I PONTEGGI
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PONTEGGI TUBI E GIUNTI
PONTEGGI A TELAI PREFABBRICATI
PONTI SU CAVALLETTO
PONTEGGIO SU TRABATTELLO
PONTEGGIO SOSPESO SU FUNE
PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI
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PROCEDURE PER Il MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DEI PONTEGGI METALLICI
Questa procedura è relativa al montaggio di ponteggi metallici tradizionali ma può essere anche applicata ai ponteggi metallici autosollevanti. Tale procedura è quindi relativa a:
- ponteggi di servizio, per il sicuro transito o sostegno di persone, attrezzi, materiali, apparecchi di sollevamento
- ponteggi di sicurezza, per la trattenuta di persone o materiali che potrebbero cadere da costruzioni o ponti di servizio
Procedura organizzativa
In relazione alla specifico ponteggio da montare (o smontare) è fondamentale procedere alla preliminare individuazione dei preposti, cui devono essere comunicati per iscritto i compiti loro affidati in questa operazione complessa, legata a molteplici rischi di esposizione dei lavoratori, quali cadute e investimenti di materiali. L’attività delle diverse persone occupate nei lavori di montaggio e smontaggio dei ponteggi va coordinata e sottoposta al controllo di un responsabile
Scelta dei DPI necessari ad effettuare le operazioni di montaggio: elmetto di protezione, guanti, cintura di sicurezza completa di bretelle e cosciali
Predisposizione di una idonea segnaletica conforme e idonea sia per il periodo diurno che notturno che evidenzi i rischi presenti nelle singole aree di intervento. In particolare soprattutto se il ponteggio è sistemato in un centro abitato è necessario collocare lampade di segnalazione sui montanti agli angoli del ponte e nelle sporgenze sulla strada.
Identificazione delle aree operative: zone destinate allo stoccaggio ordinato dei materiali, delle attrezzature (argani, montacarichi), sistemazione del piano di lavoro
Interdizione con idonei sbarramenti della zona interessata al montaggio o allo smontaggio del ponteggio alle persone non addette, alle quali deve essere fatto divieto di avvicinamento, sosta e transito.
Nelle zone di transito è consigliabile provvedere alla fasciatura dei morsetti.
Nel caso di montaggio di un ponteggio con altezza superiore a 20 m deve essere redatto uno specifico progetto (completo di planimetrie e sezioni e di calcoli) da tenere in cantiere, unitamente all’autorizzazione ministeriale del ponteggio. I ponteggi autosollevanti devono essere corredati di autorizzazione ministeriale all’uso rilasciata dal Ministero del Lavoro al fabbricante
Verifica della resistenza del terreno nell’area in cui sarà installato il ponteggio; in caso di necessità predisporre misure alternative (elementi di ripartizione dei carichi alla base delle torrette)
Verifica che il ponteggio non si trovi a meno di 5 m da linee elettriche.
Tutti gli elementi del ponteggio (tubi, giunti, telai, aste, basette) devono portare, a rilievo o inciso, il marchio del fabbricante. Combinando questi elementi si possono realizzare ponteggi di qualsiasi forma anche diverse dalle specifiche combinazioni corrispondenti agli schemi di tipo con cui il fabbricante del ponteggio ha ottenuto l’autorizzazione ministeriale.
Per ogni caso specifico non rientrante nelle combinazioni previste nell’autorizzazione ministeriale va redatto uno specifico progetto completo di calcolo e disegno esecutivo, firmato da un professionista abilitato, in particolare quando si tratta di ponti a sbalzo.
Procedura di corretto montaggio
Il Coordinatore per l’esecuzione o, in alternativa un responsabile del cantiere allo scopo incaricato quando non si applica il D.Lgs. 494/96, deve disporre il divieto di utilizzare elementi diversi da quelli forniti dal fabbricante del ponteggio e assicurarsi che quelli in dotazione siano in buono stato di efficienza. Gli elementi metallici, appropriati per qualità e resistenza, non devono presentarsi deformati o arrugginiti; essi vanno difesi dagli agenti nocivi mediante zincatura, catramatura o protezione equivalente
Esecuzione del corretto montaggio sulla base delle indicazioni contenute nel libretto d’uso e manutenzione del ponteggio fornito dal fabbricante ed in conformità alle norme del DPR 164/56:
Ø I montanti di una stessa fila disposti a distanza non superiore ad 1.8 m e devono poggiare su una basetta metallica non inferiore a 150 cm2
Ø I correnti dei piani devono essere posti ad una distanza verticale non superiore a 2 m
Ø Scelta di ancoraggi adatti allo scopo cui vincolare il ponteggio ogni 22 m2 di superficie dello stesso
Ø Le tavole che costituiscono l’impalcato:
¨ devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici
¨ devono essere costituite da tavole di spessore minimo di 4 cm per larghezze di 30 cm e 5 cm per larghezze di 40 cm (le fodere per cassaforma non sono idonee)
¨ non devono avere nodi passanti o presentare fessurazioni che ne diminuiscano la resistenza
¨ non devono presentarsi a sbalzo e devono avere le sommità sovrapposte di almeno 40 cm in corrispondenza di un traverso
Ø Gli impalcati devono essere protetti su tutti i lati verso il vuoto con:
¨ un parapetto costituito da 2 correnti, il superiore dei quali deve essere collocato ad 1 m dal piano di calpestio
¨ 1 tavola fermapiede alta non meno di 20 cm
sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dall’interno
Ø I ponteggi devono essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale (salvo la deroga prevista dall’art. 3 del DM 2.09.68)
Ø Nel caso di lavori sulla facciata di un edificio il ponteggio dovrà essere montato con il bordo interno dei piani di calpestio a non meno di 20 cm di distanza dalla facciata
Ø Il montante finale dovrà sporgere di non meno di 1.20 m dall’estradosso
Ø In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne che interne, allestire, all’altezza del solaio di copertura del piano terra e ogni 12 m di sviluppo verticale del ponteggio, impalcati di sicurezza (mantovane) a protezione contro la caduta di materiali dall’alto o in alternativa provvedere alla chiusura continua della facciata o la segregazione dell’area sottostante
Ø Realizzare un sottoponte di sicurezza per ogni ponte di servizio (salvo deroga art. 2 DM 431/88)
Ø Il ponteggio dovrà essere idoneo e autorizzato a portare un argano a bandiera per il sollevamento del materiale. Il montaggio di apparecchi di sollevamento sui ponteggi è consentito per gli apparecchi aventi portata < 200 Kg e sbraccio non superiore a 1.20 m a condizione che sia raddoppiato il montante interessato (realizzato con giunzioni sfalsate e resistenti a trazione) e realizzazione di un adeguato sistema di ancoraggi.
Ø I bracci portanti delle carrucole, ed eventualmente gli argani degli elevatori, devono essere assicurati ai montanti con staffe e bulloni a vite muniti di dado e controdado
Ø Nel caso di ponteggio sistemato sulla facciata principale di un edificio al fine di ottenere una movimentazione dei carichi per il minor tragitto possibile, è necessario prevedere l’uso di castelli di carico, sistemati in punti baricentrici rispetto alle estremità del ponteggio
Ø Il ponteggio dovrà essere dotato di idonee scale accesso ai piani del ponte con scale fisse ed attraverso botole ribaltine chiuse in condizioni di riposo
Ø I ponteggi sospesi motorizzati devono essere costruiti e installati secondo le specifiche tecniche stabilite nell’Allegato A del DM 4.3.82 ed essere utilizzati solo per lavori di finitura, di manutenzione ed altri lavori di limitata entità
Ø Il ponteggio sospeso motorizzato deve essere sottoposto a verifica biennale da parte dell’Ispettorato del lavoro competente per territorio e la sua manutenzione deve essere effettuata da personale qualificato
Ø I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso trasversale sia longitudinale; ogni sistema di controvento deve resistere a compressione e a trazione.
Ø La controventatura trasversale può essere omessa quando i collegamenti tra i tubi sono realizzati con giunti ortogonali di notevole rigidezza angolare accertata con certificato ufficiale di prova
Procedure di sicurezza durante il montaggio
Durante il montaggio gli operatori devono utilizzare una idonea cintura di sicurezza completa di bretelle e cosciali collegata ad un idoneo dispositivo di trattenuta che può essere realizzato con:
Ø una fune di acciaio tesa fra due montanti su cui far scorrere il moschettone con dissipatore di energia a strappo
Ø un dispositivo a recupero (frizione-centrifugo)
Al fine di evitare che sia effettuato un eccessivo deposito di materiale (di montaggio) sul ponteggio è necessario prevedere un approvvigionamento alla bisogna anche in piccole quantità
La chiave per il serraggio dei bulloni deve essere assicurata alla cintola con un moschettone di sicurezza anziché con gli usuali ganci metallici
Gli ancoraggi di tipo misto devono essere del tipo consentito
L’utilizzo di una gru a torre consente una maggiore funzionalità nelle fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio.
Procedure successive al montaggio
Verifica periodica degli ancoraggi, specialmente quelli dei ponti a sbalzo, soprattutto dopo forti venti o lunghe interruzioni dei lavori. Vanno altresì verificate le condizioni dei montanti, accertando che questi ultimi siano protetti dal rischio di urti con autocarri, materiali vari, carichi oscillanti movimentati con l’utilizzo di gru.
Deve inoltre essere effettuata una periodica revisione da parte del personale che ha provveduto al montaggio del serraggio dei bulloni eventualmente allentati.
Collegamento equipotenziale all’impianto di terra del cantiere del ponteggio avente una resistenza verso terra minore di 200 W (massa estranea)
Verifica di autoprotezione del cantiere e in caso contrario realizzazione di idonei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
Procedure di corretto smontaggio
Anche la fase di smontaggio deve essere effettuata sotto il controllo di preposti formalmente incaricati dei compiti affidati, tenendo conto che le operazioni presentano grossi rischi di caduta dall’alto.
Durante lo smontaggio deve essere previsto l’utilizzo da parte degli operatori di idonea cintura di sicurezza completa di bretelle e cosciali collegata ad un idoneo dispositivo di trattenuta che può essere realizzato con una fune di acciaio tesa fra due montanti su cui far scorrere il moschettone con dissipatore di energia a strappo o con un dispositivo a recupero (frizione-centrifugo)
Durante la fase di smontaggio i preposti incaricati del controllo devono impedire di gettare dall’alto gli elementi metallici che devono essere calati a terra utilizzando gli apparecchi di sollevamento.
Gli elementi tubolari vanno imbracati con doppia legatura mentre i pezzi speciali (giunti, spinotti) vanno calati a terra con una benna o cassone metallico.
Altre procedure di sicurezza
I ponteggi e più in generale le opere provvisionali devono essere conservate in efficienza per l’intera durata del loro impiego. Non è ammissibile in questa ottica che parti del ponteggio possano essere rimosse per “altre” esigenze esponendo a rischio indebito i lavoratori che lo utilizzano.
Il Coordinatore della sicurezza o in alternativa il responsabile di cantiere deve disporre strategie efficaci di controllo per evitare che possano verificarsi interventi prevedibili di rimozione di cautele antinfortunistiche.
Per i ponti di servizio, la sorveglianza va intensificata al momento dell’esecuzione dei rivestimenti delle facciate per accertare che sia assicurato il buon collegamento con l’edificio. In questo va controllato non solo l’operato del personale di cantiere ma anche quello delle ditte subappaltanti lavori speciali. Il coordinatore per la sicurezza deve per altro accertare personalmente che i ponteggi e le strutture concesse o date in uso alle ditte subappaltanti siano in perfette condizioni di sicurezza.

Nei cantieri è un attrezzo indispensabile. Se fatto bene è sicuro e rende più facile lavorare anche ad altezze notevoli. Però, non è raro trovare dei ponteggi alquanto “posticci” improvvisati e pertanto pericolosissimi.
Nelle foto che seguono, anche la persona meno esperta può notare dei particolari “allucinanti”.
Ricordiamoci che coloro che vi lavorano, essendo occupati alle loro mansioni, spesso, perdono l’attenzione alle situazioni di pericolo, per cui qualsiasi “mancamento” essenziale alla sicurezza, si può rivelare un disastro.
![]() Nella foto si possono individuare alcune grosse mancanze 1) Mancanza assoluta di fascia fermapiede (una fascia che corre lungo tutto il perimetro esterno di ogni piano di calpestio, che impedisce al piede di scivolare verso l’esterno. 2) L’asse indicata dalla freccia viola, è su un piano inclinato e non è bloccata con il pericolo che possa scivolare via e cadere. 3) Il lato indicato dalla freccia grande gialla, non è provvisto di barra trasversale anticaduta. |
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Il piano di calpestio (freccia gialla) è formato da assi sconnesse, non fissate e mancanza assoluta di fermapiede. Il piano di calpestio sottostante è assolutamente impraticabile e posticcio. |
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I ponteggi sono opere provvisionali, cioè strutture di servizio di tipo temporaneo non facenti parte integrante della costruzione, ma allestiti o impiegati per la realizzazione, la manutenzione e il recupero di opere edilizie.
Sono necessari per evitare pericoli di caduta di uomini o cose ed è obbligatorio impiegarli ad altezze superiori a 2 m.
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Ponteggi fissi ai sensi dell’articolo 131 del D.Lgs. 81/08 s.m.i |
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Ponteggi a tubo e giunto (idonei per interventi edilizi su strutture esistenti e nuove e per consolidamenti): è sicuramente la più versatile, il suo sistema, che consente di collegare due tubi in qualsiasi posizione e a distanze non prefissate, rende possibile l’adeguamento della struttura provvisionale a ogni tipo di facciata o manufatto, consentendo di fatto la realizzazione delle forme più particolari e irregolari. Il ponteggio a “tubo e giunto” di contro richiede manodopera altamente specializzata e tempi di lavorazione mediamente più lunghi. |
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Ponteggi a telai prefabbricati (idonei per interventi edilizi su strutture esistenti e nuove): rappresenta per la semplicità di montaggio la categoria più utilizzata soprattutto dalle aziende non specializzate. I tempi di montaggio mediamente veloci e la semplicità di montaggio rendono questa tipologia di ponteggio preferita dalle imprese edili, tuttavia si deve considerare la scarsa versatilità dovuta a distanze orizzontali e verticali prefissate che costringono spesso a integrazioni.
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI SUI PONTEGGI:
D.Lgs. 81/08
Attuazione dell’articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela e
della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, titolo
IV Cantieri temporanei e
mobili, capo II Norme per
la prevenzione degli infortuni
sul lavoro nelle costruzioni e
nei lavori in quota sezioni
IV, V, VI: le sezioni richiamate
trattano rispettivamente di
ponteggi e impalcature in
legname, di ponteggi fissi
metallici e non, di ponteggi
movibili tra cui, per quanto
compete al pimus, i ponti su
ruote (per i ponti su cavalletto
non è richiesto il pimus).
• Allegato
XVIII del D.Lgs. 81/08
Viabilità nei cantieri, ponteggi
e trasporto dei materiali:
le parti riguardanti il pimus
sono il punto 2, suddiviso in
due articoli (2.1. Ponteggi
in legname e 2.2.
Ponteggi in altro materiale)
che riportano le caratteristiche
principali che devono possedere
i ponteggi, e il punto 3
articoli 3.1, 3.2, e 3.3
riportanti le caratteristiche
dei castelli per elevatori per
il trasporto dei materiali in
quota.
•
Allegato XIX del D.Lgs. 81/08
Verifiche di sicurezza dei
ponteggi metallici fissi:
l’allegato riprende
integralmente la circolare del
ministero del lavoro e della
previdenza sociale n. 46 del
11/07/2000 e fissa le verifiche
preliminari da effettuare sugli
elementi del ponteggi prima di
ogni montaggio e prima
dell’utilizzo.
• Allegato
XXI del D.Lgs. 81/08 Accordo
stato, regioni e province
autonome sui corsi di formazione
per lavoratori addetti a lavori
in quota: l’allegato
ripropone quasi integralmente
l’accordo del 26 gennaio 2006,
repertorio atti 2429, che
fissava la durata dei corsi di
formazione e gli enti abilitati
a effettuarli.
•
Allegato XXII del D.Lgs. 81/08
Contenuti minimi del pimus:
l’allegato ripropone quasi
integralmente la circolare del
ministero del lavoro e della
previdenza sociale n. 25 del
13/09/2006 che, attraverso una
serie di punti, fissa i
contenuti minimi del pimus.
• Allegato XXIII del D.Lgs. 81/08 Deroga ammessa per i ponti su ruote: l’allegato fissa alcune deroghe per l’utilizzo dei ponti su ruote e ripropone i contenuti del D.M. del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 27 marzo 1998 Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all’impiego di ponti su ruote a torre
•
Circolare del ministero del
lavoro e della previdenza
sociale n. 30 del 3/11/2006:
chiarimenti concernenti i
ponteggi su ruote (trabattelli)
e altre attrezzature per
l’esecuzione di lavori in quota
in relazione agli obblighi di
redazione del piano di
montaggio, uso e smontaggio (pimus)
e di formazione.
• Circolare
del ministero del lavoro e della
previdenza sociale n. 20 del
23/05/2003: chiarimenti in
relazione all’uso promiscuo dei
ponteggi metallici fissi.
• D.M. n. 466
del 22 maggio 1992:
riconoscimento di efficacia di
sistema anticaduta costituito da
guida rigida da montare sui
montanti del ponteggio da
utilizzare durante le fasi di
montaggio e smontaggio.
• Linee guida
per l’esecuzione di lavori in
quota con l’impiego di sistemi
di accesso e posizionamento
mediante ponteggi metallici
fissi di facciata edita dall’ispesl
(2004): descrivono le modalità
per il corretto montaggio,
smontaggio, trasformazione e uso
dei ponteggi metallici.
•Linee guida per la scelta, l’uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto edita dall’ispesl (2004): analizza i vari sistemi di arresto caduta e le modalità per una corretta scelta del sistema più idoneo in relazione alla lavorazione da svolgere.
Il D.Lgs.
81/08
all’articolo
111, comma 1,
lettera a
stabilisce, tra
gli obblighi del
datore di
lavoro, di
prediligere
l’utilizzo di
dispositivi di
protezione
collettiva
rispetto a
quelli
individuali. Di
seguito si
elencano i
alcuni
dispositivi di
protezione di
tipo collettivo.
Ponteggi,
dotati di
parapetti di
protezione, il
cui montaggio
avviene dal
piano
sottostante
rispetto al
piano di
allestimento: in
commercio
esistono alcune
tipologie di
ponteggi dotati
di parapetti di
protezione in
unico elemento
che possono
essere montati
dal piano
sottostante
rispetto al
piano di
allestimento.
Questi ponteggi
consentono:
• di operare
sempre da piano
sicuro e
protetto;
• di ridurre
sensibilmente i
tempi di posa in
opera perché non
richiedono la
realizzazione di
linee di
ancoraggio e
l’utilizzo di
dpi che riducono
il campo di
azione del
lavoratore;
• costi di
gestione e di
montaggio
inferiori che
ammortizzano
velocemente il
costo di
acquisto di
norma più
elevato rispetto
ai ponteggi
tradizionali.
Impianto di
messa a terra
(rif. normativo
cei 64-17): la
realizzazione
dell’impianto di
messa a terra ha
lo scopo di
proteggere i
lavoratori dai
contatti
elettrici
indiretti (massa
metallica del
ponteggio sotto
tensione per
contatto con
parti elettriche
di attrezzatura
esterna).
L’installazione
di un impianto
di terra diventa
indispensabile
solo qualora non
si utilizzino
apparecchiature
a doppio
isolamento e/o
il ponteggio
presenti verso
terra una
resistenza
inferiore a 200
Ohm (massa
estranea – parte
conduttrice, che
non fa parte
dell’impianto
elettrico,
suscettibile di
introdurre il
potenziale di
terra).
Generalmente per
un ponteggio la
resistenza verso
terra risulta
superiore a 200
Ohm, quando è
installato su
pavimentazioni
(asfalto,
calcestruzzo,
ecc.) con
interposte
tavolette di
legno.
Nel caso in
cui sia
necessario
installare un
impianto di
messa a terra si
dovranno
rispettare
almeno i
seguenti
requisiti:
•
collegamento dei
montanti del
ponteggio
mediante
conduttore in
rame e collari
idonei;
•
disposizione di
dispersori nel
numero
sufficiente e
costituiti da
puntazze in
acciaio di
lunghezza di
almeno 2 m; in
alternativa
interramento di
treccia di rame
della lunghezza
di 5 m
(profondità
circa 50 cm);
•
collegamento del
ponteggio ai
dispersori e dei
dispersori tra
loro con cavo o
treccia in rame
sezione 35 mmq;
•
collegamento
equipotenziale
con l’impianto
di messa a terra
del cantiere o
della linea di
alimentazione
delle
apparecchiature
elettriche
qualora diverse
dalla linea di
alimentazione di
cantiere.
L’impianto di messa a terra dovrà essere realizzato da personale qualificato e abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità di quanto eseguito.
Impianto di
protezione
contro le
scariche
atmosferiche
(rif. normativo
cei 64-17):
preliminarmente
si dovrà
verificare se la
struttura
risulta
autoprotetta o
meno. La
struttura è da
ritenersi
autoprotetta nel
caso in cui la
resistività
superficiale del
terreno negli
adiacenti 5 m
non sia
inferiore a 5000
Ohm (esempio:
pavimentazione
con manto in
conglomerato
bituminoso
spessore 5 cm e
sottostante
strato in ghiaia
h 10 cm) o se le
dimensioni del
ponteggio non
sono rilevanti.
Nel caso in cui
la struttura non
risulta
autoprotetta
occorre
predisporre:
• almeno due
calate, è
consigliabile
averne una
almeno ogni
20-25 m;
• dispersore
in
corrispondenza a
ogni calata; può
essere un
picchetto di 2,5
m o un
conduttore
orizzontale di 5
m interrato; il
collegamento
alla calata può
essere in corda
di rame di 50
mmq o in tondo
zincato di
diametro 10 mm.
Le tubazioni
nei pressi del
ponteggio devono
essere collegate
alla base con un
conduttore di
rame di 16 mmq o
di 50 mmq di
acciaio zincato.
L’impianto di
protezione
contro le
scariche
atmosferiche
dovrà essere
realizzato da
personale
qualificato e
abilitato al
rilascio della
dichiarazione di
conformità di
quanto eseguito.
Segnaletica:
la segnaletica
di cantiere è
regolata dal
titolo V del
D.Lgs. 81/08 e
dai relativi
allegati (dal
XXIV al XXXII).
Il datore di
lavoro ha
l’obbligo di
ricorrere alla
segnaletica di
sicurezza in
relazione ai
rischi presenti.
I segnali
dovranno essere
pertinenti e
appropriati,
posizionati in
punti adeguati e
ben visibili per
il lavoratore.
L’intera
segnaletica di
cantiere dovrà
essere
opportunamente
progettata in
relazione alle
lavorazioni da
eseguire.
Dispositivi
estinguenti e/o
impianti
antincendio: il
rischio di
incendio è
connesso alle
lavorazioni da
eseguite sul
ponteggio e/o a
quelle eseguite
nelle vicinanze
dello stesso.
Per le normali
lavorazioni di
manutenzione e
di costruzione
di tipo civile
il rischio
incendio
solitamente è
basso, pertanto,
possono bastare
semplici
prescrizioni
(non fumare,
consultare le
schede di
sicurezza
relative ai
prodotti
infiammabili,
ecc.) e un
estintore in
prossimità
dell’area di
lavoro
facilmente
raggiungibile.
Solo lavorazioni
particolarmente
rischiose e
particolari
possono
comportare
l’esigenza di
realizzare un
impianto di
spegnimento
antincendio: in
tal caso lo
stesso dovrà
essere
opportunamente
progettato e
installato da
personale
qualificato.
Cassetta di pronto soccorso: la cassetta deve essere sempre presente nel cantiere, il contenuto è regolato dal D.M. 388/03. L’intero contenuto dovrà essere custodito in luogo sicuro, facilmente raggiungibile e opportunamente segnalato. La dotazione standard della cassetta dovrà essere opportunamente integrata in relazione a particolari lavorazioni che richiedono presidi ulteriori.
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