Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione in SSL
Indicazioni metodologiche per i soggetti formatori (progettazione, erogazione, monitoraggio, valutazione)

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (di seguito “ASR 2025”) costituisce un passaggio di riordino e di rafforzamento qualitativo dell’intero impianto della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL), con un’attenzione esplicita non solo a “cosa” formare (durate e contenuti minimi), ma soprattutto a “come” progettare, realizzare e dimostrare l’efficacia dei percorsi formativi. In questa prospettiva, il soggetto formatore non è più soltanto l’erogatore di ore-aula, bensì il titolare di un processo strutturato, documentato e verificabile, orientato ai risultati (apprendimento ed efficacia in contesto operativo).
L’ASR 2025 sposta l’asse della formazione in SSL verso un sistema più strutturato e orientato alla qualità, dove:
la progettazione è un obbligo sostanziale (non un adempimento formale);
la verifica dell’apprendimento è sempre prevista e deve essere robusta;
l’efficacia è l’elemento distintivo e il vero obiettivo di sistema;
le tecnologie digitali sono ammesse e valorizzate, ma governate con procedure, competenze e attenzione a limiti/impatti;
- la documentazione (progetto formativo, verbali, fascicolo corso) diventa la base di tracciabilità e “difendibilità” del percorso.
1) Contesto e finalità: dalla formazione “adempitiva” alla formazione “di impatto”
L’ASR 2025 si inserisce in un quadro che valorizza la qualità dell’istruzione e l’apprendimento continuo, anche alla luce delle transizioni digitale, verde e demografica. In ambito SSL, ciò si traduce nella necessità di aggiornare non solo le pratiche di prevenzione, ma anche i metodi formativi, privilegiando approcci innovativi, personalizzati ed esperienziali (incluso l’uso consapevole di tecnologie digitali).
Implicazione per i soggetti formatori: la conformità non si misura più soltanto con “registro e attestato”, ma con la capacità di dimostrare:
coerenza del percorso con fabbisogni e contesto;
qualità della progettazione didattica;
solidità delle verifiche di apprendimento;
tracciabilità e governo del processo;
riscontro dell’efficacia (comportamenti, procedure, riduzione errori/incidenti, ecc.).
2) Principali novità dell’ASR 2025 con impatto diretto sui soggetti formatori
L’ASR 2025 viene descritto come “quadro normativo innovativo” che supera la frammentazione precedente e introduce novità operative rilevanti. In particolare:
Abrogazione degli accordi precedenti: unificazione e semplificazione in un unico documento di riferimento.
Introduzione di nuovi corsi:
corso per datori di lavoro (in relazione all’obbligo introdotto dalla L. 215/2021);
corso per chi opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (richiamo al DPR 177/2011).
Valutazione dell’apprendimento obbligatoria per tutti i corsi, inclusi gli aggiornamenti, con verifiche e soglie minime definite in funzione della tipologia formativa (test, colloquio, simulazioni).
Valutazione dell’efficacia della formazione: non limitata all’esito del test finale, ma estesa alla verifica dell’applicazione delle competenze sul lavoro (monitoraggi, analisi infortunistica, questionari, checklist), demandata in modo significativo al datore di lavoro durante la prestazione lavorativa.
Classificazione dei soggetti formatori in tre macrocategorie (istituzionali, accreditati, altri soggetti) con obiettivo di standard comuni di qualità.
Messaggio chiave: il “banco di prova” diventa la verifica dell’efficacia; il soggetto formatore deve quindi strutturarsi per progettare ed erogare in modo misurabile e difendibile (anche sul piano documentale).
3) Architettura metodologica: il soggetto formatore come “process owner”
L’Accordo chiarisce che l’accorpamento degli accordi precedenti consente criteri comuni e uniformi sia organizzativi sia didattici. Il soggetto formatore è la figura maggiormente coinvolta nell’attuazione, destinataria di adempimenti distribuiti in diverse sezioni dell’Accordo.
3.1 Macro-progettazione e micro-progettazione: cosa significa operativamente
L’Accordo distingue, di fatto, due livelli:
Macro-progettazione: per ciascun percorso formativo vengono definiti obiettivi, durata minima, contenuti generali, sequenza logica per moduli. Questi elementi sono minimi, quindi ampliabili e integrabili, ma soprattutto da contestualizzare in base ai fabbisogni e al contesto organizzativo.
Micro-progettazione (progettazione didattica di dettaglio): indicazioni metodologiche specifiche su modalità di erogazione, metodologie didattiche, monitoraggio e valutazione della qualità, strumenti e criteri per verificare apprendimento ed efficacia. È la parte più articolata dell’Accordo e la più “esigente” per i formatori.
3.2 Il “Progetto formativo” come documento cardine
È responsabilità del soggetto formatore redigere il progetto formativo, inteso come documento conclusivo del processo di progettazione, che deve riportare in modo dettagliato informazioni ed elementi caratterizzanti dell’azione formativa, specifiche del percorso, modalità di realizzazione e procedure di controllo/verifica.
In pratica, un progetto formativo robusto dovrebbe rendere espliciti almeno:
destinatari, prerequisiti, eventuale segmentazione per ruoli/mansioni;
fabbisogni e contesto (rischi, processi, incident history, indicatori);
obiettivi didattici (con esiti attesi osservabili);
struttura modulare e tempi (minimi + integrazioni motivabili);
metodologie didattiche (aula, pratica, simulazioni, casi, ecc.);
modalità di erogazione (presenza / e-learning / VCS, con motivazioni);
materiali didattici e criteri di distribuzione/gestione;
criteri di ammissione alla verifica finale (frequenza, partecipazione);
modalità e strumenti di verifica dell’apprendimento (con soglie);
piano di valutazione dell’efficacia (cosa, quando, con quali strumenti, con quale interfaccia con il DL);
gestione documentale e conservazione del “fascicolo del corso”;
ruoli coinvolti (docenti, tutor, supporto tecnico-digitale) e competenze richieste.
4) Requisiti organizzativi minimi: standard di erogazione e tracciabilità
Tra le indicazioni organizzative richiamate:
Numero massimo partecipanti: 30 per ciascun corso.
Rapporto docente/discente nelle attività pratiche: 1:6.
Frequenza minima: 90% delle ore previste per l’ammissione alla verifica finale dell’apprendimento.
Verifica finale e verbale: predisposizione del verbale della verifica finale.
Attestato unico per corso, con validità nazionale.
Fascicolo del corso: obbligo di conservazione per un periodo non inferiore a 10 anni.
Implicazione gestionale: il soggetto formatore deve dotarsi di un sistema (anche semplice ma strutturato) per: iscrizioni, identità/discente, presenze, tracciamento, verifiche, archiviazione, auditabilità.
5) Sistema qualità e ciclo PDCA: l’impostazione “per processi”
L’ASR 2025 enfatizza l’adozione di modelli organizzativi interni orientati alla qualità e all’efficacia formativa, con un approccio per processi basato sul ciclo di Deming (Plan-Do-Check-Act). In ambito metodologico-didattico ciò coincide con il ciclo formativo: analisi fabbisogni e contesto, progettazione, erogazione, monitoraggio e valutazione, seguiti dal riesame/miglioramento.
Come tradurlo in pratica (set minimo di “evidenze” PDCA):
Plan: report fabbisogni + progetto formativo + piano verifiche + piano efficacia.
Do: registri, materiali, log erogazione, evidenze attività pratiche/simulazioni.
Check: risultati test/colloqui, verbali, feedback discenti, indicatori di processo (presenze, completamento).
Act: riesame periodico (almeno annuale) con azioni correttive: aggiornamento contenuti, metodi, docenti, strumenti, gestione digitale.
6) Verifica dell’apprendimento: progettare prove “coerenti” con obiettivi e metodologie
L’Accordo prevede la valutazione dell’apprendimento obbligatoria per tutti i corsi, inclusi quelli di aggiornamento, con modalità differenziate (test, colloquio, simulazioni) e soglie minime.
Indicazioni metodologiche per i formatori (buone pratiche coerenti con l’impianto ASR 2025):
costruire prove che misurino non solo “conoscenze”, ma anche “decisioni” e “comportamenti attesi” (scenario-based, casi, check operative);
integrare prove pratiche/osservative quando l’obiettivo è comportamentale o procedurale (uso DPI, procedure, segnalazioni, ecc.);
predisporre criteri oggettivi di valutazione (griglie) soprattutto per colloqui e simulazioni;
garantire tracciabilità: versione prova, data, esito, soglia, eventuale recupero, firma/validazione, conservazione nel fascicolo corso.
7) Valutazione dell’efficacia: dal “sapere” al “fare in sicurezza”
L’ASR 2025 specifica che l’efficacia non si misura solo con la verifica dell’apprendimento, ma tramite monitoraggio dell’implementazione delle competenze sul luogo di lavoro, introducendo la verifica dell’efficacia durante la prestazione lavorativa, affidata al datore di lavoro, attraverso strumenti come analisi infortunistiche, questionari e checklist di valutazione.
7.1 Cosa deve fare il soggetto formatore (anche se la verifica “sul campo” è in capo al DL)
Per evitare che la valutazione dell’efficacia resti solo teorica, il soggetto formatore dovrebbe includere nel progetto formativo un “pacchetto” operativo per il DL, ad esempio:
checklist post-corso (comportamenti osservabili);
questionari a 30-60-90 giorni (autovalutazione + capo diretto);
indicatori suggeriti (near miss, non conformità procedurali, utilizzo DPI, segnalazioni, ecc.);
modalità di restituzione (report sintetico) e gestione miglioramenti.
Questa impostazione rende la formazione difendibile e allineata all’obiettivo di impatto richiamato dall’Accordo.
8) Tecnologie digitali nell’ASR 2025: modalità di erogazione e requisiti gestionali
L’Accordo dedica attenzione specifica all’uso delle tecnologie digitali, sia per le modalità di erogazione sia per l’evoluzione degli ambienti di apprendimento.
8.1 E-learning e Videoconferenza Sincrona: definizioni e differenze operative
Nel documento vengono richiamati e chiariti:
E-learning: modello formativo in remoto prevalentemente asincrono, con interattività a distanza tra discenti, docenti, tutor (e altri discenti) tramite piattaforma informatica.
Videoconferenza sincrona (VCS): streaming sincrono con copresenza di discenti e docenti che interagiscono da postazioni remote tramite piattaforma multimediale.
Differenza didattica essenziale: l’e-learning “decontestualizza” spazio e tempo; la VCS virtualizza lo spazio ma mantiene la sincronicità tipica dell’aula.
8.2 VCS: da “prassi” a requisiti procedurali (e adempimenti per i formatori)
Il documento evidenzia che l’ASR 2025 colma una lacuna regolatoria sulla VCS (prima disciplinata in modo volontario da prassi di riferimento), richiedendo ai soggetti formatori procedure specifiche per garantire efficacia nel contesto virtuale e per gestire aspetti quali:
gestione accessi e interventi dei partecipanti;
tracciamento delle presenze;
somministrazione verifiche;
distribuzione/gestione materiali;
monitoraggio del percorso.
Tali attività devono essere supportate da figure con competenze adeguate all’ambiente digitale.
Checklist operativa minima per un “sistema VCS conforme” (lato soggetto formatore):
policy di identificazione partecipante e presidio anti-sostituzione;
regole di partecipazione (camera, microfono, chat, interventi);
sistemi di tracciamento presenze (log piattaforma + registro);
gestione interruzioni/riconnessioni e regole di recupero;
gestione prove (tempi, integrità, verbalizzazione);
archiviazione log e materiali nel fascicolo corso;
supporto tecnico (prima, durante, dopo) e gestione incidenti digitali (cadute linea, problemi audio/video, ecc.).
9) Tecnologie digitali e metodologie didattiche: opportunità, limiti e responsabilità
Il documento Inail collegato all’ASR 2025 valorizza l’utilizzo di tecnologie digitali “abilitanti”, con particolare attenzione a:
9.1 Tecnologie immersive (VR/AR/MR) e simulatori
Le tecnologie immersive consentono scenari interattivi realistici e sono considerate promettenti per la formazione alla SSL; anche simulatori virtuali e fisici “bordo macchina” possono supportare abilità manuali e pratiche. Tuttavia, viene esplicitato che tali strumenti non sostituiscono la formazione pratica obbligatoria prevista per specifiche attrezzature o contesti (es. ambienti confinati), ma sono un complemento potenziante.
Vantaggi richiamati:
scenari immersivi e coinvolgenti;
riproducibilità e flessibilità;
gestione del rischio in sicurezza;
apprendimento esperienziale senza conseguenze dannose;
personalizzazione per ruoli/processi/caratteristiche individuali.
Criticità e cautele:
investimenti e sostenibilità (specie per PMI);
competenze specialistiche per progettare scenari realistici;
rischio di sbilanciamento sull’esperienza pratica a scapito della riflessione teorica/normativa;
disagi fisici/cognitivi (es. cyber sickness);
assenza di metriche condivise di efficacia;
necessità di ridefinire tempi didattici e ruolo del formatore.
9.2 Gamification e serious game
La gamification applica logiche di gioco per aumentare motivazione e coinvolgimento; i serious game, progettati con scopo educativo, possono attivare emozioni positive, rafforzare dinamiche interpersonali e promuovere collaborazione, sostenendo la cultura della SSL. Anche qui è richiesto un approccio critico, sostenibile ed eticamente orientato, con integrazione equilibrata con metodologie tradizionali.
9.3 Aspetti etici e giuridici: dati e tracciamenti
Il documento segnala interrogativi etici e giuridici sulla gestione di dati potenzialmente sensibili raccolti durante sessioni digitali/immersive (tempi di reazione, tracciamento oculare, performance cognitive, ecc.). Per un soggetto formatore ciò implica:
minimizzazione e trasparenza sul trattamento;
definizione di finalità (formative) e tempi di conservazione;
misure di sicurezza e governance dei fornitori tecnologici;
coerenza tra dati raccolti e valutazioni effettuate.
10) Ruoli e competenze: cosa deve presidiare realmente un soggetto formatore
Dalle indicazioni metodologiche e organizzative discende un requisito implicito: oltre ai docenti “di contenuto”, servono competenze di:
progettazione didattica (obiettivi, metodi, prove);
gestione d’aula (fisica o virtuale) e facilitazione;
valutazione (apprendimento ed efficacia);
gestione della qualità e dei processi (PDCA);
gestione digitale (piattaforme, tracciamenti, supporto).
Per i percorsi in VCS, la necessità di procedure e di supporto tecnico-digitale è esplicita.
11) Governance documentale: “fascicolo del corso” e auditabilità
Poiché è richiesto di conservare il fascicolo del corso per almeno 10 anni e di rilasciare attestati con validità nazionale, il soggetto formatore deve impostare un sistema di archiviazione coerente e reperibile.
Contenuti consigliati (minimo ragionevole) del fascicolo corso:
progetto formativo approvato;
programma dettagliato, materiali, bibliografia essenziale;
anagrafica partecipanti e requisiti;
registro presenze e tracciamenti (in presenza o digitali);
nominativi/qualifiche docenti e ruoli di supporto;
prove di verifica (batteria test, griglie, scenari) e risultati;
verbale verifica finale;
attestati emessi (o registro attestati);
report di monitoraggio (gradimento, criticità, incidenti digitali);
eventuali report di efficacia (se acquisiti dal DL) e riesame.
12) Approccio operativo consigliato: modello “end-to-end” in 8 passi per la conformità metodologica
Di seguito una sequenza operativa pienamente coerente con l’impianto descritto nel documento:
Analisi fabbisogni e contesto (rischi, mansioni, processi, indicatori, criticità).
Definizione obiettivi misurabili (conoscenze + capacità decisionali + comportamenti attesi).
Macro-progettazione (moduli minimi + integrazioni contestualizzate).
Micro-progettazione (metodi, esercitazioni, casi, strumenti, criteri di verifica).
Progetto formativo completo (modalità, ruoli, controlli e verifiche).
Erogazione controllata (standard organizzativi: 30 max, 1:6 pratica, 90% frequenza; procedure VCS/e-learning).
Valutazione apprendimento (prove coerenti + soglie + verbalizzazione).
Valutazione efficacia e riesame (strumenti per DL + feedback + azioni di miglioramento PDCA).