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Patente a Crediti: Nuove Regole e Funzionalità dal 10 Luglio 2025

A partire dal 10 luglio 2025, gli operatori economici italiani che intendono ottenere o rinnovare la “Patente a Crediti” dovranno innanzitutto registrarsi sul sistema INL utilizzando l’applicazione “Attestazione Legale Rappresentante/Titolare”. Solo dopo questa registrazione potranno, se lo desiderano, nominare un delegato attraverso la funzione “Gestione Deleghe”. Questa procedura, tuttavia, non si applica agli operatori economici stranieri, né dell’Unione Europea né extra-UE.
Il nuovo portale digitale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro offre diverse opportunità: consente di consultare in tempo reale lo stato della propria patente, di inoltrare richieste per il riconoscimento di crediti aggiuntivi e di seguire l’aggiornamento del punteggio assegnato. L’accesso al sistema avviene in totale sicurezza, tramite SPID (livello di sicurezza 2 o superiore) oppure Carta d’Identità Elettronica.
Per quanto riguarda i crediti, la piattaforma carica automaticamente quelli legati all’anzianità d’iscrizione alla Camera di Commercio. Tutti gli altri – ad esempio quelli relativi a certificazioni ISO, modelli organizzativi, attestazioni SOA o attività di consulenza e monitoraggio – devono essere richiesti attraverso un’apposita istanza corredata dalla documentazione di supporto; l’accredito avviene il giorno successivo alla presentazione. È possibile correggere eventuali errori nella documentazione entro le 24 ore successive all’invio; oltre tale termine, sarà necessario rivolgersi direttamente all’INL.
Tra i requisiti ammessi per il conseguimento di crediti aggiuntivi figurano: l’iscrizione storica alla CCIAA (con fasce a partire da un minimo di 5 anni), la certificazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza secondo la norma UNI EN ISO 45001, l’asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l’attività di consulenza e monitoraggio svolta da organismi paritetici e le attestazioni SOA di prima o seconda classifica. Gli operatori possono caricare i documenti fino a 30 giorni prima della loro scadenza per non perdere i crediti già riconosciuti.
Gli utenti abilitati ad accedere alle informazioni contenute nel portale – titolari della patente, delegati, pubbliche amministrazioni, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, organismi paritetici, responsabili e coordinatori dei lavori, committenti e affidanti – possono consultare dati anagrafici, dettagli della patente, punteggi iniziali e attuali, eventuali sospensioni e decurtazioni di crediti. L’Ispettorato traccia ogni operazione di accesso in un registro append-only, garantendo la trasparenza e la non modificabilità dei log, che vengono conservati per un massimo di cinque anni.
Infine, vale ricordare come l’articolo 90 del D.Lgs. 81/2008 – modificato dal D.L. 19/2024 – imponga a committenti e responsabili dei lavori l’obbligo di verificare il possesso della Patente a Crediti (o, in alternativa, l’attestato SOA) delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, per garantire la corretta attuazione delle misure di salute e sicurezza nei cantieri.
🛂 Registrazione Operatori Economici
Dal 10 luglio 2025, tutti gli operatori economici che intendono ottenere la “Patente a Crediti” devono, in via preliminare:
🖊️ Autenticarsi sui sistemi INL tramite l’applicazione “Attestazione Legale Rappresentante/Titolare”
👥 (Facoltativo) Se desiderano nominare un delegato, procedere con “Gestione Deleghe”
❗ Nota: questa procedura non si applica agli operatori economici esteri (UE ed extra-UE).
💻 La Piattaforma INL: Funzionalità Principali
🔍 Consultazione Dati: visualizzazione in tempo reale delle informazioni di ogni patente;
🏆 Riconoscimento Crediti Aggiuntivi: possibilità di chiedere, mediante apposita istanza, l’attribuzione di crediti supplementari;
🔐 Accesso Sicuro: tramite SPID (livello ≥ 2) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
🗓️ Come Funziona il Riconoscimento Crediti
🔄 Automatismi:
Anzianità CCIAA → caricamento automatico del punteggio;
📄 Crediti da Documentare:
Richiesta di altri crediti (formazione, requisiti, ecc.) con invio documentazione;
Accredito il giorno successivo alla presentazione;
⏱️ Correzioni:
Entro 24 h dall’invio, modifiche direttamente via portale;
Oltre 24 h, contattare l’INL.
🏆 Requisiti Ammissibili per i Crediti Aggiuntivi
Nella sezione “Istanza patente e requisiti ulteriori”, è possibile richiedere crediti per:
📜 Storico Aziendale (iscrizione CCIAA; fasce da ≥ 5 anni secondo D.M. 132/2024)
✅ Certificazione SGSL (UNI EN ISO 45001)
🏢 Asseverazione MOG (art. 30 D.Lgs. 81/2008, UNI 11751-1)
👷 Consulenza e Monitoraggio (Organismi Paritetici, art. 51)
🏅 Attestazione SOA (classifica I o II)
🗓️ Rinnovi: documenti caricabili fino a 30 giorni prima della scadenza per mantenere i crediti.
📊 Dati Consultabili
Secondo l’art. 3 del D.D. 43/2025, autenticati, si accede a:
Riepilogo impresa o lavoratore: ragione sociale/nome, C.F., Paese
Richiedente patente: nome, C.F., ruolo (Legale Rappresentante/Delegato)
Dettagli patente: numero, data rilascio, stato (attiva/sospesa), punteggio
Provvedimenti: crediti decurtati per violazioni, con data
🔑 Chi Può Visualizzare le Patenti
(Art. 4 D.D. 43/2025)
Titolari o loro delegati
Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. 165/2001)
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Organismi Paritetici (Repertorio art. 51)
Responsabili dei lavori e coordinatori sicurezza
Committenti e affidanti di lavori nei cantieri temporanei/mobili
👤 Accesso: SPID (livello ≥ 2), CIE o altra e-ID riconosciuta (Regol. UE 910/2014).
👥 Gestione Deleghe
Operatori già titolari alla data del 9 luglio 2025 → possono nominare delegati dal 10 luglio 2025 tramite “Gestione Deleghe”
Possibilità di delegare associazioni datoriali (inserendo il C.F. della sede)
🔒 Privacy e Tracciatura
Responsabile del trattamento: INL
Durata conservazione:
Dati patente → fino a validità
Sanzioni → 5 anni dalla registrazione
Log operazioni: append-only, con dati di utente, impresa, ruolo, data/ora
ℹ️ Obbligo di Verifica
L’art. 90, c. 9, lett. b-bis) D.Lgs. 81/2008 (mod. D.L. 19/2024) impone a committenti e responsabili lavori di verificare il possesso della patente a crediti delle imprese esecutrici o lavoratori autonomi (anche in subappalto), così come l’attestato SOA per le imprese esentate dalla patente.
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P.O.S (Esempio di Piano operativo di sicurezza editabile in word)l Il POS è il piano operativo di sicurezza che tutte le imprese devono presentare prima di entrare in un cantiere edile, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.).
Il presente Piano operativo di sicurezza (in sigla POS) costituisce assolvimento all'obbligo, posto in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
Il POS è conforme a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente ai lavori eseguiti direttamente da questa/e impresa/e e propone le scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
Il POS che ne risulta è idoneo ad essere accettato dai coordinatori e dagli organi di controllo.
Il Piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.