I PONTEGGI SU FUNI
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Piattaforme o navicelle, di qualunque forma geometrica, sollevate da argani a motore, a mezzo organi flessibili, destinate al sollevamento di persone e materiali inerenti il lavoro da eseguire, con esclusione di altri materiali.
I ponteggi sospesi su funi hanno la necessità della presenza di una piattaforma piana sulla quale posizionare le travi ed i relativi contrappesi e fissaggi che sostengono le funi; per questa ragione non sono molto utilizzati, oltre al fatto che necessitano di una manodopera con esperienza e particolarmente audace.
Come i ponteggi mobili non offrono nessuna protezione alla caduta di oggetti, e per la loro natura subiscono dei vincoli molto stretti al trasporto di carichi pesanti.
Si prestano molto bene in tutte quelle circostanze dove il raggiungimento della zona di azione dal basso risulta complicato se non impossibile. Risultano piuttosto economici e consentono delle lavorazioni (leggere) sulle facciate senza l'applicazione di ancoraggi
1.1. Caratteristiche delle
costruzioni
1.1.1. La zona delle vie di
corsa del carrello motorizzato
deve essere delimitata
preferenzialmente mediante
parapetto normale, ed essere
raggiungibile in condizioni di
sicurezza.
In
alternativa il carrello deve
poter scorrere sulle rotaie con
la sagoma interna distante
almeno m 0,60 dalle opere fisse,
oppure deve essere dotato di
dispositivi atti ad interrompere
la sua traslazione in presenza
di un ostacolo che venga a
trovarsi tra il carrello e le
parti fisse.
Se il
carrello non è motorizzato i
suddetti franchi possono essere
ridotti.
1.1.2. Per gli impianti
permanenti deve essere prevista
un'area di parcheggio nella
quale sia agevole fare la
manutenzione dell'impianto.
Dove
non sia possibile il carrello
deve essere dotato di passarella
ed accessi regolamentari, fissi
od amovibili, che consentano di
eseguire le operazioni
sopradette in condizioni di
sicurezza.
1.1.3. La costruzione deve
risultare idonea a ricevere e
sopportare i carichi derivanti
dall'impianto.
1.2. Accessi all'impianto
1.2.1. I percorsi e le zone di
accesso alla piattaforma
dovranno risultare agibili in
sicurezza e protetti in
particolare dai pericoli di
caduta nel vuoto.
Qualora l'accesso avvenga a
navicella sospesa nel vuoto, le
persone devono essere munite di
regolamentari cinture di
sicurezza da agganciare a parti
fisse dell'attrezzatura e la
navicella deve essere vincolata
per evitare il pendolamento.
1.3. Guide
1.3.1. Le funi usate come guida
debbono essere opportunamente
tesate.
Se il
loro attacco superiore interessa
il carrello dovrà tenersi conto
della loro influenza nel calcolo
delle strutture, se le funi
vengono ancorate al fabbricato
dovrà essere verificata la
validità dell'ancoraggio
rispetto allo stesso.
1.3.2. Agli estremi della corsa
della navicella, nel caso di
guide verticali sbarrate
all'estremità, si dovranno
installare dispositivi di
arresto automatico.
L'eventuale battuta degli organi
a scorrimento della navicella
sugli arresti fissi deve
risultare ammortizzata.
1.3.3. La posizione delle guide
deve essere tale da consentire
la facile manutenzione senza che
gli operatori siano costretti a
sporgersi pericolosamente nel
vuoto.
1.3.4. Le guide devono essere
dimensionate per poter resistere
alla sollecitazione della
navicella durante i suoi
spostamenti.
Esse
devono resistere ad un carico
concentrato di almeno 80 kg
agente in qualsiasi direzione
giacente in un piano
perpendicolare alle guide e ciò
indipendentemente dagli sforzi
derivanti dall'azione di un
eventuale paracadute.
1.4. Vie di corsa ed aree di
circolazione
1.4.1. Il carrello portante
l'argano di sollevamento della
navicella può spostarsi:
su
un'area di circolazione
specificatamente predisposta;
su
una via di corsa costituita da
binari.
Le
aree di circolazione, o le vie
di corsa devono resistere ai
carichi più gravosi derivanti
dalle condizioni d'uso del
carrello.
1.4.2. Gli ancoraggi dei punti
di sospensione o di appoggio dei
binari, gli eventuali bulloni,
dadi, etc., vanno protetti
contro l'ossidazione e devono
risultare collegati a terra.
1.4.3. Nel caso che le guide di
scorrimento presentino
discontinuità, il movimento di
scorrimento del carrello deve
essere condizionato, sia
meccanicamente che
elettricamente, da appositi
dispositivi automatici; inoltre
tali dispositivi devono impedire
materialmente la fuoriuscita del
carrello dalle guide stesse.
1.4.4. Le vie di corsa non
devono trasmettere i loro sforzi
ad un rivestimento cedevole.
1.4.5. In corrispondenza dei
giunti dei binari o guide va
realizzata la continuità
elettrica.
1.5. Anemometro
1.5.1. Nel caso di impianti
permanenti, installati su
edifici di altezza superiore a
60 m è fatto obbligo di
applicare un anemometro alla
sommità delle strutture.
Il
rilevamento della velocità del
vento deve essere possibile in
condizioni di sicurezza.
2.
Macchinario
2.1.
Disposizioni generali
2.1.1. Tutte le parti del
ponteggio devono essere protette
adeguatamente contro la
corrosione.
2.1.2. Il peso di ogni persona
deve essere assunto pari a kg 80
+ kg 20 (per attrezzi). La
portata utile, per superficie
caricabile fino a un mq, deve
essere almeno pari a kg 120,
mentre, per superfici superiori,
essa deve essere assunta almeno
pari a 200 kg, fino a 4 mq di
superficie caricabile, ed a 150
kg/m2 per superfici superiori a
4 mq.
2.1.3. Sono ammessi ponteggi
sospesi per un solo operatore
con una sola fune portante
purchè:
a) la
superficie utile della
piattaforma non superi 0,50 mq;
b) la
portata utile non superi 120 kg;
c) la
fune portante sia del tipo
antigirevole.
2.1.4. E' ammessa la
contrappesatura degli apparecchi
con le seguenti precisazioni:
la
stabilità della apparecchiature
permanenti deve essere garantita
da un momento stabilizzante
doppio del momento ribaltante a
condizione che nel calcolo del
momento ribaltante si sia tenuto
conto:
a)
delle maggiorazioni derivanti
dal coefficiente dinamico;
b)
delle sollecitazioni indotte
dalla velocità massima del
vento;
c)
venga considerata la
combinazione dei carichi più
sfavorevoli;
d)
contribuiscano al momento
stabilizzante esclusivamente
masse metalliche applicate
stabilmente alla struttura;
e)
venga applicato un limitatore di
carico max alla navicella.
2.1.5. Ai fini della stabilità
al rovesciamento, il contrappeso
stabilmente applicato può essere
sostituito da idoneo ancoraggio
del carrello alle strutture
portanti della costruzione.
2.1.6. L'apparecchio deve essere
dotato di idonei organi di
ancoraggio per il parcheggio.
2.1.7. Tra la piattaforma ed il
posto presidiato, se il gruppo
di sollevamento non è installato
a bordo della piattaforma, deve
esistere un sistema di
comunicazione ad alimentazione
indipendente dalla sorgente di
f.m. dell'impianto (telefono,
radiotelefono, interfono, etc.).
Inoltre la piattaforma deve
essere dotata di dispositivo di
segnalazione acustica ad
alimentazione indipendente
(sirena manuale, etc.).
2.1.8. Gli apparecchi con argano
a puleggia di frizione e quelli
monofune devono essere muniti di
dispositivo paracadute agente su
funi o guide di sicurezza.
2.1.9. Gli apparecchi ad una
sola fune portante, adibiti ad
usi speciali, possono non essere
dotati di dispositivo paracadute
purchè il coefficiente di
sicurezza della fune portante
non sia inferiore a 18 e la
corsa verticale non superi i 60
m.
2.1.10. Per gli argani a tamburo
è consentita, in luogo del
paracadute, l'applicazione di un
freno di sicurezza agente sul
tamburo di avvolgimento od a
monte dello stesso, purchè gli
elementi della catena
cinematica, posti a valle di
esso, presentino un coefficiente
di sicurezza almeno pari ad 8
nei confronti dei carichi
statici.
2.1.11. Il dispositivo
paracadute, di cui agli articoli
precedenti, deve:
a)
essere azionato meccanicamente;
b)
avere organi di presa
controllabili e sostituibili;
c)
portare in stato di fermo la
piattaforma caricata con 1,5
volte la portata utile.
L'intervento del medesimo deve
provocare l'arresto del
macchinario.
2.1.12. Le piattaforme,
movimentate da 2 argani
indipendenti a bordo, devono
essere provviste di limitatori
automatici di pendenza atti ad
impedire il superamento di
un'inclinazione della
piattaforma, rispetto al piano
orizzontale, pari a 0,10 m per
ogni metro di lunghezza della
stessa.
2.1.13. Tra il punto di presa
della piattaforma e le mensole
di sospensione ed il sistema di
rinvio, deve essere garantito un
franco minimo di 0,10 m dopo
l'intervento del dispositivo di
extracorsa superiore.
2.2. Navicelle e piattaforme di
lavoro
2.2.1. La velocità massima
ammissibile per il movimento di
sollevamento della piattaforma è
di 18 m/min.
2.2.2. L'accesso alla
piattaforma di lavoro deve
essere realizzato tramite
aperture o reso agevole anche
ricorrendo a gradini ricavati
nei parapetti di protezione
della piattaforma (1).
Le
aperture praticate nella
piattaforma di lavoro devono
essere chiuse da cancelli,
apribili verso l'interno o
scorrevoli in orizzontale e
muniti di blocco automatico di
chiusura corredato di controllo
elettrico di sicurezza.
I
gradini devono essere di
adeguata dimensione,
opportunamente distanziati e di
tipo antisdrucciolevole.
Inoltre devono essere previsti
appigli o maniglie per agevolare
eventuali passaggi.
2.2.3. La larghezza utile della
piattaforma deve essere
contenuta tra 0,45 e 0,80 m.
Dimensioni maggiori sono ammesse
solo se il sistema di
sospensione garantisce comunque
la stabilità al rovesciamento
della piattaforma.
In
ogni caso il punto di guida
delle funi portanti deve essere
ad un'altezza minima di 1,50 m
dal piano di calpestio.
2.2.4. I piani di calpestio
delle piattaforme devono essere
antisdrucciolevoli e dotati di
aperture per lo scarico
dell'acqua.
La
maglia di eventuali elementi
grigliati non deve avere
dimensioni superiori a 25 x 25
mm.
2.2.5. Il piano di calpestio
della piattaforma deve essere
previsto per un carico di 200
kg/mq, sempre che il carico
utile mobile non comporti un
carico superiore e diversamente
distribuito.
2.2.6. I parapetti di protezione
devono avere un'altezza minima
rispetto al piano di calpestio
pari, rispettivamente a 1,20 m
od 1,00 m a seconda che siano
disposti sui lati prospicienti
il vuoto o non.
In
corrispondenza degli argani sono
consentite aperture con
dimensione orizzontale massima
pari a 0,25 m.
I
parapetti devono essere
costruiti per sopportare uno
sforzo verticale ed orizzontale
di 30 kg per ogni persona, a
bordo applicato ad 1,00 m di
altezza dal piano di calpestio.
La
distanza libera tra i correnti
del parapetto non deve essere
superiore a 0,30 m.
Su
tutto il perimetro esterno deve
essere applicato un fermapiede
chiuso alto almeno 0,20 m.
2.2.7. Sulla piattaforma devono
essere realizzati idonei
attacchi per le cinture di
sicurezza e gli attrezzi di
lavoro.
Gli
attacchi per le cinture di
sicurezza devono essere capaci
di sopportare la caduta per 1,00
m di un carico di 80 kg.
2.2.8. Al di sopra del piano di
calpestio della piattaforma deve
essere disponibile, in tutte le
posizioni di esercizio,
un'altezza libera di almeno 1,80
m.
2.2.9. I dispositivi di arresto
automatico di fine corsa ed
extra corsa devono essere
azionati direttamente dalle
strutture della piattaforma.
Qualora ciò non risulti
possibile, per installazioni
particolari e/o di carattere
provvisorio, i dispositivi
anzidetti potranno essere
azionati indirettamente purchè
sia garantito il bloccaggio
dell'elemento di comando.
2.2.10. La piattaforma deve
essere dotata di aste
articolate, superiore ed
inferiori, in grado di far
intervenire i dispositivi di
arresto automatico di fine corsa
se non è esclusa la presenza di
ostacoli, sia fissi che mobili,
lungo le traiettorie verticali
della piattaforma.
2.3. Organi di sospensione
2.3.1. Tutte le funi impiegate
nei ponteggi sospesi devono
essere protette contro la
corrosione.
2.3.2. Il diametro minimo delle
funi portanti è 6,5 mm nel caso
di argani a tamburo e di 8 mm
nel caso di un'unica fune
portante e per gli argani a
puleggia di frizione.
Il
carico di rottura R dei fili
elementari deve risultare
compreso tra 140 e 180 kg/mmq
secondo le norme UNI ed il
numero dei fili non deve essere
inferiore a 100.
2.3.3. Il coefficiente di
sicurezza della fune, nel caso
di argani a tamburo con 2 e più
funi portanti, non può essere
inferiore a 14.
2.3.4. Nel caso di sospensione
ad un'unica fune portante il
coefficiente di sicurezza non
deve risultare inferiore a 16,
qualora sia installato
dispositivo paracadute, o 18, in
mancanza di tale dispositivo (vedasi
2.1.9).
2.3.5. Nel caso di sospensione
con due funi portanti ed argani
a puleggia di frizione il
coefficiente di sicurezza di
ciascuna fune non deve risultare
inferiore a 12.
2.3.6. Il diametro delle funi di
sicurezza non può essere
inferiore a quello delle funi
portanti ed i capi fissi di
queste devono risultare distinti
da quelli delle funi di
sicurezza.
Le
funi di sicurezza devono
possedere un coefficiente di
sicurezza minimo pari a 8,
considerando lo sforzo massimo
sulle funi durante la fase di
presa.
2.3.7. Non sono ammessi sistemi
di ancoraggio delle funi con
grado di efficienza inferiore a
0,8.
2.3.8. Gli attacchi sui tamburi
di avvolgimento devono essere
realizzati con piombatura a
bicchiere od altro sistema che
offra uguale garanzia contro lo
sfilamento.
2.4. Organi di avvolgimento e
deviazione
2.4.1. I tamburi di avvolgimento
devono essere di acciaio e
possono avere sede scanalata o
liscia.
2.4.2. E' ammesso l'avvolgimento
in più strati, con un max di 4,
solo per tamburi di tipo
scanalato.
2.4.3. I tamburi di avvolgimento
delle funi devono essere
provvisti di sistema di
protezione contro la fuoriuscita
delle funi costituito da un
guidafune e bordini di
contenimento di altezza pari ad
almeno 3 volte il diametro delle
funi oltre l'ultima spira
avvolta od altri sistemi
equivalenti.
Deve
inoltre essere prevista
l'applicazione di un dispositivo
che assicuri il mantenimento del
serraggio della fune sul
tamburo.
2.4.4. Le pulegge di frizione
devono avere protezione e
scanalatura atte ad evitare la
fuoriuscita delle funi dalle
sedi di aderenza; in ogni caso
l'altezza delle flange deve
superare almeno del 20% il
valore del diametro delle funi.
Le
scanalature delle pulegge di
frizione devono avere
caratteristiche meccaniche atte
a garantire la stabilità
dimensionale ed a mantenere nel
tempo l'aderenza tra fune e
puleggia.
2.4.5. Le pulegge di rinvio
devono essere di acciaio,
presentare flange di altezza
superiore del 20% del diametro
delle funi e risultare protette
contro la fuoriuscita delle funi
stesse.
2.4.6. Se l'angolo di deviazione
della fune in uscita dai tamburi
o dalle pulegge di rinvio supera
i 2°, deve essere usato
dispositivo guidafune, a meno
che non sia escluso il pericolo
di fuoriuscita della fune dalle
gole delle pulegge.
2.4.7. L'impiego di rullino per
la deviazione della fune è
consentito per angoli di
deviazione non superiore ai 6°.
In
ogni caso deve essere garantita
la rotazione dei rullini al fine
di prevenire il danneggiamento
della fune.
2.4.8. Il rapporto tra il
diametro primitivo del tamburo
ed il diametro della fune non
deve essere inferiore a 25.
2.4.9. Il rapporto tra il
diametro primitivo delle pulegge
ed il diametro della fune non
deve essere inferiore a 20.
2.4.10. Gli eventuali organi di
rinvio fissi impiegati per la
equilibratura degli sforzi tra i
tratti portanti delle funi
devono:
a)
essere provvisti di guarnizioni
in materiale adatto;
b)
presentare raggio di curvatura
non inferiore a 50 volte il
diametro della fune.
Inoltre l'angolo di deviazione
della fune non deve superare
20°.
2.5. Argani di sollevamento
2.5.1. Gli argani di
sollevamento possono essere
montati a bordo delle
piattaforme o al di fuori delle
stesse.
2.5.2. Gli argani di
sollevamento devono essere
autofrenanti.
Può
essere accettato, in
sostituzione del dispositivo
realizzato esclusivamente dalla
irreversibilità degli
accoppiamenti meccanici, un
sistema di frenatura di
emergenza funzionante per
eccesso di velocità a condizione
che il motore elettrico sia
dotato di freno incorporato.
2.5.3. Non sono ammesse cinghie
e catene per la trasmissione del
moto ai tamburi di avvolgimento
od alle pulegge motrici di
frizione, mentre sono ammesse
per la movimentazione di
eventuali guidafune.
2.5.4. Eventuali giunti di
collegamento tra gli organi che
trasmettono il moto ai tamburi o
pulegge di frizione devono
essere del tipo rigido o
semielastico.
2.5.5. Negli argani a puleggia
di frizione devono essere
adottati dispositivi che
consentano di mantenere costanti
automaticamente i valori di
tenuta per aderenza, previsti
dal costruttore.
Sono
ammessi anche dispositivi
costituiti da contrappeso
applicato sul capo libero delle
funi portanti, purchè disposto
in modo che la necessaria
tensione sia comunque
assicurata.
2.5.6. Gli argani di
sollevamento devono essere
dotati di freni agenti
automaticamente per mancanza di
f.m.
2.5.7. Ciascun sistema di
frenatura deve poter fermare in
modo sicuro la piattaforma
caricata con 1,5 volte il carico
di esercizio.
2.5.8. Le molle antagoniste di
chiusura dei freni devono essere
di tipo elicoidale, lavorare in
compressione ed essere guidate.
2.5.9. I sistemi a contrappeso
per la chiusura dei freni devono
presentare gli elementi di
zavorra fissati ed inamovibili
dalla posizione di esercizio;
non sono ammessi per freni
agenti su funi.
2.5.10. I freni di esercizio
devono risultare apribili
manualmente per consentire la
manovra a mano della
piattaforma.
2.5.11. I volantini per la
manovra a mano di emergenza
dell'argano di sollevamento
devono essere del tipo a disco
cieco e recare le indicazioni
dei sensi di movimento.
2.5.12. L'intervento del freno
di sicurezza deve provocare
l'arresto del macchinario.
2.5.13. Gli argani di
sollevamento con tamburo di
avvolgimento delle funi devono
essere dotati di dispositivi di
arresto automatico nelle
posizioni di massimo e minimo
avvolgimento.
Nella
posizione limite inferiore deve
essere garantita la presenza di
almeno 3 spire avvolte.
2.6. Bracci e mensole di
sostegno della piattaforma
2.6.1. Le strutture di sostegno
degli apparecchi trasferibili,
costituite da mensole fisse o
disposte su carrelli, possono
essere saldamente ancorate alla
costruzione o dotate di idoneo
contrappeso ai fini della
stabilità al rovesciamento.
2.6.2. La velocità della
piattaforma derivante dal
movimento delle suddette
strutture non dovrà superare 6
m/min.
2.6.3. Se, per la movimentazione
dei bracci e mensole, vengono
impiegati argani a fune o
catene, queste dovranno
risultare almeno 2 ed essere
indipendenti e presentare un
coefficiente di sicurezza minimo
pari a 14 per le funi e a 10 per
le catene, con riferimento al
carico di servizio statico.
Inoltre dovrà essere rispettato
quanto detto ai punti 2.5.3.;
2.5.6.; 2.5.7.; 2.5.8.; 2.5.9.;
2.5.13.
2.6.4. Se, per muovere bracci o
mensole, vengono impiegati
spintori oleodinamici, deve
essere assicurata la posizione
di fermo delle strutture anche
in caso di caduta o mancanza di
pressione nei circuiti di
comando.
2.6.5. I martinetti a vite
devono essere dotati di ghiera
di sicurezza in acciaio, con
intervento previsto in caso di
usura eccessiva o rottura della
madrevite.
2.6.6. Per la movimentazione dei
bracci e mensole non è ammesso
l'impiego di spintori
pneumatici, di catene e anelli e
di argani a puleggia di
frizione.
2.6.7. I bracci devono essere
dotati nelle posizioni limite di
lavoro di dispositivi di arresto
automatico di fine corsa e di
sistemi permanenti meccanici di
appoggio.
2.6.8. Le posizioni di massimo o
minimo sbraccio devono essere
limitate da arresti fissi
meccanici e da dispositivi di
arresto automatico con
intervento anticipato rispetto
ai primi.
2.6.9. L'eventuale gruppo di
rotazione dei bracci deve essere
dotato di dispositivo di
frenatura automatico e di
sistema di bloccaggio nella
posizione di lavoro.
Il
suo movimento dovrà essere
permesso unicamente tramite
appositi dispositivi di
consenso, con la navicella al
limite superiore della corsa
verticale e con bracci in
posizione di fine corsa
superiore.
2.7. Carrelli di traslazione
2.7.1. La velocità di
traslazione del carrello non può
essere superiore a 10 m/min.
2.7.2. Il movimento di
traslazione del carrello deve
essere possibile solamente con
piattaforma e braccio nelle
posizioni limite superiore.
2.7.3. I carrelli degli impianti
permanenti devono essere dotati
di sistema frenante automatico
di servizio e di dispositivi di
bloccaggio per lo stazionamento
contro lo scorrimento derivante
dalla spinta del vento massimo
di fuori servizio.
2.7.4. I carrelli scorrenti su
rotaie devono essere dotati agli
estremi della corsa di
dispositivi di arresto
automatico e di arresti fissi.
L'eventuale urto del carrello
contro gli arresti fissi non
deve avvenire sulle ruote.
2.7.5. I carrelli scorrevoli su
monorotaia devono essere
provvisti di staffe di sicurezza
atte a garantirne la trattenuta
anche in caso di rottura dei
perni delle ruote.
2.7.6. Se il carrello è dotato
di timoni manuali di guida,
questi devono essere provvisti
di pulsante di arresto
d'emergenza, con autoritenuta
meccanica ed avente diametro non
inferiore a 50 mm, per
consentire l'arresto del
movimento di traslazione in
presenza di eventuali ostacoli.
2.7.7. E' consentito il comando
a distanza dalla piattaforma del
movimento di traslazione solo
per carrelli scorrevoli su guide
o dotati di dispositivi in grado
di garantire il mantenimento ad
un valore pressochè costante
della distanza tra piattaforma e
parete prospiciente.
In
tal caso, se dalla piattaforma
non si ha la piena visibilità
del piano di scorrimento, il
carrello deve essere dotato di
un dispositivo di arresto
automatico in presenza di
ostacoli.
2.7.8. I carrelli possono essere
dotati di pneumatici gonfiabili;
in tal caso il funzionamento
deve essere consentito solo
previa applicazione di
stabilizzatori.
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