Art. 15 - Misure generali di tutela
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

18 Agosto 2024

Art. 15. Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:


a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

La Sezione I del Decreto Legislativo stabilisce le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delineando in modo dettagliato i principali obblighi che gravano sul datore di lavoro, sui dirigenti e sui lavoratori stessi.

Articolo 15: Misure generali di tutela

Misure generali di tutela:

Il datore di lavoro deve adottare un insieme di misure volte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, che includono la valutazione di tutti i rischi, la programmazione della prevenzione, l'eliminazione dei rischi alla fonte, l'informazione e la formazione dei lavoratori, il controllo sanitario, e la riduzione dei rischi tramite misure collettive.

Principi ergonomici:

Nella progettazione e organizzazione del lavoro, devono essere rispettati i principi ergonomici per prevenire problemi legati a lavori monotoni e ripetitivi.

Priorità delle misure collettive:

Le misure di protezione collettiva hanno la priorità su quelle individuali, e deve essere limitato il numero di lavoratori esposti ai rischi.

Articolo 16: Delega di funzioni

Delega delle funzioni:

Il datore di lavoro può delegare alcune delle sue funzioni a persone competenti all'interno dell'organizzazione. Tuttavia, la delega deve essere formalizzata per iscritto e non esonera il datore di lavoro dalla sua responsabilità di vigilanza sull'operato del delegato.

Requisiti per la delega:

Il delegato deve possedere competenze, poteri organizzativi e gestionali, e autonomia di spesa per poter adempiere efficacemente alle funzioni delegate.

Articolo 17: Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Obblighi non delegabili:

Il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Articolo 18: Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti

Obblighi specifici:

Il datore di lavoro e i dirigenti devono nominare un medico competente, designare i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze, fornire dispositivi di protezione individuale, garantire l'informazione e la formazione dei lavoratori, e adottare le misure necessarie per gestire situazioni di emergenza.

Obblighi di sorveglianza:

Devono essere adottate misure per la sorveglianza sanitaria, per il controllo dei rischi e per l’aggiornamento continuo delle misure di prevenzione.

Articolo 19: Obblighi del preposto

Vigilanza sul rispetto delle misure:

I preposti sono responsabili della vigilanza sull’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di sicurezza, intervenendo in caso di comportamenti non conformi.

Intervento in caso di pericolo:

Devono intervenire prontamente in caso di situazioni di pericolo, sospendendo le attività se necessario e informando i superiori.

Articolo 20: Obblighi dei lavoratori

Cura della propria sicurezza:

I lavoratori devono prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, seguendo le istruzioni fornite e utilizzando correttamente i dispositivi di protezione.

Segnalazione dei pericoli:

Devono segnalare immediatamente al datore di lavoro o ai preposti eventuali condizioni di pericolo e collaborare per l’attuazione delle misure di prevenzione.

Articolo 21: Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare e ai lavoratori autonomi

Obblighi per lavoratori autonomi e imprese familiari:

I lavoratori autonomi e i componenti dell’impresa familiare devono utilizzare attrezzature conformi alle normative di sicurezza, munirsi di dispositivi di protezione individuale, e rispettare gli obblighi previsti in caso di lavori in appalto.

Articolo 22: Obblighi dei progettisti

Responsabilità dei progettisti:

I progettisti devono rispettare i principi generali di prevenzione durante le scelte progettuali e tecniche, garantendo che le attrezzature e i dispositivi di protezione siano conformi alle normative.

Articolo 23: Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Conformità delle attrezzature:

I fabbricanti e i fornitori non possono immettere sul mercato attrezzature, dispositivi di protezione o impianti non conformi alle normative di sicurezza.

Obblighi di documentazione:

In caso di locazione finanziaria, i beni devono essere accompagnati dalla documentazione che ne attesti la conformità.

Articolo 24: Obblighi degli installatori

Installazione conforme:

Gli installatori devono garantire che l'installazione di impianti e attrezzature sia conforme alle norme di sicurezza e seguire le istruzioni fornite dai fabbricanti.

Articolo 25: Obblighi del medico competente

Ruolo del medico competente:

Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi, programma e attua la sorveglianza sanitaria, e gestisce la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori, assicurandosi del rispetto della privacy e della riservatezza delle informazioni sanitarie.

Partecipazione alla formazione:

Il medico competente deve partecipare alla formazione e informazione dei lavoratori riguardo alla sorveglianza sanitaria e fornire loro le necessarie informazioni sui rischi e sugli esami effettuati.

Conclusione

La Sezione I del Decreto Legislativo stabilisce un quadro dettagliato delle misure di tutela della sicurezza e salute sul lavoro e degli obblighi di tutti i soggetti coinvolti nel processo, dal datore di lavoro ai lavoratori stessi. Ogni figura aziendale ha responsabilità specifiche per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti. Le disposizioni evidenziano l'importanza della cooperazione tra le diverse parti per la prevenzione degli incidenti e la promozione di una cultura della sicurezza sul lavoro.


L'Articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le misure generali di tutela che devono essere adottate nei luoghi di lavoro per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Queste misure costituiscono un insieme di obblighi che i datori di lavoro devono rispettare per prevenire incidenti e malattie professionali, migliorando continuamente i livelli di sicurezza.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

1. Principali Misure di Tutela

Valutazione dei Rischi (Lettera a): È obbligatoria la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nel luogo di lavoro.
Programmazione della Prevenzione (Lettera b): La prevenzione deve essere pianificata integrando le condizioni tecniche, produttive e organizzative dell'azienda, considerando anche i fattori ambientali.
Eliminazione o Riduzione dei Rischi (Lettera c): I rischi devono essere eliminati o ridotti al minimo, tenendo conto delle conoscenze tecniche più avanzate.
Rispetto dei Principi Ergonomici (Lettera d): L'organizzazione del lavoro deve rispettare i principi ergonomici per prevenire danni alla salute, specialmente nei lavori monotoni o ripetitivi.
Riduzione dei Rischi alla Fonte (Lettera e): I rischi devono essere ridotti direttamente alla fonte.
Sostituzione dei Pericoli (Lettera f): Ciò che è pericoloso deve essere sostituito con ciò che è meno pericoloso o non lo è affatto.
Limitazione dell'Esposizione ai Rischi (Lettera g): Il numero di lavoratori esposti a rischi deve essere minimizzato.
Limitazione dell'Utilizzo di Agenti Pericolosi (Lettera h): L'uso di agenti chimici, fisici e biologici deve essere limitato nei luoghi di lavoro.
Priorità alla Protezione Collettiva (Lettera i): Le misure di protezione collettiva devono avere la precedenza su quelle individuali.
Controllo Sanitario dei Lavoratori (Lettera l): I lavoratori devono essere sottoposti a controlli sanitari adeguati.
Allontanamento dai Rischi (Lettera m): I lavoratori esposti a rischi per motivi sanitari devono essere allontanati da tali rischi e, ove possibile, assegnati ad altre mansioni.
Informazione e Formazione (Lettere n, o, p): I lavoratori, i dirigenti, i preposti e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono ricevere un'adeguata informazione e formazione.
Istruzioni ai Lavoratori (Lettera q): I lavoratori devono ricevere istruzioni adeguate sui rischi e le misure di prevenzione.
Partecipazione e Consultazione (Lettere r, s): I lavoratori e i loro rappresentanti devono essere consultati e coinvolti nelle questioni di salute e sicurezza.
Miglioramento Continuo (Lettera t): Le misure di sicurezza devono essere programmate per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza, anche attraverso codici di condotta e buone prassi.
Misure di Emergenza (Lettera u): Devono essere previste misure di emergenza per il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione e la gestione dei pericoli gravi e immediati.
Segnaletica di Sicurezza (Lettera v): È necessario l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.
Manutenzione Regolare (Lettera z): Gli ambienti di lavoro, le attrezzature e gli impianti, specialmente i dispositivi di sicurezza, devono essere sottoposti a regolare manutenzione secondo le indicazioni dei fabbricanti.

2. Principio di Gratuità per i Lavoratori

Nessun Onere Finanziario (Comma 2): Le misure di sicurezza, igiene e salute durante il lavoro non devono comportare alcun costo per i lavoratori. Questo principio garantisce che tutti gli obblighi di tutela ricadano esclusivamente sul datore di lavoro.

Sintesi

L'Articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 delinea un quadro completo delle misure generali di tutela che devono essere adottate per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Queste misure includono la valutazione dei rischi, la programmazione della prevenzione, l'eliminazione o riduzione dei rischi, la protezione collettiva, l'informazione e formazione dei lavoratori, e la regolare manutenzione delle attrezzature. È altresì sancito che nessuno di questi obblighi deve comportare costi per i lavoratori, garantendo così che la sicurezza sul lavoro sia un diritto fondamentale e privo di oneri per i dipendenti.


Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Campo di applicazione

Art. 4 - Computo dei lavoratori

Capo II Sistema istituzionale

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento

Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 11 - Attività promozionali

Art. 12 - Interpello

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15 - Misure generali di tutela

Art. 16 - Delega di funzioni

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 19 - Obblighi del preposto

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 - Obblighi degli installatori

Art. 25 - Obblighi del medico competente

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 35 - Riunione periodica

Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente

Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Art. 45 - Primo soccorso

Art. 46 - Prevenzione incendi

Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 51 - Organismi paritetici

Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53 - Tenuta della documentazione

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Capo IV Disposizioni penali

Sezione I SANZIONI

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 56 - Sanzioni per il preposto

Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del cc, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

Disclaimer

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