Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

18 Agosto 2024

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione e' composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione;
g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;
i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;
l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;
m) un rappresentante dell'ANMIL

2. Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative
alle differenze di genere e a quelle relative alla materia dell’istruzione per le problematiche di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c).

3. All’inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalita' e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l)
6. Le modalità di funzionamento della Commissione sono fissate con Regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all’articolo 5;
c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all’articolo 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all’articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai Presidenti delle Regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e dell’interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
La Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle suddette procedure al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime.

g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai
fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all’attuazione delle Direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;
i-bis) redigere ogni cinque anni una relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall'articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio;
l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all’articolo 30.
La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.

m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato
La Commissione monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.

L'Articolo 6 del D.Lgs. 81/2008 istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, un organo centrale per la consulenza, lo sviluppo e il monitoraggio delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Italia. Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

1. Composizione della Commissione

Presidenza: La Commissione è presieduta da un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Componenti: La Commissione è composta da rappresentanti di vari ministeri, inclusi il Ministero della Salute, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Interno, della Difesa, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. Inoltre, vi sono sei rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale, e un rappresentante dell'ANMIL.


2. Funzionamento della Commissione

Supplenti: Per ogni componente può essere nominato un supplente che interviene solo in caso di assenza del titolare.
Partecipazione di altri rappresentanti: Possono partecipare ai lavori della Commissione rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in base a specifiche tematiche, con particolare attenzione alle differenze di genere e alla materia dell’istruzione.
Comitati speciali: La Commissione può istituire comitati speciali permanenti all'inizio di ogni mandato, determinandone la composizione e le funzioni.
Consulenza: La Commissione può avvalersi della consulenza di istituti pubblici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei settori di interesse.
Nomina e durata: I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e durano in carica cinque anni.
Regolamento interno: Le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite da un regolamento interno adottato a maggioranza qualificata.
Segreteria: Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. Assenza di Compensi

Gratuità delle funzioni: Ai componenti della Commissione e ai soggetti invitati a partecipare non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

4. Compiti della Commissione

Esame delle problematiche normative: La Commissione esamina i problemi applicativi della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il miglioramento della legislazione vigente.
Pareri sui piani annuali: Esprime pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive di cui all’articolo 5.
Promozione e prevenzione: Definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione in materia di salute e sicurezza, come previsto dall’articolo 11.
Validazione delle buone prassi: Valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Relazione annuale: Redige una relazione annuale sullo stato di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza, basandosi sui dati del sistema informativo, da trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti e ai Presidenti delle Regioni.
Procedure standardizzate: Entro il 31 dicembre 2010, la Commissione deve elaborare le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, che vengono recepite con decreto interministeriale. La Commissione monitora l'applicazione di queste procedure e ne valuta l'efficacia per eventuali rielaborazioni.
Qualificazione delle imprese: Elabora i criteri per la definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica.
Valorizzazione degli accordi sindacali: Promuove e valorizza accordi sindacali, codici di condotta ed etici adottati su base volontaria, orientando i comportamenti dei datori di lavoro e dei lavoratori secondo i principi della responsabilità sociale.
Direttive comunitarie: Valuta le problematiche connesse all’attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Relazione sulle direttive UE: Redige ogni cinque anni una relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE e delle altre direttive UE in materia di salute e sicurezza.
Considerazione della differenza di genere: Promuove l'inclusione della differenza di genere nella valutazione dei rischi e nella predisposizione delle misure di prevenzione.
Modelli di organizzazione e gestione aziendale: Indica modelli di organizzazione e gestione aziendale per la sicurezza sul lavoro, monitorandone l'applicazione e rielaborandoli se necessario.
Qualificazione dei formatori: Elabora i criteri di qualificazione per la figura del formatore in salute e sicurezza sul lavoro, tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento.
Procedure per la valutazione dei rischi: Elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, individuando le tipologie di attività per cui l'obbligo non operi a causa dell'irrilevanza dell'interferenza delle lavorazioni.
Rischio stress lavoro-correlato: Elabora le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato e monitora l'applicazione delle stesse per verificarne l'efficacia.

Sintesi

L'Articolo 6 del D.Lgs. 81/2008 istituisce la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, un organo fondamentale per l'analisi, lo sviluppo e il monitoraggio delle politiche di sicurezza sul lavoro in Italia. La Commissione, composta da rappresentanti di vari ministeri, regioni, e parti sociali, ha il compito di esaminare le problematiche applicative della normativa, formulare proposte legislative, validare buone prassi e monitorare l'attuazione delle direttive comunitarie e delle misure di prevenzione. Il suo funzionamento è regolato da un regolamento interno, e le attività sono svolte a titolo gratuito.


Nota: ISPESL: Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l'ISPESL viene soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL.


Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Campo di applicazione

Art. 4 - Computo dei lavoratori

Capo II Sistema istituzionale

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento

Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 11 - Attività promozionali

Art. 12 - Interpello

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15 - Misure generali di tutela

Art. 16 - Delega di funzioni

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 19 - Obblighi del preposto

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 - Obblighi degli installatori

Art. 25 - Obblighi del medico competente

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 35 - Riunione periodica

Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente

Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Art. 45 - Primo soccorso

Art. 46 - Prevenzione incendi

Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 51 - Organismi paritetici

Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53 - Tenuta della documentazione

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Capo IV Disposizioni penali

Sezione I SANZIONI

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 56 - Sanzioni per il preposto

Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del cc, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

Disclaimer

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