Alcol e sostanze stupefacenti nei luoghi di lavoro

Alcol e sostanze stupefacenti nei luoghi di lavoro: divieti, “limiti alcolemici”, test rapidi e quadro normativo

PROCEDURA AZIENDALE ALCOL E DROGHE NELLE MANSIONI A RISCHIO

L’assunzione di alcol e/o sostanze stupefacenti o psicotrope può determinare alterazioni psicofisiche incompatibili con lo svolgimento sicuro di molte mansioni, soprattutto quelle che, in caso di errore, possono generare infortuni gravi o mortali o danni a terzi. Per questo l’ordinamento italiano, oltre a imporre la valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria quando dovuta, disciplina anche:

  • il divieto di assunzione/somministrazione di alcol per specifiche attività “ad elevato rischio”;

  • l’accertamento di assenza di tossicodipendenza per mansioni che comportano rischi per sicurezza, incolumità e salute di terzi;

  • le procedure di accertamento (screening e conferma) e le condizioni di legittimità dei controlli;

  • gli interventi organizzativi immediati (es. non ammissione al turno) quando emerge una condizione di rischio.

Il punto essenziale, spesso sottovalutato, è che non esiste un “alcoltest libero” in azienda: gli accertamenti hanno presupposti, limiti e soggetti abilitati ben definiti.


2) Il quadro normativo “portante” in Italia

2.1 Divieto di alcol per attività a rischio: Legge 125/2001, art. 15

L’art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125 stabilisce che, nelle attività lavorative ad elevato rischio (da individuare con provvedimento ministeriale), vige il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Inoltre, chiarisce un profilo decisivo: i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente o dai medici dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (ASL) con funzioni di vigilanza.

2.2 L’elenco delle attività “ad elevato rischio” per l’alcol: Intesa CSR 16/03/2006

L’elenco delle attività per cui opera il divieto di cui sopra è stato definito con l’Intesa in Conferenza Stato‑Regioni del 16 marzo 2006, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. L’Intesa sancisce che le attività a rischio (allegato 1) sono quelle per cui “si fa divieto di assunzione e di somministrazione” di alcolici/superalcolici.

2.3 Droghe: DPR 309/1990, art. 125 – accertamenti di assenza di tossicodipendenza

Il DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) prevede, all’art. 125, che i lavoratori destinati a mansioni con rischi per sicurezza/incolumità/salute di terzi (individuati con decreto) siano sottoposti ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione e poi periodicamente, a cura di strutture pubbliche SSN e a spese del datore di lavoro; se la tossicodipendenza viene accertata nel rapporto, il datore deve far cessare il lavoratore da quella mansione a rischio.

2.4 L’elenco delle mansioni a rischio e l’impianto operativo: Intesa 30/10/2007 e Accordo 18/09/2008

  • Provvedimento/Intesa 30 ottobre 2007: disciplina l’“accertamento di assenza di tossicodipendenza” e il perimetro delle mansioni a rischio (Rep. Atti n. 99/CU, GU n. 266 del 15/11/2007).

  • Provvedimento/Accordo 18 settembre 2008: approva le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze in lavoratori addetti a mansioni a rischio (Rep. Atti n. 178/CSR, GU n. 236 del 08/10/2008).

In sintesi: 2007 = “cosa” (quali mansioni/impianto), 2008 = “come” (procedure).


3) “Accordo CSR del 13/07/2017 – Min. Salute”: cosa è e perché se ne parla (molto)

3.1 Il documento 13/07/2017 come “linee di indirizzo” per superare e armonizzare 2006–2007–2008

Il testo comunemente richiamato come “Accordo CSR 13/07/2017” è un documento di linee di indirizzo che nasce con lo scopo di:

  • rivedere i contenuti dell’Intesa 16/03/2006 (alcol) e dell’Intesa 30/10/2007 (tossicodipendenza);

  • modificare parzialmente (solo per il primo livello, cioè lo screening) le procedure dell’Accordo 18/09/2008, lasciando immutate le procedure di secondo livello di approfondimento/diagnosi.

Il punto operativo più noto del documento è l’enfasi su test rapidi di screening più “snelli”, in particolare:

  • aria espirata per l’alcol;

  • fluido orale (saliva) per le sostanze stupefacenti/psicotrope.

3.2 Stato dell’iter: perché si parla di “mancata intesa”

È importante dirlo esplicitamente in un articolo “completo”: negli anni successivi il documento è stato inserito all’ordine del giorno della Conferenza Stato‑Regioni per la sancita Intesa (es. seduta del 07/03/2019).
In sede parlamentare è stato inoltre richiamato che nel 2019 la CSR avrebbe dovuto sancire l’intesa sul documento “Indirizzi…”, ma tale intesa non risulta intervenuta nei termini richiamati, con riferimento anche alla previsione di test rapidi salivari “comunemente in commercio” per determinate tipologie di lavoratori.

Conclusione pratica: il documento 13/07/2017 è spesso usato come riferimento tecnico/organizzativo, ma va trattato con attenzione sul piano dell’efficacia “sostitutiva” (specie nei contenziosi), perché il sistema vigente resta ancorato a 2006–2007–2008, salvo norme successive e prassi/regolazioni regionali.


4) Mansioni/attività a rischio: l’“Allegato A” (2017) e la logica della selezione

Le linee di indirizzo 13/07/2017 propongono un Allegato A unico che sostituisce gli allegati I delle intese 2006 (alcol) e 2007 (tossicodipendenza) con un unico elenco di attività “ad elevato pericolo di infortunio”, con previsione di aggiornamento periodico a cura del Ministero della Salute.

Questa impostazione risponde a un criterio chiave: non si testa “chiunque”, si testa chi svolge mansioni in cui l’alterazione psicofisica può determinare conseguenze gravissime per lavoratore e terzi.


5) “Limiti alcolemici” al lavoro: chiarire l’equivoco più frequente

In ambito lavorativo, parlare di “limite alcolemico” come si fa per la guida può essere fuorviante. La logica è diversa:

  1. Per le attività a rischio individuate dalla normativa/Intese, vige un’impostazione di tolleranza sostanzialmente zero: ciò che rileva è l’idoneità/assenza di condizioni incompatibili con la mansione.

  2. Il documento 13/07/2017 introduce una formulazione operativa utile per la gestione del rischio, collegata alla misurazione in matrici con correlazione ematica.

5.1 Il parametro operativo del documento 2017: “> 0 durante il turno” e “> 0,2 g/L entro un’ora dall’inizio”

Tra le misure organizzative, il documento prevede la non accettazione al lavoro (non ammissione al turno / sospensione cautelativa dalla mansione) del lavoratore che venga giudicato temporaneamente non idoneo per:

  • alcolemia stimabile > 0 se misurata durante il turno di lavoro;

  • alcolemia stimabile > 0,2 g/L se la verifica è effettuata entro un’ora dall’inizio dell’attività,
    fatte salve norme specifiche di settore. 

Questo passaggio è, di fatto, ciò che molti intendono come “limite alcolemico sul lavoro” nel perimetro 2017: non un “diritto a stare sotto”, ma una soglia operativa per gestire la non idoneità temporanea e la sicurezza immediata.

5.2 Chi può fare l’alcoltest (e chi no)

Resta fermo il principio di legge: i controlli alcolimetrici sul lavoro, quando previsti, sono di competenza sanitaria (medico competente o servizi ASL di vigilanza), non del datore di lavoro “in proprio”.


6) Test rapidi per l’alcol in azienda: quando, come e con quali cautele

6.1 Tipologie di test e matrice

Il documento 2017 indica, per lo screening, l’aria espirata come matrice di elezione per evidenziare l’assunzione di alcolici, per praticità, semplicità e correlazione con la concentrazione ematica.

6.2 Quando possono essere eseguiti (approccio “risk-based”)

Nel modello 2017 i test rapidi di screening:

  • possono essere programmati “a sorpresa” durante il turno lavorativo;

  • possono essere effettuati quando il lavoratore si presenti in evidenti condizioni alterate, su richiesta di datore di lavoro/dirigente/preposto/RSPP (la richiesta attiva l’intervento del medico competente, non sostituisce l’atto sanitario).

6.3 Controlli “a sorpresa”: regola del 20% annuo

È previsto che i controlli a sorpresa con test rapidi (in commercio con marchio CE medicale) riguardino ogni anno almeno il 20% dei lavoratori che svolgono mansioni ricomprese nell’allegato A, selezionati con criterio di casualità e imparzialità, senza preavviso.

6.4 Autocontrollo: i test “volontari” messi a disposizione

Il documento suggerisce di valutare l’opportunità di rendere disponibili sul posto di lavoro test rapidi per l’autocontrollo del tasso alcolemico da parte dei lavoratori.
Questa è una misura “culturale/preventiva” (non un accertamento sanitario sostitutivo).


7) Test rapidi per stupefacenti/psicotrope: cosa cambia rispetto all’impianto tradizionale

7.1 Matrice preferita nello screening: fluido orale (saliva)

Le linee 2017 individuano nel fluido orale la matrice di elezione per lo screening di sostanze stupefacenti/psicotrope (per correlazione con presenza di sostanze/metaboliti attivi nel sangue e certezza di appartenenza del campione).

7.2 Test su urine: ammesso come alternativa organizzativa (secondo 2017) ma con preavviso limitato

Nell’impostazione 2017, per comprovate difficoltà organizzative, lo screening antidroga può essere effettuato anche su urine, con preavviso non superiore a 48 ore al lavoratore. 

7.3 Screening vs accertamento di dipendenza: il “secondo livello” non si improvvisa

Il documento richiama che le procedure di approfondimento diagnostico‑accertativo di secondo livello restano in capo alle strutture sanitarie competenti e non vengono modificate (si modifica l’iter del primo livello).
In caso di sospetto clinico di dipendenza, vengono richiamati anche test su matrice cheratinica (capello) e indicatori moderni dell’abuso alcolico (EtG/FAEE), da eseguire con garanzie coerenti con l’Accordo 18/09/2008.

7.4 Dignità, riservatezza, protezione dati

Il documento sottolinea che i test devono essere condotti nel rispetto della dignità della persona e della riservatezza, tema che impatta direttamente su logistica, comunicazioni interne e trattamento dei dati sanitari. 


8) Ruoli e responsabilità: datore di lavoro, medico competente, preposti

8.1 Datore di lavoro: organizzazione e prevenzione (non “accertamenti in proprio”)

Per le attività ad elevato pericolo (allegato A, nel modello 2017) il datore, previa valutazione dei rischi, deve adottare misure organizzative per gestire i casi di alterazione psicofisica accertata dal medico competente, includendo:

  • divieto di somministrazione e assunzione di alcol e sostanze durante l’orario di lavoro;

  • non accettazione al lavoro/non adibizione al turno nei casi previsti (es. soglie operative 0 / 0,2 g/L);

  • attivazione dei controlli sanitari tramite medico competente. 

Se emergono rischi particolari per attività non ricomprese nell’allegato A (modello 2017), il datore deve richiedere controlli di idoneità alla Commissione ex art. 5 Statuto dei Lavoratori presso ASL.

8.2 Medico competente: protocollo sanitario, giudizio di idoneità, gestione del caso positivo

Nel modello 2017 il medico competente:

  • integra anamnesi ed esame obiettivo con attenzione ad abuso/dipendenza;

  • può programmare test rapidi di screening a sorpresa;

  • opera secondo principi deontologici (richiamo al codice ICOH) e bilancia tutela del lavoratore e potenziale danno a terzi.


9) Novità recenti: D.L. 159/2025 (convertito) e nuovi obblighi/prospettive (2026)

9.1 Nuova “visita medica” per ragionevole motivo: art. 41, comma 2, lett. e‑quater

Il D.L. 159/2025 convertito introduce, nell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, una nuova tipologia di visita medica (lett. e‑quater) prima dell’inizio o durante lo svolgimento della prestazione, quando esista un “ragionevole motivo” di ritenere che il lavoratore sia sotto l’effetto di alcol o sostanze nelle attività che comportano elevato rischio (richiamando art. 15 L. 125/2001 e art. 125 DPR 309/1990). 

Questa modifica è rilevante perché “codifica” una leva sanitaria di intervento immediato, legata a presupposti motivati e al perimetro delle attività a rischio.

9.2 Revisione degli accordi su dipendenze/accertamenti entro il 31 dicembre 2026

La stessa riforma interviene sul termine entro cui adottare (in sede di Conferenza Stato‑Regioni) l’accordo di revisione di condizioni e modalità degli accertamenti, fissandolo al 31 dicembre 2026, con previsione che, in mancanza, possa intervenire un decreto ministeriale (Salute, di concerto con Lavoro) dopo specifici passaggi. 

Implicazione operativa: il quadro potrebbe subire ulteriori cambiamenti regolatori nel breve periodo; ogni procedura aziendale va quindi mantenuta aggiornabile.


10) Schema operativo “azienda” (buone prassi) per alcol e droghe nelle mansioni a rischio

Di seguito un impianto testuale tipico (coerente con la logica normativa e con l’impostazione 2017), utile anche come traccia per DVR/procedura interna:

  1. Perimetro: identificare in modo formale le mansioni/attività a rischio (riferimento a Intese/Accordi vigenti e, se adottato internamente, alla logica dell’allegato unico 2017).

  2. Regole aziendali: formalizzare e comunicare:

    • divieto di somministrazione e assunzione durante orario di lavoro;

    • conseguenze organizzative (non ammissione al turno, riassegnazione temporanea, ecc.).

  3. Sorveglianza sanitaria: integrare nel protocollo del medico competente le modalità di verifica per abuso/dipendenza e per assunzione acuta.

  4. Test rapidi:

    • criteri “a sorpresa” (casualità, imparzialità, senza preavviso, target almeno 20% annuo nel modello 2017);

    • matrice: aria espirata (alcol), fluido orale (droghe);

    • dispositivi con marchio CE medicale.

  5. Gestione dell’evento:

    • in caso di esito compatibile con condizione di rischio: non ammissione al turno e gestione in sicurezza;

    • ripetizione/verifica secondo procedura, nel rispetto dei diritti e della riservatezza;

    • invio al secondo livello quando necessario (impianto 2008 e strutture competenti).

  6. Privacy: minimizzazione delle informazioni verso l’azienda (tipicamente: al datore arriva il giudizio di idoneità; il dettaglio sanitario resta nel perimetro sanitario), garantendo dignità e riservatezza nella fase di controllo.




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