LUOGHI DI LAVORO
Secondo quali criteri avviene la nomina del Responsabile dei lavori nel
cantiere?
A parere dello scrivente occorre tener presente che, in base all’art. 89 comma 1, lett.
c) del D.Lgs. n. 81/2008, la figura del responsabile dei lavori nel cantiere è quella di
un soggetto solo eventualmente presente nel cantiere, essendo il committente - così
come affermato, otre che dal dato normativo, anche da numerose pronunce
giurisprudenziali - il perno attorno al quale ruotano la sicurezza nel cantiere e le
relative responsabilità, da cui può essere esonerato soltanto con la nomina di un
responsabile dei lavori e nei limiti dell’incarico a questi conferito, così come
specificato dall’art. 93, comma 1, “
Responsabilità dei committenti e dei responsabilidei lavori”, ai sensi del quale “
il committente è esonerato dalle responsabilitàconnesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al
responsabile dei lavori”.
Ciò che si evince con certezza dal combinato disposto dei citati articoli 89, c.1,
lett. c) e 93, c.1 è la necessità del conferimento di un incarico formale in cui, ai fini
dell’operatività dell’esonero dalle responsabilità del committente, siano specificati
con chiarezza i compiti che il committente intende trasferire al responsabile dei
lavori; affinché operi, pertanto, il trasferimento al responsabile dei lavori dei compiti
di protezione e di salvaguardia che fanno capo al committente, tale incarico deve
essere necessariamente, anche se implicitamente, trasfuso in un atto scritto, che
precisi la natura e l’estensione dell’incarico e dei compiti affidati.
Non specificando ulteriormente il legislatore la forma e le modalità di
conferimento di detto incarico, sembra opportuno in primo luogo distinguere tale
istituto dalla delega di funzioni da parte del datore di lavoro di cui all’art. 16 del
medesimo testo normativo.
Infatti, sebbene l’istituto di cui sopra sia stato delineato dal legislatore tenendo
conto dell’elaborazione giurisprudenziale in materia di delega di compiti sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui costituisce pertanto una trasfusione nel diritto
positivo, non appare tuttavia possibile, alla luce dei complementari principi di
tassatività della fattispecie penale e di certezza del diritto, applicare la disciplina che
ne deriva - in mancanza di un espresso riferimento normativo in tal senso - al caso,
diverso e distinto, del conferimento di incarico al responsabile dei lavori da parte del
committente, stante la non sovrapponibilità della disciplina degli obblighi datoriali a
quello degli obblighi del committente.
Pertanto, non essendo applicabile al caso in esame la norma di cui al citato art.
16, occorre inquadrare la questione nel più generale contesto della delega di funzioni
in materia presidiata da sanzioni penali, nozione di elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale, che ricorre ogni qual volta il titolare originario di una posizione di
garanzia, con atto formale, attribuisce ad altri soggetti determinate funzioni,
adempiendo così ai suoi doveri di diligenza per il tramite del soggetto delegato.
Ai sensi di copiosa e ormai risalente giurisprudenza, la delega di funzioni, - nel
cui ambito, come si è visto, rientra l’incarico di responsabile dei lavori, - ai fini della
propria validità deve presentare determinati requisiti, oggettivi e soggettivi, di
validità, che si possono sinteticamente enucleare, oltre che nella forma scritta e nella
specificazione puntuale delle attribuzioni e dei compiti del responsabile, risultanti
come visto dal combinato disposto degli artt. 89, c.1, lettera c) e 93, nella
tempestività della nomina stessa in relazione agli adempimenti da osservarsi, nella
certezza della sua provenienza, nell’attribuzione di autonomi poteri deliberativi, con
autonomia decisionale e di gestione ed adeguata disponibilità economica e di mezzi
materiali; la stessa deve, inoltre, essere conferita ad un soggetto che abbia capacità e
idoneità tecnica sufficienti e da questi accettata.
Stante quanto sopra, si ritiene, conclusivamente, che l’incarico del committente
al responsabile dei lavori, pur non essendo pienamente assimilabile alla delega di
funzioni da parte del datore di lavoro di cui all’art. 16 D. Lgs. 81/2008, e non
dovendo quindi presentare necessariamente i medesimi requisiti, rientra tuttavia nel
più generale ambito della delega di funzioni così come elaborata dalla dottrina e
dalla giurisprudenza, della quale deve pertanto presentare i requisiti soggettivi e
oggettivi di validità, così come sopra delineati.



