SOFTWARE FREEWARE CALCOLO MICROCLIMA AMBIENTI LAVORO

PMV-PsychTool.zip - Programma FREEWARE per il calcolo degli indici microclimatici AMBIENTI MODERATI

Il confort microclimatico è fondamentale in tutti gli ambienti di lavoro e nei luoghi aperti al pubblico. Per ottenere situazioni di benessere microclimatico occorre garantire condizioni accettabili sia dal punto di vista delle grandezze termo-igro-anemometriche che caratterizzano il microclima, sia del livello di illuminazione, sia della qualità dell'aria.

Un microclima confortevole è quello che suscita nella maggioranza degli individui una sensazione di soddisfazione per l'ambiente, identificata col termine “benessere termoigrometrico” o, semplicemente, “confort”. I fattori microclimatici negli ambienti di lavoro unitamente all'intensità dell'impegno fisico svolto, e all'abbigliamento condizionano nell'uomo una serie di risposte biologiche graduate che vanno da sensazioni di benessere termoigrometrico a sensazioni di disagio (disconfort) a vero e proprio impegno termoregolatorio (sudorazione più o meno accentuata), a sindromi patologiche (stress da calore).

Un rischio microclima, quale il discomfort, nasce tanto dalla percezione globale del corpo umano quanto da situazioni di disagio localizzate e può essere essenzialmente ricondotto a sensazioni di caldo, di freddo, di eccessive correnti d'aria o sbalzi termici.

VALUTAZIONE DEL MICROCLIMA

Elettrosmog Control effettua la valutazione del rischio microclima ed i controlli volti a determinare il confort dei lavoratori o di chi si trova a stazionare in un determinato ambiente, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore >> (D. Lgs. 81/08 e norme tecniche). I nostri tecnici sono dotati di centralina microclimatica >> fornita di specifiche sonde e software che consentono di effettuare una valutazione del microclima specifico per ciascuna mansione lavorativa considerando anche il dispendio energetico e la tipologia di vestiario. La valutazione del confort dei lavoratori o del microclima sul posto di lavoro >> avviene mediante le misure dei parametri ambientali ed individuali seguite dall'elaborazione di indici di confort termico >> che permettono di esprimere numericamente le condizioni microclimatiche di un ambiente attraverso il giudizio dai lavoratori (caldo/confortevole) ed il loro eventuale disagio termico (Indici PMV = Voto Medio Previsto e PPD = Percentuale Prevista di Insoddisfatti).

Inoltre, l'analisi effettuata dalla centralina microclimatica è in grado di fornire le direttrici di intervento che consentono di superare gli eventuali problemi di discomfort microclimatico riscontrati. 

Valutazione del rischio da Microclima

Obbligo di legge per gli ambienti di lavoro

Il Titolo VIII del DLgs 81/08 tratta l'esposizione lavorativa
ad Agenti Fisici; al Capo I - "Disposizioni generali", Art.180 comma 1, specifica che il microclima rientra tra gli agenti fisici che possono comportare rischi per la salute del lavoratore e pertanto, all'Art.181 comma 1, impone l'obbligo per il datore di lavoro di valutare il rischio microclima presente negli ambienti di lavoro, nell’ambito della valutazione delle varie tipologie di rischio, ai sensi dell’Art. 17 comma 1 lettera a), e di elaborare il documento con le caratteristiche indicate nell’Art. 28 comma 2 e comma 3 del DLgs 81/08.

Criteri e modalità della Valutazione di microclima in ambienti di lavoro


La valutazione del rischio microclima sul luogo di lavoro viene effettuata seguendo le direttive prescritte nella Linea Guida “Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro” del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con ISPESL (1 giugno 2006). In particolare, la valutazione completa del rischio prevede le seguenti fasi:

a- Valutazione preliminare del rischio

gli ambienti di lavoro vengono distinti in ambienti moderabili e ambienti severi;
per gli ambienti moderabili si valuta la presenza di sistemi di controllo della temperatura ed eventuali lamentele e segnalazioni da parte dei lavoratori; in assenza di elementi di disagio o disturbo la valutazione per gli ambienti moderabili termina, con l’eventuale indicazione del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di esposizione a microclima (Art.28 comma 2 del DLgs 81/08).

Se le informazioni raccolte non consentono di escludere un rischio legato all'esposizione a microclima in ambienti moderabili, o se sono presenti ambienti severi, si procede con un'analisi dettagliata e/o all'effettuazione di misurazioni specifiche:

b- Valutazione approfondita del rischio

relativamente agli ambienti moderabili si procede alla verifica dell'attendibiltà delle segnalazioni, anche ricorrendo a verifiche strumentali, identificando causa e interventi correttivi;
relativamente agli ambienti severi si predispone un piano di misurazioni effettuate in accordo alle specifiche norme di riferimento:
- per gli ambienti severi freddi secondo la norma UNI EN ISO 11079:2008,
- per gli ambienti severi caldi secondo le norme UNI EN 27243:1996 e UNI EN ISO 7933:2005.

c- Elaborazione dei dati e valutazione dei livelli di esposizione

vengono effettuate le misurazioni dei parametri ambientali tramite la strumentazione dotata di specifiche sonde e rilevati altri dati quali la tipologia del lavoro svolto, l'attività metabolica, i tempi di permanenza, il vestiario indossato;
tramite specifici software relativi al microclima in ambienti freddi o caldi si effettua quindi la valutazione dei livelli di esposizione e degli indici di riferimento indicati nelle norme sopra citate, da confrontare con i limiti.

d- Individuazione delle misure di prevenzione e protezione

i risultati consentono di valutare per ogni lavoratore ovvero mansione la necessità di periodi di recupero, l’esigenza di zone di acclimatamento in avvicinamento o allontanamento dai luoghi termicamente severi, la puntualizzazione di procedure di tutela in condizione estreme;
a conclusione della valutazione del rischio viene individuato il programma di miglioramento ai sensi dell’Art. 28, comma 2, lettera c) del DLgs 81/08.

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