Testo coordinato del Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81
TITOLO XII – DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
N° 6 articoli
(da art.
Articolo 298 - Principio di specialità
1. Quando uno stesso
fatto è punito da una disposizione prevista dal
titolo I e da una o più disposizioni previste negli
altri titoli, si applica la disposizione speciale.
Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi
1. Le posizioni di
garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su
colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici
riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
Articolo 300 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. L’articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:
«Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)
2. Salvo quanto previsto dal
comma
Articolo 301 - Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
1. Alle contravvenzioni
in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro
previste dal presente decreto nonché da altre
disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia
prevista la pena alternativa dell’arresto o
dell’ammenda ovvero la pena della
sola ammenda, si applicano le
disposizioni in materia di prescrizione ed
estinzione del reato di cui agli articoli 20, e
seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994,
n. 758.
Articolo 301-bis – Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione
Articolo 302 - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto
1. Per le
contravvenzioni punite con la sola pena
dell’arresto, il giudice può, su richiesta
dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel
limite di dodici mesi con il pagamento di una somma
determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui
all’articolo 135 del codice penale. La sostituzione
può avvenire solo quando siano state eliminate tutte
le fonti di rischio e le conseguenze dannose del
reato. La somma non può essere comunque inferiore a
euro 2.000.
2. La sostituzione di
cui al comma 1 non è consentita quando la violazione
ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un
infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte
ovvero una lesione personale che abbia comportato
l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni
per un periodo superiore ai quaranta giorni.
3. Decorso un periodo
di tre anni dal passaggio in giudicato della
sentenza che ha operato la sostituzione di cui al
comma 1 senza che l’imputato abbia commesso
ulteriori reati tra quelli previsti dal presente
testo unico, ovvero i reati di cui all’articolo 589,
secondo comma, e 590, terzo comma, del codice
penale, limitatamente all’ipotesi di violazione
delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro, il reato si estingue.
Articolo 302-bis – Potere di disposizione
1. Gli organi di
vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai
fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle
buone prassi, laddove volontariamente adottate dal
datore di lavoro e da questi espressamente
richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino
la non corretta adozione, e salvo che il fatto non
costituisca reato.
2. Avverso le
disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso,
entro trenta giorni, con eventuale richiesta di
sospensione dell’esecutività dei provvedimenti,
all’autorità gerarchicamente sovraordinata
nell’ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che
decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso
inutilmente il termine previsto per la decisione il
ricorso si intende respinto. Con riferimento ai
provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, la autorità gerarchicamente sovraordinata è
il dirigente della Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente.
Articolo 303 - Circostanza attenuante
Abrogato



