Aggiornamento della Formazione ADR per i Conducenti di Merci Pericolose
Nuovo Decreto MIT del 6 Maggio 2025: Aggiornamento della Formazione ADR per i Conducenti di Merci Pericolose

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 120 del 26 maggio 2025) il Decreto del 6 maggio 2025, recante “Modifica del decreto 6 ottobre 2006, che regolamenta le modalità di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada”. Questo provvedimento si inserisce nel quadro delle recenti novità normative europee e nazionali in materia ADR (Accordo Europeo sul Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su Strada) e intende aggiornare e ampliare le modalità formative per i conducenti che operano nel settore del trasporto di merci pericolose.
Con il Decreto del 6 maggio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti adegua la normativa italiana ai più recenti aggiornamenti europei in materia di trasporto di merci pericolose su strada. Le modifiche al DM 6 ottobre 2006 puntano a:
Migliorare l’accessibilità dei corsi ADR in Italia, ampliando il numero di enti abilitati.
Garantire elevati standard di qualità e sicurezza, attraverso requisiti più rigorosi per i docenti.
Snellire e uniformare le procedure di rilascio del Certificato di Formazione Professionale (CFP).
Assicurare flessibilità nell’aggiornamento dei contenuti d’esame, grazie a un gruppo di lavoro dedicato.
Si tratta di un passo significativo per sostenere il settore del trasporto di merci pericolose, tutelare la sicurezza stradale e rispondere alle esigenze del mercato e dell’utenza italiana. I soggetti coinvolti – enti di formazione, docenti, motorizzazione civile e candidati conducente ADR – dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro i termini indicati nel testo del decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 maggio 2025.
Contesto normativo e finalità del decreto
Direttive comunitarie di riferimento
La direttiva 2008/68/CE stabilisce le regole generali per il trasporto interno di merci pericolose nell’Unione Europea.
La direttiva delegata (UE) 2025/149, emanata il 15 novembre 2024, ha aggiornato gli allegati tecnici A e B dell’ADR, introducendo novità scientifiche e tecnologiche rilevanti.
Con decreto del 13 febbraio 2025, il MIT ha recepito la direttiva 2025/149/UE, rendendo vincolanti in Italia le modifiche all’ADR.
Decreti nazionali antecedenti
Il Decreto Legislativo n. 35/2010 ha recepito la 2008/68/CE nel diritto nazionale.
Il DM 6 ottobre 2006 regolamenta fin dall’origine le modalità di erogazione dei corsi ADR per i conducenti.
Il DM 10 novembre 2009 ha introdotto l’esame informatizzato per il rilascio del certificato ADR.
Motivazioni dell’aggiornamento
Tenere conto delle recenti evoluzioni normative europee in materia di trasporto di merci pericolose.
Allineare la disciplina italiana alla nuova edizione aftermarket dell’Accordo ADR.
Superare le attuali criticità relative alla carenza di offerta formativa in Italia, che porta talvolta i candidati a rivolgersi a corsi erogati all’estero.
Ampliare la platea degli organismi di formazione autorizzati, garantendo al contempo elevati requisiti qualitativi.
Principali novità introdotte
Art. 1: Definizioni aggiornate
Sostituzione integrale dell’art. 1 del DM 6 ottobre 2006
Il nuovo testo definisce:“Allegati A e B”: si intende ora l’insieme degli allegati tecnici dell’ADR adottati dalla direttiva 2008/68/CE e modificati dalla delegata 2025/149/UE, entrati a far parte della normativa italiana con il DM 13 febbraio 2025.
“Certificato di formazione professionale (CFP)”: il documento obbligatorio per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose, come previsto dal capitolo 8.2 dell’allegato B dell’ADR.
Art. 2: Organismi competenti per il rilascio del CFP
Il comma 1 dell’art. 3 del DM 6 ottobre 2006 viene aggiornato per stabilire che:
I certificati di formazione professionale (CFP) siano rilasciati dai competenti uffici della Motorizzazione Civile del MIT, secondo le indicazioni della Direzione Generale per la Motorizzazione.
In pratica, si sancisce esplicitamente che la Motorizzazione è l’unica autorità preposta all’emissione dei CFP, semplificando il riferimento rispetto alla precedente dizione.
Art. 3: Ampliamento degli enti di formazione
Nuovi requisiti per le associazioni di esperti
All’art. 4, comma 2, lett. c), si aggiunge la possibilità per “associazioni di esperti in materia di trasporto di merci pericolose” di erogare i corsi, purché operino nel settore della formazione da almeno dieci anni e soddisfino i requisiti di cui all’art. 5, comma 2 del decreto.
Adeguamento terminologico ai nuovi assetti organizzativi
Ai commi 3 e 5 dell’art. 4, la dizione “S.I.I.T. – settore trasporti” viene sostituita con “Direzione Generale Territoriale”.
Al comma 4, analogamente, si sostituisce “al medesimo S.I.I.T. – settore trasporti” con “alla medesima Direzione Generale Territoriale”.
Questi cambiamenti tengono conto della riorganizzazione interna del MIT e delle competenze decentrate.
Art. 4: Requisiti dei docenti
L’art. 5, comma 2, sostituisce il precedente testo con indicazioni più stringenti:
I docenti dei corsi devono possedere una laurea in Chimica, Ingegneria o lauree equipollenti.
Devono essere titolari, in corso di validità, del Certificato di Qualificazione Professionale (CQP) come “consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose”, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35.
Tale requisito si intende valido per la modalità stradale e per le classi merceologiche relative al corso tenuto, fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 8 (ovvero eventuali eccezioni o requisiti aggiuntivi).
Art. 5: Istituzione di un gruppo di lavoro ADR
L’art. 7 viene interamente sostituito:
La Direzione Generale per la Motorizzazione potrà istituire un gruppo di lavoro composto anche da esperti esterni al settore ADR.
Scopo: elaborare indirizzi e proposte per la definizione dei questionari per gli esami ADR, integrando le novità normative internazionali.
La partecipazione a questo gruppo di lavoro non dà diritto a compensi aggiuntivi.
Impatti e conseguenze pratiche
Maggior numero di centri di formazione
Grazie all’inclusione delle associazioni di esperti con almeno dieci anni di esperienza, si prevede un ampliamento dell’offerta formativa sul territorio nazionale.
Ciò dovrebbe ridurre il ricorso di numerosi aspiranti conducenti a corsi esteri, abbattendo costi e tempi di attesa.
Qualità didattica e competenze specialistiche
L’innalzamento del livello minimo di preparazione dei docenti (laurea specifica più CQP in corso di validità) mira a garantire corsi più mirati e aggiornati.
I conducenti beneficeranno di istruttori esperti e certificati, allineati alle ultime evoluzioni tecniche e normative.
Centralizzazione del rilascio dei CFP
Affidare esclusivamente alla Motorizzazione Civile il rilascio del CFP garantisce uniformità nelle procedure e facilità di controllo.
La Direzione Generale per la Motorizzazione vigilerà su standard formativi e sulla correttezza del processo di certificazione.
Monitoraggio continuo delle procedure di esame
Il nuovo gruppo di lavoro ADR potrà aggiornare tempestivamente i questionari per gli esami, recependo le novità delle future modifiche ADR.
In assenza di compensi per i membri del gruppo, si favorirà la partecipazione volontaria di esperti senza aumento di costi per l’amministrazione.