• I PONTEGGI

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    PONTEGGI TUBI E GIUNTI

    PONTEGGI A TELAI PREFABBRICATI
    PONTI SU CAVALLETTO
    PONTEGGIO SU TRABATTELLO

    PONTEGGIO SOSPESO SU FUNE
    PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI

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    PROCEDURE PER Il MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DEI PONTEGGI METALLICI

    Questa procedura è relativa al montaggio di ponteggi metallici tradizionali ma può essere anche applicata ai ponteggi metallici autosollevanti. Tale procedura è quindi relativa a:

    • ponteggi di servizio, per il sicuro transito o sostegno di persone, attrezzi, materiali, apparecchi di sollevamento
    • ponteggi di sicurezza, per la trattenuta di persone o materiali che potrebbero cadere da costruzioni o ponti di servizio

    Procedura organizzativa

    In relazione alla specifico ponteggio da montare (o smontare) è fondamentale procedere alla preliminare individuazione dei preposti, cui devono essere comunicati per iscritto i compiti loro affidati in questa operazione complessa, legata a molteplici rischi di esposizione dei lavoratori, quali cadute e investimenti di materiali. L’attività delle diverse persone occupate nei lavori di montaggio e smontaggio dei ponteggi va coordinata e sottoposta al controllo di un responsabile

    Scelta dei DPI necessari ad effettuare le operazioni di montaggio: elmetto di protezione, guanti, cintura di sicurezza completa di bretelle e cosciali

    Predisposizione di una idonea segnaletica conforme e idonea sia per il periodo diurno che notturno che evidenzi i rischi presenti nelle singole aree di intervento. In particolare soprattutto se il ponteggio è sistemato in un centro abitato è necessario collocare lampade di segnalazione  sui montanti agli angoli del ponte e nelle sporgenze sulla strada.

    Identificazione delle aree operative: zone destinate allo stoccaggio ordinato dei materiali, delle attrezzature (argani, montacarichi), sistemazione del piano di lavoro

    Interdizione con idonei sbarramenti della zona interessata al montaggio o allo smontaggio del ponteggio alle persone non addette, alle quali deve essere fatto divieto di avvicinamento, sosta e transito.

    Nelle zone di transito è consigliabile provvedere alla fasciatura dei morsetti.

    Nel caso di montaggio di un ponteggio con altezza superiore a 20 m deve essere redatto uno specifico progetto (completo di planimetrie e sezioni e di calcoli) da tenere in cantiere, unitamente all’autorizzazione ministeriale del ponteggio. I ponteggi autosollevanti devono essere corredati di autorizzazione ministeriale all’uso rilasciata dal Ministero del Lavoro al fabbricante

    Verifica della resistenza del terreno nell’area in cui sarà installato il ponteggio; in caso di necessità predisporre misure alternative (elementi di ripartizione dei carichi alla base delle torrette)

    Verifica che il ponteggio non si trovi a meno di 5 m da linee elettriche.

    Tutti gli elementi del ponteggio (tubi, giunti, telai, aste, basette) devono portare, a rilievo o inciso, il marchio del fabbricante. Combinando questi elementi si possono realizzare ponteggi di qualsiasi forma anche diverse dalle specifiche combinazioni corrispondenti agli schemi di tipo con cui il fabbricante del ponteggio ha ottenuto l’autorizzazione ministeriale.

    Per ogni caso specifico non rientrante nelle combinazioni previste nell’autorizzazione ministeriale va redatto uno specifico progetto completo di calcolo e disegno esecutivo, firmato da un professionista abilitato, in particolare quando si tratta di ponti a sbalzo.

    Procedura di corretto montaggio

    Il Coordinatore per l’esecuzione o, in alternativa un responsabile del cantiere allo scopo incaricato quando non si applica il D.Lgs. 494/96, deve disporre il divieto di utilizzare elementi diversi da quelli forniti dal fabbricante del ponteggio e assicurarsi che quelli in dotazione siano in buono stato di efficienza. Gli elementi metallici, appropriati per qualità e resistenza, non devono presentarsi deformati o arrugginiti; essi vanno difesi dagli agenti nocivi mediante zincatura, catramatura o protezione equivalente

    Esecuzione del corretto montaggio sulla base delle indicazioni contenute nel libretto d’uso e manutenzione del ponteggio fornito dal fabbricante ed in conformità alle norme del DPR 164/56:

    Ø      I montanti di una stessa fila disposti a distanza non superiore ad 1.8 m e devono poggiare su una basetta metallica non inferiore a 150 cm2

    Ø      I correnti dei piani devono essere posti ad una distanza verticale non superiore a 2 m

    Ø      Scelta di ancoraggi adatti allo scopo cui vincolare il ponteggio ogni 22 m2 di superficie dello stesso

    Ø      Le tavole che costituiscono l’impalcato:

    ¨      devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici

    ¨      devono essere costituite da tavole di spessore minimo di 4 cm per larghezze di 30 cm e 5 cm per larghezze di 40 cm (le fodere per cassaforma non sono idonee)

    ¨      non devono avere nodi passanti o presentare fessurazioni che ne diminuiscano la resistenza

    ¨      non devono presentarsi a sbalzo e devono avere le sommità sovrapposte di almeno 40 cm in corrispondenza di un traverso

    Ø      Gli impalcati devono essere protetti su tutti i lati verso il vuoto con:

    ¨      un parapetto costituito da 2 correnti, il superiore dei quali deve essere collocato ad 1 m dal piano di calpestio

    ¨      1 tavola fermapiede alta non meno di 20 cm

    sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dall’interno

    Ø      I ponteggi devono essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale (salvo la deroga prevista dall’art. 3 del DM 2.09.68)

    Ø      Nel caso di lavori sulla facciata di un edificio il ponteggio dovrà essere montato con il bordo interno dei piani di calpestio a non meno di 20 cm di distanza dalla facciata

    Ø      Il montante finale dovrà sporgere di non meno di 1.20 m dall’estradosso

    Ø      In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne che interne, allestire, all’altezza del solaio di copertura del piano terra e ogni 12 m di sviluppo verticale del ponteggio, impalcati di sicurezza (mantovane) a protezione contro la caduta di materiali dall’alto o in alternativa provvedere alla chiusura continua della facciata o la segregazione dell’area sottostante

    Ø      Realizzare un sottoponte di sicurezza per ogni ponte di servizio (salvo deroga art. 2 DM 431/88)

    Ø      Il ponteggio dovrà essere idoneo e autorizzato a portare un argano a bandiera per il sollevamento del materiale. Il montaggio di apparecchi di sollevamento sui ponteggi è consentito per gli apparecchi aventi portata < 200 Kg e sbraccio non superiore a  1.20 m a condizione che sia  raddoppiato il montante interessato (realizzato con giunzioni sfalsate e resistenti a trazione) e realizzazione di un adeguato sistema di ancoraggi.

    Ø      I bracci portanti delle carrucole, ed eventualmente gli argani degli elevatori, devono essere assicurati ai montanti con staffe e bulloni a vite muniti di dado e controdado

    Ø      Nel caso di ponteggio sistemato sulla facciata principale di un  edificio al fine di ottenere una movimentazione dei carichi per il minor tragitto possibile, è necessario prevedere l’uso di castelli di carico, sistemati in punti baricentrici rispetto alle estremità del ponteggio

    Ø      Il ponteggio dovrà essere dotato di idonee scale accesso ai piani del ponte con scale fisse ed attraverso botole ribaltine chiuse in condizioni di riposo

    Ø      I ponteggi sospesi motorizzati devono essere costruiti e installati secondo le specifiche tecniche stabilite nell’Allegato A del DM 4.3.82 ed essere utilizzati solo per lavori di finitura, di manutenzione ed altri lavori di limitata entità

    Ø      Il ponteggio sospeso motorizzato deve essere sottoposto a verifica biennale da parte dell’Ispettorato del lavoro competente per territorio  e la sua manutenzione deve essere effettuata da personale qualificato

    Ø      I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso trasversale sia longitudinale; ogni sistema di controvento deve resistere a compressione e a trazione.

    Ø      La controventatura trasversale può essere omessa quando i collegamenti tra i tubi sono realizzati con giunti ortogonali di notevole rigidezza angolare accertata con certificato ufficiale di prova

    Procedure di sicurezza durante il montaggio

    Durante il montaggio gli operatori devono utilizzare una idonea cintura di sicurezza completa di bretelle e cosciali collegata ad un idoneo dispositivo di trattenuta che può essere realizzato con:

    Ø      una fune di acciaio tesa fra due montanti su cui far scorrere il moschettone con dissipatore di energia a strappo

    Ø      un dispositivo a recupero (frizione-centrifugo)

    Al fine di evitare che sia effettuato un eccessivo deposito di materiale (di montaggio) sul ponteggio è necessario prevedere un approvvigionamento alla bisogna anche in piccole quantità

    La chiave per il serraggio dei bulloni deve essere assicurata alla cintola con un moschettone di sicurezza anziché con gli usuali ganci metallici

    Gli ancoraggi di tipo misto devono essere del tipo consentito

    L’utilizzo di una gru a torre consente una maggiore funzionalità nelle fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio.

    Procedure successive al montaggio

    Verifica periodica degli ancoraggi, specialmente quelli dei ponti a sbalzo, soprattutto dopo forti venti o lunghe interruzioni dei lavori. Vanno altresì verificate le condizioni dei montanti, accertando che questi ultimi siano protetti dal rischio di urti con autocarri, materiali vari, carichi oscillanti movimentati con l’utilizzo di gru.

    Deve inoltre essere effettuata una periodica revisione da parte del personale che ha provveduto al montaggio del serraggio dei bulloni eventualmente allentati.

    Collegamento equipotenziale all’impianto di terra del cantiere del ponteggio avente una resistenza verso terra minore di 200 W (massa estranea)

    Verifica di autoprotezione del cantiere e in caso contrario realizzazione di idonei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

    Procedure di corretto smontaggio

    Anche la fase di smontaggio deve essere effettuata sotto il controllo di preposti formalmente incaricati dei compiti affidati, tenendo conto che le operazioni presentano grossi rischi di caduta dall’alto.

    Durante lo smontaggio deve essere previsto l’utilizzo da parte degli operatori di idonea cintura di sicurezza completa di bretelle e cosciali collegata ad un idoneo dispositivo di trattenuta che può essere realizzato con una fune di acciaio tesa fra due montanti su cui far scorrere il moschettone con dissipatore di energia a strappo o con un dispositivo a recupero (frizione-centrifugo)

    Durante la fase di smontaggio i preposti incaricati del controllo devono impedire di gettare dall’alto gli elementi metallici che devono essere calati a terra utilizzando gli apparecchi di sollevamento.

    Gli elementi tubolari vanno imbracati con doppia legatura mentre i pezzi speciali (giunti, spinotti) vanno calati a terra con una benna o cassone metallico. 

    Altre procedure di sicurezza

    I ponteggi e più in generale le opere provvisionali devono essere conservate in efficienza per l’intera durata del loro impiego. Non è ammissibile in questa ottica che parti del ponteggio possano essere rimosse per “altre” esigenze esponendo a rischio indebito i lavoratori che lo utilizzano.

    Il Coordinatore della sicurezza o in alternativa il responsabile di cantiere deve disporre strategie efficaci di controllo per evitare che possano verificarsi interventi prevedibili di rimozione di cautele antinfortunistiche.

    Per i ponti di servizio, la sorveglianza va intensificata al momento dell’esecuzione dei rivestimenti delle facciate per accertare che sia assicurato il buon collegamento con l’edificio. In questo va controllato non solo l’operato del personale di cantiere ma anche quello delle ditte subappaltanti lavori speciali. Il coordinatore per la sicurezza deve per altro accertare personalmente che i ponteggi e le strutture concesse o date in uso alle ditte subappaltanti siano in perfette condizioni di sicurezza.

    Nei cantieri è un attrezzo indispensabile. Se fatto bene è sicuro e rende più facile lavorare anche ad altezze notevoli. Però, non è raro trovare dei ponteggi alquanto “posticci” improvvisati e pertanto pericolosissimi.

    Nelle foto che seguono, anche la persona meno esperta può notare dei particolari “allucinanti”.
    Ricordiamoci che coloro che vi lavorano, essendo occupati alle loro mansioni, spesso, perdono l’attenzione alle situazioni di pericolo, per cui qualsiasi “mancamento” essenziale alla sicurezza, si può rivelare un disastro.

    Ponteggio

    Nella foto  si possono individuare alcune grosse mancanze

    1) Mancanza assoluta di fascia fermapiede (una fascia che corre lungo tutto il perimetro esterno di ogni piano di calpestio, che impedisce al piede di scivolare verso l’esterno.

    2) L’asse indicata dalla freccia viola, è su un piano inclinato e non è bloccata con il pericolo che possa scivolare via e cadere. 3)  Il lato indicato dalla freccia grande gialla, non è provvisto di barra trasversale anticaduta.

     
    ponteggioIl piano di calpestio (freccia gialla)  è formato da assi sconnesse, non fissate e mancanza assoluta di fermapiede. Il piano di calpestio sottostante è assolutamente impraticabile e posticcio.  
       


    I ponteggi sono opere provvisionali, cioè strutture di servizio di tipo temporaneo non facenti parte integrante della costruzione, ma allestiti o impiegati per la realizzazione, la manutenzione e il recupero di opere edilizie.

    Sono necessari per evitare pericoli di caduta di uomini o cose ed è obbligatorio impiegarli ad altezze superiori a 2 m.  

    Ponteggi fissi ai sensi dell’articolo 131 del D.Lgs. 81/08 s.m.i

    Ponteggi a tubo e giunto (idonei per interventi edilizi su strutture esistenti e nuove e per consolidamenti): è sicuramente la più versatile, il suo sistema, che consente di collegare due tubi in qualsiasi posizione e a distanze non prefissate, rende possibile l’adeguamento della struttura provvisionale a ogni tipo di facciata o manufatto, consentendo di fatto la realizzazione delle forme più particolari e irregolari. Il ponteggio a “tubo e giunto” di contro richiede manodopera altamente specializzata e tempi di lavorazione mediamente più lunghi.

    Ponteggi a telai prefabbricati (idonei per interventi edilizi su strutture esistenti e nuove): rappresenta per la semplicità di montaggio la categoria più utilizzata soprattutto dalle aziende non specializzate. I tempi di montaggio mediamente veloci e la semplicità di montaggio rendono questa tipologia di ponteggio preferita dalle imprese edili, tuttavia si deve considerare la scarsa versatilità dovuta a distanze orizzontali e verticali prefissate che costringono spesso a integrazioni.

    Ponteggi a montanti e traversi o multidirezionali (idonei per interventi edilizi su strutture esistenti e nuove): questa tipologia di ponteggi unisce la versatilità del tubo-giunto (si può realizzare un intavolato ogni 50 cm) con la semplicità dei telai prefabbricati (numerosi elementi predefiniti si adattano a numerose esigenze dell’opera da realizzare). Tale prodotto largamente diffuso in Europa è stato introdotto in Italia solo recentemente. I tempi di montaggio si collocano in posizione intermedia tra i precedenti sistemi, tuttavia il prezzo di acquisto è più elevato.

    Piani o castelli di carico: sono impiegati per il deposito dei materiali da utilizzare per la costruzione dell’edificio e devono rispettare quanto indicato all’allegato XVIII punto 3, articoli 3.1, 3.2, 3.3; solitamente il castello di carico richiede il progetto completo di relazione di calcolo ed elaborati grafici in quanto, la conformazione e/o i sovraccarichi che deve sopportare, difficilmente potranno essere riconducibili a schemi tipo predisposti dal costruttore.

     

    Altri ponteggi

    Ponteggi in legname: richiedono molto più tempo per la realizzazione e una manodopera altamente specializzata; risultano ormai scarsamente utilizzati, tuttavia le caratteristiche che devono possedere sono riportate nell’allegato XVIII, punto 2, articolo 2.1 del D.Lgs. 81/08.

    Ponti mobili su ruote: sono costituiti da elementi componibili che assemblati realizzano una struttura a torre fornita di ruote; non possono avere forma diversa da quella prevista dal costruttore (solo il numero di piani può essere modificato) e devono essere montati in maniera univoca secondo il libretto di istruzioni fornito con l’acquisto; tali tipologie di apprestamenti sono disciplinati dall’articolo 140 e dall’allegato XXIII del D.Lgs. 81/08 e dalla norma cen uni hd 1004; l’orientamento prevalente è quello di assoggettare tali strutture all’obbligo di redazione del pimus, tuttavia, se il libretto d’uso e manutenzione dovesse riportare descritte in modo dettagliato le procedure di montaggio/smontaggio e manutenzione e se il medesimo contemplasse diverse tipologie di modalità d’uso e se queste dovessero corrispondere all’effettivo utilizzo in cantiere, è accettabile che si possa evitare la redazione del pimus.

     

    In tutti i casi sopra riportati al pimus vanno allegati i libretti relativi alle diverse tipologie di ponteggio utilizzati in cantiere.

    PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI SUI PONTEGGI:

    D.Lgs. 81/08 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela e della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, titolo IV Cantieri temporanei e mobili, capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota sezioni IV, V, VI: le sezioni richiamate trattano rispettivamente di ponteggi e impalcature in legname, di ponteggi fissi metallici e non, di ponteggi movibili tra cui, per quanto compete al pimus, i ponti su ruote (per i ponti su cavalletto non è richiesto il pimus).

    • Allegato XVIII del D.Lgs. 81/08 Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali: le parti riguardanti il pimus sono il punto 2, suddiviso in due articoli (2.1. Ponteggi in legname e 2.2. Ponteggi in altro materiale) che riportano le caratteristiche principali che devono possedere i ponteggi, e il punto 3 articoli 3.1, 3.2, e 3.3 riportanti le caratteristiche dei castelli per elevatori per il trasporto dei materiali in quota.

    Allegato XIX del D.Lgs. 81/08 Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi: l’allegato riprende integralmente la circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 46 del 11/07/2000 e fissa le verifiche preliminari da effettuare sugli elementi del ponteggi prima di ogni montaggio e prima dell’utilizzo.

    • Allegato XXI del D.Lgs. 81/08 Accordo stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota: l’allegato ripropone quasi integralmente l’accordo del 26 gennaio 2006, repertorio atti 2429, che fissava la durata dei corsi di formazione e gli enti abilitati a effettuarli.

    •   Allegato XXII del D.Lgs. 81/08 Contenuti minimi del pimus: l’allegato ripropone quasi integralmente la circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 25 del 13/09/2006 che, attraverso una serie di punti, fissa i contenuti minimi del pimus.

    Allegato XXIII del D.Lgs. 81/08 Deroga ammessa per i ponti su ruote: l’allegato fissa alcune deroghe per l’utilizzo dei ponti su ruote e ripropone i contenuti del D.M. del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 27 marzo 1998 Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all’impiego di ponti su ruote a torre

    Circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 30 del 3/11/2006: chiarimenti concernenti i ponteggi su ruote (trabattelli) e altre attrezzature per l’esecuzione di lavori in quota in relazione agli obblighi di redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio (pimus) e di formazione.

    • Circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 20 del 23/05/2003: chiarimenti in relazione all’uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi.

    • D.M. n. 466 del 22 maggio 1992: riconoscimento di efficacia di sistema anticaduta costituito da guida rigida da montare sui montanti del ponteggio da utilizzare durante le fasi di montaggio e smontaggio.

    • Linee guida per l’esecuzione di lavori in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata edita dall’ispesl (2004): descrivono le modalità per il corretto montaggio, smontaggio, trasformazione e uso dei ponteggi metallici.

    •Linee guida per la scelta, l’uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto edita dall’ispesl (2004): analizza i vari sistemi di arresto caduta e le modalità per una corretta scelta del sistema più idoneo in relazione alla lavorazione da svolgere.

    Il D.Lgs. 81/08 all’articolo 111, comma 1, lettera a stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, di prediligere l’utilizzo di dispositivi di protezione collettiva rispetto a quelli individuali. Di seguito si elencano i alcuni dispositivi di protezione di tipo collettivo.

     

    Ponteggi, dotati di parapetti di protezione, il cui montaggio avviene dal piano sottostante rispetto al piano di allestimento: in commercio esistono alcune tipologie di ponteggi dotati di parapetti di protezione in unico elemento che possono essere montati dal piano sottostante rispetto al piano di allestimento. Questi ponteggi consentono:

    • di operare sempre da piano sicuro e protetto;

    • di ridurre sensibilmente i tempi di posa in opera perché non richiedono la realizzazione di linee di ancoraggio e l’utilizzo di dpi che riducono il campo di azione del lavoratore;

    • costi di gestione e di montaggio inferiori che ammortizzano velocemente il costo di acquisto di norma più elevato rispetto ai ponteggi tradizionali.

     

    Impianto di messa a terra (rif. normativo cei 64-17): la realizzazione dell’impianto di messa a terra ha lo scopo di proteggere i lavoratori dai contatti elettrici indiretti (massa metallica del ponteggio sotto tensione per contatto con parti elettriche di attrezzatura esterna). L’installazione di un impianto di terra diventa indispensabile solo qualora non si utilizzino apparecchiature a doppio isolamento e/o il ponteggio presenti verso terra una resistenza inferiore a 200 Ohm (massa estranea – parte conduttrice, che non fa parte dell’impianto elettrico, suscettibile di introdurre il potenziale di terra). Generalmente per un ponteggio la resistenza verso terra risulta superiore a 200 Ohm, quando è installato su pavimentazioni (asfalto, calcestruzzo, ecc.) con interposte tavolette di legno.

    Nel caso in cui sia necessario installare un impianto di messa a terra si dovranno rispettare almeno i seguenti requisiti:

    • collegamento dei montanti del ponteggio mediante conduttore in rame e collari idonei;

    • disposizione di dispersori nel numero sufficiente e costituiti da puntazze in acciaio di lunghezza di almeno 2 m; in alternativa interramento di treccia di rame della lunghezza di 5 m (profondità circa 50 cm);

    • collegamento del ponteggio ai dispersori e dei dispersori tra loro con cavo o treccia in rame sezione 35 mmq;

    • collegamento equipotenziale con l’impianto di messa a terra del cantiere o della linea di alimentazione delle apparecchiature elettriche qualora diverse dalla linea di alimentazione di cantiere.

    L’impianto di messa a terra dovrà essere realizzato da personale qualificato e abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità di quanto eseguito.

    Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (rif. normativo cei 64-17): preliminarmente si dovrà verificare se la struttura risulta autoprotetta o meno. La struttura è da ritenersi autoprotetta nel caso in cui la resistività superficiale del terreno negli adiacenti 5 m non sia inferiore a 5000 Ohm (esempio: pavimentazione con manto in conglomerato bituminoso spessore 5 cm e sottostante strato in ghiaia h 10 cm) o se le dimensioni del ponteggio non sono rilevanti. Nel caso in cui la struttura non risulta autoprotetta occorre predisporre:

    • almeno due calate, è consigliabile averne una almeno ogni 20-25 m;

    • dispersore in corrispondenza a ogni calata; può essere un picchetto di 2,5 m o un conduttore orizzontale di 5 m interrato; il collegamento alla calata può essere in corda di rame di 50 mmq o in tondo zincato di diametro 10 mm.

    Le tubazioni nei pressi del ponteggio devono essere collegate alla base con un conduttore di rame di 16 mmq o di 50 mmq di acciaio zincato.

    L’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche dovrà essere realizzato da personale qualificato e abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità di quanto eseguito.

     

    Segnaletica: la segnaletica di cantiere è regolata dal titolo V del D.Lgs. 81/08 e dai relativi allegati (dal XXIV al XXXII). Il datore di lavoro ha l’obbligo di ricorrere alla segnaletica di sicurezza in relazione ai rischi presenti. I segnali dovranno essere pertinenti e appropriati, posizionati in punti adeguati e ben visibili per il lavoratore. L’intera segnaletica di cantiere dovrà essere opportunamente progettata in relazione alle lavorazioni da eseguire.

     

    Dispositivi estinguenti e/o impianti antincendio: il rischio di incendio è connesso alle lavorazioni da eseguite sul ponteggio e/o a quelle eseguite nelle vicinanze dello stesso. Per le normali lavorazioni di manutenzione e di costruzione di tipo civile il rischio incendio solitamente è basso, pertanto, possono bastare semplici prescrizioni (non fumare, consultare le schede di sicurezza relative ai prodotti infiammabili, ecc.) e un estintore in prossimità dell’area di lavoro facilmente raggiungibile. Solo lavorazioni particolarmente rischiose e particolari possono comportare l’esigenza di realizzare un impianto di spegnimento antincendio: in tal caso lo stesso dovrà essere opportunamente progettato e installato da personale qualificato.

     

    Cassetta di pronto soccorso: la cassetta deve essere sempre presente nel cantiere, il contenuto è regolato dal D.M. 388/03. L’intero contenuto dovrà essere custodito in luogo sicuro, facilmente raggiungibile e opportunamente segnalato. La dotazione standard della cassetta dovrà essere opportunamente integrata in relazione a particolari lavorazioni che richiedono presidi ulteriori.

     

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