Attività di sanificazione emergenza COVID-19
documento orientativo per l'emergenza COVID-19
Il presente documento intende sintetizzare una linea di buona prassi operativa che, allo stato, abbia come riferimento le disposizioni contenute nella Decretazione governativa, le Ordinanze Regionali e le indicazioni emesse dagli Istituti competenti, in primis dall’Istituto Superiore di Sanità.
Le indicazioni sono essenzialmente rivolte alle Imprese, interpretando ed individuando competenze e requisiti specifici.
Naturalmente il presente documento si caratterizza anche per la necessaria temporaneità, dal momento che l’evoluzione delle conoscenze, l’alternarsi delle disposizione e la progressione della Decretazione conseguente all’epidemia COVID-19 possono introdurre elementi e circostanze atte alla integrazione e/o modifica delle attuali indicazioni.
L’attuale normativa in materia è riconducibile alla successione della Legge n. 82/94, D.M. n. 274/97 e Legge n. 40/2007 per quanto inerisce le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
I servizi di “sanificazione”generalmente consistono in una successione di azioni prima di pulizia e quindi di disinfezione e/o disinfestazione, eseguibili sia da Imprese di pulizia che da Imprese di Disinfestazione e Derattizzazione, e sono fornibili soltanto dalle Imprese regolarmente iscritte alla competente Camera di Commercio, nel Registro provinciale delle Imprese istituito dalla Legge 82/1994 e dal D.M. 274/1997 per le singole specifiche attività alle lettere c-d-e.
È assolutamente evidente come il senso del termine “sanificazione” utilizzato nella decretazione d’urgenza in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia da interpretare tenendo conto della eccezionale e gravissima situazione nella quale è irresponsabile introdurre speciosi cavilli tendentia tutelare interessi di bottega senza rendersi conto di come sia necessario mettere in campo tutte le strutture operative possibili, ma al tempo stesso occorre avere riferimento alla normativa esistente, per mantenere un livello quantomeno accettabile dei servizi ed evitare l’assalto indiscriminato di una moltitudine di improvvisatori.
La periodicità ed il numero degli interventi richiesti, come indicato all’allegato 5 punto 2 delDPCM 10.04.2020, comporta un impegno massiccio e continuo, di carattere eccezionale e temporaneo per il quale occorre la partecipazione di tutte le strutture possibili, ma regolarmente registrate ed è importante salvaguardare gli utenti pubblici e privati dall’assalto di una moltitudine di improvvisatori.
fonte:AIDPI
Disclaimer:Visto il continuo evolversi della normativa e della conoscenza tecnico scientifica le informazioni contenute in questa pagina potrebbero essere state superate da nuove disposizioni normative e conoscenze medico scientifiche.