OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA 

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    Il D.Lgs. 81/08 (e s.m.i.) obbliga tutte le imprese all’informazione/formazione di tutti i lavoratori  (compresi i tirocinanti/stagisti) sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008).

    CHI DEVE ESSERE FORMATO PERCHÉ DEVE ESSERE FORMATO FORMAZIONE: come e a cura di chi
    DATORI DI LAVORO I Datori di Lavoro hanno l’obbligo di valutare i rischi e garantire la sicurezza e salute dei lavoratori (art. 17, D.Lgs. 81/08). I Datori di Lavoro (solo di aziende previste dall’ ALL. II, D.Lgs. 81/08), possono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi in azienda (art. 34, co.3 D.Lgs. 81/08). formazione, minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguata alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativa alle attività lavorative. Corsi di aggiornamento su quanto previsto nell’accordo Stato-Regioni – formazione svolta da centri di formazione accreditati
    DIRIGENTI Il D.Lgs. 106/09 correttivo del D.Lgs. 81/08 ha inserito i dirigenti fra i soggetti con obbligo di formazione sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti. Formazione su quanto disposto dall’art. 37, c. 7, D.Lgs. 81/08  Effettuata anche da associazioni sindacali dei datori di lavoro
    PREPOSTI D.Lgs. 81/08: il preposto “sovrintende” alla prevenzione ed alla protezione dai rischi ai quali i lavoratori possono essere esposti. E’ dunque incaricato a richiedere l’osservanza delle misure di prevenzione da parte dei lavoratori ed esercitare un funzionale potere di iniziativa. Occorre adeguata formazione Formazione su quanto disposto dall’art. 37, c. 7, D.Lgs. 81/08  Effettuata anche da organismi paritetici

    RSPP e ASPP

    Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi in azienda
    Il RSPP può essere svolto anche da un dipendente dell’azienda o da persone esterne in possesso dei requisiti necessari (art. 32 D.Lgs. 81/08). Il datore di lavoro (art. 17, co. 1, lett. b) D.Lgs. 81/08)  deve designare i RSPP e ASPP che possono essere interni od esterni all’azienda e possedere titolo di studio non inferiore al diploma e relativa formazione. svolta (anche) da associazioni sindacali dei datori di lavoro attraverso– (art. 32, 4. 3, D.Lgs. 81/2008) – secondo quanto disciplinato dall’Accordo Stato-Regioni-Prov. Autonome (mod. A – B –  C  e corsi di Aggiornamento).
    TUTTI I DIPENDENTI Il Datore di lavoro art. 18 co. 1 let. l) deve provvedere all’INFORMAZIONE / FORMAZIONE di TUTTI i dipendenti (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08). La formazione è connessa all’attività dell’azienda. in collaborazione con gli organismi paritetici – (art. 37, c. 12, D.Lgs. 81/08)
    ADDETTI ALL’UTILIZZO DEL CARRELLO ELEVATORE Rientra tra la formazione obbligatoria prevista dall’art. 71 co. 7 del D.Lgs. 81/08. in collaborazione con gli organismi paritetici– (art. 37, c. 12, D.Lgs. 81/08)

    RLS

    Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
    In tutte le aziende o unità produttive è eletto/designato il Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza (art. 47, co. 2, D.Lgs. 81/08) che ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza (art. 37, c. 10, D.Lgs. 81/08) in collaborazione con gli organismi paritetici– (art. 37, c. 11 e 12, D.Lgs. 81/08) e deve essere di 32 ore di cui 12 specialistiche. È’ previsto un periodico corso di aggiornamento
    ADDETTI PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE Il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e gestione emergenza (art. 18, c.1, lett. b D.Lgs. 81/08 ). Varia secondo il tipo di azienda ed il rischio di incendio art. 37 co.9 del Dlgs. 81/08. Avviene a norma dell’art. 7 e dell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 ed a cura (anche) degli organismi paritetici
    ADDETTI PRIMO SOCCORSO Il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori addetti al primo soccorso (art. 18, co.1, lett. b D.Lgs. 81/08). Varia in base alle caratteristiche dell’azienda e avviene (anche) in collaborazione con gli organismi paritetici e secondo quanto previsto dal    D.M. 388/2003
    I LAVORATORI su:    
    ATTREZZATURE DI LAVORO

    impiego di ponteggi (Titolo IV art.136 co 6 e 7 D.Lgs. 81/08)

    accesso e posizionamento funi (Titolo IV art.116 co.2 e 3 D.Lgs. 81/08)

     
    DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

    dispositivi di protezione individuale (Titolo III art. 77  co.4 let. h D.Lgs. 81/08)

     
    MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI movimentazione corretta dei carichi (Titolo VI art. 169 c. 2 D.Lgs. 81/08  
    VIDEOTERMINALI videoterminali (Titolo VII artt. 174 e 177 D.Lgs. 81/08)  
    AGENTI CANCEROGENI, CHIMICI E BIOLOGICI

    agenti cancerogeni (Titolo IX art. 239 D.Lgs. 81/08)

    agenti chimici (Titolo IX art. 227 D.Lgs. 81/08)

    agenti biologici (Titolo X art. 278 D.Lgs. 81/08) 

     
    TRASPORTO MERCI PERICOLOSE trasporto merci pericolose (D.M. Min. Trasporti 1 marzo 2000, n. 127).  

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