ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO IN CANTIERE
Organizzazione del
Primo Soccorso – art. 45 del D.Lgs. 81/08
Il datore di lavoro,
tenendo conto della natura della attività e
delle dimensioni del cantiere, consultato il
medico competente,prende i provvedimenti
necessari in materia di primo soccorso e di
assistenza medica di emergenza, tenendo conto
delle altre eventuali persone presenti sui
luoghi di lavoro e stabilendo i necessari
rapporti con i servizi esterni, anche per il
trasporto dei lavoratori infortunati.
Per quanto sopra
l’organizzazione del primo soccorso deve essere
pianificata tenendo conto
non soltanto dei
lavoratori ma di tutte le persone che possono
trovarsi a qualsiasi titolo
all’interno del
cantiere (fornitori, clienti, direzione lavori
etc.) secondo i principi dettati dall’art. 2087
del C.C. e dall’art. 32 della Costituzione.
Il primo adempimento
del datore di lavoro è quello di nominare gli
addetti al primo soccorso e
conseguentemente
quello di garantire loro una adeguata formazione
in materia. La formazione
degli addetti andrà
ripetuta con cadenza triennale per quanto
attiene alle capacità di
intervento pratico.
Le caratteristiche
minime delle attrezzature di primo soccorso, i
requisiti del personale addetto e la sua
formazione, individuati in relazione alla natura
dell’attività, al numero dei lavoratori occupati
ed ai fattori di rischio sono individuati dal
decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388
Il Decreto classifica
le aziende in tre gruppi in funzione
dell’attività svolta, dei fattori di rischio
e del numero di
lavoratori impiegati.
Il datore di lavoro
con l’aiuto del medico competente individua la
categoria di appartenenza della propria azienda.
Nei cantieri
di gruppo A (cantieri edili con oltre 5
lavoratori o con lavori in sotterraneo ) il
datore di lavoro deve garantire la presenza
delle seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto
soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro,
adeguatamente custodita in
un luogo facilmente
accessibile ed individuabile con segnaletica
appropriata, contenente la
dotazione minima
indicata nell'all. 1 al decreto, da integrare
sulla base dei rischi presenti nei luoghi di
lavoro e su indicazione del medico competente;
b) un mezzo di
comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario
Nazionale;
c) inoltre, sentito
il medico competente, è tenuto a garantire in
accordo con l'azienda unità
sanitaria locale
competente per territorio, l'integrazione tra il
sistema di pronto soccorso interno e il sistema
di emergenza del Servizio sanitario nazionale.
È importante
l’individuazione del presidio sanitario di
pronto soccorso più vicino al cantiere al quale
fare riferimento in caso di bisogno.
Nei cantieri
di gruppo B il datore di lavoro deve garantire
la presenza delle seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto
soccorso;
b) un mezzo di
comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario
Nazionale.
Nei cantieri
di gruppo C il datore di lavoro deve garantire
la presenza delle seguenti attrezzature:
a) pacchetto di
medicazione;
b) un mezzo di
comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario
Nazionale.