Testo coordinato del Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81
TITOLO XI – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
N° 2
CAPI - N° 11 articoli (da art.
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
N° 2
articoli (da art.
Articolo 287 - Campo di applicazione
1. Il presente titolo
prescrive le misure per la tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori che possono essere
esposti al rischio di atmosfere esplosive come
definite all'articolo 288.
2. Il presente titolo si
applica anche nei lavori in sotterraneo ove è
presente un'area con atmosfere esplosive, oppure è
prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che
tale area si possa formare nell'ambiente.
3. Il presente titolo non
si applica:
a) alle aree utilizzate
direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel
corso di esse;
b) all'uso di apparecchi
a gas di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
c) alla produzione, alla
manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al
trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente
instabili;
d) alle industrie
estrattive a cui si applica il decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 624;
e) all'impiego di mezzi
di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo
per i quali si applicano le pertinenti disposizioni
di accordi internazionali tra i quali il Regolamento
per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno
(ADNR), l'Accordo europeo relativo al trasporto
internazionale di merci pericolose per vie
navigabili interne (ADN), l'Organizzazione per
l'Aviazione civile internazionale (ICAO),
l'Organizzazione marittima internazionale (IMO),
nonchè la normativa comunitaria che incorpora i
predetti accordi. Il presente titolo si applica
invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva.
Articolo 288 - Definizioni
1. Ai fini del presente
titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una
miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di
sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori,
nebbie o polveri in cui, dopo
accensione, la combustione si propaga nell’insieme
della miscela incombusta.
1-bis. Per condizioni
atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la
concentrazione di ossigeno nell’atmosfera è
approssimativamente del 21% e che includono
variazioni di pressione e temperatura al di sopra e
al di sotto dei livelli di riferimento, denominate
condizioni atmosferiche normali (pressione pari a
101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali
variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle
proprietà esplosive della sostanza infiammabile o
combustibile.
CAPO II – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
N° 8
articoli (da art.
Articolo 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni
1. Ai fini della
prevenzione e della protezione contro le esplosioni,
sulla base della valutazione dei rischi e dei
principi generali di tutela di cui all'articolo 15,
il datore di lavoro adotta le misure tecniche e
organizzative adeguate alla natura dell'attività; in
particolare il datore di lavoro previene la
formazione di atmosfere esplosive.
2. Se la natura
dell'attività non consente di prevenire la
formazione di atmosfere esplosive, il datore di
lavoro deve:
a) evitare l'accensione
di atmosfere esplosive;
b) attenuare gli effetti
pregiudizievoli di un'esplosione in modo da
garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3. Se necessario, le
misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e
integrate con altre contro la propagazione delle
esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in
ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti
rilevanti.
Articolo 290 - Valutazione dei rischi di esplosione
(arresto da tre a sei mesi o
ammenda da
1. Nell'assolvere gli
obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il
datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti
da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei
seguenti elementi:
a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
d) entità degli effetti prevedibili.
2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Articolo 291 - Obblighi generali
(arresto da tre a sei mesi o
ammenda da
1. Al fine di
salvaguardare la sicurezza e la salute dei
lavoratori, e secondo i principi fondamentali della
valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo
289, il datore di lavoro prende i provvedimenti
necessari affinché:
a) dove possono
svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da
mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei
lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano
strutturati in modo da permettere di svolgere il
lavoro in condizioni di sicurezza;
b) negli ambienti di
lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere
esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la
sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito
un adeguato controllo durante la presenza dei
lavoratori, in funzione della valutazione del
rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici
adeguati.
Articolo 292 - Coordinamento
1. Fermo restando quanto
previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei e
mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino
lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro
è responsabile per le questioni soggette al suo
controllo.
2. Ferma
restando la responsabilità individuale di ciascun
datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 26,
il datore di lavoro che è responsabile del luogo di
lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure
riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori
e specifica nel documento sulla protezione contro le
esplosioni, di cui all'articolo
Articolo 293 - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell' ALLEGATO XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
2. Il datore di lavoro
assicura che per le aree di cui al comma 1 siano
applicate le prescrizioni minime di cui all'
ALLEGATO L.
3. Se necessario, le aree
in cui possono formarsi atmosfere esplosive in
quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e
la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di
accesso a norma dell' ALLEGATO LI
e provviste di allarmi
ottico/acustici che segnalino l’avvio e la fermata
dell’impianto, sia durante il normale ciclo sia
nell’eventualità di un’emergenza in atto..
Articolo 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni
1. Nell'assolvere gli
obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di
lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un
documento, denominato: «documento sulla protezione
contro le esplosioni».
(arresto da tre a sei mesi o
ammenda da
2. Il documento di cui al
comma
a) che i rischi di
esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese
misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del
presente titolo;
c) quali sono i luoghi
che sono stati classificati nelle zone di cui all'
ALLEGATO XLIX;
d) quali sono i luoghi in
cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'
ALLEGATO L.
e) che i luoghi e le
attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di
allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in
efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del
titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per
l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
(arresto da tre a sei mesi o
ammenda da
3. Il documento di cui al
comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del
lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di
lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del
lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o
trasformazioni rilevanti.
(arresto da tre a sei mesi o
ammenda da
4. Il documento di cui al
comma 1 è parte integrante del documento di
valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma
1.
Articolo 294-bis – Informazione e formazione dei lavoratori
(arresto da tre a sei mesi o
ammenda da
1. Nell’ambito degli obblighi di cui
agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede
affinché i lavoratori esposti al rischio di
esplosione e i loro rappresentanti vengano informati
e formati in relazione al risultato della
valutazione dei rischi, con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione
del presente titolo;
b) alla classificazione delle zone;
c) alle modalità operative necessarie a
minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti
di accensione;
d) ai rischi connessi alla presenza di
sistemi di protezione dell’impianto;
e) ai rischi connessi alla manipolazione
ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri
combustibili;
f) al significato della segnaletica di
sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
g) agli eventuali rischi connessi alla
presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere
esplosive, con particolare riferimento all’asfissia;
h) all’uso corretto di adeguati
dispositivi di protezione individuale e alle
relative indicazioni e controindicazioni all’uso.
Articolo 295 - Termini per l'adeguamento
1. Le attrezzature da
utilizzare nelle aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione
dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta
prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a
decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui
all' ALLEGATO L,
parte A, fatte salve le altre disposizioni che le
disciplinano.
2. Le attrezzature da
utilizzare nelle aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive, che sono a disposizione
dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta
dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i
requisiti minimi di cui all'
ALLEGATO L, parti A e B.
3. I luoghi di lavoro che
comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime
stabilite dal presente titolo.
Articolo 296 - Verifiche
(arresto da tre a sei mesi o
ammenda da
1. Il datore di lavoro
provvede affinché le installazioni elettriche nelle
aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi
dell' ALLEGATO XLIX
siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e
IV del decreto del Presidente della Repubblica 22
ottobre 2001, n. 462.
CAPO III – SANZIONI
N° 1
articoli (art. 297)
Articolo 297 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
1. Il datore di lavoro
è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da
2. Il datore di lavoro
e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da



