Il termine del 1 aprile 2015 era previsto dal “REGOLAMENTO (UE) N. 605/2014 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2014”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 06 giugno 2014, recante “modifica, ai fini dell’introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”.
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Poi arriva il REGOLAMENTO (UE) 2015/491 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 605/2014 recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Che comporta lo slittamento al 1 aprile 2016.
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Ciò comporta, in caso di lavoratori esposti che potrebbero risultare numerosi (laboratori, sanità, industria, cosmetica), l'adeguamento del documento di valutazione dei rischi con l'applicazione di quanto previsto dal titolo IX - Capo II del D.vo 81/08. In caso di esposizione, per il medico competente, comporta l'obbligo di tenuta del registro degli esposti a cancerogeni, la sorveglianza sanitaria, la collaborazione alla formazione dei lavoratori ed alla scelta dei D.P.I., la visita alla cessazione del rapporto di lavoro, l'invio della cartella sanitaria e di rischio all'ex ISPESL (INAIL) in caso di cessazione, la richiesta della cartella all'ex ISPESL (qualora il lavoratore non ne abbia copia) in caso di inizio rapporto, ecc.