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La responsabilità del delegato alla sicurezza
ROMA – Con la sentenza 44890/09 la Sezione
III della Corte di Cassazione Penale ha
riconosciuto la responsabilità del
soggetto delegato, confermando la
condanna di un dirigente comunale delegato dal
Sindaco per violazione delle norme in
materia di informazione e formazione dei
lavoratori e fornitura dei dispositivi
idonei di protezione individuale, colpevole di
un infortunio ad un occhio occorso ad un
lavoratore durante lo svolgimento della propria
attività lavorativa.
Nel caso di specie infatti un lavoratore era
stato colpito ad un occhio da una scheggia di
ruggine partita durante il lavoro di
smerigliatura di una ringhiera, perché non
indossava gli occhiali di protezione e perché
non era stato adeguatamente formato ed informato
dei rischi insiti nella lavorazione del ferro.
La difesa dell’imputato aveva fondato il motivo
del ricorso in cassazione sostenendo
l’invalidità della delega conferitagli, infatti
si era così espressa:”la delega conferitagli dal
Sindaco p.t. in materia di sicurezza sul lavoro
non poteva ritenersi “pienamente valida e
produttiva di effetti giuridici”, perché non
accompagnata dall’effettiva assegnazione, da
parte del delegante, dei fondi necessari per
l’espletamento delle funzioni delegate”.
La Corte pronunciandosi in materia di delega
delle funzioni ha ribadito quanto già
precedentemente affermato( cfr Sent. 48295/08),
basando il suo convincimento sul principio di
effettività da cui deriva che l’invalidità della
delega non impedisce che il delegante possa
essere esonerato da responsabilità e che la
stessa invalidità non esclude la responsabilità
del delegato che, di fatto, abbia svolto le
funzioni delegate.
Secondo il principio di effettività, infatti, i
soggetti destinatari degli obblighi sono
individuati di fatto in base alla concretezza ed
“effettività”delle mansioni svolte, si fa cioè
riferimento alle competenze specifiche ricoperte
all’interno dell’impresa e non ad una
valutazione astratta dei compiti propri degli
organi dirigenziali aziendali, il tutto ad
esclusione che i soggetti delegati rifiutino la
delega loro conferita.
Infatti l’art.16 comma 1 lettera E ribadisce che
la delega debba essere accettata per iscritto.
Così nel caso in questione i giudici di
legittimità hanno motivato l’infondatezza del
ricorso, spiegando che,:”l’invalidità della
delega eccepita dal delegato ( ad esempio in
ragione del mancato accertamento delle sue
qualità tecnico-professionali, della sua mancata
accettazione e dell’inesistenza della facoltà di
impegnare la spesa in nome e per conto
dell’impresa) impedisce, ove esistente, che il
delegante possa essere esonerato da
responsabilità, ma non esclude comunque la
responsabilità del delegato che, di fatto abbia
svolto le funzioni delegate, atteso che chi
ritenga di non essere in grado e di non essere
stato posto in condizione di svolgere le
funzioni delegate deve chiedere al delegante di
porlo in grado di svolgerle, e, in caso di
inerzia, rifiutare l’incarico”.
A margine dei requisiti richiesti ex art. 16,
comma 3 DLgs 81/08 e succ.
modifiche sul tema della delega di funzioni in
materia di tutela della sicurezza dei
lavoratori, resta valido il principio più
generale disciplinato all’art. 16, comma 3 DLgs
81/08 per cui sussiste l’obbligo di vigilanza in
capo al datore di lavoro “in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle
funzioni trasferite. La vigilanza si esplica
anche attraverso i sistemi di verifica e
controllo di cui all’Art. 30, comma 4”.



