LUOGHI DI LAVORO

  • IL RESPONSABILE DEI LAVORI.

    Secondo quali criteri avviene la nomina del Responsabile dei lavori nel

    cantiere?

    A parere dello scrivente occorre tener presente che, in base all’art. 89 comma 1, lett.

    c) del D.Lgs. n. 81/2008, la figura del responsabile dei lavori nel cantiere è quella di

    un soggetto solo eventualmente presente nel cantiere, essendo il committente - così

    come affermato, otre che dal dato normativo, anche da numerose pronunce

    giurisprudenziali - il perno attorno al quale ruotano la sicurezza nel cantiere e le

    relative responsabilità, da cui può essere esonerato soltanto con la nomina di un

    responsabile dei lavori e nei limiti dell’incarico a questi conferito, così come

    specificato dall’art. 93, comma 1, “Responsabilità dei committenti e dei responsabili

    dei lavori”, ai sensi del quale “il committente è esonerato dalle responsabilità

    connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al

    responsabile dei lavori”.

    Ciò che si evince con certezza dal combinato disposto dei citati articoli 89, c.1,

    lett. c) e 93, c.1 è la necessità del conferimento di un incarico formale in cui, ai fini

    dell’operatività dell’esonero dalle responsabilità del committente, siano specificati

    con chiarezza i compiti che il committente intende trasferire al responsabile dei

    lavori; affinché operi, pertanto, il trasferimento al responsabile dei lavori dei compiti

    di protezione e di salvaguardia che fanno capo al committente, tale incarico deve

    essere necessariamente, anche se implicitamente, trasfuso in un atto scritto, che

    precisi la natura e l’estensione dell’incarico e dei compiti affidati.

    Non specificando ulteriormente il legislatore la forma e le modalità di

    conferimento di detto incarico, sembra opportuno in primo luogo distinguere tale

    istituto dalla delega di funzioni da parte del datore di lavoro di cui all’art. 16 del

    medesimo testo normativo.

    Infatti, sebbene l’istituto di cui sopra sia stato delineato dal legislatore tenendo

    conto dell’elaborazione giurisprudenziale in materia di delega di compiti sulla

    sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui costituisce pertanto una trasfusione nel diritto

    positivo, non appare tuttavia possibile, alla luce dei complementari principi di

    tassatività della fattispecie penale e di certezza del diritto, applicare la disciplina che

    ne deriva - in mancanza di un espresso riferimento normativo in tal senso - al caso,

    diverso e distinto, del conferimento di incarico al responsabile dei lavori da parte del

    committente, stante la non sovrapponibilità della disciplina degli obblighi datoriali a

    quello degli obblighi del committente.

    Pertanto, non essendo applicabile al caso in esame la norma di cui al citato art.

    16, occorre inquadrare la questione nel più generale contesto della delega di funzioni

    in materia presidiata da sanzioni penali, nozione di elaborazione dottrinale e

    giurisprudenziale, che ricorre ogni qual volta il titolare originario di una posizione di

    garanzia, con atto formale, attribuisce ad altri soggetti determinate funzioni,

    adempiendo così ai suoi doveri di diligenza per il tramite del soggetto delegato.

    Ai sensi di copiosa e ormai risalente giurisprudenza, la delega di funzioni, - nel

    cui ambito, come si è visto, rientra l’incarico di responsabile dei lavori, - ai fini della

    propria validità deve presentare determinati requisiti, oggettivi e soggettivi, di

    validità, che si possono sinteticamente enucleare, oltre che nella forma scritta e nella

    specificazione puntuale delle attribuzioni e dei compiti del responsabile, risultanti

    come visto dal combinato disposto degli artt. 89, c.1, lettera c) e 93, nella

    tempestività della nomina stessa in relazione agli adempimenti da osservarsi, nella

    certezza della sua provenienza, nell’attribuzione di autonomi poteri deliberativi, con

    autonomia decisionale e di gestione ed adeguata disponibilità economica e di mezzi

    materiali; la stessa deve, inoltre, essere conferita ad un soggetto che abbia capacità e

    idoneità tecnica sufficienti e da questi accettata.

    Stante quanto sopra, si ritiene, conclusivamente, che l’incarico del committente

    al responsabile dei lavori, pur non essendo pienamente assimilabile alla delega di

    funzioni da parte del datore di lavoro di cui all’art. 16 D. Lgs. 81/2008, e non

    dovendo quindi presentare necessariamente i medesimi requisiti, rientra tuttavia nel

    più generale ambito della delega di funzioni così come elaborata dalla dottrina e

    dalla giurisprudenza, della quale deve pertanto presentare i requisiti soggettivi e

    oggettivi di validità, così come sopra delineati.






     




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