QUESITI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il contenuto delle
risposte fornite dal servizio Info.Sicuri ha
carattere meramente
informativo e non ha
alcun valore giuridico. Le uniche disposizioni
vincolanti
sono quelle contenute
nella normativa vigente alla quale è opportuno
fare
riferimento.
QUESITI SUGLI AGENTI FISICI, SOSTANZE
PERICOLOSE, AGENTI BIOLOGICI, PROTEZIONE
DA ATMOSFERE ESPLOSIVE – TITOLI VIII, IX, X, XI
(ARTT.181-297)
1) L’articolo 201 del nuovo decreto 81, relativo
ai valori limite di esposizione
e valori d’azione inerenti il rischio
vibrazioni, contrariamente a quanto
previsto dal precedente articolo 3 del decreto
187/2005, stabilisce valori
limite anche su «periodi brevi». Cosa si intende
per periodi brevi?
I valori limite di esposizione su periodi brevi
(20 m/s2 per HAV e 1,5 m/s2 per
WBV) sono valori che puntano a ridurre i rischi
indiretti di infortunio ed sono
desunti dalle prime versioni della direttiva
comunitaria sulle vibrazioni (le
proposte di Direttiva 93/C77/02 e 94/C230/03)
che utilizzavano il termine “… in
pochi minuti”. Premesso che i valori limite su
tempi brevi sono comunque valori
R.M.S., in attesa di ulteriori approfondimenti
di natura tecnico-normativa si
ritiene che per “periodi brevi” si debba
intendere un valore di aw che corrisponda
al minimo tempo di acquisizione statisticamente
significativa delle grandezze
in indagine. Con la strumentazione attualmente
disponibile tali tempi
corrispondono ad almeno 1 minuto per HAV
(vibrazioni trasmesse al sistema
piano-braccio) e almeno 3 minuti per WBV
(vibrazioni trasmesse al corpo intero).
2) Un distributore di carburante (benzina,
gasolio e gpl) deve tenere il
registro degli esposti ai cancerogeni?
Ai sensi dell’articolo 236 il Datore di lavoro
deve effettuare la valutazione
dell’esposizione ad agenti cancerogeni o
mutageni. I lavoratori per i quali la
valutazione di cui all’articolo 236 ha
evidenziato un rischio per la salute sono
sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 242).
Gli stessi lavoratori sono iscritti
nel registro degli esposti (art. 243).
3) Ai fini della Valutazione del rischio rumore
per impresa edile avrei da
porre il seguente quesito: per i singoli
macchinari ed attrezzature utilizzate
(betoniera, trapani, frese, sega circolare,
etc.) pensavo di far eseguire
delle misure strumentali sui singoli macchinari.
Per il resto del tempo della
giornata lavorativa (di 8 h ) e le attività
quali murature, pause tecniche,
intonaci, assistenza murature, etc. occorre
eseguire misure strumentali in
campo sulle singole lavorazioni oppure è
sufficiente utilizzare i dati del CPT
di Torino in attesa dei pronunciamenti della
Commissione consultiva, così
come si fa per il PSC?
La valutazione del rumore è definita dall’art.
190. In prima analisi il datore di
lavoro valuta il livello il tipo e la durata
dell’esposizione, ma se si può
fondatamente ritenere che possono essere
superati i valori inferiori d’azione i
livelli di rumore devono essere misurati.
L’emissione sonora di attrezzature di
lavoro, macchine e impianti può essere stimata
(ma solo in fase preventiva)
sulla base di studi e misurazioni la cui
validità sia riconosciuta dalla Commissione
consultiva permanente. Quindi allo stato, per
provvedere alla completa
valutazione del rumore secondo l’art. 190, il
datore di lavoro di cui trattasi deve
provvedere alla misura di tutti i livelli di
rumore laddove si ritenga che possano
essere superati i valori inferiori d’azione.
4) Mi è capitato di parlare con un consulente in
relazione alla metodologia
da adottare per la valutazione dei gesti
ripetitivi. Lo stesso mi parlava del
metodo ERGO BALP, un metodo di recente
affermazione che si basa sui
medesimi principi delle metodiche OCRA e RULA ,
ma che è stato sviluppato
adottando i criteri delle norme UNI, con lo
scopo di superare i limiti dei
tradizionali OCRA e RULA emersi nell’esperienza
applicativa nelle aziende.
Secondo tale tecnico il metodo in questione
fornisce una migliore
funzionalità per situazioni molto dinamiche dove
è necessario gestire
situazioni di job rotation molto frequenti.
Inoltre mi è stato riferito, che
attualmente è già indicato tra i metodi
«riconosciuti» da Regione Piemonte,
Società Italiana Ergonomia, CRF ed è in corso di
accreditamento in altre
regioni. Cercando su internet però non sono
riuscito a trovare nulla in merito,
per cui probabilmente ho inteso male il nome. Io
al momento utilizzo la
metodologia della check list Ocra; e come
naturale prosieguo di questo
tipo di valutazione applico, se il caso, il
metodo Ocra vero e proprio (metodo
attualmente indicato come «preferred» nella
normativa di settore), sul
quale mi baso anche per un’eventuale attività di
riprogettazione. Conosco
inoltre il RULA, la checklist OSHA, il CTD risk
assessment, lo Strain Index e
l’indice ACGIH-TLV, ma non ho mai sentito
parlare di altri metodi. Poiché
dovrebbe essere riconosciuto dalla Regione
Piemonte (come riferitomi),
potreste essermi d’aiuto?
Il metodo oggetto della richiesta, denominato
ERGO BALP (dalle iniziali degli
autori) è un metodo sviluppato all’interno di
un’azienda dell’area torinese, che
al momento non risulta essere stato validato in
altre realtà aziendali o pubblicato.
Il metodo è stato presentato come esperienza
aziendale nell’ambito di un
progetto relativo all’ergonomia della sicurezza
promosso dalla Regione Piemonte.
Il Comitato Esecutivo del progetto si è
riservato di valutarlo, insieme ad altri
sviluppati in singole realtà aziendali e
proposti nella stessa occasione, nelle
successive fasi del progetto. Non si tratta,
quindi, di un metodo ufficiale o ad
oggi riconosciuto (né da enti pubblici, né dalla
SIE nazionale o dalla SIE Piemonte,
che presiedo), a differenza dei metodi citati
nel quesito. Per conoscere i risultati
del progetto di ricerca «Ergonomia e
innovazione» cui hanno partecipato le
Università piemontesi e il Politecnico di Torino
e le associazioni datoriali e
sindacali è possibile consultare il sito
http://www.ergonomia.corep.it dove ci
sono gli atti dei due convegni promossi dalla
Regione Piemonte e tutti i documenti
operativi prodotti. Tra questi, si segnalano
quelli relativi all’analisi dei metodi
e degli strumenti di analisi ergonomica e alla
proposta di un tool kit per la
valutazione dei rischi biomeccanici.
5) Nel decreto legislativo 81 sono presenti i
seguenti articoli: Articolo 272 -
Misure tecniche, organizzative, procedurali. In
tutte le attività per le quali
la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia
rischi per la salute dei
lavoratori il datore di lavoro attua misure
tecniche, organizzative e
procedurali, per evitare ogni esposizione degli
stessi ad agenti biologici.
Articolo 279 - Prevenzione e controllo. Qualora
l’esito della valutazione
del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori
esposti ad agenti biologici sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 41.
Come deve essere quindi espresso l’esito della
valutazione del rischio e di
conseguenza quando “nasce” l’obbligo di
sorveglianza sanitaria?
Il novellato art. 279 del D.lgs. 81/08, a
differenza della sua formulazione
originaria, che prevedeva l’obbligo della
sorveglianza sanitaria nei casi in cui la
valutazione dei rischi evidenziava un rischio
per la salute, stabilisce che «Qualora
l’esito della valutazione del rischio ne rilevi
la necessità i lavoratori esposti ad
agenti biologici sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria». Diversamente da
tale formulazione per l’applicazione delle
misure tecniche e per la formazione
il testo della norma continua a prevederne
l’obbligatorietà quando «la valutazione
di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la
salute dei lavoratori». Quindi si
deve ritenere che la valutazione di cui all’art.
271 deve stabilire se vi sono o
meno rischi per la salute e nel caso affermativo
provvedere alla realizzazione
di misure tecniche ed alla info/formazione
prevista dalla norma. Inoltre si dovrà
valutare se vi è necessità o meno della
sorveglianza sanitaria, ovvero se il
rischio evidenziato possa essere controllato o
ridotto attraverso la sorveglianza
sanitaria.
6) Un lavoratore esposto a un agente irritante o
corrosivo, deve comunque
essere soggetto a sorveglianza sanitaria in via
precauzionale o l’obbligo
della sorveglianza deriva comunque dalla
valutazione del rischio?
Premesso che l’obbligo di valutazione del
rischio, sempre cogente, anticipa la
definizione delle misure di prevenzione e
protezione, l’obbligo generale contenuto
nell’art. 229 prevede che sono sottoposti alla
sorveglianza «i lavoratori esposti
agli agenti chimici pericolosi per la salute che
rispondono ai criteri per la
classificazione come molto tossici, tossici,
nocivi, sensibilizzanti, corrosivi,
irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo,
cancerogeni e mutageni di categoria
3». Ma a tale norma generale deroga l’art. 224
che prevede che in alcuni casi
non si applichi l’art. 229. Dunque per sapere se
l’articolo 229 è o meno applicabile
ad un caso specifico occorre sapere se esistono
due condizioni: 1) vi è solo un
rischio basso per la sicurezza e irrilevante per
la salute dei lavoratori 2) le
misure di cui all’art. 224 comma 1 sono
sufficienti a ridurre il rischio. Se entrambe
le condizioni sono verificate l’art. 229 non si
applica e di conseguenza non vi è
obbligo di sorveglianza sanitaria.
7) L’art 263 del D.lgs. 81/2008 prevede una
responsabilità penale del
preposto per la violazione dell’art. 248
(Individuazione presenza amianto)
in cui il destinatario pare essere solo il
datore di lavoro. Se ne deve dedurre
una sorta di «responsabilità oggettiva» del
preposto accompagnato da un
«dovere di vigilanza» sul datore di lavoro ? O
vi sono altre interpretazioni?
La violazione dell’art. 248, comma 1 prevede
sanzioni sia a carico del Datore di
lavoro, sia al Dirigente sia al preposto. E’
evidente che ognuno dei soggetti
risponde della violazione in riferimento alle
proprie competenze ed attribuzioni.
Dunque anche il preposto (che deve essere
opportunamente formato) esercitando
le funzioni definite nell’art. 2 dovrà
adoperarsi per adottare ogni misura necessaria
volta ad individuare le presenza di materiali a
potenziale contenuto di amianto
prima di intraprendere lavori di demolizione o
di manutenzione.
8) Sto per discutere la tesi in ingegneria per
l’ambiente e il territorio e ho
da poco aperto uno studio di consulenza sulla
sicurezza sul lavoro. Vorrei
sapere se per misurare il rumore negli ambienti
di lavoro con un fonometro
e redigere il relativo documento di valutazione
del rumore bisogna essere
un tecnico abilitato. Ed eventualmente che cosa
bisogna fare per ottenere
l’abilitazione.
L’art 181 comma 2 del D.lgs. 81 indica che la
valutazione dei rischi derivanti
dall’esposizione ad agenti fisici tra cui il
rumore è programmata ed effettuata
con cadenza almeno quadriennale da personale
qualificato nell’ambito del
servizio di prevenzione e protezione in possesso
di specifiche conoscenze in
materia. Al riguardo il coordinamento
interregionale ha emanato delle Linee
guida che al punto 1.05 delle citate Linee guida
indica l’accertamento del possesso
di adeguata formazione scolastica, eventuali
corsi di formazione, eventuale
iscrizione all’albo, curriculum professionale.
Inoltre altri elementi utili possono
essere l’utilizzo di apparecchiature e
l’adozione di modalità tecniche adeguate,
il risultato del prodotto finale (relazioni
tecniche e DVR).
9) In riferimento alla compilazione del campo
«sostanza/preparato» del
Registro cancerogeni, è più corretto indicare la
sostanza cancerogena o il
preparato contenente l’agente cancerogeno? Per
il periodismo consigliato
sul monitoraggio ambientale è logico basarsi
sulla norma UNI EN 689:1997
“Atmosfera nell’ambiente di lavoro - Guida alla
valutazione dell’esposizione
per inalazione a composti chimici ai fini del
confronto con i valori limite e
strategia di misurazione?
L’allegato IV del Decreto 155/2007 chiarisce che
in caso di preparato occorre
barrare «preparato» quindi indicare il numero
CAS della sostanza cancerogena
presente nel preparato stesso. Fatta salva
l’indicazione dell’art. 236, comma 5
del D.lgs. 81/08, che indica in tre anni il
periodismo massimo per effettuare la
valutazione del rischio, le indicazioni della
norma UNI EN 689:1997 possono
costituire un utile riferimento.
Il testo è stato
redatto dal Gruppo di lavoro Info.Sicuri
composto da:
Alessandro Palese
(Regione Piemonte)
Ezio Zanella (ASL
AL)
Pierluigi Gatti
(ASL AL)
Fausto Chiotto
(ASL TO1)
Michele Montrano
(ASL TO 3)
Giacomo Porcellana
(ASL TO3)
Renato Bellini
(ASL TO5)
Giorgio Ameli (ASL
BI)