TESTO UNICO AMIANTO

Disegno di legge per il riordino della normativa in materia di amianto in un testo unico

Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono il riordino, il coordinamento e l’integrazione della normativa in materia di amianto e provvedono a:

a) tutela dell’ambiente, gestione dei rifiuti, bonifica delle aree interessate, nonché cessazione dell’impiego dell’amianto; 
b) tutela della salute collettiva ed individuale; 
c) tutela della sicurezza del lavoro; 
d) misure previdenziali e pensionamento anticipato; 
e) incentivi per gli interventi di bonifica in favore dei privati e delle imprese, per la messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche e per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse;
f) sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dalla presente legge; 
g) disposizioni processuali.

La presente legge si applica a: 

a) tutte le strutture edilizie, pubbliche o private, in cui sono presenti manufatti o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aero-disperse, ivi compresi gli edifici ad uso civile, commerciale, militare o industriale in cui la contaminazione può provenire dalla lavorazione dell'amianto o di materiali che lo contengono, i siti industriali dismessi o quelli nei quali è stata effettuata riconversione produttiva e i luoghi in cui l'eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti; 

b) navi, aeromobili, mezzi di trasporto, impianti, macchine e attrezzature. 

La presente legge speciale rispetto alle normative 7 generali in materia di tutela dell'ambiente, della sicurezza del lavoro, della salute collettiva, previdenziale e di incentivi per la bonifica nonché di sanzioni e procedimenti amministrativi e giudiziari, si applica a tutte le attività in cui vi è stato, ovvero vi è, uso di amianto e specificamente a: 

a) estrazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento, importazione, esportazione e smaltimento, nel territorio nazionale, dell’amianto e dei prodotti che lo contengono; 
b) dismissione dalla produzione e dal commercio, cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono; 
c) attività lavorative che comportano o possono comportare, in via diretta ed indiretta per i lavoratori e per l’ambiente esterno, il rischio di esposizione ad amianto ivi compresa la presenza di fibre di amianto provenienti da affioramenti naturali;
d) realizzazione di misure di decontaminazione, di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, individuando misure a sostegno delle imprese e dei privati; 
e) ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva; 
f) controllo sull'inquinamento da amianto. 

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per amianto: 

silicati fibrosi denominati actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4; 
grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5; 
antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5; 
crisotilo, n. CAS 12001-29-5; 
crocidolite, n. CAS 12001-28-4; 
tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6. 
L’Agenzia può provvedere all’integrazione della suddetta lista.


Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Finalità
Art. 2 Campo di applicazione
Art. 3 Definizioni
Art. 4 Principi generali di tutela
Art. 5 Valori limite delle emissioni in atmosfera
Art. 6 Valori limite negli effluenti liquidi
Art. 7 Valori limite nel suolo e sottosuolo
Art. 8 Aggiornamenti e modifiche dei valori limite
Art. 9 Raccolta e trasmissione dei dati
Titolo II Tutela dell’ambiente
Capo I Obblighi funzionali alla bonifica
Art. 10 Individuazione del titolare degli obblighi
Art. 11 Programma di ispezione
Art. 12 Modalità di campionamento
Art. 13 Valutazione del rischio
Art. 14 Responsabile del rischio amianto
Art. 15 Obblighi di denuncia
Art. 16 Analisi
Art. 17 Programma di controllo dei materiali contenenti amianto
Art. 18 Attività di manutenzione e custodia
Art. 19 La bonifica dell’amianto
Art. 20 Rimozione dei materiali di amianto
Art. 21 Tecniche di rimozione
Art. 22 L’imballaggio dei rifiuti contenenti amianto
Art. 23 Modalità di allontanamento dei rifiuti dall’area di lavoro
Art. 24 Incapsulamento
Art. 25 Confinamento
Art. 26 Tubazioni e tecniche di glove-bag
Art. 27 Bonifica di grandi strutture coibentate
Art. 28 Bonifica delle coperture in cemento-amianto
2
Art. 29 Allestimento del cantiere
Art. 30 Collaudo del cantiere
Art. 31 Area di decontaminazione
Art. 32 Protezione dei lavoratori
Art. 33 Decontaminazione del cantiere
Art. 34 Protezione delle zone esterne all’area di lavoro
Art. 35 Monitoraggio ambientale
Art. 36 Misure di sicurezza durante gli interventi di bonifica delle coperture in cemento-amianto
Art. 37 Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di
smaltimento e bonifica
Art. 38 Criteri per la certificazione della restituibilità di ambienti bonificati
Art. 39 Certificazione finale per la restituibilità di ambienti bonificati
Capo II Obblighi della Pubblica Amministrazione
Art. 40 Siti di interesse nazionale
Art. 41 Procedure per l’affidamento delle attività di bonifica e riqualificazione dei siti
Art. 42 Siti contaminati da amianto
Art. 43 Censimento
Art. 44 Piani regionali e delle province autonome
Art. 45 Informazione collettiva
Art. 46 Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale contenente amianto
derivante dal crollo parziale o totale degli edifici causato da eventi sismici e altre calamità naturali
Titolo III Tutela della sicurezza del lavoro
Art. 47 Campo di applicazione
Art. 48 Individuazione della presenza di amianto
Art. 49 Valutazione dei rischi
Art. 50 Notifica
Art. 51 Misure di prevenzione e protezione
Art. 52 Misure igieniche
Art. 53 Controllo dell’esposizione
Art. 54 Valore limite
Art. 55 Operazioni lavorative particolari
Art. 56 Provvedimento di sospensione

Art. 57 Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
Art. 58 Informazione ai lavoratori
Art. 59 Formazione dei lavoratori
Art. 60 Sorveglianza sanitaria
Art. 61 Registro di esposizione e cartelle sanitarie di rischio
Art. 62 Mesoteliomi
Art. 63 Disposizioni sul lavoro marittimo
Titolo IV Tutela della salute collettiva
Art. 64 Prestazioni sanitarie per i soggetti esposti ed ex esposti
Art. 65 Esiti degli esami
Art. 66 Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti ed ex esposti
Art. 67 Registro dei soggetti ex esposti
Art. 68 Aggregazione dei dati
Art. 69 Registrazione dei tumori e delle malattie asbesto-correlate
Titolo V Misure previdenziali
Art. 70 Computo del periodo di esposizione.
Art. 71 Coefficiente moltiplicatore
Art. 72 Situazioni legittimanti il beneficio pensionistico
Art. 73 Computo complessivo dei periodi di esposizione
Art. 74 Competenza sull'accertamento
Art. 75 Facoltà di opzione
Art. 76 Rinuncia all'azione giudiziaria
Art. 77 Rinuncia al recupero di importi dovuti a seguito di sentenza di accertamento dell'indebito pensionistico
Art. 78 Atti di indirizzo
Art. 79 Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
Art. 80 Legittimazione passiva
Art. 81 Norme speciali e Fondo per le vittime dell'amianto
Art. 82 Modifiche al decreto per presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Titolo VI Incentivi per gli interventi di bonifica


Capo I Misure in favore dei privati e delle imprese

Art. 83 Campo di applicazione
Art. 84 Detrazione d’imposta
Art. 85 Attribuzione del credito d’imposta per gli interventi di bonifica dell’amianto
Art. 86 Agevolazione concedibile e utilizzazione del credito d’imposta
Art. 87 Procedura di accesso e riconoscimento del credito d’imposta
Art. 88 Cause di revoca del credito d'imposta
Art. 89 Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito
Art. 90 Fondo per la progettazione degli interventi di bonifica dall’amianto
Capo II Misure per la messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche
Art. 91 Disposizioni per la messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche

Capo III Misure per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse
Art. 92 Istituzione del Fondo per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali
dismesse
Art. 93 Modalità di accesso al Fondo
Art. 94 Progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse
Art. 95 Agevolazioni per il recupero e la messa in sicurezza degli immobili ubicati nelle aree
industriali dismesse
Art. 96 Copertura finanziaria

Titolo VII Agenzia Nazionale Amianto
Art. 97 Istituzione dell’Agenzia Nazionale Amianto
Art. 98 Compiti dell’Agenzia
Art. 99 Composizione
Art. 100 Attribuzioni degli organi dell’Agenzia
Art. 101 Coordinamento
Art. 102 Disposizioni per l’operatività dell’Agenzia
Art. 103 Norme di attuazione

Titolo VIII Sanzioni, disposizioni processuali e abrogazioni
Art. 104 Sanzioni per i soggetti di cui all’articolo 10
Art. 105 Sanzioni per il responsabile del rischio amianto
Art. 106 Sanzioni per il rappresentante legale dell’impresa
Art. 107 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 108 Sanzioni per il preposto
Art. 109 Sanzioni per il medico competente
Art. 110 Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Art. 111 Sanzioni in materia di attività riguardanti l’amianto nel territorio nazionale
Art. 112 Sospensione dell’attività d’impresa
Art. 113 Sanzioni per inosservanza dei valori limite
Art. 114 Sanzioni per inosservanza degli obblighi di sicurezza
Art. 115 Sanzioni per inosservanza degli obblighi di informazione
Art. 116 Omissione di comunicazione in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 117 Circostanza aggravante per combustione illecita di amianto
Art. 118 Modifica dell’articolo 157 del codice penale
Art. 119 Modifica dell’articolo 22 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Art. 120 Modifica dell’articolo 221 del codice di procedura penale
Art. 121 Modifica dell’articolo 225 del codice di procedura penale
Art. 122 Modifica dell’articolo 392 del codice di procedura penale
Art. 123 Modifica dell’articolo 405 del codice di procedura penale
Art. 124 Consulenza tecnica d’ufficio nel rito del lavoro
Art. 125 Disposizioni per l’ammissione delle vittime dell’amianto e dei loro familiari al patrocinio a spese dello Stato
Art. 126 Clausola finanziaria
Art. 127 Copertura finanziaria
Art. 128 Abrogazioni espresse
Art. 129 Disposizioni finali

Allegati 1 e 2 al Titolo I
Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al Titolo II


Fonte:  http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/47458_testi.htm


DOWNLOAD:Bozza del Testo Unico Amianto - DDL (non depositato)Senato 21 Novembre 2016

CALCOLO RISCHI LAVORAZIONI DI SMALTIMENTO E BONIFICA DELL'AMIANTO IN EXCEL


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