Soppressa la Firma del Lavoratore sul Giudizio di Idoneità e Modifiche all'Allegato 3B

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 12 luglio 2016  Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B


Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalita' di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori. (GU Serie Generale n.184 del 8-8-2016). Entra in vigore il 9 agosto 2016.
Il legislatore ha deciso di abolire l'obbligatorietà della firma del lavoratore sul giudizio di idoneità e della nota 13 dell'allegato 3A.:" La firma del lavoratore dovra' attestare l'informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici, l'informazione circa la possibilita' di ricorrere contro il giudizio di idoneita'."
Non vi è più quindi l'obbligo del medico competente di informare il lavoratore sulla possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità.
L'assenza della firma del lavoratore sul giudizio di idoneità pone una domanda: i 30 giorni che il lavoratore ha a disposizione per opporsi, in assenza di una data certa di ricezione, decorrono dalla data di emissione o da quando, seppure non dimostrabile, il lavoratore riceve il giudizio di idoneità?
Il decreto stabilisce i contenuti minimi; nulla osta quindi al singolo medico di prevedere la presenza della firma del lavoratore nel giudizio di idoneità.

Lo stesso decreto inoltre prevede la trasmissione dei dati dell'allegato 3B secondo il nuovo modello proposto ed unicamente attraverso la piattaforma INAIL

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Il Recente Decreto di Soppressione della Firma del Lavoratore non Abolisce l'Obbligo di Consegna del Giudizio di Idoneità

Il recente Decreto Ministero della Salute 12 luglio 2016 che sopprime l'obbligatorietà della firma del lavoratore in calce al documento e quindi sopprime l'obbligo del medico competente di informare il lavoratore sulla possibilità di ricorso, in realtà non cambia nulla in tema di gestione del giudizio di idoneità.
I commenti letti secondo i quali la firma era un impedimento alla gestione della cartella informatizzata è una stupidata in quanto non è stato soppresso l'obbligo di consegna al lavoratore e quindi il giudizio deve essere stampato per poter essere consegnato.

Pertanto i medici competenti dovranno continuare a consegnare copia al lavoratore del giudizio di idoneità sebbene non ci sia più l'obbligo di farlo firmare. Rimane quindi consigliabile, per il medico competente, richiedere una firma di consegna del documento in modo da comprovare l'avvenuta consegna, tenuto conto della sanzione prevista in caso di omissione.
Sanzioni per medico competente • Art. 41, co. 3, 5 e 6-bis: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096.00 a 4.384,00 euro [Art. 58, co. 1, lett. e)].

La mancanza della firma pone il problema di sapere quando scadono i 30 giorni che il lavoratore ha a disposizione per poter presentare il ricorso.


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