IL PREPOSTO
I preposti
Il preposto è colui che sovrintende il lavoro degli altri. Egli è generalmente un operaio specializzato con funzioni di guida
diretta e controllo immediato sull'esecuzione del lavoro (es. caposquadra o capo reparto).
1. In riferimento
alle attività indicate all’articolo 3, i
preposti, secondo le loro
attribuzioni e
competenze, devono:
a)
sovrintendere e vigilare sulla osservanza da
parte dei singoli lavoratori
dei loro obblighi di
legge, nonché delle disposizioni aziendali in
materia di salu-
te e sicurezza sul
lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei disposi-
tivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso
di persistenza
della inosservanza,
informare i loro superiori diretti;
b)
verificare affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istru-
zioni accedano alle
zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico;
c)
richiedere l’osservanza delle misure per il
controllo delle situazioni di
rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di
pericolo grave,
immediato e inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la
zona pericolosa;
d)
informare il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pe-
ricolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da
prendere in materia
di protezione;
e)
astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate,
dal richiedere ai lavo-
ratori di riprendere
la loro attività in una situazione di lavoro in
cui persiste un
pericolo grave ed
immediato;
f)
segnalare tempestivamente al datore di lavoro o
al dirigente sia le defi-
cienze dei mezzi e
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi
di protezione in-
dividuale, sia ogni
altra condizione di pericolo che si verifichi
durante il lavoro,
delle quali venga a
conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g)
frequentare appositi corsi di formazione secondo
quanto previsto dall’ar-
ticolo 37.