Testo coordinato del Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81
TITOLO VIII – AGENTI FISICI
N° 6
CAPI - N° 41 articoli (da art.
TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE
N° 4
CAPI - N° 45 articoli (da art.
CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
N° 12
articoli (da art.
Articolo 221 - Campo di applicazione
1. Il presente capo
determina i requisiti minimi per la protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli
effetti di agenti chimici presenti sul luogo di
lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa
che comporti la presenza di agenti chimici.
2. I requisiti
individuati dal presente capo si applicano a tutti
gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul
luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni
relative agli agenti chimici per i quali valgono
provvedimenti di protezione radiologica
regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo
1995, n. 230, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni del
presente capo si applicano altresì al trasporto di
agenti chimici pericolosi, fatte salve le
disposizioni specifiche contenute nei decreti
ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28
settembre 1999 e nel decreto legislativo 13 gennaio
1999, n. 41, nelle disposizioni del codice IMDG del
codice IBC e nel codice IGC, quali definite
dall’articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, del
Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni
dell’accordo europeo relativo al trasporto
internazionale di merci pericolose per vie
navigabili interne (ADN) e del regolamento per il
trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR),
quali incorporate nella normativa comunitaria e
nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di
merci pericolose emanate alla data del 25 maggio
1998.
4. Le disposizioni del
presente capo non si applicano alle attività
comportanti esposizione ad amianto che restano
disciplinate dalle norme contenute al capo III del
presente titolo.
Articolo 222 - Definizioni
1. Ai fini del presente
capo si intende per:
a) agenti chimici: tutti
gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei
loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti,
utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come
rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa,
siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano
immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici
pericolosi:
1) agenti chimici
classificati come sostanze pericolose ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e
successive modificazioni, nonchè gli agenti che
corrispondono ai criteri di classificazione come
sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono
escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente;
2) agenti chimici
classificati come preparati pericolosi ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e
successive modificazioni, nonchè gli agenti che
rispondono ai criteri di classificazione come
preparati pericolosi di cui al predetto decreto.
Sono esclusi i preparati pericolosi solo per
l’ambiente;
3) agenti chimici che,
pur non essendo classificabili come pericolosi, in
base ai numeri 1) e 2), possono comportare un
rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori
a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche
o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o
presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti
chimici cui è stato assegnato un valore limite di
esposizione professionale;
c) attività che comporta
la presenza di agenti chimici: ogni attività
lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o
se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di
procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o
l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che
risultino da tale attività lavorativa;
d) valore limite di
esposizione professionale: se non diversamente
specificato, il limite della concentrazione media
ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria
all’interno della zona di respirazione di un
lavoratore in relazione ad un determinato periodo di
riferimento; un primo elenco di tali valori è
riportato nell’
ALLEGATO XXXVIII;
e) valore limite
biologico: il limite della concentrazione del
relativo agente, di un suo metabolita, o di un
indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo
biologico; un primo elenco di tali valori è
riportato nell’
ALLEGATO XXXIX;
f) sorveglianza
sanitaria: la valutazione dello stato di salute del
singolo lavoratore in funzione dell’esposizione ad
agenti chimici sul luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprietà
intrinseca di un agente chimico di poter produrre
effetti nocivi;
h) rischio: la
probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo
nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
Articolo 223 - Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione di
cui all’articolo 28, il datore di lavoro
determina preliminarmente l’eventuale presenza
di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e
valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali
agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprietà
pericolose;
b) le informazioni sulla
salute e sicurezza comunicate dal responsabile
dell’immissione sul mercato tramite la relativa
scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003,
n. 65, e successive modifiche;
c) il livello, il modo
e la durata dell’esposizione;
d) le circostanze in
cui viene svolto il lavoro in presenza di tali
agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e
dei preparati che li contengono o li possono
generare;
e) i valori limite di
esposizione professionale o i valori limite
biologici; di cui
un primo elenco è riportato negli allegati
ALLEGATO XXXVIII e
ALLEGATO XXXIX;
f) gli effetti delle
misure preventive e protettive adottate o da
adottare;
g) se disponibili, le
conclusioni tratte da eventuali azioni di
sorveglianza sanitaria già intraprese.
2. Nella valutazione dei
rischi il datore di lavoro indica quali misure sono
state adottate ai sensi dell’articolo 224 e, ove
applicabile, dell’articolo 225. Nella valutazione
medesima devono essere incluse le attività, ivi
compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali
è prevedibile la possibilità di notevole esposizione
o che, per altri motivi, possono provocare effetti
nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo
l’adozione di tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attività
lavorative che comportano l’esposizione a più agenti
chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base
al rischio che comporta la combinazione di tutti i
suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto
previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.
52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive
modificazioni, il responsabile dell’immissione sul
mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a
fornire al datore di lavoro acquirente tutte le
ulteriori informazioni necessarie per la completa
valutazione del rischio.
5. La valutazione del
rischio può includere la giustificazione che la
natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti
chimici pericolosi rendono non necessaria
un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata
dei rischi.
6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro
aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque,
in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero
averla resa superata ovvero quando i risultati della
sorveglianza medica ne mostrino la necessità.
Articolo 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
1. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 15, devono essere eliminati i
rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono
essere eliminati o ridotti al minimo mediante le
seguenti misure:
a) progettazione e
organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo
di lavoro;
b) fornitura di
attrezzature idonee per il lavoro specifico e
relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo
del numero di lavoratori che sono o potrebbero
essere esposti;
d) riduzione al minimo
della durata e dell’intensità dell’esposizione;
e) misure igieniche
adeguate;
f) riduzione al minimo
della quantità di agenti presenti sul luogo di
lavoro in funzione delle necessità della
lavorazione;
g) metodi di lavoro
appropriati comprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione,
nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di
lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei
rifiuti che contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della
valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione
al tipo e alle quantità di un agente chimico
pericoloso e alle modalità e frequenza di
esposizione a tale agente presente sul luogo di
lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza
e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le
misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre
il rischio, non si applicano le disposizioni degli
articoli 225, 226, 229, 230.Blum@tica
Articolo 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
1. Il datore di lavoro,
sulla base dell’attività e della valutazione dei
rischi di cui all’articolo 223, provvede affinché il
rischio sia eliminato o ridotto mediante la
sostituzione, qualora la natura dell’attività lo
consenta, con altri agenti o processi che, nelle
condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi
per la salute dei lavoratori. Quando la natura
dell’attività non consente di eliminare il rischio
attraverso la sostituzione il datore di lavoro
garantisce che il rischio sia ridotto mediante
l’applicazione delle seguenti misure da adottarsi
nel seguente ordine di priorità:
a) progettazione di
appropriati processi lavorativi e controlli tecnici,
nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure
organizzative e di protezione collettive alla fonte
del rischio;
c) misure di protezione
individuali, compresi i dispositivi di protezione
individuali, qualora non si riesca a prevenire con
altri mezzi l’esposizione;
d) sorveglianza sanitaria
dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.
2. Salvo che possa
dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un
adeguato livello di prevenzione e di protezione, il
datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta
sono modificate le condizioni che possono influire
sull’esposizione, provvede ad effettuare la
misurazione degli agenti che possono presentare un
rischio per la salute, con metodiche standardizzate
di cui è riportato un elenco meramente indicativo
nell’
ALLEGATO XLI o in loro
assenza, con metodiche appropriate e con particolare
riferimento ai valori limite di esposizione
professionale e per periodi rappresentativi
dell’esposizione in termini spazio temporali.
3. Quando sia stato
superato un valore limite di esposizione
professionale stabilito dalla normativa vigente il
datore di lavoro identifica e rimuove le cause che
hanno cagionato tale superamento dell’evento,
adottando immediatamente le misure appropriate di
prevenzione e protezione.
4. I risultati delle
misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai
documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il
datore di lavoro tiene conto delle misurazioni
effettuate ai sensi del comma 2 per l’adempimento
degli obblighi conseguenti alla valutazione dei
rischi di cui all’articolo 223. Sulla base della
valutazione dei rischi e dei principi generali di
prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta
le misure tecniche e organizzative adeguate alla
natura delle operazioni, compresi
l’immagazzinamento, la manipolazione e l’isolamento
di agenti chimici incompatibili fra di loro; in
particolare, il datore di lavoro previene sul luogo
di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose
di sostanze infiammabili o quantità pericolose di
sostanze chimicamente instabili.
5. Laddove la natura
dell’attività lavorativa non consenta di prevenire
sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni
pericolose di sostanze infiammabili o quantità
pericolose di sostanze chimicamente instabili, il
datore di lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di
fonti di accensione che potrebbero dar luogo a
incendi ed esplosioni, o l’esistenza di condizioni
avverse che potrebbero provocare effetti fisici
dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze
chimicamente instabili;
b) limitare, anche
attraverso misure procedurali ed organizzative
previste dalla normativa vigente, gli effetti
pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei
lavoratori in caso di incendio o di esplosione
dovuti all’accensione di sostanze infiammabili, o
gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele
di sostanze chimicamente instabili.
6. Il datore di lavoro
mette a disposizione attrezzature di lavoro ed
adotta sistemi di protezione collettiva ed
individuale conformi alle disposizioni legislative e
regolamentari pertinenti, in particolare per quanto
riguarda l’uso dei suddetti mezzi in atmosfere
potenzialmente esplosive.
7. Il datore di lavoro
adotta misure per assicurare un sufficiente
controllo degli impianti, apparecchi e macchinari,
anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi
finalizzati alla limitazione del rischio di
esplosione o dispositivi per limitare la pressione
delle esplosioni.
8. Il datore di lavoro
informa i lavoratori del superamento dei valori
limite di esposizione professionale, delle cause
dell’evento e delle misure di prevenzione e
protezione adottate e ne dà comunicazione, senza
indugio,all’organo di vigilanza.
Articolo 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
1. Ferme restando le
disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonchè
quelle previste dal decreto del Ministro
dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel
S.O alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998,
il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute
e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di
incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di
agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro,
predispone procedure di intervento adeguate da
attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure
comprendono esercitazioni di sicurezza da
effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di
lavorazione e la messa a disposizione di appropriati
mezzi di pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti
o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate
misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in
particolare, di assistenza, di evacuazione e di
soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di
lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre
rimedio alla situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui è
consentito operare nell’area colpita o ai lavoratori
indispensabili all’effettuazione delle riparazioni e
delle attività necessarie, sono forniti indumenti
protettivi, dispositivi di protezione individuale ed
idonee attrezzature di intervento che devono essere
utilizzate sino a quando persiste la situazione
anomala.
4. Il datore di lavoro
adotta le misure necessarie per approntare sistemi
d’allarme e altri sistemi di comunicazione necessari
per segnalare tempestivamente l’incidente o
l’emergenza.
5. Le misure di emergenza
devono essere contenute nel piano previsto dal
decreto di cui al comma
a) informazioni
preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti
chimici pericolosi, sulle misure per
l’identificazione dei rischi, sulle precauzioni e
sulle procedure, in modo tale che servizi competenti
per le situazioni di emergenza possano mettere a
punto le proprie procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.
6. Nel caso di incidenti
o di emergenza i soggetti non protetti devono
immediatamente abbandonare la zona interessata.
Articolo 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
1. Fermo restando quanto
previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro
garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti
dispongano di:
a) dati ottenuti
attraverso la valutazione del rischio e ulteriori
informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul
luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali
dati;
b) informazioni sugli
agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di
lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per
la sicurezza e la salute, i relativi valori limite
di esposizione professionale e altre disposizioni
normative relative agli agenti;
c) formazione ed
informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da
intraprendere per proteggere loro stessi ed altri
lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda
dei dati di sicurezza messa a disposizione dal
responsabile dell’immissione sul mercato ai sensi
dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14
marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
2. Il datore di lavoro
assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo
adeguato al risultato della valutazione del rischio
di cui all’articolo 223. Tali informazioni possono
essere costituite da comunicazioni orali o dalla
formazione e dall’addestramento individuali con il
supporto di informazioni scritte, a seconda della
natura e del grado di rischio rivelato dalla
valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener
conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori
e le condutture per gli agenti chimici pericolosi
utilizzati durante il lavoro non siano
contrassegnati da segnali di sicurezza in base a
quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro
provvede affinchè la natura del contenuto dei
contenitori e delle condutture e gli eventuali
rischi connessi siano chiaramente identificabili.
4. Il responsabile
dell’immissione sul mercato devono trasmettere ai
datori di lavoro tutte le informazioni concernenti
gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti
secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3
febbraio 1997 n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e
successive modificazioni.
Articolo 228 - Divieti
1. Sono vietate la
produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti
chimici sul lavoro e le attività indicate all’
ALLEGATO XL
2. Il divieto non si
applica se un agente è presente in un preparato, o
quale componente di rifiuti, purchè la
concentrazione individuale sia inferiore al limite
indicato nell’allegato stesso.
a) attività a fini
esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica,
ivi comprese le analisi;
b) attività volte ad
eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto
forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli
agenti chimici destinati ad essere usati come
intermedi.
4. Ferme restando le
disposizioni di cui al presente capo, nei casi di
cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro
evita l’esposizione dei lavoratori, stabilendo che
la produzione e l’uso più rapido possibile degli
agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema
chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi
soltanto nella misura necessaria per il controllo
del processo o per la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro
che intende effettuare le attività di cui al comma 3
deve inviare una richiesta di autorizzazione al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali che la rilascia sentito il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e la
regione interessata. La richiesta di autorizzazione
è corredata dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della
richiesta di deroga;
b) i quantitativi
dell’agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei
lavoratori addetti;
d) descrizione delle
attività e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la
tutela della salute e sicurezza e per prevenire
l’esposizione dei lavoratori.
Articolo 229 - Sorveglianza sanitaria
1. Fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 224, comma 2, sono sottoposti
alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 i
lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi
per la salute che rispondono ai criteri per la
classificazione come molto tossici, tossici, nocivi,
sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per
il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di
categoria 3.
2. La sorveglianza
sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il
lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione;
b) periodicamente, di
norma una volta l’anno o con periodicità diversa
decisa dal medico competente con adeguata
motivazione riportata nel documento di valutazione
dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori, in funzione della
valutazione del rischio e dei risultati della
sorveglianza sanitaria;
c) all’atto della
cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione
il medico competente deve fornire al lavoratore le
eventuali indicazioni relative alle prescrizioni
mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico.
Dei risultati di
tale monitoraggio viene informato il lavoratore
interessato. I risultati di tale monitoraggio, in
forma anonima, vengono allegati al documento di
valutazione dei rischi e comunicati ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti
sanitari devono essere a basso rischio per il
lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42.
6. Nel caso in cui
all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi,
in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori
esposti in maniera analoga ad uno stesso agente,
l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute
imputabili a tale esposizione o il superamento di un
valore limite biologico, il medico competente
informa individualmente i lavoratori interessati ed
il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al
comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione
la valutazione dei rischi effettuata a norma
dell’articolo 223;
b) sottoporre a revisione
le misure predisposte per eliminare o ridurre i
rischi;
c) tenere conto del
parere del medico competente nell’attuazione delle
misure necessarie per eliminare o ridurre il
rischio;
d) prendere le misure
affinché sia effettuata una visita medica
straordinaria per tutti gli altri lavoratori che
hanno subito un’esposizione simile.
8. L’organo di vigilanza,
con provvedimento motivato, può disporre contenuti e
periodicità della sorveglianza sanitaria diversi
rispetto a quelli definiti dal medico competente.
Articolo 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico competente,
per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 229
istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo
quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera
c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le
informazioni previste dalle lettere g) ed h) del
comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di
rischio sono, tra l’altro, indicati i livelli di
esposizione professionale individuali forniti dal
Servizio di prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, è
fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti
di cui al comma 1.
Articolo 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
1. La consultazione e
partecipazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti sono attuate ai sensi delle
disposizioni di cui all’articolo 50.
Articolo 232 - Adeguamenti normativi
1. Con decreto dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della salute, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, è
istituito senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, un comitato consultivo per la
determinazione e l’aggiornamento dei valori limite
di esposizione professionale e dei valori limite
biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato
è composto da nove membri esperti nazionali di
chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di
cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, su proposta
dell’Istituto superiore di sanità, dell’ISPESL e
della Commissione tossicologica nazionale, tre in
rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle
regioni e tre in rappresentanza del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il
Comitato si avvale del supporto organizzativo e
logistico della direzione generale della tutela
delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.
2. Con uno o più decreti
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della salute d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sentiti il Ministro dello
sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e
le parti sociali, sono recepiti i valori di
esposizione professionale e biologici obbligatori
predisposti dalla Commissione europea, sono altresì
stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto
conto dei valori limite indicativi predisposti dalla
Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati
XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso
tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche
comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel
settore degli agenti chimici pericolosi.
3. Con i decreti di cui
al comma 2 è inoltre determinato il rischio basso
per la sicurezza e irrilevante per la salute dei
lavoratori di cui all’articolo 224, comma
4. Nelle more
dell’adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno
o più decreti dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della salute, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, possono essere stabiliti, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i parametri per
l’individuazione del rischio basso per la sicurezza
e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui
all’articolo 224, comma 2, sulla base di proposte
delle associazioni di categoria dei datori di lavoro
interessate comparativamente rappresentative,
sentite le associazioni dei prestatori di lavoro
interessate comparativamente rappresentative.
Scaduto inutilmente il termine di cui al presente
articolo, la valutazione del rischio
basso per la sicurezza e irrilevante per la
salute dei lavoratori è comunque
effettuata dal datore di lavoro.
CAPO II – PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
N° 13
articoli (da art.
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 233 - Campo di applicazione
1. Fatto salvo quanto
previsto per le attività disciplinate dal capo III e
per i lavoratori esposti esclusivamente alle
radiazioni previste dal trattato che istituisce la
Comunità europea dell'energia atomica, le norme del
presente titolo si applicano a tutte le attività
nelle quali i lavoratori sono o possono essere
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa
della loro attività lavorativa.
Articolo 234 - Definizioni
1. Agli effetti del
presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che
risponde ai criteri relativi alla classificazione
quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52, e successive modificazioni;
2) un preparato
contenente una o più sostanze di cui al numero 1),
quando la concentrazione di una o più delle singole
sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di
concentrazione per la classificazione di un
preparato nelle categorie cancerogene 1 o
3) una sostanza, un
preparato o un processo di cui all'
ALLEGATO XLII, nonchè
una sostanza od un preparato emessi durante un
processo previsto dall'
ALLEGATO XLII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che
risponde ai criteri relativi alla classificazione
nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e
successive modificazioni;
2) un preparato
contenente una o più sostanze di cui al punto 1),
quando la concentrazione di una o più delle singole
sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di
concentrazione per la classificazione di un
preparato nelle categorie mutagene 1 o
c) valore limite: se non
altrimenti specificato, il limite della
concentrazione media, ponderata in funzione del
tempo, di un agente cancerogeno o mutageno
nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione
di un lavoratore, in relazione ad un periodo di
riferimento determinato stabilito nell'
ALLEGATO XLIII.
SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 235 - Sostituzione e riduzione
1. Il datore di lavoro
evita o riduce l'utilizzazione di un agente
cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in
particolare sostituendolo, se tecnicamente
possibile, con una sostanza o un preparato o un
procedimento che nelle condizioni in cui viene
utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo
per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente
possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno
il datore di lavoro provvede affinché la produzione
o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno
avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente
possibile.
3. Se il ricorso ad un
sistema chiuso non è tecnicamente possibile il
datore di lavoro provvede affinché il livello di
esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso
valore tecnicamente possibile. L’esposizione non
deve comunque superare il valore limite dell’agente
stabilito nell’
ALLEGATO XLIII.
Articolo 236 - Valutazione del rischio
1. Fatto salvo quanto
previsto all'articolo 235, il datore di lavoro
effettua una valutazione dell'esposizione a agenti
cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono
riportati nel documento di cui all'articolo 17.
2. Detta valutazione
tiene conto, in particolare, delle caratteristiche
delle lavorazioni, della loro durata e della loro
frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o
mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro
concentrazione, della capacità degli stessi di
penetrare nell'organismo per le diverse vie di
assorbimento, anche in relazione al loro stato di
aggregazione e, qualora allo stato solido, se in
massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta
e se o meno contenuti in una matrice solida che ne
riduce o ne impedisce
3. Il datore di lavoro,
in relazione ai risultati della valutazione di cui
al comma 1, adotta le misure preventive e protettive
del presente capo, adattandole alle particolarità
delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui
all'articolo 28, comma 2, o l’autocertificazione
dell’effettuazione della valutazione dei rischi di
cui all’articolo 29, comma 5, sono integrati con i
seguenti dati:
a) le attività lavorative
che comportano la presenza di sostanze o preparati
cancerogeni o mutageni o di processi industriali di
cui all’
ALLEGATO XLII, con
l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati
agenti cancerogeni; Blum@tica
b) i quantitativi di
sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni
prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come
impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei
lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad
agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei
suddetti lavoratori, ove nota e il grado della
stessa;
e) le misure preventive e
protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di
protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per
la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e
le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati
come sostituti.
5. Il datore di lavoro
effettua nuovamente la valutazione di cui al comma
6. Il rappresentante per
la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma
4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50,
comma 6.
Articolo 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando
metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle
varie operazioni lavorative sono impiegati
quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non
superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli
agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego,
in forma fisica tale da causare rischio di
introduzione, non sono accumulati sul luogo di
lavoro in quantitativi superiori alle necessità
predette;
b) limita al minimo
possibile il numero dei lavoratori esposti o che
possono essere esposti ad agenti cancerogeni o
mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree
predeterminate provviste di adeguati segnali di
avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali
"vietato fumare", ed accessibili soltanto ai
lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi
con la loro mansione o con la loro funzione. In
dette aree è fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e
sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è
emissione di agenti cancerogeni o mutageni
nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile,
l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni
deve avvenire il più vicino possibile al punto di
emissione mediante aspirazione localizzata, nel
rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q).
L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di
un adeguato sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla
misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per
verificare l'efficacia delle misure di cui alla
lettera c) e per individuare precocemente le
esposizioni anomale causate da un evento non
prevedibile o da un incidente, con metodi di
campionatura e di misurazione conformi alle
indicazioni dell' ALLEGATO XLI
del presente decreto legislativo;
e) provvede alla regolare
e sistematica pulitura dei locali, delle
attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per
i casi di emergenza che possono comportare
esposizioni elevate;
g) assicura che gli
agenti cancerogeni o mutageni sono conservati,
manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la
raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello
smaltimento degli scarti e dei residui delle
lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano
in condizioni di sicurezza, in particolare
utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo
chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme
parere del medico competente, misure protettive
particolari con quelle categorie di lavoratori per i
quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o
mutageni presenta rischi particolarmente elevati.
Blum@tica
Articolo 238 - Misure tecniche
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i
lavoratori dispongano di servizi igienici
appropriati ed adeguati;
b) dispone che i
lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti
protettivi da riporre in posti separati dagli abiti
civili;
c) provvede affinché i
dispositivi di protezione individuale siano
custoditi in luoghi determinati, controllati e
puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì
a far riparare o sostituire quelli difettosi o
deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.
2. Nelle zone di lavoro
di cui all'articolo 237, comma 1, lettera b), è
vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare
cibi destinati al consumo umano, usare pipette a
bocca e applicare cosmetici.
Articolo 239 - Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni ed istruzioni, in
particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni
o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro
dislocazione, i rischi per la salute connessi al
loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari
dovuti al fumare;
b) le precauzioni da
prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da
osservare;
d) la necessità di
indossare e impiegare indumenti di lavoro e
protettivi e dispositivi individuali di protezione
ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire
il verificarsi di incidenti e le misure da adottare
per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro
assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
4. Il datore di lavoro
provvede inoltre affinché gli impianti, i
contenitori, gli imballaggi contenenti agenti
cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera
chiaramente leggibile e comprensibile. I
contrassegni utilizzati e le altre indicazioni
devono essere conformi al disposto dei decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003,
n. 65, e successive modificazioni.
Articolo 240 - Esposizione non prevedibile
1. Qualora si verifichino
eventi non prevedibili o incidenti che possono
comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad
agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro
adotta quanto prima misure appropriate per
identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne
informa i lavoratori e il rappresentante per la
sicurezza.
2. I lavoratori devono
abbandonare immediatamente l'area interessata, cui
possono accedere soltanto gli addetti agli
interventi di riparazione ed ad altre operazioni
necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e
dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In
ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non
può essere permanente e la sua durata, per ogni
lavoratore, è limitata al tempo strettamente
necessario.
3. Il datore di lavoro
comunica senza indugio all'organo di vigilanza il
verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando
analiticamente le misure adottate per ridurre al
minimo le conseguenze dannose o pericolose.
Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari
1. Per le operazioni
lavorative, quale quella di manutenzione, per le
quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte
le misure di prevenzione tecnicamente applicabili,
un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad
agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro
previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza:
a) dispone che soltanto
tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree
anche provvedendo, ove tecnicamente possibile,
all'isolamento delle stesse ed alla loro
identificazione mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori
speciali indumenti e dispositivi di protezione
individuale che devono essere indossati dai
lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree
di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni
caso ridotta al tempo strettamente necessario con
riferimento alle lavorazioni da espletare.
SEZIONE III - SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
1. I lavoratori per i
quali la valutazione di cui all'articolo
2. Il datore di lavoro,
su conforme parere del medico competente, adotta
misure preventive e protettive per i singoli
lavoratori sulla base delle risultanze degli esami
clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al
comma 2 possono comprendere l'allontanamento del
lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
4. Ove gli accertamenti
sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti
in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di
una anomalia imputabile a tale esposizione, il
medico competente ne informa il datore di lavoro.
a) una nuova valutazione
del rischio in conformità all'articolo 236;
b) ove sia tecnicamente
possibile, una misurazione della concentrazione
dell'agente in aria e comunque
dell’esposizione all’agente, considerando tutte le
circostanze e le vie di esposizione possibilmente
rilevanti per
verificare l'efficacia delle misure adottate.
6. Il medico competente
fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con
particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi
ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività lavorativa.
Articolo 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
1. I lavoratori di cui
all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel
quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività
svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato
e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale
agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal
datore di lavoro che ne cura la tenuta per il
tramite del medico competente. Il responsabile del
servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la
sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente,
per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242,
provvede ad istituire e aggiornare una cartella
sanitaria e di rischio secondo quanto previsto
dall’articolo 25, comma 1, lettera c).
3. Il datore di lavoro
comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le
relative annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1 e, tramite il medico
competente, i dati della cartella sanitaria e di
rischio.
6. Le annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1
e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate
dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del
rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni
dalla cessazione di ogni attività che espone ad
agenti cangerogeni o mutageni.
7. I registri di
esposizione, le annotazioni individuali e le
cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e
trasmessi con salvaguardia del segreto professionale
e del trattamento dei dati personali e nel rispetto
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni.
8. Il datore di lavoro,
in caso di esposizione del lavoratore ad agenti
cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da
a) consegna copia del
registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo
di vigilanza competente per territorio, e comunica
loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i
medesimi ne facciano richiesta, le variazioni
intervenute;
b) consegna, a richiesta,
all'Istituto superiore di sanità copia del registro
di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione
di attività dell'azienda, consegna copia del
registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza
competente per territorio;
d) in caso di assunzione
di lavoratori che hanno in precedenza esercitato
attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il
datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle
annotazioni individuali contenute nel registro di
cui al comma 1, nonché copia della cartella
sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne
sia in possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le
modalità di tenuta del registro e delle cartelle
sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 12 luglio 2007, n. 155, ed
aggiornati con decreto dello stesso Ministro,
adottato di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e con il
Ministro per le riforme e le innovazione nella
pubblica amministrazione, sentita la commissione
consultiva permanente.
Articolo 244 - Registrazione dei tumori
1. L’ISPESL, tramite una
rete completa di Centri operativi regionali (COR) e
nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio,
realizza sistemi di monitoraggio dei rischi
occupazionali da esposizione ad agenti chimici
cancerogeni e dei danni alla salute che ne
conseguono, anche in applicazione di direttive e
regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie,
registra, elabora ed analizza i dati, anche a
carattere nominativo, derivanti dai flussi
informativi di cui all’articolo 8 e dai sistemi di
registrazione delle esposizioni occupazionali e
delle patologie comunque attivi sul territorio
nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale
rilevati, nell’ambito delle rispettive attività
istituzionali, dall’Istituto nazionale della
previdenza sociale, dall’Istituto nazionale di
statistica, dall’Istituto nazionale contro gli
infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni
pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al
presente comma altresì integrano i flussi
informativi di cui all’articolo 8.
2. I medici e le
strutture sanitari pubbliche e private, nonché gli
istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o
privati, che identificano casi di neoplasie da loro
ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad
agenti cancerogeni, ne danno segnalazione
all’ISPESL, tramite i Centri operativi regionali
(COR) di cui al comma1, trasmettendo le informazioni
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le
modalità di tenuta del registro, di raccolta e
trasmissione delle informazioni.
3. Presso l’ISPESL è
costituito il registro nazionale dei casi di
neoplasia di sospetta origine professionale, con
sezioni rispettivamente dedicate :
a) ai casi di
mesotelioma, sotto la denominazione di Registro
nazionale dei mesoteliomi ;
b) ai casi di neoplasie
delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la
denominazione di Registro nazionale dei tumori
nasali e sinusali ;
c) ai casi di neoplasie a
più bassa frazione eziologia riguardo alle quali,
tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed
analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati
identificati cluster di casi possibilmente rilevanti
ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di
possibile significatività epidemiologica in rapporto
a rischi occupazionali.
4. L’ISPESL rende
disponibili al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, all’INAIL ed
alle regioni e province autonome i risultati del
monitoraggio con periodicità annuale.
5. I contenuti, le
modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle
informazioni e di realizzazione complessiva dei
sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono
determinati dal Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, d’intesa con le regioni e
province autonome.
Articolo 245 - Adeguamenti normativi
1. La Commissione
consultiva tossicologica nazionale individua
periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e
tossiche per la riproduzione che, pur non essendo
classificate ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di
classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza
ai ministeri del lavoro e della previdenza sociale e
della salute, su richiesta, in tema di
classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della salute, sentita la commissione consultiva
permanente e la Commissione consultiva tossicologica
nazionale: a) sono aggiornati gli allegati XLII e
XLIII in funzione del progresso tecnico, dell’
evoluzione di normative e specifiche comunitarie o
internazionali e delle conoscenze nel settore degli
agenti cancerogeni o mutageni;
b) è pubblicato l’elenco
delle sostanze in funzione dell’individuazione
effettuata ai sensi del comma 1.
CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
N° 16
articoli (da art.
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 246 - Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto
previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme
del presente decreto si applicano a
tutte le rimanenti attività lavorative che possono
comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad
amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto
o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e
trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica
delle aree interessate.
Articolo 247 - Definizioni
l. Ai fini del presente
capo il termine amianto designa i seguenti silicati
fibrosi:
a) l'actinolite
d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d'amianto
(amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) l'antofillite
d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS
12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS
12001-28-4;
f) la tremolite
d'amianto, n. CAS 77536-68-6.
SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 248 - Individuazione della presenza di amianto
1. Prima di intraprendere
lavori di demolizione o di manutenzione, il datore
di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai
proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta
ad individuare la presenza di materiali a potenziale
contenuto d'amianto.
2. Se vi è il minimo
dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o
in una costruzione, si applicano le disposizioni
previste dal presente capo.
Articolo 249 - Valutazione del rischio
l. Nella valutazione di
cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i
rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto
e dai materiali contenenti amianto, al fine di
stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le
misure preventive e protettive da attuare.
2. Nei casi di
esposizioni sporadiche e di debole intensità e a
condizione che risulti chiaramente dalla valutazione
dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di
esposizione all’amianto non è superato nell'aria
dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli
articoli 250, 251, comma 1,
259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:
a) brevi attività non
continuative di manutenzione durante le quali il
lavoro viene effettuato solo su materiali non
friabili;
b) rimozione senza
deterioramento di materiali non degradati in cui le
fibre di amianto sono fermamente legate ad una
matrice;
c) incapsulamento e
confinamento di materiali contenenti amianto che si
trovano in buono stato;
d) sorveglianza e
controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini
dell'individuazione della presenza di amianto in un
determinato materiale.
3. Il datore di lavoro
effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si
verifichino modifiche che possono comportare un
mutamento significativo dell'esposizione dei
lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o
dai materiali contenenti amianto.
4. La Commissione
consultiva permanente di cui all'articolo 6 provvede
a definire orientamenti pratici per la
determinazione delle esposizioni sporadiche e di
debole intensità, di cui al comma 2.
Articolo 250 - Notifica
1. Prima dell'inizio dei
lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro
presenta una notifica all'organo di vigilanza
competente per territorio.
2. La notifica di cui al
comma l comprende almeno una descrizione sintetica
dei seguenti elementi:
a) ubicazione del
cantiere;
b) tipi e quantitativi di
amianto manipolati;
c) attività e
procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori
interessati;
e) data di inizio dei
lavori e relativa durata;
f) misure adottate per
limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
3. Il datore di lavoro
provvede affinché i lavoratori o i loro
rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla
documentazione oggetto della notifica di cui ai
commi l e 2.
4. Il datore di lavoro,
ogni qualvolta una modifica delle condizioni di
lavoro possa comportare un aumento significativo
dell'esposizione alla polvere proveniente
dall'amianto o da materiali contenenti amianto,
effettua una nuova notifica.
Articolo 251 - Misure di prevenzione e protezione
a) il numero dei
lavoratori esposti o che possono essere esposti alla
polvere proveniente
dall'amianto o da
materiali contenenti amianto deve essere limitato al
numero più basso possibile;
b) i lavoratori
esposti devono sempre utilizzare dispositivi di
protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie
con fattore di protezione operativo adeguato alla
concentrazione di amianto nell’aria. La protezione
deve essere tale da garantire all’utilizzatore in
ogni caso che la stima della concentrazione di
amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la
concentrazione misurata nell’aria ambiente per il
fattore di protezione operativo, sia non superiore
ad un decimo del valore limite indicato all’articolo
254
c) l’utilizzo dei DPI
deve essere intervallato da periodo di riposo
adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro,
l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto
da idonea decontaminazione di cui all’articolo 256,
comma 4, lettera d);
d) per la protezione dei
lavoratori addetti alle lavorazioni previste
dall’art. 249, comma 3, si applica quanto previsto
al comma 1, lettera b), del presente articolo;
e) i processi lavorativi
devono essere concepiti in modo tale da evitare di
produrre polvere di amianto o, se ciò non è
possibile, da evitare emissione di polvere di
amianto nell'aria;
f) tutti i locali e le
attrezzature per il trattamento dell'amianto devono
poter essere sottoposti a regolare pulizia e
manutenzione;
g) l'amianto o i
materiali che rilasciano polvere di amianto o che
contengono amianto devono essere stoccati e
trasportati in appositi imballaggi chiusi;
h) i rifiuti devono
essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più
presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su
cui sarà apposta un'etichettatura indicante che
contengono amianto. Detti rifiuti devono essere
successivamente trattati in conformità alla vigente
normativa in materia di rifiuti pericolosi.
Articolo 252 - Misure igieniche
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le
attività di cui all’articolo 246, il datore di
lavoro adotta le misure appropriate affinché:
a) i luoghi in cui si
svolgono tali attività siano:
1) chiaramente delimitati
e contrassegnati da appositi cartelli;
2) accessibili
esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere
a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
3) oggetto del divieto di
fumare;
b) siano predisposte aree
speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e
bere senza rischio di contaminazione da polvere di
amianto;
c) siano messi a
disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di
lavoro o adeguati dispositivi di protezione
individuale;
d) detti indumenti di
lavoro o protettivi restino all'interno
dell'impresa. Essi possono essere trasportati
all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie
attrezzate per questo tipo di operazioni, in
contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi
provveda o in caso di utilizzazione di indumenti
monouso per lo smaltimento secondo le vigenti
disposizioni;
e) gli indumenti di
lavoro o protettivi siano riposti in un luogo
separato da quello destinato agli abiti civili;
f) i lavoratori possano
disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di
docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
g) l'equipaggiamento
protettivo sia custodito in locali a tale scopo
destinati e controllato e pulito dopo ogni
utilizzazione: siano prese misure per riparare o
sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato
prima di ogni utilizzazione;
Articolo 253 - Controllo dell’esposizione
1. Al fine di garantire
il rispetto del valore limite fissato all'articolo
254 e in funzione dei risultati della valutazione
iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua
periodicamente la misurazione della concentrazione
di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro
tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni
previste dal comma 2 dell’articolo 249. I risultati
delle misure sono riportati nel documento di
valutazione dei rischi.
2. Il campionamento deve
essere rappresentativo dalla
concentrazione nell’aria della
polvere proveniente dall’amianto o dai materiali
contenenti amianto.
3. I campionamenti sono
effettuati previa consultazione dei lavoratori
ovvero dei loro rappresentanti.
4. Il prelievo dei
campioni deve essere effettuato da personale in
possesso di idonee qualifiche nell'ambito del
servizio di cui all'articolo 31. I campioni
prelevati sono successivamente analizzati
da laboratori qualificati ai
sensi del decreto del Ministro della sanità in data
14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
178 del 25 ottobre 1996.
5. La durata dei
campionamenti deve essere tale da consentire di
stabilire un'esposizione rappresentativa, per un
periodo di riferimento di 8 ore tramite misurazioni
o calcoli ponderati nel tempo.
6. Il conteggio delle
fibre di amianto è effettuato di preferenza tramite
microscopia a contrasto di fase, applicando il
metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale
della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo
che offra risultati equivalenti.
7. Ai fini della
misurazione dell’amianto nell'aria, di cui al comma
l, si prendono in considerazione unicamente le fibre
che abbiano una lunghezza superiore a cinque
micrometri e una larghezza inferiore a tre
micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia
superiore a 3:1.
Articolo 254 - Valore limite
1. Il valore limite di
esposizione per l'amianto è fissato a 0,l fibre per
centimetro cubo di aria, misurato come media
ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I
datori di lavoro provvedono affinché nessun
lavoratore sia esposto a una concentrazione di
amianto nell’aria superiore al valore limite.
2. Quando il valore
limite fissato al comma l viene superato, il datore
di lavoro individua le cause del superamento e
adotta il più presto possibile le misure appropriate
per ovviare alla situazione. Il lavoro può
proseguire nella zona interessata solo se vengono
prese misure adeguate per la protezione dei
lavoratori interessati.
3. Per verificare
l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il
datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova
determinazione della concentrazione di fibre di
amianto nell'aria.
5. Nell'ipotesi di cui al
comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione
con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i
periodi di riposo necessari, in funzione
dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.
Articolo 255 - Operazioni lavorative particolari
1. Nel caso di
determinate operazioni lavorative in cui, nonostante
l’adozione di misure tecniche preventive per
limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è
prevedibile che questa superi il valore limite di
cui all'articolo 254, il datore di lavoro adotta
adeguate misure per la protezione dei lavoratori
addetti, ed in particolare:
a) fornisce ai lavoratori
un adeguato dispositivo di protezione delle vie
respiratorie e altri dispositivi di protezione
individuali tali da garantire le condizioni previste
dall’articolo 251, comma 1, lettera b);
b) provvede
all’affissione di cartelli per segnalare che si
prevede il superamento del valore limite di
esposizione;
c) adotta le misure
necessarie per impedire la dispersione della polvere
al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
d) consulta i lavoratori
o i loro rappresentanti di cui all’articolo 46 sulle
misure da adottare prima di procedere a tali
attività.
Articolo 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
1. I lavori di
demolizione o di rimozione dell'amianto possono
essere effettuati solo da imprese rispondenti ai
requisiti di cui all’articolo 212
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il datore di lavoro,
prima dell'inizio di lavori di demolizione o di
rimozione dell’amianto o di materiali contenenti
amianto da edifici, strutture, apparecchi e
impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone
un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al
comma 2 prevede le misure necessarie per garantire
la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in
particolare, prevede e contiene informazioni sui
seguenti punti:
a) rimozione dell’amianto
o dei materiali contenenti amianto prima
dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a
meno che tale rimozione non possa costituire per i
lavoratori un rischio maggiore di quello
rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali
contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai
lavoratori di idonei dispositivi di protezione
individuale;
c) verifica dell’assenza
di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul
luogo di lavoro, al termine dei lavori di
demolizione o di rimozione dell’amianto;
d) adeguate misure per la
protezione e la decontaminazione del personale
incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la
protezione dei terzi e per la raccolta e lo
smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in
cui sia previsto il superamento dei valori limite di
cui all’articolo 254, delle misure di cui
all’articolo 255, adattandole alle particolari
esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori,
data di inizio e
loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori
verranno effettuati;
i) tecniche lavorative
adottate per la rimozione dell’amianto;
l) caratteristiche delle
attrezzature o dispositivi che si intendono
utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera
d) ed e).
5. Copia del piano di
lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30
giorni prima dell'inizio dei lavori.
Se entro il periodo di cui al precedente
capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata
richiesta di integrazione o modifica del piano di
lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il
datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo
del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei
lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale
ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve
essere fornita dal datore di lavoro indicazione
dell’orario di inizio delle attività
7. Il datore di lavoro
provvede affinché i lavoratori o i loro
rappresentanti abbiano accesso alla documentazione
di cui al comma 4.
Articolo 257 - Informazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 36, il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti
ad attività comportanti esposizione ad amianto,
nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute
dovuti all’esposizione alla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
b) le specifiche norme
igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di
non fumare;
c) le modalità di
pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei
dispositivi di protezione individuale;
d) le misure di
precauzione particolari da prendere nel ridurre al
minimo l'esposizione;
e) l'esistenza del valore
limite di cui all’articolo 254 e la necessità del
monitoraggio ambientale.
2. Oltre a quanto
previsto al comma l, qualora dai risultati delle
misurazioni della concentrazione di amianto
nell'aria emergano valori superiori al valore limite
fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro
informa il più presto possibile i lavoratori
interessati e i loro rappresentanti del superamento
e delle cause dello stesso e li consulta sulle
misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di
urgenza non rendano possibile la consultazione
preventiva, il datore di lavoro informa
tempestivamente i lavoratori interessati e i loro
rappresentanti delle misure adottate.
Articolo 258 - Formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro
assicura che tutti i lavoratori esposti o
potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto
ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad
intervalli regolari.
2. Il contenuto della
formazione deve essere facilmente comprensibile per
i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le
conoscenze e le competenze necessarie in materia di
prevenzione e di sicurezza, in particolare per
quanto riguarda:
a) le proprietà
dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso
l'effetto sinergico del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o
materiali che possono contenere amianto;
c) le operazioni che
possono comportare un’esposizione all’amianto e
l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al
minimo tale esposizione;
d) le procedure di lavoro
sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
e) la funzione, la
scelta, la selezione, i limiti e la corretta
utilizzazione dei dispositivi di protezione delle
vie respiratorie;
f) le procedure di
emergenza;
g) le procedure di
decontaminazione;
h) l’eliminazione dei
rifiuti;
i) la necessità della
sorveglianza medica.
3. Possono essere addetti
alla rimozione, smaltimento dell’amianto e alla
bonifica delle aree interessate i lavoratori che
abbiano frequentato i corsi di formazione
professionale di cui all'articolo 10, comma 2,
lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Articolo 259 - Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori addetti
alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o
dei materiali contenenti amianto, smaltimento e
trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica
delle aree interessate di
cui all’articolo 246, prima di essere adibiti allo
svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente,
almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità
fissata dal medico competente, sono sottoposti
a sorveglianza sanitaria finalizzata
anche a verificare la possibilità
di indossare dispositivi di protezione respiratoria
durante il lavoro.
2. I lavoratori che
durante la loro attività sono stati iscritti anche
una sola volta nel registro degli esposti di cui
all’articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una
visita medica all’atto della cessazione del rapporto
di lavoro; in tale occasione il medico competente
deve fornire al lavoratore le indicazioni relative
alle prescrizioni mediche da osservare ed
all’opportunità di sottoporsi a successivi
accertamenti sanitari.
3. Gli accertamenti
sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi
individuale, l’esame clinico generale ed in
particolare del torace, nonché esami della funzione
respiratoria.
4. Il medico competente,
sulla base dell’evoluzione delle conoscenze
scientifiche e dello stato di salute del lavoratore,
valuta l’opportunità di effettuare altri esami quali
la citologia dell’espettorato, l'esame radiografico
del torace o
Articolo 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
1. Il datore di lavoro,
per i lavoratori di cui all’articolo 246, che
nonostante le misure di contenimento della
dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei
DPI, nella valutazione dell’esposizione accerta che
l’esposizione è stata superiore a quella prevista
dall’articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si
siano trovati nelle condizioni di cui all’articolo
240, li iscrive nel registro di cui all’articolo
243, comma 1, e ne invia copia agli organi di
vigilanza ed all’ISPESL. L’iscrizione nel registro
deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire
l’obiettivo della non permanete condizione di
esposizione superiore a quanto indicato all’articolo
251, comma 1, lettera b).
2. Il datore di lavoro,
su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e
all’ISPESL copia dei documenti di cui al comma l.
3. Il datore di lavoro,
in caso di cessazione del rapporto di lavoro,
trasmette all’ISPESL, per il tramite
del medico competente, la cartella
sanitaria e di rischio del lavoratore interessato,
unitamente alle annotazioni individuali contenute
nel registro di cui al comma 1.
Articolo 261 - Mesoteliomi
1. Nei casi
accertati di mesotelioma, trovano applicazione
le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma
3.
CAPO IV – SANZIONI
N° 4
articoli (da art.
Articolo 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. Il datore di lavoro
è punito:
a) con l’arresto da
tre a sei mesi o con l’ammenda da
b) con l’arresto fino
a sei mesi o con l’ammenda da
2. Il datore di lavoro
e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da
tre a sei mesi o con l’ammenda da
b) con l’arresto fino
a sei mesi o con l’ammenda da
c) con l’arresto fino
a tre mesi o con l’ammenda da
d) con la sanzione
amministrativa pecuniaria da
Articolo 263 - Sanzioni per il preposto
1. Con riferimento
alle previsioni di cui al presente titolo, il
preposto è punito:
a) con l’arresto sino
a due mesi o con l’ammenda da
b) con l’arresto fino
a un mese o con l’ammenda da
Articolo 264 - Sanzioni per il medico competente
1. Il medico
competente è punito:
a) con l’arresto fino
a due mesi o con l’ammenda da
b) con l’arresto fino
a un mese o con l’ammenda da
Articolo 264-bis – Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
1. Chiunque viola le
disposizioni di cui all’articolo 238, comma 2, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
Articolo 265 - Sanzioni per i lavoratori
Abrogato



