Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

21 Agosto 2024

Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
1. I progettisti che violano il rispetto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.135,76 a 8.543,02 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 14.238,39 a 56.953,56 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.


L'articolo 57 del decreto legislativo stabilisce le sanzioni specifiche applicabili a progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori in caso di violazione delle disposizioni previste dal testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Progettisti:

I progettisti che non rispettano le disposizioni di cui all'articolo 22, che richiede loro di tenere conto dei principi generali di prevenzione nella progettazione di luoghi di lavoro, impianti e attrezzature, sono puniti con:

Arresto fino a sei mesi o
Ammenda da 2.135,76 a 8.543,02 euro.

Fabbricanti e fornitori:

I fabbricanti e i fornitori che non rispettano l'articolo 23, che impone loro di fornire macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale e materiali conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa, sono puniti con:

Arresto da tre a sei mesi o
Ammenda da 14.238,39 a 56.953,56 euro.

Installatori:

Gli installatori che non rispettano l'articolo 24, il quale li obbliga a installare correttamente macchine, impianti e attrezzature in modo che rispettino le condizioni di sicurezza previste, sono puniti con:

Arresto fino a tre mesi o
Ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

Questo articolo evidenzia l'importanza della conformità alle normative di sicurezza durante la progettazione, la fabbricazione, la fornitura e l'installazione di attrezzature e impianti, imponendo sanzioni significative per chi non rispetta tali obblighi.

La Sezione I-2 Capo IV del Decreto Legislativo Delinea Le Sanzioni Penali E Amministrative Applicabili aLLE VARIE FIGURE DELLA SICUREZZA In Caso Di Violazione Delle Disposizioni In Materia Di Salute E Sicurezza Sul Lavoro.

Sezione I - Sanzioni

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Questo articolo stabilisce le sanzioni penali e amministrative applicabili al datore di lavoro e ai dirigenti per violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le sanzioni includono l'arresto e ammende che variano in base alla gravità delle violazioni e alla tipologia di azienda. Le violazioni più gravi, soprattutto in aziende ad alto rischio o con esposizione a pericoli particolari (biologici, esplosivi, cancerogeni), comportano pene più severe. Sono previste anche sanzioni pecuniarie differenziate per mancanze specifiche nella documentazione obbligatoria e nella formazione dei lavoratori.

Art. 56 - Sanzioni per il preposto

Le sanzioni per i preposti (responsabili diretti della sicurezza nei luoghi di lavoro) sono stabilite per il mancato rispetto delle loro specifiche responsabilità, come la supervisione delle misure di sicurezza e la formazione dei lavoratori. Le sanzioni possono includere l'arresto e/o ammende, a seconda della gravità della violazione.

Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Questo articolo prevede sanzioni per i progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori che non rispettano le norme di sicurezza nei loro ambiti di competenza. Le sanzioni si applicano se i prodotti, impianti o progetti forniti non rispettano gli standard di sicurezza previsti dalla legge, mettendo così a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

Il medico competente è sanzionato per il mancato adempimento dei suoi obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Le sanzioni possono includere ammende e, in alcuni casi, anche la sospensione dall'esercizio della professione se le violazioni sono particolarmente gravi.

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

Anche i lavoratori sono soggetti a sanzioni se non rispettano le norme di sicurezza o se agiscono in modo tale da mettere a rischio la propria salute o quella dei colleghi. Le sanzioni possono variare da multe a sanzioni disciplinari, a seconda della violazione commessa.

Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti

Questo articolo prevede sanzioni specifiche per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti, gli artigiani e i piccoli commercianti che non rispettano le norme di sicurezza sul lavoro. Le sanzioni possono includere multe e, in alcuni casi, sospensioni delle attività.

Sezione II - Disposizioni in tema di processo penale

Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

Questo articolo disciplina le modalità con cui la persona offesa da un reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro può esercitare i propri diritti nel processo penale. Include disposizioni su come presentare denunce e richieste di risarcimento, nonché sui tempi e le modalità di partecipazione al processo.

Questo riassunto offre una panoramica dettagliata delle sanzioni e delle disposizioni legali relative alle violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro, specificando le conseguenze per diverse categorie di soggetti coinvolti.


Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Campo di applicazione

Art. 4 - Computo dei lavoratori

Capo II Sistema istituzionale

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento

Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 11 - Attività promozionali

Art. 12 - Interpello

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15 - Misure generali di tutela

Art. 16 - Delega di funzioni

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 19 - Obblighi del preposto

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 - Obblighi degli installatori

Art. 25 - Obblighi del medico competente

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 35 - Riunione periodica

Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente

Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Art. 45 - Primo soccorso

Art. 46 - Prevenzione incendi

Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 51 - Organismi paritetici

Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53 - Tenuta della documentazione

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Capo IV Disposizioni penali

Sezione I SANZIONI

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 56 - Sanzioni per il preposto

Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del cc, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

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