Accordo STATO REGIONI 2025 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza

nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione in Salute e Sicurezza sul Lavoro – Approvato il 17 aprile 2025

Nuovo Accordo Stato-Regioni Sulla Formazione In Salute E Sicurezza Sul Lavoro – Approvato Il 17 Aprile 2025
A.S.R. 2025

l 17 aprile 2025 la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’Accordo (Rep. atti n. 59/CSR) ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, finalizzato alla definizione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Contesto normativo

L'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla L. 215/2021, impone l’obbligo di formazione a carico del datore di lavoro, richiedendo l’adozione di criteri uniformi per la definizione della formazione obbligatoria. Il nuovo Accordo risponde a questa esigenza, procedendo all’accorpamento, rivisitazione e aggiornamento degli accordi attuativi esistenti.

Principali novità introdotte dall’Accordo

Tra le misure più rilevanti contenute nell’Accordo, si segnalano:

  1. Accorpamento e revisione di tutti gli Accordi precedenti in materia di formazione sicurezza.

  2. Aggiornamento dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, ai sensi dell’art. 98, comma 3.

  3. Definizione della durata, contenuti minimi e modalità formative per tutti i soggetti formati, inclusi:

    • Lavoratori;

    • Datori di lavoro;

    • Lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (ai sensi del DPR 177/2011).

  4. Introduzione obbligatoria della verifica finale di apprendimento per tutti i percorsi formativi, nonché modalità di verifica dell’efficacia della formazione durante la prestazione lavorativa.

  5. Previsione del monitoraggio e dei controlli sia sull’erogazione sia sulla fruizione della formazione.

Riconoscimento delle autonomie regionali

Il nuovo Accordo non limita la possibilità, per le Regioni e le Province Autonome, di adottare o mantenere misure più favorevoli in materia di salute e sicurezza. Inoltre, viene sancito che l'attuazione dell'accordo non potrà mai comportare una riduzione dei livelli di tutela già garantiti localmente.


Percorsi Formativi normati:


Datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori (Art. 37, D.Lgs. n. 81/2008)
RSPP e ASPP (Art. 32, D.Lgs. n. 81/2008)
Datori di lavoro con compiti di prevenzione e protezione (Art. 34, D.Lgs. n. 81/2008)
Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (Art. 98, D.Lgs. n. 81/2008)
Operatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (Art. 2, DPR n. 177/2011)
Operatori di attrezzature di lavoro con abilitazione specifica (Art. 73, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008)


Le durate e gli argomenti indicati per i percorsi formativi vanno intesi come valori minimi: è quindi possibile estenderli o integrarli per raggiungere gli obiettivi definiti dai piani formativi sulla base dell’analisi dei fabbisogni e del contesto organizzativo.

Per ogni corso deve essere individuato un unico soggetto formatore. Se a organizzare il corso sono coinvolti più enti, va comunque designato uno di essi come soggetto responsabile, al quale spettano tutti gli adempimenti previsti dal presente accordo.


Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, è necessario procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Tutto ciò premesso, il Governo, le Regioni e le province autonome concordano di procedere:

  1. alla rivisitazione, alla modifica e all’accorpamento degli Accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008;

  2. all’aggiornamento dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3;

  3. all’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo ivi compresi i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;

  4. all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Resta ferma la facoltà per le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’attuazione del presente accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma.


INDICE DELL'ACCORDO STATO REGIONE DEL 17 APRILE 2025

PREMESSA


PARTE I – ORGANIZZAZIONE GENERALE

  • Individuazione dei soggetti formatori

    • Soggetti formatori “istituzionali”

    • Soggetti formatori “accreditati”

    • Altri soggetti

  • Requisiti dei docenti

  • Organizzazione dei corsi

  • Modalità di erogazione dei corsi di formazione

  • Verbali delle verifiche finali

  • Attestazioni


PARTE II – CORSI DI FORMAZIONE

  • Premessa

  • Corso per lavoratori, preposti e dirigenti

    • Corso per lavoratori

      • Obiettivi

      • Formazione generale

      • Formazione specifica

      • Condizioni particolari

    • Corso per preposti

      • Obiettivi

      • Requisiti di accesso

    • Corso per dirigenti

      • Obiettivi

  • Corso per datore di lavoro

    • Obiettivi

  • Corso per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008

    • Obiettivi

    • Articolazione del percorso formativo

  • Corso per responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008

    • Titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza del Modulo A e del Modulo B (comune e specialistico)

    • Modulo A

      • Articolazione dei contenuti minimi del Modulo A

    • Modulo B

      • Articolazione dei contenuti minimi del Modulo B comune a tutti i settori produttivi

      • Articolazione dei contenuti minimi Moduli B di specializzazione

    • Modulo C

      • Articolazione dei contenuti minimi del Modulo C

  • Corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (Allegato XIV D.Lgs. 81/08)

    • Obiettivi

    • Articolazione dei contenuti minimi del percorso formativo

    • Verifica finale di apprendimento

    • Modalità di svolgimento dei corsi

  • Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011)

    • Obiettivi

    • Requisiti dei docenti

  • Corsi per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008

    • Requisiti di natura generale: idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature

    • Requisiti dei docenti

    • Programma dei corsi

      • Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

      • Gru per autocarro

      • Gru a torre

      • Carrelli elevatori semoventi

      • Gru mobili

      • Trattori agricoli o forestali

      • Escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli

      • Pompe per calcestruzzo

      • Macchina agricola raccoglifrutta (CRF)

      • Caricatori per la movimentazione di materiali (CMM)

      • Carriponte

1. Lavoratori

  • Formazione generale

    • Modalità: presenza, videoconferenza sincrona, e‑learning

    • Durata: 4 ore

    • Aggiornamento: non previsto

  • Formazione specifica rischio alto

    • Modalità: presenza, videoconferenza sincrona

    • Durata: 12 ore

    • Aggiornamento: 6 ore ogni qualvolta cambia la valutazione dei rischi o comunque ogni 5 anni (presenza, videoconferenza, e‑learning)

  • Formazione specifica rischio medio

    • Modalità: presenza, videoconferenza sincrona

    • Durata: 8 ore

    • Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni (tutte le modalità)

  • Formazione specifica rischio basso

    • Modalità: presenza, videoconferenza sincrona, e‑learning

    • Durata: 4 ore

    • Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni (tutte le modalità)


2. Dirigenti

  • Modalità: presenza, videoconferenza sincrona, e‑learning

  • Durata: 12 ore

  • Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni (tutte le modalità)


3. Preposti

  • Modalità: presenza, videoconferenza sincrona

  • Durata: 12 ore

  • Aggiornamento: 6 ore ogni 2 anni (presenza o videoconferenza)


4. Datore di lavoro

  • Modulo comune

    • Modalità: presenza, videoconferenza sincrona

    • Durata: 16 ore

    • Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni (tutte le modalità)

  • Modulo aggiuntivo “Cantiere” (se già frequentato e rimangono le condizioni)

    • Durata: 6 ore

    • Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni (tutte le modalità)


5. RSPP / ASPP

  • Modulo comune RSPP: 8 ore (presenza, videoconferenza), aggiornamento 8 ore ogni 5 anni

  • Modulo integrativo 1: 16 ore (presenza, videoconferenza), aggiornamento 8 ore ogni 5 anni

  • Modulo integrativo 2: 12 ore (presenza, videoconferenza), aggiornamento 8 ore ogni 5 anni

  • Modulo integrativo 3: 16 ore (presenza, videoconferenza), aggiornamento 8 ore ogni 5 anni

  • Modulo integrativo 4: 16 ore (presenza, videoconferenza), aggiornamento 8 ore ogni 5 anni

  • ASPP/RSPP modulo A: 28 ore (presenza, videoconferenza, e‑learning), nessun aggiornamento obbligatorio

  • ASPP/RSPP modulo B‑COMUNE: 48 ore, aggiornamento 40 ore RSPP (20 ore ASPP) ogni 5 anni

  • ASPP/RSPP moduli B‑SP1…B‑SP5 e modulo C: durate variabili (da 12 a 16 o 24 ore), aggiornamento 40/20 ore ogni 5 anni


6. Coordinatore per la sicurezza

  • Modalità: presenza, videoconferenza (il solo modulo giuridico può essere e‑learning)

  • Durata: 120 ore

  • Aggiornamento: 40 ore ogni 5 anni (tutte le modalità)


7. Lavoratori in ambienti confinati e sospetti di inquinamento

  • Modalità: presenza

  • Durata: 12 ore

  • Aggiornamento: 4 ore ogni 5 anni (presenza)


8. Lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro

  • Modalità: presenza

  • Durata e aggiornamento (4 ore ogni 5 anni) variabili a seconda dell’attrezzatura:

    • Piattaforme di lavoro elevabili (PLE): 18 ore

    • Gru su autocarro: 12 ore

    • Gru a torre: 22 ore

    • Carrelli elevatori semoventi: 34 ore

    • Gru mobili (modulo base): 34 ore

    • Gru mobili (modulo falcone telescopico o brandeggiabile): 8 ore

    • Escavatori, pale, terne e autoribaltabili a cingoli (modulo teorico): 4 ore

    • Escavatori idraulici (parte pratica): 6 ore

    • Escavatori a fune (parte pratica): 6 ore

    • Pale caricatrici frontali (parte pratica): 6 ore

    • Terne (parte pratica): 6 ore

    • Autoribaltabili a cingoli (parte pratica): 6 ore

    • Pratica integrata escavatori idraulici, pale e terne: 12 ore

    • Pompe per calcestruzzo: 14 ore

    • Macchina agricola raccoglifrutta (CRF): 8 ore

    • Caricatori per materiali: 8 ore

    • Carroponti modulo comune: 4 ore

    • Carroponti parte pratica con comando in cabina: 6 ore

    • Carroponti parte pratica pensile/radiocomando: 6 ore

    • Carroponti parte pratica comandi combinati: 7 ore

Tutti questi moduli richiedono 4 ore di aggiornamento ogni 5 anni, sempre in presenza.


PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO

  • Lavoratori, preposti, dirigenti e datore di lavoro

    • Lavoratori

    • Preposti

    • Dirigenti

    • Datore di lavoro

  • Datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione

  • Responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione

  • Coordinatore per la sicurezza

  • Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

  • Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008


PARTE IV – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI

  • Indicazioni metodologiche per l’organizzazione e la gestione dei corsi per i soggetti formatori

    • Approccio per processi

    • Analisi dei fabbisogni e contesto

    • Progettazione

    • Erogazione

    • Monitoraggio e valutazione

    • Riesame e miglioramento

    • Competenze e responsabilità

  • Indicazioni metodologiche e procedurali per la progettazione di dettaglio

    • Obiettivi specifici

    • Contenuti e durata

    • Strategia e metodologia didattica

    • Metodologie attive

    • Verifica e valutazione

    • Documento progettuale

  • Modalità di erogazione dei corsi di formazione

    • Corsi in presenza

    • Videoconferenza sincrona (VCS)

      • Organizzazione

      • Competenze

      • Piattaforma

      • Gestione didattica

    • E-learning

      • Organizzazione

      • Requisiti tecnici

      • Competenze

      • Documentazione

    • Modalità mista

    • Modalità di erogazione di corsi di formazione e aggiornamento

  • Conformità al Regolamento sulla protezione dei dati personali

  • Monitoraggio e valutazione del gradimento

  • Verifica dell’apprendimento

    • Verifica degli apprendimenti

    • Indicazioni operative

    • Tabelle corsi/modalità di verifica

  • Verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa


PARTE V – RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

PARTE VI – CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO

PARTE VII – ALTRE DISPOSIZIONI

  • Entrata in vigore

  • Disposizioni transitorie

    • Credito formativo per percorsi già svolti

    • Obbligo di aggiornamento per preposti

    • Formazione dei lavoratori somministrati

  • Disposizioni finali

ENTRATA IN VIGORE

Il presente accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato‑Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.

I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti. 


L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

SCARICA IL TESTO APPROVATO DELL'ACCORDO STATO REGIONI

 VAI ALLA SEZIONE DELL'ACCORDO STATO REGIONI 

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere puramente informativo e non costituiscono fonte normativa ufficiale.

Per ogni uso ufficiale o vincolante è necessario fare riferimento esclusivamente al testo dell’Accordo così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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