OBBLIGO VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE

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    Testo Unico sulla Sicurezza e verifiche periodiche delle attrezzature

     

    Pubblicato in Gazzetta il Decreto 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di verifica sulle attrezzature da lavoro eseguite da INAIL e ASL territoriali e definisce i criteri per l'abilitazione dei soggetti verificatori.

     

    Ricordiamo che il Testo Unico sulla Sicurezza, relativamente agli obblighi del datore di lavoro (art. 71 - D. Lgs. 81/2008) recita che questi deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII (quali scale, ponti mobili, generatori di calore, tubazioni, forni per industrie chimiche, etc.) a verifiche periodiche per valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con una certa frequenza.

    Tale verifica deve essere effettuata dall'INAIL ex ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta.

    Decorso tale termine, il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati. Il Testo Unico per la sicurezza stabilisce, inoltre, che i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati ad effettuare tali verifiche saranno stabiliti con Decreto del Ministro del Lavoro.

     

    Il Decreto 11 aprile 2011, quindi in ottemperanza a quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza, definisce modalità, tempistiche, passaggi burocratici e amministrativi per l'accreditamento di soggetti terzi pubblici o privati alla verifica delle attrezzature da lavoro.

     

      Clicca qui per scaricare il Decreto 11 aprile 2011
      Clicca qui per scaricare l'elenco delle attrezzature soggette a verifica (All. VII D. Lgs. 81/2008)

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