Schemi di calcolo per la valutazione dei materiali contenenti amianto regione abruzzo

Norme per la protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. 


L.R. 4 agosto 2009, n. 11 

Art. 1
Finalità ed obiettivi
1. La Regione Abruzzo adotta gli strumenti necessari per la tutela ed il risanamento dell’ambiente e per la tutela della salute e dispone in ordine alla bonifica ed allo smaltimento dell’amianto in attuazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) ed in osservanza del D.P.R. 8.08.1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto).
2. Gli obiettivi della presente legge sono:
a) la salvaguardia e la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dalla possibile esposizione a fibre aerodisperse di amianto;
b) la gestione e bonifica di siti, impianti, edifici, mezzi di trasporto e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto o materiali contenenti amianto;
c) la promozione di attività finalizzate alla tutela dei rischi per la salute e per l’ambiente dall’amianto e la collaborazione con enti pubblici per la ricerca e la sperimentazione nel settore;
d) la promozione di iniziative di educazione, formazione ed informazione, finalizzate ad accrescere la conoscenza sui rischi derivanti dalla presenza di amianto o materiali contenenti amianto ed alla sua corretta gestione.
3. La Giunta Regionale, tramite i servizi regionali competenti, coordina tutti gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, con la partecipazione degli enti locali e dei soggetti coinvolti.
Art. 2
Piano regionale di protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto
1. La Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 257/1992, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore all’Ambiente di concerto con l’Assessore alla Sanità, previo parere congiunto della 4^ Commissione e 5^ Commissione, sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali, istituita con legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), approva il “Piano regionale di protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”, denominato in seguito PRA.
2. Il PRA è soggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui alla direttiva 2001/42/CE; la Giunta Regionale, con propria deliberazione, definisce le procedure ai fini della Valutazione Ambientale Strategica del PRA, ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. – Parte II.
3. Per la redazione del PRA, le Direzioni regionali Ambiente e Sanità, si avvalgono di un Comitato tecnico-scientifico interdisciplinare la cui composizione e le finalità sono fissati con atto della Giunta regionale su proposta dei Servizi competenti dell’Assessorato all’Ambiente ed alla Sanità.
4. Il PRA è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, a seguito di modifiche che dovessero intervenire nella legislazione o come conseguenza delle conoscenze acquisite durante l’attuazione dello stesso; per la revisione si applicano le procedure previste per l’approvazione.
5. Il PRA è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) e si armonizza, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della legge n. 257/1992, con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui alla L.R. 19.12.2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)” e s.m.i.; le disposizioni contenute nel PRA hanno carattere vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati interessati al fattore di rischio derivante dall’amianto.
Art. 3
Campo di applicazione e contenuti del PRA
1. Il PRA prevede disposizioni per:
a) strutture edilizie ad uso civile, commerciale, artigianale, agricolo ed industriale, anche non più in uso, in cui sono in opera manufatti e materiali, in matrice compatta e friabile, ai quali è stato intenzionalmente aggiunto amianto;
b) attività lavorative che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto per i lavoratori;
c) attività che contemplano la rilevazione, l’utilizzazione e la bonifica dell’amianto presente in natura e delle pietre verdi e nelle altre situazioni di cui al D.M. 14 maggio 1996 “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lett. f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: ‘Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.
2. Il PRA definisce le azioni, indica gli strumenti ed individua le risorse per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1.
3. Il PRA è articolato nei seguenti punti:
a) conoscenza complessiva del rischio amianto, attraverso l’effettuazione di:
1) aggiornamento del censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto;
2) aggiornamento della mappatura delle zone del territorio regionale interessate dall’amianto attraverso la loro georeferenziazione;
3) aggiornamento della mappatura dei siti regionali interessati da presenza di pietre verdi;
4) acquisizione, tramite INAIL, dell’elenco delle imprese che corrispondono o hanno corrisposto il premio assicurativo per la voce “silicosi ed asbestosi”;
b) organizzazione presso il Sistema Informativo Regionale Ambientale dell’ARTA (di seguito denominato SIRA), di un Sistema Informativo Territoriale (di seguito denominato SIT), del quale fanno parte i dati del censimento e della mappatura; con apposita delibera della Giunta Regionale, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità organizzative del SIT, la gestione dei dati e l’accessibilità degli stessi da parte degli organi di vigilanza;
c) elaborazione di criteri per la valutazione del livello di rischio per la bonifica e l’individuazione delle priorità per effettuare la medesima che tengano conto della vigente normativa in materia. Detti criteri contengono altresì:
1) indicazione di particolari procedure per la bonifica e lo smaltimento di materiali contenenti amianto;
2) individuazione di procedure per la gestione della microraccolta;
3) indicazioni in ordine alle condizioni di fruibilità di ambienti, rotabili, natanti, aeromobili e parco automezzi bonificati;
4) definizione di misure di protezione dalla presenza naturale di amianto, ivi comprese quelle relative all’importazione di materiale lapideo;
5) indicazione delle modalità di gestione di amianto o materiali contenenti amianto fino alla loro eliminazione o al termine della loro vita utile;
d) definizione dei criteri di priorità degli interventi di bonifica, nei casi oggetto di finanziamento o cofinanziamento pubblico, da parte del Comitato interdisciplinare tecnico-scientifico di cui all’art. 2, comma 3;
e) monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy, attraverso:
1) la raccolta di dati epidemiologici tramite la competente Direzione Sanità della Regione Abruzzo;
2) l’elaborazione delle modalità procedurali della sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex-esposti ed adozione di specifici orientamenti regionali relativi alle problematiche sanitarie connesse con l’esposizione professionale in atto, anche mediante il coordinamento dei servizi di vigilanza con i medici competenti;
3) l’utilizzo dei dati del Registro regionale dei mesoteliomi di cui alla DGR n. 1213 del 19.12.2003 sugli effetti neoplastici causati dall’esposizione all’amianto;
4) la raccolta di dati sanitari ed amministrativi da strutture ospedaliere ed INAIL, relativamente alle patologie amianto correlate;
f) definizione di linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle Aziende USL e dell’ARTA, per uniformare le attività di vigilanza e definirne le priorità su tutto il territorio regionale, attraverso l’istituzione di appositi tavoli tecnici da parte delle direzioni regionali competenti. A tal fine, deve essere verificata:
1) l’organizzazione e la disponibilità di personale rispetto ai preesistenti carichi di lavoro e la dotazione di mezzi e strumenti delle Aziende USL;
2) la dotazione strumentale e di personale dell’ARTA, così come espressamente indicato dall’Allegato V al D.M. 14.05.1996 e dall’art. 11 del D.P.R. 8.08.1994;
g) definizione di criteri per la realizzazione e l’esercizio degli impianti di smaltimento o recupero e l’individuazione degli impianti per fronteggiare la domanda di smaltimento, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 5, della L.R. 45/07;
h) individuazione degli strumenti per la formazione e l’aggiornamento degli operatori delle Aziende USL, dell’ARTA e per il rilascio dell’abilitazione ai lavoratori delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell’amianto;
i) applicazione di specifiche ulteriori sanzioni per l’inosservanza di obblighi e divieti previsti dal PRA non individuati dall’art. 15 della legge n. 257/1992 e dal D.Lgs. 9.04.2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
j) promozione di iniziative di informazione finalizzate alla migliore sensibilizzazione dei cittadini sul problema amianto; k) definizione dei requisiti di cui devono essere in possesso i responsabili individuati al punto 4 a) del D.M. 6.09.1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto).
4. Ai fini dell’attuazione della presente legge, le definizioni di amianto, materiale contenente amianto e rifiuto contenente amianto, sono definite con il PRA.
5. La Giunta regionale trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Commissione consiliare competente, la relazione sullo stato di attuazione del PRA.
Art. 4
Rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di amianto
1. In attuazione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, possono essere erogati contributi a fondo perduto ai Comuni per la rimozione e lo smaltimento di piccole quantità di rifiuti contenenti amianto.
2. Con deliberazione della Giunta Regionale, d’intesa con il Comitato interdisciplinare tecnico-scientifico di cui all’art. 2, comma 3, sono approvati i documenti tecnici e le modalità di attuazione della vigente normativa per le operazioni di cui al comma 1.
3. I Comuni promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dallo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto effettuati in difformità alla vigente normativa.
4. La Giunta regionale può prevedere in attuazione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, contributi da erogare anche a soggetti privati, per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto in opera in edifici adibiti a civile abitazione e relative pertinenze e in edifici o impianti adibiti ad attività artigianali, industriali, commerciali, agricole.
5. I contributi di cui al comma 4, sono concessi per la realizzazione di interventi di rimozione su manufatti contenenti amianto, alle condizioni indicate dal Comitato interdisciplinare tecnico-scientifico di cui all’art. 4, comma 2.
6. La Giunta regionale può adottare, con propria deliberazione, con cadenza di norma annuale, un bando pubblico con il quale vengono stabiliti:
a) i criteri e le priorità per l’ammissione ai contributi;
b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;
c) le modalità di erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa per ogni singolo intervento;
d) i criteri per la determinazione dell’ammissibilità dei contributi e i termini del bando pubblico per individuare le ditte ai fini del convenzionamento per l’espletamento del servizio di rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti beneficiari dei contributi;
e) i criteri per l’eventuale revoca dei contributi.
7. I fondi possono essere ripartiti tra i Comuni, singoli o associati, che abbiano adottato i necessari documenti in conformità con le modalità di attuazione di cui al comma 2, per rimuovere piccole quantità di amianto, fino ad un massimo del 70% della spesa ritenuta ammissibile, secondo quanto stabilito nel bando di cui al comma 6.
8. Resta fermo per i Comuni l’obbligo di provvedere alla bonifica ed all’eventuale ripristino ambientale delle aree oggetto di rimozione di rifiuti, come previsto dalla L.R. 45/07 e s.m.i.
Art. 5
Registri
1. Le Aziende USL territorialmente competenti comunicano, con periodicità annuale, alle Direzioni Regionali Ambiente e Sanità della Regione Abruzzo, alle Province ed all’ARTA, l’aggiornamento dei registri di cui all’art. 12, comma 5, della Legge 257/92.
2. E’ delegata alle Aziende USL la raccolta dei dati riguardanti le imprese ed i relativi addetti che svolgono le attività di cui all’art. 246 del D.Lgs. 9.04.2008, n. 81.
3. Le imprese di cui al comma 2 trasmettono al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL, nel cui territorio sono state svolte le attività dell’impresa, la relazione di cui all’art. 9 della legge n. 257/1992; la relazione è annuale e deve essere trasmessa entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, anche se a tale data siano cessate le attività soggette all’obbligo di relazione.
Art. 6
Obblighi dei proprietari
1. Al fine di aggiornare il censimento dell’amianto presente sul territorio regionale, i soggetti pubblici ed i privati proprietari, ove non vi abbiano già provveduto, sono tenuti a comunicare:
a) al SIT la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto negli edifici, impianti o luoghi, ivi compresi i mezzi di trasporto, nei quali essi siano presenti, fatti salvi gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 12, comma 5, della legge n. 257/92;
b) all’Azienda USL ed alla Provincia, competenti per territorio, la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto nei mezzi di trasporto.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la tipologia ed il grado di dettaglio delle informazioni da fornire con le suddette comunicazioni.
3. La comunicazione al SIT è condizione necessaria per potersi avvalere delle procedure semplificate e per accedere ai contributi di cui all’art. 4, comma 5.
4. I soggetti di cui al comma 1, proprietari di immobili nei quali è presente amianto di elevata friabilità di cui alla Tab. 1 del D.M. 06.09.94, devono presentare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alla Azienda USL territorialmente competente il piano di bonifica di tali materiali.
5. I soggetti di cui al comma 1, proprietari di immobili contenenti amianto o materiale contenente amianto, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, devono adempiere agli obblighi di cui al DM 6.09.94.
Art. 7
Organismi di controllo
1. Con l’obiettivo di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste dal PRA, la Giunta regionale si avvale dei seguenti soggetti:
a) Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL, cui sono affidati compiti di vigilanza negli ambienti di vita e di lavoro;
b) ARTA, Centro Regionale di Riferimento Amianto, cui è assegnato il compito di supporto tecnico-analitico;
c) Province, cui sono assegnati compiti di verifica della gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Art. 8
Sorveglianza epidemiologica
1. La sorveglianza epidemiologica dei tumori patognonomici o strettamente correlati con l'esposizione all'amianto è svolta dal Centro Operativo Regionale istituito con D.G.R. n. 1213 del 19.12.2003 in base alle indicazioni previste dal D.P.C.M. del 10.12.2002, n. 308 (Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del D.Lgs. n. 277 del 1991). ([1])
Art. 9
Abrogazione di norme regionali
1. E’ abrogata la L.R. 30.08.1996, n. 75 (Piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto), pubblicata sul BURA n. 30 speciale del 10.09.1996.
Art. 10
Norma finanziaria
1. Per le finalità di cui agli articoli 3 e 4, la Giunta regionale programma annualmente l’impiego delle risorse degli interventi di cui alla presente legge, nei limiti dello stanziamento del capitolo di spesa U.P.B. 05.02.010 292210, fatta salva la quota destinata alle Province ai sensi della legge 28.12.1995, n. 549 e della L.R. 16.06.2006, n. 17.
Art. 11
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA).

([1]) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 17 marzo 2014, n. 11 (vedi, anche, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 2 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 8 -
Sorveglianza epidemiologica. 1. Con deliberazione di Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore alla Sanità d’intesa con l’Assessore all’Ambiente, è istituito un Gruppo di coordinamento che esamina l’andamento epidemiologico dei tumori patognonomici o strettamente correlati con l’esposizione all’amianto.
2. Il Gruppo di coordinamento agisce anche in collegamento con gli enti centrali “Istituto Superiore di Sanità (ISS) e Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL)” e, sulla base dei dati esaminati, formula proposte di intervento, da valutare ai fini della programmazione delle attività di controllo.».

Deliberazione della Giunta Regionale ABRUZZO 11 febbraio 2013, n. 101

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis



PREMESSO che la Regione Abruzzo intende perseguire politiche che si pongano obiettivi di tutela ambientale attraverso una puntuale attuazione delle normative nazionali e/o comunitarie di settore ed in particolare, per quanto riguarda la salvaguardia ambientale e la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori dai rischi derivanti dall’amianto;

VISTA la legge 27.03.1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”,

pubblicata nella Gazz. Uff. 13 aprile 1992, n. 87, S.O.;

VISTO il D.P.R. 8.08.1994 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto”, pubblicato nella G.U. 26 ottobre 1994, n. 251, S.O.);

VISTO il D.Lgs 25.07.2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione all’amianto durante il lavoro” che, in particolare, all’art. 10 prevede l’adozione da parte delle Regioni e Province Autonome, di piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto;

VISTO il D.M. 06.09.1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, pubblicato sulla G.U. 20-9-1994, n. 220;

VISTO il D.M. 14.05.1996 “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5 comma 1 lettera f) della Legge 27/03/92 n. 257”;

VISTA la legge 03.08.2007, n. 123, recante: “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”;

VISTO il D.Lgs 09.04.2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.;

VISTO il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 04.08.2009, n. 11 “Norme per la protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”, pubblicata nel B.U.R.A. Ordinario n. 44 del26.08.2009, che prevede in particolare:

- all’art. 3, comma 1, lett. a) che il PRA si applica a tutte le strutture edilizie ad uso civile, commerciale, artigianale, agricolo ed industriale, anche non più in uso, in cui sono in opera materiali contenenti amianto;

- all’art. 3, comma 1, lett. f), la definizione di linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle Aziende USL e dell’ARTA per uniformare le attività di vigilanza e definirne priorità su tutto il territorio regionale;

- all’art. 6, comma 5 che i proprietari di immobili in cui sono presenti m.c.a. devono adempiere agli obblighi di cui al D.M. 06.09.94;

RICHIAMATA la DGR n. 689 del 09.07.2007 avente per oggetto: «Approvazione delle "Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto" e del "Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei siti della Regione Abruzzo con presenza di amianto" denominato "Amianto map"», pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 71 del 05.09.2007;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro 25.01.2011: “Lettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 commi 2 e 4 del D.Lgs. 81/08”

VISTA la Circolare 18.10.2006 della Regione Toscana: Prime indicazioni D.Lgs. 257/02.

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. DG14/40 del 6/07/2009, con la quale è stato formalizzato il gruppo tecnico misto in materia di rischio amianto per l’elaborazione di procedure comuni nella Regione Abruzzo;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. DG20/34 del 16.07.2010, recante: “Costituzione gruppo tecnico misto in materia di rischio amianto. L.R. 11/2009. Sostituzione nominativo”;

CONSIDERATO che il Gruppo tecnico misto (Igiene – Lavoro), di cui alla D.D. n. DG20/34 del 16.07.2010 e s.m.i., ha provveduto a redigere delle Linee Guida, al fine di prevedere documenti, procedure e schemi che rappresentino un indirizzo operativo uniforme per l’adeguamento degli obblighi posti in capo ai proprietari di strutture in cui vi siano m.c.a. (materiali contenenti amianto), linee guida costituite dai seguenti documenti, parte integrante e sostanziale del presente atto:

ALLEGATO “LINEE GUIDA REGIONALI”

- PROCEDURA GESTIONE RISCHIO AMIANTO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

• SEZIONE A (che contiene la descrizione dei criteri di gestione del rischio amianto correlato a presenza di rifiuti abbandonati contenenti amianto e a presenza di amianto installato o in servizio).

• SEZIONE B (che include i seguenti Allegati e schemi utili al processo di cui alla Sezione A):

o Allegato 1 – Rilievo ispettivo accertamento presenza rifiuti contenenti amianto.

o Allegato 2 – Rilievo ispettivo accertamento presenza m.c.a. in opera.

o Allegato 3 – Scheda per l’accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici.

o Allegato 4 – Schemi di calcolo per la valutazione dei materiali contenenti amianto in opera.

o Allegato 5 – Programma di controllo dei materiali di amianto in sede di procedure per le attività di custodia e di manutenzione.

o Allegato 6 – Verbale di campionamento.



- LINEE GUIDA REGIONALI PER L’APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 81/08 - TITOLO IX CAPO III - MISURE DI TUTELA DEL LAVORATORE E DELLA COLLETTIVITA’ DAL RISCHIO AMIANTO

• MODELLO A “Piano di lavoro per la rimozione di materiale contenete amianto (art. 256 D.Lgs. 81/2008) – MATRICE COMPATTA”.

• MODELLO A-bis “Piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto (art. 256 D.Lgs. 81/2008) – MATRICE FRIABILE”.

• MODELLO B “Notifica d’inizio lavori comportanti rischio di esposizione ad amianto (art. 250 D.Lgs.81/08)”.

• MODELLO C “Rimozione materiali contenenti amianto. Comunicazione data inizio lavori e generalità addetti”.

• MODELLO D “Rimozione materiali contenenti amianto. Trasmissione copia formulario rifiuti.

• MODELLO E “Relazione annuale utilizzo diretto o indiretto di amianto (art. 9 L. 27.3.1992 n. 257)”.

VISTA la nota prot.n. RA/43517 DG/20 del 28.02.2012 della Direzione Politiche della Salute – Servizio Prevenzione collettiva, avente per oggetto: “Trasmissione procedure per la corretta gestione del rischio amianto – Art. 3 L.R. 11/09”;

RICHIAMATA la Circolare del Servizio Gestione Rifiuti del 07.12.2009, prot.n. 22081/DR4 del 07.12.2009, contenente una serie di indirizzi regionali riferiti ad alcuni adempimenti obbligatori riguardanti le problematiche gestionali dei m.c.a., da parte di Enti e cittadini coinvolti e/o interessati;

CONSIDERATO che è in corso di definitiva elaborazione di una proposta di Piano Regionale Amianto (PRA), tenendo conto delle “Linee guida” elaborate ai sensi della DGR n. 689 del 09.07.2007;

RITENUTO opportuno dotarsi di linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle Aziende USL e dell’ARTA per uniformare le attività di vigilanza e definirne priorità su tutto il territorio regionale, nelle more della definitiva elaborazione ed approvazione del Piano Regionale Amianto previsto dall’art. 2 dellaL.R. 11/2009;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di Deliberazione, nonché della conformità alla legislazione vigente, attestata dalla firma del Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute e del Direttore della Direzione Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambiente, Energia;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore Regionale della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia e il Direttore della Direzione Politiche della Salute, hanno reso l’attestazione di cui al punto 7 della DGR n. 113 del 27.02.2012, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

VISTI

la legge n. 257/1992;

il D.Lgs. 81/2008;

la L.R. 11/2009;

VISTA la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di approvare le linee guida regionali denominate: “Procedure per la corretta gestione del rischio amianto”, costituite dai seguenti documenti, Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito denominato:

ALLEGATO “LINEE GUIDA REGIONALI”

- PROCEDURA GESTIONE RISCHIO AMIANTO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

• SEZIONE A (che contiene la descrizione dei criteri di gestione del rischio amianto correlato a presenza di rifiuti abbandonati contenenti amianto e a presenza di amianto installato o in servizio).

• SEZIONE B (che include i seguenti Allegati e schemi utili al processo di cui alla Sezione A):

o Allegato 1 – Rilievo ispettivo accertamento presenza rifiuti contenenti amianto.

o Allegato 2 – Rilievo ispettivo accertamento presenza m.c.a. in opera.

o Allegato 3 – Scheda per l’accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici.

o Allegato 4 – Schemi di calcolo per la valutazione dei materiali contenenti amianto in opera.

o Allegato 5 – Programma di controllo dei materiali di amianto in sede di procedure per le attività di custodia e di manutenzione.

o Allegato 6 – Verbale di campionamento.

- LINEE GUIDA REGIONALI PER L’APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 81/08 - TITOLO IX CAPO III - MISURE DI TUTELA DEL LAVORATORE E DELLA COLLETTIVITA’ DAL RISCHIO AMIANTO

• MODELLO A “Piano di lavoro per la rimozione di materiale contenete amianto (art. 256 D.Lgs. 81/2008) – MATRICE COMPATTA”.

• MODELLO A-bis “Piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto (art. 256 D.Lgs. 81/2008) – MATRICE FRIABILE”.

• MODELLO B “Notifica d’inizio lavori comportanti rischio di esposizione ad amianto (art. 250 D.Lgs.81/08)”.

• MODELLO C “Rimozione materiali contenenti amianto. Comunicazione data inizio lavori e generalità addetti”.

• MODELLO D “Rimozione materiali contenenti amianto. Trasmissione copia formulario rifiuti”.

• MODELLO E “Relazione annuale utilizzo diretto o indiretto di amianto (art. 9 L. 27.3.1992 n. 257)”.

2. di incaricare le competenti Direzioni regionali ed i relativi Servizi regionali interessati, le Aziende USL territorialmente competenti e l’ARTA Abruzzo, di predisporre ed adottare i successivi atti connessi alla puntuale attuazione di quanto stabilito col presente provvedimento;

3. di demandare ai competenti Servizi delle Direzioni regionali Affari della Presidenza, Politiche legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia e Politiche della Salute, l’attuazione dei conseguenti provvedimenti tecnico-amministrativi necessari per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

4. di inviare il presente provvedimento alle Direzioni Regionali competenti, alle Aziende USL competenti per territorio, all’ARTA – Direzione Generale con invito a comunicare il presente atto alla Direzione centrale ed ai Distretti provinciali competenti per territorio;

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, completo della documentazione allegata, parte integrante e sostanziale dello stesso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web delle Direzioni regionali interessate.

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SCHEMI DI CALCOLO


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La presente procedura di valutazione è strutturata per consentire un'agevole verifica delle condizioni dello stato
di conservazione dei m.c.a. e la predisposizione di una loro adeguata gestione.
La procedura, imperniata sui principi della normativa nazionale tecnica attuativa, apporta alla stessa
elementi di dettaglio che facilitano il percorso valutativo.
L'utilizzazione di schede di valutazione predisposte, tenuto conto degli indirizzi contenuti nella parte
descrittiva generale, consente ai proprietari di strutture e/o immobili e/o manufatti in cui vi siano m.c.a. in opera
di adempiere all'obbligo espressamente previsto dall'articolo 6, comma 5, della L.R. 11/09 che ha ampliato il
campo di applicazione del D.M. 06 settembre 1994 e s.m.i ..
Le schede, oltre a facilitare il compito degli Organi di vigilanza e controllo, garantiscono una corretta e
uniforme verificadell'assolvimento degli adempimenti assegnati dalla vigente normativa nazionale e regionale al
proprietario dell'immobile e/o al responsabile dell'attività che vi si svolge.
La presente procedura prevede una valutazione a stadi che consente di stabilire se i m.c.a. esaminati
debbano essere bonificati

A) VALUTAZIONI PRELIMINARI

Devono essere individuati e valutati i MCA in opera caratterizzati da facile accessibilità/danneggiabilità (compresi, quindi, quelli riconducibili al punto “2c -materiali danneggiati” del D.M. 06 settembre 1994), elevato stato di usura macroscopicamente evidente e condizioni in cui è presente un potenziale rischio di rilascio di fibre.
In tali situazioni deve essere attuato un immediato intervento di bonifica senza procedere alle fasi di valutazione descritte nel successivo paragrafo B.
Nella Tabella della sezione A) è riportato lo schema relativo agli aspetti procedurali relativi ai casi di accessibilità.

B) VALUTAZIONE DEI MCA COSTITUENTI COPERTURE

Premessa
La scelta della tipologia di schemi di calcolo (algoritmi) di seguito indicati è finalizzata a fornire uno strumento in grado di soddisfare le seguenti necessità:
- Poter usufruire di un sistema che permetta di calcolare la percentuale dei materiali danneggiati al fine di individuare il diagramma di flusso operativo (D.M. 06/09/94, Tab. 2, così come modificata dal D.M. 20/08/99 All. 2, Tab. 1);
- Poter valutare in modo ponderato tutti gli elementi di danno, sia diretti che indiretti, concorrenti all’usura del manufatto: ciò al fine di consentire l’adozione di misure di gestione più specifiche;
- Definire le misure di gestione tenendo conto del reale rischio di esposizione della popolazione così come desumibile dallo stato di manutenzione del manufatto, all’uso e dal contesto ambientale ed antropico in cui lo stesso è inserito.

Criteri generali di valutazione
Scelta Algoritmi
Sono stati individuati 3 schemi di calcolo riferiti a più tipologie di indicatori di rischio. Ad ogni indicatore, suddiviso in funzione dei diversi stadi di gravità, è stato attribuito un punteggio appropriato.
Sono state così predisposte le seguenti 3 schede:
Scheda I “Principali indicatori di danno” è articolato sulla base dell’All. 5 D.M. 06/09/94. Include gli indicatori contenuti nella scheda “E” dell’allegato medesimo ed illustrati nel punto 7° del citato Decreto. Il calcolo dei valori attribuiti ad ogni parametro permetterà l’individuazione della percentuale dei materiali danneggiati (1) tenendo conto di tutti i fattori di degrado specificatamente individuati dalla normativa suddetta.
Scheda II “Indicatori di danno aggiuntivi” include gli indicatori di danno diversi da quelli di cui dal punto precedente che tuttavia contribuiscono ad una definizione di dettaglio dello stato di deterioramento del manufatto. Tale schema consentirà anche la definizione di alcuni casi risultati “border line” al calcolo di cui alla scheda I; inoltre, unitamente ai risultati della scheda III, permetterà una miglior definizione dei tempi di bonifica/di controllo.
Scheda III “Elementi ambientali di valutazione” contiene parametri diversi da quelli di cui alle schede I e II ed include, tra l’altro, aspetti relativi al contesto ambientale. Tale schema consentirà di definire, tenuto conto dei risultati di cui alle schede I e II, la tempistica degli interventi di bonifica/controllo.

Moduli di osservazione (MdO)
Considerata l’estensione, a volte anche notevole delle coperture, l’osservazione può essere compiuta anche su aree di ridotte dimensioni, denominate “Moduli di Osservazione” (MdO), che dovranno essere distribuiti (per numero e per disposizione) in modo omogeneo sulla superficie da esaminare affinché la valutazione sia rappresentativa dell’intera struttura. Nel caso di superfici molto piccole deve essere esaminata l’estensione totale delle stesse per evitare valutazioni in difetto rispetto alle reali condizioni di conservazione.
Il Modulo di Osservazione (MdO) è definito come una singola superficie di circa 2 mq.
Dovrà essere effettuato un numero di osservazioni così come di seguito indicato:

–– Superficie fino a 20 mq = n. 5 MdO;
–– Superficie > 20 mq e fino a 100 mq = n. di MdO pari ad un terzo della superficie e con un minimo di 6 MdO;
–– Tra 101 e 200 mq = n. di MdO pari al 20% della superficie e con un minimo di 16 MdO;
–– > 201 mq fino a 1000 mq = n. di MdO pari al 15% della superficie e con un minimo di 20 MdO;
–– > 1000 mq = n. di MdO pari al 12% della superficie (riguardanti esclusivamente i bordi).
I MdO dovranno essere distribuiti in modo omogeneo sulla superficie esaminata (avendo cura che la metà siano posizionati sui bordi), essere uniformemente distanziati tra di loro, essere divisi per spioventi ed in modo che sia comunque garantita la presenza di un MdO per ogni spiovente (anche nel caso che la sommatoria dei MdO risulti essere maggiore a quella prevista per l’intera superficie esaminata).
Qualora si presenti l’impossibilità o l’estrema difficoltà/pericolosità all’accesso sulla copertura, l’operatore ha facoltà di individuare modalità alternative di valutazione che contengano, comunque, adeguati criteri di rappresentatività dello stato di conservazione della copertura. Il processo di valutazione tramite MdO esaminati ed il relativo punteggio di danno.

Indicazione alla compilazione
L’utilizzo del MdO è indispensabile per il calcolo delle percentuali dei materiali danneggiati indicati nella scheda I. Il punteggio riportato nella scheda I esprime una percentuale e i relativi calcoli sono, anch’essi, espressi in percentuale. I calcoli relativi alla scheda II sono effettuati globalmente.
Solo nei casi in cui la struttura è disomogenea, realizzata con elementi di diversa tipologia e messi in opera in epoche diverse, dovrà essere adottato il metodo di calcolo con l’utilizzo dei MdO. Per ogni modulo di osservazione dovrà essere compilata la scheda I (punti 1, 2 e 3).
–– Il punto 4 – Scheda I va esaminato sull’intera struttura e il punteggio va riportato al calcolo finalizzato all’individuazione della percentuale dei materiali danneggiati;
–– Il punto 5 – Scheda I va calcolato per i moduli di osservazione comprendente i bordi; la media dei punteggi va aggiunta al calcolo finalizzato all’individuazione della percentuale dei materiali danneggiati;

Nei casi in cui non è possibile calcolare il punto 4 della scheda I (assenza di gronda o struttura similare) si aggiunge al calcolo finale l’1% di danno in quanto, il mancato convogliamento delle acque piovane implica automaticamente la potenziale dispersione di fibre di amianto eluite dalla superficie delle coperture per azione degli agenti atmosferici. Inoltre tale tipo di valutazione è ispirata al principio di precauzione.
Nei casi in cui si verifichino le circostanze riportate nella scheda II, punto C, terza ipotesi (ventilazioni in ambienti confinati) devono essere adottate, ai sensi del D.M. 06/09/94 punto 2c, misure urgenti di bonifica secondo quanto indicato nella parte A del presente documento “valutazioni preliminari”.
Nei casi in cui si verifichino contemporaneamente le situazioni di cui alla scheda II, punto D seconda e terza ipotesi (vibrazioni esterne ed interne alla struttura), si sommano entrambi i punteggi.
Qualora il calcolo della scheda II sia compreso tra 8 e 11 si aggiunge 1% al calcolo della scheda I.

Avvertenze e precauzioni
Durante l’esame dei MdO dovranno essere sempre adottate tutte le misure collettive ed individuali di sicurezza ed igiene del lavoro previste dalla vigente normativa in materia.

C) VALUTAZIONE DEI MCA COSTITUENTI MANUFATTI DIVERSI DALLE COPERTURE

Gli schemi di valutazione riportati nella parte “B” della presente procedura, sono stati specificamente predisposti per la valutazione delle coperture in quanto queste ultime costituiscono di gran lunga la tipologia di manufatto più diffuso nel territorio. Per quanto concerne la valutazione riguardante manufatti diversi dalle coperture, si rimanda alle specifiche schede incluse nell’All. 5 al D.M. 06/09/94 o alla normativa di dettaglio emanata. Tali valutazioni dovranno includere anche gli indicatori di danno e i parametri connessi al contesto ambientale dei manufatti, riportati nelle schede I, II e III, in tutti i casi in cui siano applicabili per analogia.

SCARICA GLI ATTI DEL CONVEGNO "SICUREZZA E DINTORNI"


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