PREVENZIONE INCENDI

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    Con Decreto n° 151 del 1 agosto 2011 vengono ridefiniti i procedimenti di prevenzione incendi e l’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli dei Vigili del fuoco

    Nella Gazzetta Ufficiale n° 221 del 22 settembre 2011 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n° 151 del 1 agosto 2011, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
    Il provvedimento entra in vigore il 7 ottobre 2011.
    Il DPR 151/2011, che tra gli altri abroga il DPR n° 37 del 12 gennaio 1998 e il Decreto del Ministro dell’interno in data 16 febbraio 1982, introduce sostanziali novità, ridefinendo i procedimenti di prevenzione incendi e l’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli dei Vigili del fuoco.
    In sostanza le attività soggette, rispetto a quanto fino ad oggi disposto con Decreto 16 febbraio 1982, vengono suddivise in tre categorie: A (semplici), B (mediamente complesse), C (complesse).
    Per le attività semplici è sufficiente il deposito di un modello asseverato (“segnalazione certificata di inizio attività”) da parte di un tecnico abilitato, con visite dei VVF (anche) a campione che potrebbero determinare prescrizioni o sospensione.
    Per le attività mediamente complesse è necessario il deposito di un progetto, che sarà esaminato entro 60 giorni, e verranno effettuati controlli (anche) a campione.
    Per per le attività complesse, infine, il progetto sarà esaminato entro 60 giorni ma in questo caso i controlli avverranno a tappeto.
    In allegato al decreto viene riportato il nuovo elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
    E’ forse il caso di osservare che le novità introdotte dal DPR 151/2011 possono essere di interesse per gli operatori del settore rifiuti.
    Certamente lo sono per i gestori di impianti di recupero e/o smaltimento, la cui attività può rientrare nell’elenco di quelle soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi (ad esempio: impianti di messa in riserva e/o recupero di carta/legno/gomma/cavi, autodemolizioni, locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg, …).

    Clicca per leggere il Decreto del Presidente della Repubblica n° 151 del 1 agosto 2011 sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

    E' possibile scaricare il decreto in PFD qui



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