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primo soccorso in cantiere

ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO IN CANTIERE

 

Organizzazione del Primo Soccorso – art. 45 del D.Lgs. 81/08

 

Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni del cantiere, consultato il medico competente,prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

 

Per quanto sopra l’organizzazione del primo soccorso deve essere pianificata tenendo conto

non soltanto dei lavoratori ma di tutte le persone che possono trovarsi a qualsiasi titolo

all’interno del cantiere (fornitori, clienti, direzione lavori etc.) secondo i principi dettati dall’art. 2087 del C.C. e dall’art. 32 della Costituzione.

 

Il primo adempimento del datore di lavoro è quello di nominare gli addetti al primo soccorso e

conseguentemente quello di garantire loro una adeguata formazione in materia. La formazione

degli addetti andrà ripetuta con cadenza triennale per quanto attiene alle capacità di

intervento pratico.

 

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388

 

Il Decreto classifica le aziende in tre gruppi in funzione dell’attività svolta, dei fattori di rischio

e del numero di lavoratori impiegati.

Il datore di lavoro con l’aiuto del medico competente individua la categoria di appartenenza della propria azienda. 

Nei cantieri di gruppo A (cantieri edili con oltre 5 lavoratori o con lavori in sotterraneo ) il datore di lavoro deve garantire la presenza delle seguenti attrezzature:

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in

un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la

dotazione minima indicata nell'all. 1 al decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;

c) inoltre, sentito il medico competente, è tenuto a garantire in accordo con l'azienda unità

sanitaria locale competente per territorio, l'integrazione tra il sistema di pronto soccorso interno e il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale.

È importante l’individuazione del presidio sanitario di pronto soccorso più vicino al cantiere al quale fare riferimento in caso di bisogno.

 

Nei cantieri di gruppo B il datore di lavoro deve garantire la presenza delle seguenti attrezzature:

a) cassetta di pronto soccorso;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

 

Nei cantieri di gruppo C il datore di lavoro deve garantire la presenza delle seguenti attrezzature:

a) pacchetto di medicazione;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.


 
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