Amianto e tutela dei lavoratori D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 213
Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro. (26G00008) (GU Serie Generale n.6 del 09-01-2026) Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2026

Il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213 recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori dall’esposizione ad amianto durante il lavoro.
Il D.Lgs. 213/2025 è pubblicato in G.U. n. 6 del 9 gennaio 2026 ed entra in vigore il 24 gennaio 2026.
D.Lgs. 213/2025 non è un semplice “ritocco”: è un rafforzamento strutturale del sistema amianto del D.Lgs. 81/2008, centrato su:
prevenzione prima del cantiere (individuazione e priorità di rimozione);
tracciabilità e accountability (notifica dettagliata, conservazione 40 anni, registro esposti/INAIL);
maggiore robustezza tecnica (misure integrate nel DVR e roadmap verso microscopia elettronica al 2029);
standard operativi più espliciti (respiratori sempre in manipolazione attiva, decontaminazione, confinamento a tenuta con estrazione).
La direttiva europea aggiornata nasce per rafforzare la prevenzione dei tumori lavoro-correlati e ridurre ulteriormente l’esposizione a fibre di amianto, intervenendo su tre assi:
Valore limite di esposizione più severo e coerente a livello UE;
Misurazioni più robuste (e, nel medio termine, più sensibili) e più integrate nella valutazione del rischio;
Rafforzamento degli obblighi “a monte”: individuazione preventiva dei MCA (materiali contenenti amianto), formazione mirata, sorveglianza sanitaria, tracciabilità e conservazione documentale.
La Commissione europea ha esplicitato l’indirizzo di abbassamento del limite e di rafforzamento complessivo della protezione dei lavoratori nei settori più esposti (edilizia, manutenzioni, demolizioni, gestione rifiuti, ecc.).
Il decreto modifica il D.Lgs. 81/2008, Titolo IX – Sostanze pericolose, Capo III – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, intervenendo sugli articoli 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262 e introducendo un nuovo Allegato XLIII-ter.
Le principali novità, per aree tematiche
A. Campo di applicazione ampliato e più esplicito (art. 246 D.Lgs. 81/08)
Il nuovo art. 246 chiarisce che le regole amianto si applicano a tutte le attività lavorative dove esiste (o può esistere) rischio da esposizione, includendo espressamente:
manutenzione, ristrutturazione e demolizione;
rimozione di amianto/MCA, smaltimento e trattamento rifiuti;
bonifica aree interessate;
attività estrattiva o scavo in “pietre verdi”;
lotta antincendio e gestione emergenze in eventi naturali estremi.
Impatto pratico: rientrano più chiaramente anche attività “non tipiche” della bonifica (es. interventi in emergenza o scenari climatici estremi), con ricadute su valutazione rischio, DPI, formazione e sorveglianza sanitaria.
B. Definizione/qualificazione dell’amianto in coerenza con CLP (art. 247)
Il decreto aggiorna il rinvio tecnico: l’amianto è richiamato come silicati fibrosi classificati cancerogeni di categoria 1A ai sensi del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP).
Impatto pratico: coerenza maggiore tra disciplina “amianto” e classificazione “cancerogeni”, utile anche per impianto documentale (DVR, informazione/formazione, gestione agenti cancerogeni, ecc.).
C. Individuazione preventiva dei materiali a potenziale contenuto di amianto prima dei lavori (art. 248)
Prima di demolizioni/manutenzioni/ristrutturazioni il datore di lavoro deve adottare ogni misura necessaria per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, includendo:
richiesta informazioni ai proprietari;
per edifici antecedenti alla L. 257/1992: ricerca informazioni anche da altre fonti e registri pertinenti;
se informazioni non disponibili: esame mediante operatore qualificato (secondo leggi/prassi nazionali) e acquisizione dell’esito prima dell’inizio lavori;
obbligo di mettere a disposizione di altri datori di lavoro, su richiesta e solo per adempiere all’obbligo, le informazioni ottenute.
Impatto pratico: aumenta la “diligenza preventiva” richiesta. In molti cantieri la criticità non è la bonifica in sé, ma l’avvio di attività senza un accertamento sufficiente dei MCA: qui il decreto irrigidisce proprio quel punto.
D. Valutazione del rischio con “priorità di rimozione” (art. 249, nuovo comma 1-bis)
Per qualsiasi attività con rischio di esposizione, il datore di lavoro deve valutare natura e grado dell’esposizione e dare priorità alla rimozione dell’amianto/MCA rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica.
Impatto pratico: nella pianificazione (soprattutto manutenzioni) la rimozione diventa più chiaramente una scelta “preferibile” quando tecnicamente e organizzativamente sostenibile, e deve emergere come ragionamento motivato nella valutazione del rischio.
E. Notifica all’organo di vigilanza più strutturata, anche telematica, e “tracciabilità” lunga (art. 250)
La notifica preventiva all’organo di vigilanza viene riscritta/rafforzata:
obbligatoria prima di manutenzione/ristrutturazione/demolizione, rimozione, smaltimento/trattamento rifiuti, bonifica, attività estrattiva o scavo in pietre verdi;
può essere telematica anche tramite organismi paritetici/OO.SS. datoriali;
contenuti minimi molto dettagliati (ubicazione, tipo/quantità, processi e misure di protezione/decontaminazione, smaltimento, ventilazione in ambienti chiusi, numero lavoratori e elenco nominativo, certificati individuali di formazione e data ultima visita medica periodica, tempi, misure e DPI).
nuova regola di conservazione: la documentazione della lettera d) (quella che include anche elenco lavoratori/formazione/visite) va conservata 40 anni.
Impatto pratico: la notifica non è più un adempimento “snello”; diventa un oggetto documentale con forti ricadute su:
anagrafica e gestione competenze (formazione)
sorveglianza sanitaria e tracciabilità
sistemi di archiviazione di lungo periodo.
F. Misure tecniche e organizzative: DPI respiratori sempre in caso di manipolazione attiva, riposi e decontaminazione, misure di contenimento (art. 251 e 252)
Tra le modifiche più operative:
esposizione “comunque” ridotta al più basso valore tecnicamente possibile;
se vi è rischio connesso a manipolazione attiva, i lavoratori devono sempre usare DPI, inclusi respiratori con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione;
uso DPI intervallato da periodi di riposo e accesso alle aree di riposo preceduto da decontaminazione;
processi concepiti per evitare polvere o emissioni (eliminazione polvere, aspirazione alla fonte, abbattimento continuo con acqua nebulizzata/incapsulanti);
inserite previsioni su procedure di decontaminazione e protezione in ambienti chiusi;
rifiuti raccolti e rimossi presto in imballaggi chiusi etichettati “contengono amianto” e gestione come rifiuto pericoloso (con richiamo a normativa speciale per “pietre verdi”).
art. 252 chiarisce l’ambito: misure appropriate “in tutte le attività … con rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva”.
Impatto pratico: il decreto rende più “normativamente vincolanti” alcuni standard di buona prassi (respiratori sempre, riposi, decontaminazione, misure tecniche di abbattimento/aspirazione), riducendo margini interpretativi nei cantieri.
G. Misurazioni: integrazione nel DVR, campionamento personale, metodologia OMS 1997 fino al 2029 e passaggio a microscopia elettronica dal 21/12/2029 (art. 253)
Il nuovo art. 253 rafforza il legame tra misure e gestione del rischio:
misurazioni “a intervalli regolari durante specifiche fasi operative”;
campionamento personale sul lavoratore e, a integrazione, ambientale nell’aria confinata di lavoro;
risultati riportati nel DVR;
fino al 20 dicembre 2029: microscopia ottica in contrasto di fase e conteggio fibre con metodo OMS 1997 (o equivalente);
dal 21 dicembre 2029: microscopia elettronica (o metodo equivalente/più accurato) includendo fibre < 0,2 μm; metodi di campionamento/conteggio demandati a successivo decreto ministeriale (Salute + Lavoro).
Impatto pratico: cresce l’aspettativa di “misura come controllo”, non solo come adempimento. Inoltre, il settore dovrà prepararsi per tempo alla transizione tecnica del 2029 (strumentazione, laboratori, capitolati, costi, tempi).
H. Valore limite: 0,01 fibre/cm³ (TWA 8 ore) e regole in caso di superamento (art. 254)
Il valore limite viene fissato come segue:
fino al 20 dicembre 2029: nessun lavoratore esposto oltre 0,01 fibre/cm³ (media ponderata 8 ore);
dal 21 dicembre 2029: resta 0,01 fibre/cm³, ma la misurazione è “conformemente” al nuovo art. 253, comma 6-bis (microscopia elettronica o equivalente).
In caso di superamento del valore limite o coinvolgimento di materiali non identificati che generino polvere, i lavori cessano immediatamente e possono riprendere solo con misure adeguate; vanno individuate cause e adottate misure correttive tempestive.
I. Confinamento e controllo dispersioni (art. 255 e 256)
Per lavori in confinamento: area a tenuta d’aria e ventilata mediante estrazione meccanica.
Nel piano di lavoro/bonifica: rafforzata la verifica di assenza di rischi prima della ripresa di altre attività, anche mediante misurazione ambientale nel luogo confinato.
L. Formazione: focus su DPI respiratori, adattamento mansione, e addestramento su tecnologie/macchine di contenimento (art. 258)
Le modifiche incidono su contenuti e qualità della formazione:
esplicitato l’obbligo di trattare funzione/scelta/limiti/corretta utilizzazione dei DPI con particolare attenzione ai respiratori;
formazione “adattata” a mansione, compiti e metodi specifici;
per demolizione/rimozione: ulteriore formazione sull’uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere emissione/dispersione fibre.
M. Sorveglianza sanitaria: periodicità “almeno triennale” e verifica idoneità all’uso dei respiratori (art. 259)
Visita preventiva prima di adibire ai lavori con rischio da manipolazione attiva;
Sorveglianza periodica almeno ogni tre anni (o periodicità del medico competente);
Finalità esplicita: verificare anche la possibilità di indossare DPI respiratori durante il lavoro;
Visita alla cessazione del rapporto e indicazioni su prescrizioni e opportunità di controlli successivi.
N. Registro esposti e flussi informativi: ruolo INAIL (art. 260)
Iscrizione dei lavoratori (art. 259) nel registro di cui all’art. 243 e invio copia a organi di vigilanza e INAIL;
sostituzione dei riferimenti a ISPESL con INAIL.
O. Patologie da amianto e nuovo Allegato XLIII-ter (artt. 244, 261 e Allegato A)
Il decreto collega in modo più strutturato il tema delle patologie e della gestione informativa. In particolare:
inserisce l’Allegato XLIII-ter (“Neoplasie correlate all’amianto / patologie”) e lo richiama per l’applicazione delle disposizioni dell’art. 244;
l’Allegato XLIII-ter elenca, come minimo, affezioni quali: asbestosi, mesotelioma, cancro del polmone, cancro gastrointestinale, cancro della laringe, cancro delle ovaie, malattie pleuriche non maligne.
P. Apparato sanzionatorio: aggiornamento dei rinvii (art. 262)
Il decreto adegua l’art. 262 per includere:
il nuovo art. 249, comma 1-bis tra gli obblighi sanzionati;
il nuovo art. 250, comma 2-bis (conservazione documentale 40 anni) tra le violazioni rilevanti.
Date chiave e “timeline” di adeguamento
24 gennaio 2026: entrata in vigore del D.Lgs. 213/2025.
Fino al 20 dicembre 2029: misurazione con microscopia ottica in contrasto di fase (metodo OMS 1997 o equivalente).
Dal 21 dicembre 2029: misurazione con microscopia elettronica o metodi equivalenti/più accurati (incluse fibre <0,2 μm), con successivo decreto ministeriale su campionamento e conteggio.
Valore limite: 0,01 fibre/cm³ (TWA 8 ore) già operativo nel regime fissato dall’art. 254, con continuità di valore e cambio di metodologia di misura al 2029.
Implicazioni operative per datori di lavoro, imprese e committenti
Di seguito gli impatti più rilevanti, tradotti in attività concrete.
5.1 Prima dei lavori: due diligence amianto e scelta tecnica
Raccogliere informazioni (proprietario, registri, precedenti bonifiche, relazioni, capitolati).
Se informazioni incomplete: sopralluogo/ispezione da operatore qualificato e disponibilità dell’esito prima dell’avvio.
Nel DVR/valutazione specifica: esplicitare natura e grado dell’esposizione e motivare la priorità di rimozione ove tecnicamente praticabile.
5.2 Notifica all’organo di vigilanza: contenuti e gestione documentale
Preparare notifica con tutti i contenuti minimi (inclusi certificati formazione, data ultima visita medica, elenco lavoratori).
Definire una procedura interna di archiviazione per 40 anni della documentazione prevista (art. 250, comma 2, lett. d)).
5.3 Esecuzione: misure tecniche + DPI + decontaminazione
In caso di manipolazione attiva: DPI sempre, respiratori adeguati e gestione di riposi e decontaminazione.
Implementare misure tecniche “di base” come aspirazione alla fonte, abbattimento con acqua nebulizzata/incapsulanti.
In confinamento: area a tenuta d’aria e ventilazione con estrazione meccanica.
5.4 Monitoraggi: misure come strumento di controllo
Pianificare campionamenti personali durante fasi operative significative; integrare misure ambientali nel confinamento.
Inserire sistematicamente i risultati nel DVR e usarli per tarare misure e DPI.
5.5 Formazione e addestramento: evidenze e contenuti
Conservare evidenze individuali (certificati) e garantire contenuti con focus su DPI respiratori e, per demolizione/rimozione, uso di tecnologie/macchine di contenimento.
5.6 Sorveglianza sanitaria: periodicità minima e “fit to wear respirator”
Programmare visite preventive e periodiche almeno triennali (salvo diversa indicazione MC) con verifica espressa dell’idoneità a indossare respiratori.
Garantire visita a fine rapporto e consegna indicazioni sanitarie al lavoratore.
5.7 Registro esposti e flussi verso INAIL
Aggiornare procedure per iscrizione nel registro esposti e invio copie a vigilanza e INAIL; verificare l’allineamento con i modelli/documenti aziendali.
Nota: Articolo e tabella a scopo informativo; non sostituisce il testo ufficiale in G.U.; verificare sempre le fonti normative e applicare le misure caso per caso con figure competenti.

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