Testo definitivo dell'Accordo stato regioni del 7 Luglio 2016 Formazione Rspp anche in word

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 de/ decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 7 luglio 2016
VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007. n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nel luoghi di lavoro”, e, in particolare, l’articolo 32, il quale detta disposizioni relative alla individuazione delle capacita e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP);
VISTA la nota n. 29700033137P del 24 maggio 2016, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, ha trasmesso l’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei sen/izi dl prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che e stato diramato alle Regioni il successivo 27 maggio2016;
CONSIDERATO che, per l’esame del documento in parola e stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 15 giugno 2016, nel corso della quale sono state condivisi alcuni perfezionamenti del testo riferiti, tra l’altro, alla sostituzione del nuovo Allegato IV, concernente le “indicazionii metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi”, specificamente: 1. Profili di competenza degli ASPP/RSPP; 2. Bisogni formativi di ASPP E RSPP; 3. ll Progetto formativo; 4. Verifiche in itinere e finale;
CONSIDERATO che, al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, a seguito di quanto condiviso nel corso della citata riunione tecnica del 15 giugno 2016, ha trasmesso con nota n. 29/0003824/L del 16 giugno 2016, la nuova formulazione dello schema di accordo in argomento, che é stata diramata, il 21 giugno 2016, alle Regioni ed alle Province autonome;
CONSIDERATO che, nella seduta di questa Conferenza le Regioni hanno espresso avviso favorevole sull’accordo in parola, con le modifiche condivise nella formulazione diramata il 21 giugno 2016;

DURATA E CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

e disposizioni modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, e 37, comma 2, del D. Lgs.n. 81/2008 e del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008
PREMESSO CHE:
-ll decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008), all’articolo 32 detta le disposizioni relative all’individuazione delle capacita e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) rinviando, per la definizione dei contenuti dei percorsi formativi, all’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006;
- e’ stata ravvisata la necessita di procedere ad una revisione di tale Accordo in quanto non piu coerente con il quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 81/2008 e dagli Accordi del 21 dicembre 2011 (ai sensi degli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008), dall'Accordo sull’uso delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 73, comma 5, e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs, n. 81/2008, con il quale sono stati individuati i criteri del formatore;
-analogamente, e stata ravvisata la necessita di procedere alla sostituzione dell’allegato I all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con l’allegato ll al presente Accordo, relativo alla formazione in modalità e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina;
- si e reputato opportuno, ai fini di rendere uniforme la disciplina dettata dagli Accordi del 21 dicembre 2011 ex artt. 34 e 37 e dalle successive linee interpretative del 25 luglio 2012 con quanto previsto nel presente Accordo, eliminare qualsiasi riferimento agli enti bilaterali in quanto non contemplati dal D. Lgs. n. 81/2008;
-e si e, inoltre, proceduto ad una modifica del punto 9.2 dell’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, concernente “le attrezzature di lavoro per le qua/i e richiesta una specifica abilitazione deg/i operator/” al fine di superare alcuni problemi applicativi relativamente al riconoscimento della formazione pregressa;
-infine, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge n. 69/2013 (c.d_ decreto del fare) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, il presente Accordo reca nell’allegato Ill, la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro;
Tutto cio premesso, il Governo, le Regioni e le Province autonome, in attuazione di quanto previsto:
» al punto 2.7 “Sperimentazione” dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 attuativo dell’articolo
2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 che integra il decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 626 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sul luoghi di lavoro,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006;
» ai commi 4 e 5 dell’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008
concordano la revisione del citato Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 e le disposizioni modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 secondo quanto di seguito riportato.

Allegato A 
ACCORDO SULLA DURATA E SUI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ll presente Accordo stabilisce i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione previsti dall‘articolo 32, Comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito d.lgs_ n. 81/2008).
Tale disposizione subordinata allo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione al possesso di due requisiti:
1. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
2. attestato dl frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici Corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare Corsi di aggiornamento.
Si precisa che la durata e i contenuti dei Corsi richiamati nel presente Accordo sono da Considerarsi Come
minimi e che, quindi, i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno implementarne durata e
contenuti.
Si rappresenta, inoltre, Che per i Corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning e da ritenersi
valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla Contrattazione Collettiva,
con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di Cui all’allegato ll.

1. INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI TITOLI DI STUDIO VALIDI AI FINI DELL’ESONERO DALLA FREQUENZA AI CORSI DI FORMAZIONE

L’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 identifica le classi di laurea il Cui possesso esonera dalla frequenza ai Corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
In tal Caso, viene comunque precisato Che anche i soggetti in possesso di tali lauree, per svolgere i Compiti di RSPP debbano possedere un attestato di frequenza, Con verifica dell’apprendimento a specifici Corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione del rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro- Correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di Comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome dl Trento e di Bolzano.
ln attuazione di quanto disposto dall’articolo 32, Comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 81/2008 sono esonerati dalla frequenza ai Corsi di formazione di Cui all’articolo 32, comma 2, primo periodo, coloro Che sono in possesso di laurea in una delle seguenti Classi:
- laurea magistrale Conseguita in una delle seguenti Classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM- 35, di Cui al decreto del Ministro Università e ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007;
- laurea specialistica Conseguita nelle seguenti Classi: 4/S, da 25/S a 38/S di Cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;
- laurea magistrale Conseguita nella Classe LM/SNT 4 di Cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009;
- laurea Conseguita nella Classe L/SNT 4 di Cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009.
Sono, altresì validi, ai fini dell’esonero di cui al presente punto, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di lngegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652.
Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei Corsi previsti (moduli A-B-C) nel relativamente a Ciascun modulo (moduli A-B-C), il possesso di un Certificato Università superamento di uno o più esami relativi ad uno o piU insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel presente Accordo o attestato di partecipazione ad un
corso Universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di
svolgimento siano conformi ai contenuti del presente Accordo.
Nell’allegato I e riportato l’elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di
cui all‘articolo 32, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei Corsi di aggiornamento:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche
operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di
diretta emanazione regionale o provinciale;
b) gli Enti di formazione accreditati in conformita al modello di accreditamento definito in ogni Regione e
Provincia autonoma ai sensi dell’lntesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;
c) Ie Università;
d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
f) I’lNAlL;
g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
h)amministrazione della Difesa;
i)le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato e livello Centrale che dislocato a livello periferico:
-Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
-Ministero della salute;
-Ministero dello sviluppo economico;
-Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica
-sicurezza;
-Formez;
- SNA (Scuola Nazionale dell‘Amministrazione);
l) Ie associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di
formazione;
n) gli ordini e i collegi professionali.
Ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere eventualmente individuati, in
sede di Conferenza Stato-Regioni congiuntamente dalle amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e
Province autonome, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008.
Nota al Punto 2, Lettera I)
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività
formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di Ioro diretta ed esclusiva emanazione.
Queste ultime strutture devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell’lntesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009.
Considerato che l’articolo 2, comma 1, lettera ee) del d.lgs. n. 81/2008 definisce organismi paritetici gli “organismi costituiti a iniziativa di una o piu’ associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative su/ piano nazionale, si ritiene che il requisito principale che tali Organismi devono soddisfare sia la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che Ia costituiscono, lndividuata attraverso una valutazione complessiva del seguenti criteri:
1. consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione nei
casi di sottoscrizione per mera adesione);
4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.
I suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che
decidono di effettuare Ie attività formative e di aggiornamento.

3. REQUISITI DEI DOCENTI

I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell‘articolo 6,
comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008.

4. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:
a) indicare II responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso
corso;
b) indicare i nominativi dei docenti;
c) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 35 soggetti;
d) tenere il registro di presenza dei partecipanti;
e) verificare Ia frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell’ammissione alla verifica
dell’apprendimento.

5. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Le indicazioni metodologiche per la progettazione e la realizzazione del corso formativo per ASPP e RSPP,
con particolare riguardo al Modulo B, sono riportate neIl’aIlegato IV; nell’allegato ll sono riportati i requisiti
specifici per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning.
Le indicazioni previste nell’aIIegato IV sono da ritenersi valide anche per Ia progettazione e la realizzazione
dei Corsi di aggiornamento previsti al paragrafo 9 del presente Accordo.

6. ARTICOLAZIONE, OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione é strutturato in tre
distinti moduli: A, B e C.

6.1 Modulo A

ll Modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP.
La durata complessiva e di 28 ore, escluse le Verifiche di apprendimento finali.
II Modulo A e propedeutico per l’accesso agli altri moduli. ll suo superamento consente l’accesso a tutti i
percorsi formativi.
E consentito I’utilizzo della modalità e-/learning secondo i criteri previsti nell’allegato Il del presente Accordo.
ll Modulo A deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di essere in
grado di conoscere:
- la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e gli strumenti per garantire un
adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa;
- tutti I soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i Ioro compiti e le responsabilità;
- le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- I principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e individuare le misure di prevenzione e protezione
nonché le modalità per la gestione delle emergenze;
- gli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di
prevenzione aziendale;
- i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione;
- gli elementi metodologici per la valutazione del rischio.


6.2 Modulo B

ll Modulo B e il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita lavorative.
Come il Modulo A anche il Modulo B é necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP.
L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B e strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore.
ll suddetto Modulo B comune e esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione indicati nella tabella sotto riportata ll Modulo B comune é propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione.
Le durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali

ll Modulo B deve essere orientato alla risoluzione di problemi, all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei inter\/enti di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio, ponendo attenzione all’approfondimento in ragione dei differenti livelli di rischio ed evitando la ripetizione di argomenti.
ll Modulo B deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità per:
- individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto compresi i rischi ergonomici e stress lavoro-correlato;
- individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i DPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e dell’attività lavorativa;
- contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio.
Le metodologie didattiche dovranno avere carattere operativo e fortemente orientato alla risoluzione di problemi, all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione.
I contenuti dei Moduli B sono quelli riportati nelle tabelle che seguono che individuano le aree/fonti di rischio da trattare
L’articolazione oraria dei singoli argomenti da trattare e lasciata ai soggetti formatori.
La trattazione dei rischi dovrà prevedere un breve richiamo normativo e la precise definizione degli stessi.
L’attenzione dovrà essere rivolta alla corretta valutazione nei diversi settori, alle diverse misure tecnico-organizzative e procedurali utili al contenimento e agli adempimenti previsti, compresi i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica di sicurezza e la sorveglianza sanitaria ove prevista.

6.3 Modulo C

l Modulo C e il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP.
La durata complessiva e di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento finali
ll modulo C deve consentire ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire Ie conoscenze/abilita relazionali e gestionali per:
- progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo;
- pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della sicurezza;
- utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Per ciascun Modulo A, B e C devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.
La predisposizione delle prove e competenza dei vari docenti, eventualmente supportati dal responsabile del progetto formativo.

7.1 MODULO A

La verifica dell’apprendimento deve essere svolta mediante test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) eventualmente integrate da un colloquio di approfondimento

7.2 MODULO B

La verifica dell’apprendimento si svolge secondo le seguenti modalità:
- test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);
- una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti il ruolo di RSPP e ASPP nel contesto lavorativo;
- eventuale colloquio di approfondimento.

7.3. MODULO C

La verifica dell’apprendimento si svolge con le seguenti modalità:
- test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);
- colloquio individuale finalizzato a verificare Ie competenze organizzative, gestionali e relazionali acquisite

7.4 VERBALI D’ESAME

l verbali d’esame, anche su supporti informatici, sono conservati a cura del soggetto formatore e devono contenere i seguenti elementi:
- dati identificativi del soggetto formatore;
- dati del corso (tipologia e durata del Modulo);
- elenco degli ammessi alla verifica dell’apprendimento sulla base della frequenza minima del 90% del monte orario previsto;
- tipologia della verifica di apprendimento con relativa indicazione dell’idoneità;
- luogo, data ed orario della verifica di apprendimento;
- sottoscrizione del verbale da parte dei/del soggetto che hanno/ha provveduto alla verifica dell’apprendimento.

8. RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA (EX ACCORDO STATO-REGIONI DEL 26 GENNAIO 2006) RISPETTO ALLA NUOVA ARTICOLAZIONE DEL MODULO B.

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo.
Si riporta di seguito la tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo.

ln fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall’entrata in vigore del presente
accordo, la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere
riconosciuta ai fini dell’ dell’obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

9. AGGIORNAMENTO

L’obbligo dell’aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long
learning cioè della formazione continua nell’ della vita lavorativa.
ln relazione ai compiti di RSPP e ASPP, l’aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera
riproduzione di argomenti e contenuti gia’ proposti nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni,
applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore.
L’aggiornamento verterà sulle seguenti tematiche:
- aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio specifiche dell'attivita lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress
lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle
differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia
contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:
- ASPP: 20 ore nel quinquennio
- RSPP: 40 ore nel quinquennio
E preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del
quinquennio_
Per i corsi di aggiornamento sono richiesti:
a) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso.
L’aggiornamento e consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti
nell’allegato ll.
L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni seminari a
condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nel presente paragrafo, e comunque per un numero di ore Che non può essere superiore al 50% del totale di ore di
aggiornamento Complessivo:
- ASPP: 10 ore;
- RSPP: 20 ore.
Per Ciascun Convegno o seminario e richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del
soggetto Che realizza l’iniziativa e non vi é alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.
I Corsi di aggiornamento, Compresi quelli erogati in modalità e-learning, i convegni e i seminari devono
essere organizzati e realizzati dai soggetti formatori indicati al punto 2 del presente accordo"INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDlTAMENTO"
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a Corsi di formazione finalizzati
all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche Come quelle, a titolo meramente esemplificativo
e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti (ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008), dei lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle
emergenze di Cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, non e da ritenersi valida.
Fatto salvo quanto previsto al punto 8, la partecipazione ai Corsi di specializzazione (Modulo B-SP1, B-SP2,
B-SP3, B-SP4) non e valida ai fini de||’aggiornamento per RSPP e ASPP.
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a Corsi di aggiornamento per formatore per la
sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, e da ritenersi valida e viceversa.
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a Corsi di aggiornamento per Coordinatore
per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, e da ritenersi valida e viceversa.

9.1 Modifiche all’ Allegato XIV del d.lgs. 81/08

ln riferimento all’assolvimento dell’aggiornamento del Coordinatore per Ia progettazione e per l’esecuzione
dei lavori per il tramite di convegni o seminari, la frase “L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso
la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti” di Cui al paragrafo
“MODALITÀ’DI SVOLGIMENTO DEI CORSI dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 e sostituita dalla
presente:
“L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in ta/ caso è richiesta la tenuta de/ registro di presenza dei partecipanti da parte de/ soggetto Che realizza l’iniziativa e non vi e alcun vincolo su/ numero massimo di partecipanti. ”

10. DECORRENZA AGGIORNAMENTO

Fermo restando quanto previsto al punto 8, l’aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla
Conclusione del Modulo B Comune.
Per i soggetti esonerati, ai sensi deIl’art. 32, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, del presente
accordo, l’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:
» dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e Cioe dal 15 maggio 2008;
» dalla data di Conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.
Ferme restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati,
l’assenza della regolare frequenza ai Corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il Credito
formativo maturato dalla regolare frequenza ai Corsi abilitanti e il Completamento dell’aggiornamento, pur se
effettuato in ritardo, Consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.
ln ogni Caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter
dimostrare Che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a Corsi di formazione per un numero di ore
non inferiore a quello minimo previsto.
Resta inteso Che, in analogia Con quanto previsto per gli RSPP e ASPP, qualora la formazione costituisca a
tutti gli effetti un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata – come a titolo esemplificativo, nel caso del Coordinatore per la progettazione e per l‘esecuzione, gli addetti al Primo Soccorso, gli operatori
addetti all’uso delle attrezzature di cui all’Accordo del 22 febbraio 2012 per le quali e richiesta una specifica
abilitazione, eco .- tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l’aggiornamento
riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (ad esempio, quinquennio, triennio, ecc.)_
Alla data di entrata in vigore del presente accordo, l’eventuale Completamento dell’aggiornamento relativo al
quinquennio precedente, potra essere realizzato nel rispetto delle nuove regole.

11. ATTESTAZIONI

Gli attestati vengono rilasciati dai soggetti individuati al punto 2 del presente accordo che provvedono alla custodia/archiviazione, anche su supporti informatici, della documentazione relativamente a ciascun corso.
Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
denominazione del soggetto formatore;
dati anagrafici del partecipante al corso;
specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata (nel caso dei Moduli B e necessario indicare: Modulo B comune e/o Moduli di specializzazione);
periodo di svolgimento del corso;
firma del soggetto formatore.
Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori.
Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il "Fascicolo del corso” contenente:
- dati anagrafici del partecipante;
- registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se
piu di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di
apprendimento.

12. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

12.1 Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i
requisiti dei docenti siano gia previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti
previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell‘articolo 6, comma 8, lettera m-
bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014.
ll datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e
protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri
lavoratori, la formazione di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla
individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, anche se non in
possesso del requisito relativo alla capacita didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.
12.2 Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione
Un datore di lavoro, la cui attivita risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto
individuato nella tabella dl cui all’allegato ll dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008),
può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione
e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attivita
appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di
lavoro e tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate
condizioni di rischio dell’attivita dei propri lavoratori.
Analogamente, un datore di lavoro, Ia cui attivita risulta inserita nella tabella di cui all’allegato ll dell’accordo
del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008) nei settori di attivita a rischio basso, deve partecipare o
integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione
relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attivita appartenenti
un livello di rischio medio o alto.
12.3 Riconoscimento della formazione del medico competente
ll medico competente che svolge la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro (art. 39, comma 2,
lettera c) del d.lgs. n. 81/2008) e esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall’art. 37,
comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 sia perché soggetto ad una formazione continua ai sensi dell’art. 38, comma
3, del d.lgs. n. 81/2008 sia perche collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 81/2008.
12.4 Riconoscimento della formazione dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio
Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32 comma 2 primo periodo del d.lgs. n. 81/2008 coloro che, non piu in servizio, abbiano svolto attivita tecnica in materia di salute e sicurezza, per almeno cinqueanni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio.
12.5 Formazione dei lavoratori somministrati
La nota di cui al PARAGRAFO 8 CREDITI FORMATIVI dell’Accordo CSR 21_12.2011, e sostituita dalle
previsioni di cui al presente paragrafo:
La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 35,comma 4 del d.lgs., 15
giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori Sui rischi per la
sicurezza e la salute connessi alle attivita produttive e li forma e addestra all‘uso delle attrezzature di lavoro
necessarie allo svolgimento dell‘attivita lavorativa per la quale essi vengono assunti. ll contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall‘utilizzatore.
12.6 Mutuo riconoscimento dei progetti sperimentali in e-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37, paragrafo 3
ll mutuo riconoscimento tra Regioni consiste nell’accettazione di ulteriori “progetti sperimentali in e-learning",
purché espressamente previsti nelle delibere regionali (criteri, tempi, modalità’) e documentati attraverso la
presenza nei documenti/attestati dell’avvenuta formazione dei seguenti riferimenti:
- estremi dell’atto amministrativo nella quale si enunciano i criteri per l’accettazione dei progetti
formativi sperimentali;
- protocollo regionale di accettazione del progetto formativo in e-learning specifico.
12.7 E-learning per Ia formazione specifica ex accordo art. 37
Nelle aziende inserite nel rischio basso, cosi come riportato nella tabella di cui all’allegato ll dell’accordo del
21 dicembre 2011, é consentito il ricorso alla modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui
all’allegato ll e a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità
con l’uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata, per l’erogazione della formazione
specifica dei lavoratori di cui all’accordo sancito sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla
individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti
Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di
appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la Ioro presenza, anche saltuaria, nei reparti
produttivi, cosi come indicato al primo periodo del paragrafo 4 “Condizioni particolari” dell’accordo del 21
dicembre 2011.
A tal fine si precisa che la formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all'effettiva
mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla
valutazione dei rischi. Pertanto per le aziende inserite nel rischio basso non e consentito il ricorso alla
modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o
alto.
12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
ln tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono
stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, e possibile ammettere un numero massimo di
partecipanti ad ogni corso pari a 35 unita.
L’aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione di cui agli accordi del 21 dicembre 2011 e quello per il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza previsto dall’art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008 può essere ottemperato
per mezzo della partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale di ore
previste.
La lettera a) del paragrafo 1. “INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI
ACCREDITAMENTO” dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex art. 34 d.lgs. n. 81/2008) repertorio atti
223/CSR e sostituita con la seguente;
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche
operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale;
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a
ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello
di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20
marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009;
L’allegato V contiene una tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai principali soggetti con ruoli
in materia di prevenzione.




12.9 Modifiche all’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per Io svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Repertorio atti n.223lCSR del 21 dicembre 2011).
La lettera h) del Paragrafo 1 (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI
ACCREDITAMENTO) e cosi sostituita:
h) gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2 comma 1 Lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento
delle funzioni di cui all’art_ 51 del D.Lgs. n. 81/08;
La NOTA del Paragrafo 1 e cosi sostituita:
NOTA:
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attivita
formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di Ioro diretta emanazione.
12.10 Modifiche all’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, Ie Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per Ia formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Repertorio atti n.221lCSR del21 dicembre 2011).
La nota nella premessa e cosi sostituita:
Nota: in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/O8, i corsi di formazione
per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, cosi come definiti
all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale
opera l’azienda, In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attivita di
formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni
occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attivita di formazione, anche ove tale
realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non
riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede
autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attivita di formazione.
Si rappresenta, inoltre che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo “Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione” dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali recante

13. ENTRATA IN VIGORE

ll presente accordo entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione

14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ln fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo,
possono essere avviati corsi di formazione per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione
rispettosi dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

15. DISPOSIZIONI FINALI

Fatto salvo quanto previsto al punto 14 del presente Accordo, alla data di entrata in vigore del presente
accordo sono abrogati i seguenti accordi:
- accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e
le Regioni e le Province autonome attuativo dell’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo
23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di
prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37
del 14 febbraio 2006;
- accordo sancito il 8 ottobre 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le
Regioni e le Province autonome relativo all’emanazione delle linee guida interpretative dell’accordo
sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell’articolo 8-bis, comma 3,
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo del
23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sul luoghi dl lavoro.
(Repertorio atti n. 2635) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006.

Allegato 1

Allegato l
Elenco delle classi di laurea per I’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008

Allegato ll

REQUISITI E SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA IN MODALITÀ’ E-LEARNING
A. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO
Il soggetto formatore del corso dovrà:
- essere soggetto previsto al punto 2 (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA
DI ACCREDITAMENTO) dell’allegato A;
- essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi
in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS
- Learning Management System);
- garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione
e-learning quali: responsabile/coordinatore scientifico del corso, mentor/tutor di contenuto, tutor di
processo, personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della
piattaforma);
- garantire la disponibilità di un’interfaccia di comunicazione con l’utente in modo da assicurare in
modo continuo assistenza, interazione, usabilità e accessibilità (help tecnico e didattico).
B. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO
ll soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning
(LMS) in grado di monitorare e di certificare:
- lo svolgimento ed il completamento delle attivita didattiche di ciascun utente;
- la partecipazione attiva del discente;
- la tracciabilità di ogni attivita svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
- la tracciabilità dell’utilizzo anche delle singole unita didattiche strutturate in Learning Objects (LO);
- la regolarità e ia progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente;
- le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili anche in modalità e-learning.
Ogni corso o modulo dovrà essere realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM (Shareable
Content Object Reference Model) (“Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile”) o
eventuale sistema equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici
(Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata.
ll soggetto formatore dovrà garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, Ia profilazione d’utente nel rispetto
della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy.
C. PROFILI DI COMPETENZE PER LA GESTIONE DIDATTICA E TECNICA
Responsabile/coordinatore scientifico del corso: profilo professionale che cura l’articolazione del corso e
la strutturazione dei contenuti garantendo la coerenza e l’efficacia didattica del percorso formativo. Esperto
con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in possesso dei requisiti
richiesti per formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della
figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".
Mentor/tutor di contenuto: figura professionale di esperto dei contenuti - in possesso dei requisiti previsti
per i formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del
formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”- che assicura e presidia il supporto scientifico di
assistenza ai discenti per l’apprendimento dei contenuti, fornendo chiarimenti ed approfondimenti ed
integrazioni in un arco di tempo adeguato alla efficacia didattica e alle modalità di erogazione scelte nel
progetto formativo.
Tutor di processo: figura professionale che assicura il supporto ai partecipanti mediante la gestione delle
attivita relative alla piattaforma, alle dinamiche di interazione e di interfaccia con i discenti facilitando
l’accesso ai diversi ambienti didattici e ai contenuti, la dinamica di apprendimento, monitorando e valutando
l’efficacia delle soluzioni adottate per la fruizione dei contenuti.
Sviluppatore della piattaforma: profilo professionale che ha il compito di sviluppare il progetto formativo
nell’ambito della piattaforma utilizzata, organizzando gli elementi tecnici e metodologici garantendo le attivita
di gestione tecnica della piattaforma (LMS).
D. DOCUMENTAZIONE
Per ogni corso di formazione in modalità e-learning, il soggetto erogatore dovrà redigere un documento
progettuale in cui vengono riportati almeno i seguenti elementi:
1) il programma completo del corso, nella sua articolazione didattica (moduli didattici, unita didattiche,
Learning Objects) e cronopedagogica; )
2) le modalità di erogazione (asincrona, sincrona, mista, on line, offline) e gli Strumenti utilizzati (forum,
chat, classi virtuali, posta elettronica, webinar, videolezioni, etc);
3) i nomi del responsabile/Coordinatore scientifico del corso, del mentor/tutor di contenuto, del tutor di
processo, dello Sviluppatore della piattaforma;
4) i nomi dei relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti di ciascuna unita
didattica, ciascuno in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013
“criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
5) scheda tecnica che descrive la caratteristica della piattaforma utilizzata, le risorse/specifiche
tecniche di utente necessarie per la fruibilità del corso, le modalità di trasferimento dei contenuti, i
criteri di accessibilità e usabilità;
6) le modalità di iscrizione e di profilazione e Ie credenziali di accesso degli utenti, garantendo gli
aspetti relativi al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
7) le eventuale competenze e titoli di ingresso degli utenti al percorso formativo;
8) le modalità di tracciamento delle attività dell’intero percorso formativo;
9) il tempo di disponibilità minima e massima di fruizione del percorso formativo e i tempi di fruizione
dei contenuti (unita didattiche);
10) le modalità di verifica dell’apprendimento sia intermedie che finale.
Lascheda progettuale, riportante i dati di cui sopra, dovrà essere resa disponibile al discente che, all’atto
dell’iscrizione, dovrà dichiarare la presa visione e accettazione.
Le attestazioni di frequenza e superamento delle verifiche finali (a completamento della fruizione del corso)
devono essere consegnate o trasmesse, anche su supporti informatici, personalmente ai discenti.
L’organismo di erogazione dovrà tenere traccia delle registrazioni delle avvenute consegne degli attestati.
ll soggetto erogatore, infine, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovrà rendere
disponibili le credenziali di accesso al corso.

Allegato III

Attuazione dell’articolo 32, comma 1, Lettera c), della legge n. 98/2013 di conversione del d.l. n. 69/2013
Ai fini degli esoneri di cui al presente accordo, alle Condizioni specificate in questo allegato, occorre fornire
evidenza documentale - con qualunque mezzo idoneo allo scopo - dell’avvenuto completamento del/dei
percorso/i formativo/i di riferimento, dal quale discenda l’esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i di
contenuto analogo.
Legenda crediti
TOTALE: si intende il riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi l’esonero totale dalla
frequenza del monte ore di formazione o di aggiornamento previsto per il soggetto individuato.
PARZIALE: si intende il riconoscimento di una parte della formazione acquisita e di conseguenza implica la
necessiti di integrare tale formazione individuando per differenza il numero complessivo di ore da
frequentare, nonché i relativi contenuti.
FREQUENZA: si intende la necessiti di assolvere completamente alla formazione prevista, in quanto non
sono state individuate corrispondenze dirette in termini di contenuti della formazione prevista per le figure
prese in considerazione.

A titolo esemplificativo:
Un RSPP, formato con l’accordo Stato-Regioni del 26/O1/2006, che vuole conseguire il titolo per svolgere il
ruolo di Coordinatore per la Sicurezza:
» il modulo A costituisce Credito per il modulo giuridico;
» deve frequentare i restanti moduli: tecnico (52 ore), metodologico / organizzativo (16 ore) e parte pratica (24 ore).

Tabella

Tabella:

Tabella:

Tabella

Tabella:

Allegato IV

Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi
1. PROFILI DI COMPETENZA DEGLI ASPPIRSPP
ll responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione costituiscono per il datore di lavoro il
riferimento per la valutazione, la programmazione e la consulenza in materia di SSL. Compito specifico di tall
soggetti e l’attuazione di quanto indicato dall’art. 33 del d.lgs. 81/2008 “individuazione dei fattori di rischio,
valutazione dei rischi, elaborazione e individuazione delle misure di protezione e prevenzione, elaborazione
de//e procedure di sicurezza de//e varie attivita azienda/i, proposizione di programmi di informazione e
formazione?
L’attribuzione di tali compiti rendono in particolare il Coordinatore del servizio, VRSPP, insieme al datore di
lavoro, protagonista dell’organizzazione aziendale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; sono infatti
affidate a questa figura le funzioni progettuali ed attuative delle misure di sicurezza, nonche la realizzazione
tecnica di quanto programmato.
Si tratta, quindi, di una figura manageriale individuata dal legislatore per perseguire e sostenere gli obiettivi di
sicurezza individuati dal datore di lavoro.
Questa figura e caratterizzata da molteplici competenze sia di tipo tecnico-scientifico che metodologiche e
progettuali. A queste si uniscono le competenze relazionali, quali tecniche di comunicazione, di gestione dei
gruppi, di negoziazione e di problem-solving per determinare una partecipazione attiva di tutte le componenti
aziendali.
L’RSPP, pertanto, e destinatario di una formazione manageriale di base, in quanto ha la responsabilità di
promuovere un approccio gestionale diffuso alla prevenzione, nonche di una formazione specifica diretta alla
gestione delle diverse problematicne connesse alla prevenzione, ovvero agli aspetti pil] tecnici del rischio e
alle modallta di lntervento pit: idonee a perseguirne la riduzione e alle gestione delle relazioni da attivare per
il coinvolgimento, la partecipazione e la motivazione di tutti gli attori del sistema di sicurezza.



2. BISOGNI FORMATIVI DI ASPP E RSPP
Le competenze professionali del ASPP/RSPP si incentrano in sintesi su tre aree di competenza: una
gestionale/organizzativa, una tecnico-specifica, e una relazionale strettamente integrate tra loro, per le quali
si possono in sintesi indentificare i seguenti bisogni formativi:
- conoscenza della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e dell‘organizzazione della prevenzione
(ruoli, responsabilità, processi);
-capacita di individuare e valutare adeguatamente i rischi e di collaborare a definire e a programmare
adeguate misure di prevenzione e protezione in relazione ai diversi contesti lavorativi sia dal punto di
vista tecnico, organizzativo e procedurale_
-capacita relazionali, comunicative, per adempiere al meglio alla promozione della salute e sicurezza
anche in situazioni potenzialmente conflittuali e nel rispetto delle esigenze di tutte le parti in gioco.
ln particolare il modulo B dovrà essere progettato al fine di:
-sviluppare nel concreto conoscenze, comportamenti e abilita tecnico-professionali improntati alle
norme e ai principi di sicurezza e di igiene;
- evidenziare le peouliarita delle diverse realta aziendali comprese nei vari settore produttivi al fine di
stimolare una corretta individuazione dei pericoli e delle possibili misure di prevenzione e protezione
adeguate;
-sviluppare capacita di problem-solving e adeguati metodi di approccio ai problemi dell’igiene e della
sicurezza;
-fornire strumenti operativi per la valutazione e la gestione delle diverse tipologie di rischi ;
- evidenziare il ruolo dei comportamenti aziendali in relazione alla sicurezza
-sviluppare relazioni orientate a sostenere la prevenzione dei rischi
Nella fase di progettazione e sviluppo dell‘azione formativa bisognera considerare che il d.lgs. 81/2008
prevede come titolo di studio per l’accesso al percorso formativo almeno il diploma di istruzione secondaria,
dunque non necessariamente una preparazione di tipo tecnico. Pertanto in termini di fabbisogni formativi si
rende necessario colmare con il Modulo B comune il gap tra le competenze e le conoscenze richieste per
svolgere il ruolo e quelle in ingresso (si danno per acquisite le competenze derivanti dalla frequenza del
Modulo A). Cio comporta, in sede di progettazione, una particolare attenzione nella scelta dei contenuti, del
linguaggio e delle metodologie didattiche.


3. IL PROGETTO FORMATIVO
Declinati i profili di competenza e i bisogni formativi generali degli RSPP e ASPP e considerando le competenze di base acquisite con la frequenza del Modulo A propedeutico, e necessario strutturare il percorso formativo mediante la progettazione, che traduce il bisogno formativo in una coerente e pertinente risposta formativa, tenendo presente l’ambito dell’obiettivo generale, riportato nel d.lgs. 81/2008, di “trasferimento di conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi".
ll progetto formativo deve rispondere ad una serie di requisiti quali:
- conformita, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e ad eventuali
standard di riferimento;
- coerenza, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico, e delle scelte progettuali,
organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;
- pertinenza, intesa come adeguatezza di risposta alle finalita della formazione nel campo della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
- efficacia, intesa come capacita del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle
competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della
formazione riveste nel contesto dell’organizzazione aziendale;
Seguendo un approccio modulare come previsto nel presente accordo, oltre all’articolazione oraria dell’intero
corso Modulo B, nella progettazione dovranno essere definiti con dettaglio, per ciascuna unita didattica:
- gli obiettivi specifici e i risultati attesi;
- i contenuti e la durata;
- la strategia formativa e le metodologia didattica;
- gli strumenti didattici di supporto e il materiale didattico;
- le modalità e i criteri di verifica dell’apprendimento;
- Ie modalità di verifica della qualità formativa (mediante questionari di gradimento)_
L’articolazione oraria dovrà essere sviluppata in modo tale da garantire un giusto equilibrio tra le unita
didattiche e nella trattazione degli argomenti, in termini di rilevanza, complessita, esaustività, tenendo conto
dei diversi contesti e processi lavorativi in cui si innesta l’azione formativa_
- Gli Obiettivi specifici e i risultati attesi dell’’unita didattica
E necessario identificare gli obiettivi specifici relativi alla singola unita didattica; tipicamente gli obiettivi
vengono declinati mediante parole chiave come trasferire, illustrare, far Conoscere, far acquisire, fornire,
favorire, definire, delineare etc.
Strettamente correlati agli obiettivi sono i "risultati attesi" dall'azione formativa che dovranno essere coerenti
con tali obiettivi, conseguibili con la partecipazione al percorso formativo. ll raggiungimento dei risultati attesi
dipende in buona misura dalla coerenza e adeguatezza progettuale, in termini di contenuti didattici e strategia
formativa. I risultati attesi non dovranno limitarsi alla semplice acquisizione di nozioni, ma dovranno riflettere
gli aspetti relativi al sapere agire, alla soluzione dei problemi e agli aspetti relazionali durante Ie attivita che si
e chiamati a svolgere_ Tipicamente i risultati attesi possono essere declinati mediante parole chiave che
possano descrivere sinteticamente il tipo di competenze e abilita (nella dimensione del saper fare e del saper
essere) che dovranno possedere i discenti in uscita dal percorso formativo, come ad esempio essere in
grado di, saper individuare, saper svolgere, Conoscere, acquisire metodi, criteri e strumenti etc.
- I contenuti dell’unita didattica e la durata
Nel presente accordo sono riportati, per ciascuna delle dodici unita didattiche, la tipologia dell’argomento
trattare, ma non vengono riportati i contenuti di dettaglio.
Cio al fine di rispondere in modo piu puntuale gia’ sede di progettazione, ad eventuali fabbisogni specifici e ad eventuali esigenze di una particolare
strutturazione dei contenuti relativamente a specifici target di utenti. ln tutti i casi dovranno essere definiti gli
argomenti di dettaglio che verranno trattati nell’ambito dell’unita didattica e i contenuti dovranno risultare
coerenti con gli obiettivi declinati.
Bisognerà, dunque, individuare e stabilire con chiarezza e dettaglio i
contenuti, la durata e la sequenza degli argomenti, che non dovranno essere generici e non dovranno dar
luogo a diverse interpretazioni da parte di chi svilupperà l’azione formativa. Nella definizione dei contenuti e
necessario inoltre tenere presente che il corso Modulo B comune risponde all’esigenza di formare un
RSPP/ASPP con competenze trasversali, che potra svolgere il suo ruolo strategico in svariati settori produttivi
e realta lavorative.
- La strategia formativa e la metodologia didattica
Definire la strategia formativa significa identificare le metodologie e gli strumenti piu idonei in relazione alla
specificità del percorso formativo e al target previsto, considerando che l’azione formativa é rivolta ad adulti in
un contesto di formazione continua sul lavoro. E' necessario dunque adottare un approccio di tipo
andragogico che tenga conto della specificita dei processi di apprendimento e di coinvolgimento tipici degli
adulti. ln tal senso non si può prescindere dall’adozione di metodologie didattiche attive che prevedono il
coinvolgimento diretto da parte dei soggetto da formare. ll progetto formativo dovrà dunque indicare quali
metodologie didattiche attive saranno adottate nell’intero percorso formativo e in ciascuna unita didattica.
Le metodologie didattiche attive si basano sul presupposto che l’apprendimento effettivo e di tipo
esperienziale e relazionale risultando particolarmente efficaci quando si tratta di acquisire atteggiamenti,
capacita di analisi e soluzioni di problemi e incrementare specifiche capacita come nel caso delle figure di
RSPP/ASPP
Tra le metodologie didattiche attive che possono rispondere piu efficacemente alle esigenze formative in
Campo prevenzionale si ricordano:
- Lavori di gruppo. ll lavoro di gruppo e la metodologia piu utilizzata tra le quelle attive e si e
dimostrata una tecnica di apprendimento molto efficace soprattutto nella formazione degli adulti. ll
lavoro di gruppo comporta la suddivisione dei partecipanti in gruppi di dimensioni ridotte a cui viene
assegnato un determinato compito da svolgere in un tempo prefissato. L’efficacia del lavoro di
gruppo dipende anche dalla corretta collocazione cronologica nell’articolazione dell’unita didattica.
- Casi di studio. E' una metodologia attiva il cui obiettivo e quello di sviluppare la capacità di analisi e
di soluzione di situazioni o problemi piu o meno complessi, meglio se reali e calati nella realta
lavorativa e nel contesto relazionale dei partecipanti. Possono essere svolti sia individualmente che
in gruppo. Sono molto utilizzati nella formazione sulla sicurezza sul lavoro, soprattutto nello
svolgimento di momenti didattici orientati alla acquisizione di competenze specialistiche con
particolare riferimento agli aspetti legatii alla individuazione, trattamento e controllo dei rischi.
- Simulazioni. Le simulazioni consistono nel far riprodurre da parte dei partecipanti azioni e
comportamenti sia individuali che interpersonali su situazioni circoscritte e limitate come può essere
l’utilizzo di una procedura, di una tecnica, di un metodo, in un contesto che simula e ricaloa
l’ambiente e l’attivita lavorativa, in modo da rendere piu agevole la trasposizione di quanto appreso in
aula alla realta lavorativa.
Anche le lezioni frontali, previste nell’articolazione didattica, dovranno seguire un approccio dialogico,
prevedendo una sostanziale interattivita tra docenti e discenti.
- II documento progettuale
Ogni soggetto formatore dovrà redigere il progetto formativo, cioè il documento in uscita dell‘intero processo
di progettazione, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che
caratterizzano l'azione formativa.
Il documento progettuale dovrà riportare in maniera chiara e descrittiva:
le specifiche de/ percorso formativo, cioe tutti quegli elementi che caratterizzano il corso di formazione principalmente dal punto di vista didattico:
- gli obiettivi e risultati attesi
- l‘articolazione oraria delle unita didattiche
- i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unita didattica
le specifiche di realizzazione (modalità di sviluppo dell’azione formativa in termini metodologici e strumentali):
- la strategia formativaele metodologia didattica
- il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto
- eventuali azioni di tutoraggio
le specihche per il controllo e /a verifica:
- le modalità e i criteri di verifica e di valutazione dell’apprendimento, (sia per quanto riguarda le verifiche intermedie che finali)
- le modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari di gradimento)
4. VERIFICHE IN ITINERE E FINALE
La verifica dell’apprendimento rappresenta la prima evidenza circa il raggiungimento degli obiettivi e dei
risultati attesi in termini di conoscenze e competenze acquisite durante il corso.
ln particolare:
- le conoscenze tecniche e metodologiche
- la capacita di analisi e di decisione
- la capacita di trasferimento delle conoscenze e competenze in ambito lavorativo
Tale momento favorisce anche la memorizzazione di nozioni, concetti, principi e pertanto l’uso integrato e
appropriatamente variato delle modalità di verifica, in fasi diverse del processo di apprendimento, può dar
modo ai discenti non solo di riscontrare l’utilita di quanto appreso in aula ai fini dell'esercizio delle proprie
competenze professionali, ma anche permette Ioro di collegare i vari argomenti formativi in un unicum di
esperienza.
La verifica dell’apprendimento dovrà sviluppata secondo quanto previsto al punto 7.
Si consiglia di somministrare i test di verifica in itinere, sugli argomenti affrontati precedentemente nel corso,
formulando anche domande che non siano solo di carattere teorico, mnemonico, ma anche di natura pratica
e applicativa.
La verifica dovrà essere esaustiva e completa in modo da permettere una valutazione di tutti gli argomenti
affrontati nel modulo.
In caso dl utilizzo nella prova finale della simulazione, questa dovrà riprodurre un contesto aziendale in modo
tale da rendere possibile la trasposizione dei Concetti e dei metodi acquisiti riguardo alla salute e sicurezza
negli ambienti di lavoro presi in esame. La simulazione può prevedere la redazione di un project work,
tecnica molto efficace in termini di applicabilita e ricaduta in ambito aziendale, prodotto individualmente o in
gruppo di lavoro.
ll project work può anche essere realizzato durante lo sviluppo del percorso formativo e l’elaborato finale
potra essere presentato in plenaria.
Alla valutazione complessiva concorrono le verifiche intermedie e quella finale. ln sede di progettazione oltre alle modalità e ai criteri devono essere indicati i pesi da attribuire alle varie verifiche ai fini della valutazione globale.



ALLEGATO V

Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione

Testo in word dell'accordo stato regioni gratuito per gli iscritti alla nostra newsletter professional

Il testo in word dell'accordo stato regione e' disponibile nell'area condivisione gratuita riservata agli iscritti della newsletter professional.
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Tabella di Raccordo modulo B Tra Stato Regioni 2006 e 2016 Gratuito Per Gli Iscritti Alla Nostra Newsletter Professional

E' disponibile nell'area condivisione gratuita riservata agli iscritti della newsletter professional LA TABELLA DI RACCORDO TRA ASR 2006 E 2016 RELATIVA AL MODULO B.
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