Testo coordinato del Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81
TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
N° 4 CAPI - N°
21 articoli (da art.
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
N° 5
articoli (da art.
Articolo 266 - Campo di applicazione
1. Le norme del presente
titolo si applicano a tutte le attività lavorative
nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti
biologici.
2. Restano ferme le
disposizioni particolari di recepimento delle norme
comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati e sull'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
Articolo 267 - Definizioni
1. Ai sensi del presente
titolo s’ intende per:
a) agente biologico:
qualsiasi microrganismo anche se geneticamente
modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano
che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni;
b) microrganismo:
qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno,
in grado di riprodursi o trasferire materiale
genetico;
c) coltura cellulare: il
risultato della crescita in vitro di cellule
derivate da organismi pluricellulari.
Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici
1. Gli agenti biologici
sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda
del rischio di infezione:
a) agente biologico del
gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità
di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del
gruppo 2: un agente che può causare malattie in
soggetti umani e costituire un rischio per i
lavoratori; è poco probabile che si propaga nella
comunità; sono di norma disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del
gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi
in soggetti umani e costituisce un serio rischio per
i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi
nella comunità, ma di norma sono disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del
gruppo 4: un agente biologico che può provocare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un
serio rischio per i lavoratori e può presentare un
elevato rischio di propagazione nella comunità; non
sono disponibili, di norma, efficaci misure
profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui
l'agente biologico oggetto di classificazione non
può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno
fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato
nel gruppo di rischio più elevato tra le due
possibilità.
Articolo 269 - Comunicazione
1. Il datore di lavoro
che intende esercitare attività che comportano uso
di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica
all'organo di vigilanza territorialmente competente
le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima
dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo
dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui
all' articolo 271, comma 5.
2. Il datore di lavoro
che è stato autorizzato all'esercizio di attività
che comporta l'utilizzazione di un agente biologico
del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al
comma 1.
3. Il datore di lavoro
invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si
verificano nelle lavorazioni mutamenti che
comportano una variazione significativa del rischio
per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni
qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente
classificato dal datore di lavoro in via
provvisoria.
4. Il rappresentante per
la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al
comma 1.
5. Ove le attività di cui
al comma 1 comportano la presenza di microrganismi
geneticamente modificati, ai quali si applicano i
livelli di contenimento 2, 3 e 4 individuati all’
allegato IV del del decreto legislativo 12 aprile
2001, n. 206, il documento di cui al comma 1,
lettera b), è sostituito da copia della
documentazione prevista per i singoli casi di specie
dal predetto decreto.
6. I laboratori che
forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla
comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto
riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
Articolo 270 - Autorizzazione
1. Il datore di lavoro
che intende utilizzare, nell'esercizio della propria
attività, un agente biologico del gruppo 4 deve
munirsi di autorizzazione del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.
2. La richiesta di
autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui
all’articolo 269, comma 1;
b) l'elenco degli agenti
che si intende utilizzare.
4. Il datore di lavoro in
possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1
informa il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali di ogni nuovo agente
biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni
avvenuta cessazione di impiego di un agente
biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che
forniscono un servizio diagnostico sono esentati
dagli adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
comunica all'organo di vigilanza competente per
territorio le autorizzazioni concesse e le
variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti
biologici del gruppo 4. Il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali istituisce ed
aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del
gruppo 4 dei quali è stata comunicata
l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui
ai commi 1 e 4.
CAPO II – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
N° 8
articoli (da art. 271 art. 278
Articolo 271 - Valutazione del rischio
1. Il datore di lavoro,
nella valutazione del rischio di cui all'articolo
17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni
disponibili relative alle caratteristiche
dell'agente biologico e delle modalità lavorative,
ed in particolare:
a) della classificazione
degli agenti biologici che presentano o possono
presentare un pericolo per la salute umana quale
risultante dall'
ALLEGATO XLVI o, in
assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro
stesso sulla base delle conoscenze disponibili e
seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1
e 2;
b) dell'informazione
sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti
allergici e tossici;
d) della conoscenza di
una patologia della quale è affetto un lavoratore,
che è da porre in correlazione diretta all'attività
lavorativa svolta;
e) delle eventuali
ulteriori situazioni rese note dall'autorità
sanitaria competente che possono influire sul
rischio;
f) del sinergismo dei
diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro
applica i principi di buona prassi microbiologica,
ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le
misure protettive e preventive di cui al presente
titolo, adattandole alle particolarità delle
situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro
effettua nuovamente la valutazione di cui al comma
4. Nelle attività, quali
quelle riportate a titolo esemplificativo nell'
ALLEGATO XLIV,
che, pur non comportando la deliberata intenzione di
operare con agenti biologici, possono implicare il
rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi,
il datore di lavoro può prescindere
dall'applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279,
qualora i risultati della valutazione dimostrano che
l'attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui
all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:
a) le fasi del
procedimento lavorativo che comportano il rischio di
esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei
lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c) le generalità del
responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
d) i metodi e le
procedure lavorative adottate, nonché le misure
preventive e protettive applicate;
e) il programma di
emergenza per la protezione dei lavoratori contro i
rischi di esposizione ad un agente biologico del
gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel
contenimento fisico.
6. Il rappresentante per
la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione
della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso
anche ai dati di cui al comma 5.
Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
a) evita l'utilizzazione
di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività
lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i
lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al
rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente
i processi lavorativi, anche
attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a
proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti
biologici;
d) adotta misure
collettive di protezione ovvero misure di protezione
individuali qualora non sia possibile evitare
altrimenti l'esposizione;
e) adotta misure
igieniche per prevenire e ridurre al minimo la
propagazione accidentale di un agente biologico
fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di
rischio biologico, rappresentato nell'
ALLEGATO XLV, e altri
segnali di avvertimento appropriati;
g) elabora idonee
procedure per prelevare, manipolare e trattare
campioni di origine umana ed animale;
h) definisce procedure di
emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza
di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori
del contenimento fisico primario, se necessario o
tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi
necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo
smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza,
mediante l'impiego di contenitori adeguati ed
identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento
dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per
la manipolazione ed il trasporto in condizioni di
sicurezza di agenti biologici all'interno
e all’esterno del luogo di
lavoro.
Articolo 273 - Misure igieniche
a) i lavoratori
dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti
di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del
caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano
in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti
idonei, da riporre in posti separati dagli abiti
civili;
c) i dispositivi di
protezione individuale, ove non
siano monouso, siano controllati,
disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione,
provvedendo altresì a far riparare o sostituire
quelli difettosi prima dell'utilizzazione
successiva;
2. Nelle aree di lavoro
in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere
cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al
consumo umano, usare pipette a bocca e applicare
cosmetici.
Articolo 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
1. Il datore di lavoro,
nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di
valutazione dei rischi, presta particolare
attenzione alla possibile presenza di agenti
biologici nell'organismo dei pazienti o degli
animali e nei relativi campioni e residui e al
rischio che tale presenza comporta in relazione al
tipo di attività svolta.
3. Nelle strutture di
isolamento che ospitano pazienti od animali che
sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti
biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di
contenimento da attuare per ridurre al minimo il
rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate
nell' allegato XLVII in funzione delle modalità di
trasmissione dell’agente biologico.
Articolo 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
1. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto all'
ALLEGATO XLVI, punto
6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti
biologici dei gruppi 2, 3 o
2. Il datore di lavoro
assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro
corrispondenti almeno al secondo livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro
corrispondenti almeno al terzo livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro
corrispondenti almeno al quarto livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori
comportanti l'uso di materiali con possibile
contaminazione da agenti biologici patogeni per
l'uomo e nei locali destinati ad animali da
esperimento, possibili portatori di tali agenti, il
datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno
a quelle del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai
commi 1 e
5. Per i luoghi di lavoro
di cui ai commi 3 e 4, il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, sentito
l'Istituto superiore di sanità, può individuare
misure di contenimento più elevate.
Articolo 276 - Misure specifiche per i processi industriali
1. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto all'
ALLEGATO XLVII, punto
6, nei processi industriali comportanti l'uso di
agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di
lavoro adotta misure opportunamente scelte tra
quelle elencate nell'
ALLEGATO XLVIII,
tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo
275.
2. Nel caso di agenti
biologici non ancora classificati, il cui uso può
far sorgere un rischio grave per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di
contenimento.
Articolo 277 - Misure di emergenza
1. Se si verificano
incidenti che possono provocare la dispersione
nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai
gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare
immediatamente la zona interessata, cui possono
accedere soltanto quelli addetti ai necessari
interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi
di protezione.
2. Il datore di lavoro
informa al più presto l'organo di vigilanza
territorialmente competente, nonché i lavoratori ed
il rappresentante per la sicurezza, dell'evento,
delle cause che lo hanno determinato e delle misure
che intende adottare, o che ha già adottato, per
porre rimedio alla situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano
immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o
al preposto, qualsiasi infortunio o incidente
relativo all'uso di agenti biologici.
Articolo 278 - Informazioni e formazione
1. Nelle attività per le
quali la valutazione di cui all'articolo 271
evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base
delle conoscenze disponibili, informazioni ed
istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute
dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da
prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da
osservare;
d) la funzione degli
indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi
di protezione individuale ed il loro corretto
impiego;
e) le procedure da
seguire per la manipolazione di agenti biologici del
gruppo 4;
f) il modo di prevenire
il verificarsi di infortuni e le misure da adottare
per ridurne al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro
assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
4. Nel luogo di lavoro
sono apposti in posizione ben visibile cartelli su
cui sono riportate le procedure da seguire in caso
di infortunio od incidente.
CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA
N° 3
articoli (da art.
Articolo 279 - Prevenzione e controllo
1. Qualora l’esito
della valutazione del rischio ne rilevi la necessità
i lavoratori esposti ad agenti biologici sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 41
2. Il datore di lavoro,
su conforme parere del medico competente, adotta
misure protettive particolari per quei lavoratori
per i quali, anche per motivi sanitari individuali,
si richiedono misure speciali di protezione, fra le
quali:
a) la messa a
disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori
che non sono già immuni all'agente biologico
presente nella lavorazione, da somministrare a cura
del medico competente;
b) l'allontanamento
temporaneo del lavoratore secondo le procedure
dell'articolo 42.
3. Ove gli accertamenti
sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti
in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di
anomalia imputabile a tale esposizione, il medico
competente ne informa il datore di lavoro.
5. Il medico competente
fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul
controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dell'attività che comporta
rischio di esposizione a particolari agenti
biologici individuati nell'
ALLEGATO XLVI nonché
sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e
della non vaccinazione.
Articolo 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali
1. I lavoratori addetti
ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3
ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono
riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta,
l'agente utilizzato e gli eventuali casi di
esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro
istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1
e ne cura la tenuta tramite il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione. Il medico
competente e il rappresentante per la sicurezza
hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di
lavoro:
a) consegna copia del
registro di cui al comma 1 all’ISPESL e all’organo
di vigilanza competente per territorio,comunicando
ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta
questi ne facciano richiesta,le variazioni
intervenute;
b) comunica all’ISPESL
e all’organo di vigilanza competente per territorio
la cessazione del rapporto di lavoro,dei lavoratori
di cui al comma 1, fornendo al contempo
l’aggiornamento dei dati che li riguardano e
consegna al medesimo Istituto per tramite del medico
competente le relative cartelle sanitarie e di
rischio;
c) in caso di
cessazione di attività dell'azienda, consegna
all'Istituto superiore di sanità e all'organo di
vigilanza competente per territorio copia del
registro di cui al comma 1 ed all'ISPESL copia del
medesimo registro nonché per il tramite del medico
competente le cartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso di
assunzione di lavoratori che hanno esercitato
attività che comportano rischio di esposizione allo
stesso agente richiede all'ISPESL copia delle
annotazioni individuali contenute nel registro di
cui al comma 1, nonché copia della cartella
sanitaria e di rischio.
4. Le annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1
e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate
dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto
di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla
cessazione di ogni attività che espone ad agenti
biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che
possono provocare infezioni consistenti o latenti o
che danno luogo a malattie con recrudescenza
periodica per lungo tempo o che possono avere gravi
sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta
anni.
5. La documentazione di
cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con
salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le
modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e
delle cartelle sanitarie e di rischio sono
determinati con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e del lavoro
e della previdenza sociale sentita la Commissione
consultiva permanente.
Articolo 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso
1. Presso l'ISPESL è
tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di
decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonché le
strutture sanitarie, pubbliche o private, che
refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di
cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della
relativa documentazione clinica.
3. Con decreto dei
Ministri della salute e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva, sono determinati il modello e le
modalità di tenuta del registro di cui al comma 1,
nonché le modalità di trasmissione della
documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
fornisce alla commissione CE, su richiesta,
informazioni su l'utilizzazione dei dati del
registro di cui al comma 1.
CAPO IV - SANZIONI
N° 5
articoli (da art.
Articolo 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
1. Il datore di lavoro
è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da
2. Il datore di lavoro
e i dirigenti sono puniti:
a) con l’arresto da
tre a sei mesi o con l’ammenda da
b) con l’arresto fino
a tre mesi o con l’ammenda da
c) con la sanzione
amministrativa pecuniaria da
Articolo 283 - Sanzioni a carico dei preposti
1. Con riferimento
alle previsioni di cui al presente titolo, il
preposto è punito con l’arresto fino a due mesi o
con l’ammenda da
Articolo 284 - Sanzioni a carico del medico competente
1. Il medico
competente è punito con l'arresto fino a due mesi o
con l'ammenda da
Articolo 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori
1. I lavoratori sono
puniti:
a) con l'arresto fino
a un mese o con l'ammenda da
b) con l'arresto fino
a quindici giorni o con l'ammenda da
Articolo 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
1. Chiunque viola le
disposizioni di cui all’articolo 273, comma 2, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da



