VALUTIAMO IL RISCHIO CHIMICO

Guida alla corretta gestione e valutazione
del rischio da esposizione a sostanze pericolose


L'impiego di sostanze pericolose, nei diversi comparti lavorativi, coinvolge figure professionali diverse, con preparazione non sempre specifica. Gli agenti chimici possono
essere fonte di pericolo, ed i relativi rischi devono essere controllati da opportune misure preventive e protettive per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori coinvolti.
Gli effetti sulla salute, che possono realizzarsi a seguito di eventi espositivi sono numerosi
e dipendono sia dalla tipologia di agente chimico con il quale si viene in contatto, sia
dalle specifiche condizioni di esposizione che si realizzano.
Lavorare con sostanze chimiche rende necessario e doveroso effettuare una valutazione
del rischio chimico che sia effettivamente rappresentativa delle condizioni di lavoro e che
contenga tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente.
Lo scopo di questa brochure è quello di fornire al datore di lavoro una guida rapida e di
semplice consultazione per controllare se la valutazione aziendale del rischio da esposizione
a sostanze pericolose contiene le informazioni necessarie a garantire il controllo del
rischio e la tutela dei lavoratori.

Approfondimento contenuto nella presente pagina web è  a cura dei seguenti autori 

Dott. Felice Tidei
Responsabile del Laboratorio di Igiene Industriale della Asl RMF di Civitavecchia
Dott.ssa Alessia Santoro
Consulente chimico della Laboratorio di Igiene Industriale della Asl RMF di Civitavecchia
Dott.ssa Paola Santini
Tecnico della Prevenzione presso lo SPRESAL F1 della ASL RMF di Civitavecchia

che hanno pubblicato la linea guida per la regione Lazio e azienda usl RM F.

NOZIONI DI BASE SUL RISCHIO CHIMICO

Definizioni
Agente chimico. Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,
allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti,
mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano
immessi o no sul mercato.
Agente chimico pericoloso.
• Pericolosi classificati dalle norme di classificazione, etichettatura ed imballaggio dei
prodotti chimici. Fanno parte di questa categoria la maggior parte degli agenti chimici
presenti nei luoghi di lavoro.
• Pericolosi ma non classificati dalle norme di classificazione, etichettatura ed imballaggio
dei prodotti chimici, ad esempio prodotti involontari delle lavorazioni come i
fumi di saldatura, materiali organici degradati, maleodoranti o infetti come le acque
di scarico, materiali soggetti al altre normative quali farmaci, rifiuti, cosmetici.
• Tutte le sostanze a cui è stato assegnato un Limite di Esposizione Professionale
(LEP, TLV, ecc. che indicano i valori limite di concentrazione di composti pericolosi
presenti nei luoghi di lavoro oltre i quali si presume un effetto nocivo per la salute
in una persona adulta di sana costituzione).
Classificazione. Attribuzione di una classe di pericolo ad una sostanza o ad una miscela
di sostanze.
Imballaggio. Uno o più contenitori che possono svolgere la funzione di contenimento e
altre funzioni di sicurezza.
Sostanza. Un elemento chimico e i suoi composti allo stato naturale o ottenuti per mezzo
di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la
stabilità e le impurezze derivanti dal processo.
Miscela. L'insieme di due o più sostanze sottoforma di soluzione.
Schede di sicurezza. Strumento per trasmettere agli utilizzatori professionali di sostanze
pericolose informazioni più dettagliate di quelle presenti sulle etichette dei prodotti.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE A SOSTANZE PERICOLOSE

La presenza in ambito lavorativo di sostanze chimiche rappresenta
un fattore di rischio sia per la sicurezza che per la salute
degli operatori. La protezione dei lavoratori contro i rischi che
derivano da ogni attività lavorativa che comporti la presenza di
agenti chimici, è normata dal Titolo IX del D.Lgs. 81/08, Capo I.
Le sostanze ed i preparati impiegati nei luoghi di lavoro possono
essere intrinsecamente pericolosi sia a causa delle loro caratteristiche di tossicità, sia a
causa delle particolari condizioni di impiego che si realizzano.
Negli ambienti di lavoro possono essere presenti agenti chimici pericolosi in seguito a lavorazioni
che ne richiedono la presenza, oppure a seguito di accadimenti accidentali
(rilascio non voluto, anomalia impiantistica, esplosione o incendio...), e prodotti di lavorazioni
(fumi di saldatura).
I pericoli derivanti dagli agenti chimici possono riguardare l'effetto degli stessi sull'ambiente,
o la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per quanto riguarda i rischi per la salute,
che possono causare effetti acuti o cronici, le vie di penetrazione nell'organismo sono il
contatto (pelle, mucose, ferite), l'inalazione (naso, bocca) e l'ingestione (bocca).
Asseconda delle caratteristiche di pericolosità degli agenti chimici il
rischio è determinato:
• dal livello, dalla durata, dalla frequenza e dalle modalità di esposizione;
• dalla quantità di sostanza realmente assorbita dall'individuo;
• dalle caratteristiche individuali dei soggetti esposti.
Le alterazioni dello stato di salute potenzialmente conseguenti alla manipolazione delle
sostanze chimiche presentano cause precise e possono essere prevenute attraverso
l’adozione di misure preventive e protettive adeguate ma, per poter disporre di dispositivi
e di procedure di sicurezza, è necessario conoscere in modo particolareggiato il rischio
al quale si è esposti. Di fatto è possibile stabilire il reale rischio espositivo, per una classe
di lavoratori, solo a seguito di una chiara ed oggettiva analisi e valutazione del rischio
chimico. Tale valutazione, di cui il datore di lavoro è considerato responsabile, parte
dall’identificazione del rischio a cui ciascun lavoratore è soggetto attraverso un’analisi
delle mansioni e delle sostanze manipolate, è seguita da una fase di valutazione vera e
propria secondo criteri standardizzati e culmina nella stesura di un documento che evidenzia
l’entità del rischio in esame.
Il Documento di Valutazione del Rischio chimico deve contenere:
• un paragrafo dedicato ai criteri di valutazione seguiti;
• una valutazione vera e propria del rischio con la determinazione dei livelli di esposizione
per ciascuna mansione;
• l'indicazione di tutte le misure preventive e protettive adottate;
• il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza.
nel paragrafo relativo ai criteri seguiti il datore di lavoro deve indicare in modo semplice e
comprensibile come è stata effettuata la valutazione del rischio chimico.
Ad esempio è possibile valutare il rischio espositivo dei lavoratori applicando dei software,
cioè inserendo in un programma di calcolo (scaricato da internet o acquistato) dei parametri
che fanno preciso riferimento alle sostanze impiegate in azienda e alle reali condizioni
espositive che si realizzano durante la manipolazione di ciascuna sostanza. Il software
se opportunamente applicato attribuisce, ad ogni sostanza e per ogni tipologia di
applicazione descritta, un indice numerico che esprime l'entità del rischio presente.
In alternativa per attestare che il livello di pericolosità delle condizioni di lavoro non sono
rischiose per gli addetti che manipolano sostanze pericolose, è possibile misurare la concentrazione
di inquinante nell'aria durante lo svolgimento delle lavorazioni, dimostrando
che queste si mantengono al di sotto dei limiti di legge esistenti.
Nella descrizione dei criteri seguiti è bene anche spiegare sinteticamente il percorso di
valutazione effettuato, ad esempio seguendo le indicazioni di linee guida specifiche.

Valutazione e determinazione dei livelli di esposizione

La valutazione vere e propria, ovviamente eseguita secondo i criteri stabiliti, inizia con
l'elenco delle sostanze pericolose direttamente manipolate dai lavoratori, o comunque
presenti in azienda. Per ciascun agente chimico è bene riportare anche le specifiche proprietà
pericolose (ad esempio, tossico, irritante, ecc.). Un errore frequente che si commette
in questa fase è quello di non riportare la presenza di agenti chimici che si producono
a seguito di lavorazioni. L'esempio classico è quello del rischio chimico dovuto alla
presenza dei fumi di saldatura i quali pur non essendo volontariamente immessi o acquistati
dal datore di lavoro, di fatto, sono una conseguenza della lavorazione e per questo
vanno trattati alla stregua di tutte le altre sostanze chimiche pericolose. (NB. I fumi di
saldatura possono essere persino cancerogeni).
A ciascuna sostanza devono essere assegnate le mansioni di lavoro che ne prevedono
l'impiego ed a queste deve corrispondere una descrizione precisa della manipolazione
specificando una serie di dati quali la quantità utilizzata quotidianamente, la frequenza
della lavorazione che ne prevede l'impiego e la durata della stessa.

Sono molto importanti anche le informazioni che riguardano le modalità espositive, come ad esempio se l'agentechimico è presente in un sistema chiuso, o se è utilizzato sotto cappa, se è presenteun sistema di aspirazione generale, ecc.

Inoltre è bene riportare una serie di informazionireperibili sulla scheda di sicurezza di ciascuna sostanza pericolosa, come le misure in caso di incendio o emergenza, la corretta manipolazione e la scelta dei più adatti Dispositivi di Protezione Individuale.


La valutazione deve concludersi con una “quantificazione” del livello di esposizione che,
secondo il D.Lgs. 81/2008 classifica il rischio in “basso per la salute e irrilevante per la
sicurezza”, o “superiore a basso per la salute e irrilevante per la sicurezza”.
NB. Classificazioni del rischio molto frequenti quali modesto, lieve, basso, ecc. non sono
congrue alle richieste della normativa vigente.
La valutazione del rischio di esposizione a sostanze pericolose deve essere effettuata in
collaborazione con il medico competente.

Misure preventive e protettive

presenza di sostanze pericolose impone una serie di misure preventive e protettive
che possono essere riassunte e schematizzate nei seguenti obblighi in capo al datore di
lavoro:
• sostituzione dei prodotti pericolosi, se tecnicamente possibile, con prodotti meno
pericolosi;
• formazione, informazione e addestramento specifici dei lavoratori;
• fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione
adeguate;
• riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
• riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
• misure igieniche adeguate (possibilità di lavaggi frequenti delle mani...);
• riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione
delle necessità della lavorazione;
• metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza
nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di
agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
• progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature
e materiali adeguati;
• misure di protezione collettiva come segregazioni, compartimentazioni, montaggio
di cappe aspiranti e dove possibile, implementazione di cicli di lavoro chiusi;
• misure di protezione individuali (dotazioni di guanti, maschere, tute, occhiali protettivi
adeguati alla tipologia di sostanza manipolata);
• sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
• procedure specifiche per le operazioni di pulizia e per gli interventi in caso di incidente o emergenza.

Programma degli interventi di miglioramento

Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro preveda, nel documento di valutazione
del rischio, un capitolo dedicato al programma degli interventi di protezione prevenzione
che intende attuare, nel tempo, per garantire il miglioramento delle condizioni lavorative.


Tra queste si ricorda di inserire:
• programmi di formazione, informazione e addestramento relativi al rischio chimico
(dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio aziendale, informazioni sugli agenti
chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, formazione ed informazioni su
precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri
lavoratori sul luogo di lavoro, modalità di accesso alle schede di sicurezza delle sostanze
manipolate);
• programmi di formazione, informazione e addestramento relativi al corretto utilizzo
dei DPI in dotazione;
• programmi specifici di formazione per i neoassunti o per i lavoratori che cambiano
mansione;
• manutenzione ordinaria e straordinaria per mantenere gli impianti e le macchine in
efficienza.

Protocollo sanitario e medico competente

Il medico competente in relazione ai rischi professionali cui sono esposte le varie mansioni, decide i protocolli sanitari e sottopone il lavoratore agli accertamenti di legge che sono:
• visita medica preventiva, per accertare l’idoneità del lavoratore, al momento
dell’assunzione alla mansione specifica cui è destinato;
• visita medica periodica, per controllare periodicamente lo stato di salute;
• visita medica straordinaria, richiesta dai lavoratori per ragioni di salute o
dall’azienda per cambio di mansione.
• Accertamenti dell’assenza di tossicodipendenze nonché di alcol dipendenze per i
lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità
e la salute di terzi nonché rischi di infortunio.
• Definisce la metodologia ed i criteri per la valutazione dei rischi da stress correlato
al lavoro come causa di malattie ed infortuni.
Il medico competente, a seguito della valutazione del rischio, per ciascuno dei lavoratori
impiegati redige le cartelle sanitarie e di rischio, informa il lavoratore sul significato degli
accertamenti sanitari cui è stato sottoposto, rilascia i certificati di idoneità, predispone i
calendari delle visite sulla base della periodicità stabilita.
Il protocollo di sorveglianza sanitaria è uno strumento fondamentale per monitorare lo
stato di salute del lavoratore ed in base alla mansione svolta ed alle particolari condizioni
espositive, riporta indicazioni sulla tipologia di esami clinici e/o strumentali a cui sottoporre
il lavoratore, oltre che la frequenza con la quale eseguirli.

BUONE PRASSI E PROCEDURE OPERATIVE

Per buona prassi si intende tutto ciò che consente il raggiungimento di soluzioni organizzative
o procedurali, adottate volontariamente e in grado di migliorare i livelli di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
In linea del tutto generale negli ambienti dove si fa uso di sostanze chimiche è bene:
• se possibile, sostituire ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno;
• prima di utilizzare qualsiasi prodotto , acquisire le informazioni riportate sulle schede
di sicurezza;
• indossare sempre gli idonei Dispositivi di Protezione Individuali (guanti, occhiali maschere,
ecc.);
• vietare di fumare, bere e mangiare;
• evitare l'uso di lenti a contatto perché possono essere fonti di accumulo di sostanze
pericolose;
• evitare di utilizzare fiamme libere in presenza di sostanze infiammabili;
• mantenere il luogo di lavoro in condizioni di pulizia e di ordine, evitando di introdurre
oggetti estranei alle attività;
• rispettare le normali norme igieniche come ad esempio lavarsi le mani al termine del
lavoro;
• non toccare oggetti di uso comune (telefoni, cellulari, tastiere, utensili, ecc.) con i
guanti indossati per effettuare le lavorazioni;
• registrare e custodire in idonei armadi di sicurezza le sostanze pericolose;
• registrare e custodire sotto chiave eventuali sostanze cancerogene e radioattive;
• tenere separati i prodotti incompatibili (es. combustibili e comburenti), come indicato nelle schede di sicurezza;
• non rimuovere le etichette dai recipienti;
• istituire delle procedure operative specifiche per le manipolazioni e le attività particolarmente
rischiose e delicate.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo
contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il
lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. -
Nell'etichetta dei dispositivi di protezione individuale sono indicati i pittogrammi di rischio,
simboli che permettono la chiara identificazione della tipologia di rischio per il quale
il dispositivo deve essere utilizzato, ed il codice EN, vale a dire il numero della norma
tecnica di riferimento a cui il dispositivo è conforme.
Per quanto riguarda la protezione da agenti chimici possiamo distinguere:

Respiratori a filtro (classi FFP1, FFP2, FFP3)

L’aria passa attraverso un filtro per essere purificata e trattenere gli inquinanti. In base alla tipologia di inquinante i respiratori a filtro si dividono in:
Respiratori antipolvere: per la protezione da polveri, fibre, fumi e nebbie;
Respiratori antigas: per la protezione da gas e vapori;
Respiratori combinati: per la protezione da gas, vapori e polveri.
I filtri antipolvere devono essere sostituiti quando si avverte un aumento sensibile della resistenza respiratoria. 

Per quanto riguarda i facciali filtranti antipolvere, bisogna inoltre tenere conto anche della
perdita di tenuta nel tempo. E' per questo che le norme tecniche prevedono la sostituzione del facciale dopo ogni turno di lavoro. 

Se il facciale è dotato di bordo di tenuta, la sostituzione è consigliata al massimo dopo tre turni lavorativi. E’ importante verificare ad ogni utilizzo la corretta tenuta al volto del respiratore/maschera.

Respiratori antigas.

I filtri per gas e vapori sono realizzati con carbone attivo trattato, in grado di trattenere specifiche famiglie di composti
chimici per assorbimento fisico o chimico.


Poiché la durata di un filtro dipende da molti fattori fra i quali natura e concentrazione del
contaminante, umidità, temperatura, ritmo respiratorio e capacità polmonare, non è possibile
dare una durata teorica del filtro. Il filtro va sostituito quando l'utilizzatore
avverte l'odore o il sapore della sostanza poiché ciò avviene quando il carbone
attivo è saturo e ha quindi esaurito la sua capacità di assorbimento.

Le principali tipologie di filtro definite dalla normativa tecnica di riferimento sono riassunte nella tabella:

Protezione degli occhi

I casi in cui devono essere usati i dispositivi di protezione degli occhi sono:
• rischi meccanici (polvere a grana grossa e fine, particelle ad alta velocità, corpi incandescenti e metalli fusi);
• rischi ottici (raggi nocivi derivanti dalla saldatura o taglio alla fiamma oppure elettrica);
• rischi chimici (gas, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche).
I dispositivi di protezione dell'occhi specifici per il rischio chimico sono:
occhiali a stanghetta con o senza protezione laterale;
occhiale a mascherina ad elastico.

Protezione degli arti superiori

La manipolazione delle sostanze pericolose comporta la necessità di utilizzare idonei dispositivi di protezione per le mani e gli arti superiori.
Le diverse sostanze chimiche pericolose hanno poteri di penetrazione e di permeazione differenti di cui è necessario tenere conto durante la scelta dei guanti da fornire ai lavoratori. I guanti più utilizzati sono costituiti da nitrile, neoprene, lattice, PVC e vinile.

Esempi di impiego delle diverse tipologie di guanti.

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Il datore di lavoro garantisce ai lavoratori esposti a rischio da agenti
chimici pericolosi adeguati formazione, informazione ed addestramento
relativamente all'uso di tali sostanze.
I lavoratori devono essere portati a conoscenza di:
• dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio;
• informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione
professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
• formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate
da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
• possibilità di accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza.
Il decreto 81/2008 prescrive inoltre l'obbligo di addestramento adeguato e specifico in
caso di uso, da parte del lavoratore, di attrezzature e/o in presenza dio rischi particolari.

INDICAZIONI DI PRIMO SOCCORSO

Il primo soccorso è l'insieme delle operazioni che permettono di aiutare un lavoratore in
attesa che arrivino i soccorsi qualificati. In caso di incidenti che coinvolgono sostanze
chimiche il datore di lavoro ha l'obbligo di implementare in azienda procedure per l'organizzazione
dell'emergenza, predisporre la presenza di presidi medico chirurgici e garantire
la presenza di personale adeguatamente formato.
In caso di infortunio agire secondo lo schema allegato:
• controllare la scena dell'infortunio e le condizioni dell'infortunato;
• informare prontamente dell'accaduto gli addetti alle emergenze;
• verificare se l'infortunato è stato esposto ad una specifica sostanza chimica, se sì,
procurarsi la relativa scheda di sicurezza ed agire secondo quanto riportato nel capitolo
4 relativo alle misure di primo soccorso;
• se le condizioni sono preoccupanti ed il rischio non è sostenibile avvisare immediatamente
il pronto intervento sanitario (118) e/o i vigili del fuoco (115) descrivendo
bene l'accaduto ed il tipo di esposizione accidentale che si è verificata;
• se sono presenti polveri gas e vapori aerodispersi allontanare tutte le persone presenti
e realizzare la massima ventilazione dei locali aprendo le finestre, azionando
cappe, ventilatori a parete, ecc.;
• togliere immediatamente gli indumenti contaminati;
• in caso di necessità effettuare abbondanti lavaggi della parte interessata;
• non disperdere le sostanze contaminanti nell'ambiente, raccoglierle muniti dei DPI
indicati nelle schede di sicurezza, e smaltirle secondo le indicazioni riportate nelle
stesse.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

L'emergenza è una condizione anomala che può instaurarsi nell’azienda, facendo venir
meno le condizioni di sicurezza. Può essere causata da:
• un incendio o pericolo d’incendio;
• un’esplosione o pericolo di esplosione;
• uno spandimento di sostanze infiammabili e/o corrosive;
• un'emissione incontrollata di gas tossici.
Le cause sono attribuibili, genericamente, alla rottura e/o malfunzionamenti di apparecchiature
e contenitori, e al verificarsi di situazioni accidentali in genere.
Per ognuno dei livelli di emergenza va elaborato un piano per affrontarla.
I sistemi di intervento si configurano come dei dispositivi di protezione collettivi e
si distinguono in:
automatici (rilevatori di fumo, di gas ecc): segnalano l’anomalia e azionano automaticamente
i dispositivi di emergenza;
semiautomatici: azionano automaticamente i dispositivi di emergenza, ma solo dopo che
il lavoratore preposto abbia dato l’autorizzazione;
manuali: i dispositivi di emergenza sono azionati manualmente dall’operatore responsabile,
che valuta l’opportunità o necessità di un intervento sulla base della percezione di segnali
di pericolo.
Ai fini di una corretta gestione dell’emergenza è indispensabile verificare la presenza e
l’efficacia dei sistemi di allerta e di intervento, nonché l’aggiornamento della formazione/
informazione degli addetti.
I Dispositivi di protezione individuali per l’emergenza sono costituiti da maschere
antigas, occhiali, guanti, tute, scarpe ecc.
Ai fini della gestione di un’emergenza il datore di lavoro deve:
• designare preventivamente un certo numero di lavoratori addetti agli interventi di
primo soccorso;
• stabilire gli opportuni contatti con i servizi pubblici competenti in materia di primo
soccorso, salvataggio e lotta antincendio (ambulanze, vigili del fuoco ecc.);
• informare tutti i lavoratori sulla possibilità che siano esposti ad un pericolo grave e
immediato e sulle misure adottate, indicando i comportamenti da assumere;
• programmare gli interventi e, se necessario, dare disposizioni ai lavoratori di abbandonare
immediatamente il posto di lavoro;
• garantire la presenza sul luogo di lavoro di mezzi antincendio idonei;
• astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere l’attività, in caso di persistenza di
un pericolo grave ed immediato.

BREVE ELENCO DELLE SOSTANZE CHIMICHE INCOMPATIBILI

Alcune sostanze chimiche sono incompatibili con altre comunemente presenti. Alcune di
queste incompatibilità sono riportate nella tabella Fonte ISPESL)

ReCaptcha

Questo servizio Google viene utilizzato per proteggere i moduli Web del nostro sito Web e richiesto se si desidera contattarci. Accettandolo, accetti l'informativa sulla privacy di Google: https://policies.google.com/privacy

Google Analytics

Google Analytics è un servizio utilizzato sul nostro sito Web che tiene traccia, segnala il traffico e misura il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti del nostro sito Web per consentirci di migliorarlo e fornire servizi migliori.

Facebook

Il nostro sito Web ti consente di apprezzare o condividere i suoi contenuti sul social network Facebook. Attivandolo e utilizzandolo, si accetta l'informativa sulla privacy di Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

YouTube

I video integrati forniti da YouTube sono utilizzati sul nostro sito Web. Accettando di guardarli accetti le norme sulla privacy di Google: https://policies.google.com/privacy

Twitter

I tweet integrati e i servizi di condivisione di Twitter sono utilizzati sul nostro sito Web. Accettando e utilizzando questi, si accetta l'informativa sulla privacy di Twitter: https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies

Google Ad

Il nostro sito Web utilizza Google Ads per visualizzare contenuti pubblicitari. Accettandolo, si accetta l'informativa sulla privacy di Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it