PREVENZIONE INCENDI
Con Decreto n° 151 del 1 agosto 2011
vengono ridefiniti i procedimenti di prevenzione
incendi e l’elenco delle attività soggette alle
visite e ai controlli dei Vigili del fuoco
Nella Gazzetta Ufficiale n° 221 del 22
settembre 2011 è stato pubblicato il Decreto del
Presidente della Repubblica n° 151 del 1 agosto
2011, “Regolamento recante semplificazione
della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo
49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.“
Il provvedimento entra in vigore il 7 ottobre
2011.
Il DPR 151/2011, che tra gli altri abroga il DPR
n° 37 del 12 gennaio 1998 e il Decreto del
Ministro dell’interno in data 16 febbraio 1982,
introduce sostanziali novità, ridefinendo i
procedimenti di prevenzione incendi e l’elenco
delle attività soggette alle visite e ai
controlli dei Vigili del fuoco.
In sostanza le attività soggette, rispetto a
quanto fino ad oggi disposto con Decreto 16
febbraio 1982, vengono suddivise in tre
categorie: A (semplici), B (mediamente
complesse), C (complesse).
Per le attività semplici è sufficiente il
deposito di un modello asseverato (“segnalazione
certificata di inizio attività”) da parte di un
tecnico abilitato, con visite dei VVF (anche) a
campione che potrebbero determinare prescrizioni
o sospensione.
Per le attività mediamente complesse è
necessario il deposito di un progetto, che sarà
esaminato entro 60 giorni, e verranno effettuati
controlli (anche) a campione.
Per per le attività complesse, infine, il
progetto sarà esaminato entro 60 giorni ma in
questo caso i controlli avverranno a tappeto.
In allegato al decreto viene riportato il nuovo
elenco delle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi.
E’ forse il caso di osservare che le novità
introdotte dal DPR 151/2011 possono essere di
interesse per gli operatori del settore rifiuti.
Certamente lo sono per i gestori di impianti di
recupero e/o smaltimento, la cui attività può
rientrare nell’elenco di quelle soggette alle
visite e ai controlli di prevenzione incendi (ad
esempio: impianti di messa in riserva e/o
recupero di carta/legno/gomma/cavi,
autodemolizioni, locali adibiti a depositi di
superficie lorda superiore a 1.000 m2 con
quantitativi di merci e materiali combustibili
superiori complessivamente a 5.000 kg, …).
E' possibile scaricare il decreto in PFD qui



