PIMUS EDITABILE IN WORD

PI.M.U.S PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO PONTEGGI IN WORD 

P.I.M.U.S (Esempio di PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI editabile in word)l presente documento è stato redatto in base al nuovo testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08 e successive modifiche introdotte dal D.Lgs 106/09..

Il presente Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) è redatto ai sensi dell'articolo 134 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m, in conformità a quanto disposto dall'allegato XXII dello stesso decreto sui contenuti minimi del Pi.M.U.S.

L'obiettivo primario del Piano è di fornire istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. 

Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigerlo a tale scopo  a mezzo di persona competente, in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.
Pertanto, il presente documento assolve agli obblighi normativi succitati indicando e definendo:

Il piano che ne deriva modificando il nostro Esempio editabile in Word, avvalendosi dei testi predisposti , è perfettamente conforme ai requisiti del nuovo Testo unico.

Gli Esempi del PIMUS sono dei file editabili in word, che voi potrete completare e modificare a piacimento e riutilizzare in altri appalti futuri, inoltre può essere adattato in ogni sua parte secondo le vostre esigenze .

Tutti i documenti sono completi, tranne le parti dove si dovranno inserire i dati del lavoro e dell'impresa.
In ogni caso chi realizza il piano potrà modificare qualsiasi documento a proprio piacimento.

Riceverete diversi tipi di P.I.M.U.S editabili in word da utilizzarsi a seconda della tipologia del ponteggio che andrete a realizzare.

Quando deve essere redatto il Pi.m.u.s?

Quando e da chi deve essere preparato il PiMUS
Il Dlgs 81/2008 all'articolo 134, dispone l'obbligo di redazione del Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (PiMUS) ogni qual volta vengano utilizzati ponteggi.
L'articolo 136 comma 1 pone in capo al datore di lavoro dell'impresa, incaricata del montaggio e dello smontaggio dei ponteggi, l'obbligo di redazione del PIMUS a mezzo di persona competente.

I contenuti minimi del PiMUS
Ciò che deve essere contenuto nel PiMUS é dettagliatamente descritto nell'allegato XXII del Dlgs 81/2008. La parte più importante riguarda le procedure di montaggio e smontaggio, che devono essere descritte passo dopo passo e sono direttamente dipendenti dalla scelta di quale sistema di protezione collettiva o DPI utilizzare.

La scelta dei sistemi anticaduta da inserire nel PiMUS
Ai sensi dell'art. 75 i DPI devono essere impiegati solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Se ne deduce che sui sistemi prefabbricati, ovvero telai e multidirezionale, laddove è più frequente poterli utilizzare, i parapetti provvisori devono essere preferiti ai DPI che invece trovano un impiego più frequente sui tubi e giunti che vengono montati in configurazioni atipiche.
Il Dlgs 81/2008 dispone all'art. 115 che i DPI siano certificati per l'uso specifico e all'art. 76 che tutti i DPI posseggano i requisiti previsti dal Dlgs 475/1992. Quelli di terza categoria, che sono destinati alla salvaguardia delle persone contro i pericoli più gravi, tra cui la caduta dall'alto, devono per lo più essere conformi alle norme armonizzate, ovvero a quelle emanate dal CEN su mandato dell'Unione Europea e recepite dall' Ente Italiano di Unificazione Normativa (UNI) di seguito riportate:

•UNI EN 341 - Dispositivi di discesa.
•UNI EN 354 - Cordini.
•UNI EN 355 - Assorbitori d'energia.
•UNI EN 358 - Cinture di posizionamento e di trattenuta e cordini di posizionamento.
•UNI EN 360 - Dipositivi anticaduta di tipo retrattile.
•UNI EN 361 - Imbracature pr il corpo.
•UNI EN 362 - Connettori.
•UNI EN 363 - Sistemi di arresto caduta.
•UNI EN 795 - Dispositivi di ancoraggio.

Analisi delle soluzioni possibili
Secondo l'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro valuta i rischi presenti durante le lavorazioni, sceglie le attrezzature disponibili in funzione del progresso tecnico e organizza il lavoro in modo da eliminare i rischi alla fonte o, dove ció non é possibile, in modo da ridurre i rischi al minimo, esponendovi il minor numero possibile di lavoratori.
Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi sono attività che possono esporre i lavoratori al rischio di caduta dall'alto a meno che non si disponga di un ponteggio a protezione intrinseca ovvero di un sistema provvisto di parapetti che possono essere montati dal basso e che rimangono fissi sul ponteggio perchè sono pezzi strutturali. Questo tipo di ponteggio ha lo svantaggio di avere parapetti piuttosto pesanti che devono incastrarsi in alloggiamenti piuttosto precisi. Per questo motivo il montaggio di questi elementi richiede l'impiego di due persone.

Parapetti provvisori per ponteggi
Invece, sui ponteggi prefabbricati, possono essere utilizzati i parapetti provvisori che sono molto più leggeri e possono essere montati da una sola persona.
Tali parapetti sono classificabili come sistemi di protezione collettiva anche se attualmente non vige su di essi nessun obbligo di conformità ad una norma dello Stato italiano.
L'unica norma che disciplina la costruzione dei parapetti provvisori è la UNI EN 13374. A questa conviene riferirsi per quanto riguarda le sollecitazioni impresse sul parapetto durante l'utilizzo sui ponteggi. Non sempre però possono sempre essere utilizzati i parapetti provvisori su telai prefabbricati; negli angoli degli edifici e comunque laddove sono presenti interruzioni risulta impossibile riempire il vuoto con una misura di parapetto standard.
Diverso è invece il caso dell'impiego del parapetto temporaneo sul sistema multidirezionale dove si tratta semplicemente di disporre di parapetti temporanei per tutte le misure di correnti e traversi. Su questo sistema è possibile utilizzare questi parapetti con qualsiasi configurazione di impalcato, su angoli concavi e convessi, senza aggiungere durante il montaggio e lo smontaggio neanche un pezzo in più rispetto a quelli previsti dal progetto (visita il sito Barricate per vedere il primo parapetto provvisorio per ponteggi marcato CE).

Linea vita per ponteggi
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare parapetti provvisori è indispensabile ricorrere ad una linea vita certificata per l'uso specifico ai sensi del Dlgs 81/2008 articolo 115.
Al di là di quanto prescritto dalla norma, l'utilizzo di una linea vita specifica per ponteggi elimina la possibilità di incorrere in errori di valutazione.

Il progetto dei ponteggi secondo il Dlgs 81/2008
Ai sensi del Dlgs 81/2008 art. 131 i ponteggi devono essere realizzati utilizzando componenti riconducibili a un libretto di autorizzazione alla costruzione ed all'impiego rilasciato al fabbricante dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I componenti sprovvisti di libretto non possono in alcun modo essere utilizzati (Cfr. Dlgs 81/2008, allegato XIX).
Il ponteggio deve essere realizzato come previsto dal disegno contenuto all'interno del Pi.M.U.S. Tale elaborato prende il nome di "disegno esecutivo" se la configurazione prevista é conforme ad uno degli schemi tipo contenuti nel libretto di autorizzazione, mentre negli altri casi, o comunque quando l'estradosso dell'ultimo impalcato si trovi a piú di 20 m di altezza, misurata dal punto di appoggio piú basso del ponteggio, l'elaborato prende il nome di "progetto", che deve in questo caso essere corredato da relazione di calcolo a firma di ingegnere o architetto abilitati all'esercizio della professione, e deve contenere tutto quanto é necessario ai fini della realizzazione.
Secondo quanto disposto dall'articolo 133 il calcolo deve essere eseguito seguendo le istruzioni riportate nel libretto di autorizzazione relativo al ponteggio utilizzato.


Norme tecniche sui ponteggi
La domanda al Ministero del Lavoro di rilascio del libretto di autorizzazione ministeriale viene redatta seguendo le indicazioni contenute nelle circolari n. 85/1978 (sistema a tubi e giunti), n. 44/1990 (sistema a telai prefabbricati) e n. 132/1991 (sistema multidirezionale). All'interno di questi documenti si fa riferimento alle norme CNR 10011, CNR 10012, CNR 10022, CNR-UNI 10027 e, solo nelle ultime due circolari, alla UNI HD 1000. Mentre le ultime due normative seguono il ciclo di rinnovamento comune alle norme tecniche europee, le prime tre sono state congelate dal D.Lgs 127/2003.
Questo congelamento comporta:
•una dissonanza con i criteri di verifica indicati dalle norme attualmente in vigore;
•una mancanza di criteri di verifica per impieghi di nuovi materiali (es. reti da ponteggi) o per configurazioni diverse dal ponteggio di facciata (es. torri per scale a rampe).
Cosí, laddove si debbano eseguire verifiche che esulano da quelle previste nei libretti di autorizzazione ministeriali, ovvero nella stragrande maggioranza dei casi (altrimenti non ci sarebbe bisogno di eseguire il calcolo dei ponteggi) il progettista é costretto a fare delle valutazioni che, se restano nell'ambito delle norme CNR sopra menzionate, rischiano di essere arbitrarie.
Molto meglio allora fare riferimento alle norme tecniche specifiche per i ponteggi che hanno sostituito la UNI HD 1000 e che contengono molte piú indicazioni per le verifiche nelle varie configurazioni. Le norme tecniche vengono diffuse in Italia da UNI che é l'ente italiano ufficiale di diffusione delle norme elaborate dal CEN (Comitato Europeo di Normazione) su mandato dell'Unione Europea.


Norme attualmente in vigore
Il ritiro della norma UNI HD 1000 risale al primo di Novembre del 2004, giorno di entrata in vigore delle attuali norme specifiche per i ponteggi:
•UNI EN 12810-1
•UNI EN 12810-2
•UNI EN 12811-1
•UNI EN 12811-2
•UNI EN 12811-3

Assieme a queste sono state emanate le seguenti norme che definiscono altri impieghi comuni dei ponteggi:
•UNI EN 12812
•UNI EN 12813

Restano in vigore anche le seguenti norme preesistenti a cui fanno riferimento tutte le precedenti:
•UNI EN 39
•UNI EN 74-1
•UNI EN 74-3

Tutte le norme sopra elencate sono protette dal diritto di autore e perció possono essere reperite solo sul sito UNI.
All'interno si trovano riferimenti agli Eurocodici, che definiscono le nuove metodologie di calcolo e di verifica.
Nell'ambito delle costruzioni il testo unico (DM 14/01/2008) ha sancito anche in Italia il definitivo passaggio dal metodo di verifica alle tensioni ammissibili a quello agli stati limite.
Anche all'interno del Dlgs 81/2008, in particolare all'articolo 131 comma 3, si trova un esplicito riferimento alle norme tecniche europee.


Cosa cambia per il calcolo dei ponteggi
I componenti delle strutture portanti dei ponteggi sono costituiti per lo più di acciaio, talvolta di alluminio. Gli impalcati possono essere realizzati in acciaio o in legno, massello o multistrato.
Volendo sintetizzare i criteri su cui si basano le verifica agli stati limite dobbiamo distinguere tra i materiali costruttivi impiegati:


PONTEGGI IN ACCIAIO
Con le vecchie normative le sollecitazioni interne degli elementi venivano confrontate con la σ caratteristica, che era il valore della tensione critica di snervamento dedotto di un coefficiente di sicurezza.
Oggi invece i valori ottenuti per le sollecitazioni interne vanno confrontati direttamente con la tensione critica di snervamento, aumentando peró a monte le sollecitazioni con degli specifici coefficienti, dipendenti dal tipo di sollecitazione e dal tipo di materiale.
Per quanto riguarda il carico di punta, niente é più desunto da tabelle ma calcolato analiticamente in base a parametri specifici che tengono conto anche del tipo di sezione e dello spessore.
Ma l'aspetto veramente rivoluzionario di questo metodo sta nella distinzione tra le sollecitazioni impresse ai materiali. Se si tratta di sollecitazioni ripetute durante l'utilizzo (carichi permanenti e carichi variabili) la verifica deve essere condotta in campo elastico. Se invece si tratta di sollecitazioni eccezionali (carichi accidentali) la verifica viene condotta in campo plastico, sfruttando cioé tutte le proprietà deformative dei materiali, portandoli vicini al punto di rottura, implicando ovviamente la loro sostituzione dopo l'evento.


IMPALCATI E PONTEGGI IN LEGNO
Le sollecitazioni interne ottenute con l'applicazione dei coefficieni di amplificazione tipici per il tipo di sollecitazione, vengono confrontate con la tensione caratteristica del materiale impiegato. Prima di arrivare al confronto occorre applicare altri coefficienti che tengono conto del luogo di impiego e della durata di applicazione dei carichi.

In conclusione i nuovi metodi di verifica, pur essendo più laboriosi, tengono conto di un maggiore numero di fattori rendendo risultati molto più precisi.
Inoltre le nuove norme specifiche per i ponteggi forniscono finalmente i parametri per il calcolo: della spinta del vento sui ponteggi rivestiti con rete o con teli, dei sovraccarichi sulle torri scala di accesso in quota e dei carichi che influiscono sull'instabilità longitudinale.
Non resta che aspettare che i costruttori si adeguino velocemente alle nuove normative. Il rinnovo sarà comunque obbligatorio una volta raggiunto il limite di validità del libretto, stabilito dal Dlgs 81/2008 art. 131 comma 5, in 10 anni dalla data del rilascio.

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