Testo coordinato del Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81
TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
N° 2
CAPI - N° 5 articoli (da art.
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
N° 3
articoli (da art.
Articolo 167 - Campo di applicazione
1. Le norme del presente
titolo si applicano alle attività lavorative di
movimentazione manuale dei carichi che comportano
per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico
biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
2. Ai fini del presente
titolo, s’intendono:
a) movimentazione manuale
dei carichi: le operazioni di trasporto o di
sostegno di un carico ad opera di uno o più
lavoratori, comprese le azioni del sollevare,
deporre, spingere, tirare, portare o spostare un
carico, che, per le loro caratteristiche o in
conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, comportano rischi di patologie da
sovraccarico biomeccanico, in particolare
dorso-lombari;
b) patologie da
sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture
osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro
adotta le misure organizzative necessarie e ricorre
ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature
meccaniche, per evitare la necessità di una
movimentazione manuale dei carichi da parte dei
lavoratori.
2. Qualora non sia
possibile evitare la movimentazione manuale dei
carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro
adotta le misure organizzative necessarie, ricorre
ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi
i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio
che comporta la movimentazione manuale di detti
carichi, tenendo conto dell'
ALLEGATO XXXIII, ed in
particolare:
a) organizza i posti di
lavoro in modo che detta movimentazione assicuri
condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile
anche in fase di progettazione, le condizioni di
sicurezza e di salute connesse al lavoro in
questione tenendo conto dell'
ALLEGATO XXXIII;
c) evita o riduce i
rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari,
adottando le misure adeguate, tenendo conto in
particolare dei fattori individuali di rischio,
delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e
delle esigenze che tale attività comporta, in base
all'
ALLEGATO XXXIII;
d) sottopone i lavoratori
alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41,
sulla base della valutazione del rischio e dei
fattori individuali di rischio di cui all’
ALLEGATO XXXIII.
3. Le norme tecniche
costituiscono criteri di riferimento per le finalità
del presente articolo e dell’
ALLEGATO XXXIII, ove
applicabili. Negli altri casi si può fare
riferimento alle buone prassi e alle linee guida.
Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento
1. Tenendo conto dell’
ALLEGATO XXXIII, il
datore di lavoro:
a) fornisce ai lavoratori
le informazioni adeguate relativamente al peso ed
alle altre caratteristiche del carico movimentato;
b) assicura ad essi la
formazione adeguata in relazione ai rischi
lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione
delle attività.
2. Il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in
merito alle corrette manovre e procedure da adottare
nella movimentazione manuale dei carichi.
CAPO II – SANZIONI
N° 2
articoli (da art.
Articolo 170 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro
ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da
tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400
euro per la violazione dell’articolo 168, commi 1 e
2.
b) con l’arresto da
due a quattro mesi o con l’ammenda da
Articolo 171 - Sanzioni a carico del preposto
Abrogato



