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  • I requisiti professionali dei RSPP


    Chiarimento del Ministero del Lavoro circa i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

    Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro

    Quali sono i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art.32, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.? (Risposta a quesito del 30 novembre 2010)

    A riscontro del quesito proposto, premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all’ambito delle competenze delle Regioni e delle Province Autonome, si forniscono le seguenti precisazioni, le quali costituiscono unicamente le osservazioni dello scrivente ufficio non rappresentando il parere ufficiale del soggetto istituzionalmente competente.

    In relazione ai corsi la cui frequenza è necessaria per svolgere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), si ricorda che il comma 5 dell’art. 32 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro” prevede che il possesso di laurea in una delle classi in esso indicate esonera dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo in esame.
    Per inciso, le classi di laurea richiamate dal "Testo unico" e presenti nel decreto 16 marzo 2007 (in GU n. 155 del 6/7/2007, S.O. n. 153) corrispondono a classi di laurea triennale. In particolare:
    L7 ingegneria civile e ambientale
    L8 ingegneria dell’informazione
    L9 ingegneria industriale
    L17 scienze dell’architettura
    L23 scienze e tecniche dell’edilizia

    Lo stesso decreto 16 marzo 2007 individua poi le classi di laurea magistrale che non sono esplicitamente richiamate dal decreto n. 81/2008 il quale richiama invece le classi di laurea identificate dal decreto 4 agosto 2000, quali:
    classe 4 classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
    classe 8 classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
    classe 9 classe delle lauree in ingegneria dell’informazione
    classe 10 classe delle lauree in ingegneria industriale

    Il possesso di una delle lauree menzionate, dunque, consente l’esonero dai moduli “A” e “B” del corso per RSPP restando, pertanto, obbligatoria la frequenza del modulo “C” secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
    Tale corso avrà ad oggetto la prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato (di cui all’art. 28, comma 1, del Testo unico), di organizzazione in azienda e di relazioni sindacali.
    Giova ricordare, infine, che i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione sono tenuti, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 32, a frequentare, con cadenza quinquennale, corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo su menzionato.


    Ministero del lavoro - FAQ - Requisiti professionali RSPP (formato PDF, 10 kB).
     
     

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