strumenti OIRA per facilitare la valutazione dei rischi negli uffici

valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OIRA, dedicato al settore “Uffici”


 
Il presente strumento è mirato a guidare il Datore di Lavoro nell'effettuazione della valutazione dei rischi con individuazione delle misure di prevenzione e protezione, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, e nella redazione del relativo documento, valido ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 per le attività di ufficio svolte in medie, piccole e micro imprese. Tale documento dovrà essere stampato al termine del processo valutativo previsto dallo strumento.
1. Campo di applicazione

Il presente strumento si applica nelle attività di ufficio dei settori privati e pubblici in cui siano presenti lavoratori rispondenti alla definizione di cui art. 2 del D.Lgs. 81/08 (con le limitazioni al campo di applicazione riportate all'art. 3).

Le attività prese in esame che più frequentemente vengono svolte nel lavoro di ufficio sono: utilizzo del videoterminale e dei suoi accessori per immissione ed elaborazione dati, attività di segreteria, rapporti con i clienti e fornitori, archiviazione dei documenti (funzionale all'attività di ufficio). Sono escluse dall'applicazione del presente strumento ad esempio la mansione di “archivista" e “magazziniere" e quanto non espressamente previsto nei moduli specifici. Qualora in azienda siano presenti mansioni e/o rischi non strettamente legati all'attività di ufficio e quindi non contemplati nel presente strumento, il Datore di Lavoro deve provvedere ad integrare il Documento di Valutazione dei Rischi.

Nello strumento non sono presenti i rischi da vibrazioni, da atmosfere esplosive, da campi elettromagnetici, da radiazioni ottiche artificiali poiché, da un punto di vista delle esposizioni, non sono significativi per le attività di ufficio.

2. Il processo di valutazione dei rischi con individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate

La valutazione del rischio è un obbligo non delegabile del datore di lavoro. Deve essere effettuata in collaborazione con il RSPP, il MC, ove previsto, e previa consultazione del RLS, ove presente. Il presente strumento è strutturato in diversi moduli in cui vengono affrontati i rischi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori addetti al lavoro di ufficio nonché aspetti che riguardano l'organizzazione del lavoro. Lo strumento guida il datore di lavoro nella identificazione dei pericoli che possono causare un danno ai lavoratori, nella valutazione dei rischi individuando le misure di prevenzione e protezione conformi alla legislazione vigente, nella individuazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.Si ricorda che tutti i rischi devono essere valutati immediatamente al momento della costituzione di nuova impresa (secondo le modalità previste dall'art. 28 comma 3 bis del D.Lgs. 81/08) elaborando il relativo documento entro 90 giorni dall'inizio dell'attività. Si ricorda che Il Datore di lavoro insieme al medico competente laddove presente, all'atto della predisposizione del documento dovrà verificare la presenza di rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (D.lgs. 151/2001) nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri paesi.

2.1 Fase preliminare. Al fine di una corretta rappresentatività delle reali condizioni di lavoro è consigliabile procedere preliminarmente ad un'attenta ricognizione di tutte le lavorazioni svolte, dei compiti assegnati ai lavoratori, degli ambienti di lavoro e delle informazioni disponibili relative alla prevenzione aziendale (documentazione aziendale esistente e informazioni assunte).

2.2 Fasi di utilizzo dello strumento. Per una corretta realizzazione del percorso valutativo e per l'evidente necessità che il percorso predisposto sia reso coerente con l'organizzazione aziendale e con i rischi effettivamente presenti, è importante leggere attentamente i contenuti dei testi descrittivi presenti in Oira. In particolare:

nella fase “Identificazione" è possibile selezionare i pericoli presenti nella azienda. È inoltre possibile inserire, in appositi campi informativi liberi, eventuali ulteriori elementi ritenuti utili a definire il percorso di valutazione effettuata;
nelle fasi “Valutazione e Misure/Programma" è possibile selezionare le misure di prevenzione protezione obbligatorie adottate e la pianificazione delle eventuali misure di miglioramento. Inoltre è possibile aggiungere ulteriori misure adottate ed implementare quelle già presenti.
nella fase “Report" , al termine del percorso, si genera il documento di valutazione dei rischi, contenente le misure obbligatorie e la programmazione delle misure di miglioramento. Il documento deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 81/2008, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.
Lo strumento permette di stampare il “Piano di azione", che deve essere allegato al Report contenente le misure di prevenzione e protezione adottate e la pianificazione delle eventuali misure di miglioramento (piano di miglioramento, ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 28, comma 2, lett. c),

3. Gestione nel tempo della prevenzione aziendale

Il processo di valutazione dei rischi con individuazione e adozione delle misure di prevenzione e protezione aziendali rientra nel più generale processo di gestione della prevenzione aziendale. Efficaci modalità per il mantenimento e miglioramento nel tempo dei livelli di prevenzione raggiunti prevedono:

monitoraggio nel tempo sulla corretta adozione delle misure di prevenzione individuate e riportate nel documento e nel piano di azione;

rielaborazione della valutazione dei rischi e del relativo documento in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate.

programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in“in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro".


Decreto ministeriale 23 maggio 2018, n. 61
Adozione del decreto che recepisce, in attuazione dell’articolo 29, comma 6-quater, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, lo strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OIRA, dedicato al settore “Uffici”
Articolo 1
1. In attuazione dell’articolo 29, comma 6-quater, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di mettere a disposizione dei datori di lavoro delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese uno strumento di supporto per la valutazione dei rischi è adottato lo strumento (tool) sviluppato secondo il prototipo europeo OIRA, dedicato al settore “Uffici”.
2. Lo strumento di supporto adottato con il presente decreto si applica alle attività di ufficio dei settori privati e pubblici in cui siano presenti lavoratori rispondenti alla definizione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con le limitazioni previste nell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
3. L’applicativo sarà reso disponibile gratuitamente attraverso il sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’INAIL.
Articolo 2
1. All’aggiornamento dello strumento adottato con il presente decreto provvede un apposito gruppo di lavoro tecnico, da costituirsi con decreto del Direttore generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INAIL e delle altre amministrazioni pubbliche interessate, delle regioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
2. Il gruppo di lavoro tecnico ha sede operativa presso l’INAIL, che garantisce i relativi servizi di segreteria.
3. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

I moduli che costituiscono lo strumento Oira contengono informazioni relative ai rischi potenzialmente riscontrabili in una realtà lavorativa analoga alla tua. È possibile trovare il testo completo di queste informazioni anche in area condivisione gratuita riservata agli iscritti della newsletter Professional.

elenco dei file gratuiti disponibili:

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