Accordo STATO REGIONI 2025 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza
nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione in Salute e Sicurezza sul Lavoro – Approvato il 17 aprile 2025

l 17 aprile 2025 la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’Accordo (Rep. atti n. 59/CSR) ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, finalizzato alla definizione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Contesto normativo
L'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla L. 215/2021, impone l’obbligo di formazione a carico del datore di lavoro, richiedendo l’adozione di criteri uniformi per la definizione della formazione obbligatoria. Il nuovo Accordo risponde a questa esigenza, procedendo all’accorpamento, rivisitazione e aggiornamento degli accordi attuativi esistenti.
Principali novità introdotte dall’Accordo
Tra le misure più rilevanti contenute nell’Accordo, si segnalano:
Accorpamento e revisione di tutti gli Accordi precedenti in materia di formazione sicurezza.
Aggiornamento dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, ai sensi dell’art. 98, comma 3.
Definizione della durata, contenuti minimi e modalità formative per tutti i soggetti formati, inclusi:
Lavoratori;
Datori di lavoro;
Lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (ai sensi del DPR 177/2011).
Introduzione obbligatoria della verifica finale di apprendimento per tutti i percorsi formativi, nonché modalità di verifica dell’efficacia della formazione durante la prestazione lavorativa.
Previsione del monitoraggio e dei controlli sia sull’erogazione sia sulla fruizione della formazione.
Riconoscimento delle autonomie regionali
Il nuovo Accordo non limita la possibilità, per le Regioni e le Province Autonome, di adottare o mantenere misure più favorevoli in materia di salute e sicurezza. Inoltre, viene sancito che l'attuazione dell'accordo non potrà mai comportare una riduzione dei livelli di tutela già garantiti localmente.
Percorsi Formativi normati:
Datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori (Art. 37, D.Lgs. n. 81/2008)
RSPP e ASPP (Art. 32, D.Lgs. n. 81/2008)
Datori di lavoro con compiti di prevenzione e protezione (Art. 34, D.Lgs. n. 81/2008)
Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (Art. 98, D.Lgs. n. 81/2008)
Operatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (Art. 2, DPR n. 177/2011)
Operatori di attrezzature di lavoro con abilitazione specifica (Art. 73, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008)
Le durate e gli argomenti indicati per i percorsi formativi vanno intesi come valori minimi: è quindi possibile estenderli o integrarli per raggiungere gli obiettivi definiti dai piani formativi sulla base dell’analisi dei fabbisogni e del contesto organizzativo.
Per ogni corso deve essere individuato un unico soggetto formatore. Se a organizzare il corso sono coinvolti più enti, va comunque designato uno di essi come soggetto responsabile, al quale spettano tutti gli adempimenti previsti dal presente accordo.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, è necessario procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Tutto ciò premesso, il Governo, le Regioni e le province autonome concordano di procedere:
alla rivisitazione, alla modifica e all’accorpamento degli Accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008;
all’aggiornamento dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3;
all’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo ivi compresi i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;
all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Resta ferma la facoltà per le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’attuazione del presente accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma.
INDICE DELL'ACCORDO STATO REGIONE DEL 17 APRILE 2025
PREMESSA
PARTE I – ORGANIZZAZIONE GENERALE
Individuazione dei soggetti formatori
Soggetti formatori “istituzionali”
Soggetti formatori “accreditati”
Altri soggetti
Requisiti dei docenti
Organizzazione dei corsi
Modalità di erogazione dei corsi di formazione
Verbali delle verifiche finali
Attestazioni
PARTE II – CORSI DI FORMAZIONE
Premessa
Corso per lavoratori, preposti e dirigenti
Corso per lavoratori
Obiettivi
Formazione generale
Formazione specifica
Condizioni particolari
Corso per preposti
Obiettivi
Requisiti di accesso
Corso per dirigenti
Obiettivi
Corso per datore di lavoro
Obiettivi
Corso per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008
Obiettivi
Articolazione del percorso formativo
Corso per responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008
Titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza del Modulo A e del Modulo B (comune e specialistico)
Modulo A
Articolazione dei contenuti minimi del Modulo A
Modulo B
Articolazione dei contenuti minimi del Modulo B comune a tutti i settori produttivi
Articolazione dei contenuti minimi Moduli B di specializzazione
Modulo C
Articolazione dei contenuti minimi del Modulo C
Corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (Allegato XIV D.Lgs. 81/08)
Obiettivi
Articolazione dei contenuti minimi del percorso formativo
Verifica finale di apprendimento
Modalità di svolgimento dei corsi
Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011)
Obiettivi
Requisiti dei docenti
Corsi per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008
Requisiti di natura generale: idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature
Requisiti dei docenti
Programma dei corsi
Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
Gru per autocarro
Gru a torre
Carrelli elevatori semoventi
Gru mobili
Trattori agricoli o forestali
Escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
Pompe per calcestruzzo
Macchina agricola raccoglifrutta (CRF)
Caricatori per la movimentazione di materiali (CMM)
Carriponte
1. Lavoratori
Formazione generale
Modalità: presenza, videoconferenza sincrona, e‑learning
Durata: 4 ore
Aggiornamento: non previsto
Formazione specifica rischio alto
Modalità: presenza, videoconferenza sincrona
Durata: 12 ore
Aggiornamento: 6 ore ogni qualvolta cambia la valutazione dei rischi o comunque ogni 5 anni (presenza, videoconferenza, e‑learning)
Formazione specifica rischio medio
Modalità: presenza, videoconferenza sincrona
Durata: 8 ore
Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni (tutte le modalità)
Formazione specifica rischio basso
Modalità: presenza, videoconferenza sincrona, e‑learning
Durata: 4 ore
Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni (tutte le modalità)
2. Dirigenti
Modalità: presenza, videoconferenza sincrona, e‑learning
Durata: 12 ore
Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni (tutte le modalità)
3. Preposti
Modalità: presenza, videoconferenza sincrona
Durata: 12 ore
Aggiornamento: 6 ore ogni 2 anni (presenza o videoconferenza)
4. Datore di lavoro
Modulo comune
Modalità: presenza, videoconferenza sincrona
Durata: 16 ore
Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni (tutte le modalità)
Modulo aggiuntivo “Cantiere” (se già frequentato e rimangono le condizioni)
Durata: 6 ore
Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni (tutte le modalità)
5. RSPP / ASPP
Modulo comune RSPP: 8 ore (presenza, videoconferenza), aggiornamento 8 ore ogni 5 anni
Modulo integrativo 1: 16 ore (presenza, videoconferenza), aggiornamento 8 ore ogni 5 anni
Modulo integrativo 2: 12 ore (presenza, videoconferenza), aggiornamento 8 ore ogni 5 anni
Modulo integrativo 3: 16 ore (presenza, videoconferenza), aggiornamento 8 ore ogni 5 anni
Modulo integrativo 4: 16 ore (presenza, videoconferenza), aggiornamento 8 ore ogni 5 anni
ASPP/RSPP modulo A: 28 ore (presenza, videoconferenza, e‑learning), nessun aggiornamento obbligatorio
ASPP/RSPP modulo B‑COMUNE: 48 ore, aggiornamento 40 ore RSPP (20 ore ASPP) ogni 5 anni
ASPP/RSPP moduli B‑SP1…B‑SP5 e modulo C: durate variabili (da 12 a 16 o 24 ore), aggiornamento 40/20 ore ogni 5 anni
6. Coordinatore per la sicurezza
Modalità: presenza, videoconferenza (il solo modulo giuridico può essere e‑learning)
Durata: 120 ore
Aggiornamento: 40 ore ogni 5 anni (tutte le modalità)
7. Lavoratori in ambienti confinati e sospetti di inquinamento
Modalità: presenza
Durata: 12 ore
Aggiornamento: 4 ore ogni 5 anni (presenza)
8. Lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro
Modalità: presenza
Durata e aggiornamento (4 ore ogni 5 anni) variabili a seconda dell’attrezzatura:
Piattaforme di lavoro elevabili (PLE): 18 ore
Gru su autocarro: 12 ore
Gru a torre: 22 ore
Carrelli elevatori semoventi: 34 ore
Gru mobili (modulo base): 34 ore
Gru mobili (modulo falcone telescopico o brandeggiabile): 8 ore
Escavatori, pale, terne e autoribaltabili a cingoli (modulo teorico): 4 ore
Escavatori idraulici (parte pratica): 6 ore
Escavatori a fune (parte pratica): 6 ore
Pale caricatrici frontali (parte pratica): 6 ore
Terne (parte pratica): 6 ore
Autoribaltabili a cingoli (parte pratica): 6 ore
Pratica integrata escavatori idraulici, pale e terne: 12 ore
Pompe per calcestruzzo: 14 ore
Macchina agricola raccoglifrutta (CRF): 8 ore
Caricatori per materiali: 8 ore
Carroponti modulo comune: 4 ore
Carroponti parte pratica con comando in cabina: 6 ore
Carroponti parte pratica pensile/radiocomando: 6 ore
Carroponti parte pratica comandi combinati: 7 ore
Tutti questi moduli richiedono 4 ore di aggiornamento ogni 5 anni, sempre in presenza.
PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO
Lavoratori, preposti, dirigenti e datore di lavoro
Lavoratori
Preposti
Dirigenti
Datore di lavoro
Datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione
Responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione
Coordinatore per la sicurezza
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008
PARTE IV – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI
Indicazioni metodologiche per l’organizzazione e la gestione dei corsi per i soggetti formatori
Approccio per processi
Analisi dei fabbisogni e contesto
Progettazione
Erogazione
Monitoraggio e valutazione
Riesame e miglioramento
Competenze e responsabilità
Indicazioni metodologiche e procedurali per la progettazione di dettaglio
Obiettivi specifici
Contenuti e durata
Strategia e metodologia didattica
Metodologie attive
Verifica e valutazione
Documento progettuale
Modalità di erogazione dei corsi di formazione
Corsi in presenza
Videoconferenza sincrona (VCS)
Organizzazione
Competenze
Piattaforma
Gestione didattica
E-learning
Organizzazione
Requisiti tecnici
Competenze
Documentazione
Modalità mista
Modalità di erogazione di corsi di formazione e aggiornamento
Conformità al Regolamento sulla protezione dei dati personali
Monitoraggio e valutazione del gradimento
Verifica dell’apprendimento
Verifica degli apprendimenti
Indicazioni operative
Tabelle corsi/modalità di verifica
Verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa
PARTE V – RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
PARTE VI – CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO
PARTE VII – ALTRE DISPOSIZIONI
Entrata in vigore
Disposizioni transitorie
Credito formativo per percorsi già svolti
Obbligo di aggiornamento per preposti
Formazione dei lavoratori somministrati
Disposizioni finali
ENTRATA IN VIGORE
Il presente accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato‑Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.
I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti.
L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
SCARICA IL TESTO APPROVATO DELL'ACCORDO STATO REGIONI
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DISCLAIMER
Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere puramente informativo e non costituiscono fonte normativa ufficiale.
Per ogni uso ufficiale o vincolante è necessario fare riferimento esclusivamente al testo dell’Accordo così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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