Testo coordinato del Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81
TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
N° 3 CAPI - N° 8
articoli (da art.
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
N° 2
articoli (da art.
Articolo 172 - Campo di applicazione
1. Le norme del presente
titolo si applicano alle attività lavorative che
comportano l'uso di attrezzature munite di
videoterminali.
2. Le norme del presente
titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di
veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici
montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici
destinati in modo prioritario all'utilizzazione da
parte del pubblico;
d) alle macchine
calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le
attrezzature munite di un piccolo dispositivo di
visualizzazione dei dati o delle misure, necessario
all'uso diretto di tale attrezzatura;
e) alle macchine di
videoscrittura senza schermo separato.
Articolo 173 - Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto legislativo si intende per:
a) videoterminale: uno
schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal
tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro:
l'insieme che comprende le attrezzature munite di
videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero
altro sistema di immissione dati, incluso il mouse,
il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli
accessori opzionali, le apparecchiature connesse,
comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il
modem, la stampante, il supporto per i documenti, la
sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di
lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il
lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di
videoterminali, in modo sistematico o abituale, per
venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di
cui all'articolo 175.
CAPO II – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
N° 4
articoli (da art.
Articolo 174 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro,
all’atto della valutazione del rischio di cui
all’articolo 28, analizza i posti di lavoro con
particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista
e per gli occhi;
b) ai problemi legati
alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni
ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro
adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi
riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma
1, tenendo conto della somma ovvero della
combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
3. Il datore di lavoro
organizza e predispone i posti di lavoro di cui
all’articolo
Articolo 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro
1. Il lavoratore, ha
diritto ad una interruzione della sua attività
mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali
interruzioni sono stabilite dalla contrattazione
collettiva anche aziendale.
4. Le modalità e la
durata delle interruzioni possono essere stabilite
temporaneamente a livello individuale ove il medico
competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la
cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al
termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi
di interruzione non sono compresi i tempi di attesa
della risposta da parte del sistema elettronico, che
sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di
lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il
posto di lavoro.
7. La pausa è considerata
a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di
lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno
di accordi che prevedono la riduzione dell'orario
complessivo di lavoro.
Articolo 176 - Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 41, con particolare riferimento:
a) ai rischi per la vista
e per gli occhi;
b) ai rischi per
l’apparato muscolo-scheletrico.
2. Sulla base delle
risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i
lavoratori vengono classificati ai sensi
dell’articolo 41, comma 6.
3. Salvi i casi
particolari che richiedono una frequenza diversa
stabilita dal medico competente, la periodicità
delle visite di controllo è biennale per i
lavoratori classificati come idonei con prescrizioni
o limitazioni e per i lavoratori che abbiano
compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale
negli altri casi.
4. Per i casi di
inidoneità temporanea il medico competente
stabilisce il termine per la successiva visita di
idoneità.
5. Il lavoratore è
sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui
al comma
6. Il datore di lavoro
fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi
speciali di correzione visiva, in funzione
dell'attività svolta, quando l’esito delle visite di
cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non
sia possibile utilizzare i dispositivi normali di
correzione.
Articolo 177 - Informazione e formazione
a) fornisce ai lavoratori
informazioni, in particolare per quanto riguarda:
1) le misure applicabili
al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso
di cui all'articolo 174;
2) le modalità di
svolgimento dell'attività;
3) la protezione degli
occhi e della vista;
b) assicura ai lavoratori
una formazione adeguata in particolare in ordine a
quanto indicato al comma 1, lettera a).
CAPO III – SANZIONI
N° 2
articoli (da art.
Articolo 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro
ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da
tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400
euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e
3, 175, commi 1 e 3, e 176, commi 1, 3, 5;
b) con l’arresto da
due a quattro mesi o con l’ammenda da
2. La violazione di
più precetti riconducibili alla categoria omogenea
di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature
munite di videoterminale di cui all’allegato XXXIV,
punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed
è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera
a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in
ogni caso, in sede di contestazione, i diversi
precetti violati.
Articolo 179 - Sanzioni a carico del preposto
Abrogato



