeno il 15% degli edifici si supera il valore di riferimento;-     misure per rendere le politiche sul radon compatibili e coerenti con quelle sul risparmio energetico o sulla Indoor Air Quality (IAQ) e con le politiche sul fumo di tabacco.  La valutazione del Radon: tempistiche, interventi, cadenza  La prima valutazione della concentrazione media annua di attività del Radon deve essere effettuata entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche tipologie nel Piano nazionale.Il documento che viene redatto a seguito della valutazione è parte integrante del Documento diValutazione del Rischio (articolo 17 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81).  Cadenza delle misure:•   Ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra, o di isolamento termico•   Ogni 8 anni, se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq m-3  Se viene superato il livello di riferimento di 300 Bq m-3, entro due anni vengono adottate misure correttive per abbassare il livello sotto il valore di riferimento. L’efficacia delle misure viene valutata tramite una nuova valutazione della concentrazione. In particolare:•   A seguito di esito positivo (minore di 300 Bq m-3) le misurazioni vengono ripetute ogni 4 anni.•   Se la concentrazione risultasse ancora superiore è necessario effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue, tramite esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione (il livello di riferimento questo caso è 6 mSv annui).  Chi effettua le misure (art. 155)Le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria sono effettuati da servizi di dosimetria riconosciuti.La determinazione della dose o dei ratei di dose, e delle altre grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi e i ratei di dose nonché delle attività e concentrazioni di attività, volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura, adeguati ai diversi tipi e qualità di radiazione, che siano muniti di certificati di taratura secondo la normativa vigente.I soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6, devono essere riconosciuti idonei nell'ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'interno e della salute, sentiti l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'INAIL sono disciplinate le modalità per l'abilitazione dei predetti istituti, tenendo anche conto delle decisioni, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione europea o da organismi internazionali.Sono considerati istituti abilitati l'ISIN e l'INAIL.I servizi di dosimetria devono possedere requisiti minimi previsti dall'art. 22 .I contenuti della relazione tecnica e le modalità di effettuazione delle misure sono  dettagliati nell'Allegato II VAI AL DECRETO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE SCARICA IL DECRETO IN FORMATO WORD (SENZA ALLEGATO) SCARICA L'ALLEGATO AL DECRETO SCARICA L'APPROFONDIMENTO PAF IN MERITO AL DECRETO SCARICA LA TABELLA "Livelli di riferimento concentrazione media annua Radon" SCARICA IL MODELLO DI DVR VALUTAZIONE RADON

  • Campi Elettromagnetici [0 Hz - 300 GHz]

    Campi Elettromagnetici [0 Hz - 300 GHz] : Descrizione Del Rischio Con il termine Radiazioni Non Ionizzanti, sinteticamente NIR dalle iniziali della omologa definizione inglese Non-Ionizing Radiation, si indica genericamente quella parte dello spettro elettromagnetico il cui meccanismo primario di interazione con la materia non è quello della ionizzazione. Lo spettro elettromagnetico viene infatti tradizionalmente diviso in una sezione ionizzante (Ionizing Radiation o IR), comprendente raggi X e gamma, dotati di energia sufficiente per ionizzare direttamente atomi e molecole, e in una non ionizzante (Non Ionizing Radiation o NIR). Quest’ultima viene a sua volta suddivisa, in funzione della frequenza, in una sezione ottica (300 GHz - 3x104 THz) e in una non ottica (0 Hz – 300 GHz).La prima include le radiazioni ultraviolette, la luce visibile e la radiazione infrarossa.La seconda, oggetto della presente sezione, comprende le microonde (MW: microwave), le radiofrequenze (RF: radiofrequency), i campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF: Extremely Low Frequency), fino ai campi elettrici e magnetici statici.I meccanismi di interazione dei campi elettromagnetici con la materia biologica accertati si traducono sostanzialmente in due effetti fondamentali: induzione di correnti nei tessuti elettricamente stimolabili, e cessione di energia con rialzo termico. Tali effetti sono definiti effetti diretti in quanto risultato di un’interazione diretta dei campi con il corpo umano. Alle frequenze più basse e fino a circa 1 MHz, prevale l’induzione di correnti elettriche nei tessuti elettricamente stimolabili, come nervi e muscoli. Con l’aumentare della frequenza diventa sempre più significativa la cessione di energia nei tessuti attraverso il rapido movimento oscillatorio di ioni e molecole di acqua, con lo sviluppo di calore e riscaldamento. A frequenze superiori a circa 10 MHz, quest’ultimo effetto è l’unico a permanere, e al di sopra di 10 GHz, l’assorbimento è esclusivamente a carico della cute.Tali meccanismi sono in grado di determinare gli effetti acuti, che si manifestano al di sopra di una certa soglia di induzione, nei confronti dei quali esiste un ampio consenso scientifico e il quadro delle conoscenze consente di disporre di un “razionale” (cioè una base logico-scientifica) per la definizione di valori limite di esposizione che contemplino ampi margini di sicurezza tra gli stessi e le reali soglie di pericolosità.Oltre agli effetti diretti, esistono anche effetti indiretti. Due sono i meccanismi di accoppiamento indiretto con i soggetti esposti: correnti di contatto, che si manifestano quando il corpo umano viene in contatto con un oggetto a diverso potenziale elettrico e possono indurre effetti quali percezioni dolorose, contrazioni muscolari, ustioni; accoppiamento del campo elettromagnetico con dispositivi elettromedicali (compresi stimolatori cardiaci) e altri dispositivi impiantati o portati dal soggetto esposto. Altri effetti indiretti consistono nel rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di intensi campi magnetici statici; nell’innesco di elettrodetonatori ed nel rischio incendio di materiali infiammabili per scintille provocate dalla presenza dei CEM nell’ambiente (DLgs.81/2008, art. 209, comma 4, lettera d).Le principali organizzazioni protezionistiche internazionali hanno sviluppato un sistema di protezione dai CEM organico e ben fondato. Il riferimento più autorevole è fornito dai documenti della International Commission on Non Ionising Radiation Protection (ICNIRP). Per quanto riguarda i campi variabili nel tempo, l’ICNIRP ha pubblicato nel 1998 delle linee  guida per la limitazione dell’esposizione a campi elettromagnetici con frequenza fino a 300 GHz. Nel 2010 ha pubblicato delle nuove linee guida per i campi variabili tra 1 Hz e 100 kHz mentre ha confermato tramite uno statement la validità dei contenuti delle linee guida del 1998 per le radiofrequenza e microonde (frequenza superiore a 100 kHz). Rilevanti sono anche le linee guida, emanate nel 2009, per la per la limitazione dell’esposizione a campi magnetici statici che aggiornano quelle precedentemente pubblicate nel 1994.La filosofia seguita in tutti i documenti consiste nel definire in primo luogo le grandezze fisiche “dosimetriche” proprie dell’interazione tra i campi e i sistemi biologici, nei due differenti meccanismi di base diretti precedentemente descritti. Nel caso degli effetti termici, tale grandezza di base è costituita dall’entità dell’assorbimento di energia da parte dei tessuti per unità di massa e di tempo, ossia il rateo di assorbimento specifico (Specific Absorbtion Rate, SAR), espresso in watt/chilogrammo (W/kg).Per quanto riguarda l’induzione di correnti, nelle linee guida del 1998 la grandezza di base era la densità di corrente indotta, J, definita per la protezione del Sistema Nervoso Centrale (CNS) nella testa e nel tronco ed espressa in ampere/metro-quadrato(A/m2), ovvero la quantità di corrente che fluisce attraverso una sezione unitaria di tessuto. Le nuove linee guida del 2010 hanno introdotto una nuova grandezza dosimetrica, il campo elettrico indotto in situ, Ei,espresso in V/m, considerato maggiormente rappresentativo degli effetti in quanto diretto responsabile del meccanismo di  elettrostimolazione a livello cellulare.Nella pratica le grandezze di base non sono però direttamente misurabili nei soggetti esposti. Per verificare il rispetto dei limiti di base è necessario considerare i valori delle grandezze fisiche proprie dei campi elettromagnetici, direttamente misurabili nell’ambiente. Tali grandezze sono rappresentate dalle intensità del campo elettrico e del campo magnetico. Alle frequenze significative per gli effetti termici (al di sopra di 10 MHz) può anche essere impiegata la densità di potenza, espressa in W/m2. In base a modelli teorici di interazione bioelettromagnetica, successivamente validati da analisi sperimentali, vengono calcolati in condizioni di massimo accoppiamento tra i campi e il corpo esposto, i cosiddetti livelli di riferimento per le grandezze misurabili, che garantiscano in tutte le circostanze di esposizione il rispetto dei limiti di base per il SAR e per il campo elettrico in situ. I livelli di riferimento sono diversi per i lavoratori professionalmente esposti e per la popolazione, essendo applicati per quest'ultima fattori cautelativi maggiori.Le linee guida dell'ICNIRP sono assunte quale riferimento tecnico-scientifico dalla direttiva 2004/40/CE che stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenze tra 0Hz e 300 GHz. La direttiva 2004/40/CE è infatti articolata in valori limite di esposizione e valori di azione, i cui valori numerici sono identici, rispettivamente, alle restrizioni di base e ai livelli di riferimento raccomandati dall’ICNIRP nelle linee guida del 1998.A livello nazionale, il riferimento normativo per la sicurezza nei luoghi di lavoro è  il decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. Le disposizioni specifiche in materia di protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici sono contenute nel Capo IV del Titolo VIII - Agenti fisici – e derivano dal recepimento della direttiva 2004/40/CE, fissato inizialmente al 30 aprile 2008, e successivamente posticipato dalle direttive 2008/46/CE e 2012/11/CE.Il 26 giugno 2013 è stata approvata la nuova DIRETTIVA 2013/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi  elettromagnetici) che ha abrogato la direttiva 2004/40/CE  a decorrere dal 29 giugno 2013.  Gli Stati membri dovranno  conformarsi alla  direttiva entro il primo luglio 2016. In attesa della opportuna riformulazione del Titolo VIII Capo IV del D.lgvo 81/08,  ai fini del recepimento della nuova direttiva, resta valido il principio generale di cui all’art.28 del D.lgvo 81/2008, ribadito relativamente agli agenti fisici all’art.181, che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici, ed all'attuazione delle appropriate misure di tutela, a decorrere dal 1 gennaio 2009 (art. 306). In questo contesto la presente sessione del portale e i dati contenuti nella banca dati CEM,  per quanto suscettibili di perfezionamento ed integrazioni alla luce della nuova Direttiva, rappresentano comunque un riferimento valido ai fini della valutazione del rischio  prevista dagli artt.28 e 181 del DLgs.81/2008.L e suddette disposizioni sono specificamente mirate alla protezione dagli effetti certi (effetti acuti) di tipo diretto ed indiretto  che hanno una ricaduta in termini sanitari (“rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da correnti di contatto”, DLgs.81/2008, art. 206 comma 1).Coerentemente con gli scopi della direttiva europea, il capo IV  del D.Lgs.81/2008 non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine, per i quali mancano dati scientifici conclusivi che comprovino un nesso di causalità, né i rischi conseguenti al contatto con i conduttori in tensione (art. 206, comma 2) questi ultimi già coperti dalle norme per la sicurezza elettrica.Da notare che la maggior parte degli effetti avversi considerati nel DLgs.81/2008 compaiono immediatamente (es. aritmie, contrazioni muscolari, ustioni, malfunzionamento pacemaker e dispositivi elettronici impiantati etc.), ma alcuni, come la cataratta o la sterilità maschile, essendo la conseguenza di un meccanismo cumulativo, possono manifestarsi a distanza di tempo.   SCARICA LA GUIDA PREVENZIONE E PROTEZIONE Nelle attività lavorative ove siano presenti macchinari o impianti emettitori di campi elettromagnetici potenzialmente nocivi, è in genere sempre possibile individuare un insieme di misure di tutela di tipo organizzativo e/o procedurale, che se messe in atto, consentono di:a) prevenire l’esposizione di individui con controindicazioni assolute o relative ai livelli esposizione associati agli apparati;b) ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici irradiati da tali apparati.Tra queste le principali, comuni alla maggior parte delle situazioni espositive, sono:Installazione e layoutE’ necessario che gli apparati emettitori di CEM siano installati in aree di lavoro adibite ad uso esclusivo degli stessi ed ad idonea distanza dalle altre aree di lavoro ove il personale stazioni per periodi prolungati. Inoltre, per prevenire effetti indiretti, problemi interferenziali e per evitare esposizioni indebite, è di fondamentale importanza evitare che in prossimità delle sorgenti di campo EM vengano posizionati, se non previa idonea valutazione tecnica, oggetti metallici di qualsiasi tipo ed apparecchiature elettriche.In generale la distanza di rispetto tra l’area di installazione dell’apparato – che definiremo area ad accesso controllato in relazione al rischio di esposizione a CEM– e le altre aree di lavoro, ad accesso libero, dipende dalle caratteristiche tecnologiche dell’apparecchiatura, e dovrà essere stimata da colui che effettua la valutazione del rischio.In applicazione del principio di ottimizzazione sarà opportuno mirare, laddove possibile, al conseguimento di esposizioni a campi elettromagnetici presso le aree adibite a permanenza protratta del personale non professionalmente esposto, secondo la definizione fornita nel documento del Coordinamento Tecnico delle Regioni e dell'ISPESL (CTIPLL-ISPESL), a valori inferiori ai limiti massimi fissati dalla vigente normativa per esposizione della popolazione a campi elettromagnetici.Delimitazione delle areeLe aree di lavoro ove i valori di esposizione possono risultare superiori ai livelli di riferimento per la popolazione di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE, coincidenti con i livelli di riferimento ICNIRP del 1998, dovranno essere delimitate con cartelli di segnalazione di presenza di campi elettromagnetici, conformi alle normative vigenti in materia di segnaletica di sicurezzaL’accesso a tali aree sarà consentito solo a personale autorizzato, previa valutazione dell’assenza di controindicazioni fisiche all’esposizione (vedi tabella 1). L’accesso al personale non autorizzato dovrà essere interdetto possibilmente mediante barriere fisiche.Soggetti con controindicazione all’esposizione a campi elettromagnetici superiori ai livelli di riferimento stabiliti dall'ICNIRP per la protezione della popolazione (elenco a titolo indicativo)• Portatori di pace-makers o altre protesi e dispositivi dotati di circuiti elettronici• Portatori di clips vascolari, dispositivi e protesi endovascolari o schegge metalliche (ferromagnetiche nel caso di campo statico, schegge metalliche in generale nel caso di esposizione a RF e microonde)• Portatori di protesi interne• Donne in gravidanza• Infarto recente del miocardio• Portatrici di dispositivi intrauterini• Soggetti operati di cataratta (solo per campo magnetico statico)Formazione ed addestramento del personaleAi fini della prevenzione dei rischi per la salute dei soggetti esposti, è fondamentale che il personale sia formato sulle corrette norme comportamentali da adottare nelle operazioni in prossimità del macchinario sorgente di CEM e soprattutto sulla necessità di limitare la permanenza nelle aree con esposizioni a campi elettromagnetici di interesse protezionistico (zone controllate) al tempo strettamente funzionale ad attività ed operazioni di controllo del macchinario/impianto sorgente di CEM.Qualora il macchinario non possa essere schermato, le aree ove si possano riscontrare valori superiori ai livelli d’azione per i lavoratori andranno opportunamente segnalate e delimitate.Nei casi in cui l’accesso alle aree con rischio di superamento del valore limite per i lavoratori non possa essere impedito fisicamente, come ad esempio nel caso di lavorazioni su tralicci, o su linee elettriche aeree di alta tensione, è necessario dotare i lavoratori di:• Monitor portatile di CEM con dispositivo d’allarme atto a segnalare tempestivamente il superamento dei valori d’azione di campo elettrico e magnetico fissati dalla normativa• Indumenti di protezione specifici per le frequenze di interesse. Nel caso delle radio frequenze (RF) ad esempio questi consistono di abiti e tute, caschi di protezione, guanti e calze. Tali indumenti protettivi sono in genere composti dei stessi tessuti sintetici normalmente impiegati per indumenti ignifughi (es. Nomex) e di acciaio inossidabile nella percentuale del 20%-30%. A titolo di esempio nel caso degli apparati di telecomunicazioni (100 MHz -10 GHz) tali indumenti forniscono attenuazioni alle radiofrequenze dell’ordine di 1/10 – 1/100.Inoltre, ai fini della prevenzione degli effetti indiretti dell’esposizione, il personale dovrà essere formato in particolare sui seguenti elementi:• Casi di controindicazione all’esposizione ai campi elettromagnetici emessi dal macchinario (Tabella 1)• Corrette modalità comportamentali da adottare in prossimità del macchinario, che in genere comprendono il divieto di introdurre oggetti metallici di qualsiasi tipo ed apparecchiature elettriche all’interno dell’area, se non espressamente autorizzate dal responsabile della sicurezzaInterventi sulle sorgenti: acquisto nuovi macchinariSecondo quanto riportato dalla Direttiva Macchine la progettazione e costruzione dei macchinari deve essere tale da limitare qualsiasi emissione di radiazioni a quanto necessario al loro funzionamento e tale che i suoi effetti sulle persone esposte siano nulli o comunque non pericolosi. La norma di riferimento per la valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario è la UNI EN 12198-1 del 2009, che riguarda l’emissione di tutti i tipi di radiazione elettromagnetica non ionizzante, incluse le radiazioni ottiche. In funzione del livello di emissione di radiazioni, il fabbricante deve assegnare alla macchina una categoria di emissione di radiazioni. Tali valori sono riportati in appendice B della UNI EN 12198:2009. In particolare la norma considera tre categorie di emissione, per le quali sono previste diverse misure di protezione, informazione, addestramento Tabella 2: Categorie Di Emissione Delle Macchine Secondo La UNI EN 12198:2009 fonte: portaleagentifisici Campi Elettromagnetici Le principali sorgenti di campi elettromagnetici oggetto delle attività del Servizio Agenti Fisici sono rappresentate dagli impianti radio televisivi (RTV) e dalle stazioni radio base per la telefonia cellulare (SRB), riguardo alle sorgenti operanti ad alta frequenza (10 kHz - 300 GHz), e dagli impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica (elettrodotti), appartenenti alla categoria delle sorgenti operanti a bassa frequenza (0 Hz - 10 kHz). La distinzione delle sorgenti sulla base della frequenza è necessaria in quanto le caratteristiche dei campi variano a seconda della frequenza di emissione, così come variano i meccanismi di interazione di tali campi con i tessuti biologici e quindi le possibili conseguenze per la salute correlabili con l'esposizione dell'individuo (effetti sulla salute).In risposta alla necessità, oramai da tempo avvertita sia a livello nazionale ma ancor più a livello locale, di un censimento delle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e anche sulla base di quanto previsto dal nuovo scenario normativo nazionale (Legge Quadro n. 36/2001), sono stati costituiti specifici strumenti di gestione dei dati relativi alle sorgenti di emissione (Osservatorio CEM, Catasto Elettromagnetico Nazionale, Catasti Elettromagnetici Regionali) con lo scopo anche di supportare le attività di monitoraggio, controllo, informazione alla cittadinanza. Sia nel settore delle radiofrequenze (RF) che in quello delle frequenze estremamente basse (ELF) emerge chiaramente che l’applicazione delle norme e dei regolamenti a livello locale, pur basandosi su una normativa nazionale estremamente cautelativa, non ha portato quella serenità necessaria in larga parte della popolazione, tale da attenuare i conflitti sociali. In effetti, vi è stata un’attenzione amplificata da parte del pubblico affiancata da una difficile gestione di questa problematica da parte degli organismi competenti e dell’Amministrazione pubblica a livello locale. Al fine di ridurre la forte percezione del rischio associata all’esposizione ai campi elettromagnetici da parte della popolazione ISPRA e il sistema agenziale ARPA/APPA, sulla base dei risultati delle attività svolte in tale ambito, mirano a sviluppare un ampio percorso di informazione per il pubblico semplice e trasparente, che permetta di superare la barriera costituita dal linguaggio meramente tecnico e di ricreare quei rapporti di fiducia verso le istituzioni e le organizzazioni scientifiche che, negli ultimi anni, sono stati un po’ minati. Impatto Sull'uomo L’interazione tra la materia costituente i sistemi biologici che compongono gli organismi viventi nel loro complesso e i campi elettrici e magnetici variabili nel tempo può comportare modificazioni della materia stessa (effetti biologici), le quali, se non compensate dall’organismo umano, possono dar luogo ad un vero e proprio danno per la salute (effetto sanitario).Gli effetti sanitari si distinguono in effetti a breve termine ed effetti a lungo termine, associati ad esposizioni a campi elettromagnetici di natura diversa in termini di durata ed anche di livelli.Gli effetti a breve termine derivano da una esposizione di breve durata, caratterizzata da elevati livelli di campo, mentre i temuti effetti a lungo termine sono attribuibili ad esposizioni prolungate (si parla anche di anni) a livelli di campo molto inferiori rispetto a quelli connessi agli effetti a breve termine.Gli effetti biologici, potenziali effetti sanitari, che principalmente scaturiscono dall’interazione materia-campi elettrici e magnetici sono di due tipi: effetti derivanti da stimolazione elettrica dei tessuti muscolari e nervosi e gli effetti termici connessi al riscaldamento della materia (assorbimento di energia elettromagnetica).A livello internazionale le linee guida formulate dall’ICNIRP (“Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz)”) stabiliscono dei limiti di esposizione (o “limiti di base”) il cui rispetto garantisce l’assenza degli effetti sanitari a breve termine; infatti la commissione ICNIRP ha giudicato che l’induzione di tumori per effetto di esposizioni a lungo termine a campi elettromagnetici non sia stata accertata e per questo motivo nelle linee guida sopraccitate ci si riferisce solo agli effetti a breve termine.La Raccomandazione del Consiglio Europeo del 12 luglio 1999 sposò la filosofia alla base delle Linee Guida dell’ICNIRP e venne approvata quasi unanimemente dai Paesi dell’Unione europea, con il solo voto contrario dell’Italia. Quest’ultima infatti recepì sostanzialmente le indicazioni fornite dall’ICNIRP, dotandosi però di un quadro normativo per la protezione anche da possibili effetti a lungo termine con l’introduzione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità che tengono in debita considerazione i potenziali rischi connessi ad esposizioni a livelli bassi di campo elettrico e magnetico in luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere. Download Campi Elettromagnetici Software software per il monitoraggio "modellistico" dell’intensità del campomagnetico prodotto dagli elettrodotti ad alta tensione in prossimità di ricettori sensibili.Con il termine “monitoraggio modellistico” si vuole intendere la sorveglianza dei campi magnetici in un certo numero di siti ubicati lungo il tracciato di un dato elettrodotto, che viene effettuata attraverso l’impiego di un sistema basato su modelli di calcolo (2D o 3D) altamente affidabili ed oggi largamente impiegati.Un sistema di questo tipo ha il vantaggio, nei confronti di un sistema strumentale, di non dovere realizzare, gestire e mantenere una rete, più o meno estesa, di centraline di misura dislocate sul territorio.Il modello di calcolo per effettuare tali valutazioni ha bisogno di conoscere lo stato di funzionamento delle linee elettriche, nonché i parametri geometrici delle stesse nelle sezioni corrispondenti ai siti da monitorare e l’ubicazione dei siti stessi. Di tali informazioni solo quelle relative all’esercizio dell’elettrodotto variano significativamente nel tempo; il sistema di monitoraggio dovrà pertanto essere alimentato con continuità da tali dati mediante un opportuno sistema di input dei dati stessi.Come già detto, il monitoraggio continuo del campo magnetico di siti posti in prossimità di elettrodotti necessita un continuo flusso di informazioni riguardanti il funzionamento degli elettrodotti stessi.Ai fini del calcolo dell’induzione magnetica le informazioni necessarie, relative allo stato difunzionamento delle linee associate ai siti da sorvegliare, sono sostanzialmente le seguenti:- intensità della corrente di esercizio,- fase della corrente rispetto alla terna simmetrica delle tensioni della rete di trasmissione;- verso della corrente (entrante o uscente da una data stazione). SCARICA GRATUITAMENTE MOE

  • CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

     Rischi Presenti Negli Ambienti Di Lavoro, Possono Essere Divisi In TreGrandi Categorie RISCHI PER LA SICUREZZA DOVUTI A: (Rischi di natura infortunistica ) RISCHI PER LA SALUTE DOVUTI A: (Rischi di natura igienico ambientale) RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DOVUTI A: (Rischi di tipo cosiddetto trasversale) Una strategia strutturata dell'analisi dei rischi nell'ambito del luogo di lavoro comprende tre elementi fondamentali: la valutazione, la gestione, la comunicazione del rischio.La valutazione del rischio è il punto di partenza per le decisioni da prendere in materia di sicurezza sul lavoro e per la collettività. E' lo strumento fondamentale che permette al datore di lavoro di individuare le misure di prevenzione e protezione e di pianificarne l'attuazione.Il rischio va valutato sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo; il primo aspetto è più facilmente individuabile, esistono strumenti sufficientemente validati e strutturati per diverse situazioni, che sono di grande aiuto nella valutazione dei rischi lavorativi e non, anche se ci si può trovare ad avere grosse difficoltà. In alcuni casi infatti non sono disponibili sufficienti dati scientifici, statistici ed epidemiologici, che facilitino l'attuazione della fase decisionale. La valutazione quantitativa è sicuramente più complessa da attuare, specie per i rischi per i quali non esiste il riferimento a un qualche tipo di misurazione. Anche in questo una mancata quantificazione può impedire una corretta valutazione, per cui ci si trova davanti all'impossibilità di prevedere il danno che potrebbe verificarsi.I risultati della valutazione dei rischi sono fondamentali per pianificare una corretta gestione. Quest'ultimo è il momento maggiormente legato alle decisioni politiche; non sempre è possibile valutare correttamente e soprattutto in termini quantitativi il rischio e la natura del danno che una situazione di pericolo può determinare, per cui a volte diventa piuttosto complesso attuare delle misure di prevenzione e di protezione che siano consone e soprattutto sufficienti.La valutazione del rischio, inteso come probabilità che si verifichi un evento dannoso conseguente all'esposizione ad un pericolo, è l'insieme delle complesse operazioni che devono essere effettuate per stimare qualsiasi esposizione ad un pericolo,  in relazione con le modalità di svolgimento delle procedure lavorative.    RISCHI PER LA SICUREZZA I Rischi per la Sicurezza, o Rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.).Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o protezione nei confronti di tali tipi di rischi deve mirare alla ricerca di un‘Idoneo equilibrio bio-meccanico tra UOMO e STRUTTURA, MACCHINA, IMPIANTO’ sulla base dei più moderni concetti ergonomici. I Rischi per la Sicurezza si possono suddividere in diverse categorie: Rischi da carenze strutturali dell’Ambiente di Lavoro relativamente a:Altezza dell’ambienteSuperficie dell’ambienteVolume dell’ambienteIlluminazione (normale e in emergenza)Pavimenti (lisci o sconnessi)Pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura)Viabilità interna, esterna; movimentazione manuale dei carichiSolai (stabilità)Soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata)Botole (visibili e con chiusura a sicurezza)Uscite (in numero sufficiente in funzione del personale)Porte (in numero sufficiente in funzione del personale)Locali sotterranei (dimensioni, ricambi d’aria) Rischi da carenze di sicurezza su Macchine e Apparecchiature relativamente a:Protezione degli organi di avviamentoProtezione degli organi di trasmissioneProtezione degli organi di lavoroProtezione degli organi di comandoMacchine con marchio ‘CE’. Macchine prive di marchio ‘CE’.Protezione nell’uso di apparecchi di sollevamentoProtezione nell’uso di ascensori e montacarichiProtezione nell’uso di apparecchi a pressione (bombole e circuiti)Protezione nell’accesso a vasche, serbatoi, piscine e simili. Rischi da manipolazione di Sostanze pericolose:Sostanze infiammabiliSostanze corrosiveSostanze comburentiSostanze esplosive Rischi da carenza di Sicurezza Elettrica connessa a:Idoneità del progettoIdoneità d’usoImpianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio e/o esplosioneImpianti speciali a caratteristiche di ridondanza. Rischi da Incendio e/o Esplosione per:Presenza di materiali infiammabili d’usoPresenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e di aerazione)Presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche strutturali di ventilazione e di ricambi d’aria)Carenza di sistemi antincendioCarenza di segnaletica di sicurezza. Elenco non esaustivo RISCHI PER LA SALUTE I Rischi per la salute, o Rischi igienico - ambientali, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell’equilibrio biologicodel personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l’emissione nell’ambiente di fattori ambientali di rischio, di naturachimica, fisica e biologica, con seguente esposizione del personale addetto.Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o di protezione nei confronti di tali tipi di rischio deve mirare alla ricerca diun "Idoneo equilibrio bio - ambientale tra UOMO E AMBIENTE DI LAVORO". Tali rischi si possono suddividere in Rischi derivanti da:Agenti chimiciRischi di esposizione connessi con l’impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a:ingestione;contatto cutaneo;inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di:polveri;fumi;nebbie;gas;vapori;Agenti fisiciRischi da esposizione e grandezze fisiche che interagiscono in vari modi con l’organismo umano:RUMORE (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo e di funzionamento) con propagazione dell’energia sonora nell’ambiente di lavoro.VIBRAZIONI (presenza di apparecchiatura e strumenti vibranti) con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indirettaRADIAZIONI NON IONIZZANTIPresenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse, etc.Sorgenti di Radio frequenze (freq. 104¸ 0,3 m)Sorgenti di Microonde (freq. 0,3 ¸ 10-3  m)Radiazioni Infrarosse (freq. 10-3 ¸7,8 10-7 m)Radiazione Ottica (visibile) (freq. 7,8 10-7 ¸3.8 107  m)Radiazioni Ultraviolette (freq. )Ultrasuoni (freq. >10 KHz)Luce Laser (visibile e ultravioletto) MICROCLIMACarenze nella climatizzazione dell’ambiente per quanto attiene alla temperaturaUmidità relativaVentilazioneCalore radianteCondizionamentoILLUMINAZIONECarenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro (in relazione alla tipologia della lavorazione fine, finissima, etc.). Non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali.Presenza di videoterminaliPosizionamentoIlluminotecnicaPosturaMicroclima.RADIAZIONI IONIZZANTIAGENTI BIOLOGICIRischi connessi con l’esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e microrganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassiti umani, presenti nell’ambiente a seguito di emissione e/o trattamento e manipolazione.Emissione involontaria (impianto condizionamento, emissioni di polveri organiche, etc.);Emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, manipolazione di materiali infetti in ambiente ospedaliero, impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri, etc.);Trattamento o manipolazione volontaria, a seguito di impiego per ricerca sperimentale in ‘vitro’ o in ‘vivo’ o in sede di vera e propria attività produttiva (biotecnologie). Elenco non esaustivo RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI Tali rischi, sono individuabili all’interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra “l’operatore”e “l’organizzazione del  lavoro” in cui è inserito. Il rapporto in parola è peraltro immerso in un "quadro" di compatibilità ed interazioni che è di tipo oltre cheergonomico anche psicologico ed organizzativo.La coerenza di tale "quadro", pertanto può essere analizzata anche all’interno di possibili trasversalità tra rischi per la sicurezza e rischi per la salute. Tali rischi sono essenzialmente dovuti a: ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Processi di lavoro usuranti: p.es. lavori in continuo, sistemi di turni,lavoro notturno;pianificazione dgli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: programmi di controllo e monitoraggio;manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza;procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a situazioni di emergenza;movimentazione manuale dei carichi;lavoro ai VDT (es. DATA ENTRY).FATTORI PSICOLOGICIIntensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro;carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità;complessità delle mansioni e carenza di controllo;reattività anomala a condizioni di emergenza.FATTORI ERGONOMICISistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni;conoscenze e capacità del personale;norme di comportamento;soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili;conseguenze di variazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza;ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro;carenza di motivazione alle esigenze di sicurezza.CONDIZIONI DI LAVORO DIFFICILELavoro con animali;lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale;condizioni climatiche esasperate;lavoro in acqua: in superficie (es. piattaforme) e in immersione. Elenco non esaustivo

  • Guida Alla Sicurezza Dei Lavoratori Negli Asili Nido

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    n genere quando si parla di Asili Nido è errore comune porre l’attenzione solo sull’incolumità dei bambini, trascurando invece gli aspetti legati alla salvaguardia degli addetti che operano all’interno di queste strutture.Tali ambienti di lavoro, inoltre, hanno la particolarità di apparire al lavoratore pressoché “familiari”, diminuendo la percezione del rischio.Da ciò ne deriva la necessità di accrescere la consapevolezza di tali rischi in modo tale da tutelare adeguatamente i lavoratori ed informare i datori di lavoro riguardo i propri obblighi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. La stesura diquesta “guida” nasce dunque dall’esigenza di divulgare la cultura della sicurezza negli Asili Nido in quanto luoghi di lavoro e che pertanto ricadono nella specifica normativa disciplinata dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche; conoscere la sicurezza èimportante perché un operatore formato e informato, e quindi consapevole dei rischi presenti nel contesto lavorativo, non solo protegge se stesso ma, adottando comportamenti corretti, diventa un formatore alla sicurezza anche per i bambini sui quali vigila. Febbraio 2014, Rev. 2Realizzato dai T.d.p.: Dott.ssa Manuela Moceri e Dott.ssa Giada Tomasulo SCARICA IL DOCUMENTO VAI ALLA SEZIONE DVR

  • ABILITAZIONE ALL'USO DELLE ATTREZZATURE

    • FORMAZIONE
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    ndicazioni Sulla Formazione Abilitante Per Le Attrezzature Di Lavoro Utilizzate In Cantiere. Il D.Lgs. 81/2008, Le Risposte Agli Interpelli, Le Attrezzature Per Le Quali È Richiesta Una Specifica Abilitazione Degli Operatori E La Formazione Pregressa. per parlare di formazione in materia di attrezzature possiamo fare riferimento ad un intervento che si è tenuto al convegno dal titolo “ L’8° Rapporto Inail sulla Sorveglianza del mercato per la direttiva macchine” organizzato nel mese di dicembre 2015 da Inail e Assolombarda. In “La formazione abilitante per le macchine in cantiere”, a cura di Stefano Reissner (CPT Milano), non solo si riportano alcune rilevazioni fatte nei cantieri Expo, ma viene fatto un puntuale riepilogo della normativa in materia di formazione e di abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro, con particolare riferimento alle macchine usate in cantiere. Dopo aver ricordato gli art. 36 (Informazione ai lavoratori) e art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D.Lgs. 81/2008 (TU), sono raccolti anche ampi stralci del Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale) del TU. Riportiamo, ad esempio, un utile definizione - tratta dall’articolo art. 69 - relativa all’uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio. Sono riportate inoltre indicazioni dall’art. 70 (Requisiti di sicurezza) e dall’art. 71(Obblighi del datore di lavoro): il comma 7 di quest’ultimo articolo indica che qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. E l’art. 73 (Informazione e formazione) prescrive che il datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.E in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione. Prima di passare a presentare l’accordo, l’intervento si sofferma anche sull’ Interpello n. 4/2015 del 24 giugno 2015 che aveva per oggetto la risposta a quesiti relativi alla formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale. Nell’interpello si indica che “nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, ricomprese nell'attività principale per la quale è stata erogata la formazione, la stessa può essere riconosciuta valida solo se all'interno del percorso formativo i rischi specifici, relativi alle particolari mansioni, sono stati adeguatamente trattati”. E “qualora i compiti affidati ad un lavoratore lo espongano di fatto a rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che siano già stati oggetto di valutazione e di conseguente formazione, saranno necessarie sia una nuova valutazione dei rischi che una correlata formazione integrativa”. Veniamo ora all’ Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. Queste sono le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori:a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili;b) Gru a torre;c) Gru mobile;d) Gru per autocarro;e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);f) Trattori agricoli o forestali;g) Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli);h) Pompa per calcestruzzo. Nell’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, sono riportate anche indicazioni sulla formazione pregressa. Infatti alla data di entrata in vigore dell’Accordo ( 12 marzo 2013) erano riconosciuti i corsi già effettuati che per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfavano i seguenti requisiti:a) “corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento;b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento”.  

  • Linee Guida Per La Valutazione Del Rischio Da Esposizione Ad Agenti Chimici Pericolosi E Ad Agenti Cancerogeni E Mutageni

    ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Queste “Linee guida” contengono l’aggiornamento alle nuove disposizioni discendenti dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 della precedente Linea guida del 2005-2006 e presentano uno strumento predisposto per il calcolo dell’indice di rischio, attraverso l’utilizzo di semplici strumenti informatici, permettendo così di effettuare la valutazione del rischio chimico a partire dall’identificazione delle diverse sostanze, dalle loro caratteristiche di pericolosità, dalle quantità e del tempo in uso nonché dalle modalità d’uso. Eseguire la valutazione del rischio chimico in ottemperanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i., è da sempre un argomento tecnico complesso.Un forte contributo in materia viene fornito dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e dall'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) Sicilia che hanno pubblicato le "Linee guida per la valutazione del rischio da esposizione ad Agenti Chimici Pericolosi e ad Agenti Cancerogeni e Mutageni".Non esistendo una norma nazionale in cui vengono indicate le metodologie da adottare, la guida si propone come strumento di riferimento per operatori del settore, tecnici della sicurezza, professionisti che si occupano di sicurezza, fornendo anche modelli matematici di valutazione del rischio chimico.Il manuale tratta i seguenti argomenti:• definizione dei rischio chimico, cancerogeno e mutageno connessi all'uso di sostanze pericolose• definizioni e terminologia• sostanze e miscele pericolose (sistemi di classificazione nazionali e internazionali)• evoluzione normativa• dispositivi di protezione individuale• come operare con agenti chimici pericolosi• metodologie di valutazione del rischio Fonte:ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale   Clicca qui per scaricare le linee guida per la valutazione del rischio chimico cancerogeno Ispra CALCOLO DEL RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO IN EXCEL Abbiamo realizzato un semplice applicativo in excel per valutare il rischio CANCEROGENO E MUTAGENO ai sensi dell'art. 236 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i e linee guida dell’ISPRAIl file in excel è a disposizione gratuita di tutti gli iscritti alla nostra newsletter professional che hanno, in qualita' di iscritti, accesso all'area di condivisione gratuita a loro riservata.   Continua

  • RISCHIO CHIMICO LABORATORI

    Manuale Informativo Per La Tutela Della Salute Del Personale Dei Laboratori Di Ricerca Le sostanze chimiche possono essere una fonte di pericolo e i relativi rischi devono essere controllati in modo da aumentare la qualità e la sicurezza delle attività di laboratorio. Gli effetti sulla salute che possono realizzarsi a seguito di eventi espositivi sono i più diversi, fortemente condizionati dall’agente chimico e dalle condizioni di esposizione che si realizzano; la peculiarità dell’utilizzo di agenti chimici in questo contesto lavorativo è di portare l’operatore in contatto con volumi comunemente ridotti di sostanze con pericolosità diverse, che sono spesso adoperate in miscela: si realizzano così esposizioni ad agenti multipli ma a basse dosi.Lo scopo del presente volume è fornire al personale di laboratorio una guida rapida e di facile consultazione per identificare e controllare il rischio chimico. Per questo motivo INAIL ha reso disponibile il volume “RISCHIO CHIMICO. Manuale informativo per la tutela della salute del personale dei laboratori di ricerca”, con lo scopo di  fornire al personale addetto ai laboratori una guida rapida e di facile consultazione per identificare e controllare il rischio chimico. PRINCIPI GENERALI E ACCORGIMENTI DA ADOTTARE NEI LABORATORINon si dovrebbe mai lavorare da soli in laboratorio, specialmente fuori dai normali orari di lavoro.â–  Nei locali è proibito fumare, conservare e assumere cibi e bevande.â–  Mantenere il laboratorio pulito e in ordine, non introdurre sostanze e oggetti estranei alle attività.â–  Indossare sempre il camice e toglierlo prima di lasciare il laboratorio.â–  Rispettare le normali norme igieniche (ad es. lavarsi le mani alla fine del lavoro).â–  Utilizzare gli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): guanti, maschere, occhiali, ecc.â–  Acquisire le informazioni necessarie per l’uso dei dispositivi di protezione collettiva: uso delle cappe, posizionamento ed uso delle docce di emergenza e dei lavaocchi.â–  Cambiare spesso i guanti.â–  Non toccare le maniglie delle porte o altri oggetti con i guanti con cui si sono maneggiate sostanze chimiche, non uscire dal laboratorio con i guanti.â–  Non portare oggetti alla bocca, non usare le pipette a bocca ma le propipette.â–  Informarsi sulle procedure di sicurezza, l’uso delle attrezzature e la loro dislocazione.â–  Non bloccare le uscite di emergenza, i pannelli elettrici e le attrezzature di soccorso.â–  Manipolare le sostanze pericolose, specialmente se volatili, sempre sotto cappe opportune.â–  Registrare e custodire gli agenti pericolosi sotto chiave, in particolare i cancerogeni e mutageni, sostanze radioattive e agenti biologici.â–  Predisporre una copia delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati aggiornate e facilmente consultabili.â–  Tenere separati i prodotti incompatibili (ad es. combustibili e comburenti).â–  Conservare i liquidi negli appositi armadi dotati di vasche di contenimento.â–  Etichettare correttamente tutti i recipienti in modo che sia possibile riconoscere il contenutoanche a distanza di tempo, specificando la data di stoccaggio.â–  Adottare sempre il principio di sostituire ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno.â–  Non lasciare mai senza controllo reazioni in corso o apparecchi in funzione, o nel caso munirli di opportuni sistemi di sicurezza.â–  Prima di utilizzare qualsiasi prodotto chimico acquisire le informazioni sulle sue caratteristiche attraverso l’etichettatura e le schede di sicurezza.â–  Raccogliere, separare ed eliminare in modo corretto i rifiuti chimici, biologici e radioattivi, solidi e liquidi, prodotti nei laboratori.â–  Prima di lasciare il laboratorio accertarsi che il proprio posto di lavoro sia pulito ed in ordine e che tutti gli apparecchi, eccetto quelli necessari, siano spenti.â–  Evitare l’uso di lenti a contatto poiché possono essere causa di un accumulo di sostanze nocive o, in presenza di determinate sostanze, possono saldarsi alla cornea; in caso di incidente possono peggiorare le conseguenze e pregiudicare le operazioni di primo soccorso.â–  Evitare l’uso di abbigliamento non idoneo (ad es. tacchi alti e scarpe aperte).â–  I capelli lunghi dovrebbero essere raccolti.â–  Evitare l’affollamento dei locali del laboratorio.â–  Le operazioni di pesata delle polveri di sostanze pericolose devono eseguirsi in due passaggi: la manipolazione preliminare dell’agente deve svolgersi sotto cappa mentre la pesata in un locale apposito, adibito all’uso delle bilance, in condizioni di calma d’aria; si raccomanda la protezione della zona operativa.â–  Riferire sempre al responsabile del laboratorio eventuali incidenti o condizioni di non sicurezza. Fonte: INAIL - RISCHIO CHIMICO. Manuale informativo per la tutela della salute del personale dei laboratori di ricerca (formato PDF, 3.66 MB)

  • MANUALE FORMAZIONE SU FUNI E ACCESSORI SOLLEVAMENTO

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Pubblicato Dal Ministero Dell’Interno, Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco Del Soccorso Pubblico E Della Difesa Civile, Direzione Centrale Per La Formazione, Il Manuale Formativo "Funi Nodi E Accessori Di Sollevamento".  L’obbiettivo di questa dispensa è quello di fornire all’allievo le conoscenze di base sui comuni accessori di sollevamento come funi, catene e brache e presentare, nella seconda parte, quei nodi essenziali ed indispensabili, fra le migliaia che esistono, e che realmente possono trovare applicazioni pratiche e diffuse, permettendo di risolvere le più svariate situazioni durante l’attività di soccorso, garantendo al tempo stesso le condizioni standard di sicurezza.  INTRODUZIONE2 CORDE2.1 Corde in fibra naturale2.2Corde in fibra sintetica2.3 Test di autovalutazione n. 13 FUNI METALLICHE3.1 Test di autovalutazione n. 24 CATENE4.1 Test di autovalutazione n. 35 TIRANTI DI IMBRACATURA5.1 BRACHE IN FUNE DI ACCIAIO5.1.1 Accessori di sollevamento per tiranti in fune di acciaio5.2 BRACHE DI CATENA5.2.1 Accessori di sollevamento per tiranti in catena5.3 BRAGHE SINTETICHE5.3.1 Brache in poliestere e/o poliammide ad uno e doppio strato con asola protetta5.4 Test di autovalutazione n. 46 OPERAZIONI DI IMBRACATURA E MOVIMENTAZIONE6.1 Test di autovalutazione n. 47 NODI CON CORDE IN CANAPA7.1 NODI SEMPLICI7.1.1 Nodo Ordinario7.1.2 Nodo Savoia  7.2 NODI DI GIUNZIONE  7.2.1 Nodo Dritto o Piano7.2.2 Nodo Dritto con Fibbia7.2.3 Nodo da Tessitore7.2.4 Nodo Inglese7.3 NODI DI ACCORCIAMENTO7.3.1 Nodo Margherita7.3.2 Nodo semplice a doppino con Gassa7.4 NODI DI ANCORAGGIO  7.4.1 Fibbia Semplice Scorrevole7.4.2 Fibbia Doppia Scorrevole7.4.3 Nodo da Muratore7.4.4 Fibbia Semplice Fissa o Gassa d’Amante7.4.5 Fibbia Doppia Fissa7.4.6 Nodo a Paletto7.4.7 Nodo Galera7.4.8 Nodo Barcaiolo7.4.9 Nodo d’Ancora7.4.10 Nodo da Traino Semplice7.4.11 Nodo da Traino a Tiro Variabile7.5 NODI DI SALVATAGGIO7.5.1 Nodo Milano7.5.2 Nodo Torino7.5.3 Imbracatura di Sicurezza7.5.4 Nodo a Sedia7.5.5 Legatura addominale con nodo di sicurezza, per ingresso in ambienti pericolosi Ministero dell’InternoDipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa CivileDirezione Centrale per la Formazione DOWNLOAD

  • Danni Per Esposizione Prolungata Ai Led

    Anche le lampadine al led finisco sul banco dell’accusa: secondo uno studio francese, infatti, sono dannose per la vista. La fototossicità dei diodi emettitori di luce a dosi molto elevate è già stata documentata e provata, ma questa nuova ricerca condotta da Arthur Krigel e pubblicata su Elzevier, mirava a testare la tossicità del led allo stesso livello di luminosità che viene utilizzata quotidianamente in case o luoghi di lavoro.   Nell’Unione Europea, ed in Italia, la radiazione ottica è considerata nella direttiva bassa tensione (LVD), applicata ai prodotti elettrici operanti a tensione alternata 50 – 1000 V o tensione continua 75 – 1500 V. La direttiva LVC richiede il rispetto della norma IEC 62471 rinominata EN 62471:2008 ed il suo rispetto permette l’apposizione del marchio CE e la vendita nel mercato Europeo   Non di rado si legge della pericolosità dei LED per la nostra vista. Il pericolo sarebbe dato dalle piccole dimensioni della sorgente che porta a luce molto concentrata e dallo spettro d’emissione che ha un picco nel blu dannoso per l’occhio. Vorrei analizzare in dettaglio come stanno realmente le cose, grazie anche alle pubblicazioni di Leslie Lyons, membro dei comitati BSI, IEC e TS76 sulla sicurezza dalle radiazioni ottiche e sistemi laser, da cui ho tratto questo mio articolo che ho diviso in tre parti per la vastità degli argomenti.    Lo studio è stato svolto testando per 24 ore quattro livelli di luminosità su due tipi di topi, per misurarne la degenerazione dei fotorecettori. Come riporta Le Monde, che ha dedicato un servizio di analisi alla ricerca,  l’esposizione a livelli molto elevati (6000 lux) della luce emessa dai diodi, conferma quanto studi precedenti dicevano: il grande numero di danni, sia nei ratti albini che sui ratti non albini. La novità sta negli effetti con livelli di illuminazione inferiori.  A differenza di altri tipi di fonti di luce testate (lampade fluorescenti, tubi fluorescenti a catodo freddo), la squadra ha trovato una perdita dei fotorecettori nei ratti non albini dopo una prolungata esposizione di ventiquattro ore. La squadra quindi ha sottoposto i due tipi di ratti all’esposizione ciclica per periodi di una settimana e un mese, alternando 15 ore di illuminazione con 12 di buio. Dopo trenta giorni, solo i ratti albini, i cui occhi sono più sensibili e fragili, hanno mostrato una perdita dei fotorecettori. I topi “normali”, invece hanno subito lesioni solo da una luminosità di almeno 1500 lux, un livello tre volte superiore all’esposizione media dell’uomo.  Inoltre, le lesioni ai ratti albini riguardano principalmente le luci blu e verdi emesse dal diodi. I ratti esposti a 500 lux di una luce bianca emessa dai Led, invece, non hanno registrato alcuna differenza con i topi del gruppo di controllo.   Il dato più interessante dello studio è dunque la degenerazione vista nei ratti “normali”, quando vengono esposti per ventiquattro ore. Un dato che potrebbe essere da non sottovalutare per chi lavora per lunghi turni in ambiente costantemente illuminati a led. Sembra che la luce emessa dai led sia più dannoso che altri tipi di illuminazione quando l’esposizione è prolungata e le pupille si dilatano per l’esperienza. Anche se è troppo presto per delle conclusioni sui rischi reali della tecnologia a led sui nostri occhi, questi risultati indicano un fastidio superiore rispetto ad altre tecnologie di illuminazione, in particolare con l’esposizione prolungata. Come ricordato dagli autori, molti fattori influenzano l’esposizione e la fototossicità di luce (il diametro delle pupille, la geometria del volto, la frequenza e l’intensità, la durata dell’esposizione, età o il colore dell’iride). Essi sottolineano inoltre che l’esposizione alla luce prodotta dai Led non è stata oggetto di numerosi studi. Ulteriori ricerche saranno necessarie per chiarire gli effetti di questo tipo di illuminazione sull’occhio umano.   Sono tre gli scenari da prendere in considerazione: esposizione della pelle, della superficie esterna dell’occhio (cornea, congiuntiva e lenti) e della retina.   Una parte della luce che incide sulla pelle è riflessa, la restante è trasmessa attraverso l’epidermide ed il derma. I rischi principali sono nell’esposizione agli UV, i quali come gia detto danneggiano il DNA dando origine ai familiari eritemi e scottature. Gli UV causano anche la produzione di radicali liberi i quali possono attaccare il DNA e le altre cellule della pelle come il collagene, proteina che da elasticità alla pelle. Se danneggiata causa elastosi e la formazione di macchie ed invecchiamento precoce della pelle. Dopo ripetute esposizioni agli UV la pella attiva un meccanismo di protezione: l’inspessimento degli strati superiori che riduce la trasmissione degli UV e la produzione di melanina che assorbe gli UV oltre a rendere la pelle più scura (abbronzatura).L’esposizione delle strutture superficiali dell’occhio hanno una risposta analoga alla pelle. Il rischio principale è dati dai raggi UV che possono causare fotocheratite. E’ una risposta infiammatoria, simile alla scottatura, che si verifica nella cornea e nella congiuntiva. Un altro danno possibile è la caratta da UV delle lenti mentre frequenti ed elevati livelli di esposizione agli IR possono causare la cataratta da infrarosso.I danni alla retina si hanno solo con raggi tra i 300 nm ed i 1400 nm. Il danno dominante per esposizioni superiori ai 10 secondi è quello fotochimico da luce blu (fotoretinite), dovuto alla produzione di radicali liberi che danneggiano sia i fotoricettori che l’epitelio pigmentato retinico (RPE – uno strato di cellule sulla superficie esterna della retina che supporta la funzione dei fotorecettori). Per esposizioni di pochi secondi prevale il rischio da interazione termica la quale può causare la denaturizzazione di proteine e componenti chiave della retina.L’occhio ha diversi meccanismi di protezione ma solo dalla luce visibile. Questi includono la chiusura della palpebra e la restrinzione della pupilla, assicurando che la retina non sia esposta di continuo.   Nel 2006 la IEC adotta le linee guida della CIE S009/E-2002 e pubblica assieme alla CIE la IEC 62471:2006 “Sicurezza fotobiologica delle lampade”. Nel 2008 esce la versione europea, EN 62471:2008. La norma fornisce le linee guida per la valutazione e il controllo dei rischi fotobiologici derivanti da tutte le lampade e apparecchi di illuminazione alimentati elettricamente, compresi i LED, nella gamma di lunghezze d’onda da 200 nm a 3000 nm.   Sicurezza di prodotto: la determinazione del gruppo di rischioArgomento di rilevanza primaria, causa dell’aspetto puntiforme e l’elevata intensità luminosa dei LED di ultima generazione, è la sicurezza fotobiologica connessa alla tutela della salute degli utilizzatori, ovvero la tutela nei confronti della nostra retina affinché non subisca una lesione irreversibile a causa di una sorgente luminosa fissata per un tempo considerevole.Priorità assoluta per le aziende è riuscire a determinare il gruppo di rischio del proprio prodotto con metodi e strumenti che i costruttori possano permettersi senza oneri elevatissimi per acquisto di strumentazione estremamente professionale come era richiesto dalla EN 62471. Generalmente in condizioni di utilizzo ragionevolmente normali il Gruppo di Rischio è sempre al di sotto del Gruppo 2, ovvero livello per cui esiste un “potenziale effetto dannoso” e quindi deve essere appropriatamente segnalato e marcato.Novità in tal senso sono arrivate alla fine del 2012 con il recepimento del TR 62778 “Application of IEC 62471 for the assessment of blue light hazard to light sources and luminaires” da parte del CEI, con la norma CEI 34-141, che finalmente porta in campo un metodo di determinazione del gruppo di rischio semplificato ed applicabile ad un ampissimo parco di LED utilizzati ad oggi.Citando testualmente il sommario: “Questo Rapporto Tecnico fornisce una guida per quanto riguarda la valutazione del rischio da luce blu di tutti i prodotti di illuminazione che emettono principalmente nello spettro del visibile (tra 380 nm e 780 nm). Attraverso calcoli di ottica e sullo spettro:– si mettono in evidenza le informazioni che le misure di sicurezza fotobiologica descritte nella IEC 62471 ci danno in merito alle caratteristiche del prodotto e se questo prodotto è da intendersi come componente di un prodotto di illuminazione ad un livello più alto;– come queste informazioni possono essere trasferite dal componente (per es. il LED package, il modulo LED, o la lampada) al prodotto di illuminazione di livello più alto (per esempio l’apparecchio di illuminazione). Fermo restando quindi tutte le considerazioni delle norma EN 62471 e relativo TR, sono state applicate una serie di semplificazioni dettate dalla pratica di laboratorio e dalle situazioni reali di installazioni ed utilizzo, per la determinazione della soglia tra gruppo di rischio 1 e 2, prendendo in considerazione le misure, spettrometriche e radiometriche, eseguite a 200 nm (nanometri) e 0,011 rad. t<100sec., con sorgenti diverse per spettro, temperatura colore e potenza di emissione.Le attività di laboratorio hanno evidenziato che per ogni distribuzione spettrale il rapporto tra le grandezze radiometriche e quelle fotometriche resta costante e quindi si può utilizzare un fattore di conversione KB,v , W/lm, correlabile ad una determinata temperatura di colore della sorgente    Criteri di valutazione del rischio fotobiologico delle lampade per illuminazione generale   

  • La Gestione Della Sicurezza Sul Lavoro In Agricoltura

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    L'adozione di sistemi e comportamenti di sicurezza, che incidono nell’organizzazione del lavoro, non è solo un obbligo normativo, ma implica un vero e proprio cambiamento nei comportamenti delle persone coinvolte, cambiamenti che possono realizzarsi solo attraverso un percorso culturale e formativo. Questo volume, il primo di una collana dedicata  all’argomento, affronta aspetti normativi  e pratici, analizzando i rischi associati ai luoghi di lavoro e alle diverse attività agricole; la descrizione si completa con una serie di schede per la gestione della sicurezza ed esempi di documentazione di supporto.Con questo Manuale, Veneto Agricoltura conferma il proprio impegno per la divulgazione sul tema, avviato nel 2008 in collaborazione con la Direzione Prevenzione e gli SPISAL della Regione Veneto, l’INAIL, le Organizzazioni professionali agricole e gli Enti bilaterali.Pubblicazione edita da Veneto Agricoltura – Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica, in collaborazione con Università di Udine – Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali   Capitolo 1 – La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro: introduzione alla normativa vigenteCapitolo 2 – La salute e la sicurrezza sui luoghi di lavoro nel settore agricolo e gli adempimenti previstiCapitolo 3 – La gestione e la valutazione del rischioCapitolo 4 – I rischi associati ai luoghi di lavoroCapitolo 5 – I rischi associati alle lavorazioni agricoleCapitolo 6 – La gestione dei rischi individuati: criterio generali per la scelta dei DPICapitolo 7 – Schede per la gestione della sicurezza nelle attività agricoleIntroduzione e legendaA:    La sicurezza nell’utilizzo della trattrice agricolaB.1: Aratura ed erpicaturaB.2: Lavorazioni del terreno con macchine agricole comandate da PdpC.1:  Concimazione con spandiconcimeC.2:  Concimazine con spandiletameC.3:  Concimazione con spandiliquameD.1:  Trattamenti fitosanitariE.1:  SeminaE.2:  TrapiantoE.3:  TrinciaturaE.4:  Utilizzo del motocoltivatoreF.1:  Circolazione e utilizzo dei rimorchi agricoliF.2:  Utilizzo di scale e lavori in quotaF.3:  Movimentazione meccanica dei carichi con carrelli elevatori o sollevatoriF.4:  TrebbiaturaG.1: Attività di potatura, abbattimento e depezzatura con motosegaG.2: Sfalcio e pulizia delle aree verdi con decespugliatoreG.3: Pulizia con uso del soffiatoreG.4: Attività di depezzatura con spaccaciocchiCapitolo 8 – Verbali per la gestione della sicurezza nelle aziende agricoleCapitolo 9 – Moduli di gestione per l’attività di terzi presso l’azienda agricolaCapitolo 10 – Lista di controllo per la valutazione dei livelli di sicurezza delle aziende agricole – Bibliografia e sitografia   EXTRA   TrattriceAlbero cardanicoMotosega a catenaUn guanto per ogni lavoroPotatura manualeVendemmia manuale e raccolta fruttaScaleVinificazione in cantinaStoccaggio foraggi e mangimiMovimentazione degli animali   Trovate il tutto raccolto in area condivisione gratuita riservata agli iscritti della newsletter professional

  • LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DEGLI ELETTRODOTTI AEREI

    I lavori sugli elettrodotti aerei AT generalmente non possono essere assimilabili ad altre tipologie di lavori, quali ad esempio quelle di tipo edile, a causa delle peculiarità legate sia alla tipologia delle lavorazioni e sia alle modalità operative con le quali tali attività vengono svolte.ll presente documento, elaborato congiuntamente da TERNA ed ANIE (Federazione Nazionale Imprese Elettriche ed Elettroniche), ha lo scopo di evidenziare ed analizzare le suddette peculiarità definendo i criteri da adottare al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività sugli elettrodotti aerei AT .I criteri adottati per la stesura del presente documento derivano da una evoluzione pluridecennale delle attività sugli elettrodotti aerei da parte di gestori di reti elettriche e di aziende, sia nazionali che internazionali, che lavorano nell’ambito di queste attività.Il lavoro congiunto ha portato alla condivisione delle tecniche di lavoro, delle attrezzature e dei DPI da utilizzare per lo svolgimento delle attività d costruzione, manutenzione e rimozione degli elettrodotti aerei.La linea guida, "Lavori di costruzione, manutenzione e rimozione degli elettrodotti aerei", si compone della presente parte generale e di:Fascicolo 1: GlossarioFascicolo 2: Metodologie di Lavoro composta da 5 documenti:ï‚· Montaggio e rimozione dei sostegni tubolari;ï‚· Montaggio e rimozione dei sostegni a traliccio;ï‚· Interventi sugli armamenti dei sostegni tubolari;ï‚· Interventi sugli armamenti dei sostegni a traliccio;ï‚· Tesatura ed Interventi sui conduttori e fune di guardia.Nel presente documento si fa inoltre riferimento ad altri documenti elaborati congiuntamente da Terna e ANIE e relativi ad altri argomenti riguardanti i lavori sugli elettrodotti di seguito così suddivisi:ï‚· Organizzazione dei cantieri per attività di costruzione, manutenzione e rimozione degli elettrodotti aerei AT ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i;ï‚· Metodi di Scalata e soccorso in quota, composto da 3 documenti:o Elettrodotti aerei Metodi di scalata, accesso e spostamento, posizionamento sul posto di lavoro in quota. Metodi di soccorso in quota;o Allegato 1. DPI per Lavori in quota;o Allegato 2. Attrezzatura per scalata e posizionamento.ï‚· Gestione della sicurezza ambientale nei cantieri per attività sulla Rete Elettrica Nazionale ad Alta TensionePur trattandosi di cantieri e di lavori particolari, per quanto riguarda la gestione del rischio elettrico, si ritiene che la normativa nazionale e internazionale, nel particolare la norma EN 50110 e la norma CEI 11-27, soddisfino integralmente le esigenze operative dei lavori in oggetto pertantonon si ritiene necessario redigere un documento specifico sull’argomento in quanto l’applicazione viene fatta rispettando la norma CEI 11-27 in modo integrale.   INDICE GENERALE DEL DOCUMENTOParte Generale Gestione della SicurezzaGlossario Documento 1 Montaggio e rimozione dei sostegni a traliccio Documento 2 Montaggio e rimozione dei sostegni tubolari Documento 3 Interventi sugli armamenti dei sostegni a traliccio Documento 4 Interventi sugli armamenti dei sostegni tubolari Documento 5 Tesatura ed interventi su conduttori e fune di guardia  Lavori di costruzione, manutenzione e rimozione degli elettrodotti aerei     Metodi Di Scalata, Accesso, Spostamento, Posizionamento Sul Posto Di Lavoro In Quota. Metodi Di Soccorso In Quota L’obiettivo del presente documento, è quello di fornire le prescrizioni da adottare per prevenire il rischio di caduta dall’alto, durante le attività lavorative in quota nell’ambito degli interventi per la costruzione, demolizione, manutenzione ed esercizio delle linee elettriche aeree. Sono altresì raccolte alcune procedure operative di emergenza per il soccorso in quota dei lavoratori infortunati. Sono escluse le metodologie e le attrezzature relative allo svolgimento del lavoro vero e proprio, trattate nelle pertinenti procedure.Il documento è redatto nel rispetto delle attuali norme vigenti in materia.Le attività svolte sugli elettrodotti sono state oggetto negli anni di studi e specifiche sperimentazioni con la realizzazione di attrezzature e metodologie operative da parte di gestori di reti elettriche e di aziende, sia nazionali che internazionali, che lavorano nell’ambito di queste attività.Tali studi ed analisi hanno portato alla condivisione delle tecniche di lavoro, delle attrezzature e dei DPI riportati nel seguito del presente documento, che caratterizzano questa attività rispetto ad altre attività cantieristiche, individuandone i rischi specifici e attuando le necessarie azioni di prevenzione e protezione per l’esecuzione in sicurezza dei lavori.Le risultanze delle puntuali analisi effettuate, pongono a base delle procedure in argomento le seguenti condizioni:ï‚· tutti gli interventi in quota, di cui al presente documento, sono effettuati senza l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. Non trovano pertanto applicazione i disposti dell’art. 116 del D.Lgs. 81/2008;ï‚· sono privilegiati i dispositivi di protezione collettiva quali linea di ancoraggio rigida o flessibile che riducono il rischio di caduta dall’alto (art. 111 del D.Lgs. 81/2008);ï‚· la protezione contro le cadute dall’alto è assicurata mediante l’uso dei DPI, (art. 115 del D.Lgs. 81/2008);ï‚· l’accesso, lo spostamento ed il posizionamento in quota, è reso possibile anche tramite l’utilizzo di apposite attrezzature, progettate per le tipologie di lavori in argomento.Prima dell’inizio delle attività deve essere individuata la metodologia operativa di intervento dalla quale dipendono le modalità di accesso e posizionamento da adottare, fra quelle comprese nel presente documento.La scelta della metodologia non può prescindere dalle prescrizioni seguenti:1. per elettrodotti, o parte di essi che danno certezza della loro integrità meccanica, è previsto l’accesso ed il posizionamento diretto sulle strutture dell’elettrodotto;2. per elettrodotti, o parte di essi, che non danno certezza della loro integrità meccanica: si dovrà procedere a valutazione e verifiche strutturali che ne garantiscano comunque la possibilità di accesso.In questo secondo caso sono consentite la scalata ed il posizionamento diretto in quota, sulle strutture dell’elettrodotto, solamente a valle della suddette valutazione con esito positivo; In caso contrario l’accesso ed il posizionamento sul posto di lavoro in quota, nei pressi delle strutture oggetto dell’intervento lavorativo, avviene esclusivamente mediante idonea piattaforma aerea, laddove è possibile la sua accessibilità a piè d’opera;Nei casi in cui non è possibile utilizzare la piattaforma andrà studiata e approntata specifica procedura sia per le metodologie di accesso e posizionamento sul posto di lavoro che per le modalità operative.Pertanto, in detti casi, non trovano automatica applicazione le procedure standardizzate oggetto della presente, che potranno comunque essere in parte considerate nella definizione delle procedure specifiche.Condizioni atmosferiche avverse possono determinare condizione di pericolo. La decisione di procedere con l’accesso e posizionamento in quota e dare seguito alle attività lavorative vere e proprie, deve considerare le condizioni atmosferiche.Il contenuto di questo documento, deve essere oggetto di formazione rivolta agli utilizzatori.Il presente documento non tratta le disposizioni atte a prevenire il rischio elettrico nei lavori sugli elettrodotti. Tuttavia viene ricordato di prestare particolare attenzione a tutte le operazioni che prevedono il passaggio di operatori da un punto ad un altro che tra loro possono avere potenziale diverso come ad esempio:ï‚· conduttori e sostegni,ï‚· funi di guardia e mezzi d’opera,ï‚· conduttori e mezzi d’opera,ï‚· sbarre e colonnini,ï‚· ecc.Per questi specifici rischi occorre rispettare le condizioni di messa a terra e di equipotenzialità previste dai documenti specifici. INDICE GENERALE DEL DOCUMENTOParte Generale Metodi di Scalata e Soccorso in quotaAllegato 1 DPI per i lavori in quota sulle linee elettriche aereeAllegato 2 Attrezzature per scalata e posizionamento  Il documento è organizzato nel seguente modo:ï‚· Metodi di Scalata, Accesso, Spostamento, Posizionamento sul posto di lavoro in quota. Metodi di Soccorso in quota – Parte procedurale che raccoglie le indicazioni metodologiche.ï‚· Allegato 1 – DPI tipici per i lavori in quota.ï‚· Allegato 2 – Attrezzature tipiche di accesso e posizionamento: caratteristiche generali ed esempi. Metodi di scalata, accesso, spostamento, posizionamento sul posto di lavoro in quota. Metodi di soccorso in quota Organizzazione Dei Cantieri Per Attività Di Costruzione, Manutenzione E Rimozione Degli Elettrodotti Aerei AT Ai Sensi Del D.Lgs. 81/08 E S.Mi. Il presente documento ha lo scopo di definire gli aspetti generali di organizzazione dei cantieri relativi alle attività di realizzazione, manutenzione e rimozione degli elettrodotti aerei AT ai fini dell’applicazione della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro [1].Sono escluse dal campo di applicazione del presente documento tutte le attività lavorative che interessano gli elettrodotti in cavo.Le scelte progettuali ed organizzative del cantiere, adottate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, devono essere riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), laddove previsto, e pertanto ricadono nei compiti e nelle responsabilità dei Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Esecuzione (CSE), e comunque riprese nel Piano Operativi di Sicurezza (POS) delle singole imprese esecutrici per le proprie specifiche attività.Tutto il personale operante nell’ambito delle attività lavorative, oltre alla specifica formazione inerente i relativi profili professionali, per le attività che prevedono lavori elettrici, deve essere anche in possesso della qualifica Persona Esperta (PES) o Persona Avvisata (PAV) ai sensi della Norma CEI 11-27. Organizzazione dei cantieri per attività di costruzione, manutenzione e rimozione degli elettrodotti aerei AT ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.mi.

  • Guida Alla Sicurezza Dei Lavoratori Negli Asili Nido

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    n genere quando si parla di Asili Nido è errore comune porre l’attenzione solo sull’incolumità dei bambini, trascurando invece gli aspetti legati alla salvaguardia degli addetti che operano all’interno di queste strutture.Tali ambienti di lavoro, inoltre, hanno la particolarità di apparire al lavoratore pressoché “familiari”, diminuendo la percezione del rischio.Da ciò ne deriva la necessità di accrescere la consapevolezza di tali rischi in modo tale da tutelare adeguatamente i lavoratori ed informare i datori di lavoro riguardo i propri obblighi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. La stesura diquesta “guida” nasce dunque dall’esigenza di divulgare la cultura della sicurezza negli Asili Nido in quanto luoghi di lavoro e che pertanto ricadono nella specifica normativa disciplinata dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche; conoscere la sicurezza èimportante perché un operatore formato e informato, e quindi consapevole dei rischi presenti nel contesto lavorativo, non solo protegge se stesso ma, adottando comportamenti corretti, diventa un formatore alla sicurezza anche per i bambini sui quali vigila. Febbraio 2014, Rev. 2Realizzato dai T.d.p.: Dott.ssa Manuela Moceri e Dott.ssa Giada Tomasulo SCARICA IL DOCUMENTO VAI ALLA SEZIONE DVR

  • QUADRI ELETTRICI PER BORDO MACCHINA

    Caratteristiche, Prescrizioni E Normative Quadri elettrici per bordo macchina – dicembre 2015 – a cura di ANIE Energia La presente guida è dedicata ai costruttori e agli assemblatori di Quadri bordo macchina.Le norme tecniche e le direttive in vigore applicabili a questo comparto sono molteplici e rappresentano le linee guida alle quali attenersi per la progettazione e la realizzazione di apparecchiature con elevatissimi standard di sicurezza e affidabilità sia in fase di utilizzo che in fase di manutenzione preventiva.L’obiettivo della guida è quello di spiegare in maniera dettagliata e attraverso esempi pratici: • i contenuti delle norme e delle direttive;• le caratteristiche tecniche dei quadri bordo macchina;• i materiali utilizzati per la loro costruzione e utilizzo nei diversi ambienti produttivi;• i ruoli e le responsabilità dei costruttori e assemblatori.La guida è stata realizzata dal Gruppo di Lavoro “Quadri Bordo Macchina” di ANIE Energia. Le principali attività del gruppo riguardano il monitoraggio del mercato, la normazione tecnica attraverso una costante partecipazione attiva a comitati e organi tecnici e progetti di comunicazione. DOWNLOAD

  • LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRADALE

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Lavoro E Sicurezza Stradale Confronto Tra Istituzioni Ed Imprese Pubbliche E Private  Milioni di veicoli ogni giorno circolano sulle strade per motivi di lavoro: automobili, macchine aziendali, furgoni, camion, autoarticolati, taxi, autobus, moto, biciclette, veicoli di soccorso. In effetti ben poche organizzazioni ed individui possono operare nel mondo del lavoro senza l’uso di mezzi di trasporto.Tutti questi lavoratori sono esposti al rischio del traffico, in particolare agli incidenti stradali, sia in orario di lavoro, sia in itinere. La relazione annuale INAIL relativa al 2014 riferisce che circa il 14% degli infortuni denunciati sul lavoro sono avvenuti con mezzo di trasporto, (in occasione di lavoro o in itinere), e tale dato supera il 50% nel caso degli infortuni con esito mortale (in specifico per il genere femminile supera l’80 %).La dimensione del fenomeno relativa al mondo del lavoro rispetto al fenomeno generale non è esattamente nota.Dati inglesi ritengono che gli incidenti sulla strada correlati al lavoro si attestino attorno ad un terzo di tutti gli incidenti e che tra il 25 e 33% degli incidenti gravi o mortali coinvolgono qualcuno che è al lavoro.E’ fondamentale in questo contesto l’azione di controllo degli organi ed istituzioni preposti, ma altrettanto importante è aumentare la cultura e la consapevolezza della situazione di rischio sia tra le imprese, sia tra i lavoratori.Le imprese, piccole o grandi, pubbliche o private, dovrebbero agire in tale ambito come per tutti gli altri rischi occupazionali per la sicurezza e la salute. Sono in gioco, infatti sia responsabilità organizzative a carico delle aziende, sia responsabilità individuali dei lavoratori: il fattore umano svolge un ruolo preponderante, gli atteggiamenti ed i comportamenti, la buona pratica alla guida costituiscono un fattore altrettanto significativo per la prevenzione.Scopo del seminario è aprire un confronto tra le Istituzioni preposte e le imprese (pubbliche e private) per conoscere come viene affrontato e gestito tale problema, quale valutazione del rischio, quali i determinanti in gioco, quali le criticità maggiori, quali le misure adottate, quali i risultati, quali azioni di contrasto e prevenzione del fenomeno. Necessario per il confronto è la conoscenza del fenomeno, la sua stima, la sua percezione. fonte: Asl Bologna AllegatiRelazione Antonio Avenoso   1.4 MB European Transport Safety Council Relazione Alberto Gerosa   3.1 MB Direttore Area PSAL - AUSL di Bologna Relazione Marcello Crovara   3.6 MB Consulenza Innovazione Tecnologica - INAIL Relazione Mauro Sorbi   2.1 MB Presidente Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale RER Relazione Battista Magna   8.4 MB  

  • AGENTI INQUINANTI ARIA INDOOR

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Gli Opuscoli Del Ministero Della Salute Sugli Agenti Inquinanti Aria Indoor Il Ministero della Salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria e Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, ha pubblicato ieri sul proprio sito una serie di opuscoli divulgativi raccolti sotto il titolo di Agenti inquinanti aria indoor.La qualità dell’aria indoor (Indoor Air Quality-IAQ) definisce l’aria interna che si respira nelle abitazioni, uffici, strutture comunitarie, ambienti destinati ad attività ricreative e sociali, mezzi di trasporto.“Negli ultimi decenni, si legge nella presentazione della nuova area tematica, si sono verificati profondi mutamenti nella qualità dell’aria interna, con progressivo aumento delle fonti e delle concentrazioni degli inquinanti. In presenza di fonti interne di inquinamento e scarsa ventilazione degli ambienti, i livelli degli inquinati (chimici, fisici e biologici) nell’aria indoor possono essere di gran lunga superiori rispetto a quelli rilevati all’esterno”.Il rischio espositivo interessa una parte estesa della popolazione e risulta di particolare gravità per alcuni gruppi più vulnerabili (bambini, donne in gravidanza, anziani, malati cronici e poveri).Per quanto possa riguardare la nostra rubrica sulla sicurezza sul lavoro, dedicheremo alcuni articoli prendendo spunto dalle informazioni della pubblicazione del Ministero della salute.Qui sotto i titoli dei vari opuscoli:Fumo di tabacco ambientale;Ossido e biossido di azoto;Ossidi di zolfo;Monossido di carbonio;Idrocarburi aromatici policiclici;Composti organici volatili;Formaldeide;Benzene;Particolato;Ozono;Amianto;Fibre minerali sintetiche;Agenti microbiologici;Acari;Derivati epidermici di animali domestici;Umidità e muffe;Radon. SITO MINISTERO DELLA SALUTE SCARICA GRATUITAMENTE TUTTI GLI APPROFONDIMENTI (File.zip)   Fumo Di Tabacco Ambientale (ETS) Che cosa èIl Fumo di tabacco ambientale Environmental Tobacco moke (ETS) è il fumo che si libera dalla sigaretta di un fumatore nell’ambiente e che viene inalato involontariamente dalle persone che si trovano vicino ad uno o più fumatori. E’ tutt’ora il principale inquinante degli ambienti chiusi. Consiste nell’esposizione ambientale agli agenti tossici generati dalla combustione del tabacco: un complesso di oltre 4.000 sostanze chimiche sotto forma di particelle e di gas. Almeno un terzo della popolazione è esposto a questo inquinante in casa. Effetti sulla saluteL’esposizione al fumo di tabacco si associa ad aborto, nascita prematura, basso peso alla nascita, malformazioni congenite e anche ad effetti nella vita adulta, come aumento del rischio di malattie respiratorie croniche, infarto del miocardio e cancro del polmone.Ambedue le fasi dello Studio SIDRIA (Studi Italiani sui Disturbi Respiratori dell’Infanzia e l’Ambiente) evidenziano che il fumo materno in gravidanza è associato al respiro sibilante in età prescolare (“early wheezing”) e al “respiro sibilante” che persiste in età scolare (“persistent wheezing”), con un rischio che tende ad aumentare con il numero di sigarette fumate dalla gestante. In una coorte di bambini ad alto rischio (familiarità per asma o patologie allergiche IgE mediate), durante il follow- up di un anno, si è inoltre dimostrato che l’esposizione precoce ad ETS insieme con l’esposizione ad altri fattori di rischio ambientale (allergene del cane e NO2) determina un maggior rischio di incidenza di asma.Esiste anche un’evidenza sufficiente per la relazione causale tra l’esposizione passiva al fumo dei genitori, in particolare il fumo della madre, e malattie dell’orecchio medio, incluse l’otite media acuta, l’otite ricorrente e le infezioni croniche dell’orecchio medio. Per le patologie delle basse vie aeree è ampiamente dimostrata una relazione causale tra l’esposizione passiva al fumo dei genitori e tosse, catarro, sibili, e dispnea (mancanza di fiato) in bambini nei primi anni di vita e per l’asma in quelli in età scolare.Accanto al fumo attivo detto “di prima mano” (First-Hand Smoking - FHS) ] e al fumo passivo “di seconda mano” (Second-Hand Smoking-SHS), esiste anche il fumo di “terza mano” (Third-Hand Smoking - THS, cioè i residui tossici rilasciati nell’ambiente da sigarette spente che si depositano su vestiti, tappezzeria, oggetti, mobili e persino sulla pelle. Il fumo di terza mano può essere inalato ed è molto pericoloso per la salute, soprattutto dei bambini.Fumo in macchina.  L’accensione di una sola sigaretta all’interno di un’automobile comporta l’immediatoaccumulo delle sostanze inquinanti tipiche del fumo passivo a concentrazioni elevatissime,con potenziale danno immediato per bambini e soggetti asmatici e cardiopatici.  Quando si fuma all’interno dell’automobile, nemmeno l’apertura completa del finestrino è in grado di impedire l’esposizione ad alcuni inquinanti pericolosi presenti nel fumo ambientale come le polveri con diametro inferiore ad un micron considerate quelle più pericolose per la salute.Fumo di tabacco ambientale (ETS)Misure per ridurre l’esposizioneNon fumare negli ambienti chiusi, soprattutto in macchina e in presenza di bambini, malati cronici (BPCO e Malattie cardiovascolari) e donne in stato di gravidanza.   NormativaApplicazione della normativa vigente sul divieto del fumo:La legge n.3/2003, art. 51, “Tutela della salute dei non fumatori”, entrata in vigore il 10/01/2005, estende il divieto di fumo a tutti i locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati(il divieto è assoluto in scuole e ospedali) e stabilisce sanzioni più gravi se si fuma in presenza di bambini e donne in cinte. La legge non prevede un obbligo, ma concede la possibilità di creare locali per fumatori, le cui caratteristi-che strutturali e i parametri di ventilazione sono stati definiti con il Decreto del Presidente del Con-siglio dei Ministri del 23 dicembre 2003, che prevede anche la vigilanza e sanzioni delle infrazioni.Il decreto 12 settembre 2013 n.104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” è stato convertito nella legge 8 novembre 2013, n.128 “Divieto di fumo per la tutela della salute nel-le scuole” e rappresenta la normativa che vieta di fumare in tutte le aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici (parcheggi, porticati, giardini, impianti sportivi) e estende il divieto anche alle sigarette elettroniche.Il Decreto legislativo del 3 aprile 2014, di recepimento della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce il divieto di fumo anche negli autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza e il divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia.www.salute.gov.it Ossido E Biossido Di Azoto (NOx E NO2) Che cosa èIl biossido d’azoto (un tipico inquinante dell’aria esterna, originato prevalentemente dal traffico veicolare) è tra gli inquinanti più comuni dell’aria indoor, specialmente in Italia, dove sussiste un uso pressoché esclusivo di gas, sia per il riscaldamento, sia per cucinare. L’esposizione a questo composto può risultare, in assenza di adeguata ventilazione, anche superiore a quella dell’aria esterna.Le principali fonti sono costituite da radiatori a cherosene, da stufe e radiatori a gas privi di scarico e dal fumo di tabacco. Nelle abitazioni si riscontrano generalmente concentrazioni inferiori a 0,1 mg/m3, tuttavia si possono verificare livelli più elevati (superiori a 0,2 mg/m3), soprattutto durante la cottura di cibi con stufe a gas o durante l'uso di stufe a cherosene.Effetti sulla saluteIl biossido di azoto ha un odore pungente e può provocare irritazione oculare, nasale o a carico della gola e tosse. Alterazioni della funzionalità respiratoria si possono verificare in soggetti sensibili, quali bambini, persone asmatiche o affette da bronchite cronica. Una sintomatologia precoce a carico delle prime vie aeree in soggetti con patologia polmonare può manifestarsi a partire da concentrazioni pari a 0,2 mg/m3. Misure per ridurre l’esposizioneï‚· I dispositivi a gas devono essere regolarmente controllatiï‚· Il locale cucina deve essere ben ventilatoï‚· quando si cucina usare l’estrattore d’aria con scarico all’esterno, quando si cucinaï‚· far controllare e pulire regolarmente da personale esperto di sistemi di riscaldamento caldaie,canne fumarie e caminiï‚· non fumare negli ambienti chiusiï‚· far eseguire periodicamente, da tecnici specializzati, la manutenzione dei sistemi di ventilazioneNormativaIl Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in recepimento della Direttiva sulla Qualità dell’Aria Ambiente e Aria più Pulita per l’Europa n. 50/2008 del 21 maggio 2008, fissa i valori limite e gli obiettivi di qualità per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, particolato PM10, particolato PM2.5 e ozono.WHO Air quality guidelines Global Update 2005 “Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide” applicabili ad ambienti indoor inclusi azioni, scuole e mezzi di trasporto.www.salute.gov.it Ossidi Di Zolfo (SOx) Che cosa sonoGli ossidi di zolfo comprendono l’anidride solforosa (SO2) e l’anidride solforica (SO3) che reagendo con l’acqua genera acido solforico. Negli ambienti indoor, in assenza di sorgenti interne, la presen-za degli ossidi di zolfo in genere è dovuta all'ingresso dell'aria outdoor. Le principali fonti indoor sono costitute da radiatori a cherosene, da stufe e radiatori a gas privi di scarico esterno e dal fumo di tabacco.Effetti sulla saluteQueste sostanze producono gli stessi effetti biologici e sanitari degli ossidi di azoto. A basse con-centrazioni gli effetti del biossido di zolfo sono principalmente legati a patologie dell’apparato re-spiratorio come bronchiti, asma e tracheiti e a irritazioni della pelle, degli occhi e delle mucose.Misure di prevenzioneParticolare attenzione deve essere posta nel caso di uso di combustibili negli ambienti confinati avendo cura di provvedere alla adeguata ventilazione degli ambienti e ad un'efficiente evacuazione dei fumi.NormativaIl Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in recepimento della Direttiva sulla Qualità dell’Aria Ambiente e Aria più Pulita per l’Europa n. 50/2008 del 21 maggio 2008, fissa i valori limite e gli obiettivi di qualità per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, particolato PM10, particolato PM2.5 e ozono.WHO Air quality guidelines Global Update 2005 “Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide” applicabili ad ambienti indoor inclusi azioni, scuole e mezzi di trasporto.www.salute.gov.it Monossido Di Carbonio (CO) Che cosa èIl monossido di carbonio assume particolare rilevanza tra gli inquinanti prodotti dalla combustione. E’ un gas tossico, incolore, inodore, insapore e non irritante che, senza ventilazione adeguata, può raggiungere concentrazioni elevate. Si produce per combustione incompleta di qualsiasi materiale organico, in presenza di scarso contenuto di ossigeno nell’ambiente. Per le sue caratteristiche può essere inalato in modo subdolo ed impercettibile, fino a raggiungere nell’organismo concentrazioni letali. Il CO presente nell'aria degli ambienti confinati proviene principalmente dal fumo di tabacco e da fonti di combustione non dotate di idonea aspirazione (radiatori portatili a kerosene e a gas, caldaie, scaldabagni, caminetti e stufe a legna o a gas). Il monossido di carbonio può anche prove-nire dall'esterno quando il locale si trova annesso ad un garage o ad un'autofficina o in prossimità di strade con intenso traffico veicolare. Nelle abitazioni, in condizioni normali, i livelli sono com-presi tra 1,5 e 4,5 mg/m3. In presenza di processi di combustione, quali sistemi di riscaldamento e di cottura o di fumo di tabacco, e inadeguata ventilazione, le concentrazioni interne possono supe-rare quelle esterne e raggiungere livelli sino a 60 mg/m3. Durante l’inverno nelle abitazioni posso-no verificarsi concentrazioni superiori a quelle esterne e livelli di inquinamento elevati si riscontra-no più frequentemente in edifici vecchi, specie se abitati da famiglie a basso reddito.Effetti sulla saluteIl monossido di carbonio (CO) inalato si lega con l'emoglobina, una proteina presente a livello dei globuli rossi e deputata al trasporto dell'ossigeno, formando la carbossiemoglobina (COHb). Tale legame è molto più stabile (circa 200-300 volte) di quello formato tra emoglobina ed ossigeno, in questo modo il CO impedisce il normale trasporto dell'ossigeno ai tessuti periferici, determinando effetti tossicologici di diversa entità. Per concentrazioni ambientali di CO inferiori a 5 mg/m3, corri-spondenti a concentrazioni di COHb inferiori al 3%, non si hanno effetti apprezzabili sulla salute, negli individui sani, mentre in pazienti con affezioni cardiache, anche basse concentrazioni possono provocare una crisi anginosa. A concentrazioni maggiori si verificano cefalea, confusione, disorien-tamento, capogiri, visione alterata e nausea. Concentrazioni particolarmente elevate possono cau-sare coma e morte per asfissia. La severità delle manifestazioni cliniche da intossicazione da CO dipende dalla sua concentrazione nell’aria inspirata, dalla durata dell’esposizione e dalle condizioni di salute delle persone coinvolte. Particolarmente suscettibili sono gli anziani, le persone con affe-zioni dell’apparato cardiovascolare e respiratorio, le donne in stato di gravidanza, i neonati ed i bambini in genere. Circa l’80% dei casi di avvelenamento da CO rilevati dai Pronto Soccorso, si veri-fica tra le mura domestiche. In Italia le statistiche ufficiali più recenti riportano 500-600 morti l’an-no, di cui circa i 2/3 per intossicazione volontaria. Tali cifre sicuramente sottostimano la vera entità del fenomeno poichè molti casi di intossicazione, soprattutto quelli accidentali o i casi non mortali, non vengono correttamente diagnosticati e registrati. Molto si è discusso sull’esistenza di un qua-dro di intossicazione cronica da CO. In alcuni soggetti esposti per lungo tempo all’assorbimento di piccole quantità dell’inquinante, è stata descritta una sintomatologia caratterizzata da astenia, ce-falea, vertigini, nevriti, sindromi parkinsoniane ed epilettiche, aritmie, crisi anginose. Misure per ridurre l’esposizioneLa corretta informazione della popolazione generale sulla pericolosità del monossido di carbonio rappresenta il punto centrale nella prevenzione degli effetti dannosi causati da questo pericoloso agente tossico, soprattutto nei periodi a maggiore rischio, come durante i mesi invernali.ï‚· Gli impianti di riscaldamento devono essere sottoposti ad una regolare manutenzione da parte di personale specializzato.ï‚· I motori degli autoveicoli vanno tenuti spenti negli spazi chiusi.ï‚· I sistemi di cottura, progettati per l’utilizzo all’aria aperta non devono essere usati all’interno di spazi chiusi.ï‚· L’uso di apparecchiature rivelatrici della presenza di CO può essere incoraggiato, ma non deve essere considerato una alternativa ad una appropriata manutenzione degli impianti.ï‚· La classe medica deve essere sensibilizzata in modo particolare al problema, affichè nella dia-gnosi etiologica non trascuri di valutare il monossido di carbonio come probabile agente eziolo-gico in presenza di quadri clinici compatibili.NormativaLa progettazione, la installazione, la manutenzione ed il collaudo del sistema di combustione devono rispettare quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza degli impianti ed in particolare il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (GU Serie Generale n.61 del 12-3-2008), come pure le norme tecniche di sicurezza dell’Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). I soggetti abilitati rilasciano al committente idonea dichiarazione della messa in opera, secondo “le regole dell’arte” e di conformità degli impianti alla normativa vigente.www.salute.gov.it Idrocarburi Aromatici Policiclici (IPA) Che cosa sonoGli idrocarburi aromatici policiclici (IPA) sono un ampio gruppo di composti organici, per lo più non volatili, che nell'aria indoor si trovano in parte in fase di vapore e in parte adsorbiti su partico-lato. Le sorgenti principali sono le fonti di combustione, quali caldaie a cherosene, camini a legna e il fumo di sigaretta. Importati emissioni di IPA si hanno in occasione di cottura di cibi alla griglia.Effetti sulla saluteGli IPA sono un gruppo di sostanze tra le quali diverse sono risultate dotate di attività cancerogena/mutagena. In particolare possono provocare tumori cutanei per contatto e tumori polmonari per via respiratoria. Essendo una classe di composti contenenti agenti cancerogeni si raccomanda di mantenere il livello di concentrazione il più basso possibile.Misure per ridurre l’esposizioneï‚· Limitare la cottura di cibi alla griglia negli ambienti chiusi.ï‚· Dotare stufe, camini e grill di adeguate prese d’aria per una buona combustione.ï‚· Mantenere una adeguata ventilazione dei luoghi dove vi sono in uso stufe, camini e grill.ï‚· Assicurare un buon funzionamento ed un regolare controllo delle cappe.ï‚· Se possibile, installare un sistema di ventilazione meccanica per ricambiare l’aria nell’abitazio-ne.ï‚· Eliminare il fumo negli ambienti confinati.NormativaPer l’aria atmosferica esterna esiste come riferimento normativo il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in recepimento della Direttiva sulla Qualità dell’Aria Ambiente e Aria più Pulita per l’Europa n. 50/2008 del 21 maggio 2008.www.salute.gov.it Composti Organici Volatili (COV) Che cosa sonoAppartengono a questa classe numerosi composti chimici quali idrocarburi alifatici, aromatici e clo-rurati, aldeidi, terpeni, alcooli, esteri e chetoni. Tra questi i più diffusi negli edifici residenziali sono il limonene, il toluene, ma il più importante da un punto di vista tossicologico e mutageno è la for-maldeide. In base al comma 11, art.268 del DLgs152/2006, vengono definiti COV, qualsiasi compo-sto organico che abbia a 293,15 K (20°C) una pressione di vapore di 0,01 KPa superiore. Varie sono le sorgenti di inquinamento di Composti Organici Volatili (COV) nell'aria degli ambienti indoor: gli “occupanti” attraverso la respirazione e la superficie corporea, i prodotti cosmetici o deodoranti, i dispositivi di riscaldamento, i materiali di pulizia e prodotti vari (es. colle, adesivi, solventi, vernici,), abiti trattati recentemente in lavanderie, il fumo di sigaretta e strumenti di lavoro, quali stampanti e fotocopiatrici.Altre importanti fonti di inquinamento sono i materiali da costruzione e gli arredi (es. mobili, mo-quette, rivestimenti) che possono determinare emissioni continue durature nel tempo (settimane o mesi). Elevate concentrazioni di COV sono riscontrabili, specialmente, nei periodi immediatamente successivi alla posa dei vari materiali o alla installazione degli arredi. L’emissione di COV è più alta all’inizio della vita del prodotto e tende a diminuire notevolmente in tempi abbastanza brevi (da una settimana per vernici e adesivi, a sei mesi per altri composti chimici). Fa eccezione la formal-deide, che tende a presentare rilasci relativamente costanti per molti anni. Infine, un'errata collo-cazione delle prese d'aria in prossimità di aree ad elevato inquinamento (es. vie ad alto traffico, parcheggio sotterraneo, autofficina) può determinare una importante penetrazione di COV dall'esterno. Effetti sulla saluteI COV possono essere causa di una vasta gamma di effetti che vanno dal disagio sensoriale fino a gravi alterazioni dello stato di salute; ad alte concentrazioni negli ambienti interni, possono causa-re effetti a carico di numerosi organi o apparati, in particolare a carico del sistema nervoso centra-le. Alcuni di essi sono riconosciuti cancerogeni per l'uomo (benzene) o per l'animale (tetracloruro di carbonio, cloroformio, tricloroetilene, tetracloroetilene).E' stato ipotizzato che l'inquinamento indoor da COV possa costituire un rischio cancerogeno per i soggetti che trascorrono molto tempo in ambienti confinati, anche se l'insufficiente caratterizzazio-ne di tale inquinamento rende queste valutazioni non ancora conclusive.Misure per ridurre l’esposizioneI livelli dei COV presenti negli ambienti interni si possono controllare effettuando un’accurata scel-ta dei materiali da costruzione e da arredo e dei prodotti utilizzati per la pulizia. I progettisti, gli ar-chitetti, nonché i responsabili della manutenzione, devono prediligere prodotti certificati, che ri-spettino il requisito igiene salute e ambiente e mantenersi aggiornati sulle nuove disponibilità.In particolare si raccomanda di:ï‚· Ridurre al minimo l’uso di materiali contenenti COV (cosmetici, deodoranti, materiali di pulizia, colle, adesivi, solventi, vernici).ï‚· Utilizzare, quando possibile, vernici a base di acqua.ï‚· Utilizzare il meno possibile le colle per fissare la moquette al pavimento, eventualmente pren-dendo in considerazione soluzioni alternative.ï‚· Ventilare adeguatamente i locali quando vi sono possibili sorgenti di VOC (materiali contenenti COV, abiti trattati recentemente in lavanderie, fumo di sigaretta, stampanti, fotocopiatrici) e durante e subito dopo la posa di materiali di costruzione e gli arredi (es. mobili, moquette, rive-stimenti).ï‚· Mantenere, comunque, gli ambienti sempre ben ventilati.ï‚· Non fumare negli ambienti chiusi.ï‚· Mantenere i dispositivi di riscaldamento regolarmente controllati.ï‚· Usare l’estrattore d’aria con scarico all’esterno quando si cucina.ï‚· Effettuare il regolare controllo e pulizia da parte di personale esperto dei sistemi di riscalda-mento (caldaie, canne fumarie, camini).ï‚· Eventuali sistemi di ventilazione meccanica devono essere dotati di idonei filtri, regolarmente controllati.NormativaDirettiva 2004/42/CE - Decreto Legislativo 27 marzo 2006 n.161 su: Limitazione delle emissioni di VOCs dovuti all’uso di solventi organici in alcune vernici e pitture (2006). La Direttiva subordina l’im-missione sul mercato delle pitture e dei i rivestimenti utilizzati in edilizia a: un contenuto massimo di COV diverso per ogni categoria, specifici obblighi di etichettatura; include diverse sanzioni; deli-nea i metodi analitici di calcolo del tasso di COV; definisce i valori limite per le diverse sottocate-gorie di prodotti. La Direttiva introduce l’obbligo di apporre sui prodotti inclusi nel suo ambito di applicazione un’apposita etichetta da cui risultino evidenti alcune informazioni basilari: la natura del prodotto ed il relativo contenuto di COV.www.salute.gov.it Formaldeide Che cosa èLa formaldeide è un composto organico in fase di vapore, caratterizzato da un odore pungente. Oltre a essere un prodotto della combustione (fumo di tabacco e altre fonti di combustione), è an-che emesso da resine urea-formaldeide usate per l'isolamento (cosiddette UFFI) e da resine usate per truciolato e compensato di legno, per tappezzerie, moquette, tendaggi e altri tessili sottoposti a trattamenti antipiega e per altro materiale da arredamento. Nelle abitazioni i livelli sono general-mente compresi tra 0,01 e 0,05 mg/m3. Anche per questo composto i livelli indoor sono general-mente superiori rispetto a quelli outdoor.Negli ambienti indoor i livelli sono generalmente compresi tra 10 e 50 μg/m3. Le maggiori concen-trazioni si possono osservare in case prefabbricate, dopo interventi edilizi ed in locali con recente posa di mobili in truciolato, parquet o moquette.Effetti sulla saluteLa formaldeide causa irritazione oculare, nasale e a carico della gola, starnuti, tosse, affaticamento e eritema cutaneo; soggetti suscettibili o immunologicamente sensibilizzati alla formaldeide posso-no avere però reazioni avverse anche a concentrazioni inferiori. Le concentrazioni di formaldeide rilevate nelle abitazioni possono essere dell'ordine di quelle che provocano irritazione delle vie ae-ree e delle mucose, particolarmente dopo interventi edilizi o installazioni di nuovi mobili o arredi. La formaldeide è fortemente sospettata di essere uno degli agenti maggiormente implicati nella Sindrome dell’edificio malato (Sick Building Syndrome), tanto da essere utilizzata come unità di ri-ferimento per esprimere la contaminazione di un ambiente indoor da una miscela di sostanze non risolvibili. Nel 2004 la formaldeide è stata indicata dallo IARC tra i composti del gruppo I (cancerogeni certi). Essendo un agente con probabile azione cancerogena è raccomandabile un li-vello di concentrazione il più basso possibile. L’OMS ha fissato un valore guida pari a 0,1 mg/m3 (media su 30 minuti).Misure per ridurre l’esposizioneï‚· Eliminare o limitare, dove possibile, l’impiego di materiali contenenti formaldeide (tappezzerie, moquette, mobili in truciolato etc..).ï‚· Utilizzare prodotti a basso contenuto di formaldeide; ad esempio utilizzare prodotti a base di legno truciolare a minor emissione che contengono resine fenoliche, non a base di urea-formaldeide.ï‚· Aumentare la ventilazione, particolarmente dopo aver introdotto nuove fonti di formaldeide nell'ambiente confinato.ï‚· Utilizzare dispositivi di condizionamento dell’aria o deumidificatori per mantenere moderata la temperatura e ridurre i livelli di umidità NormativaNella Circolare del Ministero della Sanità n. 57 del 22 giugno 1983“Usi della formaldeide - Rischi connessi alle possibili modalità d’impiego”, viene riportato un limite massimo di esposizione di 0,1 ppm (124 μg/m3) negli ambienti di vita e di soggiorno in via sperimentale e provvisoria. Orienta-mento confermato nel decreto del 10 ottobre 2008 “Disposizioni atte a regolamentare l’emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno”. Per quanto riguarda le metodiche da utilizzare per le misurazioni delle concentrazioni, il decreto del 2008 riporta i riferimenti dei metodi UNI ovvero: UNI EN 717-1:2004 Pannelli a base di legno. Determinazione del rilascio di formaldeide con il metodo di camera; UNI EN 717-2: 1996 corretta nel 2004 Pannelli a base di legno. Determinazione del rilascio di formaldeide con il metodo dell’analisi dei gas.www.salute.gov.it Benzene Che cosa èSi tratta di un composto organico volatile diffusamente presente, la cui principale sorgente nell’aria esterna è costituita dalla benzina per autoveicoli. Negli ambienti indoor il benzene può essere emesso dal fumo di sigaretta e da vari prodotti eventualmente contaminati (es. colle, adesivi, sol-venti, vernici). Importanti concentrazioni di benzene sono riscontrabili in particolare nei periodi immediatamente successivi alla posa dei vari materiali. Un'errata collocazione delle prese d'aria in prossimità di aree ad elevato inquinamento (es. vie ad alto traffico, parcheggio sotterraneo, au-tofficina) può determinare una importante penetrazione di benzene dall'esterno.Nelle abitazioni senza fumatori sono generalmente rilevati livelli inferiori a 0,01 mg/m3, mentre in quelle con fumatori sono presenti livelli generalmente superiori (0,01-0,02 mg/m3).Effetti sulla saluteIl benzene è un riconosciuto agente cancerogeno per l’uomo, potendo causare, in particolare, leu-cemie. E' stato ipotizzato che l'inquinamento indoor da benzene possa costituire un significativo rischio cancerogeno per i soggetti che trascorrono molto tempo in ambienti confinati, anche se l'in-sufficiente caratterizzazione di tale inquinamento rende questa valutazione non ancora conclusiva.Misure per ridurre l’esposizioneï‚· Non utilizzare materiali contenenti benzene.ï‚· Non fumare negli ambienti chiusi.ï‚· Ridurre al minimo l’uso di materiali che possono contenere benzene (colle, adesivi, solventi, vernici).ï‚· Ventilare adeguatamente i locali quando vi sono possibili sorgenti di benzene e particolarmen-te durante e subito dopo la posa di materiali di costruzione e rivestimenti.ï‚· Mantenere ambienti sempre ben ventilati.ï‚· Eventuali sistemi di ventilazione meccanica devono essere dotati di idonei filtri e regolarmente controllati.Il benzene è un agente cancerogeno si raccomanda di mantenere il livello di concentrazione il più basso possibile.NormativaNon può essere raccomandato nessun livello sicuro di esposizione al benzene. Per l’aria atmosferi-ca esterna esiste come riferimento normativo il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in rece-pimento della Direttiva sulla Qualità dell’Aria Ambiente e Aria più Pulita per l’Europa n. 50/2008 del 21 maggio 2008, fissa i valori limite e gli obiettivi di qualità per le concentrazioni nell’aria am-biente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, particolato PM10, particolato PM2.5 e ozono. Particolato Che cosa èL’aria contiene in sospensione del pulviscolo che può essere innocuo, se d’origine naturale e pre-sente in piccole quantità, o dannoso, se abbondante ed inalabile. Le fonti possono essere di origine naturale o antropica (ad es. fuliggine, processi di combustione, fonti naturali ed altro). La composi-zione risulta pertanto molto varia (metalli pesanti, solfati, nitrati, ammonio, carbonio organico, idrocarburi aromatici policiclici, diossine/furani). Possono essere individuate due classi principali di particolato, suddivise sia per dimensioni, sia per composizione: particolato grossolano e particola-to fine. Il particolato grossolano è costituito da particelle, compresi pollini e spore, con diametro superiore a 10 μm (micron). Sono in genere trattenuti dalla parte superiore dell'apparato respirato-rio (naso, laringe).Vengono definite polveri fini le particelle di polvere con un diametro aerodinami-co inferiore a10 μm (PM10), in grado di penetrare nel tratto respiratorio superiore (naso, faringe e trachea) e le particelle con diametro inferiore a 2,5 micrometri (PM2,5), particolato fine in grado di penetrare profondamente nei polmoni specie durante la respirazione dalla bocca. Per dimensioni ancora inferiori (particolato ultra fine, UFP o UP) si parla di polvere respirabile, cioè in grado di pe-netrare profondamente nei polmoni fino agli alveoli. Nano polveri di particolato con diametro dell'ordine di grandezza dei nanometri (un nanometro sarebbe PM 0,001), si tratta, in questo caso, di misure atomiche e molecolari. Queste nano particelle hanno la possibilità di entrare nelle cellu-le e addirittura arrivare al nucleo creando diversi disturbi tra i quali le mutazioni del DNA. Mentre le particelle fini sono trattenute negli alveoli con una percentuale del 30 -40%, le nano particelle possono superare l'80% di ritenzione. A questo livello mancano estese indagini epidemiologiche, a causa della difficoltà di precise misurazioni e monitoraggio ambientale delle nano polveri, ma so-prattutto a causa della relativa recente attenzione che l'argomento sta destando.Effetti sulla saluteIl particolato aerodisperso è in grado di adsorbire gas e vapori tossici sulla superficie delle particel-le. Tale fenomeno contribuisce ad aumentare le concentrazioni degli inquinanti gassosi che rag-giungono le zone più profonde del polmone, trasportati dalle particelle PM10 e PM2.5.Numerosi studi hanno evidenziato una correlazione tra esposizione acuta a particolato aerodiperso e sintomi respiratori, alterazioni della funzionalità respiratoria, ricoveri in ospedale e mortalità per malattie respiratorie. Inoltre, l'esposizione prolungata nel tempo a particolato, già a partire da bas-se dosi, è associata all'incremento di mortalità per malattie respiratorie e di patologie quali bron-chiti croniche, asma e riduzione della funzionalità respiratoria. L'esposizione cronica, inoltre, è ve-rosimilmente associata ad un incremento di rischio di tumore delle vie respiratorie. Il cancro è sta-to associato in particolare con l'esposizione a particolato di combustione (particolato più fine); la fuliggine ha infatti proprietà cancerogene e numerosi idrocarburi aromatici policiclici, alcuni dei quali cancerogeni, sono assorbiti sul particolato fine che viene inalato profondamente nei polmoni. Si segnala che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha raccomandato di mantenere la concentra-zione di tale inquinante al livello il più basso possibile, non esistendo un livello soglia al disotto del quale non sono dimostrabili effetti sulla salute.Misure per ridurre l’esposizioneï‚· Munire tutte le fonti di riscaldamento di areazione verso l’esterno.ï‚· Mantenere aperte le porte delle altre stanze quando si utilizzano radiatori portatili privi di sca-rico.ï‚· Scegliere stufe a legna di dimensioni adeguate, che soddisfino i requisiti per le emissioni stan-dard; accertare che tutti gli sportelli sulle stufe a legna siano a tenuta stagna.ï‚· Mantenere i dispositivi di riscaldamento regolarmente controllati, far riparare immediatamen-te ogni fessura.ï‚· Mantenere gli ambienti ben ventilati.ï‚· Usare l’estrattore d’aria con scarico all’esterno quando si cucina.ï‚· Effettuare regolare controllo e pulizia da parte di personale esperto dei sistemi di riscaldamen-to (caldaie, canne fumarie, camini).ï‚· Eventuali sistemi di ventilazione meccanica devono essere dotati di idonei filtri ed essere rego-larmente controllati.ï‚· Non fumare negli ambienti chiusi.ï‚· Mantenere un’umidità relativa nelle abitazioni di 35-40%.NormativaIl Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in recepimento della Direttiva sulla Qualità dell’Aria Ambiente e Aria più Pulita per l’Europa n. 50/2008 del 21 maggio 2008, fissa i valori limite e gli obiettivi di qualità per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, particolato PM10, particolato PM2.5 e ozono.WHO Air quality guidelines Global Update 2005 “Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide” applicabili ad ambienti indoor inclusi azioni, scuole e mezzi di trasporto.www.salute.gov.it Ozono (O3) Che cosa èL’ozono è un gas composto da molecole instabili con un odore pungente e dotato di grande reatti-vità. Viene prodotto in atmosfera dalla reazione tra ossidi di azoto, composti organici volatili e raggi solari. In genere, la quota proveniente dall’esterno rappresenta la maggior parte dell’ozono pre-sente in un ambiente confinato, tuttavia, nelle abitazioni può essere emesso in maniera significati-va da strumenti elettrici ad alto voltaggio, quali motori elettrici, stampanti laser e fax, da apparec-chi che producono raggi ultravioletti, da filtri elettronici per pulire l’aria, non correttamente instal-lati e senza una adeguata manutenzione.In ambiente esterno, le principali sorgenti di particolato sono sia di origine naturale (suolo, sospen-sioni marine, emissioni vulcaniche, spore, ecc.), per le quali si riscontra una maggiore frazione di particelle grossolane, sia di origine antropica (motori a combustione, impianti industriali, impianti per riscaldamento, ecc.), per le quali si riscontra una maggiore frazione di particelle fini.Le principali sorgenti di particolato negli ambienti indoor sono l’aria esterna, tutti i sistemi di com-bustione e il fumo di tabacco. Altre sorgenti secondarie sono spray, fumi di alimenti cotti. La pre-senza di polveri e fibre nell'aria interna è legata anche al grado di usura dei prodotti come pavi-mentazioni, tappezzerie, intonaci, pitturazioni o alla possibilità che materiali fibrosi (come alcuni tipi di isolanti) che entrano in contatto con l'aria interna.Effetti sulla salutePuò causare effetti irritativi alle mucose oculari e alle prime vie aeree, tosse, fenomeni bronco-struttivi ed alterazione della funzionalità respiratoria. In studi epidemiologici condotti in popolazio-ni urbane esposte ad ozono sono stati osservati sintomi irritativi sulle mucose oculari e sulle prime vie respiratorie per esposizioni di alcune ore a livelli di ozono a partire da 0,2 mg/m3 (media ora-ria). In bambini ed in giovani adulti sono state osservate riduzioni transitorie della funzionalità re-spiratoria, a livelli inferiori di ozono, a partire da 0,12 mg/m3 (media oraria). Sono invece disponibili pochi studi sugli effetti per esposizioni croniche a questo inquinante.Misure per ridurre l’esposizioneï‚· Limitare l’uso di fonti indoor, quali strumenti elettrici ad alto voltaggio (motori elettrici, stam-panti laser e fax), apparecchi che producono raggi ultravioletti e filtri elettronici per pulire l’a-ria.ï‚· Assicurare una corretta localizzazione e manutenzione delle fonti indoor.ï‚· Mantenere una buona ventilazione degli ambienti.ï‚· Utilizzare un sistema di ventilazione meccanica dotato di filtri speciali al carbone attivo o char-coal in grado di convertire l’ozono in ossigeno.NormativaIl Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in recepimento della Direttiva sulla Qualità dell’Aria Ambiente e Aria più Pulita per l’Europa n. 50/2008 del 21 maggio 2008, fissa i valori limite e gli obiettivi di qualità per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, particolato PM10, particolato PM2.5 e ozono.WHO Air quality guidelines Global Update 2005 “Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide” applicabili ad ambienti indoor inclusi azioni, scuole e mezzi di trasporto; Amianto Che cosa èL’amianto (o asbesto) è un materiale fibroso, costituito da fibre minerali naturali appartenenti ai silicati e alle serie mineralogiche del serpentino (crisotilo o amianto bianco) e degli anfiboli (crocidolite o amianto blu). Le fibre minerali comprendono sia materiali fibrosi naturali, come l’a-mianto; sia fibre artificiali, tra le quali la lana di vetro, la lana di roccia, ed altri materiali affini.L'amianto ha trovato un vasto impiego particolarmente come isolante o coibente e, secondaria-mente, come materiale di rinforzo e supporto per altri manufatti sintetici (mezzi di protezione e tute resistenti al calore). Attualmente l’impiego è proibito per legge, tuttavia la liberazione di fibre di amianto da elementi strutturali preesistenti, all'interno degli edifici può avvenire per lento dete-rioramento di materiali che lo contengono oppure per danneggiamento diretto degli stessi da par-te degli occupanti o per interventi di manutenzione.L’amianto di solito si ritrova in forma compatta, inglobato in una matrice cementizia (cemento-amianto in copertura, canne fumarie ecc.) o in altre matrici (pavimenti in linoleum, pareti, pannelli ecc.), ma e possibile trovarlo anche in forma friabile, più pericolosa, nel caso di utilizzo come inso-norizzante o isolante sui controsoffitti e/o sulle pareti. La liberazione di fibre di amianto all’interno degli edifici, dove è presente, può avvenire per lento deterioramento dei materiali costitutivi (isolanti o coibenti), per danneggiamento diretto degli stessi da parte degli occupanti o per inter-venti di manutenzione inappropriata.Effetti sulla saluteLa presenza delle fibre di amianto nell’ambiente comporta inevitabilmente dei danni a carico della salute, anche in presenza di pochi elementi fibrosi. E’ un agente cancerogeno. Particolarmente no-civo per la salute è il fibrocemento (meglio conosciuto come “eternit”), una mistura di amianto e cemento particolarmente friabile e quindi soggetta a danneggiamento o frantumazione.I rischi maggiori sono legati alla presenza delle fibre nell’aria. Una volta inalate, le fibre si possono depositare all’interno delle vie aeree e sulle cellule polmonari. Le fibre che si sono depositate nelle parti più profonde del polmone possono rimanere nei polmoni per diversi anni, anche per tutta la vita. La presenza di queste fibre estranee all’interno dei polmoni può comportare l’insorgenza di malattie come l’asbestosi, il mesotelioma ed il tumore dei polmoni. Il mesotelioma è un tipo di tu-more che si sviluppa a carico della membrana che riveste i polmoni (pleura) e gli altri organi inter-ni. La sua casistica è fortemente relazionata alla presenza di asbesto aerodisperso e la sua compar-sa si manifesta dopo 15-30 anni. Come il mesotelioma, anche il cancro polmonare compare solita-mente a molti anni di distanza dall’inizio dell’esposizione e può insorgere anche per esposizione a bassi livelli di asbesto. L’effetto cancerogeno dell’amianto viene amplificato nei fumatori o più in generale in chi è esposto ad altri agenti inquinanti (es. gas di scarico, fumi industriali, ecc). Anche se in forma minore sono state riscontrate patologie del tratto intestinale e per la laringe connesse all’esposizione all’amianto.Misure per ridurre l’esposizioneEssendo un agente cancerogeno occorre evitare l’esposizione, anche a bassi livelli di concentrazio-ne, poiché una minima esposizione per subirne gli effetti nocivi.Un discorso a parte merita la bonifica e lo smaltimento di manufatti già esistenti (eternit, tubature, rivestimenti per centrali elettriche ecc.). In questo caso occorre rivolgersi sempre a personale qua-lificato o preposto da enti locali e regionali (ASL – Azienda Sanitaria Locale e ARPA - Agenzia Regio-nale per la Protezione dell'Ambiente) in modo da non recare danni maggiori a se stessi ed agli altri.AmiantoNormativaCon la legge 257 del 1992 è stata ormai vietata la produzione e l’installazione di materiali in amianto.Per ulteriori informazioni relative agli effetti sulla salute e la normativa vigente, consultare la sezio-ne Amianto del portale del Ministero.www.salute.gov Fibre Minerali Sintetiche Che cosa sonoSono fibre minerali prodotte artificialmente: fibre vetrose (lana di vetro e di roccia), fibre cerami-che, fibre di carbonio e numerose altre che sono andate nel tempo a sostituire le fibre di amianto il cui impiego è stato proibito per legge. Sono molto utilizzate come rivestimenti isolanti/coibentanti, in resine rinforzate, in certi tessuti ignifughi e per vari impieghi industriali fra cui materiali di freni e frizioni. Le fibre possono essere rilasciate nell’ambiente durante la posa in opera o interventi che implichino la manipolazione del materiale installato (ristrutturazioni, riparazioni).Per le fibre minerali sintetiche sono state nel tempo utilizzate diverse definizioni. Inizialmente que-ste fibre venivano classificate MMMF (Man Made Mineral Fibres) cioè fibre minerali artificiali. Suc-cessivamente, considerando la natura cristallina delle sostanze minerali, si è introdotto l’acronimo MMVF (Man Made Vitreus Fibres) per sottolinearne la natura vetrosa.Effetti sulla salutePossono dare irritazione di cute e mucose delle alte vie respiratorie. Dal momento che si tratta di fibre dal diametro relativamente grande raramente determinano patologie delle basse vie respira-torie, tuttavia alcune fibre vetrose di diametro molto piccolo (0,5 μm) possono raggiungere il pol-mone dando alveoliti e modesti ispessimenti pleurici in soggetti esposti a quantità considerevoli.La IARC ha classificato i materiali lana di vetro, lana di roccia, lana di scoria e fibre ceramiche quali "possibili agenti cancerogeni per l'uomo" (categoria "2B").Misure per ridurre l’esposizioneï‚· Quando si maneggiano materiali contenenti fibre minerali sintetiche utilizzare sempre guanti (di gomma), maschere protettive speciali per fibre e seguire le istruzioni del costruttore.ï‚· Utilizzare, durante la manipolazione dei materiali, vestiti lisci o grembiuli per evitare che le fi-bre rilasciate vengano trattenute; alla fine togliere i vestiti contaminati fuori dall’ambiente con-finato e lavarli prima di un nuovo utilizzo.Si raccomanda di mantenere il livello di concentrazione di fibre minerali sintetiche il più basso possibile, inferiore ai livelli esterni di fondo.Normativa Intesa Stato Regioni del 25 marzo 2015, della Conferenza Stato/Regioni, sul documento “Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV) - Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposi-zioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute” Agenti Microbiologici Che cosa sonoNegli ambienti indoor è presente una grande varietà di agenti microbiologici che comprendono microrganismi (virus, batteri, muffe, lieviti, funghi, protozoi, alghe), insetti (acari, aracnidi), mate-riale biologico derivato (frammenti di esoscheletro, escreti, tossine) e materiale organico di origine vegetale (pollini).Le principali fonti di inquinamento microbiologico degli ambienti indoor sono gli occupanti (uomo e animali), la polvere, le strutture e i servizi degli edifici. Bisogna comunque considerare che la più comune fonte di microrganismi in un ambiente indoor è il corpo umano: le concentrazioni microbi-che possono essere molto elevate in funzione delle diverse zone del corpo, anche gli abiti possono essere serbatoio e fonte di diffusione di organismi. Comunque, sono soprattutto gli atti del parlare, starnutire e tossire le maggiori fonti di diffusione microbica nell’aria all’interno dei locali. Anche gli animali domestici possono essere un buon serbatoio di microrganismi. Oltre alla polvere domesti-ca, ogni altro substrato può essere terreno di coltura per i diversi microrganismi quando si verifica-no condizioni idonee di temperatura e umidità (ad esempio legno, materiale isolante, carta da pa-rati, manufatti tessili per arredamento, tappeti, tappezzerie). Altri possibili serbatoi di contaminanti microbiologici sono l'acqua stagnante, i residui di alimenti, le piante ed i rifiuti. Infine un gruppo importante di possibili sorgenti di microrganismi sono gli umidificatori e i condizionatori dell'aria. L'elevata umidità presente e l'inadeguata manutenzione possono facilitare l'insediamento e la mol-tiplicazione dei microrganismi, che vengono diffusi negli ambienti attraverso le bocchette dell’im-pianto di distribuzione dell'aria.Effetti sulla saluteL’inquinamento microbiologico all’interno degli ambienti chiusi può essere considerato una fonte di trasmissione di numerose malattie infettive a carattere epidemico: influenza, varicella, morbillo, polmoniti, legionellosi, psittacosi-ornitosi, ecc. La possibilità che un microrganismo provochi una malattia dipende sia da fattori legati al microrganismo stesso (patogenicità, virulenza, dose inalata, modalità di immissione nell’aria, capacità di sopravvivenza in aria in relazione all’umidità, tempera-tura, luce, presenza di materiale organico), sia da fattori legati all’ospite (maggiore suscettibilità come nei broncopneumopatici, bambini ed anziani, immunodepressi, fumatori, esposti a irritanti).Misure per ridurre l’esposizioneI contaminanti microbiologici possono essere controllati mediante una manutenzione adeguata dell’edificio, dei materiali impiegati e dei sistemi di ventilazione e condizionamento.In particolare si raccomandano le seguenti misure:ï‚· mantenere accuratamente pulite tutte le superfici, in particolare quelle che vengono a con-tatto con i cibiï‚· ridurre il più possibile i livelli di polvere nelle abitazioniï‚· lavare regolarmente cuscini, lenzuola, coperte, tende e tappeti (soprattutto in camera da letto)ï‚· aumentare la ventilazione negli ambienti, riscaldare tutte le stanze durante l’inverno, mante-nere un livello di umidità relativa nell’abitazione inferiore al 60%ï‚· assicurarsi che venga fatta regolare manutenzione e pulizia di umidificatori, vaporizzatori e componenti degli impianti di climatizzazione, compresa la pulizia e sostituzione regolare dei filtri; utilizzare, ove necessario, sistemi di ventilazione/condizionamento, dotati di filtri speciali.Legionella pneumophilaE’ batterio gram-negativo aerobio. L’infezione da Legionella pneumophila è stata segnalata in rela-zione a diffusione di aerosol provenienti da torri di raffreddamento, impianti di climatizzazione e condensatori evaporativi, nonché a impianti di distribuzione di acqua potabile (soffioni delle docce, rubinetti), apparecchiature sanitarie (es. per la terapia inalatoria), deumidificatori e fontane. Condi-zioni di rischio sono anche quelle associate ad aerosol di stabilimenti termali e di vasche per idro-massaggio. Con il termine “legionellosi” si definiscono tutte le forme morbose causate da del ge-nere Legionella. Il rischio di acquisire la malattia è prevalentemente correlato alla suscettibilità del soggetto esposto (fattori predisponenti la malattia sono l’età avanzata, il fumo di tabacco, la pre-senza di malattie croniche e l’immunodeficienza) e all’intensità di esposizione (virulenza, carica batterica infettante e tempo di esposizione). L’infezione può dar luogo a due distinti quadri clinici, la Legionellosi e la febbre di Pontiac. La Legionella è considerata responsabile di gran parte delle malattie infettive respiratorie in ambienti ospedalieri e comunità. La legionellosi è una polmonite grave soggetta a notifica obbligatoria in Italia e in Europa.Sono state sviluppate procedure di abbattimento delle concentrazioni di Legionella negli impianti idrici. Il contenimento delle sue densità richiede un approccio complesso i cui criteri sono dettati da specifiche linee guida europee e nazionali.Per approfondire consulta il documento sul portale del Ministero della Salute: Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosiNormativaï‚· Accordo del 5 ottobre 2006, recante “Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di ma-nutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione”ï‚· Accordo del 7 febbraio 2013, Repertorio Atti n. 55, recante “Procedure operative per la valu-tazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento dell’aria”ï‚· Accordo in Conferenza Unificata del 7 maggio 2015, recante “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi”.www.salute.gov.it Acari Che cosa sonoGli acari sono piccolissimi Artropodi appartenenti alla classe degli Aracnidi. Tra gli acari le specie maggiormente rappresentate nell’ambiente e di conseguenza maggiormente studiate sono il Der-matophagoides pteronyssinus e il Dermatophagoides farinae. Gli allergeni maggiori sono rappre-sentati da Der p 1 e Der f 1, glicoproteine presenti soprattutto nelle feci, e da Der p 2 e Der f 2, estratte dal corpo dell’acaro. Per quanto riguarda i valori soglia di esposizione, ad oggi sono ritenu-ti validi i limiti stabiliti nell’ambito del 3rd International Workshop on Indoor Allergens and Asthma: 2 μg/g di Der p 1 o Der f 1 (valore teorico soglia per la sensibilizzazione allergica) e 10 μg/g (valore soglia per l’insorgenza di attacchi acuti di asma). Si annidano principalmente nella polvere domesti-ca. Una notevole concentrazione di acari, insieme alle loro spoglie ed escrementi, è riscontrabile nelle case e in particolare in materassi, poltrone, tappeti e altre suppellettili domestiche, ma anche in ambienti pubblici. La loro crescita è largamente condizionata da fattori di natura fisica e biologi-ca, in particolare da umidità, temperatura e disponibilità di cibo; le condizioni ottimali di crescita sono un’umidità relativa fra il 60 e l'80% e una temperatura fra i 18-24°C.Effetti sulla saluteLa presenza di acari della polvere rappresenta una delle principali cause di allergia respiratoria.Misure per ridurre l’esposizioneï‚· mantenere l’umidità relativa nell’ambiente 60 C, nonché rivestendo materassi e cuscini con federe antiacaroï‚· evitare di abbandonare, dopo l’uso, stracci ancora bagnati e sporchiï‚· asportare quotidianamente la polvere dalle superfici con panni umidiï‚· aspirare regolarmente ogni settimana tappeti e imbottiti con aspirapolvere dotati di filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air Filters)ï‚· arieggiare continuamente e quotidianamente l’ambienteï‚· evitare la presenza di tappeti, tende, giocattoli, peluche, libri, giornaliï‚· esporre la biancheria da letto (lenzuola, federe, coperte, cuscini ecc.) alla luce del soleï‚· sostituire i mobili, con arredi che non trattengono polvere e che siano facili da pulire con un panno umidoï‚· le poltrone e i divani devono essere ricoperti con materiale impermeabile e lavabile.NormativaDecreto Ministeriale del 26/6/2015 che impone il calcolo in base alla norma UNI EN ISO 13788.Accordo del 27 settembre 2001, recante “Linee di indirizzo per la tutela e la promozione della salu-te negli ambienti confinati” (G.U. del 27 novembre 2001, n. 276 S.G., S.O. n. 252)Accordo Stato Regioni del 18 novembre 2010, recante “Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie ed asma” (GU del 13 gennaio 2011, n. 9 SG).Strategie di monitoraggio dell’inquinamento di origine biologica nell’aria ambiente indoor (Rapporti ISTISAN 13/37) Derivati Epidermici Di Animali Domestici Che cosa sonoI derivati epidermici di animali domestici sono rilasciati da saliva, forfora e urina di cani e gatti, ma anche di uccelli e scarafaggi. Una volta essiccati e frammentati, rimangono sospesi in aria nella pol-vere. In Italia, una fonte importante di allergeni negli ambienti interni è rappresentata dagli animali domestici, e in particolare dal gatto. Il gatto rappresenta un fattore di rischio per allergie non solo in ambiente domestico, ma anche negli uffici, nelle scuole e verosimilmente in tutti gli ambienti comunitari. L’allergene più importante è identificato con la sigla Fel d 1 ed è localizzato soprattutto sul pelo e in minor misura nella saliva. A differenza di quanto accade per gli acari, gli allergeni di gatto sono associati a particelle molto piccole, di diametro uguale o inferiore a 2.5 μm. Essendo molto leggere, le particelle rimangono sospese nell'aria in quantità molto elevata e per lungo tem-po e, quando precipitano, si accumulano negli imbottiti, tendoni, tappeti, tappezzerie, ove perman-gono a lungo anche dopo che l’animale è stato allontanato. Negli ambienti in cui sono vissuti gli animali, occorrono almeno sei mesi dal loro allontanamento per riportare i livelli di concentrazione ai valori di quelli in cui l’animale non è presente. Gli allergeni possono essere trasportati attraverso i vestiti e possono ritrovarsi anche in ambienti dove gli animali non sono stati mai presenti.Effetti sulla saluteLa presenza di allergeni di gatto può comportare la sensibilizzazione di soggetti non sensibilizzati e soprattutto, indurre o aggravare la sintomatologia (rinocongiuntiviti ed attacchi asmatici) nei sog-getti allergici. I problemi di origine allergica causati dalla forfora, il pelo e la saliva del cane sembra-no essere meno comuni in Italia rispetto a quelli causati dal gatto, ma esistono dubbi al riguardo.Misure per ridurre l’esposizioneï‚· l'allontanamento definitivo dell'animale è la misura più efficace o almeno la pulizia a fondo dei locali da loro frequentati per ridurre la concentrazione dell'allergeneï‚· la filtrazione di aria (condizionata o meno) con filtri HEPA (High Efficiency Particulate Airborne) consente la riduzione degli allergeni aerodispersiï‚· evitare di trasportare gli allergeni attraverso i vestiti, soprattutto quando si frequentano am-bienti pubblici frequentati dai bambini. Ad esempio a scuola appendere cappotti e giacche fuorri dalle auleNormativaDecreto Ministeriale del 26/6/2015 che impone il calcolo in base alla norma UNI EN ISO 13788.Accordo del 27 settembre 2001, recante “Linee di indirizzo per la tutela e la promozione della salu-te negli ambienti confinati” (G.U. del 27 novembre 2001, n. 276 S.G., S.O. n. 252)Accordo Stato Regioni del 18 novembre 2010, recante “Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie ed asma” (GU del 13 gennaio 2011, n. 9 SG).Strategie di monitoraggio dell’inquinamento di origine biologica nell’aria ambiente indoor (Rapporti ISTISAN 13/37) Umidità E Muffe Umidità e muffeChe cosa sonoUno dei problemi più fastidiosi e dannosi per il comfort abitativo è quello legato all’umidità; la pre-senza di acqua nelle murature può provocare inconvenienti come la diminuzione del comfort termico, il degrado dei materiali a causa di reazioni chimiche distruttive e la comparsa di muffe.Le muffe sono funghi microscopici che durante la loro crescita producono particelle di forma sferi-ca di piccole dimensioni (spore) che si disperdono nell'aria principalmente in estate e in autunno. Possono crescere sia all'interno che all'esterno delle abitazioni. All'interno si trovano soprattutto dove è presente umidità in eccesso e scarsa ventilazione e tendono a svilupparsi più rapidamente con un clima caldo umido, come in estate e in luoghi poco illuminati, su oggetti e materiali umidi, in umidificatori o sistemi di condizionamento d’aria, non sottoposti a regolare pulizia e manutenzio-ne.Effetti sulla saluteE’ dimostrato che l’esposizione alle muffe e/o umidità domestica si associa alla maggiore prevalen-za di sintomi respiratori, asma e danni funzionali respiratori. In particolare, per quanto riguarda la salute dei bambini, i risultat

  • IL RISCHIO BIOLOGICO NEGLI ALBERGHI

    Rischio Biologico, Con Riferimento Particolare Alla Presenza Di Insetti Infestanti Come Le Cimici Da Letto O Dei Microrganismi Che Possono Causare La Legionellosi. Uno degli interventi, dal titolo “Legionella: il controllo e la gestione dei rischi” e a cura di  Andrea Conti, si è soffermato sulla legionellosi, la manifestazione patologica causata da Legionella di cui si conoscono due forme:- “la malattia del Legionario (la più severa);- la febbre di Pontiac”. L’intervento ricorda che la principale forma di trasmissione del batterio all’uomo “consiste nell’inalazione di acqua (sotto forma di aerosol) contaminata” e che “non sono conosciuti casi di trasmissione da uomo a uomo”.  Veniamo brevemente ai rischi correlati alle attività ricettive. Si indica che “la maggior parte dei casi di legionellosi sono stati associati alla contaminazione degli impianti di distribuzione dell’acqua, di condizionamento dell’aria, di torri evaporative, fontane decorative e di impianti che utilizzano acqua per il benessere della persona”. In particolare i principali fattori di rischio presenti negli impianti sono:- “la presenza di acqua ad una temperatura compresa tra 20 e 55 °C;- la possibilità che l’acqua sia nebulizzata in particelle di dimensione idonea a raggiungere le basse vie respiratorie;- la possibilità che tali particelle possano essere inalate”.  Per la gestione del rischio si riportano indicazioni relative a:- piano di autocontrollo: “documento periodico (annuale/biennale) che la struttura adotta per la prevenzione del rischio Legionellosi”: valutazione, gestione e monitoraggio; - valutazione: “individuare le specificità del sito e degli impianti che possono favorire la colonizzazione di legionella e che giustifichino il rischio che nella struttura possano verificarsi uno o più casi di malattia”. La valutazione serve ad acquisire “conoscenze sulla vulnerabilità degli impianti in termini di potenziale: proliferazione batterica; formazione di aerosol;- gestione: sulla base della valutazione il piano di autocontrollo dovrà prevedere le misure di manutenzione e di disinfezione da adottare per la mitigazione del rischio; - monitoraggio: il piano di autocontrollo deve prevedere il monitoraggio periodico della qualità delle acque e quali misure di disinfezione adottare in caso di positività”.  Un intervento al convegno si è soffermato invece sulle cimici da letto. In “Gli infestanti animali. Un nuovo problema: Le cimici da letto”, a cura di Luigi Sansevero, si indica che possono essere molti gli infestanti che invadono gli ambienti di vita, ad esempio blatte (scarafaggi), topi e ratti. Infestanti che sono “direttamente o indirettamente” legati agli ambienti in cui si trovano o a quello direttamente circostante”, alle “condizioni igienico-strutturali degli immobili e alla gestione dei rifiuti”.Invece la cimice dei letti (Cimex Lectularius), un infestante che sembrava scomparso ma è prepotentemente tornato alla ribalta, non è direttamente legato all’igiene degli ambienti. La cimice dei letti è un insetto ematofago, “che si nutre preferibilmente di sangue umano, anche se può attaccare, in caso di bisogno, altri mammiferi o uccelli”. Generalmente sceglie “come punti di annidamento le strutture dei letti, le cuciture dei materassi, gli spazi dietro i battiscopa e più in generale qualsiasi fessura o intercapedine, generalmente il più vicino possibile agli esseri umani da cui sono attratti per il calore propagato e per l’emissione di CO2”.Una specie che è in grado di sviluppare una “forte infestazione nel giro di poco tempo”. Innanzitutto l’intervento sottolinea che, in caso di infestazione in corso, “si sconsiglia di procedere ad interventi ‘fai da te’, in quanto è necessario un intervento professionale, possibilmente effettuato da una ditta competente già pratica di questo particolare problema”.Inoltre riguardo alla verifica della presenza di cimici dei letti si segnala che bisogna “ispezionare attentamente tutti i punti idonei ad ospitare un focolaio di infestazione alla ricerca di adulti, uova, neanidi (uno degli stadi di sviluppo degli insetti, ndr) e residui di muta”.Per verificare la presenza di cimici dei letti è possibile utilizzare anche le Unità Cinofile Anti Cimici, “costituite dal binomio formato da un cane anti cimici (un cane addestrato alla ricerca olfattiva della Cimice dei letti) e dal suo conduttore cinofilo (un addestratore cinofilo specificatamente formato nella gestione e conduzione di un cane anti cimici)”. Cosa non fare? Intanto è necessario “non iniziare una disinfestazione ‘fai da te’ utilizzando comuni insetticidi: si corre il rischio di snidare le cimici e propagarle in altre stanze della abitazione. Non trasportare vestiti, mobili ed altri oggetti in altre stanze, corriamo il rischio di infestarle. Inoltre non andare a dormire sul divano o in altra stanza e non andare a dormire da parenti”. Ed è meglio non buttare via il letto o il materasso: “per prima cosa sono oggetti costosi, sentiamo gli esperti per come poterli recuperare; inoltre si corre il rischio che qualcuno li recuperi diffondendo in altri luoghi l'infestazione”. Queste alcune indicazione su cosa si può fare:- “interpellare una ditta privata esperta, in quanto debellare le cimici non è una azione che richiede poco tempo, ma che necessita di buona tecnica e professionalità;- lavare a 60°C e trattare materassi, struttura del letto, battiscopa, stipiti delle porte ed eventuali fessure con vapore secco al almeno 100°C ad una distanza dalle superfici non superiore ai 20 cm (diversi comuni elettrodomestici possono aiutare in questa funzione);- terminato l’intervento della ditta disinfestatrice possiamo chiedere di porre in atto alcuni accorgimenti che permettano di verificare la completa eradicazione dell’infestazione ricercando questi insetti mediante l’utilizzo di trappole a cattura, specifiche per le cimici da letto. Ne esistono di due tipi. Il primo (trappola inerte) sfrutta la necessità dell’insetto di trovare nascondigli sicuri”. Il secondo (trappola attivata) “permette di catturare le cimici da letto utilizzando un attrattivo che a contatto con l’aria simula l’emissione di CO2 con aumento della temperatura”;- dopo il trattamento, “in caso si voglia riutilizzare il materasso o proteggere quelli nuovi è possibile utilizzare degli specifici coprimaterasso che hanno la caratteristica di essere impermeabili a questo insetto”. E riguardo alle metodologie di disinfestazione si può avere una “metodologia tradizionale o chimica: si basa sul trattamento insetticida all’interno dei luoghi ove l’infestazione ha attecchito”. Vi sono infatti varie metodiche “che vanno dall’irrorazione si soluzioni di gocce grossolane di insetticida con pompa a bassa pressione, all’aerosol della miscela con nebulizzatori per arrivare alla fumigazione degli ambienti da trattare con l’utilizzo di apposite apparecchiature o utilizzando speciali fumogeni”. Recenti ricerche hanno portato alla “scoperta di un nuovo insetticida chimico/fisico per combattere le cimici” a base di polveri fossili.Per la disinfestazione esistono poi trattamenti puramente fisici:- “trattamento criogenico con impiego di azoto liquido;- trattamento con vapore secco;- trattamento con calore”. Concludiamo rimandando alla lettura integrale degli interventi che riportano non solo utili immagini esplicative, ma anche altri suggerimenti e approfondimenti per la prevenzione di questa tipologia di rischi nei luoghi di lavoro.   “ Legionella: il controllo e la gestione dei rischi” e a cura di Andrea Conti (Asl Milano), intervento al convegno “Ospitalità e sicurezza per tutti” (formato PDF, 332 kB).  “ Gli infestanti animali. Un nuovo problema: Le cimici da letto”, a cura di Luigi Sansevero (Asl Milano), intervento al convegno “Ospitalità e sicurezza per tutti” (formato PDF, 1.07 MB). Puntosicuro, Asl Milano   Lista di controllo per la valutazione del rischio nelle strutture turistico-ricettive Usl 10 Firenze LA MANCATA PREVENZIONE: RISVOLTI CIVILI, PENALI E INDIRETTI.Il primo pericolo è chiaramente quello di mettere in condizioni di rischio i propri clienti in primis, poi i dipendenti, visitatori e fornitori, a volte con conseguenze molto gravi o con esito infausto. Comunemente questi episodi sfociano in cause civili con richieste di risarcimento notevolmente onerose per il gestore della struttura.   Vi sono poi i risvolti penali, previsti dal D.Lgs.81/08. Infatti, la valutazione del rischio biologico legionellosi (imposta dal D.Lgs. 81/2008) è lo strumento fondamentale che permette al datore di lavoro di tutelare la salute sia dei lavoratori sia degli ospiti.  Oltre a prevedere interventi di protezione individuali e/o collettivi, occorre operare in un'ottica di prevenzione, attraverso la definizione di “misure tecniche, organizzative, procedurali” volte a evitare l'esposizione, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, delineate dalle Linee guida per la sorveglianza e il controllo della legionellosi.Infine esistono altri risvolti indiretti ma altrettanto pericolosi, quali danni all'immagine:i casi di Legionella accertati all’interno di strutture ricettive finiscono in una banca dati europea (ELDSNet) in modo da permettere ai tour operator di escluderlo dalle mete programmate. banca dati europea (ELDSNet) Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Approvate in conferenza Stato Regioni nella seduta del 07 Maggio 2015    DVR ALBERGHI

  • L’ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI NELLE IMPRESE DI PULIZIA

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Focus Sui Rischi Chimici E Biologici: Criteri Di Valutazione Dei Rischi, Effetti Delle Sostanze E Dei Materiali Contaminati E Misure Di Prevenzione. Riguardo ai rischi chimici nel quaderno tecnico che poiché nel settore sono utilizzati molti prodotti chimici per la pulizia e la disinfezione ambientale, il criterio di valutazione di questo tipo di rischio “è collegato ai seguenti fattori che dovranno essere considerati dal datore di lavoro:- tipo di pulizia/sanificazione da effettuare;- caratteristiche dei prodotti in uso;- quantità utilizzate e modalità del loro impiego;- presenza/efficienza di ricambi d’aria;- attuazione di procedure di lavoro in sicurezza;- utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)”.E dunque l’esposizione al rischio è “correlata alla qualità dei prodotti utilizzati, alla frequenza ed alla modalità con cui vengono impiegati (quantità eccessiva, miscelazione incongrua) nonché dalla presenza di adeguati ricambi d’aria nel luogo di lavoro. L’applicazione di misure protettive condiziona la dose di esposizione e quindi l’effetto sulla salute del lavoratore”. Ed è importante considerare e valutare la presenza di un’adeguata aerazione nei luoghi di lavoro: “negli ambienti in cui non sia presente aerazione naturale (aperture finestre) o forzata (impianto di ventilazione fermo) aumenta considerevolmente il rischio di esposizione alle sostanze chimiche. Durante le pulizie può essere sollevata polvere che si disperde nell’aria, talvolta in concentrazioni significative. Le proprietà tossicologiche della polvere sono influenzate dai componenti biologicamente o chimicamente attivi che la polvere può contenere. Ognuno dei componenti chimici o biologici della polvere può rappresentare un diverso rischio per la salute, entrando in contatto con il corpo umano attraverso il contatto cutaneo e/o l’inalazione respiratoria”. Dopo aver riportato alcune possibili patologie diffuse tra gli operatori, ad esempio malattie della pelle e malattie respiratorie, il documento si sofferma sui rischi connessi all’utilizzo di specifiche sostanze chimiche e prodotti (disincrostanti, formaldeide, addittivi, ammoniaca, ...). Ad esempio il documento ricorda che i disincrostanti “sono prodotti acidi molto forti (muriatico, fosforico, solforico e formico), quindi molto pericolosi, da usare con molta attenzione e solo se assolutamente necessario in quanto hanno azione corrosiva per occhi e pelle. Alcuni sono facilmente infiammabili. Tra le sostanze nocive e tossiche troviamo l’ipoclorito di sodio, i tensioattivi, i fosfati, l’ammoniaca, il toluolo, lo xilolo, il benzolo, ecc.”. Inoltre tra i prodotti igienizzanti “può essere ancora presente formaldeide come impurezza o come sottoprodotto di altri detergenti. La formaldeide è un gas di odore fortemente irritante (presenta una soglia olfattiva molto bassa, pari a 0,13 ppm). Può essere assorbita per via respiratoria e in minima quantità anche per via cutanea ed è in grado di determinare irritazioni a carico delle mucose, dermatiti da contatto (irritative e allergiche) e asma bronchiale. La formaldeide inoltre possiede potere mutageno e cancerogeno (‘sufficiente evidenza’ di cancerogenicità per l’animale e ‘limitata’ per l’uomo)”.Rimandando ad una lettura integrale dei due documenti dell’Asl di Milano, ricordiamo che l'ammoniaca è presente in quasi tutti i prodotti detergenti in concentrazioni variabili dal 5 al 30%: “respirarne i vapori provoca arrossamento e tumefazione delle mucose. A concentrazioni più elevate si possono avere spasmi della glottide, edema polmonare fino alla morte per asfissia. Può provocare ustioni”.E un problema significativo è quello legato alla “miscela di prodotti non compatibili: la più segnalata è quella tra ipoclorito di sodio e acidi (ad es. acido fosforico per pulire il WC o acido cloridrico per decalcificare) con rilascio di cloro. La miscela di ipoclorito di sodio con ammoniaca provoca rilascio di cloramine, fortemente irritanti per le vie aeree”. Il quaderno tecnico riporta poi una tabella con gli effetti sulla salute delle diverse sostanze, un elenco dei simboli che si possono trovare sulle etichette dei prodotti (anche con riferimento al Regolamento CLP) e una sottolineatura dell’importanza delle schede di sicurezza (SDS). Veniamo brevemente ad alcuni possibili interventi migliorativi, ricordando che le misure di protezione collettiva sono prioritarie rispetto alle misure di protezione individuale. Misure di protezione collettiva:- “sostituzione delle sostanze tossico/nocive con prodotti meno irritanti;- cura ed attenzione nel mantenere l’etichetta sull’apposito contenitore e a seguire le istruzioni d’uso;- divieto di eseguire travasi di prodotti chimici in contenitori adibiti ad altri usi;- interventi sull’organizzazione del lavoro soprattutto mirati a ridurre i tempi di esposizione;- limitazione del numero dei lavoratori esposti;- informazione, formazione e addestramento adeguati per ciascun lavoratore sull’utilizzo delle sostanze chimiche”. Misure di protezione individuale:- “ occhiali per la proiezione delle mucose oculari da schizzi di sostanze irritanti o corrosive durante le operazioni di travaso e miscelazione;- guanti fino all’avambraccio per l’utilizzo di prodotti indicati come pericolosi;- guanti normali quando vengono utilizzati prodotti che non hanno simboli di pericolo;- stivali o scarpe chiuse e con suola antiscivolo per il lavaggio dei pavimenti;- mascherine con filtri per l’utilizzo di prodotti riportanti la dicitura ‘tossico per inalazione’;- qualsiasi altro DPI necessario all’espletamento del servizio richiesto”. Ci soffermiamo brevemente anche sui rischi biologici del personale addetto alle pulizie. Il personale “può essere esposto a differenti tipi di agenti biologici come microrganismi, batteri, virus e muffe e ai loro prodotti, come secrezioni fungine ed endotossine batteriche presenti in particolare nella polvere e nelle dispersioni di aerosol durante le fasi di pulizia, o nella manutenzione dell’aspirapolvere. Le modalità di esposizione agli agenti biologici sono inalazione, assorbimento cutaneo, contatto accidentale. L’esposizione a muffe o a spore si verifica soprattutto durante le operazioni di svuotamento dell’aspirapolvere e pulizia dei filtri, e può essere causa di manifestazioni allergiche e patologie irritative a naso, occhi, gola”.Inoltre l’esposizione a virus (epatite A) e batteri (E. coli) “può avvenire per trasmissione orofecale portandosi alla bocca le mani sporche o i guanti da lavoro contaminati. Uno studio di KrÅ‘ger (1993) riporta due articoli pubblicati nel 1993 che evidenziano un’alta prevalenza di ‘epatite A’ negli addetti alle pulizie all’interno di ospedali e in una scuola dell’infanzia. Uno studio su un focolaio gastroenterico in una casa di cura ha mostrato un incremento del rischio di infezioni da Norovirus nel personale che esegue le pulizie (rr = 2.8) simile a quello dei lavoratori che offrono assistenza sanitaria con un elevato contatto con i residenti”. Il quaderno tecnico si sofferma in particolare anche sulle possibilità di infezioni da Salmonella, Campylobacter, legionellosi, ... Senza dimenticare che il contatto accidentale con materiale biologico contaminato può anche avvenire “attraverso ferite cutanee, punture da ago, contatto diretto con le mucose e può causare infezioni importanti. L’adozione di comportamenti e dispositivi utili ad evitare l’esposizione a materiale biologico rappresenta la strategia più efficace per prevenire la trasmissione del virus dell’epatite B (HBV), del virus dell’epatite C (HCV) e del virus dell’immunodeficienza umana acquisita (HIV) che, anche se poco probabile va comunque presa in considerazione per la sua gravità”. Veniamo in conclusione alle misure generali di sicurezza:- “vaccinazione nei casi previsti;- utilizzo di DPI adeguati;- al bisogno dotazione dei lavoratori di apposite ‘pinze’ per la presa di materiale tagliente e pericoloso qualora fosse depositato fuori dagli appositi contenitori;- istruzioni operative per lavorare in sicurezza;- informazione, formazione dei lavoratori in merito al rischio specifico”.     DVR IMPRESE PULIZIA Asl Milano, “ La sicurezza nelle imprese di pulizia”, a cura di G. Cattaneo, F. Borello e V. Cassinelli, quaderno tecnico per datori di lavoro Cantieri Expo Milano 2015, gennaio 2015 (formato PDF, 2.43 MB). Asl Milano, “ Il settore delle pulizie”, a cura di F. Borello, V. Cassinelli e T.Vai, opuscolo informativo per i lavoratori Cantieri Expo Milano 2015, novembre 2014 (formato PDF, 1.03 MB).

  • ILLUMINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO, EMERGENZE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

    Indicazioni Sull’illuminazione Di Sicurezza E Su Come Misurare E Valutare L’illuminazione Nei Luoghi Di Lavoro. I Requisiti Minimi Dell’illuminazione Di Sicurezza, Gli Strumenti E La Misurazione Dell’illuminamento E Della Luminanza. Riguardo ai requisiti dei luoghi di lavoro, l’allegato IV del D.Lgs. 81/2008 riporta precise indicazioni sull’illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.Ad esempio si indica che i mezzi di illuminazione sussidiaria devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego. E quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all’aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole;quando l’abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti;quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l’illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la  mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull’uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi. Inoltrel’abbandono dei posti di lavoro e l’uscita all’aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell’esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria. E laddove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell’illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.   Per parlare di illuminazione sussidiaria, di illuminazione di sicurezza riprendiamo a sfogliare gli atti dell’intervento “Illuminazione”, a cura dell’Ing. Maurizio Tancioni, che si è tenuto durante il seminario tecnico dal titolo “Criteri e strumenti per l’individuazione e l’analisi dei rischi”, organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre  (Roma, 23 Maggio 2015). Attraverso le parole di Tancioni, nei mesi scorsi abbiamo potuto parlare di illuminazione naturale e artificiale degli ambienti di lavoro, dei vari parametri e del confort visivo.Tuttavia il suo intervento si è soffermato ampiamente anche sull’illuminazione di sicurezza e sulla valutazione dell’illuminazione nei luoghi di lavoro. Riguardo al primo tema l’intervento sottolinea che in “assenza dell’ illuminazione ordinaria, la visibilità degli spazi da percorrere e delle indicazioni segnaletiche deve essere comunque tale che le persone possano identificare in modo inequivocabile il percorso verso un luogo sicuro e localizzare ed utilizzare dispositivi di sicurezza, antincendio e pronto soccorso”.Il relatore si sofferma anche sui requisiti minimi:- altezza di installazione degli apparecchi illuminanti e direzione della luce: “un percorso per l’esodo deve avere un’altezza minima di 2 m e perciò, per rendere ben visibile l’intero spazio di mobilità. Gli apparecchi illuminanti pertanto vanno posti a non meno di tale altezza e preferibilmente a parete poiché, se installati a soffitto o a ridosso del soffitto, può esserne ridotta rapidamente la visibilità dal fumo in caso di incendio. È opportuno che il flusso luminoso sia diretto dall’alto verso il piano di calpestio”;- collocazione degli apparecchi illuminanti: “gli apparecchi d’illuminazione di sicurezza vano posti lungo le vie d’esodo ed almeno nei seguenti punti: ad ogni porta di uscita prevista per l’emergenza e su ogni uscita di sicurezza indicata; vicino ed immediatamente all’esterno dell’uscita che immette in un luogo sicuro; vicino (meno di 2 m in senso orizzontale) alle scale ed in modo che ogni rampa sia illuminata direttamente; in corrispondenza di ogni cambio di direzione; ad ogni intersezione di corridoi; in corrispondenza dei segnali di sicurezza; vicino (meno di 2 m in senso orizzontale) ad ogni punto di pronto soccorso (locale, cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione, punto di chiamata, ecc.)”;- livello di illuminamento delle vie d’esodo: “la normaUNI EN 1838:2000 definisce valori minimi misurati al suolo (fino a 20 mm dal suolo) e calcolati senza considerare il contributo luminoso della luce riflessa, per: vie d’esodo di larghezza fino a 2 m (l’illuminamento orizzontale al suolo lungo la linea centrale non deve essere minore di  1 lx; mentre nella fascia centrale di larghezza pari ad almeno la metà della via d’esodo, l’illuminamento deve essere non meno del 50% di quello presente lungo la linea centrale); vie d’esodo di larghezza superiore a 2 m (devono essere considerate come un insieme di vie d’esodo di 2 m e per ciascuna di esse vanno adottati i valori minimi sopraindicati)”;- livello di illuminamento di dispositivi e attrezzature di sicurezza, pronto soccorso e antincendio: “nel caso che attrezzature e dispositivi non siano posti lungo le vie d’esodo o in un’area dotata di illuminazione antipanico, il livello di illuminamento al suolo deve essere di almeno 5 lx (escluso apporto della luce riflessa)”;- autonomia di funzionamento: “il tempo minimo di funzionamento dell’illuminazione di sicurezza deve essere di almeno 1 ora. Autonomie per tempi superiori sono previste da disposizioni di legge per particolari attività (es. 2 ore per le strutture sanitarie pubbliche e private)”.Ricordiamo che il lux (lx) è l’unità di misura dell’illuminamento. Veniamo infine alla valutazione dell’illuminazione, rimandando i nostri lettori ad una lettura integrale delle slide dell’intervento che riportano diverse immagini e tabelle, anche in relazione agli strumenti di misura dei parametri dell’illuminazione: luminanzometri (per la luminanza) e luxmetri (per l’Illuminamento). In particolare la misurazione dell’illuminamento “deve essere condotta nella zona e nella posizione di lavoro effettivamente occupate durante lo svolgimento del compito visivo” e inoltre:- “la misurazione deve essere effettuata tenendo conto della normale posizione del lavoratore e della sua ombra e il sensore del luxmetro deve essere posto sul piano di lavoro potendo quindi assumere posizione orizzontale, verticale o inclinata tipologia dell’attività lavorativa effettivamente svolta;- posizionare lo strumento con la fotocellula rivolta verso la sorgente luminosa se questa agisce ortogonalmente al piano di misura, oppure, nel caso più generale, con la fotocellula parallela alla superficie di interesse;- analogamente si procede per le superfici verticali, avendo l’accortezza di posizionare lo strumento parallelamente al piano considerato ed in ogni caso di disporsi in modo tale per cui lo strumento non subisca l’influenza del corpo dell’operatore (ombra portata) e non riceva la luce con un angolo di incidenza eccessivo (luce radente);- dopo aver effettuato la lettura in un numero sufficiente di punti (maggiore è il numero di letture, più precise risultano le informazioni) riferendo la somma dei singoli valori al numero totale dei punti di misura, si ottiene il valore dell’illuminamento medio”.Ricordando tuttavia che se nell’ambiente “si prevedono fluttuazioni del livello d’illuminamento connesse all’illuminazione naturale si deve prevedere la misurazione dell’illuminamento del posto di lavoro in tempi differenziati in modo da caratterizzare compiutamente la situazione in esame”. Riguardo poi alla luminanza (quantità di luce che una superficie illuminata riflette verso l’occhio dell’osservatore che sta guardando in quella direzione), l’intervento indica che:- “il rilievo dei valori di luminanza deve essere effettuato nelle condizioni di lavoro e nelle posizioni di lavoro effettive;- il misuratore di luminanza deve essere posizionato al livello degli occhi del lavoratore e direzionato verso la sorgente di luce, verso la luce riflessa o verso la superficie di cui si vuole misurare la luminanza;- la presenza di riflessi fastidiosi deve essere rilevata mediante specifiche misurazioni di luminanza;- nel caso di spazi di lavoro occupati di giorno e di notte si deve procedere a misurazioni di luminanza in entrambe le condizioni”. Per concludere l’articolo riportiamo infine alcune possibili misure di sicurezza tecniche - organizzative, relative all’adozione di correttivi previsti da norme di legge o di buona tecnica, quali:- “corretto posizionamento delle postazioni di lavoro rispetto alle fonti di illuminazione;- adeguamento dell’intensità e delle caratteristiche della illuminazione alle esigenze connesse al tipo di lavorazione/attività espletata;- correzione dell’incidenza diretta o riflessa del flusso luminoso adottando schermature, tendaggi e veneziane preferibilmente a lamelle orizzontali;- contrasti adeguati (un oggetto sarà più o meno facilmente visibile a seconda del contrasto dello stesso al fondo);- cura costante nella manutenzione e nella pulizia, soprattutto per le superfici vetrate o illuminanti”.a cura dell’Ing. Maurizio Tancioni da fonte puntosicuro SLIDE POWERPOINT: “ Illuminazione”, a cura dell’Ing. Maurizio Tancioni, intervento al seminario “Criteri e strumenti per l’individuazione e l’analisi dei rischi” (formato PPT, 4.70 MB).

  • Manuale D’uso Per I Lavoratori E Le Lavoratrici Del Settore Ospedaliero

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Questa guida prosegue l’azione di divulgazione che l’Inca e la Funzione Pubblica hanno iniziato tanti anni fa per aiutare i lavoratori e le lavoratrici dei diversi settori produttivi ad avere una informazione aggiornata sulle normative che regolano la sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela alla salute cui hanno diritto, secondo le leggi contro gli infortuni e le malattie professionali.Questa breve pubblicazione offre agli addetti del settore ospedaliero notizie utili per affrontare situazioni di disagio che si dovessero verificare, tenendo conto del profilo specifico e complesso in cui operano.Il settore di cui ci occupiamo in questa breve guida, a causa delle mutate esigenze della società, dell’introduzione di moderne tecniche e dell’utilizzo di nuovi materiali destinati a garantire la salute delle persone, ha subito profondi processi di riorganizzazione che hannoinciso profondamente sulle condizioni di lavoro.In tal senso, la guida prende in considerazione ed evidenzia i vari rischi ai quali vanno incontro nel lavoro tutte le figure professionali che operano a vario titolo nelle aree e nei reparti ospedalieri: dal personale medico, infermieristico, a quello assistenziale, fino acomprendere le lavoratrici e i lavoratori addetti alle pulizie negli ospedali.Nella prima parte sono stati riassunti brevemente le fonti legislative vigenti e elencati i soggetti fondamentali che presiedono alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (RLS, Medico Competente ecc.), indicando per ciascuno di loro diritti e doveri.La seconda parte, invece, data la complessità della realtà Ospedaliera, mette in relazione le diverse patologie professionali con i fattori di rischio presenti in ciascun’area o reparto, indicando anche il personale che maggiormente è interessato.Una particolare attenzione viene, inoltre, dedicata all’inidoneità alla mansione che, attualmente, nei luoghi di lavoro, sia per il peggioramento delle condizioni, legate a ritmi e turni intensi, sia per la permanenza a un’età sempre più avanzata del personale,dovuta all’innalzamento dei requisiti alla pensione, crea forte preoccupazione soprattutto se è messo in relazione al rischio della perdita del posto di lavoro.In tal senso consideriamo questa guida non solo uno strumento d’informazione e formazione, ma anche un supporto al ruolo e alla funzione dei delegati, dei RLS e dei funzionari di Patronato.Anche questo opuscolo, insieme ad altre iniziative, rientra nell’ambito del progetto condiviso tra Funzione Pubblica Cgil e Inca che è stato avviato sperimentalmente in alcune regioni prendendo a riferimento le singole realtà ospedaliere, a testimonianza dell’impegno congiunto sui temi della salute e della sicurezza, sia in termini di prevenzionesia di tutela e risarcimento per i lavoratori e le lavoratrici che subiscano un infortunio o una malattia professionale.Siamo convinti che la battaglia della Confederazione, della Fp Cgil e del Patronato Inca Cgil per una sanità pubblica universalistica, con caratteristiche di alta qualità, di efficienza ed efficacia debba essere coniugata con la valorizzazione del lavoro e con la tuteladella salute del personale. Nella seconda parte, in considerazione della complessità della realtà ospedaliera, si mettono in relazione le diverse patologie professionali con i fattori di rischio presenti in ciascuna area o reparto, indicando il personale maggiormente interessato, con particolare attenzione alle inidoneità alla mansione. In particolare si prendono in esame:Patologie del rachide lombo-sacrale e del rachide cervicalePatologie degli arti superioriPatologie del sistema nervoso centrale e perifericoPatologie dell’organo della vista (occhio)Patologie del tratto respiratorioPatologie dell’apparato emolinfopoietico (sangue e sistema linfatico)Patologie cutanee (della pelle)Patologia dell’apparato renale e urinarioPatologie del fegatoPatologie dell’apparato cardiovascolarePatologie tumoraliMalattie infettiveReazioni allergichePatologie dell’uditoPatologie della sfera psichica. Inca Cgil DOWNLOAD GUIDA INCA

  • Parametri Microclimatici E Inquinamento Indoor

    Il documento riporta un inquadramento dei parametri termo-igrometrici e i componenti/elementi del sistema edilizio di cui tener conto nel monitoraggio dell’aria indoor e una sintesi delle relative influenze sugli inquinanti chimici e biologici.  Inoltre, viene riportato in Appendice uno schema esemplificativo di organismo edilizio con unelenco non esaustivo di informazioni da prendere in considerazione per programmare il monitoraggio, o da registrare durante il monitoraggio di un ambiente confinato. In riferimento e in sintonia con gli altri documenti già pubblicati dal Gruppo di StudioNazionale Inquinamento Indoor (GdS) si rammenta che attualmente in Italia non è stataelaborata una specifica regolamentazione legislativa sugli aspetti dell’inquinamento dell’aria per gli ambienti indoor (scuole, uffici, abitazioni, mezzi di trasporto, ecc.). Di fatto per dettiambienti si fa riferimento a linee guida o valori di riferimento elaborati dall’OrganizzazioneMondiale della Sanità (OMS) e per alcuni inquinanti si fa riferimento a normative di altri Paesieuropei, alla letteratura scientifica o ad altri standard quali, ad esempio, quelli relativi all’ariaambiente. Al fine di colmare tale lacuna fu istituito nel 2010 presso l’ISS il GdS composto daesperti dello stesso ISS, dei Ministeri Salute e Istruzione Università e Ricerca (MIUR), di altriEnti e Istituti di Ricerca, di Università e di Regioni. Il GdS nell’ambito dei suoi lavori, haattivato “gruppi ad hoc” che affrontano ed elaborano documenti su specifiche tematiche,condivise nel gruppo allargato e che costituiscono la base per la redazione di rapporti tecnici(Rapporti ISTISAN) sulla problematica indoor. A detti gruppi vengono invitati a partecipare divolta in volta anche altri esperti competenti e interessati a contribuire su specifici e peculiariaspetti. Ad oggi il GdS ha elaborato e pubblicato i seguenti documenti: ‒ “Strategie di monitoraggio dei composti organici volatili (COV) in ambiente indoor”.(Rapporti ISTISAN 13/4);‒ “Strategie di monitoraggio dell’inquinamento di origine biologica dell’aria in ambienteindoor” (Rapporti ISTISAN 13/37);‒ “Workshop. Problematiche relative all’inquinamento indoor: attuale situazione in Italia.Istituto Superiore di Sanità. Roma, 25 giugno 2012. Atti” (Rapporti ISTISAN 13/39);‒ “Workshop. Problematiche relative all’inquinamento indoor: attuale situazione in Italia.Istituto Superiore di Sanità. Roma, 28 maggio 2014. Atti” (Rapporti ISTISAN 15/4);‒ Strategia di monitoraggio per determinare la concentrazione di fibre d’amianto e fibreartificiali vetrose aerodisperse in ambiente indoor”. (Rapporti ISTISAN 15/5);Nell’ambito delle attività del GdS è emersa anche la necessità di uniformare l’inquadramentodell’ambiente indoor in termini di parametri termo-igrometrici e di componenti/elementidell’involucro edilizio che possono influire sugli inquinanti indoor. Ciò sia per una piùcircostanziata interpretazione/valutazione di risultati di monitoraggio dell’inquinamento indoor sia per eventuali misure di screening finalizzate alla scelta delle strategie di indagine. A tal fine è stato attivato un “gruppo ad hoc” per l’elaborazione di uno specifico documento su tale aspetti.Il presente documento riporta un inquadramento dei parametri termo-igrometrici e deicomponenti/elementi dell’involucro edilizio di cui tener conto nel monitoraggio dell’ariaindoor; e un accenno all’ influenza dei parametri microclimatici sugli inquinanti chimici ebiologici. Infine viene riportata in una appendice un elenco non esaustivo, di informazioni, daregistrare prima od in fase di monitoraggio, per un inquadramento più circostanziato dello stato del luogo di misura (ambiente confinato) come facente parte di un organismo edilizio. SCARICA IL DOCUMENTO DIRETTAMENTE DALLA FONTE UFFICIALE CALCOLO DEL CONFORT MICROCLIMATICO IN EXCEL Abbiamo realizzato un semplice applicativo in excel per valutare il rischio microclima in ambienti moderati con il calcolo degli indici PMV e PPD dedotti dal modello di FangerMaggiori Info

  • VADEMECUM PER IL MONTAGGIO DI EVENTI TEMPORANEI

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    VADEMECUM PER LA GESTIONE HEALT AND SAFETY DELLE ATTIVITA’ DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE PER EVENTI TEMPORANEI IN OCCASIONE DELL’ESPOSIZIONE MONDIALE EXPO 2015 DI MILANO Con questo documento si è cercato di realizzare uno strumento operativo utile ai diversi soggetti a vario titolo coinvolti nella organizzazione, realizzazione e gestione di spettacoli ed eventi temporanei. In occasione dell’EXPO 2015 , Milano è diventata un centro per gli spettacoli e gli intrattenimenti, cosicché il montaggio e lo smontaggio di strutture temporanee è all’ordine del giorno. I ridotti tempi di realizzazione uniti al grande numero di operatori occupati e alle peculiarità delle opere, spesso molto complesse, rendono questo settore particolarmente rischioso per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tutti i soggetti coinvolti hanno quindi il dovere di fare la loro parte per ridurre il rischio di infortuni: dai responsabili della “venue” ai datori di lavoro ma anche i progettisti e gli installatori di impianti e strutture. Il documento, oltre ad identificare la normativa cogente e specifica, indica gli adempimenti , le fasi di attuazione e le figure coinvolte nei diversi scenari, affinché, sin dalla fase di progettazione di un evento, il tema della sicurezza sia sempre presente. AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANODipartimento di Prevenzione Medico – SC Psal Sicurezza Delle Opere Temporanee Le opere temporanee che vengono allestite per spettacoli sono generalmente composte da elementi prefabbricati assemblati in opera secondo uno specifico progetto scenotecnico e strutturale.Il montaggio e lo smontaggio delle opere temporanee avviene, generalmente, senza l’impiego di opere provvisionali distinte, in quanto gli operatori (scaff, rigger, etc) utilizzano le stesse opere quali elementi di supporto ed ancoraggio per il lavoro in quota.Come previsto dal D.I. 22 luglio 2014 la procedura di cui sopra è ammissibile solo a seguito di un’apposita relazione di calcolo, redatta da professionista abilitato,che certifichi l’idoneità delle opere temporanee quali idoneo sostegno agli operatori ivi ancorati durante le fasi di lavoro. In tale relazione dovranno essere indicati, precisamente, i punti di ancoraggio per DPI anticaduta e dovrà essere dimostrata la stabilità e la resistenza della struttura al peso degli operatori ed ad una loro eventuale caduta. Dovranno essere privilegiate le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali. Inoltre dovrà essere prevista, qualora tecnicamente fattibile, l’installazione di “safety line” che, in ogni caso dovranno essere progettate, certificate ed installate secondo le disposizioni dei fabbricanti. Dovranno, inoltre, essere identificati i passaggi ed i percorsi per raggiungere i posti di lavoro in quota garantendone anche una sufficiente ergonomia.Nella documentazione di progetto delle opere temporanee si dovranno identificare le sequenze di montaggio e di smontaggio, cui le imprese esecutrici dovranno attenersi scrupolosamente. La stabilità statica e dinamica dovrà essere dimostrata non solo a completamento dell’opera ma anche durante l’intero processo di montaggio e smontaggio.Ogni modifica al progetto approvato dovrà essere preliminarmente comunicata al Progettista ed al Coordinatore per la Sicurezza, i quali dovranno provvedere a certificarne la fattibilità ed a valutare le opportune misure di prevenzione degli infortuni.Particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti di fattori climatici che possano compromettere la stabilità e la sicurezza dell’allestimento. In particolare, qualora si preveda l’installazione in luoghi aperti, dovrà essere valutato il rischio derivante da vento, pioggia, grandine, neve, etc. Le imprese affidatarie ed esecutrici ed il CSP/CSE dovranno prevedere apposite procedure per il monitoraggio di tali eventi atmosferici ed indicare le misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate compresa la sospensione dell’attività e l’abbandono del sito nei casi estremi.Gli elementi costituenti le opere temporanee dovranno essere sottoposti ad un preventivo controllo al fine di assicurarne la solidità e le perfette condizioni di manutenzione. Gli esiti di tali controlli dovranno essere registrati per iscritto e mantenuti a disposizione presso il sito. Qualora le opere temporanee non siano smontate ma si preveda un loro riutilizzo per una durata di qualche settimana, dovranno essere fornite istruzioni per la manutenzione nel tempo e indicazioni sui controlli periodici da effettuarsi anche a seguito di eventi calamitosi. Sicurezza Elettrica Nella fase di realizzazione delle opere temporanee per spettacoli ed eventi è necessario utilizzare energia elettrica per l’alimentazione delle attrezzature di lavoro da impiegarsi.Tra le attività eseguite vi è la realizzazione dell’impianto elettrico di spettacolo che andrà ad alimentare le attrezzature scenotecniche previste.Il rischio derivante da un contatto elettrico (diretto o indiretto) deve sempre essere valutato e devono essere prese tutte le misure di prevenzione e protezione per i lavoratori che operano nel cantiere che per quelli che opereranno durante lo spettacolo. Analoghe precauzioni dovranno essere attuate per la protezione del pubblico.Con riferimento alle fasi di allestimento e disallestimento, qualora le attività rientrino nel campo di applicazione dei D.I. 22 luglio 2014, tutti gli impianti elettrici che vengo impiegati dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui alla norma CEI 64-8 parte 7. In particolare, immediatamente a valle del punto di consegna dell’energia elettrica, dovranno essere previsti uno o più quadri elettrici di distribuzione specifici per essere impiegati in cantiere. Analogamente tutti i componenti elettrici quali quadri, prese a spina, avvolgicavi e cordoni prolungatori dovranno rispondere ai requisiti della norma CEI 64-8 parte 7.Qualora le attività di montaggio, smontaggio ed allestimento siano escluse dal campo di applicazione del D.I. 22 luglio 2014 gli impianti elettrici, ed i relativi componenti, dovranno essere conformi alle specifiche parti applicabili della norma CEI 64-8.Per la corretta gestione del rischio elettrico può essere utile riferirsi alla guida CEI 64-17Prima di poter impiegare un qualsiasi impianto elettrico dovrà essere acquisita la dichiarazione di conformità redatta da professionista abilitato ai sensi del D.M. 37/08 e completa dei previsti “Allegati obbligatori”.Qualora si effettuino lavori elettrici, essi dovranno essere eseguiti da personale appositamente formato ed in possesso delle specifiche idoneità individuate dalla Norma CEI 11-27 e CEI EN 50110-1.È opportuno che sia definito un Piano di Lavoro, atto a circoscrivere le operazioni da eseguire sull’impianto, e un Piano d’Intervento, in cui riportare le informazioni circa le misure di sicurezza e le modalità d’intervento, oltre alle attrezzature da utilizzare ed i DPI da adottare.Con riferimento alla fase di spettacolo o evento l’impianto elettrico dovrà essere realizzato secondo quanto previsto dalla norma CEI 64-54 e dovrà sempre essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità redatta ai sensi del D.M. 37/08 Sicurezza Macchine E Apparecchi Di Sollevamento Le macchine, quali attrezzature di lavoro utilizzate sia nelle fasi di allestimento e disallestimento che in quelle di spettacolo, dovranno essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal D.Lgs. 17/2010 di recepimento della Direttiva macchine 2006/42/CE o precedenti Direttive di prodotto e relativi decreti di recepimento. Dovranno quindi essere provviste di marcatura CE, dichiarazione CE di conformità e del manuale di istruzioni ed uso redatto in lingua italiana.Le attrezzature di lavoro non oggetto di norme nazionali di recepimento di Direttive Europee di prodotto, o immesse sul mercato antecedentemente al 21 settembre 1996 dovranno essere conformi ai requisiti generali di sicurezza previsti dall’allegato V del D.lgs. n. 81 del 2008. Dovranno quindi essere accompagnate da una dichiarazione di corrispondenza a tali requisiti generali di sicurezza ed alle prescrizioni applicabili all’attrezzatura di lavoro specifica di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/2008.Le attrezzature di lavoro in elenco nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08 e rispondenti al gruppo SC – Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano di portata superiore a 200 Kg - secondo la terminologia del DM 11 Aprile 2011, dovranno essere oggetto della specifica procedura di messa in servizio e di verifica periodica secondo quanto previsto dall’articolo 71, comma 11 del D.lgs. n. 81/2008 e dallo stesso DM 11 aprile 2011. È fatta eccezione per gli apparecchi di sollevamento descritti al punto 5 della Circolare Ministero Lavoro 13 agosto 2012, n. 23 ovvero sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati “macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi”. Tali macchine non rispondono alla definizione di apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 (“apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”), in quanto i limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti scenici e non da ganci o altri organi di presa.Gli apparecchi di sollevamento appartenenti al gruppo SC di cui sopra devono, pertanto, essere corredati, per una corretta gestione documentale, di : Dichiarazione “CE” di Conformità del Costruttore; presenza del manuale di uso e manutenzione; presenza del registro di controllo aggiornato; denuncia di messa in servizio all’INAIL territorialmente competente con l’ assegnazione del numero di matricola; presenza di prima verifica periodica e scheda tecnica o libretto di omologazione ex ISPESL ; presenza di verifica periodica successiva alla prima; rapportini di manutenzione effettuati da ditta specializzata degli ultimi tre anni.Si sottolinea che per gli apparecchi di sollevamento del gruppo SC azionati a mano o motorizzati aventi portata massima Formazione Operatori Addetti Al Montaggio E Smontaggio Delle Opere Temporanee Tutti i lavoratori devono ricevere a cura e spese del datore di lavoro adeguata e sufficiente formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.Fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, il D.I. 22 luglio 2014 ha previsto che i lavoratori addetti al montaggio, smontaggio delle opere temporanee e coloro i quali effettuino lavori su funi in tale ambito lavorativo, ricevano una formazione particolare ed aggiuntiva.I lavoratori addetti al montaggio ed allo smontaggio delle opere temporanee (scaff), ovvero che effettuano lavori su funi (rigger), dovranno aver frequentato il corrispondente corso previsto dall’allegato XXI del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro, al fine di adempiere alle disposizioni del D.I. 22 luglio 2014 deve provvedere a fornire loro ulteriore informazione, formazione ed addestramento al fine di implementare le conoscenze acquisite con le particolari modalità di lavoro impiegate nel montaggio delle opere temporanee per spettacoli e le specifiche misure di prevenzione e protezione dai rischi.Con riferimento ad imprese straniere chi impiegano lavoratori assunti nel paese di origine delle stesse imprese, si ricorda che lo stesso decreto palchi prevede una procedura semplificata di verifica dell’idoneità tecnico e professionale (allegato II). Tuttavia per quanto concerne la formazione dei lavoratori essa deve essere valutata con attenzione poiché deve risultare equivalente ai requisiti previsti dalla normativa italiana. Potrà quindi essere necessario acquisire i certificati e i programmi della formazione erogata e qualora insufficiente dovrà essere integrata prima dell’inizio del lavoro in Italia. SCARICA IL VADEMECUM

  • Valutare I Rischi Professionali Connessi Alle Attività Di Produzione Del Vino E Dell'olio.

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Tali comparti produttivi, nonostante la notevole rilevanza socio-economica e culturale che rivestono nel contesto produttivo italiano, risultano poco esplorati dal punto di vista della tutela della sicurezza del lavoro, a causa di una molteplicità di ragioni; tra queste vi è l'oggettiva difficoltà di delineare i profili espositivi degli operatori del settore, dovuta al carattere di stagionalità delle attività svolte e all'intercambiabilità delle mansioni lavorative in funzione delle esigenze del ciclo produttivo.Al progetto, che si è avvalso del finanziamento del Ministero del Lavoro, hanno collaborato aziende di dimensioni medio-piccole, dislocate nell'Italia Centrale.I risultati ottenuti dai monitoraggi dei principali rischi, di tipo fisico, chimico e biologico, presenti negli ambienti di lavoro, hanno consentito una prima caratterizzazione degli stessi, correlandoli a specifiche fasi di lavorazione delle materie prime.Per tali fasi l'indagine realizzata ha permesso di proporre misure preliminari di prevenzione e protezione utili al contenimento di tali rischi.La raccolta si compone di 3 volumi in pdf  Cicli produttivi e rischi professionali (pdf 6.421 kb) Le cantine (pdf 2.809kb) I frantoi (pdf 3.241 kb) Edizioni: Inail DVR CANTINA VITIVINICOLA DVR FRANTOI OLEARIO

  • ESPOSIZIONE LAVORATIVA A POLVERI DI LEGNO

    • INAIL
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Per polvere di legno si deve intendere la sospensione di particelle di legno disperse nell'aria, prodotte durante la lavorazione del legno in quantità e qualità variabile, in funzione della tipologia di lavorazione e delle specie legnose impiegate.Il legno è un materiale complesso e relativamente eterogeneo, con una quota di componenti comuni a tutte le essenze ed una quota di componenti particolari specifici per ciascuna classe di esse; in assenza di importante riscaldamento, il legno mantienedurante le lavorazioni, la composizione del materiale originario.I componenti organici presenti sono, essenzialmente, la cellulosa, l’emicellulosa e la lignina. La percentuale complessiva di questi tre componenti risulta superiore al 95% del materiale. Il restante 5% è costituito da miscele variabili dei seguenti costituenti particolari:componenti organici polari e non polari come acidi grassi, resine acide, cere, alcoli, terpeni, steroli, sterileteri, gliceroli, tannini, flavonoidi, chinoni; componenti organici idrosolubili; componenti inorganici tra cui i sali (eventualmente anche di natura quarzosapresenti in alcuni legni africani).I legni vengono divisi in duri e teneri sulla base della distinzione botanica: il termine “duro” non fa riferimento all’effettivo grado di durezza del legno, ma è la traduzione letterale del termine inglese “hardwood”, utilizzato per indicare il legno ricavato da alberi della famiglia delle Angiosperme. In linea generale i “legni duri” sono rappresentati dalle latifoglie ed i “legni dolci” o teneri, dalle conifere (Gymnosperme). Tale distinzione non tiene necessariamente conto delle caratteristiche fisiche di resistenza del legno, per cui legnirelativamente “teneri” per la lavorabilità sono compresi nel gruppo dei legni duri. SCARICA L'APPROFONDIMENTO DVR FALEGNAMERIA

  • Salute E Sicurezza Sul Lavoro Dell’industria Alberghiera E Della Ristorazione

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Il documento, dal titolo “Informazioni utili sulla sicurezza sul lavoro in imprese dell’industria alberghiera, della ristorazione, cucine di ospedali e ricoveri”, ha avuto nel 2012 un aggiornamento per il cambiamento negli ultimi anni delle condizioni di lavoro nel settore alberghiero e della ristorazione. Settori sempre più colpiti dalle patologie legate allo stress, con la conseguenza di “un incremento dei rischi d’infortunio, elevati costi per le assenze e le spese di cura, calo della produttività e, di riflesso, meno introiti per le aziende”. Una parte del documento è dedicato alle problematiche relative a “mansioni, organizzazione e comportamento”.Infatti anche in questi settori lavorativi “un’organizzazione carente, sfere decisionali poco chiare, malintesi, ritmi di lavoro pressanti, cattive condizioni generali (ad es. rumore, temperature e umidità elevate, cattiva ergonomia dell’ambiente di lavoro, posti di lavoro senza finestre) possono spesso portare a situazioni critiche”. E gli infortuni e i problemi di salute, ad es. disturbi muscolo-scheletrici (dolori articolari, alla schiena o al collo, ecc.), “provocano spesso un forte calo del rendimento o lunghi periodi di assenza dal lavoro”. Riguardo a questi temi il documento si sofferma su:- organizzazione del lavoro: sovraccarico o sottocarico, fattori di stress psichico, scarsa motivazione e scarso rendimento, maggiore rischio d’infortunio dovuto a carenze organizzative o situazioni di emergenza non regolamentate;- contenuto del lavoro: mansioni appropriate, problemi psicosociali, problemi di comunicazione;- aspetti direttivi del lavoro: stress, scarsa motivazione, collaborazione difficile, problemi psicosociali;- comunicazione interna: tensioni, problemi interpersonali;- tensioni nei rapporti interpersonali/ mobbing/ molestie sessuali: problemi psichici, ambiente di lavoro malsano, calo del rendimento, rappresaglia contro singoli, conflitti espliciti o latenti;- alcool, medicinali, droghe: dipendenza, maggiore propensione agli infortuni, danno alla salute, calo del rendimento, assenze dal lavoro;- regolamentazione dell’orario di lavoro e dei periodi di riposo: in caso di mancato rispetto delle regole calo della concentrazione e del rendimento, problemi di salute dovuti a stress, assenze, rassegnazione e disinteresse per il lavoro;- pause e mancanza di riposo: forte stanchezza, calo del rendimento, disturbi digestivi;- posti di lavoro sorvegliati: stress psichico dovuto all’ingerenza nella sfera intima;- postura/ attività permanente in posizione seduta o in piedi/ sollevare e trasportare carichi frequentemente: disturbi muscolo-scheletrici, ossia problemi all’apparato motorio, mal di schiena, dolori a spalle e collo, contratture muscolari, affaticamento precoce;- reception/sportello clienti/ servizio notturno: stress dovuto all’obbligo di essere sempre gentili, atti di violenza, aggressività da parte dei clienti, pericoli per chi lavora da solo di notte;- trasferte di lavoro: rischio di infortunio elevato a causa di scarsa concentrazione, spossatezza, pressione;- disposizioni speciali in caso di maternità: pericoli e conseguenze negative sulla madre e il bambino;- disposizioni speciali per giovani e apprendisti: maggior rischio di infortunio, agenti nocivi, sovraccarico;- portinai, fattorini, artigiani: infortunio, malattia o malessere, reazione sbagliata. Riprendiamo alcune misure di prevenzione riportate nel documento. Ad esempio in relazione all’organizzazione del lavoro si indica di:- “formulare le istruzioni di lavoro in modo chiaro e comprensibile anche per il personale di lingua straniera;- regolamentare le fasi di lavoro, istruire il personale sull’uso e sui pericoli delle macchine in uso;- evitare la fretta con una pianificazione e un’organizzazione accurata;- discutere ed elogiare nel team le possibilità di miglioramento;- apprezzare le cose ben fatte, dare risalto a quelle svolte in modo eccezionale;- definire le persone di contatto per le situazioni critiche o per le attrezzature non funzionanti”.Senza dimenticare di formare il personale e controllare e aggiornare, se necessario, il piano di emergenza. Riprendiamo anche alcune indicazioni generali relative alla regolamentazione dell’orario di lavoro e dei periodi di riposo.Si suggerisce, ad esempio, di “comunicare i piani di lavoro e di intervento come minimo due settimane in anticipo per 2 settimane (aziende stagionali: 1 settimana in anticipo per 1 settimana). Solo così è possibile conciliare il lavoro con la sfera privata”.Ed è poi importante registrare le ore effettive di lavoro, rispettare gli orari di lavoro e limitare le ore di straordinario con riferimento alla normativa nazionale e alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro. Riguardo alle posture, all’attività permanente in posizione seduta o in piedi, al sollevamento e trasporto dei carichi, si indica di:- “creare dei posti di lavoro che consentano di alternare la posizione seduta con quella in piedi;- per chi lavora sempre in piedi mettere a disposizione degli appoggi e dei tappetini morbidi. Fare sufficienti pause;- adattare il posto di lavoro alle esigenze individuali ed eventualmente rivolgersi ad un esperto di ergonomia;- per i trasporti frequenti e per lo spostamento di carichi pesanti prevedere adeguati mezzi di trasporto;- nel magazzino sistemare i carichi pesanti in basso, i leggeri in alto;- sollevare e trasportare i carichi vicino al corpo”. Concludiamo con qualche indicazione specifica per reception, sportello clienti e servizio notturno:- “fare una pausa, dare il cambio, alternare le mansioni;- ridurre il rumore con misure di fono isolamento oppure separare gli uffici di front office da quelli di back office;- prevedere un piano di sicurezza e adottare adeguate misure di sicurezza (sistema di allarme, vie di fuga, richiesta di aiuto);- aggiornare gli indirizzi a cui rivolgersi in situazioni critiche;- discutere di eventuali problemi nel team;- non lasciare da solo il personale. Installare un pulsante per le chiamate di emergenza”.Il documento riporta anche indicazioni sull’aggiornamento del registro degli ospiti e sull’uso dell’ascensore (da vietare in caso di lavoro solitario).   L’indice del documento: Perché questo opuscolo? Cause principali Misure di prevenzione Contenuto del lavoro, organizzazione e comportamento Cucine e locali di servizio connessi Office, servizio e catering Infrastrutture, manutenzione e apparecchi Allegati          N.B.: I riferimenti legislativi contenuti nel documento originale riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati sono comunque utili per tutti i lavoratori.  Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro, “ Informazioni utili sulla sicurezza sul lavoro in imprese dell’industria alberghiera, della ristorazione, cucine di ospedali e ricoveri”, a cura di Urs Hof, Thomas Hilfiker, Reto Biasi, Paul Kaelin, Urs Vonesch, Carmen Vonesch (formato PDF, 1.61 MB). DVR ALBERGHIDVR BAR E RISTORANTI

  • MEDICO COMPETENTE E VISITE PERIODICHE

    A cura dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende per i Servizi Sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia con la collaborazione di medici competenti operanti nel territorio regionale.    Il presente contributo è stato redatto con l’intento di voler fare il punto della situazione relativamente ad un tema estremamente delicato quale quello delle visite mediche effettuate dal medico competente dopo l’uscita del D.Lgs. 81/2008 e delle sue successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al D.Lgs. 106/2009.  L’esecuzione delle visite periodiche, nonché di quelle svolte su richiesta dei lavoratori, rimane uno dei compiti più qualificanti dell’attività del medico competente.Il medico competente di fatto è chiamato ad eseguire questi accertamenti:- nei casi previsti dalla normativa vigente, a volte con periodicità già prefissate;- sulla base di un’effettiva esposizione ad un determinato fattore di rischio;- in rapporto alla mansione e/o attività svolta.Esaminando le situazioni appena elencate dobbiamo subito riconoscere come il medico competente possa eseguire gli accertamenti sanitari al fine di emettere un giudizio di idoneità alla mansione specifica solo nel caso che gli stessi siano previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni ove si definisce all’art. 2 la sorveglianza sanitaria: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.Inoltre il medico competente potrà collaborare ai programmi previsti dal sistema di promozione della salute e della sicurezza sempre definito dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 come: “complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori”. E’ utile ricordare che gli accertamenti eseguiti sulla base dei sopra citati programmi sono effettuati solo su base volontaria, non rientrano tra gli accertamenti da documentare nella cartella sanitaria e/o di rischio e i cui risultati non possano essere utilizzati al fine del rilascio dell’idoneità alla mansione specifica. TEMPORALITA’ DELLE VISITE PERIODICHE E' prassi comune che  che le visite mediche periodiche possano essere condotte in un lasso di tempo che oscilli di massimo ± 45 giorni dalla data di scadenza del giudizio medesimo. Prassi comune non vuol dire necessariamente che sia universalmente tollerato questo lasso di tempo e comunque dovrebbe risultare "la prenotazione della visita" da parte del datore del lavoro a dimostrae che lo slittamento temporale è dovuto a organizazione/Tempistiche del proprio medico competente. In caso di cassa integrazione ovvero di assenza per malattia con rientro dalla stessa a periodicità scaduta, la visita medica periodica va condotta il primo giorno utile possibile successivo al rientro al lavoro. In altre parole la cassa integrazione, la malattia o comunque l’assenza dal lavoro per altro motivo (distacco, comando, lavoro all’estero, …) non vanno venir meno la scadenza dell’idoneità precedentemente rilasciata. MEDICO COMPETENTE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO In linea di principio il medico competente esegue la sorveglianza sanitaria sulla base del documento di valutazione del rischio redatto dal datore di lavoro e alla cui stesura è auspicabile che lo stesso sanitario venga chiamato a collaborare per quanto di sua specifica conoscenza e competenza. Ovviamente, per la stesura del protocollo sanitario, al medico competente deve essere fornita dal datore di lavoro una corretta e completa valutazione dei rischi. Nel caso in cui il sanitario rilevi e documenti la mancanza, ovvero l’incompletezza di tale documentazione, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, adoperandosi per quanto di specifica conoscenza alla realizzazione di una corretta valutazione del rischio. La segnalazione da parte del medico competente di una sospetta patologia professionale attribuibile alla lavorazione svolta costituisce richiesta di verifica della parte relativa del documento di valutazione dei rischi.In attesa della redazione del citato documento il medico competente potrà, indicandone chiaramente i motivi, eseguire accertamenti o modificarne la periodicità in senso più restrittivo qualora sulla base dei sopralluoghi effettuati, della disamina del documento di valutazione dei rischi o dell’anamnesi raccolta evidenzi un’esposizione professionale del lavoratore a specifici fattori di rischio. MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODICA NEI CASI Abbiamo già ricordato come il medico competente possa collaborare ai programmi previsti dal sistema di promozione della salute e della sicurezza come definiti dall’art. 2 D.Lgs. 81/2008 sopra riportato. MEDICO COMPETENTE E RIEPILOGO SORVEGLIANZA SANITARIA Il medico competente redige annualmente il riepilogo statistico epidemiologico da illustrare nel corso della riunione di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08, obbligatoriamente prevista nelle sole aziende di oltre 15 dipendenti. Copia del riepilogo è inviata all’organo di vigilanza territorialmente competente entro il mese marzo dell’anno successivo. MEDICO COMPETENTE E STESURA PROGRAMMA SORVEGLIANZA SANITARIA In ogni caso il medico competente redige un programma di sorveglianza sanitaria che contenga anche le motivazioni per cui vengono eseguiti gli accertamenti sanitari ritenuti utili dallo stesso sanitario. Copia di questo programma diventa parte del documento di valutazione dei rischi (o dell’autocertificazione) e va presentato alla prima riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi successiva alla sua stesura o successiva modificazione.Per quanto attiene la periodicità (di norma annuale se non diversamente indicata dalla normativa) si deve ritenere che la stessa si riferisca al lavoratore sano e che il medico possa in motivate situazioni, riportate nella cartella sanitaria e di rischio, eseguire i controlli con periodicità più ravvicinate. A tal fine si ricorda che il gruppo di lavoro ha già predisposto un documento per la stesura del programma di sorveglianza sanitaria. VISITE MEDICHE A RICHIESTA DEL LAVORATORE I lavoratori vanno informati per iscritto sulla possibilità di ricorrere a questa tipologia di controllo sanitario previsto dalla stessa normativa. Il medico competente esegue tali prestazioni quando la richiesta sia pertinente ai rischi presenti nello specifico ambito di lavoro. Questa tipologia di visita va garantita al lavoratore entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte del medico competente della stessa richiesta. VISITE PER CAMBIO MANSIONE Il medico competente informato dal datore di lavoro, esegue una visita medica periodica “in occasione del cambio mansione”, qualora nella nuova mansione siano presenti rischi per i quali il lavoratore non era precedentemente sottoposto a sorveglianza sanitaria. Qualora i rischi si ritengano sovrapponibili si procederà a controllo sanitario a scadenza dell’idoneità in essere. VISITE PER MODIFICA DELL’ESPOSIZIONE A FATTORI RISCHIO E’ un caso sovrapponibile alle visite per cambio mansione. Il datore di lavoro deve segnalare al medico competente l’introduzione di un nuovo fattore di rischio. Il medico competente, se necessario, provvederà quindi, nei lavoratori esposti, alla esecuzione degli accertamenti sanitari utili per l’espressione del giudizio di idoneità. VISITE MEDICHE PRECEDENTI ALLA RIPRESA DEL LAVORO A SEGUITO DI ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE (> 60 GIORNI CONTINUATIVI). Questa tipologia di visita è stata inserita dal D.Lgs. 106/09. Per la sua esecuzione debbono essere seguiti precisi criteri. Al rientro al lavoro, qualora sia scaduta la periodicità in essere il lavoratore dovrà essere sottoposto alla visita medica periodica. Qualora invece la periodicità espressa nella precedente visita medica periodica sia ancora valida il lavoratore potrà essere sottoposto ad un controllo mirato relativo esclusivamente ai motivi di salute che ne hanno causato l’assenza dal lavoro e che non modificherà la periodicità espressa nell’ultimo giudizio precedente l’assenza dal lavoro. Si deve comunque intendere che questa tipologia di visita sia sempre svolta in relazione ai rischi professionali rimanendo valida negli altri casi la richiesta di visita medica ai sensi dell’art. 5 L. 300/70.Altro elemento importante che il medico dovrà tener conto è che questa tipologia di visita potrà essere svolta solo dopo che il lavoratore sia rientrato o abbia ricevuto l’assenso per il rientro al lavoro (es. il curante ha già dichiarato al lavoratore il rientro al lavoro o l’INAIL ha chiuso l’evento infortunistico che aveva causato l’assenza).In caso di rientro da infortunio sul lavoro qualora il medico competente dovesse riaprire lo stesso infortunio darà ampia informativa scritta al lavoratore sul ruolo svolto dai patronati sindacali.Anche per questa tipologia di visita medica il lavoratore riceverà un giudizio di idoneità. VISITE MEDICHE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Sono attualmente previste solo in alcuni casi quali l’esposizione ad agenti chimici (art. 229 D.Lgs. 81/08), all’amianto (art. 259 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), e/o alle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95 e s.m.i.). Ricordiamo che nel caso di esposizione ad agenti chimici, ma anche cancerogeni e/o mutageni dove tale tipologia di visita non è obbligatoria, risulta necessario che il medico competente informi il lavoratore sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche successivamente alla cessazione di rapporto di lavoro. Nel caso specifico non appare obbligatoria l’emissione di un giudizio di idoneità trattandosi di visita effettuata alla cessazione del rapporto di lavoro. VISITE MEDICHE STRAORDINARIE Sono attualmente previste solo nell’esposizione ad agenti chimici (art. 224 c. 7 lettera d) che, nel caso in cui l’esito di un accertamento sanitario svolto in un lavoratore abbia dimostrato l’esistenza di effetti pregiudizievoli, prevede l’estensione del controllo a tutti i lavoratori che risultassero esposti in maniera analoga. GIUDIZIO DEL MEDICO COMPETENTE Il giudizio emesso dal medico competente al termine di ogni visita deve far riferimento alla mansione svolta dal lavoratore ed ai rischi a cui lo stesso è esposto in tale attività.La consegna del giudizio di idoneità al lavoratore ed al datore di lavoro potrà essere:- individuale per ogni lavoratore ed identica copia al datore di lavoro;- individuale per ogni lavoratore mentre al datore di lavoro può essere inviata un elenco di più lavoratori indicando anche per singolo gruppo la data prevista per prossima visita (periodicità) ed eventuali accertamenti sanitari che devono essere eseguiti antecedentemente il controllo periodico (es. esami ematochimici)Il giudizio di idoneità deve sempre riportare l’indicazione formale che avverso lo stesso è ammesso ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente come da allegato 3A D.Lgs. 81/08. CARTELLA SANITARIA E CONSEGNA GIUDIZIO DI IDONEITA’ La cartella sanitaria da utilizzare deve contenere almeno quanto indicato dall’allegato 3A del D.Lgs. 81/08. Il medico competente potrà, nel riportare i rischi, indicare se questi sono stati indicati nella valutazione dei rischi (ossia comunicati dal datore di lavoro) ovvero da lui valutati in base al sopralluogo. Il giudizio emesso dal medico competente al termine di ogni visita deve far riferimento alla mansione svolta dal lavoratore ed ai rischi a cui lo stesso è esposto in tale attività. Copia del giudizio va data al lavoratore ed al datore di lavoro secondo le modalità previste dall’allegato 3A del D.Lgs. 81/08 con chiaramente indicati i termini del ricorso. Si ricorda che questa prassi è oggetto di sanzione amministrativa.Nella cartella sanitaria e di rischio del lavoratore il medico competente allegherà gli accertamenti sanitari in ordine numerico progressivo ovvero in ordine progressivo per ciascuna visita annottando in quest’ultimo caso l’ultimo accertamento relativo a ciascuna visita. E’ anche possibile che il medico competente numeri progressivamente la singola tipologia di accertamento sanitario avendo cura in tal caso di riportare sull’accertamento il riferimento alla rispettiva visita medica in cartella il numero e la tipologia di accertamenti svolti per singolo controllo.Nel compilare gli esiti degli accertamenti da Lui direttamente eseguiti il medico competente riporterà sempre un’indicazione di confronto rispetto al precedente esame (es. invariato, migliorato, lieve aggravamento….). LUOGO DI CUSTODIA DELLE CARTELLE SANITARIE Le cartelle sanitarie e di rischio vanno sempre conservate sotto la responsabilità del medico competente. Il luogo di custodia va concordato tra il datore di lavoro ed il medico sanitario al momento della nomina dello stesso sanitario. In ogni caso qualora in azienda le cartelle non risultino disponibili deve essere chiaramente noto il luogo di conservazione, specificando l’indirizzo qualora diverso dalla sede della ditta. Deve rimanere a disposizione dell’organo di vigilanza una procedura per l’accesso a tale documentazione in caso di azione di vigilanza.Qualora le cartelle sanitarie siano custodite presso il luogo di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale, il medico competente potrà trattenerle presso la sede delle visite mediche (es. ambulatorio privato) per il tempo necessario alla loro completa e corretta compilazione.Le cartelle attualmente possono essere compilate secondo il modello e le modalità previste dall’allegato 3A del D.Lgs. 81/08 e qualora compilate su supporto informatizzato vanno stampate per consentire la firma del lavoratore e del datore di lavoro ove previsto.In caso di cessazione del rapporto di lavoro la consegna della copia al lavoratore, ovvero la trasmissione in copia all’ISPESL e/o all’organo di vigilanza quando previsto non esclude la conservazione del documento presso il datore di lavoro per un tempo pari almeno a dieci anni dalla cessazione della lavorazione ovvero pari al periodo massimo di indennizzabilità di una patologia professionale per cui la sorveglianza sanitaria sia stata effettuata (rif. Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 9 aprile 2008). In caso di esposizione a più fattori di rischio si valuti il rischio con periodo di indennizzabilità maggiore. RISCHI PER CUI LA NORMATIVA VIGENTE PREVEDE OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE Sono indicati i principali rischi, con il riferimento legislativo, per cui è prevista una visita medica condotta da parte di un medico competente a lavoratori esposti:- Agenti fisici -> Art. 185 D.Lgs. 81/08- Rumore -> Art. 196 D.Lgs. 81/08;- Vibrazioni -> Art. 204 D.Lgs. 81/08- Campi elettromagnetici -> Art. 211 D.Lgs. 81/08- Radiazioni ottiche artificiali -> Art. 218 D.Lgs. 81/08- Amianto -> Art.259 D.Lgs. 81/08;- Agenti cancerogeni e mutageni artt. 242-243 D.Lgs. 81/08;- Agenti chimici -> Art. 229 D.Lgs 81/08;- Movimentazione manuale dei carichi -> art. 168 c.2 lettera d) D.Lgs. 81/08;- Movimentazione carichi leggeri ad alta frequenza (Movimenti da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori) -> art. 168 c.2 e 3 D.Lgs. 81/08, Allegato XXXIII- Videoterminali -> art. 176 D.Lgs. 81/08;- Agenti biologici -> Art. 279-280 D.Lgs. 81/08;- Lavoro notturno -> D.Lgs. 25/99 (sm);- Silice -> L. 455/1943 e successive modificazioni ed integrazioni;- Radiazioni ionizzanti per lavoratori di categoria B -> D.Lgs. 230/95 e sm.;- L. 125/2001 art. 15 e successivo Provvedimento 16 marzo 2006;- Provvedimento 30 ottobre 2007 e accordo stato giorni 18 settembre 2008;- Tutela della donna in gravidanza DLgs 151/01 (relativamente al VIII mese);Si deve ritenere utile suggerire l’opportunità di instaurare un controllo sanitario anche nei casi in cui, documentata l’esistenza di un rischio, si possano verificare situazioni tali da creare le condizioni di una possibile esposizione del lavoratore che, protratte nel possano da condurre ad una malattia di sospetta origine professionale. L’esempio più noto di queste malattie è sicuramente: “l’elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni e integrazioni”, quali il DM 14/1/2008. Questa interpretazione è suffragata già dalle prime norme sulle visite mediche dei lavoratori, infatti l’art. 34 del DPR 303/56 (abrogato) prevedeva a tal riguardo che: ”... sono altresì obbligatorie per i lavoratori occupati in lavorazioni diverse da quelle previste nella tabella ma cheespongano a rischi delle medesima natura, quando le lavorazioni stesse siano soggette all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali ..... e per le condizioni in cui si svolgono risultino, a giudizio dell’Ispettorato del Lavoro, particolarmente pregiudizievoli alla salute dei lavoratori che vi sono addetti” e oggi il D.Lgs. 81/08 mette in capo all’organo di vigilanza la possibilità di disporre, con provvedimento motivato, contenuti e periodicità differenti della sorveglianza sanitaria   A cura dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende per i Servizi Sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia con la collaborazione di medici competenti operanti nel territorio regionale.  DOWNLOAD FONTE ARTICOLO in WORD Potenziale Fattori Di Rischio Legati Alla Mansione E Protocollo Di Sorveglianza Sanitaria Elenco Fattori Di Rischio Legati Alla MansioneElenco Di Possibili Accertamenti Legati Alla Sorveglianza Sanitaria Acetone E DerivatiAcido Cianidrico E CompostiAcido FormicoAcido Nitrico E Gas NitrosiAcido SolforicoAcridinaAlcoliAlogeni E Derivati AlifaticiAmmine AromaticheAnchilostomasiAnidride SolforosaAntimonioArsenico-Leghe E CompostiAsbestosi-AmiantoAsmogeniBario E CompostiBerillio-Leghe E CompostiBiologicoBromo E CompostiBroncoirritantiCadmio-Leghe E CompostiCarbammatiCarico ErgonomicoCatrameCloro E CompostiCloropicrinaCloruro Di Carbonile E DifesgeneCloruro Di ZolfoCromo-Leghe E CompostiDerivati Benzenici E FenoliDimetilformammideEsteri AcetatiEtere Di Petrolio E BenzinaEteriFarina Di FrumentoFenoliFluoro E CompostiFormaldeideFosforo E CompostiGlicoliIdrazinaIdrocarburi BenzeniciIdrogeno SolforatoIodio E CompostiLavori In AltezzaManganese-Leghe E CompostiMercurio-Amalgame E CompostiMovimentazione Manuale Dei CarichiNaftalina E DerivatiNichel-Leghe E CompostiNitro E Ammino Composti AlifaticiOli MineraliOssido Di CarbonioOssido Di FerroOzonoPiombo TetraetilePiombo-Leghe E CompostiPiridinaPolveri (Metalli, Sughero, Grafite, Carbone)Polveri Di LegnoPolveri Di TalcoPolveri Di ZolfoPolveri Non FibrogenePosturaRadiazioni ElettromagneticheRadiazioni IonizzantiRadiazioni UV-IRRumoreSelenio-Leghe E CompostiSilicati-CalcariSilicosiSolfuro Di CarbonioTetracloruro Di CarbonioTetraidrotiofeneVanadio-Leghe E CompostiVibrazioni HAVVibrazioni WBVVideoterminale AcetonuriaAcido Formico UrinarioAcido IppuricoAcido MandelicoAcido MetilippuricoAcido Tricloroacetico (TCA)Acido Tricloroetanolo  (TCE)Ala Deidrasi EritrocitariaAmmine TotaliAnti MeningiteAntidiftericaAntiepatite AAntiepatite BAntiinfluenzaleAntirabbicaAntitetanicaAntitificaAzotemiaBilirubilinemiaBilirubina FrazionataBilirubina TotaleCadmio - ProteinuriaCadmio UrineCarbossiemoglobinaCarbossiemoglobina (Hbco)CEA (Antigene Carcino Embrionario)ColeraColinesterasi Sierica (Pseudo-Che)Conta Di Addis (Urine 24h)Corpuscoli Dell‘asbestoCPUCreatininemiaCromuria  F.T.Cromuria  I.T.EmocromoEsame AudiometricoEsame ElettrocardiograficoEsame SpirometricoEsandione UrinarioFenoli UrinariFenolo Urinario Da BenzeneFenolo Urinario Da FenoloFluoro UrineFormaldeide UrinariaFosfatasi AlcalinaFotopletismografia Arti Superiore E InferioreFT3 (Triodotironina Libera)FT4 (Tiroxina Libera)G6PDHGamma GTGlicemiaGotGptHaemophilusIsofluoranoManganeseMarkes EpatiteMercurioMetaemoglobinaMorbilloNichel UrinarioPap Test EscreatoParassiti Feci (Parassiti Intestinali)Parotite E RosoliaPenumcoccoPertossePiombemiaPiombo UrinarioPoliclorobifenili ( PLB )Potenziali Evocati AcusticiPRIST Test (IgE Totali)ProteinuriaProtossido Di AzotoProve VestibolariPTQPERAST IgE SpecificheRx Gomito DxRx Gomito SxRx Rachide-LombareRx Spalla E Scapola DxRx Spalla E Scapola SxRX ToraceSangue FeciSideremiaSolfati UrinariSolfoemoglobinaTest Di VasakTiocianati UrinariTransaminasi (ALT/AST)Urine CompleteUrine SempliciVaricellaVESVisita CardiologicaVisita DermatologicaVisita FisiatricaVisita MedicaVisita OculisticaVisita OrtopedicaWidal-WrightZincoprotoporfirina TABELLE E NOTE ESPLICATIVE * E’ sempre prevista una visita medica periodicaRUMORE* La periodicità indicata tiene conto che la valutazione dei rischi:- I criteri di esecuzione della valutazione;- I tempi di esposizione riportati nella valutazione dei rischi sono ritenuti validi se alla stessa ha partecipato il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori ovvero se controfirmati dal lavoratore;** eseguita anche per via ossea se vi è un peggioramento della via aerea rispetto al controllo precedente ovvero in caso di denuncia di sospetta malattia professionale;SILICE* La radiografia prevista può essere svolta con periodicità annuale / quinquennale tenuto conto dell’effettiva esposizione, dell’anzianità lavorativa e dell’effettivo controllo ambientale.AMIANTO*. Sorveglianza sanitaria obbligatoria anche per gli ex esposti che lavorano ancora nella stessa azienda di avvenuta pregressa esposizione. Per soggetti ex esposti che operano presso aziende differenti da quelle di pregressa esposizione, il medico competente informa i lavoratori:- sulla possibilità di iscriversi al registro regionale ex esposti (LR 22/2001 e successive modificazioni);- sulla necessità di sottoporsi ad ulteriori accertamenti tramite il medico di medicina generale.AGENTI CANCEROGENI* Sorveglianza sanitaria obbligatoria anche per gli ex esposti che lavorano ancora nella stessa azienda di avvenuta pregressa esposizione. Per soggetti ex esposti che operano presso aziende differenti da quelle di pregressa esposizione il medico competente informa i lavoratori sulla necessità di sottoporsi ad ulteriori accertamenti tramite il medico di medicina generale.Tutti i lavoratori iscritti al registro aziendale di cui all’art 243 D.Lgs. 81/08 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.AGENTI CHIMICI* Per le sostanze allergizzanti/sensibilizzanti la visita periodica va sostituta da appositi momenti di informazione – formazione annuali miranti a fornire al lavoratore elementi sul rischio presunto, sull’eventuale manifestazione clinica allergica e sulle corrette modalità di richiesta di visita medica straordinaria prevista dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08. Si ricorda che l’irrilevante rischio per la salute, oggetto di valutazione, deve vedere sempre coinvolto il medico nella sua disamina.** Dove si rendesse necessario eseguire un monitoraggio biologico andranno descritti metodologia di campionamento e di analisi seguite. In ogni caso il medico competente dovrà anche motivare nel programma di sorveglianza sanitaria, qualora adottato, il ricorso al monitoraggio biologico. In caso di valutazione della “non necessità” di eseguire un monitoraggio biologico, la stessa andrà motivata nel programma di sorveglianza sanitaria.RISCHIO BIOLOGICO* Tutti i lavoratori iscritti al registro aziendale di cui all’art 280 D.Lgs. 81/08 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria;VACCINAZIONI* Sono obbligatorie quelle previste dalla legge per particolari categorie di lavoratori e quelle decise dal medico competente sulla base della valutazione dei rischi. In caso di rifiuto del lavoratore a sottoporsi al vaccino sarà il medico competente a valutare il singolo caso prima di emettere il giudizio di idoneità.ALCOL E LAVORO E TOSSICODIPENDENZE* Prima di procedere al controllo sanitario il lavoratore deve risultare informato e formato sul significato di detti accertamenti sanitari.Inoltre il medico deve allegare al programma di sorveglianza sanitaria le procedure di esecuzione di detti accertamenti

  • SCHEDA INFORMATIVA PER L’ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

    • ALTRO
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    CAP.1 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI Requisiti dell'unità immobiliareAttività di acconciatore esercitata in unità immobiliari di dimensioni minime corrispondenti a mq 20 (esclusi i servizi igienici, i ripostigli e, se dovuti, gli spogliatoi).Nei 20 mq possono operare fino a due persone (compreso il titolare) Per ogni unità operativa in più: ulteriori mtq. 6Attività di acconciatore esercitata presso altro esercizio: minimo mtq. 8. In  base  all'art. 10  del regolamento  i locali e  l'attività  devono  essere  condotti nel rispetto delle seguenti regole:a)       i  locali  in  cui  si  esercitano  le  attività  devono  essere  mantenuti  sempre puliti e periodicamente disinfettatib)       il  pavimento  deve  essere  costruito  con  materiale  compatto,  privo  di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e tale pertanto dapermettere la massima pulizia ed una razionale disinfezione;c)        le pareti devono essere verniciate o  rivestite, in maniera  aderente, con materiale liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all’altezza lineare dialmeno metri 2,00 da terra;d)       i locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda, in maniera adeguata alle attività svolte,e)   l’esercizio  deve  garantire  la  presenza  di  una  zona  per attesa/reception/attività amministrative;f)       deve essere presente un servizio igienico, dotato di antibagno, ad uso esclusivo   dell'esercizio   e   a   disposizione   del   pubblico,   all’interno   dell’unitàstrutturale, dotato di lavabo, con distributore di asciugamani monouso e distributore  di  sapone  liquido.  Qualora  il  numero  degli  addetti  sia  uguale  osuperiore  a  5,  è  necessario  prevedere  un  ulteriore  servizio  igienico  e  unospogliatoio per gli addetti, di dimensioni tali da poter contenere agevolmente armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro. Nel caso in cui il numero degli operatori sia inferiore a 5, è possibile collocare tali armadietti nell’antibagno, se sufficientemente dimensionato;g)       servizi igienici e spogliatoio, qualora non aerati naturalmente, dovranno essere dotati di impianto di aerazione forzata che garantisca ricambi come previsto dalla norma UNI 10339;h)       deve essere previsto un locale/spazio per la conservazione del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria, con separazione pulito/sporco.La  biancheria  pulita  deve  essere  conservata  al  riparo  dalla  polvere  e  da  altricontaminanti, preferibilmente in armadiature chiuse. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili;i)         deve essere previsto un contenitore per i rifiuti di materiale lavabile e unripostiglio  per  materiali  ed  attrezzature  per  la  pulizia.  In  sostituzione  del ripostiglio può essere utilizzata una armadiatura di dimensioni adeguate a contenere materiali ed attrezzature;j)        qualora  le  postazioni  di  lavoro  siano  ricavate  da  un  unico  locale,  le eventuali separazioni verticali non dovranno essere di altezza superiore a 2,00 m. al fine di assicurare adeguata aero illuminazione naturale e garantire la privacy;k)       devono  essere  presenti  le  certificazioni  di  conformità  e  i  manuali  d’uso delle apparecchiature e le certificazioni di conformità degli impianti;l)         gli   arredi   destinati   all'attività   devono   essere   costituiti   di   materiale lavabile e disinfettabile;m)    deve essere presente un armadietto di pronto soccorso contenente il materiale di prima medicazione;n)       il locale o la zona preparazione e applicazione delle tinture deve essere dotato  di  aerazione  naturale  e  comunque  suscettibile  di  un  rapido  ricambiod'aria anche mediante aerazione e ventilazione forzata in base alle norme UNI10339;o)       il locale di lavoro con zona lavaggio teste e le postazioni di lavoro devono essere disposte in modo da permettere agli operatori di muoversi agevolmente in sicurezza;p)       deve essere presente un locale o un contenitore per la conservazione dei prodotti professionali cosmetici, con particolare riguardo a sostanze volatili e infiammabili;q)       qualora l’attività sia inserita all’interno di palestre o altri esercizi, si potrà avvalere dei servizi accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi) propri dellastruttura in cui  si trova. CAP.2 - SICUREZZA IMPIANTI E’ documentata dalle certificazioni degli impianti presenti, effettuate ai sensi della normativa vigente1, in particolare per quanto riguarda la certificazione e collaudo degli impianti CAP.3 - ASPETTI DI SICUREZZA ATTREZZATURE E’ necessario produrre e mantenere aggiornato un elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e delle specifiche tecniche a firma del dichiarante, le certificazioni di conformità e i manuali d’uso delle apparecchiature.Le apparecchiature presenti devono essere marcate CE e utilizzate con particolari cautele, seguendo le indicazioni del produttore come previsto dallibretto di istruzioni, che deve essere leggibile, quindi scritto in italiano e deveessere disponibile alla autorità di controllo.DOCUMENTI NECESSARI AI FINI IGIENICO SANITARI PER LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’:1 Dm sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37,Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari e dei requisiti urbanistico - edilizi, alla SCIA devono essere allegati i seguenti documenti:a) Planimetria quotata dei locali (scala non inferiore a 1:100), datata e firmata dal dichiarante o da un tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali, destinazione d’uso e il layout dell’arredo e delle attrezzature e il loro indice di illuminoventilazione..b) Relazione tecnico-descrittiva a firma del dichiarante sui locali, le specifiche attività svolte e descrizione della conduzione dell’attività (igiene del personale, pulizia e disinfezione dei locali, sanificazione della strumentazione), che risponda alle indicazioni contenute nelle presenti schede informative.c) Elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e specifiche tecniche a firma del dichiarante;Se più imprese esercitano l'attività nell'ambito della medesima unità immobiliare, oltre ai documenti sopra elencati, devono essere allegati:a) una scrittura privata sottoscritta tra le parti nella quale sono definite le rispettive responsabilità, sotto il profilo igienico- sanitario, relative all'usodelle parti comuni e, eventualmente, delle attrezzature. Nel caso in cui non siano distinti i diversi ambiti di responsabilità, tutte le imprese che esercitanonella medesima unità immobiliare sono ritenute solidalmente responsabili per le parti comuni e per le attrezzature utilizzate in comune. Ogni impresa è responsabile personalmente per le parti di sua pertinenza esclusiva. Tutto ciò che non è indicato in modo esplicito come di pertinenza esclusiva è daconsiderarsi parte comune.b) il layout con l’indicazione precisa dei confini fra le due attività, delle parti comuni e degli spazi di pertinenza delle singole attività, nonché l’elenco dellerispettive attrezzature.DOCUMENTAZIONE ULTERIORE DI CUI ESSERE IN POSSESSO AI FINI DELLE VERIFICHE IGIENICO-SANITARIE IN VIGILANZA:a) Certificazioni di conformita’ e manuali d’uso delle apparecchiature;b) Schede tecniche dei prodotti professionali utilizzati. CAP.4 - CONDUZIONE DELL’ATTIVITÀ: Molto importante è l'igiene delle mani; in quanto le mani dell'operatore rappresentano un veicolo di trasmissione delle infezioni; il lavaggio delle mani è quindi da considerare una delle procedure più importanti per la prevenzione delle malattie infettive.Le mani devono sempre essere curate: le unghie devono essere corte e non smaltate; durante il lavoro non vanno portati anelli, bracciali orologi; eventuali abrasioni o ferite presenti sulle mani vanno curate e sempre protette.I diversi tipi di lavaggio delle mani sono:- lavaggio semplice (o sociale): viene effettuato con normale sapone liquido, a cui segue un accurato risciacquo e asciugatura, con salviette di carta monouso; viene eseguito sempre all'inizio e al termine del turno di lavoro, ecc2- lavaggio antisettico è utilizzato in seguito al contatto accidentale con sangue o altro materiale, dopo il lavaggio sociale; deve essere usato unprodotto specifico ( ad esempio a base di clorexidina, iodofori); le mani e ipolsi vanno strofinati accuratamente per circa due minuti, poi sciacquate e asciugate con salviette di carta monouso. Le unghie vengono pulite con apposito spazzolino, disinfettato quotidianamente, immergendolo in una soluzione disinfettante. Può essere sostituito dalfrizionamento alcolico, più rapido, meno irritante e che non richiede asciugatura.- Il personale deve indossare idonei indumenti di lavoro sempre puliti, che vengono lavati separatamente da quelli personali con cicli di lavaggio atemperature elevate > di 60°C o additivi idonei (perborati, ipocloriti).- Nel caso di utilizzo di prodotti chimici, come shampoo, tinture per capelli, prodotti di pulizia e disinfezione, occorre ridurre l'esposizione mediante accorgimenti durante il lavoro e utilizzo di “Dispositivi individuali di protezione” (DPI), che, accuratamente scelti, indossati, tenuti e sostituiti, rappresentano un’importante misura di barriera 3.Gestione di complicanze durante l’attivitàIn caso di ferita durante l’attività seguire le seguenti indicazioni:a) lavare la ferita per 10 minuti con acqua e sapone;b) Disinfettare (ad esempio con composti a base di cloro o di iodio, come amuchina o betadine)c) Arrestare il sanguinamento premendo sopra la ferita una garza o una bendasterile;d) Riporre le lame monouso contaminate nel contenitore per rifiuti taglienti, pulire e sterilizzare gli strumenti contaminati riutilizzabili;e) Al termine lavarsi bene le mani.Nel caso di contatto con clienti con sospetta pediculosi del capo o lesioni cutanee sospette, dopo aver consigliato nel rispetto della privacy all’utente di recarsi dal proprio medico, deve essere effettuata una pulizia e disinfezione delle attrezzature eventualmente utilizzate,oltre che delle mani con un lavaggio antisettico.2 Il lavaggio semplice va eseguito: quando le mani sono chiaramente sporche, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo i colpi di tosse, gli starnuti, dopo essersi soffiato il naso, prima e dopo il consumo di alimenti, prima di fumare e dopo aver fumato, all'inizio e al termine del turno di lavoro,prima di indossare i guanti e dopo esserseli tolti, immediatamente dopo il contatto accidentale con sangue o ferite del cliente.3 In alcuni casi possono essere utilizzati anche prodotti barriera: si tratta di schiume da stendere sulla pelle delle mani, che possono essere utili quando si voglia proteggere le proprie mani da germi o da altre sostanze chimiche senza essere costretti adindossare i guanti.Nel caso di pediculosi i pettini e le spazzole eventualmente utilizzate vanno immersi in acqua calda per 10 minuti e lavati con shampoo antiparassitario (esempio permetrina 0,5%). CAP.5 - CONDUZIONE DELL’ATTIVITÀ: PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI L’attività deve essere svolta in locali mantenuti in ottimali condizioni di igiene e pulizia.Il trattamento delle superfici ambientali e degli arredi deve basarsi essenzialmente sulla detersione, che è in grado di rimuovere con una sempliceazione meccanica più dell’80% dei microbi presenti.L’utilizzo aggiuntivo dei disinfettanti è raccomandato nella decontaminazione delle superfici imbrattate da materiale biologico.Quando vengono utilizzati i disinfettanti, questi devono essere conformi allanormativa in materia e vanno utilizzati seguendo le indicazioni dei fornitori.Le operazioni per la pulizia possono essere effettuate nei seguenti modi:Pulizia giornaliera dei locali. dei servizi igienici, degli arredi :spazzatura ad umido dei pavimenti o utilizzo di aspirapolvere e lavaggio dei pavimenti con acqua tiepida e detergente;i servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno ed ogni volta se ne presenti la necessità; il materiale ( stracci, spugne, ecc...) utilizzato perla pulizia dei servizi igienici non deve essere impiegato per la pulizia di altri locali; dopo l'uso questo materiale deve essere lavato, risciacquato disinfettato(ad es. con la candeggina, in diluizione 1:4), quindi ancora sciacquato, strizzato e lasciato asciugare;i pavimenti, dopo essere stati spazzati, devono essere lavati con una soluzione detergente-disinfettante e quindi sciacquati; i lavelli, i bidet, le docce, levasche e i water devono essere lavati con soluzione detergente- disinfettante e sciacquati abbondantemente,la polvere deve essere asportata con uno straccio inumidito di soluzione detergente, successivamente la superficie deve essere sciacquata epossibilmente asciuga con un panno pulito;N.B. è importante risciacquare gli stracci frequentemente e con cura, o utilizzare stracci monouso per evitare di diffondere lo sporco anziché asportarlo.Pulizia settimanale dei locali:pulizia dei vetri: si usano i comuni detergenti per vetri,pulizia a fondo delle vasche e dei carrelli: vengono puliti e disinfettati, usando un detergente in grado di svolgere anche un'azione disinfettante (es.sali di ammonio quaternario).N.B. particolare attenzione deve essere dedicata ai punti morti, come angoli, ruote, cardini, ecc., da pulire con cura, ad esempio utilizzando anche unaspazzola,disinfezione dei pavimenti e degli arredi: si alternano detergenti in grado di svolgere anche un'azione disinfettante (es. sali di ammonio quaternario) con disinfettanti cloroderivati (come ipoclorito di sodio- varechina). CAP.6 - CONDUZIONE DELL’ATTIVITÀ: SANIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE Sanificazione della biancheria gestione rifiutiDisinfezione: intervento che tende ad eliminare o abbassare i microrganismi patogeni da un ambiente, un materiale, una superficie, per mezzo di agentimicrobici di natura fisica o chimica. Non esistono disinfettanti validi per tutte leoccasioni, ma la scelta va messa in relazione al livello di resistenza di ogni specie microbica, dall’efficacia del disinfettante e dalla sua stabilità nel tempo, dalla concentrazione, tempo di contatto e temperatura di azione, natura del substrato da disinfettare.E’ sempre necessario far precedere la disinfezione da un’accurata pulizia preliminare.Sterilizzazione: ogni intervento finalizzato a distruggere qualsiasi forma di vita presente in un ambiente o un materiale o alla sua superficie.Gli strumenti e la biancheria di lavoro devono essere mantenuti in buonecondizioni di pulizia.Gli strumenti e la biancheria possono essere del tipo monouso.La biancheria riutilizzabile deve essere lavata a temperatura elevata utilizzando additivi ad azione ossidante (es. perborati, ipocloriti.)Gli strumenti taglienti che non possono essere monouso quali: forbici e rasoi elettrici, che vengono a contatto con la pelle dei clienti, devono essere sostituitie sottoposti a pulizia, disinfezione e sterilizzazione prima del successivo utilizzo4.Per la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello degli strumenti deve essere eseguita la seguente procedura:a)Fasi comuni preliminari per entrambi i trattamenti:Prima Fase: Immersione degli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti(verificare la compatibilità dei materiali con il prodotto chimico che si utilizza) per almeno 30 minuti. Per ridurre il periodo di immersione a pochi minuti può essere utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni. I capelli presenti su alcuni strumenti quali spazzole e pettini devono essere eliminati a secco prima dell'immersione;Seconda Fase: Lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente;Terza Fase: Sciacquatura finale in acqua corrente, asciugatura con salviette monouso e controllo visivo degli strumenti.Nel compiere queste operazioni è buona norma indossare sempre guanti di protezione in gomma.4 Infatti devono possedere il requisito di sterilità tutti gli strumenti che penetrano o possono penetrare i tessuti o venire in contatto con sangue del cliente, mentre gli strumenti che vengono a contatto con cute integra è sufficiente siano puliti.b)Sterilizzazione:Quando la sterilizzazione viene eseguita in autoclave è preferibile che gli strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta mediante viraggio cromatico. Poiché tali bustevengono sigillate prima della loro collocazione sui vassoi porta oggetti dellacamera di sterilizzazione è possibile utilizzarle anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti, fino alla scadenza della validità delle condizioni di sterilità (dipende dai materiali e dai metodi di imbustamento utilizzati). Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro ed a sterilizzazione avvenuta gli strumenti dovranno rimanere custoditi nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione, oppure potranno essere trasferiti in appositi contenitori, sterili o disinfettati ad alto livello (anche espositori con lampade germicide a raggi ultravioletti), avendo cura di rimuovere gli strumenti dall'apparecchio sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili o disinfettate ad alto livello.Anche quando non si usano le buste si raccomanda di collocare sul vassoio portaoggetti, prima della sterilizzazione, un indicatore chimico della temperatura raggiunta ed in entrambe le procedure si dovrà curare il controlloperiodico del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazionemediante l'uso di appositi test biologici disponibili in commercio.c)Disinfezione ad alto livello:Gli strumenti sono immersi in soluzioni disinfettanti (ad esempio ipoclorito di sodio-candeggina, 1 parte di candeggina e 4 di acqua, o altri disinfettanti dicomprovata efficacia, verificando prima la compatibilità dei materiali con ilprodotto chimico che si intende utilizzare). Gli strumenti devono rimanere immersi nella soluzione per il periodo di tempo indicato dal produttore del disinfettante evengono poi estratti con pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavati in acqua sterile e asciugati con teli sterili. In attesa della successiva utilizzazionegli strumenti devono essere riposti in contenitori sterili o disinfettati ad altolivello; a tal fine possono essere utilizzati gli apparecchi espositori corredati di lampade germicide a raggi ultravioletti.La disinfezione ad alto livello va eseguito solo sugli oggetti e strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione o a trattamenti con l’impiego di calore.Quando è possibile si raccomanda sempre di preferire la sterilizzazione alla disinfezione ad alto livello.Vi sono tre tipi di sterilizzatrici :• autoclave: calore umido (ad esempio 126° C per 10 minuti );• sterilizzatrice a secco 5: 180° C per 1 ora o 160° C per 2 ore;•sterilizzatrice istantanea a cristalli di quarzo6 : di dimensioni più ridotte, agisce5 Criticità: i tempi di esposizione del materiale, che vanno considerati a partire dal momento in cui si raggiunge la temperatura impostata (e non dal caricamento dell'apparecchio) e mantenuti per ore, e il mantenimento della sterilità dopoper mezzo dell'esposizione breve a T° elevatissime (240° C per 1 minuto);N.B: Il metodo di sterilizzazione consigliato è quello al vapore caldo in autoclave.Gli apparecchi a raggi ultravioletti non hanno effetto di sterilizzazione, hanno scarsa efficacia disinfettante, possono essere pertanto utilizzati solo per il mantenimento della disinfezione e per riporre e per conservare strumenti già sterilizzati con altre modalità.Gli strumenti che non devono o non possono essere sterilizzati (pettini, spazzole, pennelli, bigodini, forbici per taglio dei capelli con filo delle lamealterabile dal calore, manipoli o supporti, costruiti con parti in materialeplastico, ecc.) devono essere lavati, spazzolati e disinfettati. In considerazione dei materiali impiegati per la loro fabbricazione e del loro particolare impiego, viene consentito il ricorso ad una modalità di disinfezione più semplice, riponendo poi gli strumenti nei contenitori di custodia sopra descritti.Smaltimento rifiuti:Le lame, le lamette e altri strumenti taglienti, dopo il loro utilizzo, devono essere preventivamente posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura,chiusi e conferiti a ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali oconferiti direttamente all'impianto di destinazione (per quantitativi DOWNLOAD DVR PARRUCCHIERI

  • RISCHIO PROFESSIONALE NEI SALONI RICOSTRUZIONE E DECORAZIONE UNGHIE

    Una Professione Ad Alto Rischio Chimico Mentre per i saloni di acconciatura da un ventina di anni alcuni gruppi di lavoro, in particolare quello del IARC e delle agenzie nazionali per la salute sul lavoro, hanno cominciato a definire i termini per la valutazione del rischio chimico, una nuova attività sempre più diffusa, sta crescendo e sviluppandosi senza chiari riferimenti normativi di sicurezza.Le attività di NAIL ART, decorazione e ricostruzione unghie, sono partite oltre una ventina di anni fa, specie in USA e nord Europa e solo da una decina di anni hanno iniziato a soppiantare quella che in Italia era definita manicure.Queste attività ha introdotto nuovi materiali e metodiche.In particolare , i primi produttori di cosmetici e accessori per Nail Art, facevano agli inizi ampio utilizzo di sostanze classificate come pericolose .Gli ingredienti che hanno procurato maggiore preoccupazione sono:Dibutyl PhthalateFormaldehydeTolueneMethyl Metacrylate liquidoPer eliminare o ridurre questi ingredienti è in corso da tempo una revisione delle formulazioni da parte di alcuni produttori per Saloni Unghie.Ma la lista delle sostanze “preoccupanti” riscontrate all’interno di queste attività è molto più ampia.AcetoneBenzoyl PeroxideButyl acetateButyl methacrylateCamphorEthanolEthyl acetateEthyl cyanoacrylateEthyl methacrylateHydroquinoneIsobutyl methacrylateMethacrylic acid4-methoxyphenolMethyl ethyl ketonePoly (ethyl/methyl Methacrylate)Titanium dioxideTosylamide Formaldehyde Resin (TFR Resin) Ai normali rischi chimici nel settore unghie si somma un ulteriore fattore di rischio per la salute.L’utilizzo di Ultravioletti per accelerare la polimerizzazione ( induromento) dei trattamenti.In letteratura ( Archives of Dermatology)  sono ripotati 2 casi di cancro associato all’esposizione UV nei saloni unghie.Il primo caso è quello di una donna di 55 anni, senza familiarità nei tumori della pelle, che per 15 anni si è esposta due volte al mese ai raggi della lampada UV per unghie. Il secondo è quello di una donna di 48 anni, anch’essa senza familiarità nei tumori della pelle, che diversi anni prima aveva utilizzato una lampada UV per circa 8 volte in un anno. In entrambi i casi la biopsia ha rivelato un carcinoma della pelle a cellule squamose che è stato trattato con un intervento chirurgico.E’ dimostrato che l’energia UV delle lampade normalmente utilizzate nei saloni unghie è relativamente bassa rispetto alla soglia considerata pericolosa, ma resta il ragionevole dubbio che l’interazione tra UV e agenti chimici possa in alcuni casi comportare ulteriori rischi.Sovraesposti e Sottoinformati, un bel documento fatto circolare tra i Saloni Unghie in CaliforniaCome si vede non è necessario sollevare allarmi , anche perchè attualmente ogni ricerca epidemologica ( AHS-NCCC Community-ResearchProject (2007-2010) ) sull’incidenza di tumori tra cosmetiste e manicure non ha rilevato una significativo aumento dell’incidenza di tumori.Ma le ragioni di preoccupazione per la salute dei professionisti e delle professioniste impegnate nelle attività di Nail Art sono più che valide.Il monitoraggio dei rischi professionali è molto accurato ( purtroppo non in Italia ) e sono state redatte ottime linee guida di sicurezza che speriamo vengano correttamente divulgate dai produttori dei cosmetici . FONTE:nononsensecosmethic Department of toxic substances control : analisi delle sostanze all’interno dei NAIL SALONS  DVR CENTRO ESTETICO

  • SCHEDA INFORMATIVA PER L’ATTIVITÀ DI ESTETICA E ONICOTECNICO

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Scheda Informativa Per L’attività Di Estetica E Onicotecnico CAP.1 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI Requisiti dell'unità immobiliareAttività di estetista (compresa l'attività di onicotecnico) può essere esercitata in  unità  immobiliari  di  dimensioni  minime  corrispondenti  a  mq  20  (esclusi  i servizi igienici, i ripostigli e, se dovuti, gli spogliatoi).Nei 20 mq possono operare fino a due persone (compreso il titolare)per ogni unità operativa in più: ulteriori mtq. 6Attività di acconciatore esercitata presso altro esercizio: minimo mtq. 8.Per  l'esercizio  dell'attività  di  onicotecnico  non  è  richiesta  la  presenza  di  box chiusi.  In base all'art. 10 del regolamento i locali e l'attività devono essere condotti nel rispetto delle seguenti regole:a)       i  locali  in  cui  si  esercitano  le  attività  devono  essere  mantenuti  sempre puliti e periodicamente disinfettatib)       il  pavimento  deve  essere  costruito  con  materiale  compatto,  privo  di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e tale pertanto dapermettere la massima pulizia ed una razionale disinfezione;c)        le pareti devono essere verniciate o  rivestite, in maniera  aderente, con materiale liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all’altezza lineare dialmeno metri 2,00 da terra;d)       i locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda, in maniera adeguata alle attività svolte,e)   l’esercizio  deve  garantire  la  presenza  di  una  zona  per attesa/reception/attività amministrative;f)       deve essere presente un servizio igienico, dotato di antibagno, ad uso esclusivo   dell'esercizio   e   a   disposizione   del   pubblico,   all’interno   dell’unitàstrutturale,  dotato  di   lavabo,   con   distributore   di   asciugamani   monouso   edistributore di sapone liquido. Qualora il numero degli addetti sia uguale o superiore a 5, è necessario prevedere un ulteriore servizio igienico e uno spogliatoio per gli addetti, di dimensioni tali da poter contenere agevolmente armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro. Nel caso in cui il numero degli operatori sia inferiore a 5, è possibile collocare tali armadietti nell’antibagno, se sufficientemente dimensionato;g)       servizi igienici e spogliatoio, qualora non aerati naturalmente, dovranno essere dotati di impianto di aerazione forzata che garantisca ricambi come previsto dalla norma UNI 10339;h)       deve essere previsto un locale/spazio per la conservazione del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria, con separazione pulito/sporco.La  biancheria  pulita  deve  essere  conservata  al  riparo  dalla  polvere  e  da  altricontaminanti, preferibilmente in armadiature chiuse. La biancheria sporca deveessere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili;i)         deve essere previsto un contenitore per i rifiuti di materiale lavabile e un ripostiglio  per  materiali  ed  attrezzature  per  la  pulizia.  In  sostituzione  del ripostiglio  può  essere  utilizzata  una  armadiatura  di  dimensioni  adeguate  acontenere materiali ed attrezzature;j)        qualora  le  postazioni  di  lavoro  siano  ricavate  da  un  unico  locale,  le eventuali separazioni verticali non dovranno essere di altezza superiore a 2,00 m. al fine di assicurare adeguata aero illuminazione naturale e garantire la privacy;k)       devono  essere  presenti  le  certificazioni  di  conformità  e  i  manuali  d’uso delle apparecchiature e le certificazioni di conformità degli impianti;l)         gli   arredi   destinati   all'attività   devono   essere   costituiti   di   materiale lavabile e disinfettabile; deve essere presente un armadietto di pronto soccorsocontenente il materiale di prima medicazione;Ogni esercizio deve disporre di:m)     postazioni di lavoro (all’interno di locali e/o box) di dimensioni tali da permettere   l’agevole   e   sicuro   esercizio   delle   specifiche   attività   anche   in relazione alle attrezzature – apparecchiature presenti e comunque di superficie minima di 6 mq (mq 4 per lampade abbronzanti facciali e docce solari);n)       vano    doccia    per    gli   utenti,    se    richiesto    dai    trattamenti    eseguiti nell’attività esercitata (es. massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi)nella misura di 1 doccia  ogni  4  box ;o)       postazioni  di  lavoro/box  dove  è  effettuata  attività  di  manipolazione  del corpo (es. massaggi, peeling, applicazione di fanghi, pulizia del viso), dotate di lavandino – punto lavamani con acqua potabile calda e fredda. Si può derogare dall’installazione di 1 lavello per un numero massimo di 2 box adiacenti (lavabo in  comune);  se  nel  box  non  è  effettuata  attività  di  manipolazione  del  corpo (come nel caso in cui siano utilizzati esclusivamente dei macchinari) non è necessaria l'installazione di lavello; 1p)       un locale o un contenitore per la conservazione dei prodotti professionali cosmetici, con particolare riguardo a sostanze volatili e infiammabili;q)       per   l'onicotecnico   deve   essere   previsto   un   sistema   di   aspirazionelocalizzata  nella  zona  di trattamento  delle  unghie  e  applicazione  delle  resine. Non è richiesta la presenza di box chiusir)        nel caso in  cui siano forniti i servizi di sauna e  bagno turco  a  utenti di sesso diverso contemporaneamente, i locali devono essere forniti di spogliatoioutenti, servizio  igienico e  doccia divisi per  sesso,  e  prevedere  un  locale/zonapost trattamento per il relax. Nella sauna e bagno turco devono essere presenti dispositivi  di  allarme  per  attivare  l’assistenza  in  caso  di  malore  dell’utente  e che segnalino la situazione di emergenza in luoghi presidiati;s)        qualora l’attività sia inserita in palestre o altri esercizi, potranno essere utilizzati i servizi accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi) propri dellastruttura in cui è inserita.Negli esercizi di estetista  è  vietato  l’uso  di  apparecchiature  diverse  da  quelle elencate nell’allegato alla legge n. 1/1990. t)        gli  estetisti  sono   tenuti  a   conservare   a   disposizione  degli  organi  di 1             L'ausl propone di obbligare l'installazione di 1 lavello per box , quando nell'esercizio operano 2 imprese diverse.vigilanza l'elenco aggiornato dei macchinari e delle attrezzature utilizzate, tra quelle di cui all'allegato 1 della legge 1/1990, nonché i certificati di conformità, i manuali d'uso e di manutenzione degli stessi.  CAP.2 - SICUREZZA IMPIANTI E’ documentata dalle certificazioni degli impianti presenti, effettuate ai sensi della normativa vigente2, in particolare per quanto riguarda la certificazione e collaudo degli impianti.Per quanto riguarda la sicurezza elettrica, i locali destinati all’attività estetica sono soggetti alle stesse norme degli ambulatori medici. Questo è evidenziato dalle certificazioni di conformità elettrica dei locali, che dovranno essere esibite agli operatori di contro CAP.3 - ASPETTI DI SICUREZZA ATTREZZATURE E’ necessario produrre e mantenere aggiornato un elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e delle specifiche tecniche a firma del dichiarante, le certificazioni di conformità e i manuali d’uso delle apparecchiature.Per le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione nonché le cautele d’uso, si rimanda dall’art. 10 della Legge n. 1/1990 che prevede decreti successivi in merito.Le apparecchiature presenti devono essere marcate CE e utilizzate con particolari cautele, seguendo le indicazioni del produttore come previsto dallibretto di istruzioni, che deve essere leggibile, quindi scritto in italiano epresente sul posto.Per le attività che utilizzano vasche idromassaggio di volume superiore a10 m cubi 3 deve essere prevista e disponibile per i controlli una relazione illustrante il sistema presente nella vasca e le modalità utilizzate per la pulizia e disinfezione delle acque.Si ricorda che devono essere presenti dispositivi di allarme, che segnalino la situazione di emergenza in luoghi presidiati, in particolare nelle saune, bagniturchi, per attivare l’assistenza in caso di malore dell’utente; DOCUMENTI NECESSARI AI FINI IGIENICO SANITARI PER LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’: Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari e dei requisiti urbanistico - edilizi, alla SCIA devono essere allegati i seguenti documenti:a) Planimetria quotata dei locali (scala non inferiore a 1:100), datata e firmata dal dichiarante o da un tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali, destinazione d’uso e il layout dell’arredo e delle attrezzature e il loro indice di illuminoventilazione.b) Relazione tecnico-descrittiva a firma del dichiarante sui locali, le specifiche attività svolte e descrizione della conduzione dell’attività (igiene del personale, pulizia e disinfezione dei locali, sanificazione della strumentazione), che risponda alle indicazioni contenute nelle presenti schede informative.c) Elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e specifiche tecniche a firma del dichiarante; relativamente alle attività di estetica dovrà essere fatto espresso riferimento alle schede tecniche contenute nell'allegato della Legge 4.1.1990 n. 1Se più imprese esercitano l'attività nell'ambito della medesima unità immobiliare, oltre ai documenti sopra elencati, devono essere allegati:a) una scrittura privata sottoscritta tra le parti nella quale sono definite le rispettive responsabilità, sotto il profilo igienico- sanitario, relative all'usodelle parti comuni e, eventualmente, delle attrezzature. Nel caso in cui nonsiano distinti i diversi ambiti di responsabilità, tutte le imprese che esercitano nella medesima unità immobiliare sono ritenute solidalmente responsabili per le parti comuni e per le attrezzature utilizzate in comune. Ogni impresa è responsabile personalmente per le parti di sua pertinenza esclusiva. Tutto ciò che non è indicato in modo esplicito come di pertinenza esclusiva è da considerarsi parte comune.b) il layout con l’indicazione precisa dei confini fra le due attività, delle parti comuni e degli spazi di pertinenza delle singole attività, nonché l’elenco delle rispettive attrezzature. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE DI CUI ESSERE IN POSSESSO AI FINI DELLE VERIFICHE IGIENICO-SANITARIE IN VIGILANZA: a) Certificazioni di conformita’ e manuali d’uso delle apparecchiature;b) Schede tecniche dei prodotti professionali utilizzati. CAP.4 - CONDUZIONE DELL’ATTIVITÀ: IGIENE E SICUREZZA DEGLI UTENTI E DEL PERSONALE Molto importante è l'igiene delle mani; in quanto le mani dell'operatore rappresentano un veicolo di trasmissione delle infezioni; il lavaggio delle maniè quindi da considerare una delle procedure più importanti per la prevenzione delle malattie infettive.Le mani devono sempre essere curate: le unghie devono essere corte e nonsmaltate; durante il lavoro non vanno portati anelli, bracciali orologi; eventuali abrasioni o ferite presenti sulle mani vanno curate e sempre protette.I diversi tipi di lavaggio delle mani sono:- lavaggio semplice (o sociale): viene effettuato con normale sapone liquido, a cui segue un accurato risciacquo e asciugatura, con salviette di carta monouso; viene eseguito sempre all'inizio e al termine del turno di lavoro, ecc4- lavaggio antisettico è utilizzato in seguito al contatto accidentale con sangue o altro materiale, dopo il lavaggio sociale; deve essere usato un prodotto specifico ( ad esempio a base di clorexidina, iodofori); le mani e i polsi vanno strofinati accuratamente per circa due minuti, poi sciacquate e asciugate con salviette di carta monouso. Le unghie vengono pulite con apposito spazzolino, disinfettato quotidianamente, immergendolo in una soluzione disinfettante. Può essere sostituito dalfrizionamento alcolico, più rapido, meno irritante e che non richiede asciugatura.- Il personale deve indossare idonei indumenti di lavoro sempre puliti, chevengono lavati separatamente da quelli personali con cicli di lavaggio a temperature elevate > di 60°C o additivi idonei (perborati, ipocloriti).- Nel caso di utilizzo di prodotti chimici, come prodotti di pulizia e disinfezione, occorre ridurre l'esposizione mediante accorgimenti durante il lavoro e utilizzodi “Dispositivi individuali di protezione” (DPI), che, accuratamente scelti,indossati, tenuti e sostituiti, rappresentano un’importante misura di protezione5.Gestione di complicanze durante l’attivitàIn caso di ferita durante l’attività seguire le seguenti indicazioni:a) lavare la ferita per 10 minuti con acqua e sapone;b) Disinfettare (ad esempio con composti a base di cloro o di iodio, come amuchina o betadine)c) Arrestare il sanguinamento premendo sopra la ferita una garza o una benda sterile;d) Riporre le lame monouso contaminate nel contenitore per rifiuti taglienti, pulire e sterilizzare gli strumenti contaminati riutilizzabili;e) Al termine lavarsi bene le mani.sospette micosi, parassitosi, o altre lesioni cutanee, dopo aver consigliato nel rispetto della privacy all’utente di recarsi dal proprio medico, deve essere effettuata una pulizia e disinfezione delle attrezzature eventualmente utilizzate e delle mani con un lavaggio antisettico.4 Il lavaggio semplice va eseguito: quando le mani sono chiaramente sporche, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo i colpi di tosse, gli starnuti, dopo essersi soffiato il naso, prima e dopo il consumo di alimenti, prima di fumare e dopo aver fumato, all'inizio e al termine del turno di lavoro,prima di indossare i guanti e dopo esserseli tolti, immediatamente dopo il contatto accidentale con sangue o ferite del cliente.5 In alcuni casi possono essere utilizzati anche prodotti barriera: si tratta di schiume da stendere sulla pelle delle mani, che possono essere utili quando si voglia proteggere le proprie mani da germi o da altre sostanze chimiche senza essere costretti adindossare i guanti.Per la sicurezza degli utenti connessa all’uso di lampade abbronzanti è necessario fare riferimento alla scheda tecnico informativa n. 7allegata al DM 12 maggio 2011, n. 110 CAP.5 - CONDUZIONE DELL’ATTIVITÀ: PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI L’attività deve essere svolta in locali mantenuti in ottimali condizioni di igiene e pulizia.Il trattamento delle superfici ambientali e degli arredi deve basarsi essenzialmente sulla detersione, che è in grado di rimuovere con una sempliceazione meccanica più dell’80% dei microbi presenti.L’utilizzo aggiuntivo dei disinfettanti è raccomandato nella decontaminazione delle superfici imbrattate da materiale biologico.Quando vengono utilizzati i disinfettanti, questi devono essere conformi alla normativa in materia e vanno utilizzati seguendo le indicazioni dei fornitori.Le operazioni per la pulizia possono essere effettuate nei seguenti modi:Pulizia giornaliera dei locali. dei servizi igienici, degli arredi :spazzatura ad umido dei pavimenti o utilizzo di aspirapolvere e lavaggio dei pavimenti con acqua tiepida e detergente;i servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno ed ogni voltase ne presenti la necessità; il materiale ( stracci, spugne, ecc...) utilizzato per la pulizia dei servizi igienici non deve essere impiegato per la pulizia di altri locali; dopo l'uso questo materiale deve essere lavato, risciacquato disinfettato (ad es. con la candeggina, in diluizione 1:4), quindi ancora sciacquato, strizzato e lasciato asciugare;i pavimenti, dopo essere stati spazzati, devono essere lavati con una soluzione detergente-disinfettante e quindi sciacquati; i lavelli, i bidet, le docce, levasche e i water devono essere lavati con soluzione detergente- disinfettante esciacquati abbondantemente,la polvere deve essere asportata con uno straccio inumidito di soluzione detergente, successivamente la superficie deve essere sciacquata e possibilmente asciuga con un panno pulito;N.B. è importante risciacquare gli stracci frequentemente e con cura, o utilizzare stracci monouso per evitare di diffondere lo sporco anziché asportarlo.Pulizia settimanale dei locali:pulizia dei vetri: si usano i comuni detergenti per vetri,pulizia a fondo delle vasche e dei carrelli: vengono puliti e disinfettati, usando un detergente in grado di svolgere anche un'azione disinfettante (es. sali di ammonio quaternario).N.B. particolare attenzione deve essere dedicata ai punti morti, come angoli, ruote, cardini, ecc., da pulire con cura, ad esempio utilizzando anche una spazzola,disinfezione dei pavimenti e degli arredi: si alternano detergenti in grado di svolgere anche un'azione disinfettante (es. sali di ammonio quaternario) condisinfettanti cloroderivati (come ipoclorito di sodio- varechina). CAP.6 - CONDUZIONE DELL’ATTIVITÀ: SANIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE Disinfezione: intervento che tende ad eliminare o abbassare i microrganismi patogeni da un ambiente, un materiale, una superficie, per mezzo di agenti microbici di natura fisica o chimica. Non esistono disinfettanti validi per tutte le occasioni, ma la scelta va messa in relazione al livello di resistenza di ogni specie microbica, dall’efficacia del disinfettante e dalla sua stabilità nel tempo, dalla concentrazione, tempo di contatto e temperatura di azione, natura del substrato da disinfettare.E’ sempre necessario far precedere la disinfezione da un’accurata pulizia preliminare.Sterilizzazione: ogni intervento finalizzato a distruggere qualsiasi forma di vita presente in un ambiente o un materiale o alla sua superficie.Gli strumenti e la biancheria di lavoro possono essere di tipo monouso e devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.La biancheria riutilizzabile deve essere lavata a temperatura elevata utilizzando additivi ad azione ossidante (es. perborati, ipocloriti.)Gli strumenti taglienti che non siano monouso, quali forbici, pinze, tronchesi, ecc. che vengono a contatto con la pelle dei clienti, devono essere sostituiti esottoposti a pulizia, disinfezione e sterilizzazione, prima del successivoutilizzo6.Per la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello degli deve essere eseguita la seguente procedura:a)Fasi comuni preliminari per entrambi i trattamenti:Prima Fase: Immersione degli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti (verificare la compatibilità dei materiali con il prodotto chimico che si utilizza) per almeno 30 minuti. Per ridurre il periodo di immersione a pochi minuti può essere utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni.6sufficiente siano puliti.Seconda Fase: Lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente; Terza Fase: Sciacquatura finale in acqua corrente, asciugatura con salviette monouso e controllo visivo degli strumenti.Nel compiere queste operazioni è buona norma indossare sempre guanti di protezione in gomma.b)Sterilizzazione:Quando la sterilizzazione viene eseguita in autoclave è preferibile che gli strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta mediante viraggio cromatico. Poiché tali buste vengono sigillate prima della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera di sterilizzazione è possibile utilizzarle anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti, fino alla scadenza della validità delle condizioni di sterilità (dipende dai materiali e dai metodi di imbustamento utilizzati). Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro ed a sterilizzazione avvenuta gli strumenti dovranno rimanere custoditi nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione, oppure potranno essere trasferiti in appositi contenitori, sterili o disinfettati ad alto livello (anche espositori con lampade germicide a raggi ultravioletti), avendo cura di rimuovere gli strumenti dall'apparecchio sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili o disinfettate ad alto livello.Anche quando non si usano le buste si raccomanda di collocare sul vassoio portaoggetti, prima della sterilizzazione, un indicatore chimico della temperatura raggiunta ed in entrambe le procedure si dovrà curare il controllo periodico del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazione mediante l'uso di appositi test biologici disponibili in commercio.c)Disinfezione ad alto livello:Gli strumenti sono immersi in soluzioni disinfettanti (ad esempio ipoclorito di sodio-candeggina, 1 parte di candeggina e 4 di acqua, o altri disinfettanti dicomprovata efficacia, verificando prima la compatibilità dei materiali con ilprodotto chimico che si intende utilizzare). Gli strumenti devono rimanere immersi nella soluzione per il periodo di tempo indicato dal produttore del disinfettante evengono poi estratti con pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavati in acqua sterile e asciugati con teli sterili. In attesa della successiva utilizzazione gli strumenti devono essere riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati gli apparecchi espositori corredati di lampade germicide a raggi ultravioletti.La disinfezione ad alto livello va eseguito solo sugli oggetti e strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione o a trattamenti con l’impiego di calore.Quando è possibile si raccomanda sempre di preferire la sterilizzazione alla disinfezione ad alto livello.Vi sono tre tipi di sterilizzatrici :• autoclave: calore umido (ad esempio 126° C per 10 minuti );• sterilizzatrice a secco 7: 180° C per 1 ora o 160° C per 2 ore;• sterilizzatrice istantanea a cristalli di quarzo8 : di dimensioni più ridotte, agisce per mezzo dell'esposizione breve a T° elevatissime (240° C per 1minuto);N.B: Il metodo di sterilizzazione consigliato è quello al vapore caldo in autoclave.Gli apparecchi a raggi ultravioletti non hanno effetto di sterilizzazione, hanno scarsa efficacia disinfettante, possono essere pertanto utilizzati solo per il mantenimento della disinfezione e per riporre e per conservare strumenti già sterilizzati con altre modalitàSmaltimento rifiuti:deve essere previsto un contenitore per i rifiuti di materiale lavabileLe lame, le lamette e altri strumenti taglienti, dopo il loro utilizzo, devono essere preventivamente posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, chiusi e conferiti a ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali o conferiti direttamente all'impianto di destinazione (per quantitativi SCARICA IL DOCUMENTO   Apparecchiatura elettromedicale decreto 110/2011 DVR ESTETISTA

  • Manuale Di "Buona Prassi Igienica" E Di Sicurezza Per Laboratori Adibiti Ad Attività Di Barbiere, Parrucchiere, Estetista E Similari

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Igiene del localeCaratteristiche del locale:i pavimenti e le pareti, fino all'altezza di almeno 2 m, devono essere rivestiti di materialeimpermeabile e lavabile, che ne consentono la pulizia e la disinfezione; i pavimenti non devonopresentare protuberanze, cavità o piani inclinati, devono essere stabili ed antisdrucciolevoli.Nei locali di lavoro devono essere collocati lavandini fissi in maiolica o materiale similare, conacqua corrente e potabile calda e fredda, dotati di sistema per lo smaltimenti delle acque dirifiuto.Arredo dei locali:deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una accurata disinfezionedei mobili e delle attrezzature di servizioPulizia del pavimento:utilizzare possibilmente un aspirapolvere, oppure spazzare adoperando uno straccio umido(quotidianamente); evitare l'utilizzo della scopa.Lavaggio del pavimento:lavare il pavimento con acqua tiepida e detergente, risciacquare con cura (quotidianamente). Pulizia degli arredi:togliere la polvere dalla superfici utilizzando panno umido con soluzione detergente erisciacquare (quotidianamente). Trattarli settimanalmente anche con soluzione disinfettante.Nel caso di lettini e saune la pulizia e la disinfezione vanno eseguite dopo ogni cliente.Aerazione dei locali:quando si eseguono particolari procedimenti tecnici di lavorazione nei quali si utilizzanoprodotti o solventi che possono risultare tossici, è necessario aerare rapidamente eabbondantemente l'ambiente, prevedendo una postazione di lavoro con una aspirazionelocalizzata (es. cappa aspirante)Servizi igienici:lavelli, bidet, vasche, water, docce: la pulizia e la disinfezione di tali locali va eseguita almenouna volta al giorno e ogni qualvolta necessita. Il materiale (stracci, spugne, guanti, ecc.)utilizzato in questi locali non può essere usato per la pulizia di altri ambientipavimenti e pareti:lavare con soluzione detergente e disinfettante e sciacquare abbondantemente con acquaServizi igienici e spogliatoio per il personaleI dipendenti devono disporre di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, dotati di mezzidetergenti e per asciugarsi. Se vi sono meno di 10 dipendenti i gabinetti possono essere usatialternativamente dai due sessi, anche se risulta preferibile prevedere gabinetti separati.Devono essere disposti degli spogliatoi convenientemente arredati. Nel caso vi siano meno di 5dipendenti lo spogliatoio potrà essere unico ed utilizzato dal personale dei due sessi, secondoturni prestabiliti e concordati nell’ambito dell’orario di lavoro.Detti locali dovranno comunque essere aerati, illuminati, difesi dalle intemperie e riscaldatidurante la stagione fredda, nonché muniti di sedili e armadietti per chiudere a chiave i propriindumenti durante il tempo di lavoro.   Malattie Che Interessano Il Settore Esaminato Malattie infettiveLe malattie infettive sono quelle malattie causate dai germi (batteri, virus, funghi) didimensioni microscopiche e quindi invisibili ad occhio nudo. Possono essere ospitati dall'uomosenza che questi se ne renda conto, pur eliminandoli all'esterno (portatore sano). Questimicrorganismi possono passare da un uomo all'altro e causare malattia sia direttamente(contatto tra uomo che ospita il microrganismo e uomo sano) oppure indirettamente quando il passaggio avviene a distanza di tempo e di spazio mediato dall'ambiente o da vettori.Nell'attività del settore estetico il passaggio può avvenire dal cliente all'operatore e viceversaper contatto diretto o addirittura da cliente a cliente per contatto indiretto (mani dell’operatore,strumentario, biancheria, ambiente di lavoro, suppellettili).EPATITE B e CL'epatite B è una malattia molto contagiosa, che interessa il fegato, causata da virus. Lamanifestazione più apparente della patologia è la colorazione giallastra della pelle (ittero).Sono malattie molto diffuse; in Italia circa il 4-5% della popolazione ospita il virus senzasintomatologia evidente e quindi è in grado di trasmettere la malattia. La trasmissione siverifica attraverso anche minime quantità di sangue, saliva, secrezioni vaginali, sperma. Mezzidi trasmissione frequentissimi sono rappresentati dall'uso di strumenti acuminati e taglientinon sterilizzati come rasoi, lamette, forbici, tronchesine, spingi-pelle, credo, frese, pinzette,aghi da tatuaggio, agopuntura, diatermocoagulazione.Norme igieniche per prevenire l'epatite BPoiché non è possibile conoscere se il cliente ospiti o meno il virus dell'epatite B, la misuraottimale di difesa della propria salute è la vaccinazione (il vaccino attualmente utilizzato èmolto sicuro ed efficace). Tuttavia le seguenti misure igieniche sono necessarie per evitareanche di trasmettere il virus da cliente a cliente. Evitare di tagliarsi o pungersi con gli strumenti durante il trattamento di un cliente. Se ciòcapitasse occorre disinfettarsi subito e rivolgersi al proprio medico. Nel caso poi in cui liquidiorganici del cliente arrivassero sulla pelle è opportuno lavare e disinfettare la partecontaminata. Indossare guanti protettivi durante le operazioni di pulizia e preparazione dellostrumentario. Indossare i guanti protettivi durante trattamenti in cui sia presente il rischio di venire acontatto con sangue o con liquidi biologici del cliente. Utilizzare strumentario e biancheria monouso oppure, ove non fossero disponibili,sterilizzati. Lavare e disinfettare le superfici e tutto ciò che viene a contatto con i liquidi biologici delcliente.ATTENZIONE!!! Tali misure preventive consentono di difendersi anche dall'epatite C. AIDSLa Sindrome da Immunodeficienza Acquisita, meglio conosciuta come AIDS, è una malattiaacuta virale causata dal virus HIV.Questo virus attacca alcune cellule del sangue (linfociti) rendendo l'organismo umano incapacedi difendersi dall'aggressione di tutti gli altri microrganismi (es. polmonite).La malattia si evidenzia dopo molto tempo dal contagio (periodo che può arrivare fino a 10anni).Durante tale arco di tempo, pur non essendoci manifestazioni evidenti della presenza del virus,questo può essere trasmesso mediante il sangue, il liquido seminale e le secrezioni vaginali.Questa particolare situazione viene definita sieropositività.Per la trasmissione del virus è quindi necessario che il sangue o le secrezioni vaginali o losperma di un sieropositivo o di un malato penetrino nell'organismo di un altro individuo.Nell'attività del settore esaminato il rischio di trasmissione è legato principalmente al prodursidi lesioni da parte di strumenti infetti: forbici, rasoi, aghi da tatuaggio o da agopuntura, cosìcome ogni attrezzatura acuminata o tagliente, se utilizzati su persone infette e non sterilizzatisuccessivamente, possono essere causa di contagio sia per l'operatore sia per altri clienti. Norme igieniche per prevenire l'AIDSPoiché non è possibile conoscere se il cliente ospiti o meno il virus HIV, la misura più efficaceconsiste nell'evitare il contagio. Quindi le seguenti misure igieniche sono necessarie per laprotezione della salute propria e dei clienti.• Evitare di tagliarsi o pungersi con gli strumenti durante il trattamento di un cliente. Se ciòcapitasse occorre disinfettarsi subito e rivolgersi al proprio medico. Nel caso poi in cui liquidiorganici del cliente arrivassero sulla pelle è opportuno lavare e disinfettare la partecontaminata.• Indossare guanti protettivi durante le operazioni di pulizia e preparazione dello strumentario.• Indossare i guanti protettivi durante trattamenti in cui sia presente il rischio di venire acontatto con sangue o con liquidi biologici del cliente.• Utilizzare strumentario e biancheria monouso oppure, ove non fossero disponibili, sterilizzati.• Lavare e disinfettare le superfici e tutto ciò che viene a contatto con i liquidi biologici delcliente.Virosi cutaneeSono malattie infettive virali che colpiscono specificamente la cute dall'uomo.Le verruche rappresentano la più diffusa e conosciuta virosi cutanea. La trasmissione è favoritadall'umidità (bordi di piscine, saune, vasche da idromassaggio, docce comuni, oltre abiancheria, asciugamani, lenzuolini, accappatoi, zoccoli e ciabatte condivisi). Le principaliforme di verruche sono:• le volgari, che si localizzano prevalentemente alle mani e si presentano come escrescenzerugose rilevate;• le plantari, che si localizzano al tallone ed alla pianta del piede; somigliano ai duroni, masono doloranti alla pressione;• le piane, che si localizzano al volto, agli avambracci ed alle mani, appaiono lisce e rosate epossono essere confuse con i nei o le lentiggini.Norme igieniche per prevenire le virosi cutaneePoiché le virosi cutanee sono facilmente individuabili, è opportuno astenersi dall'intervenire econsigliare il ricorso al dermatologo.Per ridurre la possibilità di contrarre le verruche è consigliabile: Non utilizzare per se e per i clienti biancheria già venuta a contatto con altri. Calzare sempre zoccoli e ciabatte personali. Utilizzare strumenti monouso oppure disinfettati e sterilizzati. Pulire e disinfettare vasche, docce e saune dopo ogni uso. Qualora si voglia lavorare, nonostante la presenza di verruche sulle proprie mani, ènecessario indossare guanti protettivi al fine di evitare il contagio del cliente.Qualora si debba lavorare, nonostante la presenza di verruche sulla cute del cliente, èconsigliabile non trattare la zona colpita. Nel caso siano da trattare zone vicino alla verruca è necessario indossare guanti protettivimonouso.Infezioni della cute di origine battericaLe infezioni batteriche della cute sono assai frequenti e sono dovute alla contaminazione dimicrolesioni di origine più o meno traumatica da parte di batteri abitualmente presenti sullacute o che vi sono introdotti da ciò che produce il trauma, oppure legate all'infezione di unbulbo pilifero ostruito.Le principali infezioni di questo tipo sono* L'IMPETIGINE* GLI ASCESSI CUTANEIL'impetigine è un'infezione caratterizzata da gruppi di vescicole o pustole, appena evidenti, abolle persistenti che tendono a trasformarsi in croste.Gli ascessi cutanei sono infezioni della cute profonda dovuti ad infezione di ghiandole sebaceee follicoli piliferi ostruiti. I più comuni sono:* FORUNCOLI ISOLATI* FORUNCOLI RICORRENTI* FAVI* PATERECCI PERIUNGUEALI (GIRADITO)Norme igieniche da seguire per evitare il rischio di causare infezioni batterichecutanee• Evitare trattamenti drastici sulla pelle per non provocare la formazione di microlesioni chepotrebbero infettarsi• Accertarsi che i prodotti utilizzati non possano essere causa d’infezione:• Non introducendo le mani nude nel contenitore dei prodotti in uso•Aprendo, immediatamente prima dell'uso, i contenitori dei prodotti e chiudendoli subito dopoaver prelevato il prodotto• Conservare i prodotti ben chiusi e al riparo dalla luce e da fonti di calore• Preferire i prodotti confezionati in tubetti a quelli in barattoli a collo largoNorme igieniche da seguire in caso di pazienti con infezioni batteriche•Effettuare i trattamenti sempre usando guanti protettivi•Lavare e disinfettare gli strumenti immediatamente dopo l'uso•Se il trattamento non è strettamente necessario consigliare il cliente di rivolgersi al proprio medico per valutare la severità dell'infezione•Non utilizzare per se e per i clienti biancheria già venuta a contatto con altri.•Per le operazioni di strizzatura: Indossare guanti monousoDisinfettare la parte prima e dopo il trattamento MicosiSono malattie causate da funghi microscopici che infettano i tessuti superficiali quali cute, peli,unghie. Esse vengono denominate dermatofizie, dermatofitosi, tinee, tigne.La trasmissione avviene per contatto diretto cutaneo con persone malate o animali eindirettamente tramite biancheria, indumenti, strumenti professionali.Le manifestazioni cliniche più frequenti sono:• Tinea barbae, infezione dei peli della barba• Tinea capitis, infezione del cuoio capelluto caratterizzata da infiammazione, desquamazione eperdita dei capelli nell'area interessata.•Tinea corporis, colpisce regioni scoperte della faccia, braccia e gambe. E' caratterizzata dalesioni circolari rossastre, secche, squamose e pruriginose; mentre la cute dall'area centrale èapparentemente normale.• Tinea cruris, infezione dell'inguine le cui manifestazioni sono simili a quelle della tineacorporis.• Tinea pedis (detta anche "piede d'atleta") e Tinea manum, infezioni localizzate negli spaziinterdigitali dei piedi e delle mani che si manifestano con la formazione di piccole vescicoleassociata a prurito.• Tinea unguium, l'infezione interessa la matrice ungueale (onicomicosi). In questa malattial'unghia a poco a poco si scolora, s’ispessisce e quindi diventa friabile e si sfalda con facilità.Altra micosi frequente è quella provocata da Candida albicans, fungo abitualmente presentenel tratto intestinale, sulla mucosa vaginale e orale che, in particolare situazione, puòinteressare le pieghe cutanee, le ascelle, le pieghe inguinale e quelle inframammarie che sonocalde e umide (candidosi intertriginosa), oppure interessare le unghie (onicomicosi). Norme igieniche* Evitare l'uso comune di biancheria* Calzare sempre zoccoli e ciabatte personali* Lavare e disinfettare dopo l'uso il piatto della doccia, il lettino UVA, la vasca di idromassaggio* Lavare e disinfettare gli strumenti di lavoro dopo il loro utilizzo per ogni cliente......continua nel file che trovate in questa pagina   DOCUMENTO 1 DOCUMENTO 2 Misure Igieniche E Preventive Durante Le Singole Attività   Taglio e lavaggio dei capelli• Lavarsi le mani all'inizio ed al termine del trattamento•Utilizzare mantelle monouso oppure una mantella diversa pulita e disinfettata per ogni cliente•Osservare attentamente il cuoio capelluto in modo da rilevare eventuale parassitosi odermatosi, in tal caso indossare i guanti.•Utilizzare strumenti puliti e disinfettati (pettini, spazzole, bigodini, beccucci, ecc.), nel casodel rasoio ricordarsi di cambiare la lama monouso dopo ogni cliente o altrimenti utilizzare rasoisterilizzati.•Dopo lo shampoo, asciugare con asciugamano pulito e disinfettato• L'eventuale poggiatesta della poltrona deve essere pulito e disinfettato dopo ogni cliente.• Usare guanti protettivi durante il lavaggioRasatura del viso•Lavarsi le mani all'inizio ed al termine del trattamento•Insaponare il viso con pennello pulito e disinfettato•Usare rasoio con lame monouso, da sostituire dopo ogni cliente•Se il rasoio è interamente di acciaio al momento dell'uso deve essere sterile•Se durante il trattamento si producono piccole ferite, è opportuno disinfettarle e fermare ilsangue con cotone emostatico; mai utilizzare matita emostatica.• Non è consigliato l'uso dell'allume di rocca.• Dopo la rasatura della barba assicurare al cliente la possibilità di un'abbondante lavaggio conacqua corrente.• Disinfettare la parte rasata con idonei preparatiMassaggio• Lavarsi le mani all'inizio ed al termine del trattamento• Osservare attentamente la parte da massaggiare per evidenziare sospette lesioni. In tal casonon eseguire il trattamento e consigliare al cliente di rivolgersi al proprio medico curante.• Proteggere le mani con prodotto-barriera• Se durante il trattamento si producono piccole ferite, è opportuno disinfettarle e fermare ilsangue con cotone emostatico; mai utilizzare matita emostatica, proteggerle con un cerotto edevitare di massaggiare la zona.• Se le mani dell'operatore vengono a contatto con sangue o materiale organico del cliente, ènecessario lavarle immediatamente e disinfettarle.Depilazione• Lavarsi le mani all'inizio ed al termine del trattamento• Osservare attentamente la parte da depilare per evidenziare lesioni sospette. In tal caso noneseguire il trattamento e consigliare al cliente di rivolgersi al proprio medico curante.• Utilizzare pinzette sterilizzate• Nel caso si utilizza la ceretta, è preferibile l'impiego della ceretta a temperatura corporeameglio nota come "ceretta a freddo".• Nel caso di diatermocoagulazione è necessario disinfettare accuratamente la parte prima e dopo il trattamento utilizzare aghi monouso o altrimenti sterili oppure strettamente personali e sterilizzati ognivolta vengono usati• In caso di trattamento di peli incarniti: Disinfettare prima e dopo l'operazione Coprire il punto con cerottoManicure, pedicure• Lavarsi le mani all'inizio del trattamento ed indossare i guanti monouso• La parte da trattare va abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamentedisinfettata• Utilizzare materiale monouso altrimenti va usato sterile• Il materiale va cambiato con ogni cliente• Tutti gli strumenti (tronchese, spingi-pelle, limette, forbicine…) devono essere utilizzati sterili• Se durante il trattamento si producono piccole ferite, è opportuno disinfettarle e fermare ilsangue con cotone emostatico; mai utilizzare matita emostatica• Al termine del trattamento eliminare i guanti e lavarsi nuovamente le mani.Pulizia della pelle e peeling (soft e hard-peeling)Sono metodiche per rendere la pelle più luminosa, più pulita e per ridurre i segnidell'invecchiamento cutaneo.Il peeling può essere effettuato con trattamento chimico (acido glicolico, acido tricloracetico,creme dermoabrasive, ecc…) con agenti naturali (fanghi, maschere di provenienza termale)oppure con mezzi fisici (spazzoline rotanti, spugnette abrasive ecc……). Lavarsi le mani prima del trattamento. Indossare guanti protettivi Osservare attentamente la parte da trattare per evidenziare sospette lesioni. In tal caso noneseguire il trattamento e consigliare al cliente di rivolgersi al proprio medico curante.• Detergere e sgrassare la cute• Applicare la sostanza esfoliante rispettando rigorosamente le modalità d'uso.• Utilizzare strumenti monouso o altrimenti disinfettati• Eseguire le operazioni di impacco, massaggi e maschere rispettando tempi modi etemperature opportune• In caso di spremiture, strizzature o aspirazioni di piccoli ascessi cutanei utilizzare fazzolettinidisinfettanti, cannule monouso• In caso di acne in forme grave evitare il trattamento• Se durante il trattamento si producono piccole ferite, è opportuno disinfettarle e fermare ilsangue con cotone emostatico; mai utilizzare matita emostatica• Al termine del trattamento eliminare i guanti e lavarsi le maniTatuaggio• Lavare le mani sempre indipendentemente dall'uso di guanti• Prima di praticare il tatuaggio Indossare maschera, occhiali, guanti e camice sterili (possibilmente monouso) Effettuare una valutazione dello stato della cute per valutarne l'integrità. In particolare leprocedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee e in presenza diustioni. Lavare e disinfettare la parte su cui si vuole praticare il tatuaggio.* Utilizzare materiali sterili, atossici, certificati dall'Autorità sanitaria* Utilizzare aghi e taglienti sterili, sempre e rigorosamente monouso. Tutti gli altri strumentidevono essere sterilizzati.* Nel caso si verifichino spandimento e schizzi di sangue durante il tatuaggio questi devonoessere rimossi e l'area decontaminata* Evitare di rincappucciare gli aghi per non correre il rischio di punture accidentali.* Accertarsi che il cliente abbia raggiunto la maggiore età (18 anni)* E' vietato praticare il tatuaggio sul viso* Dopo aver effettuato il tatuaggio togliere i presidi di protezione e lavarsi le maniPiercingInserimento cruento di anelli od orecchini e metalli di diversa forma e fattura in varie zone delcorpo.• Lavare le mani sempre indipendentemente dall'uso di guanti• Effettuare una valutazione dello stato della cute per valutarne l'integrità. In particolare leprocedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee e in presenza diustioni.• Lavare e disinfettare la parte su cui si vuole praticare il piercing.• Indossare maschera, guanti sterili e camice monouso non obbligatoriamente sterile.• Prima di inserire gli anelli e affini accertarsi che siano almeno disinfettati, meglio se sterili• Utilizzare aghi e taglienti sterili sempre e rigorosamente monouso. Tutti gli altri strumentidevono essere sterilizzati.• Accertarsi che il cliente abbia raggiunto la maggiore età (18 anni); per il piercing sul lobodell'orecchio nei minori è sufficiente il consenso dei genitori.• E' vietato praticare il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe risultarnecompromessa: lingua, capezzoli, palpebre, apparato genitale ecc. )• Dopo aver effettuato il piercing togliere i presidi di protezione e lavarsi le mani SCARICA IL DOCUMENTO (Fonte) DVR PARRUCCHIERI DVR CENTRO ESTETICO

  • La Valutazione Del Rischio Chimico Nel Settore Acconciature

    La metodologia seguita per la valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici si è sviluppata attraverso una fase preliminare di conoscenza della realtà lavorativa che ha previsto l'acquisizione di informazioni generali e la raccolta della documentazione ritenuta necessaria ai fini della sicurezza e dell' igiene del lavoro. Con la collaborazione di persone qualificate ed esperte, addette ai lavori, sono stati esaminati i seguenti aspetti: -         ciclo di lavorazione e tecniche ad esso correlate;-         mansioni in essere e personale preposto allo svolgimento delle attività;-         sostanze e preparati chimici utilizzati e/o derivanti dalle attività lavorative. In una fase successiva di approfondimento sono stati focalizzati altri elementi significativi, quali: -         grado di affluenza della clientela;-         tipologia delle prestazioni più richieste;-         consumi di prodotti cosmetici;-         tipo e durata dell' esposizione;-         gruppi di lavoratori ad esposizione equivalente;-         circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza degli agenti chimici. La mancata disponibilità delle schede di sicurezza dei prodotti cosmetici, la cui redazione è affidata alla discrezionalità del produttore poiché, come è noto, gli stessi esulano dal campo di applicazione della normativa in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, ha indotto ad esaminare direttamente i vari formulati presenti nel salone, con l’obiettivo di rilevarne la composizione chimica e procedere, al momento della rielaborazione dei dati, allo studio dei singoli ingredienti. Considerando la vasta gamma di preparati disponibili l'indagine è stata necessariamente condotta su un campione di prodotti, rappresentativi delle varie categorie merceologiche riscontrate e di più largo impiego nel salone. Alla raccolta delle informazioni ha fatto seguito un'accurata ispezione del luogo di lavoro finalizzata a documentare ulteriormente la stessa realtà lavorativa.L'attenzione è stata rivolta, in particolare, alle caratteristiche del locale nel suo complesso e delle varie postazioni di lavoro, agli impianti e alle attrezzature presenti, alle modalità di svolgimento delle singoleoperazioni, alle misure preventive e di protezione in atto e agli effetti connessi alla loro adozione.In questa fase è stata data ampia importanza alla partecipazione e alla consultazione degli addetti per ottenere tutte le indicazioni necessarie ad identificare le normali attività operative e quelle eseguite solooccasionalmente: sono stati dunque definiti gli aspetti che possono costituire, nell'ambito del rischio chimico, cause potenziali di pericolo senza trascurare come il comportamento del lavoratore, abituato allo svolgimento di attività di routine, possa contribuire, in alcune circostanze, a modificare il livello di rischio. La rielaborazione degli elementi acquisiti si è basata innanzitutto sull’identificazione delle principali sostanze contenute nei formulati, nel tentativo di ricondurne la denominazione a più noti sistemi di nomenclatura laddove necessario, e, successivamente, sull’attribuzione delle relative caratteristiche intrinseche di pericolo. Quest’ultimo passaggio è stato realizzato con il supporto di riferimenti legislativi e attraverso la consultazione di una serie di fonti (banche dati, fascicoli tecnici, monografie,..) che hanno permesso non solo di risalire alle proprietà pericolose degli ingredienti più “critici” e a loro eventuali valori limite  biologici  e/o  di  esposizione  professionale  ma  anche  di  reperire  informazioni  sicuramente interessanti per la valutazione finale. Per ogni tipologia di attività svolta è stato quindi studiato ed evidenziato l' effetto che può scaturire dall'impiego di determinati preparati cosmetici; la successiva correlazione del danno atteso con la politica di sicurezza aziendale intrapresa (misure di prevenzione, misure di protezione individuali e/o collettive, informazione, formazione, addestramento, procedure di lavoro, ..), tenuto conto anche di dati epidemiologici noti in letteratura, ha condotto alla stima dell’entità del rischio, espressa secondo gli indici di giudizio previsti dalla vigente normativa. LAVAGGIOL' operazione, a seconda del contesto lavorativo in cui viene eseguita, può essere finalizzata semplicemente alla pulizia dei capelli e del cuoio capelluto oppure alla rimozione dei residui di prodotti specifici utilizzati nelle precedenti fasi di lavoro. Dopo l'applicazione dello shampoo i capelli possono venire sottoposti a un trattamento districante e nutriente con specifici prodotti cosmetici sotto forma di balsami, creme e impacchi, che si differenziano prevalentemente per i diversi valori di viscosità e densità.   lavori tecnici: MODIFICA DEL COLORE DEI CAPELLILa modifica del colore dei capelli può essere realizzata attraverso tecniche che differiscono sia per il processo chimico coinvolto sia per la durata dell'effetto ottenuto, ovvero per la solidità del colore al lavaggio. Decolorazione: consiste nello schiarire il colore naturale del capello, che risulta determinato dalla quantità, dal tipo di pigmento in esso contenuto e dalla sua distribuzione. L'operazione, attraverso un processo ossidativo, modifica le originarie proporzioni del pigmento melanico inducendo nel capello decolorato un comportamento diverso da quello del capello naturale. Tinture: hanno lo scopo di apportare nuovo colore al capello e si distinguono in temporanee, semipermanenti, e permanenti. tinture temporaneeCausano un cambiamento del colore dei capelli che dura al massimo fino allo shampoo    successivo. Non prevedono fenomeni ossidativi dei capelli. tinture semipermanentiGeneralmente di tipo ossidativo, sono in grado di realizzare un cambiamento di colore dei capelli resistente fino a 4 o 5 lavaggi e possono essere eseguite per coprire i primi capelli bianchi (tintura"tono su tono”), per aggiungere vari toni al colore naturale del capello (riflessi "moda”), per eliminare le tonalità giallastre dai capelli grigi o bianchi ( tintura "tono-grigio"). tinture permanentiComportano una modifica permanente del colore dei capelli e vengono utilizzate anche per coprire i capelli bianchi. I prodotti usati a tale scopo richiedono, prima dell'uso, una miscelazione con un agente ossidante in modo da indurre una preliminare decolorazione del capello.   lavori tecnici: MODIFICA DELLA FORMA DEI CAPELLIPer modificare la forma dei capelli in modo duraturo si ricorre di norma ad un trattamento chimico noto come  permanente  a  freddo  che  prevede  reazioni  redox  a carico dei  gruppi  disolfuro della cistina, amminoacido costituente del capello, provocate dall'azione di un componente ondulante (ad effettoriducente) e dall'azione di un componente fissativo (ad effetto ossidante).In particolare il processo consiste nella riduzione, in ambiente alcalino, del gruppo disolfuro a gruppo mercaptanico e nel successivo ripristino della funzionalità disolfurea per ossidazione, in ambiente acido,del gruppo tiolico precedentemente originato.Poiché tutto il processo avviene dopo l' avvolgimento delle ciocche di capelli su bigodini si ottiene una modificazione della forma dei fusti che risulteranno tanto più arricciati quanto più piccoli saranno ibigodini utilizzati.   lavori stilistici: TAGLIO-ASCIUGATURA-ACCONCIATURANell'esecuzione di lavori stilistici, quali possono essere il taglio, l'asciugatura e l'acconciatura, interessa, dal punto di vista chimico, l'utilizzo di prodotti cosiddetti styling, ovvero di modellanti e volumizzanti e,nella fase ultima dell'acconciatura, di lacche fissative. L’immissione sul mercato dei prodotti cosmetici è regolamentata da apposita legislazione europea, recepita a livello nazionale, atta a garantire, nell’ambito della Comunità, le norme che si devono rispettare in merito a composizione, etichettatura e imballaggio.La vigente normativa offre un elenco indicativo dei prodotti cosmetici, suddivisi per categoria, e individua, tra l’altro, le sostanze che non possono essere presenti nella loro composizione ele sostanze e i coloranti che possono essere impiegati solo al di sotto di determinati limiti diconcentrazione e nel rispetto di condizioni stabilite. L’esclusione dei preparati cosmetici, allo stadio di prodotti finiti destinati all’utilizzazione finale, dal campo di applicazione della normativa in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi e la conseguente esenzione delle case produttrici dalla redazione della scheda dati di sicurezza, sicuramente non semplifica la definizione degli effetti che le sostanze contenute nei vari formulati possono avere sulla salute degli esposti e rende meno immediata la conseguente valutazione del rischio. Collocandosi in tale contesto il modello proposto vuole suggerire semplicemente una strategia che consenta di individuare e definire le modalità, gli strumenti e i contenuti caratterizzanti la fase di monitoraggio esplorativo della realtà lavorativa offrendo un metodo anche per l’organizzazione, la codificazione e la rielaborazione dei dati e delle informazioni raccolte. In merito al giudizio finale cui si è approdati (definizione del rischio come non moderato), nell’attribuzione qualitativa del peso ai vari elementi presi in considerazione hanno avuto un ruolo significativo sia i risultati di studi epidemiologici acquisiti da fonti bibliografiche sia la pericolosità conclamata di alcuni ingredienti normalmente presenti in certi preparati cosmetici, sia le conclusioni tratte da fonti autorevoli.Lontani dall’aver proposto un modello che interpreti dati sperimentali quasi con rigore matematico, nella combinazione dei parametri acquisiti non è stato possibile rimuovere quel certo margine di discrezionalità che ogni processo di valutazione comprensibilmente comporta e che può costituire un limite all’accuratezza delle conclusioni dedotte.Tuttavia, la stessa componente soggettiva, per il presupposto legislativo che ha contribuito a creare  (garantendo  la  predisposizione  e  l’attuazione  di  un  piano  di  controllo  sanitario preventivo e periodico) non ha lasciato che si perdesse di vista, in una realtà ancora poco esplorata, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, obiettivo primario che la valutazione del rischio deve perseguire. VALUTAZIONE DEL RISCHIO PARRUCCHIERI

  • PAUSE DAL VIDEOTERMINALE, LE MANSIONI ALTERNATIVE

    • VDT
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Il Datore Di Lavoro Può Sostituire Le Pause Obbligatorie Dal Videoterminale Prescritte Dalle Norme Sulla Sicurezza Con Mansioni Alternative Senza Uso Del PC: La Sentenza Della Cassazione.  Il datore di lavoro può sostituire le pause dal videoterminale, obbligatorie per i dipendenti che trascorrono continuativamente tempo davanti al PC, con mansioni differenti che non prevedano l’uso del computer: lo ha stabilito una sentenza di Cassazione, la numero 2679 dell’11 febbraio 2015, riferita al caso di una dipendente di Telecom Italia. Il punto è il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro, che prescrivono una pausa di un quarto d’ora ogni 120 minuti (due ore) passati davanti al PC. Sostituire le pause al PCL’azienda non aveva riconosciuto queste pause, perché di fatto la dipendente oltre alle mansioni che prevedevano la permanenza davanti al videoterminale, aveva anche compiti di back-office, di tipo amministrativo, che non richiedevano l’utilizzo del PC. La sentenza di primo grado aveva dato ragione alla lavoratrice, stabilendo un indennizzo di circa 4mila euro, così l’azienda ha presentato ricorso. Va segnalato che la vicenda si riferisce alla fine degli anni ’90 e, dunque, la legge di riferimento per quanto riguarda i lavori davanti al videoterminale è l’articolo 54 del Dlgs 626/1994 (oggi sostituito dall’articolo 175 del Dlgs, decreto legislativo, 81/2008). Ebbene, la “vecchia” 626, prevedeva che il lavoratore che svolgeva la sua attività al PC per almeno quattro ore consecutive avesse diritto a un’interruzione «mediante pause ovvero cambiamento di attività». Modalità da stabilire dalla contrattazione collettiva o aziendale. In mancanza di accordi contrattuali, la norma prescriveva una pausa di 15 minuti ogni 120 trascorsi al videoterminale (come prevede anche la nuova legge). Comunque sia, il punto fondamentale è l’esplicito riferimento alla possibilità di sostituire le pause con diverse mansioni, che rappresentassero un cambiamento di attività. La Corte, si legge nella sentenza:«Ha accertato che nella fattispecie non sussisteva la continuità dell’applicazione al videoterminale e che, peraltro, lo svolgimento, seppur in maniera minore, dell’attività amministrativa nella stessa giornata comportava un cambiamento di attività, idonea a integrare la prevista interruzione».Risultato: la Corte di Cassazione ha dato ragione all’azienda. Il precedente è importante, perché sancisce appunto che una diversa mansione, che non preveda l’uso del PC, possa essere considerata alla stregua delle pause.NormativaSi tratta di un punto sul quale la vecchia e la nuova normativa sono relativamente simili, nel senso che anche il copra citato articolo 175 della legge 81/2008 prevede per il lavoratore il diritto «ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività». Le modalità delle interruzioni devono essere stabilite dai contratti di lavoro e in caso contrario vale la pausa di 15 minuti ogni due ore davanti al PC. Sottolineiamo che nei tempi di interruzione non sono compresi quelli di attesa della risposta da parte del sistema elettronico (considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro) e che la pausa è considerata parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro VALUTAZIONE VDT IN EXCEL

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO (WBV) NELL’IMPIEGO PROFESSIONALE DI MOTOCICLI.

    • VIBRAZIONI
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Si tratta di un rischio comune ad un numero rilevante di lavoratori, tipicamente impiegati nella logistica, recapito postale, nei settori della sicurezza stradale e vigilanza urbana. Sebbene il motociclo sia utilizzato tipicamente per brevi tragitti in ambito urbano, molti lavoratori utilizzano il motociclo come principale mezzo di trasporto durante l’attività lavorativa.Lo studio riguarda un problema trasversale che coinvolge un numero elevato di esposti in diverse categorie lavorative su tutto il territorio nazionale. Nell’ambito del lavoro svolto è stata eseguita una valutazione dell’entità del rischio WBV in condizioni standardizzate ed opportunamente monitorate, idonee a caratterizzare le condizioni lavorative differenti, riscontrabili in ambito urbano ed extraurbano, a bordo dei motocicli e ciclomotori utilizzati sul territorio della Regione Toscana.I risultati ottenuti nell’ambito dello studio possono essere estesi a condizioni occupazionali analoghe riscontrabili sul territorio nazionale per differenti condizioni espositive.A tal fine i risultati dello studio condotto saranno resi disponibili alla conoscenza del pubblicoattraverso la banca Dati Nazionale Vibrazioni – Portale Agenti Fisici, consultabile al sito:www.portaleagentifisici.it, per poter essere fruibili nella valutazione del rischio nelle differenti attività lavorative. Nicola Stacchini, Iole Pinto, Andrea BogiAzienda USL 7 Siena - Laboratorio di Sanità Pubblica – Agenti Fisici Strada del Ruffolo - Siena SCARICA APPROFONDIMENTO

  • PES PAV PEI

    LAVORI SOTTO TENSIONE Entrata in vigore la Norma CEI 11-27 III edizione  ha rivoluzionato un po’ quello che sono le qualifiche e le modalità di esecuzione dei lavori elettrici in bassa tensione (fino a 1000 V c.a. o 1550 V c.c.). Una novità significativa che la Norma ha introdotto sono le figure di PES, PAV e PEI. L’articolo di oggi serve per far capire chi sono queste figure, quali sono i loro ruoli e l’eventuale formazione che va loro erogata per poter svolgere in piena sicurezza i lavori sugli impianti elettrici.. DVR ELETTRICISTA VALUTAZIONE SEMPLIFICATA RISCHIO ELETTRICO VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI IN EXCEL Definizione Delle Tre Categorie Di Lavoro Elettrico: – Lavoro SOTTO TENSIONE: Lavoro elettrico eseguito su quadri, apparecchiature, o comunque parti attive di impianti elettrici che sono sotto tensione (ovvero collegate, attive e nel loro normale funzionamento)– Lavoro FUORI TENSIONE: Lavoro elettrico eseguito su quadri, apparecchiature o parti di impianti elettrici normalmente in funzione a cui viene tolta tensione per l’esecuzione del lavoro– Lavoro IN PROSSIMITÀ: Lavoro elettrico eseguito entro una certa distanza dalle parti attive di una qualsiasi apparecchiatura elettrica in condizioni di normale funzionamento e quindi in tensione.Bene inoltre specificare che, al contrario di come ci si potrebbe aspettare, la realizzazione di un nuovo impianto elettrico NON È UN LAVORO ELETTRICO ma di fatto risulta essere un lavoro di tipo EDILE. Figure Introdotte Dalla Norma CEI 11-27: P.ES. (Persona ESperta): Una PES è una persona con conoscenze tecniche teoriche e con un’esperienza tali da permetterle di analizzare i rischi derivanti dall’elettricità e a svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Una PES può svolgere lavori elettrici FUORI TENSIONE e IN PROSSIMITÀ;– P.AV. (Persona AVvertita): Una PAV è una persona che è a conoscenza dei rischi derivanti dall’elettricità ed è in grado di svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Di norma una PAV viene istruita da una PES o da una persona che comunque possiede le giuste conoscenze tecniche;– PE.I. (PErsona Idonea): Una PEI è una persona in possesso dei requisiti per poter svolgere tutti i tipi di lavori elettrici, compresi quelli SOTTO TENSIONE; Chi Può Essere Designato Come PES O Come PAV? Nel caso di un lavoratore autonomo (artigiano elettrico per esempio) è sufficiente un’autocertificazione scritta da consegnare a chi commissiona un lavoro elettrico quando la stessa committenza la richieda. Per un lavoratore dipendente di un’azienda, invece, l’assegnazione del ruolo di PES o PAV è di esclusiva facoltà del datore di lavoro: la designazione deve essere fatta per iscritto e controfirmata dal lavoratore a cui viene attribuito il ruolo. In questo caso, il datore di lavoro, per determinare se il suo dipendente può essere un PES o un PAV, deve basarsi sulla sua preparazione coadiuvato da eventuale diploma o attestato di formazione del lavoratore o dal suo bagaglio di esperienza nel campo. Solo nel caso in cui il datore di lavoro ritenga una persona non in possesso delle capacità necessarie, allora viene richiesto al lavoratore di frequentare apposito corso di formazione PES / PAV con i contenuti specifici dettati dalla normativa CEI 11-27.Chi non è tenuto a frequentare il corso dedicato alla formazione PES / PAV ?– Operatore in possesso di diploma tecnico di scuola superiore (ITIS o IPSIA o comunque equivalente);– Operatore elettrico che, a discrezione del datore di lavoro, è in possesso di tutti i requisiti necessari per essere definito PES o PAV– Datore di lavoro o lavoratore autonomo in possesso dei requisiti tecnico/pratici dettati dalla norma CEI 11-27. Chi Può Essere Designato Come PEI? LUn lavoratore può essere designato come PEI (ovvero PErsona Idonea ad eseguire lavori elettrici SOTTO TENSIONE), invece, in due modi differenti: o frequentare un modulo di formazione apposito, oppure avvalersi di quella che viene definita “Formazione per affiancamento”, ovvero un vero e proprio addestramento ai lavori sotto tensione in affiancamento al datore di lavoro o ad una PEI già in essere. Requisiti Basilari Per L’attribuzione Dei Ruoli PES / PAV – Il primo aspetto riguarda l’istruzione, cioè la conoscenza ell’impiantistica elettrica, dei pericoli ad essa connessi e della relativa normativa di sicurezza;– Il secondo aspetto riguarda l’esperienza di lavoro maturata, quale requisito per poter avere confidenza della conoscenza o meno delle situazioni caratterizzanti una o più tipologie di lavori e della maggior parte delle situazioni anche non ricorrenti;– Il terzo aspetto riguarda le caratteristiche personali, quelle maggiormente significative dal punto di vista professionale, quali le doti di equilibrio, attenzione, precisione e ogni altra caratteristica che concorra a far ritenere l’operatore affidabile.FONTI ARTICOLONorma CEI 11-27 III Edizione e Tecnologiaeambiente Attribuzione Della Condizione Di PES/PAV OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELLA CONDIZIONE DI “PES” (Persona ESperta) per l’esecuzionedi lavori elettrici Fuori Tensione e In prossimitàIl sottoscritto ___________________ in qualità di Datore di Lavoro di _________________con sede in ________________________ a _________________________APPURATE La sua conoscenza dell’impiantistica elettrica, dei pericoli ad essa connessi e della relativanormativa di sicurezza; La sua esperienza di lavoro maturata, la sua confidenza nelle situazioni caratterizzanti il tipodi lavoro elettrico da eseguire e nelle maggior parte delle situazioni, anche non ricorrenti; Le sue caratteristiche personali, le sue doti di attenzione, precisione e serietà nell’esecuzionedei lavori elettrici;con la presente Le comunichiamo la sua designazione quale Persona ESperta (PES) ai sensi dellaNORMA CEI 11-27 e del D.Lgs. 81/08La sua attività sarà svolta conformemente alle indicazioni presenti nella Norma CEI 11-27._________________________________________(timbro e firma del Datore di lavoro)   OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELLA CONDIZIONE DI “PAV” (Persona AVvertita) perl’esecuzione di lavori elettrici Fuori Tensione e In prossimitàIl sottoscritto ___________________ in qualità di Datore di Lavoro di _________________con sede in ________________________ a _________________________APPURATE La sua conoscenza dell’impiantistica elettrica, dei pericoli ad essa connessi e della relativanormativa di sicurezza; La sua esperienza di lavoro maturata, la sua confidenza nelle situazioni caratterizzanti il tipodi lavoro elettrico da eseguire e nelle maggior parte delle situazioni, anche non ricorrenti; Le sue caratteristiche personali, le sue doti di attenzione, precisione e serietà nell’esecuzionedei lavori elettrici;con la presente Le comunichiamo la sua designazione quale Persona AVvertita (PAV) ai sensi dellaNORMA CEI 11-27 e del D.Lgs. 81/08La sua attività sarà svolta conformemente alle indicazioni presenti nella Norma CEI 11-27._________________________________________(timbro e firma del Datore di l Lavori Elettrici E’ bene ricordare che la sicurezza di un impianto elettrico dipende soprattutto dal rispetto delle norme sia per quanto riguarda la struttura degli impianti, sia per quanto riguarda i singoli componenti impiegati. Diverse statistiche hanno dimostrato che la maggior parte degli incidenti sono imputabili alla inosservanza delle norme; soprattutto negli ambienti di lavoro è stata rilevata la seguente suddivisione degli infortuni elettrici:- 50% causati da errore umano con prevalenza su lavori effettuati sotto tensione o ritenuti erroneamente fuori tensione;- 35% causati dal mancato rispetto delle norme;- 10% causati da prese eccessivamente sovraccaricate con prese multiple e adattatori vari;- 5% causati da apparecchiature non conformi alle norme.Con l’entrata in vigore del Testo Unico sulla sicurezza, D.Lgs. 81/2008 (e successivo D.Lgs. 106/2008), diviene obbligatorio (art. 82), nel caso di lavori elettrici in tensione, riconoscere l’idoneità dei lavoratori secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica. Nel caso specifico la normativa di riferimento è la norma CEI 11-27 terza edizione, “Esecuzione di lavori su impianti elettrici”, con i requisiti minimi di formazione per operare fuori tensione sui sistemi elettrici di categoria 0, I, II, III e sotto tensione sui sistemi di categoria 0 e I. In attesa, a breve della pubblicazione della quarta edizione della norma CEI 11-27 (con la quale saranno introdotte diverse modifiche come: nuove definizioni riguardanti le figure professionali addette ai lavori elettrici con le sigle URI e URL, modifiche delle distanze DL e DV per l’individuazione delle zone di lavoro sotto tensione e in prossimità DL passa da 15 cm a 0 cm e DV passa da 65 cm a 30 cm, possibilità di omissione da parte di artigiani e piccole aziende delle figure RI e PL, modifica dei moduli formativi per PES e PAV relative al livello di conoscenze pratiche 1B, introduzione di nuovi allegati, ecc), quella attuale che è in vigore dal 2005, si pone come traduzione della norma CEI EN 50110 che stabilisce i requisiti minimi di sicurezza che ogni Stato aderente al CENELEC deve garantire nella realizzazione della propria normativa nazionale.In particolare la norma CEI 11-27 fornisce le seguenti definizioni:- Lavoro elettrico attività lavorativa svolta su parti attive accessibili o nella vicinanza di esse con il pericolo per l’operatore di folgorazione o di ustioni da arco elettrico. Esempi di lavori elettrici sono: misure, verifiche, manutenzioni, prove, ispezioni, modifiche, ampliamenti, montaggi, sostituzioni. Si è in presenza di un lavoro elettrico solo quando viene coinvolta una parte attiva di un impianto elettrico, per cui la realizzazione di un nuovo impianto non è un lavoro elettrico, almeno fino a quando non è allacciato alla fonte di alimentazione. Non sono, infine, da considerare lavori elettrici: quelli di carattere edile, meccanico, di carpenteria anche se eseguiti in prossimità di parti attive, purché queste siano dotate di idonea protezione contro i contatti diretti; il riarmo di relè; la sostituzione di lampade o fusibili in quadri elettrici. Un lavoro elettrico può essere eseguito: fuori tensione quando si opera su impianti elettrici o parti di essi normalmente in funzione ai quali viene tolta tensione per l’esecuzione di lavori; sotto tensione quando si opera su impianti elettrici o parti di essi che risultano nel loro normale funzionamento e quindi in tensione; in prossimità quando si opera entro una certa distanza dalle parti attive in condizione di normale funzionamento;- Bassa tensione (BT) viene assunto come bassa tensione il livello uguale o inferiore a 1000 V in corrente alternata e uguale o inferiore a 1500 V in corrente continua. Oltre questi valori è consentita l’attività sotto tensione solo con il possesso di relativa abilitazione come stabilito dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 febbraio 2011 "Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni" pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11 aprile 2011 al n.83, riguardante i lavori effettuati sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.- Zona di lavoro sotto tensione (DL) è la distanza limite entro la quale l’esecuzione di un lavoro elettrico è considerato a contatto con parti in tensione, detta zona si estende per una distanza di 15 cm intorno alla parte attiva in tensione, definendo così l’area di lavoro sotto tensione. In questa zona non sono ammesse persone non autorizzate ed eventuali oggetti mobili che non vengono utilizzati per lo svolgimento del lavoro;Zona di lavoro in prossimità (DV) è la distanza oltre i 15 cm e fino a 65 cm dalla parte attiva in tensione entro la quale un lavoro elettrico viene considerato in prossimità. In questa zona devono essere messe in atto tutte le precauzioni necessarie affinché sia impedita la penetrazione, diretta o indiretta, nella adiacente zona di lavoro sotto tensione, mentre al di fuori della zona di lavoro in prossimità si presuppone l’assenza di rischio elettrico. Sotto il profilo della prevenzione antinfortunistica, in questa zona occorre valutare e mettere in atto una serie di barriere (distanza di sicurezza, impedimento fisico), coordinandole e integrandole in un sistema che rappresenterà la procedura di intervento in prossimità;- Distanza di sicurezza non è quantificata numericamente, la norma si limita ad affermare che una distanza si ritiene sicura nel momento in cui l’operatore che vi si trova con i piedi, per quanti movimenti involontari possa fare in ogni direzione, non riesce a penetrare nella zona di lavoro sotto tensione. La distanza di sicurezza va quindi individuata caso per caso valutando i seguenti fattori: tensione nominale dell’impianto con la quale è possibile ricavare la DV; tipologia del lavoro da svolgere; dimensioni delle attrezzature che dovranno essere impiegate; qualificazione del personale impiegato;- Supervisione “Complesso di attività svolte da PES, finalizzate a predisporre ambienti, misure di prevenzione e protezione, modalità d’ intervento, istruzioni, organizzazione complessiva in modo tale da minimizzare i rischi. La supervisione è un’ attività svolta prima di eseguire un lavoro, durante un lavoro o dopo l’ esecuzione di un lavoro ai fini di sovraintendere a dette attività ed allo scopo di controllare che vengano rispettate, in particolare, le prescrizioni generali di sicurezza aziendali”.- Sorveglianza “La sorveglianza oltre ad una possibile supervisione, specialmente richiesta per i lavori complessi, è un’attività di controllo continuativo svolta da PES o PAV nei confronti di altre PAV, generalmente con minore esperienza delle prime, o in particolare di PEC, atta a prevenire azioni pericolose che queste ultime potrebbero compiere ignorandone il grado di rischio”.- Terra di lavoro è la messa a terra ed in cortocircuito delle parti attive messe fuori tensione al fine di ottenere un ulteriore grado di sicurezza, la sua realizzazione è obbligatoria per lavori con tensione superiore a 1000 V, in bassa tensione è resa obbligatoria solo se non è stato possibile il sezionamento di tutte le possibili alimentazioni. Inoltre è resa obbligatoria, sempre in bassa tensione, sulle linee elettriche aeree nel caso vi siano rischi di contatti diretti o influenze con altre linee, nel caso la messa a terra non fosse possibile occorre procedere come se il lavoro fosse eseguito sotto tensione. La sua installazione è di competenza del Preposto ai Lavori e deve essere apposta in entrambi i lati della linea e ben visibile dal posto di lavoro a tutti gli addetti;- Persona preposta alla conduzione dell'impianto (Responsabile dell’Impianto, RI) è la persona a cui viene assegnato, dal datore di lavoro, il ruolo di conduzione dell’impianto; in presenza di impianti di grandi dimensioni e potenza la conduzione dell’impianto può essere affidata ad una vera e propria organizzazione comprendente uomini, mezzi e attrezzature (reparto interno all’azienda); in altri casi le risorse possono essere esterne all’azienda (affidate in appalto a ditta specializzata ed abilitata). Il responsabile di queste eventuali unità operative è sempre il RI che comunque può delegare, di volta in volta, una parte dei propri compiti. Il RI è responsabile delle seguenti operazioni: pianificazione, programmazione dei lavori in collaborazione con il PL; redazione del Piano di Lavoro; della programmazione ed esecuzione di modifiche gestionali (modifiche taratura protezioni, esclusione di richiusure, ecc) e delle manovre sull’impianto elettrico oggetto dei lavori; dell’individuazione dell’impianto elettrico interessato dai lavori e della delimitazione dell’area entro la quale il lavoro può svolgersi con le modalità previste e dell’apposizione di eventuali cartelli monitori; del trasferimento al PL delle informazioni sugli eventuali rischi elettrici ed ambientali dell’impianto oggetto dei lavori; della consegna dell’impianto oggetto dei lavori al PL.- Persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa (Preposto ai Lavori, PL) è una persona alla quale è affidato il compito di attuare e mantenere in opera sul posto di lavoro, le misure di sicurezza stabilite e riportate nei documenti quali il piano di lavoro, il piano di sicurezza aziendale, verificandone l’effettiva applicabilità. Il PL rimanendo costantemente sul posto di lavoro può risolvere eventuali rischi insorti durante i lavori e non previsti in sede di pianificazione, anche lui può delegare una parte dei compiti, quando lo ritiene opportuno, rimanendo sempre l’unico responsabile. Il PL risponde delle seguenti operazioni: preparazione dei lavori; definizione della sequenza più idonea per l’esecuzione dei lavori; stesura del Piano di Intervento; presa in carico dell’impianto dal RI e sua riconsegna; verifica dell’assenza di tensione ed apposizione delle terre di lavoro, nel caso di lavori fuori tensione; verifica delle condizioni ambientali prima e durante l’esecuzione dei lavori; gestione e trasferimento al personale a lui subordinato delle informazioni necessarie per il lavoro e la sicurezza; messa in opera di ulteriori misure di protezione nel caso di una eventuale insorgenza di rischi elettrici e non elettrici, non valutati preventivamente o sospensione dei lavori nel caso non sia in grado di farvi fronte; dell’organizzazione di tutte le risorse lavorative che fanno parte dell’attività lavorativa, compresi eventuali lavoratori autonomi; accertamento dell’adeguatezza delle attrezzature, dei mezzi e della strumentazione necessari al lavoro. Il Responsabile dell’Impianto e il Preposto ai Lavori possono essere anche la stessa persona e possono essere interne o esterne all'azienda. L'importante è che esse siano sempre identificate in modo inequivocabile;- Impianto e lavoro complesso un impianto si deve ritenere complesso quando: i suoi circuiti sono molto articolati, tali da essere passibili di errori di valutazione; i circuiti o i componenti risultano poco controllabili a vista da chi sta effettuando un intervento; le fonti di alimentazione sono più di una in quanto comprende gruppi elettrogeni o soccorritori statici oppure prevede utenze privilegiate; vi è presenza di impianti o componenti in media o alta tensione. Nell’eventualità di un lavoro complesso i margini di incertezza devono essere superati mediante: una completa ed accurata documentazione (schemi elettrici e planimetrie); l’esperienza e la competenza del personale impiegato; la rigorosità delle procedure aziendali. L’individuazione degli impianti complessi deve essere svolta durante la fase di valutazione dei rischi, ovvero di stesura del DVR e dovranno essere presi in esame tutti i posti di lavoro in cui potranno trovarsi ad operare i manutentori e gli impiantisti elettrici, devono inoltre essere compresi anche i rischi non prevalentemente elettrici;- Piano di Lavoro (PdL) è di esclusiva competenza del Responsabile dell’Impianto che dovrà predisporlo dopo aver consultato il Preposto ai Lavori cui il lavoro verrà affidato e tenendo conto delle sue osservazioni; è un documento che individua l’assetto che l’impianto deve assumere e mantenere durante i lavori al fine di ridurre il rischio elettrico, è necessario solo per lavori complessi e deve essere firmato dal RI per assunzione di responsabilità. Qualora su uno stesso impianto venissero previsti più lavori affidati a PL diversi, per ogni lavoro deve essere approntato un PdL diverso e trattandosi dello stesso impianto dovranno riportare tutti la firma dello stesso RI;- Piano di intervento è di esclusiva competenza del Preposto ai Lavori, è un documento che riporta le modalità di organizzazione ed esecuzione del lavoro, è necessario solo per lavori complessi e deve essere firmato dal PL per assunzione di responsabilità;- Consegna dell’impianto è effettuato tramite apposito verbale cartaceo dal Responsabile dell’Impianto al Preposto ai Lavori e rappresenta la garanzia che l’impianto risulta conforme a quanto stabilito nel PdL e che vi rimarrà fino alla restituzione a lavori ultimati.- Persona esperta (PES) è una persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da coordinare ed istruire altri lavoratori a lui affidati e soprattutto di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare. E’ una figura di elevata professionalità e capacità, per cui è ad essa che devono essere affidati i lavori più complessi e a maggior rischio. Un lavoratore può essere designato come PES solo dal proprio datore di lavoro, la designazione deve essere fatta per iscritto e confermata dal lavoratore stesso, il datore di lavoro per determinare se il suo dipendente può essere una PES, deve basarsi sulla sua preparazione attestata da eventuale diploma o attestato professionale oppure dalla sua esperienza personale. Solo nel caso in cui il datore di lavoro ritenga una persona non in possesso dei requisiti necessari, può richiedere al lavoratore di frequentare un apposito corso di formazione in relazione alle prescrizioni della norma CEI 11-27. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione gli operatori in possesso di diploma superiore di istituto tecnico industriale o diploma professionale IPSIA. Nel caso di lavoratori autonomi, ad esempio un artigiano elettrico, la designazione di PES avviene tramite un’autocertificazione scritta del lavoratore, da consegnare a chi commissiona un lavoro elettrico; in particolare l'autocertificazione deve indicare le conoscenze legislative e normative elettriche, le esperienze e i percorsi formativi effettuati, le tipologie di impianti trattati. I requisiti basilari ai quali deve riferirsi il datore di lavoro per assegnare le qualifiche di PES o PAV, in base alla norma CEI 11-27 sono: l’istruzione cioè la conoscenza dell'impiantistica elettrica, dei pericoli ad essa connessi e della relativa normativa di sicurezza; l'esperienza di lavoro con particolare riguardo alla conoscenza di varie tipologie di lavori elettrici e di situazioni impreviste; le caratteristiche personali quali precisione nel lavoro, attenzione, attitudine alla gestione del lavoro e del personale e ogni altra caratteristica che concorra a far ritenere l’operatore affidabile. Il datore di lavoro può classificare PES, nell’ambito della propria ditta, solamente lavoratori che sono adibiti professionalmente, solo ed esclusivamente a lavori elettrici;- Persona avvertita (PAV) è una persona che possiede solo alcune delle caratteristiche della PES oppure le possiede tutte ma in misura inferiore. Questa figura professionale è in grado di eseguire una determinata tipologia di lavori elettrici fuori tensione e in prossimità solamente in seguito alle istruzioni ricevute da una PES e/o sotto la sua sorveglianza. Un lavoratore può essere designato come PAV solo dal proprio datore di lavoro, la designazione deve essere fatta per iscritto e confermata dal lavoratore stesso, il datore di lavoro per determinare se il suo dipendente può essere una PAV, deve basarsi sulla sua preparazione attestata da eventuale diploma o attestato professionale oppure dalla sua esperienza personale, in alternativa può affiancarlo per un periodo ad una PES o può richiedere al lavoratore di frequentare un corso di formazione;- Persona comune (PEC) è una persona che non è in grado di gestire lavoro e rischio elettrico in autonomia, può operare autonomamente solo in totale assenza di rischio elettrico mentre può operare in presenza di rischio elettrico solo sotto costante sorveglianza di una PES o PAV;- Persona idonea (PEI) è una persona in possesso dei requisiti per poter svolgere tutti i tipi di lavori elettrici, compresi quelli sotto tensione. Un lavoratore può essere designato come PEI, dal datore di lavoro dopo aver frequentato un apposito corso di formazione riconosciuto (la norma CEI 11-27 suggerisce un corso della durata minima di 12 ore), oppure attraverso la formazione per affiancamento ovvero un periodo di addestramento con una PEI già in essere.Nella norma CEI 11-27, sono riportati i moduli formativi con le relative competenze teoriche e pratiche (livelli di competenze teoriche 1A e 1B, livelli di competenze pratiche 2A e 2B) la cui frequentazione può costituire un valido supporto per il datore di lavoro al fine di assegnare la prescritta qualifica al proprio personale; questo fermo restando che l'attribuzione dei profili PES, PAV, PEC, e PEI costituisce un'autonoma decisione del datore di lavoro che può revocarla, per iscritto, in qualsiasi momento a sua discrezione.Livelli di conoscenze per lavori fuori tensione in conformità alla norma CEI 11-27- Livello 1A conoscenze teoriche: principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica con particolare riguardo ai D.Lgs. 81/08 e 106/2009; norma CEI EN 50110-1, CEI 11-27, CEI 11-1, CEI 64-8; effetti dell’elettricità sul corpo umano e cenni di primo intervento di soccorso; attrezzature e dispositivi di protezione individuale, impiego, verifica e conservazione; responsabilità e compiti del responsabile dell’impianto e del preposto ai lavori; preparazione del lavoro; documentazione; sequenze operative di sicurezza; comunicazioni;- Livello 1B conoscenze pratiche: predisposizione e comprensione di un piano di lavoro e di un piano di intervento; definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro; apposizione barriere e protezioni; apposizione di blocchi ad apparecchiature e/o macchinari; messa a terra e in cortocircuito; verifica dell’assenza di tensione; verifica della sicurezza delle masse; valutazione delle distanze ; uso e verifica dei dispositivi di protezione individuali; valutazione delle condizioni ambientali; modalità di scambio delle informazioni; verifica del corretto intervento di primo soccorso agli infortunati.Livelli di conoscenze per lavori sotto tensione in conformità alla norma CEI 11-27- Livello 2A conoscenze teoriche: norma CEI 11-27 con riguardo ai lavori sotto tensione; norma CEI EN 50110-2; caratteristiche dei componenti elettrici su cui si può intervenire nei lavori sotto tensione; attrezzature e dispositivi di protezione individuale per lavori sotto tensione;- Livello 2B conoscenze pratiche: preparazione del lavoro; valutazione rischi; scambio informazioni; competenze nei singoli ruoli; analisi del lavoro; scelta attrezzatura; definizione del posto di lavoro; preparazione cantiere; protezione da parti prossime; sequenze operative dei lavoriIn particolare una PEC non deve avere alcuna competenza; una PES deve avere le competenze 1A e 1B; una PAV deve avere una parte delle competenze 1A e una parte delle competenze 1B; una PEI deve avere oltre alle competenze 1A e 1B anche le competenze 2A e 2B relative ai lavori sotto tensione. Nel conferire ad un dipendente la qualifica di PES, PAV, PEI, il datore di lavoro attesta che egli conosce tutte le procedure per eseguire lavori elettrici indipendentemente dalle modalità con cui tali conoscenze sono state acquisite, ad esempio con corsi interni o esterni, con affiancamento a persone esperte o idonee, oppure con esperienze in altri posti di lavoro attestate da relativo curriculum vitae. Le persone PES, PAV e PEC possono operare solo su impianti fuori tensione e/o in prossimità, mentre le persone PEI possono operare anche sotto tensione.Occorre inoltre precisare che la norma CEI non ha risvolti politici o sindacali, non è previsto alcun legame tra le figure tecniche PES - PAV - PEC - PEI e i livelli o le categorie sindacali dei contratti di lavoro. In particolare si ricorda che l’attribuzione di eventuali colpe o sanzioni: a seguito di lesioni o morti causati da: mancata disponibilità o impiego di attrezzature di sicurezza; da carenza di competenze tecniche per mancata formazione; da generiche insufficienze tecniche e logistiche; sarà ascrivibile al primo dirigente responsabile in ordine gerarchico che avendo il potere e il dovere di provvedere, non lo ha fatto. Il DM 37/08 stabilisce le competenze per il responsabile tecnico di una impresa installatrice, non specifica le competenze del singolo operatore, pertanto in Italia non ci sono vincoli giuridici (esami di idoneità, certificazioni, titoli di studio) necessari per l’esecuzione di un lavoro elettrico la responsabilità ricade esclusivamente sul datore di lavoro o sul responsabile tecnico per le aziende installatrici. Proprio per questa mancanza di vincoli giuridici, per l'esecuzione di un lavoro elettrico, le norme prevedono: per il datore di lavoro, il responsabile dell'impianto e il preposto ai lavori di informare adeguatamente i collaboratori anche attraverso appositi corsi di addestramento; mentre ai singoli operatori raccomandano di controllare costantemente l'efficienza e la sicurezza delle attrezzature messe loro a disposizione, segnalare ogni eventuale imprevisto ai propri responsabili e soprattutto seguire scrupolosamente le direttive ricevute. Infine è bene ricordare che durante l'esecuzione di un qualsiasi lavoro elettrico, nel gruppo di operatori (RI, PL, PES, PAV, PEC, PEI) deve esserci almeno una persona opportunamente addestrata in grado di prestare il primo soccorso.A tale proposito il Codice civile stabilisce:art.2050– “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.”art.2087 – “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”Il Codice penale stabilisce:art.437– “Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”.Per concludere, in caso di lavori elettrici più o meno complessi, è tutto direttamente dipendente dalla formazione, preparazione, istruzione, segnaletica che deve essere sempre ben visibile, e soprattutto dalla continua sorveglianza che ogni operatore di qualsiasi ordine gerarchico deve costantemente garantire.Fonte articolo Per. Ind. Bruno Orsini La IV Edizione Della Norma CEI 11- 27 È Strutturata In Analogia Alla Norma CEI EN 50110 - 1:2014 La Norma CEI 11-27 disciplina le operazioni e le attività di lavoro sugli impianti elettrici eserciti a qualunque livello di tensione. In particolare “fornisce le prescrizioni di sicurezza per attivitàÌ€ sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi”, prescrizioni che “si applicano alle procedure di esercizio, di lavoro e di manutenzione” (Art. 1 “Campo di applicazione”).La quarta edizione della Norma CEI 11-27, entrata in vigore in via definitiva a Febbraio 2015, dedica ampio spazio ai cosiddetti “controlli funzionali”, che vengono trattati nell’articolo 5.3 nell’ambito della sezione 5 “Procedure per l’esercizio”.La IV edizione della Norma CEI 11- 27 è strutturata in analogia alla Norma CEI EN 50110 - 1:2014 Forti correlazioni con CEI 11-48 Esercizio degli impianti elettriciNOVITA’• nuove definizioni riguardanti le figure responsabili dell’esercizio in sicurezza degli impianti elettrici e dell’esecuzione in sicurezza dei lavori eseguiti su di essi• modifiche alle definizioni di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico• specifiche prescrizioni di sicurezza per le persone comuni (PEC) che eseguono lavori di natura non elettrica• introduzione della distanza DA9 riguardante i lavori non elettrici per tener conto delle definizioni contenute nel Dlgs 81/08• modifiche alla distanza di lavoro elettrico sotto tensione (DL) relativa alla bassa tensione• revisione e aggiunta della modulistica correlata ai lavori elettrici e lavori non elettrici• L’allineamento della struttura editoriale della norma CEI 11 - 27 a quello della norma europea CEI EN 50110 da cui la norma italiana deriva• L’adeguamento delle distanze DL e DV alla norma CEI EN 50110• Le definizioni riguardanti i Responsabili dell’impianto elettrico e dei lavori eseguiti su di esso• Chiarimenti sull’esecuzione delle misureFIGURE GIA’ PRESENTI• Responsabile Impianto (RI)• Preposto ai Lavori (PL)• PES• PAV• PEC• PEINEO INTRODOTTE• Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico (URI)• Persona o Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL)Pubblichiamo un documento del Ing. Luigi Carlo Chiarenza realizzato nell'ambito del progetto formativo, rivolto specificatamente alle professioni deputate alla sicurezza nelle strutture sanitarie, nasce dalla collaborazione tra l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e l’Università degli Studi Roma Tre. DOWNLOAD ZONE DI PERICOLOSITÀ DELLA CORRENTE ELETTRICA Quando si parla di pericolosità della corrente elettrica si fa riferimento, convenzionalmente, ad una suddivisione su base statistica del piano (t,I), dove I è il valore della corrente (in mA) che attraversa un corpo di un individuo medio per un tempo t (espresso in ms ). Il piano viene suddiviso in 4 zone a seconda della pericolosità degli effetti procurati dalla corrente:1. in zona 1, ovvero per correnti inferiori a 0.5 mA, non si hanno reazioni percettibili2. in zona 2 si hanno reazioni del corpo umano ma senza effetti fisiologicamente pericolosi3. in zona 3 si hanno effetti pericolosi ma reversibili che abitualmente si concludono senza danni organici: contrazione dei muscoli, difficoltà respiratorie, difficoltà nella formazione e nella conduzione degli impulsi del cuore, fino alla possibilità di arresto cardiaco. Non è tuttavia contemplata la possibilità di fibrillazione ventricolare, che costituisce la più probabile causa di morte in questi casi. Al crescere del tempo di esposizione, va comunque contemplata la possibilità di ustioni per effetto termico.4. in zona 4, invece, è prevista una certa possibilità di incorrere nella fibrillazione ventricolare, via via più probabile superando le curve c2 ( 5% ) e c3 ( 50% ) LAVORI NON ELETTRICI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE (CEI 11-27) Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 81/08, non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.Il D.Lgs. 81/08, poi, invita all’applicazione della norma CEI 11-27:2014 qualora si rientri nel campo di applicazione della stessa, ossia a tutti i lavori elettrici e non elettrici quali ad esempio lavori eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o non sufficientemente isolati.La norma si applica, pertanto, ai lavori eseguiti a distanza minore di DA9 (tabella 1 dell’ALLEGATO IX del D.Lgs. 81/08) da parti attive in tensione non protette o non sufficientemente protette, come previsto dal D.Lgs. 81/08.

  • Il Rischio Da Sovraccarico Biomeccanico In Agricoltura

    • MMC
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 13.12.2022

    Il rischio da sovraccarico biomeccanico in agricoltura: dalla valutazione del rischio alle misure di prevenzione e buone prassi ergonomiche. Definizione del profilo di rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide e degli arti superiori nelle attività di raccolta orticole e frutta in agricoltura con l'utilizzo di strumenti semplificati di valutazione, individuazione delle misure di prevenzione, nonché gestione del rischio e delle buone prassi ergonomiche.Scarica lo studio sul rischio da sovraccarico biomeccanico in agricoltura (pdf 1,4Mb) Schede Tecniche Di Sicurezza, Poster In queste schede sono indicate avvertenze ed eventuali azioni correttive da adottare nell'utilizzo di macchinari agricoli. Sono indicate tra l'altro quali sono le principali verifiche effettuate sulle attrezzatureAlbero cardanico (pdf 0,3Mb)Decespugliatore (pdf 0,3Mb)Irrigatore (pdf 0,3Mb)Motocoltivatore (pdf 0,3Mb)Trattrice (pdf 0,3Mb) Voltafieno (pdf 0,3Mb) DVR WORD Schede Di Rischio Per Lavorazione Le dieci schede pubblicate evidenziano i rischi presenti nelle principali lavorazioni agricole. Nelle schede oltre ad una breve descrizione introduttiva vengono indicati i comportamenti corretti da tenere e quelli da evitare. Per ogni particolare attività lavorativa vengono, inoltre, indicati i dispositivi di Protezione Individuali da utilizzare ed i rischi. La pubblicazione è stata realizzata nell'ambito del Progetto "Coltiviamo la cultura della sicurezza" promosso da EBAT e condotto da Veneto Agricoltura in collaborazione con Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, INAIL Regionale Veneto, con il patrocinio della Provincia di Treviso.Scarica la schedaVinificazione e cantina (pdf 1,25Mb)Stoccaggio foraggi e mangimi (pdf 1,2Mb)Giunto cardanico (pdf 1,25Mb)Un guanto per ogni lavoro (pdf 1,15Mb)Motosega (pdf 1,2Mb)Movimentazione degli animali (pdf 1,25MbPotatura manuale (pdf 1,25Mb)Vendemmia manuale e raccolta frutta (pdf 0,6Mb)Scale (pdf 1,25Mb) Trattrice (pdf 1,25Mb) DVR AGRICOLTURA DVR CANTINA VITIVINICOLA DVR TUTTI I SETTORI

  • Agenti biologici - Microrganismi

    Definizione Gli agenti biologici, secondo la definizione del d.lgs. 81/2008 (art. 267), sono "qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni" e includono pertanto batteri, virus, funghi microscopici ed endoparassiti.I microrganismi sono ulteriormente definiti come: entità microbiologiche, cellulari o meno, in grado di riprodursi o di trasferire materiale genetico e rientrano tra gli agenti biologici da valutare in fase di stesura del Documento di Valutazione dei Rischi. Tuttavia, volendo considerare le fonti di pericolo biologico in senso più ampio, nella valutazione del rischio andrebbero considerati anche prodotti di origine vegetale o animale, ectoparassiti pluricellulari (per esempio zecche, zanzare, ecc.) e allergeni di origine animale e vegetale (acari della polvere, derivati epidermici animali, polveri di cereali, ecc.).   Caratteristiche e proprietà Gli agenti biologici sono caratterizzati da proprietà che, nel loro insieme, ne determinano la "pericolosità": Infettività: capacità di un agente biologico di penetrare e moltiplicarsi in un organismo (l'infezione non evolve necessariamente nella malattia conclamata). Per alcuni agenti biologici sono state definite delle "dosi infettanti", ossia il numero di microorganismi necessari a causare l'infezione. La dose infettante 50 (DI 50) è definita come la "dose" di microrganismi in grado di infettare il 50% degli animali inoculati, mentre la "dose minima infettante" (DI0), è il numero minimo di agenti biologici che può innescare l'infezione, in alcuni casi anche una singola "unità infettante" (un virus o una cellula batterica). Patogenicità: capacità di indurre una malattia dopo aver infettato un organismo; dipende da alcuni fattori quali la produzione di tossine e la capacità di superare i sistemi di difesa. Trasmissibilità: probabilità che l'agente biologico sia trasmesso da un soggetto infetto a uno sano. Può avvenire in maniera diretta (ad esempio attraverso il sangue), o indiretta, attraverso materiali inanimati (aria, acqua, materiali biologici, polvere, indumenti, cibo, rifiuti, superfici e attrezzature) o vettori, come alcuni artropodi (zanzare, zecche, ecc.) e roditori. Neutralizzabilità: disponibilità di misure preventive e terapeutiche specifiche per un determinato agente biologico (disinfettanti, farmaci, vaccini).   Classificazione degli agenti biologici Gli agenti biologici vengono classificati dal Titolo X in quattro categorie di crescente pericolosità, l'allegato XLVI elenca solo gli agenti dei gruppi 2, 3 e 4 suddivisi in batteri e organismi simili, virus, funghi e parassiti.   Classificazione degli agenti biologici GruppoDanni sull'uomoRischio per i lavoratoriMisure profilattiche e terapeuticheEsempi di agenti biologici 1 Scarse probabilità di causare malattie Molto basso   Saccharomyces cerevisiae 2 Possono causare malattie Rischio basso; poche probabilità di propagarsi nelle comunità Di norma disponibili Virus influenzali, Legionella pneumophila, Clostridium tetani, E.coli (ceppi non patogeni), Pseudomonas aeruginosa, Staphilococcus aureus, Aspergillus fumigatus 3 In grado di provocare malattie gravi Serio rischio; riescono a propagarsi nelle comunità Di norma disponibili Virus epatite B e C, virus HIV, Rickettsia conorii, Salmonella typhi, Mycobacterium tuberculosis, Brucella abortus Escherichia coli (ceppi patogeni) 4 Malattie gravi Serio rischio; possono propagarsi molto facilmente nelle comunità Normalmente non disponibili Virus delle febbri emorragiche Fonte:Inail

  • Agenti Biologici- Virus

    I virus sono strutture acellulari (senza una vera e propria "cellula") piuttosto semplici, con dimensioni variabili dai 20 ai 200 nm, visibili solo al microscopio elettronico. Sono "parassiti" che hanno bisogno di sfruttare le strutture cellulari dell'ospite per replicare il proprio materiale genetico e moltiplicarsi.Esistono i "virus nudi" e i "virus rivestiti"; i primi hanno un unico rivestimento esterno (capside) e sono, generalmente, più resistenti all'azione dei disinfettanti (per esempio gli Adenovirus responsabili delle infezioni delle vie respiratorie); i secondi, invece, oltre al capside hanno un secondo rivestimento lipoglicoproteico che è facilmente degradato dai disinfettanti organici (alcoli ed eteri), rendendo questo tipo di virus più sensibili (ne sono un esempio i virus HIV, HBV, HCV).I virus possono indurre patologie infettando l'ospite attraverso diverse vie: via aerea (per esempio raffreddore, influenza, malattie esantematiche dei bambini, Covid 19), via oro-fecale (per esempio epatite A e gastroenterite da Rotavirus), attraverso il sangue e altri fluidi biologici (per esempio epatite B e C, AIDS), attraverso il morso o graffi di animali (per esempio la rabbia), attraverso la puntura o il morso di artropodi (per esempio l'encefalite da zecche e la febbre gialla trasmessa dalle zanzare).Gli effetti sulla salute sono variabili: da lievi (raffreddore) a gravi (rabbia, febbri emorragiche, epatite B e C o Aids) e possono interessare diversi organi e apparati (fegato, cervello, sangue, ecc.). Diversi virus (ad esempio il virus della rosolia, del morbillo e il Cytomegalovirus), se contratti dalle donne in gravidanza, possono provocare gravi danni all'embrione e al feto (effetti teratogeni). Altri sono in grado di aumentare la probabilità d'insorgenza di neoplasie, per esempio i virus HBV e HCV (epatocarcinoma), HIV (sarcoma di Kaposi), Papillomavirus (alcune forme di cancro uterino).Tra i virus responsabili di patologie di origine professionale si possono citare i virus delle epatiti e dell'AIDS (attività sanitarie o di assistenza), dell'influenza (comunità in genere), della rabbia (contatto con cani randagi o volpi), della varicella e altre malattie esantematiche (comunità scolastiche e asili nido).Nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'orticoltura e della produzione di nutrimenti e mangimi animali, l’esposizione ad agenti virali può essere significativa sia per il frequente contatto con materiale potenzialmente contaminato, che per l’alto indice infortunistico.Va anche sottolineata l’importanza di virus come il SARS Cov-2 che, pur essendo a distribuzione ubiquitaria, possono interessare in modo particolare alcune professioni quali quelle sanitarie o quelle a contatto con il pubblico (commercio al dettaglio, trasporti, ristorazione, ecc.) Inoltre, numerosi sono gli esempi dell’emergenza di malattie virali trasmesse da vettori, ad esempio zanzare e zecche. Tra queste, ve ne sono alcune un tempo considerate esclusive di specifici areali tropicali, ad esempio Chikungunya, West Nile Disease (WND), Zika, Dengue, Rift Valley Fever (RVF) e l’encefalite da zecche, che recentemente hanno raggiunto aree geografiche anche molto lontane da quelle di origine grazie alla plasticitaÌ€ ecologica dei virus ed ai cambiamenti climatici ed ambientali. Altri tipi di virus (Poxvirus, Papovavirus, Arbovirus, Virus dell’Influenza  ecc ecc) possono rappresentare agenti di rischio nei diversi settori dell’allevamento e della macellazione animale, mentre i lavoratori di discariche, impianti RSU, impianti di trattamento acque reflue, sono potenzialmente esposti a Enterovirus, Rotavirus e HAV (Virus dell’Epatite A).I vaccini contro le malattie di natura virale rappresentano una delle più importanti misure protettive che il datore di lavoro può mettere a disposizione di quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico cui sono anche potenzialmente esposti; l'eventuale disponibilità dei vaccini è segnalata nell’elenco di agenti biologici riportato nell’allegato numero XLVI del d.lgs. 81/2008. Fonte:Inail

  • Agenti Biologici - Batteri

    Sono organismi unicellulari, di dimensioni variabili (in media da 1 a 10 μm) e differenti forme: bastoncelli (bacilli), sfere (cocchi), spirali (spirochete). In base alla reazione a una speciale colorazione (detta di Gram), che riflette una differente struttura della parete cellulare, si può fare una distinzione tra Gram negativi (per esempio coliformi e salmonelle) e Gram positivi (per esempio stafilococchi e streptococchi).I batteri sono gli agenti eziologici di infezioni e intossicazioni; le prime interessano specifici organi e apparati e possono causare patologie sistemiche, le seconde sono la conseguenza della produzione di tossine (esotossine ed endotossine) da parte di alcune specie batteriche. Un noto esempio è quello di Clostridium tetani, il batterio responsabile del tetano che può penetrare attraverso le ferite rilasciando una potente neurotossina che agisce sul sistema nervoso.Le endotossine sono rilasciate dai batteri Gram negativi che le contengono nella parete cellulare e possono indurre febbre, nausea, diarrea e infiammazione.Alcuni batteri (per esempio Clostridium tetani, Clostridium botulinum e Bacillus anthracis), in caso di mancanza di nutrimento e in condizioni ambientali di stress, possono "trasformarsi" in una forma inerte denominata spora batterica. Le spore, quando le condizioni ambientali e nutrizionali tornano più favorevoli, per esempio attraverso il contatto con il sangue di una ferita, riescono a svilupparsi nuovamente e a riportare il batterio alla normale vita attiva. Le spore sono molto resistenti ai semplici trattamenti di pulizia e disinfezione e per essere disattivate devono essere sottoposte a sterilizzazione.L’esposizione anche potenziale a batteri patogeni interessa moltissimi settori lavorativi; tra questi ricordiamo gli allevamenti e i macelli, gli impianti di trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, le attività socio sanitarie e veterinarie, l’agricoltura. Nelle righe successive sono trattate brevemente alcune infezioni batteriche di particolare interesse.Una infezione emergente, di potenziale interesse lavorativo, è rappresentata dalla malattia (o borreliosi) di Lyme. Tale patologia è causata da Borrelia burgdorferi, una spirocheta il cui serbatoio naturale è rappresentato da uccelli e varie specie di mammiferi (piccoli roditori, cani e cavalli) e che viene trasmessa all’uomo attraverso i morsi delle zecche..In Italia le regioni centro-settentrionali presentano il maggior numero di casi osservati di infezione; tra i lavoratori a maggior rischio di esposizione vi sono quelli che svolgono attività outdoor (agricoltori, giardinieri, forestali, edili, ecc.).Anche la leptospirosi è un’infezione considerata emergente e/o riemergente a causa dei numerosi focolai distribuiti ubiquitariamente.Gli agenti eziologici della leptospirosi sono batteri appartenenti all'ordine Spirochaetales, e in particolare Leptospira interrogans con le sue centinaia di sierovarianti. L’infezione nell’uomo si verifica quando il microrganismo, escreto con le urine o i tessuti del parto (placenta e liquido amniotico) di molti animali, penetra attraverso ferite o mucose attraverso acqua o terra contaminate. Il lavoro eÌ€ un fattore di rischio significativo per l’uomo, in particolare per contadini, forestali, lavoratori dei servizi fognari, minatori, veterinari, allevatori, addetti alla produzione di latte e latticini, lavoratori dei macelli.L’antrace o carbonchio è un’infezione acuta causata da Bacillus anthracis, un bacillo Gram positivo che forma spore resistenti nell’ambiente anche per decenni o secoli. L’infezione nell’uomo può essere contratta per via cutanea (il 95% dei casi), inalazione o ingestione. La forma cutanea è causata dal contatto con animali infetti o con prodotti infetti quali lana e cuoio; il primo sintomo è una piccola piaga che si sviluppa successivamente in un’ulcera con un’area nera al centro, da cui il nome di carbonchio. La malattia rappresenta un rischio occupazionale per agricoltori, tessitori di lana, lavoratori dei macelli, conciatori, allevatori, veterinari e operatori sanitari. Fonte:Inail

  • Agenti Biologici- Funghi

    I microfunghi sono organismi di dimensioni variabili (da 1 a 100 μm), unicellulari (lieviti) o pluricellulari (muffe); i lieviti sono generalmente rotondeggianti e le muffe filamentose. Sono in grado di produrre spore, forme resistenti che si disperdono facilmente nell’ambiente attraverso l'aria o aderendo al corpo di insetti e altri animali. Alcuni sono patogeni e possono causare infezioni dette micosi (dermatofiti come Microsporum o Trichophyton); altri, sono patogeni opportunisti (Aspergillus) e possono causare micosi soprattutto in persone con il sistema immunitario compromesso da altre patologie concomitanti o da trattamenti farmacologici.Nell’individuazione delle categorie sensibili di lavoratori bisogna tenere anche conto di situazioni di temporanea suscettibilità, come quella che si determina fisiologicamente durante la gravidanza.Le infezioni colpiscono spesso la cute e le mucose (per esempio nel caso dei funghi del genere Candida), ma talvolta possono essere sistemiche e interessare organi interni, come nel caso dell’aspergillosi polmonare, causata da Aspergillus, o della criptococcosi, causata da Cryptococcus, un fungo veicolato dagli uccelli. Pertanto, l’esposizione anche potenziale a questo fungo interessa in particolare i lavoratori degli allevamenti e dei macelli avicoli.Diverse muffe possono essere causa di patologie allergiche (Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Penicillium) e interessano soprattutto i settori del trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, le falegnamerie, i panifici, l’industria cartaria, l’industria tessile e i mangimifici.Inoltre, alcune specie producono sostanze potenzialmente cancerogene dette micotossine che possono occasionalmente contaminare alcuni alimenti (per esempio le aflatossine prodotte da Aspergillus, correlate ad alcune forme di cancro epatico). La presenza di muffe è associata ad ambienti particolarmente umidi; all'interno degli edifici si trovano su pareti e pavimenti, nei sistemi di condizionamento dell'aria, negli umidificatori, sugli alimenti o sulle materie organiche non adeguatamente conservate e sui tessuti naturali.Tra gli ambienti di lavoro più facilmente colonizzati dai funghi possiamo ricordare anche: caseifici, salumifici, silos, magazzini, vivai e serre. Fonte:Inail

  • Agenti Biologici - Parassiti

    Con il termine parassiti si definiscono organismi molto diversi tra loro, accomunati dalla caratteristica di vivere sfruttando completamente  le risorse di altri organismi (ospiti), danneggiandoli talvolta fino alla morte.I parassiti sono distinti in endoparassiti ed ectoparassiti. I primi trascorrono parte del loro ciclo vitale all'interno delle cellule o degli organi di altri organismi (per esempio Echinococcus granulosus, Giardia intestinalis, Toxoplasma gondii, Entamoeba histolytica); i secondi invece, vivono all'esterno del corpo dell'organismo ospite al quale rimangono strettamente legati come le zecche (Ixodes), i pidocchi (Pediculus) e alcune specie di acari (per esempio Sarcoptes scabiei, responsabile della scabbia e Trombicula autumnalis che depone le sue uova sotto l’epidermide dell’ospite).Gli endoparassiti includono protozoi ed elminti (vermi). I protozoi sono unicellulari come per esempio l'agente causale della toxoplasmosi (Toxoplasma gondii), della giardiasi (Giardia lamblia) e della amebiasi (Entamoeba hystolitica). Gli elminti sono vermi con il corpo allungato, appiattito o cilindrico che possono causare parassitosi (vi rientrano tenie, ascaridi, ossiuri, e filarie).Le patologie provocate dagli endoparassiti hanno una possibile origine lavorativa nelle attività a contatto con gli animali e loro derivati.La definizione di "agente biologico" riportata nel d.lgs.81/08, prende in considerazione solo gli endoparassiti, ma anche gli ectoparassiti andrebbero sempre considerati per una corretta valutazione del rischio biologico nei luoghi di lavoro. Tra questi, infatti, rientrano parassiti che giocano un ruolo fondamentale nella trasmissione di alcuni agenti patogeni (come ad esempio le zecche che sono "vettori" di diverse patologie infettive quali le rickettsiosi, le borreliosi e alcune forme di meningite).Tra le attività che espongono a rischio di infestazioni da parassiti possiamo ricordare per gli ectoparassiti: allevamenti animali, attività veterinarie, industria conciaria, scuole e sanità. Fonte:Inail

  • Allergeni

    Le manifestazioni allergiche sono il risultato di una esagerata reazione del sistema immunitario nei confronti di alcune sostanze estranee all'organismo, gli allergeni.Il sistema immunitario ha la funzione di difendere l'organismo dalle infezioni di virus, batteri e funghi che altrimenti si replicherebbero fino a esaurire le risorse dell'ospite. Quando un soggetto allergico (atopico) viene a contatto con un allergene, il sistema immunitario identifica l'allergene come un "invasore" e reagisce mediante la produzione di grandi quantità di anticorpi specifici, chiamati immunoglobuline (IgE).Una volta che il sistema immunitario si è sensibilizzato, i successivi contatti con l'allergene possono indurre risposte avverse di tipo e gravità differente, quali: irritazione delle mucose (occhi, naso, gola, bronchi), starnuti, rinite, eczema, asma e perfino shock anafilattici dalle conseguenze a volte letali.Gli allergeni possono essere inalati, ingeriti o semplicemente toccati, possono essere di tipo organico e inorganico, naturalmente presenti nell'ambiente o di origine antropica (sostanze chimiche, sostanze vegetali, alimenti, farmaci, metalli, ecc.).Tanto più è elevata la concentrazione della sostanza allergizzante, la frequenza di esposizione e la durata, tanto più è alto il rischio di sensibilizzazione e di reazioni cliniche importanti.I più comuni allergeni di natura biologica sono pollini, muffe, insetti, peli e altri derivati animali, acari.   Pollini I pollini sono le cellule riproduttive maschili che vengono trasportate da vento, insetti e animali per fecondare l'apparato riproduttore femminile di un'altra pianta della stessa specie. Contengono alcune sostanze, dette antigeni, capaci di "sensibilizzare" soggetti geneticamente predisposti. I granuli di polline hanno dimensioni microscopiche, comprese tra 15 e 200 µm.Le piante di maggiore interesse allergologico sono quelle a impollinazione anemofila, il cui polline può essere trasportato dalle masse d'aria a distanze anche notevoli a seconda delle condizioni meteorologiche. I pollini che più frequentemente sono causa di allergia sono prodotti da Graminacee, Composite (artemisia e ambrosia), Urticacee (parietaria), Betulacee, Oleacee (ulivo), Fagacee, Cupressacee (cipresso, ginepro e tuia).Poiché i pollini hanno una loro stagionalità secondo la specie di pianta da cui derivano, anche le manifestazioni cliniche si presentano con periodicità stagionale quando la concentrazione dei pollini nell'aria supera una certa soglia. Inoltre, la distribuzione e la concentrazione delle diverse specie polliniche variano con la geografia, la temperatura e il clima, anche con notevoli differenze regionali.Quando gli antigeni dei pollini raggiungono le mucose dei cosiddetti "organi bersaglio" (occhi, naso e bronchi), possono scatenare una serie di reazioni (congiuntivite, rinite, tosse, dispnea, asma bronchiale).L'esposizione professionale ai pollini riguarda in particolare alcune attività lavorative effettuate in ambienti esterni (ad esempio agricoltori, guardaparco, forestali, operatori ecologici, ecc.), tuttavia, i pollini possono anche penetrare come inquinanti negli ambienti chiusi o indoor; l'entità dell'esposizione in questo caso è comunque correlata al tipo di ambiente esterno (rurale, industriale, urbano).L’asma bronchiale causato da pollini viene riconosciuto come malattia professionale in associazione alle lavorazioni agricole (d.p.r. 1124/65 e s.m.i.) implicate nella coltivazione di Oleacee, Graminacee e Composite (prevalentemente cereali, ulivo e girasole).   Muffe Le muffe sono funghi pluricellulari caratterizzati dalla presenza di "filamenti" ramificati che conferiscono loro il tipico aspetto "spugnoso" o "lanuginoso". Durante lo sviluppo producono spore, particelle sferiche di piccole dimensioni, che si disperdono nell'aria e costituiscono la parte finale del loro ciclo riproduttivo.Colonizzano ambienti  umidi dove sono presenti sostanze organiche; si sviluppano facilmente sui muri, sulle sostanze vegetali, sugli alimenti e negli impianti di climatizzazione. Questi ultimi possono divenire serbatoi di contaminazione immettendo negli ambienti condizionati le spore disperse nell'aria climatizzata. I luoghi di lavoro in cui si riscontrano più frequentemente sono: caseifici, cartiere, silos, cantine, magazzini, forni, pastifici, fabbriche di birra, stalle, serre e falegnamerie.L'inalazione di spore o componenti volatili di funghi filamentosi può provocare induzione di ipersensibilità, tossicità correlata ai prodotti metabolici e vere e proprie manifestazioni allergiche: allergie di tipo I come asma e riniti (allergia di tipo immediato alle spore fungine inalate); allergie di tipo I e III, legate a una ipersensibilità di tipo misto, immediata e semiritardata, come l'aspergillosi broncopolmonare allergica (ABPA); allergie di tipo III come l'alveolite allergica estrinseca (EAA) o la Pneumopatia d'ipersensibilità (HI') (malattia del polmone dell'agricoltore). Tra le muffe più allergizzanti vanno ricordati i generi Aspergillus, Alternaria, Cladosporium, Penicillium, Fusarium; questi funghi sono presenti sia nell'aria esterna che nell'aria degli ambienti chiusi.   Insetti Tra gli artropodi, oltre agli acari anche gli insetti possono essere importanti fonti di allergeni, che possono provocare reazioni allergiche anche gravi. ImenotteriIl veleno prodotto da alcuni imenotteri (api, vespe e calabroni) contiene molecole che possono provocare una rapida risposta allergica in soggetti sensibili. I sintomi variano da una lieve reazione locale che tende a guarire spontaneamente, a reazioni più estese che coinvolgono altre parti del corpo (glottide, vie respiratorie, apparato gastrointestinale).In soggetti precedentemente sensibilizzati, si può addirittura verificare uno shock anafilattico caratterizzato da liberazione di grandi quantità di istamina, caduta della pressione arteriosa, tachicardia, sudorazione, difficoltà respiratorie, gonfiore delle vie aree superiori e collasso circolatorio. In alcuni casi, qualora non si intervenga tempestivamente, l'esito può essere letale.Le punture degli imenotteri sono episodi piuttosto frequenti tra i lavoratori che operano all'aperto (ad esempio apicoltori, agricoltori, forestali e operai edili). Il soggetto che ha avuto una reazione allergica dopo la puntura di un imenottero, dovrebbe sottoporsi a test cutanei o sierologici per individuare l'insetto il cui veleno ha provocato la reazione e iniziare una terapia immunologica.Per i soggetti allergici al veleno degli imenotteri dovrebbe essere predisposto un kit di emergenza che includa adrenalina auto-iniettabile, cortisone e antistaminici. BlatteLe blatte o scarafaggi sono insetti ad attività prevalentemente notturna che vivono al buio in ambienti caldo umidi; infestano panifici, case e magazzini, provocando gravi danni alla farina e ad altre derrate. In Italia, le specie più comunemente riscontrate negli ambienti indoor sono Blattella germanica, segnalata spesso in ambienti domestici; Periplaneta americana, che privilegia grandi magazzini e depositi di derrate e Blatta orientalis, frequentemente riscontrata in luoghi più freschi, come gli scantinati.Oltre ad essere un potenziale veicolo di agenti infettivi, possono avere effetti allergizzanti e causare asma bronchiale.Gli allergeni più comuni sono Bla g 1 e Bla g 2.Gli allergeni della Blattella germanica sono trasportati nell'aria su particelle maggiori o uguali a 10 μm di diametro e hanno la caratteristica di sedimentare rapidamente sulle superfici.   Peli e altri derivati animali Gli animali domestici o piccoli mammiferi utilizzati negli stabulari sono importanti fonti di allergeni, associati essenzialmente a peli, forfora, saliva e urine.  Gli animali domestici Tra gli animali domestici, il gatto induce sensibilizzazione allergica con una frequenza maggiore rispetto al cane. Uno dei più potenti allergeni indoor è infatti l'allergene del gatto (Felis domesticus) Fel d 1, contenuto soprattutto in peli e forfora. Desquamandosi e leccandosi, il gatto è in grado di disseminare un'enorme quantità di allergeni nell'ambiente in cui vive.L'allergene del gatto è associato a particelle molto piccole (generalmente meno di 5 μm di diametro), permane a lungo nell'ambiente e, attaccandosi ai vestiti, può essere trasportato facilmente dall'ambiente domestico a quello di lavoro. Anche quando il gatto non è più presente nell'ambiente, l'allergene può permanere per 4 o 6 settimane.Se in un ambiente di lavoro indoor, ad esempio un ufficio, è presente un proprietario di gatto, si possono rilevare elevati livelli di allergeni in grado di provocare crisi asmatiche in eventuali soggetti allergici. Fel d 1 si accumula soprattutto su moquette, tappeti, poltrone in tessuto, letti, ma anche sulle superfici delle pareti domestiche.Essendo di dimensioni piccolissime, le particelle contenenti Fel d1 sono in grado di penetrare anche nelle vie aeree inferiori, inducendo, nei soggetti sensibilizzati, uno stato di iperreattività bronchiale con asma anche di tipo cronico.  Piccoli roditori I piccoli roditori usati negli stabulari (porcellini d'India, criceti, topi) possono essere responsabili di allergie che interessano le vie respiratorie, gli occhi, la cute. Nelle forme più gravi si possono verificare asma bronchiale o shock anafilattico. Acari Gli acari sono piccoli artropodi dalle dimensioni dell'ordine di poche centinaia di μm (200-300 μm), il cui corpo e feci contengono sostanze proteiche dall'effetto allergizzante a carico dell'apparato respiratorio (rinite, asma) e, più raramente, delle mucose (congiuntivite) e della cute (dermatite).Prediligono ambienti con elevata umidità (tra il 60 e l'80%), temperatura moderata (tra i 15 e i 30°C) e disponibilità di nutrimento (prodotti della desquamazione della pelle, residui di cibo, funghi ecc).I tipici habitat degli acari sono la polvere domestica (materassi, abiti, piume, tappeti, moquette) e le derrate alimentari.Generalmente si sviluppano dalla primavera all'autunno ma, nelle case umide e calde, sopravvivono benissimo anche nei mesi più freddi.Gli acari della polvere sono numerosi nelle abitazioni e negli ambienti indoor in genere (ad esempio scuole, uffici, alberghi), le specie più rappresentate sono: Dermatophagoides pteronynissinus, Dermatophagoides farinae, Glycyphagus domesticus e Euroglyphus maynei.Gli acari delle derrate sono, invece, più diffusi in ambienti dove sono conservati generi alimentari come per esempio caseifici, silos, magazzini, panifici, forni. Tipici acari delle derrate alimentari sono: Acarus siro, Tyrophagus putrescentiae, Dermatophagoides farinae. Fonte:Inail

  • Valutazione del rischio Agenti Biologici

    Il datore di lavoro è tenuto a valutare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dall'esposizione, anche potenziale, agli agenti biologici deliberatamente o occasionalmente presenti nell'ambiente di lavoro. Questa sezione fornisce indicazioni di tipo generale e, laddove disponibili, specifiche per particolari ambienti di lavoro che possono essere d'aiuto nella fase di valutazione del rischio biologico.Per stimare l'entità del rischio da esposizione ad agenti biologici, nel processo di valutazione è necessario: identificare i pericoli anche potenziali stimare la gravità delle conseguenze derivanti dall'esposizione a tali pericoli identificare e quantificare i soggetti esposti misurare l'entità di tale esposizione. La valutazione del rischio biologico presenta tuttavia aspetti di incertezza notevoli, legati principalmente alla grande varietà di agenti da valutare, molti dei quali caratterizzati da complesse interazioni interspecifiche e ambientali che possono favorirne o limitarne la proliferazione, e alla diversa risposta di ciascun individuo all'esposizione.Riguardo quest'ultimo punto, infatti, la valutazione del rischio deve tenere conto di tutti i lavoratori anche quelli temporanenamente o stabilmente più sensibili, quali ad esempio coloro che presentano una diminuzione delle difese immunitarie o le donne in gravidanza. Sarebbe molto utile, in fase di analisi dei rischi, conoscere: la modalità di interazione microrganismo-ospite il ciclo complessivo dell'infezione eventuali fattori favorenti l'infezione o in grado di aumentare la patogenicità la misura esatta della dose. Tali informazioni, però, non sempre sono disponibili; la stima dell'esposizione, per esempio, valutabile attraverso la misura della contaminazione ambientale, presenta notevoli aspetti di incertezza: mancano metodiche di monitoraggio standardizzate, i dati sono spesso dispersi e non esistono valori limite di esposizione affidabili e definiti.Inoltre, per la maggior parte degli agenti biologici non sono note le relazioni dose - effetto e dunque non si possono "definire" dosi utilizzabili come valori limite di esposizione. Ai fini preventivi, è comunemente adottato l'assunto conservativo secondo il quale non esiste una soglia di infettività, cioè è sufficiente anche un solo microrganismo a provocare l'infezione (Dose Minima Infettante, DI0 = 1) e, quando questa condizione è abbinata ad una elevata patogenicità (capacità di indurre una malattia in seguito ad infezione), trasmissibilità (capacità di essere trasmesso da un soggetto portatore ad un soggetto non infetto) e limitata neutralizzabilità (disponibilità di misure profilattiche o terapeutiche), l'unico intervento efficace per la prevenzione del rischio risulta l'eliminazione dell'esposizione.Al termine del processo di valutazione del rischio il datore di lavoro è tenuto a predisporre gli interventi necessari alla riduzione, o eliminazione laddove possibile, dell'esposizione agli agenti biologici pericolosi e ad adottare le misure di prevenzione e protezione più idonee, commisurate all'entità del rischio. ALGORITMO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO INAIL Applicativo Per La Valutazione Del Rischio Biologico Mediante Metodologia Inail E Tabelle Agenti Biologici Aggiornate Al 2022 Lo strumento è rivolto ai datori di lavoro e ai servizi di prevenzione e protezione che operano negli ambulatori Inail e in contesti lavorativi analoghi. Finalità dell’applicativoLe attività svolte nei servizi sanitari (ospedali, ambulatori, studi dentistici, servizi di assistenza) rientrano tra quelle che possono comportare un notevole rischio di esposizione ad agenti biologici.Tuttavia, malgrado l'ampia diffusione – sia a livello nazionale che internazionale – di linee guida, buone prassi e indicazioni operative, l’assenza di uno standard di riferimento ha generato notevoli difformità di valutazione e l’impossibilità di comparazione di risultati.Attraverso lo strumento, si fornisce un software per l'applicazione di un percorso metodologico uniforme di valutazione del rischio occupazionale, consentendo ai datori di lavoro e ai servizi di prevenzione e protezione di individuare e di pianificare gli interventi migliorativi da attuare e la loro scala di priorità. Struttura dell’applicativo L’algoritmo è strutturato in sezioni, per ognuna delle quali è prevista la compilazione di tabelle sulla base delle informazioni e dei dati relativi ad ambienti, attività e procedure di lavoro, aventi rilevanza ai fini dell'analisi delle fonti di pericolo biologico nel contesto lavorativo vigente.Una volta inseriti i dati, lo strumento calcola in automatico il livello di rischio associato allo svolgimento della mansione lavorativa in esame. La valutazione del rischio biologico, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., costituisce un preciso obbligo di legge per tutte le attività.Le attività svolte nei servizi sanitari (ospedali, ambulatori, studi dentistici, servizi di assistenza) rientrano tra quelle che possono comportare la presenza di agenti biologici (All. XLIV). In esse, l'operatore sanitario è costantemente esposto al contatto con fluidi biologici, aerosol respiratori, materiali o strumenti dedicati a pratiche mediche o chirurgiche potenzialmente contaminati. Il rischio biologico può, dunque, considerarsi intrinseco allo svolgimento di tali attività.Nonostante l'ampia diffusione e disponibilità, sia a livello nazionale che internazionale, di linee guida, buone prassi, indicazioni operative etc. per il controllo del rischio di esposizione ad agenti biologici negli ambienti sanitari, al momento non si dispone di una metodologia di riferimento per la valutazione del rischio biologico. La mancanza di uno standard genera, di conseguenza, notevoli difformità di valutazione e non consente la comparabilità dei risultati ottenuti. In tema di rischio biologico occupazionale la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (CONTARP) dell'INAIL ha maturato diverse esperienze nate dalla necessità di uniformare, all'interno dell'Istituto, sul territorio nazionale, le metodologie e le procedure di accertamento del rischio biologico.Nel 2010 INAIL Direzione Regionale Liguria, in collaborazione con ARPA Liguria, ha messo a punto un algoritmo per la valutazione preliminare di tale rischio nei laboratori "non sanitari". A seguito di tale esperienza, INAIL ha definito un percorso metodologico di valutazione del rischio biologico applicabile ai suoi ambulatori "Prime Cure" , quale strumento operativo utile ai Datori di Lavoro e ai Servizi di Prevenzione e Protezione che operano sia negli ambulatori INAIL che in contesti lavorativi analoghi.La metodologia proposta fa riferimento al metodo "a matrice" in cui, come noto, il rischio viene valutato in funzione della probabilità di accadimento e del danno che ne può conseguire, che dipende dalle caratteristiche intrinseche del pericolo. Dopo aver individuato le mansioni che operano nel contesto lavorativo in esame, si procede alla raccolta delle informazioni necessarie ad attribuire valori numerici ai coefficienti di cui si compone l'algoritmo, per il calcolo della Probabilità e del Danno, di cui si compone il Rischio. Il percorso metodologico proposto si sviluppa attraverso tre fasi successive:raccolta sistematica e organizzata di dati, relativi ad ambienti, attività e procedure di lavoro, aventi rilevanza ai fini dell'analisi delle fonti di pericolo nel contesto lavorativo vigente;inserimento dei dati nell'algoritmo di valutazione del rischio;individuazione e pianificazione degli interventi migliorativi da attuare. Poiché normalmente all'interno di una stessa area di lavoro o dello stesso reparto possono operare mansioni diverse, la funzione "Chiudi libretto" consente di raggruppare in un unico file di stampa il calcolo dei livelli di Rischio di tutte le mansioni inserite in successione nella Tabella dei questionari compilati.   D - DANNOIndividuare gli agenti biologici potenzialmente presenti nell'attività ambulatoriale facendo riferimento ai dati di bibliografia per lo specifico settore lavorativo. Il registro infortuni, la sorveglianza sanitaria, la pratica e l'esperienza di lavoro dei lavoratori rappresentano inoltre importanti fonti di informazione di cui avvalersi per caratterizzare le potenziali tipologie di pericolo presenti.Una volta individuati i potenziali pericoli biologici, per la quantificazione del danno far riferimento al gruppo di appartenenza di questi ultimi, secondo la classificazione del rischio infettivo di cui all'allegato XLVI del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.: il danno viene quantificato come pari al gruppo più alto tra quelli possibili individuati.In caso di agenti biologici non contemplati dall'allegato al Decreto, come ad esempio nuovi patogeni o ceppi patogeni di agenti biologici precedentemente ritenuti non patogeni, l'attribuzione del valore al "danno" si dovrà attenere ai criteri di classificazione (pericolosità) previsti dal Decreto stesso.P - PROBABILITÀC - Contaminazione presuntaIl grado di contaminazione presunta esprime idealmente la carica microbica totale che si potrebbe rilevare sulla fonte di rischio. Valutare in base a dati bibliografici o all'esperienza lavorativa. FATTORI LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVOROF1 - AffluenzaLe fonti di rischio biologico per gli operatori ambulatoriali sono diversificate ma essenzialmente correlate all'affluenza dei pazienti che accedono agli ambulatori per effettuare una visita, valutabile su base settimanale.F2 - FrequenzaLa frequenza dei possibili contatti con pericoli biologici è correlata al tipo di visita/esame che viene effettuata durante una visita in ambulatorio, considerando come attività "a rischio biologico" la rimozione di punti di sutura, l'effettuazione di piccoli interventi chirurgici ed altre pratiche mediche in cui si può venire a contatto con sangue o altri fluidi biologici.F3 - Caratteristiche strutturaliLe attività ambulatoriali che non comportano utilizzo deliberato di agenti biologici devono essere svolte in ambienti che garantiscano comunque una buona efficacia sull'interruzione delle vie di trasmissione degli agenti biologici. Le caratteristiche ritenute utili, derivate anche dai livelli di contenimento previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono elencate nella tabella seguente. F4 - Procedure operativeUna procedura/istruzione formalizzata e diffusa a tutto il personale costituisce la miglior forma di gestione del rischio e garantisce la massima possibilità di attuazione di comportamenti e pratiche corretti e sono infatti universalmente riconosciute quale valido aiuto alla corretta gestione del rischio, anche biologico. Per il contenimento del rischio, si considera come elemento positivo anche la sola attuazione delle procedure, indipendentemente dall'essere state formalizzate e diffuse. Nella tabella seguente sono elencati gli argomenti che dovrebbero affrontare. Per procedere alla quantificazione di F4 attribuire ad ognuna della voci riportate nella tabella il valore 1 se la procedura in esame è presente e formalizzata, 0,5 se è solo attuata, 0 se manca del tutto F5 - DPILa tabella riporta le tipologie di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessarie in funzione delle attività svolte; per ciascuna mansione valutare la disponibilità e l'effettivo utilizzo dei DPI necessari. F6 - FormazioneLa formazione sul rischio biologico deve essere effettuata nei confronti di tutti i lavoratori esposti, come indicato nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Il programma di formazione, oltre alle informazioni utili alla conoscenza dei possibili patogeni con cui si può entrare in contatto, delle modalità di trasmissione e del rischio di esposizione correlato, deve comprendere anche le procedure ed i sistemi di prevenzione e protezione, i DPC e i DPI adottati, le corrette modalità di gestione dei rifiuti a rischio biologico e, infine, le procedure da applicare in caso d'emergenza. La formazione è ritenuta "adeguata" se offerta in fase iniziale di lavoro (in occasione di assunzione, cambio mansione, introduzione nuovi rischi) e come aggiornamento periodico, da compiere almeno ogni 5 anni, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Il livello di rischio R associato alla mansione in esame è pari al valore più alto calcolato per ogni fonte di rischio.Abbiamo realizzato per gli iscritti alla nostra newsletter professional un semplice applicativo excel aggiornato al 2017 con tabella agenti biologici aggiornato al 2022  Maggioni info

  • Monitoraggio microbiologico ambientale

    Il monitoraggio microbiologico ambientale ha lo scopo di stimare la contaminazione ambientale aerodispersa e delle superfici. La concentrazione microbica aerodispersa è un indice della qualità dell'aria nell'ambiente mentre la contaminazione delle superfici può essere indicativa dell'efficacia delle procedure di pulizia e sanificazione.Il monitoraggio microbiologico ambientale può essere eseguito analizzando diversi substrati: aria, superfici di lavoro, acqua o altro (materiali, strumenti, indumenti, ecc.).Il campionamento si differenzia in base al tipo di metodica adottata e di campionatore utilizzato. Per la valutazione dell'esposizione negli ambienti di lavoro, generalmente, si effettua un campionamento attivo e uno passivo dell'aria e un campionamento sulle superfici di lavoro.Nel caso di attività lavorative che comportano uso deliberato di agenti biologici (ossia nelle quali gli agenti biologici fanno parte del ciclo produttivo, per esempio industrie farmaceutiche) si procederà al monitoraggio degli specifici agenti, mediante tecniche che ne consentano il rilevamento in aria e sulle superfici; tale monitoraggio consentirà la verifica dell'efficacia delle misure di contenimento adottate e la correttezza delle procedure operative messe in atto al fine di eliminare o ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori.Per gli ambienti di lavoro indoor nei quali la presenza di agenti potenzialmente patogeni può essere considerata accidentale, la valutazione della carica microbica totale (funghi e batteri) è usualmente sufficiente, anche se dovrà essere valutato, per ciascun caso specifico, il tipo di monitoraggio da effettuare.Per attività lavorative nelle quali il rischio connesso alla presenza di agenti biologici è di natura allergica oltre che infettiva, è consigliabile affiancare ai campionamenti microbiologici anche la caratterizzazione e la quantificazione degli allergeni eventualmente presenti. Monitoraggio allergeni indoor Il campionamento Gli allergeni possono rimanere in aria per periodi di tempo variabili; quelli di acari e blatte tendono a depositarsi velocemente mentre quelli di gatto o cane rimangono sospesi in aria più a lungo.Generalmente il monitoraggio ambientale viene effettuato mediante la raccolta della polvere sedimentata. È stata infatti dimostrata una correlazione tra la concentrazione degli allergeni nella polvere e la sensibilizzazione di soggetti predisposti.L'eventuale determinazione della concentrazione di aerospore e la loro identificazione può essere effettuata mediante metodi di cattura quantitativa attraverso un captaspore o mediante esposizione di piastre contenenti terreni colturali. I punti critici da monitorare in un ambiente indoor non industriale sono quelli relativi alla postazione di lavoro e quelli in cui la polvere sedimenta maggiormente: pavimento, scrivania, poltrone, moquette, librerie, scaffali di archivi.La quantità minima di polvere per poter effettuare l'analisi è di circa 50 mg, ma se si vuole valutare l'efficacia di un trattamento contro gli acari o altri allergeni monitorandola nel tempo, è anche necessario standardizzare la superficie da campionare (1-3 m2) e i tempi di prelievo (1 o 2 minuti).  La nomenclatura degli allergeni Gli allergeni relativi a microrganismi od organismi viventi sono generalmente denominati secondo la nomenclatura raccomandata dall'OMS: le prime tre lettere indicano il genere della specie animale o vegetale (ossia il "primo nome") che ne costituisce la sorgente; la quarta lettera indica l'iniziale del nome della specie (ossia il "secondo nome"); segue uno spazio e un numero, che indica l'ordine cronologico della purificazione dell'allergene in questione. Ad esempio, il primo allergene purificato dell'acaro appartenente alla specie Dermatophagoides pteronyssinus è stato denominato "Der p 1".Denominazione di alcuni tra i più comuni allergeni indoor AllergeneFonte dell'allergente Acari   Der p 1, Der p 2 Dermatophagoides pteronyssinus Der f 1, Der f 2 Dermatophagoides farinae Animali   Fel d 1 Felis domesticus (gatto) Can f 1 Canis familiaris (cane) Mus m 1 Mus musculus (topo) Rat n 1 Rattus norvegicus (ratto) Insetti   Bla g 1 e Bla g 2 Blattella germanica (scarafaggio) Muffe   Alt a 1 Alternaria alternata Asp f 1 Aspergillus fumigatus SCX Stachybotrys chartarum Pollini   AM 1 Ambrosia artemisiifolia   Analisi degli allergeni L'analisi dei campioni prelevati è generalmente effettuata con metodi immunoenzimatici che impiegano anticorpi monoclonali per alcuni dei più comuni allergeni. Oggi esistono anche metodiche che consentono di misurare contemporaneamente alcuni dei più importanti allergeni indoor quali: Der p 1, Der f 1, Mite Group 2, Fel d 1, Can f 1, Bla g 2, Asp f 1, Alt a 1.Al termine dell'analisi, si ottengono indici di esposizione esprimibili in termini di μg di allergene per grammo di polvere (μg/g). Sebbene non esistano dei veri e propri livelli soglia relativi alla dose minima di allergene in grado di indurre sensibilizzazione, sono stati proposti alcuni valori critici, riportati nella tabella seguente.  Indici di riferimento per gli allergeni indoor Fonte allergene Valore critico Rischio per la salute umana Acari Der p 1, Der f 1 2 μg/ g di polvere Sviluppo sensibilizzazione Der p 1, Der f 1 10 μg/ g di polvere Scatenamento attacchi acuti di asma Gatti Fel d 1 2-8 μg/ g di polvere Sviluppo sensibilizzazione   10 μg/ g di polvere Scatenamento attacchi acuti di asma Monitoraggio microbiologico ambientale Il monitoraggio microbiologico viene generalmente eseguito per valutare la concentrazione microbica nell'aria e sulle superfici negli ambienti di lavoro (materiali, strumenti, apparecchiature, indumenti).Nel caso di attività lavorative che comportano un uso deliberato di agenti biologici (cioè quando gli agenti biologici sono oggetto della stessa attività), si procede al monitoraggio di tali agenti mediante tecniche che ne consentano lo specifico rilevamento nell'aria e sulle superfici; tale monitoraggio consente anche la verifica dell'efficacia delle misure di contenimento intraprese e della correttezza delle procedure messe in atto al fine di eliminare o ridurre al minimo l'esposizione.Per le attività nelle quali, invece, non si fa uso deliberato di microrganismi (ossia si ha un'esposizione potenziale), è utile l'applicazione di indici di contaminazione ambientale che consentono di valutare la salubrità dell'ambiente di lavoro.La scelta del tipo di campionamento e delle matrici da analizzare richiede un attento studio preliminare dei tipi di microrganismi presumibilmente presenti in funzione delle attività lavorative svolte e delle possibili vie di diffusione e di infezione.  Quantificazione dei microrganismi aerodispersi Il monitoraggio degli agenti biologici aerodispersi può essere di tipo attivo (più utilizzato) o passivo, ed essere finalizzato ad una valutazione quantitativa e/o qualitativa. Nell'analisi quantitativa si stima la quantità totale di microrganismi presenti in volumi noti di aria mentre in quella qualitativa si effettua la ricerca di specifici agenti biologici mediante metodi colturali e analitici mirati.In entrambi i tipi di monitoraggio, i microrganismi presenti in volumi rappresentativi di aria sono raccolti su appositi terreni di coltura e incubati alle opportune condizioni di sviluppo (temperatura e tempo), allo scopo di consentire la formazione di colonie visibili a occhio nudo.Poiché ogni colonia è teoricamente ascrivibile ad un unico microrganismo originario, il numero delle colonie cresciute sui terreni di coltura (indicate come Unità Formanti Colonia, UFC) è sommariamente rapportabile al numero di microrganismi vitali presenti nel campione di aria; il dato è poi rapportato al volume di 1 m3 d'aria.I parametri microbiologici di base comunemente valutatii sono i seguenti: carica batterica totale psicrofila: indicatore della contaminazione batterica ambientale, in quanto i batteri psicrofili hanno una temperatura di accrescimento ottimale intorno ai 25°C (range 15°-30°C) e vivono a spese della sostanza organica in decomposizione nel suolo, sui vegetali e in genere negli ambienti umidi; carica batterica totale mesofila: indicatore della contaminazione di origine umana e animale; la flora mesofila ha una temperatura ottimale di accrescimento intorno ai 37°C (range 25°-40°C) e include molti dei patogeni convenzionali; carica fungina totale (muffe e lieviti): indicatore ambientale spesso correlato alla presenza di elevata umidità e polverosità, ridotta ventilazione e scarsa qualità dell'aria. Alcune muffe possono essere responsabili di patologie infettive, di reazioni di ipersensibilità, reazioni allergiche e intossicazioni. Oltre ai parametri di base, si può procedere alla rilevazione di specifiche categorie microbiche come: Staphylococcus spp., indice di contaminazione antropica, coliformi ed enterococchi, indici di contaminazione fecale, Legionella pneumophila nell'acqua degli impianti di climatizzazione e degli impianti idrici.  Misura della contaminazione biologica di superficie La valutazione della contaminazione microbiologica delle superfici è utilizzata soprattutto per verificare l'efficacia delle procedure di pulizia, dei sistemi di decontaminazione e per accertare l'assenza di dispersioni di agenti biologici al di fuori delle aree di contenimento previste. Oggetto di valutazione possono essere sia le superfici dei piani di lavoro che quelle di utensili, apparecchiature o indumenti.  Indici di riferimento della qualità dell'aria La normativa non fornisce valori di carica microbica a cui far riferimento per valutare la qualità dell'aria degli ambienti di lavoro. Esclusi determinati ambienti (per esempio le sale operatorie) per i quali sono stati proposti valori guida cui attenersi, per la maggior parte degli ambienti di vita e di lavoro, è possibile soltanto confrontare i valori ottenuti dal monitoraggio ambientale con parametri consigliati o valori di fondo.   Valori di carica batterica e valutazione della qualità dell'aria (European Collaborative Action, 1993) Categoria di inquinamento microbatteriologico (batteri)Case (UFC/m3)Ambienti non industriali (UFC/m3 Molto bassa < 100 < 50 Bassa < 500 < 100 Intermedia < 2500 < 500 Alta < 10000 < 2000 Molto alta > 10000 > 2000   Valori di carica fungina e valutazione della qualità dell'aria (European Collaborative Action, 1993) Categoria di inquinamento microbatteriologico (funghi)Case (UFC/m3)Ambienti non industriali (UFC/m3 Molto bassa < 50 < 25 Bassa < 200 < 100 Intermedia < 1000 < 500 Alta < 10000 < 2000 Molto alta > 10000 > 2000 In Italia, Dacarro e collaboratori hanno proposto un tipo di approccio che si avvale dell'utilizzo di particolari "indici di contaminazione microbiologica". L'indice globale di contaminazione, IGCM, indica la misura complessiva dell'inquinamento microbico ambientale:IGCM = UFC/batteri(37°C) + UFC/batteri(20°C) + UFC/miceti(20°C)L'indice di contaminazione da batteri mesofili, ICM, consente di valutare il contributo all'inquinamento da parte dei batteri di origine umana e animale, tra i quali possono essere presenti specie potenzialmente patogene:ICM = UFCbat(37°C) / UFCbat(20°C)L'indice di amplificazione, IA, permette di analizzare le differenze tra i livelli di contaminazione esterna ed interna, conseguenti alla attività lavorativa svolta (personale, macchine, materiali):IA = IGCM(int) / IGCM(est) Fonte:Inail

  • Impianti aeraulici

    Gli impianti di condizionamento dell’aria possono divenire, in caso di scarsa o inadeguata manutenzione, fonte di diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni che ivi trovano condizioni ideali di sviluppo.La qualità dell'aria che respiriamo negli ambienti indoor (abitazioni, uffici, ospedali, scuole e ambienti comunitari in genere) dal punto di vista chimico, fisico e biologico è strettamente correlata alla qualità dell'aria esterna, al tipo di ambiente considerato, alle persone eventualmente presenti e all'efficienza dei sistemi di aerazione. L'uomo, gli animali, gli arredi, la polvere e gli impianti di condizionamento, se non correttamente gestiti, sono sicuramente tra le principali fonti di contaminazione microbiologica.Gli agenti biologici aerodispersi negli ambienti confinati, in grado di causare patologie nell'uomo e considerati, quindi, un rischio per la salute, comprendono batteri (Stafilococchi e gram negativi), funghi (Cladosporium, Penicilium, Alternaria, Fusarium, Aspergillus) e loro prodotti (endotossine, micotossine, spore), virus (Rhinovirus e virus influenzali), acari e pollini.Inoltre tra i batteri patogeni potenzialmente presenti in un ambiente confinato climatizzato è particolarmente rilevante l'eventuale presenza della legionella, un bacillo aerobio gram negativo, ubiquitario negli ecosistemi acquatici naturali, in grado di colonizzare quelli artificiali raggiungendo picchi di crescita a temperature comprese tra i 28 e i 50 °C .Le aree a rischio di contaminazione sono quelle in cui è presente l'acqua e in particolare: le sezioni di umidificazione i sifoni di drenaggio all'interno delle Unità di Trattamento dell'Aria (UTA) le torri di raffreddamento. In particolare le torri sono considerate siti ad alto rischio poiché la presenza di biofilm e l'elevata temperatura dell'acqua al loro interno possono favorire lo sviluppo di importanti concentrazioni di L. pneumophila, mentre, contemporaneamente, il meccanismo stesso di funzionamento può comportare la diffusione del microrganismo attraverso l'aerosolizzazione dell'acqua. Anche altri microrganismi patogeni sono stati rinvenuti nelle acque delle torri; ricordiamo i generi Pseudomonas spp, Xanthomonas, Pantoea e Serratia. Inoltre, nel corso degli ultimi anni sono stati isolati anche Micobatteri non tubercolari (NTM), considerati patogeni riemergenti.Ma gli impianti possono diventare fonte di diffusione anche di microfunghi potenzialmente patogeni o dalle proprietà allergizzanti, come per esempio Aspergillus, Penicillium e Cladosporium, spesso rinvenuti nelle UTA di impianti contaminati da muffe.Adeguati piani di manutenzione ed eventualmente di pulizia e sanificazione degli impianti, sono condizioni imprescindibili al fine di garantire un ambiente di lavoro salubre e un microclima confortevole. Fonte:Inail

  • Legionella

    Legionella pneumophila è un bacillo Gram-negativo, aerobio, asporigeno, patogeno opportunista in grado di indurre la polmonite batterica. Deve il suo nome all'epidemia di polmonite verificatasi a Philadelphia nell'estate del 1976 tra i partecipanti alla riunione dell'American Legion. Degli oltre 4000 veterani del Vietnam presenti (i "Legionnaires"), 221 si ammalarono e di questi 34 morirono. Successivamente, si scoprì che la causa della malattia era un batterio rinvenuto nell'impianto di condizionamento dell'aria dell'hotel che aveva ospitato il raduno, il cui genere fu chiamato Legionella.La Legionella è un microrganismo acquatico. Vive all'interno degli impianti idrici e aeraulici sia in forma libera che in associazione a biofilm (pellicola di microrganismi: amebe, batteri e alghe, immersi in una matrice organica) che gli fornisce nutrimento e riparo da eventuali condizioni ambientali sfavorevoli.La Legionella penetra nell'ospite attraverso le vie respiratorie in seguito a inalazione di aerosol contaminato. I batteri, raggiunti i polmoni, vengono fagocitati dai macrofagi alveolari, che però non sono in grado di ucciderli o inibirne la crescita. Le legionelle riescono, pertanto, a moltiplicarsi fino a provocare la lisi cellulare con conseguente infezione delle cellule circostanti.  Effetti sulla salute La Malattia dei legionari è la forma più severa di infezione, si presenta come una polmonite acuta, con letalità media del 10%, ma che aumenta fino al 30-50% in caso di infezioni contratte in ospedale da pazienti immunocompromessi. La Febbre di Pontiac è una forma simile all'influenza che si risolve in 3/5 giorni. Deve il proprio nome a un'epidemia acuta verificatasi nell'omonima località del Michigan (USA) nel 1968. La forma subclinica, senza comparsa di sintomi clinici, può essere evidenziata solo mediante il riscontro di anticorpi anti-Legionella spp. Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, 2015 Fonte:Inail

  • Dispositivi di protezione individuale da agenti biologici

    I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono attrezzature utilizzate allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (guanti, occhiali, visiere, maschere facciali filtranti, scarpe, ecc.). Il loro utilizzo è raccomandato quando, nonostante l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione collettive, i rischi cosiddetti "residui" non sono eliminati o ridotti a livelli accettabili e devono essere ulteriormente contenuti.Gli indumenti da lavoro d'altra parte, non sono DPI (tute, camici, ecc.) e non proteggono il lavoratore dai rischi specifici, servono per lo più ad evitare di sporcare o contaminare gli abiti civili e devono essere tolti quando il lavoratore abbandona l'area di lavoro, riposti separatamente dai normali indumenti e, se necessario, disinfettati, puliti o sostituti.Il Regolamento (UE) 2016/425 definisce tre categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere l’utilizzatore: I categoria – rischi minimi  - lesioni meccaniche superficiali,  - contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o prolungato con acqua,  - contatto con superfici calde la cui temperatura non sia superiore a 50°,  - lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole  - fenomeni atmosferici non estremi. II categoria - rischi che non rientrano nelle altre due categorie III categoria - rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili, a causa di:  - sostanze e miscele pericolose per la salute  - atmosfere con carenza di ossigeno  - agenti biologici nocivi  - radiazioni ionizzanti  - ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura    dell'aria di almeno 100 °C  - ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura    dell'aria di – 50 °C o inferiore  - cadute dall'alto  - scosse elettriche e lavoro sotto tensione  - annegamento  - tagli da seghe a catena portatili  - getti ad alta pressione  - ferite da proiettile o da coltello  - rumore nocivo Il contatto con gli agenti biologici può avvenire in vari modi: attraverso la pelle, le mucose, le vie aeree, l'ingestione accidentale o per via parenterale anche tramite morsi, graffi e punture di insetti.È necessario quindi, utilizzare i DPI specifici più idonei a prevenire le diverse modalità di infezione: protezione del corpo protezione delle mani protezione degli occhi protezione delle vie respiratorie Fonte:Ianil

  • Agenti cancerogeni e mutageni

    Sono più di 400 gli agenti, identificati dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), classificabili come cancerogeni, probabilmente cancerogeni o possibilmente cancerogeni per l’uomo. Esistono agenti cancerogeni e/o mutageni fisici, biologici e chimici; la presente area tematica è dedicata in maniera specifica agli agenti chimici ad esclusione del radon e dell’amianto per i quali si rimanda alle specifiche sezioni. Gli agenti cancerogeni e mutageni sono in grado di provocare alterazioni genetiche e neoplasie nei soggetti esposti. Il tema dell’epidemiologia dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni in ambito professionale e delle neoplasie correlate è complesso per diverse ragioni, fra le quali il lungo periodo di latenza tra esposizione ed insorgenza dei sintomi patologici, la multifattorialità nell’eziopatogenesi tumorale che non consente di isolare facilmente il rischio esclusivamente professionale e la difficoltà nel redigere anamnesi accurate.Sostanze o preparati cancerogeni e/o mutageni sono presenti in diversi settori: li si può trovare come materie prime (es. agricoltura, industria petrolchimica e farmaceutica, trattamenti galvanici, laboratori di ricerca), o come sottoprodotti derivati da alcune attività (es. saldatura degli acciai inox, asfaltatura stradale, produzione della gomma).La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) contiene prescrizioni specifiche e rigorose per la tutela dei lavoratori potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, considerata la loro pericolosità per la salute umana.Queste, in sintesi, le principali informazioni disponibili all’interno dell’area: cosa si intende per agenti cancerogeni e mutageni; quali sono gli agenti chimici classificati come cancerogeni e mutageni, come identificarli; come effettuare la valutazione del rischio da esposizione a tali agenti; come tutelare la salute dei lavoratori esposti; quali sono gli ambienti di lavoro maggiormente a rischio di esposizione a tali agenti. Definizione   Si definiscono cancerogeni gli agenti chimici che, per inalazione, ingestione o contatto, possono provocare neoplasie.Si definiscono mutageni gli agenti chimici che, per inalazione, ingestione o contatto, possono provocare alterazioni genetiche.Il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. definisce le sostanze in questione nell’art. 234: Agente cancerogeno: una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'Allegato XLII del presente decreto, nonche' sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato; Agente mutageno: una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008. Classificazione Esistono diverse classificazioni delle sostanze come cancerogene e/o mutagene, formulate da Enti che, a livello internazionale, si occupano di identificare e classificare i rischi di cancerogenicità.Di seguito si riportano i principali: Commissione dell’Unione Europea (UE) International Agency for Research on Cancer (Iarc), che pubblica le Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans US National Toxicology Program (Ntp), che pubblica con cadenza biennale il Report on Carcinogens American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Acgih), che pubblica i valori limite di soglia (Tlv= Threshold Limit Values) per gli agenti chimici pericolosi, tra cui anche le sostanze cancerogene US Environmental Protection Ageny (Epa), che effettua valutazioni del rischio cancerogeno e mutageno a livello nazionale Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale (Cctn), che individua periodicamente delle sostanze che, pur se non classificate come cancerogene o mutagene dall’UE, rispondono a tali criteri classificativi e fornisce, a richiesta, consulenza ai Ministeri del lavoro e della salute, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi. Il sistema di classificazione vigente a livello nazionale è quello dell’Unione Europea, stabilito dal regolamento (CE) n. 1272/2008 (Clp), che classifica le sostanze cancerogene e quelle mutagene in tre Categorie:  Sostanze cancerogene Categoria 1 A Sostanze di cui sono noti effetti cancerogeni per l’uomo Categoria 1B Sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l’uomo Categoria 2 Sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l’uomo   Sostanze mutagene Categoria 1A Sostanze di cui è accertata la capacità di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane Categoria 1B Sostanze da considerare capaci di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane Categoria 2 Sostanze che destano preoccupazione per il fatto che potrebbero causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane La classificazione di una sostanza o di una miscela è riportata sull’etichetta e sulla relativa Scheda dati di sicurezza (Sds).Nella sezione specifica, all’interno di Agenti chimici, è possibile approfondire il Regolamento Clp. Normativa La normativa in materia di protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni e/o mutageni trova applicazione in tutti i luoghi di lavoro dove essi siano presenti, senza limitazione alcuna. Questa sezione contiene una rassegna dei principali provvedimenti legislativi, nazionali e comunitari, che riguardano gli agenti cancerogeni e/o mutageni sia in quanto tali sia in quanto agenti chimici. Legislazione nazionale Legge 245/63 Limitazione dell’impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative Decreto del Ministero della salute 155/2007 Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni Decreto legislativo 151/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 Decreto legislativo 81/2008 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Decreto legislativo 106/2009 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Decreto legislativo 39/2016 Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele Decreto legislativo44/2020 Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro   Legislazione comunitaria Direttiva 2004/37 Direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro Direttiva UE2017/164 Direttiva che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/22/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione Direttiva UE2017/2398 Direttiva che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro Direttiva UE2019/130 Direttiva che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro Regolamento CE1907/2006 Regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE Regolamento CE1272/2008(CLP) Regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/5487CEE e 1995/CE e che reca modifiche al regolamento (CE) n. 1907/2006 Regolamento UE453/2010 Regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) Regolamento UE 944/2013 Regolamento recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele Regolamento UE605/2014 Regolamento recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele Regolamento UE830/2015 Regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) Regolamento UE1510/2017 Regolamento recante modifica delle appendici dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze CMR Regolamento UE669/2018 Regolamento recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele Regolamento UE1513/2018 Regolamento che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B Regolamento UE878/2020 Regolamento che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)     Valutazione del rischio   La valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni spetta al datore di lavoro che deve prima applicare in ordine gerarchico e per quanto tecnicamente possibile, le seguenti misure (articolo 235 del d.lgs. 81/2008):  eliminare o sostituire l’agente cancerogeno o mutageno utilizzare un sistema chiuso ridurre il livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile e comunque non superiore al valore limite di esposizione (Allegato XLIII del d. lgs. 81/2008). Quando si effettua la valutazione?PRIMA dell’inizio dell’attività lavorativa, in occasione di MODIFICHE SIGNIFICATIVE nel ciclo produttivo e comunque OGNI 3 ANNI.Come si effettua la valutazione?Occorre considerare e stimare: le caratteristiche delle lavorazioni, loro durata e frequenza i quantitativi di agenti cancerogeni/mutageni prodotti o utilizzati e la loro concentrazione le diverse e possibili vie di assorbimento, compresa quella cutanea. Per gli agenti cancerogeni e mutageni la valutazione del rischio deve essere molto attenta ed approfondita.La valutazione del rischio di esposizione professionale dei lavoratori deve permettere la loro classificazione in: lavoratori potenzialmente esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni risulta superiore a quello della popolazione generale, solo per eventi imprevedibili e non sistematici lavoratori esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni potrebbe risultare superiore a quello della popolazione generale. La conoscenza dei valori di riferimento è importante nel definire il limite inferiore cui si deve tendere quando si propongono misure preventive in un luogo di lavoro, e diventa fondamentale nel caso di sostanze per le quali non è scientificamente sempre corretto definire un valore soglia di tossicità, quali sostanze teratogene, mutagene o cancerogene. Nel caso di lavoratori che utilizzano sostanze a tossicità non nota, il lavoro non deve comportare alcun rischio aggiuntivo rispetto a quello derivante dall’esposizione ambientale e dalle abitudini di vita. I risultati della valutazione del rischio devono essere riportati nel Documento di valutazione dei rischi (Dvr).Cosa si riporta nel Dvr?Nel Dvr devono essere riportate almeno le seguenti informazioni: elenco delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti, utilizzati, o presenti come impurità o sottoprodotti numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti stima dell'esposizione dei suddetti lavoratori misure preventive e protettive applicate e tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati indagini svolte mirate alla possibile sostituzione degli agenti cancerogeni con indicazione delle sostanze e preparati eventualmente utilizzati come sostituti. Misure di tutela   Nel caso di utilizzo di agenti cancerogeni o mutageni nel luogo di lavoro il datore di lavoro deve intraprendere misure specifiche di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti. Le misure, prescritte dagli artt. 235 ÷ 241 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., rientrano nei seguenti ambiti: sostituzione e riduzione valutazione del rischio misure tecniche, organizzative, procedurali misure igieniche informazione e formazione esposizione non prevedibile operazioni lavorative particolari. Le misure si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti: sia quelle abituali (es. produzione, ricerca e sviluppo, commercio), sia quelle ausiliarie (es. pulizia, manutenzione, gestione delle emergenze).Le misure si applicano a tutti: i lavoratori subordinati e parasubordinati gli artigiani titolari, i soci e i collaboratori familiari gli apprendisti gli studenti addetti ad esercitazioni pratiche i soggetti terzi (appaltatori, subappaltatori, visitatori). In aggiunta alle misure di cui sopra, è espressamente vietata la produzione, la lavorazione e l’impiego delle seguenti sostanze (Allegato XL del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.):   NomeN. EINECSN. CAS 2- Naftilammina (e suoi sali) 202-080-4 91-59-8 4-Amminodifenile (e suoi sali) 202-177-1 92-67-1 Benzidina (e suoi sali) 202-199-1 92-87-5 4- Nitrodifenile 202-204-7 92-93-3 La 2-Naftilammina, il 4-Amminodifenile e la Benzidina sono cancerogeni di Categoria 1A e il 4-Nitrodifenile di Categoria 1B.In caso si debbano utilizzare Dpi per le vie respiratorie, è obbligatorio sottoporre i lavoratori ad addestramento sul loro corretto impiego (in quanto Dpi di III Categoria). Eccezioni Presenza delle sostanze in una miscela – o quale componente di rifiuti – in concentrazione individuale < 0,1% in peso. Rilascio di autorizzazione, da parte del Ministero del lavoro, per l’esecuzione di attività che implicano l’uso delle sostanze vietate. Sostituzione e riduzione La sostituzione di agenti chimici cancerogeni o mutageni con agenti non pericolosi o meno pericolosi costituisce la misura di tutela prioritaria, poiché consente di eliminare il rischio alla fonte.Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, rientra proprio la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno (art. 15 comma 1 lettera f).Quindi, ove tecnicamente possibile (tenuto conto delle esigenze produttive e dei costi), il datore di lavoro sostituisce gli agenti cancerogeni/mutageni con altri prodotti che non sono nocivi per la salute o la sicurezza dei lavoratori, o che lo sono meno, nelle condizioni in cui sono utilizzati.Esempi di prodotti sostitutivi: vernice a base di pigmenti azoici, al posto di una contenente cromato di zinco glutaraldeide o acido peracetico per sterilizzare presidi ospedalieri.  Anche i processi in cui si ha un’elevata probabilità di esposizione a rischio cancerogeno/mutageno, fra i quali quelli elencati nell’allegato XLII del d.lgs. 81/2008, dovrebbero essere rimpiazzati da tecnologie di lavorazione alternative ove tecnicamente possibile.La dicitura “ove tecnicamente possibile” sottolinea il fatto che non sempre i prodotti o i processi possono essere eliminati tout-court.In dette eventualità, il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’impiego di sostanze o miscele cancerogene o mutagene avvenga in un sistema a ciclo chiuso.Caratteristiche di un sistema a ciclo chiuso: assenza di scambio di materiale con l’ambiente circostante, ottenuta ad esempio mediante confinamento dell’impianto o parte di esso entro un involucro stagno controllo a distanza da parte dell’operatore reimmissione diretta degli scarti di lavorazione nel ciclo produttivo. Se neppure il ricorso a un sistema chiuso è realizzabile, il datore di lavoro deve fare in modo che il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L’esposizione, in ogni caso, non deve superare i valori limite stabiliti nell’Allegato XLIII del d.lgs. 81/2008.   Misure tecniche, organizzative, procedurali e misure igieniche Il datore di lavoro: a) Assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie attività lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego (es. stoccati o conservati nei pressi delle postazioni di lavoro) non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette.  b) Limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti - o che possono essere esposti - ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate, provviste di adeguati segnali di avvertimento e sicurezza, (figura 1), accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o funzione (l’accesso a tutti gli altri lavoratori non addetti è proibito.    c) Progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni o mutageni in atmosfera. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione, mediante aspirazione localizzata.I dispositivi di aspirazione localizzata rientrano tra i Dispositivi di protezione collettiva (Dpc). Il fine di tali dispositivi è captare gli inquinanti prima che attraversino la zona di respirazione dell’operatore.Esempi di dispositivi di aspirazione localizzata: cappa cabinatura tavolo aspirante per polveri sistemi di aspirazione montati su utensili (es. torcia aspirante per saldatura elettrica).   L’ambiente di lavoro deve essere comunque dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale (naturale e forzata), complementare all’aspirazione localizzata.d) Provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare le misure di cui sopra (verifica dell’efficienza degli impianti di aspirazione) e per individuare precocemente le esposizioni anomale, causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell’Allegato XLI.e) Provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti.f) Elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate.g) Assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni siano conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza. Le informazioni sulla manipolazione, la conservazione, il trasporto e lo smaltimento in sicurezza di un prodotto sono contenute nella Scheda dati di sicurezza (Sds), che il datore di lavoro deve acquisire dal fornitore.h) Assicura che la raccolta e l’immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici, etichettati in modo chiaro, netto, visibile.i) Dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive per quelle categorie di lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati, quali: lavoratrici gestanti o in allattamento minori lavoratori temporanei soggetti ipersuscettibili (es. fumatori, immunodepressi).  Il datore di lavoro inoltre: a) Assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati e adeguati.b) Dispone che i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili.c) Provvede affinché i Dispositivi di protezione individuale (Dpi) siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.  Nelle aree individuate come a rischio, ad accesso strettamente controllato, è vietato: assumere cibi e bevande fumare conservare cibi destinati al consumo umano usare pipette a bocca applicare cosmetici. nformazione e formazione Il datore di lavoro, sulla base delle conoscenze disponibili, deve fornire ai lavoratori informazioni e istruzioni, in particolare riguardo a: tipologia di agenti cancerogeni e/o mutageni presenti nei cicli lavorativi, loro dislocazione, rischi per la salute connessi al loro impiego (compresi i rischi aggiuntivi dovuti al fumare) precauzioni da prendere per evitare l’esposizione (misure tecniche, organizzative, procedurali). misure igieniche da osservare necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e Dispositivi di protezione individuale e loro corretto impiego modalità per prevenire il verificarsi di incidenti e misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. In ordine a tutti questi argomenti, il datore di lavoro assicura una formazione adeguata ai lavoratori. La formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e non deve costituire oneri economici per i destinatari.L’informazione e la formazione vanno erogate prima di adibire i lavoratori alle attività a rischio di esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni e devono essere ripetute almeno ogni 5 anni e comunque ogniqualvolta si verifichino nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura dei rischi.Gli impianti, i contenitori e gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni devono essere etichettati in maniera leggibile e comprensibile.I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi ai criteri classificativi del Regolamento Clp riportati nella sezione classificazione.     Esposizione non prevedibile e operazioni lavorative particolari Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti (es. rotture di tubazioni, sversamenti di liquidi) che possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni /mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell’evento. Di tali misure, devono essere informati i lavoratori e l’Rls.Al verificarsi di eventi da cui deriva un’esposizione anomala, i lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata, alla quale è consentito l’accesso esclusivamente agli addetti agli interventi di riparazione (e altre operazioni necessarie per ripristinare lo stato di normalità).Gli addetti devono indossare idonei indumenti protettivi e Dpi per le vie respiratorie (es. autorespiratori, tute), messi loro a disposizione dal datore di lavoro. I Dpi utilizzati hanno durata limitata al tempo strettamente necessario di permanenza nell’area coinvolta.Il datore di lavoro comunica senza indugio all’Organo di vigilanza competente (Asl) il verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti, indicando tutte le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.Per operazioni lavorative particolari – ad esempio la manutenzione – per le quali, nonostante la messa in atto di tutte le misure di prevenzione e protezione applicabili, si può verificare un’esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeni/mutageni, il datore di lavoro, previa consultazione Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), deve: dare disposizione affinché l’accesso alle aree in cui si svolgono le suddette operazioni sia consentito esclusivamente agli addetti, anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all’isolamento delle stesse e alla loro identificazione mediante appositi contrassegni (es. cartelli, transenne, strisce sul pavimento). I lavoratori addetti devono permanere nelle aree interessate per il tempo strettamente necessario, con riferimento alle lavorazioni da intraprendere fornire ai lavoratori addetti alle operazioni speciali indumenti e Dispositivi di protezione individuali. Sorveglianza sanitaria   I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute devono essere  sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 242 d.lgs. 81/2008).Il medico competente stabilisce il programma di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica e lo attua secondo criteri e protocolli basati sull’evidenza.Gli accertamenti preventivi sono orientati a constatare l’assenza di controindicazioni alla mansione specifica che il lavoratore deve svolgere.  Lo scopo della sorveglianza sanitaria è quello di: valutare l’idoneità specifica al lavoro scoprire in tempo utile anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce) prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria) valutare l’efficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro rafforzare misure e comportamenti lavorativi corretti.  La sorveglianza sanitaria dovrà tener conto che l’esposizione ad alcuni agenti cancerogeni e/o mutageni può presentare un rischio molto elevato per alcune categorie di lavoratori che presentino: ipersuscettibilità genetica o acquisita (ad es. condizioni comportanti una facilitazione dell’assorbimento, difficoltà di metabolizzare o eliminare le sostanze estranee). Il medico competente informa il lavoratore sui rischi e sulle misure di prevenzione, sull’importanza di sottoporsi ai tutti i controlli medici necessari e sull’influenza che le abitudini comportamentali extralavorative (quali l’abitudine al fumo) possono avere sull’eventuale sviluppo di patologie.Inoltre il medico competente fornisce specifica informazione sull’opportunità di proseguire la sorveglianza sanitaria, allo scopo di ridurre eventuali rischi aggiuntivi e/o effetti negativi a lungo termine ai lavoratori esposti a cancerogeni e/o mutageni al momento in cui termina l’esposizione per cambio mansione e/o per cessazione del lavoro. Un protocollo di sorveglianza sanitaria adeguato per lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni deve: prevedere accertamenti mirati al rischio specifico essere in grado di evidenziare danni alla salute precoci e misurabili possedere adeguate caratteristiche in termini di sensibilità. Fonte:Inail

  • LINEE GUIDA 2022 ALLA DIRETTIVA ATEX 2014/34/UE

    • ATEX
    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Quarta Edizione 2022 Delle Linee Guida Alla Direttiva ATEX   Un'atmosfera potenzialmente esplosiva esiste quando una miscela di gas atmosferici, vapori, nebbie o polveri si combina in modo da infiammarsi in determinate condizioni operative.Le apparecchiature e i sistemi di protezione destinati all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX) coprono una gamma di prodotti, compresi quelli utilizzati su piattaforme offshore fisse, impianti petrolchimici, miniere e mulini, tra gli altri. Le Direttiva ATEX 2014/34/UE comprende apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. La direttiva definisce i requisiti essenziali di salute e sicurezza e le procedure di valutazione della conformità, da applicare prima che i prodotti siano immessi sul mercato dell'UE.  Queste linee guida ATEX intendono essere un manuale per tutte le parti direttamente o indirettamente interessata dalla Direttiva 2014/34/UE, comunemente denominata la Direttiva "prodotto" ATEX ("Atmosphères explosibles"), applicabile dal 20 aprile 2016. Le autorità nazionali sono responsabili dell'attuazione della direttiva nell'UE recependone le disposizioni nella loro legislazione. Questi testi hanno effetto diretto in prima istanza. Di conseguenza, i paesi dell'UE e gli altri soggetti che applicano i requisiti della direttiva sono responsabili dell'attuazione e dell'applicazione, nonché della gestione degli organismi notificati. Si richiama l'attenzione dei lettori sul fatto che queste linee guida sono solo intese per facilitare l'applicazione della direttiva 2014/34/UE, ed è pertinente recepimento nazionale del testo della direttiva che è giuridicamente vincolante.Tuttavia, questo documento rappresenta un riferimento per garantire la coerenza l'applicazione della direttiva da parte di tutte le parti interessate e le parti interessate. Le linee guida hanno lo scopo di aiutare a garantire la libera circolazione dei prodotti all'interno il campo di applicazione della direttiva ATEX nell'Unione europea per consenso tra esperti dei governi degli Stati membri e altre parti interessate.Queste linee guida sono state preparate dai servizi competenti della Direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, in collaborazione con rappresentanti ed esperti dell'UE Stati membri, normazione europea, organismi notificati, industria e altro rilevanti stakeholders del settore, con il contributo specifico del progetto “Nuova ATEX Gruppo Editoriale Linee Guida (NAGEG)". Queste informazioni sono:solo di carattere generale e non intende affrontare lo specifico circostanze di qualsiasi particolare individuo o entità;non necessariamente esaustivi, completi, accurati o aggiornati;a volte fa riferimento a informazioni esterne su cui la Commissione servizi non hanno alcun controllo e per i quali la Commissione presume di noresponsabilità;non consulenza professionale o legale. Fonte: Eur-lex SCARICA LA LINEA GUIDA 4° EDIZIONE 2022 (EN) VALUTAZIONE IN EXCEL ATEX GAS VALUTAZIONE IN EXCEL ATEX POLVERI

  • AGGIORNAMENTO 2022 DELLE TARIFFE PER L’ATTIVITÀ DI VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 24 Novembre 2022, N. 10912 le tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII “Verifiche di attrezzature” del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono state aggiornate, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto dirigenziale 23 novembre 2012 (Comunicato pubblicato sulla GURI 29.11.2012, n. 279), sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, pari a 1,149%.   Note:(0) Le tariffe si intendono onnicomprensive di tutte le spese.(1) La tariffa si riferisce ai ponti sospesi sia manuali che motorizzati, sia di tipo leggero che di tipo pesante.(2) Prima verifica periodica nel caso di attrezzature e attrezzature facenti parte di insiemi soggetti a verifica di messa in servizio (D.M. 329/04). (3) Prima verifica periodica nel caso di attrezzature facenti parte di insiemi non soggetti a verifica di messa in servizio (art. 5 D.M. 329/04).(4) Verifica periodica successiva alla prima consistente in verifica di funzionamento e/o interna.(5) Verifica periodica successiva alla prima comprensiva di verifica di funzionamento e/o interna e verifica di integrità.(6) Agli effetti della tariffa, i recipienti gas e vapore vengono distinti unicamente secondo l’energia immagazzinata (espressa in litri x bar) ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di funzionamento (espressa in bar). Per capacità di un recipiente si intende quella totale indicata dal fabbricante. Per recipienti a più camere e diverse pressioni, nel detto prodotto si assumono la pressione massima di funzionamento e la capacità totale dei recipienti soggetti a verifiche, quest’ultima calcolata tenendo conto di quanto precisato al comma precedente.(7) Le tabelle relative ai generatori di vapore comprendono i seguenti generatori/forni:Attrezzature di cui al D.M. 11 aprile 2011 - all’allegato II, punto 1.1.3 Lettera a) 2. Generatori di vapore d’acquaLettera a) 3. Generatori di acqua surriscaldataLettera a) 6. Forni per le industrie chimiche ed affiniLettera a) 2. Generatori di vapore d’acquaPer superficie riscaldata si intende quella definita dal fabbricante. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie del’eventuale surriscaldatore, né di quella dell’eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia: va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell’eventuale economizzatore-vaporizzatore. Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibilità (t/h di vapore) per quest’ultima agli effetti della tariffa si assume quella dichiarata dal costruttore (carico massimo continuo).Lettera a) 3. Generatori di acqua surriscaldataPer i generatori di liquidi surriscaldati (capo I, titolo I, del decreto ministeriale 1° dicembre 1975) di superficie riscaldata maggiore di 300 mq, distinti in base alla potenzialità espressa in kW, 697,8 kW sono considerati equivalenti ad 1 t/h di vapore.Lettera a) 6. Forni per le industrie chimiche ed affiniPer i forni facenti parte di impianti per la lavorazione di olii minerali (capo II, titolo I del D. M. 1° dicembre 1975) distinti in base alla potenzialità espressa in kW è fatto riferimento: ad una equivalenza di 697,8 kW per ogni t/h di vapore: ed alla fascia tariffaria per generatori di vapore con superficie riscaldata oltre 300 mq, restando inclusi nel primo scaglione della predetta fascia tutti i forni della potenzialità fino a 8373,6 kW. SCARICA LA TABELLE IN FORMATO WORD SCARICA LA NOTA UFFICIALE PDF SCARICA LE TABELLE IN FORMATO EXCEL

  • SISTEMA SANZIONATORIO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO E CONGEDI PARENTALI

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    • by Testo Unico Sicurezza staff
    • 11.12.2022

    Nota INL N. 2414 2022 D.L.Vo 105/2022 – Conciliazione Vita-Lavoro E Congedi Parentali: Sistema Sanzionatorio   La Direzione Centrale Coordinamento Giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 2414 del 6 dicembre 2022, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione ed ai profili di carattere sanzionatorio della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 105/2022 che, nel modificare, fra l’altro, il D.Lgs. n. 151/2001 e la L. n. 104/1992, ha introdotto misure dirette a realizzare un migliore contemperamento tra l’attività lavorativa e professionale e la vita familiare dei genitori e dei prestatori di assistenza (c.d. caregiver familiari), nonché una più equa condivisione tra uomini e donne delle responsabilità di cura e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.I chiarimenti dell’Ispettorato del LavoroCongedo di paternitàL’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001, introdotto dall’art. 2, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 105/2022, disciplina il “congedo di paternità obbligatorio”, riconosciuto al padre lavoratore dipendente per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) e con corresponsione di una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione (v. art. 29, D.Lgs. n. 151/2001). Le giornate di congedo non sono frazionabili a ore e possono essere utilizzate anche in via non continuativa nell’arco temporale intercorrente tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 5 mesi successivi.Tali giorni sono fruibili anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono riconosciuti anche al padre che fruisce del congedo di paternità