LUOGHI DI LAVORO

  • RISPOSTE DAL MINISTERO DEL LAVORO SU QUESITI INERENTI AL TESTO UNICO SICUREZZA.

    AGGIORNAMENTO DELLE DOMANDE FREQUENTI (FAQ) SUL SITO DEL MINISTERO DEL LAVORO

    Pubblicate dal Ministero del lavoro alcune risposte sui nuovi quesiti in tema di:
    - obblighi di sicurezza connessi a lavori o servizi di durata non superiore ai due giorni (art.26, D.Lgs. n.81/2008);
    - aggiornamento della formazione dei rappresentanti dei lavoratori (art.37, D.Lgs. n.81/2008);
    - organismi paritetici (art.51, D.Lgs. n.81/2008).

    Relativamente alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori, fonti interne al Ministero del Lavoro hanno confermato che per le imprese che occupano fino a 15 lavoratori, in mancanza di espresse previsioni contrattuali come in edilizia, gli obblighi relativi alle modalità e alla durata dei corsi di aggiornamento dei RLS aziendali, si esauriscono mediante la formazione di cui al comma 6 dell’art. 37 del Testo Unico sulla sicurezza, secondo il quale la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Di seguito si riportano le risposte ai quesiti in parola.
  • Che cosa si intende per “lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni” ai sensi dell’art.26. comma 3-bis del D. Igs. 81/2008? (Risposta a quesito del 28 aprile 2010) In via preliminare, si osserva che la rafia sottesa alla norma in esame è quella di non gravare, attraverso l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I., le imprese appaltatrici di servizi che comportino l’espletamento di pratiche ordinarie prive di rischi interferenziali e i lavori di breve durata, in quanto esso diverrebbe un inutile fardello formale, senza peraltro privare di tutela quelle prestazioni lavorative che, pur esplicandosi in un breve arco temporale, presentano comunque, per la natura della prestazione ovvero per il particolare contesto in cui si svolgono, dei rischi di interferenza (come, ad esempio, avviene nell’ambito delle prestazioni manutentive). Alla luce di quanto sopra si ritiene che i due giorni di cui alla norma in esame siano da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata - come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare - tenuto conto anche dell’eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa.

    Sembra opportuno, infine, sottolineare che, anche nei casi sopra detti, resta comunque obbligatoria l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 26.

    L’obbligo di aggiornamento periodico della formazione del RLS vige anche per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti?
    Il quesito proposto, relativo all’obbligo dell’aggiornamento del RLS, trova fondamento normativo nella previsione di cui al comma 6 dell’art. 37, secondo cui la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dei nuovo rischi; ai sensi della norma citata, che costituisce diretta emanazione del generale principio in materia di adeguatezza e di efficacia della formazione in relazione ai rischi specifici connessi ad ogni attività produttiva e singola posizione lavorativa, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, sono tenute a ripetere la formazione suddetta al verificarsi dei presupposti sopra sottolineati.

    Quali sono le modalità e il contenuto di tali aggiornamenti?
    Per quanto riguarda il diverso profilo attinente al contenuto di tale aggiornamento, occorre far riferimento al comma 11 del medesimo art. 37, che rimette alla contrattazione collettiva nazionale le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, fissando la durata minima dello stesso in 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. La circostanza che il legislatore abbia espressamente previsto la durata minima dell’aggiornamento unicamente per le imprese che superino i detti limiti occupazionali non esclude che le parti, nell’ambito della autonomia contrattuale e nel rispetto delle norme vigenti, possano disciplinare le modalità e la durata dei corsi di aggiornamento anche per le imprese che non raggiungano i suddetti limiti, rientrando comunque tale facoltà nei limiti della delega ad esse conferita dalla norma citata.

    Quali sono i soggetti competenti a stabilire tali contenuti e modalità?
    Si ritiene che tali modalità possano essere stabilite in sede - espressamente prevista dal legislatore - di contrattazione collettiva nazionale, anche in considerazione del principio di legalità in materia disciplinata da norme il cui inadempimento è amministrativamente sanzionato. Giova in proposito sottolineare che la funzione attribuita agli organismi paritetici dal comma 12 del citato art. 37 non consista nell’individuazione dei casi in cui sussiste l’obbligo dell’aggiornamento periodico della formazione del RLS né del contenuto della stessa, ma nella collaborazione con il datore di lavoro nello svolgimento della formazione, le cui fonti normative restano comunque la legge, e, nell’ambito della delega da questa operata, la contrattazione collettiva nazionale. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il suddetto obbligo di aggiornamento, salva una diversa eventuale statuizione della contrattazione collettiva in materia, sussiste per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, nei casi previsti dall’art. 37, comma 6, e cioè in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovo rischi, e deve rispondere all’esigenza di assicurare l’imprescindibile rispetto del limite intrinseco derivante dal carattere di necessaria adeguatezza ed effettività della formazione stessa, secondo quanto emerge dalla valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro.

    Gli organismi paritetici svolgono le attività di cui all’art. 51 del d.lgs. 81/2008 a seguito di apposita autorizzazione ministeriale?
    Secondo la definizione fornita dal legislatore stesso all’art. 2, comma 1, lett. ee), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (di seguito T.U.), gli organismi paritetici sono quegli organismi costituiti da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per le finalità indicate dalla stessa disposizione.

    Tali organismi, istituiti a livello territoriale, svolgono funzioni di orientamento e promozione di iniziative di formazione nei confronti dei lavoratori e rappresentano la prima istanza di riferimento per la risoluzione di controversie sorte circa l’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione (art. 51, D.Lgs. 81/2008). Tra le novità introdotte nel T.U. dal D.Lgs. n. 106/2009, e precisamente nel nuovo comma 3-bis del citato art. 51, si ricorda la possibilità per tali organismi di svolgere direttamente attività di formazione, oltre che di promuoverla ma ciò, ovviamente, in relazione a quello specifico settore (quale quello manifatturiero, edile, ecc.) nel quale essi svolgono la loro attività elo prestano la loro assistenza e nell’ambito territoriale nel quale è ubicata l’azienda alla quale è fornita assistenza. Tanto premesso, saranno legittimati, ai sensi degli art!. 2 e 51 del T.U. citati, a svolgere le predette funzioni tutti gli organismi che abbiano le caratteristiche richieste dalla legge, senza che sia a tal uopo prevista o necessaria alcuna autorizzazione ministeriale.
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  • Che cosa si intende per “lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni” ai sensi dell’art.26. comma 3-bis del D. Igs. 81/2008? (Risposta a quesito del 28 aprile 2010) In via preliminare, si osserva che la rafia sottesa alla norma in esame è quella di non gravare, attraverso l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I., le imprese appaltatrici di servizi che comportino l’espletamento di pratiche ordinarie prive di rischi interferenziali e i lavori di breve durata, in quanto esso diverrebbe un inutile fardello formale, senza peraltro privare di tutela quelle prestazioni lavorative che, pur esplicandosi in un breve arco temporale, presentano comunque, per la natura della prestazione ovvero per il particolare contesto in cui si svolgono, dei rischi di interferenza (come, ad esempio, avviene nell’ambito delle prestazioni manutentive). Alla luce di quanto sopra si ritiene che i due giorni di cui alla norma in esame siano da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata - come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare - tenuto conto anche dell’eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa.

    Sembra opportuno, infine, sottolineare che, anche nei casi sopra detti, resta comunque obbligatoria l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 26.

    L’obbligo di aggiornamento periodico della formazione del RLS vige anche per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti?
    Il quesito proposto, relativo all’obbligo dell’aggiornamento del RLS, trova fondamento normativo nella previsione di cui al comma 6 dell’art. 37, secondo cui la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dei nuovo rischi; ai sensi della norma citata, che costituisce diretta emanazione del generale principio in materia di adeguatezza e di efficacia della formazione in relazione ai rischi specifici connessi ad ogni attività produttiva e singola posizione lavorativa, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, sono tenute a ripetere la formazione suddetta al verificarsi dei presupposti sopra sottolineati.

    Quali sono le modalità e il contenuto di tali aggiornamenti?
    Per quanto riguarda il diverso profilo attinente al contenuto di tale aggiornamento, occorre far riferimento al comma 11 del medesimo art. 37, che rimette alla contrattazione collettiva nazionale le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, fissando la durata minima dello stesso in 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. La circostanza che il legislatore abbia espressamente previsto la durata minima dell’aggiornamento unicamente per le imprese che superino i detti limiti occupazionali non esclude che le parti, nell’ambito della autonomia contrattuale e nel rispetto delle norme vigenti, possano disciplinare le modalità e la durata dei corsi di aggiornamento anche per le imprese che non raggiungano i suddetti limiti, rientrando comunque tale facoltà nei limiti della delega ad esse conferita dalla norma citata.

    Quali sono i soggetti competenti a stabilire tali contenuti e modalità?
    Si ritiene che tali modalità possano essere stabilite in sede - espressamente prevista dal legislatore - di contrattazione collettiva nazionale, anche in considerazione del principio di legalità in materia disciplinata da norme il cui inadempimento è amministrativamente sanzionato. Giova in proposito sottolineare che la funzione attribuita agli organismi paritetici dal comma 12 del citato art. 37 non consista nell’individuazione dei casi in cui sussiste l’obbligo dell’aggiornamento periodico della formazione del RLS né del contenuto della stessa, ma nella collaborazione con il datore di lavoro nello svolgimento della formazione, le cui fonti normative restano comunque la legge, e, nell’ambito della delega da questa operata, la contrattazione collettiva nazionale. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il suddetto obbligo di aggiornamento, salva una diversa eventuale statuizione della contrattazione collettiva in materia, sussiste per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, nei casi previsti dall’art. 37, comma 6, e cioè in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovo rischi, e deve rispondere all’esigenza di assicurare l’imprescindibile rispetto del limite intrinseco derivante dal carattere di necessaria adeguatezza ed effettività della formazione stessa, secondo quanto emerge dalla valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro.

    Gli organismi paritetici svolgono le attività di cui all’art. 51 del d.lgs. 81/2008 a seguito di apposita autorizzazione ministeriale?
    Secondo la definizione fornita dal legislatore stesso all’art. 2, comma 1, lett. ee), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (di seguito T.U.), gli organismi paritetici sono quegli organismi costituiti da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per le finalità indicate dalla stessa disposizione.

    Tali organismi, istituiti a livello territoriale, svolgono funzioni di orientamento e promozione di iniziative di formazione nei confronti dei lavoratori e rappresentano la prima istanza di riferimento per la risoluzione di controversie sorte circa l’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione (art. 51, D.Lgs. 81/2008). Tra le novità introdotte nel T.U. dal D.Lgs. n. 106/2009, e precisamente nel nuovo comma 3-bis del citato art. 51, si ricorda la possibilità per tali organismi di svolgere direttamente attività di formazione, oltre che di promuoverla ma ciò, ovviamente, in relazione a quello specifico settore (quale quello manifatturiero, edile, ecc.) nel quale essi svolgono la loro attività elo prestano la loro assistenza e nell’ambito territoriale nel quale è ubicata l’azienda alla quale è fornita assistenza. Tanto premesso, saranno legittimati, ai sensi degli art!. 2 e 51 del T.U. citati, a svolgere le predette funzioni tutti gli organismi che abbiano le caratteristiche richieste dalla legge, senza che sia a tal uopo prevista o necessaria alcuna autorizzazione ministeriale.
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  • Quale è la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro?

    La disciplina applicabile nella fattispecie in esame è quella di cui all’articolo 23, comma 5 del D. Lgs. n. 276/2003, che disciplina, appunto, la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore.

    Ai sensi della norma citata, il somministratore, così come individuato dal comma 1 dell’art.20 del D. Lgs. n. 276/2003, è tenuto ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi con le attività produttive in generale, a formare e addestrare i medesimi all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità della normativa di cui al d. lgs. n. 81/2008, salva diversa previsione del contratto di somministrazione, che può porre tali obblighi a carico dell’utilizzatore.

    La norma viene altresì richiamata dall’articolo 3, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, il quale dispone che, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 276/2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore.

    Quali sono le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione unico?

    Il servizio di prevenzione e protezione rappresenta, nell’ambito delle norme antinfortunistiche dettate dal testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo strumento normativo per eccellenza nella gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

    La possibilità di istituire il servizio di prevenzione e protezione unico nei casi di aziende costituite da più unità produttive, così come previsto dall’art.31, comma 8 del d.lgs. 81/2008, è dettata dall’opportunità di una gestione più efficace in quanto centralizzata del SPP e dall’esigenza di risolvere problemi sorti in passato riguardo alla valutazione della sussistenza della "autonomia finanziaria e tecnico funzionale" dell’unità produttiva, necessaria al fine di determinare l’insorgenza dell’obbligo di istituire un SPP all’interno della stessa, così come prescritto dal combinato disposto degli articoli 31, comma 1 e 2, e 2 comma 1, lettera t) del citato D.Lgs. n. 81/2008.

    La medesima facoltà è stata estesa dal legislatore anche ai gruppi di imprese, per la cui definizione occorre far riferimento alla nozione di cui all’art. 2359 del codice civile, ai sensi della quale il fenomeno di aggregazione societaria sussiste per effetto del "controllo" di diritto, di fatto o contrattuale di una società nei confronti di un’altra.

    Alla luce di quanto sopra, atteso anche che le società appartenenti a un gruppo, in assenza di limitazioni normativamente previste, possono anche svolgere attività di specie diversa e non funzionalmente collegate, nel caso di gruppi di imprese non solo è ammessa la facoltà ai vari datori di lavoro di delegare alla società capogruppo il compito di istituire il servizio di prevenzione e protezione ma anche la possibilità, per tutte le aziende collegate, di utilizzare tale servizio istituito da uno dei datori di lavoro delle aziende appartenenti al gruppo stesso.

    Resta ferma, comunque, anche in tali ipotesi, la necessità di rispettare le previsioni di cui ai commi 6 (con riferimento alla necessità di istituire un servizio di prevenzione e protezione interno a ciascuna struttura di riferimento ove ricorrano le condizioni ivi indicate) e comma 7 dell’articolo 31".

    In tal senso si ricorda che l’esigenza dell’istituzione di un SPP interno deriva dalla necessità, particolarmente sentita riguardo a determinate aziende, che gli ASPP e i RSPP possiedano una esperienza diretta e personale del processo produttivo dell’azienda e una conoscenza delle potenzialità rischiose legate ai fattori ambientali, strutturali, tecnici e organizzativi dell’ambiente di lavoro.

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    Servizi di consulenza  in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro offerti dallo studio del Geom.Benni Paolo partita iva 02994131205  www.testo-unico-sicurezza.com
    P.o.s D.u.v.r.i P.s.c Pi.m.u.s D.v.r tutti aggiornati al decreto 81/2008 aggiornato al 106/2009 editabili in word.