NEWS
Obblighi sicurezza imprese famigliari
Quali sono gli obblighi di sicurezza che gravano sull’impresa familiare ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 81/2008?
(Quesito del 29 novembre 2010)
A riscontro del quesito proposto, va preliminarmente osservato che l’art. 230-
bis del codice civile, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975), configura l’impresa familiare come l’attività economica alla quale collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto.La configurazione di tale impresa ha, dunque, carattere residuale atteso che sussiste soltanto quando le parti (i familiari) non abbiano inteso dar vita ad un diverso qualificato rapporto (società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, ecc.).
All’impresa familiare si applicherà quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", mentre laddove i componenti dell’impresa assumano la veste di lavoratori, così come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. a) del T.U., con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al titolare dell’impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro e garante rispetto agli altri componenti, faranno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al T.U. fra i quali l’obbligo della valutazione dei rischi, della redazione del documento di valutazione dei rischi o dell’autocertificazione, della nomina del medico competente, della formazione ed informazione dei componenti, della sorveglianza sanitaria, ecc.
In tali ipotesi, non si configura disparità alcuna di trattamento atteso che nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia.
Art. 21.
Disposizioni relative ai componenti dell'impresa
familiare di cui all'articolo 230-bis del codice
civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell'impresa familiare di cui
all'articolo 230-bis del codice civile, i
lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai
sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i
piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del
codice civile e i soci delle società semplici
operanti nel settore agricolo devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in
conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione
individuale ed utilizzarli conformemente alle
disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente
le proprie generalità, qualora effettuino la loro
prestazione in un luogo di lavoro nel quale si
svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai
rischi propri delle attività svolte e con oneri a
proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria
secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi
restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione
specifici in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività
svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo
37, fermi restando gli obblighi previsti da norme
speciali.



