Testo coordinato del Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81
TITOLO V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
N° 2 CAPI - N° 6
articoli (da art.
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
N° 4
articoli (da art.
Articolo 161 - Campo di applicazione
1. Il presente titolo
stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del
presente decreto non si applicano alla segnaletica
impiegata per regolare il traffico stradale,
ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
2-bis. Entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e
delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, è emanato il regolamento per
l’individuazione delle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attività lavorative che si
svolgano in presenza di traffico veicolare.
Articolo 162 - Definizioni
1. Ai fini del presente
titolo si intende per:
a) segnaletica di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
seguito indicata “segnaletica di sicurezza”: una
segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una
attività o ad una situazione determinata, fornisce
una indicazione o una prescrizione concernente la
sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che
utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un
colore, un segnale luminoso o acustico, una
comunicazione verbale o un segnale gestuale;
b) segnale di divieto: un
segnale che vieta un comportamento che potrebbe far
correre o causare un pericolo;
c) segnale di
avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o
pericolo;
d) segnale di
prescrizione: un segnale che prescrive un
determinato comportamento;
e) segnale di salvataggio
o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni
relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di
soccorso o di salvataggio;
f) segnale di
informazione: un segnale che fornisce indicazioni
diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad
e);
g) cartello: un segnale
che, mediante combinazione di una forma geometrica,
di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce
una indicazione determinata, la cui visibilità è
garantita da una illuminazione di intensità
sufficiente;
h) cartello
supplementare: un cartello impiegato assieme ad un
cartello del tipo indicato alla lettera g) e che
fornisce indicazioni complementari;
i) colore di sicurezza:
un colore al quale e' assegnato un significato
determinato;
l) simbolo o pittogramma:
un'immagine che rappresenta una situazione o che
prescrive un determinato comportamento, impiegata su
un cartello o su una superficie luminosa;
m) segnale luminoso: un
segnale emesso da un dispositivo costituito da
materiale trasparente o semitrasparente, che e'
illuminato dall'interno o dal retro in modo da
apparire esso stesso come una superficie luminosa;
n) segnale acustico: un
segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un
apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o
di sintesi vocale;
o) comunicazione verbale:
un messaggio verbale predeterminato, con impiego di
voce umana o di sintesi vocale;
p) segnale gestuale: un
movimento o posizione delle braccia o delle mani in
forma convenzionale per guidare persone che
effettuano manovre implicanti un rischio o un
pericolo attuale per i lavoratori.
Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a
seguito della valutazione effettuata in conformità
all'articolo 28, risultano rischi che non
possono essere evitati o sufficientemente limitati
con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione
del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione
collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla
segnaletica di sicurezza, conformemente alle
prescrizioni di cui agli allegati da
ALLEGATO XXIV a
ALLEGATO XXXII.
2. Qualora sia necessario
fornire mediante la segnaletica di sicurezza
indicazioni relative a situazioni di rischio non
considerate negli allegati XXIV a XXXII, il datore
di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona
tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro,
per regolare il traffico all'interno dell'impresa o
dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla
segnaletica prevista dalla legislazione vigente
relativa al traffico stradale, ferroviario,
fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto
previsto nell'
ALLEGATO XXVIII.
Articolo 164 - Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro
provvede affinché:
a) il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano
informati di tutte le misure da adottare riguardo
alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno
dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;
b) i lavoratori ricevano
una formazione adeguata, in particolare sotto forma
di istruzioni precise, che deve avere per oggetto
specialmente il significato della segnaletica di
sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso
di gesti o di parole, nonché i comportamenti
generali e specifici da seguire.
CAPO II – SANZIONI
N° 2
articoli (da art.
Articolo 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro
ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da
tre a sei mesi o con l’ammenda da
b) con l’arresto da
due a quattro mesi o con l’ammenda da
2. La violazione di
più precetti riconducibili alla categoria omogenea
di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica
di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e
3, XXVI, per l’intero, XXVII, per l’intero, XXVIII,
punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2,
XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è
considerata una unica violazione ed è punita con la
pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di
vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede
di contestazione, i diversi precetti violati.
Articolo 166 - Sanzioni a carico del preposto
Abrogato



