Testo coordinato del Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81
TITOLO VIII – AGENTI FISICI
N° 6
CAPI - N° 41 articoli (da art.
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
N° 7
articoli (da art.
Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini del presente
decreto legislativo per agenti fisici si intendono
il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le
vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le
radiazioni ottiche, di origine artificiale, il
microclima e le atmosfere iperbariche che possono
comportare rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
2. Fermo restando quanto
previsto dal presente capo, per le attività
comportanti esposizione a rumore si applica il capo
II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni
si applica il capo III, per quelle comportanti
esposizione a campi elettromagnetici si applica il
capo IV, per quelle comportanti esposizione a
radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.
3. La protezione dei
lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è
disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni.
Articolo 181 - Valutazione dei rischi
1. Nell’ambito della
valutazione di cui all’articolo 28, il datore di
lavoro valuta tutti i rischi derivanti da
esposizione ad agenti fisici in modo da identificare
e adottare le opportune misure di prevenzione e
protezione con particolare riferimento alle norme di
buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei
rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è
programmata ed effettuata, con cadenza almeno
quadriennale, da personale qualificato nell’ambito
del servizio di prevenzione e protezione in possesso
di specifiche conoscenze in materia. La valutazione
dei rischi è aggiornata ogni qual volta si
verifichino mutamenti che potrebbero renderla
obsoleta, ovvero, quando i risultati della
sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua
revisione. I dati ottenuti dalla valutazione,
misurazione e calcolo dei livelli di esposizione
costituiscono parte integrante del documento di
valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro
nella valutazione dei rischi precisa quali misure di
prevenzione e protezione devono essere adottate. La
valutazione dei rischi è riportata sul documento di
valutazione di cui all’articolo 28, essa può
includere una giustificazione del datore di lavoro
secondo cui la natura e l'entità dei rischi non
rendono necessaria una valutazione dei rischi più
dettagliata.
Articolo 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
1. Tenuto conto del
progresso tecnico e della disponibilità di misure
per controllare il rischio alla fonte, i rischi
derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono
eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La
riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli
agenti fisici si basa sui principi generali di
prevenzione contenuti nel presente decreto.
Articolo 183 - Lavoratori particolarmente sensibili
1. Il datore di lavoro
adatta le misure di cui all’articolo 182 alle
esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi
particolarmente sensibili al rischio, incluse le
donne in stato di gravidanza ed i minori.
Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito degli
obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di
lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a
rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di
lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e
formati in relazione al risultato della valutazione
dei rischi con particolare riguardo:
a) alle misure adottate
in applicazione del presente titolo;
b) all'entità e al
significato dei valori limite di esposizione e dei
valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V,
nonché ai potenziali rischi associati;
c) ai risultati della
valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di
esposizione ai singoli agenti fisici;
d) alle modalità per
individuare e segnalare gli effetti negativi
dell'esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle
quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza
sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di
lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione;
g) all'uso corretto di
adeguati dispositivi di protezione individuale e
alle relative indicazioni e controindicazioni
sanitarie all’uso.
Articolo 185 - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza
sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici
viene svolta secondo i principi generali di cui
all’articolo 41, ed è effettuata dal medico
competente nelle modalità e nei casi previsti ai
rispettivi capi del presente titolo sulla base dei
risultati della valutazione del rischio che gli sono
trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del
servizio di prevenzione e protezione.
2. Nel caso in cui la
sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore
un’alterazione apprezzabile dello stato di salute
correlata ai rischi lavorativi il medico competente
ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto
professionale, il datore di lavoro, che provvede a:
a) sottoporre a revisione
la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione
le misure predisposte per eliminare o ridurre i
rischi;
c) tenere conto del
parere del medico competente nell’attuazione delle
misure necessarie per eliminare o ridurre il
rischio.
Articolo 186 - Cartella sanitaria e di rischio
1. Nella cartella di cui
all’articolo 25, comma 1, lettera c), il medico
competente riporta i dati della sorveglianza
sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione
individuali, ove previsti negli specifici capi del
presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per
il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
CAPO II – PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
N° 12
articoli (da art.
Articolo 187 - Campo di applicazione
1. Il presente capo
determina i requisiti minimi per la protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore
durante il lavoro e in particolare per l'udito.
Articolo 188 - Definizioni
1. Ai fini del presente
capo si intende per:
a) pressione acustica di
picco (ppeak): valore massimo della pressione
acustica istantanea ponderata in frequenza "C";
b) livello di esposizione
giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20
μPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo,
dei livelli di esposizione al rumore per una
giornata lavorativa nominale di otto ore, definito
dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6.
Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il
rumore impulsivo;
c) livello di esposizione
settimanale al rumore (LEX,w): valore medio,
ponderato in funzione del tempo, dei livelli di
esposizione giornaliera al rumore per una settimana
nominale di cinque giornate lavorative di otto ore,
definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990
punto 3.6, nota 2.
Articolo 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione
1. I valori limite di
esposizione e i valori di azione, in relazione al
livello di esposizione giornaliera al rumore e alla
pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di
esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak =
200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa);
b) valori superiori di
azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140
Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa);
c) valori inferiori di
azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112
Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa).
2. Laddove a causa delle
caratteristiche intrinseche della attività
lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia
significativamente, da una giornata di lavoro
all'altra, è possibile sostituire, ai fini
dell'applicazione dei valori limite di esposizione e
dei valori di azione, il livello di esposizione
giornaliera al rumore con il livello di esposizione
settimanale a condizione che:
a) il livello di
esposizione settimanale al rumore, come dimostrato
da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite
di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le
adeguate misure per ridurre al minimo i rischi
associati a tali attività.
3. Nel caso di
variabilità del livello di esposizione settimanale
va considerato il livello settimanale massimo
ricorrente.
Articolo 190 - Valutazione del rischio
1. Nell'ambito di quanto
previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro
valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore
durante il lavoro prendendo in considerazione in
particolare:
a) il livello, il tipo e
la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni
esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di
esposizione e i valori di azione di cui all'articolo
189;
c) tutti gli effetti
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili al rumore, con particolare
riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a
livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e
sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni
fra rumore e sostanze ototossiche connesse con
l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti
indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e
segnali di avvertimento o altri suoni che vanno
osservati al fine di ridurre il rischio di
infortuni;
f) le informazioni
sull'emissione di rumore fornite dai costruttori
dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle
vigenti disposizioni in materia;
g) l'esistenza di
attrezzature di lavoro alternative progettate per
ridurre l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del
periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di
lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
i) le informazioni
raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per
quanto possibile, quelle reperibili nella
letteratura scientifica;
l) la disponibilità di
dispositivi di protezione dell'udito con adeguate
caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della
valutazione di cui al comma 1, può fondatamente
ritenersi che i valori inferiori di azione possono
essere superati, il datore di lavoro misura i
livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i
cui risultati sono riportati nel documento di
valutazione.
3. I metodi e le
strumentazioni utilizzati devono essere adeguati
alle caratteristiche del rumore da misurare, alla
durata dell'esposizione e ai fattori ambientali
secondo le indicazioni delle norme tecniche. I
metodi utilizzati possono includere la campionatura,
purché sia rappresentativa dell'esposizione del
lavoratore.
4. Nell'applicare quanto
previsto nel presente articolo, il datore di lavoro
tiene conto dell’incertezza delle misure determinate
secondo la prassi metrologica.
5. La valutazione di cui
al comma 1 individua le misure di prevenzione e
protezione necessarie ai sensi degli articoli 192,
193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità
all’articolo 28, comma 2.
5-bis. L’emissione
sonora di attrezzature di lavoro, macchine e
impianti può essere stimata in fase preventiva
facendo riferimento a livelli di rumore standard
individuati da studi e misurazioni la cui validità è
riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente
di cui all’articolo 6, riportando la fonte
documentale cui si è fatto riferimento.
Articolo 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
1. Fatto salvo il divieto
al superamento dei valori limite di esposizione, per
attività che comportano un'elevata fluttuazione dei
livelli di esposizione personale dei lavoratori, il
datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori
un'esposizione al rumore al di sopra dei valori
superiori di azione, garantendo loro le misure di
prevenzione e protezione conseguenti e in
particolare:
a) la disponibilità dei
dispositivi di protezione individuale dell’udito;
b) l’informazione e la
formazione;
c) il controllo
sanitario. In questo caso la misurazione associata
alla valutazione si limita a determinare il livello
di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti
operatore ai fini dell’identificazione delle misure
di prevenzione e protezione e per formulare il
programma delle misure tecniche e organizzative di
cui all’articolo 192, comma 2.
2. Sul documento di
valutazione di cui all'articolo
Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 182, il datore di lavoro
elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo
mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri
metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature
di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da
svolgere, che emettano il minor rumore possibile,
inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai
lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai
requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o
effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della
struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione
e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di
lavoro in modo da ridurre al minimo la loro
esposizione al rumore;
e) adozione di misure
tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti;
2) del rumore
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento;
f) opportuni programmi di
manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo
di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore
mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione della durata e
dell'intensità dell'esposizione e l’adozione di
orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi
di riposo.
2. Se a seguito della
valutazione dei rischi di cui all’articolo 190
risulta che i valori superiori
di azione sono superati, il datore di lavoro elabora
ed applica un programma di misure tecniche e
organizzative volte a ridurre l’esposizione al
rumore, considerando in particolare le misure di cui
al comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali
Dette
aree sono inoltre delimitate e l’accesso alle stesse
è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e
giustificato dal rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data
la natura dell'attività, il lavoratore benefici
dell'utilizzo di locali di riposo messi
a disposizione dal datore di
lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un
livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.
Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali
a) nel caso in cui
l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di
azione il datore di lavoro mette a disposizione dei
lavoratori dispositivi di protezione individuale
dell'udito;
b) nel caso in cui
l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei
valori superiori di azione esige che i lavoratori
utilizzino i dispositivi di protezione individuale
dell'udito;
c) sceglie dispositivi di
protezione individuale dell'udito che consentono di
eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al
minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei
loro rappresentanti;
d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito.
2. Il datore di lavoro
tiene conto dell'attenuazione prodotta dai
dispositivi di protezione individuale dell'udito
indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare
l’efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del
valore limite di esposizione. I mezzi individuali di
protezione dell'udito sono considerati adeguati ai
fini delle presenti norme se, correttamente usati,
e comunque rispettano le prestazioni
richieste dalle normative tecniche.
Articolo 194 - Misure per la limitazione dell’esposizione
1. Fermo restando
l’obbligo del non superamento dei valori limite di
esposizione, se, nonostante l’adozione delle misure
prese in applicazione del presente capo, si
individuano esposizioni superiori a detti valori, il
datore di lavoro:
a) adotta misure
immediate per riportare l'esposizione al di sotto
dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause
dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di
protezione e di prevenzione per evitare che la
situazione si ripeta.
Articolo 195 - Informazione e formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 184 nell’ambito degli
obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di
lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori
uguali o superiori ai valori inferiori di azione
vengano informati e formati in relazione ai rischi
provenienti dall’esposizione al rumore.
Articolo 196 - Sorveglianza sanitaria
1. Il datore di lavoro
sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la
cui esposizione al rumore eccede i valori superiori
di azione. La sorveglianza viene effettuata
periodicamente, di norma una volta l'anno o con
periodicità diversa decisa dal medico competente,
con adeguata motivazione riportata nel documento di
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti
per la sicurezza di lavoratori in funzione della
valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con
provvedimento motivato, può disporre contenuti e
periodicità della sorveglianza diversi rispetto a
quelli forniti dal medico competente.
2. La sorveglianza
sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori
esposti a livelli superiori ai valori inferiori di
azione, su loro richiesta e qualora il medico
competente ne confermi l’opportunità.
Articolo 197 - Deroghe
1. Il datore di lavoro
può richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di
protezione individuale e al rispetto del valore
limite di esposizione, quando, per la natura del
lavoro, l’utilizzazione di tali dispositivi potrebbe
comportare rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe
senza la loro utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al
comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per
un periodo massimo di quattro anni dall’organo di
vigilanza territorialmente competente che provvede
anche a darne comunicazione, specificando le ragioni
e le circostanze che hanno consentito la concessione
delle stesse, al Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali. Le circostanze che
giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono
riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire
meno dei relativi presupposti, riprende immediata
applicazione la disciplina regolare.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo
Il datore di lavoro assicura l’intensificazione
della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle
condizioni indicate nelle deroghe.
4. Il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
trasmette ogni quattro anni alla Commissione della
Unione europea un prospetto globale e motivato delle
deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
Articolo 198 - Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center
1. Su proposta della
Commissione permanente per la prevenzione degli
infortuni e l’igiene del lavoro di cui all’articolo
6, sentite le parti
sociali, entro due anni
dalla data di entrata in vigore del presente capo,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano definisce le linee guida per
l’applicazione del presente capo nei settori della
musica, delle attività ricreative e dei call center.
CAPO III – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
N° 7
articoli (da art.
Articolo 199 - Campo di applicazione
1. Il presente capo
prescrive le misure per la tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o
possono essere esposti a rischi derivanti da
vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei soggetti
indicati all’articolo 3, comma 2, del presente
decreto legislativo le disposizioni del presente
capo sono applicate tenuto conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato, quali
individuate dai decreti ivi previsti.
Articolo 200 - Definizioni
1. Ai fini del presente
capo, si intende per:
a) vibrazioni trasmesse
al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche
che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo,
comportano un rischio per la salute e la sicurezza
dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari,
osteoarticolari, neurologici o muscolari;
b) vibrazioni trasmesse
al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se
trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare
lombalgie e traumi del rachide;
c) esposizione
giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo,
ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate
per una giornata lavorativa nominale di otto ore;
d) esposizione
giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero
A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato,
delle accelerazioni misurate per una giornata
lavorativa nominale di otto ore.
Articolo 201 - Valori limite di esposizione e valori d’azione
1. Ai fini del presente
capo, si definiscono i seguenti valori limite di
esposizione e valori di azione.
a) per le vibrazioni
trasmesse al sistema mano-braccio:
1) il valore limite di
esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo
di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre
su periodi brevi è pari a 20 m/s2;
2) il valore d'azione
giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è
fissato a 2,5 m/s2.
b) per le vibrazioni
trasmesse al corpo intero:
1) il valore limite di
esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo
di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2;
mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2;
2) il valore d'azione
giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.
2 Nel caso di variabilità
del livello di esposizione giornaliero va
considerato il livello giornaliero massimo
ricorrente.
blum@tic@
Articolo 202 - Valutazione dei rischi
1. Nell'ambito di quanto
previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro
valuta e, quando necessario, misura, i livelli di
vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
2. Il livello di
esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere
valutato mediante l'osservazione delle condizioni di
lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate
informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni
per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle
particolari condizioni di uso reperibili presso
banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro
assenza, dalle informazioni fornite in materia dal
costruttore delle attrezzature. Questa operazione va
distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego
di attrezzature specifiche e di una metodologia
appropriata e che resta comunque il metodo di
riferimento.
5. Ai fini della
valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e
la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni
esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti
ripetuti;
b) i valori limite di
esposizione e i valori d'azione specificati
nell'articolo 201;
c) gli eventuali effetti
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili al rischio con particolare
riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
d) gli eventuali effetti
indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori
risultanti da interazioni tra le vibrazioni
meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre
attrezzature;
e) le informazioni
fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
f) l'esistenza di
attrezzature alternative progettate per ridurre i
livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del
periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al
corpo intero al di là delle ore lavorative, in
locali di cui è responsabile;
h) condizioni di lavoro
particolari, come le basse temperature, il bagnato,
l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico
degli arti superiori e del rachide;
i) informazioni raccolte
dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto
possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica.
Articolo 203 - Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto
previsto nell’articolo
a) altri metodi di lavoro
che richiedono una minore esposizione a vibrazioni
meccaniche;
b) la scelta di
attrezzature di lavoro adeguate concepite nel
rispetto dei principi ergonomici e che producono,
tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor
livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di
attrezzature accessorie per ridurre i rischi di
lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che
attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al
corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la
vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
d) adeguati programmi di
manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo
di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei
DPI;
e) la progettazione e
l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
f) l'adeguata
informazione e formazione dei lavoratori sull'uso
corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei
DPI, in modo da ridurre al minimo la loro
esposizione a vibrazioni meccaniche;
g) la limitazione della
durata e dell'intensità dell'esposizione; blum@tic@
h) l'organizzazione di
orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di
riposo;
i) la fornitura, ai
lavoratori esposti, di indumenti per la protezione
dal freddo e dall'umidità.
2. Se, nonostante le
misure adottate, il valore limite di esposizione è
stato superato, il datore di lavoro prende misure
immediate per riportare l’esposizione al di sotto di
tale valore, individua le cause del superamento e
adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e
protezione per evitare un nuovo superamento.
Articolo 204 - Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori esposti a
livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione
sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La
sorveglianza viene effettuata periodicamente, di
norma una volta l'anno o con periodicità diversa
decisa dal medico competente con adeguata
motivazione riportata nel documento di valutazione
dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori in funzione della
valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con
provvedimento motivato, può disporre contenuti e
periodicità della sorveglianza diversi rispetto a
quelli forniti dal medico competente.
2. I lavoratori esposti a
vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza
sanitaria quando, secondo il medico competente, si
verificano una o più delle seguenti condizioni:
l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni e' tale
da rendere possibile l'individuazione di un nesso
tra l'esposizione in questione e una malattia
identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed
e' probabile che la malattia o gli effetti
sopraggiungano nelle particolari condizioni di
lavoro del lavoratore ed esistono tecniche
sperimentate che consentono di individuare la
malattia o gli effetti nocivi per la salute.
Articolo 205 - Deroghe
1. Nei settori della
navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro,
in circostanze debitamente giustificate, può
richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei
valori limite di esposizione per il corpo intero
qualora, tenuto conto della tecnica e delle
caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non
sia possibile rispettare tale valore limite
nonostante le misure tecniche e organizzative messe
in atto.
2. Nel caso di attività
lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore a
vibrazioni meccaniche e' abitualmente inferiore ai
valori di azione, ma può occasionalmente superare il
valore limite di esposizione, il datore di lavoro
può richiedere la deroga al rispetto dei valori
limite a condizione che il valore medio
dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore
sia inferiore al valore limite di esposizione e
dimostri, con elementi probanti, che i rischi
derivanti dal tipo di esposizione cui e' sottoposto
il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal
livello di esposizione corrispondente al valore
limite.
3. Le deroghe di cui ai
commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di
quattro anni, dall'organo di vigilanza
territorialmente competente che provvede anche a
darne comunicazione, specificando le ragioni e le
circostanze che hanno consentito la concessione
delle stesse, al Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali. Le deroghe sono
rinnovabili e possono essere revocate quando vengono
meno le circostanze che le hanno giustificate.
4. La concessione delle
deroghe di cui ai commi 1 e 2 è condizionata
all'intensificazione della sorveglianza sanitaria e
da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle
particolari circostanze, che i rischi derivanti
siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro
assicura l’intensificazione della sorveglianza
sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate
nelle deroghe.
5. Il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
trasmette ogni quattro anni alla Commissione della
Unione europea un prospetto dal quale emergano
circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi
del presente articolo.
CAPO IV – PROTEZIONE DEI
LAVORATORI DAI RISCHI DI
ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
N° 7 articoli
(da art.
Articolo 206 - Campo di applicazione
1. Il presente capo
determina i requisiti minimi per la protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi
elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti
dall'articolo 207, durante il lavoro. Le
disposizioni riguardano la protezione dai rischi per
la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli
effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo
umano derivanti dalla circolazione di correnti
indotte e dall'assorbimento di energia, e da
correnti di contatto.
2. Il presente capo non
riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo
termine e i rischi risultanti dal contatto con i
conduttori in tensione.
Articolo 207 - Definizioni
1. Agli effetti delle
disposizioni del presente capo si intendono per:
a) campi
elettromagnetici: campi magnetici statici e campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili
nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
b) valori limite di
esposizione : limiti all'esposizione a campi
elettromagnetici che sono basati direttamente sugli
effetti sulla salute accertati e su considerazioni
biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce
che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici
sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a
breve termine per la salute conosciuti;
c) valori di azione:
l'entità' dei parametri direttamente misurabili,
espressi in termini di intensità di campo elettrico
(E), intensità di campo magnetico (H), induzione
magnetica (B) , corrente
indotta attraverso gli arti (IL),
e densità di potenza (S), che determina l'obbligo di
adottare una o più delle misure specificate nel
presente capo. Il rispetto di questi valori assicura
il rispetto dei pertinenti valori limite di
esposizione.
blum@tic@
Articolo 208 - Valori limite di esposizione e valori d’azione
1. I valori limite di
esposizione sono riportati nell'
ALLEGATO XXXVI,
lettera A, tabella 1.
2. I valori di azione
sono riportati nell'
ALLEGATO XXXVI,
lettera B, tabella 2.
Articolo 209 - Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il
datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura
o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai
quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la
misurazione e il calcolo devono essere effettuati in
conformità alle norme europee standardizzate del
Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
(CENELEC). Finché le citate norme non avranno
contemplato tutte le pertinenti situazioni per
quanto riguarda la valutazione, misurazione e
calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi
elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le
specifiche buone prassi
individuate od emanate dalla Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del
Comitato Elettrotecnico italiano (CEI), tenendo
conto, se necessario, dei livelli di emissione
indicati dai fabbricanti delle attrezzature.
3. La valutazione, la
misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 non
devono necessariamente essere effettuati in luoghi
di lavoro accessibili al pubblico, purché si sia già
proceduto ad una valutazione conformemente alle
disposizioni relative alla limitazione
dell'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino
rispettate per i lavoratori le restrizioni previste
dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del
12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla
sicurezza.
4. Nell'ambito della
valutazione del rischio di cui all'articolo 181, il
datore di lavoro presta particolare attenzione ai
seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro
di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;
b) i valori limite di
esposizione e i valori di azione di cui all'articolo
208;
c) tutti gli effetti
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto
indiretto quale:
1) interferenza con
attrezzature e dispositivi medici elettronici
(compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi
impiantati);
2) rischio propulsivo di
oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici
con induzione magnetica superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi
elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni
dovuti all'accensione di materiali infiammabili
provocata da scintille prodotte da campi indotti,
correnti di contatto o scariche elettriche;
e) l'esistenza di
attrezzature di lavoro alternative progettate per
ridurre i livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici;
f) la disponibilità di
azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli
di esposizione ai campi elettromagnetici;
g) per quanto possibile,
informazioni adeguate raccolte nel corso della
sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni
reperibili in pubblicazioni scientifiche;
h) sorgenti multiple di
esposizione;
i) esposizione simultanea
a campi di frequenze diverse.
5. Il datore di lavoro
nel documento di valutazione del rischio di cui
all'articolo 28 precisa le misure adottate, previste
dall’articolo 210.
Articolo 210 - Misure di prevenzione e protezione
a) di altri metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione ai campi
elettromagnetici;
b) della scelta di
attrezzature che emettano campi elettromagnetici di
intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da
svolgere;
c) delle misure tecniche
per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici,
incluso se necessario l'uso di dispositivi di
sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di
protezione della salute;
d) degli appropriati
programmi di manutenzione delle attrezzature di
lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e
della struttura dei luoghi e delle postazioni di
lavoro;
f) della limitazione
della durata e dell'intensità dell'esposizione;
g) della disponibilità di
adeguati dispositivi di protezione individuale.
2. I luoghi di lavoro
dove i lavoratori possono essere esposti a campi
elettromagnetici che superano i valori di azione
devono essere indicati con un'apposita segnaletica.
Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla
valutazione effettuata a norma dell'articolo 209,
comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori
limite di esposizione non sono superati e che
possono essere esclusi rischi relativi alla
sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e
l'accesso alle stesse è limitato laddove ciò sia
tecnicamente possibile e sussista il rischio di un
superamento dei valori limite di esposizione.
Articolo 211 - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza
sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma
una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa
dal medico competente con particolare riguardo ai
lavoratori particolarmente sensibili al rischio di
cui all’articolo 183, tenuto conto dei risultati
della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di
lavoro. L’organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, può disporre contenuti e periodicità
diversi da quelli forniti dal medico competente.
2. Fermo restando il
rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182, sono
tempestivamente sottoposti a controllo medico i
lavoratori per i quali è stata rilevata
un'esposizione superiore ai valori di azione di cui
all'articolo 208, comma
Articolo 212 - Linee guida
1. Il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,
avvalendosi degli organi tecnico-scientifici del
Servizio sanitario nazionale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, elabora le linee guida per
l'applicazione del presente capo nello specifico
settore dell'utilizzo in ambito sanitario delle
attrezzature di risonanza magnetica.
CAPO V – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
N° 6 articoli
(da art.
Articolo 213 - Campo di applicazione
1. Il presente capo
stabilisce prescrizioni minime di protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza che possono derivare, dall'esposizione
alle radiazioni ottiche artificiali durante il
lavoro
con particolare riguardo ai rischi dovuti agli
effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
Articolo 214 - Definizioni
1. Agli effetti delle
disposizioni del presente capo si intendono per:
a) radiazioni ottiche :
tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di
lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e
1) radiazioni
ultraviolette : radiazioni ottiche a lunghezza
d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli
ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB
(280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
2) radiazioni visibili
: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra
380 e 780 nm;
3) radiazioni
infrarosse : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda
compresa tra 780 nm e
b) laser (amplificazione
di luce mediante emissione stimolata di radiazione):
qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre
o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella
gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche,
soprattutto mediante il processo di emissione
stimolata controllata;
c) radiazione laser :
radiazione ottica prodotta da un laser;
d) radiazione non
coerente : qualsiasi radiazione ottica diversa dalla
radiazione laser;
e) valori limite di
esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni
ottiche che sono basati direttamente sugli effetti
sulla salute accertati e su considerazioni
biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce
che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di
radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli
effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;
f) irradianza (E) o
densità di potenza : la potenza radiante incidente
per unità di area su una superficie espressa in watt
su metro quadrato (W m-2);
g) esposizione radiante
(H): integrale nel tempo dell'irradianza espresso in
joule su metro quadrato (J m-2);
h) radianza (L): il
flusso radiante o la potenza per unità d'angolo
solido per unità di superficie, espressa in watt su
metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1);
i) livello : la
combinazione di irradianza, esposizione radiante e
radianza alle quali è esposto un lavoratore.
Articolo 215 - Valori limite di esposizione
1. I valori limite di
esposizione per le radiazioni incoerenti sono
riportati nell'
ALLEGATO XXXVII, parte
I.
2. I valori limite di
esposizione per le radiazioni laser sono riportati
nell'
ALLEGATO XXXVII, parte
II.
Articolo 216 - Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il
datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura
e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui
possono essere esposti i lavoratori. La metodologia
seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel
calcolo rispetta le norme della Commissione
elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto
riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni
della Commissione internazionale per l'illuminazione
(CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per
quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle
situazioni di esposizione che esulano dalle suddette
norme e raccomandazioni, e fino a quando non saranno
disponibili norme e raccomandazioni adeguate
dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta
le buone prassi
individuate od emanate dalla Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro o, in subordine, linee guida
nazionali o internazionali scientificamente fondate.
In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene
conto dei dati indicati dai fabbricanti delle
attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive
comunitarie di prodotto.
2. Il datore di lavoro,
in occasione della valutazione dei rischi, presta
particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, la gamma
di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a
sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
b) i valori limite di
esposizione di cui all'articolo 215;
c) qualsiasi effetto
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al
rischio;
d) qualsiasi eventuale
effetto sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di
lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze
chimiche fotosensibilizzanti;
e) qualsiasi effetto
indiretto come l'accecamento temporaneo, le
esplosioni o il fuoco;
f) l'esistenza di
attrezzature di lavoro alternative progettate per
ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali;
g) la disponibilità di
azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli
di esposizione alle radiazioni ottiche;
h) per quanto possibile,
informazioni adeguate raccolte nel corso della
sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni
pubblicate;
i) sorgenti multiple di
esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
l) una classificazione
dei laser stabilita conformemente alla pertinente
norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti
artificiali che possono arrecare danni simili a
quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le
classificazioni analoghe;
m) le informazioni
fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni
ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in
conformità delle pertinenti direttive comunitarie.
3. Il datore di lavoro
nel documento di valutazione dei rischi deve
precisare le misure adottate previste dagli articoli
217 e 218.
Articolo 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
1. Se la valutazione dei
rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a),
mette in evidenza che i valori limite d'esposizione
possono essere superati, il datore di lavoro
definisce e attua un programma d'azione che
comprende misure tecniche e/o organizzative
destinate ad evitare che l'esposizione superi i
valori limite, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di
lavoro che comportano una minore esposizione alle
radiazioni ottiche;
b) della scelta di
attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche,
tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche
per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche,
incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di
sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di
protezione della salute;
d) degli opportuni
programmi di manutenzione delle attrezzature di
lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e
della struttura dei luoghi e delle postazioni di
lavoro;
f) della limitazione
della durata e del livello dell'esposizione;
g) della disponibilità di
adeguati dispositivi di protezione individuale;
h) delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature.
3. Il datore di lavoro
adatta le misure di cui al presente articolo alle
esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi
particolarmente sensibili al rischio.
Articolo 218 - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza
sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma
una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa
dal medico competente con particolare riguardo ai
lavoratori particolarmente sensibili al rischio,
tenuto conto dei risultati della valutazione dei
rischi trasmessi dal datore di lavoro. La
sorveglianza sanitaria è effettuata con l’obiettivo
di prevenire e scoprire tempestivamente effetti
negativi per la salute, nonché prevenire effetti a
lungo termine negativi per la salute e rischi di
malattie croniche derivanti dall’esposizione a
radiazioni ottiche.
2. Fermo restando il
rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182 e di
quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente
sottoposti a controllo medico i lavoratori per i
quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai
valori limite di cui all'articolo 215.
3. Laddove i valori
limite sono superati, oppure sono identificati
effetti nocivi sulla salute:
a) il medico o altra
persona debitamente qualificata comunica al
lavoratore i risultati che lo riguardano. Il
lavoratore riceve in particolare le informazioni e i
pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe
sottoporsi dopo la fine dell'esposizione;
b) il datore di lavoro è
informato di tutti i dati significativi emersi dalla
sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto
professionale.
CAPO VI – SANZIONI
N° 2
articoli (da art.
Articolo 219 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro
è punito:
a) con l’arresto da
tre a sei mesi o con l’ammenda da
b) con l’arresto da
tre a sei mesi o con l’ammenda da
2. Il datore di lavoro
e il dirigente sono puniti:
a) con arresto da tre
a sei mesi o con l’ammenda da
b) con l’arresto da
due a quattro mesi o con l’ammenda da euro
Articolo 220 - Sanzioni a carico del medico competente
1. Il medico
competente è punito con l’arresto fino tre mesi o
con l’ammenda da euro



